
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 29 aprile 2019
G.U.R.S. 17 maggio 2019, n. 22
Sostituzione del modulo 25 allegato al decreto 26 marzo 2019, relativo all'approvazione della nuova modulistica per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto l'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione costituenti pubblico servizio;
Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, di attuazione dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;
Visto l'art. 15 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, che opera un rinvio statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L. n. 745/1970;
Visto l'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8, recante "Norme per l'incentivazione della metanizzazione in Sicilia";
Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n. 496, recante "Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore";
Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante "Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti";
Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19, che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;
Visti gli articoli 68 e 69 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, inerenti disposizioni sugli impianti di distribuzione carburanti e sulla benzina verde;
Visto l'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Potenziamento di impianti di distribuzione carburanti";
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante disposizioni sugli "Impianti autostradali di distribuzione carburanti";
Visto il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239";
Visto l'art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante "Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi";
Visto il decreto dell'Assessore per l'industria n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distribuzione carburanti;
Visto l'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, recante "Norme sul deposito di carburanti agricoli";
Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti";
Visto l'art. 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che prevede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte dell'Assessore per le attività produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia;
Visto il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, recante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
Visto l'articolo 18 del succitato D.Lgs n. 257/2016, recante "Misure per la diffusione del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale";
Viste le Linee guida n. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per il recepimento dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, volte alla omogeneizzazione dei provvedimenti regionali in applicazione del citato D.Lgs.;
Visto il D.A. n. 352/1.s del 7 marzo 2018, con il quale si è preso atto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e delle relative Linee guida;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018, recante "Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti.";
Visti i decreti dell'Assessore per le attività produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1.s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1.s del 7 dicembre 2016, n. 2292/1.s del 10 ottobre 2017 e n. 2284 del 10 dicembre 2018, con i quali sono state emanate disposizioni concernenti "Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti";
Visto, in particolare, l'articolo 3 del suddetto D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016, che delega al dirigente generale l'approvazione, con apposito decreto, della modulistica da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti;
Visto il D.D.G. n. 1112/1.s del 26 marzo 2019, con il quale è stata approvata la modulistica (rev. 01), da utilizzare per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni per l'esercizio dell'attività degli impianti di deposito e di distribuzione di combustibili e di carburanti;
Visto il modulo "25 Mod. ART. 15 AUT (rev. 01)", concernente "Istanza autorizzazione sospensione temporanea dell'attività impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane";
Considerato che per mero errore materiale il citato modulo 25 non risulta aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia, e che pertanto occorre sostituire lo stesso modulo di richiesta autorizzazione con quello relativo alla comunicazione;
Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";
Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere in merito;
Decreta:
1. Per le motivazioni di cui in premessa il modulo "25 Mod. ART. 15 AUT (rev. 01)" concernente "Istanza autorizzazione sospensione temporanea dell'attività impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade exstraurbane", approvato con D.D.G. n. 1112/1.s del 26 marzo 2019, è sostituito dal modulo "25 Mod. ART. 15 COM (rev. 01)", concernente "Comunicazione sospensione temporanea dell'attività impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradali ubicati nelle strade urbane o nelle strade exstraurbane".
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet della Regione siciliana.
Palermo, 29 aprile 2019.
GRECO
N.B. - Il modulo citato nel decreto è visionabile nel sito del Dipartimento regionale delle attività produttive - art. 68 e nella sezione trasparenza.