
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 13 giugno 2019
G.U.R.S. 28 giugno 2019, n. 30
Rideterminazione degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato - anno 2019 - attuazione art. 3 e art. 15 del D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.P. regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il decreto del Ministero della salute del 9 dicembre 2015 (Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 15 del 20 gennaio 2016) e s.m.i. "Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale" e s.m.i.;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502".
Visto il D.A. n. 182 dell'1 febbraio 2017 "Aggiornamento delle direttive per l'aggregazione delle strutture laboratoristiche della Regione siciliana";
Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 711, con il quale all'ing. Mario La Rocca è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica presso l'Assessorato della salute della Regione siciliana;
Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 712, con il quale alla dr.ssa Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico presso l'Assessorato della salute della Regione siciliana;
Visto il D.P. n. 588/GAB del 28 agosto 2018, con il quale la dr.ssa Letizia Di Liberti è stata nominata quale sostituto dell'ing. Mario La Rocca;
Vista l'Intesa Rep. Atti n. 28/CSR sancita il 21 febbraio 2019 tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, concernente il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021;
Visto il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019 di approvazione del Piano regionale di Governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019 - 2021, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 26 aprile 2019;
Tenuto conto che la vigente legislazione di settore (D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.) e la giurisprudenza (da ultimo, TAR Catania, sez. IV, sentenza n. 754/2017) ha previsto nell'ordinamento sanitario un "sistema bifasico", ispirato ad ineludibili esigenze di "raffreddamento" della spesa sanitaria, comportante una distinzione tra le competenze attribuite alle Regioni, a cui spetta la funzione di determinare i tetti di spesa annuale complessivi della spesa del Servizio sanitario regionale e di provvedere alla sua ripartizione tra le Aziende sanitarie operanti sul territorio, e quelle attribuite, invece, alle Aziende sanitarie provinciali a cui è affidato il compito di provvedere alla contrattazione economica con le singole strutture private convenzionate in ordine al volume massimo di prestazioni erogabili, nel rispetto, dei limiti invalicabili dei tetti di spesa regionali e provinciali e del fabbisogno assistenziale accertato;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) - nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale - e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Visto il D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 novembre 2018 - parte prima, con il quale è stato determinato l'aggregato di spesa per l'assistenza specialistica da privato, per ciascun anno del biennio 2018-2019, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per un importo complessivo pari ad euro 445.595.000,00, al netto del ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket ed è stato attribuito a ciascuna Azienda sanitaria provinciale, secondo la ripartizione indicata nella Tabella "A" allegata allo stesso;
Visto, in particolare, l'art. 3 del D.A. n. 2087/2018, laddove si rinvia ad un eventuale successivo provvedimento la rideterminazione dell'entità del "Fondo perequativo" per l'anno 2019, determinato in via provvisoria in misura pari all'anno 2018, da effettuarsi previa ricognizione dei contratti sottoscritti con gli erogatori privati nell'anno 2018;
Vista la nota prot. n. 10551 del 6 febbraio 2019, reiterata con nota prot. n. 18071 del 28 febbraio 2019, con la quale questa Amministrazione, anche per le finalità previste dall'art. 3 del succitato D.A. n. 2087/2018, ha richiesto alle AA.SS.PP. della Sicilia di trasmettere i contratti sottoscritti con gli erogatori privati nell'anno 2018;
Preso atto della Transazione sottoscritta il 3 dicembre 2018 tra l'ASP di Messina e la struttura Centro ortopedico traumatologico S.p.A. (C.O.T.) in cui è previsto, tra l'altro, il riconoscimento del diritto all'integrazione del budget per l'attività specialistica ambulatoriale della suddetta struttura, anche mediante eventuale utilizzo di parte del Fondo perequativo 2019;
Verificato che l'ammontare complessivo dei budget attribuiti per l'annualità 2018 agli erogatori privati, desunti dai contratti sottoscritti dalle ASP territorialmente competenti e trasmessi a questo Assessorato in riscontro alle superiori richieste che ricomprende, altresì, i "nuovi ingressi" nonché i trasferimenti di alcune strutture da una provincia all'altra, con parziale utilizzo dell'importo complessivo del Fondo perequativo determinato per l'anno 2018, rientra comunque nei parametri del relativo aggregato regionale complessivo;
Considerato, pertanto, che l'entità del Fondo perequativo regionale per l'annualità 2019, quale importo residuale dopo la ricognizione dei contratti sottoscritti con le strutture private accreditate erogatrici di assistenza ambulatoriale per l'anno 2018, da destinare per le finalità previste dall'art. 3 del succitato D.A. n. 2087/2018, è determinato nell'importo, arrotondato, pari ad euro 1.017.300,00;
Definito con il termine "popolazione pesata", ai fini del presente decreto, la popolazione residente nell'ambito del territorio di ogni Azienda sanitaria provinciale - ultima disponibile da Fonte ISTAT - i cui valori vengono distinti per classi di età e rielaborati sulla base dei pesi previsti dal Ministero della salute, fermo restando che, per quanto riguarda la popolazione siciliana, occorre considerare che gli abitanti dei comuni di Capizzi (ME) e di Lampedusa e Linosa (AG) sono assistiti, ai sensi della normativa regionale vigente, rispettivamente, dalle ASP di Enna e Palermo anziché dalle ASP di Messina e Agrigento (comma 2 bis, art. 6, legge regionale n. 30/93);
Determinato, in virtù di quanto previsto dall'art. 3 del citato D.A. n. 2087/2018, di ripartire alle Aziende sanitarie provinciali la somma di euro 1.017.300,00 relativo all'ammontare del Fondo perequativo per l'annualità 2019 sulla base della "popolazione pesata", quale criterio di riparto già adottato in precedenti analoghi provvedimenti, come di seguito indicato:
Aziende | FONDO PEREQUATIVO 2019 |
ASP di Agrigento | 88.500,00 |
ASP di Caltanissetta | 53.600,00 |
ASP di Catania | 218.800,00 |
ASP di Enna | 35.300,00 |
ASP di Messina | 132.400,00 |
ASP di Palermo | 253.600,00 |
ASP di Ragusa | 63.700,00 |
ASP di Siracusa | 81.700,00 |
ASP di Trapani | 89.700,00 |
TOTALE | 1.017.300,00 |
.
Ritenuto, conseguentemente, necessario aggiornare gli aggregati di spesa provinciali per l'anno 2019 tenendo conto anche dei trasferimenti di alcune strutture da una provincia all'altra e delle variazioni tra le branche nell'ambito della stessa ASP, come autorizzati e comunicati dalle relative ASP, così come riportati nella Tabella "A" allegata al presente decreto;
Tenuto conto, altresì, in virtù di quanto previsto all'art. 15 del citato D.A. n. 2087/2018, che occorre provvedere all'adozione dello schema tipo di contratto per l'anno 2019, nell'ambito del quale, in particolare, è previsto che ciascuna ASP, in sede di contrattazione con le singole strutture private accreditate, dovranno individuare la misura percentuale del budget assegnato da destinare all'acquisto di quelle prestazioni la cui offerta risulta critica, rispetto al fabbisogno, per carenze nell'offerta pubblica e con riferimento ai tempi delle liste d'attesa. Nella individuazione delle suddette percentuali le Aziende sanitarie dovranno, altresì, tenere conto degli eventuali incrementi anomali registrati nell'erogazione di specifiche prestazioni da parte di talune strutture e rilevati in fase di controllo di appropriatezza delle prestazioni;
Visto il D.A. n. 2591 del 21 dicembre 2018, recante "Proroga al 31 dicembre 2019 dell'abilitazione dei medici specialisti privati accreditati e contrattualizzati con il SSN alle prescrizioni in modalità dematerializzata";
Considerato che la determinazione degli aggregati di spesa, di cui al presente provvedimento, è atto di natura programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé, comunque, il diritto da parte degli erogatori privati a fornire prestazioni a carico del SSN, fermo restando l'obbligo delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del Servizio sanitario pubblico nell'ambito dei tetti massimi di spesa fissati con il presente decreto;
Ritenuto di sostituire, per l'anno 2019, la Tabella "A" allegata al D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018 con la Tabella "A" che fa parte integrante del presente decreto e confermare le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 del medesimo D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
Ai sensi dell'articolo 3 del D.A. n. 2087/2018, il "Fondo perequativo" per l'anno 2019 è rideterminato in euro 1.017.300,00, per effetto della ricognizione dei contratti sottoscritti con gli erogatori privati nell'anno 2018. Le risorse del Fondo perequativo possono essere destinate alle seguenti finalità:
1) per eventuali ulteriori fabbisogni assistenziali, inclusa la necessità di contrattualizzazione nuovi soggetti (nuovi ingressi);
2) attuazione di sentenze esecutive e risoluzione di contenziosi in atto;
3) implementazione nelle aree geograficamente disagiate delle prestazioni specialistiche, ove carenti, determinate sulla base della rilevazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle ASP;
4) eventuale finanziamento di fabbisogni aggiuntivi scaturenti dal trasferimento di strutture specialistiche convenzionate in altre province o dalla aggregazione di strutture aventi punti di accesso in diversi ambiti provinciali.
L'aggregato regionale di spesa per l'assistenza specialistica da privato, comprensivo delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per l'anno 2019, è confermato in complessivi euro 445.595.000,00, al netto del ticket e della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket e, per effetto di quanto previsto dal precedente art. 1, è composto come di seguito dettagliato:
Aggregato 2019 | |
Prestazioni ambulatoriali | 283.298.600,00 |
Fondo perequativo | 1.017.300,00 |
Prestazioni di Radioterapia | 19.800.000,00 |
Prestazioni di Nefrologia | 109.964.100,00 |
Strutture "ex GSA" | 12.679.000,00 |
Ambulatoriale Enti in GSA | 18.836.000,00 |
TOTALE | 445.595.000,00 |
Gli aggregati di spesa provinciali per l'anno 2019, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei contratti sottoscritti con gli erogatori privati nell'anno 2018, dei trasferimenti di talune strutture da una provincia all'altra e delle variazioni tra le branche nell'ambito dell'aggregato provinciale della stessa ASP, come autorizzati e comunicati dalle relative Aziende, sono aggiornati e riportati nella Tabella "A" parte integrante del presente provvedimento, la quale, pertanto, sostituisce interamente, per le finalità del presente decreto, la Tabella "A" allegata al D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018.
Le Aziende sanitarie provinciali di competenza territoriale negozieranno le prestazioni con gli erogatori privati accreditati ubicati sul proprio territorio e sottoscriveranno con i medesimi il contratto per l'annualità 2019 sulla base dello schema tipo di contratto allegato (Allegato "B"), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.
Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato "B", ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale, così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'Autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).
In tale ultimo caso, a conclusione delle attività negoziali le AA.SS.PP. informeranno l'Assessorato regionale della salute e accantoneranno, a valere sul corrispondente aggregato, le somme relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
I direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori, o con le OO.SS. da essi delegate, entro 60 giorni dalla notifica del presente decreto, nel rispetto degli obiettivi assegnati. Si fa obbligo ai direttori generali di inviare, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato regionale della salute.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario regionale.
Restano confermate le disposizioni di cui di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 del D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 novembre 2018 - parte prima.
Il presente provvedimento, unitamente agli allegati che formano parte integrante dello stesso, è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione e, successivamente, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 13 giugno 2019.
RAZZA