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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

DECRETO 21 giugno 2019

G.U.R.S. 19 luglio 2019, n. 34

Rettifica al Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina ne è parte integrante;

Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'Accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale Commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;

Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la speciale Commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;

Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale Commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Visto il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, approvato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016 a seguito del parere reso nella seduta del 30 novembre 2016 dall'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;

Constatato che detto Piano paesaggistico è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017;

Visti i ricorsi straordinari presentati dalla s.r.l. Peloritana appalti e dall'Impresa agricola individuale "Giambò Piante di Vito Giambò" avverso il suddetto Piano paesaggistico, con i quali, tra l'altro, viene lamentata la non sussistenza dei requisiti previsti dalla D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 di due aree boscate, sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, lett. g, del D.Lgs. n. 42/04, in parte ricadenti nei terreni di proprietà delle società ricorrenti;

Considerato che per la perimetrazione delle suddette aree boschive il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco" l'Inventario forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 3401 del 19 luglio 2017, sottoscritto dall'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e dall'Assessore per il territorio e l'ambiente, che all'art. 2 individua le procedure di verifica sulle aree boschive sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. g), del D.Lgs. n. 42/04 attraverso sopralluoghi effettuati dal Comando del Corpo forestale della Regione siciliana volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la classificazione delle aree boschive ai sensi del D.Lgs. n. 227/01, poi annullato e sostituito dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;

Vista la nota prot. n. 7025 del 22 novembre 2018 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, con la quale veniva comunicato l'esito della verifica effettuata congiuntamente dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina e dalla medesima Soprintendenza sulle aree oggetto del ricorso presentato dall'impresa agricola individuale "Giambò Piante di Vito Giambò" e dal quale risulta che nei terreni di proprietà del ricorrente in c.da Siena nel comune di Furnari viene riscontrata la presenza di un terreno agricolo ex coltivo di agrumi incolto con assenza di vegetazione assimilabile a bosco;

Vista la nota prot. n. 2912 del 10 maggio 2019 della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Messina, con la quale veniva comunicato l'esito della verifica effettuata congiuntamente dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina e dalla medesima Soprintendenza sulle aree oggetto del ricorso presentato dalla s.r.l. Peloritana appalti e dalla quale risulta che le particelle di proprietà del ricorrente nn. 848, 855, 1384, 1385 e 396 del foglio 112 di c.da Gravitelli nel comune di Messina non presentano una tipologia boschiva né possono essere assimilate a bosco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.A. n. 3401/2017, occorra rettificare il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, escludendo dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. g), del D.Lgs. n. 42/04 il perimetro delle suddette porzioni delle aree boschive così come individuate dall'Inventario forestale siciliano e facenti parte dei contesti paesaggistici 1m e 12n con livello di tutela 3 del Piano paesaggistico in argomento e meglio rappresentati nella cartografia allegata al medesimo Piano Tavv. 27.1 e 27.4 beni paesaggistici nonché 28.1 e 28.4 regimi normativi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato D.A. n. 3401/2017, il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana provvederà contestualmente all'aggiornamento delle cartografie forestali;

Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di tutti i suoi elaborati, a meno della rettifica sopra richiamata, così come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono rettificate le Tavole grafiche 27.1 e 27.4 beni paesaggistici nonché 28.1 e 28.4 regimi normativi allegate al Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina approvato con D.A. n. 6683 del 29 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 31 marzo 2017.

Art. 2

Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di tutti i suoi elaborati nonché l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.

Art. 3

Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con il R.D. n. 1357/40, il presente decreto, unitamente alle Tavole grafiche 27.1 e 27.4 - beni paesaggistici nonché 28.1 e 28.4 - regimi normativi, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Furnari e Messina perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della stessa Gazzetta, assieme ai suddetti elaborati grafici, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei suddetti comuni.

Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 giugno 2019.

Il Presidente: MUSUMECI

nella qualità di Assessore ad interim per i beni culturali e l'identità siciliana