
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DECRETO 29 dicembre 2016
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 31 marzo 2017, n. 13
Approvazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina.
L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
Visto il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999, con il quale vengono approvate le Linee guida del piano territoriale paesistico regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina ne è parte integrante;
Vista la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa allegati;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
Visto il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'Accordo Stato-Regioni previo parere espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella seduta del 3 aprile 2002;
Visti gli immobili e le aree di notevole interesse paesaggistico di cui alla lettera a) dell'art. 134 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. ricadenti nel territorio dell'Ambito 9, dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, nn. 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con i seguenti provvedimenti:
- D.A. n. 4410 del 9 agosto 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 dell'8 ottobre 1966, relativo a Parte del territorio comunale di Giardini Naxos;
- D.A. n. 3867 del 6 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 5 agosto 1967, relativo alla Fascia costiera nord fino a Capo Peloro ricadente nel comune di Messina;
- D.A. n. 6561 dell'11 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 18 novembre 1967, relativo all'intero territorio comunale di Taormina;
- D.A. n. 2097 del 27 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 22 giugno 1974, relativo alla Zona di Tindari e laghetti di Marinello ricadenti nel comune di Patti;
- D.A. n. 693 del 27 maggio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 20 luglio 1974, relativo alla Zona nord Capo Milazzo ricadente nel comune di Milazzo;
- D.A. n. 2976 del 22 dicembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 17 febbraio 1979, relativo all'intero territorio comunale di Castelmola;
- D.A. n. 886 del 17 aprile 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 dell'8 settembre 1979, relativo all'ampliamento del vincolo di Capo Milazzo ricadente nel comune di Milazzo;
- D.A. n. 636 del 13 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 26 settembre 1981, relativo a Parte del territorio comunale di Piraino;
- D.A. n. 5185 del 3 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 23 marzo 1996, relativo al Bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia;
- D. A. n. 7002 del 12 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 del 13 settembre 1997, relativo all'intero territorio comunale di Novara di Sicilia;
- D.A. n. 5535 del 6 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 26 del 23 maggio 1998, relativo al Bacino idrografico del S.Paolo e del territorio circostante ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia;
Viste le aree dell'Ambito 9 di cui alla lettera b) del medesimo art. 134 del D.Lgs. n. 42/04, tutelate per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.;
Viste le ulteriori aree, di cui alla lettera c) del già citato art. 134 del D.Lgs. 42/04, sottoposte a tutela dal Piano paesaggistico dell'Ambito 9 - adottato con D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009 - ricadente nella provincia di Messina, specificamente individuate a termini dell'articolo 136 e come previsto dal primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo decreto, in cui vengono comprese le aree di:
- Cave di Gesso, ricadenti nel comune di Messina;
- Rocche di Argimusco o Argimosco, ricadenti nei comuni di Montalbano Elicona e Roccella Valdemone;
- Cittadella fieristica, ricadente nel comune di Messina;
- Miniera di San Carlo, ricadente nel comune di Fiumedinisi;
- Villaggio Massa S.Nicola, ricadente nel comune di Messina;
- Calanco di Serro, ricadente nel comune di Villafranca Tirrena;
secondo le perimetrazioni approvate con verbale n. 10 del 10 ottobre 2007 della Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche;
Visto il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la speciale commissione prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per esprimere pareri ai fini dell'approvazione dei Piani paesaggistici compresi negli ambiti delle succitate Linee guida;
Visto il D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla speciale commissione di cui al citato D.A. n. 6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione europea del paesaggio e dall'Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli organi dell'Amministrazione regionale competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;
Vista la nota n. 1138 del 24 gennaio 2008 della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con la quale viene trasmessa all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana la documentazione completa di elaborati grafici, schede, relazione e norme del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina - costituito dai territori comunali di: Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena. - in conformità ai dettami di cui al D.Lgs. n. 42/04, nonché dell'Atto di indirizzo adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002;
Visto il verbale della seduta del 14 maggio 2008 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - speciale commissione - con cui è stato espresso parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico, comprendente l'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004;
Accertato che sono state espletate tutte le procedure relative alla concertazione istituzionale previste dall'art. 144 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. e che le amministrazioni locali interessate hanno fornito il loro contributo partecipativo con specifiche note recanti annotazioni e richieste di correzione e modifica del Piano e negli incontri sotto elencati:
- incontro tenutosi il 15 aprile 2005 presso i locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con i comuni facenti parte dell'Ambito 9 di Messina;
- incontro tenutosi il 24 ottobre 2006 presso i locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con l'Azienda foreste demaniali sezione di Messina;
- incontro di approfondimento tenutosi il 5 febbraio 2007 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina con il comune di Milazzo;
- incontri tenutosi il 3 settembre 2008, il 5 settembre 2008 e l'8 settembre 2008, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con i comuni dell'Ambito 9 ricadenti nella provincia di Messina e la Provincia regionale di Messina, per le procedure di avvio della concertazione previste dal D.Lgs. n. 42/04;
- incontro tenutosi il 30 settembre 2008, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana con i comuni dell'Ambito 9 ricadenti nella provincia di Messina e la Provincia regionale di Messina durante il quale i rappresentanti dei Comuni e della Provincia hanno manifestato le proprie osservazioni, annotazioni ed integrazioni al Piano paesaggistico;
- incontro di approfondimento con il comune di Messina, tenutosi il 30 ottobre 2008 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
- incontro di approfondimento con la Provincia regionale di Messina tenutosi il 6 novembre 2008 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
I verbali degli incontri come da conforme documentazione allegata sub. C al presente decreto;
Vista la nota n. 94 del 12 gennaio 2009 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, con la quale vengono definiti gli esiti della concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina;
Visto il verbale della seduta dell'11 novembre 2009 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - Speciale Commissione - con cui viene confermato il parere favorevole, espresso nella seduta del 14 maggio 2008, alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi comprese le motivazioni del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte a seguito degli incontri di concertazione, elementi tutti richiamati nel suddetto verbale, che si allega sub. A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, con il quale viene disposta l'adozione della proposta del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi degli artt. 139 e seguenti del D.Lgs. n. 42/04 e degli artt. 24 e 10 del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40;
Vista la nota n. 104734 del 4 dicembre 2009 dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e P.I. - Dipartimento regionale dei beni culturali e P.I. - Servizio tutela e acquisizioni - U.O. VII - con la quale viene trasmesso alla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina, per gli atti conseguenziali alla pubblicazione, la proposta di Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ivi compresi i verbali con cui la Speciale Commissione esprime parere favorevole all'adozione dello stesso piano;
Accertato che detti verbali sono stati pubblicati all'albo pretorio di tutti i comuni ricadenti nell'Ambito 9 della provincia Messina e depositati, insieme agli elaborati del Piano paesaggistico, nelle segreterie dei comuni stessi e della Provincia regionale di Messina per il periodo prescritto dall'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e precisamente per novanta giorni consecutivi per i comuni di Alì dal 3 febbraio 2010, Alì Terme dal 25 gennaio 2010, Antillo dal 23 febbraio 2010, Barcellona Pozzo di Gotto dal 19 gennaio 2010, Basicò dal 3 febbraio 2010, Brolo dal 4 febbraio 2010, Casalvecchio Siculo dal 19 gennaio 2010, Castelmola dal 14 gennaio 2010, Castroreale dall'11 febbraio 2010, Condrò dal 25 gennaio 2010, Falcone dal 4 febbraio 2010, Ficarra dal 10 febbraio 2010, Fiumedinisi dal 25 gennaio 2010, Fondachelli Fantina dal 12 febbraio 2010, Forza d'Agrò 4 febbraio 2010, Francavilla di Sicilia dal 14 febbraio 2010, Furci Siculo 14 gennaio 2010, Furnari dal 3 febbraio 2010, Gaggi dal 19 gennaio 2010, Gallodoro 18 gennaio 2010, Giardini Naxos 19 febbraio 2010, Gioiosa Marea dal 10 febbraio 2010, Graniti dal 15 gennaio 2010, Gualtieri Sicaminò dal 5 marzo 2010, Itala dal 28 gennaio 2010, Letojanni dal 7 gennaio 2010, Librizzi dal 2 marzo 2010, Limina dal 18 gennaio 2010, Mandanici dal 15 gennaio 2010, Mazzarrà Sant'Andrea dal 2 febbraio 2010, Merì dal 28 gennaio 2010, Messina dal 24 dicembre 2009, Milazzo dal 27 gennaio 2010, Monforte San Giorgio dal 20 gennaio 2010, Mongiuffi Melia dal 21 gennaio 2010, Montagnareale dal 13 marzo 2010, Montalbano Elicona dal 24 marzo 2010, Motta Camastra dal 13 gennaio 2010, Nizza di Sicilia dal 22 gennaio 2010, Novara di Sicilia dal 5 febbraio 2010, Oliveri dal 3 febbraio 2010, Pace del Mela dal 25 gennaio 2010, Pagliara dal 4 febbraio 2010, Patti dal 18 febbraio 2010, Piraino dal 4 febbraio 2010, Roccafiorita dal 25 gennaio 2010, Roccalumera dal 15 gennaio 2010, Roccavaldina dal 29 gennaio 2010, Rodì Milici dal 22 gennaio 2010, Rometta dal 3 febbraio 2010, San Filippo del Mela dal 22 gennaio 2010, San Pier Niceto dal 20 gennaio 2010, San Piero Patti dal 22 febbraio 2010, Sant'Alessio Siculo dal 20 gennaio 2010, Sant'Angelo di Brolo dal 4 febbraio 2010, Santa Lucia del Mela dal 26 gennaio 2010, Santa Teresa di Riva dal 28 gennaio 2010, Saponara dal 21 gennaio 2010, Savoca dal 5 febbraio 2010, Scaletta Zanclea dal 10 febbraio 2010, Spadafora dal 29 gennaio 2010, Taormina dal 7 gennaio 2010, Terme Vigliatore dal 22 gennaio 2010, Torregrotta dal 22 gennaio 2010, Tripi dal 4 febbraio 2010, Valdina dal 22 gennaio 2010, Venetico dal 21 gennaio 2010, Villafranca Tirrena dal 25 gennaio 2010, come si evince dalle conformi certificazioni rilasciate dalle suddette amministrazioni locali;
Vista la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 21 maggio 2010, con la quale Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dà comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina affinché gli interessati possano prendere visione degli elaborati di piano presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Messina;
Viste le sentenze nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13 del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, nelle quali si afferma che i piani paesaggistici in senso stretto, in considerazione del fatto che essi non determinano alcun impatto sull'ambiente, non abilitano alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagionano alcuna alterazione dell'ambiente, non devono essere assoggettati a Valutazione ambientale strategica;
Viste le osservazioni, le opposizioni, le proposte e i reclami presentati nei termini di legge, formulati avverso il suddetto Piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, ultimo comma, del R.D. n. 1357/40 e in particolare:
Comune di Alì Terme
01/AT - Osservazione proposta da: comune di Alì Terme
Il comune di Alì Terme ritiene che alcune norme del Piano penalizzino in modo eccessivo ed inutilmente parti del territorio comunale già urbanizzate ed orograficamente svantaggiate, non consentendo un adeguato assetto urbanistico. In particolare:
- viene chiesta la modifica della norma art. 13 - Sistema costiero - limitando il divieto di prevedere zone di espansione, insediamenti o impianti produttivi/o commerciali ad una fascia di 150 m. dalla battigia.
- viene chiesta la modifica della norma art. 14 - Fasce fluviali, risorse idriche e termali - in maniera che nella fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua sia consentito operare con piani attuativi di iniziativa pubblica.
- per quanto riguarda l'art. 45, punto 2G - Aree costiere di particolare interesse - viene rilevato che i territori contermini alle foci rientrano anche in parte nel centro abitato e sono quindi parzialmente urbanizzati e viene proposto di modificare la norma in modo che nella fascia di rispetto delle foci siano consentite opere amovibili per la fruizione del mare, con le prescrizioni dell'art. 13, e opere e impianti di interesse generale connessi alla viabilità.
Comune di Brolo
01/BR - Osservazione proposta da: comune di Brolo
Il comune opponente osserva:
- una diversa delimitazione del centro storico così come individuato dal Piano, proponendone una modifica;
- che le prescrizioni dell'articolo 37 per i nuclei storici di Piana Sottana e Piana Soprana, privi di specificità storico- urbanistico-architettoniche, intervengono su zone di destinazione B1;
- che le previsioni sui beni isolati (per i quali peraltro vengono riscontrati taluni errori nella ubicazione e nel contempo la mancata individuazione di altri) dell'articolo 36, comprendenti il divieto entro un raggio dei 50 metri e il livello di tutela 3, intervenendo sulla zonizzazione, comportano l'adeguamento delle previsioni di P.R.G.;
- che la previsione sulle regie trazzere formulata all'articolo 38, per le quali è prevista una disciplina di livello di tutela 3, comprendente "fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni", comporterà che la pianificazione dovrà tendere alla loro riqualificazione e valorizzazione, vanificando le diverse previsioni di P.R.G;
- che con il Piano si è invasa la competenza dell'ente locale in materia urbanistica, senza peraltro tener conto di specifiche situazioni territoriali ed orografiche che di fatto condizionano l'espansione urbanistica. In particolare all'interno delle fasce di rispetto fluviali, per le quali il piano, all'articolo 14, prevede che gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone di espansione, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto e costiero dove, per l'appunto, le previsioni di zona diventeranno inefficaci.
Comune di Ficarra
01/FI - Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino
Viene chiesta l'apposizione di un vincolo paesaggistico a salvaguardia del centro storico del comune di Ficarra.
Tale vincolo, che difenderebbe, tra l'altro, l'abitato dalla realizzazione di una progettata strada, ritenuta dal ricorrente "dannosa e irrazionale", si sostanzierebbe in una fascia di 200 m. posta come nella planimetria allegata all'istanza.
02/FI - Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino
Viene chiesto che il Piano includa, perché meritevoli di tutela, i beni etnoantropologici costituiti dal Frantoio di C/da Pantani e dal cimitero comunale, nonché i beni isolati costituiti dalla Chiesetta di S.Giuseppe e la Casa colonica, compresi i limitrofi alberi di gelso, tutti ricadenti nel comune di Ficarra e identificati in allegata cartografia e documentazione fotografica.
Comune di Forza d'Agrò
01/FZ - Osservazione proposta da: Comune di Forza d'Agrò
Con delibera del consiglio comunale n. 12 del 9 giugno 2010, il comune fa proprie le istanze prodotte dall'Ufficio tecnico del medesimo comune. Le osservazioni, partendo dal presupposto che il Piano presenta una forte carenza di analisi e studi propedeutici - tra cui quello inerente alla VAS - preoccupandosi maggiormente di porre vincoli invece di disegnare ipotesi di valorizzazione del territorio, vertono essenzialmente sulle seguenti richieste e una segnalazione:
- eliminare il vincolo di inedificabilità (livello di tutela 3) sui 300 metri della costa tranne che per una fascia di 150 m. dal Capo S. Alessio, in quanto l'attuale previsione porterebbe all'immobilismo totale e all'abbandono del territorio.
Del resto, come formulato da diverse - ma non specificate - sentenze, i regimi di assoluta immodificabilità sarebbero in contrasto con quanto prescritto dal codice;
- permettere, abolendo il relativo vincolo dal P.R.G. all'interno delle fasce di rispetto (150 m.) del torrente Agrò e dei suoi affluenti, la realizzazione di zone d'espansione o, in subordine, di infrastrutture pubbliche funzionali all'abitato, possibilità queste attualmente inibite dalle previsioni di Piano;
- eliminare la perimetrazione del centro storico dell'abitato di Scifi, così come proposta dal Piano, in quanto non corrispondente alla reale consistenza urbanistica ed edilizia di un ambiente edificato, degradato e di nessun pregio storico;
- mancata individuazione degli scavi archeologici della frazione di Scifi.
Comune di Furci Siculo
01/FS - Osservazione proposta da: Rigano Angela e Agatina
Le ricorrenti risultano proprietarie dei terreni e degli immobili, di cui all'individuazione catastale, sottoposti dal Piano a tutela in forza del loro inserimento tra gli elenchi dei beni isolati da salvaguardare quali case rurali del tipo "Architettura produttiva" (cod. BI 0085_09) e sottoposti dall'art. 36 del NdA a conservazione e recupero conservativo.
Esse contestano che la ricognizione effettuata su tali presunti beni (vedasi relativa scheda allegata al Piano) sia fuorviante dell'attuale stato dei luoghi, stante il fatto che tale area, con annessi immobili, ricade in zona B2 (area di completamento) del vigente strumento urbanistico di Furci Siculo, destinazione urbanistica che ha consentito nel tempo trasformazioni ed interventi edilizi che ne hanno comunque compromesso le caratteristiche originarie.
Viene tra l'altro lamentata una carenza motivazionale del Piano nella classificazione di tali beni, peraltro inseriti in un contesto urbano e non aventi quindi le caratteristiche di "bene isolato". Chiedono, pertanto, l'esclusione dei beni di loro proprietà dai suddetti elenchi.
02/FS - Osservazione proposta da: comune di Furci Siculo
Con delibera del consiglio comunale, n. 13 del 10 maggio 2010, il comune fa proprie le istanze prodotte dall'area tecnica del Servizio urbanistica del medesimo comune. Le osservazioni vertono essenzialmente sulle seguenti richieste:
- Centro Storico (art. 37) - per quanto riguarda la perimetrazione del centro storico di Furci Siculo, viene proposto che in fase di adeguamento del P.R.G. esso debba comprendere solo le aree contenute nel centro abitato consolidato (come rappresentato nel tav. 10 del Piano) comprendendo anche il campo sportivo (zona sud) l'ex mattatoio comunale (zona nord) e per queste ultime valutata la possibilità di una diversa zonizzazione;
- Torrenti (art. 14 e art. 9) - di escludere dai corsi d'acqua sottoposti a tutela ex art. 142 del codice, quelli non compresi negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933, affinché non si determinino, vista la complessa situazione idrografica di quel territorio, vaste aree vincolate che precludano qualsiasi attività produttiva di tipo agricolo;
- Nucleo Rurale (art. 36) - il nucleo rurale situato tra la linea ferrata e l'autostrada e individuato dal Piano quale bene isolato (cod. BI 0085_09), ricade in realtà in zona B2 secondo il vigente strumento urbanistico e pertanto già sottoposto ad alcuni interventi edilizi che ne hanno compromesso le caratteristiche originarie. Ne viene quindi chiesta l'esclusione dai suddetti elenchi dei beni isolati;
- occorre apportare la correzione sui beni isolati costituiti da una villa signorile (cod. BI 0081_09) e da un insediamento rurale (cod. BI 0063_09) erroneamente attribuiti ad altri comuni;
- nelle fasce di rispetto dei torrenti Savoca e S.Marina, ove il Piano prevede regimi di inedificabiltà, insistono vari insediamenti produttivi già classificati come zona "D" dal vigente strumento urbanistico e per i quali occorre consentire interventi di ampliamento e adeguamento delle strutture esistenti per esigenze di produttività o di sicurezza;
- attualmente non compresi, viene proposto di inserire tra gli elementi tutelati dal Piano: la Necropoli ubicata nella parte retrostante della Chiesa di Grotte; le antiche Fornaci site in c/da Calcare, i pozzi e le norie sparse tra il centro abitato e le frazioni limitrofe e il Quartiere Zorio, antico nucleo abitato abbandonato posto a nord della frazione di Grotte.
Comune di Gioiosa Marea
01/GM - Osservazione proposta da: Forzano Enrichetta
Proprietaria di un terreno edificabile in c/da Calavà, di cui all'individuazione catastale, la ricorrente chiede di rivedere le prescrizioni che il Piano impone sull'area in esame che non consentono la realizzazione di edifici.
Impegnata per la costruzione in quel terreno di fabbricati con destinazione turistico-residenziale, la ricorrente ritiene che il Piano non tenga assolutamente conto della vocazione turistica della zona, che, dal punto di vista economico, rappresenta una risorsa fondamentale per la realtà locale.
02/GM - Osservazione proposta da: Presal Costruzioni S.R.L.
Presti Danisi Calogero, nella qualità di amministratore unico della società, la quale manifesta interessi, nell'ambito di un piano di lottizzazione convenzionata in c/da Schino, alla realizzazione di edilizia residenziale a carattere stagionale sui terreni di sua proprietà ricadenti in zona C "ambiti per insediamenti turistici" del vigente strumento urbanistico, ritiene, nella più generale considerazione che nella fase di adozione del Piano non siano state rispettate tutte le misure di partecipazione e collaborazione, in particolare con le amministrazioni locali, previste dal codice e poste sia in termini di principio (art. 132) che attraverso condizioni più restrittive (art. 143, comma 2):
- che l'area in oggetto, sottoposta a regime di inedificabilità di cui al livello di tutela 3 delle NdA, è ad oggi quasi interamente urbanizzata, non presentando più, quindi, quei caratteri di omogeneità a cui si ispira il Piano;
- che nei terreni in argomento non si rinviene alcuna delle componenti paesaggistiche (geologiche, geomorfolo giche, naturalistiche biotiche) che possano in qualche modo ricondurre tali aree al regime normativo indicato dal Piano;
- che al contrario, il vincolo di inedificabilità imposto, nel caso in specie, determinerebbe un pregiudizievole impatto sul paesaggio, in quanto insisterebbe su aree già urbanizzate senza tener conto della loro vocazione all'edificazione e rendendo quindi impossibile un diverso sfruttamento delle stesse;
- che i caratteri paesaggistici che giustifichino l'attuale livello di tutela sono ancora riscontrabili nella parte nordest del crinale Schino, come riperimetrato nella cartografia allegata all'istanza.
Viene quindi chiesto di limitare le previsioni del Piano alla suddetta parte della costa, escludendo le aree poste a sud-ovest, tra cui quelle di proprietà del proponente, da qualunque vincolo e relativa prescrizione.
03/GM - Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino
Viene chiesto che il promontorio di Capo Calavà venga inserito nel Piano come area di rilevantissimo interesse archeologico, geologico, naturalistico e paesaggistico.
04/GM - Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino
Viene chiesto che l'antica via Consolare che congiungeva Messina con Palermo, nel tratto in prossimità della zona "Scogliero" di Capo Calavà, dove è ancora esistente e leggibile il vecchio tracciato, venga sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della normativa vigente.
05/GM - Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino
Viene chiesto di ampliare il vincolo paesaggistico di Capo Calavà secondo una perimetrazione allegata all'istanza, per il suo rilevante interesse archeologico, geologico, naturalistico e paesaggistico.
Comune di Merì
01/MR - Osservazione proposta da: comune di Merì
Con una relazione del III settore tecnico, il comune ritiene che la proposta di perimetrazione del centro storico di Merì, coincidente con l'intero centro abitato, non sia suffragata da dati esaustivi, che meriterebbero invece una serie di approfondimenti su diversi livelli al fine di appurare la reale consistenza dei valori storici dell'edificato, che, a parere del comune, si potrebbero limitare ad alcuni episodi degni di un certo rilievo.
Pertanto, viene richiesta la revisione della suddetta perimetrazioni tenendo conto anche degli studi e delle individuazioni eseguiti in occasione della redazione del recente P.R.G. e di cui viene allegata copia all'istanza.
Comune di Messina
01/ME - Osservazione proposta da: municipio di Messina
Il comune, costatatane l'assenza, ritiene che il Piano, il quale costituisce un vero e proprio strumento di pianificazione e programmazione, doveva essere obbligatoriamente sottoposto durante la sua fase di adozione a valutazione ambientale strategica (VAS). Tanto viene dedotto nella considerazione che il Piano è finalizzato al miglioramento di una componente ambientale specifica e al tempo stesso trasversale rispetto alle altre componenti che costituiscono il paesaggio e per tale motivo avrebbe dovuto essere sottoposto ad una fase di "scoping", come momento esplorativo e di approfondimento, tra i vari soggetti interessati, tra cui quelli aventi competenze ambientali, così come previsto dalle attuali norme e, in ultimo, dal modello metodologico procedurale della VAS definito con la delibera della Giunta regionale n. 200 del 2009.
In base alla legge regionale n. 6/2009, il comune ricorrente chiede, quindi, che il Piano venga sottoposto a VAS.
02/ME - Osservazione proposta da: municipio di Messina
L'Area coordinamento urbanistico del comune di Messina propone le seguenti osservazioni al Piano:
Osservazione n. 1:
Ai sensi dell'art. 135, commi 1 e 2 del Codice, il Piano, "per consentire un corretto riordino del territorio e uno sviluppo sostenibile, deve prendere in considerazione l'intero territorio regionale..., delimitarlo in ambiti e predisporre per ciascun ambito specifiche normative d'uso." In caso contrario, la riqualificazione ambientale, essendo parziale, si rileva inefficace, in quanto una parte risulta sottoposta a tutela e a vincolo, mentre altre parti, anche limitrofe, con analoghe caratteristiche, ne rimangono prive, a tacere della conseguente disparità di trattamento fra i soggetti interessati; pertanto, viene chiesta la riadozione del piano comprendendo l'intero territorio regionale;
Osservazione n. 2:
l'art. 10 delle NdA, oltre a riportare errori sui termini di presentazione delle osservazioni, contrasta con l'art. 143, comma 9, del Codice, laddove quest'ultimo fa coincidere l'efficacia del Piano con la sua adozione e non con la sua pubblicazione agli albi pretori come previsto dal suddetto articolo. Viene proposta pertanto la relativa modifica;
Osservazione n. 3:
la scala di rappresentazione del Piano (1:50.000) viene considerata, oltre che in contrasto con quanto disposto dall'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, inadeguata a trasferire gli indirizzi e le prescrizioni del Piano su scala territoriale comunale; soprattutto quando si dovrà provvedere all'adeguamento degli strumenti urbanistici, tale situazione, a cui occorre porre rimedio con una cartografia idonea a scala non inferiore a 1:10.000, porrà questioni sulla legittimità dei successivi atti di pianificazione;
Osservazioni nn. 4 e 5:
in forza dei Piani particolareggiati di Capo Peloro e della zona di Faro Superiore, dei Piani attuativi di iniziativa privata (programmi costruttivi, piani di lottizzazione) e degli interventi, anche in deroga allo strumento urbanistico vigente, inseriti nel PRUSST, già approvati con il parere favorevole della Soprintendenza in una fase precedente l'adozione del Piano, occorre integrare le norme transitorie (art. 63) delle NdA con disposizioni che facciano salvi quei progetti ricadenti nei suddetti Piani e Programmi che godono già di precedente parere della Soprintendenza, anche in contrasto con le attuali prescrizioni indicate dal Piano paesaggistico;
Osservazione n. 6:
viene proposto di inserire la progettata viabilità di collegamento tra la strada comunale Granatari e la via Marina di fuori nel Villaggio torre Faro, su cui la Soprintendenza ha già precedentemente rilasciato il proprio parere favorevole, nella cartografia di cui alla Tav. 14 di Piano;
Osservazione n. 7:
si richiede di aggiungere all'art. 63 il seguente comma: "sono fatti salvi i pareri già rilasciati da parte della Soprintendenza, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 71/78 sui progetti relativi ai piani attuativi di iniziativa privata che, conseguentemente, si applicano secondo il progetto che ha ottenuto il parere favorevole"
Osservazione n. 8:
il Piano non tiene conto del progetto relativo al Ponte sullo Stretto e dei relativi collegamenti viabili e ferroviari, nè delle opere compensative, che dovrebbero, a parere del ricorrente, essere riportati nella Tav. 14 di Piano, nella quale vengono, altresì, rilevati errori di rappresentazione della linea del metanodotto;
Osservazione n. 9:
viene chiesto il ridimensionamento delle aree indicate come visibili dall'autostrada nella Tav. 9 di Piano, in quanto incongrue con lo stato dei luoghi;
Osservazione n. 10:
per quanto riguarda le prescrizioni sulla fascia di 300 m. dalla costa (art. 13 NdA), vengono proposte delle modifiche che escludano Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa pubblica, interventi di Ristrutturazione Urbanistica, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 71/78, e zone degradate o densamente urbanizzate dalle limitazioni imposte dalla suddetta norma di Piano. Viene, altresì, chiesto che eventuali piani di fruizione della costa debbano interessare solo le aree demaniali;
Osservazione n. 11:
analogamente a quanto sopra, viene chiesto che vengano esclusi dalle limitazioni previste dall'art. 13 delle NdA le aree e gli ambiti portuali dello scalo di Tremestieri, il cui progetto preliminare, con relativa variante urbanistica, risulta già approvato con il parere favorevole della Soprintendenza;
Osservazione n. 12:
viene proposto di integrare le NdA con una disposizione che consenta alle amministrazioni pubbliche di poter realizzare, nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo, opere pubbliche o di interesse pubblico incluse nei propri programmi anche se in contrasto con specifiche prescrizioni del Piano;
Osservazione n. 13:
sui nuclei storici Gazzi (fondo Saccà) e Ritiro, individuati dal Piano e normati dall'art. 37 delle NdA, viene osservato che, mentre il primo ha un difetto di individuazione essendovi comprese parti di più recente realizzazione, per il secondo, le relative norme previste dal vigente Piano particolareggiato di recupero superano le prescrizioni contenute nell'art. 42 delle NdA. Tale ultimo aspetto è da considerasi in linea generale per tutti i Piani attuativi di recupero discendenti dalla legge regionale n. 10/90 (legge speciale per le aree degradate di Messina) rispetto alle prescrizioni previste dal Piano paesaggistico per le "aree di recupero".
Comune di Milazzo
01/MI - Osservazione proposta da: Raffineria di Milazzo S.C.Pa.
Marco Antonio Saetti, legale rappresentante della società, chiede di rivedere e riformare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del Piano con riferimento al paesaggio locale 12, sottozona 12 D, in quanto l'attuale normativa si appalesa illegittima e pertanto meriterebbe una rivisitazione per le seguenti motivazioni sotto i seguenti profili:
- il primo rilievo riguarda l'individuazione del PL 12 che risulta esteso ad un'area vasta ove è stato necessario introdurre aree sotto zone, che comunque abbracciano un notevole territorio caratterizzato dalla disomogeneità delle sue componenti e dove ricade anche la raffineria in oggetto. Di conseguenza è stato attribuito un valore paesistico al sito dell'impianto, che è limitato ad una porzione dell'intero sottopaesaggio, omologandolo al resto del territorio al fine di tutelare altre aree che dovrebbero restare distinte;
- il secondo punto riguarda un presunto vizio d'incompetenza e un difetto di istruttoria che derivano dalla considerazione fatta dall'art. 45 del PL 12, ove si asserisce che la presenza della raffineria (insieme alla centrale ENEL e l'area ASI) ha avuto gravi ricadute negative sia sullo sviluppo urbanistico e più in generale sul contesto territoriale sia sullo sviluppo economico per l'intera provincia. A tale proposito, la società asserisce che la tutela e lo sviluppo urbanistico territoriale non spetterebbe alla Soprintendenza, ma ad altri enti su cui non potrebbero prevalere le previsioni del piano: ciò in accordo con quanto stabilito da alcune sentenze della Corte costituzionale che hanno tenuto distinte la materia del paesaggio da quella dall'urbanistica. Inoltre si asserisce che la presenza della raffineria, essendo un primario polo industriale, non ha avuto effetti negativi sullo sviluppo economico del comprensorio, ma costituisce una fonte primaria di sviluppo economico ed occupazionale. Infine si contesta che gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni prevedano un non meglio specificato piano di riconversione e la graduale dismissione degli impianti con la preclusione di realizzare qualsiasi forma di attrezzature sulle stesse aree, prevedendo in alternativa solo fasce di rispetto destinate a verde;
- il terzo rilievo riguarda il ruolo di rilevante interesse pubblico connesso all'attività industriale della raffineria che il Piano non avrebbe considerato, anche in ragione degli investimenti effettuati e programmati nel quinquennio 2010-2015, di cui una parte diretta al miglioramento delle performance ambientali e della sicurezza, nonché delle ricadute economiche - sociali. Inoltre la società aggiunge che le direttive e le prescrizioni violerebbero gli artt. 41 e 42 della Costituzione relativi alla libera iniziativa economica e il diritto di proprietà: il primo perchè la prevalenza dell'interesse ambientale sull'iniziativa economica dovrebbe essere giustificata sulla base di conoscenze scientifiche normate da una legge di Stato, cosi come affermato dalla C.C. con decisione n. 116/06; il secondo perchè la dismissione degli impianti sarebbe equiparata ad un vincolo espropriativo. Per di più la materia ambientale rientrerebbe nelle competenze dello Stato, invece solo quella relativa all'industria ed al paesaggio sarebbe di competenza regionale; pertanto, la prima sarebbe prevalente sulla seconda; ciò anche in relazione al divieto di ampliamento delle aree interessate dagli impianti.
Comune di Montalbano Elicona
01/ MN - Osservazione proposta da: Esco-Cre S.R.L.
Renzo Ricci, nella qualità di direttore tecnico della società, premesso che in località Polverello è in fase di realizzazione un vasto parco eolico, prossimo al completamento, per il quale sono stati realizzati torri, nuovi percorsi di collegamento, allargamento e asfaltature di quelli esistenti, linea di alta tensione, osserva la non congruità di eventuali vincoli o tutele, qualora fossero apposte dal piano in fase di approvazione nelle zone afferenti all'ambito 9, con particolare riferimento alla località in contrada Polverello, in quanto: l'eventuale apposizione di vincoli o tutele di tipo paesaggistico, o di altra natura, comunque orientate alla conservazione dei caratteri del luogo, siano essi costituiti da tracce di precedenti sistemi di antropizzazione o semplicemente da sistemi percettivi entrati nella memoria collettiva dei luoghi stessi, sarebbe fuorviante e inefficace, stante la presenza del parco eolico. Tutta la località Polverello è infatti da considerarsi già compromessa ai sensi delle tutele precedentemente descritte.
02/MN - Osservazione proposta da: Inergia S.P.A.
La società premette di aver presentato alla Soprintendenza di Messina un progetto di centrale eolica ubicata nel comune di Montalbano Elicona, contrada Preda-Monte delle Cerase, per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica. Nel Piano d'ambito l'area interessata dal progetto risulta non idonea all'installazione di parchi eolici.
Al primo punto delle osservazioni, la società afferma che il proprio progetto di parco eolico ricade nell'area definita Rocche dell'Argimusco, introdotta dal Piano ai sensi dell'art. 143 lett. i). Inoltre asserisce che il Piano introdurrebbe disposizioni e prescrizioni in contrasto sia con le competenze e le finalità attribuite ai Piani paesaggistici del Codice sia con la normativa vigente per gli impianti da fonti rinnovabili; in particolare vedrebbe delle contraddizioni tra gli artt. 9, 26, e 59 della Normativa di Piano.
Al secondo punto, la società asserisce che l'individuazione di aree, ove vige il divieto di installazione di impianti eolici, è contraria a quanto stabilito con le sentenze nn. 382/09 e 119/10 della Corte costituzionale, ritenendo illegittime una serie di norme regionali tese ad impedire la realizzazione di tali impianti nelle more della emanazione delle linee guida previste dall'art. 12 decreto legislativo n. 387 del 2003 (emanate in ultimo con decreto legislativo 10 settembre 2010 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219).
Al terzo punto, la società afferma che le citate linee guida, previste dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, non considerino come aree sensibili quelle tutelate dal Piano, ed in particolare quelle di cui all'art. 143 del Codice.
Al quarto punto, la società fa notare che un'area in prossimità di Monte delle Cerase, sulle cartografie del Piano è definita impropriamente come area boscata o caratterizzata da vegetazione a macchia, ma in realtà non corrisponderebbe allo stato di fatto.
Infine la società asserisce:
- che alla data di presentazione del suddetto progetto in Soprintendenza (31 ottobre 2007) non sussisteva alcun vincolo di natura paesaggistica sull'area, ove risultano autorizzate o realizzati centrali di analoga natura;
- che l'area risulta già compromessa anche dalla presenza di tralicci di elettrodotti;
- che l'estensione dell'area sottoposta a livello di tutela 1 risulterebbe arbitraria in quanto non presenterebbe un contesto paesaggistico di pregio;
- che il progetto ricade, prevalentemente, in area di tutela 1 ed in minima parte in tutela 3, pertanto si potrebbe adeguare il progetto medesimo;
- che l'Assessorato regionale dell'energia ha chiesto la riduzione di potenza dell'impianto, pertanto la conseguente rielaborazione progettuale avrebbe un impatto positivo nel contesto paesaggistico.
Comune di Motta Camastra
01/MC - Osservazione proposta da: Ferraro Grazia, Cosentino Grazia Maria, Cosentino Michele
Gli opponenti, possessori in c/da Sciara di un edificio rurale interessato da un progetto di recupero per usi e finalità turistico-ricettivo, individuato nel Piano con il cod. BI- 0186-09 bene isolato e catalogato come caratterizzante, disciplinato dal livello 2 e dall'art. 36, osservano che:
- la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei vincoli sul territorio, facendo da ciò conseguire che le scelte contenute nel piano possono essere solo di indirizzo e le cui prescrizioni meglio specificate nella normativa citata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate;
- nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né analizzato il processo di trasformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione, corredati da espliciti pareri della Soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei.
- il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano paesaggistico, non prevede la possibilità che i Piani paesaggistici possano dettare norme urbanistiche.
02/MC - Osservazione proposta da: comune di Motta Camastra
Il comune ricorrente rileva che:
- la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei vincoli sul territorio, facendo da ciò conseguire che le scelte contenute nel piano possono essere solo di indirizzo e le cui prescrizioni meglio specificate nella normativa citata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate (P.R.G., piani particolareggiati);
- nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né analizzato il processo di trasformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione..., corredati da espliciti pareri della Soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei;
- il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano paesaggistico, non prevede la possibilità che i Piani paesaggistici possano dettare norme urbanistiche.
Rileva inoltre:
a) l'assenza della figura del dottore agronomo nella composizione del gruppo del piano redatto;
b) incongruenze fra le tavole e i regimi normativi dovute principalmente alla scala di analisi sulle problematiche relative alle aree boscate, nella misura in cui tali aree cartografate e rappresentate nella tavola dei boschi in scala 1:50.000 (che non può comunque offrire una completa rappresentazione) inglobano anche superfici a vocazione spiccatamente agraria (vigneti, uliveti vecchi agrumeti). Propone che tutto quanto previsto agli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del Piano assuma carattere indicativo per il previsto adeguamento dei piani regolatori, in una scala di maggior dettaglio;
c) riguardo all'art. 41 "Costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale - turistico", si chiede la rivalutazione e il riesame (con possibili integrazioni ed esclusioni) delle prescrizioni del Piano, dato che le individuazioni degli immobili e delle aree individuate creano dei vincoli all'interno del territorio prescindendo dalle reali esigenze locali;
d) mancata applicazione della VAS.
03/MC - Osservazione proposta da: Romano Rosario
Il ricorrente, proprietario di un edificio - catalogato dal Piano come bene isolato caratterizzante e sottoposto al livello di tutela 2 - ubicato vicino alle aree denominate "Gole dell'Alcantara", utilizzato a servizio di una azienda agricola ed interessato da un progetto definitivo di riqualificazione, osserva che:
- la pianificazione proposta, redatta in scala 1:50.000, contiene limiti tali da non consentire gli approfondimenti necessari per l'applicazione dei vincoli sul territorio, facendo da ciò conseguire che le scelte contenute nel piano possono essere solo di indirizzo e le cui prescrizioni meglio specificate nella normativa citata, devono essere demandate alle pianificazioni particolareggiate;
- nelle analisi a supporto della pianificazione, non si è assolutamente considerato né analizzato il processo di trasformazione, sviluppo e riordino del territorio oggi in atto, attraverso lo studio delle progettualità, contenute nei piani regolatori in corso di attuazione..., corredati da espliciti pareri della soprintendenza, o in fase di attuazione anche attraverso progetti di sviluppo sostenuti da fondi strutturati privati o pubblici, già stanziati e inseriti nei nuovi programmi europei;
- il codice Urbani, in attuazione del quale viene redatto il Piano paesaggistico, non prevede la possibilità che i Piani paesaggistici possano dettare norme urbanistiche.
Comune di Pace del Mela
01/PM - Osservazione proposta da: comune di Pace del Mela
L'Area tecnico-amministrativa del comune osserva quanto segue:
- gli elaborati del Piano notificati al comune non comprendono alcuni documenti comunque facenti parti dello strumento ed elencati all'art. 4 delle NdA;
- il Piano risulta sprovvisto delle procedure VAS previste dalle direttive comunitarie recepite ed integrate in ultimo dal D.Lgs. n. 4/08, risulta inefficace sotto il profilo giuridico, in quanto esso non trova fondamento nell'ordinamento vigente alla data della sua assunzione. Infatti, secondo l'opponente, il Piano denota essere inequivocabilmente uno strumento alla stregua di "piano urbanisticoterritoriale", peraltro sovraordinato a qualsivoglia pianificazione vigente, che detta modifiche alla disciplina dell'uso dei suoli. Inoltre l'attuale norma che regola la VAS impone tale valutazione strategica riguardo alla coerenza di piani e programmi alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Tale prassi risulta oramai consolidata, tanto che non esistono piani paesaggistici redatti da altre regioni che non godano di tale valutazione strategica, come del resto i piani e i programmi riguardanti aree SIC e ZPS, sebbene non prevedano opere o impianti, vengono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza ambientale. La mancata applicazione del processo VAS ha, in particolare, sottratto il Piano del necessario confronto sulle politiche di programmazione e pianificazione che agiscono nei vari settori ed aventi principi ed obiettivi correlati per la salvaguardia dell'ambiente;
- durante l'iter di adozione del Piano non si è tenuto conto di effettuare alcun tipo di concertazione con gli enti locali e di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale così come disposto dal Codice e dall'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei BB.CC. di cui al D.A. n. 5820/2002;
- la scala di rappresentazione del Piano (1:50.000) viene considerata, oltre che in contrasto con quanto disposto dall'art. 143, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, non idonea a trasferire gli indirizzi e le prescrizioni del Piano su scala territoriale comunale. Viene aggiunto che le sottozone, facenti parte dei Paesaggi locali, non vengono cartograficamente individuate a meno di una generale descrizione e che ai comuni non sono stati forniti, come previsto dalle NdA, quei necessari supporti informatici per una più approfondita lettura del Piano;
- la rappresentazione cartografica con le fasce di rispetto, non distingue i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933. Ciò causa un'applicazione indiscriminata del vincolo e induce alla falsa applicazione dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.;
- il Piano non contiene alcuna individuazione e norma con riferimento alle zone gravate da usi civici, sebbene questi costituiscano beni di interesse paesaggistico così come definito dall'art. 142 del Codice;
- infine viene constatata una disomogeneità tra i singoli Piani d'ambito adottati e le linee guida del P.T.P.R., che comporterebbe, per evidenti differenze in termini di azioni normative e regolamentari, non giustificate disparità di trattamento per ambiti territoriali con uguali caratteristiche ambientali e percettive.
Viene pertanto chiesto di modificare, nel merito e nei suoi processi formativi, il Piano secondo le istanze rappresentate al fine di non rendere illegittime le sue finalità di tutela.
Comune di Piraino
01/PI - Osservazione proposta da: Ridolfo Giovannino
Viene chiesto che, per le sue indubbie caratteristiche paesaggistiche e archeologiche e per scongiurare il rischio di ulteriori aggressioni antropiche, venga apposto un vincolo paesaggistico sul promontorio su cui sorge l'abitato di Piraino, compreso il suo centro storico, e un vincolo archeologico alle grotte sottostanti l'abitato, così come individuato e delimitato nelle planimetrie allegate all'istanza.
Comune di Roccalumera
01/RL - Osservazione proposta da: Sturiale Antonina Benedetta
Viene contestato che il regime normativo (livello 2) attribuito dal Piano ai terreni in contrada Sciglio non sia conforme alle caratteristiche oggettive dei luoghi. Infatti l'area risulta abbondantemente urbanizzata in forza della destinazione urbanistica (C1) prevista dal precedente strumento di pianificazione, sebbene l'attuale P.R.G., avverso il quale il ricorrente ha presentato ricorso dinnanzi al T.A.R., indichi tali aree con destinazione agricola (E1) e a parco urbano (F1). Anche gli immobili presenti sul fondo in argomento non presentano, come asserito dal ricorrente, caratteristiche storico-culturali riconducibili alla definizione di "bene isolato qualificante".
Per tali motivi viene chiesta l'esclusione dei terreni e degli immobili interessati dal regime normativo di livello 2.
02/RL - Osservazione proposta da: Sturiale Antonina Benedetta, Di Nuzzo Giovanni
Viene contestato che il regime normativo (livello 2 e/o 3) attribuito dal Piano ai terreni in argomento, non sia conforme alle caratteristiche oggettive dei luoghi. Infatti l'area risulta densamente edificata, poiché tutta la zona costiera dell'abitato ricadeva, per la massima parte, in aree con destinazione urbanistica B, così come prevista dal precedente strumento di pianificazione. Attualmente i terreni dei ricorrenti sono inseriti dal nuovo P.R.G. in aree per la realizzazione di strutture turistico-ricettive, che ha loro consentito di ottenere da parte del comune un parere favorevole per la realizzazione di una struttura alberghiera.
Per tali motivi viene chiesta l'esclusione dei terreni e degli immobili interessati dal regime normativo di livello 2 e/o 3.
03/RL - Osservazione proposta da: comune di Roccalumera
Il comune opponente, nel premettere che la scala di rappresentazione del Piano non consente l'applicazione dei vincoli e delle relative prescrizioni sul territorio e che le analisi non considerano i processi di trasformazione, riordino e recupero previsti nei P.R.G. in corso di attuazione né i progetti già stanziati attraverso i vari programmi di sviluppo territoriale, osserva quanto segue:
Osservazione n. 1
andrebbero esclusi dai corsi d'acqua sottoposti a tutela ex art. 142 del Codice, quelli non compresi negli elenchi di cui al R.D. n. 1775/1933, in particolare, come stabilito dal Consiglio di Stato, quelli aventi rilevanza minore;
Osservazione n. 2
viene proposto di cassare all'art. 9 delle NdA, nella parte riguardante le "aree con livello di tutela 2", il comma 2 in quanto si pone in contraddizione con il comma precedente;
Osservazione n. 3
viene chiesto, affinché non si creino sperequazioni tra i comuni penalizzando così quelli che si sviluppano sulla costa, di modificare l'art. 13 delle NdA, limitando la inedificabilità alla sola fascia dei 150 m. ed escludendo da qualunque prescrizione del Piano, oltre le zone A e B, i piani attuativi già approvati e i centri consolidati. Viene, altresì, proposto che vengano consentiti eventuali espansioni, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto delle aree costiere, la cui previsione possa essere inserita nell'ambito degli strumenti urbanistici tramite piani particolareggiati di sviluppo e riordino;
Osservazione n. 4
viene riportata, riguardo all'art. 14, all'inizio dell'osservazione, la seguente locuzione: "Negli strumenti urbanistici entro la fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua, rappresentati nella tavola 7 di analisi, le zone di espansione o riordino urbanistico dovranno essere assoggettate a piani attuativi di iniziativa pubblica o privata", ciò, si desume, a modifica dell'articolo stesso;
Osservazione n. 5
viene proposta la modifica di alcune parti dell'art. 41.
Il comune osserva che non si capisce la distinzione tra insediamenti residenziali, di villeggiatura o di seconda casa, ed a proposito delle tipologie dei materiali, sarebbe più opportuno aggiungere "utilizzare preferibilmente" al posto di "saranno utilizzati" o comunque non entrare nel merito alle specificità dei materiali. In particolare viene chiesto di togliere la frase: "la superficie destinata a pergolato non deve superare il trenta per cento della superficie coperta dell'edificio," in quanto il Piano non può e non deve entrare in merito ai rapporti di superficie;
Osservazione n. 6
viene eccepito che per l'introduzione di nuovi vincoli operata dal Piano, sia per aree estese che per i beni isolati, non siano state rispettate le procedure di notifica previste dall'art. 138 del Codice;
Osservazione n. 7
viene lamentato che attraverso l'individuazione delle componenti del paesaggio, particolarmente in campo biotico, gran parte del territorio viene sottoposto alle prescrizioni di cui ai regimi normativi di livello 2 e 3, anziché a norme di carattere indicativo, e ciò nella assoluta non considerazione delle destinazioni d'uso urbanistico vigenti e di qualsiasi progetto di sviluppo socio-economico e ambientale, reputando necessario che tutto quanto previsto dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, assuma carattere indicativo per il previsto adeguamento dei piani regolatori;
Osservazione n. 8
si obietta che durante il suo iter amministrativo il Piano non discenda da alcun accordo tra pubbliche amministrazioni così come sancito dall'art. 143, comma 2, del Codice;
Osservazione n. 9
vengono rilevate discrepanze tra le tavole tematiche e quelle di sintesi, ingenerando una disparità di trattamento in aree sottoposte concettualmente allo stesso tipo di tutela;
Osservazione n. 10
talune prescrizioni di carattere normativo/architettonico, non solo contrasterebbero con gli obiettivi del Codice in materia di "risparmio del territorio", ma limiterebbero qualunque altra scelta progettuale;
Osservazione n. 11
andrebbe riformato l'art. 57 delle NdA, in quanto esso non chiarisce secondo quali parametri vengano classificate le opere comportanti notevoli trasformazioni dei caratteri paesaggistici rispetto a quelle di modesta entità;
Osservazione n. 12
viene proposta una riformulazione delle norme transitorie (art. 63 delle NdA) avente carattere più estensivo e riconducibile a parte delle osservazioni sopra riportate nelle more dell'approvazione del Piano e dei relativi adeguamenti dei P.R.G.: "Restano valide tutte le autorizzazioni già rilasciate alla data di adozione del presente piano e tutte le iniziative di natura pubblica e privata in corso, in conformità alle pianificazioni in atto vigenti ricadenti all'interno della fascia dei trecento metri dalla costa e su tutte le fasce di rispetto dei torrenti e delle aree vincolate previste dal presente piano paesaggistico, all'interno dell'abitato consolidato e delle aree portuali esistenti ed in corso di progettazione, così come già previsto per legge (art. 57 della legge regionale n. 71/78 come modificato dall'art. 89 legge regionale del 2001".
Comune di Rometta
01/RO - Osservazione proposta da: Cavallaro Giacomo
Il ricorrente, pur condividendo le finalità del Piano, lamenta che le Direttive, di cui all'art. 5 della Normativa, se applicate in modo tale da prevalere immediatamente sugli strumenti urbanistici, influirebbero negativamente sulla gestione socio-economica delle aree urbanizzate; pertanto si richiede di eliminare il comma dell'art. 5 delle Norme del Piano che recita: "Le Direttive e le Prescrizioni del presente Piano relative ai beni paesaggistici... prevalgono immediatamente sulle prescrizioni e le previsioni degli strumenti urbanistici... "
Comune di Sant'Alessio Siculo
01/SS - Osservazione proposta da: Zingale Santo - Società SO.TU.S
L'avv.to Giuseppe Lipera, nella qualifica di difensore, ed il signor Zingale Santo, nella qualifica di amministratore unico della So.Tu.S. s.r.l. Società turistica siciliana, inoltrano per conto e interesse di quest'ultima un'osservazione comune composta da una relazione tecnica dell'ingegnere Salvatore Catania fondata sul diritto di mantenimento della concessione demaniale dell'area relativa al parco fluviale del torrente Agrò ove gestisce un'attività di campeggio.
Di tanto chiede modifica della destinazione dell'area normata come "Area da recuperare" proponendo la riduzione ad area sottoposta a tutela di livello 2 o 3.
Comune di Santa Teresa di Riva
01/ST - Osservazione proposta da: Monforte Giovanni
Il proponente, proprietario di terreni ubicati entro la fascia di 150 m. dal torrente Savoca, lamenta l'assoluta inedificabilità prevista per tali aree dall'art. 14 delle NdA.
Tale regime normativo contrasterebbe, secondo il ricorrente, con quanto definito dal Codice, il quale, nel ribadire un concetto già espresso da varie sentenze amministrati ve, asserisce che i vincoli paesaggistico-ambientali non comportano un divieto di edificazione. Peraltro le aree in oggetto ricadono in zona D destinata dallo strumento urbanistico vigente, nell'ambito di un piano di lottizzazione già approvato dal comune.
Viene pertanto chiesto di stralciare la suddetta disposizione dall'art. 14 del Piano.
02/ST - Osservazione proposta da: comune di Santa Teresa di Riva
Il comune avanza le seguenti richieste:
Osservazione n. 1:
premesso che in tutta la fascia costiera per una profondità di ml. 300 e per una distanza di 150 m. dagli argini dei torrenti, ad esclusione delle attuali zone B (risalenti a prima del 1985), il nuovo strumento non prevede alcuna zona di espansione, insediamenti produttivi e/o commerciali, chiede che nelle suddette zone sia data la possibilità di realizzare opere pubbliche, infrastrutture e servizi e considerare zona B quella esistente al momento di adozione del piano e/o di previsione dello strumento urbanistico;
Osservazione n. 2:
viene posta l'attenzione sul fatto che i vincoli paesaggistici non possono comportare vincoli di inedificabilità assoluta (ciò confermato da innumerevoli sentenze e dalla stessa legge di riferimento), sulla scala di rappresentazione della cartografia, risalente agli anni '70, che per questi motivi non potrebbe porre vincoli così onerosi sul territorio, sulla peculiarità tipica del territorio che di fatto costituisce una "città lineare" (da capo Scaletta a capo Sant'Alessio), e chiede che il territorio sia ristudiato e che sia rappresentato in scala adeguata ed inoltre i vincoli proposti siano chiari ed inequivocabili e sia possibile inserirli negli strumenti urbanistici;
Osservazione n. 3:
sui torrenti Savoca e Agrò, le cui foci sono poste a livello 3 e dove per una fascia di ml.150 e una profondità di m. 300 dalla battigia, non è possibile realizzare nessun manufatto ad esclusione delle aree ricadenti nelle esistenti zone B. Tali vincoli impedirebbero di realizzare indispensabili vie di fuga previste come ad esempio la strada di collegamento per il quartiere Sparagonà. Si chiede che sia abolito il vincolo di tutela 3 per permettere la realizzazione di infrastrutture pubbliche funzionali all'abitato opportunamente valutate ai sensi dell'art. 146 del Codice Urbani;
Osservazione n. 4:
con la premessa che il piano paesaggistico individua tutto il centro abitato come nucleo storico e centro storico in una tavola 1:25.00, si chiede che venga eliminata la perimetrazione come proposta in quanto scollegata dal contesto e dalla reale consistenza urbanistica ed edilizia;
Osservazione n. 5:
relativamente a fabbricati rurali identificati come bene da tutelare e che allo stato non sono più esistenti, si chiede l'annullamento di tali previsioni e pertanto la reale analisi sulla consistenza ed ubicazione di tali beni isolati e di permettere su tali manufatti la possibilità di ristrutturare e di effettuare eventualmente piccole modifiche planivolumetriche;
Osservazione n. 6:
relativamente alle fasce di rispetto dei 150 metri dai torrenti e all'impossibilità di realizzare pozzi e di intervenire sui muri d'argine o sull'asta fluviale, si chiede l'annullamento di tale previsione ritenuta nociva a qualunque attività volta alla protezione dell'abitato.
Comune di Saponara
01/ST - Osservazione proposta da: comune di Saponara
Il comune osserva:
Osservazione a):
che nel contesto 11f aree costiere di particolare interesse (art. 13 delle norme) - livello di tutela 3, ossia la foce del torrente Saponara e territori contermini per una fascia di m. 150 dagli argini e m. 300 dalla battigia, nel quale ricade anche il depuratore comunale, "atteso che, come verificabile, si tratta di aree caratterizzate da valori percettivi dovuti essenzialmente al riconosciuto valore della configurazione geomorfologica..." non ricorrono i presupposti di tutela di livello 3 data l'assenza di "Aree che devono la loro riconoscibilità alla presenza di varie componenti di grande valore e relativi contesti e quadri paesaggistici...."; pertanto il Comune chiede che l'area sia sottoposta al livello di tutela 1, modificando l'art. 54;
Osservazione b):
che l'art. 14 vada modificato. Infatti le fasce di rispetto di tutti i torrenti sono state cartografate nella tavola 7 di analisi indiscriminatamente, sia i torrenti iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. n. 1775/1933 che tutti i loro affluenti, ancorché non iscritti in detti elenchi, laddove il P.R.G. vigente prevede aree di espansione in quanto risulterebbero le uniche disponibili; pertanto viene chiesta la modifica del citato art. 14 cassando il capoverso: "gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone d'espansione, insediamenti o impianti produttivi e/o commerciali entro la fascia di rispetto dei principali corsi d'acqua cartografati nella tavola 7 di Analisi", nonché la modifica della tav. 7 eliminando dalla cartografia i torrenti non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche riportato dal R.D. n. 1775/33;
Osservazione c)
Che venga integrato l'art. 63 delle Norme transitorie e finali, con l'aggiunta di commi diretti a: salvaguardare le iniziative in corso; applicare le prescrizioni di alcuni articoli relativi alle componenti del paesaggio solo nelle aree di pregio; fare salve le previsioni del P.R.G. all'interno dell'abitato, mantenendo solo i vincoli sulle aree esterne; escludere dalla salvaguardia alcuni servizi di pertinenza alle infrastrutture territoriali esistenti; rappresentare graficamente ad una scala adeguata le direttive e le prescrizioni dell'art. 43 del Paesaggio locale; ritenere la normativa relativa ai beni isolati dell'art. 36 di solo indirizzo fino alla redazione dei nuovi P.R.G..
Infine, in ordine alle relazioni tematiche sui Beni isolati e sui Centri e nuclei storici - Paesaggio locale 11 "Rametta e Bauso"-, viene chiesto di escludere alcuni manufatti da tali beni (codice SITP BI-0389-09 e SITP BI- 0393-09), in quanto gli stessi non presenterebbero valore paesaggistico qualificante, così come alcuni nuclei storici interessati da interventi di nuova edificazione (NS 017509 Cavaliere, NS 0178 Cavallari, NS 01 Salvatorello, NS0186 S. Pietro, NS 0185 Sciameno).
Comune di Savoca
01/SV - Osservazione proposta da: comune di Savoca
Con delibera del consiglio comunale, n. 10 del 25 marzo 2010, il comune fa propria l'istanza prodotta dall'area tecnica del medesimo comune. L'osservazione verte essenzialmente sulle difficoltà a prevedere un sviluppo urbanistico sulla base dei vincoli e delle prescrizioni poste dal Piano. Infatti il territorio è attraversato da numerosi torrenti e corsi d'acqua, sulle cui fasce di rispetto il Piano pone notevoli limitazioni alla edificazione, che dal punto di vista orografico offrono le uniche possibilità di inserimento di aree insediative di tipo C, peraltro contigue alla attuale zona B. Viene pertanto chiesto di rivedere i limiti imposti dal Piano sulle suddette aree.
Comune di Taormina
01/TA - Osservazione proposta da: Sai Investimenti Srg S.P.A./Grande Albergo Capo Taormina
Alberto Ramella, in qualità di legale rappresentante della società, cui compete la gestione del Grande Albergo Capo Taormina compresa un'area ad esso adiacente, chiede che vengano eliminate eventuali contraddizioni tra quanto disposto dall'art. 9 delle NdA, con riferimento alle prescrizioni generali sul livello di tutela 3, e quanto previsto all'art. 47, punto 4H. Infatti, mentre il primo riferimento normativo dispone un generalizzato divieto assoluto all'edificazione, il secondo esclude da tale divieto quelle aree che alla data 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.
Tanto viene chiesto, in quanto le aree interessate, ove insiste in parte il suddetto albergo, ancorché ricadenti in zona di rispetto costiero e pertanto sottoposte dal Piano al regime di tutela 3, sono state classificate già nel 1976 quale zona B6 dal relativo P.R.G. regolarmente approvato.
02/TA - Osservazione proposta da: comune di Taormina
Il comune propone identiche osservazioni così come formulate dal comune di Roccalumera di cui al precedente 03/RL.
03/TA - Osservazione proposta da: Russotti Finance
La Società, relativamente all'area Villagonia interessata da progettazione di un porto turistico, chiede che tale area venga esclusa dal regime di tutela 3, rilevando, tra l'altro, che al riguardo del paesaggio locale 4, l'art. 47, nella zona in cui insiste Villagonia così espone: "l'intensa e disordinata edificazione della baia di Giardini Naxos ha cancellato i caratteri storicizzati e identificativi della cala marina e dell'antico borgo marinaro che da piccolo villaggio costiero si è trasformato in un caotico agglomerato di edifici a carattere stagionale e turistico-alberghiero".
Comune di Torregrotta
01/TG - Osservazione proposta da: comune di Torregrotta
Con delibera del consiglio comunale, n. 26 del 24 maggio 2010, il comune osserva che:
Osservazione n. 1:
necessita rivedere in maniera più dettagliata ed in scala adeguata la perimetrazione del centro storico così come riportata dagli elaborati del Piano e venga sostituita da una catalogazione puntuale dei singoli manufatti di rilievo storico ed architettonico da tutelare;
Osservazione n. 2:
occorre rivedere la tavola 4/5a, in quanto non riporta l'area produttiva artigianale posta a monte del nastro autostradale.
Comune di Villafranca Tirrena
01/VT - Osservazione proposta da: comune di Villafranca Tirrena e Bertino Maria E Angela
Si chiede di modificare nell'art. 54 (11A), nell'area delle cave di Gesso e dei Calanchi di Monte Fafà, i quattro punti dei "non sono consentite le seguenti attività in modo che:
- venga consentito il movimento terra per le normali attività agricole preesistenti e le attività consentite;
- venga consentito l'adeguamento della volumetria degli edifici esistenti secondo le previsioni già vigenti anche nelle are protette;
- venga prevista e consentita la realizzazione del bypass per la pista Serro-Puntal Ferraro, con mantenimento delle caratteristiche della pista esistente;
- il divieto di attività agro-pastorale venga limitato alla Valle Larga e nelle altre zone da tempo in dissesto, con esclusione delle aree in cui l'attività agricola è preesistente e la sua continuazione non costituisce pericolo o fonte di dissesto.
02/VT - Osservazione proposta da: comune di Villafranca Tirrena
Il comune fa notare:
- che nella fascia dei 300 m dal mare, ove gli unici interventi possono essere effettuati nelle zone A e B del P.R.G., ricadono aree di espansione che non sono visibili direttamente dalla costa poiché posizionate dietro alcune zone B sature; pertanto si chiede la modifica dell'art. 13 della Normativa, in modo tale da consentire l'espansione dell'abitato in tali aree nascoste;
- che sulla tav. 7 è stato individuato anche il torrente Calamaro, che risulta in gran parte già coperto all'altezza del centro urbano e sulle cui fasce di rispetto corrispondono sia zone B sature sia zone di espansione del P.R.G.; pertanto si chiede la modifica dell'art. 14 della Normativa, in modo tale da consentire l'espansione dell'abitato in tali aree non visibili dal torrente;
- che la tav. di analisi 9b individua come Nucleo storico un tratto di strada sita in loc. Divieto, ove i fabbricati esistenti non presenterebbero alcuna valenza storica; pertanto si chiede l'eliminazione della suddetta individuazione dalla cartografia.
Enti vari
01/EE.VV - Osservazione proposta da: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia
Gli Ordini professionali congiuntamente chiosano l'inutile aspetto agro-forestale che assume il territorio in ragione di inutili ed improduttive regole che impegnano lo stesso territorio a subire vincoli passivi, contrari allo sviluppo, tesi solo all'inutile conservazione vincolata ad una necessaria manutenzione improduttiva.
Seguono 5 osservazioni puntuali:
Osservazione n. 1:
viene chiesta la modifica dell'art. 13 - Sistema costiero - affinchè entro la fascia di rispetto di 300 metri le prescrizioni e le limitazioni:
- inibiscano la realizzazione di cave e discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e materiale di qualsiasi genere, di acque reflue se non adeguatamente trattate e depurate;
- siano escluse nelle zone A e B e delle aree contenute nei centri abitati consolidati, così come rappresentati nella Tavola 10 P.P., dove viene individuato l'abitato esistente con la crescita urbana al momento dell'adozione dello stesso e delle aree portuali esistenti e di progetto;
- riguardino le nuove edificazioni fermo restando la legge regionale n. 78/76 e ulteriori norme più restrittive contenute in strumenti vigenti e nel P.P. relativamente ai Paesaggi locali;
- includano strutture isolate o in sequenza per la fruizione del mare che per tipologia e/o elevate dimensioni costituiscono detrattori;
Gli strumenti urbanistici e le loro varianti non potranno in ogni caso prevedere zone di espansione entro la fascia di rispetto delle aree costiere se non attraverso l'individuazione di aree da assoggettare a piani attuativi di iniziativa pubblica, che riguardano interventi di sviluppo e riordino urbanistico, afferenti anche a servizi territoriali e urbani e relative infrastrutture. L'attuazione di questi potrà utilizzare procedure di legge concorsuali con l'intervento di capitale privato.
Osservazione n. 2:
all'art. 14 - Fasce fluviali, risorse idriche e termali - si evince la contraddizione tra prescrizione di rispetto delle aree limitrofe a tutti i corsi d'acqua (150 m) e le limitazioni derivanti dall'iscrizione nell'elenco di cui ad R.D. n. 1775/1933. Viene chiesto, pertanto, la modifica del primo comma dell'art. 14 con la limitazione alle sole acque iscritte nel citato elenco.
Osservazione n. 3:
si chiede di modificare il primo comma dell'art. 41 nel seguente modo: "il P.T.P. nelle aree agricole di riconosciuto pregio ambientale vincolate e riportate nelle redigende nuove pianificazioni, ai sensi di quanto previsto dal codice dei beni culturali, prevede che le nuove costruzioni ad uso rurale e/o villeggiatura, gli ampliamenti o le modifiche di edifici esistenti, mantengano le caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale, ….";
Osservazione n. 4:
si chiede la modifica all'art. 27 con lo svincolo dall'autorizzazione paesaggistica dei territori perimetrati ZPS e SIC fino all'approvazione dei Piani di gestione;
Osservazione n. 5:
viene chiesta la modifica e l'integrazione dell'art. 63.
02/EE.VV - Osservazione proposta da: Associazione nazionale costruttori edili - Messina
Viene contestata la violazione delle norme imposte dal "Codice Urbani", con riguardo:
- alla mancata applicazione dell'art. 156 del Codice relativamente al comma 2 Intesa Stato - Regioni per la verifica e l'adeguamento del P.T.P.;
- all'applicazione dell'art. 143 con l'apposizione di vincoli ad aree non assoggettabili a vincolo;
- all'art. 14 con l'inserimento dei corsi d'acqua non iscritti nell'elenco delle acque pubbliche;
- al fatto che il P.P. predispone il vincolo di intere aree in rapporto alla vegetazione presente sulle stesse e ciò in molti casi anche in difformità alle linee guida del P.T.R.;
- alla mancata sottoscriziome del previsto accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il quale si dovrebbero stabilire i tempi di approvazione del P.P. (art. 143, comma 2, del Codice Urbani);
- all'art. 63 (Norme transitorie di salvaguardia) del P.P., che va necessariamente integrato con una norma che preveda la "salvezza" di tutti i piani esecutivi già approvati al momento della pubblicazione del P.P.".
03/EE.VV - Osservazione proposta da: Archeoclub Area Ionica (Me)
L'associazione Archeoclub propone osservazione sull'intero territorio dei comuni che affacciano sulla riviera jonica, rilevando:
- perplessità sulle modalità di concertazione tra Attore (amministrazione regionale) e Convenuto (ente locale);
- l'incompletezza della catalogazione dei beni isolati;
04/EE.VV - Osservazione proposta da: MAN Associazione Mediterranea per la Natura
L'associazione propone contributi per una migliore definizione della normativa del Piano paesaggistico dell'Ambito 9:
- all'art. 13 - Sistema costiero - Si condivide il divieto di nuove edificazioni nelle fasce di rispetto di 300 metri, con esclusione delle zone A e B e il divieto di prevedere, negli strumenti urbanistici, zone di espansioni e insediamenti produttivi e commerciali. Va, però specificato che vanno preventivati piani di riordino urbanistico;
- idem come sopra all'art. 14 - Fasce fluviali, risorse idriche e termali -;
- all'art. 28 - Rete ecologica - nelle fasce territoriali, entro cui promuovere o consolidare corridoi ecologici primari o secondari quali dorsali collinari, crinali, viabilità e interpoderale, ecc, va eliminata la citazione alla viabilità perché, comunque riferita, è sempre in contrasto stridente con il concetto di corridoio ecologico;
- all'art. 35 - Beni archeologici - la tutela va estesa al paesaggio percettivo in allontanamento ad evitare, ad esempio, che a distanza di 300 metri da un insediamento venga autorizzata una torre eolica. La salvaguardia e/o il recupero del contesto territoriale circostante non sono idonei a garantire un adeguato livello di tutela. La distanza minima per la dislocazione di discariche o depositi di rifiuti e per le attività estrattive va portata da 50 a 500 metri, salvo deroga da parte della Soprintendenza;
- all'art. 36 - Beni isolati - la tutela del paesaggio percettivo in allontanamento va applicata anche ai beni isolati: castelli, fortificazioni e bagli di dimensioni tali da potersi considerare dei nuclei storici. Per i beni di rilevanza alta, qualificanti, la distanza minima per le discariche e le attività estrattive va portata da 50 a 500 metri salvo deroga da parte della Soprintendenza. L'elenco dei beni isolati, di Architettura militare, va integrato con l'inserimento dei numerosi bunker di controllo tattico della viabilità. Tali bunker vanno rilevati e numerati;
- all'art. 37 - Centri e nuclei storici - si propone l'introduzione della conservazione del paesaggio percettivo in allontanamento dal Centro/Nucleo, per il contributo che ne deriva alla vivibilità del centro. Si ritiene, che la conservazione del paesaggio percettivo in avvicinamento, la salvaguardia della condizione ambientale al margine e il recupero dei rapporti con il contesto territoriale agricolo e naturale, vadano supportati da una più pregnante previsione normativa di tutela. Per quanto riguarda la collocazione di infissi, va consentito il tipo a superficie opaca che simula le venature del legno;
- all'art. 38 - Viabilità - va sancita la inalienabilità dal patrimonio pubblico di quel che rimane delle trazzere, regie e non;
- all'art. 54 - Paesaggio locale 11 - le prescrizioni impartite per le cave di Gesso e per i Calanchi di Monte Fafà (Serro) non coincidono con quelle previste nella proposta di vincolo pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Villafranca Tirrena dal 27 maggio 2008 al 27 agosto 2008. Nelle prescrizioni del presente articolo è previsto il divieto di attività agro-pastorale, in contrasto con la corrispondente norma della proposta di vincolo e con le attività esistente oggi sul territorio, che va assolutamente salvaguardata.
Da sottolineare che il vincolo delle Cave di Gesso e dei calanchi va esteso alla cava di gesso situata a ridosso del villaggio Serro. La verifica di compatibilità delle norme del presente Piano va estesa a tutte le proposte di vincolo già pubblicate.
Vengono inoltre proposti nuovi articoli da introdurre nelle NdA riguardanti in particolare l'illuminazione e la viabilità rurale.
05/EE.VV - Osservazione proposta da: Unione italiana cooperative - "Citta del Sole 81"
L'Associazione che tutela gli interessi di parte interviene nel merito del percorso e delle procedure di adozione e conseguente approvazione del P.P. facendo leva sull'obbligo preliminare di accordo preventivo con le amministrazioni territoriali. Inoltre osserva:
- che non sono riconducibili ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 e quindi vanno escluse dal livello di tutela 1 i corsi d'acqua e le relative fasce contigue non ricomprese nell'elenco di cui al regio decreto n. 1775/33;
- che vengano eliminate tutte le aree boscate per le quali la Soprintendenza ha rilasciato certificazione di non sussistenza di rispetto boschivo. La redazione del piano ad una scala 1:60000 non consente di verificare se i terreni della Cooperativa Città del Sole in località Torrente Trapani siano compresi fra i "Boschi naturali e in corso di naturalizzazione" o se fra quelle di rispetto boschivo. Il P.R.G. vigente prevede in riva sinistra del Torrente Trapani un continuo di aree già edificate o con previsione di edificazione di tipo residenziale, mentre in riva destra sono previsti varie altre aree per servizi di interesse territoriali.
Le aree interessate dal previsto vincolo boschivo sono già normate con Piano esecutivo approvato, consentendo, così come previsto dal punto h) dell'art. 143 del codice, di procedere "alla individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione" di quel " territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate";
- che venga esclusa dall'art. 31 la tutela dei seminativi con relativo vincolo di tutela 2.
06/EE.VV - Osservazione proposta da: Società TERNA
Si chiede di introdurre nelle NdA del Piano:
- la realizzabilità delle opere pubbliche, di pubblica utilità o di riconosciuto interesse strategico a livello regionale e nazionale, comprese le infrastrutture della RTN (Rete elettrica di trasmissione nazionale), previa valutazione e compatibilità con gli indirizzi, le prescrizioni o i livelli di tutela contenuti nel Piano;
- una norma transitoria affinché le autorizzazioni paesaggistiche già rese dalla Soprintendenza, prima della adozione del Piano paesaggistico, siano da considerarsi valide ed immutabili a far data dal loro rilascio.
07/EE.VV - Osservazione proposta da: Associazione degli industriali della Provincia di Messina
L'associazione, nel ritenere l'attività del settore estrattivo nella provincia ed in particolare nel comune di Messina un importante segmento dell'intero settore industriale e nel constatare le continue difficoltà amministrative a cui esso è sottoposto, chiede che il Piano possa consentire la prosecuzioni delle attività di cava già esistenti, allegando e facendo proprie le osservazioni di cui al successivo punto.
07bis/EE.VV - Osservazione proposta da: Magherita S.R.L. e Conbit S.R.L.
Antonino Smidile, nella qualità di legale rappresentante delle due società, le quali risultano titolari di autorizzazioni per attività estrattive in tre diverse cave di sabbia e ghiaia, ricadenti nelle località di c/da Fortino, c/da Calafato e Torrente Pace, lamenta che le limitazioni imposte dal Piano per il proseguimento di tali attività comporterebbero, oltre al danno economico per le imprese, delle conseguenze in termini di danni paesaggistici (mancato recupero ambientale delle aree) ed economici-sociali (maggiori costi per la collettività per abbandono dell'attività in corso). In ogni caso il ricorrente ritiene il Piano illegittimo per i seguenti motivi:
- durante l'iter di adozione del Piano non si è tenuto conto di effettuare alcun tipo di concertazione con gli enti locali e di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale così come disposto dal Codice e dall'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei BB.CC. di cui al D.A. n. 5820/2002;
- l'area dove insistono le cave non è caratterizzata da alcun valore naturale, ambientale, storico-culturale, ecc. che ne giustifichi il valore paesaggistico sia per la sussistenza di appositi vincoli, sia, tanto meno, per l'attribuzione del regime normativo di livello 2. Tale travisamento dei fatti viene del resto confermato dall'avere stralciato dalla previsione di piano una zona posta al confine sud, e più prossima al centro abitato, dove invece sono presenti ambienti boschivi;
- esiste una palese ed immotivata contraddittorietà tra quanto individuato dal Piano territoriale paesaggistico regionale e l'attuale Piano d'ambito, laddove il primo non aveva intercettato tali aree come meritevoli di tutela. Tale contraddittorietà è, a parere del ricorrente, da estendersi anche con riferimento ad altre pianificazioni e previsioni territoriali adottate da altre Amministrazioni. Infatti: il Piano Forestale Regionale, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/96, non ha evidenziato nelle aree di che trattasi la presenza di boschi né previsioni di rimboschimento attese le caratteristiche del terreno; il Piano regionale dei materiali di cava inserisce le medesime aree tra quelle aventi interesse litologico ed estrattivo;
- le NdA del Piano si pongono in evidente contrasto con l'applicazione di norme e leggi. In particolare, gli art. 44 e 58 delle NdA introducono procedure (come l'acquisizione obbligatoria della V.I.A.) non previste dalla legge di settore (L.R. 127/80) provocando una incongrua ed illegittima sovrapposizione di competenze.
Per quanto sopra viene chiesta una rielaborazione del Piano con riferimento alle aree interessate dall'osservazione, in cui comunque vengano consentite le modalità di esercizio delle cave esistenti.
08/EE.VV - Osservazione proposta da: Anima Energy S.r.l. Siclari
Massimo Massimo Siclari, nella qualità di legale rappresentante della società, la quale risulta interessata alla realizzazione di un parco eolico in un'area del demanio forestale tra Messina e Saponara in parte individuata come zona ZPS e SIC e sottoposta dal piano ad inedificabilità assoluta (livello 3), ritiene illegittime ed irragionevoli le scelte operate dal Piano adducendo le seguenti motivazioni:
- l'art. 59 delle NdA vieta in maniera generalizzata e senza alcuna giustificazione la realizzazione di impianti eolici nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice. Nella considerazione che tale inibizione non viene estesa dall'articolo in specie anche ad altri impianti tecnologici, manifestando così una ingiustificata disparità di trattamento, tale prescrizione, secondo il ricorrente, risulta in contrasto con lo stesso Codice che non indica espressamente divieti assoluti nella trattazione e gestione dei vincoli paesaggistici;
- il Piano, pur riconoscendo le esigenze di tutela ambientale delle zone SIC e ZPS secondo le indicazioni e gli orientamenti impartiti dalle Direttive comunitarie in materia (n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE), all'art. 24 delle NdA interviene invece su tali zone con regimi normativi volti alla loro immodificabilità assoluta. Tale determinazione risulta in aperto contrasto con i principi definiti dalle summenzionate Direttive, che, al contrario, anche nei casi di maggior rilievo ambientale, consentono di intervenire per la realizzazione di opere sorrette da un adeguato interesse pubblico contrapposto. Ciò è facilmente deducibile dal D.P.R. n. 357/97, che recepisce le suddette Direttive, il quale fa esplicito riferimento, oltre che a valutazioni di incidenza condotte caso per caso, alla irrinunciabiltà, anche in caso di valutazione negativa, agli interventi di rilevante interesse pubblico, in cui si ascrivono, come sostiene il ricorrente, gli stessi impianti eolici in forza di numerose leggi e norme meglio citate nell'osservazione de quo;
- gli articoli 44, 54 e 56 della NdA attribuiscono ai crinali montani e alla loro fascia di rispetto per un'ampiezza di 300 m. valore paesaggistico meritevole di un regime di tutela di assoluta immodificabilità. Tale circostanza appare al ricorrente sproporzionata ed immotivata.
L'insistenza del vincolo non è infatti supportata da alcuna specifica norma, né, tanto meno, motivazione, nella considerazione che gran parte di tali porzioni di territorio, a causa della loro altitudine (inferiore a 1200 m.) non è suscettibile alle previsioni di cui all'art. 142, comma 1, lett. d), del Codice. Il vincolo imposto è, d'altra parte, in palese contraddizione con la nozione di paesaggio così come definita dalla Convenzione europea del paesaggio e dal medesimo Codice. L'avere attribuito, infine, a tali porzioni di territorio un regime normativo generalizzante denuncia un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre parti del territorio messinese, dove, come nel caso della fascia costiera, tali regimi vengono graduati secondo la reale consistenza dei valori paesaggistici espressi;
- il Piano è viziato per incompetenza e difetto di attribuzione, in quanto, come chiarito anche dalla Corte costituzionale per fattispecie riguardanti le prerogative delle Regioni in materia di impianti alimentati da fonti energetiche alternative, esula dalle sue competenze;
Viene chiesto, pertanto, di espungere dal Piano qualunque riferimento al divieto assoluto per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rimodulare i livelli di tutela paesaggistica dei crinali montani di cui agli artt. 44, 54 e 56 delle NdA.
09/EE.VV - Osservazione proposta da: Società "Stretto Di Messina Spa"
La società chiede di integrare il Piano con le previsioni progettuali del Ponte sospeso e dei relativi collegamenti, in quanto esso non tiene conto della delibera CIPE n. 66/2003 e delle successive integrazioni apportate su richiesta del Comune di Messina.
Ritenuto opportuno pronunziarsi comunque in ordine a tutti i suddetti reclami, opposizioni, proposte e rilievi, per quanto tardivi o irrituali;
Visto il D.A. n. 26/GAB del 14 settembre 2015 registrato il 22 settembre 2015, con il quale è stata ricostituita, per un triennio, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, allo scopo, tra l'altro, di fornire parere all'Assessorato regionale dei beni culturali in merito all'approvazione dei Piani Paesaggistici e alla quale assegnare le funzioni di Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 133 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 36/GAB del 21 ottobre 2015, con il quale è stata integrata e modificata la composizione della commissione suddetta, ferme restando le sue funzioni;
Acquisito quindi, in ordine a tutte le suddette opposizioni e rilievi, il parere della suddetta Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio espresso nella seduta del 30 novembre 2016 il cui verbale, insieme a quelli delle sedute del relativo Gruppo istruttorio, tenutesi il 23 novembre 2016 e il 28 novembre 2016, si allegano al presente atto sub. B;
Ritenuto, anche sulla base del parere reso dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40, di dovere rigettare parte delle osservazioni presentate avverso il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, e ciò per le seguenti ragioni:
A) si ritiene di non poter con il presente provvedimento dare seguito alle richieste avanzate con le osservazioni 01/FI, 03/GM, 04/GM, 05/GM, 01/PI, tutte incentrate sulla proposta di estendere la tutela paesaggistica a nuove aree come i centri storici dei comuni di Ficarra e Piraino, nonché l'ampliamento del vincolo di Capo Calavà. Questo aspetto è specificatamente regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 139 e segg. del D.Lgs. n. 42/04. Le procedure ivi descritte, tra l'altro utilizzate dal Piano per le ulteriori aree specificamente individuate a termini dell'art. 136 (cfr. art. 134, lett. c), prevedono che alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area si provveda con la sua pubblicazione agli Albi pretori comunali dalla cui data si avvia la cosiddetta fase partecipativa, entro cui i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti (cfr. 5° comma, art. 139). E' proprio durante questa fase che viene pertanto posta in essere la fase di partecipazione, in cui tutti i soggetti interessati possono prendere visione delle nuove aree sottoposte a vincolo paesaggistico presso i comuni e la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio ed entro i 30 giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore partecipazione, si intendono lavorativi, possono produrre osservazioni e documenti alla stessa Soprintendenza e al Dipartimento regionale dei beni culturali. E' del tutto evidente che le suddette procedure sono riferite ad una fase propositiva e non approvativa, come nel caso del presente decreto. Pertanto la valutazione delle suddette proposte di vincolo è rinviata alla competente Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i..
E' comunque da rilevarsi che l'attuale assetto vincolistico e prescrittivo del Piano paesaggistico garantisce sufficientemente la salvaguardia di taluni elementi indicati nelle osservazioni 03/GM e 04/GM;
B) con riferimento ai motivi contenuti nell'opposizione 05/EE.VV e riguardante le tematiche relative alla individuazione delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, la Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, così come è desumibile dai relativi verbali di cui all'allegato B facente parte del presente decreto, ha ritenuto necessario adeguare il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 alle più recenti disposizioni impartite dallo stesso Dipartimento regionale beni culturali, con note prot. n. 25979 del 25 maggio 2011 e n. 18295 del 4 aprile 2012 con cui, così come disposto dall'art. 142, lettera g) del D.Lgs. n. 42/04, l'Inventario forestale siciliano, adottato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. del 10 aprile 2012 e redatto dal Comando forestale siciliano, è stato individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico "bosco".
Rispetto alle altre categorie di beni menzionate nell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/04, infatti, quella dei boschi è la più complessa giacché l'uso, da parte del legislatore, della formula "territori coperti da boschi", si riferisce oltre che ai boschi veri e propri anche a territori non più boscati, a boschi in fase di estinzione e riproduzione e ad aree di pre - bosco utili alla salvaguardia del bosco stesso.
Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, il legislatore nazionale ha fornito la definizione normativa di bosco, sancendo, tra l'altro, l'equiparazione dei termini bosco, foresta e selva e ha demandato alle Regioni il compito di definire il concetto di bosco, per i territori di loro competenza.
Nella Regione siciliana, dove vige la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., di natura urbanistica e finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale e alla tutela della vegetazione, ai fini dell'individuazione delle aree boscate tutelate ex lege occorre fare riferimento alla definizione contenuta nel decreto legislativo n. 227/2001, in quanto richiamata dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per la delimitazione fisica dei "boschi", la cui identificazione e tutela è elemento indispensabile della pianificazione paesaggistica, il Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e I.S. - Servizio pianificazione paesaggistica - ha ritenuto, per ovvie ragioni di coerenza, di dover fare riferimento all'Inventario forestale regionale, redatto dal competente Corpo forestale, (approvato con D.P.R.S. n. 158/2012) nel cui ambito sono state delimitate le aree tutelate ex lege dal Codice.
Diversi sono conseguentemente gli effetti che ne discendono e che le due distinte norme espressamente prevedono: mentre la legge regionale n. 16/96, a salvaguardia dei boschi, dispone l'inedificabilità delle zone boschive e delle fasce di rispetto, dall'articolo 142 del Codice discende esclusivamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione alla competente Soprintendenza per tutti gli interventi da eseguirsi in quel determinato territorio, stante che i boschi costituiscono una delle componenti del paesaggio, la cui tutela richiederà forme e prescrizioni diverse da quelle necessarie per le altre componenti.
Tenuto conto di quanto sopra, il D.Lgs. n. 227/01, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale n. 16/96 e s.m.i., non genera fasce di rispetto delle aree boscate.
Viene chiarito infatti che la fascia di rispetto di cui alla legge regionale n. 16/96 non è da ritenersi "bene paesaggistico" e quindi non può essere né considerata né cartografata come tale nella redazione del Piano paesaggistico, mentre la sua rilevanza tecnico-amministrativa è legata esclusivamente alla natura urbanistica di cui alla medesima legge regionale n. 16/96 e s.m.i.
Secondo i criteri già introdotti nei Piani approvati in via definitiva, rimane fermo che anche il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 in queste aree definisce livelli di tutela che tengano conto della effettiva qualità della copertura vegetazionale e con riferimento a quanto indicato nelle norme per componenti (componente biotica: aspetti vegetazionali);
C) sono respinte le osservazioni 02/GM, 01/PM, 03/EE.VV, che eccepiscono, tra l'altro, l'inosservanza dell'art. 144 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. per gli aspetti relativi alla concertazione istituzionale, dal momento che l'avvio della concertazione istituzionale è stato effettuato in conformità alla citata norma di legge. Essa, infatti, è iniziata con la convocazione di tutti gli enti interessati da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina (cfr. verbali, note di convocazione riportate nell'allegato sub C al presente decreto) e si è conclusa con la relazione finale prodotta dalla Soprintendenza di Messina, con cui è stato comunicato l'esito di ciascun incontro. Inoltre, tutte le questioni emerse in sede di concertazione sono state sottoposte all'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio che si è espresso nel merito, assicurando, in tal modo, l'univoca interpretazione delle norme di tutela e l'uniformità di comportamento da parte dell'Amministrazione.
Per quanto attiene all'iter procedurale di concertazione, va sottolineato che la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato, come prescrive l'art. 144, comma 1, mediante apposite norme di legge, il procedimento di pianificazione paesaggistica e, pertanto, si applicano gli articoli 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.Lgs. n. 42/2004, integrate, ai fini partecipativi, dalle norme generali della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per tali ultime ragioni l'Amministrazione regionale ha ritenuto di non poter disporre quanto contenuto al 2° comma dell'art. 143 circa la stipula di intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici e la definizione di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni. Pertanto risultano non pertinenti le eccezioni sull'argomento sollevate dalle osservazioni 03/RL, 02/TA, 02/EE.VV.
In ogni caso non può essere contestata la mancata comparazione con gli altri atti di programmazione, così come disposto dall'art. 143, lettera f), del D.Lgs. n. 42/04.
Infatti è da sottolineare che nell'ambito del cospicuo bagaglio di studi ed analisi di cui è corredato il Piano, anche il confronto con le altre pianificazioni viene doviziosamente affrontato. Prova ne sono le schede e le relazioni tematiche conclusive, in particolare quelle inerenti ai Paesaggi locali, nonché alcune tavole tematiche, come quella relativa alle infrastrutture. Ad integrazione dei suddetti studi, fondamentale momento di confronto e comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo è costituito dalla fase di concertazione istituzionale, da come si evince da quanto riportato nell'allegato sub. C al presente decreto, che per il Piano dell'Ambito 9, come per tutta la pianificazione paesaggistica in Sicilia, risulta essere propedeutico alla formazione del medesimo Piano prima della sua adozione. In tale momento le amministrazioni comunali interessate, che hanno accolto l'invito dell'Amministrazione regionale di partecipare alle riunioni di concertazione, hanno avuto la piena possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di illustrarle in contraddittorio al precipuo scopo di contemperare il Piano paesaggistico con gli atri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo posti in essere da loro stessi o da altri Enti a ciò preposti, così assicurando un adeguato coinvolgimento concertativo ma non codecisorio (cfr. C.G.A. della R.S. Sentenza n. 811/12);
Le critiche avanzate, infine, circa il mancato contributo durante la fase di concertazione di soggetti diversi da quelli rappresentati dagli enti locali, 03/EEVV, non risultano pertinenti e l'eventuale loro partecipazione sarebbe risultata ininfluente nella fase di pre adozione. Infatti, lo stesso art. 144 del Codice tiene distinta la fase di concertazione istituzionale, propedeutica all'adozione di un Piano paesaggistico, dalla fase di partecipazione. Quest'ultima, che riguarda tutti i soggetti interessati (comuni, associazioni, enti portatori di interessi diffusi, privati, ecc.), viene posta in essere solo successivamente all'adozione del Piano, consentendo, durante la fase della sua pubblicazione ed entro i 30 giorni successivi, di produrre osservazioni, documenti e reclami per eventuali modifiche.
A sostegno di quanto sopra riportato, si sono espressi sia il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana che il T.A.R. Sicilia (C.G.A. sentenze nn. 811, 812, 813 e 815 del 7 marzo 2012 - T.A.R. Catania sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13. T.A.R. Palermo sentenza n. 2174/15);
D) con riguardo alle osservazioni che lamentano la violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in materia di tutela per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e la presunta inadeguatezza effettuata dal Piano nella ricognizione dei beni paesaggistici, a cui afferiscono la maggior parte delle osservazioni e più specificatamente quelle elencate 01/FZ, 02/ME, 03/RL, 02/TA, queste non trovano fondamento in quanto nella redazione del Piano in esame è stata effettuata un'attenta ricognizione del territorio, così come richiesto dall'art. 143 e segg. del D.Lgs. n. 42/04, risultante dall'ampio studio analitico prodotto in forma propedeutica in fase di formazione del Piano (carte di analisi, di sintesi, schede tecniche, ecc.). Alla ricognizione del territorio, degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e delle aree tutelate ex lege, ai sensi dell'art. 142 del Codice, si aggiungono le nuove aree tutelate dal Piano, così come definite dell'art. 134, lett. c) del Codice e per effetto della loro individuazione ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 143, per le quali lo stesso Piano offre un ampio supporto motivazionale ed informativo costituito da approfondite analisi descrittive (relazioni e schede degli aspetti abiotici, biotici, antropici e dei paesaggi locali) e adeguate cartografie (carte di analisi ma, soprattutto, carte di piano dei beni paesaggistici) ove evincere la loro perimetrazione. Tali aree, peraltro, sono qualificate come bene paesaggistico in quanto il valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali dell'art. 136 e il cui effetto ricognitivo è quello proprio di quei vincoli paesaggistici. In particolare, il loro interesse pubblico viene definito secondo tipologie di beni esplicitati nel medesimo articolo 136 dalle lettere c) e d) per le aree costituenti le cosiddette "bellezze d'insieme".
Come già precedentemente detto, la Regione siciliana non ha tuttora disciplinato mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, pertanto, restano in vigore le norme ex artt. 23 e 24 del R.D. n. 1357/1940, come specificamente impone l'art. 158 del D.Lgs. n. 42/2004. In tal senso, l'Amministrazione regionale ha utilizzato per il Piano paesaggistico dell'Ambito 9, come per tutti gli altri Piani tuttora vigenti, la procedura derivante dal combinato disposto degli articoli 24, II comma, e 10, III comma, del R.D. n. 1357/40, integrato con le disposizioni contenute negli artt. 139 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Avvalendosi di quanto previsto dall'art. 134, lettera c), all'individuazione fatta dal Piano degli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'art. 136 si è proceduto per la relativa dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo quanto previsto dall'art. 139. Quindi, la pubblicazione agli Albi pretori comunali del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 viene a coincidere con la notifica della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico delle nuove aree, che è bene chiarire riguardano esclusivamente gli aspetti contemplati alle lettere c) e d) (bellezze d'insieme) dell'art. 136, non rivestendo le caratteristiche di beni riconducibili al concetto di "bellezza individua" alla cui dichiarazione di notevole interesse pubblico non è sufficiente procedere con la sola pubblicazione prevista dall'art. 139, comma 1, ma occorre adempiere a quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, dandone quindi comunicazione al proprietario, possessore o detentore del bene attraverso la sua identificazione con elementi, anche catastali. Con quanto sopra rappresentato si risponde anche alle contestazioni avanzate dalle osservazioni 03/RL, 02/TA e 02/EE.VV., secondo le quali non sono state rispettate per le nuove aree vincolate le procedure di notifica previste dall'art. 138 del Codice.
Il Piano pertanto sistematizza le conoscenze per le diverse aree tematiche, mette in luce gli elementi di valore, la conoscenza dei beni paesaggistici e la definizione di normative che indirizzano in maniera certa le attività, rappresenta in sé un elemento di semplificazione e di progresso, consentendo di porre le risorse culturali del territorio al centro delle opzioni per uno sviluppo sostenibile ed in ogni caso si conferma la congruità del livello di tutela con le peculiarità paesaggistiche espresse da quel territorio.
Pertanto le contestazioni vanno rigettate;
E) le contestazioni rappresentate dalle osservazioni 07/EE.VV. e 07bis/EE.VV. relative al mancato recepimento del Piano regionale delle cave e alle inibizioni poste dal Piano paesaggistico (art. 58 delle NdA) che non consentirebbero le modalità di esercizio delle cave esistenti, appaiono infondate. Le aree estrattive in argomento, ricadenti in c/da Fortino, c/da Calafato e Torrente Pace, sono comprese in un'area costiera collinare di livello di tutela 2, prospiciente lo stretto di Messina, sita a Nord della città e delimitata dalla Strada panoramica dello Stretto, il Torrente Curcuraci-Guardia e il Torrente Pace, caratterizzata da valenze ambientali (vincolo ZPS e IBA) e panoramiche di alto valore percettivo, le cui istanze di tutela rimangono con il presente decreto ancora valide.
Le disposizioni previste dall'art. 58 delle Norme di attuazione prevedono il proseguimento dell'attività estrattiva delle aree interessate a cava limitatamente all'autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Piano, a scadere della quale non sono più concessi dal punto di vista paesaggistico ulteriori rinnovi e ampliamenti.
Proprio sull'argomento in questione, infine, l'Amministrazione regionale dei beni culturali si è impegnata, insieme all'Amministrazione competente, a definire scale di valore che hanno consentito di individuare possibili soluzioni per la redazione del vigente Piano regionale dei materiali di cava, come disposto dalla legge regionale n. 127/1980, approvato con D.P.R.S. n. 19 del 3 febbraio 2013;
F) in ordine alla presunta illegittimità del Piano di cui alle osservazioni 01/FZ, 01/ME, 02/MC, 01/PM, perché non preceduto dalla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.), si richiamano le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa (nn. 811, 812, 813, 814, 815, 817, 819 del 7 marzo 2012), che hanno escluso categoricamente l'applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, inerente all'avvio della procedura di VAS ai Piani paesaggistici, in accoglimento dell'appello di questa Amministrazione sulle sentenze del T.A.R. Catania nn. 2146/2011, 3219/2011 e altre.
Nelle citate sentenze, infatti, il C.G.A., relativamente a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, del D.Lgs. n. 152/06 che impone il previo assoggettamento alla procedura di Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, ha sottolineato che "Il piano paesistico, pur senza dubbio essendo uno strumento di programmazione, non soggiace a VAS, non perché sia, o non, fuori dal campo di applicazione della relativa disciplina, ma solo perché esso fissa il parametro di validità e di validazione di tutti i piani e programmi che devono esser sottoposti alla VAS stessa, essendo a loro volta obbligati dalla legge a proporre soluzioni di sviluppo sostenibile a salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio culturale."
Ed inoltre, in riferimento all'art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/04 che prevede espressamente che le previsioni dei piani paesaggistici ex artt. 143 e 156 «… non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici..., sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente (colà) contenute…, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono...vincolanti per gli interventi settoriali …» si è espresso ritenendo che: "…..ai fini della tutela essenziale di tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici prevalgono su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, previsti dalle normative di settore, pure quelli degli enti gestori di aree protette".
Ed ancora "le norme di Piano non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, come ben evincesi, d'altro canto, proprio dagli artt. 146 e ss. del D.Lgs. n. 42/2004, sulla vigilanza ed i controlli per le vicende inerenti ai beni culturali e del paesaggio. Esse costituiscono altresì, perché lo dice l'art. 143, c. 1, lett. g) e h), il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte."
Anche il T.A.R. Catania ha recentemente espresso analoghe considerazioni sulla stessa materia (Sentenze nn. 2111/13, 2112/13, 2384/13, 2392/13, 2400/13, 2404/13), sottolineando che: "...Il Piano paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull'ambiente (anzi lo protegge), non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell'ambiente, ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. c del D.Lgs. n. 152/06...." ed ancora "...Il Piano Paesaggistico in senso stretto, pur nella misura in cui influenza la pianificazione urbanistica, si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente".
Nonché il T.A.R. Palermo (sentenza n. 2174/15) giacché "i Piani paesaggistici … comportano modificazioni sì, ma positive, innalzando il livello, singolo e/o complessivo, della protezione ambientale" e, dunque, non sono strutturalmente idonei (a differenza dei Piani urbanistico-territoriali, connotati da un "maggiore impatto sul futuro sfruttamento edilizio del territorio") ad arrecare potenziali "alterazioni……dell'ambiente complessivamente considerato" (cfr. C.G.A. 21 gennaio 2015, n. 36).
Inoltre viene asserito dagli stessi Organi giurisdizionali che nella Pianificazione paesaggistica viene a mancare il presupposto logico-giuridico su cui si basa la V.A.S., cioè il concetto di possibile "alterazione ambientale", da intendersi quale "alterità degenerata, modificazione, turbamento".
Infatti "il tipo di prescrizione proprio di un Piano paesistico è assai differente dal contenuto di uno strumento urbanistico, essendo volto non già al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa" e il "loro contenuto, pertanto, serve a garantire, non ad alterare gli equilibri ambientali della zona considerata" e, conseguentemente, "i Piani de quibus, non abilitando alla realizzazione di progetti nel territorio, non rientrano nel campo di applicazione della V.A.S.".
In considerazione di quanto sopra esposto, le osservazioni riportate in questo paragrafo sono respinte;
G) con riferimento alle contestazioni contenute nelle osservazioni 01/PM e 02/EE.VV. secondo cui si tratterebbe di un Piano paesaggistico in violazione del decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali dell'8 maggio 2002, n. 5820, si respingono in quanto l'iter procedurale della pianificazione paesaggistica si è attenuto sia a quanto disposto con D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 in merito all'approvazione delle linee guida del P.T.P.R sia ai contenuti dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/04, così come riportato dalla circolare prot. n. 814 del 2001 dell'Assessorato BB.CC.AA., con cui si esplicita che la pianificazione paesistica interessa l'intero territorio regionale e viene attuata attraverso un processo articolato su scala provinciale, che tiene conto della competenza territoriale di ciascuna Soprintendenza. Gli ambiti paesaggistici individuati dalle linee guida sono da intendersi puramente indicativi e strumentali al fine di collegare le informazioni ai contesti fisico - morfologici e di razionalizzare e rendere coerenti gli approcci analitici e pianificatori anche nei territori ricadenti in province limitrofe. Ciascuna Soprintendenza redige il piano paesaggistico degli ambiti o delle porzioni di ambito ricadenti nel territorio di propria competenza, cui segue la loro omogeneizzazione da parte del Dipartimento beni culturali, al fine di pervenire alla redazione di un unico Piano paesaggistico regionale secondo quanto disposto dal D.A. n. 44 del 17 settembre 2010.
Inoltre il Piano paesaggistico risulta conforme, nel merito dei contenuti tecnici e della metodologia generale, alle linee guida del P.T.P.R e alle disposizioni ivi contenute, le cui finalità erano quelle di rinviare ad una fase di approfondimento l'effettiva ricognizione sui vincoli paesaggistici;
H) con riferimento alle lamentele, adombrate da numerose osservazioni e più specificatamente trattate dalle opposizioni 01/BR, 01/RO, con le quali vengono censurate le disposizioni del Piano paesaggistico ritenute invasive o pervasive rispetto alla disciplina urbanistica riservata all'Amministrazione comunale, deve al contrario farsi presente che le disposizioni del Piano tendono a introdurre, nelle aree di notevole interesse paesaggistico, un sistema di regole idoneo a prefissare gli usi del territorio compatibili con l'interesse pubblico del paesaggio, allo scopo, oltre che di tutelare il paesaggio, di assicurare la certezza del diritto. L'autonomia della tutela del paesaggio dall'urbanistica non esclude che tra le due materie intercorra una relazione strettissima, non essendo possibile governare il territorio senza tenere conto della rarità delle risorse naturali, della necessità di preservare la biodiversità e per uno sviluppo ecosostenibile.
Peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce al Piano paesaggistico il valore di piano di coordinamento rispetto ai piani urbanistici, i quali quindi sono tenuti a conformarsi alle previsioni dallo stesso dettate. Per questi motivi le contestazioni sopra riportate vengono respinte;
H) con riguardo alla presunta violazione del diritto di proprietà, riportata dall'osservazione 02/ST, si rinvia alla sentenza n. 56 del 29 maggio 1968 della Corte costituzionale, più volte ribadita successivamente (vedi sentenze n. 417 del 1995, n. 262 del 23 luglio 1997 e n. 367 del 24 ottobre 2007). La Corte, com'è noto, ha rilevato che i beni immobili qualificati di bellezza naturale hanno valore paesaggistico per una circostanza che dipende dalla loro localizzazione e dalla loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge: costituiscono cioè una categoria che originariamente è di interesse pubblico, e l'Amministrazione, operando nei modi descritti dalla legge rispetto ai beni che la compongono, non ne modifica la situazione preesistente, ma acclara la corrispondenza delle concrete sue qualità alla prescrizione normativa. La Pubblica Amministrazione, cioè, dichiarando che un bene è di pubblico interesse, si limita quindi a certificare una condizione immanente alla cosa, esercitando una potestà (consistente nel prescrivere adempimenti correlati all'esigenza di conservare le qualità del bene) che gli deriva dalla stessa indole del bene. Ne consegue che è possibile proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate: il diritto del proprietario dell'area non ne viene compresso perché è nato e vive con questo limite.
La stessa Corte ha poi ribadito che, in virtù dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio è un valore primario dell'ordinamento, per la cui salvaguardia concorrono tutte le istituzioni a ciò preposte, con la conseguenza che la tutela del paesaggio non richiede alcuna comparazione con l'interesse del privato e prevale su una eventuale vocazione urbanistica del territorio (T.A.R. Bolzano, II sez., 6 maggio 1996, n. 115).
Non si ritiene quindi accoglibile tale opposizione, fermo restando il rinvio di tale disposizione agli strumenti urbanistici e territoriali secondo le regole e le forme proprie di tali strumenti;
I) con riferimento alle contestazioni rappresentate dalle osservazioni 01/MN, 02/MN e 08/EE.VV., secondo le quali il Piano si pone in netto contrasto con l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 sulle fonti rinnovabili che attribuisce a tali opere carattere di pubblica utilità, si ritiene che esse non determinino l'invalidità del Piano. Proprio sull'argomento in questione l'Amministrazione regionale dei beni culturali è già da tempo impegnata, insieme all'Amministrazione competente, all'individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in applicazione dell'art. 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 191/2011. Nello specifico le contestazioni ineriscono alla realizzazione di parchi eolici nell'ambito di territori quali i crinali dei monti Peloritani e le Rocche di Argimusco il cui valore paesaggistico è testimoniato dal livello di tutela 3 volto a salvaguardare singolarità ambientali, geomorfologiche e geolitologiche nonché elementi di assoluta rilevanza dal punto di vista percettivo.
Invero, la questione sottintende che il Piano, non tenendo conto di tali strumenti normativi e di settore, abbia omesso di effettuare la necessaria comparazione tra diversi interessi pubblici confliggenti. E' stato sull'argomento più volte chiarito che la valutazione rimessa alla competenza degli organi tecnici appartenenti alla materia dei Beni culturali è limitata all'apprezzamento e al giudizio tecnico degli effetti (se o non pregiudizievoli) sul bene protetto delle eventuali attività antropiche volte alla trasformazione del bene stesso con esclusione di ogni improprio bilanciamento degli interessi in conflitto e graduatoria tra gli stessi al fine di riconoscere ed affermare la prevalenza e la maggiore meritevolezza di tutela dell'interesse, ad esempio, a realizzare un'opera pubblica o di pubblica utilità in luogo di quello alla conservazione del bene culturale. Ciò atteso che la gerarchia tra le categorie di interessi, a livello tecnico-amministrativo, è già stabilita "a monte" dalla Costituzione e dalla legge di settore, nel senso della necessaria prevalenza dell'interesse culturale alla tutela. Il rango costituzionale dell'interesse culturale mantiene il suo rilievo in tutta l'attività svolta dall'Amministrazione dei beni culturali sia in fase di individuazione che di gestione dei beni da proteggere e salvaguardare, poiché richiede che la ponderazione volta a sancire la prevalenza degli interessi antagonisti venga effettuata a livello politico-amministrativo nella sede di vertice propria del confronto tra le Amministrazioni che si contrappongono in concreto.
Per le suddette ragioni si ritengono infondate anche le osservazioni 02/ME, 01/MC, 02/MC, 03/MC, 06/EE.VV. e 09/EE.VV., che lamentano il fatto che il Piano non abbia considerato la progettualità di talune infrastrutture quali opere pubbliche, di pubblica utilità o di riconosciuto interesse strategico. Le suesposte osservazioni non considerano tra l'altro che, come già detto al precedente punto F), il Piano paesaggistico non ha e non può avere alcun carattere progettuale, non determina alcun impatto sull'ambiente e non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio; le sue norme non sono soltanto il metro per la valutazione e per la conformazione dei piani e programmi di governo del territorio e delle relative attività d'esecuzione, ma costituiscono altresì il metodo per l'individuazione sia degli interventi (di competenza operativa comunque altrui) di recupero e riqualificazione delle aree compromesse o degradate, sia delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio per lo sviluppo sostenibile delle aree coinvolte;
L) per quanto riguarda la presunta violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi in tutte le circostanze in cui il Piano ha previsto la propria applicazione ai procedimenti amministrativi avviati anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora conclusi, la censura proposta da alcune osservazioni risulta infondata.
L'art. 143, nono comma, del D.Lgs. n. 42/2004 stabilisce che a far data dall'adozione del Piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.
E' tale disposizione di rango primario che fa venir meno la possibilità di realizzare interventi eventualmente già autorizzati in base alla disciplina previgente (ovviamente solo per le aree in cui il Piano precluda la loro realizzazione ai sensi del citato art. 143, nono comma).
La decisione dell'Amministrazione, in altri termini, costituisce attuazione di una previsione pari ordinata (il citato art. 143, nono comma) che introduce una deroga al principio generale di irretroattività della legge (cfr. T.A.R. Catania n. 2112/13).
Al riguardo può essere opportuno osservare che, con nota n. 26950 del 29 maggio 2012, lo stesso Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana ha chiarito che le prescrizioni del Piano immediatamente cogenti erano solo quelle riferite ai beni contemplati dal citato art. 134 e che avessero effettivamente il contenuto di norme di salvaguardia (con esclusione, quindi, delle norme procedurali che implicassero il rinvio indiretto ad altri strumenti attuativi, nonché delle norme riferite a fenomeni di tipo dinamico-insediativo, infrastrutturale, urbanistico-edilizio, ecc.) e riguardanti non tanto specifici beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 134 del Codice, quanto categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche.
Per quanto sopra detto e in conseguenza dell'abrogazione in fase approvativa del Piano delle norme transitorie di cui all'art. 63 delle Norme di attuazione, le modifiche e le integrazioni proposte con le osservazioni 02/ME, 03/RL, 01/SA, 02/TA, 01/EE.VV., 02/EE.VV., 06/EE.VV. risultano ininfluenti;
M) le osservazioni 01/BR, 01FZ, 02/FS, 01/MR, 02/ME, 02/ST, 01/TG, 02/VT lamentano che le perimetrazioni fatte dal Piano paesaggistico dei Centri e nuclei storici risultano in contrasto con quanto individuato dagli strumenti urbanistici oltre che essere errate sotto l'aspetto storicoculturale.
Le suddette lamentele risultano non pertinenti scaturendo da un'errata interpretazione delle cartografie e delle schede allegate al Piano rispetto a quanto previsto nella norma. Infatti le individuazioni sulle tavole del Piano sono puramente indicative poiché tendono a redigere una classificazione solo in base alle origini storiche dei nuclei insediativi. Lo stesso art. 37 della Normativa rimanda, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico e alla scala propria di tale strumento, l'individuazione delle zone A tenendo conto delle schede di catalogo relative ai Paesaggi Locali nonché delle fonti cartografiche storiche;
N) non si accolgono le osservazioni 01/FZ del comune di Forza d'Agrò che chiede di eliminare il vincolo di livello di tutela 3 sui 300 metri della costa tranne che per una fascia di 150 m. in corrispondenza di Capo S. Alessio, in quanto l'attuale previsione porterebbe all'immobilismo totale e all'abbandono del territorio. Le motivazioni fornite dal comune risultano generiche e poco attinenti alla materia paesaggistica e non introducono alcuna novità di merito circa la tutela dell'intera fascia costiera comunale, che mantiene invece la sua alta rilevanza per la copresenza in quest'area di fattori monumentali (il Castello di S.Alessio) e geologici di una certa importanza, oltre che panoramici e paesaggistici.
Analogamente vengono respinte le richieste avanzate con le osservazioni 01/GM e 02/GM riguardanti delle aree ricadenti nella fascia costiera che da Capo Calavà si estende verso ovest sino alle propaggini del centro abitato di Gioiosa Marea. I relativi proprietari ne contestano il livello di tutela 3 adducendo motivazioni basate in prevalenza sull'intensa urbanizzazione già presente in quel tratto di costa e chiedendo di limitare le attuali previsioni del Piano alla sola parte nord-est in corrispondenza del crinale Schino. A tale riguardo si ritiene, al contrario di quanto rilevato dai ricorrenti, che questo tratto di costa, se pure interessato da limitata attività edificatoria, mantiene le valenze geomorfologiche e vegetazionali, la cui alta qualità, in particolare presente nelle aree libere, va salvaguardata;
O) con riguardo all'osservazione 01/MI presentata dalla Raffineria di Milazzo, non si ritengono pertinenti le motivazioni addotte che non trovano riscontro nelle NdA.
Infatti l'art. 5 della Normativa stabilisce che gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per i territori non vincolati e saranno quindi oggetto di interpretazione da parte degli strumenti di pianificazione locali.
Diversamente, le direttive e le prescrizioni, che prevalgono immediatamente sulle previsioni dei P.R.G. rimandano ai futuri strumenti, anche settoriali, l'approfondimento e la ricerca delle soluzioni alle problematiche e alle finalità individuate dal Piano nelle aree oggetto di tutela.
L'orientamento espresso dal Piano paesaggistico per le aree industriali in argomento va verso la riconversione progressiva, nel lungo termine e non in modo repentino, a favore di attività anche industriali che abbiano, però, requisiti volti a ridurre il carico inquinante e a mitigare l'impatto visivo degli impianti escludendo, quindi, il loro potenziamento ed eventuali ampliamenti in aree ancora libere;
P) non risultano, invece, pertinenti nel merito le contestazioni avanzate dalle osservazioni 01/RL e 02/RL, entrambe nel territorio del comune di Roccalumera, in quanto le aree oggetto di osservazione non ricadono, come asserito dai ricorrenti, nei livelli di tutela 2 e 3;
Q) per quanto riguarda due osservazioni relative al territorio comunale di Taormina, si ritiene che quella di cui al numero di elenco 01/TA, riguardante un'area ove ricade il Grande Albergo Capo Taormina caratterizzata dal livello di tutela 3, risulta ininfluente in quanto la richiesta tendente ad escludere dalla tutela l'area in questione per effetto del 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04 non tiene conto che tale area è gravata da provvedimento di vincolo paesaggistico dell'11 novembre 1967 relativo all'intero territorio comunale. Analogamente l'istanza presentata con l'osservazione 03/TA per la realizzazione di un porto turistico, deve essere rigettata per la sua infondatezza, infatti l'area di pertinenza ricadente nella fascia costiera di Villagonia con livello di tutela 3 non presenta, come descritto dal ricorrente, un'intensa e disordinata edificazione ed è invece caratterizzata da diversi interessi archeologici marini e mantiene integro il suo quadro paesaggistico da tutelare;
R) risultano, infine, non pertinenti le osservazioni riguardanti gli articoli delle Norme di attuazione di cui all'art. 27 - Aree di rilevanza comunitaria SIC e ZPS - essendo tali aree sottoposte a tutela paesaggistica dal Piano (osservazione 01/EE.VV.), e all'art. 57 - Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio - (osservazioni 03/RL, 02/TA);
Ritenuto sulla scorta del suddetto parere e delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari di dovere accogliere alcuni dei rilievi contenuti nelle opposizioni sopra descritte e, in particolare:
a) molte osservazioni, ed in particolare quelle di seguito elencate: 02/ME, 01/MC, 02/MC, 01/PM, 03/RL, 02/TA, mettono in rilievo l'inadeguatezza della scala di rappresentazione del Piano paesaggistico, in quanto lo strumento cartografico utilizzato non risulta aggiornato all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico e non consente una facile lettura delle aree e dei temi proposti dal Piano.
Si ritiene di dover accogliere tale reclamo e pertanto, ferma restando la consultabilità multi scalare del Piano attraverso i sistemi informativi con i quali è stato redatto e i siti istituzionali in WEB GIS dove verrà pubblicato l'apparato cartografico, che è parte integrante del presente decreto, per gli aspetti riguardanti le componenti del paesaggio, i beni tutelati e i regimi normativi viene rappresentato in scala 1:25.000, utilizzando come supporto la più aggiornata Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 eseguita dalla Regione siciliana. Ciò comporta che, al fine di assicurare la congruità di tutti i perimetri individuati dal Piano rispetto alla rappresentazione cartografica così come sopra definita, tali confini sono stati oggetto di un'attenta e più accurata verifica;
b) si accoglie la contestazione avanzata dall'osservazione 02/ST relativa all'esclusione delle Zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici del territorio dell'Ambito 9 così come disposto dal 2° comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/04. L'efficacia di tale disposizione supera, in ogni caso, la eventuale mancata loro individuazione nei documenti cartografici allegati al Piano, dovuta per assenza di dati di riferimento che i comuni interessati hanno l'obbligo di fornire per i necessari accertamenti;
c) numerose osservazioni, e in particolare quelle di seguito elencate: 01/AT, 01/BR, 02/FS, 02/ME, 01/MC, 03/MC, 03/RL, 01/ST, 02/ST, 01/SA, 01/SV, 02/TA, 02/VT, 01/EE.VV., 05/EE.VV., contestano il carattere prescrittivo che le Norme di attuazione del Piano attribuiscono alla categoria delle "componenti del paesaggio" (più specificatamente Titolo II, artt. 13, 14, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 36, 37, 38). L'istanza, posta in forma generale ovvero su questioni territoriali di dettaglio, è accoglibile. Infatti, come del resto avviene in tutti gli altri Piani paesaggistici vigenti e come lo stesso Dipartimento ha avuto modo di chiarire con diverse circolari, le norme riguardanti categorie astratte di elementi o componenti del paesaggio, senza ulteriori qualificazioni, definizioni e localizzazioni specifiche si caratterizzano quali indirizzi generali. Pertanto le prescrizioni, nonché le direttive così come descritto all'art. 5 delle NdA, e i relativi livelli di tutela operano nel Piano esclusivamente sui contesti individuati nei Paesaggi locali (Titolo III) ed esplicano la loro efficacia limitatamente alle aree sottoposte a tutela paesaggistica.
Per le ragioni di cui sopra, le Norme di attuazione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 riportano al Titolo II "Beni e componenti del paesaggio" le necessarie modifiche per garantirne la coerenza con l'apparato normativo generale già in uso in tutti gli altri Piani paesaggistici vigenti;
d) è parzialmente condivisibile la contestazione avanzata dalle osservazioni 02/FS, 01/PM, 03/RL, 02/TA, 01/EE.VV., 02/EE.VV. e 05/EE.VV., incentrata sulla errata ricognizione effettuata dal Piano sui corsi d'acqua sottoposti a tutela paesaggistica per effetto dell'art. 142, lett. c), del D.Lgs.42/04. E' stata così effettuata un'attenta verifica volta ad escludere, vista la complessa situazione idrografica del territorio dell'Ambito 9, quei tratti di torrenti, fiumi e valloni aventi irrilevanza idrografica e paesaggistica;
e) con riferimento all'osservazione 01/PM, circa la mancata individuazione e norma con riferimento alle zone gravate da usi civici, viene introdotto nelle Norme di attuazione il seguente articolo: "Aree assoggettate alle Università agrarie e Zone gravate da usi civici - Nell'adeguare gli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico, i comuni provvederanno ad individuare e perimetrare le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici affinchè siano assoggettate al regime autorizzatorio previsto dell'art. 146 del Codice da parte della competente Soprintendenza. Qualora tali aree non ricadano in contesti già normati dal presente Piano, sarà cura delle Commissioni provinciali di cui all'art. 137 del Codice stabilire limiti e prescrizioni.";
f) si accolgono le proposte formulate dalle osservazioni 02/MC, 03/RL e 02/TA inerenti all'art. 41 delle Norme di attuazione. Infatti detta norma riguardante le costruzioni sparse ad uso rurale e residenziale-turistico viene modificata e integrata espungendo dal suo testo qualunque riferimento a prescrizioni di carattere urbanistico che la renderebbero incongruente sia con le sue finalità, volte ad orientare e indirizzare verso idonee tipologie costruttive, sia con la natura stessa del Piano cui non spetta intervenire su questioni riferite alla materia urbanistica. Sono ritenute invece ininfluenti le modifiche proposte all'art. 41 dall'osservazione 01/EE.VV., in quanto il Piano già prevede il mantenimento delle caratteristiche dell'edilizia tradizionale rurale in ambito agricolo;
g) viene accolta la proposta avanzata con l'osservazione 01/SS di sottoporre a livello di tutela 3 un'area relativa ad un camping ricadente nel parco fluviale del Torrente Agrò nel territorio del comune di Santo Alessio Siculo;
h) viene parimenti accolta la proposta di modifica dell'art. 54 (contesto 11A) di cui alle osservazioni 01/VT e 04/EE.VV. relativa alle limitazioni imposte dal Piano nell'area delle Cave di Gesso e dei Calanchi di Monte Fafà, limitatamente al divieto delle attività agro-pastorali che viene cassato in quanto non congruente con le strategie generali del Piano. Le rimanenti prescrizioni risultano, invece, idonee alla tutela dell'area in argomento;
i) vengono segnalate da alcuni ricorrenti talune discrasie nella cartografia allegata al Piano (osservazione 01/TG) ovvero inesattezze e lacune sulla ricognizione di taluni beni quali quelli isolati, etnoantropologici, archeologici, geomorfologici (osservazioni 02/FI, 01/FZ, 01/FS, 02/FS, 01/SA). A seguito della necessaria verifica effettuata su tutti i documenti facenti parte del Piano paesaggistico adottato con disposizione del D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, si è avuto modo di correggere e modificare incongruenze e inesattezze che potessero ingenerare qualsiasi equivoco ed incertezza;
Visti gli esiti dell'esame effettuato dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, di cui ai relativi verbali allegati al presente atto sub. B, da cui si evince che le osservazioni presentate mettono in risalto che il Piano adottato, oltre che presentare una certa complessità e difficoltà applicativa, non risulta omogeneo ai criteri generali fin qui adottati per la pianificazione paesaggistica regionale. Le maggiori criticità sono state riscontrate nella cartografia, dove risultano evidenti contrasti tra quanto ivi rappresentato e le prescrizioni normative, e nel medesimo apparato normativo, che riporta, in particolare nel campo della cogenza delle prescrizioni, taluni disallineamenti con i criteri generali che regolano la pianificazione paesaggistica siciliana;
Ritenuto a tale riguardo che occorra:
- rielaborare la documentazione cartografica allegata al Piano paesaggistico dell'Ambito 9, utilizzando una scala di rappresentazione e una base di riferimento che risulti aggiornata all'attuale stato dei luoghi dal punto di vista topografico - così come già detto al precedente punto a) - e che individui in maniera univoca le componenti del paesaggio, i beni tutelati, i paesaggi locali, i contesti e i livelli di tutela coerentemente a quanto descritto e previsto nelle Norme di attuazione;
- rendere coerente l'apparato normativo del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 con i criteri metodologici generali di livello regionale ed in particolare con le modifiche e le integrazioni apportate in occasione delle più recenti adozioni e approvazioni dei Piani paesaggistici esitati favorevolmente dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio;
- dare seguito a direttive e circolari di livello regionale impartite dal Dipartimento regionale dei beni culturali in una fase successiva all'adozione del Piano paesaggistico dell'Ambito 9;
- dare seguito ai chiarimenti resi dal medesimo Dipartimento, dopo la fase di adozione dei Piani, su diverse problematiche al fine di eliminare dubbi o equivoci interpretativi;
- dettare esclusivamente un quadro conoscitivo e una normativa di riferimento per l'attività di tutela, eminentemente conservativa, dei valori paesaggistici presenti sul territorio ed eliminare qualunque riferimento che determini impatti significativi di qualunque genere sul territorio, sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
Ritenuto, per le sopra esposte ragioni, di dovere emendare gli articoli delle Norme di attuazione facenti parte del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, precedentemente adottato e pubblicato, secondo i richiami contenuti nei verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'allegato sub B del presente decreto;
Ritenuto per le suesposte motivazioni, di dovere conseguentemente modificare, così come sono state modificate, le relative tavole grafiche e le Norme di attuazione, facenti parte del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina - precedentemente adottato e pubblicato - in conformità con le modifiche accolte e con la nuova articolazione dei contesti paesaggistici di ogni singolo Paesaggio locale;
Ritenuto di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina e di tutti i suoi elaborati - corretti altresì negli errori materiali riscontrati - in precedenza adottati e pubblicati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e secondo le procedure del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
Ritenuto che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, in adempimento alla norma contenuta nell'art. 135 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e all'art. 3 della legge regionale n. 80/77, per sottoporre a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio dell'Ambito 9, in considerazione dei suoi specifici valori paesaggistico ed ambientali, mediante le previsioni del sopra descritto Piano paesaggistico, redatto ai sensi dell'art. 143 del già citato D.Lvo n. 42/04 e s.m.i. e dell'Atto di indirizzo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, adottato con D.A. n. 5820 dell'8 maggio 2002, in conformità al parere reso nella seduta del 30 novembre 2016 dalla Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio istituita ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 e dell'accordo Stato- Regioni del 19 aprile 2001;
Ritenuto, inoltre, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico, per il loro cospicuo carattere di bellezze naturali, le aree riportate nel Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina nelle tavole 29 ad esso allegate, definite dall'art. 134, lett.c, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 ed individuate ai sensi del primo comma, lett. d, dell'art. 143 del medesimo Decreto, così come modificate a seguito reclami e osservazioni;
Rilevato che l'approvazione del Piano paesaggistico comporta l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;
Ritenuto che l'imposizione della suddetta limitazione non determina tuttavia una lesione indennizzabile per i titolari delle aree oggetto delle previsioni del Piano paesaggistico.
Questo strumento infatti rientra tra i provvedimenti certificativi, e non costitutivi, di un interesse pubblico insito nel bene e preesistente all'insorgere di pretese giuridiche su di esso;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., le previsioni del Piano paesaggistico sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Ritenuto per le suesposte motivazioni di approvare, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i. e dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77 il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, nel testo risultante a seguito delle modifiche, integrazioni e correzioni sopra meglio specificate;
Ritenuto di dovere conseguentemente sottoporre il territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina alla normativa d'uso e di valorizzazione ambientale facente parte del Piano, che integra, regolamentandola, quella dei vincoli paesaggistici di cui ai precedenti decreti assessoriali;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n.157 e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nonchè dell'art. 3 della legge regionale n. 80/77, è approvato il Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, risultante degli elaborati grafici, delle schede, delle relazioni e dei regimi normativi, elaborati tutti che, unitamente ai verbali delle sedute tenute sull'argomento della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui al R.D. n. 1357/40 e al D.Lgs n. 42/2004 (all. A e B) e alla documentazione segnata di lettera C, si allegano al presente decreto come sua parte integrante e sostanziale.
A far data dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., il relativo territorio, così come individuato dal medesimo Piano, è sottoposto a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale secondo le disposizioni di detto Piano.
Con riferimento alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, giusta i decreti assessoriali nn. 4410/1966, 3867/1967, 6561/1967, 2097/1973, 693/1974, 2976/1978, 886/1979, 636/1981, 5185/1996, 5535/1998, 7002/1997, dagli articoli 134, lett. c, e 142 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina esercita la tutela paesaggistica in conformità alle disposizioni del suddetto Piano paesaggistico.
La Soprintendenza rilascia le autorizzazioni di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., accertando la conformità alle disposizioni del Piano dei progetti delle opere di qualunque genere che si intendono eseguire su quel territorio.
L'ambito territoriale e i contenuti del vincolo paesaggistico sono quelli risultanti dal Piano paesaggistico e dai suoi allegati. I suddetti decreti assessoriali sono in tal senso integrati.
Le previsioni del Piano paesaggistico riguardanti l'intero territorio dell'Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina sono comunque cogenti, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Ai sensi degli articoli 140 e 144 del decreto legislativo n. 42/2004 e dell'art. 12 del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40, il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, unitamente ai sopracitati verbali della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'art. 24 del R.D. n. 1357/40 e all'art. 132 del D.Lgs. n. 42/2004, agli elaborati grafici del Piano paesaggistico e ai regimi normativi, facenti parte integrante e sostanziale del decreto stesso.
Tramite la competente Soprintendenza, una copia della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di un mese dalla sua pubblicazione, ai comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Casalvecchio Siculo, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli Fantina, Forza d'Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Mandanici, Mazzarrà Sant'Andrea, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Oliveri, Pace del Mela, Pagliara, Patti, Piraino, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, San Piero Patti, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Spadafora, Taormina, Terme Vigliatore, Torregrotta, Tripi, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena, perché venga affisso per tre mesi all'albo pretorio dei comuni stessi.
Altra copia della stessa Gazzetta, assieme agli elaborati grafici e ai regimi normativi, sarà contemporaneamente depositata, presso gli uffici comunali dei suddetti comuni, a libera visione del pubblico.
La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei suddetti comuni.
Avverso il presente decreto è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni decorrente dalla data della sua pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, da adire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2016.
VERMIGLIO
ALLEGATO A
Verbale dell'11 novembre 2009 della Speciale Commissione - Osservatorio regionale per la Qualità del Paesaggio
Il giorno undici del mese di novembre duemilanove, alle ore 16,00, a Palermo, presso i locali dell'Assessorato Regionale Beni Culturali, via delle Croci n.8, si è riunita la Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, costituita con D.A. n. 112 del 10.11.08 e D.A. 128 del 23.12.08 convocata nel corso della seduta del 28/10/2009 con il seguente ordine del giorno:
1) approvazione del P.T.P. della provincia di Caltanissetta;
2) approvazione del P.T.P. della provincia di Messina;
3) costituzione dei Gruppi istruttori per l'esame dei P.T.P. d'ambito provinciale;
4) modifiche del regolamento.
Alla riunione risultano presenti i seguenti componenti dell'O.R.P.:
Il delegalato dell'On.le Assessors regionale ai BB.CC.AA. e E.P.;
Il delegato del Dirigente generale del Dipartimento BB.CC.AA.;
Il rappresentante dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Prof. Girolamo Cusimano;
Ing. Maurizio Erbicella;
Dott, Giuseppe Grado;
Ing. Cesare Fulci;
Ing. Vincenzo La Scala;
Arch. Giuseppe Messina;
Arch. Giuseppe Scaturro;
Sig. Gianfranco Zanna.
Non sono presenti:
Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica;
Prof. Maurizio Carta;
Prof. Carlo Sorci;
Avv. Roberto Colletti;
Prof. Angelo Milone;
Arch. Giovanna Pantaleone;
Prof. Antonio Purpura;
Avv. Carlo Modica de Mohac.
sono altresì presenti:
Arch Angelo Alù in rappresentanza della Soprintendente di Caltanissetta;
Arch. Anna Maria Piccione in rappresentanza della Soprimendenza [N.d.R. recte: Soprintendenza] di Messina;
Dott. Michele Buffa - UO VII;
Arch. Giuseppe Bonomo - UO VII.
Svolge funzioni di segretario l'arch. Giuseppe Bonomo, dirigente in servizio presso il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali. Assume la presidenza il responsabile del Servizio Tutela Dott.ssa Daniela Mazzarella su delega dell'Assessore.
Il presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, alle ore 16,00 dà inizio alla seduta.
Il Presidente legge l'art.3 del regolamento con le modifiche apportate discusse e approvate nella seduta precedente. Il regolamento approvato all'unanimità viene allegato al presente verbale con la lettera "A".
Prende la parola per la Soprintendenza di Messina l'arch. Anna Maria Piccione che descrive sinteticamente il Piano relativo all'ambito 9 illustrando in particolare le osservazioni presentate a seguito delle ulteriori attività di concertazione svoltesi.
Gianfranco Zanna espone la relazione del gruppo istruttorio che si allega al presente verbale alla lettera "B". Viene esaminata, in particolare, la richiesta avanzata dal Comune di Messina di modificare l'art.13 e l'art.44 delle Norme di Attuazione.
Prende la parola il dott. Grado che propone di mantenere la versione originale.
L'Osservatorio dopo una breve discussione decide di lasciare invariato l'art. 44 delle Norme di Attuazione. Per l'art. 13 si accoglie la proposta di di modifica della sottocommissione istruttoria, integrata con il riferimento alla legge 78/76 con l'aggiunta all'art. 13 della frase "fermo restando il rispetto dei limiti della L.R. 78/76".
Relativamente all'art. 63 delle Norme si decide di mantenere la formulazione originaria considerato che l'articolo riguarda le norme transitorie e finali che dovranno essere identiche per tutti i piani.
Anche per l'art. 27 (norme per le ZPS e SIC) i presenti decidono concordemente il mantenimento della formulazione originaria.
La Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'adozione del P.T.P. dell'Ambito 9 della provincia di Messina.
Alle ore 17,00 partecipa alla seduta l'arch. G. Messina.
Prende la parola l'ing. Erbicella e relaziona sulla istruttoria espletata dalla sottocommissione per il P.T.P. della provincia di Caltanissetta. Viene riproposto il parere favorevole già espresso dalla precedente Commissione con l'aggiunta delle osservazioni accolte nel corso degli ulteriori incontri di concertazione.
La Commissione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'adozione del P.T.P. della provincia di Caltanissetta.
I presenti convocano una nuova seduta della Speciale Commissione dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio per il giorno 2 dicembre 2009 alle ore 10,00 con il seguente ordine del giorno:
1) costituzione delle sotto-commissioni per l'istruttoria dei Piani:
2) varie ed eventuali.
Alle ore 18 la seduta è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il presidente Mazzarella, il segretario Bonomo.