
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 17 ottobre 2019
G.U.R.S. 8 novembre 2019, n. 50
Estensione della zona di protezione ed istituzione di una zona di sorveglianza nei confronti del parassita delle api "Aethina tumida" nei territori delle province di Siracusa e Catania.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di Polizia veterinaria, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente "Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";
Vista le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento" e le successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 aprile 2004, concernente "Norme per la profilassi dell'Aethina tumida e del Tropilaelaps spp.";
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la "Disciplina dell'apicoltura";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto il decreto interministeriale 11 agosto 2014 di "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";
Vista la nota prot. n. 23341-P del 7 novembre 2014, della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministero della salute 19 novembre 2014, concernente "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida";
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE del 12 dicembre 2014, "relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza del piccolo scarabeo dell'alveare in Italia", e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il proprio decreto n. 1013 del 6 giugno 2016, riportante "Restrizioni alla movimentazione di materiale apistico a rischio dalla Regione siciliana verso la Regione Calabria";
Visto il decreto interministeriale 22 novembre 2017, che fornisce disposizioni per la registrazione in Banca dati Apistica delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 58299 del 13 luglio 2017, con cui sono state emanate nuove misure straordinarie da adottare a seguito di rinvenimento di Aethina tumida in un nucleo sentinella posizionato presso il comune di Villa San Giovanni (RC);
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale di Governo n. 63 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute alla dottoressa Maria Letizia Di Liberti;
Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 27350 del 29 marzo 2019, con cui è stato inoltrato il piano di sorveglianza nazionale per Aethina tumida e specifiche indicazioni sull'attività di sorveglianza da effettuarsi nella Regione siciliana;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 33 del 17 luglio 2019, "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.";
Vista la nota prot. n. U/0008804119 del 20 giugno 2019, con la quale l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha trasmesso il rapporto di prova, emesso dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, relativo alla conferma di identificazione morfologica di un esemplare adulto di Aethina tumida, prelevato presso l'apiario del sig. Musumeci David, C.A. IT055CT497, sito in contrada Armicci del comune di Lentini (SR);
Vista la comunicazione, inviata a mezzo e-mail in data 21 giugno 2019, con cui l'ASP di Siracusa ha trasmesso l'elaborazione grafica, predisposta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, avente raggio di cinque chilometri a partire dalle coordinate geografiche rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione ricade nel territorio dei comuni di Carlentini (SR), Lentini (SR) e Catania (CT);
Vista la nota prot. n. 864/SSA del 25 giugno 2019, con cui l'ASP di Siracusa ha comunicato che nell'ambito del focolaio, già sottoposto a sequestro, sono state concluse in date 22 e 23 giugno 2019 le operazioni di abbattimento e distruzione dell'intero apiario;
Visto il decreto del dirigente generale DASOE n. 1343 del 28 giugno 2019, relativo all'Istituzione di una zona di protezione nei confronti del parassita delle api "Aethina tumida" nei territori dei comuni di Lentini (SR), Carlentini (SR) e Catania (CT);
Vista la decisione di esecuzione della Commissione UE 2019/1399 del 10 settembre 2019, che, a modifica della decisione di esecuzione della Commissione 2014/909/UE del 12 dicembre 2014, stabilisce che l'intera Regione Sicilia, come la regione Calabria sia classificata "Zona soggetta a misure di protezione";
Visto D.M. 10 settembre 2019, inerente modifica e integrazione al decreto 19 novembre 2014, recante "Misure straordinarie di eradicazione e indennizzo conseguente all'infestazione da Aethina tumida";
Vista la comunicazione, inviata a mezzo e-mail in data 14 ottobre 2019, con cui l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia ha trasmesso l'elaborazione grafica della Sicilia, avente raggio di 20 e 25 km a partire dalle coordinate geografiche rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione ricade nel territorio delle province di Catania e Siracusa;
Considerato che è necessario adeguare le misure individuate dal D.D.G. n. 1343 del 28 giugno 2019 a quelle previste dal D.M. 10 settembre 2019;
Ritenuto necessario e urgente, per evitare l'eventuale diffusione del parassita e ai fini della salvaguardia del patrimonio apistico regionale, emanare le nuove misure sanitarie, più restrittive, procedendo alla contemporanea revoca del D.D.G. n. 1343 del 28 giugno 2019;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
1. E' dichiarata "Zona di protezione da Aethina tumida" l'area di territorio ricompresa nel raggio di venti chilometri, calcolato a partire dalle coordinate geografiche rilevate nel sito in cui è stato prelevato il campione risultato positivo, la cui estensione ricade nel territorio dei seguenti comuni delle province di Catania e Siracusa, così come riportato nella relativa rappresentazione grafica dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina di Catania, Misterbianco, Militello Val di Catania, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Tremestieri Etneo, Scordia, Augusta, Buccheri, Carlentini, Francofonte, Lentini e Melilli.
All'interno della zona di protezione devono essere applicate le misure che seguono:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari nonché del posizionamento da parte degli apicoltori di trappole meccaniche o biocide in tutte le arnie;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole, l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformità;
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno dalla zona di protezione di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione in zona di protezione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASP territorialmente competente;
f) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
g) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 10% con il 95% di confidenza;
h) i controlli clinici di cui alla lettera g) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
i) in caso di rilevamento di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell' apiario;
j) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
k) distruzione da parte del veterinario ufficiale degli apiari abbandonati che non risultano registrati in BDA.
2. In deroga alla lettera d), i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
1. E' dichiarata "Zona di sorveglianza da Aethina tumida" l'area di territorio ricompresa nel raggio di cinque chilometri, calcolato a partire dal margine esterno della zona di protezione, la cui estensione ricade nel territorio dei seguenti comuni delle province di Catania e Siracusa, così come riportato nella relativa rappresentazione grafica dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
Aci Castello, Aci Catena, Mascalucia, Sant'Agata Li Battiati, Valverde, Vizzini, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Ferla, Priolo Gargallo e Sortino.
All'interno della zona di sorveglianza devono essere applicate le misure che seguono:
a) verifica da parte del veterinario ufficiale dell'inserimento in BDA di tutti gli apiari presenti, della tracciabilità degli alveari e dell'avvenuto posizionamento da parte degli apicoltori in tutte le arnie di trappole meccaniche o biocide;
b) nel caso in cui vengano rilevati alveari privi di trappole l'intero apiario verrà posto sotto sequestro fino alla risoluzione della non conformità;
c) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione, api regine;
d) divieto di movimentazione verso l'esterno della zona di sorveglianza di melari provenienti da apiari in cui è stata confermata la presenza di Aethina tumida;
e) divieto di introduzione di alveari, sciami, nuclei, pacchi d'ape, api per impollinazione e api regine nonché favi e melari se non previamente autorizzato da parte della ASP territorialmente competente;
f) posizionamento e controllo clinico mensile da parte del veterinario ufficiale di un numero di nuclei sentinella, definiti dal Centro nazionale di referenza per l'apicoltura, calcolati in funzione della situazione epidemiologica lungo l'intero perimetro della zona di sorveglianza in una fascia profonda 500 metri;
g) effettuazione di controlli clinici o di laboratorio in un numero di apiari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al-2% con il 95% di confidenza;
h) effettuazione in ciascun apiario di un controllo clinico o di laboratorio di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza attesa uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza;
i) i controlli clinici di cui alla lettera h) prevedono alternativamente un controllo dell'intera famiglia e nell'arnia successiva della sola trappola fino al raggiungimento del campione richiesto;
j) in caso di presenza di Aethina tumida dovranno essere controllati tutti gli alveari dell'apiario;
k) altri controlli clinici e di laboratorio potranno essere eseguiti negli alveari e nei nuclei sentinella al fine di raccogliere ulteriori dati di carattere epidemiologico o per l'attuazione di altre misure di controllo;
l) in caso di rilevamento di Aethina tumida in un alveare o nucleo sentinella si procederà ad individuare una nuova zona di protezione a partire dal focolaio confermato.
1. In deroga alla lettera c), per i soli alveari a fini di nomadismo è consentita la movimentazione al di fuori della zona di sorveglianza e solo nelle province confinanti, previo controllo clinico con esito favorevole di un numero di alveari tale da rilevare una prevalenza di infestazione uguale o superiore al 2% con il 95% di confidenza.
2. In deroga alla lettera d) i melari possono essere inviati in vincolo sanitario verso impianti di smielatura presenti nel territorio regionale, a condizione che siano stati sottoposti ad un esame ispettivo da parte del veterinario ufficiale con esito favorevole.
3. I melari di cui al punto 2) dovranno essere sottoposti a smielatura entro massimo 48 ore dal loro arrivo a destino.
4. In caso di riscontro di Aethina tumida all'esame di cui al punto 2) i melari dovranno essere sottoposti a un trattamento di bonifica prima di essere spostati.
5. Per consentire la programmazione dei controlli di cui al precedente punto 2), l'apicoltore comunica lo spostamento dei melari al veterinario ufficiale almeno 72 ore prima della partenza. I melari devono viaggiare avvolti in cellophane a tenuta.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
I sindaci dei comuni ricadenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza ed i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali di Catania e Siracusa sono incaricati, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dell'esecuzione del presente decreto e dell' adozione di tutte le misure previste dal vigente regolamento di Polizia veterinaria approvato con il D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modifiche e integrazioni, richiamato dall'ordinanza ministeriale del 20 aprile 2004 citata in premessa.
Ove necessario, nella considerazione che all'interno della zona di protezione e di sorveglianza risultano presenti taluni apiari transumanti provenienti dalla provincia di Catania, il personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, previa intesa, potrà effettuare le operazioni di cui al precedente articolo 1 congiuntamente al personale dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
Su tutto il territorio regionale continueranno ad essere effettuate le attività di sorveglianza nei confronti del piccolo scarabeo degli alveari, secondo le disposizioni vigenti e le indicazioni nel tempo fomite dal Ministero della salute e da questo Dipartimento.
Restano ferme, inoltre, le disposizioni impartite con proprio decreto n. 1013 del 6 giugno 2016 e quanto previsto dalla decisione 2014/909/UE del 12 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà assoggettato alle sanzioni previste per la violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia veterinaria.
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale n. 21 del 2014, nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico e trasmesso al Ministero della salute, al Centro di referenza nazionale per le malattie delle api presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ai Dipartimenti di prevenzione veterinari delle Aziende sanitarie provinciali della Regione, ai sindaci dei comuni interessati, agli Uffici territoriali di Governo di Catania e Siracusa e all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Il presente decreto, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.
Palermo, 17 ottobre 2019.
DI LIBERTI
N.d.R.: Il presente decreto è REVOCATO dall'art. 1 del D.Dir. 20 febbraio 2020.