
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 24 giugno 2020
G.U.R.S. 17 luglio 2020, n. 39
Disposizioni transitorie OSS e ASO di cui ai DD.AA. n. 2533/2011, n. 377/2019 e n. 1649/2019 - Corsi di riqualificazione OSS e qualificazione ASO.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e, in particolare, l'art. 68 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
Vista la delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;
Visto il D.P.Reg. n. 12/2019 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm. ii.";
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
Visto il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 3 - octies, comma 3, inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;
Visto l'Accordo stipulato il 22 febbraio 2001, in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che individua la figura dell'operatore socio sanitario (OSS);
Vista la legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega del Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Ministro della sanità 29 marzo 2001;
Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, repertorio atti n. 209/ CSR del 23 novembre 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018, che recepisce il suddetto Accordo repertorio atti n. 209/ CSR del 23 novembre 2017;
Visto il D.A. n. 2533 del 2 dicembre 2011 "Riqualificazione personale dipendente SSR in operatore socio sanitario";
Visto il D.A. n. 377 del 12 marzo 2019, recante "Disciplina per la effettuazione dei corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario anni 2019/2020";
Visto il D.A. n. 1649 del 30 luglio 2019, recante "Regolamentazione regionale formazione - assistente di studio odontoiatrico - D.P.C.M. 9 febbraio 2018 - Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017";
Visto il D.D.G. n. 304 del 17 aprile 2020 "Disposizioni transitorie attività formative di cui ai D.A. n. 377/2019 e n. 1649/2019 - Corsi di riqualificazione OSS e qualificazione ASO";
Visto il D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i.
Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 allegate al D.P.C.M. dell'11 giugno 2020;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 25 del 13 giugno 2020 del Presidente della Regione siciliana;
Considerato il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che la succitata Ordinanza n. 25/2020 del Presidente della Regione all'art. 2 recita "Dal 15 giugno 2020 è, altresì, consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell'11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome";
Ritenuto di dovere garantire, ai corsisti dei percorsi formativi di riqualifica in operatore socio sanitario e di qualifica in assistente di studio odontoiatrico, la conclusione del percorso e il conseguimento della relativa qualifica;
Ritenuto di dover consentire lo svolgimento delle attività formative relative agli argomenti non compresi negli allegati 1 e 2 del D.D.G. n. 304 del 17 aprile 2020;
Considerata la peculiarità del contesto operativo delle Strutture sedi di tirocinio, nonché lo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia ed in relazione al riavvio delle attività nell'attuale fase di post-lockdown;
Ritenuto di dover consentire la prosecuzione dei tirocini già avviati e l'avvio dei nuovi tirocini dei corsi oggetto del presente provvedimento ed in correlazione all'andamento della pandemia ed alla disponibilità delle Strutture sedi di tirocinio e la tutela della salute dei tirocinanti;
Decreta:
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
E' revocato l'articolo 4 del D.D.G. n. 304 del 17 aprile 2020, recante "Le esercitazioni, i contenuti teorico-pratici e le attività di tirocinio, secondo quanto previsto dall'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 20/51/CR8/C9 dell'1 aprile 2020 rimangono sospesi fino all'avvenuta cessazione delle misure restrittive governative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale, fatta eccezione per le esercitazioni contenute nell'allegato 2 al presente provvedimento".
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Nel rispetto dei protocolli, delle disposizioni e delle Linee guida nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19, è consentita la ripresa delle attività d'aula dei percorsi formativi di riqualifica in operatore socio sanitario e di qualifica in assistente di studio odontoiatrico, limitatamente agli argomenti non compresi negli allegati 1 e 2 del D.D.G. n. 304 del 17 aprile 2020; dette attività, la cui durata non potrà superare le quattro ore giornaliere, non potranno essere svolte nelle stesse giornate in cui viene erogata la formazione virtuale sincrona di cui al D.D.G. n. 304/2020.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Gli argomenti non compresi negli allegati 1 e 2 del D.D.G. n. 304 del 17 aprile 2020 dovranno essere svolti nel rispetto delle Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli organismi formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite con l'Ordinanza contingibile e urgente n. 22 del 2 giugno 2020 adottata dal Presidente della Regione siciliana.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
E' consentita, a far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la prosecuzione dei tirocini già avviati e l'avvio dei nuovi tirocini; per quanto concerne i tirocini già avviati, è necessario accertare la disponibilità, da parte delle strutture sedi di tirocinio, alla prosecuzione del rapporto convenzionale.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Prima dell'attivazione del tirocinio, l'Ente di formazione deve:
a) acquisire la dichiarazione della Struttura sede di tirocinio, attestante l'applicazione, nei confronti del tirocinante, degli stessi protocolli e delle linee guida regionali e/o nazionali di sicurezza previsti per i lavoratori, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
b) ottemperare ad eventuali richieste da parte della Struttura sede di tirocinio in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso i tirocinanti per l'accesso alla Struttura.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Prima dell'attivazione del tirocinio, la Struttura sede di tirocinio deve verificare che i tirocinanti siano dotati di tutti i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la prevenzione del contagio. Lo stesso soggetto ospitante valuterà le più idonee modalità di svolgimento ed organizzazione delle attività, nei limiti delle ore giornaliere e settimanali previste (7; 36) ed, eventualmente in deroga a quanto stabilito dal D.A. n. 377/2019, con un ampliamento della fascia oraria dalle 06:00 alle 22:00.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
I tirocinanti hanno l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, protocolli, Linee guida, etc, relativi alla sicurezza ed alle norme igienico-sanitarie della Struttura sede di tirocinio.
I tirocinanti, tenuto conto della peculiarità delle strutture in cui svolgono l'attività di tirocinio, avranno cura di adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili ed improntati all'etica.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento rimangono in vigore le disposizioni di cui ai D.A. n. 2533 del 2 dicembre 2011, D.A. n. 377 del 12 marzo 2019 ed al D.A. n. 1649 del 30 luglio 2019.
N.d.R. Ai sensi della C.A. Salute 5 aprile 2022, n. 1, le disposizioni di cui al presente decreto, cessano di avere efficacia a seguito della conclusione dello stato di emergenza da COVID-19.
Le presenti disposizioni entrano immediatamente in vigore e cessano di avere efficacia non appena verrà dichiarata la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 relative alla formazione professionale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii., nel sito web del Dipartimento ASOE.
Palermo, 24 giugno 2020.
DI LIBERTI