Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 6 aprile 2021

G.U.R.S. 16 aprile 2021, n. 16

Disciplina dei tempi e delle modalità di approvazione ed acquisizione dei Rendiconti della gestione degli organismi strumentali della Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 2 che attribuisce all'organo politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo politico;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il D.P.Reg. n. 643 del 29 novembre 2017, con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Economia e Vicepresidente della Regione;

VISTO il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

VISTO l'art. 11 della Legge Regionale 13/1/2015, n. 3, che disciplina il recepimento in Sicilia del sopracitato D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 11, comma 8, del citato D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., che prevede che le Regioni, contestualmente al Rendiconto della gestione, approvano anche il Rendiconto consolidato con i propri Organismi strumentali;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., che individua gli Organismi strumentali delle regioni e degli enti locali come "... le articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica" e specifica, altresì, che "Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge... sono organismi strumentali";

CONSIDERATO che, in virtù della sopra richiamata lett. b) dell'art. 1 del comma 2 del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., possono essere individuate nell'ambito della Regione Siciliana diverse tipologie di organismi strumentali:

- le articolazioni organizzative in senso stretto, prive di personalità giuridica;

- le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge, quali fondi la cui gestione è affidata a soggetti diversi dalla Regione, pubblici o privati, nell'ambito delle quali sussistono i fondi di rotazione, caratterizzati da processi di reintegro automatico delle disponibilità;

VISTO il D.A. n. 99 del 25/2/2020, modificato con il D.A. n. 178 del 10/3/2020, con il quale sono stati individuati gli Organismi strumentali della Regione ai fini della redazione del Rendiconto consolidato ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i. per l'anno 2019;

CONSIDERATO che da una ricognizione effettuata dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana presso i Dipartimenti Regionali non sono emerse modifiche rispetto agli Organismi Strumentali della Regione individuati con il D.A. n. 99 del 25/2/2020;

VISTO l'allegato 4/1 al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., concernente il "Principio contabile applicato della programmazione", ed in particolare il punto 4.1 che fissa il termine di approvazione del Rendiconto della gestione da parte della Giunta regionale nel 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed il termine di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana nel 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

VISTO l'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., che in particolare prevede che il Rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale e, quindi, per la Regione Siciliana, i risultati della gestione dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTO il comma 5 del sopra citato art. 11 della L.R. n. 3/2015, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'Assemblea Regionale Siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., nel rispetto delle esigenze di rendicontazione della Regione;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., che, tra l'altro, prevede che l'Ente Regione disciplina tempi e modalità di approvazione ed acquisizione dei rendiconti dei suoi Organismi strumentali, al fine di consentire la redazione del rendiconto consolidato;

VISTO il comma 6 del sopra citato art. 11 della L.R. n. 3/2015, che prevede che con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'Economia vengono disciplinati i tempi e le modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti degli Organismi strumentali della Regione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i., il Rendiconto consolidato viene redatto secondo lo schema dell'allegato 10 e comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

RITENUTO di dovere disciplinare i tempi e le modalità di approvazione ed acquisizione dei Rendiconti della gestione degli Organismi strumentali della Regione, al fine della regolare e tempestiva redazione del Rendiconto della gestione della Regione per l'esercizio 2020 a parziale modifica di quanto previsto a regime nel D.A. n. 99 del 25/2/2020;

Decreta:

Art. 1

Individuazione degli Organismi strumentali

Per quanto sopra espresso, gli Organismi strumentali della Regione, ai fini delle redazione del Rendiconto della gestione della Regione per l'esercizio 2020, vengono individuati come segue:

sub a:

- Fondo Siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati di cui al D.P.Reg. n. 25/1951 e s.m.i. - ascritto al controllo del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;

- Centro di Formazione per la Polizia Municipale di cui all'art. 11 della L.R. n. 17/1990 e s.m.i. - ascritto al controllo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali;

- Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione Grafica, Fotografica, Aerofotografica, Audiovisiva - ascritto al controllo del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

- Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni Culturali - ascritto al controllo del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

- i seguenti Parchi Archeologici ascritti al controllo del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana:

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

Parco Archeologico di Naxos e Taormina;

Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

Parco Archeologico di Gela;

Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell'Aci;

Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale;

Parco Archeologico delle Isole Eolie;

Parco Archeologico di Tindari;

Parco Archeologico di Himera, Solunto e Monte Iato;

Parco Archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica;

Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro;

Parco Archeologico di Leontinoi;

Parco Archeologico di Segesta;

Parco Archeologico di Lilibeo;

sub b:

- Fondo unico a gestione separata di cui all'art. 64 della L.R. n. 6/1997 e s.m.i. per il credito agevolato a favore degli artigiani c/o Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane (CRIAS) - ascritto al controllo del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;

- Fondo a gestione separata di cui all'art. 63 della L.R. n. 6/1997 e s.m.i. per il credito agevolato a favore delle cooperative c/o Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC) - ascritto al controllo del Dipartimento regionale delle Attività Produttive;

- Fondo di rotazione per il sostegno e le agevolazioni del credito ex art. 2 l.r. 1/2019 c/o IRFIS FinSicilia (Fondo Sicilia) - ascritto al controllo del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro;

- Fondo di rotazione a gestione separata, ex Banco di Sicilia ed ex Banco di Sicilia - Divisione Sicilcassa, di cui all'art. 15 della L.R. n. 55/1980 (emigranti) c/o UNICREDIT S.p.A. - ascritto al controllo del Dipartimento regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative;

- Fondo di rotazione a gestione separata di cui all'art. 14 della L.R. n. 21/1959 e s.m.i. c/o Ente Sviluppo Agricolo (ESA) - ascritto al controllo del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale;

- Fondo di rotazione per gli interventi straordinari di cui al comma 3 dell'art. 59 della legge regionale 12 Agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per l'erogazione dei prestiti, da destinare ai soggetti individuati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo - ascritto al controllo del Dipartimento regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Art. 2

Redazione dei Rendiconti

1. Gli Organismi strumentali della Regione redigono il Rendiconto sulla gestione secondo lo schema dell'allegato 10 dell'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 e s.m.i.. Il Rendiconto comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale ed il conto economico.

Art. 3

Approvazione e trasmissione dei Rendiconti

1. Ai fini della redazione del Rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio 2020, gli organi e gli uffici regionali cui è affidata la gestione degli Organismi strumentali della Regione ed i soggetti, pubblici o privati, cui per legge sono affidate le risorse delle gestioni fuori bilancio della Regione, nonché i Dipartimenti regionali che esercitano il controllo sugli Organismi strumentali approvano il Rendiconto della gestione per il 2020 entro il 12 aprile 2021;

2. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono alla Ragioneria Generale della Regione il Rendiconto della gestione di cui all'art. 1, debitamente sottoscritto, entro il 15 aprile 2021, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it, sia in formato PDF sia in formato editabile.

3. Nel caso in cui i rendiconti non risultino approvati nei termini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui all'art. 1, trasmetteranno comunque, entro il 19 aprile 2021, secondo le modalità di cui al comma precedente, il Rendiconto della gestione adottato ovvero, in mancanza di questo, le risultanze di pre-consuntivo necessarie al consolidamento.

Art. 4

Vigilanza dei Dipartimenti regionali

1. I Dipartimenti regionali di riferimento di ciascun Organismo strumentale vigilano sull'esatto adempimento delle disposizioni del presente decreto da parte degli organi o uffici regionali di gestione degli Organismi strumentali e dei soggetti, pubblici o privati, cui sono affidate le gestioni fuori bilancio della Regione e, in particolare, sul rispetto dei termini di approvazione e di trasmissione stabiliti all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5

Responsabilità e sanzioni per inadempimenti

1. Nella considerazione che le disposizioni del presente decreto sono finalizzate ad assicurare alla Regione Siciliana la tempistica necessaria per approvare il rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio 2020 entro i termini di legge e che la normativa vigente prevede gravi sanzioni in capo all'Ente territoriale che non approva i documenti contabili entro i termini fissati dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., oltre alle sanzioni previste dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 16/2017, le Amministrazioni regionali di vigilanza di cui al precedente art. 4 faranno valere ogni responsabilità ed ogni sanzione applicabile in capo ai soggetti responsabili del mancato rispetto delle scadenze fissate dal presente decreto.

Art. 6

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà notificato ai soggetti gestori degli Organismi strumentali della Regione di cui al comma 1 dell'art. 2 e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito della Regione Siciliana, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i..

Palermo, 6 aprile 2021.

ARMAO