
REGOLAMENTO (UE) 2021/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 20 maggio 2021
G.U.U.E. 11 giugno 2021, n. L 206
Regolamento che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione). (1)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2547)
In merito ai programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante prodotti a duplice uso ai sensi del presente regolamento, si rimanda alla Raccomandazione (UE) 2021/1700 e in merito agli orientamenti che definiscono la metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale sul controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, si rimanda alla Raccomandazione (UE) 2024/214.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 9 settembre 2021
Applicabile dal: 9 settembre 2021
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 428/2009 (2) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza, efficacia ed efficienza è opportuno procedere alla sua rifusione.
2) Il presente regolamento mira a garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l'Unione e i suoi Stati membri tengano pienamente conto di tutte le considerazioni pertinenti. Tra le considerazioni pertinenti figurano gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell'ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale, comprese quelle contenute nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3), tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all'uso finale previsto e al rischio di diversione. Attraverso il presente regolamento l'Unione dimostra il suo impegno a mantenere solidi obblighi giuridici per quanto riguarda i prodotti a duplice uso, nonché a rafforzare lo scambio di informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza. Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero considerare in particolare il rischio che siano utilizzati in relazione alla repressione interna o per commettere gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
3) Il presente regolamento mira inoltre a rafforzare gli orientamenti da fornire agli esportatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per quanto riguarda le pratiche responsabili, senza tuttavia pregiudicare la competitività globale degli esportatori di prodotti a duplice uso o di altre industrie o università associate residenti o stabiliti in uno Stato membro.
4) La risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, ha stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali, le apparecchiature e le tecnologie connessi. I controlli sono altresì imposti da accordi internazionali in materia, quali la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'immagazzinaggio e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi chimiche» o «CWC») e la Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi biologiche e tossiche» o «BWC») e in linea con gli impegni concordati nell'ambito di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.
5) E' pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, in particolare in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità regionali e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.
6) La strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 12 dicembre 2003 («strategia dell'Unione sulle ADM») sottolinea l'impegno dell'Unione a favore di rigorosi controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale.
7) Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all'obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell'ambito di un programma interno di conformità (Internal Compliance Programme - ICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell'elaborazione e nell'attuazione degli ICP.
8) Al fine di affrontare il rischio che determinati prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi esportati dal territorio doganale dell'Unione possano essere utilizzati impropriamente da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, ordinano o perpetrano gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di detti prodotti. I rischi associati riguardano, in particolare, i casi in cui i prodotti di sorveglianza informatica sono appositamente progettati per consentire l'intrusione o l'ispezione approfondita di pacchetti nei sistemi di informazione e telecomunicazioni al fine di effettuare una sorveglianza dissimulata di persone fisiche attraverso il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati, compresi i dati biometrici, da tali sistemi. I prodotti utilizzati per applicazioni puramente commerciali come la fatturazione, il marketing, i servizi di qualità, la soddisfazione degli utenti o la sicurezza della rete sono generalmente considerati esenti da rischi di questo tipo.
9) Al fine di rafforzare il controllo efficace delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, è necessario armonizzare ulteriormente l'applicazione di controlli onnicomprensivi in tale settore. A tal fine, gli Stati membri si impegnano a sostenere tali controlli condividendo informazioni tra loro e con la Commissione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici dei prodotti di sorveglianza informatica, e vigilando nell'applicazione di tali controlli per promuovere uno scambio a livello di Unione.
10) Per consentire all'Unione di reagire rapidamente al grave uso improprio delle tecnologie esistenti o ai nuovi rischi associati alle tecnologie emergenti, è opportuno introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri di coordinare le loro risposte quando è individuato un nuovo rischio. Tale coordinamento dovrebbe essere seguito da iniziative volte a introdurre controlli equivalenti a livello multilaterale al fine di ampliare la risposta al rischio individuato.
11) Anche la trasmissione di software e di tecnologie a duplice uso mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori del territorio doganale dell'Unione dovrebbe essere sottoposta a controllo. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli esportatori e delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno prevedere licenze generali o globali o interpretazioni armonizzate delle disposizioni per talune trasmissioni, come le trasmissioni a un cloud.
12) Alla luce dell'importante ruolo delle autorità doganali nell'applicazione dei controlli delle esportazioni, i termini utilizzati nel presente regolamento dovrebbero essere coerenti, nella misura del possibile, con le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («codice doganale dell" Unione»).
13) Possono essere coinvolte nelle esportazioni di prodotti a duplice uso varie categorie di persone, comprese persone fisiche quali fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che trasmettono prodotti a duplice uso mediante mezzi elettronici. E' essenziale che tutte queste persone siano consapevoli dei rischi connessi all'esportazione e alla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda i prodotti sensibili. In particolare, gli istituti accademici e di ricerca si trovano ad affrontare sfide distinte nel controllo delle esportazioni a causa, tra l'altro, del loro impegno generale a favore del libero scambio di idee, del fatto che le loro attività di ricerca spesso comportano tecnologie all'avanguardia, delle loro strutture organizzative e della natura internazionale dei loro scambi scientifici. Gli Stati membri e la Commissione, ove necessario, dovrebbero sensibilizzare la comunità accademica e della ricerca e fornirle orientamenti su misura per affrontare tali sfide distinte. In linea con i regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, l'applicazione dei controlli dovrebbe prevedere, per quanto possibile, un approccio comune per quanto riguarda talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda le note di cessazione dei controlli relative al mondo accademico «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio».
14) La definizione del termine «intermediario» dovrebbe essere rivista per includere le persone giuridiche e i consorzi non residenti o stabiliti in uno Stato membro e che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione.
15) Il trattato di Lisbona chiarisce che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell'Unione. E' pertanto opportuno introdurre una definizione di assistenza tecnica e specificare i controlli applicabili alla sua fornitura. Inoltre, per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati.
16) Come nel regolamento (CE) n. 428/2009, dovrebbe essere possibile per le autorità degli Stati membri vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali in determinate circostanze qualora, in base ad intelligence o ad altre fonti, abbiano fondati motivi di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari in un paese soggetto a embargo sulle armi o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori.
17) Le condizioni e i requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere armonizzati, se del caso, per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l'applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutto il territorio doganale dell'Unione. A tal fine, è altresì necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano chiaramente identificate in tutte le situazioni di controllo. La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o generali nazionali, alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica, al transito di prodotti a duplice uso non unionali, nonché alle autorizzazioni per il trasferimento entro il territorio doganale dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV spetta alle autorità nazionali.
18) Dovrebbero essere introdotti orientamenti per i programmi interni di conformità al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l'applicazione efficace dei controlli. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità intragruppo, evitando così l'approccio di un «modello unico per tutti» e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un ICP, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore.
19) Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese, in particolare PMI, e autorità, assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. Ove necessario, gli Stati membri possono fornire orientamenti agli esportatori per quanto riguarda l'applicazione delle autorizzazioni generali. Gli Stati membri possono inoltre introdurre autorizzazioni generali nazionali di esportazione per le esportazioni a basso rischio qualora lo ritengano necessario. E' altresì opportuno introdurre un'autorizzazione per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.
20) La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe sviluppare orientamenti e/o raccomandazioni per migliori prassi a sostegno dell'applicazione pratica dei controlli. Nell'elaborare gli orientamenti e/o le raccomandazioni, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle esigenze di informazione delle PMI.
21) Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di orientamenti sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace.
22) Gli Stati membri che istituiscono elenchi nazionali di controllo a norma del presente regolamento dovrebbero informarne la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare un'autorizzazione di esportazione per la quale è richiesta un'autorizzazione sulla base di un elenco nazionale di controllo.
23) Al fine di consentire all'Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all'allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri o l'Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti accordi internazionali di non proliferazione e in quanto membri dei regimi multilaterali in materia di controllo delle esportazioni oppure a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali. Nel caso in cui la modifica dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II o IV, tali allegati dovrebbero essere modificati di conseguenza. Le decisioni relative all'aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A ad H dell'allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
24) La Commissione dovrebbe pubblicare gli aggiornamenti all'allegato I mediante atti delegati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
25) La Commissione dovrebbe pubblicare e tenere aggiornata una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
26) Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso dovrebbero essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune, in particolare del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutto il territorio doganale dell'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sulle disposizioni e sulle decisioni nazionali.
27) L'esistenza di un sistema comune di controllo rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione.
28) A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 TFUE e conformemente con gli obblighi internazionali assunti, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui all'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato tenendo conto dell'ulteriore evoluzione degli obblighi internazionali sottostanti, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all'allegato IV dovrebbero essere prese in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
29) Il 22 settembre 1998 gli Stati membri e la Commissione hanno firmato protocolli aggiuntivi ai rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. I controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione dovrebbero consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di adempiere ai loro obblighi a norma di detti accordi.
30) Al fine di conseguire un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, è opportuno ampliare la portata della consultazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e introdurre strumenti volti a sostenere lo sviluppo di una rete comune per il controllo delle esportazioni nell'Unione, ad esempio procedure elettroniche di rilascio delle licenze, gruppi di esperti tecnici e un meccanismo di coordinamento dell'applicazione. E' di particolare importanza garantire che gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento, incluse le organizzazioni dell'industria e della società civile, siano consultati, ove appropriato, dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e dai gruppi di esperti tecnici.
31) Sebbene le autorità doganali condividano determinate informazioni con le altre autorità doganali utilizzando un sistema di gestione del rischio conformemente alla normativa doganale dell'Unione, è altresì opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.
32) E' opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 (7) e (UE) 2018/1725 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.
33) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10) della Commissione e dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (11). Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni che sono fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.
34) Le attività di sensibilizzazione rivolte al settore privato, in particolare alle PMI, e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. E' pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti, ove necessario, a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli.
35) La relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli dovrebbe includere informazioni pertinenti sulla concessione di licenze e sull'esecuzione dei controlli a norma del presente regolamento, nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di taluni dati, in particolare quando la pubblicazione dei dati relativi alle licenze potrebbe incidere sulle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale sollevate dagli Stati membri o compromettere la riservatezza commerciale e consentire ai fornitori extra Unione di ridurre le decisioni restrittive in materia di licenze adottate dagli Stati membri.
36) Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.
37) Conformemente con la strategia dell'Unione sulle ADM, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. E' altresì opportuno introdurre disposizioni volte a sostenere l'applicazione efficace dei controlli, tra l'altro attraverso un meccanismo di coordinamento dell'applicazione.
38) Il codice doganale dell'Unione stabilisce, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e alla riesportazione di merci. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale dell'Unione e dalle relative disposizioni di applicazione.
39) I controlli sulle esportazioni contribuiscono alla sicurezza internazionale e incidono sul commercio con i paesi terzi. E' pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale. In particolare, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero aumentare il loro contributo alle attività dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre sostenere tali regimi nello sviluppo di solidi controlli delle esportazioni come base globale e modello per le migliori pratiche internazionali, nonché come strumento importante per garantire la pace e la stabilità internazionali. I contributi dovrebbero essere forniti quando tutti gli Stati membri individuano un nuovo rischio nel settore dei prodotti di sorveglianza informatica al fine di garantire parità di condizioni a livello multilaterale.
40) Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che stabilisce norme specifiche per il controllo delle esportazioni di prodotti per il servizio pubblico regolamentato nell'ambito del programma Galileo.
41) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.
Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009).
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008).
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013).
GU L 123 del 12.5.2016.
Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015).
Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015).
GU C 202 dell'8.7.2011.
Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011).
Il presente regolamento istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari;
2) «esportazione»:
a) un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione;
b) una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;
c) un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; o
d) la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale;
3) «esportatore»:
a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione;
c) se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (1).
4) «dichiarazione di esportazione» è un atto con il quale qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di vincolare un prodotto a duplice uso di cui al punto 1) ad una procedura di esportazione;
5) «dichiarazione di riesportazione» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 13), del codice doganale dell'Unione;
6) «dichiarazione sommaria di uscita» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 10), del codice doganale dell'Unione;
7) «servizi di intermediazione»:
a) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o
b) la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.
Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione;
8) «intermediario» è qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo;
9) «assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza;
10) «fornitore di assistenza tecnica»:
a) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo; o
c) qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che forniscano assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione;
11) «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti:
a) sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del codice doganale dell'Unione e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;
b) sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca;
c) sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o
d) sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico;
12) «autorizzazione di esportazione specifica» è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;
13) «autorizzazione globale di esportazione» è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;
14) «autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala;
15) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione» è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II;
16) «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un'autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e alla sezione C dell'allegato III;
17) «territorio doganale dell'Unione» è il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del codice doganale dell'Unione;
18) «prodotti a duplice uso non unionali» sono i prodotti che hanno lo status di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del codice doganale dell'Unione;
19) «embargo sugli armamenti» è un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
20) «prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione;
21) «programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali;
22) «operazione sostanzialmente identica» è un'operazione che riguarda prodotti con parametri o caratteristiche tecniche sostanzialmente identici e coinvolge lo stesso utilizzatore finale o destinatario di un'altra operazione.
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.
2. Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma dell'articolo 4, 5, 9 o 10, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
a) ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
b) a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:
i) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
ii) l'uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; o
iii) l'uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
c) ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.
2. Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni interessate.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e ne informano le proprie autorità doganali e altre autorità nazionali pertinenti.
6. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
7. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
8. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.
1. L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.
2. Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1.
3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Uno Stato membro che, a norma del paragrafo 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto, ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e alle entità interessate, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni in questione.
5. Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e le riesaminano alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi. Essi informano le loro autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro può chiedere la proroga del termine di 30 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
6. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno imporre un obbligo di autorizzazione per operazioni sostanzialmente identiche, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica e, se del caso, le destinazioni soggette agli obblighi di autorizzazione quali notificati dagli Stati membri a tal fine.
7. Gli Stati membri riesaminano le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni e delle analisi pertinenti fornite dalla Commissione. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno modificare o rinnovare la pubblicazione di un obbligo di autorizzazione, la Commissione modifica o rinnova tempestivamente di conseguenza le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
8. Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.
9. Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
10. Gli Stati membri valutano la possibilità di sostenere l'inclusione dei prodotti pubblicati a norma del paragrafo 6 del presente articolo negli opportuni regimi internazionali di non proliferazione o negli accordi in materia di controllo delle esportazioni al fine di estendere i controlli. La Commissione fornisce analisi dei dati pertinenti raccolti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2.
11. Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.
In merito a orientamenti sull'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica a norma dell'articolo annotato si rimanda alla Raccomandazione (UE) 2024/2659.
1. La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
5. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
1. Il transito di prodotti a duplice uso non unionali compresi negli elenchi di cui all'allegato I può essere vietato in qualsiasi momento dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Prima di decidere se vietare o no il transito, l'autorità competente può, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio.
L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione alla persona fisica o giuridica o al consorzio che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di decidere l'invio dei prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Se la persona fisica o giuridica o il consorzio non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione:
a) al dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15), del codice doganale dell'Unione;
b) al trasportatore ai sensi dell'articolo 5, punto 40), del codice doganale dell'Unione; o
c) alla persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso in transito se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nei bagagli personali della stessa.
3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
4. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
1. La fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Se un fornitore di assistenza tecnica propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'assistenza tecnica:
a) è fornita entro o nel territorio di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, o verso un residente di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2;
b) assume la forma di un trasferimento di informazioni che sono di dominio pubblico o fanno parte della ricerca scientifica di base ai sensi della nota generale sulla tecnologia o della nota sulla tecnologia nucleare di cui all'allegato I;
c) è fornita da autorità o agenzie di uno Stato membro nell'ambito dei loro compiti ufficiali;
d) è fornita per le forze armate di uno Stato membro sulla base dei compiti loro assegnati;
e) è fornita per una finalità citata nelle eccezioni per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime - tecnologia MTCR) di cui all'allegato IV; o
f) è il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti per i quali è stata emessa un'autorizzazione di esportazione;
4. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.
5. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
6. L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
1. Per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.
2. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell'istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati.
3. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo.
4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La Commissione pubblica separatamente, senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri. Su notifica da parte di uno Stato membro di modifiche del proprio elenco nazionale di controllo, la Commissione pubblica senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un aggiornamento della raccolta degli elenchi nazionali di controllo in vigore negli Stati membri.
1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell'articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.
2. Uno Stato membro che rifiuti un'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 informa anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.
3. Uno Stato membro che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa senza ritardo le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e agli utenti finali interessati. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ne informano le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti.
1. Per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione. I prodotti a duplice elencati nell'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale.
2. Uno Stato membro può imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se al momento del trasferimento:
a) all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
b) l'esportazione a norma dell'articolo 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e
c) i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.
3. L'autorizzazione di trasferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è richiesta nello Stato membro dal quale i prodotti a duplice uso devono essere trasferiti.
4. Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'articolo 14, è immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.
5. Gli Stati membri che adottano disposizioni che impongono un obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 2 informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
6. L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implica alcun controllo alle frontiere interne al territorio doganale dell'Unione, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio doganale dell'Unione.
7. L'applicazione di misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non deve in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro a un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.
8. Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intraunionali da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, categoria 5, parte 2, e che non sono elencati nell'allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.
9. I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'Unione. Tra i documenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.
CAPO III
AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONI PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA
1. Ai sensi del presente regolamento possono essere rilasciati o istituiti i seguenti tipi di autorizzazioni di esportazione:
a) autorizzazioni di esportazione specifiche;
b) autorizzazioni globali di esportazione;
c) autorizzazioni generali di esportazione nazionali;
d) autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici per l'utilizzo di cui alle sezioni da A ad H dell'allegato II.
Le autorizzazioni rilasciate o istituite ai sensi del presente regolamento hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.
2. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito.
Fatto salvo l'articolo 2, punto 3), se l'esportatore non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano i prodotti a duplice uso rilascia autorizzazioni di esportazione specifiche a norma del presente regolamento.
Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli che compaiono nella sezione A dell'allegato III.
3. Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per due anni al massimo, a meno che l'autorità competente non decida diversamente.
Le autorizzazioni per grandi progetti sono valide per una durata stabilita dall'autorità competente, ma per non più di quattro anni, salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto.
4. Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale, in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato.
Le autorizzazioni di esportazione specifiche sono subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale. L'autorità competente può esentare talune domande dall'obbligo di fornire una dichiarazione relativa all'uso finale. Le autorizzazioni globali di esportazione possono essere subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale, se opportuno.
Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali attuano un ICP, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre informazioni di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore.
Gli obblighi di notifica e relativi all'ICP concernenti l'utilizzo delle autorizzazioni globali di esportazione sono definiti dagli Stati membri.
Su richiesta degli esportatori, le autorizzazioni globali di esportazione che contengono limitazioni quantitative sono suddivise.
5. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale.
6. Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:
a) escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nella sezione I dell'allegato II;
b) sono definite dalla legislazione o prassi nazionale; possono essere utilizzate da tutti gli esportatori residenti o stabiliti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni purché soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui alla sezione C dell'allegato III;
c) non devono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati a tali usi.
Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali possono anche applicarsi ai prodotti e alle destinazioni elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II.
Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
7. L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.
Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori cui è stato vietato di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito non concluda che l'esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
1. Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito. Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.
2. Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici e precisano chiaramente l'ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d'origine, l'utilizzatore finale e l'ubicazione esatta dell'utilizzatore finale.
Le autorizzazioni per l'assistenza tecnica indicano chiaramente l'utente finale e l'ubicazione dell'utilizzatore finale.
Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.
3. Gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all'ubicazione dei prodotti a duplice uso, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi coinvolti nell'operazione, il paese di destinazione, l'utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui si trova.
4. Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale.
5. Tutte le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui alla sezione B dell'allegato III.
1. Se i prodotti a duplice uso per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell'allegato II, sezione A, parte 2, o verso tutte le destinazioni nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell'allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza è indicata nella richiesta. L'autorità competente dello Stato membro al quale l'autorizzazione viene richiesta consulta immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in questione e fornisce loro le informazioni pertinenti. Tale consultazione può essere effettuata utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6. Gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell'autorizzazione, che vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.
Se non pervengono obiezioni entro 10 giorni lavorativi, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni.
In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
2. Qualora un'esportazione possa recare pregiudizio a interessi essenziali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere a un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione di esportazione oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro 10 giorni lavorativi. Qualora decida di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro che riceve la richiesta ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
1. Ai fini del rilascio di un'autorizzazione o del divieto di transito ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
a) gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;
b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
c) considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;
d) considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.
2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di un ICP.
1. L'autorità competente, in ottemperanza del presente regolamento, può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e può annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione di esportazione oppure quando ha stabilito che l'esportazione prevista non deve essere autorizzata, essa ne dà notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione di esportazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro, la valutazione finale è comunicata alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione al termine del periodo di sospensione.
2. Le autorità competenti degli Stati membri riesaminano i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificano quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi e sono riesaminati ogni tre anni. In occasione del terzo riesame, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare le ragioni del mantenimento di tale rifiuto.
3. L'autorità competente notifica senza ritardo alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le sue decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso, prese a norma dell'articolo 7. Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l'utilizzatore finale.
4. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica di cui all'articolo 13.
5. L'autorità competente di uno Stato membro, prima di decidere se concedere o meno un'autorizzazione o di vietare un transito ai sensi del presente regolamento, esamina tutti i dinieghi validi o le decisioni relative al divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un'autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro per un'operazione sostanzialmente identica. Essa consulta quindi le autorità competenti degli Stati membri che hanno emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.
Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano entro 10 giorni lavorativi se ritengono che l'operazione in questione sia sostanzialmente identica. Se non perviene alcuna reazione entro 10 giorni lavorativi, si considera che le autorità competenti degli Stati membri consultati non considerino l'operazione in questione un'operazione sostanzialmente identica.
Se sono necessarie maggiori informazioni per valutare correttamente l'operazione in questione, le autorità competenti degli Stati membri interessati concordano la proroga di tale termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.
Se, a seguito di tale consultazione, decide di rilasciare l'autorizzazione o permettere il transito, l'autorità competente ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.
6. Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso attraverso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
7. Tutte le informazioni scambiate conformemente al presente articolo rispettano l'articolo 23, paragrafo 5, in materia di riservatezza delle informazioni.
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 18 al fine di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV, come segue:
a) l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è modificato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali;
b) nel caso in cui la modifica dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II o IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare l'allegato II eliminando prodotti e aggiungendo o eliminando destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 e tenendo conto degli obblighi e degli impegni previsti dai pertinenti regimi di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, quali modifiche degli elenchi di controllo, nonché dei pertinenti sviluppi geopolitici. Qualora motivi imperativi di urgenza richiedano la soppressione di determinate destinazioni dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, la procedura di cui all'articolo 19 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 settembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
L'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV, che è un sottoinsieme dell'allegato I, è aggiornato in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
1. In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.
2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti, a titolo di prova, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.
3. Fatte salve le competenze ad esso attribuite nell'ambito e ai sensi del codice doganale dell'Unione, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso che sono o meno coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino l'Unione attraverso il suo territorio, qualora:
a) abbia ragioni di sospettare che:
i) al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o
ii) le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione; o b) disponga di informazioni pertinenti in merito alla potenziale applicazione delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
4. Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro di cui a tale paragrafo consulta l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione o che può intervenire ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, senza ritardo in modo che l'autorità competente possa adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 16, paragrafo 1. Se detta autorità competente decide di mantenere l'autorizzazione o di non intervenire ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, essa risponde entro un termine di 10 giorni lavorativi, che, su sua richiesta, può essere esteso a 30 giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro 10 o 30 giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono svincolati immediatamente. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.
5. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può sviluppare orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.
1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali per l'esportazione di prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.
2. Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi:
a) l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate:
- al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso,
- al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento,
- a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del presente regolamento;
b) le misure di cui all'articolo 25, paragrafo 1.
La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
2. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutto il territorio doganale dell'Unione. Lo scambio di informazioni può comprendere:
a) dati pertinenti relativi alle licenze, forniti per ciascuna autorizzazione rilasciata (per esempio valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali);
b) informazioni supplementari riguardanti l'applicazione dei controlli, comprese informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sul numero di operatori che dispongono di un ICP e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri;
c) informazioni relative all'analisi alla base delle aggiunte o delle aggiunte previste agli elenchi di controllo nazionale a norma dell'articolo 9;
d) informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi audit basati sul rischio, dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e, se del caso, numero di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;
e) dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.
3. Lo scambio di dati relativi alle licenze avviene almeno una volta all'anno conformemente agli orientamenti elaborati dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 e tenendo in debita considerazione gli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, delle informazioni commercialmente sensibili o delle informazioni sulla difesa protetta, la politica estera o la sicurezza nazionale.
4. Gli Stati membri e la Commissione esaminano periodicamente l'attuazione dell'articolo 15 sulla base delle informazioni trasmesse a norma del presente regolamento e delle analisi di tali dati. Tutti i partecipanti a tali scambi rispettano la riservatezza delle discussioni.
5. Si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (1), in particolare le disposizioni sulla riservatezza delle informazioni.
6. Un sistema sicuro e criptato è sviluppato dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24, per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, la Commissione. Il sistema è collegato dalla Commissione, ove possibile, ai sistemi elettronici per il rilascio delle licenze delle autorità competenti degli Stati membri nella misura necessaria ad agevolare la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema.
7. Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997).
1. E' istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.
3. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento.
4. La Commissione sostiene un programma dell'Unione di sviluppo delle capacità in materia di licenze e di applicazione delle norme, anche sviluppando, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, programmi di formazione comuni per i funzionari degli Stati membri.
1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni adottate per la sua attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione per sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione diretta tra le autorità competenti e le autorità di contrasto degli Stati membri («meccanismo di coordinamento dell'applicazione»). Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano le informazioni pertinenti, se disponibili, anche sull'applicazione, la natura e l'effetto delle misure, adottate a norma del paragrafo 1, sull'applicazione delle migliori pratiche e sulle esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o sulle violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.
Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano anche informazioni sulle migliori pratiche delle autorità nazionali di applicazione concernenti gli audit basati sul rischio, l'individuazione e il perseguimento di esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o altre possibili violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.
Lo scambio di informazioni nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione è riservato.
1. La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche per le questioni di cui al presente regolamento per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. La fornitura di orientamenti o raccomandazioni in materia di migliori pratiche a esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica spetta agli Stati membri in cui quelli risiedono o sono stabiliti. In tali orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche si tiene conto in particolare delle esigenze di informazione delle PMI.
2. La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, nonché sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso. La relazione annuale è resa pubblica.
La relazione annuale contiene informazioni sulle autorizzazioni (in particolare il numero e il valore per tipo di prodotto e per destinazione a livello di Unione e di Stati membri) sui dinieghi e sui divieti a norma del presente regolamento. La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'amministrazione (in particolare in materia di personale, attività di messa in conformità e sensibilizzazione, strumenti appositi per il rilascio di licenze o la classificazione) e sull'esecuzione dei controlli (in particolare il numero di infrazioni e sanzioni).
Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, la relazione annuale contiene informazioni specifiche sulle autorizzazioni, in particolare sul numero di domande ricevute per prodotto, sullo Stato membro di rilascio e sulle destinazioni interessate da tali domande e sulle decisioni adottate al riguardo.
Le informazioni contenute nella relazione annuale sono presentate conformemente ai principi di cui al paragrafo 3.
La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti sulla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale, compresa la determinazione dei tipi di prodotti e la disponibilità dei dati relativi all'applicazione.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per la preparazione della relazione, prestando la dovuta considerazione agli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativo alle statistiche europee si applica alle informazioni scambiate o pubblicate a norma del presente articolo.
4. Nel periodo compreso tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Dopo il 10 settembre 2024, la Commissione effettua una valutazione dell'articolo 5 e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
1. Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:
a) una descrizione dei prodotti a duplice uso;
b) la quantità dei prodotti a duplice uso;
c) il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
d) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.
2. Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione o assistenza tecnica in modo da poter provare, su richiesta, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione o assistenza tecnica, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la destinazione di tali prodotti e servizi e i paesi interessati da tali servizi.
3. I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.
4. La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, su richiesta, all'autorità competente dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.
Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:
a) di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa od operazione riguardante prodotti a duplice uso;
b) di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che possono includere in particolare il potere di ispezionare i locali delle persone coinvolte in un'operazione di esportazione o degli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all'articolo 6 o dei fornitori di assistenza tecnica nelle circostanze di cui all'articolo 8.
1. La Commissione e gli Stati membri mantengono, ove opportuno dialoghi con i paesi terzi, al fine di promuovere la convergenza globale dei controlli.
I dialoghi possono sostenere la cooperazione regolare e reciproca con i paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nonché lo sviluppo di capacità e la sensibilizzazione dei paesi terzi. I dialoghi possono inoltre incoraggiare l'adesione dei paesi terzi a solidi controlli delle esportazioni sviluppati da regimi multilaterali di controllo delle esportazioni come modello per le migliori pratiche internazionali.
2. Fatte salve le disposizioni di accordi o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi su accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso oggetto del presente regolamento.
Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.
Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE.
Il regolamento (CE) n. 428/2009 è abrogato.
Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 9 settembre 2021, si continuano ad applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/66, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/996, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/2616 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2547.
ALLEGATO II
AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE
Le sezioni che seguono definiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per determinate esportazioni.
A. ESPORTAZIONI VERSO AUSTRALIA, CANADA, ISLANDA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, NORVEGIA, SVIZZERA, COMPRESI
LIECHTENSTEIN, REGNO UNITO E STATI UNITI AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU001
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazioni verso Australia, Canada, Islanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compresi Liechtenstein, Regno Unito e Stati Uniti
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, a eccezione di quelli elencati nella sezione I del presente allegato.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
- Australia
- Canada
- Giappone
- Islanda
- Norvegia
- Nuova Zelanda
- Regno Unito (fatta salva l'applicazione del presente regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo") allegato all'accordo di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [1], nel quale sono elencate le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo)
- Svizzera, compreso il Liechtenstein
- Stati Uniti.
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in un paese soggetto a un embargo sugli armamenti; o
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a); o
c) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
B. ESPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI A DUPLICE USO VERSO DESTINAZIONI SPECIFICHE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU002
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
- 1A001,
- 1A003,
- 1A004,
- 1C003.b,
- 1C003.c,
- 1C004,
- 1C005,
- 1C006,
- 1C008,
- 1C009,
- 2B008,
- 3A001.a.3,
- 3A001.a.6,
- 3A001.a.7,
- 3A001.a.9,
- 3A001.a.10,
- 3A001.a.11,
- 3A001.a.12,
- 3A002.c,
- 3A002.d,
- 3A002.e,
- 3A002.f,
- 3C001,
- 3C002,
- 3C003,
- 3C004,
- 3C005,
- 3C006.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione di esportazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
- Argentina
- Corea del Sud
- Sud Africa
- Turchia
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, in un paese soggetto a un embargo sugli armamenti; o
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a); o
c) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU002.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
C. ESPORTAZIONE DOPO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU003
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione dopo riparazione/sostituzione
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
1. La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell'allegato I, a eccezione di quelli elencati al punto 2 della presente sezione, qualora:
a) i prodotti siano reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale, o
b) i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale.
2. Prodotti esclusi:
a) tutti i prodotti elencati nella sezione I del presente allegato;
b) tutti i prodotti alle sezioni D ed E di ciascuna categoria dell'allegato I;
c) i prodotti seguenti, specificati nell'allegato I:
- 1A002.a,
-1C012.a,
- 1C227,
- 1C228,
- 1C229,
- 1C230,
- 1C231,
- 1C236,
- 1C237,
- 1C240,
- 1C350,
- 1C450,
- 5A001.b.5,
- 5A002.c,
- 5A002.d,
- 5A002.e,
- 5A003.a,
- 5A003.b,
- 6A001.a.2.a.1,
- 6A001.a.2.a.5,
- 6A002.a.1.c,
- 8A001.b,
- 8A001.c.1,
- 9A011.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
- Albania
- Argentina
- Bosnia-Erzegovina
- Brasile
- Cile
- Cina (comprese Hong Kong e Macao)
- Corea del Sud
- Emirati arabi uniti
- India
- Kazakhstan
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Messico
- Montenegro
[- Russia] (trattino soppresso) (1)
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Territori francesi d'oltremare
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione può essere usata soltanto se l'esportazione iniziale ha avuto luogo in base a un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o se quest'ultima è stata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro nel quale l'esportatore d'origine è residente o stabilito ai fini dell'esportazione dei prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale originale.
2. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti; o
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
c) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;
d) l'autorizzazione originale è stata annullata, sospesa, modificata o revocata; o
e) l'esportatore è a conoscenza del fatto che l'utilizzo finale dei prodotti in questione è diverso da quello precisato nell'autorizzazione di esportazione originale.
3. In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori:
a) indicano nella dichiarazione di esportazione alla dogana, oltre allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione, il numero di riferimento dell'autorizzazione di esportazione originale e attestano nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU003;
b) forniscono ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d'importazione dei prodotti nell'Unione, della manutenzione, delle riparazioni o delle sostituzioni dei prodotti effettuate nell'Unione e della restituzione dei prodotti all'utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importati nell'Unione.
4. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
5. La presente autorizzazione riguarda i prodotti destinati alla "riparazione", "sostituzione" e "manutenzione", inclusi coincidenti miglioramenti del prodotto originale, risultanti per esempio dall'uso di pezzi di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari.
D. ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER MOSTRE O FIERE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU004
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione temporanea per mostre o fiere
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell'allegato I, eccettuati:
a) tutti i prodotti elencati nella sezione I del presente allegato;
b) tutti i prodotti elencati nella sezione D di ciascuna categoria dell'allegato I (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione);
c) tutti i prodotti elencati nella sezione E di ciascuna categoria dell'allegato I;
d) i prodotti seguenti, specificati nell'allegato I:
- 1A002.a,
- 1C002.b.4,
- 1C010,
- 1C012.a,
- 1C227,
- 1C228,
- 1C229,
- 1C230,
- 1C231,
- 1C236,
- 1C237,
- 1C240,
- 1C350,
- 1C450,
- 5A001.b.5,
- 5A002.c,
- 5A002.d,
- 5A002.e,
- 5A003.a,
- 5A003.b,
- 6A001,
- 6A002.a,
- 8A001.b,
- 8A001.c.1,
- 9A011.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
- Albania
- Argentina
- Bosnia-Erzegovina
- Brasile
- Cile
- Cina (comprese Hong Kong e Macao)
- Corea del Sud
- Emirati arabi uniti
- India
- Kazakhstan
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Messico
- Montenegro
[- Russia] (trattino soppresso) (1)
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Territori francesi d'oltremare
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione consente l'esportazione dei prodotti che figurano nell'elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente nel quadro di un'esposizione o di una fiera, secondo la definizione di cui al punto 6 della presente parte, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell'Unione.
2. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito può, su richiesta di quest'ultimo, derogare alla condizione secondo cui i prodotti vanno reimportati come indicato al precedente paragrafo 1. Al fine di derogare a tale condizione si applica la procedura di autorizzazione individuale di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti; o
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
c) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;
d) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore), del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall'autorità competente come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a "cONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" o superiore;
e) l'esportatore non può garantire la loro restituzione nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è associato a una presentazione;
f) i prodotti in questione sono destinati a essere esportati per una presentazione o dimostrazione privata (ad esempio nella sala d'esposizione di un'impresa);
g) i prodotti in questione sono destinati a confluire in un qualunque processo di produzione;
h) i prodotti in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne una quantità minima necessaria per una dimostrazione efficace, senza tuttavia che i risultati specifici dei test vengano messi a disposizione di terzi;
i) l'esportazione è destinata ad aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;
j) i prodotti in questione sono destinati a essere depositati presso un'esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere oggetto di una presentazione o dimostrazione; o
k) l'esportatore adotta una condotta che gli impedisce di mantenere sotto controllo i prodotti in questione durante l'intero periodo di esportazione temporanea.
4. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU004.
5. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
6. Ai fini della presente autorizzazione, per "mostra o fiera" si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale.
E. TELECOMUNICAZIONI
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU005
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Telecomunicazioni
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
a) i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte l:
i) prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alle voci 5A001.b.2. e 5A001.c.e 5A001.d.;
ii) prodotti di cui alle voci 5B001 e 5D001, laddove si tratti di apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione e software per prodotti di cui alle voci indicate al punto i);
b) tecnologia sottoposta ad autorizzazione in 5E001.a, necessaria all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
- Argentina
- Cina (comprese Hong Kong Macao)
- Corea del Sud
- India
[- Russia] (trattino soppresso) (1)
- Turchia
- Sud Africa
- Ucraina.
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti;
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; o
iv) ad essere utilizzati in relazione a una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tramite l'uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la vigilanza specifica dell'uso di Internet (ad esempio, tramite centri di controllo e portali di accesso di intercettazione legale);
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
c) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell'elenco della parte 2 della presente sezione o nella parte 2 della sezione A o dagli Stati membri;
d) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU005.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo all'esportatore residente o stabilito nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
F. SOSTANZE CHIMICHE
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU006
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Sostanze chimiche
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I:
1C350:
1. tiodiglicole (CAS 111-48-8);
2. ossicloruro di fosforo (CAS 10025-87-3);
3. metilfosfonato di dimetile (CAS 756-79-6);
5. dicloruro di metil-fosfonile (CAS 676-97-1);
6. fosfito di dimetile (DMP) (CAS 868-85-9);
7. tricloruro di fosforo (CAS 7719-12-2);
8. fosfito di trimetile (TMP) (CAS 121-45-9);
9. cloruro di tionile (CAS 7719-09-7);
10. 3-idrossi-1-metilpiperidina (CAS 3554-74-3);
11. cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (CAS 96-79-7);
12. N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (CAS 5842-07-9);
13. 3-chinuclidinolo (CAS 1619-34-7);
14. fluoruro di potassio (CAS 7789-23-3);
15. 2-cloroetanolo (CAS 107-07-3);
16. dimetilammina (CAS 124-40-3);
17. etilfosfonato di dietile (CAS 78-38-6);
18. N,N-dimetilfosforammidato di dietile (CAS 2404-03-7);
19. fosfito di dietile (CAS 762-04-9);
20. cloridrato di dimetilammina (CAS 506-59-2);
21. dicloruro di etilfosfinile (CAS 1498-40-4);
22. dicloruro di etilfosfonile (CAS 1066-50-8);
24. acido fluoridrico (CAS 7664-39-3);
25. benzilato di metile (CAS 76-89-1);
26. dicloruro di metilfosfinile (CAS 676-83-5);
27. N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (CAS 96-80-0);
28. alcool pinacolilico (CAS 464-07-3);
30. fosfito di trietile (CAS 122-52-1);
31. tricloruro di arsenico (CAS 7784-34-1);
32. acido benzilico (CAS 76-93-7);
33. metilfosfonito di dietile (CAS 15715-41-0);
34. etilfosfonato di dimetile (CAS 6163-75-3);
35. difluoruro di etilfosfinile (CAS 430-78-4);
36. difluoruro di metilfosfinile (CAS 753-59-3);
37. 3-chinuclidinone (CAS 3731-38-2);
38. pentacloruro di fosforo (CAS 10026-13-8);
39. pinacolone (CAS 75-97-8);
40. cianuro di potassio (CAS 151-50-8);
41. bifluoruro di potassio (CAS 7789-29-9);
42. bifluoruro di ammonio (CAS 1341-49-7);
43. fluoruro di sodio (CAS 7681-49-4);
44. bifluoruro di sodio (CAS 1333-83-1);
45. cianuro di sodio (CAS 143-33-9);
46. trietanolammina (CAS 102-71-6);
47. pentasolfuro di fosforo (CAS 1314-80-3);
48. diisopropilammina (CAS 108-18-9);
49. dietilamminoetanolo (CAS 100-37-8);
50. solfuro di sodio (CAS 1313-82-2);
51. monocloruro di zolfo (CAS 10025-67-9);
52. dicloruro di zolfo (CAS 10545-99-0);
53. cloridrato di trietanolammina (CAS 637-39-8);
54. cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (CAS 4261-68-1);
55. acido metilfosfonico (CAS 993-13-5);
56. dietilmetilfosfonato (CAS 683-08-9);
57. N,N-dimetilfosforamidedicloruro (CAS 677-43-0);
58. triisopropilfosfito (CAS 116-17-6);
59. etildietanolammina (CAS 139-87-7);
60. O,O-Dietilfosforotioato (CAS 2465-65-8);
61. O,O-Dietilfosforoditioato (CAS 298-06-6);
62. esafluorosilicato di sodio (CAS 16893-85-9);
63. acido diclorometilfosfonico (CAS 676-98-2);
64. dietilammina (CAS 109-89-7);
65. cloridrato di N,N-diisopropilamminoetanetiolo (CAS 41480-75-5);
1C450.a.:
4. fosgene: dicloruro di carbonile (CAS 75-44-5);
5. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4);
6. cianuro di idrogeno (CAS 74-90-8);
7. cloropicrina: tricloronitrometano (CAS 76-06-2);
1C450.b.:
1. prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;
2. dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforammidedicloruro specificato in 1C350.57;
3. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)]-fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350;
4. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile e dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;
5. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] amminoetan-2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (CAS 96-80-0) e dall'N,N-dietilamminoetanolo (CAS 100-37-8) specificati in 1C350;
6. N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (CAS 5842-07-9) e dal cloridrato di N,N-diisopropilamminoetanetiolo (CAS 41480-75-5) specificati in 1C350;
8. metildietanolammina (CAS 105-59-9).
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:
- Argentina
- Corea del Sud
- Turchia
- Ucraina.
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione sia soggetto a un embargo sugli armamenti; o
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
c) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell'elenco della parte 2 della presente sezione o nella parte 2 della sezione A o dagli Stati membri; o
d) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.
2. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU006.
3. L'esportatore che si avvalga della presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro trenta giorni dalla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I requisiti in materia di notifica connessi con l'uso della presente autorizzazione e le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione, sono definiti dagli Stati membri.
Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori residenti o stabiliti nel suo territorio di registrarsi precedentemente al primo uso della presente autorizzazione La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all'esportatore senza ritardo e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 7, del presente regolamento.
Ove appropriato, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma sono basati su quelli stabiliti per l'uso delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate dagli Stati membri che le contemplano.
G. ESPORTAZIONE INTRAGRUPPO DI SOFTWARE E DI TECNOLOGIA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU007
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Esportazione intragruppo di software e di tecnologia
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
La presente autorizzazione riguarda tutta la tecnologia e tutto il software specificati nell'allegato I, ad esclusione di quelli elencati nella sezione I del presente allegato, nonché la tecnologia e il software relativi ai prodotti di cui alle voci 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f e 5A001.j.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per l'esportazione di software e di tecnologia verso le seguenti destinazioni:
- Argentina
- Brasile
- Cile
- Corea del Sud
- Filippine
- India
- Indonesia
- Israele
- Giordania
- Malaysia
- Marocco
- Messico
- Singapore
- Sud Africa
- Thailandia
- Tunisia.
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione consente l'esportazione del software e della tecnologia che figurano nell'elenco della parte 1 da parte di un esportatore che sia persona giuridica stabilita in uno Stato membro, da una società interamente posseduta o controllata dall'esportatore ("società controllata") o da una società direttamente e interamente posseduta e controllata dalla stessa società madre dell'esportare ("società affiliata"), a condizione che:
a) la società madre che controlla direttamente l'esportatore e l'entità che controlla in ultima istanza l'esportatore siano residenti o stabiliti in uno Stato membro o in un paese cui si applica l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001; e
b) la società madre che controlla direttamente l'esportatore fornisca una garanzia vincolante circa la conformità della società affiliata ai requisiti della presente autorizzazione; e
ai fini della presente autorizzazione, una società madre controlla un'altra società quando è in grado di esercitare un'influenza decisiva su di essa;
c) il software e la tecnologia esportati saranno utilizzati esclusivamente per le attività di sviluppo commerciale dei prodotti dell'esportatore e della società controllata o affiliata, rispettivamente, e, nel caso dei lavoratori dipendenti, nel quadro del contratto che istituisce il rapporto di lavoro; e
d) il software e la tecnologia esportati ed eventuali prodotti che ne derivano restano sotto il pieno controllo dell'esportatore o, per soddisfare i requisiti della presente autorizzazione qualora l'esportazione sia destinata a una società affiliata, restano sotto il pieno controllo della società madre che controlla direttamente la società affiliata e non sono condivisi con nessun'altra entità; e
e) il software e la tecnologia esportati sono restituiti all'esportatore e completamente rimossi dalla società controllata o dalla società affiliata una volta completata l'attività di sviluppo o qualora la società controllata o la società affiliata siano acquisite da un'altra entità. Eventuali tecnologie da essi derivate saranno trasmesse all'esportatore e completamente rimosse dalla società controllata o dalla società affiliata.
2. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di software e di tecnologia se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che il software o la tecnologia in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, paramilitari, di polizia, intelligence e di sorveglianza o ad altri scopi di sicurezza da parte del governo o di entità che agiscono per conto dello stesso;
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; o
iv) ad essere utilizzati in relazione a una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che il software o la tecnologia in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
c) l'esportatore è a conoscenza del fatto che il software o la tecnologia in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell'elenco della sezione A, parte 2, del presente allegato e dagli Stati membri; o
d) l'esportatore è a conoscenza del fatto che il destinatario o utilizzatore finale dei prodotti in questione è un servizio militare, paramilitare, di polizia o di intelligence o un altro servizio di sicurezza governativo, o che i prodotti sono destinati a entità che agiscono per conto di tali servizi.
Uno Stato membro può adottare norme nazionali che estendano le lettere b) e c), per includere i casi in cui l'esportatore abbia motivo di sospettare che il software o la tecnologia in questione siano destinati agli usi di cui alle lettere b) e c).
3. L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione attua un 'programma interno di conformità.
4. L'esportatore attesta nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU007 in caso di esportazione fisica del software o della tecnologia.
5. L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
6. L'esportatore che ricorra alla presente autorizzazione notifica all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della medesima autorizzazione almeno trenta giorni prima della data della prima esportazione.
7. L'esportatore che ricorra alla presente autorizzazione segnala all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'uso della presente autorizzazione. La relazione sull'uso della presente autorizzazione è presentata almeno una volta all'anno e comprende almeno informazioni concernenti:
a) la descrizione del software e della tecnologia;
b) ove disponibili, la quantità e il valore del software e della tecnologia;
c) le società controllate, affiliate e le società madri interessate dalla presente autorizzazione.
Le informazioni supplementari che lo Stato membro a partire dal quale viene effettuata l'esportazione può prescrivere per prodotti esportati in virtù di detta autorizzazione sono definiti dagli Stati membri.
H. CIFRATURA
AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL'UNIONE EU008
(di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento)
Cifratura
Autorità che rilascia il documento: Unione europea
Parte 1 - Prodotti
1. La presente autorizzazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati nell'allegato I come segue:
- 5A002.a.2,
- 5A002.a.3,
- 5A002.b., unicamente "token di attivazione crittografica" per convertire, tramite "attivazione crittografica", un prodotto non specificato nella categoria 5, parte 2, in un prodotto specificato in 5A002.a supra o in 5D002.c.1. infra, e a cui non si applica la nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2);
- 5D002.a.1., unicamente "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 5A002.a. supra o "software" quale specificato in 5D002.c.1. infra;
- 5D002.b.,"software" avente le caratteristiche di un "token di attivazione crittografica" specificato in 5A002.b. supra;
- 5D002.c.1. unicamente "software" avente le caratteristiche o in grado di effettuare o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a supra;
- 5E002.b., unicamente "tecnologia" avente le caratteristiche di un "token di attivazione crittografica" specificato in 5A002.b. supra.
2. La presente autorizzazione è valida solo se i prodotti soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) i prodotti utilizzano solo standard crittografici pubblicati o commerciali che sono stati approvati o adottati da organismi di normazione riconosciuti a livello internazionale;
b) i prodotti non utilizzano standard crittografici appositamente concepiti per uso governativo (ad esempio gli standard crittografici utilizzati nei sistemi radio di pubblica sicurezza, quali TETRA, TETRAPOL e P25); E
c) la funzionalità crittografica utilizzata dai prodotti non può essere modificata facilmente dall'utilizzatore.
3. La presente autorizzazione non è utilizzata se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore), del fatto che i prodotti in questione sono stati accreditati o altrimenti approvati formalmente dall'autorità competente di uno Stato membro (o sono in corso di accreditamento o di approvazione formale) per la trasmissione, il trattamento o l'archiviazione di informazioni classificate equivalenti a RESTREINT UE/EU RESTRICTED o superiori;
b) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore), del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall'autorità competente di uno Stato membro (o sono in corso di classificazione) come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a RESTREINT UE/EU RESTRICTED o superiore.
Parte 2 - Destinazioni
La presente autorizzazione è valida in tutto il territorio doganale dell'Unione per le esportazioni verso tutte le destinazioni, eccetto:
a) le destinazioni ammissibili all'esportazione a norma dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001;
b) Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Cambogia,,, Cina (comprese Hong Kong e Macao), Congo, Corea del Nord, Egitto, Emirati arabi uniti, Eritrea, Georgia, Iran, Iraq, Israele, Kazakhstan, Kirghizistan, Libano, Libia, Malaysia, Mali, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Oman, Pakistan, Qatar, Russia, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zimbabwe;
c) tutte le destinazioni, diverse da quelle elencate alla lettera b), soggette a un embargo sugli armamenti o soggette alle misure restrittive dell'Unione applicabili ai beni a duplice uso.
Parte 3 - Condizioni e requisiti d'uso
1. La presente autorizzazione non consente l'esportazione di prodotti se:
a) l'esportatore è stato informato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
i) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
ii) a scopi militari, paramilitari, di polizia, intelligence e di sorveglianza o ad altri scopi di sicurezza da parte del governo o di entità che agiscono per conto dello stesso;
iii) ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; or
iv) ad essere utilizzati in relazione a una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
b) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui alla lettera a);
c) l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione esclusa ai sensi della parte 2, lettera b) o c), della presente autorizzazione;
d) i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;
e) l'esportatore è a conoscenza del fatto che il destinatario o utilizzatore finale dei prodotti in questione è un servizio militare, paramilitare, di polizia o di intelligence o un altro servizio di sicurezza governativo, o che i prodotti sono destinati a entità che agiscono per conto di tali servizi; o
f) l'esportazione è controllata in virtù di una qualsiasi delle voci riportate nell'allegato I non specificate nella presente autorizzazione.
2. Qualora sia necessaria una dichiarazione doganale, l'esportatore attesta nella medesima che i prodotti sono esportati in base all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU008.
3. L'esportatore che intenda ricorrere alla presente autorizzazione si registra prima del primo uso della medesima autorizzazione presso l'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito. La registrazione è automatica e l'autorità competente ne notifica il ricevimento all'esportatore entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione.
4. L'esportatore registrato notifica il primo uso della presente autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito almeno dieci giorni prima della data della prima esportazione.
5. L'esportatore presenta, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, i dati tecnici di ogni esportazione prevista o effettuata in virtù della presente autorizzazione. Qualora tali dati tecnici siano stati richiesti per un prodotto specifico e siano intervenute modifiche a tali dati, l'esportatore ne informa senza ritardo l'autorità competente. I dati tecnici comprendono almeno le seguenti informazioni sull'articolo: a) costruttore;
b) denominazione del prodotto;
c) numero del modello;
d) descrizione dell'articolo - breve descrizione generale dell'articolo quale potrebbe figurare in un opuscolo sul prodotto;
e) se necessario, secondo quanto deciso dalle autorità competenti, specifiche tecniche, tra cui:
i) un elenco di tutti gli algoritmi crittografici pertinenti, compresa la gestione delle chiavi associate, relativi alla riservatezza dei dati;
ii) un elenco dei protocolli cui l'articolo aderisce;
iii) la specificazione della pre o post-elaborazione dei dati, quali la compressione di testo in chiaro o la pacchettizzazione di dati cifrati;
iv) dettagli delle interfacce di programmazione che possono essere utilizzate per accedere alla funzionalità crittografica del prodotto;
f) la classificazione per il controllo delle esportazioni.
6. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito può, per motivi di sicurezza nazionale, vietare all'esportatore di ricorrere alla presente autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per qualsiasi prodotto di cui alla parte 1. Lo Stato membro interessato informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito al ricorso a tale disposizione.
7. L'esportatore registrato, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito, comunica l'uso della presente autorizzazione. La relazione sull'uso della presente autorizzazione è presentata, su richiesta, almeno una volta all'anno e comprende almeno le seguenti informazioni:
a) la classificazione per il controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso;
b) la quantità e il valore dei prodotti a duplice uso;
c) il nominativo e l'indirizzo del destinatario;
d) qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso;
e) un riferimento all'ultima presentazione dei dati tecnici sui prodotti a duplice uso.
I. ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA A), DEL PRESENTE REGOLAMENTO E ALLE SEZIONI A, C, D E G DEL PRESENTE ALLEGATO
Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all'allegato I. Solo l'allegato I fornisce una descrizione completa dei prodotti.
La menzione di un prodotto nella presente sezione non influisce sull'applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all'allegato I.
- Tutti i prodotti specificati nell'allegato IV,
- 0C001 "Uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.
- 0C002 "Materie fissili speciali" diverse da quelle specificate nell'allegato IV,
- 0D001 "Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o "..." dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV,
- 0E001 "Tecnologia" in conformità della nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o "..." di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV,
- 1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.
- 1C351 Agenti patogeni per gli animali e l'uomo e "tossine".
- 1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati.
- 1C354 Agenti patogeni per le piante.
- 1C450.a.1. Amiton: O, O-dietil-S-[2-(dietilammino)etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati o protonati.
- 1C450.a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene (382-21-8).
- 7E104 "Tecnologia" per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.
- 9A009.a. Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MN.
- 9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in "missili".
______________
[1] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020).
Trattino soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/699.
Allegato sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/1 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2023/66.
ALLEGATO V
REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE
Cfr. regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (GU L 134 del 29.5.2009).
Regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 326 del 8.12.2011)
Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 129 del 16.5.20122)
Regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014)
Regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione (GU L 371 del 30.12.2014)
Regolamento delegato (UE) 2015/2420 della Commissione (GU L 340 del 24.12.2015)
Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione (GU L 307 del 15.11.2016).
Regolamento delegato (UE) 2017/2268 della Commissione (GU L 334 del 15.12.2017).
Regolamento delegato (UE) 2018/1922 della Commissione (GU L 319 del 14.12.2018).
Regolamento delegato (UE) 2019/2199 della Commissione (GU L 338 del 30.12.2019).
Regolamento delegato (UE) 2020/1749 della Commissione (GU L 421 del 14.12.2020).
Regolamento (UE) 2020/2171 del Parlamento europeo e del Consiglio 2020 (GU L 432 del 21.12.2020).