
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 luglio 2021
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 13 agosto 2021, n. 193
Riparto del saldo di 1.280 milioni di euro delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO, in particolare, l'articolo 106, commi 1 e 2, del citato decreto-legge, i quali prevedono, rispettivamente:
- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle città metropolitane e delle province, per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19;
- al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate degli enti locali rispetto ai fabbisogni di spesa, l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa;
VISTO il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 16 luglio 2020, con il quale si è provveduto alla definizione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse del menzionato fondo;
VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020, con il quale è stato disposto il riparto delle risorse del fondo predetto;
VISTO l'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i quali dispongono, rispettivamente:
- che la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di città metropolitane e province, ai fini del ristoro delle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;
- che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e del successivo incremento previsto dal medesimo articolo 39 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo ivi indicato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO, inoltre, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 dicembre 2020, con il quale si è provveduto al riparto delle risorse incrementali per l'anno 2020 del già menzionato fondo, previste dal richiamato articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
VISTO il decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 822, della citata legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del menzionato decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, disponendo, altresì, che tali risorse sono ripartite, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
- per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, entro il 28 febbraio 2021 sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al precitato articolo 106, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- per 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, entro il 30 giugno 2021 sulla base di criteri e modalità che tengano conto sia dei lavori del medesimo tavolo che delle risultanze della certificazione per l'anno 2020 di cui al precitato articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020;
VISTO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede:
- che le risorse del fondo di cui al precedente comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al successivo comma 827 e all'articolo 39, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021;
- che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del menzionato decreto-legge n. 18 del 2020 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- che le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;
VISTO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 aprile 2021, con il quale è stato disposto il riparto dell'acconto delle risorse incrementali del citato fondo per l'anno 2021, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per gli importi complessivi di 200 milioni di euro a favore dei comuni e di 20 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province;
VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, concernente la certificazione 2020 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
CONSIDERATO che si rende ora necessario provvedere al riparto del saldo delle risorse incrementali del menzionato fondo per l'anno 2021, previste dal richiamato articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, per i rimanenti importi di 1.150 milioni di euro in favore dei comuni e di 130 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, sulla base di criteri e modalità ivi indicate;
CONSIDERATO, inoltre, che lo stesso articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020 prevede che tutte le risorse dello specifico fondo di cui al medesimo comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie;
VISTE la "Nota metodologica comuni" e la "Nota metodologica province e città metropolitane" in cui sono definiti i criteri e le modalità del riparto a saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo in argomento;
ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2021;
Decreta:
Criteri e modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
1. I criteri e le modalità di riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato, per l'anno 2020, dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e, per l'anno 2021, dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - finalizzato a ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, sono definiti:
- per il comparto dei comuni nell'allegato A "Nota metodologica comuni";
- per il comparto delle province e delle città metropolitane nell'allegato B "Nota metodologica province e città metropolitane".
Riparto del saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
1. Il saldo delle risorse incrementali per l'anno 2021 del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, previste dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a complessivi 1.280 milioni di euro, è attribuito, sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto:
- per un importo totale di 1.150 milioni di euro ai comuni nelle misure indicate nell'allegato C;
- per un importo totale di 130 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane nelle misure indicate nell'allegato D.
2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, gli importi, come specificati nell'allegato C, sono erogati per il tramite delle Regioni e Province autonome.
Del presente decreto, di cui gli allegati A, B, C, e D costituiscono parte integrante, sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2021
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
FRANCO
Il Ministro dell'Interno
LAMORGESE