
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 29 giugno 2021
G.U.R.S. 17 settembre 2021, n. 40
Determinazione, per il biennio 2021/2022, del contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la vigente legislazione in tema di contabilità di Stato;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.LC.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive leggi di coordinamento;
Visto l'art. 21, comma 1, della L R. 23 maggio 1991, n. 36, che dispone che la misura del contributo per l'attività revisionale dovuto dalle società cooperative per effetto della disposizione i cui all'art. 8 del sopra citato D.L.C.P.S. n. 1577, sia determinata, all'inizio di ogni biennio, con decreto di questo Assessorato;
Visto l'art. 21 della L.R. 23 maggio 1991, n. 36;
Visto l'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;
Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, artt. 15 e 20;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l'art. 37 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015;
Vista la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015;
Vista la L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 "Disposizioni programmatiche e correttive. Legge di stabilità"
Vista la L.R. n. 10 del 15 aprile 2021 del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021 - 2023;
Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive 23 giugno 2015, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2015/2016;
Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive del 27 marzo 2017, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2017/2018;
Visto il decreto dell'Assessore per le attività produttive del 05 aprile 2019, per la determinazione dei contributi per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi per il biennio 2019/2020;
Visto il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 15;
Visto il parere reso dalla CRC nella seduta del 18.03.2021;
Vista la disposizione impartita dall'Assessore Regionale delle Attività Produttive On.le Girolamo TURANO con nota prot. n. 2963 /A14 del 10.06.2021
Decreta:
Il contributo per le spese relative alle revisioni ordinarie dovute dagli enti cooperativi, ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, per il biennio 2021/2022 è determinato nella misura sotto indicata:
a) Enti cooperativi con numero dei soci non superiore a 40 o un capitale sociale versato non superiore a € 1.000,00 o un fatturato non superiore a € 75.000,00 il contributo è di € 280,00.
b) Enti cooperativi con numero dei soci da 41 a 80 o un capitale sociale versato da € 1.000,01 a € 2.000,00 o un fatturato da € 75.000,01 a € 300.000,00 il contributo è di € 680,00.
c) Enti cooperativi con numero dei soci da 81 a 500 o un capitale sociale versato da € 2.000,01 a € 40.000,00 o un fatturato da € 300.000,01 a € 1.000.000,00 il contributo è di € 1.350,00.
d) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a € 40.000,01 o un fatturato da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 il contributo è di € 1.730,00.
e) Enti cooperativi con numero dei soci superiore a 500 o un capitale sociale versato superiore a € 40.000,01 o un fatturato superiore a € 2.000.000,00 il contributo è di € 2.380,00.
f) per le banche di credito cooperativo sino a 980 soci il contributo è di € 1.900,00; da 981 a 1.680 il contributo è di € 3.600,00; oltre 1.681 soci il contributo è di € 6.400,00.
g) il contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso per le spese relative all'attività di vigilanza sugli stessi enti è corrisposto, per il biennio 2021/2022, sulla base dei parametri e nella misura sotto indicata:
FASCE | IMPORTO | NUMERO SOCI | CONTRIBUTI MUTUALISTICI |
1) | € 280,00 | Fino a 1.000 | Fino a 100.000 |
2) | € 560,00 | da 1.001 a 10.000 | Da 100.001 a 500.000 |
3) | € 840,00 | Oltre 10.000 | oltre 500.00 |
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Per le cooperative di cui alle lettere a), b), c), d) e) iscritte nel registro delle imprese nel corso del biennio 2021/2022 e per le cooperative che abbiano deliberato il proprio scioglimento entro il 31/12/2020, il contributo è fissato nella misura minima di € 280,00. Per le banche cooperative di cui alla superiore lettera e) che risultano pure iscritte nel registro delle imprese nel biennio 2021/2022, il contributo è fissato nella misura minima di €_1.900,00.
Per tutti gli enti cooperativi che nell'esercizio 2020, hanno in bilancio un valore della produzione pari a zero si applicherà la fascia a) del presente decreto.
Per gli Enti iscritti all'albo nazionale delle cooperative Edilizie di abitazione ed i loro consorzi che ricadono nelle fasce c), d), e) del presente decreto, si applicherà la fascia b) nel caso in cui gli stessi abbiano terminato o non abbiano in corso o già avviato un programma edilizio, nonostante siano in possesso della titolarità dell'area o della delibera Comunale di assegnazione o della promessa di finanziamento a seguito bando.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020. Per fatturato deve intendersi il valore della produzione della lettera a) dell'art. 2425 del codice civile. Nel caso di cooperative edilizie per fatturato si intende, in alternativa al parametro precedente, nel caso di cooperative a proprietà indivisa l'incremento che il valore delle "Immobilizzazioni" - lett. B/II/1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale dell'art. 2424 c.c., - nell'esercizio finanziario 2020 subisce rispetto al valore della stessa voce riferita all'esercizio finanziario 2019 o, nel caso di cooperative a proprietà divisa l'incremento che il valore delle "Rimanenze" - lett. C/1 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale dell'art. 2424 c.c. - nell'esercizio finanziario 2020 subisce rispetto al valore della stessa voce riferita all'esercizio finanziario 2019.
I contributi dovranno essere aumentati del 50% per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti di cui ai commi precedenti prevale quello riferibile alla fascia più alta.
Il contributo dovrà essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Per gli Enti cooperativi a revisione annuale la maggiorazione, di cui al precedente articolo, dovrà essere versata entro il 31 marzo del secondo anno del biennio ispettivo.
Per le cooperative costituite nel corso del biennio 2021/2022, il termine di 90 giorni decorre dalla data di iscrizione della stessa cooperativa nel registro delle imprese.
Le cooperative aderenti ad una delle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo devono versare il contributo loro spettante alle rispettive associazioni regionali.
Le cooperative non aderenti revisionate dalle associazioni regionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo dovranno versare il contributo loro spettante per l'80% all'associazione regionale che effettua la revisione ed il 20% in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione Siciliana.
Gli enti cooperativi non aderenti dovranno trasmettere al servizio 10.S dell'Assessorato regionale delle attività produttive, entro 20 giorni dal pagamento copia del versamento effettuato a favore della Regione Siciliana per l'accertamento in entrata delle somme.
Fermo restando quanto previsto dal comma 5, art. 15 Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto indicato dal primo e secondo comma del presente articolo, il mancato versamento, anche parziale, del contributo di revisione dovuto dagli enti cooperativi, configurandosi un irregolare funzionamento dell'organo amministrativo, preclude l'eventuale rilascio del certificato/attestato di revisione.
Ai sensi dell'art. 37 della le regionale n. 9 del 7 maggio 2015 [N.d.R. recte: legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015], le associazioni sono tenute a trasmettere all'Assessorato delle attività produttive, in forma digitale, i risultati delle attività espletate, allo scopo di costituire una banca dati sulle cooperative siciliane da utilizzare per finalità istituzionali nell'ambito di protocolli di legalità.
Le associazioni hanno l'obbligo altresì di trasmettere, allegate alle risultanze dell'attività revisionale di ciascuna cooperativa sia aderente o non, copia del pagamento del contributo revisionale relativo al biennio in corso e per le cooperative non aderenti anche copia del pagamento del contributo revisionale relativo ai bienni 2017/2018 e 2019/2020.
L'ente cooperativo può ricorrere avverso la misura di contributo accertato a suo carico, anche da parte delle Associazioni nazionali e regionali a cui aderisce, all'Assessorato regionale delle attività produttive, chiedendo il riesame della somma posta a carico.
L'assessorato delle attività produttive, sentite le parti, decide entro 90 giorni. La presentazione del ricorso non sospende i termini di pagamento.
Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a vigilanza cooperativa gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, e sono tenute ad inoltrare al competente Assessorato - entro 90 giorni dall'avvio del biennio ispettivo - l'elenco degli enti aderenti distinguendo tra essi quelli revisionabili e quelli non revisionabili ai sensi del comma 6 art. 2 del Dlgs. 220/2020 [N.d.R. recte: D.lgs 220/2002]. Le Associazioni sono, altresì, tenute entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, previa dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, a trasmettere al competente Assessorato ai sensi del comma "8" dell'art. 2 del D.Lgs 220/2002 l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione e l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.
Vengono considerati revisionati, ai soli fini del calcolo della rappresentatività, anche gli enti cooperativi per i quali, non essendo stata possibile la revisione ordinaria, sia stata trasmessa, al competente Assessorato il verbale di mancata revisione con la proposta di sanzione nei termini di cui al decreto legislativo n. 220/2002.
Le certificazioni e le attestazioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo n. 220/2002 sono valide e producono effetti sino al trimestre successivo alla loro naturale data di scadenza, per le cooperative soggette a revisione annuale, sino al semestre successivo alla loro naturale data di scadenza, per le cooperative soggette a revisione biennale.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato e pubblicato nel sito del Dipartimento, ed inviato alla Gazzetta della Regione Siciliana per la pubblicazione
Palermo, 29 giugno 2021.
TURANO
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 30 luglio 2021 al n. 462.