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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2021

G.U.R.S. 22 ottobre 2021, n. 47

Disciplina delle modalità per la certificazione dell'esperienza professionale in Cure palliative ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge n. 145/2018 e del D.M. 30 giugno 2021.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto 8 maggio 2009 recante "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";

Visto l'art. 7 del decreto 8 maggio 2009 recante "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";

Vista la Legge n. 38 del 15 marzo 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 n. 151/CSR [N.d.R. recte: Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 n. 152/CSR] con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 7 febbraio 2013 n. 57/CSR in cui è stata individuata la disciplina "Cure Palliative";

Visto il Decreto Ministero Salute del 28 marzo 2013 di modifica ed integrazione delle tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, con il quale la disciplina "cure palliative" è stata inquadrata nell'Area della medicina diagnostica e dei servizi e, contestualmente, sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla predetta disciplina;

Visto l'Accordo tra Stato e Regioni del 10 Luglio 2014 n. 87/CSR con cui sono state individuate le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché le strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali ed assistenziali coinvolte nelle reti di cure palliative e terapia del dolore;

Visto l'art. 1, comma 522, della Legge n. 145 del 28 dicembre 2018 [N.d.R. recte: Legge n. 145 del 30 dicembre 2018], come modificato dall'art. 5 comma 4 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 19 [N.d.R. recte: D.L. 30 dicembre 2019 n. 162] convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ove è tra l'altro previsto che l'istanza per la certificazione del possesso dei requisiti deve essere presentata alla regione competente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del prefigurato decreto di natura non regolamentare del Ministero della Salute;

Visto il D.A. n. 580 del 5 aprile 2019 recante "Modalità applicative del comma 522 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145";

Visto il Decreto Ministero Salute 11 agosto 2020 recante "Modifica al decreto 30 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» - Area psicologica e medicina di comunità e delle cure primarie";

Visto il Decreto Ministero Salute 30 giugno 2021 recante "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative" pubblicato sulla GURI n. 169 del 16 luglio 2021;

Ritenuto che, per effetto delle modificazioni intervenute all'art. 1 comma 522 della Legge 145/2018 ed alla luce del Decreto Ministero Salute 30 giugno 2021, è necessario procedere alla disciplina della certificazione dei requisiti di che trattasi in sostituzione di quanto precedentemente previsto con il D.A. n. 580 del 5 aprile 2019

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, possono produrre istanza per la certificazione dell'esperienza professionale in cure palliative, ai sensi dell'art. 1 comma 522 della L. 145/2018 come modificato dall'art. 5 comma 4 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 19 [N.d.R. recte: D.L. 30 dicembre 2019 n. 162] convertito con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, e del D.M. 30 giugno 2021 i medici che, alla data del 31 dicembre 2020, sono in servizio presso le reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative operanti nel territorio della Regione siciliana.

Le istanze per la certificazione dovranno pervenire entro il termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione in GURI del D.M. Salute 30 giugno 2021 e pertanto entro la data del 16 gennaio 2023.

Art. 2

Ai fini del riconoscimento di quanto previsto dall'art. 1 comma 522 della L. 145/2018 e del D.M. 30 giugno 2021 possono presentare istanza i medici in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio Sanitario Regionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondenti ad almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno 19 ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno 25 casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione Continua in Medicina (ECM), conseguendo almeno 20 crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative, oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Repertorio atti n. 87/CSR).

Le attestazioni di cui al capo a) e b) dovranno essere rilasciate dal Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera o territoriale o dal Legale Rappresentante della struttura accreditata per l'erogazione delle cure palliative presso il S.S.R. presso cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 3

L'istanza del medico per il rilascio della certificazione di cui al presente provvedimento dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC utilizzando lo schema di domanda per il rilascio della certificazione allegato al presente provvedimento.

Art. 4

Con il presente provvedimento è revocato il D.A. n. 580 del 5 aprile 2019.

Tutti i medici che nelle more hanno presentato istanza ai sensi del sopra citato D.A., alla luce degli ulteriori requisiti introdotti dalla sopravvenuta normativa, ove permanga l'interesse al riconoscimento, dovranno presentare nuova istanza come disciplinato dal presente provvedimento.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito WEB dell'Assessorato alla Salute. La predetta pubblicazione ha anche valore di notifica ai soggetti interessati.

Palermo, 30 settembre 2021.

RAZZA