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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 10 agosto 2022, n. 41

G.U.R.S. 19 agosto 2022, n. 39

Adozione, per l'anno 2022, di una seconda finestra per la presentazione delle istanze di contributo di cui all'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il D.P.Reg. n. 643/Area 1A/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Economia e Vicepresidente della Regione Siciliana;

Visto il D.P. n. 9 del 05.4.2022 (GURS Parte I - n. 25 del 1 giugno 2022) con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Visto l'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91", che riconosce ai soggetti beneficiari in Sicilia degli incentivi di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività;

Visto il comma 2 del citato articolo 17, ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il contributo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Visto il comma 5 del citato articolo 17 che prevede "Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo";

Visto il D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 27 novembre 2020, n. 59, con il quale è stato approvato, ai sensi del comma 5 del citato articolo 17, il "Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche e integrazioni "Resto al Sud";

Visto il D.A. 10 dicembre 2020, n. 1206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18 dicembre 2020, n. 62, con il quale sono stati approvati il modello di istanza per l'accesso al contributo, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché le modalità di presentazione delle istanze;

Vista la circolare 21 dicembre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31.12.2020, n. 66, "Articolo 17, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91" e relativo regolamento attuativo (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28)";

Visto il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" e in particolare l'articolo 1, rubricato "Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»" e s.m.i.;

Visto il decreto 9 novembre 2017, n. 174, del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale è stato adottato il "Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123";

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e s.m.i.;

Visto l'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 7, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 e s.m.i., che prevede "Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid-19 le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 e del primo semestre del 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia".

Vista la Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Siciliana, di cui all'art. 17, comma 3 della L.R. 9/2020, stipulata e sottoscritta con firma digitale dal Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia e dal Vicedirettore e Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate rispettivamente in data 03/11/2020 e 13/11/2020 ed approvata con D.D.G. n. 1213 del 11.12.2020;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della sopra citata convenzione, che rispettivamente prevedono:

Art. 2, comma 2: "I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione. La Struttura di Gestione trattiene gli importi dei contributi utilizzati in compensazione direttamente dalle spettanze relative ai versamenti delle quote dei proventi erariali attribuiti alla Regione";

Art. 3, comma 7: "L'Agenzia fornisce alla Regione, con le modalità previste nell'allegato 2, le informazioni relative alle operazioni di utilizzo in compensazione dei contributi e agli eventuali versamenti. Le forniture sono effettuate entro la fine del mese successivo a quello di ripartizione";

Visto l'articolo 17, comma 4, della L.R. 9/2020 che prevede "I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l'anno 2020, 1.700 migliaia di euro per l'anno 2021 e 2.000 migliaia di euro per l'anno 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1);

Visto il D.D.S. 21 dicembre 2020, n. 1256, con il quale è stato impegnato per l'esercizio finanziario 2022 l'importo di € 2.000.000,00;

Rilevato che nell'anno 2022, con decreto del dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n. 504 del 1 luglio 2022, sono state ammesse ad agevolazione n. 4 istanze presentate, nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 maggio, per un importo complessivo pari a €. 27.686,00, a fronte di uno stanziamento pari a €. 2.000.000,00, residuando uno stanziamento residuo di €. 1.972.314,00;

Vista la nota dell'Assessore all'Economia prot. n. 5447 del 25 luglio 2022 con la quale, al fine di permettere nell'anno 2022, in relazione al citato stanziamento residuo pari a €. 1.972.314,00, la presentazione di istanze, ha chiesto al Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito di predisporre bozza di Decreto Assessoriale e relativa relazione, da sottoporre alla Giunta regionale di Governo per il relativo apprezzamento, con la quale viene prevista una seconda finestra di presentazione delle istanze nel periodo compreso tra il 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022.

Ritenuto, al fine di permettere nell'anno 2022, in relazione al citato stanziamento residuo pari a €. 1.972.314,00 la presentazione di istanze, prevedere una seconda finestra di presentazione delle istanze nel periodo compreso tra il 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022.

Vista la delibera di Giunta n. 401 del 4 agosto 2022 con la quale è stato apprezzato lo schema del decreto assessoriale concernente la previsione nell'anno 2022 di una seconda finestra di presentazione delle istanze nel periodo compreso tra il 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022.

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni specificate in premessa, che s'intendono integralmente riportate e trascritte, per l'anno 2022, è adottata una seconda finestra di presentazione delle istanze nel periodo compreso tra il 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022.

2. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al precedente comma 1, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili pari a €. 1.972.314,00 e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo. I soggetti ammessi al contributo possono presentare una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammisibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.

3. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e alle relative disposizioni attuative richiamate nel preambolo.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 agosto 2022.

ARMAO