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N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 8 agosto 2022, n. 720

G.U.R.S. 26 agosto 2022, n. 40

Documento di consenso per l'attuazione del Day service riabilitativo - Definizione delle tariffe delle prestazioni di Day service riabilitativo - Autorizzazione Case di cura monospecialistiche.

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la Legge 23/12/78, n. 833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO il D.L.vo 30/12/92, n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23/10/92, n. 421" come modificato dal D.L.vo 7/12/93, n. 517;

VISTO il D.L.vo 19/6/99, n. 229 recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30/11/98, n. 419";

VISTA la l.r. 14/4/09, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

VISTO il D.A. 875 dell'11 maggio 2009 "indirizzi per l'attuazione del Day Service nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe delle prestazioni;

VISTO il DA del 26/10/12, n. 2279 recante "Il piano della riabilitazione";

VISTO il D.A. 923 del 14 maggio 2013 "Recepimento Decreto del Ministero della Salute - Tariffe per le prestazioni di Assistenza ospedaliera";

VISTO il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service ad alto rischio di inappropriatezza;

VISTO il D.A. 2533 del 31.12.2013 "Modifiche ed integrazioni al Decreto del 17 maggio 2013" e successive Circolari applicative;

VISTO il DM 2/4/15, n. 70 recante "Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";

VISTO il DA 1/7/2015 n. 1181 di recepimento del predetto DM n. 70 del 2/4/2015;

VISTO il D.P.C.M. del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", con particolare riferimento alle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa erogabili nell'ambito dei LEA;

CONSIDERATO quindi, che le prestazioni riabilitative erogate fuori dai citati LEA sono a totale carico del paziente, come previsto dal citato D.P.C.M. del 12.01.2017;

VISTO il D.A. n. 22 dell'11.01.2019, recante "Adeguamento della Rete Ospedaliera Regionale al D.M. 70/2015";

PRESO ATTO che il "Il piano della riabilitazione" di cui al DA 26/10/12, n. 2279 prevede tra l'altro la possibilità di istituzione del Day Service Riabilitativo ambulatoriale complesso quale "modello di attività specialistica riabilitativa e terapeutica ambulatoriale programmabile che comporta l'attivazione di interventi riabilitativa a diversa complessità, articolati e interdisciplinari, erogati sia in ambito ospedaliero che territoriale";

CONSIDERATO che il Day Service riabilitativo, di seguito (DSR), è una modalità assistenziale che consente all'utente, di sottoporsi a trattamenti di fisioterapia e riabilitazione ed a contestuali accertamenti clinico-valutativi e funzionali, attraverso un percorso diagnostico-valutativo e terapeutico/riabilitativo (PRAC) ambulatoriale, per diverse patologie disabilitanti complesse, senza essere ricoverato né in day hospital né in degenza ordinaria;

RITENUTO quindi, che il Day Service Riabilitativo è idoneo ad affrontare problemi clinici di tipo diagnostico-terapeutico in pazienti stabili che necessitano di prestazioni multiple integrate e/o complesse che non richiedono sorveglianza o osservazione medico/infermieristica prolungata e che pertanto rappresenta una alternativa ai ricoveri ospedalieri, presupponendo un minore assorbimento di risorse rispetto al medesimo DRG erogato in regime di DH;

RITENUTO di dovere adottare specifici PRAC per le patologie disabilitanti rientranti nelle tipologie cliniche di "bassa, media ed alta complessità" e di dovere stabilire la tariffa corrispondente alla complessità di cure erogate;

CONSIDERATO che ai fini di una corretta valutazione della complessità di ogni paziente, si dovrà utilizzare la scala di valutazione specifica, scientificamente validata, quale la "Modified barthel Index", allegata al presente decreto;

VISTO altresì l'Accordo del 9 settembre 2020, sottoscritto tra i Rappresentanti regionali e l'Associazione Italiana dell'Ospeda1ità Privata (AIOP), con il quale sono stati definiti i criteri volti a garantire la copertura da parte della Regione del 50%, su base annua, dei maggiori costi dei rinnovi contrattuali per il personale non medico, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture e delle diverse fasce tariffarie di appartenenza;

CONSIDERATO che nel predetto Accordo, per le Case di Cura Monospecialistiche di riabilitazione, remunerate a giornata di degenza con tariffa massima, è previsto che si attribuirà un budget aggiuntivo pari al 50% dei maggiori costi derivanti dal rinnovo contrattuale, da utilizzare per aumentare il numero di giornate di ricovero per le case di curacontrattualizzate a 330 gg, mentre da parte delle case di cura contrattualizzate per 365 gg l'aumento di budget sarà utilizzato per erogare prestazioni in regime di day service, analoga possibilità sarà riconosciuta alle case di cura contrattualizzate per 330 giornate all "interno del tetto di spesa coma soprarideterminato;

PRESO ATTO, in base al predetto accordo, che "a partire dal 2020 è consentito alle strutture monospecialistiche di riabilitazione ed alle UUOO di riabilitazione di erogare prestazioni anche nel setting assistenziale di Day Service e/o DH";

PRESO ATTO che, secondo il predetto Accordo, le Case di Cura, comprese quindi anche quelle Monospecialistiche ad indirizzo riabilitativo, " potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente per assicurare la continuità assistenziale agli stessi pazienti per l'episodio di malattia che ne ha determinato il ricovero, nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 4% del budget assegnato";

VISTA la nota del Dirigente Generale del DPS prot. 43561 del 04.10.2021 con la quale è stato istituito il Gruppo di Lavoro sul Day Service Riabilitativo, con il compito di definire le Linee di Indirizzo sul DSR e le relative Tariffe;

VISTO l'esito dei lavori del predetto Gruppo di Lavoro che ha elaborato un Documento di consenso per l'attuazione del Day Service Riabilitativo con la definizione delle relative tariffe a secondo del grado di complessità del paziente, "bassa, media ed alta complessità" commisurate anche alla complessità di cure erogate nel setting riabilitativo;

CONSIDERATO che il "Tavolo permanente sulla Riabilitazione" di cui al D.A. 863 del 13.05.2019, aveva già contribuito a fornire elementi utili per la identificazione del setting più appropriato e gli ambiti di applicazione del Day Service Riabilitativo;

PRESO ATTO che le principali finalità del documento di consenso sono l'attuazione del DSR, definendone le modalità di intervento e l'ambito di applicazione, nonché il miglioramento della pratica sanitaria promuovendo interventi riabilitativi multidisciplinari, commisurati alla complessità del livello di cura e, altresì, la definizione delle relative Tariffe in funzione della gravità della disabilità e della complessità dell'assistenza;

RITENUTO, pertanto di dover approvare il "Documento di consenso per l'attuazione del Day Service Riabilitativo con la definizione delle relative tariffe" come modello di attività riabilitativa programmabile, alternativo al DH e al ricovero ospedaliero, che comporta l'attivazione di interventi a diversa complessità, articolati e interdisciplinari e la relativa tariffazione con riferimento alla tipologia di PRAC a "bassa, media ed alta complessità";

ATTESO contestualmente di dovere autorizzare, in fase di prima applicazione, le Case di Cura Monospecialistiche ad indirizzo riabilitativo ad erogare prestazioni nel setting assistenziale di Day Service, nei termini previsti dal sopra citato Accordo del 9 settembre 2020 e secondo le tariffe dei PRAC previste dall'allegato "Documento di consenso per l'attuazione del Day Service Riabilitativo con la definizione delle relative tariffe", "esclusivamente per assicurare la continuità assistenziale agli stessi pazienti per l'episodio di malattia che ne ha determinato il ricovero, nonché per le prestazioni ad esso correlate";

Per le motivazioni in premessa espresse:

Decreta:

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 1

E' approvato il "Documento di consenso per l'attuazione del Day Service Riabilitativo con la definizione delle relative tariffe", di cui all'allegato 1), destinato, in fase di prima applicazione, alle Case di Cura Monospecialistiche;

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 2

Sono approvate le tariffe dei PRAC a "bassa, media ed alta complessità", commisurate al setting riabilitativo ed alla complessità di cure erogate, come descritte nel "Documento di consenso per l'attuazione del Day Service Riabilitativo" approvato di cui all'art. 1).

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Art. 3

I Codici PRAC da utilizzare per il Day Service Riabilitativo sono R001, R002, R003, rispettivamente per i PRAC ad alta, media e bassa complessità, e R004, R005, R006, R007 per ciò che concerne i PRAC specifici, come riportato nel "Documento di consenso per l'attuazione del Day Service Riabilitativo".

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Art. 4

Al fine di rendere operativo il citato "Accordo del 9 settembre 2020 tra i Rappresentanti regionali e l'AIOP", le Case di Cura Monospecialistiche ad indirizzo riabilitativo sono autorizzate ad erogare prestazioni nel setting assistenziale di Day Service Riabilitativo, nei termini previsti dal citato Accordo del 9 settembre 2020 e secondo le tariffe dei PRAC a previste dal Documento allegato al presente Decreto, "esclusivamente per assicurare la continuità assistenziale agli stessi pazienti per l'episodio di malattia che ne ha determinato il ricovero, nonché per le prestazioni ad esso correlate".

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 5

Le Case di Cura Monospecialistiche ad indirizzo riabilitativo sono tenute a trasmettere all'Assessorato della Salute, mensilmente ed entro 15 giorni dalla fine del periodo di riferimento, il flusso SDAO-R (stesso tracciato e stesse modalità di conferimento del flusso SDAO).

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 6

Il Gruppo di Lavoro sul Day Service Riabilitativo, istituito con nota prot. 43561 del 04.10.2021, coordinato dal Servizio 4 del Dipartimento Pianificazione Strategica avrà il compito di supportare l'Assessorato in merito a quanto di seguito riportato:

- l'aggiornamento del Documento sul Day Service Riabilitativo;

- la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici, dalla presa in carico del paziente alla valutazione dei bisogni semplici e complessi, in coerenza con l'evoluzione scientifica.

- la valutazione in termini di "costo-beneficio" e di sostenibilità delle risorse impiegate per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in regime di Day Service, in alternativa alle prestazioni di DH, attraverso un Report periodico delle attività, in applicazione a quanto disposto nel presente decreto, anche mediante controlli a campione delle cartelle del Day Service Riabilitativo, oltre che attraverso l'esame del flusso dedicato.

N.d.R.: L'errata numerazione degli articoli del presente decreto risulta così in gazzetta.

Art. 5

Le prestazioni erogate in regime di Day Service Riabilitativo saranno sottoposte alla verifica di appropriatezza e quindi, potranno essere oggetto di contestazione, qualora ritenute non conformi alle disposizioni vigenti, anche se erogate all'interno delle tariffe previste, con particolare riferimento ai Day Service riabilitativi ripetuti senza giustificati motivi, non corretta codifica o percorso diagnostico terapeutico incompleto.

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Art. 7

Nel caso in cui nell'attestato di esenzione del paziente è indicato: "Le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia e delle relative complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti", il medico prescrittore può riportare l'esenzione nel caso in cui il PRAC è inerente la patologia per cui è stato rilasciato l'attestato di esenzione.

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Art. 8

Nessun compenso è dovuto ai Componenti della Commissione ad eccezione dei rimborsi, se e in quanto dovuti, per le spese sostenute per le trasferte necessarie alla partecipazione ai lavori, che rimangono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

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Art. 9

Il presente Decreto sarà trasmesso alla GURS per la pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

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Art. 10

Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 8 agosto 2022.

RAZZA

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