
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2022, n. 726
G.U.R.S. 26 agosto 2022, n. 40
Definizione di procedure uniformi in materia di mutamenti della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO il R.D. 23 luglio 1934, n. 1265 [N.d.R. recte: R.D. 27 luglio 1934, n. 1265], Testo unico delle leggi sanitarie;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 4 agosto 1998 "Trasformazione in società delle strutture convenzionate" pubblicato nella GURS del 31 ottobre 1998, n. 56;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTO il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. 17 aprile 2003, n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
VISTO il D.A. 2 marzo 2016, n. 319 "Adeguamento della Regione siciliana a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e dall'Intesa Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR: elenchi dei requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento. Definizione dei tempi per l'adeguamento. Percorso per l'istituzione dell'organismo tecnico accreditante";
VISTO il D.A. 17 maggio 2021, n. 436 "Semplificazione del sistema di requisiti generali organizzativi, strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attività sanitarie e per l'accreditamento istituzionale e identificazione dei requisiti da applicare e delle evidenze da ricercare in ragione del livello di complessità delle strutture";
VISTO il "Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023/2025" approvato dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 337 del 28 giugno 2022 e, in particolare, il par. 3.19 "Tutela della Salute (Missione 13)" che annovera, tra le linee strategiche, la semplificazione e l'aggiornamento della normativa in materia di accreditamento;
VISTO il D.A. 9-8-2022, n. 724 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";
VISTO il D.A. 14 febbraio 2014, n. 175 "Determinazione dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie";
VISTO il D.A. 18 luglio 2014, n. 1132 "Disposizioni correttive del decreto assessoriale n. 175 del 14 febbraio 2014 in materia di mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie";
CONSIDERATO che la titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale non può costituire oggetto di negozi giuridici privatistici e non è trasmissibile automaticamente e, pertanto, richiede l'adozione di un provvedimento di trasferimento della titolarità da parte dell'Autorità competente al rilascio;
RITENUTO necessario, anche alla luce delle innovazioni introdotte nella legislazione dello Stato, aggiornare le disposizioni in materia di concessione e di mutamenti della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale;
RITENUTO, altresì, necessario definire le modalità con le quali le Aziende sanitarie provinciali della Regione devono procedere in materia di controlli al fine di rendere omogenea sul territorio regionale l'applicazione della normativa, rendere più efficiente il sistema dei controlli e semplificare i procedimenti connessi;
Decreta:
Finalità
1. E' fatto divieto di automatismi nei mutamenti della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale dei professionisti e delle strutture sanitarie private di qualsiasi tipo.
2. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale ai professionisti ed alle strutture sanitarie private di qualsiasi tipo avvengono secondo le procedure definite dal presente provvedimento.
3. Le procedure definite dal presente provvedimento per il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale si applicano in caso di:
a) Trasferimento della titolarità o del godimento di azienda;
b) Fusione societaria;
c) Scissione societaria;
d) Mutazione della tipologia di società (es.: trasformazione da società in nome collettivo a società in accomandita semplice);
e) Trasformazione in società di strutture gestite in forma individuale e viceversa.
4. Nel caso di trasformazione in società di strutture gestite in forma individuale è necessario, per la definizione del procedimento, che il titolare del rapporto rimanga corresponsabilizzato nella nuova gestione. Nel caso di trasformazione di società in strutture a gestione individuale il titolare del rapporto deve essere in possesso dei titoli per l'esercizio della professione nella disciplina autorizzata e/o accreditata.
5. Per le finalità di cui al presente articolo assumono rilevanza esclusivamente le variazioni degli assetti societari, conseguenti o meno alla trasformazione della società, che riguardano i soggetti ai quali sono riferiti i requisiti di moralità di cui all'art. 9 del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463".
Variazione soggettiva dell'autorizzazione sanitaria
1. Il soggetto subentrante nella titolarità delle strutture sanitarie di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463", dopo aver stipulato il negozio giuridico di trasferimento del titolo di proprietà o di godimento di un'azienda autorizzata deve presentare al Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute istanza di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria.
2. Il soggetto subentrante nella titolarità delle strutture sanitarie di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463", dopo aver stipulato il negozio giuridico di trasferimento del titolo di proprietà o di godimento di un'azienda autorizzata, deve presentare al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale (ASP) territorialmente competente istanza di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria.
3. Il soggetto subentrante nella titolarità degli studi professionali di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463", dopo aver stipulato il negozio giuridico di trasferimento del titolo di proprietà o di godimento della struttura autorizzata, deve presentare al Comune territorialmente competente istanza di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria.
4. Le istanze di cui ai precedenti commi devono essere corredate della seguente documentazione:
a. Titolo giuridico di trasferimento della titolarità o del godimento dell'azienda;
b. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti oggettivi della struttura e, cioè, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per la concessione dell'autorizzazione sanitaria;
c. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante analiticamente il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
d. Scheda dati per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs.159/2011;
e. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale dell'Autorità competente al rilascio che afferisce alla struttura che rilascerà il provvedimento;
f. Copia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari di istanza e dichiarazioni, a meno che l'istanza e le dichiarazioni siano firmate digitalmente.
5. L'Autorità competente in caso di conformità della struttura ai requisiti soggettivi per l'autorizzazione, adotta il provvedimento di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria.
6. Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi del subentrante sono effettuate con le modalità di cui all'art. 9 del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463".
Variazione soggettiva dell'accreditamento istituzionale
1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 3, lettera a) del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463", subentranti nella titolarità di una struttura sanitaria accreditata, dopo aver stipulato il negozio giuridico di trasferimento del titolo di proprietà o di godimento di un'azienda accreditata devono presentare al Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute istanza di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento istituzionale.
2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b) e lettera c) del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463", subentranti nella titolarità di una struttura sanitaria accreditata, dopo aver acquisito l'autorizzazione sanitaria con le modalità di cui al comma 2 o al comma 3 del precedente articolo, devono presentare all'Assessorato regionale della Salute istanza di trasferimento della titolarità dell'accreditamento.
3. L'istanza di cui ai precedenti commi deve essere corredata della seguente documentazione:
a. Titolo giuridico di trasferimento della titolarità o del godimento dell'azienda;
b. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti oggettivi della struttura e, cioè, dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per la concessione dell'accreditamento;
c. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante analiticamente il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa vigente;
d. Scheda dati per il rilascio della comunicazione antimafia ai sensi del D.lgs.159/2011;
e. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale dell'Assessorato della Salute afferente alla struttura che rilascerà il provvedimento;
f. Copia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari di istanza e dichiarazioni, a meno che l'istanza e le dichiarazioni siano firmate digitalmente.
4. Il Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato regionale della Salute, in caso di conformità della struttura ai requisiti soggettivi adotta il provvedimento di trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale.
5. Le verifiche sulla sussistenza dei requisiti soggettivi del subentrante sono effettuate con le modalità di cui all'art. 9 del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463".
Variazioni non soggette alla procedura di cui agli articoli 2 e 3
1. Le procedure di cui all'articolo 2 e 3 del presente provvedimento non si applicano qualora in una società si verifichi uno dei seguenti casi:
a. mutamenti proporzionali delle quote di capitale, compreso l'ingresso di un socio di capitale;
b. variazione del rappresentante legale;
c. inversione delle posizioni dell'accomandante e dell'accomandatario in una società in accomandita semplice.
2. Nei casi di cui al precedente comma i soggetti interessati inoltrano una comunicazione all'Assessorato regionale della Salute, all'ASP territorialmente competente ovvero al Comune territorialmente competente, corredata della seguente documentazione:
a. titolo giuridico attestante la variazione;
b. dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 firmata da:
i. i soci della società semplice o della società in nome collettivo;
ii. il socio accomandatario, nel caso di s.a.s.
iii. gli amministratori muniti di rappresentanza legale, nel caso di altri tipi di società.
c. scheda dati per il rilascio della comunicazione antimafia;
d. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla insussistenza di vincoli di parentela o affinità con il personale dell'Autorità competente afferente alla struttura che rilascerà il provvedimento;
3. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, le Amministrazioni destinatarie effettuano i necessari controlli ed adottano i conseguenziali provvedimenti. I controlli sono effettuati con le modalità di cui all'art. 9 del D.A. 9 agosto 2022, n. 724 recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463".
Controlli in caso di operazioni societarie tra soggetti privati già accreditati
1. Nel caso in cui le operazioni societarie di cui all'articolo 1, comma 3 del presente provvedimento avvengano tra soggetti già titolari di accreditamento, i provvedimenti di trasferimento della titolarità dell'accreditamento istituzionale sono adottati previa verifica dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159.
Disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano di avere efficacia il D.A. 4 agosto 1998, pubblicato nella GURS del 31 ottobre 1998, n. 56; il D.A. 14 febbraio 2014, n. 175 ed il D.A. 18 luglio 2014, n. 1132.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato alla Salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Palermo, 9 agosto 2022.
RAZZA