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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 10 novembre 2022, n. 802

G.U.R.S. 25 novembre 2022, n. 53

Elenco dei soggetti ammessi al contributo previsto dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, per l'anno 2022 (II finestra).

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria";

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il D.P. n. 9 del 05.4.2022 (GURS Parte I - n. 25 del 1 giugno 2022) con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Visto l'art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 concernente le funzioni dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;

Visto il D.P.Reg. n. 1533 del 28.04.2022 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 224 del 20.4.2022, viene conferito al Dr. Silvio Marcello Maria Cuffaro, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato all'Economia;

Visto il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" e in particolare l'articolo 1, rubricato "Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»" e s.m.i.;

Visto il decreto 9 novembre 2017, n. 174, del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale è stato adottato il "Regolamento concernente la misura incentivante «Resto al Sud» di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123";

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e s.m.i.;

Visto l'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi;

Visto l'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91", che riconosce ai soggetti beneficiari in Sicilia degli incentivi di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività;

Visto il comma 2 del citato articolo 17, ai sensi del quale i beneficiari possono utilizzare il contributo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e s.m.i. della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Visto l'articolo 7, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2020, n. 36 e s.m.i., che prevede "Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria derivanti dal Covid-19 le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 e del primo semestre del 2022 a favore delle attività economiche in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dalle disposizioni in materia".

Visto l'articolo 13, comma 7, della L.R. 10 agosto 2022, n. 16 che prevede "All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. In via temporanea e limitatamente alle misure agevolative le cui procedure siano state avviate prima del 30 giugno 2022, il comma 1 si applica anche alle agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari concesse entro il 31 dicembre 2022".

Visto il D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 27 novembre 2020, n. 59, con il quale è stato approvato, ai sensi del comma 5 del citato articolo 17, il "Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 e successive modifiche e integrazioni "Resto al Sud";

Visto il D.A. 10 dicembre 2020, n. 1206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 18 dicembre 2020, n. 62, con il quale sono stati approvati il modello di istanza per l'accesso al contributo, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, nonché le modalità e i termini di presentazione delle istanze;

Vista la circolare 21 dicembre 2020, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31.12.2020, n. 66, "Articolo 17, legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91" e relativo regolamento attuativo (D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28)";

Vista la Convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione Siciliana, di cui all'art. 17, comma 3 della L.R. 9/2020, stipulata e sottoscritta con firma digitale dal Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia e dal Vicedirettore e Capo Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate rispettivamente in data 03/11/2020 e 13/11/2020 ed approvata con D.D.G. n. 1213 del 11.12.2020;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della sopra citata convenzione, che rispettivamente prevedono:

Art. 2, comma 2: "I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione. La Struttura di Gestione trattiene gli importi dei contributi utilizzati in compensazione direttamente dalle spettanze relative ai versamenti delle quote dei proventi erariali attribuiti alla Regione";

Art. 3, comma 7: "L'Agenzia fornisce alla Regione, con le modalità previste nell'allegato 2, le informazioni relative alle operazioni di utilizzo in compensazione dei contributi e agli eventuali versamenti. Le forniture sono effettuate entro la fine del mese successivo a quello di ripartizione";

Visto l'articolo 17, comma 4, della L.R. 9/2020 che prevede "I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l'anno 2020, 1.700 migliaia di euro per l'anno 2021 e 2.000 migliaia di euro per l'anno 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1);

Visto il D.D.S. 21 dicembre 2020, n. 1256, con il quale è stato impegnato per l'esercizio finanziario 2022 l'importo di € 2.000.000,00;

Rilevato che nell'anno 2022, con decreto del dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n. 504 del 1 luglio 2022, sono state ammesse ad agevolazione n. 4 istanze presentate, nel periodo compreso dal 15 maggio al 31 maggio, per un importo complessivo pari a €. 27.686,00, a fronte di uno stanziamento pari a €. 2.000.000,00, residuando uno stanziamento residuo di €. 1.972.314,00;

Visto il Decreto dell'Assessore regionale all'Economia n. 41 del 10 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte prima) n. 39 del 19 agosto 2022 con il quale viene prevista una seconda finestra di presentazione delle istanze nel periodo compreso tra il 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022.

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del menzionato DA n. 41/2022 che rispettivamente prevedono:

1. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze di cui al precedente comma 1, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili pari a €. 1.972.314,00 e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, determina la percentuale massima del contributo spettante e pubblica sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it) il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante in "de minimis". Tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo. I soggetti ammessi al contributo possono presentare una nuova istanza, escludendo/riducendo, a pena di inammisibilità, dalla nuova stima della pianificazione dei versamenti annui delle imposte la stima dei versamenti ammessi ad agevolazione indicati nella precedente istanza.

2. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e alle relative disposizioni attuative richiamate nel preambolo.

Vista la nota del Dipartimento Finanze e Credito prot. n. 17200 del 30 novembre 2020 con la quale, al fine di consentire di effettuare i controlli di cui all'articolo 6 D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28, è stato chiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di trasmettere, a partire dal mese di dicembre 2020 e con cadenza mensile, l'elenco dei soggetti beneficiari in Sicilia della misura "Resto al Sud" comprensivo dell'univoco identificativo della domanda RSUD attribuito dalla piattaforma di Invitalia, nonché dei soggetti nei cui confronti è stata disposta la revoca totale o parziale della misura, con l'indicazione del relativo provvedimento di revoca;

Viste le istanze presentate all'indirizzo PEC dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it, nei termini e nelle modalità indicate nel decreto dell'Assessore all'Economia n. 41/2022;

Vista la nota del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia prot. n. 31853 del 3/10/2022 con la quale è stato chiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di verificare se:

- la stima della tassa automobilistica effettuata dalle imprese che hanno presentato istanza, nel periodo compreso tra le ore 12 del 15 settembre ed entro le ore 12:00 del 30 settembre 2022, per il riconoscimento del contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 9/2022 [N.d.R. recte:L.R. n. 9/2020], riguardi automezzi strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti;

- se siano stati disposti provvedimenti di revoca della misura agevolativa "Resto al Sud di cui all'articolo 1 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91 nei confronti delle imprese che hanno presentato istanza nel sopramenzionato periodo;

Vista la nota prot. n. 282706 del 4/10/2022 con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in riscontro alla sopra citata prot. n. 31853 del 3/10/2022 ha, tra l'altro, comunicato che l'impresa AG Auto di Aiuto Letizia & C. s.a.s. - RSUD0027288 nel proprio business plan, positivamente valutato, ha preventivato l'acquisto di auto e che detti automezzi e ciclomotori sono stati ritenuti strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa costituendo il noleggio degli stessi il core business del progetto;

Vista la nota prot. 0284840 del 05/10/2022, con la quale l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in riscontro alla nota prot. n. 31853 del 3/10/2022 del dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Finanze e Credito dell'Assessorato regionale all'Economia, ha comunicato che nei confronti dei soggetti da ammettere nell'anno 2022 alla misura agevolativa di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, non sono stati disposti provvedimenti di revoca dei benefici di cui all'articolo 1 del DL 20 giugno 2017, n. 91 e s.m.i.

Visti i DURC on line, agli atti d'ufficio, prot. INAIL_34739797 (LG IDEA DI LIMA GIUSEPPINA) con scadenza 21/01/2023, prot. INPS_32853247 (AGRICOLAB DI RIZZO GIUSEPPE SAS) con scadenza 21/01/2023, prot. INPS_32321512 (CENTRO POSTURALE ETNEO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA ) con scadenza 25/11/2022;

Viste le interrogazioni DURC on line delle ditte "FIORI DI LOTO DI URSO CONCETTA", "MANCUSO SONIA, INK ZIMMER TATTOO DI PERI ALICE", "LA CHINA GIUSEPPE", "NELLA'S HOLIDAY DI DARIO RAIMONDI", "AG AUTO DI AIUTO LETIZIA & C. S.A.S" effettuate in data 03/10/2022, a seguito delle quali è stato rilasciato il messaggio "Non è stato possibile associare il codice fiscale inserito ad un codice ditta presente in anagrafica";

Preso atto degli esiti dell'istruttoria effettuata dalla quale risulta che i soggetti di cui all'elenco allegato al presente decreto sono in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo di cui all'articolo 17 della L.R. 9/2020;

Ritenuto di poter assumere, nei confronti dei soggetti di cui all'elenco allegato al presente decreto, il provvedimento di concessione per l'anno 2022, del contributo di cui all'articolo 17 della L.R. 9/2020, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per gli importi ivi indicati;

Rilevato che l'articolo 4, comma 4 e 5, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28 prevede che:

4. L'utilizzo del contributo, il cui importo non deve essere superiore a quello indicato nell'istanza accolta in regime "de minimis", è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo maturato in ragione dei versamenti annui delle imposte di cui al precedente articolo 3 effettuati nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre via PEC all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, il contributo è fruibile solo dalla data della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:

a) della verifica, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria.

5. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione nei limiti dell'importo riconosciuto dall'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato dall'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito il riconoscimento del contributo stesso, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli di cui al periodo precedente, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo, con i codici fiscali e i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute in detto mese. Con convenzione con l'Agenzia delle Entrate sono disciplinati i rapporti tra le Parti per la gestione operativa del predetto contributo da utilizzarsi in compensazione.

Atteso che in adempimento degli obblighi prescritti dagli articoli 8 e 9 del Decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, recante il Regolamento per la disciplina per il funzionamento degli aiuti di Stato, è stata effettuata la registrazione sul Registro Nazionale Aiuti del presente procedimento contributivo nella forma del credito di imposta e sono state effettuate le interrogazioni al Registro relative alle verifiche propedeutiche alla concessione disposte dall'articolo 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e aiuti SIEG) e dell'articolo 14 (Verifiche relative agli aiuti de minimis) del regolamento, con specifica indicazione dell'importo dell'aiuto attribuito a ciascuno dei soggetti ammessi al contributo;

Considerato che, all'esito positivo delle verifiche, il Registro Nazionale Aiuti ha rilasciato il "Codice identificativo concessione RNA-COR" per ciascuno dei soggetti ammessi, come riportato nell'elenco allegato al presente decreto;

Rilevato che occorre procedere, pertanto, all'ammissione, per l'anno 2022, nei confronti dei soggetti di cui all'elenco allegato al presente decreto, al contributo di cui all'articolo 17 della L.R. 09/2020, subordinando l'attivazione della compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 agli adempimenti da parte del soggetto beneficiario previsti dal sopra menzionato articolo 4, comma 4, del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione rispettivamente previsto dall'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. e dall'articolo 26, comma 2 e dall'articolo 27 del d.lgs. 33/2013;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni specificate in premessa, che s'intendono integralmente riportate e trascritte, i soggetti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono ammessi al contributo per l'anno 2022 (II finestra) previsto dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i.

2. L'utilizzo del contributo, il cui importo non deve essere superiore a quello indicato nell'istanza accolta con il presente decreto, è consentito entro il terzo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e comunque entro i limiti dell'importo maturato in ragione dei versamenti annui delle imposte effettuati nell'anno nel quale l'istanza è stata presentata e nei due anni immediatamente successivi, comunicati annualmente nel mese di ottobre via PEC (dipartimento.finanze1@certmail.regione.sicilia.it) all'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito, mediante perizia giurata redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In caso di incapienza, il contribuente può utilizzare il contributo residuo anche successivamente e, comunque non oltre il quarto anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. In ogni caso, il contributo è fruibile solo dalla data della comunicazione da parte dell'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione:

a) della verifica, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i. nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) per importi di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i, ed ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del medesimo decreto legislativo, dell'acquisizione, dell'informazione antimafia liberatoria.

3. Il contributo di cui al precedente comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997 e s.m.i., tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a decorrere, pena lo scarto dell'operazione di versamento, dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stato comunicato via PEC dall'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito il riconoscimento del contributo stesso al soggetto beneficiario. Per consentire all'Agenzia delle Entrate di effettuare i controlli, l'Assessorato regionale dell'Economia - Dipartimento delle Finanze e del Credito trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato comunicato il riconoscimento del contributo.

Art. 2

1. In materia di controlli, verifiche e sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28 citato in premessa.

Art. 3

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanzecredito/credito-d-imposta-start-resto-sicilia e tale pubblicazione costituisce comunicazione ai beneficiari del riconoscimento del contributo, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del Regolamento di cui al D.P.Reg. 5 novembre 2020, n. 28.

2. Il presente decreto viene, altresì, trasmesso per la pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione rispettivamente previsto dall'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e s.m.i. e dall'articolo 26, comma 2 e dall'articolo 27 del d.lgs. 33/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 4

1. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione con le modalità e nei termini normativamente previsti.

Palermo, 10 novembre 2022.

CUFFARO