
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 30 settembre 2022, n. 101
Modifica del DA n. 45/2021 - Criteri e modalità di erogazione del Contributo ex Legge 71/1982.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D. 05 febbraio 1891, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1968, n. 28 [N.d.R. recte: legge regionale 10 agosto 1968, n. 28];
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale n. 71/82 "Interventi finanziari in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto siciliano mutilati e invalidi di guerra di Palermo";
VISTA la legge regionale 09 maggio 1986, n. 22 "Riordino delle attività e dei servizi socio-assistenziali in Sicilia" ed in particolare l'art. 66 che prevede che i contributi previsti dalla legge regionale 26 luglio 1982, n. 71 siano concessi alle IPAB che non hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario dei rispettivi bilanci;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto n. 536 del 13 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 12 luglio 1997;
VISTO il Decreto dell'Assessore per gli Enti Locali del 10 febbraio 2000, pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 8 del 2000, di modifica del decreto n. 536 del 13 maggio 1997, che disciplina le modalità ed i criteri erogativi per l'erogazione del contributi alle IPAB ex legge regionale n. 71/82;
VISTO il D.A. n. 45 del 17/06/2021, con cui era stato sostituito il D.A. del 10 febbraio 2000;
VISTO Il capitolo 183307 "Contributi in favore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione dei contratti nazionali di lavoro (legge regionale n. 71/82, art. 1, legge regionale n. 22/86, art. 66)";
RITENUTO di dover rivedere i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle IPAB, tenuto conto, anche, dei contenuti e degli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135 dell'11.06.2020;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
I criteri e le modalità di erogazione delle risorse in favore delle IPAB di cui all'art. 1 della legge regionale 26/07/1982, n. 71 sono di seguito così disciplinati.
Criteri erogativi
- L'intervento è destinato in favore del personale regolarmente assunto dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il (II.PP.A.B.) iscritte all'Albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali, che svolgono, nel rispetto dei fini statutari, attività socio-assistenziale e che non abbiano raggiunto l'equilibrio economico finanziario nell'esercizio precedente a quello di riferimento del contributo.
- La valutazione della condizione di squilibrio economico-finanziario si realizza se il conto consuntivo dell'ente:
a) evidenzia un disavanzo di amministrazione complessivo;
b) evidenzia un disavanzo di amministrazione di parte corrente.
I suddetti presupposti devono risultare contemporaneamente verificati e comprovati dal conto consuntivo dell'ente regolarmente deliberato ed approvato dal competente Servizio 9° II.PP.A.B. del Dipartimento, costituendo condizione necessaria ed indispensabile per realizzare il requisito di esigibilità del credito occorrente per l'erogazione del contributo.
- L'intervento agevolativo è riservato alle II.PP.A.B.:
a) che svolgono regolarmente l'attività istituzionale nel rispetto dei fini statutari;
b) che sono "temporaneamente" non in grado di operare a causa di situazioni oggettive esterne.
Per gli enti di cui al punto b) la condizione di "temporaneità" della sospensione dell'attività deve essere comprovata dalla sussistenza di prospettive di ripresa entro l'anno, certe e dimostrabili, nonché affermata mediante produzione di apposita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell'Ente e dal Segretario dell'Ente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Una quota dello stanziamento annuale del capitolo del Bilancio regionale relativo al contributo previsto dalla legge in parola, potrà essere destinata in favore di quelle II.PP.A.B. per le quali l'attività risulta sospesa, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante e dal Segretario dell'Ente ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tenuto conto dei contenuti e degli effetti prodotti della sentenza della Corte Costituzionale n. 135 dell'11.06.2020, al fine della copertura degli oneri retributivi relativi alle somme arretrate dovute al personale regolarmente assunto, quantificate alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente quello del contributo da concedere.
- Per accedere al contributo gli enti devono essere, comunque, in regola con gli adempimenti previsti in materia di trasparenza ed anticorruzione e, specificatamente, con quelli finalizzati all'applicazione degli articoli 15, 16 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013.
- Le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze verranno stabilite con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.
- L'entità del contributo spettante ad ogni IPAB sarà determinato sulla base delle richieste pervenute, a seguito dell'approvazione di un apposito piano di riparto tra gli enti ammessi al beneficio, nel limite dalla dotazione annuale presente sull'apposito del capitolo di spesa del bilancio regionale dedicato alla finalità.
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Le somme erogate alle II.PP.A.B. per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 71/82 sono a destinazione vincolata ed impignorabili.
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