
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 25 ottobre 2022, n. 350
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI IL MINISTRO DELLA CULTURA IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO l'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lett. a) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge novembre 2021, n. 156 [N.d.R. recte: legge 9 novembre 2021, n. 156], il quale prevede che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022 è adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale è aggiornato ogni tre anni, con le modalità di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524";
VISTO l'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lett. b) del citato decreto-legge del 10 settembre 2021, n. 121, che prevede che "con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorità di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con cui le Autorità di bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;
c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci";
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" ed in particolare gli articoli 89, 90 e 91;
VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in particolare l'articolo 47 che prevede "le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa";
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Terza del medesimo "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche;
VISTO l'articolo 1, comma 516-ter della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede: "Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche già disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti già avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalità stabilite dal terzo periodo del citato comma 516»;
VISTO l'articolo 1, comma 524, della citata legge 27 dicembre 2017 n. 205, che prevede che "Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a 525 è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati come Piano nazionale di cui al comma 516. Ciascun intervento del Piano nazionale è identificato dal codice unico di progetto.";
VISTA la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Monitoraggio delle misure PNRR";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, relativo ai criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
VISTA la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), approvata con Delibera CIPE 108/2017 e successive revisioni triennali a cura del Ministero della transizione ecologica;
VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 in materia di monitoraggio degli investimenti pubblici a mezzo CUP;
VISTA la deliberazione ARERA 917/2017/R/Idr del 27 dicembre 2017, come successivamente integrata dalle deliberazioni 609/2021/R/idr del 21 dicembre 2021 e 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021, recante la "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)", che regola la Qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato;
VISTO il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorità nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'articolo 8 che prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, che prevede che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77";
VISTA la deliberazione ARERA 639/2021/R/idr del 30 dicembre 2021 recante i "Criteri per l'aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la Misura M2C4 Riforma 4.1 Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata a semplificare e rendere più efficace il quadro giuridico e fornire assistenza, ove necessario, agli organismi responsabili dell'attuazione che non dispongono di capacità sufficienti per effettuare e portare a termine tali investimenti entro i tempi fissati inizialmente. Le principali misure previste per conseguire tali obiettivi sono principalmente: i) l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico per gli investimenti nel settore idrico che unifichi le risorse attualmente disperse; ii) la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati, iii) il maggiore coinvolgimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano;
VISTA, in particolare, la Milestone M2C4 - 27 del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede "Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" che prevede che "la normativa riveduta debba rafforzare la governance e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come minimo:
- fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico;
- consultare e coinvolgere attivamente l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano;
- fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti;
- semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel settore idrico";
VISTA la misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del Piano nazionale di ripresa e resilienza che prevede la realizzazione di investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, finalizzati in particolare a importanti aree urbane, alla sicurezza e alla resilienza della rete, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici, esclusa la costruzione di nuove dighe, la capacità di trasporto dell'acqua;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 16 dicembre 2021 n. 517 mediante il quale le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono state ripartite tra gli interventi individuati nel medesimo decreto;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, 2021/241;
VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in cui sono definite le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del PNRR, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTA la circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
VISTA la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
VISTA la circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'economia e delle finanze "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
VISTA la circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'economia e delle finanze "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
VISTA la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
VISTA la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
VISTA la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
VISTA la circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'economia e delle finanze, relativa alle procedure finanziarie del PNRR;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone stabiliti nel PNRR;
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) del 5 febbraio 2022, che approva il Piano per la Transizione Ecologica di cui all'articolo 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la determina attuativa 1/2022 del 18 marzo 2022 del Direttore della Direzione Sistemi Idrici di ARERA per la "Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all'aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 580/2019/r/idr e 639/2021/R/idr";
CONSIDERATO che ogni progetto o intervento è identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, che rappresenta lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 516-bis della citata legge n. 205 del 2017, ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, è necessario definire "a) le modalità con cui le Autorità di bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati; b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci; c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci";
SENTITA l'Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente, giusta nota prot. n. 273/2022/I/IDR in data 21 giugno 2022;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 12 ottobre 2022, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Finalità ed ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 516-bis, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono adottati con il presente decreto le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale e la rendicontazione degli interventi, in particolare:
a) ai fini della definizione del piano nazionale di cui al comma 516, le modalità con le quali le Autorità di bacino distrettuali, gli Enti di Governo dell'Ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del piano medesimo e i relativi criteri di priorità, tenuto anche conto della valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonché le modalità di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;
c) le modalità di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
2. Il Piano è finalizzato alla programmazione di interventi nel settore dell'approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la realizzazione di nuovi serbatoi per l'accumulo e la regolazione di risorsa idrica, nonché di interventi relative alle reti idriche di distribuzione. Gli interventi da considerarsi prioritari per l'inserimento nel Piano sono quelli volti alla prevenzione del fenomeno della siccità, nonché alla mitigazione dei possibili e conseguenti danni, al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche.
3. La documentazione presentata ai sensi del comma 1 deve essere conforme agli strumenti di valenza strategica delle Autorità di bacino distrettuale, delle Regioni o delle Province Autonome, ove gli interventi sono ubicati.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Definizione e aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico
1. Con cadenza annuale, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, pubblica, attraverso il proprio sito istituzionale, le modalità con le quali le Autorità di bacino distrettuali, ovvero le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti di Governo d'Ambito trasmettono le informazioni e la documentazione necessaria alla definizione e all'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, sulla base di quanto stabilito nel presente articolo.
2. La documentazione di cui al comma 1 è redatta sulla base di quanto stabilito nel presente articolo e degli indirizzi tecnici di cui all'Allegato 1 al presente decreto. La mancata trasmissione e definizione della documentazione di cui al presente comma ed al comma 1 comporta l'esclusione dell'intervento dal Piano.
3. Entro i successivi 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, le Autorità di bacino distrettuali, ovvero le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti di Governo d'Ambito, trasmettono in qualità di soggetti proponenti:
a) l'elenco degli interventi, in ordine di priorità, per i quali intendono proporre l'inserimento nel Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico;
b) per ciascun intervento proposto, l'indicazione del soggetto attuatore, la documentazione necessaria ad inquadrare e a caratterizzare l'intervento sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, ambientale e sociale, redatta a cura del soggetto attuatore dell'intervento, secondo quanto previsto dal successivo comma 8; il soggetto attuatore per il Servizio Idrico Integrato può essere il soggetto regolato da ARERA e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, il soggetto individuato in conformità alle vigenti leggi provinciali di settore;
c) nel caso di interventi già inseriti nel Piano, l'aggiornamento della documentazione attestante eventuali variazioni tecniche e/o economiche e/o del livello di progettazione.
4. Nell'elenco di cui alla lettera a) del precedente comma, per ciascuna proposta d'intervento, anche interregionale, deve essere indicata, oltre alla priorità assegnata, la condivisione da parte di ciascuna Regione o Provincia autonoma sul cui territorio la proposta d'intervento ricade, nonché il riferimento comprovante la coerenza con la pianificazione sovraordinata a livello di distretto idrografico e di ambito territoriale, e con gli altri strumenti di programmazione di settore, in conformità alla vigente legislazione comunitaria e nazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle proposte d'intervento riguardanti esclusivamente le reti di distribuzione a scopo idropotabile.
5. I soggetti proponenti devono, altresì, indicare per ciascun intervento proposto, la documentazione comprovante la titolarità da parte del soggetto attuatore del rapporto di concessione di derivazione idrica, rilasciata dall'Amministrazione competente di cui all'articolo 89, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ovvero - nei casi di richiesta di rilascio o rinnovo della concessione di derivazione - la titolarità dell'utenza di prelievo delle acque formalmente riconosciuta dall'Amministrazione concedente.
6. I soggetti proponenti, nel caso di interventi relativi al Servizio Idrico Integrato per gli aspetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono, altresì, indicare, per ciascun intervento proposto, specifici requisiti soggettivi posseduti dai soggetti attuatori in ordine, in particolare:
a) alla conformità del titolo del soggetto gestore a svolgere il servizio nel rispetto alla normativa vigente;
b) all'ottemperanza agli obblighi previsti per l'adozione e l'approvazione, ai sensi della regolazione pro tempore vigente, dello specifico schema regolatorio (composto dal programma degli interventi - incluso il Piano delle Opere Strategiche - dal piano economico-finanziario e dalla convenzione di gestione);
c) all'assenza di situazioni di crisi d'impresa che possano compromettere la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto attuatore richiede il finanziamento. Non sono ritenute situazioni di crisi di impresa quelle che riguardano le società di gestione che hanno richiesto il concordato in continuità e hanno ottenuto l'omologa dello stesso.
Con riferimento alle Province Autonome di Trento e Bolzano, quanto stabilito per il settore del Servizio Idrico Integrato è da intendersi riferito ad atto analogo rinvenibile dalla disciplina provinciale ivi applicabile secondo il proprio Statuto di Autonomia.
7. L'elenco deve esplicitare, altresì, le proposte di interventi per i quali si intendono utilizzare cofinanziamenti, nonché quelle per le quali è necessario il finanziamento delle fasi di progettazione successive a quelle in cui si trovano al momento della trasmissione, fornendo in tal caso motivazione.
8. Per ciascun intervento proposto, la documentazione di cui alla lettera b) del comma 3, dovrà essere costituita almeno dal Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (nel seguito DOCFAP) di cui all'articolo 23, comma 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, recante il "Codice dei contratti pubblici", nel quale sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna scelta, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico. Per la redazione del DOCFAP, si dovrà fare riferimento a quanto previsto nell'Allegato 1 al presente decreto. Per gli interventi con un livello di progettazione almeno pari al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), ai sensi dell'articolo 23, comma 5, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovrà essere anche indicato il Codice Unico di Progetto (CUP) con stato attivo a pena di inammissibilità della proposta d'intervento.
9. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti proponenti per la risoluzione di eventuali criticità nella programmazione degli interventi.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Modalità di formazione e aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'articolo 2, sulla base delle priorità e della documentazione trasmessa ai sensi del medesimo articolo, conduce l'analisi e la valutazione ex ante degli interventi proposti attraverso l'applicazione della metodologia di valutazione di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
2. La metodologia di valutazione delle proposte di intervento di cui all'Allegato 2 al presente decreto, assicura la coerenza con le finalità del Piano e il rispetto dei principi di efficienza economico-finanziaria, di tutela ambientale, sociale e istituzionale, incluso il rispetto del principio del "non arrecare danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale le proposte non devono arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, la metodologia assicura che gli interventi rispettino i presupposti e le condizioni per impedire il deterioramento dei corsi idrici come riportato all'art. 4, punti 7, 8 e 9 della Direttiva Acque (DIR/2000/60/CE).
3. Ai fini della predisposizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, secondo quanto previsto nell'Allegato 2 al presente decreto, a ciascun intervento proposto viene attribuito un punteggio (scoring), tenuto anche conto della specifica valutazione della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria effettuata, nel caso di proposte di intervento relative al Servizio Idrico Integrato, dall'ARERA.Gli interventi valutati sono suddivisi in quattro classi, in funzione del punteggio attribuito, definite con le modalità riportate nel paragrafo 5 dell'Allegato 2 al presente decreto.
4. Con successivo provvedimento, entro 45 giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sulla base della valutazione effettuata, formula la proposta di Piano costituita dagli interventi inseriti nelle prime tre classi e contenente, per ciascun intervento, una scheda di sintesi con le caratteristiche principali dell'intervento e la valutazione conseguente all'attribuzione del punteggio.
5. Il Piano viene adottato e successivamente aggiornato ogni tre anni secondo le modalità previste all'articolo 1, comma 516 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Attuazione per stralci del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico
1. L'assegnazione delle risorse economiche destinate all'attuazione di stralci del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico viene effettuata secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 516, legge del 27 dicembre 2017, n. 205 tenendo conto degli eventuali vincoli di spesa delle fonti finanziarie disponibili.
2. L'attuazione per stralci del Piano dovrà perseguire la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica, favorendo l'utilizzo multiplo ed il completamento delle opere e/o degli schemi incompiuti in adempimento dell'articolo 21 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nell'assegnazione delle risorse economiche si terrà conto dei seguenti criteri:
a) prioritariamente degli interventi inseriti nelle prime due classi di valutazione di cui all'articolo 3 del presente decreto;
b) del livello di progettazione disponibile al momento della predisposizione dello stralcio;
c) del bilanciamento della ripartizione territoriale.
3. Le risorse assegnate con gli stralci del Piano non possono essere destinate alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
4. Per gli interventi da finanziarsi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche - sottoscrive apposite convenzioni con i soggetti attuatori degli interventi. Gli atti convenzionali disciplinano condizioni, termini e modalità per la realizzazione degli interventi.
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Modalità di implementazione e di rendicontazione degli investimenti finanziati e circuito finanziario
1. Con successivo provvedimento, entro il 31 marzo 2023, sarà definito dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) recante apposita sezione relativa alle modalità di rendicontazione ed alle somme rendicontabili.
2. Gli interventi individuati negli stralci del Piano dovranno, nel rispetto della normativa vigente,seguire le modalità di implementazione e rendicontazione definite dal provvedimento di cui al comma precedente.
3. I soggetti attuatori assumono l'esclusiva responsabilità sulla corretta esecuzione dei lavori e sul rispetto di quanto stabilito dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e sulla implementazione e rendicontazione di cui al presente articolo.
4. Il soggetto attuatore deve garantire, ai fini della rendicontazione, l'esecuzione dei controlli amministrativo contabili nonché attestare le verifiche circa i titolari effettivi delle imprese selezionate, l'assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento.
5. Il processo di trasferimento delle risorse economiche si articola come segue:
a) anticipazione pari al 20% dell'importo assegnato per i singoli interventi, cui si può accedere allorquando gli interventi e i relativi cronoprogrammi siano stati inseriti e validati nel sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui all'articolo 6; l'anticipazione può essere richiesta in più soluzioni. Ulteriori anticipazioni, sino alla concorrenza del 30% del finanziamento assentito, possono essere richieste qualora l'intervento sia dotato di progettazione esecutiva approvata;
b) successivi pagamenti intermedi fino al 75%, ovvero il 65% nel caso di anticipazione pari al 30%, dell'importo assegnato a ciascun intervento; il primo pagamento successivo all'anticipazione si può richiedere qualora il costo realizzato sia almeno pari al 5% dell'importo assegnato ai singoli interventi; i pagamenti successivi possono essere richiesti allorquando si realizza un ulteriore costo, anch'esso almeno pari al 5% dell'importo complessivo assegnato ai singoli interventi. I predetti trasferimenti sono disposti a titolo di rimborso delle corrispondenti spese sostenute anche commisurate al costo realizzato;
c) saldo del 5% per ciascun intervento, a seguito della domanda finale di pagamento, corredata dall'attestato di chiusura degli interventi, cui la richiesta si riferisce, e verificata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche con esito conforme alle attestazioni rese.
5. Il soggetto attuatore per ogni richiesta di erogazione di ciascuna rata, successiva alla seconda, trasmette la rendicontazione, corredata della documentazione giustificativa di spesa, tra cui titoli di spesa, mandati di pagamento e quietanze. Per la verifica di ammissibilità della spesa, il soggetto attuatore è obbligato a trasmettere, su richiesta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, la documentazione ritenuta a ciò necessaria; per tale verifica si fa comunque, riferimento alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
6. La documentazione di spesa prodotta dal soggetto attuatore è conservata anche agli atti presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.
7. Per le somme oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore è obbligato ad utilizzare una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ogni intervento al fine di facilitare la verifica delle spese.
8. Le erogazioni sono subordinate alle disponibilità di cassa e competenza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche.
9. Per il trasferimento delle risorse relative ad interventi finanziati dal PNRR, si applicano le procedure previste dal DM 11 ottobre 2021 e successive modifiche ed integrazioni e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 29 del 26 luglio 2022.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Monitoraggio degli interventi
1. Il monitoraggio degli interventi è effettuato dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP, attraverso il sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 previsto a legislazione vigente per l'intervento da realizzare. Gli interventi devono essere identificati dal CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Le Autorità di bacino distrettuali, gli Enti di Governo d'Ambito, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono abilitate a poter accedere al sistema di monitoraggio per poter prendere visione dell'avanzamento procedurale ed economico degli interventi.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità nella realizzazione degli interventi. Nei casi di accertato non regolare andamento dell'attuazione degli interventi, i soggetti attuatori saranno autorizzati alla richiesta di sostegno e di misure di accompagnamento da parte di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, con oneri posti in capo ai quadri economici dei singoli interventi.
3. L'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 1 avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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Revoca dei finanziamenti
1. Fermo quanto previsto dal comma 525 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come sostituito dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il Ministero dispone la revoca anticipata del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
a) mancato inserimento nel sistema di monitoraggio dell'intervento finanziato e dei successivi aggiornamenti dell'attuazione procedurale e finanziaria;
b) mancata assunzione della obbligazione giuridicamente vincolante indicata all'interno delle singole convenzioni, di cui all'articolo 4, comma 4 del presente decreto, sulla base dei cronoprogrammi dei progetti presentati ed accertata attraverso il sistema di monitoraggio l'obbligazione giuridicamente vincolante si intende assunta all'atto della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016;
c) il mancato adempimento agli obblighi di rendicontazione di cui al precedente articolo 5, nei termini indicati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nonché eventuali incongruenze rilevate nella rendicontazione delle risorse o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalità del Piano;
d) il mancato rispetto degli obiettivi di spesa con uno scostamento superiore al 25% della spesa sostenuta rispetto alle previsioni annuali dei fabbisogni finanziari, derivanti da cronoprogrammi e programmi finanziari dei singoli interventi;
e) inadempienza o dichiarazioni mendaci.
2. Nel caso di avvenuta revoca, e fino al 31 dicembre 2026, per le risorse resesi disponibili, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da condotte del soggetto attuatore che hanno determinato la revoca del finanziamento.
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Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
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Efficacia
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge del 18 giugno 2009, n. 69.
Roma,
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
ENRICO GIOVANNINI
Il Ministro della transizione ecologica
ROBERTO CONGOLANI
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI STEFANO
Il Ministro della cultura
DARIO FRANCESCHINI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
DANIELE FRANCO
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