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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 aprile 2023, n. 385

G.U.R.S. 12 maggio 2023, n. 20

Aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - Anno 2020 - Rettifica DD.AA. nn. 428-431-785- 825 del 2022 - Utilizzo economie di aggregato per branca.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il D.P. Regionale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17, in particolare l'articolo 25 comma 3 che recita "L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per spedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi";

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista l'Intesa n. 1079 del 21 febbraio 2019 sancita tra il Governo Stato, le Regioni e le Province autonome sul Piano nazionale di Governo delle liste di attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021;

Visto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano CSR n. 61 del 23 marzo 2011 in ordine ai criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio;

Visto l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e, in particolare, il comma 7 relativo alla istituzione del fascicolo sanitario elettronico, nonché il DPCM n. 178/2015: "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico";

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012 pubblicato nella GURI n. 23 del 28/01/2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 799 del 7 maggio 2015 (GURS 22 maggio 2015) di adozione del Catalogo unico regionale dal 1° giugno 2015 per l'aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, con il quale, per gli effetti dell'articolo 25 della Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, sono stati determinati gli aggregati regionali di spesa per l'assistenza specialistica da privato, comprensivi delle prestazioni erogate per attività extraregionale, per gli anni 2020-2021-2022 e 2023, come dettagliato nella tabella di seguito rappresentata:

  Aggregati
2020 2021 2022 2023
Prestazioni ambulatoriali 275.133.590,00 315.284.690,00 283.298.600,00 283.298.600,00
Prestazioni di Radioterapia 26.729.300,00 32.080.297,00 32.080.297,00 32.080.297,00
Prestazioni di Nefrologia 101.690.300,00 101.738.916,00 109.964.100,00 109.964.100,00
Strutture "ex GSA" 12.679.000,00 13.780.748,00 12.679.000,00 12.679.000,00
Fondo perequativo - - 9.597.300,00 9.597.300,00
Ambulatoriale Enti in GSA 19.350.000,00 19.350.000,00 19.350.000,00 19.350.000,00
TOTALE 435.582.190,00 482.234.651,00 466.969.297,00 466.969.297,00

.

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 del D.A. n. 366 del 9 maggio 2022, come rettificato dal D.A. n. 409 del 27 maggio 2022, che recitano, rispettivamente: "Con successivi provvedimenti, si procederà alla determinazione degli aggregati di spesa provinciali, dei criteri metodologici per la assegnazione e la contrattualizzazione dei budget, per singola branca, da parte delle AA.SS.PP. alle strutture specialistiche accreditate e convenzionate con il SSR e dei criteri per la destinazione delle economie di spesa discendenti dalla minore produzione di attività eventualmente verificatasi nelle branche della specialistica da privato" e "Per la determinazione degli aggregati provinciali di spesa per branca di cui al superiore articolo 4, si farà ricorso all'utilizzo delle risorse previste alla voce "Fondo perequativo", al fine di riequilibrare le specifiche esigenze a seguito della ricognizione dei fabbisogni sanitari all'uopo individuati, con l'esclusione delle branche di "Radioterapia" e "Ambulatoriale Enti in GSA", per le quali gli adeguamenti sono stati già individuati";

Visti i decreti assessoriali di seguito rappresentati, con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per gli anni 2020-2021-2022 e 2023:

- D.A. n. 428 del 06/06/2022 - Branche a visita;

- D.A. n. 431 del 06/06/2022 - Odontostomatologia;

- D.A. n. 785 del 08/09/2022 - Medicina Nucleare;

- D.A. n. 825 del 19/09/2022 - Medicina fisica e riabilitazione;

Vista la nota prot. n. 42814 del 21 settembre 2022, con la quale le AA.SS.PP. sono state invitate a procedere al calcolo dei budget per l'anno 2020, applicando il 95% sull'ammontare del valore delle prestazioni mensilmente fatturate nella misura di 1/dodicesimo del budget dell'anno 2019, ovvero al netto della quota derivante dalla ripartizione del 5% dell'aggregato di spesa 2019, di cui all'articolo 2 del D.A. n. 2087 del 9 novembre 2018;

Vista la nota prot. n. 12453 del 17 febbraio 2023, con la quale è stata revocata la nota prot. n. 42814 del 21/09/2022 e le AA.SS.PP. sono state invitate a procedere al calcolo dei budget per l'anno 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 dei rispettivi decreti assessoriali;

Visto il D.P. Reg. n. 447 del 13 febbraio 2023 con il quale è stato conferito al Dr. Salvatore Requirez l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento per la Pianificazione Strategica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 93 del 10 febbraio 2023;

Preso atto che, per l'anno 2020, non è stata prevista l'assegnazione delle eventuali risorse residue dell'aggregato provinciale per le Branche a visita - Odontostomatologia - Medicina Nucleare e FKT, proporzionalmente, alle strutture che nel 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati con i criteri di cui all'articolo 1 - lett. a) - anno 2020 - di ogni singolo decreto sopracitato;

Tenuto conto che si possano generare eventuali economie discendenti dal minore utilizzo dell'aggregato provinciale assegnato, per l'anno 2020, alle branche di cui ai già menzionati decreti assessoriali;

Ritenuto pertanto, di dovere integrare i decreti assessoriali di seguito rappresentati, con riferimento all'anno 2020, con il contenuto che testualmente si riporta: "Assegnare le eventuali risorse residue dell'aggregato provinciale, proporzionalmente, alle strutture che nell'anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati con i criteri di cui all'articolo 1- punto a)":

- D.A. n. 428 del 06/06/2022 - Branche a visita;

- D.A. n. 431 del 06/06/2022 - Odontostomatologia;

- D.A. n. 785 del 08/09/2022 - Medicina Nucleare;

- D.A. n. 825 del 19/09/2022 - Medicina fisica e riabilitazione;

Visto l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.:

Decreta:

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati:

Art. 1

I decreti assessoriali di seguito rappresentati, con riferimento all'anno 2020, sono integrati con il contenuto che testualmente si riporta: "Assegnare le eventuali risorse residue dell'aggregato provinciale, proporzionalmente, alle strutture che nell'anno 2020 hanno erogato maggiori prestazioni rispetto ai budget assegnati con i criteri di cui all'articolo 1- punto a)":

- D.A. n. 428 del 06/06/2022 - Branche a visita;

- D.A. n. 431 del 06/06/2022 - Odontostomatologia;

- D.A. n. 785 del 08/09/2022 - Medicina Nucleare;

- D.A. n. 825 del 19/09/2022 - FKT.

Art. 2

Per l'assegnazione delle economie di cui all'articolo 1, le AA.SS.PP. dovranno stipulare con i centri privati operanti sul territorio di competenza appositi accordi integrativi, senza che questo influenzi o determini automatismi nella definizione del budget per l'anno successivo.

Art. 3

Restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 1 per gli anni 2021-2022 e 2023, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dei decreti assessoriali di cui all'articolo 1 del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 28 aprile 2023.

VOLO