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ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 maggio 2023, n. 194

- Allegato al Comunicato Assessorato del Territorio e dell'Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. 23 giugno 2023, n. 26

Modalità operative di organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. (1)

(1)

Per la modifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, si rimanda all'art. 2 del D.A. Territorio ed Ambiente 6 luglio 2023, n. 252.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, coordinata con il testo della Direttiva 2014/52/UE, concernente la valutazione dell'impatto;

VISTO il DA n. 36/GAB del 14 febbraio 2022 di adeguamento del quadro normativo regionale alle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza (V. Inc.A), pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano del 28 dicembre 2019, n. 303;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e succ. modifiche, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed in particolare, l'articolo 59, come modificato dall'articolo 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, e l'articolo 60 recante competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, che assegna all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità la competenza al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014 n. 23 recante "Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana";

VISTA la legge 22/02/2023 n. 2 "Legge di stabilità regionale 2023/2025";

VISTA la legge regionale 22/02/2023 n. 3 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023/2025";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)", che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il comma 2 dell'art. 91 della legge regionale 07/05/2015 n. 9 che statuisce che per quanto non espressamente integrato dalla legge citata trova applicazione il Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015, con la quale la Giunta regionale, ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, con il quale è stata istituita la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (di seguito CTS), ai sensi dell'articolo 91, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/3/2020, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed in particolare l'art. 25, comma 5, che stabilisce che "i proventi di cui all'art. 91, comma 3 della legge regionale n. 9/2015 e s.m.i., concernenti l'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, alla Valutazione di Impatto Ambientale, alla Valutazione Incidenza Ambientale e alla Autorizzazione Integrata Ambientale, sono destinati nell'esercizio finanziario 2021 e successivi, alla copertura dei costi sopportati per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure";

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 ed in particolare l'art. 25, comma 6 modificato dall'art. 14, comma 13, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 che stabilisce che "L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro, alle spese di funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ivi inclusi i rimborsi delle spese di trasferta regolarmente autorizzate. L'ammontare residuo delle risorse di cui al comma 5 è destinato alle spese per la gestione, potenziamento e adeguamento materiale e immateriale delle attività correlate alla definizione degli atti sottoposti alla valutazione della Commissione tecnica specialistica e a quelle della Segreteria incardinata presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, fino ad un importo massimo di 100 migliaia di euro" (Missione 9, Programma 2);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 20 luglio 2020, concernente "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) che all'art. 73 ha previsto che la Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e succ. mod. sia composta da 60 commissari ed articolata in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 17 giugno 2021 recante: "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" con la quale sono state disciplinate le tre sottocommissioni distinte per materia, di cui al comma 2 dell'articolo citato e nello specifico: Sottocommissione Ambiente, Sottocommissione Energia e Sottocommissione Pianificazione Territoriale, nonché l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro;

VISTO il D.A. n. 265/Gab del 15 dicembre 2021 che ha regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il funzionamento della Commissione ed individuato gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 579 del 13 dicembre 2022 recante: "Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 - Avviso pubblico volto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 10 febbraio 2023, recante "Commissione Tecnica Specialistica di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all'articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l'individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n. 1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell'ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);

VISTO il D.A. n. 53/Gab. del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l'individuazione dei componenti della CTS, come di seguito:

- Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o vecchio ordinamento (V.O.) o Lauree equipollenti ai sensi dei relativi Decreti interministeriali;

- Dimostrata esperienza pluriennale in materia di Valutazioni Ambientali (VIA - VINCA - VAS - AIA) ovvero avere svolto, per un periodo significativo, coerente e pertinente attività professionale nell'ambito ambientale;

- Abilitazione e/o iscrizione al relativo albo professionale, ove previsto;

RITENUTO di dovere adottare ogni atto presupposto e consequenziale all'esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 10 febbraio 2023;

RITENUTO di dover provvedere all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità all'atto di indirizzo della Giunta Regionale;

RITENUTO pertanto, di dovere revocare il Decreto Assessoriale 265/GAB del 15 dicembre 2021 sopra citato a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

VISTO il D.P. Reg. n. 777/Area 1/ Segr. Gen. del 15/11/2022 con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata nominata Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Decreta:

Art. 1

Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (CTS)

1. La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, nel seguito CTS, istituita con D.A. n. 207/Gab del 17 maggio 2016, è costituita da 60 (sessanta) Commissari esterni, non appartenenti alla pubblica amministrazione regionale ed è presieduta da un Commissario nominato Presidente con decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Siciliana. Con il medesimo decreto sono individuati anche i Coordinatori delle Sottocommissioni di cui al successivo articolo 3, comma 3. In caso d'impedimento del Presidente, essa è presieduta dal commissario più anziano.

2. L'incarico di Commissario componente della CTS ha durata triennale, rinnovabile una sola volta e decorre dalla data di nomina del medesimo componente.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, tutti gli attuali componenti della CTS già nominati con precedenti decreti dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, permangono in carica fino a naturale scadenza

Art. 2

Compiti della CTS

1. La Commissione, nel complesso considerata, svolge, ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, i seguenti compiti:

a) Espleta l'istruttoria tecnica per le seguenti procedure previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.:

- Verifica di assoggettabilità a VAS (articolo 12);

- VAS comprensiva della fase di scoping (articoli 13-18);

- Procedura coordinata di VAS e V.Inc.A (articolo 10 comma 3);

- Verifica preliminare (art. 6 commi 9 e 9-bis);

- Verifica di assoggettabilità a VIA (articolo 19);

- Procedura coordinata di Verifica e V.Inc.A (articolo 10 comma 3);

- Procedura preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (ex art. 26-bis);

- VIA (articolo 23 secondo quanto disposto dall'articolo 27-bis);

- Procedura unificata tra VIA ed AIA di competenza dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, e, ove presente, coordinata con la V.Inc.A (articolo 27-bis e articolo 10 comma 3);

- Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di VIA (art. 28 comma 2);

- Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 29-bis e seguenti);

- Pareri regionali endoprocedimentali finalizzati alla pronuncia di compatibilità ambientale, richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

b) Espleta l'istruttoria tecnica per le seguenti procedure:

- V.Inc.A. ai sensi del D.A n. 36/GAB del 14/02/2022;

- Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo, redatto ai sensi del D.P.R. 120/2017;

- Valutazioni tecniche in ordine alle istanze presentate ex art. 109 del Codice dell'Ambiente;

- Valutazione tecnica per l'autorizzazione delle opere di recupero ambientale dei siti di cava ai sensi degli artt. 12 e 19 della L.R. 127/80 e ss.mm.

- Valutazioni tecniche in ordine alla determinazione degli impatti già generati rispetto alla quantificazione delle sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 29 del Codice dell'Ambiente, sulla base di un provvedimento emanato dall'Autorità Ambientale, tenendo conto del criterio di stretta proporzionalità tra sanzione stessa ed impatto prodottosi;

c) Svolge le attività istruttorie connesse al rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente ed adotta il proprio parere per il successivo inoltro agli organi competenti;

d) Esprime pareri tecnico consultivi, su richiesta dell'Autorità Ambientale, inerenti materie oggetto di competenza della Commissione o comunque ad essa riconducibili;

e) Esprime parere tecnico-giuridico su tutti i contenziosi relativi a provvedimenti ambientali direttamente o indirettamente collegati a pareri emessi dalla Commissione.

Art. 3

Articolazione ed organizzazione della CTS

1. La Commissione CTS opera attraverso l'Assemblea Plenaria, il Nucleo di Coordinamento, le Sottocommissioni ed i Gruppi Istruttori e si avvale delle strutture competenti dei Dipartimenti regionali dell'Ambiente e dell'Urbanistica.

2. La Commissione CTS è articolata in 3 (tre) Sottocommissioni, suddivise per materia:

SOTTOCOMMISSIONE AMBIENTE ED ENERGIA, Composta fino ad massimo di 30 (trenta) componenti, incluso il Coordinatore e il Segretario della Sottocommissione.

SOTTOCOMMISSIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE: Composta fino ad massimo di 30 (trenta) componenti, incluso il Coordinatore e il Segretario della Sottocommissione. La suddetta Sottocommissione è competente anche per le autorizzazioni i cui progetti ricadono nelle zone economiche speciali (ZES).

SOTTOCOMMISSIONE PNRR E PROGETTI SOGGETTI A FINANZIAMENTO: Composta fino ad massimo di 30 (trenta) componenti, incluso il Coordinatore e il Segretario della Sottocommissione. La suddetta Sottocommissione è competente per le autorizzazioni inerenti i progetti relativi al PNRR ed i progetti soggetti a finanziamento.

La Commissione CTS assume le decisioni sia in Assemblea Plenaria che in Sottocommissione secondo quanto rispettivamente disposto dagli articoli 9 e 10 del presente decreto.

3. L'individuazione del Presidente e dei Coordinatori delle Sottocommissioni è effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del presente decreto.

4. La Commissione CTS è assistita da un Ufficio di Segreteria di cui all'art. 8 del presente decreto.

5. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione CTS si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 15 del presente decreto.

Art. 4

Competenze dei Dipartimenti regionali Ambiente ed Urbanistica

I Dirigenti responsabili delle strutture competenti afferenti ai Dipartimenti Ambiente ed Urbanistica, come da funzionigramma, nominano un dirigente o un funzionario che assume le funzioni di Responsabile del Procedimento ed assegnano al medesimo l'onere di gestire la documentazione inoltrata dall'Autorità procedente/proponente/gestore attraverso i portali ambientali.

Tutta l'attività di gestione e istruzione della documentazione preliminare all'attività della Commissione Tecnica Specialistica, nelle sue varie fasi procedimentali, potrà essere successivamente regolamentata tra i Dirigenti Generali dei Dipartimenti e il Presidente della Commissione, al solo fine di velocizzare l'iter istruttorio propedeutico all'esame della istanza in seno alla Commissione.

Art. 5

Obblighi dei Commissari

1. Il Commissario è tenuto a:

a) assicurare la propria presenza, anche per via telematica, alle riunioni a cui è tenuto a partecipare e, in caso di impedimento, a comunicare tempestivamente la propria indisponibilità al soggetto che indice la riunione e all'Ufficio di Segreteria;

b) svolgere i compiti affidati ai sensi del presente decreto con diligenza professionale secondo i principi di autonomia tecnica e intellettuale, trasparenza e qualità della prestazione;

c) osservare le tempistiche stabilite dalla normativa nello svolgimento delle proprie attività nonché le ulteriori indicazioni fomite dai Dipartimenti;

d) osservare le linee guida adottate dall'Assessorato in materia, ed in particolare gli "indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale";

e) dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale e comunicarlo all'Ufficio di Segreteria;

2. Il Commissario deve attestare l'assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito predisponendo, su richiesta del Presidente, una apposita relazione mensile sulle attività svolte.

3. L'Assessore, su proposta del Presidente della Commissione, previa diffida, può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'incarico nei confronti del Commissario a carico del quale:

- siano emerse gravi violazioni nell'adempimento dei doveri di ufficio;

- si sia verificata l'inosservanza, ingiustificata, del rispetto dei termini temporali assegnati per il completamento delle istruttorie;

- si sia riscontrata la ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute della Commissione, della Sottocommissione o dei gruppi istruttori.

Il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dovrà essere conforme alla disciplina normativa in materia di revoca garantendo il contraddittorio tra le parti e dovrà concludersi con provvedimento espresso entro e non oltre 30 giorni dalla diffida.

Art. 6

Il Presidente

Il Presidente della Commissione:

a) rappresenta nella sua unitarietà la Commissione;

b) convoca le sedute della Commissione, previa comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti la Commissione, con preavviso di almeno due giorni;

c) presiede le sedute della Commissione e del Nucleo di coordinamento; cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Nucleo di coordinamento;

d) coordina, avvalendosi del supporto del Nucleo, l'attività dei vari Commissari e vigila sull'adempimento dei loro doveri d'ufficio;

e) cura i rapporti esterni della Commissione, i contatti con le amministrazioni, gli enti, le aziende e gli altri soggetti pubblici o privati che ritenga opportuno consultare nel corso dell'istruttoria;

f) assicura il rispetto delle procedure gestionali anche tramite strumenti informatici necessari all'espletamento delle attività di controllo interno da parte del competente Dipartimento;

g) vigila sul diligente e puntuale svolgimento dell'incarico da parte dei Commissari ed esercita le funzioni di cui al precedente articolo 5, comma 3, avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria e del Nucleo di coordinamento;

h) tiene informato l'Assessore sui programmi di attività della Commissione;

i) dispone ed autorizza le missioni dei Commissari;

j) convoca il Nucleo di coordinamento, previa comunicazione dell'ordine del giorno agli interessati, con preavviso di almeno due giorni, salvo casi urgenti per i quali è richiesto un preavviso di 12 ore;

k) trasmette il calendario dei lavori e l'ordine del giorno della seduta ai Commissari, e, per opportuna conoscenza, al Dirigente Generale del competente Dipartimento Ambiente o e/o Urbanistica.

l) sentito il Nucleo, rimodula la composizione delle Sottocommissioni, in relazione al monitoraggio delle procedure in entrata e costituisce appositi gruppi di lavoro per la formulazione di pareri tecnici, format di lavoro, linee guida interne;

m) chiede al Responsabile del Procedimento di convocare, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed in qualsiasi fase del procedimento, l'audizione del proponente anche tramite video conferenza registrata.

Art. 7

Nucleo di coordinamento

1. Il Nucleo di coordinamento, organo di direzione della CTS, è composto da 4 componenti compreso il Presidente della Commissione, che lo presiede, e i tre Coordinatori delle Sottocommissioni.

2. Il Nucleo di coordinamento:

- elabora il programma di lavoro, fissando il calendario dei lavori con cadenza almeno mensile e stabilisce l'ordine del giorno della Commissione;

- provvede alla condivisione delle proposte di parere pervenute dalle Sottocommissioni ed illustrate dai Coordinatori di ciascuna di esse e le sottopone alla Commissione in seduta plenaria per la loro votazione;

- collabora con il Presidente nel controllo delle attività dei Commissari;

- esamina, con cadenza almeno mensile, la situazione aggiornata delle istruttorie in corso.

3. Le riunioni del Nucleo di coordinamento sono verbalizzate dal Segretario Coordinatore dell'Ufficio di Segreteria, ovvero in sua assenza da altro componente del Nucleo di coordinamento. Il verbale, salvo impedimenti, viene approvato nella prima riunione successiva.

4. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti, di cui uno sia il Presidente.

5. E' sempre consentita la partecipazione mediante collegamento via web.

6. Il Nucleo di coordinamento decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 8

Ufficio di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria è composto da 4 commissari, ovvero da un Segretario Coordinatore e da tre segretari, uno per ciascuna Sottocommissione.

Il Segretario Coordinatore è nominato dal Presidente d'intesa con il Nucleo di Coordinamento.

I segretari delle tre Sottocommissioni sono nominati, ciascuno, dal Presidente, d'intesa con il Coordinatore di ogni singola sottocommissione.

Il Segretario Coordinatore, agisce d'intesa con il Presidente e nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente.

I Segretari delle Sottocommissioni coadiuvano i coordinatori e provvedono alla convocazione delle riunioni delle stesse, nonché alla verbalizzazione delle adunanze delle Sottocommissioni.

Provvedono, infine, a trasmettere i pareri approvati dalle Sottocommissioni al Segretario Coordinatore per i successivi adempimenti.

Art. 9

Assemblea Plenaria

L'Assemblea Plenaria è costituita da tutti i Commissari in carica. Il Segretario Coordinatore partecipa con diritto di voto.

L'Assemblea Plenaria approva tutti i pareri relativi ai procedimenti non sottoposti all'approvazione delle sottocommissioni ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

L'Assemblea Plenaria si riunisce a Palermo, presso la sede dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, o anche in via telematica.

Art. 10

Sottocommissioni

1. Le Sottocommissioni sono composte dai Commissari individuati dal Presidente della Commissione, d'intesa con l'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente, e ciascuna è presieduta da un Coordinatore che ne organizza i lavori.

1.a La Sottocommissione Energia e Ambiente, in riferimento ai progetti di competenza, ha funzioni deliberative, previa condivisione con il Nucleo di coordinamento, esclusivamente su:

- verifica di assoggettabilità a VIA;

- istanze ex artt. 20 e 26 bis del Codice dell'Ambiente di definizione preliminare dei contenuti della documentazione da presentarsi;

- istanze ex art. 6, comma 9, del Codice dell'Ambiente, per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti;

- istanze autonome riferite al Piano di utilizzo Terre e Rocce da scavo, redatto ai sensi del D.P.R. n. 120/2017;

- istanze ex art. 109 del Codice dell'Ambiente;

- verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di compatibilità ambientale nel progetto definitivo e/o esecutivo;

2.a La Sottocommissione Pianificazione Territoriale ha funzioni deliberative, anche con riguardo alle autorizzazioni per i progetti ricadenti nelle zone economiche speciali (ZES), previa condivisione con il Nucleo di coordinamento, in merito:

- assoggettabilità alla VAS;

- nella fase preliminare della VAS, circa i contenuti del Rapporto ambientale (art. 13, co. 1 e 2).

3.a La Sottocommissione PNRR e progetti soggetti a finanziamento ha funzioni deliberative, previa condivisione con il Nucleo di Coordinamento, in merito alle procedure autorizzative di competenza.

2. Le Sottocommissioni si riuniscono a Palermo, presso la sede dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, anche in via telematica.

Art. 11

Gruppo Istruttore

1. Il Gruppo Istruttore è costituito da almeno tre commissari, appartenenti alla Sottocommissione di riferimento, di cui uno è il Referente, individuato dal Nucleo di Coordinamento. Il suddetto gruppo svolge le istruttorie di valutazione ed autorizzazione e provvede alla stesura delle proposte di parere, che devono essere trasmesse dal referente al Coordinatore della Sottocommissione, per gli adempimenti successivi.

2. La nomina del Gruppo Istruttore è comunicata tramite PEC della Commissione CTS.

3. Qualora si presenti la necessità di usufruire di specifiche competenze o di effettuare una distribuzione bilanciata dei carichi di lavoro, nel Gruppo Istruttore possono essere coinvolti anche Commissari appartenenti ad altra Sottocommissione.

Art. 12

Supplenze

1. Il Presidente della Commissione CTS, in caso di impedimento, verrà sostituito dal Commissario più anziano.

2. Il Coordinatore di Sottocommissione, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad uno dei membri della Sottocommissione, previa intesa con il Presidente.

3. Il Referente del Gruppo Istruttore, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad uno dei Commissari che compongono il Gruppo Istruttore.

Art. 13

Riunioni

1. Le riunioni della Assemblea Plenaria sono convocate dal Presidente tramite PEC della Commissione CTS, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

2. Le riunioni delle Sottocommissioni sono convocate dai rispettivi coordinatori tramite PEC della Commissione CTS, a cura dell'Ufficio di Segreteria.

3. Le riunioni del Gruppo Istruttore sono convocate dal Referente tramite la PEC personale, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di Segreteria.

4. La partecipazione alle riunioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 può essere effettuata anche per via telematica.

5. L'ordine del giorno delle riunioni di cui ai commi precedenti e i necessari documenti di lavoro sono messi a disposizione dei soggetti convocati tramite gli strumenti informatici dei dipartimenti.

6. L'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea Plenaria è fissato dal Presidente.

7. L'ordine del giorno delle riunioni delle Sottocommissioni è stabilito dai rispettivi coordinatori di Sottocommissione.

8. Per la validità delle riunioni e delle votazioni dell'Assemblea plenaria e delle Sottocommissioni è necessario che sia garantita la partecipazione, con presenza fisica o per via telematica, della metà più uno dei Commissari convocati.

9. Le decisioni di cui al presente decreto sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Ciascun componente può far annotare agli atti eventuali motivate posizioni difformi rispetto a quelle della maggioranza.

10. Il verbale delle riunioni di Assemblea Plenaria, comprensivo dell'elenco dei presenti, è redatto dal Segretario Coordinatore, ovvero da altro soggetto designato da chi presiede la riunione.

11. Il verbale delle riunioni delle Sottocommissioni, comprensivo dell'elenco dei presenti, è redatto dal Segretario della Sottocommissione, ovvero da altro soggetto designato da chi presiede la riunione.

Art. 14

Predisposizione ed approvazione parere

1. Il Gruppo istruttore individuato dal Nucleo di coordinamento, acquisita la documentazione, sulla base delle risultanze di eventuali riunioni e sopralluoghi, tenuto conto delle eventuali integrazioni documentali, delle eventuali osservazioni pervenute e quindi delle relative controdeduzioni fornite dal proponente, in osservanza alle direttive del Nucleo di coordinamento e nei termini temporali assegnati, formula la proposta di parere contenente le analisi effettuate e le relative valutazioni motivate.

2. La proposta di parere redatta dal Gruppo Istruttore, eventualmente discussa con il proponente al fine di verificare la effettiva fattibilità dell'eventuale quadro prescrittivo, è sottoposta, tre giorni prima della seduta di Assemblea plenaria o di Sottocommissione, anche per via telematica, a tutti i componenti. In casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto ad un giorno.

3. Le decisioni relative alle suddette proposte di parere sono assunte con le modalità previste dall'articolo 13, comma 9, di cui al presente decreto.

4. Per tutti gli altri pareri non previsti nel presente decreto, il Presidente stabilisce, caso per caso, la competenza per la relativa approvazione.

5. A conclusione delle sedute, ciascun parere, firmato digitalmente dal solo Presidente, e il relativo elenco dei presenti con indicazione del voto espresso, sono trasmessi dal Segretario Coordinatore ai competenti Dipartimenti. Contestualmente, i pareri e il verbale della seduta sono trasmessi dal Segretario Coordinatore, tramite PEC, ai partecipanti alla seduta che, entro due giorni dalla ricezione, possono effettuare segnalazione motivata, tramite PEC, al Segretario ed ai Dipartimenti, in ordine a rettifiche sia ai pareri che al verbale. Trascorso il termine indicato senza che siano pervenute segnalazioni, il verbale e i pareri si intendono approvati.

6. Qualora pervengano, nei tempi indicati, rettifiche al verbale ovvero ai pareri, il Segretario Coordinatore informa il Presidente che pone in essere le opportune azioni, anche chiedendo al relativo Dipartimento il ritiro del parere già trasmesso.

7. In caso di inerzia e inattività di un Gruppo Istruttore o di un componente dello stesso, ovvero in caso di mancato rispetto dei termini previsti sia dal Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che dal presente decreto, il Presidente, informato il coordinatore della Sottocommissione, sostituisce senza ritardo il Gruppo Istruttore o il singolo componente, ovvero laddove ciò non consentisse comunque il rispetto dei termini di legge, determina l'avocazione del parere, al fine di permettere direttamente all'Assemblea Plenaria di esprimersi.

Art. 15

Supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

Il supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia) alla Commissione Tecnica Specialistica è disciplinato da apposito Accordo di Programma, sottoscritto con l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con D.A. n. 165 del 1° giugno 2005.

Con apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, sono individuati i termini e le modalità, nonché i correlati aspetti finanziari delle attività di supporto alla Commissione in sede di istruttoria.

Art. 16

Incompatibilità e decadenza dall'incarico dei commissari

1. Qualora il Commissario, in data antecedente la nomina, abbia svolto attività riferite a progetti che necessitano di parere da parte della Commissione di cui è componente, lo stesso dovrà formalmente segnalare la propria incompatibilità al Presidente della Commissione ed astenersi da ogni valutazione e/o votazione. Parimenti, deve segnalare ed astenersi nel caso in cui vengano trattati progetti rispetto ai quali possano configurarsi interessi di natura personale, anche indiretta.

2. Per tutto il periodo dell'incarico e per l'anno successivo dalla cessazione dello stesso, i Commissari si impegnano a non assumere rapporti di dipendenza, collaborazione o consulenza presso imprese o soggetti terzi che, a qualsiasi titolo, esercitino su dette imprese attività di direzione, vigilanza o controllo, in quanto riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale destinatario dell'attività di tutela ambientale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, la cui inosservanza determinerà la comunicazione all'ordine deontologico di appartenenza, a cui si rimanda per le relative sanzioni.

3. Decadono dall'incarico di Commissario coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, o per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale, ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della Pubblica Amministrazione secondo la disciplina di settore prevista per i pubblici dipendenti.

Art. 17

Violazione dei termini

Tutti i termini previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono perentori e devono essere rigorosamente rispettati.

Eventuali ritardi devono essere motivatamente giustificati ed argomentati, e, comunque, sempre nel rispetto del principio della ragionevolezza e dell'interesse pubblico, stante la sensibilità e peculiarità della materia.

Art. 18

Norme finali

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dal giorno 1 luglio 2023 e dalla medesima data è revocato il Decreto Assessoriale n. 265/GAB del 15 dicembre 2021.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, nonché sulla pagina web dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo 31 maggio 2023

L'Assessore

ELENA PAGANA