
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/974 DELLA COMMISSIONE, 16 maggio 2023
G.U.U.E. 17 maggio 2023, n. L 132
Regolamento che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 maggio 2023
Applicabile dal: 28 marzo 2023 al 27 marzo 2026
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) Il 19 marzo 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione (2), che istituisce per la prima volta una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia, scaduto il 23 marzo 2017. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione (3), scaduto il 27 marzo 2020. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione (4), scaduto il 27 marzo 2023.
2) Il 21 settembre 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Slovenia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/511. La Slovenia ha presentato il piano di gestione adottato il 18 agosto 2021 (5) e una relazione sulla sorveglianza e sull'attuazione del piano di gestione, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/511, che giustificano la proroga della deroga alla luce dei requisiti del regolamento (CE) n. 1967/2006 e del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
3) Nel corso della sua 71a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2022, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha valutato la richiesta di proroga della deroga e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha confermato il suo precedente parere sul piano e, alla luce delle nuove informazioni fornite dalla Slovenia, ha concluso che le condizioni per la deroga continuano a essere soddisfatte.
4) La deroga chiesta dalla Slovenia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
5) In particolare sussistono vincoli geografici specifici in quanto le acque territoriali della Slovenia non raggiungono in nessun punto una profondità di 50 metri. In assenza di una deroga le reti a strascico di tipo «volantina» potrebbero quindi essere utilizzate solo nelle acque situate a oltre 3 miglia nautiche dalla costa, dove i fondali di pesca sono fortemente limitati da una zona riservata alle rotte marittime commerciali.
6) Inoltre il piano di gestione sloveno garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a 12 pescherecci specificati che sono già autorizzati a pescare dalla Slovenia.
7) La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Slovenia e le imbarcazioni aventi un'attività comprovata nella pesca di oltre cinque anni conformemente all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
8) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
9) Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto l'attività di pesca non è praticata al di sopra delle praterie di Posidonia oceanica, in particolare, o di altre fanerogame marine.
10) Per quanto riguarda il requisito delle dimensioni minime delle reti, la deroga richiesta è conforme all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, in quanto nell'armatura della rete «volantina» non sono usate maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.
11) La pesca a strascico con la «volantina», un tipo di pesca multispecifica, non può essere praticata con altri attrezzi ad eccezione della «tartana», più pesante, la quale però potrebbe comportare un maggiore contatto con i fondali marini e maggiori catture di specie demersali, e non interferisce con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.
12) Le reti a strascico di tipo «volantina» sono regolamentate in modo da garantire che le catture delle specie elencate nell'allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, in conformità dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 1967/2006. Pur osservando che le catture dichiarate di queste specie non sono trascurabili, lo CSTEP ha concluso che, date le dimensioni limitate della pesca con la «volantina», tali catture ammontano a un volume totale di poche decine di tonnellate, che rappresentano solo una minima parte delle catture totali di tali specie nel Mare Adriatico settentrionale.
13) Le reti a strascico di tipo «volantina» non sono destinate alla cattura di cefalopodi. Lo CSTEP ha osservato che i cefalopodi sono una preziosa cattura accessoria della pesca con la «volantina» ma ha concluso, sulla base dell'ultima relazione di attuazione del piano, che molto probabilmente le catture di cefalopodi rappresentano solo una quantità molto ridotta delle catture totali di queste specie nell'Adriatico settentrionale, date le dimensioni limitate della pesca con la «volantina».
14) Il piano di gestione sloveno include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8).
15) La Commissione ritiene pertanto che la proroga della deroga chiesta dalla Slovenia rispetti le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. E' quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.
16) E' opportuno che la Slovenia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e conformemente al piano di controllo previsto nel suo piano di gestione.
17) Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l'elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.
18) Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione è giunta a scadenza il 27 marzo 2023, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 28 marzo 2023. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 409 del 30.12.2006.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 82 del 20.3.2014).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2383 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 340 del 20.12.2017).
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/511 della Commissione, del 30 marzo 2022, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le reti a strascico di tipo «volantina» operanti nelle acque territoriali della Slovenia (GU L 103 del 31.3.2022).
Decisione n. 34200-2/2021/3 del 18.8.2021.
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019).
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) - Relazione sulla 71a riunione plenaria (STECF-PLEN-22-03). Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2022 (https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/43440856/STECF+PLEN+22-03.pdf/d0acb3d4-6b6a-4067-9d08-0b6004660e25).
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009).
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Slovenia, indipendentemente dalla profondità, nella zona compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, ai pescherecci dotati di reti a strascico di tipo «volantina» che soddisfano i requisiti seguenti:
a) recano il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006;
b) hanno un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operano in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; e
c) sono titolari di un'autorizzazione di pesca e operano nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Slovenia in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
Piano di controllo e relazione
Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento la Slovenia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di controllo stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 28 marzo 2023 al 27 marzo 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN