
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 11 marzo 2025, n. 229
G.U.R.S. 21 marzo 2025, n. 14
Modalità di applicazione del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20, in seguito alla sospensione dell'efficacia degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonchè del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
VISTO il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni";
VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private";
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e, in particolare, l'articolo 68;
VISTO il decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, e s.m.i., con il quale è stato istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante della Regione Siciliana e ne sono state definite le competenze;
VISTO il D.A. 17 giugno 2002, n. 890 "Direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana" e s.m.i.;
VISTO il D.A. 17 aprile 2003 n. 463 "Integrazioni e modifiche al Dec. Ass. 17 giugno 2002, n. 890 concernente direttive per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie nella Regione siciliana e attuazione dell'art. 17 dello stesso decreto";
VISTO il D.A. 4 luglio 2023, n. 741 "Testo del D.A. 9 agosto 2022 (in GURS n. 40 del 26 agosto 2022), coordinato con le modifiche introdotte con D.A. 29 maggio 2023, n. 560 (in GURS n. 24 del 9 giugno 2023), recante "Aggiornamento delle disposizioni in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Modifiche al Decreto Assessoriale 17 aprile 2003, n. 463";
VISTA l'Intesa sancita nella seduta del 5 ottobre 2006 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome concernente il Patto per la Salute 2006-2008 che, al punto 4.9, prevede che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia connessa alla esigenza prioritaria di garantire qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 n. 243/CSR in attuazione dell'articolo 7, comma 1 del Patto per la Salute 2010-2012, che prevede la stipula di un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni sanitarie;
VISTA l'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012, con la quale è stato approvato il documento "Disciplinare sulla revisione della normativa dell'accreditamento", con cui sono state individuate alcune caratteristiche che tutte le strutture sanitarie devono possedere per l'autorizzazione/accreditamento istituzionale, e sono stati definiti requisiti ed evidenze che devono essere presenti nella normativa di riferimento di ogni regione;
VISTA l'Intesa Stato Regioni del 19 febbraio 2015 rep. n. 32/CSR, con la quale è stato adottato il cronoprogramma per l'adeguamento ai requisiti per l'accreditamento di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 259/CSR del 20 dicembre 2012 e, inoltre, sono stati definiti i criteri per il funzionamento degli organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012;
VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021" e, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettere a) e b);
VISTO il D.M. Salute 19 dicembre 2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
VISTO il D.M. Salute 26 settembre 2022 "Proroga dei termini di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2022 concernente Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie":
VISTO il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 convertito con legge 23 febbraio 2024, n. 18 e, in particolare l'art. 4, comma 7-bis;
VISTA la legge 16 dicembre 2024, n. 193 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" e, in particolare, l'art. 36 che sospende l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che, per quanto disposto dal comma 6 dell'art. 8 del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20, come rettificato con avviso pubblicato nella GURS n. 5 del 26 gennaio 2024, l'applicazione dei requisiti identificati con i codici: 2A.01.06.01; 2A.02.04.03; 2A.02.05.01, Ev. 05 ed Ev. 06; 2A.03.10.01; 2A.04.12.01; 2A.06.02.01 è subordinata alla vigenza della normativa dello Stato, sopra richiamata, alla quale si rinvia e, in particolare, alla vigenza del termine stabilito dall'art. 5, comma 1 del D.M. 19 dicembre 2022;
CONSIDERATO che, non essendo efficaci le diposizioni di cui al D.M. 19 dicembre 2022 per effetto della sospensione disposta con l'art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, i requisiti elencati nel comma 6 dell'art. 8 del D.A. 9 gennaio 2024, n. 20 non sono applicabili sino a quando non saranno completate le attività previste dal provvedimento di sospensione;
RITENUTO opportuno, pertanto, ai fini delle verifiche di conformità per la concessione e il rinnovo dell'accreditamento istituzionale sospendere l'applicazione di detti requisiti nell'ambito della Regione Siciliana;
Decreta:
Articolo Unico
1. L'applicazione dei requisiti identificati con i codici: 2A.01.06.01; 2A.02.04.03; 2A.02.05.01, Ev. 05 ed Ev. 06; 2A.03.10.01; 2A.04.12.01; 2A.06.02.01, di cui al sistema di requisiti generali definito con il D.A. 9 gennaio 2024, n. 20, è sospesa per le motivazioni espresse nelle premesse, qui integralmente richiamate.
2. La sospensione di cui al precedente comma opera sino a quando sarà vigente la sospensione degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, disposta con l'art. 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193.
3. Sino a quando sarà efficace la sospensione disposta con il presente provvedimento i requisiti di cui al comma 1 non saranno valutati ai fini della verifica di conformità ai requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Siciliana.
4. Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito web dell'Assessorato della Salute e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 11 marzo 2025.
FARAONI