
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 6 febbraio 2024, n. 93
G.U.R.S. 16 febbraio 2024, n. 9
Modifica del decreto n. 2284 del 10 dicembre 2018, relativo alle nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata legge n. 239, con il quale si dispone che "Le Regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7";
Visto l'art. 49, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016 n. 3 che ha previsto l'emanazione da parte dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive delle disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di impianti e depositi di distribuzione di oli minerali e carburanti;
Visto, altresì, l'art. 49, comma 6, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 che, nella materia degli oli minerali e dei carburanti stabilisce che "per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali";
Visti i Decreti dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive n. 1947/8 del 29 giugno 2016, n. 3000/1s del 20 ottobre 2016, n. 3524/1s del 7 dicembre 2016, n. 2292/1s del 10 ottobre 2017 e n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 con i quali sono state emanate disposizioni concernenti "Attuazione articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti";
Visto il D.D.G. n. 1112/1s del 26 marzo 2019 con il quale è stata approvata la nuova modulistica in funzione delle nuove disposizioni di modifica ed integrazione intervenute sul D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016;
Visto in particolare l'art. 7 del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 che in sostituzione dei commi 1 e 5 dell'art. 28 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 dispone:
"1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni;
5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nonché agli altri Enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione";
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 8 del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 che in sostituzione del commi 1 e 4 dell'art. 65 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 dispone:
1. "L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni;
4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nonché agli altri Enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione";
Visto in particolare il comma 1 dell'art. 9 del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 che in sostituzione del commi 4 dell'art. 66 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 dispone:
"4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscenza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, nonché agli altri Enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione";
Visto il D.D.G. n. 1112/1s del 26 marzo 2019 di approvazione della nuova modulistica con il quale sono stati previsti anche i moduli, "di competenza del SUAP" riguardanti non solo le installazioni degli impianti di cui sopra ma anche i potenziamenti, le modifiche nonché i subingressi e le locazioni di autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione Regionale;
Ritenuto dover esplicitare i predetti articoli del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 che necessitano di una puntualizzazione al fine di evitare difformità interpretative tra gli stessi SUAP;
Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte ad attuare una politica di semplificazione e chiarezza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed il sistema imprenditoriale;
Ritenuto opportuno sostituire gli artt. n. 7, 8 e 9 del D.A. n. 2284/1S del 10/12/2018 fermo restando l'efficacia dei restanti articoli del citato Decreto Assessoriale;
Visto l'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa";
Decreta:
1. L'art. 7 del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:
"1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni. Il Comune provvederà anche al trasferimento della titolarità (subingresso) delle autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione Regionale. Copia della nuova autorizzazione come pure copia del trasferimento della titolarità saranno inviate per conoscenza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive nonché agli altri Enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio di quanto sopra".
1. Gli artt. 8 e 9 del D.A. n. 2284/1s del 10 dicembre 2018 sono sostituiti dal seguente:
"1. L'installazione del deposito di cui al presente titolo, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente secondo le vigenti disposizioni. Il Comune provvederà anche al trasferimento della titolarità (subingresso), alle locazioni, nonché ai potenziamenti ed alle modifiche delle autorizzazioni già rilasciate dall'Amministrazione Regionale. Copia della nuova autorizzazione e delle variazioni di cui sopra saranno inviate per conoscenza all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini della nuova autorizzazione e delle variazioni intervenute".
1. Sono fatte salve le istanze complete della documentazione e dei pareri endoprocedimentali pervenute prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed ai sensi dell'art. 68, comma 4 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21, nel sito istituzionale della Regione Siciliana.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S.
Palermo, 6 febbraio 2024.
TAMAJO