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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2024, n. 147

G.U.R.S. 22 marzo 2024, n. 14

Autorizzazione temporanea alla prescrizione dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74, in favore del Centro "HERA Siracusa" s.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la Legge Reg.le n. 6/81;

Visto il D.Lvo n. 502/92 riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421;

Visto il D.L.vo n. 539 del 30/12 1992 art. 8 concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di Centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Visto il D.lvon. 517/93;

Vista la Legge del dicembre 1993 n. 537, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare per la farmaceutica, l'art. 8 comma 10;

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993 pubblicato sulla GURI 31/12/93 n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della citata legge, nel quale sono state previste anche "le note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate";

Visti i successivi provvedimenti CUF di modificazione della classificazione delle specialità medicinali ed aggiornamento delle note riportate nel provvedimento del 30/12/93 e successive modificazioni;

Viste le ll.rr. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;

Viste le circolari assessoriali nn. 738/94, 751/94 inerenti modalità di prescrizione e controllo delle specialità medicinali riclassificate a norma dell'art. 8 comma 10 della legge n. 537/93;

Visto l'art. 1 comma 4 del decreto legge 20/6/96, n. 323 convertito con modificazioni della legge 08/8/96, n. 425 che stabilisce tra l'altro che la "prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale sia conforme alle condizioni ed alle limitazioni previste dalla Commissione Unica del Farmaco";

Visto il D.A. 2/4/98 n. 25035 pubblicato sulla GURS n. 32 del 27/6/1998, con il quale sono state impartite alle AA.UU.SS.LL., direttive sulle modalità di dispensazione ed erogazione, nonché di verifica e controllo dei farmaci sottoposti a restrizione prescrittiva di cui alle "note CUF" con l'istituzione di apposito "registro USL" per patologia, ove previsto, nonché dei farmaci che, ai fini dell'assunzione a carico del SSN, oltre alle suddette restrizioni devono essere prescritti direttamente dai Centri ospedalieri ed equiparati o da specialisti, con conseguente attivazione della procedura delle copie conformi;

Visto il decreto legislativo n. 299/99;

Visto il D.A. 9/11/99 n. 30663 pubblicato sulla GURS n. 3 del 21/1/2000 così come modificato ed integrato con D.A. 3/3/00 n. 31291, recante "Individuazione dei Centri specializzati, universitari e delle Aziende Sanitarie per la diagnosi e piano terapeutico dei farmaci soggetti a note CUF;

Visto in particolare l'art. 3 del citato D.A. n. 31291/00 con il quale è stato disposto che "i medici specialisti dei centri di procreazione assistita, autodenunciatisi ai sensi dell'ordinanza dl Ministero della Sanità 5 marzo 1997 e successive proroghe, che intendono divenire centri prescrittori debbono fare istanza all'Ispettorato Regionale Sanitario entro trenta giorni dalla pubblicazione nella GURS del presente decreto", avvenuta quest'ultima in data 24 marzo 2000;

Vista la nota assessoriale n. 4N37/1311 del 21/06/2000 con la quale, in applicazione del precitato art. 3, è stato reso noto l'elenco dei Centri cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alle limitazioni di cui alla nota CUF 74;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 30 maggio 2003, pubblicata sulla GURI 10/07/2003 n. 158 recante "Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti e di embrioni umani e dell'ordinanza concernente il divieto di importazione e di esportazione di gameti o di embrioni umani";

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 10 dicembre 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 febbraio 2004, n. 35;

Vista la Legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Visto il D.A. 8 luglio 2004 n. 3760 e relativo allegato che definisce i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello;

Visto il D.M. 21 luglio 2004 "Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita";

Visto il D.A. n. 4818 del 15.02.05 pubblicato sulla GURS n. 9 del 30.03.2005 [N.d.R. recte: GURS n. 9 del 04.03.2005] che definisce l'iter procedurale per il rilascio e il rinnovo, nonché eventuale revoca delle autorizzazioni alle strutture sanitarie della Regione Siciliana che intendono svolgere attività connesse alla Procreazione Medicalmente Assistita;

Visto il D.A. n. 804 del 03.03.2011 e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'individuazione di centri specializzati, universitari e delle Aziende Sanitarie autorizzati alla diagnosi e piano terapeutico per la prescrizione a carico del S.S.N. di farmaci soggetti a provvedimenti AIFA;

Visto il D.D.G. n. 020 del 16.01.2023 con il quale il Centro "HERA Siracusa" s.r.l. è autorizzato all'esercizio delle attività connesse alla PMA di I e II livello di tipo autologo ed eterologo e per la crioconservazione di cellule e tessuti a scopo clinico, presso la sede operativa in Siracusa, via Carlo Forlanini n. 7, ed è stato individuato nella figura della Dott.ssa Giuseppa Fuggetta il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche di P.M.A. di I e II livello della predetta struttura;

Vista la nota prot. n. 12916 del 08/02/2023, con la quale l'ASP di Siracusa chiede l'inserimento del Centro "HERA Siracusa" s.r.l. tra quelli abilitati alla prescrizione dei farmaci soggetti a Nota AIFA 74 sulla piattaforma web-based dedicata;

Vista la PEC del 14 marzo 2023, assunta al protocollo con numero 18603 del 22/03/2023 con la quale il Centro "HERA Siracusa" s.r.l. richiede l'autorizzazione alla prescrizione dei farmaci soggetti a nota AIFA 74 a firma della Dr.ssa Giuseppa Fuggetta;

Vista la nota prot. n. 8751 del 23 gennaio 2024 con la quale l'ASP di Siracusa chiede aggiornamenti in merito all'inserimento del Centro "HERA Siracusa" s.r.l. tra quelli autorizzati alla prescrizione dei farmaci soggetti a Nota AIFA 74;

Visto il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e della Finanza del 26 giugno 2023 con il quale sono state, tra l'altro, "adottate le tariffe applicate dalla Regione Emilia Romagna che comprendono la remunerazione di tutti i cicli del percorso delle coppie assistite, tenendo anche in considerazione l'inclusione del reperimento dei gameti ed il relativo monitoraggio, prevedendo una necessaria integrazione tariffaria, alla luce anche delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico sulla PMA del 28 marzo 2022";

Ritenuto di dover procedere alla temporanea autorizzazione alla prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti a nota AIFA 74 in favore del Centro "HERA Siracusa" s.r.l., nelle more di un riordino della rete regionale dei Centri per la PMA;

Ritenuto altresì che tale autorizzazione non comporta un automatico accreditamento di altre prestazioni di PMA;

Visto il D. lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la L.R. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Decreta:

Art. 1

Nelle more di un riordino della rete regionale dei Centri per la PMA, il Centro "HERA Siracusa" s.r.l., con sede legale in Siracusa - Via Carlo Forlanini n. 7, è temporaneamente riconosciuto quale Centro cui è consentita la prescrizione, con diagnosi e piano terapeutico, dei farmaci soggetti alla nota AIFA 74.

Art. 2

L'autorizzazione alla prescrizione di farmaci soggetti alla nota AIFA 74 non comporta un automatico accreditamento di altre prestazioni di PMA.

Art. 3

Il Medico responsabile del Centro e del trattamento è la Dr.ssa Giuseppa Fuggetta.

Art. 4

Il Responsabile del Centro è tenuto a comunicare al Dipartimento Pianificazione Strategica ogni tipo di variazione relativamente ai dati in precedenza trasmessi.

Art. 5

I Direttori Generali sono tenuti a vigilare sulla puntuale applicazione della normativa di riferimento e a disporre i controlli sulla correttezza delle prescrizioni a carico del S.S.N., nonché sulle strutture erogatrici, anche ai fini del controllo della spesa farmaceutica.

Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Palermo, 27 febbraio 2024.

IACOLINO