
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 18 marzo 2024, n. 324
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3 G.U.R.S. 29 marzo 2024, n. 15
Stagione balneare 2024.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SANITARIE ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con il Regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO in particolare l'art. 32 della predetta legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO il D.M. Sanità del 29 gennaio 1992;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante "Norme in materia di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione";
VISTA la legge regionale n. 5 del 14/04/2009 recante norme per il riordino del SSR;
VISTO il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 - S.G. del 18/07/2011, di approvazione del "Piano della Salute" 2012-2013;
VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei Dipartimenti dell'Assessorato della Salute;
VISTO il D. P. Reg. n. 586 del 16.12.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute al Dott. Salvatore Requirez;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 di attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva 76/160/CEE del Consiglio europeo, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione;
VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva 2009/90/CE della Commissione del 31 luglio 2009 che stabilisce, in conformità alla Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 concernente "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;
VISTO il decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
VISTO il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica alla direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, in conformità alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque";
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 19 aprile 2018 di modifica del decreto 30 marzo 2010, recante "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione;
VISTO il decreto interministeriale del 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione decreto legislativo 30 maggio del 2008 n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità di balneazione";
VISTA la circolare inter-assessoriale Sanità - Territorio ed Ambiente n. 1216 del 06 luglio 2007 concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico";
VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 9756 del 23.03.2023, avente per oggetto: Decreto legislativo 116 del 30.5.2008 "Attuazione della direttiva 2006/7CE relativa alla gestione delle qualità delle acque di balneazione e sulla gestione e tempistica dell'attività di campionamento delle acque di balneazione", già trasmessa a tutti i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica e ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Sicilia, con nota prot. n. 11569/Serv4/DASOE del 27.3.2023;
VISTE le note del Servizio 4 DASOE, prot. nn. 43988, 43997, 44001, 44004, 44006, 44009, 44010 e 44011 del 19/12/2023, con le quali sono stati richiesti, ai sensi del D.lgs. 116/2008, ai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, delle otto Province rivierasche della Regione, i dati relativi alla classificazione delle acque di balneazione;
VISTI gli esiti della riunione del 29/11/2023, convocata con nota prot. n. 40114 del 17/11/2023 tenutasi nei locali del DASOE e le note di riscontro delle sopracitate richieste, trasmesse dai Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Provinciali, per procedere alla definizione della bozza del Decreto di Regolamentazione della stagione balneare 2024;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116 del 2008, rientrano tra le competenze della Regione:
a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) l'istituzione e l'aggiornamento dei profili delle acque di balneazione;
c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni Stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare;
g) l'adozione di azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 116 del 2008;
CONSIDERATO che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione, come previsto dal decreto legislativo n. 116 del 2008, deve essere portato a conoscenza delle Amministrazioni comunali interessate prima che abbia inizio la stagione balneare per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 116 del 2008;
CONSIDERATO che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive Ministeriali;
RILEVATA la necessità di provvedere alla rivalutazione delle acque di mare ai fini della balneazione e di individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008;
RILEVATA la necessità di dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 6 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) e dall'allegato D del decreto interministeriale del 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116 del 2008 relativamente alla stagione balneare 2024;
RITENUTO di dovere individuare le zone di mare e di costa precluse alla balneazione per cause di inquinamento o altre motivazioni;
RITENUTO di dovere considerare, anche per l'anno 2024, la non balneabilità del tratto di mare: "da 200 metri sud scarico fognario di Brucoli a Punta Tonnara", ricadente nel comune di Augusta, atteso che, l'ASP di Siracusa, a riscontro della nota prt. n. 4473 del 5 Febbraio 2024, ha trasmesso, con nota prot. n. 25258 del 1° marzo 2024, la nota del Comune di Augusta attestante, ancora oggi, le condizioni di non balneabilità del tratto di mare in argomento e che la normativa, in atto vigente, consente la riammissione alla balneazione di tratti di mare e di costa non balneabili solo dopo una specifica richiesta da parte del Comune interessato che documenti gli interventi di bonifica effettuati, mentre non rientrano tra le competenze del DASOE le modalità istruttorie effettuate sia dal Comune che dell'ASP competenti per territorio;
RITENUTO opportuno, in accordo a quanto previsto alla lettera e) comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 116/2008, che la stagione balneare 2024 abbia inizio a partire dal 1° maggio 2024 e, in ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche, registrati negli ultimi anni nella Regione siciliana, abbia fine il 31 ottobre 2024;
Decreta:
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, fatti salvi i diritti di terzi e il possesso di ogni ulteriore eventuale autorizzazione o licenza che per disposizioni normative dovesse essere richiesta, la stagione balneare 2024 avrà inizio il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre.
Il periodo di campionamento delle acque di mare, anche per l'anno 2024, avrà inizio nel mese di maggio e terminerà nel mese di ottobre.
I prelievi di acqua di mare di pre-campionamento dovranno essere effettuati prima dell'inizio della stagione balneare ed in conformità a quanto riportato nella nota circolare del Ministero della Salute prot. 9756 del 23.3.2023, richiamata in premessa, potranno essere effettuati nel corso del mese precedente alla data fissata per l'effettuazione del primo campionamento (es: se il primo campionamento mensile è previsto, nel calendario aziendale, per il 7 maggio 2024 il prelievo di pre-campionamento potrà essere effettuato a partire dal 7 aprile 2024).
Anche per la stagione 2024 le attività di campionamento dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza per la prevenzione delle malattie infettive.
Alle Direzioni Strategiche delle otto Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) rivierasche viene richiesto di garantire le unità di personale necessario per gli adempimenti previsti e di vigilare sul rigoroso rispetto delle indicazioni previste dal presente Decreto.
Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, per la stagione balneare 2024 sono individuati e classificati come "non adibiti alla balneazione" i tratti di mare e di costa indicati negli allegati da 1 a 8 dalla lettera A alla lettera E, parte integrante del presente Decreto, relativi a ciascun ambito provinciale.
Non sono, inoltre, adibiti alla balneazione eventuali tratti di mare e di costa interessati da ordinanze emesse da Autorità marittime, Autorità portuali, Autorità regionali ed Enti locali.
I tratti di mare balneabili, soggetti a monitoraggio periodico vengono riportati negli allegati da 1 a 8 lettera F e rappresentano parte integrante del presente Decreto.
I tratti di mare e di costa "vincolati a parco od oasi naturale" e i "punti di campionamento in revisione", ricadenti nelle otto Province rivierasche vengono riportati, rispettivamente, negli allegati n. 9 e n. 10, anch'essi parte integrante del presente Decreto.
I tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento ai sensi degli articoli 7 ed 8 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere soppressi o rideterminati, per la successiva stagione balneare, solo a seguito di acquisizione di idonea documentazione, da parte dei Sindaci dei Comuni interessati, attestante l'avvenuta messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento dell'area interessata con l'effettuazione di ulteriori campionamenti di acqua di mare, così come previsto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010.
Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008 per la stagione balneare 2024 sono individuati e classificati come "balneabili" i tratti di mare e di costa relativi ad ogni Provincia riportati nell'allegato F ed individuati e classificati sul sito "www.portaleacque.it" del Ministero della Salute.
1) I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, fatta eccezione per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, hanno l'obbligo di comunicare con la massima tempestività ai Sindaci dei Comuni rivieraschi i tratti di mare non balneabili individuati dal presente Decreto. La comunicazione dovrà specificare il motivo della non balneabilità, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche e ciò ai fini dell'emissione, da parte degli stessi Sindaci, delle ordinanze di divieto di balneazione - ai sensi dell'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018 e in attuazione degli articoli 5 e 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008. La comunicazione deve essere inviata, altresì, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente provinciale competente per territorio.
2) Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare condizioni tali da comportare l'individuazione di tratti di mare da vietare temporaneamente alla balneazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, dovranno comunicare ai Sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del relativo punto di campionamento.
Relativamente ai punti di balneazione di cui al precedente articolo, comma 2, per il ripristino della balneazione dei tratti di costa inquinati i Sindaci dei Comuni interessati dovranno redigere un'apposita relazione che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari, dia indicazione sulle opere di risanamento adottate per la rimozione delle cause che hanno determinato la temporanea chiusura della balneabilità del tratto di mare e di costa interessati. Detta relazione dovrà essere trasmessa all'Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, all'Assessorato Territorio e Ambiente, al Laboratorio di Sanità Pubblica della competente Azienda Sanitaria Provinciale ed alla struttura provinciale competente per territorio della Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
I Sindaci dei Comuni rivieraschi sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di competenza previsti dall'articolo 6, comma 4, del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018) in attuazione dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 116 del 2008, ivi compreso quello dell'affissione dei cartelli metallici di divieto della balneazione in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili, di formato non inferiore a 80 cm X 100 cm, i cui contenuti devono essere espressi almeno in 2 lingue.
Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, anche per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. In tali casi si dovrà altresì provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento stesse, dandone immediata comunicazione ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. I Sindaci dei Comuni rivieraschi interessati dovranno altresì provvedere ad informare la popolazione con apposita ordinanza da pubblicare sul sito web del Comune e con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, per la divulgazione dell'informazione.
Le ordinanze di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto, da adottarsi prima dell'inizio della stagione balneare fissata per il 1° maggio 2024, devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del tratto di costa e le coordinate geografiche. Le stesse ordinanze devono essere trasmesse per via telematica, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 - del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010, così come modificato dal Decreto Interministeriale del 19 Aprile 2018, ai Ministeri della Salute e dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, agli Assessorati regionali della Salute e del Territorio e Ambiente, al Dipartimento di Prevenzione e al Laboratorio di Sanità Pubblica della Azienda Sanitaria Provinciale competente, oltre che alla struttura provinciale competente dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
Prima dell'inizio della stagione balneare 2024, i Direttori Generali delle AA.SS.PP. e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, hanno l'obbligo di accertare e vigilare sulla emanazione ed esecuzione delle ordinanze secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, avvalendosi dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.), coordinati dal Servizio Igiene Ambienti di Vita che avrà cura altresì di provvedere alle verifiche e ai controlli mensili degli stessi in relazione al calendario di campionamento predisposto dal Laboratorio di Sanità Pubblica.
Nel caso di mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o dell'apposizione dei relativi cartelli, entro e non oltre il 31 maggio 2024, l'Autorità comunale dovrà essere denunciata, da parte del T.P.A.L.L., all'Autorità Giudiziaria competente, ex art. 328 codice penale, "Rifiuto ed omissione d'atti d'ufficio", e segnalata agli Uffici Territoriali di Governo e al Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute. Il controllo e la verifica della corretta apposizione dei cartelli recanti le ordinanze sindacali di divieto di balneazione dovrà essere verificata costantemente durante tutta la stagione balneare da parte dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro (T.P.A.L.L.), in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.).
Analogo provvedimento potrà essere adottato nei confronti del personale aziendale coinvolto, nei casi in cui le previste ordinanze di divieto di balneazione verranno adottate dai Sindaci dopo la data del 31.5.2024 e non sono state avviate, nei tempi previsti, le procedure per le segnalazioni delle inadempienze alla Procura della Repubblica.
Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del D.lgs. 116/08, i Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica delle AA.SS.PP., delle otto Province rivierasche della Regione, ai fini dell'effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale ministeriale "Acque di balneazione" e trasmesso all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, nonché un programma per l'esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in via ordinaria dei Tecnici della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro, con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà essere concordata con i Direttori Generali e Sanitari delle AA.SS.PP. territorialmente competenti.
I Direttori Generali delle AA.SS.PP. dovranno garantire la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'espletamento degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato A del Decreto Interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 2 del sopra citato Decreto, provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato all'interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti.
I Direttori dei Laboratori di Sanità Pubblica dovranno inserire nel Portale Ministeriale "Acque di balneazione", con cadenza mensile, i risultati analitici delle acque campionate; tali risultati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate dovranno essere trasmessi, con la stessa periodicità ai Comuni per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
I campionamenti, di cui all'articolo precedente, potranno, in casi particolari documentati, essere effettuati entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.
In caso di situazioni anomale il programma di monitoraggio potrà essere sospeso per essere ripreso non appena possibile al termine della situazione anomala.
La ripresa dell'attività comporterà il prelievo di nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.
La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicata, indicandone le motivazioni, all'Assessorato Regionale della Salute e segnatamente al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 116 del 2008, nei casi di inquinamento di breve durata, senza una causa apparente, allo scopo di confermare la fine dell'evento dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo rispetto a quello già previsti dal calendario di monitoraggio.
Il mancato rispetto del calendario dei campionamenti dell'acqua di mare, individuato dall'art. 13, non idoneamente giustificato e/o recuperato nei tempi previsti, così come dettato dalla normativa in atto vigente, non consentirà la balneazione del tratto di mare interessato per la successiva stagione balneare; pertanto, le possibili ed inevitabili refluenze negative sulla correlata stagione turistica e commerciale dei territori interessati, ricadrà interamente nella responsabilità della Direzione Strategica dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.
Per quanto riguarda le problematiche relative al fenomeno delle fioriture algali nei tratti marino-costieri si rimanda a quanto riportato all'articolo 3, all'allegato B e all'allegato C del Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 (come modificato dal D.M. 19 Aprile 2018), oltre che a quanto previsto dalla Circolare inter-assessoriale n. 1216 del 6 luglio 2007. Per le stesse problematiche trovano altresì applicazione le direttive emanate dal "Tavolo Tecnico Regionale sulle Acque" istituito presso l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.D.G. n. 1475 dell'11 novembre 2003 e successivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo 2006.
Per le problematiche anzidette si rimanda altresì ai protocolli operativi elaborati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale consultabili sul sito web http://www.isprambiente.gov.it/it.
Non rientrano tra le previsioni del presente provvedimento le discipline delle attività turistico-commerciali legate alla fruizione della costa, attività subordinate a specifiche concessioni demaniali.
Per quanto non specificatamente previsto dal presente decreto si rimanda al Decreto Legislativo n. 116 del 2008, alle disposizioni di attuazione contenute nel Decreto Interministeriale del 30 marzo 2010 e alle relative modifiche apportate dal Decreto Ministeriale della Salute del 19 aprile 2018.
Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, e verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione nella parte prima.
Palermo, 18 marzo 2024.
REQUIREZ
Per modifiche ed integrazioni all'allegato annotato si rimanda al Decr. Dir. Salute 16 maggio 2024, n. 580.
Per modifiche ed integrazioni all'allegato annotato si rimanda al Decr. Dir. Salute 16 maggio 2024, n. 580.
Per modifiche ed integrazioni all'allegato annotato si rimanda al Decr. Dir. Salute 16 maggio 2024, n. 580.
Per modifiche ed integrazioni all'allegato annotato si rimanda al Decr. Dir. Salute 16 maggio 2024, n. 580.
Per modifiche ed integrazioni all'allegato annotato si rimanda al Decr. Dir. Salute 16 maggio 2024, n. 580.