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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 2 aprile 2024, n. 326

- Allegato al Comunicato Assessorato della Salute pubblicato nella G.U.R.S. 3 maggio 2024, n. 20

Aggiornamento Albo regionale degli enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13.10.2011.

DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

SERVIZIO 8 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale 13.06.1984, n. 40 che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare apposite convenzioni con strutture esterne, al fine di essere coadiuvate nel trasporto delle persone da sottoporre al trattamento di emodialisi;

Vista la Legge 11.08.1991, n. 266 "Legge quadro del volontariato";

Vista la Legge 08.11.1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 07.06.1994, n. 22 "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato;

Visto il Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

Visto il Decreto Legislativo 19.06.1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30.11.1998, n. 419";

Visto il D.P.R. 28.11.2000, n. 45 Testo unico delle "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Vista la Legge Regionale 14.04.2009, n. 5 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";

Visto il Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. 13.10.2011, n. 1993, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 25.11.2011 - Parte I, che all'art. 1 approva il regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati in Sicilia (di seguito definito "Regolamento") e demanda alle Aziende Sanitarie Provinciali di osservarlo, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che contrattualmente legano le stesse agli enti erogatori del servizio di trasporto di emodializzati, in ogni sua parte;

Visto l'articolo 2 del citato D.A. n. 1993/2011, che istituisce presso l'Assessorato regionale della Salute l'Albo degli enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, al quale obbligatoriamente le Aziende Sanitarie Provinciali devono fare riferimento nell'avviare rapporti contrattuali in materia;

Considerato che l'art. 5 del menzionato D.A. n. 1993/2011 prevede l'aggiornamento annuale del predetto albo;

Visto il D.A. 23.03.2012, n. 567; "Iscrizione all'albo regionale di Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati istituito ai sensi del D.A. n. 1993 del 13.10.2011";

Visto il D.A. 16.01.2019, n. 34; "Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 1993 del 13.10.2011 di istituzione dell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati, e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D.P.R.S. del 5 aprile 2022, n. 9 - "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

Viste le istanze prodotte dai rappresentanti legali delle associazioni di seguito elencate, nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, entro il 30.09.2023:

- Pubblica Assistenza Protezione Civile Nissoria - OdV, con sede legale nel comune di Nissoria (EN) in via Ventimiglia snc;

- Croce Rossa Italiana - Comitato di Enna ODV, con sede legale nel Comune di Enna in Via Legnano n. 22/bis;

Vista la documentazione presentata a corredo delle superiori istanze;

Vista l'autorizzazione prot. n. 1700 del 27.07.2022 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Enna autorizza il sig. Sinatra Giorgio, nella qualità di legale rappresentante della "Pubblica Assistenza Protezione Civile Nissoria ODV", con sede legale in Nissoria, Via Ventimiglia snc e sede operativa in Nissoria, Via Torre snc, ad effettuare il servizio di trasporto infermi/infortunati a mezzo ambulanza tipo "A" marca Fiat Ducato targata BN794ET;

Vista l'autorizzazione prot. n. 322 del 05.02.2024 con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Enna autorizza il sig. Sinatra Giorgio, nella qualità di legale rappresentante della "Pubblica Assistenza Protezione Civile Nissoria ODV", con sede legale in Nissoria, Via Ventimiglia snc e sede operativa in Nissoria, Via Torre snc, ad effettuare il servizio di trasporto infermi/infortunati a mezzo ambulanza tipo "A" marca Fiat Ducato targata CN593HS;

Vista la circolare 17 aprile 2019 n. 6 "Disciplina dell'autorizzazione del sevizio di trasporto infermi da parte di privati, cooperative sociali e associazioni di volontariato e di accreditamento delle associazioni di volontariato alle attività di supporto al trasporto in emergenza-urgenza" pubblicata sulla G.U.R.S. del 03.05.2019 - Parte I n. 19;

Vista la nota assessoriale prot. n. 67539 del 25.09.2019, avente per oggetto "Chiarimenti alla Circolare n. 6 del 17.04.2019";

Considerato che il punto 1) della suddetta nota assessoriale chiarisce quanto segue: è in atto sospesa la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria alle AA.SS.PP. competenti per territorio per la Croce Rossa Italiana, in attesa di parere ministeriale all'uopo richiesto";

Ritenuto di potere iscrivere nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati le Associazioni sopra indicate;

Ritenuto di dovere emanare il presente provvedimento sotto la condizione di revoca, nel caso in cui le certificazioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e ss.mm.ii., ovvero le ulteriori verifiche a cura dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio si rivelassero ostative alla permanenza dell'iscrizione nell'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati;

Considerato che ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale ha la facoltà di potere stipulare la convenzione prevista dall'art. 5 del citato Regolamento, esclusivamente dopo avere verificato che non sussista alcuna causa ostativa, a seguito della verifica del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso e la stipula della convenzione stessa, come previsto dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, nonché di tutte le altre prescrizioni del richiamato D.A. 1993/2011, ivi compresi i requisiti prescritti dalla normativa vigente sull'acquisizione della documentazione antimafia, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che la predetta documentazione antimafia deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione con l'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio;

Preso atto che le Associazioni sopra indicate, ai sensi del D.A. n. 1993/2011, hanno presentato istanza di iscrizione all'Albo regionale degli Enti autorizzati al trasporto di pazienti emodializzati nei termini prescritti;

Visti gli atti di ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi espressi in premessa, sono iscritte all'Albo regionale degli Enti autorizzati a svolgere il servizio di trasporto di pazienti emodializzati, istituito presso l'Assessorato regionale della Salute con D.A. n. 1993 del 13.10.2011, così come integrato e modificato con D.A. n. 567 del 23.03.2013 [N.d.R. recte: D.A. n. 567 del 23.03.2012] e D.A. n. 34 del 16.01.2019, le Associazioni di seguito elencate:

- Pubblica Assistenza Protezione Civile Nissoria ODV, con sede legale nel Comune di Nissoria in Via Ventimiglia snc;

- Croce Rossa Italiana - Comitato di Enna ODV, con sede legale nel Comune di Enna in Via Legnano n. 22/bis.

Art. 2

L'Azienda Sanitaria Provinciale, nell'avviare rapporti contrattuali in materia, dovrà obbligatoriamente fare riferimento all'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati.

E' fatto divieto a ciascuna Azienda Sanitaria Provinciale, competente per territorio, di stipulare convenzioni con gli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto degli emodializzati, in assenza del possesso dei requisiti previsti dalle direttive di questo Assessorato e dalla normativa vigente, ivi compresa l'acquisizione della documentazione antimafia, che deve essere in corso di validità al momento della stipula della convenzione, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme, in particolare dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatta riserva di revoca dell'iscrizione al predetto Albo regionale qualora, in sede di verifica in capo all'Ente sulla sussistenza del possesso dei requisiti e degli eventuali impedimenti soggettivi per l'accesso alla convenzione, previsti dagli artt. 2 e 3 del Regolamento, in qualsiasi tempo effettuata dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente con la quale è stata stipulata convenzione, emerga l'esistenza di causa ostativa.

Parimenti, è fatta riserva dell'iscrizione al predetto Albo regionale, qualora l'Ente incorra nelle cause di risoluzione contrattuale e/o di decadenza previste dagli artt. 8 e 13 del precitato Regolamento.

Art. 3

L'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1 del presente decreto è soggetta a revoca nel caso in cui, acquisite le successive comunicazioni antimafia che verranno richieste dalla competente Azienda Sanitaria Provinciale, secondo le modalità ed i termini previsti dalle vigenti norme in materia, si dovesse accertare l'esistenza anche di una soltanto delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. del 06.09.2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

L'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio provvede, con cadenza annuale, alla verifica del mantenimento dei requisiti prescritti in capo all'Ente convenzionato, comunicando all'Assessorato regionale della Salute, Servizio 8 - Dipartimento Pianificazione Strategica, i risultati dell'istruttoria per le successive determinazioni che potrebbero comportare la cancellazione dell'Ente all'Albo regionale.

Art. 5

La cancellazione dall'Albo regionale degli Enti legittimati a svolgere il servizio di trasporto dei pazienti emodializzati implica l'obbligo immediato da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente a recedere dalla convenzione stipulata con l'Ente oggetto di cancellazione, fatto salvo il pagamento allo stesso delle prestazioni già rese alla data del recesso.

Art. 6

Tutte le condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli dovranno costituire parte integrante delle convenzioni stipulate tra l'Azienda Sanitaria Provinciale e l'Ente richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, in forma integrale, sul sito web del Dipartimento della Pianificazione Strategica.

Palermo, 2 aprile 2024

Il Dirigente del Servizio

FRANCESCO PAOLO LA PLACA