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ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 24 giugno 2024, n. 705

- Allegato al Comunicato Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro pubblicato nella G.U.R.S. 12 luglio 2024, n. 32

Definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi al caregiver familiare, in conformità a quanto disposto nella L.R. 21 marzo 2024, n. 5 recante "Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare".

L'ASSESSORE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CONCERTO CON L'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022 con cui l'On.le Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale e l'On. Nunzia Albano è stata nominata Assessore regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTA la L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge-quadro in materia di formazione professionale";

VISTO l'art. 17 della L. 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

VISTA la L. 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92";

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la "Definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13";

VISTA la L.R. 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale, Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";

VISTE le specifiche convenzioni e protocolli d'intesa che la Regione Piemonte e la Regione Siciliana hanno stipulato sia per il trasferimento del sistema regionale di standard ai fini del riconoscimento e della certificazione delle competenze sia per la condivisione di esperienze e soluzioni finalizzate allo sviluppo, alla realizzazione, all'avviamento e alla gestione di sistemi informativi volti al potenziamento della società dell'informazione e dell'E-Government;

VISTO il D.A. 26 maggio 2016, n. 2570 unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana, e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2016, n. 29 "Sistema di certificazione regionale", con cui la Regione Siciliana ha istituito il sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020." e ss.mm.ii, ed in particolare:

- l'art. 1, comma 254, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare;

- l'art. 1, comma 255 che definisce caregiver familiare "la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18";

VISTO il D.P.Reg. 7 marzo 2018, n. 6 "Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29 [N.d.R. recte: legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29]. Sistema di certificazione regionale delle competenze" con cui sono state definite le caratteristiche del sistema di certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 "Istituzione del Sistema Regionale della Formazione Professionale" ed in particolare il comma 1 dell'art. 22 "Modifiche dell'assetto dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale" che testualmente recita: "Alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale" sono state sostituite dalle parole "Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale";

VISTO il D.A. 20 dicembre 2019 n. 7964, unitamente agli Allegati, con cui l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e l'Assessore regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro hanno concordato la "Definizione delle modalità attuative dei servizi in cui si articola il Sistema di Certificazione regionale, istituito con la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 29, ed i relativi meccanismi operativi di funzionamento, in conformità a quanto disposto nel Decreto Presidenziale 7 marzo 2018, n. 6 agli articoli 10, 11, 12, 15";

VISTO il Decreto 5 gennaio 2021, recante "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";

VISTA la L.R. 15 aprile 2021 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", ed in particolare l'art. 46 "Interventi e semplificazione amministrativa in materia di formazione professionale";

VISTO il D.A. 4 febbraio 2022, n. 22 "Schema per l'applicazione sperimentale del percorso per la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali";

VISTO il Vademecum per l'attuazione del Programma Fse+ Sicilia 2021-2027, versione 1.0 del 26/07/2023, approvato con Decreto del Dirigente Generale n. 754 del 26 luglio 2023;

VISTA la L.R. 21 marzo 2024, n. 5 "Riconoscimento e valorizzazione della figura del caregiver familiare";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 della predetta L.R. 21 marzo 2024, n. 5:

- la Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare, come definita dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, promuovendo azioni di supporto allo stesso che consentano la piena integrazione dell'attività da questi prestata con la rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari (comma 1);

- il caregiver familiare è riconosciuto all'atto della presa in carico della persona assistita da parte del Servizio sanitario regionale ovvero da parte dei servizi sociali quale soggetto volontario indicato dall'assistito ovvero da chi ne esercita la tutela (comma 2);

- il caregiver familiare, integrandosi con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita e opera, in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano assistenziale individuale (PAI) e del progetto di vita, assistendo e supportando l'assistito, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione delle pratiche amministrative (comma 3);

- il caregiver familiare non sostituisce altre forme di assistenza sanitaria e di cura necessarie, per le quali invece l'assistito può avvalersi dei servizi territoriali e di lavoro privato di cura (comma 4);

- il caregiver familiare interagisce e integra la propria attività con quella degli operatori di cura e assistenza afferenti al sistema dei servizi pubblici e privati (comma 5);

- il caregiver familiare svolge la propria attività volontaria di cura e assistenza anche avvalendosi di specifici percorsi formativi (comma 6);

- il caregiver familiare, previo consenso della persona assistita o di chi la rappresenta ai sensi dell'ordinamento civile, è coinvolto nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e interviene nel più ampio progetto individuale e di vita (comma 7);

- la qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso soggetto assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori (comma 8);

CONSIDERATO inoltre che la predetta L.R. 21 marzo 2024, n. 5 stabilisce che la Regione:

- definisce le modalità per favorire il riconoscimento e l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari (art. 3, comma 1);

- anche al fine di di favorire l'accesso ovvero il reinserimento lavorativo, promuove percorsi formativi per coloro i quali abbiano prestato o prestino la propria attività di assistenza e cura nella qualità di caregiver familiare, adottati nel rispetto del sistema di formazione professionale di cui alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modificazioni (art. 7, comma 1);

RITENUTO, ai sensi della predetta L.R. 21 marzo 2024, n. 5, di avviare un percorso sperimentale che consenta di attribuire al caregiver familiare crediti formativi per l'accesso a percorsi formativi del sistema regionale nell'ambito di attività di assistenza alla persona nonché ai fini di politiche attive mirate all'inserimento e reinserimento lavorativo;

RITENUTO di dover definire le modalità di riconoscimento dei crediti formativi allo scopo di dare attuazione alle disposizioni di cui alla L.R. 21 marzo 2024, n. 5;

CONSIDERATO che all'interno della sottoarea professionale "Servizi socio-sanitari" del Repertorio delle qualificazioni è stato individuato, per affinità alla figura del caregiver familiare, lo standard di "Assistente familiare", approvato con D.A. 2570 del 26 maggio 2016 (Allegato III) e modificato con D.A. 5816 del 26 luglio 2017;

Decreta:

Art. 1

Caregiver familiare

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. 21 marzo 2024, n. 5, per caregiver familiare si intende il soggetto riconosciuto all'atto della presa in carico della persona assistita da parte del Servizio sanitario regionale ovvero da parte dei servizi sociali quale soggetto volontario indicato dall'assistito ovvero da chi ne esercita la tutela.

2. Il caregiver familiare che abbia prestato o presti la propria attività di assistenza e cura è tenuto ad esibire la documentazione che dimostri la piena integrazione dell'attività da questi prestata con la rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari.

Art. 2

Riconoscimento crediti

1. Ai fini di politiche attive mirate all'inserimento o al reinserimento lavorativo, ai soggetti di cui al precedente art. 1 è riconosciuto un credito formativo in accesso ai percorsi di 300 ore di "Assistente familiare" pari al 30%.

2. Con successivo atto dell'Assessore dell'istruzione e della formazione professionale, sarà disposto l'aggiornamento della scheda corso dello standard di "Assistente familiare" nel Repertorio delle qualificazioni.

Art. 3

Pubblicazione

Il presente Decreto verrà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito ufficiale della Regione Siciliana (Dipartimento della formazione professionale; Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali; Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative), ai sensi dell'art. 68 della L. R. n. 21/2014 e s.m.i.

Assessore dell'Istruzione e della Formazione Professionale

GIROLAMO TURANO

Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro

NUNZIA ALBANO