Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2960 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024

G.U.U.E. 2 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 dicembre 2024

Applicabile dal: 1° novembre 2024 al 31 marzo 2027

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Il 4 ottobre 2011 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 (2) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino al 31 marzo 2014 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria). Le proroghe concesse sono state numerose (3), da ultimo mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1386 della Commissione (4), scaduto i1 31 marzo 2024.

2) Il 18 giugno 2024 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di proroga di tale ultima deroga per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in determinate acque territoriali (Toscana e Liguria).

3) L'Italia ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate a supporto della deroga richiesta.

4) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, il 17 ottobre 2024 l'Italia ha adottato, mediante decreto (5), il relativo piano di gestione («piano di gestione italiano»).

5) La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dall'Italia e ha per oggetto pescherecci aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del suddetto piano di gestione italiano adottato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

6) La richiesta riguarda 116 pescherecci (75 in Liguria e 41 in Toscana) di lunghezza fuori tutto inferiore a 14 m e con uno sforzo totale di 5 694,9 kW e il piano di gestione garantisce inoltre che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

7) I pescherecci interessati sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

8) In occasione della riunione plenaria svoltasi dall'8 al 12 luglio 2024 (6), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha esaminato la proroga della deroga chiesta dall'Italia e il progetto di piano di gestione italiano ad essa correlato.

9) La valutazione globale dello CSTEP è positiva e il piano di gestione contiene gli elementi necessari a supporto della richiesta. Lo CSTEP ha concluso che il piano di gestione per le sciabiche da natante destinate alla pesca del rossetto nelle acque della Toscana e della Liguria contiene elementi adeguati relativamente alla descrizione delle attività di pesca, agli obiettivi, alle misure di salvaguardia e alle misure tecniche/di conservazione, nonché indicatori quantificabili per il monitoraggio e la valutazione periodici. Lo CSTEP ha inoltre osservato che il piano di gestione soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per le deroghe alla distanza dalla costa e dall'articolo 9 dello stesso regolamento per la deroga alla dimensione minima delle maglie.

10) La proroga della deroga chiesta dall'Italia riguarda un numero limitato di pescherecci e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica della specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati.

11) Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie.

12) Le attività di pesca in questione soddisfano i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e non interferiscono con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

13) Questo tipo di pesca, inoltre, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi, non entrano in contatto con il fondale e non catturano cefalopodi.

14) I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), non sono applicabili in quanto riferibili ai pescherecci da traino.

15) L'Italia ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

16) Sebbene l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, l'allegato IX, parte B, punto 4, di quest'ultimo ammette che si continuino ad applicare deroghe alla dimensione minima delle maglie sulla base di determinate condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo. Tali deroghe avrebbero dovuto essere in vigore il 14 agosto 2019, non comportano un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame, e mirano a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento. La proroga richiesta soddisfa le condizioni citate.

17) Svolgendosi in acque poco profonde, a una distanza ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia costiera di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altri pescherecci.

18) Il piano di gestione regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime. Inoltre, stando al punto 6 del piano di gestione italiano, la pesca dell'Aphia minuta è limitata a una campagna di pesca compresa tra il 1° novembre e il 31 marzo di ogni anno e a un massimo di 60 giorni per imbarcazione per ciascuna campagna.

19) Il piano di gestione include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

20) Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8).

21) La Commissione ritiene pertanto che la proroga della deroga chiesta dall'Italia rispetti le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. E' quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta.

22) L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

23) E' opportuno limitare la durata della deroga per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche ai fini dell'elaborazione di un piano di gestione più efficiente.

24) Tenuto conto che la campagna di pesca inizia il 1° novembre, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2024 per motivi di certezza del diritto. Esso dovrebbe inoltre entrare in vigore con urgenza.

25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 409 del 30.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 260 del 5.10.2011, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/988/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 333 del 19.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2407/oj), Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 272 del 31.10.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1634/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1386 della Commissione, del 9 agosto 2022, che proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria) (GU L 208 del 10.8.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1386/oj).

(5)

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22306.

(6)

CSTEP 24-02: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/d/stecf/stecf-plen-24-02.

(7)

Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(8)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

Art. 1

Deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, ai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante, a condizione che essi:

a) siano registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, rispettivamente;

b) abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e

c) siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Art. 2

Piano di monitoraggio e relazione

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).

Art. 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN