
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 16 dicembre 2024, n. 1648
G.U.R.S. 10 gennaio 2025, n. 2
Istituzione del Registro nazionale dei tumori a bassa frazione eziologica (Renaloccam) e del relativo Centro Operativo Regionale (COR) nella Regione siciliana.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTO la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
VISTA il D.P. Reg.28 febbraio 1979 n. 70;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 nel testo modificato con il D.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle Unità Sanitarie Locali;
VISTO l'art. 18 della legge 6 gennaio 1981 n. 6, istitutiva dell'Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana;
VISTO il D.lgs. 81/2008 che, in attuazione dell'art. 1 della l. 123/2007, ha riordinato il quadro normativo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, per i temi della sorveglianza epidemiologica e della registrazione dei tumori di origine professionale, la norma prevede all'art. 244 l'istituzione di un Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale presso l'INAIL, con un ruolo centrale delle Regioni e Province autonome attraverso i Centri Operativi Regionali (COR) nell'identificazione dei casi e nella definizione delle circostanze di esposizione professionale coinvolte nell'eziologia;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i di riordino del Sistema Sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
VISTA la legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, art. 20, e successive integrazioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 25, che fanno riferimento all'istituzione sul territorio regionale e al finanziamento di registri tumori in alcune province;
VISTA la circolare 13 luglio 2007, n. 1217, pubblicata sulla GURS n 36 del 10 agosto 2007 "Collaborazione delle strutture del servizio sanitario regionale alle attività di rilevazione dei registri Tumori";
VISTO il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, istitutiva della Rete Regionale dei Registri Tumori; che affida all'Osservatorio Epidemiologico Regionale "la funzione di coordinamento, indirizzo e gestione dei dati a livello centrale";
VISTO il D.P.C.M. 10 dicembre 2002, n. 308 "Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991" - art. 2 che prevede:
- al comma 1 che "presso ogni Regione, gli assessorati alla sanità individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR";
- al comma 2 che "ai fini dell'individuazione dei COR, gli assessorati alla sanità tengono conto, ove istituite, delle strutture già operanti nella Regione e nelle Province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione";
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., art. 244 che:
- al comma 1 prevede che "l'ISPESL, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizzi sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari."
- al comma 2 prevede che "i medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne diano segnalazione all'ISPESL, tramite i COR di cui al comma 1."
- al comma 3 che "Presso l'ISPESL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate, ed in particolare al punto C: c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali;
- al comma 5 prevede che "i contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e province autonome.";
VISTO l'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2017 "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie" e l'allegato A che al punto A 2.2 relativamente al Registro Tumori prevede l'individuazione e l'indicazione del livello regionale presso cui è istituito;
VISTO Il D.A. n. 389 del 13 marzo 2019 di "Riorganizzazione e Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Registro Tumori della Regione Sicilia istituito con Legge Regionale n. 5/2009 art. 27";
VISTO Il D.A. n. 1027 del 12 novembre 2020 con il quale la Regione Siciliana ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020/2025;
VISTO Il D. A. n. 1438 del 23 dicembre 2021 con cui viene approvato il Piano Regionale per la Prevenzione 2020-2025 (PRP 2020- 2025);
VISTO Il D.D.G. 909 del 30 settembre 2021 "Costituzione del Coordinamento Regionale (CR) e del Comitato Tecnico Scientifico della Rete Siciliana dei Registri Tumori;
VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 5687 del 22 dicembre 2022, con il quale, in esecuzione della Delibera della Giunta regionale n. 586 del 16 dicembre 2022, è stato conferito al Dott. Salvatore Requirez l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dell'Assessorato Regionale della Salute;
CONSIDERATO che ai sensi del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7, comma 1): l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
CONSIDERATO che, con D.A n. 722 del 9 agosto 2022, la Regione Sicilia, ha inteso:
- sviluppare le attività del Centro Operativo Regionale (COR) per la rilevazione dei casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali (Re.Na.Tu.N.S.);
- conferire al COR la funzione di interfaccia con INAIL per l'implementazione del Registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.
- realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono attraverso la raccolta, la registrazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati;
ATTESO che la Regione Siciliana, con D.A n. 722 del 9 agosto 2022 ha ritenuto di dover affidare il compito di supervisionare il controllo di qualità e la registrazione di tali casi al Registro Tumori Integrato di CT-EN-ME di concerto con il DASOE;
RITENUTO oltremodo necessario, così come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., art. 244, di allargare il campo di attività del Centro Operativo Regionale (COR) alla rilevazione delle "neoplasie a più bassa frazione eziologica riguardo alle quali, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali";
CONSIDERATO che il Registro Tumori Integrato di CT-EN-ME possiede il necessario know-how per espletare al meglio l'attività di sorveglianza e implementare il sistema di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono;
Decreta:
Per quanto specificato in premessa, che qui si intende riportato, sono Istituiti nella Regione Siciliana il Registro Regionale dei Tumori a bassa frazione eziologica (Renaloccam) e il relativo Centro Operativo Regionale (COR).
Il Registro Regionale dei Tumori a bassa frazione eziologica (Renaloccam) è istituito presso il Registro Tumori Integrato di CT-EN-ME, sede di Catania (AOUP Policlinico), e si occuperà della registrazione dei casi e di supervisionare il controllo di qualità del dato, di concerto con il DASOE.
Il Centro Operativo Regionale (COR) del Registro Regionale dei Tumori a bassa frazione eziologica (Renaloccam), è costituito dal Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) e dal Registro Tumori Integrato di CT-EN-ME che si avvale della collaborazione della rete dei referenti scelti fra gli operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal), dei servizi di Igiene ed Ambienti di Vita (SIAV), e dei servizi di Epidemiologia dei Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna ASP e degli operatori della Rete Regionale dei Registri Tumori ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009.
Il Responsabile del COR, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività del Registro nel territorio regionale è il Dirigente Generale DASOE o suo delegato.
Il funzionario responsabile della rilevazione e registrazione dei casi di tumori a bassa frazione eziologica e dell'accertamento della pregressa esposizione ad agenti causali del soggetto è il responsabile del Registro Tumori Integrato di CT-EN-ME.
Il presente Decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.
Palermo, 16 dicembre 2024.
VOLO