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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3172 DELLA COMMISSIONE, 29 novembre 2024

G.U.U.E. 31 dicembre 2024, Serie L

Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, di tale regolamento, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 gennaio 2025

Applicabile dal: 1° gennaio 2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 434 bis, quinto comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (2) ha stabilito modelli uniformi per l'informativa al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per incorporare in tale regolamento le norme internazionali del terzo quadro normativo internazionale per le banche emanato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Basilea III»). Tali norme internazionali contengono norme in materia di informativa prudenziale volte a migliorare la trasparenza e la coerenza nel settore dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi. E' pertanto necessario modificare le norme sui modelli uniformi per l'informativa affinché tali modifiche trovino riscontro nelle specifiche relative agli obblighi di informativa.

2) La pubblicazione di informazioni da parte degli enti sulle loro metriche regolamentari principali dovrebbe includere la pubblicazione del capitale disponibile dell'ente, delle sue attività ponderate per il rischio, della leva finanziaria, nonché delle metriche relative alla liquidità più pertinenti.

3) Per essere in grado di assorbire le perdite in una situazione di continuità operativa o di cessazione dell'attività, gli enti necessitano di fondi propri in quantità e qualità sufficienti, come richiesto dall'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli enti dovrebbero pubblicare informazioni sulla composizione, sulla quantità e sulla qualità dei fondi propri al fine di consentire ai portatori di interessi di valutare la capacità di assorbimento delle perdite delle banche.

4) L'informativa sulla conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica dovrebbe riflettere il fatto che la riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) mira ad assicurare che i requisiti patrimoniali del settore bancario tengano conto del contesto macrofinanziario in cui operano gli enti creditizi.

5) E' fondamentale che il mercato abbia accesso alle informazioni in merito all'opportunità di classificare un ente come ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII). Per questo motivo gli enti dovrebbero comunicare se gli indicatori di rilevanza di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE sono soddisfatti o meno.

6) E' opportuno stabilire modelli uniformi per garantire che gli enti pubblichino informazioni sulla rispettiva conformità ai requisiti in materia di liquidità, compresi il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile, in modo uniforme e comparabile.

7) E' necessario garantire la coerenza e l'uniformità tra gli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e altre normative dell'Unione nel settore dei rischi ambientali, sociali e di governance, in particolare il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le norme sull'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance dovrebbero pertanto tenere conto dei criteri, delle classificazioni e delle definizioni stabiliti negli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2020/852. In particolare tali norme dovrebbero tenere conto dei criteri per l'individuazione e la classificazione delle attività economiche ecosostenibili di cui al regolamento (UE) 2020/852 e al regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (6). Per lo stesso motivo, in sede di pubblicazione dell'informativa sulla prestazione energetica del proprio portafoglio immobiliare, gli enti dovrebbero fornire tali informazioni sotto forma di attestato di prestazione energetica quale definito all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

8) Gli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) impongono rispettivamente a talune imprese di grandi dimensioni che sono enti di interesse pubblico o a taluni enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni di includere nella loro relazione sulla gestione o nella loro relazione consolidata sulla gestione informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'impatto della loro attività. Tale obbligo non si applica tuttavia ad altre imprese. Di conseguenza le imprese che non sono soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non sono tenute a pubblicare tali informazioni e potrebbero non essere in grado di fornire tali informazioni agli enti. Alle imprese che sono controparti di enti si può quindi chiedere solo di fornire le informazioni e i dati di cui sopra su base volontaria.

9) Al fine di attuare i principi di Basilea III, il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 un limite inferiore per i requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati utilizzando modelli interni («output floor») pari a una percentuale dei requisiti patrimoniali che si applicherebbero se fossero utilizzati i metodi standardizzati. E' pertanto opportuno che le modifiche trovino riscontro nei pertinenti modelli per l'informativa. Inoltre per fornire un confronto tra i coefficienti patrimoniali basati sul rischio calcolati usando il metodo standardizzato e il metodo dei modelli interni a livello di rischio e secondo le classi di esposizioni per il rischio di credito, dovrebbero essere introdotti due nuovi modelli per l'informativa.

10) Per quanto riguarda l'uso del metodo standardizzato per il rischio di credito, il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 un trattamento di ponderazione del rischio delle diverse esposizioni più granulare, anche per le esposizioni verso enti, le esposizioni verso imprese, le esposizioni da finanziamenti specializzati, le esposizioni al dettaglio, le esposizioni garantite da immobili, le esposizioni da debito subordinato, le esposizioni in strumenti di capitale e le esposizioni in stato di default. E' necessario che tali modifiche trovino riscontro nei modelli per l'informativa e che la numerazione delle righe in tali modelli sia in linea con quella utilizzata nei corrispondenti modelli per l'informativa del CBVB.

11) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all'uso del metodo basato sui rating interni («IRB») per le esposizioni al rischio di credito, limitazioni relative alle classi di esposizioni per le quali è possibile applicare il metodo IRB avanzato (A-IRB) per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito. In particolare, per le esposizioni verso enti è ora possibile utilizzare solo il metodo IRB di base (F-IRB) e per le esposizioni in strumenti di capitale è consentito solo l'uso del metodo standardizzato, ad eccezione di un periodo transitorio. Inoltre sono state create nuove classi di esposizioni per «amministrazioni regionali o autorità locali» e «organismi del settore pubblico» per garantire un trattamento coerente di tali esposizioni ed evitare variabilità involontarie dei pertinenti requisiti di fondi propri. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nei modelli per l'informativa sull'uso del metodo IRB. E' altresì necessario allineare la struttura del modello relativo all'effetto sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati su crediti utilizzati nell'ambito delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) alla numerazione delle righe utilizzata nel corrispondente modello per l'informativa del CBVB.

12) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo IV del regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo quadro per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, basato sul riesame approfondito del portafoglio di negoziazione del CBVB (FRTB). Tale modifica era necessaria per ovviare alle carenze individuate nell'attuale quadro dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato per le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione. Conformemente al nuovo quadro, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato gli enti devono applicare un metodo standardizzato semplificato, un metodo standardizzato alternativo o un metodo alternativo dei modelli interni. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nei modelli per l'informativa mediante l'introduzione di una serie completa di tabelle e modelli per le informative. Tale nuova serie di tabelle e modelli per le informative dovrebbe acquisire efficacia quando il quadro normativo per il rischio di mercato basato sulle norme FRTB di Basilea inizierà ad applicarsi nell'Unione. Nel frattempo dovrebbero continuare ad applicarsi gli obblighi d'informativa attualmente vigenti. Per avere una comprensione completa dell'uso di tale nuovo metodo, gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni dovrebbero, alla prima data di applicazione del nuovo quadro di informativa, pubblicare le informazioni quantitative insieme alle informazioni qualitative.

13) E' opportuno stabilire modelli uniformi per l'informativa per garantire un'informativa uniforme e comparabile sui rischi di aggiustamento della valutazione del credito (credit valuation adjustment, CVA). E' pertanto necessario introdurre a tal fine nuovi modelli e tabelle per l'informativa, con informazioni quantitative e qualitative sul rischio di CVA. Tali modelli dovrebbero tenere conto del fatto che gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il CVA possono applicare il metodo standardizzato, di base o semplificato o una combinazione di tali metodi e che il rischio di CVA dovrebbe riflettere sia il rischio di differenziali creditizi della controparte dell'ente sia il rischio di mercato del portafoglio di operazioni negoziato dall'ente con tale controparte.

14) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha introdotto al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo metodo unico non basato su modelli per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo, al fine di affrontare la mancanza di sensibilità al rischio e di comparabilità dei metodi esistenti. Alla luce della discrezionalità prevista nei principi di Basilea III, i requisiti minimi di fondi propri dell'Unione si basano esclusivamente sul calcolo della componente dell'indicatore di attività (BIC), mentre le evidenze storiche sulle perdite sono prese in considerazione solo ai fini dell'informativa. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nei modelli per l'informativa stabilendo, tra l'altro, nuovi modelli per fornire informazioni sulle perdite operative annuali subite negli ultimi 10 anni, sul calcolo dell'indicatore di attività, sulle componenti e sottocomponenti nonché sui pertinenti requisiti di fondi propri e sugli importi dell'esposizione al rischio.

15) L'articolo 501 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce le modalità con cui gli enti devono calcolare i requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività fino alla data di applicazione dell'atto legislativo di cui all'articolo 501 quinquies, paragrafo 1, del medesimo regolamento. E' pertanto necessario stabilire le modalità con cui gli enti sono tenuti a comunicare le loro esposizioni alle cripto-attività durante tale periodo transitorio.

16) Il regolamento (UE) 2024/1623 ha modificato l'articolo 434 bis, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha introdotto l'obbligo per l'ABE di elaborare soluzioni informatiche, comprese istruzioni, che gli enti devono utilizzare per le informative richieste a norma dei titoli II e III di tale regolamento. Di conseguenza i modelli per l'informativa dovrebbero indicare con sufficiente chiarezza i punti di dati e le informazioni che gli enti sono tenuti a comunicare per garantire che gli utenti abbiano accesso a informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili e che sia mantenuta la coerenza con le norme internazionali in materia di informativa. Al fine di consentire all'ABE di elaborare soluzioni informatiche adeguate, tali modelli uniformi per l'informativa non dovrebbero essere vincolanti per quanto riguarda la loro struttura e rappresentazione. In particolare, l'ABE dovrebbe potersi discostare dalla rappresentazione grafica e dalla struttura tabulare dei modelli per l'informativa, purché tutti i punti di dati e le informazioni richieste siano inclusi nella soluzione informatica.

17) Per fornire agli enti un insieme integrato completo di modelli uniformi per l'informativa e assicurare un'informativa di elevata qualità, in linea con il metodo di cui all'articolo 434 bis, primo comma, riveduto, del regolamento (UE) n. 575/2013, è necessario abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 e sostituire tale regolamento di esecuzione con il presente regolamento.

18) Al fine di garantire un'informativa tempestiva e di qualità da parte degli enti, è opportuno concedere loro tempo sufficiente per adeguare i loro sistemi interni alla luce delle modifiche apportate al quadro esistente in materia di informativa e riprese/incorporate nel presente regolamento.

19) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

20) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/637/oj).

(3)

Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(4)

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(5)

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).

(6)

Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

(7)

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj).

(8)

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

(9)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

Art. 1

Informativa sulle metriche principali e sul quadro d'insieme degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere da a) a d), f) e g), e all'articolo 447, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 1 «Informativa sul quadro d'insieme della gestione del rischio, delle metriche prudenziali principali e degli RWA» dell'allegato I.

Art. 2

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 2 «Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio» dell'allegato I.

Art. 3

Informativa sull'ambito di applicazione

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 436, lettere da b) a h), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 3 «Informativa sull'ambito di applicazione» dell'allegato I.

Art. 4

Informativa sui fondi propri

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 437, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 4 «Informativa sui fondi propri» dell'allegato I.

Art. 5

Informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 440, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 5 «Informativa sulle riserve di capitale anticicliche» dell'allegato I.

Art. 6

Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451, paragrafo 1, lettere da a) a e), e all'articolo 451, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 6 «Informativa sul coefficiente di leva finanziaria» dell'allegato I.

Art. 7

Informativa sugli indicatori della rilevanza sistemica a livello globale

1. Gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) pubblicano le informazioni sui valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio di cui all'articolo 441 del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando il modello uniforme per l'informativa di cui all'articolo 434 bis di tale regolamento. I G-SII utilizzano tale modello per l'informativa per la raccolta dei valori degli indicatori da parte delle autorità incaricate di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (1), ad eccezione di eventuali dati accessori e voci per memoria raccolti conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento delegato.

2. I G-SII pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio. Essi ripubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella loro prima relazione nell'ambito del terzo pilastro successiva alla presentazione definitiva dei valori degli indicatori alle autorità competenti interessate, qualora i dati presentati siano diversi da quelli indicati nella relazione nell'ambito del terzo pilastro di fine esercizio.

(1)

Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1222/oj).

Art. 8

Informativa sui requisiti in materia di liquidità

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, e all'articolo 451 bis, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 7 «Informativa sui requisiti in materia di liquidità» dell'allegato I.

Art. 9

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione e sulla qualità creditizia

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere a), b), d) e f), e all'articolo 442 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 8 «Informativa sulla qualità del rischio di credito» dell'allegato I.

2. I grandi enti il cui rapporto tra il valore contabile lordo dei crediti e degli anticipi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il valore contabile lordo totale dei crediti e degli anticipi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento è pari o superiore al 5 % pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni supplementari al fine di conformarsi all'articolo 442, lettere c) e f), di tale regolamento. Tali enti pubblicano le predette informazioni con frequenza annuale.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli enti escludono i crediti e gli anticipi classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso banche centrali e gli altri depositi a vista sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto.

4. Gli enti iniziano a pubblicare l'informativa conformemente al paragrafo 2 se hanno raggiunto o superato la soglia del 5 % di cui a tale paragrafo in due trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa. Per la data di riferimento della prima informativa, gli enti pubblicano le informazioni in questione utilizzando i modelli di cui a tale paragrafo se superano la soglia del 5 % alla data di riferimento dell'informativa.

5. Gli enti non sono più tenuti a pubblicare informazioni conformemente al paragrafo 2 se sono scesi al di sotto della soglia del 5 % in tre trimestri consecutivi durante i quattro trimestri precedenti la data di riferimento dell'informativa.

Art. 10

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 453, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 9 «Informativa sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito» dell'allegato I.

Art. 11

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato pubblicano le informazioni seguenti sull'uso del metodo standardizzato:

a) le informazioni di cui all'articolo 444, lettere da a) a e), e le informazioni di cui all'articolo 453, lettere g), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 10 «Informativa sul metodo standardizzato per il rischio di credito» dell'allegato I;

b) le informazioni sui valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri di cui all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 4 «Informativa sui fondi propri» dell'allegato I.

Art. 12

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), all'articolo 452, lettere da a) a h), e all'articolo 453, lettere g) e j), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 11 «Informativa sul metodo IRB per il rischio di credito» dell'allegato I.

Art. 13

Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 12 «Informativa sulle esposizioni da finanziamenti specializzati e in strumenti di capitale» dell'allegato I.

Art. 14

Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), e all'articolo 439 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 13 «Informativa sul rischio di controparte» dell'allegato I.

Art. 15

Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 14 «Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione» dell'allegato I.

Art. 16

Informativa sull'uso del metodo standardizzato e dei modelli interni alternativi per il rischio di mercato

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 1, lettere da a) a d), all'articolo 438, all'articolo 445, paragrafi 1 e 2, all'articolo 455, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 455, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 15 «Informativa sul rischio di mercato» dell'allegato I.

2. Fino al 31 dicembre 2025 gli enti provvedono all'informativa conformemente all'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (1).

3. Alla prima data di applicazione dell'uso dei metodi alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti che utilizzano il metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato pubblicano le informazioni qualitative di cui all'articolo 455, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013 insieme alle informazioni quantitative di cui all'articolo 455, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (GU L 324 del 19.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2453/oj).

Art. 17

Informativa sul rischio di aggiustamento della valutazione del credito

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettere d) e h), all'articolo 439, lettera h), e all'articolo 445 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 16 «Informativa sull'aggiustamento della valutazione del credito» dell'allegato I.

Art. 18

Informativa sul rischio operativo

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 435, all'articolo 438, lettera d), e all'articolo 446 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 17 «Informativa sul rischio operativo» dell'allegato I.

Art. 19

Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 448, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 18 «Informativa sul rischio di tasso di interesse delle attività esterne al portafoglio di negoziazione» dell'allegato I.

2. Gli enti che pubblicano per la prima volta le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono tenuti a pubblicare tali informazioni relative alla data di riferimento precedente.

Art. 20

Informativa sulla politica di remunerazione

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 19 «Informativa sulla politica di remunerazione» dell'allegato I.

Art. 21

Informativa sulle attività vincolate e non vincolate

Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 20 «Informativa sulle attività vincolate e non vincolate» dell'allegato I.

Art. 22

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 21 - «Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance» dell'allegato I. Tali informazioni comprendono quanto segue:

a) informazioni qualitative sui rischi ambientali, sociali e di governance;

b) informazioni quantitative sul rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici;

c) informazioni quantitative sui rischi fisici connessi ai cambiamenti climatici;

d) informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 nei confronti delle controparti soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE, delle famiglie e delle amministrazioni locali di cui all'allegato V, parte 1, punto 42, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (1);

e) informazioni quantitative su altre azioni di attenuazione e su esposizioni ai rischi connessi ai cambiamenti climatici che non sono considerate attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 ma che sostengono le controparti nel processo di transizione o di adattamento ai fini degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.

2. Gli enti possono scegliere di pubblicare informazioni quantitative sulle azioni di attenuazione e sulle esposizioni relative ai rischi connessi ai cambiamenti climatici associati alle attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, nei confronti delle controparti che sono società non finanziarie, che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui all'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non sono soggette agli obblighi di informativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2178 della Commissione (2).

Per il calcolo della percentuale delle esposizioni verso attività che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (esposizioni allineate alla tassonomia) nei confronti di tali controparti, gli enti:

a) possono utilizzare, se disponibili, le informazioni ricevute dalle rispettive controparti su base volontaria e bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito;

b) qualora la controparte non possa o non intenda fornire i dati in questione su base bilaterale, possono ricorrere a stime interne e variabili proxy e spiegare nella descrizione che accompagna il modello in che misura è stato fatto ricorso a tali stime interne e variabili proxy e quali stime interne e variabili proxy sono state applicate;

c) se non sono in grado di raccogliere su base bilaterale le informazioni in questione, o non possono ricorrere a stime interne e variabili proxy, o non possono raccogliere tali informazioni o ricorrere a tali stime e variabili proxy in un modo che non sia eccessivamente oneroso per loro o per le loro controparti, possono spiegare tale incapacità nella descrizione che accompagna il modello.

Ai fini della lettera a), gli enti informano le loro controparti che tali informazioni sono fornite su base volontaria.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

Art. 23

Informativa sulle cripto-attività

Gli enti pubblicano le informazioni per il calcolo dei requisiti di fondi propri delle esposizioni alle cripto-attività conformemente all'articolo 501 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, come specificato nella sezione 22 «Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività» dell'allegato I.

Art. 24

Soluzioni informatiche

L'ABE garantisce che le soluzioni informatiche, comprese istruzioni, elaborate per le informative richieste a norma dei titoli II e III del regolamento (UE) n. 575/2013 siano sempre conformi ai modelli uniformi per l'informativa di cui al presente regolamento e includano tutti i punti di dati e le informazioni elencati nei modelli per l'informativa.

L'ABE mette a disposizione sul proprio sito web le soluzioni informatiche di cui al primo paragrafo e qualsiasi istruzione connessa. L'ABE tiene aggiornate tali soluzioni e istruzioni informatiche e le rende disponibili in tutte le lingue ufficiali.

Art. 25

Disposizioni generali sui modelli uniformi per l'informativa

1. La numerazione delle righe o delle colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE non è modificata se un ente omette di pubblicare una o più informazioni a norma dell'articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Gli enti inseriscono una nota esplicita nella descrizione che accompagna il modello o la tabella basato o basata sulle soluzioni informatiche in questione, indicando quali righe o colonne non sono compilate e il motivo dell'omissione.

3. Le informazioni previste dall'articolo 431 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono chiare e complete, in modo da permettere agli utilizzatori delle stesse di comprendere le informazioni quantitative, e sono poste accanto ai modelli cui si riferiscono le informazioni.

4. I valori numerici sono presentati come segue:

a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a milioni di unità;

b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.

5. Gli enti forniscono inoltre le informazioni seguenti:

a) data e periodo di riferimento dell'informativa;

b) valuta utilizzata per le segnalazioni;

c) nome e, se del caso, l'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente che pubblica le informazioni;

d) se del caso, il principio contabile utilizzato;

e) se del caso, l'ambito del consolidamento.

Art. 26

Periodo e frequenza dell'informativa

1. I periodi di informativa sono definiti come periodi trimestrali T, T-1, T-2, T-3 e T-4.

2. Le righe o le colonne dei modelli uniformi per l'informativa di cui all'allegato I inclusi nelle soluzioni informatiche elaborate dall'ABE sono compilate rispettando la frequenza dell'informativa di cui agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Gli enti soggetti all'obbligo di pubblicare le informative adempiono a tale obbligo con la frequenza seguente:

a) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base trimestrale forniscono dati per i periodi T, T-1, T-2, T-3 e T-4;

b) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base semestrale forniscono dati per i periodi T, T-2 e T-4;

c) gli enti che pubblicano le informazioni contenute nell'allegato I su base annua forniscono dati per i periodi T e T-4.

4. Gli enti pubblicano le date corrispondenti ai periodi di informativa.

5. I dati relativi a periodi precedenti non sono necessari se i dati sono pubblicati per la prima volta.

Art. 27

Abrogazione

1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025, ad eccezione dell'articolo 15 e degli allegati XXIX e XXX. L'articolo 15 e gli allegati XXIX e XXX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell'articolo 16 del presente regolamento.

2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2025.

3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 28

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN