
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 26 giugno 2013
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176
Regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1) (2) (3)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/2987)
Titolo sostituito dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
Per l'integrazione del presente regolamento, si rimanda:
- al Reg. (UE) 2024/1780;
- al Reg. (UE) 2024/1728;
- al Reg. (UE) 2024/1085;
- al Reg. (UE) 2024/397;
- al Reg. (UE) 2023/2779;
- al Reg. (UE) 2023/1578;
- al Reg. (UE) 2023/1577;
- al Reg. (UE) 2023/511;
- al Reg. (UE) 2023/206;
- al Reg. (UE) 2022/2328;
- al Reg. (UE) 2022/2257;
- al Reg. (UE) 2022/2060;
- al Reg. (UE) 2022/2059;
- al Reg. (UE) 2022/2058;
- al Reg. (UE) 2022/1622;
- al Reg. (UE) 2022/1011;
- al Reg. (UE) 2022/676;
- al Reg. (UE) 2022/439;
- al Reg. (UE) 2021/598.
In merito alle norme tecniche di attuazione per l'applicazione del presente regolamento, si rimanda:
- al Reg. (UE) 2024/3172, per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del presente;
- al Reg. (UE) 2024/3117, per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza;
- al Reg. (UE) 2021/763, per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 28 giugno 2013
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 521
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
1) La dichiarazione del G-20 del 2 aprile 2009 sul rafforzamento del sistema finanziario ha auspicato che siano intrapresi sforzi internazionali coerenti in favore di una maggiore trasparenza, responsabilità e regolamentazione e di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei fondi propri del sistema bancario una volta che la ripresa economica si sarà consolidata. Tale dichiarazione ha chiesto inoltre l'introduzione di misure aggiuntive non basate sul rischio tese a contenere l'accumulo di leva finanziaria nel sistema bancario e l'instaurazione di un quadro che imponga maggiori riserve di liquidità. In conformità al mandato conferitogli dal G-20, nel settembre 2009 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ("GHOS") ha concordato una serie di misure per rafforzare la regolamentazione del settore bancario. Tali misure sono state approvate dai leader del G-20 al vertice di Pittsburgh del 24 e 25 settembre 2009 e affinate nel dicembre 2009. A luglio e a settembre 2010, il GHOS ha diffuso due ulteriori comunicazioni sul calcolo e la calibrazione di tali nuove misure e nel dicembre 2010 il CBVB per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato le misure definitive che sono denominate il quadro di Basilea III.
2) Il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'UE, presieduto da Jacques de Larosière ("gruppo de Larosière"), ha invitato l'Unione a sviluppare una regolamentazione finanziaria più armonizzata. Nel quadro del futuro assetto della vigilanza europea, il Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2009 ha sottolineato la necessità di istituire un codice unico europeo applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte le imprese di investimento nel mercato interno.
3) Come si afferma nella relazione del gruppo de Larosière del 25 febbraio 2009 ("relazione de Larosière"), uno Stato membro dovrebbe poter adottare misure normative nazionali più rigorose ritenute adeguate a livello nazionale per salvaguardare la stabilità finanziaria, purché siano rispettati i principi del mercato interno e le norme minime di base concordate.
4) La direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (3), e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (4), sono state notevolmente modificate in varie occasioni. Molte disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE si applicano sia agli enti creditizi sia alle imprese di investimento. Per ragioni di chiarezza e per assicurare l'applicazione coerente di tali disposizioni, è opportuno fonderle in nuovi atti legislativi che siano applicabili sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento, segnatamente il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (5). Per garantire una maggiore accessibilità, è opportuno integrare le disposizioni degli allegati delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE nell'articolato della direttiva 2013/36/UE e del presente regolamento.
5) Il presente regolamento e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero formare insieme il quadro giuridico di disciplina dell'accesso all'attività, il quadro di vigilanza e le norme prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (di seguito congiuntamente "enti"). E' pertanto opportuno che il presente regolamento sia letto in combinato disposto con tale direttiva.
6) La direttiva 2013/36/UE, basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dovrebbe contenere, tra l'altro, le disposizioni sull'accesso all'attività degli enti, le modalità della loro governance e il relativo quadro di vigilanza, quali le disposizioni che disciplinano l'autorizzazione dell'attività, l'acquisizione di partecipazioni qualificate, l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di fornire servizi, i poteri delle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia e le disposizioni che disciplinano il capitale iniziale e la revisione prudenziale degli enti.
7) Il presente regolamento dovrebbe contenere, tra l'altro, i requisiti prudenziali per gli enti strettamente correlati al funzionamento dei mercati dei servizi bancari e finanziari e che mirano a garantire la stabilità finanziaria degli operatori su tali mercati, nonché un elevato livello di protezione degli investitori e dei depositanti. Il presente regolamento è volto a contribuire in modo determinante al buon funzionamento del mercato interno, di conseguenza occorre che sia basato sulle disposizioni dell'articolo 114 TFUE, come interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea.
8) Le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, pur avendo in una certa misura armonizzato le disposizioni degli Stati membri in materia di vigilanza prudenziale, prevedono un numero significativo di opzioni e possibilità per gli Stati membri di imporre norme più rigorose di quelle previste da tali direttive. Ciò si traduce in disparità tra le norme nazionali, che potrebbero ostacolare la fornitura transfrontaliera di servizi e la libertà di stabilimento e in tal modo creare ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.
9) Per motivi di certezza del diritto e per la necessità di una parità di condizioni all'interno dell'Unione, un unico insieme di norme per tutti i partecipanti al mercato costituisce un elemento chiave per il funzionamento del mercato interno. Al fine di evitare distorsioni del mercato e l'arbitraggio regolamentare, requisiti prudenziali minimi dovrebbero garantire la massima armonizzazione. Di conseguenza, i periodi transitori previsti dal presente regolamento sono essenziali per la corretta attuazione del medesimo e per evitare incertezza sui mercati.
10) Visto il lavoro svolto dal gruppo per l'attuazione delle norme del CBVB per la vigilanza bancaria nel sorvegliare e rivedere l'attuazione, da parte dei paesi membri, del quadro di Basilea III, la Commissione dovrebbe fornire relazioni di aggiornamento su base continua, e almeno dopo la pubblicazione, a cura del CBVB, di ogni rapporto sullo stato di avanzamento, in ordine all'attuazione e adozione nazionale del quadro di Basilea III in altre giurisdizioni importanti, inclusa una valutazione della coerenza delle normative o dei regolamenti di altri paesi rispetto alle norme minime internazionali, al fine di identificare differenze che potrebbero sollevare preoccupazioni circa possibili disparità di condizioni.
11) Al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi e le distorsioni della concorrenza derivanti da divergenze tra le normative nazionali, nonché per prevenire probabili ulteriori ostacoli al commercio e distorsioni significative della concorrenza è pertanto necessario adottare un regolamento che istituisca norme uniformi applicabili in tutti gli Stati membri.
12) L'introduzione dei requisiti prudenziali mediante regolamento ne garantirebbe la diretta applicabilità. Ciò assicurerebbe condizioni di parità, perché eviterebbe che il recepimento di una direttiva dia origine a disposizioni nazionali diverse. Con l'adozione del presente regolamento tutti gli enti sarebbero soggetti alle stesse norme in tutta l'Unione, il che rafforzerebbe anche la fiducia nella stabilità degli enti, soprattutto in periodi di stress. L'adozione di un regolamento consentirebbe inoltre di ridurre la complessità della regolamentazione e i costi per il rispetto della normativa, in particolare per gli enti che operano su base transfrontaliera, e contribuirebbe a eliminare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda la situazione particolare dei mercati dei beni immobili, che presentano sviluppi economici e differenze giurisdizionali specifici a livello nazionale, regionale e locale, è opportuno che le autorità competenti possano stabilire fattori di ponderazione del rischio più elevati o applicare criteri più severi alle esposizioni garantite da ipoteche sui beni immobili in determinate aree, stabiliti in base ai default desunti dalla propria esperienza e agli sviluppi previsti del mercato.
13) Nei settori non contemplati dal presente regolamento, quali l'accantonamento dinamico, le disposizioni sui sistemi nazionali di obbligazioni garantite non relative al trattamento di obbligazioni garantite ai sensi del presente regolamento, l'acquisizione e la detenzione di partecipazioni sia nel settore finanziario che in quello non finanziario a fini non relativi ai requisiti prudenziali di cui al presente regolamento, occorre che le autorità competenti o gli Stati membri siano in grado di imporre norme nazionali, a condizione che esse siano coerenti con il presente regolamento.
14) Le più importanti raccomandazioni dettate nella relazione de Larosière e successivamente attuate nell'Unione attengono all'istituzione di un codice unico e di un quadro europeo per la vigilanza macroprudenziale che, insieme, hanno lo scopo di garantire la stabilità finanziaria. Il codice unico assicura un quadro regolamentare solido e uniforme che agevola il funzionamento del mercato interno ed elimina le possibilità di arbitraggio regolamentare. Nell'ambito del mercato interno per i servizi finanziari, i rischi macroprudenziali possono tuttavia differire in vari modi con una gamma di specificità nazionali, con la conseguenza che si osservano variazioni, ad esempio con riguardo alla struttura e alle dimensioni del settore bancario rispetto all'economia in generale e al ciclo del credito.
15) Nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE sono stati inseriti vari strumenti intesi a prevenire e attenuare i rischi macroprudenziali e sistemici, garantendo la flessibilità e assicurando nel contempo che l'utilizzo di tali strumenti sia soggetto a adeguati controlli per non pregiudicare la funzione del mercato interno, garantendo altresì la trasparenza e la coerenza dell'utilizzo di tali strumenti.
16) Oltre allo strumento della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico incluso nella direttiva 2013/36/UE se i rischi macroprudenziali o sistemici riguardano uno Stato membro, le autorità competenti o designate dello Stato membro in questione dovrebbero poter fare fronte a tali rischi tramite specifiche misure macroprudenziali nazionali, ove ciò sia ritenuto più efficace per affrontare i suddetti rischi. Il Comitato europeo per il rischio sistemico ("CERS") istitutito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (6), e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ("ABE") istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (7), dovrebbero avere la possibilità di formulare i loro pareri sul soddisfacimento delle condizioni relative a tali misure macroprudenziali nazionali e un meccanismo dell'Unione dovrebbe impedire che le misure nazionali siano applicate qualora vi siano fondati motivi per ritenere che le condizioni pertinenti non sono soddisfatte. Mentre il regolamento stabilisce norme microprudenziali per gli enti, gli Stati membri mantengono un ruolo guida nella vigilanza macroprudenziale a motivo della loro competenza e delle loro attuali responsabilità in relazione alla stabilità finanziaria. In tale caso specifico, poiché la decisione di adottare misure macroprudenziali nazionali implica talune valutazioni in relazione ai rischi che potrebbero, in ultima analisi, incidere sulla situazione macroeconomica, fiscale e di bilancio dello Stato membro interessato, è necessario conferire al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, il potere di respingere le misure macroprudenziali nazionali proposte, a norma dell'articolo 291 TFUE.
17) Qualora la Commissione abbia presentato al Consiglio una proposta di respingimento delle misure nazionali macroprudenziali, il Consiglio dovrebbe esaminate tale proposta senza indugio e decidere se respingere o meno le misure nazionali. Si potrebbe procedere ad una votazione conformemente al regolamento interno del Consiglio (8) su richiesta di uno Stato membro o della Commissione. A norma dell'articolo 296 TFUE, il Consiglio dovrebbe motivare la sua decisione in relazione al rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento per il suo intervento. Considerata l'importanza del rischio macroprudenziale e sistemico per il mercato finanziario dello Stato membro interessato e, quindi, la necessità di una reazione rapida, è importante fissare il termine tale decisione del Consiglio ad un mese. Se il Consiglio, dopo aver esaminato a fondo la proposta della Commissione di respingere le misure nazionali proposta, giunge alla conclusione che le condizioni stabilite nel presente regolamento per il respingimento delle misure nazionali non sono state soddisfatte, dovrebbe in ogni caso motivare la sua conclusione in modo chiaro e inequivocabile.
18) Fino all'armonizzazione dei requisiti di liquidità nel 2015 e all'armonizzazione di un coefficiente di leva finanziaria nel 2018, gli Stati membri dovrebbero poter applicare tali misure come ritengono opportuno, comprese le misure per attenuare il rischio macroprudenziale o sistemico in un determinato Stato membro.
19) Dovrebbe essere possibile applicare le riserve di capitale a fronte del rischio sistemico o le singole misure adottate dagli Stati membri per fare fronte ai rischi sistemici che li riguardano al sistema bancario in generale o a uno o più comparti di tale settore, ovvero a comparti di enti che presentano profili di rischio simili nelle rispettive attività, oppure alle esposizioni verso uno o più settori economici o geografici nazionali in tutto il settore bancario.
20) Se due o più autorità designate degli Stati membri individuano le medesime variazioni d'intensità del rischio sistemico o macroprudenziale che rappresentano una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale in ciascuno Stato membro, minaccia che, secondo tali autorità designate, sarebbe più opportuno affrontare tramite misure nazionali, gli Stati membri possono presentare al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE una notificazione congiunta. Allorché notificano al Consiglio, alla Commissione, al CERS e all'ABE, gli Stati membri dovrebbero presentare le prove pertinenti, compresa una motivazione della notificazione congiunta.
21) Dovrebbe inoltre essere conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che aumenti temporaneamente il livello dei requisiti di fondi propri, dei requisiti per i fattori di ponderazione del rischio, dei requisiti per le grandi esposizioni e degli obblighi di informativa al pubblico. E' opportuno che tali disposizioni si applichino per un periodo di un anno, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano sollevato obiezioni all'atto delegato entro un termine di tre mesi. La Commissione dovrebbe motivare il ricorso a tale procedura. La Commissione dovrebbe essere abilitata unicamente a imporre requisiti prudenziali più severi per le esposizioni derivanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori dell'Unione che incidono su tutti gli Stati membri.
22) Un riesame delle norme macroprudenziali è giustificato per consentire alla Commissione di valutare, tra l'altro, se gli strumenti macroprudenziali contenuti nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti, se sia opportuno proporre nuovi strumenti, se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione degli strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, nonché di valutare come le norme convenute a livello internazionale per gli enti a rilevanza sistemica interagiscono con il presente regolamento o la direttiva 2013/36/UE.
23) Qualora gli Stati membri adottino orientamenti di portata generale, in particolare in ambiti in cui è in corso l'adozione da parte della Commissione di progetti di norme tecniche, è necessario che tali orientamenti non siano contrarie al diritto dell'Unione né ne compromettano l'applicazione.
24) Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di imporre, se del caso, requisiti equivalenti alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso regolamento.
25) I requisiti prudenziali generali previsti dal presente regolamento sono integrati da dispositivi specifici decisi dalle autorità competenti a seguito del programma permanente di revisione prudenziale dei singoli enti. Occorre tra l'altro che la gamma di tali dispositivi di vigilanza sia stabilita nella direttiva 2003/36/UE poiché è opportuno che le autorità competenti possano scegliere autonomamente quali dispositivi imporre.
26) E' opportuno che il presente regolamento non pregiudichi la capacità delle autorità competenti di imporre requisiti specifici nel quadro del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui alla direttiva 2013/36/UE che dovrebbe essere adattato allo specifico profilo di rischio degli enti.
27) Il regolamento (UE) n. 1093/2010 mira ad accrescere la qualità e l'uniformità della vigilanza nazionale, rafforzando la sorveglianza sui gruppi transfrontalieri.
28) Considerato il maggior numero dei compiti attribuiti all'ABE dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garabture che siano rese disponibili adeguate risorse umane e finanziarie.
29) Il regolamento (UE) n. 1093/2010 impone all'ABE di operare nell'ambito di applicazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. L'ABE è tenuta altresì ad operare nel settore delle attività degli enti in relazione a questioni non direttamente coperte dalle predette direttive, purché tali azioni siano necessarie per assicurare un'applicazione efficace e uniforme di tali direttive. Occorre che il presente regolamento tenga conto del ruolo e della funzione dell'ABE e faciliti l'esercizio dei suoi poteri fissati nel regolamento (UE) n. 1093/2010.
30) Dopo il periodo di osservazione e la piena applicazione del requisito in materia di copertura della liquidità conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se il conferimento all'ABE di un potere di iniziativa per intervenire con una mediazione vincolante in relazione al raggiungimento di decisioni congiunte da parte delle autorità competenti a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento faciliterebbe sul piano pratico la costituzione e il funzionamento di singoli sottogruppi di liquidità nonché la determinazione del soddisfacimento dei criteri per uno specifico trattamento infragruppo per gli enti transfrontalieri. Pertanto, nel contesto di una delle relazioni periodiche sull'operato dell'ABE a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, la Commissione dovrebbe esaminare in maniera specifica la necessità di conferire all'ABE tali poteri e includere i risultati di detto esame nella sua relazione, che dovrebbe essere corredata di proposte appropriate, ove opportuno.
31) Secondo la relazione de Larosière, la vigilanza microprudenziale non può salvaguardare efficacemente la stabilità finanziaria se non tiene in debito conto gli sviluppi al macrolivello, mentre la vigilanza macroprudenziale ha senso solo se è in grado di incidere in qualche modo sulla vigilanza al microlivello. La stretta cooperazione tra l'ABE e il CERS è essenziale per garantire la piena efficacia del funzionamento del CERS stesso e del seguito dato alle sue segnalazioni e raccomandazioni. In particolare, l'ABE dovrebbe poter trasmettere al CERS tutte le informazioni pertinenti ricevute dalle autorità competenti in conformità degli obblighi di segnalazione sanciti dal presente regolamento.
32) Visti gli effetti devastanti dell'ultima crisi finanziaria, gli obiettivi generali del presente regolamento sono quelli di incoraggiare le attività bancarie economicamente utili che soddisfano l'interesse generale e scoraggiare la speculazione finanziaria insostenibile priva di reale valore aggiunto. Ciò implica una riforma globale delle modalità con cui i risparmi sono incanalati in investimenti produttivi. Al fine di salvaguardare un ambiente bancario sostenibile e diversificato nell'Unione, le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a imporre requisiti patrimoniali più elevati per gli enti di importanza sistemica che, in virtù delle loro attività, possono rappresentare una minaccia per l'economia globale.
33) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti della stessa categoria, si rendono necessari requisiti finanziari equivalenti in riferimento a detti enti che detengono fondi o titoli appartenenti ai loro clienti.
34) Poiché sul mercato interno gli enti si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di sorveglianza siano equivalenti in tutta l'Unione, tenendo conto dei diversi profili di rischio degli enti.
35) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti, è opportuno che tale calcolo sia fatto in conformità del presente regolamento.
36) Conformemente al presente regolamento i requisiti di fondi propri si applicano su base individuale e consolidata, a meno che le autorità competenti, ove lo ritengano opportuno, decidano di non applicare la vigilanza su base individuale. La vigilanza su base individuale e consolidata e la vigilanza su base consolidata a livello transfrontaliero sono strumenti utili ai fini del controllo degli enti creditizi.
37) Per assicurare un adeguato livello di solvibilità degli enti appartenenti ad un gruppo, è essenziale applicare i requisiti di fondi propri sulla base della situazione finanziaria consolidata di tali enti del gruppo. Per assicurare un'adeguata ripartizione dei fondi propri all'interno del gruppo e la loro disponibilità, se necessario, per la tutela del risparmio, occorre applicare i requisiti di fondi propri ad ogni singolo ente del gruppo, a meno che il predetto obiettivo non possa essere efficacemente conseguito in altro modo.
38) Gli interessi di minoranza che derivano da società di partecipazione finanziaria intermedie soggette ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata possono essere ammissibili, con le dovute limitazioni, anche come capitale primario di classe 1 del gruppo su base consolidata, dal momento che il capitale primario di classe 1 di una società di partecipazione finanziaria intermedia riconducibile a interessi di minoranza e la quota del medesimo capitale riconducibile all'impresa madre coprono, in proporzioni uguali, le eventuali perdite delle rispettive filiazioni.
39) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e della loro adeguatezza ai rischi ai quali è esposto un ente creditizio, nonché per la valutazione della concentrazione delle esposizioni dovrebbe tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (9), che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (10), ovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (11), qualora sia quest'ultimo a disciplinare la contabilità degli enti ai sensi della normativa nazionale.
40) Per garantire un adeguato livello di solvibilità è importante fissare requisiti di fondi propri in base ai quali le attività e gli elementi fuori bilancio siano ponderati in funzione del livello di rischio.
41) Il 26 giugno 2004 il CBVB ha approvato un accordo quadro sulla convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei requisiti di fondi propri ("quadro di Basilea II"). Le disposizioni delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE riprese nel presente regolamento costituiscono l'equivalente delle disposizioni del quadro di Basilea II. Di conseguenza, con l'integrazione degli elementi supplementari del quadro di Basilea III, il presente regolamento costituisce l'equivalente delle disposizioni dei quadri di Basilea II e III.
42) E' essenziale tener conto della diversità degli enti nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti di fondi propri a fronte del rischio di credito che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. L'utilizzo dei rating esterni e delle stime interne degli enti dei singoli parametri di rischio di credito rappresenta un progresso significativo in termini di sensibilità al rischio e di solidità prudenziale delle norme in materia di rischio di credito. Occorre incoraggiare gli enti ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Nel produrre le stime richieste per l'applicazione dei metodi relativi al rischio di credito previsti ai sensi del presente regolamento, è opportuno che gli enti potenzino i loro processi per la misurazione e la gestione del rischio di credito al fine di disporre di metodi per la determinazione dei requisiti di fondi propri previsti dalla normativa che siano indicativi della natura, dell'ampiezza e della complessità dei singoli processi degli enti. A tale riguardo, è opportuno che il trattamento dei dati in relazione all'assunzione e alla gestione di esposizioni nei confronti di clienti includa anche lo sviluppo e la validazione di sistemi di gestione e misurazione del rischio di credito. Ciò corrisponde tanto alla realizzazione del legittimo interesse degli enti, quanto alla finalità del presente regolamento di applicare metodi migliori per la misurazione e la gestione del rischio e di utilizzarli anche a fini regolamentari di fondi propri. Ciò nondimeno, i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio richiedono competenze e risorse notevoli, nonché un volume sufficiente di informazioni di elevata qualità. Occorre pertanto che gli enti rispettino norme di elevata qualità prima di applicare tali metodi a fini regolamentari di fondi propri. Tenuto conto dei lavori in corso per garantire adeguati meccanismi di protezione ai modelli interni, è opportuno che la Commissione prepari una relazione sulla possibilità di estendere il requisito minimo di Basilea I, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
43) Occorre che i requisiti patrimoniali siano proporzionati ai rischi cui si riferiscono. In particolare, è necessario che i requisiti riflettano la riduzione del livello di rischio derivante dall'esistenza di un gran numero di esposizioni di dimensioni relativamente ridotte.
44) Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. La ripresa e futura crescita dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle PMI stabilite nell'Unione di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature occorrenti per accrescerne la competitività. Il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le PMI stabilite nell'Unione ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria. Risulta pertanto importante provvedere a colmare l'attuale carenza di finanziamenti alle PMI e garantire un adeguato flusso di crediti bancari alle PMI nell'attuale contesto. Le coperture patrimoniali verso le esposizioni verso le PMI dovrebbero essere ridotte mediante l'applicazione di un fattore di sostegno pari allo 0,7619 in modo da consentire agli enti creditizi di aumentare i prestiti alle PMI. Per conseguire tale obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero utilizzare efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle PMI stabilite nell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero monitorare periodicamente l'importo totale delle esposizioni degli enti creditizi verso le PMI e l'importo totale dell'alleggerimento dei requisiti patrimoniali.
45) Conformemente alla decisione del CBVB, approvata dal GHOS il 10 gennaio 2011, occorre che tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e tutti gli strumenti di classe 2 di un ente possano essere integralmente e permanentemente svalutati oppure convertiti integralmente in capitale primario di classe 1 nel momento in cui l'ente non è redditizio. La normativa necessaria per garantire che gli strumenti di fondi propri siano soggetti al meccanismo aggiuntivo di assorbimento delle perdite dovrebbe essere incorporata nel diritto dell'Unione quale parte integrante dei requisiti relativi al risanamento e alla risoluzione degli enti. Se, entro il 31 dicembre 2015, non fosse stata adottata, il diritto dell'Unione che disciplina il requisito secondo cui gli strumenti di capitale dovrebbero poter essere integralmente e permanentemente svalutati a zero oppure convertiti integralmente in capitale primario di classe 1 nel caso in cui l'ente non sia più considerato redditizio, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame e riferire se tale disposizione debba essere inclusa nel presente regolamento e, alla luce di tale riesame, presentare proposte legislative adeguate.
46) Le disposizioni del presente regolamento rispettano il principio di proporzionalità con riguardo in particolare alla diversità degli enti in termini di dimensioni e portata delle operazioni e di gamma delle attività. Il rispetto del principio di proporzionalità implica altresì che per le esposizioni al dettaglio siano riconosciute procedure di rating il più possibile semplici, anche nel metodo basato sui rating interni ("metodo IRB"). Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i requisiti di cui al presente regolamento siano proporzionati rispetto al tipo, alla portata e alla complessità dei rischi associati al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. La Commissione dovrebbe assicurare che gli atti delegati e gli atti di esecuzione, le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione siano coerenti con il principio di proporzionalità in modo tale da garantire che il presente regolamento sia applicato in modo proporzionato. L'ABE dovrebbe pertanto assicurare che tutte le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione siano formulate in modo tale da rispettare ed essere coerenti con il principio di proporzionalità.
47) Le autorità competenti dovrebbero prestare la dovuta attenzione ai casi per i quali sospettino che le informazioni sono considerate esclusive o riservate al fine di evitare la pubblicazione di tali informazioni. Sebbene un ente possa scegliere di non pubblicare informazioni in quanto considerate esclusive o riservate, il fatto che tali informazioni siano state considerate esclusive o riservate non dovrebbe sollevare dalla responsabilità derivante dalla mancata pubblicazione di tali informazioni qualora risulti che detta mancata pubblicazione ha effetti rilevanti.
48) La natura "evolutiva" del presente regolamento permette agli enti di scegliere fra tre metodi per il rischio di credito di complessità variabile. Al fine di consentire in particolare agli enti di dimensioni minori di optare per il metodo IRB, più sensibile al rischio, è opportuno che le relative disposizioni siano interpretate nel senso che le classi di rischio comprendono tutte le esposizioni che, direttamente o indirettamente, sono equiparate a quella di cui al presente regolamento. Come regola generale, occorre che le autorità competenti non distinguano fra i tre metodi in relazione al processo di revisione prudenziale, ossia occorre che agli enti che operano secondo le disposizioni del metodo standardizzato non sia applicata, unicamente per detta ragione, una vigilanza più rigorosa.
49) Occorre accordare un maggiore riconoscimento alle tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro di norme miranti ad assicurare che la solvibilità non sia compromessa da un indebito riconoscimento. Nella misura del possibile occorre che nel metodo standardizzato, ma anche negli altri metodi, siano riconosciute le tutele bancarie volte ad attenuare i rischi di credito già consuete nello Stato membro interessato.
50) Al fine di assicurare che i requisiti patrimoniali degli enti riflettano adeguatamente i rischi e la riduzione dei rischi derivanti dalle attività di cartolarizzazione e dagli investimenti in attività cartolarizzate degli enti, è necessario includere norme che prevedano un trattamento di tali attività e investimenti sensibile al rischio e solido sotto il profilo prudenziale. A tal fine, è necessaria una definizione chiara e completa di cartolarizzazione che rifletta ogni operazione o schema mediante il quale il rischio di credito associato ad un'esposizione o ad un portafoglio di esposizioni è segmentato. Un'esposizione che crea un'obbligazione di pagamento diretto per un'operazione o uno schema utilizzato per finanziare o amministrare attività materiali non dovrebbe essere considerata un'esposizione verso una cartolarizzazione, anche se l'operazione o lo schema comporta obbligazioni di pagamento di rango (seniority) diverso.
51) Oltre alla vigilanza volta a garantire la stabilità finanziaria, esiste la necessità di meccanismi atti a migliorare e sviluppare una vigilanza efficace e prevenire eventuali bolle, così da assicurare un'allocazione ottimale del capitale alla luce delle sfide e degli obiettivi macroeconomici, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine nell'economia reale.
52) Il rischio operativo rappresenta un rischio notevole per gli enti che richiede copertura con fondi propri. E' essenziale tener conto della diversità degli enti nell'Unione, prevedendo sistemi alternativi di calcolo dei requisiti in materia di rischio operativo che incorporino livelli diversi di sensibilità al rischio e che richiedano gradi diversi di sofisticatezza. Occorre prevedere adeguati incentivi per spingere gli enti ad adottare i metodi che presentano una maggiore sensibilità al rischio. Dato che le tecniche di misurazione e di gestione del rischio operativo sono ancora in fase di evoluzione, occorre che le norme siano soggette a costante riesame e se del caso aggiornate, in particolare per quanto riguarda i requisiti patrimoniali applicabili alle diverse linee di business e il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio. A questo proposito è necessario prestare particolare attenzione alla presa in considerazione delle assicurazioni nei metodi semplificati di calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo.
53) La sorveglianza e il controllo delle esposizioni di un ente dovrebbero costituire parte integrante della vigilanza su questi ultimi. Pertanto, l'eccessiva concentrazione di esposizioni a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti connessi può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità di un ente.
54) Nel determinare l'esistenza di un gruppo di clienti connessi e, pertanto, di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento (funding) fornito dall'ente stesso, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate.
55) Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell'esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sulle grandi esposizioni senza l'applicazione di fattori di ponderazione del rischio né classi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell'ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso delle grandi esposizioni, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. E' opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini delle grandi esposizioni.
56) Dato che una perdita derivante da un'esposizione verso un ente può essere altrettanto grave quanto una perdita dovuta ad un'altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di segnalazione di tutte le altre esposizioni. E' stato introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l'impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, ad esempio, l'esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute.
57) E' importante allineare gli interessi delle imprese che "confezionano" i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) con quelli delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). A tal fine, è opportuno che il cedente o il promotore mantengano un interesse significativo nelle attività sottostanti. E' pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l'esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, occorre che le operazioni di cartolarizzazione non siano strutturate in modo tale da evitare l'osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. E' opportuno che detto mantenimento intervenga in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito sia trasferito tramite cartolarizzazione, occorre che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la due diligence, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni.
58) Il presente regolamento prevede altresì che il requisito di mantenimento non sia oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto il cedente, il promotore o il prestatore originario sia soggetto al requisito. Analogamente, occorre che ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengono altre, quali ad esempio un'esposizione sottostante, il requisito di mantenimento sia applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall'investimento. E' opportuno che i crediti commerciali acquistati non siano assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. E' auspicabile che le autorità competenti applichino il fattore di ponderazione del rischio alla mancata osservanza degli obblighi di due diligence e di gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l'analisi dei rischi sottostanti. La Commissione dovrebbe riesaminare inoltre se il fatto di evitare l'applicazione multipla del requisito di mantenimento possa sfociare in prassi di elusione del requisito in materia di mantenimento e se le autorità competenti applicano con efficacia le norme sulle cartolarizzazioni.
59) E' opportuno ricorrere alla due diligence per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di due diligence devono essere proporzionati. Occorre che le procedure basate sulla due diligence contribuiscano a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla due diligence siano opportunamente divulgate.
60) Quando un ente assume esposizioni nei confronti della propria impresa madre o di altre filiazioni di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. Occorre che la gestione di tali esposizioni assunte dagli enti sia condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di sana gestione, a prescindere da qualsiasi altra considerazione. Ciò è di particolare importanza nel caso di grandi esposizioni e nei casi che non afferiscono unicamente all'amministrazione infragruppo o alle operazioni infragruppo consuete. Occorre che le autorità competenti rivolgano particolare attenzione a tali esposizioni infragruppo. Tali norme non devono tuttavia essere applicate quando l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria o un ente creditizio o quando le altre filiazioni sono enti creditizi, enti finanziari o società strumentali, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio.
61) Data la loro sensibilità al rischio, è auspicabile sorvegliare costantemente se le norme sui requisiti di fondi propri abbiano effetti significativi sul ciclo economico. E' opportuno che la Commissione, tenendo conto del contributo della Banca centrale europea (BCE), riferisca su tali aspetti al Parlamento europeo e al Consiglio.
62) E' opportuno riesaminare i requisiti di fondi propri per i negoziatori per conto proprio di merci, inclusi i negoziatori attualmente esentati dai requisiti della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (12).
63) L'obiettivo della liberalizzazione dei mercati del gas e dell'energia elettrica è importante per l'Unione sia sul piano economico che su quello politico. Pertanto, occorre che i requisiti di fondi propri, e le altre norme prudenziali, da applicare alle imprese operanti in questi mercati siano proporzionati e non interferiscano indebitamente con la realizzazione dell'obiettivo della liberalizzazione. In particolare, occorrerà tenere presente tale obiettivo quando si procederà alla revisione del presente regolamento.
64) E' necessario che gli enti che investono in ricartolarizzazioni esercitino la due diligence anche per quanto riguarda le cartolarizzazioni sottostanti e le esposizioni sottostanti queste ultime non inerenti a cartolarizzazione. Occorre che gli enti valutino se le esposizioni nel quadro di programmi di commercial paper garantiti da attività costituiscano esposizioni verso le ricartolarizzazioni, incluse le esposizioni nel quadro di programmi che acquisiscono segmenti di rango più elevato (senior) di portafogli distinti di mutui nessuno dei quali costituisca un'esposizione verso la cartolarizzazione o ricartolarizzazione, e in cui la protezione della prima perdita per ciascun investimento è assicurata dal venditore dei mutui stessi. In quest'ultimo caso, una linea di liquidità specifica del portafoglio non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione verso la ricartolarizzazione, in quanto rappresenta un segmento di un singolo portafoglio di attività (vale a dire del pertinente portafoglio di mutui) che non contiene alcuna esposizione verso la cartolarizzazione. Invece, un supporto del credito relativo ad un intero programma che copra solo alcune delle perdite, al di là della protezione assicurata dal venditore per i diversi portafogli, sarebbe in generale assimilato ad una segmentazione del rischio di un portafoglio di attività diverse contenente almeno un'esposizione verso la cartolarizzazione, e rappresenterebbe, pertanto, un'esposizione verso la ricartolarizzazione. Tuttavia, se tale programma si finanzia esclusivamente con un'unica categoria di commercial paper e se il supporto di credito relativo ad un intero programma non costituisce una ricartolarizzazione o se il commercial paper è interamente sostenuto dall'ente che lo promuove, lasciando l'investitore che sottoscrive il commercial paper di fatto esposto al rischio di default del promotore invece dei portafogli o delle attività sottostanti, allora il commercial paper in questione non dovrebbe in genere essere considerata un'esposizione verso la ricartolarizzazione.
65) Le disposizioni sulla valutazione prudente per il portafoglio di negoziazione dovrebbero applicarsi a tutti gli strumenti valutati al valore equo, siano essi inseriti nel portafoglio di negoziazione degli enti o esterni ad esso. Occorre chiarire che, qualora l'applicazione della valutazione prudente porti ad un valore contabile inferiore rispetto a quello rilevato in bilancio, il valore assoluto della differenza è dedotto dai fondi propri.
66) E' opportuno che gli enti possano scegliere se applicare un requisito di fondi propri o dedurre dagli elementi di capitale primario di classe 1 le posizioni verso la cartolarizzazione che ricevono un fattore di ponderazione del rischio pari a 1 250 % ai sensi del presente regolamento, siano esse inserite nel portafoglio di negoziazione o esterne ad esso.
67) E' opportuno impedire che gli enti cedenti o promotori possano eludere il divieto di sostegno implicito mediante i loro portafogli di negoziazione al fine di fornire detto sostegno.
68) Fatte salve le informazioni previste esplicitamente dal presente regolamento, gli obblighi di informativa mirano a fornire ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti. Occorre pertanto che gli enti siano tenuti a pubblicare altre informazioni non menzionate esplicitamente nel presente regolamento, laddove tale pubblicazione sia necessaria al predetto scopo. Al tempo stesso, occorre che le autorità competenti prestino la dovuta attenzione ai casi per i quali sospettino che le informazioni sono considerate da un ente esclusive o riservate al fine di evitarne la pubblicazione.
69) E' opportuno che nei casi in cui una valutazione esterna del merito di credito per una posizione verso la cartolarizzazione incorpori l'effetto della protezione del credito fornita dall'ente investitore stesso, l'ente non possa beneficiare del fattore di ponderazione del rischio ridotto risultante da detta protezione. La posizione inerente a cartolarizzazione non dovrebbe essere dedotta dal capitale, se esistono altre modalità per determinare un fattore di ponderazione del rischio conforme al rischio effettivo della posizione che non tiene conto di tale protezione del credito.
70) Considerate le loro carenze recentemente riscontrate, occorre rafforzare le norme per i modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, occorre fare in modo che assicurino una copertura completa dei rischi di credito nel portafoglio di negoziazione. Inoltre, è opportuno che i requisiti patrimoniali includano una componente adatta per le condizioni di stress, al fine di rafforzare i requisiti di fondi propri in caso di deterioramento delle condizioni di mercato e al fine di ridurre il potenziale di prociclicità. E' inoltre opportuno che gli enti effettuino prove inverse di stress per esaminare quali scenari potrebbero pregiudicare la redditività dell'ente, a meno che possano dimostrare che tale prova non sia indispensabile. Tenuto conto delle recenti difficoltà legate al trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione mediante metodi basati sui modelli interni, occorre limitare il riconoscimento della modellizzazione degli enti dei rischi di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione e imporre una copertura patrimoniale standardizzata automatica per le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.
71) Il presente regolamento stabilisce deroghe limitate per alcune attività di negoziazione di correlazione, in conformità delle quali un ente può essere autorizzato dalla sua autorità di vigilanza a calcolare una copertura patrimoniale del rischio globale soggetta a rigorosi requisiti. In tali casi, l'ente dovrebbe essere tenuto ad assoggettare tali attività ad una copertura patrimoniale pari al valore più elevato tra la copertura patrimoniale secondo tale approccio sviluppato internamente e l'8 % della copertura patrimoniale per rischi specifici secondo il metodo di misurazione standardizzato. Per tali esposizioni non dovrebbe essere necessario imporre la copertura patrimoniale per il rischio incrementale, ma le stesse dovrebbero essere integrate nelle misure del valore a rischio e nelle misure del valore a rischio in condizioni di stress.
72) Viste la natura e l'entità delle perdite inattese subite dagli enti nel corso della crisi economica e finanziaria, è necessario migliorare ulteriormente la qualità e l'armonizzazione dei fondi propri che gli enti sono tenuti a detenere. Ciò dovrebbe comprendere l'introduzione di una nuova definizione degli elementi fondamentali del capitale disponibile al fine di assorbire perdite impreviste nel momento in cui emergono, nonché il miglioramento della definizione di capitale ibrido e degli adeguamenti prudenziali uniformi dei fondi propri. E' inoltre necessario aumentare in misura significativa il livello dei fondi propri, prevedendo nuovi coefficienti patrimoniali incentrati sugli elementi fondamentali dei fondi propri disponibili per assorbire le perdite nel momento in cui si verificano. E' previsto che gli enti le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato debbano soddisfare i loro requisiti patrimoniali per quanto riguarda gli elementi fondamentali del capitale unicamente con tali azioni che soddisfano criteri rigorosi concernenti gli strumenti di capitale primario e le riserve dichiarate dell'ente. Al fine di tenere in adeguata considerazione le diverse forme giuridiche nell'ambito delle quali operano gli enti nell'Unione, i criteri rigorosi concernenti gli strumenti di capitale di base dovrebbero garantire che questi ultimi siano della massima qualità per gli enti le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. Ciò non dovrebbe impedire agli enti di pagare, su azioni con diritti di voto diversi o azioni senza diritti di voto, distribuzioni che siano un multiplo di quelle pagate su azioni con livelli dei diritti di voto relativamente superiori, purché, indipendentemente dal livello dei diritti di voto, siano rispettati i criteri rigorosi degli strumenti del capitale primario di classe 1, compresi quelli relativi alla flessibilità dei pagamenti e purché, qualora sia pagata una distribuzione, questa sia pagata su tutte le azioni emesse dall'ente interessato.
73) Le esposizioni per i finanziamenti al commercio, pur essendo di natura diversa condividono però alcune caratteristiche quali l'esiguità del valore, la breve durata e la presenza di una fonte identificabile di rimborso. Esse sono sostenute da movimenti di beni e servizi che supportano l'economia reale e nella maggior parte dei casi aiutano le piccole imprese a far fronte alle esigenze quotidiane, creando in tal modo crescita economica e opportunità di lavoro. Gli afflussi e i deflussi di solito sono corrispondenti e il rischio di liquidità è pertanto limitato.
74) E' opportuno che l'ABE tenga un elenco aggiornato di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che si qualificano come strumenti del capitale primario di classe 1. L'ABE dovrebbe rimuovere da tale elenco gli strumenti che non costituiscono aiuti di Stato emessi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e che non sono conformi ai criteri del regolamento stesso e dovrebbe annunciare pubblicamente tale rimozione. Se gli strumenti che l'ABE ha rimosso dall'elenco continuano ad essere riconosciuti dopo l'annuncio dell'ABE stessa, questa dovrebbe esercitare a pieno titolo i propri poteri, in particolare quelli derivanti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010 concernente la violazione del diritto dell'Unione. Si ricorda che è d'applicazione un meccanismo articolato in tre fasi ai fini di una risposta proporzionata ai casi di applicazione errata o insufficiente del diritto dell'Unione, il quale prevede, in primo luogo che l'ABE abbia il potere di condurre indagini sui casi di presunta applicazione errata o insufficiente degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali nelle loro pratiche di vigilanza, emanando al termine una raccomandazione. In secondo luogo, qualora l'autorità nazionale competente non segua la raccomandazione, la Commissione ha il potere di formulare un parere formale, che tenga conto della raccomandazione dell'ABE e che imponga all'autorità competente di adottare le misure necessarie per assicurare il rispetto del diritto dell'Unione. In terzo luogo, per porre fine a situazioni eccezionali di persistente inerzia dell'autorità competente interessata, l'ABE ha il potere, in ultima istanza, di adottare decisioni indirizzate ai singoli enti finanziari. Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 258 TFUE, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, la Commissione può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.
75) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità che le autorità competenti mantengano le procedure di pre-approvazione in relazione ai contratti che disciplinano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2. In tali casi, detti strumenti di capitale dovrebbero essere computati unicamente rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 o al capitale di classe 2 dell'ente, una volta completate, con esito positivo, dette procedure di approvazione.
76) Al fine di rafforzare la disciplina di mercato e consolidare la stabilità finanziaria è necessario introdurre requisiti più dettagliati in materia di pubblicazione della forma e della natura del capitale regolamentare e degli aggiustamenti prudenziali posti in essere per garantire che gli investitori e i depositanti siano sufficientemente informati circa la solvibilità degli enti.
77) E' altresì necessario che le autorità competenti siano a conoscenza del livello, almeno in termini aggregati, dei contratti di vendita con patto di riacquisto, delle concessioni dei titoli in prestito e di tutte le forme di gravame sulle attività. Tali informazioni dovrebbero essere segnalate alle autorità competenti. Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, occorrerebbe prevedere requisiti più dettagliati in materia di pubblicazione riguardo ai contratti di vendita con patto di riacquisto e ai fondi garantiti.
78) Occorre che il nuovo concetto di capitale e di requisiti di capitale regolamentare tenga conto delle diverse situazioni di partenza e delle diverse realtà nazionali, nonché del fatto che le divergenze iniziali in merito alle nuove norme sono destinate a ridursi nel corso del periodo di transizione. Al fine di garantire un'adeguata continuità nel livello di fondi propri, gli strumenti emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato e prima della data di applicazione del presente regolamento beneficeranno di clausole grandfathering durante il periodo di transizione. In avvenire, occorre ridurre quanto più possibile la dipendenza dagli aiuti di Stato. Tuttavia, nella misura in cui gli aiuti di Stato risultino necessari in determinate situazioni, il presente regolamento dovrebbe prevedere un quadro che permetta di affrontare tali situazioni. In particolare, il presente regolamento dovrebbe precisare quale trattamento riservare agli strumenti di fondi propri emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato. La possibilità che gli enti beneficino di siffatto trattamento dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose. Inoltre, nella misura in cui tale trattamento consente di discostarsi dai nuovi criteri sulla qualità degli strumenti di fondi propri, tali scostamenti dovrebbero essere per quanto possibile limitati. Il trattamento degli strumenti di capitale esistenti emessi nel contesto di una misura di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato dovrebbe chiaramente distinguere tra gli strumenti di capitale che sono conformi ai requisiti del presente regolamento e quelli che non lo sono. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere opportune misure transitorie per questo secondo tipo di strumenti.
79) La direttiva 2006/48/CE stabiliva che gli enti creditizi detenessero fondi propri di importo almeno pari a specifici importi minimi fino al 31 dicembre 2011. Alla luce del perdurare degli effetti della crisi finanziaria nel settore bancario e della proroga delle disposizioni transitorie sui requisiti di fondi propri adottate dal CBVB, è opportuno reintrodurre un limite inferiore per un periodo limitato, ossia fino a quando sarà costituita una quantità sufficiente di fondi propri conformemente alle disposizioni transitorie previste dal presente regolamento per il calcolo dei fondi propri che saranno introdotte progressivamente a partire dalla data di applicazione del presente regolamento fino al 2019.
80) Per gruppi che includono sia importanti imprese bancarie o di investimento che significative imprese di assicurazione, la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (13), prevede norme specifiche per tener conto di tale "doppio conteggio" di capitale. La direttiva 2002/87/CE è basata su principi concordati a livello internazionale per fronteggiare rischi in tutti i settori. Il presente regolamento rafforza il modo in cui le disposizioni sui conglomerati finanziari si applicano ai gruppi bancari e di imprese di investimento, garantendone un'applicazione solida e uniforme. Qualsiasi ulteriore modifica necessaria sarà affrontata nel quadro del riesame della direttiva 2002/87/CE, che è previsto per il 2015.
81) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che gli enti hanno ampiamente sottovalutato il livello di rischio di controparte (CCR) associato ai derivati negoziati fuori borsa ("derivati OTC"). Ciò ha indotto il G-20 a richiedere, nel settembre 2009, che un numero più elevato di derivati OTC sia compensato mediante una controparte centrale (CCP). Inoltre, lo stesso ha chiesto che i derivati OTC per cui non è possibile una compensazione a livello centrale siano soggetti a requisiti di fondi propri più elevati, al fine di riflettere adeguatamente i maggiori rischi a essi associati.
82) In seguito alla richiesta del G-20, il CBVB, nell'ambito del quadro di Basilea III, ha modificato sostanzialmente il regime del rischio di controparte. Si prevede che il quadro di Basilea III aumenterà in misura significativa i requisiti di fondi propri associati ai derivati OTC e alle operazioni di finanziamento tramite titoli degli enti e che creerà importanti incentivi affinché gli enti si avvalgano delle CCP. Ci si attende inoltre che il quadro di Basilea III fornirà ulteriori incentivi a rafforzare la gestione dei rischi inerenti alle esposizioni creditizie verso controparti e a rivedere l'attuale regime in materia di trattamento delle esposizioni al rischio di controparte verso le CCP.
83) E' opportuno che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di aggiustamento della valutazione del credito riconducibile ai derivati OTC. E' inoltre opportuno che gli enti applichino un grado di correlazione più elevato con il valore delle attività nel calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni al rischio di controparte inerenti ai derivati OTC e a operazioni di finanziamento tramite titoli verso determinati enti finanziari. Occorre inoltre richiedere agli enti di migliorare significativamente la misurazione e la gestione del rischio di controparte, adottando un approccio migliore per quanto riguarda il rischio di correlazione sfavorevole, le controparti caratterizzate da un livello elevato di leva finanziaria e le garanzie reali e ottimizzando al contempo i test retrospettivi e le prove di stress.
84) Le esposizioni da negoziazione verso le CCP solitamente beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle CCP. Di conseguenza, comportano un rischio di controparte molto basso ed è pertanto opportuno che siano soggette a un requisito di fondi propri molto contenuto. Al contempo occorre che tale requisito abbia valore positivo al fine di garantire che gli enti sorveglino e controllino le proprie esposizioni verso le CCP nel quadro di una buona gestione del rischio e al fine di evidenziare il fatto che anche le esposizioni da negoziazione verso CCP non sono prive di rischio.
85) Un fondo di garanzia di una CCP è un meccanismo che consente la condivisione (mutualizzazione) delle perdite tra i partecipanti diretti della CCP. Vi si ricorre qualora le perdite subite dalla CCP a seguito del default di un partecipante diretto siano superiori ai margini e ai contributi al fondo di garanzia di tale partecipante diretto e a qualsiasi altra forma di difesa che la CCP possa impiegare prima di ricorrere ai contributi al fondo di garanzia dei restanti partecipanti diretti. Di conseguenza, il rischio di perdita associato ad esposizioni inerenti ai contributi al fondo di garanzia è superiore a quello associato alle esposizioni da negoziazione. Occorre pertanto che questo tipo di esposizione sia soggetto a un requisito di fondi propri più elevato.
86) E' opportuno che il "capitale ipotetico" di una CCP corrisponda ad una variabile necessaria per determinare il requisito di fondi propri relativo alle esposizioni di un partecipante diretto derivante dai suoi contributi al fondo di garanzia della CCP. E' necessario che detta nozione non sia intesa in nessun altro modo. In particolare, è necessario che non sia interpretata come l'importo del capitale che la CCP è obbligata a detenere su disposizione della rispettiva autorità competente.
87) Il riesame del trattamento del rischio di controparte, in particolare l'innalzamento dei requisiti di fondi propri per i contratti bilaterali di derivati al fine di rispecchiare il maggiore rischio che tali contratti rappresentano per il sistema finanziario, è parte integrante degli sforzi della Commissione intesi ad assicurare che i mercati dei derivati siano efficienti, sicuri e solidi. Di conseguenza, il presente regolamento completa il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (14).
88) La Commissione dovrebbe riesaminare le esenzioni del caso per le grandi esposizioni entro il 31 dicembre 2015. In attesa dell'esito di tale riesame, gli Stati membri dovrebbero poter continuare a decidere in merito all'esenzione di talune grandi esposizioni dall'applicazione di tali norme per un periodo transitorio sufficientemente lungo. Basandosi sul lavoro svolto nel contesto della preparazione e negoziazione della direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (15), e tenendo conto degli sviluppi internazionali e nell'Unione in merito a tali questioni, la Commissione dovrebbe riesaminare se dette esenzioni debbano continuare ad essere applicate in modo discrezionale o in un modo più generale e se i rischi connessi a tali esposizioni siano affrontati mediante altri mezzi efficaci indicati nel presente regolamento.
89) Per garantire che le esenzioni per le esposizioni esercitate dalle autorità competenti non compromettano la coerenza delle norme uniformi fissate nel presente regolamento a titolo permanente, dopo un periodo transitorio, e in mancanza dell'esito di tale riesame, le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE in merito all'opportunità o meno di continuare ad avvalersi della possibilità di esentare determinate esposizioni.
90) Gli anni precedenti alla crisi finanziaria sono stati caratterizzati da un aumento eccessivo delle esposizioni di enti rispetto al livello dei fondi propri (leva finanziaria). Durante la crisi finanziaria, le perdite e la carenza di provvista (funding) hanno costretto gli enti a ridurre significativamente la leva finanziaria nell'arco di un breve periodo di tempo. Ciò ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con conseguenti ulteriori perdite per gli enti che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro fondi propri. Questa spirale negativa ha determinato in ultima analisi una riduzione della disponibilità del credito per l'economia reale ed una crisi più profonda e più lunga.
91) I requisiti di fondi propri basati sul rischio sono indispensabili per garantire un livello sufficiente di fondi propri a copertura di perdite inattese. Tuttavia, la crisi ha dimostrato che tali requisiti non sono sufficienti per evitare che gli enti assumano un rischio di leva finanziaria eccessivo e non sostenibile.
92) Nel settembre 2009 i leader del G20 si sono impegnati a sviluppare norme concordate a livello internazionale volte a scoraggiare il ricorso eccessivo alla leva finanziaria. A tal fine, essi hanno sostenuto l'introduzione di un coefficiente di leva finanziaria come misura aggiuntiva rispetto al quadro di Basilea II.
93) Nel dicembre 2010 il CBVB ha pubblicato orientamenti che definiscono la metodologia per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Tali norme prevedono un periodo di osservazione che si estenderà dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2017 e durante il quale saranno monitorati il coefficiente di leva finanziaria, le sue componenti e la sua evoluzione rispetto al requisito basato sul rischio. Sulla base dei risultati del periodo di osservazione, nel primo semestre del 2017 il CBVB intende apportare eventuali adeguamenti finali alla definizione e alla calibrazione del coefficiente di leva finanziaria, nell'ottica di giungere, il 1° gennaio 2018, ad un requisito vincolante basato su un riesame ed una calibrazione adeguati. Gli orientamenti del CBVB prevedono anche che il coefficiente di leva finanziaria e le sue componenti siano oggetto di pubblicazione a partire dal 1° gennaio 2015.
94) Il coefficiente di leva finanziaria costituisce un nuovo strumento di regolamentazione e vigilanza per l'Unione. Conformemente agli accordi internazionali, è opportuno che sia introdotto dapprima come elemento aggiuntivo che possa essere applicato a singoli enti a discrezione delle autorità di vigilanza. Gli obblighi di segnalazione degli enti consentirebbero un riesame e una calibrazione appropriati in vista dell'introduzione di una misura vincolante nel 2018.
95) Nel quadro del riesame dell'impatto del coefficiente di leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico. L'ABE, sulla scorta dei dati ricevuti e delle conclusioni tratte dalla revisione prudenziale durante un periodo di osservazione, dovrebbe sviluppare, in collaborazione con le autorità competenti, una classificazione dei modelli e rischi aziendali. In base a un'opportuna analisi, e anche tenendo conto dei dati storici o degli scenari di stress, si dovrebbe procedere a una valutazione dei livelli appropriati del coefficiente di leva finanziaria che garantiscono la resilienza dei rispettivi modelli aziendali, accertando anche se siffatti livelli debbano essere fissati come soglie o fasce. Dopo il periodo di osservazione e la calibrazione dei rispettivi livelli del coefficiente di leva finanziaria, nonché sulla base della valutazione, l'ABE può pubblicare una revisione statistica adeguata del coefficiente di leva finanziaria, che comprenda le medie e gli scostamenti standard. Dopo l'adozione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria, l'ABE dovrebbe pubblicare una revisione statistica adeguata, che comprenda le medie e gli scostamenti standard, del coefficiente di leva finanziaria in relazione alle categorie di enti individuate.
96) Gli enti dovrebbero controllare il livello e le variazioni del coefficiente di leva finanziaria, nonché il rischio ad esso correlato, nel quadro del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). E' opportuno che tale controllo sia incluso nel processo di revisione prudenziale. In particolare, dopo l'entrata in vigore dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria, le autorità competenti dovrebbero seguire gli sviluppi del modello imprenditoriale e del corrispondente profilo di rischio per garantire una classificazione degli enti corretta e aggiornata.
97) Ai fini di sane politiche di remunerazione, sono essenziali buone strutture di governance, trasparenza e divulgazione delle informazioni. Per assicurare un'adeguata trasparenza verso il mercato, dei loro regimi remunerativi e dei rischi associati, occorre che gli enti pubblichino informazioni dettagliate sulle loro politiche di remunerazione, sulle loro prassi e, per motivi di riservatezza, sugli importi complessivi destinati al personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'ente. Occorre che tali informazioni siano rese accessibili ai soggetti interessati. Tali particolari requisiti dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi di informativa più generali riguardanti le politiche di remunerazione applicabili in tutti i settori. Inoltre, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere che gli enti mettano a disposizione informazioni più dettagliate sulle remunerazioni.
98) Il riconoscimento di un'agenzia di rating del credito come agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) non dovrebbe incrementare la difficoltà di accesso a un mercato già dominato da tre grandi imprese. L'ABE e le banche centrali del SEBC, senza per questo semplificare il processo o renderlo meno rigoroso, dovrebbero prevedere il riconoscimento di un numero maggiore di agenzie di rating del credito come ECAI, così da aprire il mercato ad altre imprese.
99) Ai fini del presente regolamento occorre che siano pienamente applicabili al trattamento dei dati personali la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (16), e il regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (17).
100) E' opportuno che gli enti dispongano di una riserva diversificata di attività liquide da utilizzare per coprire il fabbisogno di liquidità in caso di stress di liquidità a breve termine. Dal momento che non è possibile conoscere ex ante con certezza quali attività specifiche, all'interno di ciascuna categoria di attività, potrebbero essere soggette a shock ex post, è opportuno promuovere una riserva di liquidità diversificata e di alta qualità che consista di diverse categorie di attività. Una concentrazione delle attività e una dipendenza eccessiva affidamento alla liquidità del mercato creano un rischio sistemico per il settore finanziario e andrebbero evitate. Pertanto, durante il periodo iniziale di osservazione, dovrebbe essere preso in considerazione un ampio spettro di attività di qualità che sarà utilizzato per lo sviluppo di una definizione di un requisito in materia di copertura della liquidità. Nel procedere a una definizione uniforme delle attività liquide, sarebbe opportuno considerare attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime almeno i titoli di Stato e le obbligazioni garantite negoziati su mercati trasparenti con un tasso di rotazione continuo. Sarebbe altresì opportuno includere nella riserva senza limitazioni le attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a c). Quando gli enti ricorrono alle riserve di liquidità, è opportuno che mettano in atto un piano di ripristino delle attività liquide detenute e occorre che le autorità competenti garantiscano l'adeguatezza del piano e la sua applicazione.
101) Occorre che la riserva di attività liquide sia disponibile in ogni momento al fine di garantire i deflussi di liquidità. E' necessario che il livello del fabbisogno di liquidità in casi di stress di liquidità a breve termine sia determinato in maniera standardizzata al fine di garantire un criterio uniforme di solidità e condizioni di parità. E' necessario garantire che tale determinazione standardizzata non abbia conseguenze indesiderate per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, tenendo anche conto dei diversi modelli aziendali e di investimento e dei diversi contesti di raccolta (funding) degli enti in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno che il requisito in materia di copertura della liquidità sia soggetto ad un periodo di osservazione. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno delle relazioni dell'ABE, occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare un atto delegato al fine di introdurre tempestivamente un requisito particolareggiato e armonizzato in materia di copertura della liquidità per l'Unione. Al fine di garantire un'armonizzazione globale in materia di regolamentazione della liquidità, è opportuno che l'eventuale atto delegato per l'introduzione del requisito in materia di copertura della liquidità sia equivalente al coefficiente di copertura della liquidità fissato nel quadro internazionale definitivo per la misurazione, le norme e il controllo del rischio di liquidità elaborato dal CBVB, tenendo conto delle specificità dell'Unione e nazionali.
102) A tal fine, durante il periodo di osservazione, l'ABE dovrebbe passare in rassegna e valutare, tra l'altro, l'adeguatezza di una soglia del 60 % delle attività liquide di livello 1, un massimale del 75 % di afflussi rispetto ai deflussi e l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità dal 60 % dal 1° gennaio 2015, con aumento graduale fino al 100 %. Nel valutare e riferire in merito alle definizioni uniformi della riserva di attività liquide, l'ABE dovrebbe tener conto della definizione, formulata dal CBVB, di attività liquide di elevata qualità quale base della sua analisi, tenuto conto delle specificità dell'Unione e nazionali. Se è opportuno che l'ABE individui le valute nelle quali il fabbisogno di attività liquide da parte degli enti stabiliti nell'Unione supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, è altresì opportuno che l'ABE valuti annualmente se debbano essere applicate deroghe, incluse quelle individuate nel presente regolamento. L'ABE dovrebbe inoltre valutare annualmente, in relazione a tali deroghe, nonché alle deroghe già individuate nel presente regolamento, se il ricorso alle stesse da parte di enti stabiliti nell'Unione debba essere subordinato a eventuali condizioni aggiuntive o se le condizioni vigenti debbano formare oggetto di revisione. L'ABE dovrebbe presentare i risultati della sua analisi in una relazione annuale alla Commissione.
103) Per migliorare l'efficacia e ridurre l'onere amministrativo, l'ABE dovrebbe istituire un quadro di segnalazione coerente sulla base di un insieme armonizzato di norme per i requisiti in materia di liquidità che dovrebbe essere applicato in tutta l'Unione. A tal fine, l'ABE dovrebbe elaborare modelli di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, che tengano conto delle disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE Fino alla data di applicazione dei requisiti di piena liquidità, gli enti dovrebbero continuare a rispettare i rispettivi requisiti nazionali di segnalazione.
104) L'ABE, in collaborazione con il CERS, dovrebbe fornire linee guida sui principi d'uso della riserva di liquidità in una situazione di stress.
105) Nulla garantisce che, in caso di difficoltà a rispettare le loro obbligazioni di pagamento, gli enti ricevano un sostegno di liquidità da altri enti appartenenti allo stesso gruppo. Tuttavia, a rigorose condizioni e previa approvazione specifica di tutte le autorità competenti interessate, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di esentare singoli enti dall'applicazione del requisito in materia di liquidità e sottoporli a requisiti consolidati, per consentire una gestione centralizzata della liquidità a livello di gruppo o sottogruppo da parte degli enti.
106) Nella stessa ottica, qualora non siano concesse deroghe, ai flussi di liquidità tra due enti appartenenti allo stesso gruppo e soggetti a vigilanza su base consolidata dovrebbero essere assegnati, nel caso in cui il requisito in materia di liquidità diventasse una misura vincolante, tassi di afflusso e deflusso preferenziali solo laddove si disponga delle necessarie salvaguardie. Tali trattamenti preferenziali specifici dovrebbero essere definiti con grande precisione e legati al soddisfacimento di una serie di condizioni oggettive e rigorose. Il trattamento specifico applicabile a un determinato flusso infragruppo dovrebbe essere ottenuto mediante una metodologia basata su criteri e parametri obiettivi, al fine di determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte. Sulla base delle osservazioni e con il sostegno della relazione dell'ABE, la Commissione, ove opportuno e nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità, dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati per stabilire tali trattamenti specifici all'interno dello stesso gruppo, la metodologia e i criteri obiettivi ai quali sono collegati, nonché le modalità di decisioni congiunte per la valutazione di tali criteri.
107) Le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda rivestono particolare importanza per la ripresa del sistema bancario irlandese; la loro emissione è stata preventivamente approvata dagli Stati membri, come pure dalla Commissione che l'ha considerata aiuto di Stato in quanto misura di sostegno per rimuovere attività deteriorate dallo stato patrimoniale di taluni enti creditizi. L'emissione di tali obbligazioni, misura transitoria appoggiata dalla Commissione e dalla BCE, fa parte integrante dell'azione di ristrutturazione del sistema bancario irlandese. Tali obbligazioni sono garantite dal governo irlandese e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie. La Commissione dovrebbe prevedere specifici meccanismi di grandfathering di attività trasferibili emesse o garantite da entità con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità. A tale riguardo, la Commissione tener conto del fatto che gli enti che calcolano i requisiti in materia di copertura della liquidità in conformità del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a conteggiare le obbligazioni senior NAMA alla stregua di attività con liquidità e qualità creditizia elevatissime fino a dicembre 2019.
108) Analogamente, le obbligazioni emesse dalla Asset Management Company spagnola rivestono particolare importanza per la ripresa del sistema bancario spagnolo e rappresentano una misura transitoria sostenuta dalla Commissione e dalla BCE, quale parte integrante della ristrutturazione del sistema bancario spagnolo. Dal momento che la loro emissione è prevista nel memorandum d'intesa sulla condizionalità delle misure in favore del settore finanziario, firmato dalla Commissione e dalle autorità spagnole il 23 luglio 2012, e che il trasferimento di attività richiede l'approvazione della Commissione quale misura di aiuto di Stato introdotta per rimuovere attività deteriorate dallo stato patrimoniale di taluni enti creditizi, e nella misura in cui sono garantite dal governo spagnolo e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie. La Commissione dovrebbe prevere specifici meccanismi di grandfathering di attività trasferibili emesse o garantite da soggetti con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, nel quadro dell'atto delegato che essa adotta a norma del presente regolamento per specificare il requisito in materia di copertura della liquidità. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe tener conto del fatto che gli enti che calcolano i requisiti in materia di copertura della liquidità in conformità del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a conteggiare le obbligazioni senior della Asset Management Company spagnola alla stregua di attività con liquidità e qualità creditizia elevatissime fino a dicembre 2023.
109) In base alle relazioni che l'ABE è tenuta a presentare, nel preparare la proposta di atto delegato sui requisiti in materia di di liquidità la Commissione dovrebbe anche valutare se le obbligazioni senior, emesse da organismi giuridici analoghi alla NAMA in Irlanda o alla Asset Management Company in Spagna, costituite per fini identici e che rivestono particolare importanza per la ripresa del settore bancario in qualunque altro Stato membro, debbano godere del medesimo trattamento, nella misura in cui sono garantite dal governo centrale dello Stato membro in questione e costituiscono garanzie reali ammissibili presso le autorità monetarie.
110) Nell'elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per la determinazione dei metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo, l'ABE dovrebbe prendere in considerazione un metodo standardizzato di analisi dei dati storica, quale metodo per tale misurazione.
111) In attesa dell'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) come norma minima obbligatoria, gli enti dovrebbero rispettare un obbligo di finanziamento generale. L'obbligo di finanziamento generale non dovrebbe essere un requisito espresso come coefficiente. Se, in attesa dell'NSFR, è introdotto un coefficiente di finanziamento stabile come norma minima mediante una disposizione nazionale, gli enti vi si dovrebbere conformare di conseguenza.
112) Oltre al fabbisogno di liquidità a breve termine, è opportuno che gli enti adottino strutture di finanziamento che siano stabili nel più lungo termine. Nel dicembre 2010 il CBVB ha deciso che l'NSFR passerà a essere una norma minima a partire dal 1° gennaio 2018, e che il comitato stesso metterà in atto rigorose procedure di segnalazione al fine di monitorare il coefficiente nel corso del periodo transitorio, continuando anche successivamente a riesaminare le implicazioni di tali norme per i mercati finanziari, per la concessione del credito e per la crescita economica, nonché intervenendo opportunamente in caso di effetti indesiderati. Il CBVB ha quindi deciso che l'NSFR sarà soggetto a un periodo di osservazione e che comprenderà una clausola di riesame. In questo contesto, occorre che l'ABE, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valuti in che modo debba essere configurato il requisito di finanziamento stabile. Sulla base di tale valutazione, è opportuno che la Commissione presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di eventuali proposte appropriate per l'introduzione di un tale requisito entro il 2018.
113) Le carenze del governo societario in una serie di enti hanno contribuito ad un'assunzione di rischio eccessiva e imprudente nel settore bancario, che ha portato al fallimento di singoli istituti e a problemi sistemici.
114) Al fine di facilitare il monitoraggio delle prassi in materia di governo societario degli enti e migliorare la disciplina di mercato, occorre che gli enti rendano pubblici i propri sistemi di governance. E' opportuno che i loro organi di amministrazione approvino e rendano pubblica una dichiarazione che assicuri al pubblico l'adeguatezza e l'efficienza di tali dispositivi.
115) Al fine di tener conto della diversità dei modelli aziendali degli enti nel mercato interno, è opportuno esaminare da vicino alcuni requisiti strutturali a lungo termine, quali l'NSFR e il coefficiente di leva finanziaria, onde promuovere una varietà di strutture bancarie valide che sono state e dovrebbero continuare ad essere utili per l'economia dell'Unione.
116) Onde garantire la fornitura continua di servizi finanziari a famiglie e imprese, è necessaria una struttura di finanziamento stabile. I flussi di finanziamento a lungo termine nei sistemi finanziari fondati sulle banche di numerosi Stati membri possono avere, generalmente, caratteristiche diverse rispetto a quelle di altri mercati internazionali. Inoltre, determinate strutture di finanziamento potrebbero essersi sviluppate negli Stati membri allo scopo di garantire finanziamenti stabili per investimenti a lungo termine, tra cui strutture bancarie decentrate volte a convogliare la liquidità o titoli specializzati garantiti da ipoteche che operano sui mercati altamente liquidi oppure sono investimenti ben accetti dagli investitori a lungo termine. Tali fattori strutturali dovrebbero essere esaminati attentamente. A tal fine, è fondamentale che, una volta messe a punto le norme internazionali, l'ABE e il CERS, sulla base delle segnalazioni prescritte dal presente regolamento, valutino in che modo debba essere concepito il requisito di finanziamento stabile, tenendo pienamente conto della diversità delle strutture di finanziamento sul mercato bancario dell'Unione.
117) Al fine di assicurare nel periodo transitorio la progressiva convergenza tra il livello dei fondi propri e gli adeguamenti prudenziali applicati alla definizione di fondi propri in tutta l'Unione e alla definizione di fondi propri stabilita dal presente regolamento, occorre che l'introduzione dei requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento avvenga gradualmente. E' di cruciale importanza garantire che tale introduzione sia in linea con i recenti progressi compiuti dagli Stati membri rispetto ai livelli di fondi propri necessari e alla definizione di fondi propri in vigore negli stessi Stati membri. A tal fine è auspicabile che durante il periodo transitorio le autorità competenti stabiliscano, entro determinati limiti minimi e massimi, in che modo introdurre rapidamente il livello richiesto di fondi propri e gli adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento.
118) Al fine di agevolare un passaggio graduale dalle disposizioni divergenti in materia di adeguamenti prudenziali attualmente in vigore negli Stati membri alla serie di adeguamenti prudenziali di cui al presente regolamento, è opportuno che le autorità siano in grado, nel corso del periodo transitorio, di continuare a esigere, in misura limitata, dagli enti di effettuare adeguamenti prudenziali dei fondi propri in deroga al presente regolamento.
119) Al fine di garantire che gli enti dispongano di tempo sufficiente per ottemperare ai nuovi livelli richiesti e alla definizione di fondi propri, occorre che determinati strumenti di capitale che non rientrano nella definizione di fondi propri stabilita nel presente regolamento siano abbandonati gradualmente tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2021. Inoltre è opportuno che determinati strumenti apportati dallo Stato siano riconosciuti interamente nei fondi propri per un periodo circoscritto. Inoltre, le riserve sovrapprezzo azioni relative agli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle misure nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere ammissibili, in determinate circostanze, come capitale primario di classe 1.
120) Al fine di assicurare la progressiva convergenza verso norme uniformi in materia di pubblicazione che forniscano ai partecipanti al mercato informazioni accurate ed esaustive sul profilo di rischio dei singoli enti, è necessario che gli obblighi di pubblicazione siano introdotti gradualmente.
121) Al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e dell'esperienza nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia tenuta a presentare delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate di proposte legislative, se del caso, sull'eventuale effetto dei requisiti di fondi propri sul ciclo economico, nonché sui requisiti minimi di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite, sulle grandi esposizioni, sui requisiti in materia di liquidità, sulla leva finanziaria, sulle esposizioni al rischio di credito trasferito, sul rischio di controparte e sul metodo dell'esposizione originaria, sulle esposizioni al dettaglio, sulla definizione di capitale ammissibile, nonché sul livello di applicazione del presente regolamento.
122) L'obiettivo primario del quadro giuridico per gli enti creditizi dovrebbe essere quello di garantire il funzionamento di servizi vitali per l'economia reale limitando, al contempo, il rischio di azzardo morale. La separazione strutturale delle attività bancarie al dettaglio dalle attività bancarie d'investimento all'interno di un gruppo bancario potrebbe essere uno degli strumenti chiave per sostenere tale obiettivo. Pertanto, nessuna disposizione del quadro normativo dovrebbe ostare all'introduzione di misure atte a realizzare tale separazione. Alla Commissione si dovrebbe chiedere di analizzare la questione della separazione strutturale all'interno dell'Unione e di presentare una relazione, corredata di proposte legislative, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio.
123) Analogamente, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe altresì essere consentito agli Stati membri di adottare misure strutturali che impongano agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di soggetti giuridici diversi a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività. Tuttavia, tenuto conto delle loro potenziali conseguenze negative in termini di frammentazione del mercato interno, tali misure dovrebbero essere approvate solo se subordinate a condizioni rigorose, in attesa dell'entrata in vigore di un futuro atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure.
124) Al fine di specificare i requisiti di cui al presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo agli adattamenti tecnici da apportare al presente regolamento per chiarire le definizioni che garantiscano un'applicazione uniforme del presente regolamento o per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, per adeguare la terminologia e le definizioni a quelle degli atti successivi, per adattare le disposizioni del presente regolamento relative ai fondi propri al fine di riflettere gli sviluppi delle norme contabili o del diritto dell'Unione o della convergenza delle prassi di vigilanza, per ampliare l'elenco delle classi di esposizioni ai fini del metodo standardizzato o del metodo IRB in modo da tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, per adeguare taluni importi concernenti tali classi di esposizioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, per adeguare l'elenco e la classificazione delle voci fuori bilancio e per adeguare specifiche disposizioni e criteri tecnici relativi al trattamento dei rischi di controparte, al metodo standardizzato e al metodo IRB, all'attenuazione del rischio di credito, alla cartolarizzazione, al rischio operativo, al rischio di mercato, alla liquidità, alla leva finanziaria e all'informativa, al fine di riflettere l'evoluzione dei mercati finanziari, dei principi contabili o del diritto dell'Unione oppure della convergenza delle prassi di vigilanza e della misurazione del rischio e per tenere conto dei risultati del riesame di diversi aspetti relativi all'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
125) Dovrebbe essere inoltre delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di stabilire una riduzione temporanea del livello di fondi propri o dei fattori di ponderazione del rischio precisati ai sensi del presente regolamento per tenere conto di specifiche circostanze, al fine di chiarire l'esenzione di talune esposizioni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alle grandi esposizioni, al fine di specificare gli importi utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione per tener conto degli sviluppi economici e monetari, al fine di adeguare le categorie delle imprese di investimento che possono godere di talune deroghe ai livelli richiesti di fondi propri, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, al fine di chiarire l'obbligo a carico delle imprese di investimento di detenere fondi propri pari ad un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente, per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, al fine di determinare gli elementi dei fondi propri da cui è opportuno che siano dedotti gli strumenti di soggetti pertinenti detenuti dall'ente, al fine di introdurre ulteriori disposizioni transitorie relative al trattamento degli utili e delle perdite attuariali nella misurazione delle passività dei fondi pensione a prestazioni definite degli enti. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
126) Conformemente alla dichiarazione n. 39 relativa all'articolo 290 TFUE, la Commissione dovrebbe continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.
127) E' opportuno che norme tecniche nel settore dei servizi finanziari assicurino l'armonizzazione, condizioni uniformi e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche, l'ABE dovrebbe garantire efficienti procedure amministrative e di segnalazione. I modelli per la segnalazione dovrebbero essere proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.
128) La Commissione dovrebbe adottare i progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ABE in materia di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o soggetti analoghi, determinati strumenti di fondi propri, adeguamenti prudenziali, frazioni dai fondi propri, strumenti aggiuntivi di fondi propri, interessi di minoranza, servizi accessori ai servizi bancari, trattamento delle rettifiche di valore su crediti, probabilità di default, perdita in caso di default, metodi di ponderazione dei rischi delle attività, convergenza delle prassi in materia di vigilanza, liquidità e disposizioni transitorie per i fondi propri, mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'ampiezza e alla complessità di tali enti e delle loro attività.
129) L'attuazione di taluni atti delegati previsti dal presente regolamento, come l'atto delegato relativo al requisito in materia di copertura della liquidità, potrebbe avere un impatto sostanziale sugli enti sottoposti a vigilanza e sull'economia reale. La Commissione dovrebbe garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano sempre ben informati sugli sviluppi pertinenti a livello internazionale e sulle posizioni attuali della Commissione, già prima della pubblicazione di atti delegati.
130) Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE con riguardo al consolidamento, alle decisioni congiunte, alle segnalazioni, all'informativa, alle esposizioni garantite da ipoteche, alla valutazione dei rischi, ai metodi di ponderazione del rischio delle attività, ai fattori di ponderazione del rischio e alla specificazione di determinate esposizioni, al trattamento di opzioni e warrant, alle posizioni in strumenti di capitale e in valuta, all'uso di modelli interni, alla leva finanziaria e agli elementi fuori bilancio mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
131) Date le caratteristiche e il numero di norme tecniche di regolamentazione da adottare a norma del presente regolamento, qualora la Commissione adotti una norma tecnica di regolamentazione identica al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il periodo entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a una norma tecnica di regolamentazione dovrebbe, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese. Inoltre, la Commissione dovrebbe mirare ad adottare le norme tecniche di regolamentazione in tempo utile al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esercitare un esame completo, tenendo conto del volume e della complessità delle norme tecniche di regolamentazione e delle caratteristiche del regolamento interno, del calendario dei lavori e della composizione del Parlamento europeo e del Consiglio.
132) Al fine di garantire un elevato grado di trasparenza, l'ABE dovrebbe avviare consultazioni sui progetti di norme tecniche di cui al presente regolamento. L'ABE e la Commissione dovrebbero cominciare a elaborare quanto prima le proprie relazioni in materia di requisiti di liquidità e di leva finanziaria, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
133) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (18).
134) Conformemente all'articolo 345 TFUE, che prevede che i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, il presente regolamento non favorisce né discrimina tipi di proprietà che ricadono nel suo ambito di applicazione.
135) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 ed ha espresso un parere (19).
136) E' opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU C 105 dell'11.4.2012.
GU C 68 del 6.3.2012.
GU L 177 del 30.6.2006.
GU L 177 del 30.6.2006.
GU L 176 del, 27.6.2013.
GU L 331 del 15.12.2010.
GU L 331 del 15.12.2010.
Decisione del Consiglio 2009/937/UE, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009).
GU L 372 del 31.12.1986.
GU L 193 del 18.7.1983.
GU L 243 dell'11.9.2002.
GU L 145 del 30.4.2004.
GU L 35 dell'11.2.2003.
GU L 201 del 27.7.2012.
GU L 302 del 17.11.2009.
GU L 281 del 23.11.1995.
GU L 8 del 12.1.2001.
GU L 55 del 28.2.2011.
GU C 175 del 19.6.2012.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito di applicazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
b) requisiti che limitano le grandi esposizioni;
c) requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;
d) obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);
e) obblighi di informativa al pubblico.
Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.
Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Poteri di vigilanza
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.
2. Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e al presente regolamento.
3. Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.
4. Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (3), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.
5. Nell'applicare le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) in relazione alle imprese di investimento di cui a tali paragrafi, le autorità competenti definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) trattano tali imprese di investimento come se fossero "enti" in forza del presente regolamento.
Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014).
Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014).
Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013).
Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019).
Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte degli enti
Il presente regolamento non impedisce agli enti di detenere fondi propri e loro componenti in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) "ente creditizio", un'impresa che svolge una delle attività seguenti:
a) raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
b) svolgere una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l'impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo, un'impresa di assicurazione o un'impresa di investimento per la quale si applica una deroga all'autorizzazione come ente creditizio a norma dell'articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE:
i) il valore totale delle attività consolidate dell'impresa stabilita nell'Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
ii) il valore totale delle attività dell'impresa stabilita nell'Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo stabilite nell'Unione, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in un paese terzo, che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
iii) il valore totale delle attività dell'impresa stabilita nell'Unione, incluse le sue succursali e filiazioni stabilite in un paese terzo, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l'impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l'autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell'Unione;
Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l'impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell'Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
2) "impresa di investimento", un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;
3) "ente", un ente creditizio autorizzato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un'impresa di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;
[4) "impresa locale", un'impresa che opera per conto proprio sui mercati dei financial future o delle opzioni o di altri strumenti derivati e sui mercati a pronti al solo scopo di coprire posizioni sui mercati degli strumenti derivati, o che opera per conto di altri membri dei medesimi mercati, a condizione che l'esecuzione dei contratti sottoscritti da tale impresa sia assunta dai partecipanti diretti dei mercati medesimi;] (punto soppresso) (2)
5) "impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (3);
6) "impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;
7) "organismo di investimento collettivo" o "OIC", un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
8) "organismo del settore pubblico", un ente amministrativo non commerciale dipendente dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali, o da autorità che esercitano le stesse responsabilità attribuite alle amministrazioni regionali e alle autorità locali, o un'impresa non commerciale che è posseduta da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, o è istituita e finanziata da esse, e che usufruisce di espliciti accordi di garanzia, ivi inclusi gli enti autoamministrati disciplinati per legge che sono soggetti al controllo pubblico;
9) "organo di amministrazione", un organo di amministrazione secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2013/36/UE
10) "alta dirigenza", alta dirigenza secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE;
11) "rischio sistemico", un rischio sistemico secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE;
[12) "rischio di modello", un rischio di modello secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2013/36/UE;] (punto soppresso) (6)
13) "cedente", un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2017/2402 (7);
14) "promotore", un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2017/2402;
14 bis) "prestatore originario", un prestatore originario ai sensi dell'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2017/2402
15) "impresa madre", un'impresa che controlla, ai sensi del punto 37, una o più imprese;
16) "filiazione", un'impresa che è controllata, ai sensi del punto 37, da un'altra impresa; le filiazioni di filiazioni sono parimenti considerate come filiazioni dell'impresa che è la loro impresa madre apicale;
17) "succursale", una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;
18) "impresa strumentale", un'impresa la cui attività principale, a prescindere dal fatto che sia fornita a imprese all'interno del gruppo o a clienti esterni al gruppo, consiste in una delle seguenti:
a) estensione diretta dell'attività bancaria;
b) leasing operativo, proprietà o gestione di beni, prestazione di servizi di elaborazione dati o qualsiasi altra attività, nella misura in cui tali attività sono accessorie all'attività bancaria;
c) altra attività che l'ABE considera simile a quelle di cui alle lettere a) e b);
19) "società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio come definita all'articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE o un GEFIA come definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, compresi, salvo diversa disposizione, i soggetti di paesi terzi che svolgono attività analoghe e che sono sottoposti alla normativa di un paese terzo che applica requisiti di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione;
20) "società di partecipazione finanziaria", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è un ente finanziario;
b) non è una società di partecipazione finanziaria mista;
c) ha almeno una filiazione che non è un ente;
d) più del 50 % di uno qualsiasi degli indicatori seguenti è associato, su base costante, a filiazioni che sono enti o enti finanziari e ad attività svolte dall'impresa stessa non connesse all'acquisizione o alla detenzione di partecipazioni in filiazioni se tali attività sono della stessa natura di quelle svolte da enti o enti finanziari:
i) il patrimonio netto dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
ii) gli attivi dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
iii) le entrate dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
iv) il personale dell'impresa sulla base della sua situazione consolidata;
v) altri indicatori considerati rilevanti dall'autorità competente.
L'autorità competente può decidere che un soggetto non si qualifica come società di partecipazione finanziaria anche se è soddisfatto uno degli indicatori di cui al primo paragrafo, punti da i) a iv) se l'autorità competente ritiene che l'indicatore pertinente non fornisca un quadro fedele e veritiero delle principali attività e dei principali rischi del gruppo. Prima di adottare tale decisione l'autorità competente consulta l'ABE e fornisce una giustificazione circostanziata e dettagliata di natura qualitativa e quantitativa. L'autorità competente tiene debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decida di discostarsene, trasmette a quest'ultima, entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE, le ragioni per cui si è discostata dal relativo parere;
20 bis) "holding di investimento", una holding di investimento ai sensi all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033;
21) "società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;
22) "società di partecipazione mista", un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente o da una società di partecipazione finanziaria mista, avente come filiazioni almeno un ente;
23) "impresa di assicurazione di un paese terzo", un'impresa di assicurazione di un paese terzo secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 3, della direttiva 2009/138/CE;
24) "impresa di riassicurazione di un paese terzo", un'impresa di riassicurazione di un paese terzo secondo la definizione di cui all'articolo 13, punto 6, della direttiva 2009/138/CE;
25) "impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo", un'impresa che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) qualora fosse stabilita nell'Unione, essa rientrerebbe nella definizione di impresa di investimento;
b) è autorizzata in un paese terzo;
c) è soggetta e conforme a norme prudenziali ritenute dalle autorità competenti rigorose almeno quanto quelle stabilite nel presente regolamento o nella direttiva 2013/36/UE
26) "ente finanziario", un'impresa che soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) non è un ente, una società di partecipazione industriale pura, una società veicolo per la cartolarizzazione, una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, tranne nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa mista abbia un ente filiazione;
b) soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
i) l'attività principale dell'impresa consiste nell'assunzione o nella detenzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate all'allegato I, punti da 2 a 12 e punti 15, 16 e 17 della direttiva 2013/36/UE, o nell'esercizio di uno o più servizi o attività di cui all'allegato I, sezione A o B, della direttiva 2014/65/UE in relazione agli strumenti finanziari elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE;
ii) l'impresa è un'impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un prestatore di servizi di pagamento quali classificati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale;
26 bis) "società di partecipazione industriale pura", un'impresa che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) la sua attività principale consiste nell'assunzione o nella detenzione di partecipazioni;
b) non è contemplata al punto 27, lettera a), o al punto 27, lettere da d) a l), del presente paragrafo, e non è un'impresa di investimento o una società di gestione del risparmio, o un prestatore di servizi di pagamento secondo le categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366;
c) non detiene partecipazioni in un soggetto del settore finanziario;
27) "soggetto del settore finanziario", uno dei seguenti soggetti:
a) un ente;
b) un ente finanziario;
[c) un'impresa strumentale inclusa nella situazione finanziaria consolidata di un ente;] (lettera soppressa) (9)
d) un'impresa di assicurazione;
e) un'impresa di assicurazione di un paese terzo;
f) un'impresa di riassicurazione;
g) un'impresa di riassicurazione di un paese terzo;
h) una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE;
k) un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
l) un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);
28) "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente in uno Stato membro avente come filiazione un ente o un ente finanziario, o che detiene una partecipazione in un ente o ente finanziario, e che non è a sua volta filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
29) "ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un altro ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
29 bis) "impresa di investimento madre in uno Stato membro", un'impresa madre in uno Stato membro che è un'impresa di investimento;
29 ter) "impresa di investimento madre nell'UE", un'impresa madre nell'UE che è un'impresa di investimento;
29 quater) "ente creditizio impresa madre in uno Stato membro", un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;
29 quinquies) "ente creditizio impresa madre nell'UE", un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;
30) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
31) "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro o di un'altra società di partecipazione finanziaria né di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
32) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", società di partecipazione finanziaria mista che non è essa stessa filiazione di un ente autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita nello stesso Stato membro;
33) "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non è una filiazione di un ente autorizzato in un qualsiasi Stato membro né di un'altra società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
34) "controparte centrale" o "CCP", una CCP secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;
35) "partecipazione": una partecipazione quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
36) "partecipazione qualificata", possesso, diretto o indiretto, di almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto in un'impresa ovvero che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
37) "controllo", il legame esistente tra un'impresa madre e una filiazione descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE ovvero nei principi contabili cui un ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;
38) "stretti legami", una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità:
a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
b) da un legame di controllo;
c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo;
39) "gruppo di clienti connessi":
a) due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente indicato, costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse controlla direttamente o indirettamente l'altra o le altre;
b) due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono rapporti di controllo di cui alla lettera a), ma che devono essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o tutte le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti.
Salve le lettere a) e b), nel caso in cui un'amministrazione centrale ha il controllo diretto su più di una persona fisica o giuridica, o ha legami diretti con più di una persona fisica o giuridica, l'insieme costituito dall'amministrazione centrale e da tutte le persone fisiche o giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate conformemente alla lettera b), può non essere considerato come un gruppo di clienti connessi. L'esistenza di un gruppo di clienti connessi formato dall'amministrazione centrale e da altre persone fisiche o giuridiche può essere invece valutato separatamente per ciascuna delle persone da essa direttamente controllate conformemente alla lettera a), o ad essa legate direttamente conformemente alla lettera b), e per tutte le persone fisiche e giuridiche controllate da tale persona conformemente alla lettera a) o legate a tale persona conformemente alla lettera b), compresa l'amministrazione centrale. Lo stesso vale per le amministrazioni regionali o le autorità locali cui si applica l'articolo 115, paragrafo 2;
Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;
40) "autorità competente", una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti;
41) "autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;
42) "autorizzazione", un atto emanato dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva il diritto di esercitare l'attività;
43) "Stato membro d'origine", lo Stato membro nel quale un ente ha ricevuto l'autorizzazione;
44) "Stato membro ospitante", lo Stato membro nel quale un ente ha una succursale o presta servizi;
45) "banche centrali del SEBC", le banche centrali nazionali che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE);
46) "banche centrali", le banche centrali del SEBC e le banche centrali dei paesi terzi;
47) "situazione consolidata", la situazione che risulta dall'applicazione dei requisiti del presente regolamento, conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, a un ente come se tale ente formasse, insieme a uno o diversi altri soggetti, un ente unico;
48) "base consolidata", sulla base della situazione consolidata;
49) "base subconsolidata", sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista ad esclusione di un sottogruppo di soggetti o sulla base della situazione consolidata di un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista che non è l'ente impresa madre, o la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista apicale;
50) "strumento finanziario":
a) un contratto che dà origine, per una parte, ad un'attività finanziaria e, per un'altra, ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale;
b) qualsiasi strumento specificato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE;
c) uno strumento finanziario derivato;
d) uno strumento finanziario primario;
e) uno strumento a pronti.
Gli strumenti di cui alle lettere a), b) e c) sono strumenti finanziari soltanto se il loro valore è derivato dal prezzo di uno strumento finanziario sottostante o di un altro elemento sottostante, da un tasso o da un indice;
51) "capitale iniziale", l'importo e la tipologia di fondi propri di cui all'articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;
52) "rischio operativo", il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esogeni, ivi compresi, tra l'altro, il rischio giuridico, il rischio di modello o il rischio relativo alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ma non il rischio strategico e di reputazione;
52 bis) "rischio giuridico", il rischio di perdite, compresi i costi, le ammende, le sanzioni o i danni punitivi, in cui potrebbe incorrere un ente in conseguenza di eventi che danno luogo a procedimenti giudiziari, tra cui:
a) azioni di vigilanza e transazioni private;
b) mancata azione, nei casi in cui tale azione sia necessaria per rispettare un obbligo giuridico;
c) azione intrapresa per evitare il rispetto di un obbligo giuridico;
d) eventi di condotta illecita, ossia eventi dovuti a dolo o negligenza, compresa l'inadeguata offerta di servizi finanziari o la fornitura di informazioni inadeguate o fuorvianti sul rischio finanziario dei prodotti venduti dall'ente;
e) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o internazionali;
f) mancato rispetto di qualsiasi obbligo derivante da accordi contrattuali, norme interne e codici di condotta stabiliti in conformità alle norme e alle prassi nazionali o internazionali;
g) mancato rispetto delle norme in materia di etica;
52 ter) "rischio di modello", il rischio di perdite derivanti da decisioni basate principalmente sui risultati di modelli interni, a causa di errori nella progettazione, nello sviluppo, nella stima dei parametri, nell'attuazione, nell'utilizzo o nel monitoraggio di tali modelli, incluso quanto segue:
a) l'inadeguata progettazione di un determinato modello interno e delle sue caratteristiche;
b) l'inadeguata verifica dell'idoneità di un determinato modello interno per lo strumento finanziario da valutare o per il prodotto per cui è necessario stabilire il prezzo, o della sua idoneità per le condizioni di mercato applicabili;
c) gli errori nell'applicazione di un determinato modello interno;
d) l'erroneità delle valutazioni al valore di mercato e della misurazione del rischio a seguito di un errore al momento dell'inserimento di una negoziazione nel sistema di negoziazione;
e) l'uso di un determinato modello interno o dei suoi risultati per uno scopo al quale esso non è destinato o per il quale non è stato concepito, compresa la manipolazione dei parametri di modellizzazione;
f) il monitoraggio o la validazione non tempestivi o inefficaci delle prestazioni o della capacità previsionale del modello per valutare se quest'ultimo sia ancora adeguato allo scopo;
52 quater) "rischio informatico", il rischio di perdite correlate a qualunque circostanza ragionevolmente identificabile legata all'uso della rete e dei sistemi informatici che, qualora si concretizzi, potrebbe compromettere la sicurezza della rete e dei sistemi informatici, di eventuali strumenti o processi dipendenti dalle tecnologie, delle operazioni e dei processi, oppure della fornitura dei servizi, producendo effetti avversi nell'ambiente digitale o fisico;
52 quinquies) "rischio ambientale, sociale e di governance" o "rischio ESG", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali, sociali o di governance (environmental, social or governance - ESG) sulle controparti o le attività investite di tale ente. I rischi ambientali, sociali e di governance si concretizzano nelle categorie tradizionali dei rischi finanziari;
52 sexies) "rischio ambientale", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, di fattori ambientali sulle controparti o le attività investite di tale ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (12); il rischio ambientale comprende sia il rischio fisico che il rischio di transizione;
52 septies) "rischio fisico", nell'ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o sulle attività investite di tale ente;
52 octies) "rischio di transizione", nell'ambito del rischio ambientale, il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, della transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o le attività investite di tale ente;
52 nonies) "rischio sociale", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite di tale ente;
52 decies) "rischio di governance", il rischio di effetti finanziari negativi per un ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite di tale ente;
53) "rischio di diluizione", il rischio che l'importo di un credito sia ridotto tramite la concessione di crediti, in contante o in altra forma, a favore del debitore;
54) "probabilità di default" o "PD", la probabilità di default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito nell'orizzonte temporale di un anno e, nel contesto del rischio di diluizione, la probabilità di diluizione nell'orizzonte temporale di un anno;
55) "perdita in caso di default" o "LGD", il rapporto tra la perdita su un'esposizione relativa a una singola linea di credito a causa del default di un debitore o, ove applicabile, di una linea di credito e l'importo in essere al momento del default o a una determinata data di riferimento successiva alla data del default e, nel contesto del rischio di diluizione, la perdita in caso di diluizione, ossia il rapporto tra la perdita su un'esposizione relativa a un credito acquistato dovuta alla diluizione e l'importo in essere del credito acquistato;
56) "fattore di conversione" o "fattore di conversione del credito" o "CCF", il rapporto tra l'importo non utilizzato di un impegno di una singola linea di credito che potrebbe essere utilizzato a partire da un determinato momento prima del default e pertanto in essere al momento del default e l'importo non utilizzato dell'impegno derivante da tale linea, dove l'entità dell'impegno è determinata dal limite prestabilito, a meno che il limite non prestabilito sia più elevato;
57) "attenuazione del rischio di credito", una tecnica utilizzata dagli enti per ridurre il rischio di credito associato alle esposizioni da essi detenute;
58) "protezione del credito di tipo reale" o "FCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dal diritto dell'ente, nell'eventualità del default del debitore o della linea di credito o al verificarsi di altri eventi creditizi specifici che riguardano il debitore, di liquidare talune attività o taluni importi o di ottenerne il trasferimento o l'appropriazione o di conservarne il possesso o di ridurre l'importo dell'esposizione all'ammontare della differenza tra l'importo dell'esposizione e l'importo di un credito nei confronti dell'ente, ovvero di sostituirlo con tale ammontare;
59) "protezione del credito di tipo personale" o "UFCP", la tecnica di attenuazione del rischio di credito in base alla quale la riduzione del rischio di credito sull'esposizione di un ente deriva dall'obbligo di un terzo di pagare un determinato importo nell'eventualità del default del debitore o della linea di credito, o al verificarsi di altri specifici eventi creditizi;
60) "strumento assimilato al contante", un certificato di deposito, un'obbligazione, compresa l'obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente prestatore, per il quale tale ente prestatore ha già ricevuto il pagamento integrale e che sarà rimborsato incondizionatamente dall'ente al valore nominale;
60 bis) "oro fisico", oro sotto forma di merce, compresi barre d'oro, lingotti e monete, comunemente accettato dal mercato dei metalli preziosi, dove esistono mercati liquidi per l'oro fisico, il cui valore è determinato dal valore del contenuto di oro, definito in termini di purezza e massa, piuttosto che dal suo interesse per i numismatici;
61) "cartolarizzazione", una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/2402;
62) "posizione verso la cartolarizzazione", una posizione verso la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19), del regolamento (UE) 2017/2402;
63) "ricartolarizzazione", una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2017/2402;
64) "posizione verso la ricartolarizzazione", un'esposizione nei confronti di una ricartolarizzazione;
65) "supporto di credito", un meccanismo contrattuale mediante il quale la qualità creditizia di una posizione verso la cartolarizzazione migliora rispetto alla qualità che detta posizione avrebbe avuto in assenza di tale supporto, che comprende il supporto fornito dalla presenza nella cartolarizzazione di più segmenti di rango subordinato (junior) o da altri tipi di protezione del credito;
66) "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE", una società veicolo per la cartolarizzazione o SSPE ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402;
67) "segmento" (tranche), un segmento (tranche) ai sensi dell'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2017/2402;
68) "valutazione in base ai prezzi di mercato", la valutazione delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili forniti da fonti indipendenti, tra cui i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione;
69) "valutazione in base ad un modello", qualsiasi valutazione basata su un parametro di riferimento o estrapolata o altrimenti calcolata a partire da uno o più dati di mercato;
70) "verifica indipendente dei prezzi", una procedura di verifica periodica dell'esattezza e dell'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati immessi nei modelli;
71) "capitale ammissibile":
a) ai fini della parte due, titolo III, la somma dei seguenti elementi:
i) capitale di classe 1 di cui all'articolo 25, senza applicazione della deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i);
ii) capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore ad un terzo del capitale di classe 1 calcolato ai sensi del punto i) della presente lettera;
b) ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi:
i) capitale di classe 1 di cui all'articolo 25;
ii) capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1;
72) "borsa valori riconosciuta", una borsa valori che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
b) ha un meccanismo di compensazione secondo il quale i contratti elencati nell'allegato II sono soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata;
73) "benefici pensionistici discrezionali", i benefici pensionistici aggiuntivi accordati su base discrezionale da un ente a un dipendente come parte della componente variabile della remunerazione di tale dipendente, esclusi i diritti maturati da un dipendente nell'ambito del sistema pensionistico della società;
74) "valore del credito ipotecario", il valore dell'immobile quale determinato in base ad una prudente valutazione della futura commerciabilità dell'immobile, tenuto conto delle caratteristiche durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi;
74 bis) "valore dell'immobile", il valore di un immobile residenziale o di un immobile non residenziale determinato conformemente all'articolo 229, paragrafo 1;
75) "immobile residenziale", uno degli elementi seguenti:
a) un immobile che ha la natura di abitazione e che soddisfa tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
b) un immobile che ha la natura di abitazione e che è ancora in costruzione, a condizione che si preveda che l'immobile soddisfi tutte le leggi e i regolamenti applicabili che consentono l'occupazione a fini abitativi;
c) il diritto di abitare un appartamento in cooperative edilizie situate in Svezia;
d) un terreno accessorio di un bene immobile di cui alla lettera a), b) o c);
75 bis) "immobile non residenziale", un immobile che non è un immobile residenziale;
75 ter) "esposizione inerente ad immobili produttori di reddito" o "esposizione IPRE", un'esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali per cui l'adempimento delle obbligazioni creditizie relative all'esposizione dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dagli immobili che garantiscono tale esposizione, piuttosto che dalla capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni creditizie da altre fonti; la fonte principale di tali flussi di cassa consiste nei canoni di leasing o di locazione o nei proventi della vendita degli immobili residenziali o degli immobili non residenziali;
75 quater) "esposizione inerente ad immobili non produttori di reddito" o "esposizione non-IPRE", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione IPRE;
75 quinquies) "esposizione garantita da immobili residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili residenziali", un'esposizione garantita da immobili residenziali o un'esposizione considerata tale conformemente all'articolo 108, paragrafo 4;
75 sexies) "esposizione garantita da immobili non residenziali" o "esposizione garantita da un'ipoteca su immobili non residenziali", un'esposizione garantita da immobili non residenziali;
75 septies) "esposizione garantita da beni immobili" o "esposizione garantita da un'ipoteca su beni immobili" o "esposizione assistita da garanzie immobiliari", un'esposizione garantita da immobili residenziali o immobili non residenziali o un'esposizione considerata tale conformemente all'articolo 108, paragrafo 4;
76) "valore di mercato", per i beni immobili, l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato dopo un'adeguata promozione commerciale, nell'ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni;
77) "disciplina contabile applicabile", le norme contabili a cui l'ente è soggetto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 o della direttiva 86/635/CEE;
78) "tasso annuale di default", il rapporto tra il numero di debitori o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito rispetto ai quali si considera sia intervenuto un default in un periodo che inizia un anno prima di una data di osservazione T e il numero di debitori, o, se la definizione di default è applicata a livello di linea di credito a norma dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma, il numero di linee di credito assegnati a tale classe o pool un anno prima di tale data di osservazione T;
78 bis) "esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni" o "esposizioni ADC", esposizioni verso società o società veicolo che finanziano l'acquisizione di terreni a fini di sviluppo e costruzione o che finanziano lo sviluppo e la costruzione di immobili residenziali o immobili non residenziali;
78 ter) "esposizione non ADC", qualsiasi esposizione garantita da uno o più immobili residenziali o immobili non residenziali che non è un'esposizione ADC;
[79) "finanziamento per immobili a fini speculativi", i prestiti ai fini dell'acquisizione o dello sviluppo o dell'edificazione su terreni in relazione a immobili, o di e in relazione a tali immobili, con l'intenzione di rivendita a scopo di lucro;] (punto soppresso) (6)
80) "finanziamento al commercio", i finanziamenti, comprese le garanzie, connessi allo scambio di beni e servizi sotto forma di prodotti finanziari con scadenza fissa a breve termine, generalmente inferiore a un anno, senza rinnovo automatico;
81) "crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico", prestiti o crediti per il finanziamento dell'esportazione di beni e servizi per il quale un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione fornisce garanzie, assicurazione o finanziamento diretto;
82) "contratto di vendita con patto di riacquisto" e "contratto di vendita con patto di riacquisto passivo", qualsiasi contratto con il quale un ente o la sua controparte trasferisce titoli o merci o diritti garantiti riguardanti la proprietà di titoli o merci, quando la garanzia è emessa da una borsa valori riconosciuta che detiene i diritti sui titoli o sulle merci e il contratto non consente all'ente di trasferire o costituire in garanzia un particolare titolo o merce contemporaneamente presso più controparti, con l'impegno a riacquistarli; oppure titoli o merci della stessa specie ad un determinato prezzo e ad una data futura stabilita o da stabilire da parte di chi effettua il trasferimento: si tratta di un contratto di vendita con patto di riacquisto per l'ente che vende i titoli o le merci e di un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo per l'ente che li acquista;
83) "operazione di vendita con patto di riacquisto", qualsiasi operazione disciplinata da un contratto di vendita con patto di riacquisto o un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
84) "contratto di vendita con patto di riacquisto semplice", un'operazione di vendita con patto di riacquisto di un unico tipo di attività o di attività simili, non complesse, di contro a un paniere di attività;
85) "posizioni detenute a fini di negoziazione":
a) posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
b) posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
c) posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse;
86) "portafoglio di negoziazione", l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;
87) "sistema multilaterale di negoziazione", un sistema multilaterale di negoziazione secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 15, della direttiva 2004/39/CE;
88) "controparte centrale qualificata" o "QCCP", una controparte centrale che è stata autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta conformemente all'articolo 25 di tale regolamento;
89) "fondo di garanzia", un fondo istituito da una CCP conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 e utilizzato conformemente all'articolo 45 di tale regolamento;
90) "contributo prefinanziato al fondo di garanzia di una CCP", un contributo al fondo di garanzia di una CCP in caso di default che è versato da un ente;
91) "esposizione da negoziazione", un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;
92) "mercato regolamentato", un mercato secondo la definizione di cui all'articolo 4, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;
93) "leva finanziaria", il rapporto tra le dimensioni relative, delle attività di un ente, delle sue obbligazioni fuori bilancio e delle sue obbligazioni potenziali a pagare, a consegnare o a fornire garanzie reali, comprese le obbligazioni derivanti da finanziamenti (funding) ricevuti, impegni assunti, derivati o contratti di vendita con patto di riacquisto, ma escluse le obbligazioni che possono essere fatte valere solo durante la liquidazione dell'ente, rispetto ai fondi propri di tale ente;
94) "rischio di leva finanziaria eccessiva", il rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività;
95) "rettifica di valore su crediti", l'importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell'ente conformemente alla disciplina contabile applicabile;
96) "copertura interna", una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;
97) "obbligazione di riferimento", un'obbligazione impiegata per determinare il valore di regolamento per contante di un derivato su crediti;
98) "agenzia esterna di valutazione del merito di credito" o "ECAI", un'agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (13), o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009;
99) "ECAI prescelta", un'ECAI scelta da un ente;
100) "altre componenti di conto economico complessivo accumulate" (accumulated other comprehensive income), lo stesso significato di cui al principio contabile internazionale (IAS) 1, applicabile a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
101) "fondi propri di base", fondi propri di base ai sensi dell'articolo 88 della direttiva 2009/138/CE;
102) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva;
103) "elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 1 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, di tale direttiva e l'inclusione di tali elementi sia limitata dagli atti delegati adottati conformemente all'articolo 99 di tale direttiva;
104) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2", elementi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 2 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, di tale direttiva;
105) "elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3", elementi assicurativi dei fondi propri di base di imprese soggette ai requisiti della direttiva 2009/138/CE qualora tali elementi siano classificati nella classe 3 ai sensi della direttiva 2009/138/CE, conformemente all'articolo 94, paragrafo 3, di tale direttiva;
106) "attività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
107) "attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura", attività fiscali differite il cui valore futuro può essere realizzato soltanto nel caso in cui l'ente generi un utile imponibile in futuro;
108) "passività fiscali differite", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
109) "attività dei fondi pensione a prestazioni definite", le attività di un fondo o un piano pensionistico, a seconda del caso, a prestazioni definite, calcolate dopo la sottrazione degli obblighi previsti dallo stesso fondo o piano;
110) "distribuzione", il pagamento di dividendi o interessi, in qualsiasi forma;
111) "impresa finanziaria", lo stesso significato di cui all'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE;
112) "fondi per rischi bancari generali", lo stesso significato di cui all'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;
113) "avviamento", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
114) "partecipazione indiretta", qualsiasi esposizione verso un soggetto intermedio che abbia un'esposizione in strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o in passività emesse da un ente per cui, se gli strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o le passività emesse dall'ente fossero cancellati definitivamente, la perdita che subirebbe di conseguenza l'ente non sarebbe significativamente diversa da quella che subirebbe in caso di possesso diretto di tali strumenti di capitale emessi dal soggetto del settore finanziario o di tali passività emesse dall'ente;
115) "attività immateriali", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile, comprensivo dell'avviamento;
116) "altri strumenti di capitale", strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2, o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1, elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 o elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3;
117) "altre riserve", riserve ai sensi della disciplina contabile applicabile, che devono essere rese pubbliche in virtù del principio contabile applicabile, esclusi gli importi già compresi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate o negli utili non distribuiti;
118) "fondi propri", la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2;
119) "strumenti di fondi propri", strumenti di capitale emessi dall'ente che hanno i requisiti per essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2;
120) "interesse di minoranza", l'importo del capitale primario di classe 1 di una filiazione di un ente attribuibile a persone fisiche o giuridiche diverse da quelle incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente;
121) "profitto", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
122) "partecipazione incrociata reciproca", il possesso, da parte di un ente, di strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale emessi da soggetti del settore finanziario quando tali soggetti possiedono anche strumenti di fondi propri emessi dall'ente;
123) "utili non distribuiti", i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile;
124) "riserva sovrapprezzo azioni", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
125) "differenze temporanee", lo stesso significato di cui alla disciplina contabile applicabile;
126) "posizione sintetica", un investimento da parte di un ente in uno strumento finanziario il cui valore è direttamente collegato al valore degli strumenti di capitale emessi da un soggetto del settore finanziario o al valore delle passività emesse da un ente;
127) "sistema di garanzia reciproca", un sistema che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;
b) gli enti sono consolidati integralmente conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE e sono inclusi nella vigilanza su base consolidata di un ente che è un ente impresa madre in uno Stato membro conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del presente regolamento e soggetto ai requisiti in materia di fondi propri;
c) l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni sono stabiliti nello stesso Stato membro e sono soggetti ad autorizzazione e vigilanza da parte della stessa autorità competente;
d) l'ente impresa madre in uno Stato membro e le filiazioni che sono entrati a far parte di un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela detti enti e in particolare ne assicura la liquidità e la solvibilità, al fine di evitare il fallimento nel caso in cui ciò fosse necessario;
e) esistono accordi per garantire la pronta disponibilità di mezzi finanziari in forma di capitale e di liquidità, se necessario, in applicazione del regime di responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge di cui alla lettera d);
f) l'adeguatezza degli accordi di cui alle precedenti lettere d) ed e) è monitorata con regolarità dall'autorità competente;
g) il periodo minimo di preavviso per l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità è di dieci anni;
h) l'autorità competente ha il potere di vietare l'uscita volontaria di una filiazione dall'accordo di responsabilità;
128) "elementi distribuibili", l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;
129) "gestore", un gestore ai sensi del dell'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2017/2402;
130) "autorità di risoluzione", un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;
130 bis) "pertinente autorità del paese terzo", l'autorità competente di un paese terzo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90, della direttiva 2014/59/UE;
131) "entità soggetta a risoluzione", un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;
132) "gruppo soggetto a risoluzione", un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;
133) "ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII", un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;
134) "ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE", un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;
135) "filiazione significativa", una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:
a) la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;
b) la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;
c) la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.
Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;
136) "soggetto G-SII", un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;
137) "strumento del bail-in", uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;
138) "gruppo", un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);
139) "operazione di finanziamento tramite titoli", un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;
140) "margine iniziale" o "IM", la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;
141) "rischio di mercato", il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;
142) "rischio di cambio", il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;
143) "rischio di posizione in merci", il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;
144) "unità di negoziazione", un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) istituito dall'ente in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 1, per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui ai paragrafi 5 e 6 di detto articolo, applicando una strategia di business ben definita e coerente e operando nell'ambito della stessa struttura di gestione dei rischi;
145) "ente piccolo e non complesso", un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) non si tratta di un grande ente;
b) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;
c) non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;
d) il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;
e) il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;
f) le attività o passività consolidate dell'ente relative ad attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo, escluse le esposizioni infragruppo nello Spazio economico europeo, superano il 75 % sia delle attività totali consolidate dell'ente sia delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo;
g) l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;
h) l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come "ente piccolo e non complesso" presso l'autorità competente;
i) l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato "piccolo e non complesso";
146) "grande ente", un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:
a) è un G-SII;
b) è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII") a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;
c) nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;
d) il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
147) "grande filiazione", una filiazione che si qualifica come grande ente;
148) "ente non quotato", un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
149) "relazione finanziaria", ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
150) "negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni", un'impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all'allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;
151) "esposizione rotativa", qualsiasi esposizione nella quale il saldo in essere del debitore può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi da esso decisi entro un limite concordato;
152) "esposizione transattiva", qualsiasi esposizione rotativa che abbia almeno 12 mesi di storia in materia di rimborso e che rientri in una delle seguenti tipologie:
a) un'esposizione per la quale, su base regolare almeno ogni 12 mesi, il saldo da rimborsare alla data di rimborso prevista successiva è determinato come l'importo utilizzato a una data di riferimento predefinita, con una data di rimborso programmata non posteriore a 12 mesi, a condizione che il saldo sia stato rimborsato integralmente a ciascuna data di rimborso prevista per i 12 mesi precedenti;
b) una concessione di scoperto non utilizzata nel corso dei 12 mesi precedenti;
153) "soggetto del settore dei combustibili fossili", una società o un'impresa classificata a fini statistici come avente la sua principale attività economica nel settore delle attività economiche del carbone, del petrolio o del gas, come indicato nell'allegato XXXIX, modello 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione (16) e identificata con riferimento ai codici della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Revisione 2) elencati nell'allegato I, sezioni B, C, D e G, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (17); se l'attività economica principale di una società o un'impresa non è classificata utilizzando i codici NACE Revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 o una classificazione nazionale da essa derivata, gli enti determinano in maniera prudente se tale società o impresa ha la propria attività principale in uno di tali settori;
154) "esposizioni soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali", esposizioni che ostacolano l'ambizione dell'Unione di conseguire i propri obiettivi normativi relativi ai fattori ESG, in un modo che potrebbe avere un impatto finanziario negativo sugli enti nell'Unione;
155) "soggetto del sistema bancario ombra", un soggetto che svolge attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato;
Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punti ii) e iii), se l'impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell'Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
Ai fini del primo comma, punto 1, lettera b), punto iii), l'autorità di vigilanza su base consolidata può chiedere all'impresa tutte le informazioni pertinenti per adottare la sua decisione.
Ai fini del primo comma, punto 52 bis, il rischio giuridico non comprende rimborsi a terzi o a dipendenti e pagamenti nel contesto di opportunità commerciali, se non vi è stata violazione delle norme o del codice deontologico e se l'ente ha adempiuto ai propri obblighi in maniera tempestiva, né spese legali esterne, se l'evento che dà origine a tali spese non è un evento di rischio operativo;
Ai fini del primo comma, punto 145, lettera e), del presente paragrafo, un ente può escludere le posizioni in derivati che ha assunto con i suoi clienti non finanziari e le posizioni in derivati che utilizza per coprire tali posizioni, a condizione che il valore combinato delle posizioni escluse calcolato conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 3, non superi il 10 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell'ente.
2. Quando nel presente regolamento si fa riferimento a beni immobili, a immobili residenziali o immobili non residenziali o ad un'ipoteca su tali beni, ciò include quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva normativa equivalente. Gli Stati membri o le loro autorità competenti possono autorizzare il trattamento di quote di partecipazione che costituiscono una proprietà indiretta equivalente di beni immobili come proprietà diretta di beni immobili, a condizione che tale proprietà indiretta sia specificamente disciplinata dall'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato e che, se costituita a garanzia reale, essa fornisca una protezione equivalente ai creditori.
3. I finanziamenti al commercio di cui al paragrafo 1, punto 80, sono di norma finanziamenti non impegnati per i quali sono necessari valida documentazione a supporto delle operazioni per ogni richiesta di utilizzo dei fondi che consentano di opporre un rifiuto al finanziamento in caso di dubbi circa il merito creditizio o circa la documentazione a supporto delle operazioni. Il rimborso delle esposizioni per i finanziamenti al commercio è normalmente indipendente dal debitore, mentre i fondi provengono dal contante ricevuto dagli importatori o dagli introiti derivanti dalle vendite dei beni sottostanti.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 39 del paragrafo 1.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Entro il 10 gennaio 2026, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che precisano i criteri per l'individuazione delle attività di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 18, del presente articolo.
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).
Punto soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
GU L 335 del 17.12.2009.
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).
Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011).
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017).
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015).
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002).
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020).
GU L 302 del 17.11.2009.
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004).
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021).
Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni specifiche per i requisiti patrimoniali per il rischio di credito
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini della parte tre, titolo II, si intende per:
1) "esposizione", un elemento dell'attivo o un elemento fuori bilancio;
2) "perdita", la perdita economica, compresi sconti rilevanti sul nominale, nonché costi rilevanti diretti e indiretti collegati al recupero del credito;
3) "perdita attesa" o "EL", il rapporto, relativo a una singola linea di credito, tra l'importo che si prevede di perdere su un'esposizione in una delle seguenti situazioni e l'importo seguente:
a) in caso di potenziale default di un debitore su un periodo di un anno, l'importo in essere al momento del default;
b) in caso di potenziale evento di diluizione su un periodo di un anno, l'importo in essere alla data in cui si verifica l'evento di diluizione;
4) "obbligazione creditizia", qualsiasi obbligazione derivante da un contratto di credito, compresi il capitale, gli interessi maturati e le commissioni, dovuta da un debitore;
5) "esposizione creditizia", qualsiasi elemento in bilancio o fuori bilancio che determina o può determinare un'obbligazione creditizia;
6) "linea di credito", un'esposizione creditizia derivante da un contratto o da una serie di contratti tra un debitore e un ente;
7) "margine di cautela", una maggiorazione incorporata nelle stime dei parametri di rischio per tenere conto dell'intervallo previsto di errori di stima derivanti da carenze individuate in dati, metodi, modelli, e modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza, nonché di errori di stima generali;
8) "rettifica appropriata", l'impatto sulle stime dei parametri di rischio derivante dall'applicazione di metodologie nell'ambito della stima dei parametri di rischio per correggere le carenze individuate in dati e metodi di stima e per tenere conto delle modifiche di parametri di sottoscrizione, propensione al rischio, politiche di raccolta e recupero e qualsiasi altra fonte di ulteriore incertezza nella misura del possibile onde evitare distorsioni nelle stime dei parametri di rischio;
9) "piccola e media impresa" o "PMI", una società o un'impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR;
10) "impegno", qualsiasi accordo contrattuale che un ente offre a un cliente ed è accettato da quest'ultimo per concedere crediti, acquistare attività o emettere sostituti del credito, nonché qualsiasi accordo di questo tipo che può essere annullato incondizionatamente da un ente in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o qualsiasi accordo che può essere annullato da un ente se il debitore manca di adempiere alle condizioni stabilite nella documentazione sulla linea di credito, comprese le condizioni che il debitore è tenuto a soddisfare prima di qualsiasi utilizzo iniziale o successivo nell'ambito dell'accordo, tranne quando gli accordi contrattuali soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) accordi contrattuali in cui l'ente non riceve commissioni o onorari per istituire o mantenere tali accordi contrattuali;
b) accordi contrattuali in base ai quali il cliente è tenuto a rivolgersi all'ente per il primo utilizzo e per ogni utilizzo successivo nell'ambito di tali accordi contrattuali;
c) accordi contrattuali in cui l'ente ha piena autorità sull'esecuzione di ciascun utilizzo, indipendentemente dal rispetto da parte del cliente delle condizioni stabilite nella documentazione dell'accordo contrattuale;
d) gli accordi contrattuali consentono all'ente di valutare il merito di credito del cliente immediatamente prima di decidere in merito all'esecuzione di ciascun utilizzo e l'ente ha attuato e applica procedure interne che garantiscono che tale valutazione sia effettuata prima dell'esecuzione di ciascun utilizzo;
e) accordi contrattuali offerti a una società, compresa una PMI, che è oggetto di un attento monitoraggio su base continuativa;
11) "impegno revocabile incondizionatamente", qualsiasi impegno le cui condizioni consentono all'ente di revocare tale impegno nella misura massima consentita dagli atti giuridici in materia di protezione dei consumatori e correlati, se del caso, in qualsiasi momento senza preavviso al debitore o che prevede effettivamente la revoca automatica a seguito di un deterioramento del merito di credito del debitore.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni specifiche per le cripto-attività
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) "cripto-attività", una cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che non sia una valuta digitale della banca centrale;
2) "token di moneta elettronica", un token di moneta elettronica quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) 2023/1114;
3) "esposizione alle cripto-attività" un'attività o un elemento fuori bilancio relativo a una cripto-attività che dà luogo a rischio di credito, a rischio di controparte, a rischio di mercato, a rischio operativo o a rischio di liquidità;
4) "attività tradizionale" qualsiasi attività diversa da una cripto-attività, inclusi:
a) strumenti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del presente regolamento;
b) fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25, della direttiva (UE) 2015/2366;
c) depositi, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), compresi i depositi strutturati;
d) posizioni inerenti a cartolarizzazione nel contesto di una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
e) prodotti assicurativi non vita o vita che rientrano nelle classi di assicurazione elencate negli allegati I e II della direttiva 2009/138/CE o contratti di riassicurazione e di retrocessione di cui alla stessa direttiva;
f) prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo principale di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
g) schemi pensionistici aziendali o professionali riconosciuti ufficialmente che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva 2009/138/CE;
h) singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
i) un prodotto pensionistico individuale paneuropeo quale definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
j) sistemi di sicurezza sociale disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
5) "attività tradizionale tokenizzata", un tipo di cripto-attività che rappresenta un'attività tradizionale, compreso un token di moneta elettronica;
6) "token collegato ad attività", un token collegato ad attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) 2023/1114;
7) "servizio per le cripto-attività": un servizio per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) 2023/1114.
Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023).
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014).
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016).
Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019).
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004).
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Principi generali
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
1 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche soggetti G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92 bis su base individuale.
Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) non sono entità soggette a risoluzione;
b) non hanno filiazioni;
c) non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.
2. Nessun ente che sia una filiazione nello Stato membro in cui è autorizzato o in cui è soggetto a vigilanza o un'impresa madre, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati agli articoli 89, 90 e 91.
3. Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.
4. Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all'articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
a) gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
b) gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e
c) gli enti che sono designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:
i) le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell'allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell'articolo 16 di detto regolamento; e
ii) non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.
5. Gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e alle corrispondenti prescrizioni in materia di comunicazione dei coefficienti di leva finanziaria di cui alla parte sette bis del presente regolamento su base individuale.
Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale
1. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, alle filiazioni di un ente, qualora sia la filiazione che l'ente siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente impresa madre e siano soddisfatte tutte le condizioni elencate di seguito al fine di garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e la filiazione:
a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre;
b) l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudente della filiazione e dichiara, con l'autorizzazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero che i rischi della filiazione sono di entità trascurabile;
c) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;
d) l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con le quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.
2. Le autorità competenti possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti e in particolare alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1.
3. Le autorità competenti possono derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, a un ente impresa madre in uno Stato membro ove esso sia soggetto ad autorizzazione e vigilanza dello Stato membro in questione e sia inserito nella vigilanza su base consolidata e purché siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti, al fine di assicurare che i fondi propri siano adeguatamente distribuiti tra l'impresa madre e le filiazioni:
a) non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività all'ente impresa madre in uno Stato membro;
b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo dei rischi pertinenti per la vigilanza su base consolidata comprendono l'ente impresa madre in uno Stato membro.
L'autorità competente che si avvale del presente paragrafo informa le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga all'applicazione dei requisiti di liquidità su base individuale
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nell'Unione e sottoporli a vigilanza come singolo sottogruppo di liquidità a condizione che soddisfino tutte le condizioni di seguito elencate:
a) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata si conforma agli obblighi di cui alla parte sei;
b) l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali enti;
c) gli enti hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra gli enti stessi per consentire loro di soddisfare le obbligazioni, singole e congiunte, quando giungono a scadenza;
d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l'adempimento dei contratti di cui alla lettera c).
Entro il 1° gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio su eventuali ostacoli giuridici in grado di rendere impossibile l'applicazione della lettera c) del primo comma ed è invitata a formulare entro il 31 dicembre 2015 una proposta legislativa, se del caso, su quali di tali ostacoli dovrebbero essere eliminare.
2. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei ad un ente e a tutte o alcune sue filiazioni nel caso in cui tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nello stesso Stato membro e sempreché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Se gli enti del singolo sottogruppo di liquidità sono autorizzati in più Stati membri, le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano solo dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 21, e solo agli enti le cui autorità competenti concordano sui seguenti elementi:
a) la loro valutazione in merito alla conformità dell'organizzazione e del trattamento del rischio di liquidità alle condizioni stabilite all'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE in tutto il singolo sottogruppo di liquidità;
b) la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
c) la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;
d) la necessità di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti alla parte sei;
e) condivisione incondizionata di informazioni complete tra le autorità competenti;
f) una piena comprensione delle implicazioni di tale deroga.
4. Le autorità competenti possono inoltre applicare i paragrafi 1, 2 e 3 agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate, nonché ad altri enti legati da una relazione di cui all'articolo 113, paragrafo 6, purché siano soddisfatte tutte le condizioni ivi specificate. In tal caso le autorità competenti designano uno degli enti oggetto della deroga a rispettare la parte sei sulla base della situazione consolidata di tutti gli enti del singolo sottogruppo di liquidità.
5. Se è stata concessa una deroga a norma del paragrafo 1 o 2, le autorità competenti possono altresì applicare l'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o parti di esso a livello del singolo sottogruppo di liquidità e derogare all'applicazione, su base individuale, dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE o di parti di esso.
6. Qualora, ai sensi del presente articolo, un'autorità competente rinuncia, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei per un ente, può altresì rinunciare per tale ente all'applicazione dei relativi obblighi di segnalazione della liquidità di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo di consolidamento individuale
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo e l'articolo 144, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti imprese madri a includere nel calcolo dei requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, le filiazioni che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano nei confronti di detto ente impresa madre.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 è autorizzato soltanto qualora l'ente impresa madre dimostri pienamente alle autorità competenti le circostanze e le disposizioni, comprese quelle giuridiche, in base alle quali non vi sono, e non sono previsti, rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività, quando dovute, dalla filiazione all'impresa madre.
3. Se un'autorità competente si avvale della facoltà di cui al paragrafo 1, essa informa regolarmente e almeno una volta all'anno le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri sul ricorso fatto al paragrafo 1 e sulle circostanze e disposizioni di cui al paragrafo 2. Se la filiazione ha sede in un paese terzo, le autorità competenti forniscono le medesime informazioni anche alle autorità competenti del paese terzo in questione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati siano garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale;
b) la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati siano controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
c) la dirigenza dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati.
Gli Stati membri possono mantenere la normativa nazionale vigente, e farvi ricorso, in ordine all'applicazione della deroga di cui al primo comma nella misura in cui non confligga con il presente regolamento o con la direttiva 2013/36/UE.
2. Qualora le autorità competenti riscontrino che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e qualora le passività o gli impegni dell'organismo centrale siano pienamente garantiti dagli enti affiliati, esse possono derogare dall'applicazione delle parti da due a otto all'organismo centrale su base individuale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
(introdotto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del presente capo, le imprese di investimento e le holding di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell'UE se tali imprese di investimento o holding di investimento sono le imprese madri di un ente o di un'impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento generale
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sette e sette bis sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d). Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.
2. Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini "ente", "ente impresa madre in uno Stato membro", "ente impresa madre nell'UE" e "impresa madre", si riferiscono a seconda dei casi anche:
a) a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;
b) a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;
c) a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.
La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre.
[3. Gli enti imprese madri nell'UE, gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE rispettano gli obblighi di cui alla parte sei sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre, della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzate a fornire i servizi e le attività di investimento di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività di tali imprese.] (paragrafo soppresso) (1)
3 bis. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.
Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.
4. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Se è stata concessa una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.
5. In caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.
6. In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente regolamento, e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere a un ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista aventi per filiazione sia un ente creditizio sia un'impresa di investimento
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
[Quando una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista hanno per filiazioni almeno un ente creditizio e un'impresa di investimento, i requisiti basati sulla situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista si applicano all'ente creditizio.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022)
Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII facenti parte dello stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione o entità di paesi terzi che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a):
a) per ciascuna entità soggetta a risoluzione o entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione;
b) per l'ente impresa madre dell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.
Il calcolo di cui alla lettera b) del primo comma è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre dell'UE.
Le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.
Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 449 bis, 449 ter, 450, 451, 451 bis e 453 su base individuale o, se del caso, in conformità al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata
2. Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.
3. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità soggette a risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.
Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.
4. In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.
2. Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis del presente regolamento se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata per gruppi di imprese di investimento
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
[1. L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre e dei relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette bis del presente regolamento, e del capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
a) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo utilizza il calcolo alternativo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o all'articolo 96, paragrafo 2;
b) tutte le imprese di investimento del gruppo rientrano nelle categorie di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1;
c) ciascuna impresa di investimento nell'UE appartenente al gruppo soddisfa i requisiti prescritti nell'articolo 95 o nell'articolo 96 su base individuale e deduce al tempo stesso dagli elementi del suo capitale primario di classe 1 ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;
d) ciascuna società di partecipazione finanziaria che sia la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro di un'impresa di investimento facente parte del gruppo detiene come minimo un capitale, definito ai fini della presente disposizione come la somma degli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 51, paragrafo 1 e all'articolo 62, paragrafo 1, tale da coprire la somma dei seguenti elementi:
i) la somma dell'intero valore contabile delle partecipazioni, dei crediti subordinati e degli strumenti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d) e all'articolo 66, paragrafo 1, lettere c) e d), in imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati; e
ii) l'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati;
e) il gruppo non comprende enti creditizi.
Quando i criteri di cui al primo comma sono soddisfatti, ciascuna impresa di investimento nell'UE deve disporre di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le società di partecipazione finanziaria, imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali facenti parte del gruppo.
2. Le autorità competenti possono inoltre applicare la deroga se la società di partecipazione finanziaria detiene un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all'importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettera d), ma non inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società di gestione del risparmio e alle società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati e all'importo totale di ogni passività potenziale nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società di gestione del risparmio e società strumentali che verrebbero altrimenti consolidati. Ai fini del presente paragrafo il requisito di fondi propri per le imprese di investimento di paesi terzi, gli enti finanziari, le società di gestione del risparmio e le società strumentali di paesi terzi è un requisito nozionale di fondi propri.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria su base consolidata per gruppi di imprese di investimento
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
[Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria nella parte sette bis del presente regolamento su base consolidata.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Vigilanza delle imprese di investimento che beneficiano della deroga all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata
(soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
[1. Le imprese di investimento che fanno parte di un gruppo che beneficia della deroga di cui all'articolo 15 segnalano alle autorità competenti i rischi, compresi quelli connessi alla composizione e alle fonti dei loro fondi propri, del capitale interno e di finanziamento, che potrebbero ledere la situazione finanziaria di dette imprese.
2. Qualora le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento deroghino agli obblighi di vigilanza su base consolidata previsti all'articolo 15, esse adottano altre misure adeguate per il controllo dei rischi, segnatamente le grandi esposizioni, di tutto il gruppo, incluse le imprese che non sono localizzate in uno Stato membro.
3. Se le autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento rinunciano all'applicazione dei requisiti di fondi propri su base consolidata di cui all'articolo 15, i requisiti di cui alla parte otto si applicano su base individuale.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi di consolidamento prudenziale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 9 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10.
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.
[2. Le società strumentali sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.] (paragrafo soppresso) (1)
3. Qualora le imprese siano legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.
4. Le partecipazioni in enti e in enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento sono consolidate proporzionalmente, in base alla quota di capitale detenuta, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.
5. In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
6. Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:
a) quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e
b) quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.
Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE.
7. Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente o da un ente finanziario o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (equity method). Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:
a) l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;
b) l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e
c) il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.
8. Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente o un ente finanziario e siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;
b) esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. L'ABE presenta una relazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025 in merito alla completezza e all'adeguatezza delle definizioni e delle disposizioni del presente regolamento concernenti la vigilanza su tutti i tipi di rischi ai quali gli enti sono esposti a livello consolidato. L'ABE valuta in particolare ogni eventuale discrepanza residua presente in tali definizioni e disposizioni unitamente alla loro interazione con la disciplina contabile applicabile e a qualsiasi aspetto residuo che potrebbe porre vincoli non intenzionali a una vigilanza su base consolidata che sia esaustiva e adattabile a nuove fonti o nuovi tipi di rischi o strutture che potrebbero portare ad arbitraggio regolamentare. L'ABE aggiorna la relazione almeno una volta ogni tre anni.
Alla luce delle conclusioni dell'ABE, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per adeguare le definizioni pertinenti o l'ambito del consolidamento prudenziale.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Soggetti esclusi dall'ambito del consolidamento prudenziale
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente o un ente finanziario che è una filiazione o un'impresa in cui è detenuta una partecipazione non devono essere inclusi nel consolidamento qualora l'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa interessata sia inferiore al più basso dei due importi seguenti:
a) 10 milioni di EUR;
b) 1 % dell'importo totale degli attivi e degli elementi fuori bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione.
2. Le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE possono decidere, caso per caso, nei casi indicati di seguito, di non includere nel consolidamento un ente o un ente finanziario che è una filiazione o in cui è detenuta una partecipazione:
a) se l'impresa interessata è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
b) se l'impresa interessata presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della sorveglianza degli enti;
c) se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa interessata sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti. (1)
3. Nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera b), se più imprese soddisfano i criteri ivi enunciati, sono nondimeno incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo specificato.
Lettera modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2017, n. L 20.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Decisioni comuni sui requisiti prudenziali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le autorità competenti lavorano assieme consultandosi ampiamente:
a) nel caso di domande per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9, all'articolo 283 e all'articolo 325 terquinquagies presentate da un ente impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione;
b) se sono soddisfatti i criteri per uno specifico trattamento infragruppo di cui all'articolo 422, paragrafo 9, e all'articolo 425, paragrafo 5, integrati dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ABE di cui all'articolo 422, paragrafo 10, e all'articolo 425, paragrafo 6.
Le domande sono presentate unicamente all'autorità di vigilanza su base consolidata.
[La domanda di cui all'articolo 312, paragrafo 2, include la descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra i diversi soggetti del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo. Nella domanda è indicato se e in che modo gli effetti di diversificazione siano presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio.] (comma soppresso) (1)
2. Le autorità competenti fanno tutto quanto in loro potere per giungere entro sei mesi ad una decisione congiunta:
a) sulla domanda di cui al paragrafo 1, lettera a);
b) sulla valutazione dei criteri e la determinazione del trattamento specifico di cui al paragrafo 1, lettera b).
Tale decisione congiunta è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata che è trasmesso al richiedente dall'autorità competente di cui al paragrafo 1.
3. Il periodo di cui al paragrafo 2 inizia:
a) alla data di ricevimento da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata della domanda completa di cui al paragrafo 1, lettera a). L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette senza indugio la domanda completa alle altre autorità competenti interessate;
b) alla data di ricevimento da parte delle autorità competenti della relazione elaborata dall'autorità di vigilanza su base consolidata sull'analisi degli impegni infragruppo.
4. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera a). La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata non limita i poteri delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
L'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette la decisione all'ente impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e alle altre autorità competenti.
Se, al termine del periodo di sei mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adotta una decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
5. In mancanza di una decisione congiunta tra le autorità competenti entro sei mesi, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale adotta una propria decisione in merito al paragrafo 1, lettera b).
Tale decisione è esposta in un documento contenente la decisione pienamente motivata e che tiene conto delle opinioni e delle riserve delle altre autorità competenti espresse entro il periodo di sei mesi.
La decisione è trasmessa all'autorità di vigilanza su base consolidata che informa l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.
Se, al termine del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità competente responsabile della vigilanza della filiazione su base individuale rinvia la sua decisione sul paragrafo 1, lettera b), del presente articolo e attende la decisione che l'ABE può adottare su tale decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
6. Quando un ente impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 su base unificata, le autorità competenti consentono alle imprese madri e alle loro filiazioni, considerate insieme, di soddisfare i criteri di idoneità di cui rispettivamente alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 6, in maniera adeguata alla struttura del gruppo e ai suoi sistemi, procedure e metodologie di gestione del rischio.
7. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare la procedura di adozione della decisione comune di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, per quanto riguarda le domande di autorizzazione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, all'articolo 151, paragrafo 9 e agli articoli 283 e 325 terquinquagies, al fine di facilitare l'adozione di decisioni comuni.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Decisioni congiunte sul livello di applicazione dei requisiti in materia di liquidità
1. In caso di presentazione della domanda da parte di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE oppure di una filiazione su base subconsolidata di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE in uno Stato membro fanno tutto quanto in loro potere per giungere ad una decisione congiunta in merito al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d), individuando un singolo sottogruppo di liquidità per l'applicazione dell'articolo 8.
La decisione congiunta è presa entro sei mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione nella quale sono individuati i singoli sottogruppi di liquidità sulla base dei criteri di cui all'articolo 8. In caso di disaccordo nel corso del periodo di sei mesi, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una delle altre autorità competenti interessate. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.
La decisione congiunta può anche imporre limiti all'ubicazione e alla proprietà delle attività liquide e disporre la detenzione di importi minimi di attività liquide da parte degli enti esenti dall'applicazione della parte sei.
La decisione congiunta è contenuta, pienamente motivata, in un documento che è presentato dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre del sottogruppo di liquidità.
2. In mancanza di una decisione congiunta entro sei mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.
Tuttavia, nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono rinviare all'ABE la questione se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a d). In questo caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione tenendo conto della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro dell'impresa madre e della proporzionalità di vantaggi e rischi a livello dello Stato membro della filiazione. Il caso non è rinviato all'ABE dopo il periodo di sei mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.
La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni di cui al secondo comma del presente paragrafo sono vincolanti.
3. Nel periodo di sei mesi le autorità competenti possono anche consultare l'ABE in caso di disaccordo circa le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a d). In tal caso, l'ABE può svolgere una funzione di mediazione non vincolante conformemente all'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e tutte le autorità competenti coinvolte rinviano le loro decisioni in attesa della conclusione della mediazione non vincolante. Se, durante la mediazione, le autorità competenti non raggiungono alcun accordo entro tre mesi, ciascuna autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale adotta la propria decisione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Subconsolidamento nel caso di entità di paesi terzi
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni o le società di partecipazione finanziaria intermedie che sono filiazioni o le società di partecipazione finanziaria mista intermedie che sono filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione o della società di partecipazione finanziaria intermedia che è una filiazione o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia che è una filiazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Imprese nei paesi terzi
Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata conformemente al presente capo, i termini "impresa di investimento", "ente creditizio", "ente finanziario" e "ente" si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell'Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all'articolo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio
1. Le attività e gli elementi fuori bilancio sono valutati conformemente alla disciplina contabile applicabile.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono richiedere agli enti di effettuare la valutazione delle attività e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
PARTE DUE
FONDI PROPRI E PASSIVITA' AMMISSIBILI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale di classe 1
Il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi del capitale primario di classe 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli elementi del capitale primario di classe 1 degli enti sono i seguenti:
a) strumenti di capitale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29;
b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c) utili non distribuiti;
d) altre componenti di conto economico complessivo accumulate;
e) altre riserve;
f) fondi per rischi bancari generali.
Gli elementi di cui alle lettere da c) a f) sono riconosciuti come capitale primario di classe 1 soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), gli enti possono includere nel capitale primario di classe 1 gli utili di periodo o di fine esercizio prima di adottare una decisione formale di conferma del risultato finale d'esercizio dell'ente per l'anno di riferimento soltanto con l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli utili sono stati verificati da persone indipendenti dall'ente che sono responsabili della revisione dei conti dell'ente stesso;
b) l'ente ha dimostrato in modo soddisfacente per l'autorità competente che tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti dall'importo di tali utili.
Una verifica degli utili di periodo o di fine esercizio dell'ente garantisce in maniera soddisfacente che tali utili sono stati valutati conformemente ai principi enunciati nella disciplina contabile applicabile.
3. Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.
In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;
b) gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.
Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.
A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il significato di "prevedibile" quando stabilisce se gli oneri o i dividendi prevedibili sono stati dedotti.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di capitale delle società mutue e cooperative, degli enti di risparmio o di enti analoghi inclusi negli elementi del capitale primario di classe 1
1. Gli elementi del capitale primario di classe 1 includono tutti gli strumenti di capitale emessi da un ente a norma di legge, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'ente è di un tipo definito in base al diritto nazionale applicabile e, secondo le autorità competenti, ha i requisiti per essere ritenuto uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
i) una società mutua;
ii) una cooperativa;
iii) un ente di risparmio;
iv) un ente analogo;
[v) un ente creditizio che è interamente di proprietà di uno degli enti di cui ai punti da i) a iv) ed è autorizzato dalla pertinente autorità competente ad avvalersi di quanto disposto dal presente articolo, a condizione e fintanto che il 100 % delle azioni ordinarie emesse dall'ente creditizio sia detenuto, direttamente o indirettamente, da un ente di cui a tali punti;] (punto soppresso) (1)
b) le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 sono rispettate.
Tali società mutue o cooperative o enti di risparmio riconosciuti come tali ai sensi della normativa nazionale applicabile anteriormente al 31 dicembre 2012 continuano a essere classificati come tali ai fini della presente parte, a condizione che continuino a soddisfare i criteri che hanno determinato detto riconoscimento.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuta ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuta una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai fini della presente parte.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti del capitale primario di classe 1
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli strumenti di capitale sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente dall'ente, previo accordo dei proprietari dell'ente o, se autorizzato ai sensi della normativa nazionale applicabile, dell'organo di amministrazione dell'ente;
b) gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
c) gli strumenti soddisfano tutte le condizioni seguenti per quanto riguarda la loro classificazione:
i) hanno i requisiti per essere considerati capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE;
ii) sono classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile;
iii) sono classificati come patrimonio netto ai fini della determinazione di un'insolvenza in base al bilancio, se del caso ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza;
d) gli strumenti sono indicati chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale del bilancio dell'ente;
e) gli strumenti sono perpetui;
f) il valore nominale degli strumenti non può essere ridotto né ripagato, ad esclusione dei seguenti casi:
i) la liquidazione dell'ente;
ii) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti o altre operazioni discrezionali di riduzione del capitale, a condizione che l'ente abbia ricevuto l'approvazione preventiva dell'autorità competente in conformità con l'articolo 77;
g) le disposizioni che governano gli strumenti non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che il valore nominale degli strumenti sia o possa essere ridotto o ripagato in casi diversi dalla liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione prima o al momento dell'emissione degli strumenti, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27, se il rifiuto dell'ente di rimborsare tali strumenti è vietato dalla normativa nazionale applicabile;
h) gli strumenti soddisfano le condizioni seguenti per quanto riguarda le distribuzioni:
i) non vi è alcun trattamento di distribuzione preferenziale relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, neanche in relazione ad altri strumenti del capitale primario di classe 1, e le condizioni che governano gli strumenti non prevedono diritti preferenziali per il pagamento delle distribuzioni;
ii) le distribuzioni ai possessori degli strumenti possono essere effettuate soltanto a valere sugli elementi distribuibili;
iii) le condizioni che governano gli strumenti non comprendono un massimale né altre restrizioni sul livello massimo delle distribuzioni, ad eccezione del caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
iv) il livello delle distribuzioni non è determinato sulla base dell'importo per il quale gli strumenti sono stati acquistati all'emissione, salvo nel caso degli strumenti di cui all'articolo 27;
v) le condizioni che governano gli strumenti non impongono all'ente alcun obbligo di effettuare distribuzioni ai loro possessori e l'ente non è altrimenti assoggettato a tale obbligo;
vi) il mancato pagamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
vii) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
i) rispetto a tutti gli strumenti di capitale emessi dall'ente, gli strumenti assorbono la prima parte delle perdite, proporzionalmente la più cospicua, man mano che esse si verificano e ciascuno strumento assorbe le perdite nella stessa misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1;
j) gli strumenti sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
k) gli strumenti conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, che, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims), è proporzionale all'importo di tali strumenti emessi e non è né fisso né soggetto ad un massimale, ad eccezione del caso degli strumenti di capitale di cui all'articolo 27;
l) gli strumenti non sono protetti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v) la società di partecipazione finanziaria mista e le sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
m) gli strumenti non sono oggetto di alcun accordo, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.
La condizione di cui al primo comma, lettera j), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano pari rango.
Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), si considerano soddisfatte anche in caso di svalutazione (write down) permanente del valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), si considera soddisfatta anche in caso di riduzione del valore nominale dello strumento di capitale nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
La condizione di cui al paragrafo 1, lettera g), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che le disposizioni che governano lo strumento di capitale indichino esplicitamente o implicitamente che il valore nominale dello strumento sarebbe o potrebbe essere ridotto nell'ambito di una procedura di risoluzione o come conseguenza di una svalutazione degli strumenti di capitale richiesta dall'autorità preposta alla risoluzione responsabile dell'ente.
3. La condizione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto iii), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che lo strumento paghi un dividendo multiplo, purché tale dividendo multiplo non dia luogo a una distribuzione tale da provocare un utilizzo sproporzionato di fondi propri.
Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale, i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;
b) l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;
c) l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;
d) nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;
e) ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite da quest'ultima;
f) l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.
L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), punto i), la distribuzione differenziata riflette unicamente diritti di voto differenziati. A tale riguardo, distribuzioni più alte si applicano soltanto a strumenti del capitale primario di classe 1 con minor numero di diritti di voto o senza diritti di voto.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) le forme e la natura del finanziamento indiretto degli strumenti di fondi propri;
b) se e quando le distribuzioni multiple determinerebbero un utilizzo sproporzionato di fondi propri;
c) il significato di "distribuzioni preferenziali".
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi
1. Gli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi sono considerati strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto se le condizioni di cui all'articolo 28 con le modifiche derivanti dall'applicazione del presente articolo sono soddisfatte.
2. Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) ad eccezione dei casi di divieto imposto dalla normativa nazionale applicabile, l'ente può rifiutare il rimborso degli strumenti;
b) se la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti, le disposizioni che governano gli strumenti consentono all'ente di limitare il rimborso;
c) il rifiuto di rimborsare gli strumenti o, se del caso, la limitazione del rimborso degli strumenti non possono costituire un caso di default da parte dell'ente.
3. Gli strumenti di capitale possono comprendere un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni soltanto nei casi in cui tale massimale o limitazione sono stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.
4. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, diritti sulle riserve dell'ente limitati al valore nominale degli strumenti, tale limitazione si applica nella stessa misura ai possessori di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.
La condizione fissata al primo comma non pregiudica la possibilità, per una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo, di riconoscere, all'interno del capitale primario di classe 1, strumenti che non attribuiscono al possessore diritti di voto e che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente, il diritto o credito del possessore degli strumenti senza diritto di voto è proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata da detti strumenti senza diritto di voto.
b) negli altri casi gli strumenti sono considerati strumenti di capitale primario di classe 1.
5. Quando gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori, in caso di insolvenza o di liquidazione, un diritto o credito sulle attività dell'ente stabilito o soggetto ad un massimale, tale limitazione si applica nella stessa misura a tutti i possessori di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da tale ente.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all'ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti del capitale primario di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento del capitale primario di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 non sono più soddisfatte, si applica quanto segue:
a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento del capitale primario di classe 1;
b) le riserve sovrapprezzo azioni relative a tale strumento cessano immediatamente di essere considerate elementi del capitale primario di classe 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
1. In situazioni di emergenza, le autorità competenti possono autorizzare gli enti a includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1 strumenti di capitale che rispettano almeno le condizioni stabilite all'articolo 28, paragrafo 1, lettere da b) a e), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti di capitale sono emessi dopo il 1° gennaio 2014;
b) gli strumenti di capitale sono considerati aiuti di Stato dalla Commissione;
c) gli strumenti di capitale sono emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle regole in materia di aiuti di Stato vigenti a tale data;
d) gli strumenti di capitale sono interamente sottoscritti e detenuti dallo Stato o da una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
e) gli strumenti di capitale sono in grado di assorbire le perdite;
f) tranne che per gli strumenti di capitale di cui all'articolo 27, nell'eventualità di una liquidazione, gli strumenti di capitale conferiscono ai loro possessori un diritto o credito sulle attività residue dell'ente, dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato (senior claims);
g) vi sono adeguati meccanismi di uscita per lo Stato o, se del caso, una pubblica autorità o un ente pubblico pertinente;
h) l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione preventiva e ha pubblicato la sua decisione corredata della relativa motivazione.
2. Su richiesta motivata dell'autorità competente interessata e in collaborazione con la stessa, l'ABE considera gli strumenti del capitale di cui al paragrafo 1 equivalenti agli strumenti del capitale primario di classe 1 ai fini del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Attività cartolarizzate
1. Un ente esclude dagli elementi dei fondi propri qualsiasi aumento del suo patrimonio netto, ai sensi della disciplina contabile applicabile, risultante da attività cartolarizzate, compresi:
a) gli aumenti connessi con il reddito futuro atteso che si traducano in una plusvalenza per l'ente;
b) nei casi in cui l'ente è il cedente di una cartolarizzazione, i profitti netti derivanti dalla capitalizzazione dei redditi futuri delle attività cartolarizzate che costituiscono il supporto di credito per le posizioni della cartolarizzazione.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui al paragrafo 1, lettera a).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Copertura dei flussi di cassa e modifiche del valore delle passività proprie
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti non includono i seguenti elementi in nessun elemento dei fondi propri:
a) le riserve di valore equo relative ai profitti e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa degli strumenti finanziari che non sono valutati al valore equo, inclusi i flussi di cassa previsti;
b) i profitti o le perdite sulle passività dell'ente, valutate al valore equo, dovuti a variazioni del merito di credito dell'ente;
c) i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c) gli enti non compensano i profitti e le perdite di valore equo derivanti dal rischio di credito proprio dell'ente con quelli risultanti dal rischio di credito della sua controparte.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b) gli enti possono includere l'importo dei profitti e delle perdite sulle loro passività nei fondi propri se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le passività sono sotto forma di obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE;
b) le variazioni di valore delle attività e delle passività dell'ente sono dovute alle stesse variazioni del merito di credito dell'ente;
c) vi è una stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni di cui alla lettera a) e il valore delle attività dell'ente;
d) è possibile rimborsare i prestiti ipotecari riacquistando le obbligazioni che finanziano i prestiti ipotecari al valore di mercato o nominale.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni e il valore delle attività, di cui al paragrafo 3, lettera c).
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rettifiche di valore supplementari
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 105 a tutte le loro attività, misurate al valore equo, nel calcolo dell'importo dei fondi propri e deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo delle rettifiche di valore supplementari necessarie.
2. In deroga al paragrafo 1, in circostanze straordinarie, la cui esistenza è determinata da un parere fornito dall'ABE conformemente al paragrafo 3, gli enti possono ridurre le rettifiche di valore supplementari complessive nel calcolo dell'importo totale da dedurre dal capitale primario di classe 1.
3. Ai fini dell'emissione del parere di cui al paragrafo 2, l'ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano verificate circostanze straordinarie e in tal caso ne dà immediata comunicazione alla Commissione.
4. L'ABE, in consultazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli indicatori e le condizioni che tale autorità utilizzerà per determinare l'esistenza delle circostanze straordinarie di cui al paragrafo 2 nonché per specificare la riduzione delle rettifiche di valore supplementari aggregate complessive di cui a tale comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Utili e perdite non realizzati misurati al valore equo
Ad eccezione del caso degli elementi di cui all'articolo 33, gli enti non apportano rettifiche per eliminare dai loro fondi propri profitti o perdite non realizzati/e sulle loro attività o passività valutate al valore equo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1:
a) le perdite relative all'esercizio in corso;
b) le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;
c) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura;
d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni (metodo IRB), la carenza in base al metodo IRB, ove applicabile, calcolata conformemente all'articolo 159;
e) le attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale dell'ente;
f) i propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri del capitale primario di classe 1 che l'ente ha l'obbligo effettivo o potenziale di acquistare, in virtù di un obbligo contrattuale esistente;
g) gli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca che l'autorità competente ritiene sia stata concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
h) l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
i) l'importo applicabile degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti;
j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente; (1)
k) l'importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, quando, in alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 %, l'ente deduce l'importo dell'esposizione dall'importo degli elementi del capitale primario di classe 1:
i) partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario;
ii) posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente all'articolo 244, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 245, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 253;
iii) operazioni con regolamento non contestuale, conformemente all'articolo 379, paragrafo 3;
iv) posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB, conformemente all'articolo 153, paragrafo 8;
[v) esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni, conformemente all'articolo 155, paragrafo 4;] (punto soppresso) (2)
vi) esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % conformemente all'articolo 132, paragrafo 2, secondo comma;
l) qualunque tributo relativo agli elementi del capitale primario di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi del capitale primario di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite;
m) l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate;
n) per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c), e), f), h), i) e l), del presente articolo e delle relative deduzioni di cui all'articolo 56, lettere a), c), d) e f), e all'articolo 66, lettere a), c) e d).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di strumenti di capitale degli enti finanziari e, in consultazione con l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (3), delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e delle imprese escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva che devono essere dedotti dai seguenti elementi dei fondi propri:
a) elementi del capitale primario di classe 1;
b) elementi aggiuntivi di classe 1;
c) elementi di classe 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Al solo fine di calcolare l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate in conformità del paragrafo 1, lettera m), del presente articolo, in deroga all'articolo 47 quater e previa notifica all'autorità competente, l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate acquistate da un soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito è pari a zero. La deroga di cui al presente comma si applica su base individuale e, nel caso di gruppi in cui tutti gli enti possono essere considerati soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito, su base consolidata.
Ai fini del presente paragrafo per "soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito" si intende un ente che, nell'esercizio precedente, soddisfaceva tutte le condizioni seguenti, su base sia individuale che consolidata:
a) l'attività principale dell'ente è l'acquisto, la gestione e la ristrutturazione di esposizioni deteriorate seguendo un processo decisionale interno chiaro ed efficace attuato dal suo organo di amministrazione;
b) il valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi non supera il 15 % delle sue attività totali;
c) almeno il 5 % del valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti dei prestiti da esso concessi costituisce un rifinanziamento integrale o parziale, o una rettifica dei termini pertinenti, delle esposizioni deteriorate acquistate che si configura come misura di concessione in conformità dell'articolo 47 ter;
d) il valore totale delle attività dell'ente non supera i 20 miliardi di EUR;
e) l'ente mantiene, su base continuativa, un coefficiente netto di finanziamento stabile pari almeno al 130 %;
f) i depositi a vista dell'ente non superano il 5 % delle passività totali dell'ente.
Se una o più delle condizioni di cui al secondo comma non sono più soddisfatte, il soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito lo notifica senza ritardo all'autorità competente. Le autorità competenti informano l'ABE almeno una volta l'anno in merito all'applicazione del presente paragrafo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.
L'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito. L'ABE monitora l'attività dei soggetti specializzati nella ristrutturazione del debito e, entro il 31 dicembre 2028, riferisce alla Commissione in merito a tale monitoraggio; se del caso, fornisce consulenza alla Commissione riguardo alla questione se le condizioni per essere considerato un "soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito" siano sufficientemente basate sul rischio e adeguate al fine di favorire il mercato secondario dei crediti deteriorati, e valuta se siano necessarie condizioni aggiuntive.
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2017, n. L 20.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
GU L 331 del 15.12.2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione delle attività immateriali
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti stabiliscono l'importo corrispondente alle attività immateriali da dedurre come segue:
a) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite che si estinguerebbero se le attività immateriali fossero deteriorate o fossero eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
b) l'importo da dedurre comprende l'avviamento incluso nella valutazione degli investimenti significativi dell'ente;
c) l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura
1. Gli enti stabiliscono l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura da dedurre a norma del presente articolo.
2. Ad eccezione dei casi in cui le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura è calcolato senza ridurlo dall'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente.
3. L'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura può essere ridotto dell'importo delle associate passività fiscali differite dell'ente, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il soggetto ha un diritto legalmente esercitabile in base al diritto nazionale applicabile di compensare tali attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti;
b) le attività fiscali differite e le passività fiscali differite riguardano le imposte applicate dalla medesima autorità fiscale e sul medesimo soggetto di imposta.
4. Le associate passività fiscali differite dell'ente utilizzate ai fini del paragrafo 3 non possono comprendere le passività fiscali differite che riducono l'importo delle attività immateriali o delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite da dedurre.
5. L'importo delle associate passività fiscali differite di cui al paragrafo 4 è ripartito tra:
a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee che non sono dedotte a norma dell'articolo 48, paragrafo 1;
b) tutte le altre attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura.
Gli enti ripartiscono le associate passività fiscali differite in funzione della proporzione di attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura rappresentata dagli elementi di cui alle lettere a) e b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. I seguenti elementi non sono dedotti dai fondi propri e sono soggetti alla ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso:
a) i pagamenti in eccesso di imposte da parte dell'ente per l'anno in corso;
b) le perdite fiscali dell'ente per l'anno in corso riportate agli anni precedenti che danno origine a un diritto o a un credito nei confronti di un'amministrazione centrale o regionale o di un'autorità fiscale locale;
Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono automaticamente e obbligatoriamente convertite senza indugio in un credito d'imposta nel caso in cui l'ente registri una perdita allorché il bilancio annuale dell'ente è approvato formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
b) un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
c) se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale eccedenza è sostituita senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle attività fiscali differite se sono soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione di importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese
L'importo da dedurre in conformità con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), non è ridotto dall'aumento del livello delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura né da altri effetti fiscali supplementari che potrebbero verificarsi se gli accantonamenti raggiungessero il livello delle perdite attese di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, sezione 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che deve essere dedotto è ridotto dei seguenti importi:
a) l'importo di tutte le associate passività fiscali differite che potrebbero essere estinte se le attività fossero deteriorate o eliminate contabilmente in base alla disciplina contabile applicabile;
b) l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite che l'ente può utilizzare senza restrizioni a condizione di aver ricevuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
Le attività utilizzate per ridurre l'importo da dedurre ricevono un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda del caso.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri in base ai quali un'autorità competente autorizza un ente a ridurre l'importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite secondo quanto specificato al paragrafo 1, lettera b).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), gli enti calcolano gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base di posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente e sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso i propri strumenti del capitale primario di classe 1 in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti dalla detenzione di titoli su indici, con le posizioni corte su strumenti propri del capitale primario di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Investimenti significativi in un soggetto del settore finanziario
Ai fini della deduzione, un investimento significativo di un ente in un soggetto del settore finanziario sussiste quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) l'ente detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
b) l'ente ha stretti legami con il soggetto e detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto;
c) l'ente detiene strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dal soggetto e il soggetto non è incluso nel perimetro di consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, ma è incluso nel perimetro di consolidamento contabile dell'ente ai fini dell'informativa di bilancio ai sensi della disciplina contabile applicabile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere g), h) e i), secondo le seguenti modalità:
a) gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti e gli altri strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario sono calcolati sulla base delle posizioni lunghe lorde;
b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 1 sono trattati come strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % dell'importo aggregato degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo l'applicazione di quanto segue agli elementi del capitale primario di classe 1:
i) degli articoli da 32 a 35;
ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario nei quali l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, riferita a ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 detenuto.
4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h) che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento del capitale primario di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b) la percentuale derivante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), l'importo applicabile da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 esclude le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno ed è determinato conformemente agli articoli 44 e 45 e alla sottosezione 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni deteriorate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630, come modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 13 ottobre 2020, n. L 335)
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), rientrano tra le «esposizioni» i seguenti elementi, purché non inclusi nel portafoglio di negoziazione dell'ente:
a) gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;
b) gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.
2. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito è pari al valore contabile valutato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione o delle cancellazioni parziali effettuate dall'ente dall'ultima volta in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione di uno strumento di debito acquistato a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore include la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore.
Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), il valore dell'esposizione degli impegni all'erogazione di prestiti dati, delle garanzie finanziarie o di qualsiasi altro impegno dato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è pari al valore nominale, che rappresenta l'esposizione massima dell'ente al rischio di credito senza tener conto della protezione del credito di tipo reale o di tipo personale. Il valore nominale dell'impegno all'erogazione di prestiti è pari all'importo non utilizzato che l'ente si è impegnato a prestare e il valore nominale di una garanzia finanziaria data è pari all'importo massimo che il soggetto potrebbe dover pagare in caso di escussione della garanzia.
Il valore nominale di cui al terzo comma del presente paragrafo non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti specifiche, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105, degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), o di altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione.
3. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), le seguenti esposizioni sono classificate come esposizioni deteriorate:
a) le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default ai sensi dell'articolo 178;
b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
c) le esposizioni in prova ai sensi del paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.
Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.
4. Le esposizioni che non sono state oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178;
b) la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale alla scadenza;
c) il debitore non ha importi arretrati da oltre 90 giorni.
5. Le esposizioni deteriorate classificate come attività non correnti disponibili per la vendita ai sensi della disciplina contabile applicabile non cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).
6. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;
b) è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;
c) dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:
a) l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
b) l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.
7. L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è in prova fino a quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione in bonis;
b) sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
c) nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da oltre 30 giorni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Misure di concessione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630)
1. Per «misura di concessione» si intende una concessione accordata dall'ente al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:
a) la modifica dei termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
b) il rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.
2. Almeno le seguenti situazioni sono considerate misure di concessione:
a) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
b) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
c) ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;
d) la misura comporta la cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria;
e) l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;
f) al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;
g) la modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.
3. Le seguenti circostanze sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di concessione:
a) il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
b) al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;
c) l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.
4. Ai fini del presente articolo, le difficoltà incontrate dal debitore nel rispettare i propri impegni finanziari sono valutate al livello del debitore, tenendo conto di tutti i soggetti giuridici del gruppo del debitore incluse nel consolidamento contabile del gruppo e delle persone fisiche che controllano il gruppo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione per le esposizioni deteriorate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630, modificato dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti determinano l'importo applicabile della copertura insufficiente separatamente per ciascuna delle esposizioni deteriorate da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 sottraendo l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo dall'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo, qualora l'importo di cui alla lettera a) sia superiore all'importo di cui alla lettera b):
a) la somma dei seguenti elementi:
i) la parte non garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 2;
ii) la parte garantita di ciascuna esposizione deteriorata, se esistente, moltiplicata per il fattore applicabile di cui al paragrafo 3;
b) la somma dei seguenti elementi, purché riferiti alla stessa esposizione deteriorata:
i) rettifiche di valore su crediti specifiche;
ii) rettifiche di valore supplementari ai sensi degli articoli 34 e 105;
iii) altre riduzioni dei fondi propri;
iv) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo basato sui rating interni («metodo IRB»), il valore assoluto degli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), che si riferiscono alle esposizioni deteriorate, dove il valore assoluto attribuibile a ciascuna esposizione deteriorata è determinato moltiplicando gli importi dedotti ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), per il contributo dell'importo delle perdite attese sull'esposizione deteriorata al totale degli importi delle perdite attese sulle esposizioni in stato di default o non in stato di default, a seconda del caso;
v) qualora un'esposizione deteriorata sia acquistata a un prezzo inferiore all'importo dovuto dal debitore, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo dovuto dal debitore;
vi) importi cancellati dall'ente da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
La parte garantita dell'esposizione deteriorata è la parte dell'esposizione che, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo II, è considerata coperta da protezione del credito di tipo reale o di tipo personale o integralmente e completamente garantita da ipoteche.
La parte non garantita dell'esposizione deteriorata corrisponde alla differenza, se esistente, tra il valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, e la parte garantita dell'esposizione, se esistente.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i seguenti fattori:
a) 0,35 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del terzo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
b) 1 per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto ii), si applicano i seguenti fattori:
a) 0,25 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quarto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
b) 0,35 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del quinto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
c) 0,55 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del sesto anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
d) 0,70 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
e) 0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del settimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
f) 0,80 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
g) 1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da altra protezione del credito di tipo personale o di tipo reale a norma della parte tre, titolo II, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
h) 0,85 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi nel periodo compreso tra il primo e l'ultimo giorno del nono anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata;
i) 1 per la parte dell'esposizione deteriorata garantita da beni immobili a norma della parte tre, titolo II, o costituita da un prestito su immobili residenziali garantito da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, da applicarsi dal primo giorno del decimo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, alla parte dell'esposizione deteriorata garantita da o assistita dalla controgaranzia di un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettere da a) a e), laddove alle esposizioni non garantite verso quest'ultimo sarebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2, si applicano i fattori seguenti:
a) 0 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi nel periodo compreso tra un anno e sette anni dopo la classificazione come esposizione deteriorata; e
b) 1 per la parte garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno dell'ottavo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, a meno che il fornitore di protezione ammissibile abbia acconsentito ad assolvere tutti gli obblighi di pagamento del debitore nei confronti dell'ente integralmente e in conformità dell'originario programma contrattuale di pagamento, nel qual caso si applica un fattore 0 per la parte dell'esposizione deteriorata assistita da garanzie.
4 bis. In deroga al paragrafo 3, la parte dell'esposizione deteriorata garantita o assicurata da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione non è soggetta ai requisiti stabiliti nel presente articolo.
5. L'ABE valuta le prassi applicate per la valutazione delle esposizioni deteriorate garantite e può elaborare orientamenti per specificare una metodologia comune, compresi eventuali requisiti minimi di rivalutazione in termini di tempo e metodi appositi, per la valutazione prudenziale delle forme ammissibili di protezione del credito di tipo personale e di tipo reale, in particolare per quanto riguarda le ipotesi relative alla recuperabilità e all'esecutività. Tali orientamenti possono anche includere una metodologia comune per la determinazione della parte garantita di un'esposizione deteriorata, come indicato al paragrafo 1.
Detti orientamenti sono emanati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. In deroga al paragrafo 2, se, tra un anno e due anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 2 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.
In deroga al paragrafo 3, se, tra due e sei anni dopo la sua classificazione come esposizione deteriorata, a un'esposizione è stata accordata una misura di concessione, il fattore applicabile a norma del paragrafo 3 alla data in cui è accordata la misura di concessione è applicabile per un ulteriore periodo di un anno.
Il presente paragrafo si applica solo in relazione alla prima misura di concessione che è stata accordata da quando l'esposizione è stata classificata come deteriorata.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Esenzioni e alternative alla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Soglie per l'esenzione dalla deduzione dal capitale primario di classe 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nell'effettuare le deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), gli enti non sono tenuti a dedurre gli importi degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo che in totale sono pari o inferiori alla soglia di cui al paragrafo 2:
a) le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
i) degli articoli da 32 a 35;
ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
b) quando un ente ha un investimento consistente in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto detenuti da parte dell'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo l'applicazione:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
2. Ai fini del paragrafo 1, l'importo della soglia è pari all'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo moltiplicato per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo residuo degli elementi del capitale primario di classe 1 a seguito dell'applicazione delle rettifiche e delle deduzioni di cui agli articoli da 32 a 36 nella sua interezza e senza l'applicazione delle soglie per l'esenzione specificate al presente articolo;
b) 17,65 %.
3. Ai fini del paragrafo 1, un ente determina la quota delle attività fiscali differite nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente;
b) la somma dei seguenti elementi:
i) l'importo di cui alla lettera a);
ii) l'importo degli strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente nei quali l'ente ha un investimento significativo e che in totale sono pari o inferiori al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente.
La percentuale degli investimenti significativi nell'importo totale degli elementi che non deve essere dedotta è pari a uno meno la percentuale di cui al primo comma.
4. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 250 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata, nel caso in cui le autorità competenti chiedano agli enti di applicare il metodo 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE o li autorizzino in tal senso, le stesse possono autorizzare gli enti a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un soggetto del settore finanziario in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società o l'ente di partecipazione finanziaria mista madre abbiano investimenti significativi, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo:
a) il soggetto del settore finanziario è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
b) tale impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa è inclusa nella stessa vigilanza supplementare a norma della direttiva 2002/87/CE in quanto ente impresa madre, società di partecipazione finanziaria madre o società o ente di partecipazione finanziaria mista madre che detiene la partecipazione;
c) l'ente ha ricevuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti;
d) prima dell'autorizzazione di cui alla lettera c), le autorità competenti riscontrano in maniera continuativa l'adeguatezza del livello di gestione integrata, di gestione dei rischi e di controllo interno dei soggetti che sarebbero incluse nel consolidamento ai sensi del metodo 1, 2 o 3;
e) le posizioni detenute nel soggetto appartengono a:
i) l'ente creditizio impresa madre;
ii) la società di partecipazione finanziaria madre;
iii) la società di partecipazione finanziaria mista madre;
iv) l'ente;
v) la filiazione di uno dei soggetti di cui ai punti da i) a iv) compresa nell'ambito di applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.
2. Ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale e su base subconsolidata, gli enti soggetti a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, non deducono gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da soggetti del settore finanziario incluse nella vigilanza su base consolidata, salvo che le autorità competenti stabiliscano che tali deduzioni sono necessarie per fini specifici, in particolare ai fini della separazione strutturale delle attività bancarie e della programmazione delle risoluzioni.
L'applicazione del metodo di cui al primo comma non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.
Il presente paragrafo non si applica alle deduzioni previste all'articolo 72 sexies, paragrafo 5.
3. Le autorità competenti possono, ai fini del calcolo dei fondi propri su base individuale o subconsolidata, autorizzare gli enti a non dedurre strumenti di fondi propri detenuti nei seguenti casi:
a) un ente detiene una posizione in un altro ente e sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da i) a v):
i) gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
(ii) le autorità competenti hanno concesso l'approvazione di cui all'articolo 113, paragrafo 7;
(iii) le condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, sono rispettate;
iv) il sistema di tutela istituzionale redige il bilancio consolidato di cui all'articolo 113, paragrafo 7, lettera e), oppure, ove non sia tenuto a redigere conti consolidati, un calcolo aggregato esteso che sia, con piena soddisfazione delle autorità competenti, equivalente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE, che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEEovvero del regolamento (CE) n. 1606/2002, che disciplinano i conti consolidati dei gruppi di enti creditizi. L'equivalenza di tale calcolo aggregato esteso è verificata da un revisore esterno, in particolare riguardo al fatto che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati dal calcolo. Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6;
v) gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430. Nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale non è richiesta la deduzione degli interessi detenuti da membri di cooperative o da soggetti giuridici che non sono membri del sistema di tutela internazionale, a condizione che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale e l'azionista di minoranza, qualora si tratti di un ente, siano eliminati;
b) un ente creditizio regionale detiene una posizione nel proprio ente creditizio centrale o in un altro ente creditizio regionale e sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a), punti da i) a v).
4. Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 1 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2.
Le partecipazioni per cui non sono effettuate deduzioni conformemente al paragrafo 2 o 3 sono considerate esposizioni e sono ponderate per il rischio al 100 %.
5. Qualora applichi i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE, un ente segnala il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 e all'allegato I di tale direttiva.
6. L'ABE, l'AEAP e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (1), elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ai fini del presente articolo le condizioni di applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della direttiva 2002/87/CE ai fini delle alternative alla deduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
GU L 331 del 15.12.2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale primario di classe 1
Il capitale primario di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi del capitale primario di classe 1 dopo l'applicazione delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, le deduzioni a norma dell'articolo 36 e le esenzioni e le alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi aggiuntivi di classe 1
Gli elementi aggiuntivi di classe 1 sono costituiti da:
a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a).
Gli strumenti di cui alla lettera a) non sono qualificati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi di classe 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti aggiuntivi di classe 1
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli strumenti di capitale si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;
b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d) gli strumenti sono di categoria inferiore agli strumenti di classe 2 in caso di insolvenza dell'ente;
e) gli strumenti non sono coperti né sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) dei diritti o crediti da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che aumenti il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti in caso di insolvenza o liquidazione;
g) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'ente;
h) se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
i) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
j) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
k) l'ente non indica, né esplicitamente né implicitamente, che l'autorità competente può acconsentire ad una richiesta di rimborso, anche anticipato, o di riacquisto degli strumenti;
l) le distribuzioni cui danno titolo gli strumenti soddisfano le seguenti condizioni:
i) provengono da elementi distribuibili;
ii) il livello delle distribuzioni effettuate sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
iii) le disposizioni che governano gli strumenti conferiscono all'ente piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti per un periodo illimitato e su base non cumulativa, e l'ente può utilizzare le riserve derivanti dall'annullamento di tali pagamenti senza restrizioni per far fronte ai suoi obblighi che giungono a scadenza;
iv) l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
v) l'annullamento delle distribuzioni non impone all'ente alcuna restrizione;
m) gli strumenti non contribuiscono ai fini della determinazione che le passività di un ente superano le sue attività, quando tale determinazione costituisce una prova di insolvenza in base al diritto nazionale applicabile;
n) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono che, al verificarsi di un evento attivatore (trigger event), il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea o che gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
o) le disposizioni che governano gli strumenti non prevedono alcuna caratteristica che possa ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
p) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
q) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
r) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.
La condizione di cui al primo comma, lettera d), si considera soddisfatta a prescindere dal fatto che gli strumenti siano inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 o nel capitale di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 3, purché abbiano rango pari.
Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la forma e la natura degli incentivi al rimborso;
b) la natura di un'eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione (write down) del valore nominale a titolo temporaneo;
c) le procedure e le scadenze per le seguenti azioni:
i) accertamento di un evento attivatore;
ii) rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1, a seguito di svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo;
d) le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente;
e) l'uso di società veicolo per l'emissione indiretta di strumenti di fondi propri.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Restrizioni sull'annullamento delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 e elementi che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione dell'ente
Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera l), punto v), e lettera o), le disposizioni che governano gli strumenti aggiuntivi di classe 1 non includono, in particolare, i seguenti elementi:
a) l'obbligo di effettuare distribuzioni sugli strumenti in caso di una distribuzione effettuata su uno strumento emesso dall'ente che appartiene alla stesso rango o è di rango inferiore (more junior) ad uno strumento aggiuntivo di classe 1, compreso uno strumento del capitale primario di classe 1;
b) l'obbligo di annullare il pagamento delle distribuzioni sugli strumenti del capitale primario di classe 1, sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 o sugli strumenti di classe 2 nei casi in cui non sono effettuate distribuzioni su tali strumenti aggiuntivi di classe 1;
c) l'obbligo di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento in qualsiasi altra forma. L'ente non è soggetto a tale obbligo in altra maniera.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Svalutazione o conversione di strumenti aggiuntivi di classe 1
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera n), agli strumenti aggiuntivi di classe 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) un evento attivatore si verifica quando il coefficiente del capitale primario di classe 1 dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, è inferiore a uno dei seguenti valori:
i) 5,125 %;
ii) un livello superiore al 5,125 %, se determinato dall'ente e specificato nelle disposizioni che governano lo strumento;
b) gli enti possono specificare, nelle disposizioni che governano lo strumento, uno o più eventi attivatori in aggiunta a quello di cui alla lettera a);
c) se le disposizioni che governano gli strumenti richiedono che essi siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore, tali disposizioni precisano uno dei seguenti elementi:
i) il rapporto di tale conversione e un limite sulla conversione autorizzata;
ii) un intervallo all'interno del quale gli strumenti si convertono in strumenti del capitale primario di classe 1;
d) se le disposizioni che disciplinano gli strumenti prescrivono che il loro valore nominale sia svalutato al verificarsi di un evento attivatore, la svalutazione (write down) dovrà riguardare tutti i seguenti elementi:
i) il credito del possessore dello strumento nell'insolvenza o liquidazione dell'ente;
ii) l'importo da pagare nel caso di rimborso, anche anticipato, dello strumento;
iii) le distribuzioni effettuate sullo strumento;
e) se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo.
2. La svalutazione o conversione di uno strumento aggiuntivo di classe 1 genera, in base alla disciplina contabile applicabile, elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1.
3. L'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 riconosciuti come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato all'importo minimo degli elementi del capitale primario di classe 1 che sarebbero generati nel caso in cui il valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 fosse integralmente svalutato o convertito in strumenti di capitale primario di classe 1.
4. L'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 da svalutare o convertire in caso di evento attivatore non è inferiore all'importo inferiore tra i seguenti:
a) l'importo necessario per ripristinare appieno il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente al 5,125 %;
b) l'intero valore nominale dello strumento.
5. In caso di evento attivatore, gli enti procedono come segue:
a) informano immediatamente le autorità competenti;
b) informano i possessori degli strumenti aggiuntivi di classe 1;
c) svalutano il valore nominale degli strumenti o convertono questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 senza indugio, ed entro un mese al più tardi, conformemente ai requisiti di cui al presente articolo.
6. Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore provvede a che il suo capitale azionario autorizzato sia sempre sufficiente per convertire in azioni la totalità di detti strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili nel caso di evento attivatore. Alla data di emissione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 convertibili occorre essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. L'ente dispone sempre della necessaria autorizzazione preventiva per l'emissione di strumenti del capitale primario di classe 1 nei quali saranno convertiti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 al verificarsi di un evento attivatore.
7. Un ente emittente di strumenti aggiuntivi di classe 1 che converte questi ultimi in strumenti di capitale primario di classe 1 in caso di evento attivatore garantisce che non sussistono impedimenti procedurali a tale conversione dovuti all'atto costitutivo o allo statuto o ad altre disposizioni contrattuali.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni per gli strumenti aggiuntivi di classe 1
Quando, nel caso di uno strumento aggiuntivo di classe 1, le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento aggiuntivo di classe 1;
b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento aggiuntivo di classe 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
Gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1:
a) gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti da un ente direttamente, indirettamente e sinteticamente, compresi gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente emessi da soggetti del settore finanziario con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 60 degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno;
e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente; (1)
f) qualunque tributo relativo agli elementi aggiuntivi di classe 1 prevedibile al momento in cui è calcolato, ad eccezione dei casi in cui l'ente adatta di conseguenza l'importo degli elementi aggiuntivi di classe 1, nella misura in cui tali tributi riducono l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2017, n. L 20.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni di strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti
Ai fini dell'articolo 56, lettera a), gli enti calcolano gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 detenuti sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri aggiuntivi di classe 1 in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri aggiuntivi di classe 1 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita per gonfiare artificialmente i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri aggiuntivi di classe 1 sono trattati come strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 56, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente, indirettamente e sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 56, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k, punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente stesso direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti, direttamente, indirettamente o sinteticamente da parte dell'ente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti. Gli enti determinano l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 da dedurre a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti aggiuntivi di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 deteruto.
4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 56, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento aggiuntivo di classe 1 che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b) la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale aggiuntivo di classe 1
Il capitale aggiuntivo di classe 1 di un ente è costituito dagli elementi aggiuntivi di classe 1 dopo la deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi di classe 2
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli elementi di classe 2 sono costituiti da:
a) strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;
b) riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, le rettifiche di valore su crediti generiche, al lordo degli effetti fiscali, fino all'1,25 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2;
d) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, il valore in eccesso risultante dall'IRB se applicabile, al lordo degli effetti fiscali, calcolato conformemente all'articolo 159 fino allo 0,6 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3.
Gli elementi di cui alla lettera a) non sono considerati elementi del capitale primario di classe 1 o elementi aggiuntivi di classe 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di classe 2
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;
b) gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c) l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;
d) il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;
e) gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) la società di partecipazione finanziaria madre o le sue filiazioni;
iv) la società di partecipazione mista o le sue filiazioni;
v) la società di partecipazione finanziaria mista o le sue filiazioni;
vi) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti da i) a v);
f) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti;
g) gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
h) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;
i) se gli strumenti includono una o più opzioni early repayment, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;
j) gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;
k) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
l) le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;
m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;
n) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;
o) se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;
p) gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.
Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2solo la parte dello strumento di capitale che è interamente versata.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammortamento degli strumenti di classe 2
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo integrale elementi di classe 2.
2. La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:
a) il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;
b) il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conseguenze del mancato rispetto delle condizioni per gli strumenti di classe 2
Quando, nel caso di uno strumento di classe 2, le condizioni di cui all'articolo 63 non sono più soddisfatte, si applicano le disposizioni seguenti:
a) lo strumento in questione cessa immediatamente di essere considerato strumento di classe 2;
b) la parte delle riserve sovrapprezzo azioni relativa a tale strumento cessa immediatamente di essere considerata elemento di classe 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni dagli elementi di classe 2
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Dagli elementi di classe 2 è dedotto quanto segue:
a) gli strumenti propri di classe 2 detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, compresi gli strumenti propri di classe 2 che un ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente quando esistono partecipazioni incrociate reciproche tra l'ente e tali soggetti che l'autorità competente ritiene siano state concepite per gonfiare artificialmente i fondi propri dell'ente;
c) l'importo applicabile determinato in conformità all'articolo 70 degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando un ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d) gli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando un ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per meno di cinque giorni lavorativi;
e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni di strumenti propri di classe 2 detenuti
Ai fini dell'articolo 66, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta purché le seguenti condizioni siano soddisfatte entrambe:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte,
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di classe 2 in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di classe 2 derivanti da detenzioni di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di classe 2 derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportano un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario e nei casi in cui un ente detiene una partecipazione incrociata reciproca concepita artificialmente per gonfiare i fondi propri
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere b), c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) gli strumenti di classe 2 detenuti sono calcolati in base alle posizioni lunghe lorde;
b) ai fini della deduzione, gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 2 e gli elementi assicurativi dei fondi propri di classe 3 detenuti sono considerati strumenti di classe 2 detenuti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti di classe 2 detenuti di soggetti del settore finanziario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti procedono alle deduzioni di cui all'articolo 66, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti di classe 2 detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente di soggetti del settore finanziario sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, a condizione che le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
b) stabiliscono l'importo da dedurre per le posizioni detenute direttamente, indirettamente o sinteticamente di titoli su indici calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di capitale dei soggetti del settore finanziario in tali indici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione degli strumenti di classe 2 nei casi in cui un ente non ha un investimento significativo in un soggetto rilevante
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 66, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, calcolato dopo aver applicato:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente diviso per l'importo aggregato di tutti gli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di tali soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore di cui al paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di classe 2 detenuti. Gli enti stabiliscono l'importo da dedurre da ogni strumento di classe 2 che è dedotto a norma del paragrafo 1, moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale specificata alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo totale delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di classe 2 detenuto.
4. L'importo delle detenzioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iii), non può essere dedotto e deve essere ponderato per il rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e dei requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ogni strumento di classe 2 il cui rischio è ponderato a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo specificato alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo specificato alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle detenzioni che devono essere ponderate per il rischio a norma del paragrafo 4;
b) la percentuale risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale di classe 2
Il capitale di classe 2 di un ente è costituito dagli elementi di classe 2 dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 66 e dopo l'applicazione dell'articolo 79.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fondi propri
I fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 5 bis
Passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Elementi e strumenti di passività ammissibili
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 quater:
a) gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;
b) gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.
2. Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:
a) i depositi protetti;
b) i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;
c) la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
d) i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione;
e) le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;
f) qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza vigente;
g) qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;
h) le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;
i) le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:
i) sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
ii) partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla partecipazione a tale sistema; o
iii) controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;
j) le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:
i) un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;
ii) un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;
iii) autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;
iv) sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;
k) passività risultanti da derivati;
l) passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.
Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.
Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014).
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.
2. Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;
b) le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;
c) l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente né indirettamente;
d) il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:
i) le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
ii) la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;
iii) gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;
e) le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:
i) l'ente o le sue filiazioni;
ii) l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;
iii) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);
f) le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;
g) le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;
h) le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
i) fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;
j) le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;
k) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;
l) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta a risoluzione;
m) il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;
n) per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di passività che sono interamente versate.
Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di amministrazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.
Ai fini dell'articolo 92 ter, i riferimenti all'entità soggetta a risoluzione alle lettere c), k), l) e m), del primo comma del presente paragrafo s'intendono anche fatti a un ente che è una filiazione significativa di un G-SII non UE.
3. Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, purché:
a) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
b) le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e
c) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
4. L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:
a) all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;
b) siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;
c) le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;
d) nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;
e) l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.
5. L'autorità di risoluzione può unicamente autorizzare un ente a includere le passività di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4 quali elementi di passività ammissibili.
6. L'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;
b) la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente articolo e dell'articolo 72 quater, paragrafo 3.
Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno titolo elementi di passività ammissibili.
Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.
2. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.
3. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.
4. Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include opzioni di rimborso anticipato che possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente prima della scadenza dello strumento stabilita originariamente, ma le disposizioni che disciplinano lo strumento non includono alcun incentivo a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare o ripagare anticipatamente lo strumento prima della scadenza né opzioni di riscatto o rimborso a discrezione dei possessori, la scadenza dello strumento corrisponde alla scadenza stabilita originariamente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.
Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022)
1. Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 bis deducono dagli elementi di passività ammissibili:
a) gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;
b) gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione;
c) l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;
d) gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.
2. Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4.
3. Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:
dove:
h = l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;
i = l'indice che individua l'ente emittente;
Hi = l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;
li = l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e
Li = l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente.
4. Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:
mi = max{0; OPi + LPi - max{0; β · [Oi + Li - max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}} dove:
i = l'indice che individua la filiazione;
OPi = l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;
LPi = l'importo degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'ente impresa madre;
β = percentuale degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione "i" e detenuti dall'impresa madre, calcolata come segue:
β = OPi + LPi / l'importo di tutti gli strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emessi dalla filiazione i
;
Oi = l'importo dei fondi propri della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
Li = l'importo delle passività ammissibili della filiazione "i", senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;
ri = il rapporto applicabile alla filiazione "i" a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;
aRWAi = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII "i" calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'articolo 12 bis o, per le filiazioni di paesi terzi, calcolato in conformità delle regolamentazioni locali applicabili;
wi = il rapporto applicabile alla filiazione "i" a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento e dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, o, per le filiazioni di paesi terzi, un requisito di risoluzione equivalente applicabile alla filiazione «i» nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri o passività ammissibili ai sensi del presente regolamento;
aLREi = la misura dell'esposizione complessiva del soggetto G-SII "i" calcolata in conformità dell'articolo 429, paragrafo 4, o, per le filiazioni di paesi terzi, in conformità delle regolamentazioni locali applicabili.
Qualora l'ente impresa madre sia autorizzato a dedurre l'importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l'importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l'importo adeguato è dedotta dalla filiazione.
5. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE deducono dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da essi detenuti laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti da un ente o da un'entità che non è un'entità soggetta a risoluzione bensì una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo che sarebbe un'entità soggetta a risoluzione se fosse stabilita nell'Unione;
b) l'ente o l'entità di cui alla lettera a) è tenuto a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 92 ter del presente regolamento o all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE;
c) gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente o dall'entità di cui alla lettera a) sono stati emessi da un ente o da un'entità di cui all'articolo 92 ter, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE che non è un'entità soggetta a risoluzione e che appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione cui appartiene l'ente o l'entità di cui alla lettera a).
In deroga al primo comma, gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili detenuti non sono dedotti se l'ente o l'entità di cui alla lettera a) del primo comma è tenuto a soddisfare il requisito di cui alla lettera b) del primo comma su base consolidata e l'ente o l'entità di cui alla lettera c) è incluso nel consolidamento dell'ente o dell'entità di cui alla lettera a) del primo comma conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2.
Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli elementi di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli elementi seguenti:
a) elementi di passività ammissibili tenuti in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito stabilito all'articolo 92 ter;
b) passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.
Ai fini del presente paragrafo il riferimento agli strumenti di fondi propri e agli strumenti di passività ammissibili è inteso fatto a uno degli strumenti seguenti:
a) strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92 ter, paragrafi 2 e 3;
b) fondi propri e passività che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE. (1)
Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2022/2036, la modifica di cui al paragrafo annotato operata dall'art. 1 del predetto Reg. (UE) 2022/2036, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:
a) gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;
c) gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;
ii) entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:
a) possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:
i) la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;
ii) sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.
b) gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:
i) gli articoli da 32 a 35;
ii) le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a vi), e lettere l), m) e n), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
iii) gli articoli 44 e 45;
b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.
2. Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore in conformità del paragrafo 1, lettera b).
3. L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;
b) la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.
4. L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente articolo, non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda dei casi.
5. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo specificato al paragrafo 3, lettera b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;
b) gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.
2. Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.
3. Quando, nel caso di posizioni detenute non dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 octies senza l'applicazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 3
Fondi propri e passività ammissibili
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fondi propri e passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 6
Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Distribuzioni su strumenti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
b) la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;
c) la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.
L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.
3. Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.
4. Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.
5. Il paragrafo 4 non si applica se l'ente è un soggetto di riferimento in detto indice generale di mercato, a meno che non siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente ritiene che le variazioni di tale indice generale di mercato non siano correlate in modo significativo al merito di credito dell'ente, dell'ente impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre o della società di partecipazione mista madre;
b) l'autorità competente non è pervenuta ad una conclusione diversa da quella di cui alla lettera a).
6. Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai fini del paragrafo 4.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di capitale detenuti emessi da soggetti del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerati capitale regolamentare
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti non deducono da nessuno degli elementi dei fondi propri strumenti di capitale detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente in un soggetto regolamentato del settore finanziario che non hanno i requisiti per essere considerate capitale regolamentare di tale soggetto. Gli enti applicano a tali detenzioni fattori di ponderazione del rischio a norma della parte tre, titolo II, capo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti in materia di deduzioni e scadenze per le posizioni corte
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha il diritto contrattuale di vendere a una data specifica futura alla controparte che fornisce la copertura della posizione lunga oggetto di copertura;
b) la controparte che fornisce la copertura all'ente è obbligata per contratto ad acquistare dall'ente a detta data specifica futura la posizione lunga di cui alla lettera a).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Detenzione di indici di strumenti di capitale e di passività
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), dell'articolo 72 septies, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale o in una passività con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;
b) le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;
c) la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;
d) la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.
2. Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti di capitale o verso passività inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:
a) strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;
b) strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;
c) strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.
3. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2, a seconda dei casi.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) quando una stima utilizzata in alternativa al calcolo dell'esposizione sottostante di cui al paragrafo 2 sia sufficientemente prudente;
b) il significato di "oneroso sotto il profilo operativo" ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:
a) riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;
b) ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;
c) effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.
2. Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE e un margine ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.
Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
2. Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente i cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.
3. Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.
4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:
a) esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
i) l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;
ii) l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
b) esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;
c) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 494 ter;
d) prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;
e) gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente";
b) la "base appropriata" sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;
c) la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;
b) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;
c) l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autorizzazione.
Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.
L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.
2. Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;
b) la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma;
c) la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
d) il significato di "sostenibile per la capacità di reddito dell'ente".
Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Se un ente detiene strumenti di capitale o passività considerati strumenti di fondi propri in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata a riorganizzare e ripristinare la sostenibilità economica del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il concetto di "su base temporanea" ai fini del paragrafo 1 e le condizioni in base alle quali un'autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee menzionate siano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto rilevante.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di computabilità di cui al presente regolamento.
Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.
2. La notifica contiene quanto segue:
a) una spiegazione dettagliata della natura e della portata della carenza individuata;
b) un parere tecnico sull'azione della Commissione che l'ABE ritiene necessaria;
c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
3. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:
a) sviluppi che interessano le norme o le prassi di mercato;
b) modifiche intervenute nelle norme giuridiche o contabili pertinenti;
c) sviluppi significativi nella metodologia dell'ABE per le prove di stress sulla solvibilità degli enti.
4. L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione entro il 31 gennaio 2014 sui possibili trattamenti degli utili non realizzati misurati al valore equo, al di là dell'inclusione nel capitale primario di classe 1 senza rettifiche. Tali raccomandazioni tengono conto degli sviluppi che interessano i principi contabili internazionali e gli accordi internazionali relativi alle norme prudenziali per le banche.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO II
INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Interessi di minoranza che hanno i requisiti per essere incluse nel capitale primario di classe 1 consolidato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la filiazione è:
i) un ente;
ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033. su base consolidata;
iv) un'impresa di investimento;
iv) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c) gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
2. Gli interessi di minoranza che sono finanziati, direttamente o indirettamente, attraverso una società veicolo o in altro modo, dall'impresa madre dell'ente, o dalle sue filiazioni non sono considerati capitale primario di classe 1 consolidato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più le relative riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la filiazione è:
i) un ente;
ii) un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
iii) una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
iv) un'impresa di investimento;
v) una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;
b) la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
c) gli elementi del capitale primario di classe 1, gli elementi aggiuntivi di classe 1 e gli elementi di classe 2 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale aggiuntivo di classe 1 e capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la società veicolo che emette tali strumenti è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;
b) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale aggiuntivo di classe 1 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1;
c) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi nel capitale di classe 2 ammissibile solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63;
d) l'unica attività della società veicolo è il suo investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa appieno nel consolidamento conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, la cui forma soddisfa le pertinenti condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, o all'articolo 63, a seconda del caso.
Nei casi in cui l'autorità competente ritiene che le attività di una società veicolo, diverse dall'investimento nei fondi propri dell'impresa madre o di una filiazione della stessa inclusa nell'ambito d'applicazione del consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2, siano minime e non significative per tale soggetto, l'autorità competente può derogare alla condizione di cui al primo comma, lettera d).
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di "minimo" e "non significativo" di cui al paragrafo 1, secondo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021, come modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2020, n. L 405 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti stabiliscono l'importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a) il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
2) laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
ii) l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
b) le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1 di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l'autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che l'importo aggiuntivo degli interessi di minoranza è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, gli interessi di minoranza di detta filiazione non possono essere inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli interessi di minoranza all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti nei fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 85 e 87.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Le autorità competenti possono concedere una deroga all'applicazione del presente articolo ad una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) la sua attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni;
b) è soggetta a vigilanza prudenziale su base consolidata;
c) consolida un ente filiazione in cui detiene solo una partecipazione minoritaria in virtù del legame di controllo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 37;
d) oltre il 90 % del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto deriva dall'ente filiazione di cui alla lettera c) calcolato su base subconsolidata.
Se, dopo il 28 giugno 2013, una società di partecipazione finanziaria madre che soddisfa le condizioni di cui al primo comma diventa una società di partecipazione finanziaria mista madre, le autorità competenti possono concedere la deroga di cui al primo comma a detta società di partecipazione finanziaria mista madre purché essa soddisfi le condizioni previste da detto comma.
6. Se gli enti creditizi affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete (network), ad un organismo centrale e gli enti membri di un sistema di tutela istituzionale soggetto alle condizioni di cui all'articolo 113, paragrafo 7, hanno istituito un sistema di garanzia reciproca che prevede che non vi sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il trasferimento dell'importo dei fondi propri superiore ai requisiti normativi dalla controparte all'ente creditizio, tali enti sono esentati dalle disposizioni del presente articolo relative alle deduzioni e possono riconoscere integralmente qualsiasi interesse di minoranza risultante all'interno del sistema di garanzia reciproca.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di classe 1 ammissibili inclusi nel capitale di classe 1 consolidato
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021, come modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2020, n. L 405 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a) il capitale di classe 1 della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
2) laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
ii) l'importo del capitale di classe 1 consolidato relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
b) il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l'autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che l'importo aggiuntivo del capitale di classe 1 è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, il capitale di classe 1 ammissibile di detta filiazione non può essere incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all'articolo 6 del regolamento(EU) 2019/2033, gli strumenti di classe 1 all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato gli interessi di minoranza dell'impresa inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fondi propri ammissibili inclusi nei fondi propri consolidati
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021, come modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2020, n. L 405 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
a) i fondi propri della filiazione meno l'importo inferiore tra i seguenti:
i) l'importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
1) laddove la filiazione rientri tra quelle elencate all'articolo 81, paragrafo 1, lettera a), ma non sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459, del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
2) laddove la filiazione sia un'impresa di investimento o una holding di investimento intermedia, il requisito di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033 sommato ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
ii) l'importo dei fondi propri relativo a tale filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, di tale direttiva o a eventuali regolamenti di vigilanza locali di paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante fondi propri;
b) i fondi propri ammissibili dell'impresa, espressi in percentuale della somma di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2, esclusi gli importi di cui all'articolo 62, lettere c) e d), di tale impresa.
In deroga al primo comma, lettera a), l'autorità competente può autorizzare un ente a sottrarre uno degli importi di cui alla lettera a), punto i) o ii), una volta che tale ente abbia dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che l'importo aggiuntivo dei fondi propri è disponibile per assorbire le perdite a livello consolidato.
2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato su base subconsolidata per ciascuna filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1.
Un ente può decidere di non effettuare tale calcolo per una filiazione di cui all'articolo 81, paragrafo 1. Se un ente decide in tal senso, i fondi propri ammissibili di detta filiazione non possono essere inclusi nei fondi propri consolidati.
3. Se un'autorità competente deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come stabilito all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/2033, gli strumenti di fondi propri all'interno delle filiazioni cui si applica la deroga non sono riconosciuti quali fondi propri a livello subconsolidato o consolidato, a seconda del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato
Fatto salvo l'articolo 84, paragrafi 5 e 6, gli enti stabiliscono l'importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nel capitale di classe 2 consolidato sottraendo dai fondi propri ammissibili dell'impresa inclusi nei fondi propri consolidati il capitale di classe 1 ammissibile dell'impresa incluso nel capitale di classe 1 consolidato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;
b) sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;
c) non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;
ii) l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Imprese di paesi terzi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del presente titolo, i termini "impresa di investimento" ed "ente" comprendono le imprese stabilite in paesi terzi che se fossero stabilite nell'Unione rientrerebbero nella definizione di tali termini di cui al presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ponderazione del rischio e proibizione delle partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. A una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % del capitale ammissibile dell'ente in un'impresa che non è un soggetto del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.
2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate che un ente detiene in imprese diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che supera il 60 % del suo capitale ammissibile è soggetto al paragrafo 3.
3. Le autorità competenti applicano i requisiti di cui alla lettera a) o b) alle partecipazioni qualificate degli enti di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, conformemente alla parte tre, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % al maggiore dei seguenti importi:
i) l'importo delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 che supera il 15 % del capitale ammissibile;
ii) l'importo totale delle partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 2 che supera il 60 % del capitale ammissibile dell'ente;
b) le autorità competenti proibiscono agli enti di detenere le partecipazioni qualificate di cui ai paragrafi 1 e 2 il cui importo supera le percentuali di capitale ammissibile di cui a tali paragrafi.
Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata tra a) e b).
[4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'ABE emana orientamenti che precisano i seguenti concetti:
a) le attività che costituiscono il prolungamento diretto dell'attività bancaria;
b) le attività ausiliarie dell'attività bancaria;
c) attività analoghe.
Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Alternativa alla ponderazione del rischio del 1 250 %
In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % agli importi che superano i limiti specificati all'articolo 89, paragrafi 1 e 2, gli enti possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Eccezioni
1. Le azioni o quote in imprese non contemplate all'articolo 89, paragrafo 1, lettere a) e b), non sono incluse nel calcolo dei limiti del capitale ammissibile di cui a detto articolo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) tali azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un'operazione di assistenza finanziaria, a norma dell'articolo 79;
b) la detenzione di tali azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per cinque giorni lavorativi o meno;
c) tali azioni o quote sono detenute a nome dell'ente e per conto altrui.
2. Le azioni o quote che non hanno carattere d'immobilizzi finanziari di cui all'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui all'articolo 89.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Subordinatamente agli articoli 93 e 94, gli enti soddisfano sempre i seguenti requisiti di fondi propri:
a) un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %;
b) un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 %;
c) un coefficiente di capitale totale dell'8 %;
d) un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.
1 bis. Oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d), un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera d) e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.
Se un G-SII non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria è soggetto al requisito di conservazione del capitale di cui all'articolo 141 ter della direttiva 2013/36/UE.
Se un G-SII non soddisfa contemporaneamente il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE è soggetto al più elevato dei requisiti di conservazione del capitale di cui agli articoli 141 e 141 ter di tale direttiva.
2. Gli enti calcolano i propri coefficienti di capitale come segue:
a) il coefficiente di capitale primario di classe 1 è il capitale primario di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
b) il coefficiente di capitale di classe 1 è il capitale di classe 1 dell'ente espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
c) il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
3. Gli enti calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come segue:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
dove:
TREA (total risk exposure amount) = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto;
U-TREA (un-floored total risk exposure amount) = l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;
S-TREA (standardised total risk exposure amount) = l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;
x = 72,5 %.
In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sia l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l'importo complessivo dell'esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.
4. L'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio è calcolato sommando gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del presente paragrafo, dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 del presente articolo:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, compreso il rischio di controparte, e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al titolo II della presente parte e all'articolo 379, relativamente a tutte le attività di un ente, esclusi importi delle esposizioni ponderati per il rischio dal portafoglio di negoziazione dell'ente;
b) i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:
i) il rischio di mercato, calcolato conformemente al titolo IV della presente parte;
ii) le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, calcolati conformemente al titolo IV della presente parte per tutte le attività all'esterno del portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci;
d) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento, calcolati conformemente agli articoli 378 e 380;
e) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, calcolati conformemente al titolo VI della presente parte;
f) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo, calcolati conformemente al titolo III della presente parte;
g) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell'ente per i tipi di operazioni e accordi seguenti, calcolati conformemente al titolo II della presente parte:
i) contratti elencati all'allegato II e derivati su crediti;
ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito basate su titoli o merci;
iii) finanziamenti con margini basati su titoli o merci;
iv) operazioni con regolamento a lungo termine.
5. L'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma del paragrafo 4, lettere da a) a g), dopo aver tenuto conto del paragrafo 6 e dei requisiti che seguono:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito, incluso il rischio di controparte, e il rischio di diluizione di cui al paragrafo 4, lettera a), e per il rischio di controparte che emerge dal portafoglio di negoziazione dell'ente di cui alla lettera g) di tale paragrafo sono calcolati senza ricorrere ad alcuno dei metodi seguenti:
i) il metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 221;
ii) il metodo basato sui rating interni di cui al titolo II, capo 3;
iii) il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni di cui agli articoli 258, 259 e 260 e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 265;
iv) il metodo dei modelli interni di cui al titolo II, capo 6, sezione 6;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 4, lettera b), punto i), sono calcolati senza utilizzare:
i) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter; né
ii) qualsiasi metodo elencato alla lettera a) del presente paragrafo, ove applicabile;
c) i requisiti di fondi propri per tutte le attività di un ente esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci di cui al paragrafo 4, lettera c), sono calcolati senza ricorrere al metodo alternativo dei modelli interni di cui al titolo IV, capo 1 ter.
6. Le disposizioni che seguono si applicano ai calcoli dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 4 e dell'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio di cui al paragrafo 5:
a) i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere d), e), e f), comprendono quelli derivanti da tutte le attività di un ente;
b) gli enti moltiplicano i requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 4, lettere da b) a f), per 12,5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
a) un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3;
b) un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:
a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;
b) entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;
c) entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.
[3. Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G-SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.
2. A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa madre capogruppo o in uno Stato membro.
3. Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:
a) in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;
b) è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capitale iniziale richiesto in situazione di continuità aziendale
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. I fondi propri di un ente non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto al momento dell'autorizzazione.
2. Gli enti creditizi già esistenti alla data del 1° gennaio 1993 e il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello fissato per il capitale iniziale possono proseguire le loro attività. In questo caso l'importo dei fondi propri di tali enti non può divenire inferiore all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.
[3. Le imprese di investimento autorizzate e le imprese di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/49/CE esistenti prima del 31 dicembre 1995, il cui importo di fondi propri non raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto, possono proseguire le loro attività. I fondi propri di tali imprese o imprese di investimento non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica di cui alla direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (1). Il livello di riferimento è il livello giornaliero medio dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale.] (paragrafo soppresso) (2)
4. Se il controllo di un ente rientrante nella categoria di cui al paragrafo 2 è assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, l'importo dei fondi propri dell'ente raggiunge il livello di capitale iniziale richiesto.
5. In caso di fusione di due o più enti rientranti nella categoria di cui al paragrafo 2, l'importo dei fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non può divenire inferiore al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non sarà raggiunto almeno il livello di capitale iniziale richiesto.
6. Qualora le autorità competenti ritengano necessario, per garantire la solvibilità di un ente, che sia soddisfatta la prescrizione di cui al paragrafo 1, le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 non si applicano.
GU L 141 dell'11.6.1993.
Paragrafo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
b) 50 milioni di EUR.
2. Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:
a) per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b);
b) per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a).
3. Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:
i) le posizioni su tassi di cambio e merci;
ii) le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
b) tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
c) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.
Ai fini del primo comma, per posizione lunga si intende che il valore di mercato della posizione aumenta quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio e per posizione corta si intende che il valore di mercato della posizione diminuisce quando aumenta il valore del suo principale fattore di rischio.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera a).
4. Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano l'articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli 103 e 104 ter del presente regolamento.
5. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.
6. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità competente.
7. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:
a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;
b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
8. Se un ente ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.
9. Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo per individuare il principale fattore di rischio di una posizione e per determinare se un'operazione rappresenta una posizione lunga o corta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, all'articolo 273 bis, paragrafo 3, e all'articolo 325 bis, paragrafo 2.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del metodo elaborato per le norme tecniche di regolamentazione prescritte conformemente all'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che hanno un'autorizzazione limitata a fornire servizi di investimento (1)
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le imprese di investimento che non sono autorizzate a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
2. Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come l'importo più elevato tra:
a) la somma degli elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere da a) a e) e lettera g), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 6;
b) 12,5 moltiplicato per l'importo di cui all'articolo 97.
Le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, soddisfano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafi 1 e 2, sulla base dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui al primo comma.
Le autorità competenti possono fissare requisiti di fondi propri per le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE, che sarebbero i requisiti di fondi propri vincolanti per queste imprese conformemente alle misure nazionali di recepimento, vigenti al 31 dicembre 2013, delle direttive 2006/49/CE e 2006/48/CE.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 2, sezione II, sottosezione 2, della direttiva 2013/36/UE.
Articolo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, con effetto dal 26 giugno 2026.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE (1)
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, le seguenti categorie di imprese di investimento che detengono un capitale iniziale conforme all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE calcolano l'importo complessivo dell'esposizione al rischio secondo le modalità di cui al paragrafo 2 del presente articolo:
a) imprese di investimento che negoziano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o ad una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti;
b) imprese di investimento che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i) che non detengono denaro o titoli della clientela;
ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
iii) che non hanno clienti esterni;
iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni sono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione.
2. Per le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato come la somma dei seguenti elementi:
a) elementi di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere da a) ad e) e lettera g), dopo aver applicato l'articolo 92, paragrafo 6;
b) l'importo di cui all'articolo 97 moltiplicato per 12,5.
3. Le imprese d'investimento di cui al paragrafo 1 sono soggette a tutte le altre disposizioni relative al rischio operativo di cui al titolo VII, capo 3, sezione II, sottosezione 1, della direttiva 2013/36/UE
Articolo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, con effetto dal 26 giugno 2026.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fondi propri basati sulle spese fisse generali (1)
1. In conformità degli articoli 95 e 96 un'impresa di investimento e le imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettera c), che forniscono i servizi e le attività di investimento elencatiall'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari detengono un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali per l'anno precedente.
2. Nel caso in cui le attività di un'impresa di investimento cambino, rispetto all'anno precedente, in maniera ritenuta significativa dall'autorità competente, l'autorità competente può adeguare il requisito di cui al paragrafo 1.
3. Nei casi in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento è inferiore a un anno completo, a partire dal giorno di inizio dell'attività, l'impresa di investimento detiene un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali previste nel proprio piano aziendale, salvo eventuale adattamento del piano prescritto dalle autorità competenti.
4. L'ABE elabora, in consultazione con l'AESFEM, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata quanto segue:
a) il calcolo del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
b) le condizioni per l'adeguamento, da parte delle autorità competenti, del requisito che impone di detenere un capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente;
c) il calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività di un'impresa di investimento sia inferiore a un anno completo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, con effetto dal 26 giugno 2026.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fondi propri per imprese di investimento su base consolidata (1)
1. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa di investimento madre in uno Stato membro applica l'articolo 92 a livello consolidato come segue:
a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 95, paragrafo 2;
b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso.
2. Nel caso in cui le imprese di investimento di cui all'articolo 96, paragrafo 1, appartengano a un gruppo e tale gruppo non comprenda enti creditizi, un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro e un'impresa di investimento controllata da una società di partecipazione finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista applicano l'articolo 92 su base consolidata come segue:
a) calcolando l'importo complessivo dell'esposizione al rischio come specificato all'articolo 96, paragrafo 2;
b) calcolando i fondi propri sulla base della situazione consolidata dell'impresa di investimento madre o di quella della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista, a seconda del caso, in conformità della parte uno, titolo II, capo 2.
Articolo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, con effetto dal 26 giugno 2026.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[CAPO 2
Disposizioni in materia di calcolo e di segnalazione]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Segnalazione sui requisiti di fondi propri e informazioni finanziarie
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
[1. Le segnalazioni degli enti alle autorità competenti riguardanti gli obblighi di cui all'articolo 92 sono effettuate almeno su base semestrale.
2. Gli enti oggetto dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e gli enti creditizi, diversi da quelli di cui all'articolo 4 di tale regolamento, che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento segnalano altresì informazioni finanziarie.
3. Le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione dei fondi propri su base consolidata in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento che segnalino altresì informazioni finanziarie come previsto al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Le informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 2 e 3, sono segnalate nella misura in cui ciò è necessario per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività di un ente e un quadro dei rischi sistemici posti dagli enti al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli, frequenze, date di segnalazione e definizioni uniformi, nonché le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
I requisiti in materia di segnalazione sono proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività degli enti.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Qualora un'autorità competente ritenga che le informazioni finanziarie richieste ai sensi del paragrafo 2 siano necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e un quadro dei rischi sistemici al settore finanziario o all'economia reale posti da enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 che sono soggetti alla disciplina contabile basata alla direttiva 86/635/CEE, le autorità competenti consultano l'ABE sull'estensione a tali enti dei requisiti di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata, a condizione che essi non procedano già alla segnalazione su tale base.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati ad uso degli enti alle quali le autorità competenti possono estendere i requisiti di segnalazione conformemente al primo comma.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme di tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Qualora ritenga che le informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 4 un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 5.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di segnalazione aggiuntivi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
[Gli enti segnalano alle autorità competenti, almeno in forma aggregata, il livello dei loro contratti di vendita con patto di riacquisto, delle loro operazioni di concessione di titoli in prestito e tutte le forme di gravame sulle attività.
L'ABE include queste informazioni nelle norme tecniche di attuazione per la segnalazione di cui all'articolo 99, paragrafo 5.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obblighi specifici di segnalazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
[1. Gli enti segnalano su base semestrale alle autorità competenti i seguenti dati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;
e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;
f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
3. Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a) modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT, delle voci di cui al paragrafo 1;
b) modelli, definizioni, frequenze e date di segnalazione uniformi, nonché soluzioni IT dei dati aggregati di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per il portafoglio di negoziazione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono esenti da restrizioni che ne limitano la negoziabilità o, in alternativa, possono essere coperte.
2. La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente agli articoli 103, 104 e 104 bis.
3. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per gestire il loro portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 103.
4. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione.
5. Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui all'articolo 105.
6. Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Gestione del portafoglio di negoziazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:
a) le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;
b) se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);
c) per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:
i) di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;
ii) di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;
iii) di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;
d) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;
e) se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;
f) se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;
g) se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni conformemente all'articolo 104 bis.
2. Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:
a) l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;
b) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:
i) quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;
ii) la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;
iii) la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;
iv) la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio dell'ente;
v) la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;
vi) procedure e controlli antifrode attivi;
c) l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Inclusione nel portafoglio di negoziazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente segue politiche e procedure chiaramente definite per determinare quali posizioni includere nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, conformemente all'articolo 102 e al presente articolo, tenendo conto delle rispettive capacità e prassi in materia di gestione del rischio. Un ente documenta pienamente il rispetto di dette politiche e procedure, le sottopone a un audit interno almeno una volta l'anno e mette i risultati di tale audit a disposizione delle autorità competenti.
Un ente dispone di una funzione indipendente di controllo del rischio che valuta su base continuativa se gli strumenti siano correttamente assegnati all'interno o all'esterno del portafoglio di negoziazione.
2. Gli enti assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a) strumenti che soddisfano i criteri di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio - ACTP);
b) strumenti che darebbero luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione, ad eccezione delle passività proprie dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali posizioni soddisfino i criteri di cui alla lettera e);
c) strumenti derivanti da impegni di sottoscrizione di titoli, laddove tali impegni di sottoscrizione si riferiscano soltanto a titoli che si prevede saranno acquistati dall'ente alla data di regolamento;
d) strumenti classificati in maniera inequivocabile come aventi finalità di negoziazione in base alla disciplina contabile applicabile all'ente;
e) strumenti derivanti da attività di supporto agli scambi (market making);
f) posizioni detenute a fini di negoziazione in OIC, a condizione che tali OIC soddisfino almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8;
g) strumenti di capitale quotati;
h) operazioni di finanziamento tramite titoli legate alla negoziazione;
i) opzioni o altri derivati incorporati nelle passività proprie dell'ente esterni al portafoglio di negoziazione che si riferiscono al rischio di credito o azionario.
Ai fini del primo comma, lettera b), un ente ha una posizione corta netta in strumenti di capitale se una diminuzione del prezzo dello strumento di capitale si traduce in un profitto per l'ente. Un ente ha una posizione corta netta creditoria se l'aumento del differenziale creditizio o il deterioramento del merito di credito dell'emittente o del gruppo di emittenti si traduce in un profitto per l'ente. Gli enti monitorano costantemente se gli strumenti danno luogo a una posizione corta netta creditoria o a una posizione corta netta in strumenti di capitale esterna al portafoglio di negoziazione.
Ai fini del primo comma, lettera i), un ente separa l'opzione incorporata, o altro derivato, che si riferisce al rischio di credito o azionario dalla propria passività all'esterno del portafoglio di negoziazione. Esso assegna l'opzione incorporata, o altro derivato, al portafoglio di negoziazione e lascia la propria passività all'esterno del portafoglio di negoziazione. Se, a motivo della sua natura, non è possibile separare lo strumento, un ente assegna l'intero strumento al portafoglio di negoziazione. In tal caso documenta debitamente il motivo dell'applicazione di tale trattamento.
3. Gli enti non assegnano al portafoglio di negoziazione le posizioni negli strumenti seguenti:
a) strumenti designati per cartolarizzazioni tramite warehousing;
b) strumenti relativi alla proprietà di beni immobili;
c) strumenti di capitale non quotati;
d) strumenti relativi al credito al dettaglio e alle PMI;
e) posizioni in OIC diversi da quelli di cui al paragrafo 2, lettera f);
f) contratti derivati e OIC con uno o più degli strumenti sottostanti di cui alle lettere da a) a d);
g) strumenti detenuti per fini di copertura di un determinato rischio di una o più posizioni in uno strumento di cui alle lettere da a) a f), h) e i);
h) passività proprie dell'ente, fatto salvo il caso in cui tali strumenti soddisfino i criteri di cui al paragrafo 2, lettera e), o i criteri di cui al paragrafo 2, terzo comma;
i) strumenti in fondi speculativi.
4. In deroga al paragrafo 2, un ente può lasciare al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alle lettere da d) a i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione non è detenuta a fini di negoziazione o non copre posizioni detenute a fini di negoziazione.
5. In deroga al paragrafo 3, un ente può assegnare al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento di cui alla lettera i) di tale paragrafo, previa approvazione della sua autorità competente. L'autorità competente dà la propria approvazione qualora l'ente abbia dimostrato con soddisfazione di detta autorità che la posizione è detenuta a fini di negoziazione o copre posizioni detenute a fini di negoziazione e che l'ente soddisfa almeno una delle condizioni di cui al paragrafo 8 per tale posizione.
6. Se un ente ha assegnato al portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), b) o c), l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al di fuori del portafoglio di negoziazione.
7. Se un ente ha assegnato al di fuori del portafoglio di negoziazione una posizione in uno strumento diverso dagli strumenti di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dell'ente può chiedere a quest'ultimo di fornire prove per giustificare tale assegnazione. Se l'ente non riesce a fornire prove adeguate, la sua autorità competente può imporgli di riassegnare tale posizione al portafoglio di negoziazione.
8. Un ente assegna al portafoglio di negoziazione una posizione in un OIC diversa dalle posizioni di cui al paragrafo 3, lettera f), e detenuta con finalità di negoziazione se l'ente soddisfa una delle condizioni seguenti:
a) l'ente è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC;
b) l'ente non è in grado di ottenere informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti dell'OIC, ma è a conoscenza del contenuto del regolamento di gestione dell'OIC ed è in grado di ottenere quotazioni giornaliere per l'OIC.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione destinate a specificare ulteriormente il processo che gli enti devono utilizzare per calcolare e monitorare le posizioni corte nette creditorie o le posizioni corte nette in strumenti di capitale all'esterno del portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 2, lettera b).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riclassificazione di una posizione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare le circostanze eccezionali che giustificano la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o, viceversa, la riclassificazione di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione al fine della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.
L'ABE monitora la gamma di prassi di vigilanza ed emana, entro il 10 luglio 2027, orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su cosa si intenda per circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo e del paragrafo 5 del presente articolo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente a riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche messe in atto dall'ente in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.
La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.
3. Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:
a) comunica pubblicamente, senza indugio,
i) l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e
ii) se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e
b) se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore.
4. L'ente calcola la variazione netta nell'importo dei suoi requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione della posizione come differenza tra i requisiti di fondi propri immediatamente dopo la riclassificazione e i requisiti di fondi propri immediatamente prima della riclassificazione, calcolato ciascuno conformemente all'articolo 92. Il calcolo non tiene conto degli effetti di fattori diversi dalla riclassificazione.
5. La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile, fatto salvo nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1.
6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un ente può riclassificare una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 2, lettera d), senza chiedere l'autorizzazione alla sua autorità competente. In tal caso i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 continuano ad applicarsi all'ente. L'ente notifica immediatamente alla propria autorità competente se si sia verificata tale riclassificazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per l'unità di negoziazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), gli enti istituiscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne a tale portafoglio di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se tali posizioni sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono coerentemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:
a) ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;
b) ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;
c) nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;
d) almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;
e) ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;
f) per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può assegnare un negoziatore a più di un'unità di negoziazione purché l'ente dimostri con piena soddisfazione della rispettiva autorità competente che l'assegnazione è stata effettuata per motivi commerciali o di risorse e che essa preserva gli altri requisiti qualitativi di cui al presente articolo applicabili ai negoziatori e alle unità di negoziazione.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.
5. Per calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti assegnano ciascuna delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci a unità di negoziazione istituite a norma del paragrafo 1 che gestiscono rischi analoghi ai rischi di tali posizioni.
6. In deroga al paragrafo 5, nel calcolare i propri requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti possono istituire una o più unità di negoziazione alle quali assegnare esclusivamente posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci. Tali unità di negoziazione non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle coperture del rischio di cambio dei coefficienti di capitale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente che ha deliberatamente assunto una posizione di rischio al fine di ottenere una copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), può, previa autorizzazione della sua autorità competente, escludere tale posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'importo massimo della posizione di rischio che è escluso dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato è limitato all'importo della posizione di rischio che neutralizza la sensibilità di uno qualsiasi dei coefficienti di capitale alle fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio;
b) la posizione di rischio è esclusa dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per almeno sei mesi;
c) l'ente ha stabilito un adeguato quadro di gestione del rischio per coprire le fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale, comprese una strategia di copertura e una struttura di governance chiare;
d) l'ente ha fornito all'autorità competente una giustificazione per l'esclusione di una posizione di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, i dettagli di tale posizione di rischio e l'importo da escludere.
2. L'eventuale esclusione di posizioni di rischio dai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ai sensi del paragrafo 1 è applicata coerentemente.
3. L'autorità competente approva eventuali modifiche da parte dell'ente al quadro di gestione del rischio di cui al paragrafo 1, lettera c), e ai dettagli delle posizioni di rischio di cui al paragrafo 1, lettera d).
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le posizioni di rischio che un ente può assumere deliberatamente al fine di ottenere copertura, almeno parziale, nei confronti di fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio su uno qualsiasi dei suoi coefficienti di capitale di cui al paragrafo 1;
b) le modalità per la definizione dell'importo massimo di cui al paragrafo 1, lettera a), e le modalità con cui un ente deve escludere tale importo per ciascuno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1;
c) i criteri che devono essere soddisfatti dal quadro di gestione del rischio di un ente di cui al paragrafo 1, lettera c), affinché sia considerato adeguato ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per la valutazione prudente
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo sono soggette alle regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.
2. Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli sufficienti per assicurare che le loro stime di valutazione siano prudenti e affidabili. Tali sistemi e controlli comportano almeno i seguenti elementi:
a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione, che prevedano responsabilità chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilità, orientamenti per l'utilizzo di dati non osservabili che riflettono le ipotesi dell'ente sugli elementi utilizzati dai partecipanti al mercato per determinare il prezzo della posizione, frequenza delle valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure per le riconciliazioni di fine mese e per quelle ad hoc;
b) flussi informativi per l'unità responsabile del processo di valutazione chiari e indipendenti dal front office, che risalgano fino all'organo di amministrazione.
3. Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione al valore equo almeno giornalmente. Le variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.
4. Gli enti valutano le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano a tali posizioni le disposizioni pertinenti sui requisiti patrimoniali.
5. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato, un ente utilizza il corso più prudente tra denaro e lettera, a meno che l'ente non possa quotare un prezzo medio. Qualora ricorrano a questa deroga gli enti comunicano ogni sei mesi alle rispettive autorità competenti le posizioni in questione e dimostrano di essere in grado di quotare un prezzo medio.
6. Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.
7. In caso di valutazione in base ad un modello, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
a) l'alta dirigenza deve essere a conoscenza degli elementi del portafoglio di negoziazione o di altre posizioni valutati al valore equo in base ad un modello, e deve essere consapevole di quanto sia rilevante l'incertezza così creata nelle segnalazioni sul rischio e sulla performance dell'attività;
b) gli enti attingono i dati di mercato da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, in linea con i prezzi di mercato e verificano frequentemente la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello;
c) gli enti impiegano, se disponibili, metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato per strumenti finanziari o merci specifici;
d) qualora il modello sia elaborato internamente all'ente, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla sua elaborazione;
e) gli enti prevedono procedure formali di controllo sulle modifiche apportate e conservano una copia protetta del modello, che utilizzano per effettuare le periodiche verifiche delle valutazioni;
f) i responsabili della gestione del rischio sono a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo più adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; e
g) i modelli utilizzati dagli enti sono oggetto di riesami periodici per determinare l'accuratezza dei loro risultati, ad esempio attraverso una valutazione della sussistenza della validità delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello.
Ai fini della lettera d) del primo comma, il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.
8. Accanto alla valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato o ad un modello, gli enti effettuano una verifica indipendente dei prezzi. La verifica dei prezzi di mercato e dei dati immessi nei modelli è effettuata da una persona o da un'unità indipendente dalle persone o dalle unità che beneficiano del portafoglio di negoziazione con frequenza almeno mensile, o più frequentemente a seconda della natura del mercato o dell'attività di negoziazione. Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o se le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, può essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio aggiustamenti della valutazione.
9. Gli enti istituiscono e mantengono procedure che prevedano aggiustamenti di valutazione.
10. Gli enti prendono formalmente in considerazione i seguenti aggiustamenti di valutazione: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, incertezza delle quotazioni di mercato, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento (funding), costi amministrativi futuri e, se del caso, rischi del modello.
11. Gli enti istituiscono e mantengono procedure per il calcolo dell'aggiustamento alla valutazione corrente delle posizioni scarsamente liquide che possono determinarsi a seguito di eventi di mercato o per situazioni particolari dell'ente, quali ad esempio le posizioni concentrate e/o le posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato. Gli enti, ove necessario, effettuano tali aggiustamenti in aggiunta ad eventuali cambiamenti del valore della posizione richiesti a fini dell'informativa di bilancio e li concepiscono in modo da riflettere l'illiquidità della posizione. Nell'ambito di dette procedure, per decidere se sia necessario un aggiustamento di valutazione per posizioni scarsamente liquide, gli enti prendono in considerazione diversi fattori. Tra tali fattori figurano i seguenti:
a) il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
b) lo scarto medio denaro/lettera e la sua volatilità;
c) la disponibilità di quotazioni di mercato (numero e identità dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilità, tra cui i volumi trattati nei periodi di stress del mercato;
d) il grado di concentrazione del mercato;
e) il tempo trascorso dall'assunzione delle posizioni;
f) la misura nella quale la valutazione è effettuata in base a un modello;
g) l'incidenza di altri rischi di modello.
12. Quando ricorrono a valutazioni di terzi o alla valutazione in base ad un modello, gli enti considerano se sia opportuno applicare aggiustamenti di valutazione. Inoltre gli enti esaminano se sia necessario effettuare aggiustamenti per posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa che esse continuino ad essere adeguate. Gli enti, inoltre, valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione relativi all'incertezza dei parametri immessi utilizzati dai modelli.
13. Per quanto riguarda i prodotti complessi, comprese le esposizioni verso la cartolarizzazione e i derivati di credito n-th-to-default, gli enti valutano espressamente la necessità di aggiustamenti di valutazione per riflettere il rischio di modello associato all'utilizzo di metodologie di valutazione eventualmente sbagliate e il rischio di modello associato all'utilizzo di parametri di calibratura non osservabili (ed eventualmente sbagliati) nel modello di valutazione.
14. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali i requisiti dell'articolo 105 si applicano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Coperture interne
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Una copertura interna soddisfa in particolare i seguenti requisiti:
a) non ha come scopo principale quello di evitare o ridurre i requisiti di fondi propri;
b) è correttamente documentata ed è assoggettata a specifiche procedure interne di approvazione e di revisione;
c) è realizzata alle condizioni di mercato;
d) il rischio di mercato generato dalla copertura interna è gestito dinamicamente nel portafoglio di negoziazione nell'ambito dei limiti autorizzati;
e) è sorvegliata con attenzione, conformemente a procedure adeguate.
2. I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fatti salvi i requisiti applicabili alla posizione coperta compresa o non nel portafoglio di negoziazione, se del caso.
3. Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.
4. Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.
Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come fornitore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), entrambe le posizioni sono assegnate alla stessa unità di negoziazione, che gestisce rischi analoghi.
4 bis. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, l'operazione in derivati su crediti o su strumenti di capitale conclusa da un ente può essere composta da più operazioni con più terzi, ammissibili come fornitori di protezione, a condizione che l'operazione aggregata risultante soddisfi le condizioni di cui ai summenzionati paragrafi.
5. Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando i metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettere a), b) e c), la posizione è stata assegnata a un portafoglio separato dalle altre posizioni del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;
b) per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), la posizione è stata assegnata a un'unità di negoziazione la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse;
c) l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.
5 bis. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), l'ente può assegnare a tale portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con terzi o il suo stesso portafoglio di negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assunte con il suo stesso portafoglio di negoziazione assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi.
5 ter. All'unità di negoziazione di cui al paragrafo 5, lettera b), si applicano i requisiti seguenti:
a) tale unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o con altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali posizioni soddisfino i requisiti per l'inclusione nel portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 104 e tali altre unità di negoziazione compensino perfettamente il rischio di mercato di tali altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;
b) a tale unità di negoziazione non sono assegnate posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) in deroga all'articolo 104 ter, tale unità di negoziazione non è soggetta ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo.
6. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), o all'unità di negoziazione di cui alla lettera b) di tale paragrafo sono calcolati su base autonoma, in aggiunta ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.
7. Se un ente copre un'esposizione al rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) ricorrendo a uno strumento derivato assunto con il proprio portafoglio di negoziazione, la posizione in tale strumento derivato è riconosciuta come una copertura interna per l'esposizione al rischio di CVA ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo i metodi di cui all'articolo 383 o 384, qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la posizione in derivati è riconosciuta come copertura ammissibile ai sensi dell'articolo 386;
b) se la posizione in derivati è soggetta a uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera b) o c), o all'articolo 325 sexies, paragrafo 1, lettera c), l'ente compensa perfettamente il rischio di mercato di tale posizione derivata assumendo posizioni opposte con terzi.
La posizione opposta del portafoglio di negoziazione per la copertura interna riconosciuta conformemente al primo comma è inclusa nel portafoglio di negoziazione dell'ente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi relativi al rischio di credito
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 o, se autorizzato dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 143, il metodo basato sui rating interni di cui al capo 3.
2. Per le esposizioni da negoziazione e per i contributi al fondo di garanzia verso una controparte centrale, gli enti applicano il trattamento stabilito nel capo 6, sezione 9, per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g). Per tutti gli altri tipi di esposizioni verso una controparte centrale, gli enti trattano tali esposizioni come segue:
a) come esposizioni verso un ente per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP qualificata;
b) come esposizioni verso un'impresa per gli altri tipi di esposizioni verso una CCP non qualificata.
3. Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi, nonché le esposizioni verso enti finanziari di paesi terzi autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte delle autorità di paesi terzi e soggetti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, sono trattate come esposizioni verso un ente soltanto se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2015 gli enti possono continuare a trattare esposizioni verso i soggetti di cui al paragrafo 3 come esposizioni verso gli enti a condizione che le autorità competenti abbiano ritenuto ammissibile il paese terzo a tale trattamento anteriormente al 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato e del metodo IRB per il rischio di credito e il rischio di diluizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo standardizzato di cui al capo 2 o il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 4 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 62, lettera d).
2. Per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143, l'ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 62, lettera d).
3. Se applica il metodo IRB avvalendosi di stime interne per la LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione originaria quanto per esposizioni dirette comparabili verso il fornitore di protezione, un ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 3 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g) e, se del caso, degli importi delle perdite attese ai fini del calcolo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 62, lettera d). In tutti gli altri casi, a tali fini, l'ente può tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo personale nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese conformemente al capo 4.
4. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 5, i prestiti a favore di persone fisiche possono essere considerati dall'ente esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, ai fini del titolo II, capi 2, 3 e 4 a seconda dei casi, se in uno Stato membro sono state soddisfatte le condizioni seguenti per tali prestiti:
a) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro non sono erogati come ipoteche in termini giuridici;
b) la maggior parte dei prestiti a favore di persone fisiche per l'acquisto di immobili residenziali in tale Stato membro è garantita da un fornitore di protezione avente una valutazione del merito di credito da parte di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) prescelta corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2, il quale è tenuto a rimborsare integralmente l'ente qualora il debitore originario sia inadempiente;
c) l'ente dispone del diritto giuridico di ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione di cui alla lettera b) non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
Le autorità competenti informano l'ABE laddove le condizioni stabilite al primo comma, lettere a), b) e c) siano soddisfatte nei territori nazionali soggetti alle loro giurisdizioni e forniscono i nomi dei fornitori di protezione ammissibili a tale trattamento che soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5.
L'ABE pubblica l'elenco di tutti questi fornitori di protezione ammissibili sul proprio sito web e aggiorna tale elenco con cadenza annuale.
5. Ai fini del paragrafo 4, i prestiti di cui al medesimo paragrafo possono essere trattati come esposizioni garantite da un'ipoteca su immobili residenziali, anziché essere trattati come esposizioni garantite, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) per un'esposizione trattata secondo il metodo standardizzato, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo standardizzato "esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili" ai sensi degli articoli 124 e 125, con l'eccezione che l'ente che concede il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile residenziale;
b) per un'esposizione trattata secondo il metodo IRB, l'esposizione soddisfa tutti i requisiti per essere assegnata alla classe di esposizioni del metodo IRB "esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto ii), con l'eccezione che l'ente che concede il prestito non detiene un'ipoteca sull'immobile residenziale;
c) l'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito e per i prestiti concessi a decorrere dal 1° gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente che ha originariamente concesso il prestito;
d) il fornitore di protezione è un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 e ha una valutazione del merito di credito, da parte di un'ECAI prescelta, corrispondente a una classe di merito di credito pari a 1 o 2;
e) il fornitore di protezione è un ente o un soggetto del settore finanziario tenuto a rispettare requisiti di fondi propri comparabili a quelli applicabili agli enti o alle imprese di assicurazione;
f) il fornitore di protezione ha costituito un fondo di mutua garanzia interamente finanziato o una protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite da rischio di credito, la cui calibrazione è periodicamente riveduta dalla sua autorità competente ed è soggetta a prove di stress periodiche, almeno ogni due anni;
g) l'ente dispone del potere contrattuale e giuridico di ipotecare l'immobile residenziale nel caso in cui il fornitore di protezione non adempia o non sia più in grado di adempiere agli obblighi derivanti dalla garanzia fornita.
6. Gli enti che ricorrono all'opzione di cui al paragrafo 4 per un determinato fornitore di protezione ammissibile nel contesto del meccanismo di cui al suddetto paragrafo procedono in tal senso per tutte le loro esposizioni verso persone fisiche garantite da tale fornitore della protezione nel contesto di tale meccanismo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per una posizione da essi detenuta verso la cartolarizzazione conformemente al capo 5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle rettifiche di valore su crediti
1. Gli enti che applicano il metodo standardizzato trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 62, lettera c).
2. Gli enti che applicano il metodo IRB trattano le rettifiche di valore su crediti generiche a norma dell'articolo 159, dell'articolo 62, lettera d), e dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d).
Ai fini del presente articolo e dei capi 2 e 3, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche escludono i fondi per rischi bancari generali.
3. Tra gli enti che utilizzano il metodo IRB, quelli che applicano il metodo standardizzato per una parte delle loro esposizioni su base consolidata o individuale, conformemente agli articoli 148 e 150, determinano come segue la parte di rettifiche di valore su crediti generiche che è destinata al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo standardizzato ed al trattamento delle rettifiche di valore su crediti generiche nel quadro del metodo IRB:
a) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo IRB, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 2;
b) ove applicabile, quando un ente compreso nel consolidamento applica esclusivamente il metodo standardizzato, le rettifiche di valore su crediti generiche di tale ente sono destinate al trattamento di cui al paragrafo 1;
c) le rimanenti rettifiche di valore su crediti sono assegnate su base proporzionale, in funzione della parte degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soggetta al metodo standardizzato e di quella soggetta al metodo IRB.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche e delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi della disciplina contabile applicabile in relazione a quanto segue:
a) valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 111;
b) valore dell'esposizione nel quadro del metodo IRB di cui agli articoli da 166 a 168;
c) trattamento degli importi delle perdite attese di cui all'articolo 159;
d) valore dell'esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli 246 e 266;
e) determinazione di default ai sensi dell'articolo 178;
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Monitoraggio di accordi contrattuali diversi dagli impegni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti monitorano gli accordi contrattuali che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), e documentano il rispetto di tutte le suddette condizioni in modo soddisfacente per le rispettive autorità competenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valore dell'esposizione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Il valore dell'esposizione di un elemento dell'attivo è il suo valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche ai sensi dell'articolo 110, delle rettifiche di valore supplementari ai sensi dell'articolo 34 relative ad attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente, delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), e di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo.
2. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari alle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale di tali elementi dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110 e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
a) 100 % per gli elementi di cui alla categoria (bucket) 1;
b) 50 % per gli elementi di cui alla categoria 2;
c) 40 % per gli elementi di cui alla categoria 3;
d) 20 % per gli elementi di cui alla categoria 4;
e) 10 % per gli elementi di cui alla categoria 5.
3. Il valore dell'esposizione di un impegno su un elemento fuori bilancio di cui al paragrafo 2 è pari alla più bassa delle percentuali, indicate di seguito, del valore nominale dell'impegno dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle deduzioni degli importi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m):
a) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile all'elemento in relazione al quale si assume l'impegno;
b) la percentuale di cui al paragrafo 2 applicabile al tipo di impegno.
4. Gli accordi contrattuali offerti da un ente, ma non ancora accettati dal cliente, che diventerebbero impegni qualora venissero accettati dal cliente, sono trattati come impegni e la percentuale applicabile è quella prevista ai sensi del paragrafo 2.
Per gli accordi contrattuali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, punto 10, lettere da a) ad e), la percentuale applicabile è pari allo 0 %.
5. Quando un ente si avvale del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223, il valore dell'esposizione dei titoli o delle merci venduti, costituiti in garanzia o prestati sulla base di un'operazione di finanziamento tramite titoli è maggiorato delle rettifiche per volatilità adeguate per detti titoli o merci, conformemente agli articoli 223 e 224.
6. Il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'elenco dell'allegato II è determinato conformemente al capo 6, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione come specificato in tale capo. Il valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle operazioni con regolamento a lungo termine può essere determinato conformemente al capo 4 o 6.
7. Qualora l'esposizione sia coperta da una protezione del credito di tipo reale, il valore dell'esposizione può essere modificato conformemente al capo 4.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i criteri che gli enti devono utilizzare per assegnare gli elementi fuori bilancio, ad eccezione di quelli già inclusi nell'allegato I, alle categorie da 1 a 5 di cui all'allegato I;
b) i fattori che potrebbero limitare la capacità degli enti di annullare gli impegni revocabili incondizionatamente di cui all'allegato I;
c) il processo per notificare all'ABE la classificazione da parte degli enti di altri elementi fuori bilancio che comportano rischi analoghi a quelli di cui all'allegato I.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Classi di esposizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ogni esposizione è classificata in una delle seguenti classi di esposizioni:
a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
b) esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali;
c) esposizioni verso organismi del settore pubblico;
d) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo;
e) esposizioni verso organizzazioni internazionali;
f) esposizioni verso enti;
g) esposizioni verso imprese;
h) esposizioni al dettaglio;
i) esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili ed esposizioni ADC;
j) esposizioni in stato di default;
k) esposizioni da debito subordinato;
l) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
m) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
n) esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine;
o) esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC);
p) esposizioni in strumenti di capitale;
q) altre posizioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si applicano, conformemente alle disposizioni della sezione 2 del presente regolamento, fattori di ponderazione del rischio a tutte le esposizioni, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma. L'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio è in funzione della classe in cui l'esposizione è classificata e, conformemente a quanto specificato alla sezione 2, della relativa qualità creditizia. La qualità creditizia può essere determinata con riferimento alle valutazioni del merito di credito espresse dalle ECAI o alle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione, conformemente alla sezione 3. Ad eccezione delle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, qualora la valutazione a norma dell'articolo 79, lettera b), della direttiva 2013/36/UE indichi caratteristiche di rischio più elevate rispetto a quelle implicite nella classe di merito di credito alla quale l'esposizione sarebbe assegnata in base alla valutazione del merito di credito applicabile effettuata dall'ECAI prescelta o dall'agenzia per il credito all'esportazione, l'ente assegna un fattore di ponderazione del rischio che sia almeno di una classe di merito di credito superiore alla ponderazione del rischio implicita nella valutazione del merito di credito dell'ECAI prescelta o dell'agenzia per il credito all'esportazione.
2. Ai fini dell'applicazione del fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 1, il valore dell'esposizione è moltiplicato per il fattore di ponderazione del rischio specificato o determinato conformemente alla sezione 2.
3. Qualora un'esposizione sia soggetta a protezione del credito, il valore dell'esposizione o il fattore di ponderazione del rischio applicabile a tale esposizione, a seconda dei casi, può essere modificato conformemente al presente capo e al capo 4.
4. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.
5. Al valore dell'esposizione di qualsiasi elemento per il quale non è fornita alcuna ponderazione del rischio a norma del presente capo è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
6. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 o a elementi di classe 2, un ente può, subordinatamente alla preventiva approvazione delle autorità competenti, decidere di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni dell'ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre, o un'impresa legata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) la controparte è un ente o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
b) la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento dell'ente;
c) la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente;
d) la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell'ente;
e) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all'ente.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, è autorizzato a non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
7. Fatta eccezione per le esposizioni che danno luogo a elementi del capitale primario di classe 1, a elementi aggiuntivi di classe 1 e a elementi di classe 2, gli enti possono, subordinatamente all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni nei confronti di controparti con le quali l'ente partecipa ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Le autorità competenti hanno il potere di concedere l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i requisiti di cui al paragrafo 6, lettere a), d) ed e) sono soddisfatti;
b) gli accordi assicurano che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario conformemente al suo scopo istituzionale, a partire da fondi prontamente disponibili;
c) il sistema di tutela istituzionale dispone di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo una rappresentazione completa delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e del sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento; tali sistemi monitorano adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1;
d) il sistema di tutela istituzionale conduce la propria analisi dei rischi, che è comunicata ai singoli membri;
e) il sistema di tutela istituzionale redige e pubblica annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso;
f) i membri del sistema di tutela istituzionale sono tenuti a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema;
g) il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri mediante operazioni tra i membri del sistema di tutela istituzionale sono eliminati;
h) il sistema di tutela istituzionale è basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo;
i) l'adeguatezza degli strumenti di cui alle lettere c) e d) è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti in materia.
Nei casi in cui l'ente, in conformità con il presente paragrafo, decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1, può attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 7, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
2. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
3. Alle esposizioni verso la BCE si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
4. Alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
[6. Per le esposizioni di cui all'articolo 495, paragrafo 2:
a) nel 2018 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2;
b) nel 2019 gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2;
c) nel 2020 e successivamente gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati sono pari al 100 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità del paragrafo 2.] (paragrafo soppresso) (1)
7. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione assegnano un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello indicato ai paragrafi 1 e 2 alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate e finanziate nella valuta locale, gli enti possono applicare a tali esposizioni lo stesso fattore di ponderazione del rischio.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali dei paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1° gennaio 2014.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
-1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
1. Alle esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o autorità locali interessate, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
Per le esposizioni di cui al primo comma, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se l'amministrazione centrale di appartenenza delle amministrazioni regionali o delle autorità locali è priva di rating.
2. In deroga ai paragrafi -1 e 1, le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali sono trattate come le esposizioni verso le amministrazioni centrali di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default.
L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutte le amministrazioni regionali e delle autorità locali nell'Unione che sono trattate dalle autorità competenti come esposizioni verso le loro amministrazioni centrali.
3. Le esposizioni nei confronti di chiese o comunità religiose costituite come persone giuridiche di diritto pubblico, nella misura in cui riscuotano imposte conformemente agli atti giuridici che conferiscono loro questo diritto, sono trattate come esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali. In tal caso il paragrafo 2 non si applica.
4. In deroga ai paragrafi -1 e 1, se le autorità competenti di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso amministrazioni regionali o autorità locali come le esposizioni verso la rispettiva amministrazione centrale e non vi è nessuna differenza di rischio tra tali esposizioni in quanto le amministrazioni regionali e le autorità locali hanno specifici poteri di imposizione fiscale e un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione identico.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell' Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1° gennaio 2014.
5. In deroga ai paragrafi -1 e 1, alle esposizioni verso le amministrazioni regionali o le autorità locali degli Stati membri diverse da quelle di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 e denominate e finanziate nella valuta nazionale di detta amministrazione regionale o autorità locale è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso organismi del settore pubblico
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alle esposizioni verso gli organismi del settore pubblico per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza dell'organismo del settore pubblico interessato, conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è assegnata l'amministrazione centrale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico aventi sede in paesi la cui amministrazione centrale è priva di rating, il fattore di ponderazione del rischio è pari al 100 %.
2. Le esposizioni verso organismi del settore pubblico per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta sono trattate conformemente all'articolo 115, paragrafo -1.
3. Per le esposizioni verso organismi del settore pubblico con una durata originaria pari o inferiore a tre mesi il fattore di ponderazione del rischio è del 20 %.
4. In circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell'esistenza di una garanzia adeguata da parte dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale.
L'ABE mantiene una banca dati accessibile al pubblico di tutti gli organismi del settore pubblico all'interno dell'Unione di cui al primo comma.
5. Quando le autorità competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione trattano le esposizioni verso organismi del settore pubblico conformemente ai paragrafi 1 o 2, gli enti possono applicare a tali esposizioni un fattore di ponderazione del rischio identico. Altrimenti gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
Ai fini del presente paragrafo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a tale trattamento prima del 1° gennaio 2014.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente alla tabella 1. Alle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo non comprese nel paragrafo 2 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 50 %.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
La Inter-American Investment Corporation, la Black Sea Trade and Development Bank, la Central American Bank for Economic Integration e la CAF-Development Bank of Latin America sono considerate banche multilaterali di sviluppo.
2. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a) la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
b) la Società finanziaria internazionale;
c) la Banca interamericana di sviluppo;
d) la Banca asiatica di sviluppo;
e) la Banca africana di sviluppo;
f) la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
g) la Nordic Investment Bank;
h) la Banca di sviluppo dei Caraibi;
i) la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
j) la Banca europea per gli investimenti;
k) il Fondo europeo per gli investimenti;
l) l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
m) lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni;
n) la Banca islamica di sviluppo;
o) l'Associazione internazionale per lo sviluppo;
p) la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.
3. Alla quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti si applica un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso organizzazioni internazionali
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %:
a) l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;
b) il Fondo monetario internazionale;
c) la Banca dei regolamenti internazionali;
d) il fondo europeo di stabilità finanziaria;
e) il meccanismo europeo di stabilità;
f) un'istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di reperire finanziamenti (funding) e fornire assistenza finanziaria a favore dei suoi membri che sono colpiti o minacciati da gravi problemi di finanziamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso enti
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Alle esposizioni verso enti per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 120. Alle esposizioni verso enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio a norma dell'articolo 121.
[2. Alle esposizioni verso enti con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore è assegnato un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto al fattore di ponderazione preferenziale, di cui all'articolo 114, paragrafi da 4 a 7, assegnato alle esposizioni verso l'amministrazione centrale in cui l'ente ha sede.] (paragrafo soppresso) (1)
[3. Alle esposizioni con durata residua pari o inferiore a tre mesi, denominate e finanziate nella valuta nazionale del debitore, non può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 20 %.] (paragrafo soppresso) (1)
4. Alle esposizioni verso un ente sotto forma di riserve obbligatorie minime imposte dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro, che l'ente deve detenere, può essere assegnato lo stesso fattore di ponderazione del rischio attribuito alle esposizioni verso la banca centrale dello Stato membro in questione, a condizione che:
a) le riserve siano detenute conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (2), o conformemente alle disposizioni nazionali, equivalenti sotto ogni aspetto sostanziale a detto regolamento;
b) in caso di fallimento o insolvenza dell'ente che detiene le riserve, queste ultime siano ripagate interamente e tempestivamente all'ente e non siano rese disponibili per far fronte ad altre passività dell'ente.
5. Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
GU L 250 del 2.10.2003.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso enti provvisti di rating
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alle esposizioni verso enti per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 30 % | 50 % | 100 % | 100 % | 150 % |
.
2. Alle esposizioni verso enti con durata originaria pari o inferiore a tre mesi per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta e alle esposizioni che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali con durata originaria pari o inferiore a sei mesi e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 2 che corrisponde alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 2
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 150 % |
.
3. L'interazione tra il trattamento di valutazione del merito di credito a breve termine di cui all'articolo 131 e il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2 è fissata come segue:
a) quando non esiste una specifica valutazione delle esposizioni a breve termine, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, così come definito al paragrafo 2, si applica a tutte le esposizioni verso enti con durata residua fino a tre mesi;
b) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio più favorevole o identico a quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, essa è impiegata esclusivamente per quella specifica esposizione. Altre esposizioni a breve termine ricevono il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine, come specificato al paragrafo 2;
c) quando esiste una valutazione a breve termine e questa determina l'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio meno favorevole di quello derivante dal trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine di cui al paragrafo 2, il trattamento preferenziale generale per le esposizioni a breve termine non è utilizzato e a tutti i crediti a breve termine privi di rating è attribuito lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicato in base alla specifica valutazione a breve termine.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso enti privi di rating
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alle esposizioni verso gli enti per i quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta si applica una delle classi seguenti:
a) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe A, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
i) l'ente dispone di una capacità adeguata per far fronte ai propri impegni finanziari, compresi i rimborsi del capitale e degli interessi, in modo tempestivo, per la vita prevista delle attività o delle esposizioni e indipendentemente dai cicli economici e dalle condizioni commerciali;
ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punti i) e vi), e dell'articolo 459, lettera a), del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, il requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
iii) le informazioni sull'eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell'ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all'ente prestatore;
iv) dalla valutazione condotta dall'ente prestatore a norma dell'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
b) le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe B, se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono e almeno una delle condizioni di cui alla lettera a) non è soddisfatta:
i) l'ente è soggetto a un notevole rischio di credito, comprese capacità di rimborso che dipendono da condizioni economiche o commerciali stabili o favorevoli;
ii) l'ente soddisfa o supera il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento, tenendo conto ove applicabile dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto i) e dell'articolo 459, lettera a) del presente regolamento, i requisiti di fondi propri specifici di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o eventuali requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi in vigore in paesi terzi, nella misura in cui tali requisiti sono pubblicati e devono essere soddisfatti dal capitale primario di classe 1, dal capitale di classe 1 o dai fondi propri, a seconda del caso;
iii) le informazioni sull'eventuale soddisfacimento o superamento dei requisiti di cui al punto ii) della presente lettera, da parte dell'ente sono rese pubbliche o altrimenti rese disponibili all'ente prestatore;
iv) dalla valutazione condotta dall'ente prestatore a norma dell'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE non è emerso che l'ente non soddisfa le condizioni di cui ai punti i) e ii) della presente lettera, del presente paragrafo;
c) qualora le esposizioni verso enti non siano assegnate alla classe A o B, oppure qualora sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti, le esposizioni verso enti sono assegnate alla classe C:
i) l'ente presenta rischi di default significativi e margini di sicurezza limitati;
ii) è molto probabile che condizioni commerciali, finanziarie o economiche avverse determinino o abbiano determinato l'incapacità dell'ente di far fronte ai propri impegni finanziari;
iii) laddove la legge prescriva per l'ente la redazione di un bilancio sottoposto a revisione contabile, il revisore esterno ha emesso un giudizio di revisione negativo o ha espresso dubbi sostanziali in merito alla capacità dell'ente di mantenere la continuità aziendale nelle relazioni sottoposte a revisione contabile o nei bilanci sottoposti a revisione contabile nei 12 mesi precedenti.
Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), i requisiti di vigilanza e normativi locali equivalenti e aggiuntivi non comprendono riserve di capitale equivalenti a quelle definite all'articolo 128 della direttiva 2013/36/UE.
2. Per le esposizioni verso enti finanziari trattate come esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5, al fine di valutare se tali enti finanziari soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), del presente articolo, gli enti valutano se tali enti finanziari soddisfano o superano eventuali requisiti prudenziali comparabili.
3. Alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C conformemente al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
a) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti è assegnato n fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine in conformità della tabella 1:
i) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a tre mesi;
ii) l'esposizione ha una durata originaria pari o inferiore a sei mesi e deriva da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali;
b) alle esposizioni assegnate alla classe A che non sono a breve termine è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 30 % se sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
i) l'esposizione non soddisfa nessuna delle condizioni di cui alla lettera a);
ii) il coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 dell'ente è pari o superiore al 14 %;
iii) il coefficiente di leva finanziaria dell'ente è pari o superiore al 5 %;
c) alle esposizioni assegnate alla classe A, B o C che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) o b), è assegnato un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1.
Se un'esposizione verso un ente non è denominata nella valuta nazionale della giurisdizione di costituzione di tale ente oppure se tale ente ha contabilizzato l'obbligazione creditizia in una succursale in una giurisdizione diversa e l'esposizione non è nella valuta nazionale della giurisdizione in cui opera tale succursale, il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente alla lettera a), b) o c) alle esposizioni diverse da quelle con durata pari o inferiore a un anno derivanti da elementi potenziali relativi al commercio autoliquidantisi che derivano da operazioni mercantili attraverso le frontiere nazionali non è inferiore a quello di un'esposizione verso l'amministrazione centrale del paese in cui l'ente è costituito.
Tabella 1
Valutazione del rischio di credito | Classe A | Classe B | Classe C |
Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine | 20 % | 50 % | 150 % |
Fattore di ponderazione del rischio | 40 % | 75 % | 150 % |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso imprese
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alle esposizioni per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 6, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % |
.
2. Alle esposizioni per le quali tale valutazione non è disponibile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni da finanziamenti specializzati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui all'articolo 112, lettera g), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono tutte le caratteristiche seguenti:
a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe a tali esposizioni;
b) si tratta di esposizioni non inerenti al finanziamento di immobili residenziali o di immobili non residenziali e che rientrano nelle definizioni di esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, esposizioni da finanziamento di progetti o esposizioni da finanziamento su merci di cui al paragrafo 3;
c) le condizioni contrattuali che disciplinano l'obbligo relativo all'esposizione conferiscono all'ente un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
d) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione relativa all'esposizione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
2. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio a norma della tabella 1.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 75 % | 100 % | 150 % | 150 % |
.
3. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta è assegnato un fattore di ponderazione del rischio come segue:
a) quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l'acquisizione di attività materiali, tra cui navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà prodotto da tali attività si presenta sotto forma di flussi di cassa generati dall'attività materiale specifica oggetto di finanziamento e data in pegno o assegnata al prestatore ("esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
b) quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è fornire finanziamenti a breve termine di riserve, scorte o crediti su merci negoziate in borsa (exchange-traded commodities), compresi petrolio greggio, metalli o derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci ("esposizioni da finanziamento su merci"), gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
c) quando lo scopo dell'esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare un singolo progetto, sotto forma di finanziamento della costruzione di una nuova infrastruttura o di rifinanziamento di un'infrastruttura esistente, con o senza miglioramenti, per lo sviluppo o l'acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, anche nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell'ambiente e delle telecomunicazioni, e l'ente prestatore tenga primariamente in considerazione i redditi generati dal progetto finanziato, sia come fonte di rimborso che come garanzia per il prestito ("esposizioni da finanziamento di progetti"), gli enti applicano i fattori di ponderazione del rischio seguenti:
i) 130 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase preoperativa;
ii) a condizione che non si applichi la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis, l'80 % se il progetto al quale l'esposizione fa riferimento è in fase operativa e l'esposizione soddisfa tutti i criteri seguenti:
1) vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che potrebbero ledere gli interessi dei finanziatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
2) il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con un soggetto per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile del progetto oggetto di finanziamento, purché a tale soggetto sia stato assegnato un rating emesso da un'ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora il soggetto non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, a condizione che il soggetto sia valutato internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
3) il progetto al quale l'esposizione fa riferimento genera flussi di cassa prevedibili e che coprono tutti i futuri rimborsi del prestito;
4) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la fonte del rimborso dell'obbligazione dipende da una controparte principale che è uno dei soggetti seguenti:
- una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating, emesso da un'ECAI riconosciuta, almeno nella classe di merito di credito 3; oppure, nel caso di enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, se la banca centrale, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale non dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, è loro assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, a condizione che esse siano valutate internamente dall'ente in conformità delle disposizioni del capo 3, sezione 6;
- un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora l'organismo del settore pubblico non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, che gli sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, purché l'organismo del settore pubblico sia valutato internamente dall'ente in conformità del capo 3, sezione 6;
- una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI riconosciuta almeno nella classe di merito di credito 3 o, per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente al capo 3, qualora la società non disponga di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta, le sia assegnato un rating di credito interno equivalente almeno alla classe di merito di credito 3 da parte dell'ente, a condizione che la società sia valutata internamente dall'ente in conformità del capo 3, sezione 6;
5) le disposizioni contrattuali che disciplinano l'esposizione verso il debitore prevedono un elevato grado di tutela per l'ente prestatore in caso di default del debitore;
6) la controparte principale o le altre controparti che soddisfano analogamente i criteri di ammissibilità della controparte principale tutelano in maniera efficace l'ente prestatore nei confronti di perdite derivanti dalla cessazione del progetto;
7) all'ente prestatore sono concessi in garanzia, nella misura consentita dalla legge applicabile, tutte le attività e tutti i contratti necessari per la gestione del progetto;
8) l'ente prestatore è in grado di assumere il controllo del soggetto debitore in caso di evento di default;
iii) 100 % se il progetto al quale l'esposizione si riferisce è in fase operativa e l'esposizione non soddisfa le condizioni di cui al punto ii);
d) ai fini della lettera c), punto ii), punto 3), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa una o più delle condizioni seguenti:
i) le entrate sono basate sulla disponibilità, vale a dire che, una volta completata la costruzione, il debitore ha diritto, purché siano soddisfatte le condizioni contrattuali, a pagamenti dalle sue controparti contrattuali che coprano i costi operativi e di manutenzione, i costi del servizio del debito e i rendimenti degli strumenti di capitale man mano che il debitore gestisce il progetto, e tali pagamenti non sono soggetti a oscillazioni della domanda, come i livelli di traffico, e sono generalmente adeguati solo per la mancanza di prestazioni o la mancanza di disponibilità delle attività verso il pubblico;
ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
e) ai fini della lettera c), per fase operativa si intende la fase in cui il soggetto appositamente costituito per finanziare il progetto, o economicamente comparabile, soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
i) il soggetto dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire l'eventuale obbligazione contrattuale residua;
ii) il soggetto dispone di un debito a lungo termine in diminuzione.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare più in dettaglio le condizioni alle quali sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 3,lettera c), punto ii).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni al dettaglio
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le esposizioni che soddisfano tutti i criteri che seguono sono considerate esposizioni al dettaglio:
a) l'esposizione è verso una o più persone fisiche o verso una PMI;
b) l'importo totale dovuto all'ente, alle sue imprese madri e alle sue filiazioni dal debitore o dal gruppo di clienti connessi, compresa qualsiasi esposizione in stato di default ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali, fino al valore dell'immobile, non può superare 1 milione di EUR, per quanto noto all'ente, che adotta misure ragionevoli per confermare tale situazione;
c) l'esposizione rientra in un numero significativo di esposizioni aventi caratteristiche analoghe, cosicché i rischi ad essa associati sono notevolmente ridotti;
d) l'ente interessato tratta l'esposizione nel proprio quadro di gestione del rischio e gestisce l'esposizione internamente come esposizione al dettaglio in modo coerente nel tempo e in maniera analoga al trattamento da parte dell'ente di altre esposizioni al dettaglio.
Il valore corrente dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è ammissibile ad essere classificato nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emette orientamenti, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, destinati a specificare metodi di diversificazione proporzionati in base ai quali un'esposizione deve essere considerata come rientrante in un numero significativo di esposizioni analoghe come specificato al primo comma, lettera c), del presente paragrafo.
2. Le esposizioni seguenti non sono considerate esposizioni al dettaglio:
a) esposizioni non debitorie che conferiscono un diritto o credito residuale subordinato sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b) esposizioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli, la cui sostanza economica è analoga a quella delle esposizioni menzionate alla lettera a);
c) tutte le altre esposizioni sotto forma di titoli.
3. Alle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 1 è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 75 %, fatta eccezione per le esposizioni transattive, alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 45 %.
4. Se uno qualsiasi dei criteri di cui al paragrafo 1 non è soddisfatto per un'esposizione verso una o più persone fisiche, l'esposizione è considerata esposizione al dettaglio ed è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
5. In deroga al paragrafo 3, alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;
b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta a beneficio dell'ente;
c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;
d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a 10 anni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni con disallineamento di valuta
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le esposizioni verso persone fisiche assegnate alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h), o per le esposizioni verso persone fisiche che sono considerate esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali assegnate alla classe di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera i), il fattore di ponderazione del rischio assegnato conformemente al presente capo è moltiplicato per un fattore pari a 1,5 e il fattore di ponderazione del rischio calcolato in tal modo non è superiore al 150 %, se sono soddisfatte le condizioni che seguono:
a) l'esposizione è denominata in una valuta diversa da quella della fonte di reddito del debitore;
b) il debitore non dispone di una copertura per il suo rischio di pagamento in ragione del disallineamento di valuta, né mediante uno strumento finanziario né mediante un reddito in valuta estera che corrisponde alla valuta dell'esposizione, oppure il totale di tali coperture a disposizione del debitore copre meno del 90 % di ciascuna rata per l'esposizione in questione.
Se un ente non è in grado di individuare tali esposizioni soggette a disallineamento di valuta, il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 si applica a tutte le esposizioni prive di copertura la cui valuta sia diversa dalla valuta nazionale del paese di residenza del debitore.
2. Ai fini del presente articolo, per fonte di reddito si intende qualsiasi fonte che genera flussi di cassa a favore del debitore, comprese le rimesse, i redditi da locazione o gli stipendi, esclusi i proventi della vendita di attività o analoghe azioni di ricorso da parte dell'ente.
3. In deroga al paragrafo 1, se la coppia di valute di cui al paragrafo 1, lettera a), è costituita dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II), il moltiplicatore del fattore di ponderazione del rischio pari a 1,5 non si applica.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un'esposizione non ADC che non soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3, o qualsiasi parte di un'esposizione non ADC che superi l'importo nominale del gravame sull'immobile, è trattata come segue:
a) un'esposizione non IPRE è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte che non è garantita dal bene immobile interessato;
b) a un'esposizione IPRE è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
2. Un'esposizione non ADC, fino all'importo nominale del gravame sull'immobile, che soddisfa tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, è trattata come segue:
a) se l'esposizione è garantita da un immobile residenziale,
i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1;
ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
1) il bene immobile a garanzia dell'esposizione è la residenza primaria del debitore, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa singola quanto laddove il bene immobile a garanzia dell'esposizione sia un'unità abitativa che costituisce una parte separata all'interno del bene immobile;
2) l'esposizione è verso una persona fisica ed è garantita da un'unità abitativa produttrice di reddito, tanto laddove il bene immobile nel suo complesso costituisca un'unità abitativa unica quanto laddove l'unità abitativa sia una parte separata all'interno del bene immobile, e le esposizioni totali dell'ente verso tale persona fisica non sono garantite da più di quattro beni immobili, compresi quelli che non sono immobili residenziali o che non soddisfano nessuno dei criteri di cui al presente punto, oppure quattro unità abitative separate all'interno di beni immobili;
3) l'esposizione è verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;
4) l'esposizione è verso imprese di edilizia residenziale pubblica o associazioni senza scopo di lucro disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata;
iii) un'esposizione IPRE che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui al punto ii), della presente lettera, è trattata conformemente all'articolo 125, paragrafo 2;
b) se l'esposizione è garantita da immobili non residenziali, è trattata come segue:
i) un'esposizione non IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 1;
ii) un'esposizione IPRE è trattata conformemente all'articolo 126, paragrafo 2.
3. Per poter beneficiare del trattamento di cui al paragrafo 2, un'esposizione garantita da un bene immobile soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) il bene immobile che garantisce l'esposizione soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:
i) il bene immobile è stato completato integralmente;
ii) il bene immobile è una foresta o un terreno agricolo;
iii) il prestito è a favore di una persona fisica e il bene immobile è un immobile residenziale in costruzione o un terreno su cui è progettata la costruzione di un immobile residenziale, laddove tale progetto sia stato legittimamente approvato da tutte le autorità interessate, a seconda dei casi, e se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni seguenti:
1) il bene immobile non ha più di quattro unità abitative e sarà la residenza primaria del debitore e il prestito a tale persona fisica non finanzia indirettamente esposizioni ADC;
2) un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale oppure un organismo del settore pubblico, le esposizioni verso cui sono trattate rispettivamente ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2, o dell'articolo 116, paragrafo 4, è coinvolta/o e dispone dei poteri giuridici e della capacità per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole ed è tenuta/o o si è impegnata/o in modo giuridicamente vincolante a garantirlo laddove la costruzione non verrebbe altrimenti terminata entro un siffatto lasso di tempo ragionevole; in alternativa, è predisposto un meccanismo giuridico equivalente per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sia completato entro un lasso di tempo ragionevole;
b) l'esposizione è garantita da un privilegio di primo grado detenuto dall'ente sul bene immobile oppure l'ente detiene il privilegio di primo grado e qualsiasi altro gravame di rango sequenzialmente inferiore su tale immobile;
c) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
d) tutte le informazioni richieste al momento dell'assunzione dell'esposizione e a fini di monitoraggio sono adeguatamente documentate, comprese quelle concernenti la capacità di rimborso del debitore e la valutazione dell'immobile.
e) i requisiti di cui all'articolo 208 e le regole di valutazione di cui all'articolo 229, paragrafo 1, sono rispettati.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.
Ai fini del primo comma, lettera d), gli enti mettono in atto politiche di sottoscrizione per quanto riguarda l'assunzione delle esposizioni garantite da beni immobili che includano la valutazione della capacità di rimborso del debitore. Le politiche di sottoscrizione comprendono le metriche pertinenti per tale valutazione e i loro rispettivi livelli massimi.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), nelle giurisdizioni nelle quali privilegi di rango inferiore (junior) conferiscono al titolare un diritto sulla garanzia reale validamente opponibile e che costituisce un fattore efficace di attenuazione del rischio di credito, si possono riconoscere anche i privilegi di rango inferiore (junior) detenuti da un ente diverso da quello che detiene il privilegio di rango senior, anche nel caso in cui l'ente non detenga quest'ultimo privilegio o non detenga un privilegio che si colloca tra un privilegio di rango più senior e un privilegio di rango più junior, entrambi detenuti da tale ente.
Ai fini del primo comma, le regole che disciplinano i privilegi assicurano tutti gli aspetti riportati in appresso:
a) ogni ente che detiene un gravame su un bene immobile può avviare la vendita di quest'ultimo indipendentemente dagli altri soggetti che detengono un gravame su tale bene immobile;
b) laddove la vendita del bene immobile non sia effettuata mediante un'asta pubblica, i soggetti che detengono un privilegio di rango senior adottano misure ragionevoli per ottenere un valore equo di mercato o il miglior prezzo ottenibile nelle circostanze in cui esercitano autonomamente qualsiasi potere di vendita.
5. Al fine di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle linee di credito non utilizzate, i privilegi che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, al paragrafo 4, possono essere riconosciuti se l'utilizzo della linea di credito è subordinato alla costituzione anticipata o simultanea di un privilegio nella misura in cui l'ente è interessato al gravame a fronte dell'utilizzo della linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun interesse nel privilegio se la linea di credito non è utilizzata.
6. Ai fini dell'articolo 125, paragrafo 2, e dell'articolo 126, paragrafo 2, il rapporto esposizione/valore (exposure-to-value - ETV) è calcolato dividendo l'importo lordo dell'esposizione per il valore dell'immobile alle condizioni che seguono:
a) l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come il valore contabile dell'elemento dell'attivo relativo all'esposizione garantita da immobili e qualsiasi importo non utilizzato ma irrevocabile che, una volta utilizzato, aumenterebbe il valore dell'esposizione garantita da immobili; tale importo lordo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto:
i) delle rettifiche di valore su crediti specifiche conformemente all'articolo 110;
ii) delle rettifiche di valore supplementari conformemente all'articoli 34 relative alle attività non ricomprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente;
iii) degli importi dedotti conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m); e
iv) di altre riduzioni dei fondi propri relative all'elemento dell'attivo;
b) l'importo lordo dell'esposizione è calcolato senza tenere conto di alcun tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, ad eccezione dei conti di depositi costituiti in garanzia presso l'ente prestatore che soddisfano tutti i requisiti per la compensazione in bilancio, nel contesto di accordi quadro di compensazione ai sensi degli articoli 196 e 206 oppure ai sensi di altri accordi di compensazione delle poste in bilancio ai sensi degli articoli 195 e 205, e sono stati costituiti in garanzia in maniera incondizionata e irrevocabile al solo fine dell'adempimento dell'obbligazione creditizia connessa all'esposizione garantita da beni immobili;
c) per le esposizioni che devono essere trattate a norma dell'articolo 125, paragrafo 2, o dell'articolo 126, paragrafo 2, se una parte diversa dall'ente detiene un privilegio di rango senior e un privilegio di rango junior detenuto dall'ente è riconosciuto a norma del paragrafo 4 del presente articolo, l'importo lordo dell'esposizione è calcolato come la somma dell'importo lordo dell'esposizione del privilegio dell'ente e degli importi lordi dell'esposizione per tutti gli altri privilegi di rango pari o superiore a quello del privilegio dell'ente.
Ai fini del primo comma, lettera a), se un ente dispone di più di un'esposizione garantita dallo stesso bene immobile e tali esposizioni sono garantite da gravami su tale bene immobile sequenzialmente in ordine di rango senza che alcun terzo detenga alcun privilegio afferente a un rango intermedio, le esposizioni sono trattate come un'unica esposizione combinata e gli importi lordi dell'esposizione per le singole esposizioni sono sommati per calcolare l'importo lordo dell'esposizione per tale unica esposizione combinata.
Ai fini del primo comma, lettera c), se non si dispone di informazioni sufficienti per poter accertare il rango degli altri privilegi, l'ente tratta tali privilegi classificandoli con un rango pari (pari passu) a quello del privilegio junior detenuto dall'ente. L'ente determina innanzitutto il fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2 ("ponderazione del rischio di base"), a seconda dei casi. Successivamente rettifica tale fattore per un moltiplicatore pari a 1,25, ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio dei privilegi di rango inferiore (junior). Qualora il fattore di ponderazione del rischio di base corrisponda alla categoria esposizione/valore inferiore, il moltiplicatore non è applicato. La ponderazione del rischio risultante dalla moltiplicazione del fattore di ponderazione del rischio di base per 1,25 è limitata al valore del fattore di ponderazione del rischio che si applicherebbe all'esposizione qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano stati soddisfatti.
7. Le esposizioni verso un locatario nell'ambito di operazioni di leasing su immobili, dove l'ente è il locatore e il locatario ha un'opzione di acquisto, sono considerate esposizioni garantite da beni immobili e sono trattate conformemente al trattamento definito all'articolo 125 o 126, se sono soddisfatte le condizioni applicabili stabilite al presente articolo, purché l'esposizione dell'ente sia garantita dalla proprietà del bene.
8. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 9. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 9.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
9. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l'autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l'anno se le ponderazioni del rischio di cui agli articoli 125 e 126 per le esposizioni garantite da beni immobili situati nel territorio dello Stato membro di tale autorità siano basate in maniera appropriata su quanto segue:
a) le perdite effettive delle esposizioni garantite da beni immobili;
b) gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un'autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato e possono indicare in tale parere, ove necessario, se ritengono che gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri siano raccomandati anche per altri Stati membri. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall'autorità pertinente.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 125, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 126, paragrafo 1, primo comma, o all'articolo 126, paragrafo 2, primo comma, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su beni immobili situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tale autorità non aumenta tali fattori di ponderazione del rischio oltre il 150 %.
Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può altresì ridurre le percentuali del valore dell'immobile di cui all'articolo 125, paragrafo 1, o all'articolo 126, paragrafo 1, o le percentuali dell'esposizione/valore che definiscono la categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore di cui all'articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, o all'articolo 126, paragrafo 2, tabella 1. L'autorità pertinente garantisce la coerenza tra tutte le categorie di ponderazione del rischio esposizione/valore in modo tale che la ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore inferiore sia sempre inferiore o uguale alla ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore superiore.
10. Qualora l'autorità designata a norma del paragrafo 8 stabilisca fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del paragrafo 9,gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per applicarli.
11. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo9.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
12. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo in merito ad entrambi i due aspetti seguenti:
a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del paragrafo 9, secondo comma;
b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 8 deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.
13. Alle loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti di un altro Stato membro, gli enti stabiliti in uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 9.
14. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente predisposto per garantire che il bene immobile in fase di costruzione sarà terminato entro un lasso di tempo ragionevole", conformemente al paragrafo 3, lettera a), punto iii), punto 2).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per un'esposizione garantita da immobili residenziali di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punti i) o ii), alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.
Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 20 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati in conformità dell'articolo 124, paragrafo 9.
L'eventuale parte restante dell'esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte non garantita da immobili residenziali.
2. A un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è assegnato il fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1.
Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell'esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
ETV | ETV ≤ 50 % | 50 % < ETV ≤ 60 % | 60 % < ETV ≤ 80 % | 80 % < ETV ≤ 90 % | 90 % < ETV ≤ 100 % | ETV > 100 % |
Fattore di ponderazione del rischio | 30 % | 35 % | 45 % | 60 % | 75 % | 105 % |
.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 3, tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell'anno precedente:
a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
3. Gli enti possono inoltre applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.
Se un'autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l'ABE può pubblicare tali informazioni per detto paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare residenziale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per un'esposizione garantita da immobili non residenziali di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto i), alla parte dell'esposizione fino al 55 % del valore dell'immobile è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 60 %.
Se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 60 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dell'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
Se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale inferiore del valore dell'immobile rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 9.
L'eventuale parte restante dell'esposizione di cui al primo comma è ponderata per il rischio come un'esposizione verso la controparte non garantita da immobili non residenziali.
2. A un'esposizione di cui all'articolo 124, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è assegnatoli fattore di ponderazione del rischio fissato conformemente alla rispettiva categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore della tabella 1.
Ai fini del presente paragrafo, se, a norma dell'articolo 124, paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata ha fissato un fattore di ponderazione del rischio più elevato o una percentuale dell'esposizione/valore inferiore rispetto ai valori di cui al presente paragrafo, gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio o la percentuale fissati a norma dell'articolo 124, paragrafo 9.
Tabella 1
ETV ≤ 60 % | 60 % < ETV ≤ 80 % | ETV > 80 % | |
Fattore di ponderazione del rischio | 70 % | 90 % | 110 % |
.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti possono applicare il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, qualora l'autorità competente di tale Stato membro abbia pubblicato a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 3), tassi di perdita per tali esposizioni che, sulla base dei dati aggregati segnalati dagli enti in tale Stato membro per tale mercato immobiliare nazionale, non superino alcuno dei seguenti limiti per le perdite aggregate nelle esposizioni in essere nell'anno precedente:
a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.
3. Gli enti possono applicare la deroga di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, anche nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.
Se un'autorità competente di un paese terzo non pubblica i corrispondenti tassi di perdita per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo, l'ABE può pubblicare tali informazioni per un paese terzo, purché siano disponibili dati statistici validi, statisticamente rappresentativi del corrispondente mercato immobiliare non residenziale.
4. L'ABE valuta l'opportunità di rettificare il trattamento delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali, comprese le esposizioni IPRE e non IPRE, tenendo conto dell'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio e delle differenze relative nel rischio delle esposizioni garantite da immobili residenziali, delle differenze di sensibilità al rischio delle esposizioni IPRE garantite da immobili residenziali di cui all'articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, e delle esposizioni IPRE garantite da immobili non residenziali di cui alla tabella 1 del presente articolo nonché delle raccomandazioni del CERS sulle vulnerabilità nel settore degli immobili non residenziali nell'Unione. L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2027.
Sulla base della relazione di cui al primo comma e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni per l'acquisizione, lo sviluppo e la costruzione di terreni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. A un'esposizione ADC è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
2. Alle esposizioni ADC relative a immobili residenziali può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, a condizione che l'ente applichi solide norme di assunzione e monitoraggio che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 74 e 79 della direttiva 2013/36/UE e che almeno una delle condizioni seguenti sia soddisfatta:
a) i contratti di prevendita o pre-locazione finanziaria giuridicamente vincolanti, per i quali l'acquirente o il locatario ha effettuato un cospicuo deposito in denaro soggetto a trattenuta in caso di risoluzione del contratto, o qualora il finanziamento sia garantito in modo equivalente, o i contratti di vendita o locazione giuridicamente vincolanti, anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato a rate in funzione dei progressi dei lavori di costruzione, costituiscono una parte significativa dei contratti totali;
b) il debitore ha notevole capitale proprio a rischio, rappresentato come importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore rispetto al valore dell'immobile residenziale al momento del completamento.
3. Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i termini "cospicuo deposito in denaro", "finanziamento garantito in modo equivalente", "parte significativa dei contratti totali" e "importo adeguato del capitale proprio conferito dal debitore", tenendo conto delle specificità dei prestiti degli enti all'edilizia residenziale pubblica o alle entità senza scopo di lucro in tutta l'Unione che sono disciplinate dalla legge e che esistono per soddisfare finalità sociali e per offrire ai locatari alloggi di lunga durata.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni in stato di default
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alla parte non garantita di una posizione in cui il debitore sia in default conformemente all'articolo 178 o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, alla parte non garantita di una linea di credito in stato di default conformemente all'articolo 178 è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del:
a) 150 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e deduzioni non fossero applicate;
b) 100 %, se la somma delle rettifiche di valore su crediti specifiche e degli importi dedotti a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), non è inferiore al 20 % della parte non garantita del valore dell'esposizione se tali rettifiche di valore su crediti specifiche e detrazioni non fossero applicate.
Ai fini del calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche di cui al primo comma per una esposizione acquistata già in stato di default, gli enti includono nel calcolo l'eventuale differenza positiva tra l'importo dovuto dal debitore in relazione a tale esposizione e la somma della riduzione aggiuntiva dei fondi propri qualora tale esposizione sia stata completamente cancellata e di eventuali riduzioni dei fondi propri già esistenti relative a tale esposizione.
2. Per definire la parte garantita di un'esposizione in stato di default, le garanzie reali e personali sono ammissibili ai fini dell'attenuazione del rischio di credito in conformità del capo 4.
3. Al valore di esposizioni non-IPRE garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali in conformità rispettivamente degli articoli 125 e 126 che rimane dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.
[4. Al valore di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali in conformità dell'articolo 126 rimanente dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 100 % se si è verificato un default conformemente all'articolo 178.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni da debito subordinato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le esposizioni seguenti sono trattate come esposizioni da debito subordinato:
a) esposizioni debitorie che sono subordinate a crediti vantati da creditori ordinari non garantiti;
b) strumenti di fondi propri nella misura in cui tali strumenti non siano considerati esposizioni in strumenti di capitale a norma dell'articolo 133, paragrafo 1; e
c) esposizioni derivanti dalla detenzione, da parte dell'ente, di strumenti di passività ammissibili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter.
2. Alle esposizioni da debito subordinato è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni siano dedotte dai fondi propri o soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per poter essere ammissibili al trattamento preferenziale di cui ai paragrafi 4 e 5, del presente articolo, le obbligazioni garantite definite all'articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter del presente articolo e sono garantite da una delle seguenti attività ammissibili:
a) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali, banche centrali del SEBC, organismi del settore pubblico, amministrazioni regionali o autorità locali nell'Unione;
b) esposizioni verso, o esposizioni garantite da, amministrazioni centrali di paesi terzi, banche centrali di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo, organizzazioni internazionali classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni verso, o esposizioni garantite da, organismi del settore pubblico di paesi terzi, amministrazioni regionali di paesi terzi o autorità locali di paesi terzi che siano ponderate per il rischio come esposizioni verso enti o amministrazioni centrali e banche centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 1 o 2, o all'articolo 116, paragrafi 1, 2 o 4, rispettivamente, e che siano classificate nella classe di merito di credito 1, secondo le modalità previste al presente capo, ed esposizioni ai sensi della presente lettera classificate come minimo nella classe di merito di credito 2, secondo le modalità previste al presente capo, purché non eccedano il 20 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere degli enti emittenti;
c) esposizioni verso enti creditizi che siano classificate nella classe di merito di credito 1, o classe di merito di credito 2 o esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito 3 laddove tali esposizioni siano sotto forma di:
i) depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a cento giorni, se utilizzati per soddisfare il requisito della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162, oppure
ii) contratti derivati che soddisfano i requisiti dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, laddove consentite dalle autorità competenti.
d) prestiti garantiti immobili residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e l'80 % del valore degli immobili costituiti in garanzia;
e) prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfa i requisiti per l'attribuzione della classe di merito di credito 2 o superiore come previsto dal presente capo, laddove la percentuale di ogni prestito usata per soddisfare il requisito stabilito nel presente paragrafo relativo alla copertura dell'obbligazione garantita non supera l'80 % del valore del corrispondente immobile residenziale situato in Francia e laddove il rapporto mutuo concesso/reddito percepito è pari al massimo al 33 % al momento della concessione del prestito. L'immobile residenziale non è gravato da alcuna ipoteca al momento della concessione del prestito, e per i prestiti concessi dal 1° gennaio 2014 il debitore è impegnato per contratto a non concedere gravami ipotecari senza il consenso dell'ente creditizio che ha concesso il prestito. Il rapporto mutuo concesso/reddito percepito rappresenta la quota del reddito lordo del debitore a copertura del rimborso del prestito, compresi gli interessi. Il fornitore di protezione è un ente finanziario autorizzato soggetto a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposto a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità, ovvero un ente o un'impresa di assicurazione. Esso istituisce un fondo di mutua garanzia o protezione equivalente per le imprese di assicurazione al fine di assorbire le perdite correlate al rischio di credito, la cui calibratura è periodicamente riesaminata dalle autorità competenti. Sia l'ente creditizio sia il fornitore di protezione conducono una valutazione del merito di credito del debitore;
f) prestiti garantiti da immobili non residenziali fino all'importo minore tra la quota capitale dei gravami, combinati con eventuali gravami precedenti, e il 60 % del valore degli immobili costituiti in garanzia. I prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 %e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
Quando l'indice di copertura del finanziamento del 60 % è superato fino ad un livello massimo del 70 %, i prestiti garantiti da immobili non residenziali sono ammissibili se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni garantite supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10 % e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4. Il diritto dei possessori delle obbligazioni è privilegiato rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia;
g) prestiti garantiti da gravami marittimi su navi fino alla differenza tra il 60 % del valore della nave costituita in garanzia e il valore di eventuali gravami marittimi precedenti.
Ai fini del paragrafo 1 bis, le esposizioni determinate dalla trasmissione e dalla gestione di pagamenti del debitore di prestiti garantiti con immobili costituiti in garanzia di titoli di debito, o dalla trasmissione e dalla gestione di proventi della liquidazione relativi a tali prestiti, non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di cui a tale paragrafo.
[Le autorità competenti possono, previa consultazione dell'ABE, derogare in parte all'applicazione del primo comma, lettera c), e far rientrare nella classe di merito di credito 2 fino al 10 % dell'esposizione totale dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente emittente, a condizione che negli Stati membri in questione possano essere documentati significativi problemi potenziali di concentrazione dovuti all'applicazione del requisito per la classe di merito di credito 1 di cui a tale lettera.] (comma soppresso) (2)
Fatto salvo il primo comma, lettera c), del presente paragrafo, fino al 1° luglio 2027, le esposizioni indirette verso enti creditizi senza rating esterno che garantiscono mutui ipotecari fino alla loro registrazione sono trattate ai fini di tale lettera come esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, a condizione che si tratti di esposizioni a breve termine assegnate alla classe A ai sensi dell'articolo 121 e che i mutui ipotecari garantiti, una volta registrati, saranno ammissibili al trattamento preferenziale ai sensi del primo comma, lettere d), e) e f), del presente paragrafo.
1 bis. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera c), si applica quanto segue:
a) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 1, l'esposizione non supera il 15 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente;
b) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 2, l'esposizione non supera il 10 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente;
c) per le esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di depositi a breve termine di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) del presente articolo o sotto forma di contratti derivati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) del presente articolo, l'esposizione totale non supera l'8 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente; le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono, previa consultazione dell'ABE, autorizzare esposizioni verso enti creditizi classificate nella classe di merito di credito 3 sotto forma di contratti derivati, a condizione che sia possibile documentare significativi problemi potenziali di concentrazione negli Stati membri interessati dovuti all'applicazione dei requisiti per la classe di merito di credito 1 e 2 di cui al presente paragrafo;
d) l'esposizione totale verso enti creditizi classificata nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3 non supera il 15 % dell'importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente e l'esposizione totale verso enti creditizi classificata nella classe di merito di credito 2 o 3 non supera il 10 % dell'importo nominale delle obbligazioni garantite in essere dell'ente creditizio emittente.
1 ter. Il paragrafo 1 bis del presente articolo non si applica all'uso di obbligazioni garantite come garanzie reali ammissibili consentito a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/2162.
1 quater. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera d), il limite dell'80 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.
1 quinquies. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettere f) e g), il limite del 60 % o del 70 % si applica per ciascun prestito, determina la quota del prestito che contribuisce alla copertura delle passività connesse all'obbligazione garantita, e si applica per tutta la durata del prestito.
2. Le situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), comprendono anche le garanzie destinate dalla legge esclusivamente alla protezione dei possessori delle obbligazioni contro le perdite.
3. Per gli immobili e le navi posti a garanzia delle obbligazioni garantite conformi al presente regolamento, sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 208. La sorveglianza dei valori immobiliari conformemente all'articolo 208, paragrafo 3, lettera a), è effettuata frequentemente e almeno una volta all'anno per tutti gli immobili e le navi.
Ai fini della valutazione di un bene immobile, le autorità competenti designate a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 possono consentire che tale bene sia valutato a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure, negli Stati membri che hanno stabilito criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale bene immobile, senza applicare i limiti di cui all'articolo 229, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.
3 bis. Oltre a essere garantite dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le obbligazioni garantite sono soggette ad un livello minimo del 5 % di eccesso di garanzia come definito dall'articolo 3, punto 14, della direttiva (UE) 2019/2162.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'importo nominale totale di tutte le attività di copertura definite all'articolo 3, punto 4), di tale direttiva, è almeno di valore pari all'importo nominale totale delle obbligazioni garantite in essere ("principio nominale") ed è composto dalle attività ammissibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri possono fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore, o autorizzare le rispettive autorità competenti a fissare tale livello, purché:
a) il calcolo dell'eccesso di garanzia è basato o su un approccio formale che tiene conto del rischio sottostante alle attività o in cui la valutazione delle attività è soggetta al valore del credito ipotecario; e
b) il livello minimo di eccesso di garanzia non è inferiore al 2 %, sulla base del principio nominale di cui all'articolo 15, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2019/2162.
Le attività che contribuiscono al livello minimo di eccesso di garanzia non sono soggette ai limiti relativi all'entità dell'esposizione di cui al paragrafo 1 bis, e non contano ai fini di tali limiti.
3 ter. Le attività ammissibili elencate al paragrafo 1 del presente articolo possono essere incluse nell'aggregato di copertura come attività sostitutive quali definite all'articolo 3, punto 13, della direttiva (UE) 2019/2162, fermi restando i limiti relativi alla qualità creditizia e all'entità dell'esposizione di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo.
4. Alle obbligazioni garantite per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 1, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 10 % | 20 % | 20 % | 50 % | 50 % | 100 % |
.
5. Le obbligazioni garantite per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile fatta da un'ECAI prescelta sono ponderate per il rischio sulla base del fattore di ponderazione attribuito alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite verso l'ente emittente. Si applica la seguente corrispondenza tra i fattori di ponderazione del rischio:
a) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 20 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 10 %;
a bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 30 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 15 %;
a ter) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 40 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 20 %;
b) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 50 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 25 %;
b bis) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 75 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 35 %;
c) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 100 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 50 %;
d) se le esposizioni verso l'ente sono ponderate per il rischio al 150 %, all'obbligazione garantita è attribuito un fattore di ponderazione del 100 %.
6. Le obbligazioni garantite emesse prima del 31 dicembre 2007 non sono soggette ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 3, 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.
7. Le obbligazioni garantite emesse prima dell'8 luglio 2022 che soddisfano i requisiti del presente regolamento applicabili alla data dell'emissione, non sono soggette ai requisiti stabiliti ai paragrafi 3 bis e 3 ter. Esse sono ammissibili al trattamento preferenziale a norma dei paragrafi 4 e 5 fino alla loro scadenza.
Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019).
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall’8 luglio 2022.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione
Per le posizioni verso la cartolarizzazione gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono determinati conformemente alle disposizioni del capo 5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine
Alle esposizioni verso enti e imprese per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine di un'ECAI prescelta si applica un fattore di ponderazione del rischio in conformità della tabella 7, corrispondente alla valutazione del merito di credito dell'ECAI ai sensi dell'articolo 136.
Tabella 7
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fattore di ponderazione del rischio | 20 % | 50 % | 100 % | 150 % | 150 % | 150 % |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2. Se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatte, gli enti possono applicare il metodo look-through in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di gestione in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 2.
Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % ("metodo fall-back") alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.
Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
3. Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'OIC è:
i) un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;
ii) un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;
iii) un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;
iv) un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;
v) un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;
vi) un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;
b) il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:
i) le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;
ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
c) le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:
i) le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;
ii) il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;
iii) se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.
In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.
Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.
In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.
4. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il terzo è:
i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);
b) il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi;
c) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
5. Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 bis ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC ("OIC di livello 1"), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC ("OIC di livello 2"), l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi descritti al paragrafo 2 del presente articolo. L'ente può utilizzare il metodo look-through per calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo fall-back.
6. L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il metodo look-through e il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, è soggetto ad un massimale pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo fall-back.
7. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (RW*i) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;
b) una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.
2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente.
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.
Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili detenuti da un OIC che gli enti devono dedurre rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, degli articoli 56, 66 e72 sexies.
2. Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni in strumenti di capitale sottostanti esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC verso entità alle cui obbligazioni creditizie è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del presente capo, comprese le entità ove un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % può essere applicato, e le esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 133, paragrafo 5, ed applicare invece il trattamento di cui all'articolo 133 a tali esposizioni in strumenti di capitale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:
a) per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:
dove:
RW*i = la ponderazione del rischio;
i = l'indice che individua l'OIC;
RWAEi = l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;
E*i = il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;
Ai = il valore contabile delle attività di OICi; e
EQi = il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.
b) per tutte le altre esposizioni,
RW*i = 1 250%.
2. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell'importo garantito scontato applicando un fattore di sconto derivato da un tasso privo di rischio a norma dell'articolo 325 terdecies, paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi. Gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione dell'impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all'impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.
Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.
3. Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;
b) l'OIC è:
i) un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o
ii) un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;
c) il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;
d) in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;
e) il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni in strumenti di capitale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Tutti gli elementi seguenti sono classificati come esposizioni in strumenti di capitale:
a) qualsiasi esposizione che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
i) è irredimibile, nel senso che il rendimento dei fondi investiti può essere conseguito soltanto mediante la vendita dell'investimento o la vendita dei diritti sull'investimento oppure mediante la liquidazione dell'emittente;
ii) non costituisce un'obbligazione da parte dell'emittente;
iii) conferisce un credito residuale sulle attività o sul reddito dell'emittente;
b) strumenti che si qualificherebbero come elementi di classe 1 se emessi da un ente;
c) strumenti che costituiscono un'obbligazione da parte dell'emittente e soddisfano una qualsiasi delle condizioni seguenti:
i) l'emittente può differire il regolamento dell'obbligazione a tempo indeterminato;
ii) l'obbligazione impone, o consente a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero fisso di azioni dell'emittente;
iii) l'obbligazione impone, o consente a discrezione dell'emittente, il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente e, ceteris paribus, qualsiasi variazione del valore dell'obbligazione è attribuibile a, comparabile a e si sviluppa nella stessa direzione della variazione del valore di un numero fisso di azioni dell'emittente;
iv) il titolare dello strumento ha la possibilità di richiedere che l'obbligazione sia regolata in azioni, fatto salvo il caso in cui sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
1) nel caso di uno strumento negoziato, l'ente ha dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che lo strumento è negoziato sul mercato più come debito dell'emittente che come suo capitale;
2) nel caso di strumenti non negoziati, l'ente ha dimostrato con soddisfazione dell'autorità competente che lo strumento dovrebbe essere trattato come una posizione debitoria;
d) obbligazioni debitorie e altri titoli, partnership, derivati o altri veicoli strutturati in maniera tale che la sostanza economica sia simile alle esposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comprese le passività il cui rendimento è collegato a quello degli strumenti di capitale;
e) esposizioni in strumenti di capitale che sono registrate come prestito ma derivano da un debt-equity swap (conversione del debito in azioni) effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito.
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iii), le obbligazioni includono quelle che richiedono o consentono il regolamento mediante l'emissione di un numero variabile di azioni dell'emittente, per le quali la variazione del valore monetario dell'obbligazione è pari alla variazione del valore equo di un numero fisso di azioni moltiplicato per un fattore specificato, dove tanto il fattore quanto il numero di azioni di riferimento sono fissi.
Ai fini del primo comma, lettera c), punto iv), qualora sia soddisfatta una delle condizioni ivi previste, l'ente può scomporre i rischi a fini regolamentari, previa autorizzazione dell'autorità competente;
2. Gli investimenti in strumenti di capitale non sono trattati come esposizioni in strumenti di capitale in nessuno dei casi seguenti:
a) gli investimenti in strumenti di capitale sono strutturati in maniera tale che la loro sostanza economica sia analoga a quella di strumenti di debito che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1;
b) gli investimenti azionari costituiscono esposizioni verso la cartolarizzazione.
3. Alle esposizioni in strumenti di capitale, diverse da quelle di cui ai paragrafi da 4 a 7, è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due.
4. Alle seguenti esposizioni in strumenti di capitale verso imprese non quotate è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 400 %, fatto salvo il caso in cui tali esposizioni debbano essere dedotte o ponderate per il rischio conformemente alla parte due:
a) investimenti per fini di rivendita a breve termine;
b) investimenti in imprese di venture capital o investimenti analoghi acquisiti in previsione di significative plusvalenze a breve termine.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, agli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale, compresi gli investimenti in strumenti di capitale di imprese clienti con i quali l'ente intrattiene o intende stabilire una relazione d'affari a lungo termine e debt-equity swap per fini di ristrutturazione di imprese è assegnato un fattore di ponderazione del rischio conformemente al paragrafo 3 o 5, a seconda dei casi. Ai fini del presente articolo, un investimento a lungo termine in strumenti di capitale è un investimento in strumenti di capitale detenuto per tre anni o più o compiuto con l'intenzione di mantenerlo per tre anni o più, secondo quanto approvato dall'alta dirigenza dell'ente.
5. Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti possono assegnare un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alle esposizioni in strumenti di capitale assunte nell'ambito di programmi legislativi destinati a stimolare determinati settori dell'economia, fino alla parte di tali esposizioni in strumenti di capitale che complessivamente non supera il 10 % dei fondi propri degli enti, che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) i programmi legislativi prevedono sovvenzioni consistenti o garanzie, anche da parte di banche multilaterali di sviluppo, enti creditizi pubblici di sviluppo come definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, od organizzazioni internazionali, per l'investimento a favore dell'ente;
b) i programmi legislativi comportano una qualche forma di vigilanza pubblica;
c) i programmi legislativi comportano restrizioni agli investimenti in strumenti di capitale, quali limitazioni alle dimensioni e ai tipi di imprese in cui l'ente investe, alle quantità ammissibili di interessenze partecipative, all'ubicazione geografica e ad altri fattori pertinenti che limitano il rischio potenziale dell'investimento per l'ente che effettua l'investimento.
6. Alle esposizioni in strumenti di capitale verso banche centrali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %.
7. A una partecipazione che è registrata come prestito ma che deriva da un debt-equity swap effettuato nel contesto di regolari operazioni di realizzo o di ristrutturazione del debito non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che si applicherebbe se tale partecipazione fosse trattata come un'esposizione da debito.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Altre posizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I beni materiali ai sensi dell'articolo 4, sezione "Attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
2. I ratei e risconti per i quali un ente non è in grado di stabilire la controparte conformemente alla direttiva 86/635/CEE ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %.
3. Ai valori all'incasso è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 %. La cassa posseduta e detenuta dall'ente, o in transito, e i valori assimilati ricevono una ponderazione dello 0 %.
4. All'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è attribuita una ponderazione dello 0 %.
5. Nel caso di accordi di vendita e riacquisto di attivi e di acquisti a termine a titolo definitivo, i fattori di ponderazione attribuiti sono quelli degli attivi oggetto del contratto e non quelli delle controparti delle operazioni.
6. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni subordinatamente alla condizione che l'n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, al fine di ottenere l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio i fattori di ponderazione delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1, fino a un massimo del 1 250 % e moltiplicati per l'ammontare nominale della protezione fornita dal derivato su crediti. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione.
7. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi sono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto il cui esercizio è ragionevolmente certo. Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui agli articoli da 213 a 215, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4. Queste esposizioni sono classificate nelle relative classi di esposizioni conformemente all'articolo 112. Quando l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati come segue: 1/t * 100 % * valore residuale, dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 3
Riconoscimento e attribuzione delle valutazioni del rischio di credito alle classi di merito di credito
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Uso delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio di un'esposizione ai sensi del presente capo, una valutazione esterna del merito di credito può essere utilizzata solo se è stata emessa da un'ECAI o se è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
2. L'ABE pubblica, sul suo sito web, l'elenco delle ECAI conformemente all'articolo 2, paragrafo 4 e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
3. Entro il 10 luglio 2025 l'AESFEM elabora una relazione per stabilire se i rischi ESG siano adeguatamente rispecchiati nelle metodologie di rating del rischio di credito delle ECAI e presenta tale relazione alla Commissione.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2026.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito
1. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM, mediante il comitato congiunto, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione per specificare, per tutte le ECAI, a quali delle classi di merito di credito di cui alla sezione 2 corrispondono le pertinenti valutazioni del merito di credito dell'ECAI (attribuzione alle classi di merito di credito). Tali decisioni sono obiettive e coerenti.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° luglio 2014 e, ove necessario, presentano progetti di norme tecniche di attuazione riveduti.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
2. Nel determinare l'attribuzione delle valutazioni del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM rispettano i seguenti requisiti:
a) per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori quantitativi quali il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito. Per le ECAI di recente costituzione e per quelle che dispongono solo di serie limitate di dati sui default, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM chiedono all'ECAI quale ritenga essere il tasso di default di lungo termine associato a tutte le posizioni cui è assegnata la stessa valutazione del merito di credito;
b) per distinguere tra le classi relative di rischio espresse da ciascuna valutazione del merito di credito, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM considerano fattori qualitativi quali la composizione dell'insieme di emittenti preso in esame da ciascuna ECAI, la gamma e il significato delle valutazioni del merito di credito assegnate nonché la definizione di default utilizzata dall'ECAI;
c) l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM raffrontano i tassi di default riscontrati per ciascuna valutazione del merito di credito di una determinata ECAI con un parametro di riferimento basato sui tassi di default riscontrati da altre ECAI su una popolazione di emittenti che presentano un equivalente livello di rischio di credito;
d) qualora i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di una determinata ECAI siano significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM assegnano alla valutazione del merito di credito dell'ECAI una classe di merito di credito più elevata nella scala di valutazione;
e) quando l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM hanno aumentato il fattore di ponderazione del rischio associato ad una specifica valutazione del merito di credito espressa da una determinata ECAI, e se i tassi di default riscontrati per le valutazioni del merito di credito di tale ECAI non risultano più significativamente e sistematicamente più elevati del parametro di riferimento, l'ABE, l'AEAP e l'AESFEM possono ripristinare la valutazione del merito di credito espressa dall'ECAI nella classe di merito di credito originaria della scala di valutazione.
3. L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM elaborano progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare i fattori quantitativi di cui alla lettera a), i fattori qualitativi di cui alla lettera b) e il parametro di riferimento di cui alla lettera c) del paragrafo 2.
L'ABE, l'AEAP e l'AESFEM presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, rispettivamente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 3
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Uso delle valutazioni del merito di credito delle agenzie per il credito all'esportazione
1. Ai fini dell'articolo 114, gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione nominata dall'ente, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) si tratta di un punteggio concordato dalle agenzie per il credito all'esportazione aderenti all'Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits dell'OCSE;
b) l'agenzia per il credito all'esportazione pubblica le proprie valutazioni del merito di credito e si conforma alla metodologia definita dall'OCSE e la valutazione è associata ad uno degli otto premi minimi di assicurazione delle esportazioni (minimum export insurance premiums, nel seguito "MEIP") stabiliti dalla metodologia dell'OCSE. Un ente può revocare la nomina di un'agenzia per il credito all'esportazione. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale.
2. Alle esposizioni per le quali, a fini di ponderazione del rischio, è riconosciuta una valutazione del merito di credito di un'agenzia per il credito all'esportazione è applicato un fattore di ponderazione del rischio secondo quanto previsto alla tabella 9.
Tabella 9
MEIP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fattore di ponderazione del rischio | 0 % | 0 % | 20 % | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 150 % |
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Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 4
Impiego delle valutazioni del merito di credito delle ecai ai fini della determinazione dei fattori di ponderazione del rischio
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti generali
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Un ente può prescegliere una o più ECAI per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio. Un ente può revocare la nomina di un'ECAI. L'ente motiva la revoca nel caso esistano indicazioni concrete secondo cui l'intento alla base di tale revoca sarebbe quello di ridurre i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Le valutazioni del merito di credito non sono utilizzate in maniera selettiva. Gli enti utilizzano valutazioni del merito di credito che sono state richieste. Possono tuttavia utilizzare valutazioni del merito di credito non richieste qualora l'ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di una ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste di tale ECAI. L'ABE rifiuta o revoca tale conferma in particolare nel caso in cui l'ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sul soggetto valutato affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Nel fare uso delle valutazioni del merito di credito, gli enti rispettano i seguenti requisiti:
a) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI per una certa classe di posizioni le utilizza in modo coerente per tutte le esposizioni appartenenti a tale classe;
b) un ente che decide di utilizzare le valutazioni del merito di credito di un'ECAI le utilizza in modo continuo e coerente nel tempo;
c) un ente utilizza solo le valutazioni del merito di credito delle ECAI che tengono conto degli importi complessivi ad esso dovuti, comprendenti sia il capitale che gli interessi;
d) qualora per una posizione esista una sola valutazione del merito di credito ad opera di un'ECAI prescelta, tale valutazione è impiegata per determinare il fattore di ponderazione del rischio della posizione in questione;
e) qualora per una stessa posizione esistano due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte ed esse corrispondano a fattori di ponderazione differenti, si attribuisce il fattore più alto;
f) qualora per una stessa posizione esistano più di due valutazioni del merito di credito da parte di ECAI prescelte, sono selezionate le due valutazioni corrispondenti ai due fattori di ponderazione più bassi. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono diversi, si applica il fattore più alto. Se i due fattori di ponderazione più bassi sono identici, si attribuisce tale fattore;
g) Per le esposizioni verso enti, un ente non utilizza una valutazione del merito di credito di un'ECAI che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito, fatto salvo il caso in cui la rispettiva valutazione del merito di credito dell'ECAI si riferisca a un ente posseduto o istituito e finanziato da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali.
Ai fini del primo comma, lettera g), nel caso di enti, diversi da enti posseduti o istituiti e finanziati da amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali, per i quali esistono solo valutazioni del merito di credito di ECAI che integrano ipotesi di sostegno pubblico implicito, le esposizioni verso tali enti sono trattate come esposizioni verso enti privi di rating conformemente all'articolo 121.
Per "sostegno pubblico implicito" si intende che l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale interverrebbero per impedire ai creditori dell'ente di subire perdite in caso di default o crisi finanziaria dell'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazioni del merito di credito per emittente e per emissione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Quando una valutazione del merito di credito è stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione è utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da attribuire alla posizione.
2. Ove per una determinata posizione non esista una valutazione del merito di credito direttamente applicabile, ma esista una valutazione per uno specifico programma di emissione o linea di credito ai quali la posizione che costituisce l'esposizione non appartiene o esista una valutazione generale del merito di credito per l'emittente, tale valutazione è utilizzata nell'uno o nell'altro dei seguenti casi:
a) la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio superiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:
i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati;
ii) è di rango pari (pari passu) o inferiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
b) la valutazione del merito di credito determina una ponderazione del rischio inferiore a quanto accadrebbe altrimenti se l'esposizione fosse trattata come priva di rating e l'esposizione in questione:
i) non è un'esposizione da finanziamenti specializzati;
ii) è di rango pari (pari passu) o superiore, sotto ogni profilo, al programma di emissione o alla linea di credito specifici o alle esposizioni di primo rango (senior) non garantite di tale emittente, a seconda dei casi;
In tutti gli altri casi, l'esposizione è considerata priva di rating.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione dell'articolo 129.
4. Le valutazioni del merito di credito assegnate a emittenti che rientrano in un gruppo societario non possono essere utilizzate come valutazioni del merito di credito di altri emittenti dello stesso gruppo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazioni del merito di credito a breve e a lungo termine
1. Le valutazioni del merito di credito a breve termine possono essere applicate unicamente agli elementi dell'attivo e agli elementi fuori bilancio a breve termine che costituiscono esposizioni verso enti e imprese.
2. Una valutazione del merito di credito a breve termine si applica solamente alla posizione cui si riferisce e non è utilizzata per ricavare i fattori di ponderazione del rischio per altre posizioni, ad eccezione dei seguenti casi:
a) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 150 %, a tutte le esposizioni non garantite prive di rating verso il medesimo debitore, sia a breve che a lungo termine, è attribuito parimenti un fattore di ponderazione del 150 %;
b) se a una linea di credito a breve termine provvista di rating è attribuita una ponderazione del 50 %, alle esposizioni a breve termine prive di rating non può essere attribuito un fattore di ponderazione inferiore al 100 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Posizioni in valuta nazionale e in valuta estera
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Una valutazione del merito di credito relativa a un elemento denominato nella valuta nazionale del debitore non è utilizzata per ottenere un fattore di ponderazione del rischio per un'esposizione verso lo stesso debitore che sia denominata in valuta estera.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora un'esposizione derivi dalla partecipazione di un ente a un prestito accordato, o garantito contro il rischio di convertibilità e trasferimento, da una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, il cui status di creditore privilegiato è riconosciuto nel mercato, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata per derivare una ponderazione del rischio per un'esposizione sullo stesso debitore denominata in valuta estera.
Ai fini del primo comma, qualora l'esposizione denominata in valuta estera sia garantita contro il rischio di convertibilità e di trasferimento, la valutazione del merito di credito relativa all'elemento in valuta nazionale del debitore può essere utilizzata soltanto ai fini della ponderazione del rischio sulla parte garantita di tale esposizione. La parte di tale esposizione che non è garantita è ponderata per il rischio sulla base di una valutazione del merito di credito del debitore che si riferisce a un elemento denominato in tale valuta estera.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
1) "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli, meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione;
1 bis). "classe di esposizioni", una qualsiasi delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punti i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), lettera e bis), lettera f) o lettera g);
1 ter). "esposizione verso imprese", un'esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
1 quater). "esposizione al dettaglio", un'esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punto i), ii), iii) o iv);
1 quinquies) "esposizione verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico", un'esposizione assegnata alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2), lettera a bis), punto i) o ii);
2) "tipo di esposizione", un gruppo di esposizioni gestite in maniera analoga, che possono essere limitate a un solo soggetto o a un unico sottoinsieme di soggetti all'interno di un gruppo, purché lo stesso tipo di esposizione sia gestito in modo diverso in altri soggetti del gruppo;
3) "unità operativa", qualsiasi soggetto organizzativo o giuridico a sé stante, linee di business, localizzazioni geografiche;
4) "soggetto di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentato", un soggetto del settore finanziario che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) le attività totali del soggetto o le attività totali della sua impresa madre, laddove il soggetto abbia un'impresa madre, calcolate su base individuale o consolidata sono pari o superiori a 70 miliardi di EUR, utilizzando l'ultimo bilancio o bilancio consolidato sottoposto a revisione contabile per determinare la dimensione delle attività;
b) il soggetto è tenuto a rispettare requisiti prudenziali, direttamente su base individuale o consolidata, oppure indirettamente come conseguenza del consolidamento prudenziale della sua impresa madre, ai sensi del presente regolamento, del regolamento (UE) 2019/2033, della direttiva 2009/138/CE o di requisiti prudenziali stabiliti per legge in un paese terzo almeno equivalenti a quelli di tali atti dell'Unione;
5) "soggetto del settore finanziario non regolamentato", un soggetto del settore finanziario che non soddisfa la condizione di cui al punto 4, lettera b);
5 bis) "grande impresa", qualsiasi impresa avente un fatturato annuo consolidato superiore a 500 milioni di EUR o appartenente a un gruppo il cui fatturato totale annuo per il gruppo consolidato è superiore a 500 milioni di EUR;
6) "classe del debitore", una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating del debitore appartenente ad un sistema di rating, alla quale un debitore è assegnato in base a un insieme ben definito e distinto di criteri di rating, dai quali è derivata la stima della probabilità di default (PD)
7) "classe dell'operazione", una categoria di rischio, nell'ambito di una scala di rating dell'operazione appartenente ad un sistema di rating, alla quale un'esposizione è assegnata in base a un insieme ben definito e distinto di criteri, dai quali sono derivate le stime interne della LGD;
[8) "gestore", un soggetto che gestisce un aggregato di crediti commerciali acquistati o l'esposizione creditizia sottostante su base giornaliera.] (punto soppresso) (1)
8 bis) "metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD", una rettifica della LGD o la modellizzazione di una rettifica tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante;
9) "soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore di protezione", il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore di protezione;
10) per un'esposizione alla quale un ente applica il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143, per protezione del credito di tipo personale "riconosciuta" si intende una protezione del credito di tipo personale il cui effetto sul calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o degli importi delle perdite attese dell'esposizione sottostante è preso in considerazione con uno dei metodi che seguono, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3:
a) metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD;
b) metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB, quale definito all'articolo 192, punto 5;
11) "SA-CCF", la percentuale applicabile ai sensi del capo 2, in conformità dell'articolo 111, paragrafo 2;
12) "IRB-CCF", stime interne del fattore di conversione del credito.
Ai fini del primo comma, punto 5 bis, nell'effettuare la valutazione della soglia del fatturato, gli importi sono indicati come nel bilancio sottoposto a revisione contabile delle imprese o, per le imprese che fanno parte di gruppi consolidati, dei loro gruppi consolidati conformemente al principio contabile applicabile all'impresa madre capogruppo del gruppo consolidato. Le cifre sono basate sugli importi medi calcolati nel corso dei tre anni precedenti o sugli ultimi importi aggiornati ogni tre anni dall'ente.
2. Ai fini del paragrafo 1, punto 4, lettera b), del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno disposizioni di vigilanza e normative almeno equivalenti a quelle applicate nell'Unione. In assenza di tale decisione, fino al 1° gennaio 2015 gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al presente paragrafo ai paesi terzi che le autorità competenti hanno ritenuto ammissibili a questo trattamento prima del 1° gennaio 2014.
Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Se le condizioni di cui al presente capo sono rispettate, l'autorità competente autorizza gli enti a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio utilizzando il metodo basato sui rating interni ("metodo IRB").
2. Il ricorso al metodo IRB, nonché alle stime interne della LGD e dell'IRB-CCF, è soggetto ad autorizzazione preventiva per ciascuna classe di esposizioni, per ciascun sistema di rating nonché per ciascun metodo utilizzato per la stima delle LGD e dei CCF.
3. Gli enti ottengono l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti per quanto segue:
a) modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare;
b) modifiche sostanziali di un sistema di rating che l'ente è stato autorizzato ad utilizzare.
L'ambito di applicazione di un sistema di rating comprende tutte le esposizioni che rientrano nel tipo di esposizione per la quale tale sistema è stato sviluppato.
4. Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le modifiche dei sistemi di rating.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per la valutazione della rilevanza dell'uso di un sistema di rating esistente per altre esposizioni aggiuntive non già coperte da tale sistema di rating e il carattere sostanziale delle modifiche ai sistemi di rating nel quadro del metodo IRB.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazione da parte delle autorità competenti di una richiesta di utilizzare il metodo IRB
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'autorità competente concede ad un ente l'autorizzazione a norma dell'articolo 143 ad applicare il metodo IRB, compreso l'uso delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione, solo se l'autorità competente ha accertato che i requisiti di cui al presente capo sono soddisfatti, in particolare quelli di cui alla sezione 6, e che i sistemi dell'ente per la gestione e il rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente e, in particolare, che l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che le norme seguenti risultano soddisfatte:
a) i sistemi di rating dell'ente forniscono una valutazione corretta delle caratteristiche del debitore e delle operazioni, un'idonea differenziazione e stime quantitative precise e coerenti del rischio;
b) i rating interni e le stime interne dei default e delle perdite utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri, nonché i processi e i sistemi associati hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale, nell'autorizzazione dei crediti, nell'attribuzione interna del capitale e nelle funzioni di governo societario dell'ente;
c) l'ente dispone di un'unità di controllo del rischio di credito responsabile dei suoi sistemi di rating, adeguatamente indipendente e sottratta ad ogni indebita influenza;
d) l'ente raccoglie e archivia tutti i dati pertinenti che sono di ausilio efficace ai processi da esso applicati per la misurazione e la gestione del rischio di credito;
e) l'ente documenta i suoi sistemi di rating e la logica che ne sottende la struttura, e li convalida;
f) l'ente ha convalidato ciascun sistema di rating su un periodo adeguato prima dell'autorizzazione ad utilizzare tale sistema di rating, ha valutato durante tale periodo se ciascun sistema di rating è adatto al rispettivo ambito di applicazione e ha apportato a ciascun sistema di rating le modifiche necessarie conseguenti alla sua valutazione;
g) l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;
h) l'ente ha assegnato e continua ad assegnare ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un sistema di rating ad una classe o pool di tale sistema di rating.
I requisiti inerenti all'uso del metodo IRB, comprese le stime interne della LGDe dei fattori di conversione, si applicano anche quando un ente applica un sistema di rating, o un modello usato nell'ambito di un sistema di rating, che ha acquistato da un fornitore esterno.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia che le autorità competenti devono seguire nel valutare la conformità di un ente ai requisiti relativi all'uso del metodo IRB.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Precedente esperienza di utilizzo dei metodi IRB
1. Un ente che chieda l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB deve aver utilizzato, per le relative classi di esposizioni, sistemi di rating sostanzialmente in linea con i requisiti previsti dalla sezione 6, ai fini della misurazione e della gestione interne del rischio almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso del metodo IRB.
2. Un ente che chieda l'autorizzazione all'utilizzo di stime interne delle LGD e dei fattori di conversione dimostra, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, di aver elaborato e utilizzato stime interne delle LGD e dei fattori di conversione secondo modalità sostanzialmente conformi con i requisiti previsti nella sezione 6 per l'utilizzo delle stime interne di detti parametri almeno nel corso dei tre anni precedenti l'autorizzazione all'uso delle stime interne delle LGD e dei fattori di conversione.
3. Se, dopo l'autorizzazione iniziale, l'ente estende l'uso del metodo IRB, l'esperienza dell'ente è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive coperte. Se l'uso dei sistemi di rating è esteso ad esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 in relazione alle esposizioni aggiuntive, a queste ultime si applicano separatamente i requisiti dei predetti paragrafi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Misure da adottare quando i requisiti del presente capo non sono più rispettati
Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui al presente capo, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
a) presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità e mette in atto tale piano entro un periodo convenuto con l'autorità competente;
b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodologia per classificare le esposizioni nelle diverse classi
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. La metodologia utilizzata dall'ente per la classificazione delle esposizioni nelle diverse classi è adeguata e coerente nel tempo.
2. Ogni esposizione è classificata in una delle classi di esposizioni seguenti:
a) esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali;
a bis) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali;
ii) esposizioni verso organismi del settore pubblico;
b) esposizioni verso enti;
c) esposizioni verso imprese, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i) imprese generali;
ii) esposizioni da finanziamenti specializzati;
iii) crediti verso imprese acquistati;
d) esposizioni al dettaglio, da classificare nelle classi di esposizioni seguenti:
i) esposizioni rotative al dettaglio qualificate ("QRRE");
ii) esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali;
iii) crediti al dettaglio acquistati;
iv) altre esposizioni al dettaglio;
e) esposizioni in strumenti di capitale;
e bis) esposizioni sotto forma di quote o di azioni di OIC;
f) elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione;
g) altre attività diverse dai crediti.
3. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera a):
[a) esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico che sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali ai sensi degli articoli 115 e 116;] (lettera soppressa) (1)
b) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
c) esposizioni verso organizzazioni internazionali alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % in applicazione dell'articolo 118.
3 bis. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, se tali esposizioni sono trattate come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115 o 116.
4. Le seguenti esposizioni sono classificate nella classe di cui al paragrafo 2, lettera b):
[a) esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 115, paragrafi 2 e 4;] (lettera soppressa) (1)
[b) esposizioni verso organismi del settore pubblico che non sono trattate al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;] (lettera soppressa) (1)
c) esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo alle quali non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117; e
d) esposizioni verso enti finanziari che sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5.
5. Per essere classificate nella classe delle esposizioni al dettaglio di cui al paragrafo 2, lettera d), le esposizioni soddisfano i seguenti criteri:
a) si tratta di esposizioni verso uno dei seguenti soggetti:
i) esposizioni verso una o più persone fisiche;
ii) esposizioni verso una PMI, a condizione che l'importo totale dovuto all'ente o alle imprese madri e alle sue filiazioni dal cliente o gruppo di clienti connessi debitore, comprese le eventuali esposizioni in stato di default, ma escluse le esposizioni garantite da immobili residenziali fino al valore dell'immobile, secondo le informazioni in possesso dell'ente, il quale adotta tutte le misure ragionevoli per verificare l'importo di tale esposizione, superi 1 milione di EUR;
iii) le esposizioni garantite da immobili residenziali, compresi i privilegi di primo rango e successivi, i prestiti a termine, le linee di credito home equity rotative e le esposizioni di cui all'articolo 108, paragrafi 4 e 5, indipendentemente dall'entità dell'esposizione, a condizione che l'esposizione rientri in una delle tipologie seguenti:
1) un'esposizione verso una persona fisica;
2) un'esposizione verso associazioni o cooperative di persone fisiche disciplinate dal diritto nazionale ed esistenti al solo fine di concedere ai propri soci l'uso di una residenza primaria nell'immobile oggetto del prestito;
b) nella gestione del rischio l'ente tratta le esposizioni in maniera analoga e coerente nel tempo;
c) le esposizioni non sono gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii);
d) ogni esposizione fa parte di un numero significativo di esposizioni gestite in maniera analoga.
Oltre alle esposizioni di cui al primo comma, il valore attuale dei pagamenti minimi per operazioni di leasing al dettaglio è incluso nella classe delle esposizioni al dettaglio.
Le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni di cui al primo comma, lettera a), punto iii), e alle lettere b), c) e d), del presente paragrafo, sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).
In deroga al terzo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono escludere dalla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii), i prestiti a favore di persone fisiche che hanno ipotecato più di quattro immobili o unità abitative, compresi i prestiti a favore di persone fisiche di cui all'articolo 108, paragrafo 4, e attribuire tali prestiti a una delle classi di cui al paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii).
5 bis. Alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto i), sono assegnate le esposizioni al dettaglio appartenenti a un tipo di esposizione che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono verso una o più persone fisiche;
b) le esposizioni afferenti a tale tipo di esposizione sono rotative, non assistite da garanzia e, nella misura in cui non sono utilizzate immediatamente e incondizionatamente, revocabili dall'ente;
c) l'esposizione massima di tale tipo di esposizione verso un'unica persona fisica è al massimo pari a 100 000 EUR;
d) tale tipo di esposizione ha presentato una bassa volatilità dei tassi di perdita, rispetto al livello medio di tali tassi, in particolare all'interno delle fasce basse di PD;
e) il trattamento delle esposizioni classificate in tale tipo di esposizioni in quanto esposizioni rotative al dettaglio qualificate è coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti di tale tipo di esposizione.
In deroga al primo comma, lettera b), per le linee di credito garantite connesse a un conto sul quale è accreditato lo stipendio non si applica il requisito che l'esposizione non sia assistita da garanzia. In tal caso gli importi recuperati dalla garanzia non sono presi in considerazione nelle stime della LGD.
Gli enti individuano all'interno della classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera d), punto i), le esposizioni transattive ("QRRE transattive") e le esposizioni che non sono transattive ("QRRE rotative"). In particolare le QRRE con una storia in materia di rimborso inferiore a 12 mesi sono classificate come QRRE rotative.
6. Fatto salvo il caso in cui siano assegnate alla classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e bis) del presente articolo, le esposizioni di cui all'articolo 133, paragrafo 1, sono classificate nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo.
7. Tutte le obbligazioni creditizie non classificate nelle classi di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), lettera a bis, punto i) o ii), lettera b), lettera d), punto i), ii), iii) o iv), lettera e), e bis) o f), sono classificate in una delle classi di esposizioni di cui alla lettera c), punto i), ii) o iii) di tale paragrafo.
8. Nell'ambito della classe delle esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 2, lettera c), gli enti distinguono come esposizioni da finanziamenti specializzati le esposizioni che possiedono le seguenti caratteristiche:
a) si tratta di esposizioni verso un soggetto creato ad hoc per finanziare o amministrare attività materiali, o di esposizioni economicamente analoghe;
b) le condizioni contrattuali conferiscono al finanziatore un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito da esse prodotto;
c) la fonte primaria di rimborso dell'obbligazione è rappresentata dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale.
Tali esposizioni sono classificate nella classe di esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), punto ii), e sono classificate come segue: "finanziamento di progetti (PF)", "finanziamento di attività materiali a destinazione specifica (OF)", "finanziamento su merci (CF)" e "immobili produttori di reddito (IPRE)".
9. Il valore residuale dei beni dati in locazione è classificato nella classe delle esposizioni di cui al paragrafo 2, lettera g), ad eccezione della misura in cui il valore residuale sia già contenuto tra le esposizioni di leasing di cui all'articolo 166, paragrafo 4.
10. L'esposizione a seguito della protezione fornita a titolo di un derivato su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default è classificata nella stessa classe di cui al paragrafo 2 alla quale sarebbero assegnate le esposizioni nel paniere, a meno che le singole esposizioni nel paniere non siano classificate in varie classi di esposizione, nel qual caso l'esposizione è classificata nella classe di esposizione delle imprese di cui al paragrafo 2, lettera c).
11. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) la classificazione come finanziamento di progetti, finanziamento di attività materiali a destinazione specifica e finanziamento su merci, coerentemente con le definizioni di cui al capo 2;
b) la determinazione della categoria IPRE, in particolare specificando quali esposizioni ADC ed esposizioni garantite da beni immobili possono o devono essere classificate come IPRE.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni e i criteri per la classificazione delle esposizioni nelle classi di cui al paragrafo 2 e, se necessario, per specificare ulteriormente tali classi di esposizioni.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per l'applicazione del metodo IRB per le varie classi di esposizione e unità operative
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente autorizzato ad applicare il metodo IRB a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, attua, insieme a qualsiasi impresa madre e alle sue filiazioni, tale metodo per almeno una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv),o lettera g). Quando un ente ha attuato il metodo IRB per un determinato tipo di esposizione rientrante in una classe di esposizioni, lo fa per tutte le esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, fatto salvo il caso in cui abbia ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare il metodo standardizzato in modo permanente conformemente all'articolo 150.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'attuazione del metodo IRB può avvenire in maniera sequenziale per i diversi tipi di esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e all'interno della stessa unità operativa, e per diverse unità operative dello stesso gruppo, oppure per l'uso di stime interne della LGD o per l'uso delle IRB-CCF.
2. Le autorità competenti stabiliscono il periodo durante il quale un ente, un'impresa madre e le sue filiazioni sono tenuti ad attuare il metodo IRB per tutte le esposizioni rientranti in una determinata classe di esposizioni e in diversi tipi di esposizioni rientranti nella stessa unità operativa, in diverse unità operative del medesimo gruppo o per l'uso di stime interne della LGD o l'uso delle IRB-CCF. Tale periodo è ritenuto adeguato dalle autorità competenti sulla base della natura e della dimensione delle attività dell'ente interessato o dell'impresa madre e delle sue filiazioni, nonché del numero e della natura dei sistemi di rating da attuare.
3. Gli enti applicano il metodo IRB secondo le condizioni fissate dalle autorità competenti. L'autorità competente stabilisce tali condizioni in modo tale da assicurare che la flessibilità prevista al paragrafo 1 non sia utilizzata selettivamente allo scopo di ridurre i requisiti in materia di fondi propri per quanto riguarda i tipi di esposizioni e le unità operative che devono ancora essere inclusi nel metodo IRB o nell'uso di stime interne della LGD o nell'uso delle IRB-CCF.
[4. Gli enti che hanno iniziato ad utilizzare il metodo IRB solo dopo il 1° gennaio 2013 o ai quali le autorità competenti hanno imposto fino a tale data di calcolare i loro requisiti patrimoniali utilizzando il metodo standardizzato conservano la facoltà di calcolare tali requisiti utilizzando il metodo standardizzato per tutte le loro esposizioni durante il periodo di attuazione fino a quando le autorità competenti notificano loro di aver accertato che l'attuazione del metodo IRB sarà completata con ragionevole certezza.] (paragrafo soppresso) (1)
[5. Un ente che ha ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il metodo IRB per una qualsiasi classe di esposizioni utilizza il metodo IRB per la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), tranne nei casi in cui detto ente ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato per le esposizioni in strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 150 e per la classe di esposizioni relativa ad altre attività diverse dai crediti di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g).] (paragrafo soppresso) (1)
[6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti stabiliscono la natura e i tempi adeguati per l'estensione progressiva del metodo IRB a tutte le classi di esposizione di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente che utilizza il metodo IRB per una classe o un tipo di esposizione particolare può cessare di utilizzarlo per passare al metodo standardizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio esclusivamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso del metodo standardizzato non è finalizzato a praticare un arbitraggio regolamentare, anche riducendo indebitamente i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di quel tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
2. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 9, all'utilizzo delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione non possono tornare ad utilizzare i valori della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) l'ente ha dimostrato alle autorità competenti che l'uso della LGD e dei fattori di conversione di cui all'articolo 151, paragrafo 8, per una classe o un tipo di esposizione determinato non è proposto al fine di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, ma che esso è necessario sulla base della natura e della complessità delle esposizioni totali di questo tipo dell'ente e che non avrebbe un impatto negativo rilevante sulla solvibilità dell'ente o sulla sua capacità di gestire efficacemente il rischio;
b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alle condizioni di impiego del metodo IRB determinate dalle autorità competenti conformemente all'articolo 148 e all'autorizzazione all'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 150.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni di utilizzo parziale permanente
(modificato dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti applicano il metodo standardizzato per tutte le esposizioni seguenti:
a) esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e);
b) esposizioni classificate in classi di esposizioni o appartenenti a tipi di esposizione all'interno di una classe di esposizioni, per le quali gli enti non hanno ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese.
Un ente autorizzato a utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per una determinata classe di esposizioni può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per taluni tipi di esposizioni rientranti in tale classe di esposizioni, comprese esposizioni di succursali estere e diversi gruppi di prodotti, laddove tali tipi di esposizioni sono irrilevanti in termini di dimensione e profilo di rischio percepito.
1 bis. Oltre alle esposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, un ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, applicare il metodo standardizzato per le esposizioni seguenti quando il metodo IRB è applicato ad altri tipi di esposizioni nell'ambito della stessa classe di esposizioni:
a) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, purché:
i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale o la banca centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici; e
ii) alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4;
b) esposizioni di un ente verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione del risparmio o un'impresa strumentale soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
c) esposizioni tra enti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7.
Un ente al quale è consentito utilizzare il metodo IRB per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio soltanto per alcuni tipi di esposizione rientranti in una classe di esposizioni applica il metodo standardizzato per i restanti tipi di esposizioni all'interno di tale classe di esposizioni.
Oltre alle esposizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, e al presente paragrafo, un ente può applicare il metodo standardizzato per le esposizioni verso chiese e comunità religiose che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 115, paragrafo 3.
[2. Ai fini del paragrafo 1, la classe delle esposizioni in strumenti di capitale di un ente è rilevante se il suo valore aggregato medio nel corso dell'anno precedente, escluse le esposizioni in strumenti di capitale sorte nel quadro di programmi previsti dalla legge di cui al paragrafo 1, lettera h), è superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente. Se il numero delle esposizioni in strumenti di capitale è inferiore a 10 partecipazioni individuali, la soglia è pari al 5 % dei fondi propri dell'ente.] (paragrafo soppresso) (1)
2 bis. Entro il 10 luglio 2028, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare cosa costituisca tipi di esposizioni irrilevanti in termini di dimensioni e di profilo di rischio percepito.
[3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le condizioni di applicazione del paragrafo 1, lettere a), b) e c).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.] (paragrafo soppresso) (1)
[4. L'ABE pubblica nel 2018 orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1, lettera d), raccomandando limiti in termini di una percentuale del bilancio totale e/o delle attività ponderate per il rischio che saranno calcolate secondo il metodo standardizzato.
Tali orientamenti sono adottati conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento per classe di esposizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di credito delle esposizioni incluse in una delle classi di esposizione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a) lettera a bis), punto i) o ii), lettera b), lettera c), punto i), ii) o iii), lettera d), punto i), ii), iii) o iv) o lettera g), sono calcolati conformemente alla sottosezione 2, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
2. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente all'articolo 157. Quando un ente ha pieno diritto di regresso, per quanto riguarda i crediti commerciali acquistati per rischio di default e per rischio di diluizione, non si applicano le disposizioni del presente articolo, dell'articolo 152 e dell'articolo 158, paragrafi da 1 a 4, relative ai crediti commerciali acquistati, e l'esposizione è trattata come un'esposizione garantita.
3. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione sono calcolati sulla base dei parametri pertinenti associati alle rispettive esposizioni. I parametri includono: PD, la LGD, la durata ("M") e il valore dell'esposizione. La PD e la LGD possono essere considerate separatamente o congiuntamente, conformemente alla sezione 4.
[4. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni appartenenti alla classe di esposizioni "strumenti di capitale" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), conformemente all'articolo 155. Qualora abbiano ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare i metodi di cui all'articolo 155, paragrafi 3 e 4. Le autorità competenti autorizzano un ente ad applicare il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 155, paragrafo 4, a condizione che l'ente soddisfi i requisiti di cui alla sezione 6, sottosezione 4.] (paragrafo soppresso) (1)
5. Gli importi ponderati per il rischio di credito delle esposizioni da finanziamenti specializzati possono essere calcolati conformemente all'articolo 153, paragrafo 5.
6. Per le esposizioni appartenenti alle classi di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettere da a) a d), gli enti forniscono stime interne delle PD conformemente all'articolo 143 e alla sezione 6.
7. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti forniscono stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, dell'IRB-CCF in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6. Gli enti utilizzano le SA-CCF laddove l'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, non consenta l'uso delle IRB-CCF.
8. Gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF conformemente all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, per le esposizioni seguenti:
a) esposizioni classificate nella classe delle esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b);
b) esposizioni verso soggetti del settore finanziario diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma;
c) esposizioni verso grandi imprese non classificate nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto ii).
Per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), lettera a bis), punto i) o ii), o lettera c), punti i), ii) o iii), ad eccezione delle esposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, gli enti applicano i valori della LGD fissati all'articolo 161, paragrafo 1, e le SA-CCF ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter, fatto salvo il caso in cui siano stati autorizzati a utilizzare stime interne della LGD e dell'IRB-CCF per tali esposizioni ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.
9. Per le esposizioni di cui al paragrafo 8, secondo comma, del presente articolo, l'autorità competente consente agli enti di utilizzare stime interne della LGD e, ove applicabile ai sensi dell'articolo 166, paragrafi 8 e 8 ter, dell'IRB-CCF in conformità dell'articolo 143 e della sezione 6.
10. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni cartolarizzate e di quelle che rientrano nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), sono calcolati conformemente al capo 5.
11. Per le esposizioni sotto forma di azioni o quote di OIC appartenenti alla classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e bis), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 152, a meno che tali esposizioni non siano dedotte dai fondi propri o non siano soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui ai paragrafi 2 e 5, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.
2. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 4, lettera e), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.
In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.
4. Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che non utilizzano i metodi di cui al presente capo o al capo 5, a seconda dei casi, per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per tutte o per tali parti delle esposizioni sottostanti conformemente ai principi seguenti:
a) per le esposizioni sottostanti che sarebbero classificate nella classe di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2;
b) per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;
c) per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2.
5. Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.
6. Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, applicano il metodo fall-back di cui all'articolo 132, paragrafo 2.
7. Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente articolo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.
8. Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il terzo è:
i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
b) per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;
c) per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;
d) un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.
Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.
In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.
9. Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 132 ter. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 132 quater, utilizzando i fattori di ponderazione del rischio calcolati conformemente al capo 3 del presente titolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ferma restando l'applicazione dei trattamenti specifici di cui ai paragrafi 2 e 4, gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, delle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, delle esposizioni verso enti e delle esposizioni verso imprese sono calcolati secondo le formule seguenti:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come
i) se PD = 0, RW è 0
ii) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default:
- dove gli enti applicano i valori della LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, RW è 0;
- dove gli enti usano stime interne delle LGD, RW è RW = max {0;12,5 · (LGD - ELBE)} ;
dove la migliore stima della perdita attesa ("ELBE") è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
iii) se 0 < PD < 1, allora:
dove:
N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;
G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;
R = il coefficiente di correlazione, definito come:
b = il fattore di aggiustamento in funzione della durata, definito come:
b = [0,11852 - 0,05478 · ln(PD)]2;
M = la durata, espressa in anni e determinata conformemente all'articolo 162.
2. Per le esposizioni verso soggetti di grandi dimensioni del settore finanziario regolamentati e soggetti del settore finanziario non regolamentati, il coefficiente di correlazione R di cui al paragrafo 1, punto iii), o al paragrafo 4, a seconda dei casi, è moltiplicato per 1,25 in sede di calcolo dei fattori di ponderazione del rischio di tali esposizioni.
[3. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217 può essere adeguato sulla base della seguente formula:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione · (0.15 + 160 · PDpp )
dove:
PDpp = PD del fornitore della protezione.
RW è calcolato utilizzando la formula del fattore di ponderazione del rischio pertinente prevista al punto 1 per l'esposizione, la PD del debitore e la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione. Il fattore di aggiustamento in funzione della durata b è calcolato utilizzando il valore più basso tra la PD del fornitore della protezione e la PD del debitore.] (paragrafo soppresso) (1)
4. Per le esposizioni verso imprese facenti parte di un gruppo consolidato il cui fatturato complessivo annuale è inferiore a 50 milioni di EUR, gli enti possono utilizzare per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese la formula di correlazione riportata al paragrafo 1, punto (iii). Nella formula, S rappresenta il fatturato totale annuo in milioni di EUR e assume valori compresi fra 5 milioni di EUR e 50 milioni di EUR. Un fatturato inferiore a 5 milioni di EUR è trattato come equivalente a 5 milioni di EUR. Per i crediti commerciali acquistati, il fatturato totale annuo è la media ponderata delle singole esposizioni comprese nell'aggregato.
Gli enti utilizzano al posto del fatturato totale annuo le attività totali consolidate del gruppo quando detto fatturato non è un indicatore significativo della dimensione aziendale e le attività totali costituiscono un indicatore più significativo del fatturato totale.
5. Alle esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per le quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6 gli enti assegnano fattori di ponderazione del rischio conformemente alla seguente tabella 1:
Tabella 1
Durata residua | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni | 50 % | 70 % | 115 % | 250 % | 0 % |
Pari o superiore a 2,5 anni | 70 % | 90 % | 115 % | 250 % | 0 % |
.
Nell'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati gli enti tengono conto dei fattori seguenti: il grado di solidità finanziaria, il contesto politico-giuridico, le caratteristiche dell'operazione e/o dell'attività, la solidità del promotore e dello sponsor incluso ogni eventuale flusso di reddito da partnership pubblico-privato, il pacchetto di garanzia.
6. Per i loro crediti verso imprese acquistati, gli enti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 184. Per i crediti verso imprese acquistati che rispettano inoltre le condizioni di cui all'articolo 154, paragrafo 5, qualora fosse indebitamente oneroso per un ente utilizzare per tali crediti i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni verso imprese esposti nella sezione 6, possono essere utilizzati i criteri di quantificazione del rischio per le esposizioni al dettaglio secondo le modalità indicate nella sezione 6.
7. Per i crediti verso imprese acquistati, l'acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di una garanzia reale o di una garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.
8. Quando un ente fornisce la protezione del credito per una serie di esposizioni a condizione che l"n-esimo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, i fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni incluse nel paniere sono aggregati, tranne le esposizioni n-1 qualora la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non superi l'importo nominale della protezione fornita dal derivato su crediti moltiplicato per 12,5. Le esposizioni n-1 da escludere dall'aggregazione sono determinate in base al fatto che comprendono le esposizioni che singolarmente producono un importo dell'esposizione ponderato per il rischio inferiore a quello di ciascuna esposizione inclusa nell'aggregazione. Un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % si applica alle posizioni in un paniere per le quali un ente non è in grado di stabilire la ponderazione del rischio nel quadro del metodo IRB.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono tener conto dei fattori di cui al paragrafo 5, secondo comma, nell'assegnare i fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni al dettaglio
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW · valore dell'esposizione
dove il fattore di ponderazione del rischio RW è definito come segue:
i) se PD = 1, ossia per le esposizioni in stato di default, RW è
RW = max {0;12,5 · (LGD - ELBE)};
dove ELBE è la migliore stima della perdita attesa effettuata dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h);
ii) se PD < 1, allora:
dove:
N = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard, ossia N(x) corrisponde alla probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a x;
G = la funzione di distribuzione cumulativa inversa di una variabile casuale normale standard, ossia se x = G(z), il valore di x è tale per cui N(x) = z;
R = il coefficiente di correlazione, definito come:
[2. L'importo ponderato per il rischio di ciascuna esposizione verso una PMI di cui all'articolo 147, paragrafo 5, che soddisfa i requisiti di cui agli articoli 202 e 217, può essere calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafo 3.] (paragrafo soppresso) (1)
3. Per le esposizioni al dettaglio che non sono in stato di default e sono garantite o parzialmente garantite da immobili residenziali, un coefficiente di correlazione R di 0,15 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.
Il fattore di ponderazione calcolato per un'esposizione parzialmente garantita da immobili residenziali ai sensi del paragrafo 1, punto ii), tenuto conto di un coefficiente di correlazione R di cui al primo comma del presente paragrafo, è applicato sia alla parte garantita che alla parte non garantita di tale esposizione.
4. Per le QRRE che non sono in stato di default, un coefficiente di correlazione R di 0,04 sostituisce il valore prodotto dalla formula del coefficiente di correlazione di cui al paragrafo 1.
Le autorità competenti verificano la volatilità relativa dei tassi di perdita delle QRRE appartenenti allo stesso tipo di esposizione, nonché della classe di esposizioni QRRE aggregate, e si scambiano informazioni, con gli Stati membri e con l'ABE, sulle caratteristiche tipiche dei tassi di perdita di tali esposizioni.
5. Per essere ammessi al trattamento delle esposizioni al dettaglio, i crediti commerciali acquistati devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 184 e le condizioni seguenti:
a) l'ente ha acquistato i crediti commerciali da terzi non connessi e la sua esposizione verso il debitore del credito commerciale non include esposizioni di cui l'ente è all'origine né direttamente né indirettamente;
b) i crediti commerciali acquistati originano da un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato fra il cedente e il debitore. Di conseguenza, non sono ammessi i crediti infragruppo e quelli che transitano su conti di contropartita tra società che compravendono fra loro;
c) l'ente acquirente vanta una ragione di credito su tutti i proventi dei crediti commerciali acquistati o su una quota pro rata di tali proventi; e
d) il portafoglio di crediti commerciali acquistati è sufficientemente diversificato.
6. Per i crediti al dettaglio acquistati, l'acquirente dei crediti o il beneficiario della garanzia reale o della garanzia personale parziale può trattare, come protezione dalle prime perdite, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, gli sconti di acquisto rimborsabili, le garanzie reali o le garanzie personali parziali che forniscono protezione dalle prime perdite in caso di perdite per default o di perdite per diluizione o in entrambi i casi. Il venditore che offre lo sconto di acquisto rimborsabile e il fornitore di garanzia reale o di garanzia personale parziale trattano quanto sopra, conformemente al capo 5, sezione 3, sottosezioni 2 e 3, come esposizione di una posizione che copre le prime perdite.
7. Per gli aggregati ibridi di crediti al dettaglio acquistati per i quali gli enti acquirenti non possono separare le esposizioni assistite da garanzie immobiliari e le esposizioni rotative al dettaglio qualificate da altre esposizioni al dettaglio, si applica la funzione di ponderazione del rischio al dettaglio che produce i requisiti di fondi propri più elevati per tali esposizioni.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Gli enti determinano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni in strumenti di capitale, ad esclusione di quelle dedotte conformemente alla parte due o soggette ad un fattore di ponderazione del rischio del 250 %, conformemente all'articolo 48, conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Un ente può applicare metodi diversi a differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio. Qualora un ente utilizzi differenti metodi, la sua scelta del metodo PD /LGD o del metodo dei modelli interni avviene in modo coerente, anche nel tempo e rispetto al metodo usato per la gestione interna del rischio della pertinente esposizione in strumenti di capitale, e non è dettata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.
Gli enti possono trattare le esposizioni in strumenti di capitale verso società strumentali in maniera conforme al trattamento di altre attività diverse dai crediti.
2. In base al metodo della ponderazione semplice, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alla formula:
importo dell'esposizione ponderato per il rischio = RW * il valore dell'esposizione,
dove:
fattore di ponderazione del rischio RW= 190 % per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati
fattore di ponderazione del rischio RW= 290 % per esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati
fattore di ponderazione del rischio RW= 370 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.
Le posizioni corte a pronti e gli strumenti derivati detenuti al di fuori del portafoglio di negoziazione possono essere portati a compensazione di posizioni lunghe in titoli azionari identici, a condizione che siano esplicitamente destinati alla copertura di specifiche esposizioni in strumenti di capitale e offrano tale copertura per almeno 1 anno ancora. Le altre posizioni corte sono trattate alla stregua di posizioni lunghe, attribuendo il corrispondente fattore di ponderazione al valore assoluto di ciascuna di esse. Nel caso delle posizioni con disallineamento di durata, si applica la metodologia per le esposizioni verso imprese di cui all'articolo 162, paragrafo 5.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo 4.
3. Nel quadro del metodo PD/LGD, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati conformemente alle formule di cui all'articolo 153, paragrafo 1. Se gli enti non dispongono di sufficienti informazioni per poter impiegare la definizione di default di cui all'articolo 178, ai fattori di ponderazione è assegnato un fattore di graduazione di 1,5.
A livello di singola esposizione la somma dell'importo delle perdite attese moltiplicato per 12,5 e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio non supera il valore dell'esposizione moltiplicato per 12,5.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di un'esposizione in strumenti di capitale conformemente ai metodi di cui al capo IV. Tale protezione è soggetta a una LGD del 90 % sull'esposizione verso il datore della copertura. Per esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può utilizzare una LGD del 65 %. In questi casi M è pari a cinque anni.
4. Nel quadro del metodo dei modelli interni, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono pari alla perdita potenziale sulle esposizioni in strumenti di capitale dell'ente ottenuta impiegando modelli interni di valore a rischio soggetti all'intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile della differenza fra i rendimenti trimestrali e un opportuno tasso privo di rischio calcolato su un periodo campione di lunga durata, moltiplicato per 12,5. Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a livello del portafoglio di strumenti di capitale non sono inferiori al totale delle somme dei seguenti importi:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo PD/LGD; e
b) gli importi corrispondenti delle perdite attese moltiplicati per 12,5.
Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono calcolati sulla base dei valori PD di cui all'articolo 165, paragrafo 1, e dei corrispondenti valori LGD di cui all'articolo 165, paragrafo 2.
Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale ottenuta a fronte di una posizione in strumenti di capitale.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti
Gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per altre attività diverse dai crediti si calcolano conformemente alla formula seguente:
Importo dell'esposizione ponderato per il rischio = 100 % · valore dell'esposizione,
eccetto:
a) cassa e valori assimilati, nonché oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, nel qual caso è attribuita una ponderazione dei rischio dello 0 %;
b) i casi in cui l'esposizione è data dal valore residuale dei beni dati in locazione, nel qual caso la formula è la seguente:
1/t · 100% · valore dell'esposizione
dove t è uguale al maggiore dei seguenti valori: 1 o il numero più prossimo di anni interi restanti della locazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese o al dettaglio acquistati conformemente alla formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1.
2. Gli enti stabiliscono i parametri PD e LGD immessi conformemente alla sezione 4.
3. Gli enti stabiliscono il valore dell'esposizione conformemente alla sezione 5.
4. Ai fini del presente articolo, il valore di M è di un anno.
5. Le autorità competenti esentano un ente dal calcolo e dal riconoscimento degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di diluizione di un tipo di esposizioni causato da crediti verso imprese o al dettaglio acquistati se l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che per tale ente il rischio di diluizione è irrilevante per quel tipo di esposizioni.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente:
a) la metodologia per il calcolo dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio di diluizione dei crediti acquistati, compreso il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito ai sensi dell'articolo 160, paragrafo 4, e le condizioni per l'uso delle stime interne e dei parametri del metodo fall-back;
b) la valutazione del criterio di irrilevanza per il tipo di esposizione di cui al paragrafo 5.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento per tipologia di esposizione
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per il calcolo degli importi delle perdite attese si utilizzano per ogni singola esposizione gli stessi dati relativi alla PD, alla LGD e al valore dell'esposizione utilizzati per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 151.
2. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate sono calcolati conformemente al capo 5.
3. L'importo della perdita attesa per le esposizioni rientranti nella classe di esposizioni "altre attività diverse dai crediti" di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera g) è pari a zero.
4. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in forma di azioni o quote di un OIC di cui all'articolo 152 sono calcolati conformemente ai metodi di cui al presente articolo.
5. Le perdite attese (EL) e gli importi delle perdite attese per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché per le esposizioni al dettaglio sono calcolati secondo le formule seguenti:
Perdita attesa (EL) = PD * LGD
Importo della perdita attesa | = | EL [moltiplicato per] il valore dell'esposizione.
Per le esposizioni in stato di default (PD = 100 %), per le quali gli enti utilizzano le stime interne della LGD, EL equivale a ELBE, vale a dire alle migliori stime della perdita attesa effettuate dall'ente per le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h).
6. I valori di EL per le esposizioni da finanziamenti specializzati per le quali gli enti utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio sono assegnati conformemente alla tabella 2.
Tabella 2
Durata residua | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 5 |
Inferiore a 2,5 anni | 0 % | 0,4 % | 2,8 % | 8 % | 50 % |
Pari o superiore a 2,5 anni | 0,4 % | 0,8 % | 2,8 % | 8 % | 50 % |
.
[7. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio si calcolano conformemente al metodo della ponderazione semplice sono calcolati secondo la formula seguente:
Importo della perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
I valori di EL sono:
EL= 0,8 % per le esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati;
EL= 0,8 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati;
EL= 2,4 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale.] (paragrafo soppresso) (1)
[8. Le perdite attese e gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo PD/LGD si calcolano secondo le formule seguenti:
Perdite attesa (EL) = PD · LGD
Importo della perdita attesa = EL · valore dell'esposizione] (paragrafo soppresso) (1)
[9. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni in strumenti di capitale i cui importi ponderati per il rischio sono calcolati conformemente al metodo dei modelli interni sono pari a zero.] (paragrafo soppresso) (1)
9 bis. L'importo delle perdite attese per un impegno di valore minimo che soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3, è zero.
10. Gli importi delle perdite attese per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati sono calcolati conformemente alla formula seguente:
Perdita attesa (EL) = PD · LGD
Importo della perdita attesa = EL · valore dell'esposizione
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento degli importi delle perdite attese, della carenza in base al metodo IRB e dell'eccesso in base al metodo IRB
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti sottraggono gli importi delle perdite attese delle esposizioni di cui all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10 dalla somma di tutti gli elementi seguenti:
a) le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni, calcolate a norma dell'articolo 110;
b) rettifiche di valore supplementari per default della controparte, determinate a norma dell'articolo 34 e connesse alle esposizioni per le quali gli importi delle perdite attese sono calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10;
c) altre riduzioni dei fondi propri relative a tali esposizioni diverse dalle deduzioni effettuate a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera m).
Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo positivo, l'importo ottenuto è denominato "eccesso in base al metodo IRB". Se il calcolo effettuato a norma del primo comma determina un importo negativo, l'importo ottenuto è denominato "carenza in base al metodo IRB".
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti trattano gli sconti determinati a norma dell'articolo 166, paragrafo 1, sulle esposizioni in bilancio acquistate in stato di default alla stregua delle rettifiche di valore su crediti specifiche. Sconti su esposizioni in bilancio acquistate non in stato di default non possono essere inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB. Le rettifiche di valore su crediti specifiche relative alle esposizioni in stato di default non sono utilizzate per coprire gli importi delle perdite attese su altre esposizioni. Gli importi delle perdite attese per le esposizioni cartolarizzate e le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche relative a tali esposizioni non sono inclusi nel calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione -1
Esposizioni coperte da garanzie fornite da amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri o dalla BCE
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Non applicazione degli input floor per la PD, la LGD e il CCF
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del capo 3, e in particolare per quanto concerne l'articolo 160, paragrafo 1, l'articolo 161, paragrafo 4, l'articolo 164, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 8 quater, quando un'esposizione è coperta da una garanzia ammissibile fornita da un'amministrazione centrale o da una banca centrale o dalla BCE, gli input floor per la PD, la LGD e il CCF non si applicano alla parte dell'esposizione coperta da tale garanzia. Tuttavia, la parte dell'esposizione non coperta da tale garanzia è soggetta agli input floor per la PD, la LGD e il CCF interessati.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 1
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Probabilità di default (PD)
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623))
1. Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera b), ovvero lettera c), punti i), ii) e iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, in particolare ai fini dell'articolo 153, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore della PD utilizzato per ciascuna esposizione come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore di input floor della PD seguente: 0,05 %.
1 bis. Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punto i) o ii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, il valore della PD utilizzato per ciascuna esposizione come dato immesso nelle formule per il calcolo dei importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non è inferiore al valore di input floor della PD seguente: 0,03 %.
2. Per quanto riguarda i crediti verso imprese acquistati per i quali gli enti non sono in grado di stimare la PD o per i quali le stime della PD effettuate dagli enti non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6, le PD sono determinate conformemente ai metodi seguenti:
a) per i diritti di primo rango (senior) su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti divisa per la LGD relativa a tali crediti;
b) per i diritti subordinati su crediti verso imprese acquistati la PD corrisponde alla EL stimata dagli enti;
c) un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare la stima della PD derivante da questa scomposizione.
3. La PD dei debitori in default è pari al 100 %.
4. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.
[5. Gli enti che utilizzano le proprie stime della LGD possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.] (paragrafo soppresso) (1)
6. Per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati la PD è posta pari alle stime della EL dell'ente per il rischio di diluizione. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre le sue stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati in PD e LGD in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile può utilizzare le stime della PD derivanti da detta scomposizione. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nel calcolo della PD conformemente al capo 4.
7. Un ente che ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 ad utilizzare le proprie stime della LGD per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati può riconoscere la protezione del credito di tipo personale rettificando le PD fatto salvo l'articolo 161, paragrafo 3.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Perdita in caso di default (LGD)
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623))
1. Gli enti utilizzano i seguenti valori della LGD:
a) per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso amministrazioni centrali e banche centrali, verso soggetti del settore finanziario e verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico: 45 %;
a bis) per le esposizioni di primo rango (senior) senza protezione del credito di tipo reale ammissibile verso imprese che non sono soggetti del settore finanziario: 40 %;
b) per le esposizioni subordinate senza garanzie reali ammissibili: 75 %;
[c) gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale e di tipo personale nel calcolo della LGD conformemente al capo 4;] (lettera soppressa) (1)
d) le obbligazioni garantite ammesse al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, possono ricevere un valore della LGD dell'11,25 %;
e) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati di primo rango (senior) per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o per i quali le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 40 %;
f) per le esposizioni in crediti verso imprese acquistati subordinati per i quali un ente non è in grado di stimare le PD o le stime della PD effettuate da un ente non soddisfano i requisiti di cui alla sezione 6: 100 %;
g) per il rischio di diluizione dei crediti verso imprese acquistati: 100 %.
2. Per il rischio di diluizione e di default, se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le proprie stime della LGD per le esposizioni verso imprese conformemente all'articolo 143 e può scomporre, in un modo che l'autorità competente ritiene affidabile, le proprie stime della EL per i crediti verso imprese acquistati in PD e LGD, può essere utilizzata la stima della LGD per i crediti verso imprese acquistati.
3. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 tanto per l'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale quanto per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.
4. Per le esposizioni classificate nelle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i), ii) o iii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai seguenti valori di input floor della LGD, calcolati ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
Tabella 1
Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni appartenenti alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punto i) ii) o iii) | ||
Esposizione priva di FCP ammissibile (LGDU-floor) | Esposizione pienamente garantita da FCP ammissibile (LGDS-floor) | |
25 % | garanzie reali finanziarie | 0 % |
crediti | 10 % | |
immobili residenziali o non residenziali | 10 % | |
altre garanzie reali su beni materiali | 15 % |
.
5. Per le esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a bis), punti i) o ii), ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, e in particolare ai fini dell'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), dell'articolo 157, e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, se vengono utilizzate stime interne della LGD, il valore della LGD utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese per le esposizioni prive di FCP ammissibile non è inferiore al valore di input floor della LGD seguente: 5 %.
6. Ai fini del paragrafo 4, gli input floor della LGD di cui alla tabella 1 di detto paragrafo per le esposizioni pienamente garantite da protezione del credito di tipo reale ammissibile si applicano quando il valore della protezione del credito di tipo reale, in seguito all'applicazione delle rettifiche per volatilità Hc ed Hfx in questione ai sensi dell'articolo 230, è almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante.
Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo e ai fini dell'applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, in conformità dell'articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo. In tal caso, il tipo di protezione del credito di tipo reale "altre garanzie reali su beni materiali" di cui all'articolo 230, tabella, 1, è inteso come "altre garanzie reali e altre garanzie ammissibili su beni materiali".
L'input floor della LGD (LGDfloor) applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da FCP è calcolato come media ponderata di LGDU-floor per la parte dell'esposizione priva di FCP e LGDS-floor per la parte pienamente garantita, come segue:
dove:
LGDU-floor e LGDS-floor sono i valori pertinenti delle soglie minime di cui alla tabella 1;
E, ES, EU e HE sono determinati conformemente all'articolo 230.
7. Se un ente che utilizza stime interne della LGD per un dato tipo di esposizioni non garantite verso imprese e esposizioni non garantite verso amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico non è in grado di tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale che garantisce una delle esposizioni di tale tipo nella stima interna della LGD a causa della carenza di dati su recuperi per tale protezione del credito di tipo reale, l'ente in questione è autorizzato ad applicare la formula di cui all'articolo 230, con l'eccezione che l'LGDU in tale formula corrisponde alla stima interna della LGD dell'ente per esposizioni non garantite. In tal caso la protezione del credito di tipo reale è ammissibile conformemente al capo 4 e la stima interna della LGD dell'ente utilizzata come LGDU è calcolata sulla base della perdita sottostante, esclusi eventuali recuperi derivanti da tale protezione del credito di tipo reale.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Durata
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le esposizioni per le quali un ente non ha ricevuto l'autorizzazione dell'autorità competente a utilizzare stime interne della LGD, il valore della durata ("M") è applicato coerentemente ed è fissato a 2,5 anni, ad eccezione delle esposizioni derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli, per le quali M è pari a 0,5 anni o, in alternativa, è calcolato conformemente al paragrafo 2.
In alternativa, nel quadro dell'autorizzazione di cui all'articolo 143, le autorità competenti decidono se l'ente deve usare la durata M per ciascuna esposizione come previsto al paragrafo 2.
2. Per le esposizioni per le quali un ente applica stime interne della LGD, il valore della durata (M) è calcolato utilizzando periodi espressi in anni, come stabilito nel presente paragrafo e fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. M non è superiore a cinque anni tranne nei casi di cui all'articolo 384, paragrafo 2, nei quali si utilizza M come ivi specificato. M è calcolato come segue in ciascuno dei casi seguenti:
a) per gli strumenti aventi flussi di cassa predeterminati, M è calcolata conformemente alla formula seguente:
dove CFt indica i flussi di cassa (a titolo di capitale, interessi e commissioni) dovuti contrattualmente dal debitore nel periodo t;
b) per gli strumenti derivati soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata dell'esposizione e non può essere inferiore a un anno e la durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna esposizione;
c) per le esposizioni risultanti da strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale, di cui all'elenco dell'allegato II, e da finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che sono soggetti a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a dieci giorni;
d) per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a cinque giorni. La durata è ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
d bis) per operazioni di prestito garantite che sono soggette a un accordo quadro di compensazione, M è la durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a 20 giorni; la durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
d ter) per un accordo quadro di compensazione comprendente più di un tipo di operazione corrispondente alla lettera c), d), o d bis) del presente paragrafo, M è la durata residua media ponderata delle operazioni, dove M è quanto meno il periodo di detenzione più lungo, espresso in anni, applicabile a tali operazioni di cui all'articolo 224, paragrafo 2, 10 giorni o 20 giorni, a seconda dei casi. La durata viene ponderata in base all'ammontare nozionale di ciascuna operazione;
e) se un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente conformemente all'articolo 143 a utilizzare le stime interne della PD per i crediti commerciali verso imprese acquistati, per gli importi utilizzati M è pari alla durata media ponderata delle esposizioni in questione e non può essere inferiore a novanta giorni. Il medesimo valore di M è impiegato anche per il margine non utilizzato su un programma di acquisti non revocabile, a condizione che questo preveda efficaci clausole accessorie, dispositivi automatici di rimborso anticipato o altre formule che tutelino l'ente acquirente da un significativo deterioramento nella qualità dei crediti futuri che esso è tenuto ad acquistare nel periodo di validità del programma. In assenza di tali protezioni, la M per il margine non utilizzato è calcolata come la somma della durata del credito commerciale con scadenza più distante incluso nell'accordo di acquisto e della durata residua del programma di acquisto e non può essere inferiore a novanta giorni;
f) per strumenti diversi da quelli menzionati nel presente paragrafo o quando un ente non è in grado di calcolare M secondo le modalità di cui alla lettera a), M è pari al tempo restante massimo, espresso in anni, di cui dispone il debitore per estinguere pienamente le sue obbligazioni contrattuali, compresi capitale, interessi e commissioni, e non può essere comunque inferiore a un anno;
g) per gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui al capo 6, sezione 6, per calcolare i valori delle esposizioni, per le esposizioni alle quali è applicato questo metodo e per le quali la durata del contratto a più lunga scadenza contenuto nell'insieme di attività soggette a compensazione è superiore ad un anno, M è calcolata in base alla formula seguente:
dove:
Stk = una variabile di comodo il cui valore in un periodo futuro tk è pari a 0 se tk > 1 anno e a 1 se tk ≤ 1
EEtk = l'esposizione attesa nel periodo futuro tk;
Effective EEtk = l'esposizione attesa effettiva nel periodo futuro tk;
dftk = il fattore di sconto privo di rischio per il periodo di tempo futuro tk;
Δtk = tk - tk-1;
h) un ente che utilizza un modello interno per calcolare un aggiustamento unilaterale della valutazione del credito (CVA) può utilizzare, subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, la scadenza effettiva del credito stimata dal modello interno come M.
Fatto salvo il paragrafo 2, per gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui tutti i contratti hanno una durata originaria inferiore a un anno si applica la formula di cui alla lettera a);
i) per gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, lettera a) o b), per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi di CVA delle operazioni con una determinata controparte, M non è superiore a 1 nella formula di cui all'articolo 153, paragrafo 1, punto iii), ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio relativi al rischio di controparte per le stesse operazioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera a) o g), a seconda dei casi;
j) per le esposizioni rotative, il valore di M è determinato utilizzando la data massima di cessazione contrattuale della linea di credito; gli enti non utilizzano la data di rimborso dell'utilizzo attuale del credito se tale data non corrisponde alla data massima di cessazione contrattuale della linea di credito.
3. Qualora la documentazione richieda la rivalutazione e l'adeguamento dei margini su base giornaliera ed includa disposizioni che consentano la pronta liquidazione o la compensazione delle garanzie in caso di default o mancata ricostituzione dei margini, M corrisponde alla durata residua media ponderata delle operazioni e non può essere inferiore a un giorno per:
a) gli strumenti derivati assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale che figurano nell'elenco dell'allegato II;
b) i finanziamenti con margini assistiti integralmente o quasi integralmente da garanzia reale;
c) le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito.
In aggiunta, per le esposizioni a breve termine qualificate che non fanno parte del finanziamento ordinario del debitore da parte dell'ente, M non può essere inferiore a un giorno. Rientrano tra le esposizioni a breve termine qualificate:
a) le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;
b) le operazioni di finanziamento al commercio a breve termine autoliquidantisi e i crediti verso imprese acquistati, a condizione che le rispettive esposizioni abbiano una durata residua fino a un anno;
c) le esposizioni derivanti dal regolamento di acquisti e vendite di titoli entro il consueto periodo di consegna o due giorni lavorativi;
d) le esposizioni risultanti da regolamenti per contanti tramite bonifico e regolamenti delle operazioni di pagamento elettronico e prepagate, compresi gli scoperti derivanti da operazioni non riuscite che non superano un numero breve, fisso e concordato di giorni lavorativi;
e) le lettere di credito emesse e confermate a breve termine, ossia che hanno durata inferiore a un anno, e autoliquidantisi.
4. Per le esposizioni verso imprese stabilite nell'Unione che non sono grandi imprese, gli enti possono scegliere di fissare per tutte tali esposizioni M secondo le modalità di cui al paragrafo 1 anziché di applicare il paragrafo 2.
5. I disallineamenti di durata sono trattati come specificato al capo 4.
6. Ai fini dell'espressione in anni del numero minimo di giorni di cui al paragrafo 2, lettere da c) a d ter), e al paragrafo 3, il numero minimo di giorni è diviso per 365,25.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Probabilità di default (PD)
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese di tali esposizioni, ed in particolare ai fini dell'articolo 154, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, la PD per ciascuna esposizione utilizzata come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese è superiore alla PD a un anno associata alla classe o al pool interni di debitore cui è assegnata l'esposizione al dettaglio e ai valori di input floor della PD seguenti:
a) 0,1 % per le QRRE rotative;
b) 0,05 % per le esposizioni al dettaglio diverse dalle QRRE rotative.
2. Se in stato di default, per i debitori o, in caso di utilizzo di un approccio per transazione, per le esposizioni, la PD è pari al 100 %.
3. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati la PD è posta pari alla stima della EL per il rischio di diluizione. Se un ente può scomporre in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati in un modo che le autorità competenti ritengono affidabile, è possibile utilizzare la stima della PD.
4. Per un'esposizione coperta da protezione del credito di tipo personale, un ente che utilizza stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione può riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella PD conformemente all'articolo 183.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Perdita in caso di default (LGD)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti forniscono stime interne della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 100 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della perdita attesa per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare le stime interne della LGD.
2. Gli enti che utilizzano stime interne della LGD ai sensi dell'articolo 143 per le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale nella LGD conformemente all'articolo 183.
[3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.] (paragrafo soppresso) (1)
4. Ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le esposizioni al dettaglio, ed in particolare ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, punto ii), dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, i valori della LGD per ciascuna esposizione utilizzati come dati immessi nelle formule per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e delle perdite attese non sono inferiori ai valori degli input floor della LGD di cui alla tabella 1, calcolati conformemente al paragrafo 4 bis del presente articolo:
Tabella 1
Input floor della LGD (LGDfloor) per le esposizioni al dettaglio | |||
esposizione priva di FCP (LGDU-floor) | esposizione garantita da FCP (LGDS-floor) | ||
Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali | N/A | Esposizione al dettaglio garantita da immobili residenziali | 5 % |
QRRE | 50 % | QRRE | N/A |
Altre esposizioni al dettaglio | 30 % | Altre esposizioni al dettaglio garantite da garanzie reali finanziarie | 0 % |
Altre esposizioni al dettaglio garantite da crediti commerciali | 10 % | ||
Altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali | 10 % | ||
Altre esposizioni al dettaglio garantite da altre garanzie reali su beni materiali | 15 % |
.
4 bis. Ai fini del paragrafo 4 si applica quanto segue:
a) gli input floor della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 1, sono applicabili alle esposizioni garantite da protezione del credito di tipo reale quando tale protezione è ammissibile ai sensi del presente capo;
b) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, gli input floor della LGD di cui al paragrafo 4, tabella 1, del presente articolo, sono applicabili alle esposizioni pienamente garantite da protezione del credito di tipo reale laddove il valore della FCP, previa applicazione delle rettifiche per volatilità pertinenti ai sensi dell'articolo 230, sia almeno uguale al valore dell'esposizione sottostante; ai fini dell'applicazione delle pertinenti rettifiche Hc e Hfx, a norma dell'articolo 230, la protezione del credito di tipo reale è ammissibile a norma del presente capo;
c) fatta eccezione per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'input floor della LGD applicabile per un'esposizione parzialmente garantita da protezione del credito di tipo reale è calcolata secondo la formula di cui all'articolo 161, paragrafo 6;
d) per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali, l'input floor della LGD applicabile è fissato al 5 % indipendentemente dal livello di garanzia reale fornita dall'immobile residenziale.
5. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 6. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.
Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.
6. Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 del presente articolo siano appropriati per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o altre esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità.
Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori di input floor della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori di input floor della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori di input floor della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tali valori di input floor della LGD più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.
L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i valori di input floor della LGD più elevati di cui al secondo comma del presente paragrafo.
7. Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 fissi valori di input floor della LGD più elevati ai sensi del paragrafo 6, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.
8. L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel valutare l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 6.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:
a) i fattori che potrebbero "incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura" ai sensi del paragrafo 6; e
b) i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.
10. A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità di un altro Stato membro conformemente al paragrafo 6.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sottosezione 3
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/ LGD]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni in strumenti di capitale soggette al metodo PD/LGD
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le PD sono determinate conformemente ai metodi applicati per le esposizioni verso imprese.
Si applicano le seguenti PD minime:
a) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, se l'investimento rientra in una relazione di lungo periodo con il cliente;
b) 0,09 % per le esposizioni in strumenti di capitale non negoziati in mercati se il reddito sull'investimento si basa su flussi di cassa regolari e periodici non derivanti da plusvalenze di capitale;
c) 0,40 % per le esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2;
d) 1,25 % per tutte le altre esposizioni in strumenti di capitale, comprese altre posizioni corte quali definite nell'articolo 155, paragrafo 2.
2. Alle esposizioni in strumenti di private equity nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati si può attribuire una LGD del 65 %. A tutte le altre esposizioni di questo tipo si attribuisce una LGD del 90 %.
3. Il valore di M assegnato a tutte le esposizioni è di cinque anni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, nonché esposizioni al dettaglio
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Salvo indicato altrimenti, il valore delle esposizioni in bilancio è il valore contabile determinato senza tenere conto delle rettifiche di valore su crediti.
Questa regola si applica anche alle attività acquistate a un prezzo diverso dall'importo dovuto.
Per le attività acquistate, la differenza fra l'importo dovuto e il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche che è stato iscritto nel bilancio dell'ente al momento dell'acquisto dell'attività è denominata sconto se l'importo dovuto è maggiore, premio se minore.
2. Quando gli enti utilizzano accordi quadro di compensazione in relazione ad operazioni di vendita con patto di riacquisto o ad operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente al capo 4 o 6.
3. Ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per la compensazione in bilancio dei crediti e dei depositi, gli enti applicano i metodi di cui al capo 4.
4. Il valore dell'esposizione per i contratti di leasing è dato dai canoni di leasing minimi scontati. I canoni di leasing minimi comprendono i canoni che il locatario è o può essere obbligato a versare per la durata del leasing e qualsiasi opzione di acquisto conveniente (vale a dire un'opzione il cui esercizio è ragionevolmente certo). Se un soggetto diverso dal locatario può essere tenuto ad effettuare un pagamento connesso al valore residuale di un bene locato e tale obbligo di pagamento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 201 riguardanti l'ammissibilità dei fornitori di protezione nonché i requisiti per il riconoscimento di altri tipi di garanzia di cui all'articolo 213, l'obbligo di pagamento può essere preso in considerazione come protezione del credito di tipo personale conformemente al capo 4.
5. Nel caso di contratti elencati nell'allegato II, il valore dell'esposizione è determinato mediante i metodi di cui al capo 6 e non tiene conto delle rettifiche di valore su crediti applicate.
6. Il valore dell'esposizione per il calcolo dell'importo ponderato per il rischio dell'esposizione derivante da crediti commerciali acquistati è il valore determinato conformemente al paragrafo 1 meno i requisiti di fondi propri per il rischio di diluizione prima dell'attenuazione del rischio di credito.
7. Quando un'esposizione assume la forma di titoli o merci venduti, costituiti in garanzia o dati in prestito nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito, o di operazioni con regolamento a lungo termine e di finanziamenti con margini, il valore dell'esposizione è rappresentato dal valore dei titoli o delle merci determinato conformemente all'articolo 24. Quando è utilizzato il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223, al valore dell'esposizione è aggiunta la rettifica per volatilità appropriata per tali titoli o merci, come ivi indicato. Il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini può essere determinato conformemente al capo 6 o all'articolo 220, paragrafo 2.
8. Il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio diversi dai contratti di cui all'elenco dell'allegato II è calcolato utilizzando le IRB-CCF o le SA-CCF, in conformità dei paragrafi 8 bis e 8 ter del presente articolo e dell'articolo 151, paragrafo 8.
Qualora solo i saldi di utilizzo delle linee rotative siano stati cartolarizzati, gli enti garantiscono di continuare a detenere l'importo richiesto di fondi propri a fronte dei saldi non utilizzati associati alla cartolarizzazione.
Un ente che non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione come l'importo irrevocabile ma non utilizzato moltiplicato per la SA-CCF in questione.
L'ente che utilizza le IRB-CCF calcola il valore dell'esposizione per gli impegni non utilizzati moltiplicando l'importo non utilizzato per le IRB-CCF.
8 bis. Per un'esposizione per la quale un ente non ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare le IRB-CCF, il CCF applicabile è la SA-CCF come previsto al capo 2 per gli stessi tipi di elementi di cui all'articolo 111. L'importo al quale deve essere applicata la SA-CCF è il valore inferiore tra quello dell'importo irrevocabile ma non utilizzato e quello che riflette eventuali vincoli alla disponibilità della linea di credito, compresa l'esistenza di un limite massimo del potenziale importo del prestito correlato al flusso di cassa comunicato del debitore. Laddove una linea di credito sia soggetta a vincoli in tal modo, l'ente dispone di procedure di monitoraggio e gestione sufficienti di tale linea per sostenere l'esistenza di tale vincolo.
8 ter. Previa autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che soddisfano i requisiti per l'uso delle IRB-CCF di cui alla sezione 6 utilizzano le IRB-CCF per le esposizioni derivanti da impegni rotativi non utilizzati trattati secondo il metodo IRB, a condizione che tali esposizioni non siano soggette a una SA-CCF del 100 % nel quadro del metodo standardizzato. Le SA-CCF sono utilizzate per:
a) tutti gli altri elementi fuori bilancio, in particolare gli impegni non rotativi non utilizzati;
b) esposizioni per le quali l'ente non soddisfa i requisiti minimi per il calcolo delle IRB-CCF di cui alla sezione 6 o per le quali l'autorità competente non ha consentito l'uso delle IRB-CCF.
Ai fini del presente articolo, un impegno è considerato "rotativo" quando consente al debitore di ottenere un prestito nel contesto del quale il debitore stesso ha la flessibilità di decidere con quale frequenza e con quali intervalli utilizzare il prestito, consentendogli di utilizzare, rimborsare e riutilizzare prestiti ad esso anticipati. Gli accordi contrattuali che consentono pagamenti anticipati e successivi riutilizzi di tali pagamenti anticipati sono considerati rotativi.
8 quater. Laddove le IRB-CFF siano utilizzate ai soli fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese delle esposizioni derivanti da impegni rotativi diverse dalle esposizioni assegnate alle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera a), in particolare ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, dell'articolo 157 e dell'articolo 158, paragrafi 1, 5 e 10, il valore dell'esposizione per ciascuna esposizione utilizzato come dato immesso nelle formule per il calcolo dell'esposizione ponderata del rischio e delle perdite attese non è inferiore alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo utilizzato dell'impegno rotativo;
b) il 50 % dell'importo dell'esposizione fuori bilancio della parte rimanente non utilizzata dell'impegno rotativo calcolato utilizzando la SA-CCF applicabile di cui all'articolo 111.
La somma delle lettere a) e b) è denominata "input floor del CCF".
9. Nel caso in cui si tratti di un impegno su un altro impegno, è utilizzato il minore tra i due fattori di conversione associati al singolo impegno.
[10. Per tutti gli elementi fuori bilancio diversi da quelli menzionati ai paragrafi da 1 a 8, il valore dell'esposizione è pari alle seguenti percentuali del suo valore:
a) 100 % nel caso di elemento a rischio pieno;
b) 50 % nel caso di elemento a rischio medio;
c) 20 % nel caso di elemento a rischio medio-basso;
d) 0 % nel caso di elemento a rischio basso.
Ai fini del presente paragrafo gli elementi fuori bilancio sono assegnati alle categorie di rischio indicate nell'allegato I.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni in strumenti di capitale
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
2. Il valore delle esposizioni in strumenti di capitale fuori bilancio è pari al valore nominale ridotto delle rettifiche di valore su crediti specifiche applicabili.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Altre attività diverse da crediti
Il valore delle esposizioni in altre attività diverse da crediti è il valore contabile rimanente dopo l'applicazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
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Principi generali
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nel caso in cui l'ente impieghi molteplici sistemi di rating, i criteri per l'applicazione di un sistema a un debitore o ad un'operazione sono documentati e applicati in modo da rispecchiare al meglio il profilo di rischio.
2. I criteri e i processi di assegnazione sono riveduti periodicamente per accertare se continuano ad essere appropriati per il portafoglio e le condizioni esterne attuali.
3. Quando un ente usa stime dirette dei parametri di rischio per singoli debitori o esposizioni, queste possono essere considerate stime assegnate alle classi di una scala continua di rating.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su come applicare nella pratica i requisiti in materia di progettazione del modello, quantificazione del rischio, validazione e applicazione di parametri di rischio tramite l'uso di scale di rating continue o molto granulari per ciascun parametro di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Struttura dei sistemi di rating
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le struttura dei sistemi di rating per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, e amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico è conforme ai requisiti seguenti:
a) un sistema di rating tiene conto delle caratteristiche di rischio del debitore e dell'operazione;
b) un sistema di rating ha una scala di rating del debitore che riflette esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore. Tale scala di rating ha un minimo di 7 classi per i debitori adempienti e 1 classe per quelli in default;
c) l'ente documenta la relazione tra le classi di merito del debitore in termini di livello del rischio di default che ogni classe implica e i criteri utilizzati per individuare tale livello di rischio;
d) gli enti con portafogli concentrati in un particolare segmento di mercato e in una particolare gamma di rischio di default prevedono un numero sufficiente di classi di merito del debitore all'interno di tale gamma al fine di evitare indebite concentrazioni di debitori in una determinata classe. Una rilevante concentrazione a livello di singola classe è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che la classe in questione copre una fascia di PD ragionevolmente ristretta e che il rischio di default di tutti i debitori assegnati a quella classe rientra in tale fascia;
e) per poter ottenere dall'autorità competente l'autorizzazione ad utilizzare stime interne delle LGD ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, un sistema di rating deve incorporare una scala di rating distinta per le operazioni, che riflette esclusivamente le caratteristiche dell'operazione connesse alla LGD. La definizione della classe di merito dell'operazione comprende una descrizione sia delle modalità di assegnazione delle esposizioni alla classe sia dei criteri utilizzati per distinguere il livello di rischio delle diverse classi;
f) una rilevante concentrazione di esposizioni a livello di singola classe dell'operazione è giustificata da evidenze empiriche comprovanti che quella classe copre una fascia di LGD ragionevolmente ristretta e che il rischio di tutte le esposizioni assegnate a quella classe rientra in tale fascia.
2. Gli enti che utilizzano i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati sono esentati dall'obbligo di avere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per tali esposizioni. Tali enti hanno per tali esposizioni almeno 4 classi per i debitori non in default e almeno 1 classe per i debitori in default.
3. La struttura dei sistemi di rating per le esposizioni al dettaglio è conforme ai seguenti requisiti:
a) i sistemi di rating riflettono il rischio sia del debitore che dell'operazione e colgono tutte le caratteristiche rilevanti di entrambi;
b) il livello di differenziazione del rischio assicura che il numero di esposizioni presenti in una data classe o pool sia sufficiente a permettere una significativa quantificazione e validazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. La distribuzione delle esposizioni e dei debitori tra le varie classi o pool è tale da evitare un'eccessiva concentrazione;
c) il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool consente un'appropriata differenziazione del rischio, il raggruppamento di esposizioni sufficientemente omogenee, nonché una stima accurata e coerente delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool. Per i crediti commerciali acquistati, il raggruppamento rispecchia le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela.
4. Nell'attribuire le esposizioni a una data classe o pool gli enti considerano i seguenti fattori di rischio:
a) le caratteristiche di rischio del debitore;
b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, compresi i tipi di prodotto e di protezione del credito di tipo reale, la protezione del credito di tipo personale riconosciuta, le misure del rapporto prestito/valore, il seasoning e il rango (seniority); gli enti affrontano esplicitamente i casi in cui diverse esposizioni beneficiano della stessa protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
c) la morosità dell'esposizione, salvo che l'ente dimostri alla sua autorità competente in modo da quest'ultima ritenuto soddisfacente che essa non rappresenta un fattore di rischio significativo per l'esposizione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Attribuzione a classi o pool
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente prevede specifiche definizioni, nonché processi e criteri specifici per l'assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool nell'ambito del sistema di rating che rispettino i requisiti seguenti:
a) le definizioni e i criteri di classificazione delle classi o dei pool sono sufficientemente dettagliati da permettere al personale a ciò addetto di assegnare in modo coerente alla medesima classe o pool debitori od operazioni che comportano rischi analoghi. Tale coerenza è assicurata fra le varie linee di business, unità organizzative e localizzazioni geografiche;
b) la documentazione del processo di rating consente a terzi di comprendere e replicare l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di valutarne l'adeguatezza;
c) i criteri sono inoltre coerenti con le regole interne dell'ente per la concessione di crediti e con la sua politica per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
2. Nell'assegnare i debitori e le operazioni a classi o pool, l'ente tiene conto di tutte le informazioni rilevanti. Queste ultime sono aggiornate e consentono all'ente di prevedere la performance futura dell'esposizione. Quanto più limitate sono le informazioni di cui l'ente dispone, tanto più prudente deve essere l'assegnazione delle esposizioni alle classi o pool relativi a debitori e operazioni. Se l'ente usa un rating esterno come parametro primario per la valutazione interna, accerta che esso sia coerente con le altre informazioni rilevanti in suo possesso.
3. Per l'assegnazione dei rating gli enti utilizzano un orizzonte temporale superiore a un anno. Un rating del debitore rappresenta la valutazione dell'ente sulla capacità e la volontà del debitore di operare secondo il contratto nonostante condizioni economiche avverse o il verificarsi di eventi imprevisti. I sistemi di rating sono progettati in modo tale che le modifiche idiosincratiche e, nel caso in cui rappresentino fattori di rischio significativi per il tipo di esposizione, le modifiche specifiche del settore costituiscano un fattore determinante delle migrazioni da una classe all'altra o da un pool all'altro. Anche gli effetti dei cicli economici possono costituire un fattore determinante delle migrazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Assegnazione delle esposizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, l'assegnazione delle esposizioni avviene secondo i criteri seguenti:
a) ciascun debitore è assegnato ad una classe nel quadro del processo di concessione del credito;
b) per le esposizioni per le quali un ente ha ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente ad utilizzare le stime interne delle LGD e dei fattori di conversione conformemente all'articolo 143, ciascuna esposizione è altresì assegnata ad una classe dell'operazione nel quadro del processo di concessione del credito;
c) gli enti che utilizzano i metodi esposti all'articolo 153, paragrafo 5 per assegnare i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni da finanziamenti specializzati attribuiscono ciascuna di tali esposizioni ad una classe conformemente all'articolo 170, paragrafo 2;
d) ciascun soggetto giuridico distinto verso cui l'ente è esposto è valutato separatamente;
e) le varie esposizioni verso lo stesso debitore sono assegnate alla medesima classe del debitore, a prescindere dalle eventuali differenze nella natura delle varie operazioni. Tuttavia, esposizioni distinte verso lo stesso debitore possono essere assegnate a diverse classi nei seguenti casi:
i) il caso del rischio di trasferimento valutario, dove le esposizioni sono assegnate a diverse classi a seconda che siano denominate in valuta locale o in valuta estera;
ii) il trattamento delle garanzie personali associate ad un'esposizione può tradursi in una rettifica nell'assegnazione alla classe del debitore;
iii) la protezione del consumatore, il segreto bancario o altre norme legislative proibiscono lo scambio di dati sui clienti.
Ai fini del primo comma, lettera d), l'ente ha politiche appropriate per quanto riguarda il trattamento dei singoli clienti e gruppi di clienti connessi debitori. Tali politiche contengono una procedura per l'individuazione del rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico verso il quale l'ente è esposto.
Ai fini del capo 6, le operazioni con controparti per le quali è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole sono trattate in modo diverso nel calcolarne il valore dell'esposizione.
2. Per le esposizioni al dettaglio, ciascuna esposizione è assegnata ad una classe o pool nel quadro del processo di concessione del credito.
3. Per l'assegnazione a classi e a pool, gli enti documentano le situazioni in cui il giudizio umano può discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del processo di assegnazione nonché il personale responsabile per l'approvazione degli scostamenti. Gli enti documentano tali scostamenti e prendono nota del personale responsabile. Gli enti analizzano la performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento nelle assegnazioni. Tale analisi include la valutazione della performance delle esposizioni il cui rating evidenzia uno scostamento riconducibile ad una determinata persona, dando conto di tutto il personale responsabile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Integrità del processo di assegnazione dei rating
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali e autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, il processo di assegnazione soddisfa i requisiti seguenti:
a) le assegnazioni e la loro revisione periodica sono compiute o approvate da soggetti indipendenti che non traggono un diretto beneficio dalla concessione del credito;
b) gli enti rivedono le assegnazioni almeno una volta l'anno e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione. I debitori ad alto rischio e le esposizioni problematiche sottostanno a verifiche più frequenti. Gli enti ripetono l'assegnazione ogniqualvolta emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione;
c) gli enti dispongono di processi efficaci per acquisire e aggiornare le informazioni rilevanti sulle caratteristiche del debitore che influenzano le PD e sulle caratteristiche dell'operazione che influenzano le LGD o i fattori di conversione.
2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rivedono almeno una volta l'anno le assegnazioni del debitore e dell'operazione e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione, oppure rivedono le caratteristiche di perdita e lo status di morosità di ciascun aggregato di rischi identificato, a seconda dei casi. Gli enti riesaminano inoltre almeno una volta l'anno, utilizzando un campione rappresentativo, lo status delle singole esposizioni all'interno di ciascun pool al fine di accertare che le esposizioni continuino ad essere assegnate al pool appropriato e adeguano l'assegnazione laddove il risultato della revisione non giustifichi il riporto dell'attuale assegnazione.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire le metodologie delle autorità competenti intese a valutare l'integrità del processo di assegnazione e la valutazione regolare e indipendente dei rischi.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Impiego dei modelli
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti utilizzano metodi statistici o altri metodi matematici ("modelli") per l'assegnazione delle esposizioni a debitori o a classi o a pool relativi a operazioni. Sono soddisfatti i requisiti seguenti:
a) il modello possiede una buona capacità previsionale e il suo impiego non produce effetti distorsivi sui requisiti di fondi propri;
b) l'ente dispone di un processo per vagliare i dati immessi nel modello di previsione che contempli una valutazione dell'accuratezza, completezza e pertinenza dei dati;
c) i dati impiegati per costruire il modello sono rappresentativi dell'effettiva popolazione di debitori o di esposizioni dell'ente;
d) l'ente prevede un ciclo regolare di validazione del modello che comprenda la sorveglianza sulle prestazioni e la stabilità, la verifica delle specifiche e il raffronto periodico delle risultanze con gli esiti effettivi;
e) l'ente combina il modello statistico con la valutazione e la revisione umana in modo da verificare le assegnazioni effettuate in base al modello e da assicurare che i modelli siano utilizzati in modo appropriato. Le procedure di revisione mirano a scoprire e a limitare gli errori derivanti da carenze del modello. Le valutazioni umane tengono conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate dal modello. L'ente documenta il modo in cui la valutazione umana e i risultati del modello devono essere combinati.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), le variabili immesse nel modello formano una base ragionevole ed efficace per le previsioni da esso derivate. Il modello è esente da distorsioni significative. Deve esistere un legame funzionale tra i dati immessi e i risultati derivanti dal modello, che può essere determinato mediante una valutazione di esperti, se del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Documentazione dei sistemi di rating
1. Gli enti documentano l'assetto e i particolari operativi dei propri sistemi di rating. La documentazione comprova l'osservanza dei requisiti di cui alla presente sezione e affronta aspetti quali la differenziazione del portafoglio, i criteri di rating, le responsabilità degli addetti alla valutazione dei debitori e delle esposizioni, la frequenza delle verifiche sulle assegnazioni e la supervisione del processo di rating da parte della dirigenza.
2. Gli enti documentano la logica che sottende alla scelta dei propri criteri di rating e sono in grado di produrre un'analisi a sostegno di tale scelta. L'ente documenta tutte le principali modifiche apportate al processo di rating del rischio e tale documentazione permette di individuare i cambiamenti successivi all'ultima revisione delle autorità competenti. E' parimenti documentata l'organizzazione del processo di assegnazione dei rating, ivi compresa la struttura interna di controllo.
3. Gli enti documentano le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e ne garantiscono la coerenza con le definizioni di riferimento contenute nel presente regolamento.
4. Gli enti che impiegano modelli statistici nel processo di rating ne documentano la metodologia. Tale documentazione:
a) fornisce una descrizione dettagliata della teoria, delle ipotesi e delle basi matematiche ed empiriche su cui si fonda l'assegnazione delle stime a classi, singoli debitori, esposizioni o aggregati, nonché le fonti dei dati, una o più, utilizzate per costruire il modello;
b) istituisce un rigoroso processo statistico (comprendente test extra-temporali ed extra-campionari di performance) per la validazione del modello;
c) indica le eventuali circostanze in cui il modello non opera in modo efficace.
5. Nei casi in cui un ente abbia ottenuto un sistema di rating o un modello utilizzato nell'ambito del sistema di rating da un fornitore esterno e tale fornitore rifiuti o limiti l'accesso dell'ente ad informazioni relative alla metodologia di tale sistema di rating o modello, o ai dati di base utilizzati per elaborare tale metodologia o modello, vantando un diritto di proprietà su tali informazioni, l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che i requisiti del presente articolo sono soddisfatti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conservazione dei dati
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti rilevano e conservano i dati su talune caratteristiche dei propri rating interni secondo quanto prescritto alla parte otto.
2. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, le esposizioni verso enti e le esposizioni verso imprese, gli enti rilevano e conservano:
a) serie storiche complete dei rating dei debitori e dei garanti riconosciuti;
b) le date di assegnazione dei rating;
c) la metodologia e i parametri chiave impiegati nella determinazione del rating;
d) la persona responsabile per l'assegnazione del rating;
e) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
f) la data e le circostanze di tali default;
g) i dati sulle PD e sui tassi effettivi di default associati alle varie classi di rating e sulle migrazioni tra tali classi.
3. Per le esposizioni per le quali il presente capo consente l'utilizzo di stime interne della LGD o l'utilizzo delle IRB-CCF ma per le quali gli enti non ricorrono a tali stime, questi ultimi rilevano e conservano i dati sui raffronti tra le LGD effettive e i valori di cui all'articolo 161, paragrafo 1, e tra CCF effettivi e SA-CCF di cui all'articolo 166, paragrafo 8 bis.
4. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione rilevano e conservano:
a) serie storiche complete dei dati relativi ai rating delle operazioni e delle stime delle LGD e dei fattori di conversione associati a ciascuna scala di rating;
b) le date di assegnazione dei rating e di elaborazione delle stime;
c) la metodologia e i parametri chiave impiegati per determinare il rating delle operazioni e per stimare la LGD e i fattori di conversione;
d) l'identità della persona che ha assegnato il rating all'operazione e della persona che ha elaborato le stime della LGD e dei fattori di conversione;
e) i dati sulle LGD e i fattori di conversione stimati ed effettivi connessi con ciascuna esposizione in stato di default;
f) i dati sulla LGD dell'esposizione prima e dopo la valutazione degli effetti delle garanzie personali o dei derivati su crediti, per gli enti che tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio di credito di tali garanzie e di tali derivati su crediti attraverso la LGD;
g) i dati sulle componenti delle perdite per ciascuna esposizione in stato di default.
5. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti rilevano e conservano:
a) i dati utilizzati nell'assegnare le esposizioni alle classi o ai pool;
b) i dati sulle stime delle PD, delle LGD e dei fattori di conversione connessi con le classi o i pool di esposizioni;
c) le generalità dei debitori e delle esposizioni che hanno dato luogo a default;
d) per le esposizioni in stato di default, i dati concernenti le classi o i pool cui le esposizioni erano state assegnate nell'anno precedente il default e i risultati effettivi in termini di LGD e di fattori di conversione;
e) i dati sui tassi di perdita per le esposizioni rotative al dettaglio qualificate.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Prove di stress utilizzate per valutare l'adeguatezza patrimoniale
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente dispone di processi validi per le prove di stress impiegate per valutare la propria adeguatezza patrimoniale. Tali prove individuano gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valutano la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.
2. Gli enti eseguono regolarmente prove di stress mirate al rischio di credito per valutare l'impatto di talune condizioni specifiche sui loro requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito. La prova è scelta dall'ente ma è soggetta alla revisione dell'autorità di vigilanza. Tale prova è significativa e considera gli effetti di situazioni di recessione grave ma plausibile. Gli enti valutano la migrazione dei propri rating nel quadro degli scenari delle prove di stress. Gli enti sottopongono a prove di stress i portafogli contenenti la grande maggioranza delle proprie esposizioni.
2 bis. Gli scenari di cui al paragrafo 2 includono anche i fattori di rischio ambientali, sociali e di governance, in particolare i fattori di rischio fisici e di transizione derivanti dai cambiamenti climatici.
L'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione dei paragrafi 2 e 2 bis.
[3. Nel quadro delle prove di stress, gli enti che utilizzano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 considerano l'impatto di un deterioramento del merito di credito dei fornitori di protezione, in particolare qualora i fornitori di protezione non soddisfino più i criteri di ammissibilità.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Default di un debitore o di una linea di credito
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi:
a) l'ente giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
Nel caso delle esposizioni al dettaglio, gli enti possono applicare la definizione di default di cui al primo comma, lettere a) e b), al livello di una singola linea di credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica quanto segue:
a) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l'importo scoperto è considerevole;
b) ai fini della lettera a), il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall'ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall'ente;
c) il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo;
d) la rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Tale soglia riflette un livello di rischio che l'autorità competente ritiene ragionevole;
e) gli enti hanno politiche documentate in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenzamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti. Queste politiche sono applicate in modo uniforme nel tempo e sono in linea con i processi interni di gestione del rischio e decisionali dell'ente.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:
a) l'ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli;
b) l'ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all'assunzione dell'esposizione;
c) l'ente cede il credito subendo una perdita economica significativa;
d) l'ente acconsente a una misura di concessione di cui all'articolo 47 ter dell'obbligazione creditizia, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni;
e) l'ente ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
f) il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.
4. Gli enti che utilizzano dati esterni di per sé non coerenti con la definizione delle situazioni di default di cui al paragrafo 1 adattano opportunamente i dati al fine di realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default.
5. Se l'ente giudica che un'esposizione precedentemente classificata come in stato di default è tale per cui per essa non ricorre più nessuna delle circostanze previste dalla definizione di default, esso classifica il debitore o l'operazione come se si trattasse di una esposizione regolare. Qualora in seguito si verificasse una delle circostanze suddette, si riterrebbe intervenuto un altro default.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali l'autorità competente fissa la soglia di cui al paragrafo 2, lettera d).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione del presente articolo. Tali orientamenti sono adottati in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Entro il 10 luglio 2025, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Tale aggiornamento tiene debitamente conto in particolare della necessità di incoraggiare gli enti a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori.
Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE tiene in debita considerazione la necessità di concedere sufficiente flessibilità agli enti quando specificano cosa costituisce una ridotta obbligazione finanziaria ai fini del paragrafo 3, lettera d).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti generali per il processo di stima
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti:
a) le stime interne dell'ente dei parametri di rischio PD, LGD, fattore di conversione e EL integrano tutti i dati, le informazioni e i metodi rilevanti. Le stime si basano sull'esperienza storica e su evidenze empiriche e non semplicemente su valutazioni discrezionali. Le stime sono plausibili e intuitive e sono basate sulle determinanti sostanziali dei rispettivi parametri di rischio. Quanto più limitati sono i dati di cui dispone un ente, tanto più prudente deve essere la stima;
b) l'ente è in grado di fornire una disaggregazione dei dati relativi alle proprie esperienze di perdita in termini di frequenza dei default, LGD, fattore di conversione o perdite, qualora siano utilizzate stime della EL, in base ai fattori che esso considera essere le determinanti dei rispettivi parametri di rischio. Le stime dell'ente sono rappresentative di un'esperienza di lungo periodo;
c) è inoltre preso in considerazione ogni cambiamento intervenuto nelle pratiche di affidamento o nei procedimenti di recupero dei crediti durante i periodi di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera e), all'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, e all'articolo 182, paragrafi 2 e 3. Le stime dell'ente integrano le implicazioni dei progressi tecnologici, i nuovi dati e ogni altra informazione man mano che tali elementi diventano disponibili. Gli enti rivedono le proprie stime ogniqualvolta emergano nuove informazioni e in ogni caso almeno con cadenza annuale;
d) la popolazione delle esposizioni rappresentata nei dati impiegati per la stima, i criteri di affidamento utilizzati nel momento in cui i dati sono stati prodotti e le altre caratteristiche rilevanti sono comparabili a quelli delle esposizioni e dei parametri dell'ente. Le condizioni economiche e di mercato su cui si basano i dati sono coerenti con la situazione attuale e prospettica. Il numero delle esposizioni incluse nel campione e il periodo temporale coperto dai dati impiegati per la quantificazione sono sufficienti ad assicurare all'ente l'accuratezza e la solidità delle proprie stime;
e) per i crediti commerciali acquistati le stime tengono conto di tutte le informazioni significative a disposizione dell'ente acquirente in merito alla qualità dei crediti sottostanti, compresi i dati relativi ad aggregati analoghi forniti dal cedente, dall'ente acquirente o da fonti esterne. L'ente acquirente verifica eventuali dati forniti dal cedente sui quali faccia affidamento;
f) per superare le distorsioni, l'ente include nelle proprie stime, nella misura del possibile, rettifiche appropriate; dopo aver incluso una rettifica appropriata, integra nelle proprie stime un fattore di cautela sufficiente, commisurato al presumibile margine di errore; allorché le metodologie e i dati sono considerati meno soddisfacenti, l'intervallo previsto di errori è più ampio e il margine di cautela è maggiore.
L'uso di stime diverse da parte degli enti per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio e per fini interni è documentato e ragionevole. Se gli enti possono dimostrare alle proprie autorità competenti che per i dati rilevati prima del 1° gennaio 2007 sono stati effettuati gli aggiustamenti necessari per realizzare una sostanziale equivalenza con la definizione di default di cui all'articolo 178 o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.
2. L'ente che usa dati aggregati con altri enti soddisfa i seguenti requisiti:
a) i sistemi e i criteri di rating impiegati da altri enti partecipanti all'aggregazione sono comparabili con i propri;
b) l'aggregato è rappresentativo del portafoglio per il quale sono utilizzati i dati aggregati;
c) i dati aggregati sono utilizzati dall'ente per le proprie stime in modo uniforme nel tempo;
d) l'ente rimane responsabile dell'integrità dei suoi sistemi di rating;
e) l'ente mantiene a livello interno una sufficiente capacità di comprensione dei propri sistemi di rating, compresa l'effettiva capacità di sorvegliare e di controllare il processo di rating.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti specifici per la stima della PD
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nel quantificare i parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti, specifici per la stima della PD, alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, alle esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, alle esposizioni verso enti e alle esposizioni verso imprese:
a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe del debitore sulla base di medie di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale. Le stime della PD per i debitori che sono ad elevata leva finanziaria o le cui attività sono principalmente attività negoziate riflettono la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità;
b) per i crediti verso imprese acquistati, gli enti possono stimare la EL per classe del debitore sulla base delle medie di lungo periodo dei tassi effettivi di default relativi ad un orizzonte temporale annuale;
c) se un ente deriva stime di lungo periodo dei tassi medi delle PD e delle LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL nonché da una stima appropriata della PD o LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
d) gli enti utilizzano le tecniche di stima della PD previa un'analisi che ne giustifichi la scelta. Gli enti sono consapevoli dell'importanza rivestita dalle valutazioni discrezionali nel combinare i risultati di tecniche diverse e nell'effettuare aggiustamenti in considerazione di lacune nelle tecniche e nelle informazioni;
e) nella misura in cui, per la stima della PD, un ente impiega i dati sui default desunti dalla propria esperienza, le stime rispecchiano gli attuali requisiti per la sottoscrizione ed eventuali differenze fra il sistema di rating che ha prodotto i dati e quello corrente; se i parametri di sottoscrizione o i sistemi di rating sono cambiati, dopo aver incluso una rettifica appropriata, l'ente applica un più ampio margine di cautela nelle sue stime della PD in relazione all'intervallo previsto di errori di stima che non è già coperto dalla rettifica appropriata;
f) nella misura in cui un ente associa le classi utilizzate internamente alla scala impiegata da un'ECAI o da organismi analoghi e assegna alle proprie classi i tassi di default osservati per le classi dell'organismo esterno, questo processo di associazione si basa su una comparazione dei criteri utilizzati per i rating interni con quelli impiegati dall'organismo esterno nonché su una comparazione dei rating interni ed esterni per eventuali debitori comuni. sono evitate distorsioni o incoerenze nel metodo di associazione e nei dati sottostanti. I criteri adottati dall'organismo esterno in relazione ai dati che sottendono alla quantificazione sono orientati solo al rischio di default e non alle caratteristiche dell'operazione. L'analisi effettuata dall'ente contempla un raffronto delle definizioni di default utilizzate, fatti salvi i requisiti di cui all'articolo 178. L'ente documenta i criteri alla base del processo di associazione;
g) nella misura in cui un ente impiega modelli statistici di previsione dei default, può stimare le PD come media semplice delle stime della PD per i singoli debitori assegnati a una certa classe. L'impiego di tali modelli per questo fine da parte dell'ente è subordinato al rispetto dei criteri specificati all'articolo 174;
h) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;
i) a prescindere dal metodo utilizzato per stimare la PD, gli enti stimano una PD per ciascuna classe di rating sulla base del tasso annuale di default medio storico osservato che corrisponde a una media aritmetica basata sul numero di debitori (ponderata per il loro numero); il ricorso ad altri metodi, comprese le medie ponderate per l'esposizione, non è consentito.
Ai fini del primo comma, lettera h), del presente paragrafo, se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e tali dati sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti che non hanno ricevuto l'autorizzazione dall'autorità competente a norma dell'articolo 143 a utilizzare le stime interne della LGD o a utilizzare le IRB-CCF possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati in questione coprono almeno cinque anni.
2. Per le esposizioni al dettaglio si applicano i seguenti requisiti:
a) gli enti stimano le PD per ciascuna classe o pool di debitore o operazione sulla base di medie di lungo periodo dei tassi annuali di default e i tassi di default sono calcolati a livello di operazione solo se la definizione di default è applicata a livello di singola linea di credito ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 1, secondo comma;
b) le stime della PD possono essere altresì derivate da una stima delle perdite totali e da stime appropriate delle LGD;
c) gli enti considerano i dati interni relativi all'assegnazione delle esposizioni alle varie classi di merito o pool come fonte primaria di informazioni per la stima delle caratteristiche di perdita. E' consentito l'utilizzo di dati esterni (compresi i dati aggregati) o di modelli statistici per la quantificazione, a condizione che esistano entrambi i seguenti stretti nessi:
(i) tra il processo seguito dall'ente creditizio per assegnare le esposizioni a una data classe o aggregato e quello seguito dalla fonte esterna, e
(ii) tra il profilo di rischio interno dell'ente e la composizione dei dati esterni;
d) se gli enti derivano stime di lungo periodo della PD e della LGD per esposizioni al dettaglio da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, il processo per stimare le perdite totali soddisfa i requisiti globali fissati nella presente parte per la stima della PD e della LGD, e il risultato è conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a);
e) a prescindere dal fatto che un ente impieghi fonti di dati esterni, interni, aggregati o una loro combinazione, ai fini della stima della PD il periodo storico di osservazione di almeno una fonte ha una durata minima di cinque anni;
f) gli enti identificano e analizzano le previste modifiche dei parametri di rischio lungo la durata delle esposizioni creditizie (seasoning effect).
Per i crediti al dettaglio acquistati gli enti possono impiegare dati di riferimento esterni e interni. Gli enti utilizzano tutte le fonti di dati rilevanti come basi di raffronto.
Ai fini del primo comma, lettera a), la PD si basa sul tasso annuale di default medio storico osservato.
Ai fini del primo comma, lettera e), se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato tale periodo più lungo. I dati comprendono una combinazione rappresentativa di anni positivi e negativi del ciclo economico pertinente per il tipo di esposizione. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire è aumentato di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie in base alle quali le autorità competenti valutano la metodologia utilizzata da un ente per stimare la PD conformemente all'articolo 143.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti specifici per le stime interne della LGD
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi di rating o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne della LGD:
a) gli enti stimano la LGD per classe o pool relativa all'operazione sulla base della LGD effettiva media per classe o pool utilizzando tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati (media ponderata dei default);
b) gli enti impiegano stime della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire LGD effettive ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o aggregato al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica; (1)
c) gli enti considerano la portata dell'eventuale dipendenza fra il rischio del debitore, da un lato, e il rischio della protezione del credito di tipo reale, diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, o del fornitore della protezione, dall'altro;
d) eventuali disallineamenti di valuta tra l'obbligazione sottostante e la protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi sono trattati in maniera prudente nella valutazione della LGD da parte dell'ente;
e) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, tali stime non si basano esclusivamente sul valore di mercato stimato della protezione del credito di tipo reale;
f) nella misura in cui le stime della LGD tengono conto dell'esistenza di una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi, gli enti stabiliscono, relativamente alla gestione, alla certezza del diritto e alla gestione dei rischi di tale protezione del credito di tipo reale, requisiti interni che siano, in linea generale, coerenti con i requisiti di cui al capo 4, sezione 3, sottosezione 1;
g) nella misura in cui un ente riconosce una protezione del credito di tipo reale diversa da accordi quadro di compensazione e dalla compensazione in bilancio di crediti e depositi per la determinazione del valore dell'esposizione al rischio di controparte conformemente al capo 6, sezione 5 o 6, l'importo recuperabile da tale protezione del credito di tipo reale non è preso in considerazione nelle stime della LGD;
h) per il caso specifico delle esposizioni già in stato di default, l'ente si basa sulla somma della propria migliore stima della perdita attesa per ciascuna esposizione, date le circostanze economiche correnti e lo status dell'esposizione stessa, nonché la sua stima dell'aumento del tasso di perdita generato da eventuali ulteriori perdite inattese durante il periodo di recupero, vale a dire tra la data del default e la liquidazione finale dell'esposizione;
i) nella misura in cui commissioni per pagamenti tardivi imposte al debitore prima del momento del default sono state contabilizzate nel conto economico dell'ente, tali importi sono aggiunti alla misura dell'esposizione e della perdita calcolata dall'ente;
j) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, i governi regionali, le autorità locali e gli organismi del settore pubblico, le stime della LGD si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni, prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli enti tengono adeguatamente conto dei recuperi realizzati nel corso dei processi di recupero pertinenti in relazione a qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale nonché in relazione a una protezione del credito di tipo personale che non rientra nella definizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 10.
Ai fini del primo comma, lettera c), i casi in cui è presente un elevato grado di dipendenza sono trattati in modo prudente.
Ai fini del primo comma, lettera e), le stime della LGD tengono conto del rischio che l'ente non possa disporre prontamente della garanzia e liquidarla.
2. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono procedere come segue:
a) derivare le stime delle LGD dalle perdite effettive e da stime appropriate delle PD;
b) tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD;
c) per i crediti al dettaglio acquistati, impiegare dati di riferimento interni ed esterni nelle proprie stime delle LGD.
Ai fini del primo comma, lettera b), nel caso in cui gli enti includano utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati nella LGD sia al numeratore che al denominatore. Laddove gli enti non includono utilizzi supplementari futuri nei loro fattori di conversione, essi dovrebbero essere calcolati solo al numeratore della LGD;
Per le esposizioni al dettaglio, le stime delle LGD si basano su dati relativi a un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente a norma del paragrafo 2 ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. L'ABE emana orientamenti, in conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, volti a chiarire il trattamento di qualsiasi tipo di protezione del credito di tipo reale e di tipo personale ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nonché ai fini dell'applicazione dei parametri relativi alla LGD;
5. Ai fini del calcolo delle perdite, l'ABE emana, entro il 31 dicembre 2025, orientamenti aggiornati, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, su quanto segue:
a) per quanto riguarda i casi che ritornano in bonis, specificando in che modo devono essere trattati i flussi di cassa artificiali e se sia più opportuno che gli enti attualizzino il flusso di cassa artificiale nel periodo effettivo di default;
b) valutando se la calibrazione e l'applicazione del tasso di sconto siano adeguate per il calcolo della perdita economica in tutte le esposizioni.
Per l'integrazione alla lettera annotata, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica, si rimanda al Reg. (UE) 2021/930.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool, gli enti applicano i seguenti requisiti specificamente alle stime interne dei fattori di conversione:
a) gli enti stimano i fattori di conversione per classe o pool sulla base dei fattori di conversione medi effettivi per classe o pool utilizzando la media ponderata dei default derivante da tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati;
b) gli enti impiegano stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Considerato che un sistema di rating dovrebbe fornire fattori di conversione effettivi ad un livello costante nel tempo per classe o pool, gli enti apportano aggiustamenti alle loro stime dei parametri di rischio per classe o pool al fine di limitare l'impatto patrimoniale di una recessione economica; (1)
c) le IRB-CCF degli enti rispecchiano la possibilità di ulteriori utilizzi del credito da parte del debitore prima e dopo il momento in cui si verifica un evento qualificato come default;
d) nell'elaborare le stime dei fattori di conversione gli enti tengono conto delle particolari politiche e strategie seguite in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti. Gli enti tengono inoltre nel dovuto conto la propria capacità e volontà di impedire ulteriori utilizzi del credito in circostanze diverse dal default, come la violazione di clausole accessorie o altri default tecnici;
e) gli enti dispongono inoltre di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare gli importi dei crediti, il rapporto fra credito accordato e margine utilizzato, nonché le variazioni degli importi in essere per debitore e classe. L'ente è in grado di effettuare tale sorveglianza su base giornaliera;
f) l'uso da parte degli enti di stime diverse dei fattori di conversione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, da un lato, e per fini interni, dall'altro, è documentato e ragionevole;
g) le IRB-CCF degli enti sono stimate utilizzando un metodo con orizzonte fisso di 12 mesi;
h) le IRB-CCF degli enti si basano su dati di riferimento che rispecchiano le caratteristiche del debitore, dell'operazione e della prassi di gestione della banca in relazione alle esposizioni alle quali si applicano le stime.
Ai fini del primo comma, lettera a), qualora gli enti osservino un fattore di conversione realizzato negativo nelle loro osservazioni dei default, il fattore di conversione realizzato su tali osservazioni è pari a zero ai fini della quantificazione delle loro IRB-CCF. Gli enti possono utilizzare le informazioni relative al fattore di conversione realizzato negativo nel processo di elaborazione del modello ai fini della differenziazione del rischio.
Ai fini del primo comma, lettera c), se è ragionevolmente prevedibile una più forte correlazione positiva fra la frequenza dei default e l'entità del fattore di conversione, le IRB-CCF incorporano un margine di cautela maggiore.
Ai fini del primo comma, lettera g), ciascun default è collegato alle caratteristiche pertinenti del debitore e della linea di credito alla data di riferimento fissa definita come corrispondente a 12 mesi prima della data del default.
1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera h), le IRB-CCF applicate ad esposizioni specifiche non si basano su dati che combinano gli effetti di caratteristiche o dati diversi relativi ad esposizioni che presentano caratteristiche di rischio sostanzialmente differenti. Le IRB-CCF sono basate su segmenti opportunamente omogenei. A tal fine, le prassi seguenti sono consentite solo sulla base di un esame e una motivazione dettagliati da parte di un ente:
a) applicazione di dati sottostanti relativi a PMI/mid-market a debitori che sono grandi imprese;
b) applicazione di dati provenienti da impegni caratterizzati da un limite esiguo di disponibilità residua ad operazioni caratterizzate da un limite ampio di disponibilità residua;
c) applicazione di dati su debitori morosi o bloccati per utilizzi aggiuntivi alla data di riferimento a debitori per i quali non sono noti casi di morosità o restrizioni pertinenti;
d) uso di dati interessati da modifiche della combinazione di assunzione di prestiti e altri prodotti correlati al credito dei debitori nel periodo di osservazione, fatto salvo il caso in cui tali dati siano stati rettificati in maniera efficace eliminando gli effetti di tali modifiche della combinazione di prodotti.
1 ter. Ai fini del paragrafo 1 bis, lettera d), gli enti dimostrano alle autorità competenti di disporre di una comprensione dettagliata dell'impatto delle modifiche della combinazione di prodotti della clientela sui set di dati di riferimento delle esposizioni e sulle relative IRB-CCF, e che tale impatto è irrilevante o è stato attenuato in maniera efficace nel loro processo di stima. A tale riguardo non è ritenuto adeguato quanto segue:
a) definizione di soglie minime o massimali per il CCF o le osservazioni dei valori delle esposizioni, ad eccezione del fattore di conversione realizzato pari a zero, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
b) uso di stime a livello di debitore che non coprono completamente le opzioni di trasformazione del prodotto pertinenti o che combinano in modo inadeguato prodotti con caratteristiche notevolmente diverse;
c) rettifica delle sole osservazioni rilevanti influenzate dalla trasformazione del prodotto;
d) esclusione di osservazioni interessate dalla trasformazione del profilo del prodotto.
1 quater. Gli enti assicurano che le loro IRB-CCF siano efficacemente isolate dagli effetti potenziali di una regione di instabilità causata da una linea di credito prossima al pieno utilizzo alla data di riferimento.
1 quinquies. I dati di riferimento non sono limitati all'importo principale in essere di una linea di credito o al limite della linea di credito disponibile. Gli interessi maturati, gli altri pagamenti dovuti e gli utilizzi eccedenti i limiti della linea di credito sono inclusi nei dati di riferimento.
2. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni prolungato di un anno per ogni anno di attuazione, fino a raggiungere un periodo minimo di sette anni, per almeno una fonte di dati. Se il periodo di osservazione di una qualsiasi fonte ha una durata maggiore e i dati in questione sono rilevanti, va impiegato il periodo più lungo.
3. Per le esposizioni al dettaglio, gli enti possono tenere conto degli utilizzi futuri del credito nel calcolo dei loro fattori di conversione o nelle loro stime delle LGD.
Per le esposizioni al dettaglio, le stime dei fattori di conversione si basano su dati derivanti da un periodo di osservazione minimo di cinque anni. Subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti, gli enti possono utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando applicano il metodo IRB. Il periodo da coprire aumenta di un anno ogni anno, fino a quando i dati pertinenti coprono almeno cinque anni.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) la natura, la gravità e la durata della recessione economica di cui al paragrafo 1;
b) le condizioni in base alle quali l'autorità competente può autorizzare un ente ad utilizzare dati pertinenti che coprono un periodo di due anni quando l'ente applica per la prima volta il metodo IRB.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare la metodologia che gli enti devono applicare per stimare le IRB-CCF.
Per l'integrazione alla lettera annotata, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica, si rimanda al Reg. (UE) 2021/930.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per valutare l'effetto della protezione del credito di tipo personale per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, le esposizioni verso amministrazioni regionali, autorità locali e verso organismi del settore pubblico, nonché le esposizioni verso imprese, nel caso di impiego di stime interne delle LGD e per le esposizioni al dettaglio
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I seguenti requisiti si applicano in relazione a garanti e garanzie personali ammissibili:
a) gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti riguardo ai tipi di garanti che essi riconoscono per il calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni;
b) ai garanti riconosciuti si applicano le stesse regole relative ai debitori di cui agli articoli 171, 172 e 173;
c) la garanzia è documentata per iscritto, non revocabile e non modificabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione non sia stata interamente onorata, nella misura prevista dall'ammontare e dalla natura della garanzia, e validamente opponibile al garante in un paese in cui questi possiede beni sui quali esercitare le ragioni di diritto;
d) la garanzia è incondizionata.
Ai fini del primo comma, lettera d), per "garanzia incondizionata" si intende una garanzia nel contesto della quale il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore e che potrebbe evitare al garante l'obbligo di effettuare tempestivamente il pagamento a seguito del default del debitore o di mancato pagamento da parte del debitore originario riconosciuto come tale. Una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata dovuta diligenza o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della garanzia offerta dal garante non esclude che tale garanzia sia considerata incondizionata.
Si considerano incondizionate le garanzie nel contesto delle quali il pagamento da parte del garante è subordinato al fatto che l'ente prestatore debba prima perseguire il debitore e che coprono solo le perdite residue dopo che l'ente ha completato il processo di rinegoziazione
1 bis. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo personale utilizzando il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD, conformemente al presente articolo e fatto salvo il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, oppure il metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB conformemente all'articolo 236 bis e previo rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui al capo 4. Gli enti dispongono di politiche chiare per valutare gli effetti della protezione del credito di tipo personale sui parametri di rischio. Le politiche degli enti sono coerenti con le loro pratiche interne di gestione dei rischi e riflettono i requisiti del presente articolo. Tali politiche specificano chiaramente quale dei metodi specifici descritti nel presente paragrafo è utilizzato per ciascun sistema di rating e gli enti applicano tali politiche in modo coerente nel tempo.
2. Gli enti dispongono di criteri chiaramente definiti per rettificare le classi, i pool o le stime delle LGD e, nel caso dei crediti al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il processo di assegnazione delle esposizioni alle varie classi o pool in modo da rispecchiare l'effetto delle garanzie personali ai fini del calcolo degli importi ponderati per il rischio delle esposizioni. Tali criteri rispondono ai requisiti di cui agli articoli 171, 172 e 173.
I criteri sono plausibili e intuitivi. Essi considerano la capacità e la volontà del garante di ottemperare ai termini della garanzia, il presumibile profilo temporale dei suoi pagamenti, il grado di correlazione tra la capacità del garante di adempiere ai termini della garanzia e la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e l'entità di un eventuale rischio residuale verso il debitore.
3. I requisiti stabiliti per le garanzie personali nel presente articolo si applicano anche ai derivati su crediti single-name. Per quanto riguarda l'eventuale disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento su cui si basa la protezione dei derivati su crediti o quella utilizzata per determinare se si sia verificato un evento creditizio, si applicano i requisiti di cui all'articolo 216, paragrafo 2. Nel caso delle esposizioni al dettaglio e dei crediti commerciali acquistati ammissibili, il presente paragrafo si applica al processo di attribuzione delle esposizioni a classi o pool.
I criteri considerano la struttura dei flussi di pagamento del derivato su crediti e valutano prudentemente l'effetto che questa può avere sul livello e sui tempi dei recuperi. L'ente tiene conto altresì della misura in cui permangano altre forme di rischio residuale.
I derivati su crediti di tipo first -to-default possono essere riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile. Tuttavia, i derivati su crediti di tipo second-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono riconosciuti come protezione del credito di tipo personale ammissibile.
4. Laddove gli enti riconoscano la protezione del credito di tipo personale mediante il metodo basato sulla modellizzazione della rettifica della PD/LGD, alla parte garantita dell'esposizione sottostante non è assegnato un fattore di ponderazione del rischio che sarebbe inferiore alla soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione. A tal fine la soglia minima di ponderazione del rischio per il fornitore della protezione è calcolata utilizzando la stessa PD, LGD e funzione di ponderazione del rischio rispetto a quelle applicabili a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 236 bis.
5. Nel caso delle garanzie personali su crediti al dettaglio, i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2e 3 si applicano anche all'assegnazione di una esposizione a una data classe o pool, nonché alla stima della PD.
[6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare il riconoscimento delle garanzie personali condizionali.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per i crediti commerciali acquistati
1. Ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool per i crediti commerciali acquistati, gli enti garantiscono che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. La struttura dell'operazione assicura che in tutte le circostanze prevedibili l'ente mantenga la proprietà e il controllo effettivi su tutti gli introiti rivenienti dai crediti. Qualora il debitore effettui i pagamenti direttamente al cedente o al gestore, l'ente si assicura regolarmente che questi gli siano retrocessi per intero e conformemente alle condizioni contrattuali. Gli enti si dotano di procedure intese ad assicurare che il diritto di proprietà sui crediti e sugli introiti pecuniari sia protetto contro situazioni di fallimento o controversie legali che possano sensibilmente ostacolare la capacità del finanziatore di liquidare o cedere i crediti o di mantenere il controllo sugli introiti stessi.
3. L'ente sorveglia sia la qualità dei crediti commerciali acquistati, sia la situazione finanziaria del cedente e del gestore. Si applicano le seguenti condizioni:
a) l'ente valuta la correlazione fra la qualità dei crediti commerciali acquistati e la situazione finanziaria sia del cedente sia del gestore e pone in atto politiche e procedure interne che offrano adeguate salvaguardie contro qualsivoglia evenienza, fra cui l'attribuzione di un rating di rischio interno a ciascun cedente e gestore;
b) l'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per determinare l'ammissibilità del cedente e del gestore. L'ente o un suo rappresentante effettuano periodici riesami del cedente e del gestore per verificare l'accuratezza delle loro comunicazioni, individuare eventuali frodi o carenze operative e vagliare la qualità delle politiche di credito del cedente e la qualità delle politiche e delle procedure di incasso del gestore. I risultati di questi riesami sono documentati;
c) l'ente valuta le caratteristiche degli aggregati di crediti commerciali acquistati compresi gli sconfinamenti, le evidenze storiche concernenti arretrati, crediti anomali e svalutazione crediti del cedente, i termini di pagamento e gli eventuali conti di contropartita;
d) l'ente è dotato di efficaci politiche e procedure per sorvegliare su base aggregata le concentrazioni di esposizioni verso singoli debitori all'interno di ogni aggregato di crediti commerciali acquistati e a livello trasversale fra un aggregato e l'altro;
e) l'ente si assicura di ricevere dal gestore rapporti tempestivi e sufficientemente dettagliati sulla struttura per scadenze e sul grado di diluizione dei crediti, al fine di accertare la conformità con i criteri di ammissibilità e le politiche di finanziamento che regolano i crediti commerciali acquistati e disporre di un efficace mezzo per sorvegliare e verificare i termini di vendita del cedente e il grado di diluizione.
4. L'ente è dotato di sistemi e procedure che consentono non solo di accertare precocemente il deterioramento della situazione finanziaria del cedente e della qualità dei crediti commerciali acquistati, ma anche di anticipare l'insorgere di problemi. In particolare l'ente dispone di politiche, procedure e sistemi informativi chiari ed efficaci per sorvegliare le violazioni delle clausole contrattuali nonché di procedure chiare ed efficaci per l'avvio di azioni legali e il trattamento dei crediti commerciali acquistati anomali.
5. L'ente dispone di politiche e procedure chiare ed efficaci per disciplinare il controllo dei crediti commerciali acquistati, dei finanziamenti concessi e del flusso degli incassi. In particolare, dispone di politiche interne scritte che specificano tutti gli aspetti sostanziali del programma di acquisto di crediti, fra cui i tassi delle anticipazione, le garanzie reali ammissibili e la documentazione prescritta, i limiti di concentrazione, il trattamento degli incassi. Tali elementi tengono adeguatamente conto di tutti i fattori rilevanti e sostanziali, come la situazione finanziaria del cedente e del gestore, le concentrazioni di rischio e le tendenze nella qualità dei crediti commerciali acquistati e della clientela del cedente e i sistemi interni assicurano che l'anticipazione di fondi avvenga unicamente contro consegna delle garanzie e della documentazione prescritte.
6. L'ente dispone di un efficace processo interno per verificare la conformità con tutte le politiche e procedure interne. Il processo include regolari revisioni di tutte le fasi critiche del programma di acquisto dei crediti, verifiche della separatezza funzionale tra la valutazione del cedente e del gestore e quella del debitore e la valutazione del cedente e del gestore e le risultanze delle verifiche in loco su questi condotte, e la valutazione dell'attività di back office, con particolare riguardo a qualifiche, esperienza, risorse umane disponibili e sistemi informatici di supporto.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Validazione delle stime interne
Gli enti convalidano le loro stime interne fatta salva l'osservanza dei seguenti requisiti:
a) presso ogni ente sono presenti solidi meccanismi con cui validare l'accuratezza e la coerenza dei sistemi e dei processi di rating, nonché delle stime di tutti i parametri rilevanti di rischio. I meccanismi interni di validazione permettono all'ente di valutare la performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio in modo coerente e affidabile;
b) gli enti comparano regolarmente i tassi effettivi di default con le stime della PD per ciascuna classe e, qualora tali tassi non rientrino nell'intervallo atteso di valori per la classe in questione, analizzano le ragioni di tale scostamento. Gli enti che utilizzano stime interne delle LGD e dei fattori di conversione effettuano un'analisi analoga anche per tali stime. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
c) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne pertinenti. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri sistemi di rating sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
d) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
e) gli enti prevedono regole interne ben articolate in ordine alle situazioni in cui gli scostamenti, rispetto alle stime, dei valori effettivi della PD, delle LGD, dei fattori di conversione e delle perdite totali, ove la EL sia utilizzata, diventano tali da mettere in discussione la validità delle stime stesse. Tali regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei default. Se i valori riscontrati continuano a essere superiori a quelli attesi, gli enti correggono le stime verso l'alto affinché rispecchino i default e le perdite effettive.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sottosezione 4
Requisiti per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo dei modelli interni]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito di fondi propri e quantificazione del rischio
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri gli enti rispettano le regole seguenti:
a) le perdite potenziali stimate sono tali da fronteggiare movimenti sfavorevoli di mercato relativamente al profilo di rischio a lungo termine delle partecipazioni specifiche dell'ente. I dati impiegati per rappresentare le distribuzioni dei rendimenti sono desunti dal periodo campione di maggiore durata per il quale sono disponibili dati e rispecchiano il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente. Essi sono inoltre in grado di originare stime di perdita prudenti, statisticamente affidabili e solide, che non siano puramente basate su valutazioni soggettive o discrezionali. Lo shock simulato fornisce una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo. L'ente completa l'analisi empirica dei dati disponibili con rettifiche basate su molteplici fattori al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti. Nel costruire i modelli VaR per la stima delle perdite trimestrali potenziali, gli enti possono impiegare dati trimestrali o rapportare al trimestre dati di periodi più brevi impiegando un metodo di conversione che sia valido sul piano analitico e sorretto dall'evidenza empirica e tramite metodi concettuali e di analisi ben strutturati e documentati. Tale metodo è applicato in modo prudente e uniforme nel tempo. Quando sono disponibili solo dati limitati, gli enti prevedono ulteriori margini di cautela;
b) i modelli impiegati rilevano adeguatamente tutti i rischi sostanziali connessi con i rendimenti degli strumenti di capitale dell'ente, come il rischio generale di mercato e il rischio specifico del portafoglio azionario dell'ente. I modelli interni spiegano adeguatamente le variazioni storiche dei prezzi, colgono la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni e mantengono la propria validità in circostanze di mercato avverse. La popolazione di esposizioni rappresentata nei dati utilizzati per le stime coincide o è almeno comparabile con le esposizioni effettive in strumenti di capitale dell'ente;
c) il modello interno è adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente. Gli enti che detengono cospicue posizioni in valori aventi per natura un comportamento marcatamente non lineare impiegano modelli interni concepiti in modo da cogliere adeguatamente i rischi insiti in tali strumenti;
d) l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio è plausibile, intuitiva e concettualmente solida;
e) gli enti dimostrano con analisi empiriche l'appropriatezza dei fattori di rischio, ivi compresa la loro capacità di rilevare sia il rischio generale che quello specifico;
f) le stime della volatilità dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale incorporano tutti i dati, le informazioni e le metodologie rilevanti disponibili. Si usano dati interni soggetti a revisione indipendente oppure dati di provenienza esterna (anche se aggregati);
g) è in essere un rigoroso ed esauriente programma di prove di stress.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Processo di gestione del rischio e controlli
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Per quanto riguarda l'elaborazione e l'utilizzo di modelli interni ai fini dei requisiti di fondi propri, gli enti applicano politiche, procedure e controlli atti a garantire l'integrità del modello e del processo di modellizzazione. Tali politiche, procedure e controlli prevedono quanto segue:
a) piena integrazione del modello interno nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione. I modelli interni sono pienamente integrati nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente se sono utilizzati in particolare per: misurare e valutare la performance del portafoglio di strumenti di capitale (incluse quella corretta per il rischio); allocare capitale economico alle esposizioni in strumenti di capitale e valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva e il processo di gestione degli investimenti;
b) sistemi di gestione, procedure e funzioni di controllo consolidati che assicurino la revisione periodica e indipendente di tutti gli elementi del processo di modellizzazione interno, come l'approvazione di eventuali modifiche, l'esame dei parametri immessi e l'analisi dei risultati, mediante ad esempio la verifica diretta delle misurazioni del rischio. Tali revisioni vagliano l'accuratezza, la completezza e la congruità dei parametri immessi nei modelli e dei conseguenti risultati, mirando sia a rilevare e limitare i potenziali errori dovuti a debolezze note del modello, sia a individuare carenze non conosciute. Le revisioni possono essere effettuate da unità indipendenti interne o da terzi esterni indipendenti;
c) adeguati sistemi e procedure per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;
d) indipendenza funzionale delle unità responsabili dell'elaborazione e dell'applicazione del modello rispetto a quelle cui compete la gestione dei singoli investimenti;
e) adeguata qualificazione professionale degli addetti ai vari aspetti del processo di modellizzazione. La dirigenza assegna a questa funzione sufficienti risorse di provata formazione e competenza.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Validazione e documentazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Gli enti dispongono di solidi sistemi per validare l'accuratezza e la coerenza dei propri modelli interni e dei propri processi interni di modellizzazione. Tutti gli aspetti critici dei modelli interni e del processo di modellizzazione e della validazione sono documentati.
La validazione e documentazione dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione è subordinata all'osservanza dei seguenti requisiti:
a) gli enti utilizzano il processo interno di validazione per valutare la performance dei propri modelli e processi interni in modo coerente e attendibile;
b) i metodi e i dati utilizzati per la validazione quantitativa sono omogenei nel tempo. Gli eventuali cambiamenti riguardanti sia i metodi di stima e di validazione che i dati (fonti utilizzate e periodi coperti) sono documentati;
c) gli enti comparano regolarmente i rendimenti effettivi del portafoglio di strumenti di capitale (computando le plus/minusvalenze realizzate e latenti) con le stime dei modelli. Tali comparazioni fanno uso di dati storici osservati su un periodo quanto più lungo possibile. L'ente documenta i metodi e i dati utilizzati per le comparazioni. L'analisi e la documentazione sono aggiornate almeno una volta l'anno;
d) gli enti fanno uso di altri strumenti di validazione quantitativa ed effettuano raffronti con fonti informative esterne. L'analisi si basa su dati che sono appropriati per il portafoglio in esame, che sono aggiornati regolarmente e che abbracciano un periodo di osservazione rilevante. Le valutazioni interne degli enti sulla performance dei propri modelli sono basate su un periodo quanto più lungo possibile;
e) gli enti dispongono di regole interne ben definite per affrontare le situazioni in cui il raffronto tra i rendimenti effettivi degli strumenti di capitale e le stime dei modelli pone in dubbio la validità delle stime o dei modelli in quanto tali. Le regole tengono conto dei cicli economici e di analoghi fattori sistematici di variabilità dei rendimenti degli strumenti di capitale. Tutti gli aggiustamenti apportati ai modelli a seguito di una revisione dei modelli interni sono documentati e risultano conformi alle regole di cui sopra;
f) il modello interno e il processo di modellizzazione sono documentati, compresi le responsabilità delle parti che intervengono nella modellizzazione e i processi di approvazione e di revisione dei modelli.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
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Governo societario
1. Tutti gli aspetti sostanziali del processo di rating e di stima sono approvati dall'organo di amministrazione o da un suo comitato esecutivo e dall'alta dirigenza dell'ente. Tali soggetti hanno una cognizione generale dei sistemi di rating dell'ente e una conoscenza particolareggiata delle connesse comunicazioni alla dirigenza.
2. L'alta dirigenza è soggetta ai seguenti obblighi:
a) informa l'organo di amministrazione o un suo comitato esecutivo sui cambiamenti sostanziali o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
b) ha una buona conoscenza dell'impostazione e del funzionamento dei sistemi di rating;
c) assicura, su base continuativa, che i sistemi di rating operino in modo appropriato.
L'alta dirigenza è informata regolarmente dalle unità di controllo del rischio di credito in merito alla performance del processo di valutazione, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.
3. L'analisi del profilo di rischio di credito dell'ente basata sui rating interni costituisce parte integrante delle comunicazioni ai suddetti soggetti. Tali comunicazioni contemplano almeno i profili di rischio per classi, la migrazione fra le varie classi, la stima dei parametri pertinenti per ciascuna classe e il raffronto dei tassi di default effettivi e, nella misura in cui sono usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi con le previsioni e i risultati delle prove di stress. La frequenza delle comunicazioni dipende dalla rilevanza e dalla tipologia delle informazioni, nonché dal livello del destinatario.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Controllo del rischio di credito
1. L'unità di controllo del rischio di credito è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferisce direttamente all'alta dirigenza. L'unità è responsabile dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating. Elabora ed analizza periodicamente rapporti sui risultati dei sistemi di rating.
2. Rientrano tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito:
a) la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
b) la produzione e l'analisi di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
c) l'applicazione di procedure volte a verificare che le definizioni di classe e di pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche;
d) l'esame e la documentazione di eventuali cambiamenti nel processo di rating, indicando le ragioni dei mutamenti stessi;
e) la revisione dei criteri di valutazione per accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio. Ogni modifica del processo di rating, dei criteri di valutazione o di singoli parametri è documentata e conservata;
f) la partecipazione attiva all'elaborazione o scelta, messa in opera e validazione dei modelli utilizzati nel processo di valutazione;
g) la sorveglianza e la supervisione dei modelli impiegati nel processo di valutazione;
h) la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
3. Gli enti che utilizzano dati aggregati conformemente all'articolo 179, paragrafo 2, possono affidare a terzi le seguenti attività:
a) la produzione di informazioni rilevanti per la verifica e la sorveglianza delle classi e dei pool;
b) la produzione di rapporti riassuntivi dei sistemi di rating dell'ente;
c) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione dei criteri di valutazione, intesa ad accertare se essi mantengano la loro capacità predittiva del rischio;
d) la documentazione delle modifiche del processo di valutazione, dei criteri di valutazione o di singoli parametri di valutazione;
e) la produzione di informazioni rilevanti per la revisione su base continuativa e la modifica dei modelli impiegati nel processo di valutazione.
4. Gli enti che si avvalgono del paragrafo 3 assicurano che le autorità competenti abbiano accesso a tutte le informazioni di terzi necessarie per verificare l'osservanza dei requisiti e possano compiere ispezioni in loco nella stessa misura in cui ciò è possibile all'interno dell'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Audit interno
L'audit interno, oppure un'altra analoga unità di audit indipendente, rivede almeno una volta l'anno i sistemi di rating dell'ente e il loro funzionamento, ivi comprese l'attività del servizio crediti e le stime delle PD, delle LGD, delle EL e dei fattori di conversione. Fra gli aspetti da esaminare rientra la conformità con tutti i requisiti applicabili.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
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Definizioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del presente capo si intende per:
1) "ente prestatore", l'ente che detiene l'esposizione in questione;
2) "operazioni di prestito garantite", operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che non include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
3) "operazioni correlate ai mercati finanziari", operazioni che danno origine ad un'esposizione assistita da garanzia reale che include clausole che conferiscono all'ente il diritto di ricevere margini almeno giornalmente;
4) "OIC sottostante", un OIC nelle cui azioni o quote ha investito un altro OIC;
5) "metodo della sostituzione dei parametri di rischio nel quadro del metodo A-IRB", la sostituzione, conformemente all'articolo 236 bis, dei parametri di rischio tanto della PD quanto della LGD dell'esposizione sottostante con la PD e la LGD corrispondenti che sarebbero assegnate nel quadro del metodo IRB utilizzando stime interne della LGD a un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione.
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Principi per il riconoscimento dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In nessun caso un'esposizione per la quale un ente beneficia di un'attenuazione del rischio di credito può determinare un importo ponderato per il rischio o un importo della perdita attesa superiore a quello di un'identica esposizione per la quale l' ente non beneficia di un'attenuazione del rischio di credito.
2. Qualora l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio includa già la protezione del credito a norma del capo 2 o 3, ove applicabile, gli enti non tengono conto di tale protezione del credito ai fini dei calcoli di cui al presente capo.
3. Quando sono rispettate le disposizioni delle sezioni 2 e 3, gli enti possono modificare il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato e il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in base al metodo IRB conformemente alle disposizioni delle sezioni 4, 5 e 6.
4. Gli enti trattano come garanzie reali il contante, i titoli o le merci acquistati, presi a prestito o ricevuti nel quadro di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito.
5. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato dispone di più strumenti di attenuazione del rischio di credito a fronte di una singola esposizione, procede come segue:
a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascun tipo di strumento di attenuazione del rischio di credito;
b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
6. Quando un ente che calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato garantisce una singola esposizione con protezioni del credito fornite da un singolo soggetto e tali protezioni hanno durata diversa procede alle due operazioni che seguono:
a) suddivide l'esposizione tra le varie parti garantite da ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito;
b) per ciascuna parte di cui alla lettera a) calcola separatamente l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio conformemente alle disposizioni del capo 2 e del presente capo.
7. Le garanzie reali che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente capo possono essere riconosciute anche per le esposizioni associate a linee di credito non utilizzate, se l'utilizzo della linea di credito è subordinato all'acquisto o al ricevimento anticipato o simultaneo di una garanzia reale nella misura del diritto dell'ente sulla garanzia reale una volta utilizzata la linea di credito, tale per cui l'ente non ha alcun diritto sulla garanzia reale se la linea di credito non è utilizzata.
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Principi che disciplinano l'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio di credito
1. La tecnica utilizzata per fornire la protezione del credito, nonché le azioni e le misure adottate e le procedure e le politiche attuate dall'ente prestatore sono tali da risultare in meccanismi di protezione del credito che abbiano efficacia giuridica e siano opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate.
L'ente prestatore fornisce, su richiesta dell'autorità competente, la versione più recente del parere o dei pareri legali indipendenti, scritti e motivati, di cui si è avvalso per stabilire se il suo strumento o i suoi strumenti di protezione del credito rispettino le condizioni di cui al primo comma.
2. L'ente prestatore adotta tutte le misure opportune per assicurare l'efficacia dello strumento di protezione del credito e per scongiurare i rischi ad esso connessi.
3. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se le attività sulle quali si basa la protezione soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) sono incluse nell'elenco delle attività ammissibili di cui agli articoli da 197 a 200, a seconda del caso;
b) sono sufficientemente liquide e il loro valore nel tempo sufficientemente stabile da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito.
4. Gli enti possono riconoscere la protezione del credito di tipo reale nel calcolo degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito solo se l'ente prestatore ha il diritto di liquidare, a tempo debito, o di conservare le attività da cui deriva la protezione in caso di default, di insolvenza, di fallimento del debitore, e, se del caso, dell'ente depositario della garanzia reale, o in caso di altri eventi creditizi previsti nella documentazione relativa all'operazione. Il grado di correlazione tra il valore delle attività sulle quali si basa la protezione e il merito di credito del debitore non è troppo elevato.
5. Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un fornitore è considerato ammissibile solo se il fornitore della protezione è incluso nell'elenco dei fornitori di protezione ammissibili di cui all'articolo 201 o 202, a seconda del caso.
6. Nel caso di protezione del credito di tipo personale, un contratto di protezione è considerato ammissibile solo se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) è incluso nell'elenco dei contratti di protezione ammissibili di cui agli articoli 203 e 204, paragrafo 1;
b) ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate così da fornire un'idonea garanzia in merito alla protezione del credito conseguita, tenendo conto del metodo utilizzato per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del grado di riconoscimento consentito;
c) il fornitore della protezione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 5.
7. La protezione del credito soddisfa i requisiti di cui alla sezione 3, a seconda del caso.
8. Gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti di disporre di adeguati processi per controllare i rischi cui possono essere esposti a seguito dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.
9. Nonostante il fatto che l'attenuazione del rischio di credito sia stata presa in considerazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese, gli enti continuano a compiere una valutazione completa del rischio di credito dell'esposizione sottostante e sono in grado di dimostrare alle autorità competenti l'osservanza di tale requisito. Nel caso di operazioni di vendita con patto di riacquisto e operazioni di concessione di titoli in prestito o di concessione e assunzione di merci in prestito, solo ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, per esposizione sottostante si intende l'importo netto dell'esposizione.
[10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificareche cosa si intende per attività sufficientemente liquide e quando i valori delle attività possono essere considerati sufficientemente stabili ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
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Compensazione in bilancio
L'ente può utilizzare la compensazione in bilancio di crediti reciproci tra l'ente stesso e la sua controparte come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito.
Fermo restando l'articolo 196, l'ammissibilità è limitata a reciproci saldi in contante tra l'ente e la controparte. Gli enti possono modificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese soltanto per i prestiti e i depositi che hanno ricevuto essi stessi e che sono soggetti ad un accordo di compensazione delle poste in bilancio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli enti che utilizzano il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie quale definito all'articolo 223 possono tenere conto degli effetti dei contratti di compensazione bilaterali riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari con una controparte. Fatto salvo l'articolo 299, le garanzie reali costituite e i titoli o le merci presi a prestito nel quadro di tali accordi o operazioni rispettano i requisiti di ammissibilità per le garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti possono utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili nel quadro di tutti i metodi:
a) i depositi in contante presso l'ente prestatore o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente;
b) i titoli di debito, emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali, per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI o da un'agenzia per il credito all'esportazione in cui:
i) l'ECAI o l'agenzia per il credito all'esportazione è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2, 3 o 4, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali di cui al capo 2;
c) i titoli di debito emessi da enti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI in cui:
i) l'ECAI è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;
d) i titoli di debito emessi da altri soggetti per cui è disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI in cui:
i) l'ECAI è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
e) i titoli di debito per i quali è disponibile una valutazione del merito di credito a breve termine da parte di un'ECAI in cui:
i) l'ECAI è stata nominata dall'ente ai fini del capo 2; e
ii) la valutazione del merito di credito è stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 1, 2 o 3, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
f) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili compresi in uno dei principali indici azionari;
g) oro fisico;
h) le posizioni verso la cartolarizzazione che non sono posizioni verso la ricartolarizzazione e che sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 100 % a norma degli articoli da 261 a 264;
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:
a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando, in forza dell'articolo 115, paragrafo 2, le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate;
b) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4;
c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 2;
d) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), la categoria "titoli di debito emessi da enti" include:
a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali diversi dai titoli di debito di cui al paragrafo 2, lettera a);
b) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico quando le esposizioni verso tali organismi sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2;
c) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui non è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 117, paragrafo 2.
4. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i titoli di debito emessi da altri enti o imprese di investimento i cui titoli sono privi di una valutazione del merito di credito di un'ECAI se tali titoli rispettano tutte le condizioni seguenti:
a) sono quotate in borse valori riconosciute;
b) sono qualificati come debito di primo rango (senior);
c) tutte le altre emissioni dell'ente emittente con pari rango (seniority) hanno una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti o delle esposizioni a breve termine di cui al capo 2;
d) l'ente prestatore non ha informazioni tali da giustificare che l'emissione sia classificata con una valutazione del merito di credito inferiore a quella di cui alla lettera c);
e) la liquidità di mercato dello strumento è sufficiente per tali fini.
5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
b) gli OIC si limitano ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dei paragrafi 1 e 4;
c) gli OIC soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3.
Se un OIC investe in azioni o quote di un altro OIC, le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a c), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, se un OIC ("OIC d'origine") o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che sono ammissibili a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, si applica quanto segue:
a) se gli enti applicano il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1 o all'articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo;
b) se gli enti applicano il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2 o all'articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Se un OIC sottostante ha OIC sottostanti propri, gli enti possono utilizzare le quote o azioni dell'OIC d'origine come garanzie reali ammissibili a condizione che applichino la metodologia di cui al primo comma.
Nei casi in cui le attività non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a) calcolano il valore totale delle attività non ammissibili;
b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale delle attività ammissibili.
7. In relazione al paragrafo 1, lettere da b) a e), quando un titolo dispone di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano la valutazione meno favorevole. Nei casi in cui un titolo dispone di più di due valutazioni del merito di credito di ECAI, gli enti applicano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, gli enti applicano la meno favorevole delle due.
8. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a) gli indici principali di cui al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo all'articolo 198, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e);
b) le borse valori riconosciute di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, all'articolo 198, paragrafo 1, all'articolo 224, paragrafi 1 e 4, all'articolo 299, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 400, paragrafo 2, lettera k), all'articolo 416, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 428, paragrafo 1, lettera c), e all'allegato III, punto 12, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 72.
L'AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Altre garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Oltre alle garanzie reali di cui all'articolo 197, quando un ente impiega il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 può utilizzare i seguenti strumenti come garanzie reali ammissibili:
a) gli strumenti di capitale o le obbligazioni convertibili non compresi in uno dei principali indici, ma quotati in borse valori riconosciute;
b) le quote o azioni di OIC se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) le quote o azioni hanno una quotazione pubblica giornaliera;
ii) l'OIC si limita ad investire in strumenti che possono essere riconosciuti in applicazione dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli menzionati al presente comma, lettera a).
Se un OIC investe in quote o azioni di un altro OIC, le condizioni di cui al presente comma, lettere a) e b), si applicano anche all'OIC sottostante.
L'uso da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura di investimenti consentiti non impedisce che le quote o azioni di tale organismo siano considerate garanzie ammissibili.
2. Se l'OIC o i suoi OIC sottostanti non si limitano a investire in strumenti che possono essere riconosciuti a norma dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e in quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, si applica quanto segue:
a) se gli enti possono applicare il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1 o all'articolo 152, paragrafo 2, per esposizioni dirette a un OIC, possono utilizzare le quote o le azioni di tale OIC come garanzie reali fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC, che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
b) se gli enti possono applicare il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2 o all'articolo 152, paragrafo 5, per esposizioni dirette a OIC, possono utilizzare le quote o azioni di tale OIC a titolo di garanzia reale fino a un importo pari al valore degli strumenti detenuti da tale OIC che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 197, paragrafi 1 e 4, e di quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, partendo dal presupposto che l'OIC o i suoi OIC sottostanti abbiano investito in strumenti non ammissibili nella misura massima consentita ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione.
Nei casi in cui gli strumenti non ammissibili possano avere un valore negativo a causa di passività o di passività potenziali risultanti dalla proprietà, gli enti procedono come segue:
a) calcolano il valore totale degli strumenti non ammissibili;
b) qualora l'importo di cui alla lettera a) sia negativo, sottraggono il valore assoluto di tale importo dal valore totale degli strumenti ammissibili.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Altri strumenti ammissibili come garanzie reali nel quadro del metodo IRB
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In aggiunta alle garanzie reali di cui agli articoli 197 e 198, gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB possono utilizzare anche le seguenti forme di garanzie reali:
a) le garanzie immobiliari conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4;
b) i crediti commerciali conformemente al paragrafo 5;
c) altre garanzie reali su beni materiali conformemente ai paragrafi 6 e 8;
d) il leasing conformemente al paragrafo 7.
2. Salvo altrimenti specificato all'articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili gli immobili residenziali occupati, destinati ad essere occupati o dati in locazione dal proprietario o dal proprietario effettivo nel caso delle imprese d'investimento personale (personal investment company) e gli immobili non residenziali quali gli uffici e altri locali non residenziali, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) il valore dell'immobile non dipende in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
b) il rischio del debitore non dipende in misura rilevante dall'andamento del progetto immobiliare o dell'immobile sottostanti, ma piuttosto dalla capacità di fondo del debitore stesso di rimborsare il debito attingendo ad altre fonti e di conseguenza il rimborso del debito non dipende in misura rilevante dai flussi di cassa generati dall'immobile sottostante che funge da garanzia reale.
Ai fini del primo comma, lettera a), gli enti possono escludere situazioni nelle quali fattori puramente macroeconomici incidono tanto sul valore dell'immobile quanto sulle prestazioni del debitore.
3. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera a), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera b), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera c), non supera lo 0,5 %.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
4. Gli enti possono derogare al paragrafo 2, lettera b), per le esposizioni garantite da immobili non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro, se l'autorità competente di tale Stato ha pubblicato prove indicanti che sul suo territorio esiste un mercato di beni immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superano nessuno dei seguenti limiti:
a) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera d), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,3 %;
b) l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera e), diviso per l'importo aggregato segnalato dagli enti a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettera f), non supera lo 0,5 %.
Se una delle condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), non è soddisfatta in un qualsiasi anno, gli enti non utilizzano il trattamento di cui a tale comma finché entrambe le condizioni non siano nuovamente soddisfatte in uno degli anni successivi.
4 bis. Gli enti possono inoltre applicare le deroghe di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo nei casi in cui l'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione, quali determinate in una decisione della Commissione adottata a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, pubblica tassi di perdita corrispondenti per esposizioni garantite da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di tale paese terzo.
5. Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore ad un anno. Non sono ammissibili i crediti collegati a cartolarizzazioni, sub-partecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.
Laddove un ente creditizio pubblico di sviluppo ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 2, del presente regolamento conceda un prestito agevolato ai sensi dell'articolo 429 bis, paragrafo 3, del presente regolamento a un altro ente o a un ente finanziario che è autorizzato a svolgere attività di cui ai punti 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE e che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 119, paragrafo 5, del presente regolamento, e laddove tale altro ente o ente finanziario trasferisca direttamente o indirettamente tale prestito agevolato a un debitore finale e ceda il credito derivante dal prestito agevolato come garanzia reale all'ente creditizio pubblico di sviluppo, quest'ultimo può utilizzare il credito ceduto come garanzia reale ammissibile, indipendentemente dalla durata originaria del credito ceduto.
6. Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare come garanzie ammissibili garanzie reali su beni materiali di un tipo diverso da quelli indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) esistono mercati liquidi, come dimostrato dalla frequenza delle operazioni tenendo conto della tipologia di attività, per smobilizzare la garanzia reale in modo rapido ed economicamente efficiente. Gli enti si accertano dell'esistenza di questa condizione periodicamente e ogniqualvolta dalle informazioni risulti che si sono verificati cambiamenti sostanziali nel mercato;
b) esistono prezzi di mercato della garanzia ben consolidati e pubblicamente disponibili. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato ben consolidati se essi provengono da fonti di informazione affidabili, come gli indici pubblici, e riflettono il prezzo delle operazioni in condizioni normali. Gli enti possono considerare i prezzi di mercato pubblicamente disponibili, se tali prezzi sono pubblici, facilmente accessibili e ottenibili regolarmente e senza indebiti oneri amministrativi o finanziari;
c) l'ente analizza i prezzi di mercato, i tempi e i costi necessari per realizzare la garanzia e i proventi derivati dal realizzo;
d) l'ente dimostra che in almeno il 90 % di tutte le liquidazioni di un determinato tipo di garanzia reale i proventi non sono inferiori al 70 % del valore della garanzia reale; In caso di sostanziale volatilità dei prezzi di mercato, l'ente dimostra per la soddisfazione dell'autorità competente che la sua valutazione della garanzia reale è sufficientemente prudente.
Gli enti documentano l'osservanza delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), e di quelle di cui all'articolo 210.
7. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 225, paragrafo 2, quando i requisiti di cui all'articolo 211 sono soddisfatti, le esposizioni derivanti da operazioni nel quadro delle quali un ente dà in leasing un bene ad un terzo possono essere trattate in modo identico ai prestiti garantiti dal tipo di bene dato in leasing.
8. L'ABE pubblica un elenco di tipi di garanzie reali su beni materiali per i quali gli enti possono presupporre che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) e b), siano soddisfatte.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
Gli enti possono utilizzare come garanzie reali ammissibili i seguenti altri tipi di protezione del credito di tipo reale:
a) i depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore;
b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore;
c) gli strumenti emessi da un ente terzo o da un'impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fornitori di protezione ammessi nel quadro di tutti i metodi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti possono utilizzare i seguenti soggetti come fornitori di protezione del credito di tipo personale:
a) amministrazioni centrali e banche centrali,
b) amministrazioni regionali o autorità locali;
c) banche multilaterali di sviluppo;
d) organizzazioni internazionali alle quali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 118;
e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116;
f) enti, ed enti finanziari per i quali le esposizioni verso l'ente finanziario sono trattate al pari di esposizioni verso enti conformemente all'articolo 119, paragrafo 5;
f bis) soggetti del settore finanziario regolamentati;
g) se la protezione del credito non è fornita a un'esposizione verso la cartolarizzazione, altre imprese che dispongono di una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI prescelta, comprese le imprese madri, le filiazioni o i soggetti affiliati del debitore, se l'esposizione diretta verso tali imprese madri, filiazioni o soggetti affiliati ha un fattore di ponderazione del rischio inferiore all'esposizione verso il debitore;
h) controparti centrali qualificate.
Ai fini del primo comma, lettera f bis), del presente articolo per "soggetto del settore finanziario regolamentato" si intende un soggetto del settore finanziario che soddisfa la condizione di cui all'articolo 142, paragrafo 1, punto 4, lettera b).
2. Oltre ai fornitori di protezione di cui al paragrafo 1, le società valutate internamente dall'ente in conformità al capo 3, sezione 6, sono fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale se l'ente utilizza il metodo IRB per le esposizioni verso tali società.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fornitori di protezione ammessi nel quadro del metodo IRB che possono ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all'esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:
a) hanno competenza sufficiente in materia di protezione del credito di tipo personale;
b) sono soggetti a regole equivalenti a quelle previste nel presente regolamento, oppure disponevano, nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta che era stata associata dall'ABE alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
c) nel momento in cui è stata fornita la protezione del credito, o in qualsiasi momento successivo, avevano un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 2 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2;
d) hanno un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito 3 o ad una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso imprese di cui al capo 2.
Ai fini del presente articolo, la protezione del credito fornita da agenzie per il credito all'esportazione non è assistita da un'esplicita controgaranzia di un'amministrazione centrale.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammissibilità di garanzie come protezione del credito di tipo personale
Gli enti possono impiegare le garanzie personali come protezione del credito di tipo personale ammissibile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Tipi ammissibili di derivati su crediti
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti possono utilizzare come protezione del credito ammissibile i seguenti tipi di derivati su crediti e strumenti che possono essere composti da tali derivati o che sono effettivamente simili sotto il profilo economico:
a) i credit default swaps;
b) i total return swaps;
c) le credit linked notes (strumenti collegati al merito di credito) nella misura della loro copertura (funding) in contanti.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su crediti, affinché la protezione del credito possa essere considerata ammissibile ai fini del presente capo il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.
3. I derivati su crediti di tipo first-to-default e tutti gli altri derivati su crediti di tipo nth-to-default non sono tipi ammissibili di protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Tipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti possono utilizzare i derivati su strumenti di capitale costituiti da total return swaps, o prodotti effettivamente simili sotto il profilo economico, come protezione del credito ammissibile soltanto ai fini della realizzazione di coperture interne.
Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.
2. Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su strumenti di capitale, affinché la copertura interna possa essere considerata come protezione del credito ammissibile ai fini del presente capo, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.
Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206
Gli accordi di compensazione delle poste in bilancio diversi dagli accordi quadro di compensazione di cui all'articolo 206 sono considerati una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) gli accordi hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
b) l'ente è in grado in ogni momento di identificare le attività e le passività che rientrano in tali accordi;
c) l'ente sorveglia e controlla costantemente i rischi connessi con la cessazione della protezione del credito;
d) l'ente sorveglia e controlla costantemente le esposizioni rilevanti su base netta.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari
Gli accordi quadro di compensazione riguardanti operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari sono considerati come una forma ammissibile di attenuazione del rischio di credito, se la garanzia reale fornita con tali accordi soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 207, paragrafi da 2 a 4, e purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) hanno efficacia giuridica e sono opponibili sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate, anche in caso di insolvenza o fallimento della controparte;
b) assicurano alla parte non in default il diritto di porre termine e di chiudere tempestivamente tutte le operazioni contemplate nell'accordo al verificarsi del default, includendo in quest'ultimo l'insolvenza o il fallimento della controparte;
c) assicurano la compensazione tra i profitti e le perdite delle operazioni chiuse nell'ambito di un accordo, così che un solo ammontare netto sia dovuto da una controparte all'altra.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per le garanzie reali finanziarie
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nel quadro di tutti i metodi, le garanzie reali finanziarie e l'oro si considerano come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4.
2. Fra il merito di credito del debitore e il valore della garanzia reale non sussiste una rilevante correlazione positiva. Qualora il valore della garanzia reale si riduca in maniera significativa, ciò non comporta di per sé un significativo deterioramento del merito di credito del debitore. Qualora il merito di credito del debitore diventi critico, ciò non comporta di per sé una riduzione significativa del valore della garanzia reale.
I titoli emessi dal debitore, o da altro soggetto collegato del gruppo, non sono considerati garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le obbligazioni garantite emesse dal debitore e conformi ai termini dell'articolo 129 si considerano garanzie reali ammissibili qualora siano fornite come garanzia reale per operazioni di vendita con patto di riacquisto, purché sia rispettata la condizione di cui al primo comma.
3. Gli enti ottemperano alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità dei contratti di garanzia reale nel sistema giurisdizionale applicabile al loro diritto sulla garanzia ed adottare tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.
Gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate. Essi ripetono all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
4. Gli enti soddisfano tutti i seguenti requisiti operativi:
a) documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
b) impiegano solidi processi e dispositivi per controllare i rischi derivanti dall'uso di garanzie, compresi i rischi del mancato funzionamento o della riduzione della protezione del credito, i rischi di valutazione, i rischi connessi alla cessazione della protezione del credito, il rischio di concentrazione derivante dall'uso di garanzie e l'interazione con il profilo di rischio complessivo dell'ente;
c) dispongono di politiche e di prassi documentate per quanto riguarda i tipi di garanzie accettate e il relativo ammontare;
d) calcolano il valore di mercato della garanzia e la rivalutano di conseguenza con frequenza almeno semestrale e ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che si sia verificato un calo significativo del suo valore di mercato; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance inducono a valutare se si sia verificato un calo significativo del valore di mercato della garanzia reale;
e) se la garanzia reale è detenuta da terzi, assumono ogni ragionevole misura per assicurarsi che il detentore separi tale garanzia dai propri elementi patrimoniali;
f) assicurano di dedicare risorse sufficienti per l'ordinata operatività degli accordi di garanzia con le controparti dei derivati OTC e dei finanziamenti tramite titoli, misurata in termini di puntualità ed esattezza delle loro richieste di margini in uscita e di tempo di risposta alle richieste di margini in entrata;
g) dispongono di politiche di gestione delle garanzie per controllare, monitorare e riferire quanto segue:
i) i rischi ai quali li espongono gli accordi di garanzia;
ii) il rischio di concentrazione verso particolari tipi di attività utilizzate come garanzia;
iii) il riutilizzo di garanzie reali comprese le potenziali carenze di liquidità derivanti dal riutilizzo di garanzie reali ricevute dalle controparti;
iv) la cessione di diritti sulle garanzie reali fornite alle controparti.
5. In aggiunta alla conformità a tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 4, affinché le garanzie reali finanziarie si considerino ammissibili nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, la durata residua della protezione deve essere quanto meno altrettanto lunga della durata residua dell'esposizione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per le garanzie immobiliari
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili solo se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
a) l'ipoteca o il vincolo sono opponibili in tutte le giurisdizioni pertinenti al momento della conclusione del contratto di credito, e sono prontamente registrati nella forma prescritta;
b) sono stati osservati tutti i requisiti giuridici per perfezionare la garanzia;
c) il contratto di protezione e il procedimento giuridico sottostante sono tali da consentire all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli.
3. In materia di sorveglianza sui valori immobiliari e sulla valutazione degli immobili sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) gli enti sorvegliano il valore dell'immobile frequentemente ed almeno una volta all'anno per gli immobili non residenziali e una volta ogni tre anni per gli immobili residenziali. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
b) la valutazione dell'immobile è rivista quando le informazioni a disposizione degli enti indicano che il suo valore può essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato e tale revisione è effettuata da un perito che possieda le necessarie qualifiche, capacità ed esperienze per compiere una valutazione e che sia indipendente dal processo di decisione del credito; le considerazioni relative ai fattori ambientali, sociali e di governance, comprese quelle relative alle limitazioni imposte dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi, sono considerate un'indicazione del fatto che il valore dell'immobile potrebbe essere diminuito in misura rilevante in relazione ai prezzi generali del mercato; per prestiti superiori a 3 milioni di EUR o al 5 % dei fondi propri dell'ente, la stima dell'immobile è rivista da tale perito almeno ogni tre anni.
[Gli enti possono utilizzare metodi di valutazione statistici per sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione.] (comma soppresso) (1)
3 bis. Gli enti possono sorvegliare il valore dei beni immobili e individuare i beni immobili che necessitano di una rivalutazione, conformemente al paragrafo 3, mediante metodi statistici o altri metodi matematici avanzati ("modelli"), a condizione che tali metodi siano sviluppati indipendentemente dal processo di decisione del credito e che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli enti stabiliscono nelle loro politiche e procedure i criteri per l'utilizzo dei modelli destinati a monitorare i valori delle garanzie reali e a individuare gli immobili che devono essere rivalutati; tali politiche e procedure tengono conto dell'esperienza comprovata in relazione a tali modelli, delle variabili specifiche dell'immobile in questione, dell'uso di informazioni minime disponibili e accurate e dell'incertezza dei modelli;
b) gli enti assicurano che i modelli utilizzati siano:
i) specifici dell'immobile e dell'ubicazione con un livello sufficiente di granularità;
ii) validi e accurati nonché soggetti a test retrospettivi robusti e regolari rispetto ai prezzi effettivi osservati delle operazioni;
iii) basati su un campione sufficientemente ampio e rappresentativo, sulla base dei prezzi osservati delle operazioni;
iv) basati su dati aggiornati di qualità elevata;
c) gli enti sono in definitiva responsabili per l'adeguatezza e le prestazioni dei modelli;
d) gli enti assicurano che la documentazione dei modelli sia aggiornata;
e) gli enti dispongono di processi, sistemi e capacità di IT adeguati nonché di dati sufficienti e accurati per svolgere qualsiasi monitoraggio basato su modelli del valore delle garanzie reali immobiliari e per l'individuazione degli immobili che necessitano di rivalutazione;
f) le stime dei modelli sono convalidate in modo indipendente e il processo di validazione è generalmente coerente con i principi di cui all'articolo 185, se del caso.
4. Gli enti documentano chiaramente i tipi di immobili residenziali e non residenziali accettati e la connessa politica creditizia.
5. Il bene immobile assunto come protezione del credito è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorare l'adeguatezza dell'assicurazione.
In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni garantite da beni immobili concesse prima del 1° gennaio 2025, gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3 del presente titolo utilizzando stime interne della LGD non sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.
Comma soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per i crediti commerciali
1. I crediti commerciali sono considerati come garanzie reali ammissibili se sono soddisfatti tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. In materia di certezza giuridica sono rispettati i seguenti requisiti:
a) il meccanismo giuridico attraverso il quale sono fornite le garanzie ad un ente prestatore è solido ed efficace e assicura che tale ente possa vantare diritti chiari sulle garanzie reali stesse, compreso il diritto al corrispettivo di vendita delle garanzie;
b) gli enti adottano tutte le misure necessarie per ottemperare agli obblighi locali in materia di opponibilità del diritto sulla garanzia. Gli enti prestatori vantano un diritto di prelazione di primo grado sul bene costituito in garanzia, anche se i crediti in questione possono ancora essere subordinati ai diritti di taluni creditori privilegiati previsti nelle disposizioni legislative;
c) gli enti effettuano un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità dei contratti di garanzia in tutte le giurisdizioni interessate;
d) gli enti documentano il contratto di garanzia nelle forme dovute e prevedono una chiara e solida procedura per la tempestiva escussione della garanzia;
e) le procedure interne dell'ente assicurano che siano osservate le condizioni giuridiche per dichiarare il default del debitore e ottenere la pronta escussione della garanzia;
f) in caso di crisi finanziaria o di default del debitore, l'ente ha il diritto di cedere o trasferire i crediti commerciali ad altre parti senza il consenso dei debitori interessati.
3. In materia di gestione del rischio sono rispettati i seguenti requisiti:
a) l'ente dispone di adeguate procedure per valutare il rischio di credito insito nei crediti commerciali. Queste prevedono analisi concernenti l'attività del debitore e il settore economico in cui esso opera, nonché la tipologia dei suoi clienti. Nel caso in cui l'ente si basi sul debitore per la valutazione del rischio di credito dei clienti, esso deve vagliare la politica creditizia del debitore per accertarne la solidità e l'affidabilità;
b) la differenza fra l'importo dell'esposizione e il valore dei crediti commerciali riflette tutti i fattori pertinenti, compresi i costi di incasso, le concentrazioni presenti nell'aggregato dei crediti commerciali dato in garanzia da uno stesso debitore e i potenziali rischi di concentrazione a livello delle esposizioni complessive dell'ente oltre a quelli controllati con la metodologia generale dell'ente stesso. Gli enti mantengono un appropriato e continuo processo di sorveglianza sui crediti commerciali. Inoltre rivedono su base regolare il rispetto delle clausole accessorie del contratto di finanziamento, dei vincoli ambientali e degli altri obblighi giuridici;
c) i crediti commerciali dati in garanzia dal debitore sono diversificati e non indebitamente correlati con la situazione del debitore. Nei casi in cui la correlazione positiva sia elevata, gli enti tengono conto dei rischi connessi nel fissare i margini per l'aggregato di garanzie (collateral pool) nel suo insieme;
d) gli enti non utilizzano i crediti commerciali nei confronti di soggetti connessi al debitore, includendo tra questi le filiazioni e i dipendenti, come protezione del credito ammissibile;
e) gli enti dispongono di una procedura documentata per l'incasso diretto dei pagamenti su crediti commerciali in situazioni critiche. Gli enti dispongono dei necessari strumenti per l'incasso anche quando normalmente per gli incassi si appoggiano al debitore.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per altre garanzie reali su beni materiali
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Le garanzie reali su beni materiali diverse dai beni immobili si considerano come garanzie reali ammissibili nel quadro del metodo IRB nei casi in cui siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il contratto di garanzia in base al quale la garanzia reale su beni materiali è fornita ad un ente ha efficacia giuridica ed è opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate e consente all'ente di escutere la garanzia in tempi ragionevoli;
b) con la sola eccezione dei diritti di prelazione di primo grado consentiti menzionati all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), solo privilegi di primo grado o vincoli sulla garanzia reale sono ammissibili come garanzie reali e un ente vanta sul ricavato fornito dalla garanzia un diritto di priorità rispetto a tutti gli altri prestatori;
c) gli enti verificano il valore della garanzia con frequenza ed almeno una volta all'anno. Gli enti realizzano verifiche più frequenti nel caso in cui le condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative;
d) il contratto di prestito contempla una descrizione particolareggiata della garanzia e specifica in dettaglio la modalità e la frequenza delle rivalutazioni;
e) gli enti documentano chiaramente nelle politiche e procedure interne di fido visionabili per ispezioni i tipi di garanzie reali su beni materiali accettate dall'ente e i criteri da esso applicati in merito al rapporto appropriato fra l'ammontare di ciascun tipo di garanzia e l'importo dell'esposizione;
f) le politiche di credito dell'ente riguardo alla struttura dell'operazione prevedono quanto segue:
i) congrui requisiti concernenti l'ammontare della garanzia rispetto a quello dell'esposizione;
ii) la capacità di liquidare prontamente la garanzia;
iii) la possibilità di stabilire in modo obiettivo un prezzo o un valore di mercato;
iv) la frequenza con cui questo può essere ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti);
v) la volatilità o una variabile proxy della volatilità del valore della garanzia;
g) in sede di valutazione e rivalutazione gli enti tengono pienamente conto dell'eventuale deterioramento o obsolescenza della garanzia, prestando particolare attenzione agli effetti del passare del tempo per le garanzie reali sensibili ai cambiamenti di moda o data; Per le garanzie reali su beni materiali, l'obsolescenza delle garanzie reali include anche considerazioni di valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance in relazione ai divieti o alle limitazioni imposti dai pertinenti obiettivi normativi e atti giuridici dell'Unione e degli Stati membri, nonché, ove pertinente per gli enti attivi a livello internazionale, dagli obiettivi giuridici e normativi dei paesi terzi.
h) gli enti hanno il diritto di ispezionare fisicamente la garanzia. Essi dispongono di politiche e procedure riguardanti il proprio esercizio del diritto all'ispezione fisica;
i) il bene ricevuto in garanzia è adeguatamente assicurato contro il rischio di danni e gli enti dispongono di procedure per monitorarlo.
Laddove accordi generali di garanzia, o altre forme di garanzia generale (floating charge), forniscano all'ente prestatore un credito registrato sulle attività di un'impresa e tale credito contenga tanto attività non ammissibili a fungere da garanzia reale nel quadro del metodo IRB quanto attività ammissibili a svolgere tale funzione, l'ente può riconoscere queste ultime attività come protezione del credito di tipo reale ammissibile. In tal caso detto riconoscimento è subordinato al fatto che tali attività soddisfino i requisiti per l'ammissibilità della garanzia reale nel quadro del metodo IRB di cui al presente capo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per il trattamento delle esposizioni di leasing come esposizioni assistite da garanzie reali
Gli enti trattano le esposizioni derivanti da operazioni di leasing come esposizioni garantite dal tipo di bene dato in leasing purché siano rispettati i requisiti seguenti:
a) sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 208 o 210, a seconda del caso, per il riconoscimento come garanzia ammissibile del tipo di bene dato in leasing;
b) il locatore pone in atto una sana gestione del rischio riguardo alla destinazione d'uso del bene locato, alla sua ubicazione, alla sua età, e al piano di ammortamento, compresa un'adeguata vigilanza del valore della garanzia reale;
c) il locatore ha il diritto di proprietà sul bene ed è in grado di far valere tempestivamente tale diritto;
d) qualora non sia già stato accertato nel calcolo del livello delle LGD, il divario fra il valore dell'importo non ammortizzato e il valore di mercato della garanzia non è talmente ampio da indurre a sovrastimare l'effetto di attenuazione del rischio di credito attribuito al bene dato in leasing.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per altri tipi di protezione del credito di tipo reale
1. I depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilati detenuti da tale ente sono ammessi al trattamento di cui all'articolo 232, paragrafo 1, se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) il diritto o credito del debitore verso l'ente terzo è esplicitamente costituito in garanzia o ceduto in pegno a favore dell'ente prestatore e tale costituzione in garanzia o cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutte le giurisdizioni interessate ed è incondizionata e irrevocabile;
b) l'ente terzo deve ricevere notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno;
c) a seguito della notifica l'ente terzo è in grado di effettuare pagamenti solo all'ente prestatore o ad altre parti con il consenso del predetto ente.
2. Le polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore si considerano garanzie reali ammissibili purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la polizza di assicurazione vita è esplicitamente costituita in garanzia o ceduta in pegno all'ente prestatore;
b) la società che fornisce l'assicurazione vita riceve notifica della costituzione in garanzia o della cessione in pegno e, in conseguenza di tale notifica, non può versare importi esigibili ai termini del contratto senza il preventivo consenso dell'ente prestatore;
c) l'ente prestatore ha il diritto di risolvere la polizza e di ricevere il valore di riscatto in caso di default del debitore;
d) l'ente prestatore è informato dell'eventuale mancata esecuzione di pagamenti sulla polizza da parte del possessore di quest'ultima;
e) la protezione del credito è fornita per tutta la durata del prestito. Ove ciò non sia possibile perché la polizza assicurativa scade prima del contratto creditizio, l'ente garantisce che l'importo derivante dalla polizza di assicurazione funga da garanzia reale per l'ente fino al termine del contratto di credito;
f) la garanzia o la cessione in pegno è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito;
g) il valore di riscatto è dichiarato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita e non è riducibile;
h) il valore di riscatto è pagato dall'impresa che fornisce l'assicurazione vita tempestivamente su richiesta;
i) il valore di riscatto non può essere richiesto senza il preventivo consenso dell'ente;
j) l'impresa che fornisce l'assicurazione vita è soggetta alla direttiva 2009/138/CE o è soggetta alla vigilanza di un'autorità competente di un paese terzo che applica disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle vigenti nell'Unione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti comuni alle garanzie personali e ai derivati su crediti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Fermo restando l'articolo 214, paragrafo 1, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti è considerata protezione del credito di tipo personale ammissibile se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la protezione del credito è diretta;
b) l'entità della protezione del credito è chiaramente definita e incontrovertibile;
c) il contratto di protezione del credito non contiene alcuna clausola il cui adempimento sfugga al controllo diretto dell'ente prestatore che:
i) consentirebbe al fornitore della protezione di annullare o modificare unilateralmente la protezione del credito;
ii) aumenterebbe il costo effettivo della protezione del credito a seguito di un deterioramento della qualità creditizia dell'esposizione protetta;
iii) potrebbe evitare al fornitore della protezione l'obbligo di effettuare tempestivamente i pagamenti nel caso in cui il debitore principale non abbia versato gli importi dovuti, o nei casi in cui il contratto di leasing sia scaduto ai fini del riconoscimento del valore residuale garantito a norma dell'articolo 134, paragrafo 7, e dell'articolo 166, paragrafo 4;
iv) potrebbe consentire al fornitore della protezione di ridurre la durata della protezione del credito;
d) il contratto di protezione del credito è efficace e opponibile sul piano giuridico in tutti i sistemi giurisdizionali interessati al momento della conclusione del contratto di credito.
Ai fini del primo comma, lettera c), una clausola del contratto di protezione del credito che preveda che un'errata dovuta diligenza o una frode da parte dell'ente prestatore annulli o diminuisca l'entità della protezione del credito offerta dal garante non esclude che tale protezione del credito sia considerata ammissibile.
Ai fini del primo comma, lettera c), il fornitore della protezione può effettuare il pagamento in un'unica soluzione di tutte le somme dovute a titolo del credito o può assumere i futuri obblighi di pagamento del debitore in quanto coperti dal contratto di protezione del credito.
2. L'ente dimostra all'autorità competente di aver posto in atto sistemi per gestire la potenziale concentrazione di rischio derivante dall'uso di garanzie personali e derivati su crediti. L'ente è in grado di dimostrare con piena soddisfazione delle autorità competenti che la sua strategia per quanto riguarda l'uso di derivati su crediti e garanzie personali interagisce con la gestione del suo profilo di rischio complessivo.
3. L'ente ottempera alle prescrizioni contrattuali e di legge inerenti all'applicabilità della protezione del credito di tipo personale nel sistema giurisdizionale applicabile al suo diritto sulla protezione ed adotta tutte le misure necessarie per assicurare tale applicabilità.
L'ente effettua un'analisi giuridica sufficientemente approfondita per accertarsi dell'applicabilità della protezione del credito di tipo personale in tutte le giurisdizioni interessate. Esso ripete all'occorrenza tali analisi per assicurare la continuità dell'applicabilità.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Controgaranzie di governi e di altri soggetti pubblici
1. Gli enti possono trattare le esposizioni di cui al paragrafo 2 come esposizioni protette da una garanzia personale fornita dai soggetti elencati in tale paragrafo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la controgaranzia copre tutti gli elementi di rischio di credito del credito in questione;
b) la garanzia principale e la controgaranzia soddisfano tutti i requisiti previsti per le garanzie personali all'articolo 213 e all'articolo 215, paragrafo 1, con l'eccezione che la controgaranzia può non riferirsi in modo diretto all'obbligazione principale;
c) la copertura è solida e non esistono precedenti storici dai quali si possa evincere che la copertura della controgaranzia è di fatto inferiore a quella fornita da una garanzia diretta del soggetto in questione.
2. Il trattamento di cui al paragrafo 1 si applica alle esposizioni protette da una garanzia personale assistita dalla controgaranzia di uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) amministrazioni centrali o banche centrali;
b) amministrazioni regionali o autorità locali;
c) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
d) banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % nel quadro o in forza dell'articolo 117, paragrafo 2, e dell'articolo 118, rispettivamente;
e) organismi del settore pubblico, quando i crediti nei loro confronti sono trattati conformemente all'articolo 116, paragrafi 1 e 2.
3. Gli enti applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 anche ad un'esposizione non assistita dalla controgaranzia dei soggetti elencati al paragrafo 2, se la controgaranzia dell'esposizione è a sua volta direttamente garantita da uno di tali soggetti e se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti aggiuntivi per le garanzie personali
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le garanzie personali si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) in caso di default o di mancato pagamento del debitore riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di rivalersi tempestivamente sul garante per le somme dovute a titolo del credito per il quale è fornita la protezione.
b) la garanzia personale è un'obbligazione esplicitamente documentata assunta dal garante;
c) è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
i) la garanzia personale copre la totalità dei pagamenti cui è tenuto il debitore principale rispetto al credito;
ii) quando taluni tipi di pagamenti sono esclusi dalla garanzia personale, l'ente prestatore ha corretto il valore della garanzia in modo da tenere conto della limitazione della copertura.
Il pagamento da parte del garante non è subordinato alla condizione che l'ente prestatore si rivalga in primo luogo sul debitore.
Nel caso di protezione del credito di tipo personale a copertura di mutui ipotecari su immobili residenziali, i requisiti di cui all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, devono essere rispettati solo entro un termine di ventiquattro mesi.
2. Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia o fornite dai soggetti elencati nell'articolo 214, paragrafo 2, o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), punto iii), sono considerati rispettati quando è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) a seguito di default o di mancato pagamento del debitore originario riconosciuto come tale, l'ente prestatore ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante che soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
i) il pagamento provvisorio rappresenta una stima attendibile dell'importo della perdita che è probabile l'ente prestatore subisca, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto;
ii) il pagamento provvisorio è proporzionale alla copertura della garanzia personale;
b) l'ente prestatore può dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che gli effetti della garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, giustificano tale trattamento; tale giustificazione è correttamente documentata ed è assoggettata ad apposite procedure interne di approvazione e di revisione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti aggiuntivi per i derivati su crediti
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I derivati su crediti si considerano protezione del credito di tipo personale ammissibile se tutte le condizioni di cui all'articolo 213 e tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) gli eventi creditizi specificati nel derivato su crediti includono:
i) il mancato pagamento degli importi dovuti ai termini dell'obbligazione contrattuale sottostante in essere all'epoca del mancato pagamento, con un periodo di tolleranza pari a quello previsto nell'obbligazione sottostante o ad esso inferiore,
ii) il fallimento, l'insolvenza o l'incapacità del debitore di far fronte al proprio debito, ovvero il mancato pagamento o l'ammissione scritta della sua incapacità di pagare in generale i propri debiti in scadenza, ed eventi analoghi,
iii) la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti in linea capitale, degli interessi o delle commissioni, e che si configuri come evento all'origine di perdite su crediti;
b) per i derivati su crediti che consentono il regolamento per contante:
i) gli enti dispongono di un solido processo di valutazione atto a stimare le perdite in maniera affidabile;
ii) è chiaramente specificato il periodo entro cui si possono ottenere valutazioni dell'obbligazione sottostante dopo l'evento creditizio;
c) se il regolamento presuppone il diritto e la capacità dell'acquirente della protezione di trasferire al fornitore della protezione l'obbligazione sottostante, le condizioni contrattuali di questa stabiliscono che il consenso eventualmente necessario a tale trasferimento non possa essere negato senza ragione;
d) sono chiaramente identificate le parti cui spetta accertare se si sia determinato un evento creditizio;
e) l'accertamento dell'evento creditizio non compete esclusivamente al fornitore della protezione;
f) l'acquirente della protezione ha il diritto o la capacità di informare il fornitore della stessa circa il verificarsi dell'evento creditizio.
Quando gli eventi creditizi non includono la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante di cui alla lettera a), punto iii), la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto all'articolo 233, paragrafo 2.
2. Nel quadro di un derivato su crediti, è ammesso un disallineamento tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento del derivato stesso o tra l'obbligazione sottostante e l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio solo purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
b) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento o, a seconda dei casi, l'obbligazione impiegata per accertare se si sia verificato un evento creditizio si riferiscono al medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o di cross-acceleration validamente opponibili.
3. In deroga al paragrafo 1, per un'esposizione verso imprese coperta da un derivato su crediti non è necessario specificare l'evento creditizio di cui alla lettera a), punto iii), di tale paragrafo nel contratto derivato, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) è necessario un voto del 100 % per modificare la durata, il capitale, la cedola, la valuta o il rango dell'esposizione verso imprese sottostante;
b) il domicilio legale presso il quale è disciplinata l'esposizione verso imprese dispone di una legge fallimentare consolidata che consente ad un'impresa di riorganizzarsi e ristrutturarsi, e prevede un regolamento ordinato dei crediti vantati dai creditori.
Qualora le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non siano soddisfatte, la protezione del credito può essere comunque considerata ammissibile previa una riduzione del valore come previsto dall'articolo 233, paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per ottenere il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Per essere ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, la protezione del credito derivante da garanzie personali o derivati su crediti soddisfa le seguenti condizioni:
a) l'obbligazione sottostante è una delle seguenti esposizioni:
i) un'esposizione verso imprese di cui all'articolo 147, escluse le imprese di assicurazione e riassicurazione;
ii) un'esposizione verso un'amministrazione regionale, un'autorità locale o un organismo del settore pubblico che non è trattata al pari di esposizioni verso amministrazioni centrali o banche centrali conformemente all'articolo 147;
iii) un'esposizione verso una PMI, classificata come esposizione al dettaglio conformemente all'articolo 147, paragrafo 5;
b) i debitori sottostanti non appartengono allo stesso gruppo del fornitore della protezione;
c) l'esposizione è coperta da uno degli strumenti seguenti:
i) derivati su crediti single-name non assistiti da garanzia reale o garanzie single-name,
ii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo first-to-default,
iii) derivati su crediti relativi a panieri del tipo nth-to-default,
d) la protezione del credito soddisfa i requisiti di cui agli articoli 213, 215 e 216, a seconda del caso;
e) il fattore di ponderazione del rischio che è associato all'esposizione prima dell'applicazione del trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non tiene conto in alcun aspetto della protezione del credito;
f) un ente ha il diritto e la prospettiva di ottenere un pagamento dal fornitore della protezione del credito senza dover adottare azioni legali per costringere la controparte al pagamento. Nella misura del possibile, un ente adotta i necessari provvedimenti per accertarsi che il fornitore della protezione sia disposto a pagare prontamente qualora si verifichi un evento creditizio;
g) la protezione del credito acquistata assorbe tutte le perdite creditizie manifestatesi sull'esposizione coperta che si verifichino per via degli eventi creditizi delineati nel contratto;
h) se la struttura dei pagamenti della protezione del credito prevede il regolamento mediante consegna fisica, vi è certezza giuridica in merito alla consegnabilità del prestito, dell'obbligazione o della passività potenziale;
i) se un ente intende consegnare un'obbligazione diversa dall'esposizione sottostante, assicura che l'obbligazione consegnabile sia sufficientemente liquida in modo che l'ente abbia la possibilità di acquistarla e consegnarla conformemente al contratto;
j) i termini e le condizioni relativi agli accordi di protezione del credito sono confermati formalmente per iscritto sia dal fornitore della protezione del credito sia dall'ente;
k) gli enti dispongono di una procedura atta a individuare una correlazione eccessiva tra il merito di credito del fornitore della protezione e il debitore dell'esposizione sottostante dovuta al fatto che le loro performance dipendono da fattori comuni al di là del fattore di rischio sistemico;
l) nel caso della protezione a fronte del rischio di diluizione, il venditore di crediti commerciali acquistati non appartiene allo stesso gruppo del fornitore della protezione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3 all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto iii), la protezione ottenuta è considerata ammissibile nell'ambito del trattamento in questione solo se è stata ottenuta anche una protezione che copre il rischio relativo ai precedenti (n-1) th default o se (n-1) delle attività del paniere sono già state dichiarate in stato di default. In questo caso gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 3, all'attività compresa nel paniere che presenta l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Credit linked notes
Gli investimenti in credit linked notes emesse dall'ente prestatore possono essere trattati come garanzie in contante per calcolare l'effetto della protezione del credito di tipo reale secondo quanto disposto dalla presente sottosezione, a condizione che il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale. Al fine di stabilire se il credit default swap incorporato nella credit linked note sia considerato ammissibile come protezione del credito di tipo personale, l'ente può ritenere soddisfatta la condizione di cui all'articolo 194, paragrafo 6, lettera c).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Compensazione in bilancio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
I prestiti e i depositi presso l'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio sono trattati da tale ente come garanzie reali in contanti ai fini del calcolo dell'effetto della protezione del credito di tipo reale per tali prestiti e depositi dell'ente prestatore soggetti a compensazione in bilancio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Utilizzo del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità per gli accordi quadro di compensazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti che calcolano il "valore dell'esposizione corretto integralmente" (E*) per le esposizioni soggette ad un accordo quadro di compensazione ammissibile che copre operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari calcolano le rettifiche per volatilità che devono applicare utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 223 a 227 per il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie.
2. Ai fini del calcolo di E*, gli enti:
a) calcolano la posizione netta in ciascun gruppo di titoli o in ciascun tipo di merce sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
i) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
ii) il valore totale di un gruppo di titoli o di merci dello stesso tipo presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione;
b) calcolano la posizione netta in ciascuna valuta diversa da quella di regolamento dell'accordo quadro di compensazione, sottraendo l'importo di cui al punto ii) dall'importo di cui al punto i):
i) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta dati in prestito, venduti o forniti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta dato in prestito o trasferito nel quadro dell'accordo;
ii) la somma del valore totale dei titoli denominati in tale valuta presi a prestito, acquistati o ricevuti nel quadro dell'accordo quadro di compensazione e dell'importo del contante in tale valuta preso a prestito o ricevuto nel quadro dell'accordo;
c) applicano il valore della rettifica per volatilità o, se del caso, il valore assoluto della rettifica per volatilità appropriato per un dato gruppo di titoli o per un dato tipo di merci, al valore assoluto della posizione netta positiva o negativa in titoli di tale gruppo di titoli, o in merci di tale tipo di merci;
d) applicano la rettifica per la volatilità dovuta al rischio di cambio (fx) alla posizione netta positiva o negativa in ciascuna valuta diversa dalla valuta di regolamento dell'accordo quadro di compensazione.
3. Gli enti calcolano E * conformemente alla formula seguente:
dove:
i = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono concessi in prestito, venduti con un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure forniti dall'ente alla controparte;
j = l'indice che rappresenta tutti i titoli, le merci o le posizioni per cassa separati nell'ambito dell'accordo, che sono assunti in prestito, acquistati con un patto di rivendita oppure detenuti dall'ente;
k = l'indice che rappresenta tutte le valute separate in cui sono denominati titoli, merci o posizioni per cassa nell'ambito dell'accordo;
Ei = il valore dell'esposizione di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa i, oggetto di concessione in prestito, vendita tramite un contratto di vendita con patto di riacquisto oppure fornitura alla controparte in base all'accordo che si applicherebbe in assenza di protezione del credito, laddove gli enti calcolino gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 2 o 3, a seconda dei casi;
Cj = il valore di un determinato titolo, di una determinata merce o posizione per cassa j oggetto di assunzione in prestito, acquisto con un patto di rivendita o detenzione da parte dell'ente nell'ambito dell'accordo;
Efxk= la posizione netta (positiva o negativa) in una data valuta k diversa da quella di regolamento dell'accordo quale calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera b);
Hfxk= la rettifica per la volatilità dovuta al cambio per la valuta k;
Enetta = l'esposizione netta dell'accordo, calcolata come segue:
dove:
l = l'indice che rappresenta tutti i gruppi distinti degli stessi titoli e tutti i tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo;
Elsec= la posizione netta (positiva o negativa) in un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, nell'ambito dell'accordo, calcolata conformemente al paragrafo 2, lettera a);
Hlsec= la rettifica per volatilità adeguata per un determinato gruppo di titoli l, o un determinato tipo di merci l, stabilita conformemente al paragrafo 2, lettera c); il segno di Hlsec
è determinato nel modo seguente:
a) ha segno positivo quando il gruppo di titoli l è concesso in prestito, venduto tramite contratto di vendita con patto di riacquisto oppure scambiato in modo simile a operazioni di concessione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto;
b) ha segno negativo se il gruppo di titoli l è assunto in prestito, acquistato con patto di rivendita oppure scambiato in modo simile a operazioni di assunzione di titoli in prestito o a un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo;
N = il numero totale di gruppi distinti degli stessi titoli e di tipi distinti delle stesse merci nell'ambito dell'accordo; ai fini di tale calcolo non si contano i gruppi e i tipi
Elsec
per i quali
| Elsec |
è inferiore a
;
Elorda = l'esposizione lorda dell'accordo, calcolata come segue:
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Uso del metodo dei modelli interni per gli accordi quadro di compensazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Al fine del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per le operazioni di finanziamento tramite titoli o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse dalle operazioni in derivati coperte da un accordo quadro di compensazione ammissibile che soddisfi i requisiti di cui al capo 6, sezione 7, un ente può calcolare il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) dell'accordo utilizzando il metodo dei modelli interni, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2.
2. Un ente può utilizzare il metodo dei modelli interni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente utilizza tale metodo soltanto per le esposizioni per le quali gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sono calcolati secondo il metodo IRB di cui al capo 3;
b) l'ente è autorizzato a utilizzare tale metodo dalla sua autorità competente.
3. Un ente che utilizza il metodo dei modelli interni lo fa per tutte le controparti e tutti i titoli, ad eccezione dei portafogli irrilevanti per i quali può ricorrere al metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 220.
4. Le autorità competenti autorizzano un ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni solo a condizione che si siano accertate che il sistema per la gestione dei rischi derivanti dalle operazioni coperte dall'accordo quadro di compensazione utilizzato dall'ente sia concettualmente solido e sia applicato con correttezza e, in particolare, che siano rispettati i seguenti requisiti qualitativi:
a) il modello interno di misurazione del rischio per il calcolo della volatilità di prezzo potenziale delle operazioni è strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio dell'ente e serve come base per la comunicazione delle esposizioni all'alta dirigenza dell'ente stesso;
b) l'ente ha un'unità di controllo del rischio che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
i) è indipendente dalle unità operative e riferisce direttamente all'alta dirigenza;
ii) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del sistema di gestione del rischio dell'ente;
iii) elabora ed analizza giornalmente rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio e sulle misure appropriate da adottare in termini di limiti in materia di posizioni;
c) i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio sono verificati da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per imporre riduzioni delle posizioni assunte e dell'esposizione complessiva al rischio;
d) l'ente ha un numero sufficiente di dipendenti specializzati nell'uso di modelli sofisticati utilizzati nell'unità di controllo del rischio;
e) l'ente ha stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento globale del sistema di misurazione dei rischi;
f) i modelli dell'ente hanno dimostrato di possedere una ragionevole accuratezza nella misurazione dei rischi, comprovata da test retrospettivi dei loro risultati relativi ai dati di almeno un anno;
g) l'ente attua con frequenza un programma rigoroso di prove di stress e i risultati di tali prove sono verificati dall'alta dirigenza e influiscono sulle politiche ed i limiti che essa impone;
h) nell'ambito del suo processo regolare di audit interno, l'ente conduce una verifica indipendente del suo sistema di misurazione del rischio. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio;
i) l'ente conduce una verifica del proprio sistema di gestione del rischio quanto meno con frequenza annuale;
j) il modello interno soddisfa i requisiti di cui all'articolo 292, paragrafi 8 e 9 e all'articolo 294.
5. Il modello interno di un ente per la misurazione del rischio comprende un numero sufficiente di fattori di rischio, in modo da cogliere tutti i rischi di prezzo significativi.
Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di classi di rischio e tra classi di rischio se il sistema da loro applicato per misurare le correlazioni è solido e è attuato con correttezza.
6. Gli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni calcolano E* conformemente alla formula seguente:
dove:
Ei = il valore per ciascuna distinta esposizione i nel quadro dell'accordo che si applicherebbe in assenza della protezione del credito, se gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato o se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese nel quadro del metodo IRB;
Ci = il valore dei titoli o delle merci presi a prestito, acquistati o ricevuti o il contante preso a prestito o ricevuto rispetto a ciascuna di tali esposizioni i.
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio sulla base di modelli interni, gli enti impiegano il risultato del modello riferito al giorno lavorativo precedente.
7. Il calcolo della variazione potenziale di valore di cui al paragrafo 6 è soggetto ai seguenti requisiti:
a) è effettuato quanto meno giornalmente;
b) è basato su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
c) è basato su un periodo di liquidazione equivalente a cinque giorni, eccetto nel caso di operazioni diverse dalle operazioni di vendita di titoli con patto di riacquisto o dalle operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito per le quali si applica un periodo di liquidazione equivalente a dieci giorni;
d) è basato su un periodo di osservazione storica effettiva di almeno un anno salvo qualora un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
e) i dati utilizzati nel calcolo sono aggiornati ogni tre mesi.
Quando un ente ha un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, un finanziamento con margini o un'operazione analoga o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi, in combinato disposto con l'articolo 285, paragrafo 5.
[8. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito o altre operazioni correlate ai mercati finanziari coperte da accordi quadro di compensazione, gli enti usano E* quale calcolata in applicazione del paragrafo 6 come il valore dell'esposizione verso la controparte derivante dalle operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione ai fini dell'articolo 113 nel quadro del metodo standardizzato o del capo 3 nel quadro del metodo IRB.] (paragrafo soppresso) (1)
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) che cosa si intende per portafoglio non rilevante ai fini del paragrafo 3;
b) i criteri per determinare se un modello interno sia solido e sia applicato con correttezza ai fini dei paragrafi 4 e 5 e degli accordi quadro di compensazione.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti possono utilizzare il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie solo se calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato. Un ente non può utilizzare sia il metodo semplificato che il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, tranne ai fini dell'articolo 148, paragrafo 1, e dell'articolo 150, paragrafo 1. Gli enti non utilizzano questa eccezione in maniera selettiva allo scopo di ridurre i requisiti di fondi propri o a fini di arbitraggio regolamentare.
2. In base al metodo semplificato, gli enti assegnano alle garanzie reali finanziarie ammissibili un valore pari al valore di mercato quale determinato conformemente all'articolo 207, paragrafo 4, lettera d).
3. Gli enti attribuiscono alle parti dei valori delle esposizioni coperte dal valore di mercato delle garanzie reali ammissibili il fattore di ponderazione del rischio che assegnerebbero a norma del capo 2 qualora l'ente prestatore avesse un'esposizione diretta verso lo strumento utilizzato come garanzia. A tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del valore dell'elemento e non al valore dell'esposizione indicato nell'articolo 111, paragrafo 2.
4. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % alla parte dell'esposizione assistita da garanzia reale e derivante da operazioni di vendita con patto di riacquisto e da operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito conformi ai criteri enumerati all'articolo 227. Se la controparte in tale operazione non è un operatore primario di mercato, gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 10 %.
5. Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni determinati in forza del capo 6 per gli strumenti derivati enumerati nell'allegato II e soggetti ad una valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato, garantite da contante o da strumenti assimilati, quando non vi siano disallineamenti di valuta.
Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio del 10 %, nella misura della copertura della garanzia, ai valori delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati garantite da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2.
6. Per le operazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 4 e 5, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % se l'esposizione e la garanzia sono denominate nella stessa valuta e si verifica una delle condizioni seguenti:
a) la garanzia è costituita da un deposito in contanti o da uno strumento assimilabile;
b) la garanzia è costituita da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ammissibili a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 114 e al suo valore di mercato è stato applicato uno sconto del 20 %.
7. Ai fini dei paragrafi 5 e 6, la categoria "titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali" include:
a) i titoli di debito emessi da amministrazioni regionali o da autorità locali quando le esposizioni nei loro confronti sono trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese sul cui territorio sono situate in applicazione dell'articolo 115;
b) i titoli di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo cui si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in base all'articolo 117, paragrafo 2;
c) i titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione dell'articolo 118.
d) i titoli di debito emessi da organismi del settore pubblico trattati come esposizioni verso amministrazioni centrali in conformità dell'articolo 116, paragrafo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nella valutazione delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'uso del metodo integrale, gli enti applicano rettifiche per volatilità al valore di mercato della garanzia, come previsto agli articoli da 224 a 227, per tenere conto della volatilità dei prezzi.
Quando una garanzia è denominata in una valuta diversa da quella nella quale è denominata l'esposizione sottostante, gli enti aggiungono una rettifica per la volatilità delle valute alla rettifica per volatilità appropriata alla garanzia secondo quanto stabilito agli articoli da 224 a 227.
Nel caso delle operazioni in strumenti derivati OTC coperte da accordi di compensazione riconosciuti dalle autorità competenti in forza del capo 6, gli enti applicano una rettifica per volatilità per riflettere la volatilità delle valute, laddove sussista un disallineamento tra la valuta di denominazione della garanzia e quella di regolamento. Anche nel caso in cui intervengano più valute nelle operazioni coperte dall'accordo di compensazione, gli enti applicano un'unica rettifica per volatilità.
2. Gli enti calcolano il valore della garanzia corretto per la volatilità (CVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
CVA = C · (1 - HC - Hfx)
dove:
C = il valore della garanzia reale;
HC = la rettifica per volatilità appropriata per la garanzia, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227;
Hfx = la rettifica per volatilità appropriata per il disallineamento di valuta, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.
Gli enti utilizzano la formula di cui al presente paragrafo nel calcolo del valore della garanzia reale corretto per la volatilità per tutte le operazioni eccetto quelle soggette ad accordi quadro di compensazione riconosciuti, alle quali si applicano gli articoli 220 e 221.
3. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto per la volatilità (EVA) di cui debbono tenere conto nel modo seguente:
EVA = E · (1 + HE)
dove:
E = il valore dell'esposizione quale sarebbe determinato in applicazione del capo 2 o 3, a seconda dei casi, se l'esposizione non fosse garantita;
HE = la rettifica per volatilità appropriata per l'esposizione, quale calcolata in applicazione degli articoli 224 e 227.
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'EVA come segue:
EVA = E.
4. Ai fini del calcolo di E di cui al paragrafo 3, si applica quanto segue:
a) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base al metodo standardizzato, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 2;
b) per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB, gli enti calcolano i loro valori dell'esposizione utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.
5. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione corretto integralmente (E*), tenuto conto sia della volatilità che degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia, come segue:
E* = max {0, EVA - CVAM}
dove:
EVA = il valore dell'esposizione corretto per la volatilità, calcolato nel paragrafo 3;
CVAM = CVA ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata conformemente alle disposizioni della sezione 5;
Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.
6. Gli enti calcolano le rettifiche per volatilità utilizzando il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli da 224 a 227.
7. Se la garanzia reale consiste in una serie di elementi ammissibili, gli enti calcolano la rettifica per volatilità (H) come segue:
dove:
ai = la proporzione del valore di un elemento ammissibile i nel valore totale della garanzia;
Hi = la rettifica per volatilità applicabile all'elemento ammissibile i.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rettifiche di vigilanza per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le tabelle da 1 a 4 di cui al presente paragrafo riportano le rettifiche per volatilità applicate dagli enti nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, ipotizzando una rivalutazione giornaliera.
RETTIFICHE PER VOLATILITA'
Tabella 1
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito del titolo di debito | Durata residua (m), espressa in anni | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi da soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b) | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d) | Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h) | ||||||
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | ||
1 | m ≤ 1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 |
1 < m ≤ 3 | 2,828 | 2 | 1,414 | 4,243 | 3 | 2,121 | 11,314 | 8 | 5,657 | |
3 < m ≤ 5 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 | 11,314 | 8 | 5,657 | |
5 < m ≤ 10 | 5,657 | 4 | 2,828 | 8,485 | 6 | 4,243 | 22,627 | 16 | 11,314 | |
m > 10 | 5,657 | 4 | 2,828 | 16,971 | 12 | 8,485 | 22,627 | 16 | 11,314 | |
da 2 a 3 | m ≤ 1 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 |
1 < m ≤ 3 | 4,243 | 3 | 2,121 | 5,657 | 4 | 2,828 | 16,971 | 12 | 8,485 | |
3 < m ≤ 5 | 4,243 | 3 | 2,121 | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485 | |
5 < m ≤ 10 | 8,485 | 6 | 4,243 | 16,971 | 12 | 8,485 | 33,941 | 24 | 16,971 | |
m > 10 | 8,485 | 6 | 4,243 | 28,284 | 20 | 14,142 | 33,941 | 24 | 16,971 | |
4 | tutti | 21,213 | 15 | 10,607 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
.
Tabella 2
Classe di merito di credito alla quale è associata la valutazione del merito di credito di un titolo di debito a breve termine | Durata residua (m), espressa in anni | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), con valutazioni del merito di credito a breve termine | Rettifiche per volatilità per titoli di debito emessi dai soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettere c) e d), con valutazioni del merito di credito a breve termine | Rettifiche per volatilità per le posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera h), con valutazioni del merito di credito a breve termine | ||||||
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | ||
1 | 0,707 | 0,5 | 0,354 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | |
da 2 a 3 | 1,414 | 1 | 0,707 | 2,828 | 2 | 1,414 | 5,657 | 4 | 2,828 |
.
Tabella 3
Altri tipi di garanzie reali o di esposizioni
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) | |
Principali indici di strumenti di capitale, principali indici di obbligazioni convertibili | 28,284 | 20 | 14,142 |
Altri strumenti di capitale o obbligazioni convertibili quotati in borse valori riconosciute | 42,426 | 30 | 21,213 |
Contante | 0 | 0 | 0 |
Oro fisico | 28,284 | 20 | 14,142 |
.
Tabella 4
Rettifica per volatilità per disallineamenti di valuta (Hfx)
periodo di liquidazione di venti giorni (%) | periodo di liquidazione di dieci giorni (%) | periodo di liquidazione di cinque giorni (%) |
11,314 | 8 | 5,657 |
.
2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità conformemente al paragrafo 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) per le operazioni di prestito garantite il periodo di liquidazione è pari a venti giorni lavorativi;
b) per le operazioni di vendita con patto di riacquisto (salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o di diritti garantiti relativi alla proprietà di merci) e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito, il periodo di liquidazione è pari a cinque giorni lavorativi;
c) per le altre operazioni correlate ai mercati finanziari, il periodo di liquidazione è pari a dieci giorni lavorativi.
Quando un ente ha un'operazione o un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i criteri di cui all'articolo 285, paragrafi 2, 3 e 4, il periodo di detenzione minimo è allineato al periodo con rischio di margine che si applicherebbe a norma di tali paragrafi.
3. Nelle tabelle da 1 a 4 di cui al paragrafo 1 e nei paragrafi da 4 a 6, la classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito di un titolo di debito è la classe di merito di credito alla quale l'ABE associa la valutazione del merito di credito in applicazione del capo 2.
Ai fini della determinazione della classe di merito di credito alla quale è associata una valutazione del merito di credito del titolo di debito di cui al primo comma, si applica anche l'articolo 197, paragrafo 7.
4. Per i titoli o le merci non ammissibili prestati o venduti nell'ambito di operazioni di vendita con patto di riacquisto o di operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito, la rettifica per volatilità è la stessa applicabile agli strumenti di capitale quotati in una borsa valori riconosciuta e non inclusi nei principali indici.
5. Per le quote di OIC ammissibili, la rettifica per volatilità corrisponde alla media ponderata delle rettifiche per volatilità che sarebbero applicabili, visto il periodo di liquidazione dell'operazione di cui al paragrafo 2, alle attività nelle quali il fondo ha investito.
Qualora l'ente non conosca le attività nelle quali il fondo ha investito, la rettifica per volatilità è la più elevata applicabile ad una qualsiasi delle attività nelle quali il fondo ha il diritto di investire.
6. Per i titoli di debito privi di rating emessi da enti o imprese di investimento che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 197, paragrafo 4, le rettifiche per volatilità sono le stesse applicabili ai titoli emessi da enti o imprese con una valutazione esterna del merito di credito associata alle classi di merito di credito 2 o 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Stime interne delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità per calcolare le rettifiche per volatilità da applicare a garanzie reali ed esposizioni purché tali enti soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare le proprie stime interne della volatilità non possono tornare ad utilizzare altri metodi, salvo per validi motivi debitamente comprovati e subordinatamente all'autorizzazione delle autorità competenti.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI pari o superiore a investment grade (qualità elevata), gli enti possono calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli.
Per i titoli di debito con valutazione del merito di credito di un'ECAI inferiore a investment grade e per altre garanzie ammissibili, gli enti calcolano le rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento.
Gli enti che impiegano il metodo delle rettifiche per volatilità basato su stime interne stimano la volatilità della garanzia reale o il disallineamento di valuta senza tenere conto delle eventuali correlazioni tra esposizione non garantita, garanzia reale o tassi di cambio.
Nel definire le relative categorie gli enti considerano la tipologia dell'emittente del titolo, la valutazione esterna del merito di credito del titolo, la durata residua del titolo e la sua durata finanziaria modificata. Le stime della volatilità sono rappresentative dei titoli inclusi dall'ente nella categoria specifica.
2. Il calcolo delle rettifiche per volatilità è soggetto a tutti i seguenti criteri:
a) gli enti basano il calcolo su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
b) gli enti basano il calcolo sui seguenti periodi di liquidazione:
i) venti giorni lavorativi per le operazioni di prestito garantite;
ii) cinque giorni lavorativi per le operazioni di vendita con patto di riacquisto, salvo nella misura in cui tali operazioni implichino il trasferimento di merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci, e le operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito;
iii) dieci giorni lavorativi per altre operazioni correlate ai mercati finanziari;
c) gli enti possono impiegare rettifiche per volatilità calcolate su periodi di liquidazione più brevi o più lunghi, aggiustandole verso l'alto o verso il basso a seconda del periodo di liquidazione di cui alla lettera b) per il tipo di operazione in questione, usando la radice quadrata del periodo di tempo secondo la formula seguente:
dove:
TM = il periodo di liquidazione rilevante;
HM = la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TM;
HN = la rettifica per volatilità basata sul periodo di liquidazione TN;
d) gli enti tengono conto della illiquidità delle attività di minore qualità creditizia. Correggono il periodo di liquidazione verso l'alto ove vi siano dubbi sulla liquidità della garanzia reale. Essi sono altresì tenuti ad individuare i casi in cui l'evidenza storica rischi di sottostimare la volatilità potenziale. Tali casi sono studiati tramite prove di stress;
e) il periodo storico di osservazione usato dagli enti per il calcolo delle rettifiche per volatilità è come minimo di un anno. Per gli enti che a tale proposito impiegano schemi di ponderazione o altri metodi, il periodo di osservazione effettivo è parimenti di un anno almeno. Le autorità competenti possono inoltre richiedere agli enti di calcolare le rettifiche per volatilità sulla base di periodi di osservazione più brevi ove, a loro giudizio, ciò sia giustificato da un significativo aumento della volatilità dei prezzi;
f) gli enti aggiornano le loro serie di dati e calcolano le rettifiche per volatilità almeno una volta ogni tre mesi. Essi ne verificano inoltre l'appropriatezza ogniqualvolta i prezzi di mercato subiscano variazioni sostanziali.
3. La stima delle rettifiche per volatilità soddisfa tutti i seguenti criteri qualitativi:
a) un ente impiega le stime della volatilità nel processo giornaliero di gestione del rischio dell'ente, anche in relazione ai limiti interni di esposizione;
b) se il periodo di liquidazione impiegato dall'ente nel suo processo giornaliero di gestione del rischio è più lungo di quello previsto nella presente sezione per il tipo di operazione in questione, tale ente maggiora le sue rettifiche per volatilità utilizzando la formula della radice quadrata del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, lettera c);
c) gli enti dispongono di solide procedure di sorveglianza, intese ad assicurare l'osservanza di una serie documentata di politiche e di controlli concernenti il funzionamento del loro sistema di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali stime nel processo di gestione del rischio;
d) nell'ambito del processo di audit interno dell'ente è condotta periodicamente una verifica indipendente del sistema di stima delle rettifiche per volatilità. La verifica del sistema globale di stima delle rettifiche per volatilità e di integrazione di tali rettifiche nel processo di gestione del rischio dell'ente ha luogo con cadenza minima annuale. Essa riguarda quanto meno i seguenti aspetti:
i) l'integrazione delle rettifiche per volatilità stimate nella gestione giornaliera del rischio;
ii) la validazione di ogni modifica rilevante nel processo di stima delle rettifiche per volatilità;
iii) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per il sistema di stima delle rettifiche per volatilità, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
iv) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione delle rettifiche per volatilità nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Le rettifiche per volatilità di cui all'articolo 224 sono quelle che un ente applica in caso di rivalutazione giornaliera. Se la frequenza della rivalutazione è meno che giornaliera, gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità. Gli enti le calcolano maggiorando le rettifiche per volatilità applicabili in caso di rivalutazione giornaliera, utilizzando la seguente formula della radice quadrata del periodo di tempo:
dove:
H = la rettifica per volatilità applicabile;
HM = la rettifica per volatilità in caso di rivalutazione giornaliera;
NR = il numero effettivo di giorni lavorativi intercorrenti tra le rivalutazioni;
TM = il periodo di liquidazione per il tipo di operazione in questione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per l'applicazione di una rettifica per volatilità dello 0 % nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie
(integrato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti che utilizzano il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 possono, per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito, applicare una rettifica per volatilità dello 0 % anziché le rettifiche per volatilità calcolate ai sensi degli articoli 224 e 226, a patto che le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad h), del presente articolo, siano soddisfatte. Agli enti che utilizzano il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221 è precluso il trattamento di cui al presente articolo.
2. Gli enti possono applicare una rettifica per volatilità dello 0 % se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'esposizione e la garanzia reale sono entrambe rappresentate da contante ovvero da titoli di debito emessi da amministrazioni centrali o da banche centrali ai sensi dell'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), e ammessi a un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del capo 2;
b) l'esposizione e la garanzia reale sono denominate nella stessa valuta;
c) la durata dell'operazione non supera un giorno oppure sia l'esposizione sia la garanzia reale sono soggette a valutazione in base ai prezzi di mercato e ad adeguamento dei margini su base giornaliera;
d) il lasso di tempo tra l'ultima valutazione in base ai prezzi di mercato precedente un omesso adeguamento dei margini da parte della controparte e l'escussione della garanzia reale non supera i quattro giorni lavorativi;
e) l'operazione è regolata tramite un sistema di regolamento abilitato a quel tipo di operazioni;
f) la documentazione che disciplina l'accordo o l'operazione è conforme a quella normalmente utilizzata per operazioni di vendita con patto di riacquisto o per operazioni di concessione e assunzione di titoli in prestito sui titoli in questione;
g) l'operazione è disciplinata da norme contrattuali, opportunamente documentate, che ne prevedono l'immediata cessazione nel caso in cui la controparte non ottemperi all'obbligo di consegna del contante, dei titoli o dei margini, oppure si riveli altrimenti in default;
h) la controparte è considerata un operatore primario di mercato dalle autorità competenti.
3. La categoria "operatori primari di mercato" di cui al paragrafo 2, lettera h), comprende i seguenti soggetti:
a) i soggetti di cui all'articolo 197, paragrafo 1, lettera b), alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % in applicazione del capo 2;
b) enti;
b bis) imprese di investimento;
c) altre imprese finanziarieai sensi dell'articolo 13, punto 25, lettere b) e d), della direttiva 2009/138/CE, alle esposizioni verso le quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 20 % in base al metodo standardizzato o che, nel caso degli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese in base al metodo IRB, non dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI riconosciuta e sono valutate internamente dall'ente;
d) gli OIC regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;
e) i fondi pensione regolamentati;
f) gli organismi di compensazione riconosciuti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie per le esposizioni trattate secondo il metodo standardizzato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Nell'ambito del metodo standardizzato, gli enti utilizzano E * quale calcolata a norma dell'articolo 223, paragrafo 5, come il valore dell'esposizione ai fini dell'articolo 113. Nel caso degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I, gli enti utilizzano E * come il valore a cui sono applicate le percentuali indicate nell'articolo 111, paragrafo 2, per giungere al valore dell'esposizione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Principi di valutazione delle garanzie reali ammissibili diverse dalle garanzie reali finanziarie
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. La valutazione di un bene immobile soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) il valore è stimato in maniera indipendente rispetto al processo dell'ente di acquisizione dell'ipoteca, elaborazione e decisione in merito al prestito, da parte di un perito indipendente che possieda le qualifiche, la capacità e l'esperienza necessarie per effettuare una valutazione;
b) il valore è stimato utilizzando criteri di valutazione prudenti che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
i) il valore esclude le aspettative sugli aumenti di prezzo;
ii) il valore è rettificato per tenere conto della possibilità che il valore corrente di mercato sia significativamente superiore al valore che sarebbe sostenibile per la durata del prestito;
c) il valore è documentato in modo chiaro e trasparente;
d) il valore non è superiore al valore di mercato dell'immobile laddove quest'ultimo possa essere stabilito;
e) laddove l'immobile sia rivalutato, il valore dell'immobile non supera il valore medio misurato per tale immobile, o per un immobile comparabile, negli ultimi sei anni per gli immobili residenziali o otto anni per gli immobili non residenziali o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda di quale sia più elevato.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti utilizzano la media dei valori degli immobili osservati a intervalli uguali e il periodo di riferimento comprende almeno tre punti di dati.
Ai fini del calcolo del valore medio, gli enti possono utilizzare i risultati della sorveglianza sui valori immobiliari conformemente all'articolo 208, paragrafo 3. Il valore dell'immobile potrebbe superare tale valore medio o il valore al momento della concessione del prestito, a seconda dei casi, nel caso di modifiche apportate all'immobile che ne aumentino inequivocabilmente il valore, come ad esempio miglioramenti della prestazione energetica o miglioramenti della resilienza, della protezione e dell'adattamento ai rischi fisici dell'edificio o dell'unità abitativa. Il valore dell'immobile non è rivalutato verso l'alto se gli enti non hanno dati sufficienti per calcolare il valore medio tranne se l'aumento del valore è basato su modifiche che ne aumentano inequivocabilmente il valore.
La valutazione dell'immobile tiene conto di eventuali diritti di prelazione sull'immobile, a meno che un diritto di prelazione sia preso in considerazione nel calcolo dell'importo lordo dell'esposizione a norma dell'articolo 124, paragrafo 6, lettera c), o a riduzione dell'importo del 55 % del valore dell'immobile a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, o dell'articolo 126, paragrafo 1, e rispecchia, se del caso, i risultati della sorveglianza richiesta ai sensi dell'articolo 208, paragrafo 3.
2. Per i crediti commerciali, il valore è l'ammontare esigibile.
3. Gli enti valutano le garanzie reali su beni materiali diverse dagli immobili al valore di mercato. Ai fini del presente articolo, il valore di mercato è l'importo stimato al quale il bene verrebbe venduto alla data della valutazione in un'operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di mercato.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri e i fattori da prendere in considerazione per la valutazione del termine "immobile comparabile" di cui al paragrafo 1, lettera e).
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese per un'esposizione con una protezione del credito di tipo reale ammissibile trattata secondo il metodo IRB
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nel quadro del metodo IRB, fatta eccezione per le esposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano la LGD effettiva (LGD*) come LGD ai fini del capo 3 per riconoscere la protezione del credito di tipo reale ammissibile ai sensi del presente capo. Gli enti calcolano la LGD * come segue:
dove:
E = il valore dell'esposizione prima di tenere conto dell'effetto della protezione del credito di tipo reale; per un'esposizione assistita da garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del presente capo, tale importo è calcolato conformemente all'articolo 223, paragrafo 3; in caso di titoli concessi in prestito o forniti, tale importo corrisponde al contante concesso in prestito o ai titoli concessi in prestito o forniti; per i titoli concessi in prestito o forniti, il valore dell'esposizione è aumentato applicando la rettifica per volatilità (HE) ai sensi degli articoli da 223 a 227;
ES = il valore corrente della protezione del credito di tipo reale ricevuta dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile a tale tipo di protezione del credito di tipo reale (HC) e l'applicazione della rettifica per volatilità per i disallineamenti di valuta (Hfx) tra l'esposizione e la protezione del credito di tipo reale, conformemente ai paragrafi 2 e 3; ES è limitato al seguente valore massimo: E·(1+HE);
EU = E·(1+HE) - ES;
LGDU = la LGD applicabile per un'esposizione non garantita come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1;
LGDS = la LGD applicabile alle esposizioni garantite dal tipo di FCP ammissibile utilizzata nell'operazione, come specificato al paragrafo 2, nella tabella 1.
2. La tabella 1 specifica i valori di LGDS e Hc applicabili nella formula di cui al paragrafo 1.
Tabella 1
Tipo di FCP | LGDS | Rettifica per volatilità (Hc) |
Garanzie reali finanziarie | 0 % | Rettifica per volatilità Hc di cui agli articoli da 224 a 227 |
Crediti | 20 % | 40 % |
Immobili residenziali e non residenziali | 20 % | 40 % |
Altre garanzie reali su beni materiali | 25 % | 40 % |
FCP non ammissibile | Non applicabile | 100 % |
.
3. Se una protezione del credito di tipo reale ammissibile è denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, la rettifica per volatilità per il disallineamento di valuta (Hfx) è la stessa che si applica ai sensi degli articoli da 224 a 227.
4. In alternativa al trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 124, paragrafo 9, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 50 % alla parte dell'esposizione che è, entro i limiti stabiliti rispettivamente all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma, e all'articolo 126, paragrafo 1, primo comma, pienamente garantita da immobili residenziali o non residenziali situati nel territorio di uno Stato membro quando sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 3 o 4.
5. Per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese per le esposizioni IRB che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 220, gli enti utilizzano E * conformemente all'articolo 220, paragrafo 4, e utilizzano la LGD per le esposizioni non garantite, come stabilito all'articolo 161, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese nel caso di pool di protezione del credito di tipo reale ammissibili per un'esposizione trattata secondo il metodo IRB
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti che hanno ottenuto più tipi di protezione del credito di tipo reale possono, per le esposizioni trattate secondo il metodo IRB, applicare la formula di cui all'articolo 230, in modo sequenziale per ogni singolo tipo di garanzia reale. A tal fine, dopo ogni fase di riconoscimento di un singolo tipo di FCP, tali enti riducono il valore residuo dell'esposizione non garantita (EU) del valore corretto della garanzia reale (ES) riconosciuto in tale fase. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, il totale di ES in tutti i tipi di protezione del credito di tipo reale è limitato al valore di E·(1+HE), risultante nella formula seguente:
dove:
LGDS,i = la LGD applicabile alla FCP i, come specificato all'articolo 230, paragrafo 2;
ES,i = il valore corrente della FCP i ottenuto dopo l'applicazione della rettifica per volatilità applicabile per il tipo di FCP (Hc) ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Altri tipi di protezione del credito di tipo reale
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 1, i depositi in contante o gli strumenti assimilati al contante detenuti da un ente terzo non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente prestatore possono essere trattati come una garanzia fornita dall'ente terzo.
2. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 212, paragrafo 2, gli enti sottopongono la quota dell'esposizione garantita dal valore di riscatto corrente delle polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente prestatore al seguente trattamento:
a) quando l'esposizione è soggetta al metodo standardizzato, è ponderata per il rischio utilizzando i fattori specificati al paragrafo 3;
b) quando l'esposizione è soggetta al metodo IRB ma non alle stime interne delle LGD dell'ente, riceve una LGD del 40 %.
In caso di disallineamenti di valuta, gli enti riducono il valore di riscatto corrente conformemente all'articolo 233, paragrafo 3, e il valore di protezione del credito corrisponde al valore di riscatto corrente della polizza di assicurazione vita.
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli enti attribuiscono i seguenti fattori di ponderazione del rischio sulla base del fattore di ponderazione del rischio assegnato ad un'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita:
a) un fattore di ponderazione del rischio del 20 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;
b) un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 50 %;
b bis) un fattore di ponderazione del rischio del 52,5 % nel caso in cui all'esposizione di primo rango (senior) non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 75 %;
c) un fattore di ponderazione del rischio del 70 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 100 %;
d) un fattore di ponderazione del rischio del 150 %, nel caso in cui all'esposizione di primo rango non garantita nei confronti dell'impresa che fornisce l'assicurazione vita sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 150 %.
4. Gli enti possono trattare gli strumenti riacquistati su richiesta che sono ammissibili ai sensi dell'articolo 200, lettera c), come garanzia dell'ente emittente. Il valore della protezione del credito ammissibile è il seguente:
a) quando lo strumento è riacquistato al suo valore nominale, il valore della protezione corrisponde a tale importo;
b) quando lo strumento è riacquistato al prezzo di mercato, il valore della protezione corrisponde al valore dello strumento valutato secondo le stesse modalità applicate ai titoli di debito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 197, paragrafo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del calcolo degli effetti della protezione del credito di tipo personale conformemente alla presente sottosezione, il valore della protezione del credito di tipo personale (G) è l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare in caso di default o di non pagamento da parte del debitore o in caso di altri eventi creditizi specificati.
2. Nel caso dei derivati su crediti che non includono come evento creditizio la ristrutturazione dell'obbligazione sottostante che comporti la remissione o il rinvio dei pagamenti per capitale, interessi o commissioni e si configuri come evento all'origine di perdite su crediti, si applica quanto segue:
a) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare non sia superiore al valore dell'esposizione, gli enti riducono del 40 % il valore della protezione del credito calcolato in applicazione del paragrafo 1;
b) qualora l'importo che il fornitore della protezione si è impegnato a versare sia superiore al valore dell'esposizione, il valore della protezione del credito non supera il 60 % del valore dell'esposizione.
3. Quando la protezione del credito di tipo personale sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, gli enti riducono il valore di protezione del credito mediante l'applicazione di una rettifica per volatilità secondo la formula seguente:
G* = G · (1 - Hfx)
dove:
G* = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio,
G = l'importo nominale della protezione del credito,
Hfx = la rettifica per volatilità dovuta a disallineamento di valuta fra la protezione del credito e l'obbligazione sottostante determinata conformemente al paragrafo 4.
In assenza di disallineamento di valuta Hfx è pari a zero.
4. Gli enti basano le rettifiche per volatilità in caso di disallineamenti di valuta su un periodo di liquidazione di 10 giorni lavorativi, ipotizzando una rivalutazione giornaliera, e calcolano tali rettifiche sulla base del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224. Gli enti maggiorano le rettifiche per volatilità conformemente all'articolo 226.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di protezione parziale e divisione in segmenti
Quando un ente trasferisce una parte del rischio di un credito in uno o più segmenti, si applicano le regole di cui al capo 5. Gli enti possono considerare che le soglie di rilevanza al di sotto delle quali non saranno effettuati pagamenti in caso di perdita sono equivalenti a posizioni che coprono leprime perdite non traslate e danno origine ad un trasferimento del rischio in segmenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo standardizzato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 113, paragrafo 3, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale a cui tali enti applicano il metodo standardizzato, indipendentemente dal trattamento dell'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione, conformemente alla formula seguente:
max{0, E - GA} · r + GA · g
dove:
E = il valore dell'esposizione calcolato conformemente all'articolo 111; a tal fine, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio elencati nell'allegato I è pari al 100 % del loro valore e non al valore dell'esposizione indicato all'articolo 111, paragrafo 2;
GA = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 2;
g = il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
2. Quando l'importo garantito (GA) è inferiore all'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo standardizzato;
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le esposizioni con protezione del credito di tipo personale alle quali un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 e laddove le esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo standardizzato, gli enti calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo la formula seguente:
max{0, E - GA} · r + GA · g
dove:
E = il valore dell'esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5; a tal fine, gli enti calcolano il valore dell'esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando un CCF del 100 % anziché le SA-CCF o le IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter;
GA = l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo;
r = il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il debitore come specificato al capo 3;
g = il fattore di ponderazione del rischio applicabile a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione come specificato al capo 2.
2. Quando l'importo della protezione del credito (GA) è inferiore al valore dell'esposizione (E), gli enti possono applicare la formula di cui al paragrafo 1 solo se le parti garantite e non garantite dell'esposizione hanno lo stesso rango (seniority).
3. Gli enti possono estendere il trattamento preferenziale di cui all'articolo 114, paragrafi 4 e 7, alle esposizioni o parti di esposizioni garantite dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale come se tali esposizioni fossero esposizioni dirette verso l'amministrazione centrale o la banca centrale, purché le condizioni di cui all'articolo 114, paragrafo 4 o 7, a seconda dei casi, siano soddisfatte per tali esposizioni dirette.
4. L'importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell'esposizione è pari a zero.
5. Per eventuali parti non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell'esposizione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB senza l'utilizzo di stime interne della LGD e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3, l'ente determina la parte garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA).
1 bis. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi di stime interne della PD calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo delle perdite attese per la parte garantita del valore dell'esposizione utilizzando la PD del fornitore della protezione e la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter del presente articolo. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale conformemente al presente capo.
1 ter. Gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD specificata al paragrafo 1 bis del presente articolo e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzano la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.
1 quater. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.
1 quinquies. Fatto salvo il paragrafo 1 quater del presente articolo, gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni garantite avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione utilizzando la PD, la LGD applicabile per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 161, paragrafo 1, conformemente al paragrafo 1 ter del presente articolo, e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.
2. Per eventuali parti non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell'esposizione.
3. Ai fini del presente articolo, (GA) è l'importo della protezione del credito corretto per il rischio di cambio (G*) quale calcolato in applicazione dell'articolo 233, paragrafo 3, ulteriormente corretto per eventuali disallineamenti di durata come stabilito nella sezione 5 del presente capo. Il valore dell'esposizione (E) è il valore dell'esposizione determinato conformemente al capo 3, sezione 5. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per gli elementi fuori bilancio diversi dai derivati trattati secondo il metodo IRB utilizzando CCF del 100 % anziché la SA-CCF o le IRB-CCF di cui all'articolo 166, paragrafi 8, 8 bis e 8 ter.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese secondo il metodo della sostituzione quando l'esposizione garantita è trattata secondo il metodo IRB utilizzando stime interne della LGD e un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione è trattata secondo il metodo IRB
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per un'esposizione con protezione del credito di tipo personale alla quale un ente applica il metodo IRB di cui al capo 3 utilizzando stime interne della LGD e laddove esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione sono trattate secondo il metodo IRB di cui al capo 3 ma senza avvalersi di stime interne della LGD, l'ente determina la parte garantita dell'esposizione come corrispondente all'importo più basso tra il valore dell'esposizione (E) e il valore corretto della protezione del credito di tipo personale (GA), calcolato conformemente all'articolo 235 bis, paragrafo 1. L'ente calcola l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e l'importo della perdita attesa per la parte garantita del valore dell'esposizione utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, ove applicabile, utilizzando la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.
2. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, ma senza avvalersi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, determina la LGD conformemente all'articolo 161, paragrafo 1. Per le esposizioni subordinate e la protezione del credito di tipo personale non subordinata, la LGD che gli enti devono applicare alla parte garantita del valore dell'esposizione è la LGD associata ai crediti di rango più elevato (senior claims) e gli enti possono riflettere eventuali protezioni del credito di tipo reale che garantiscono la protezione del credito di tipo personale ai sensi del presente capo.
3. Gli enti che applicano il metodo IRB di cui al capo 3, avvalendosi di stime interne della LGD, a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione, calcolano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione sottostante utilizzando la PD, la LGD e la stessa funzione di ponderazione del rischio utilizzate per un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione e, se del caso, utilizzano la durata (M) relativa all'esposizione sottostante, calcolata conformemente all'articolo 162.
4. Gli enti che applicano il metodo IRB a esposizioni dirette comparabili verso il fornitore della protezione avvalendosi del metodo di cui all'articolo 153, paragrafo 5, utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa applicabili alla parte garantita dell'esposizione corrispondenti a quelli di cui all'articolo 153, paragrafo 5, e all'articolo 158, paragrafo 6.
5. Per eventuali parti non garantite del valore dell'esposizione (E), gli enti utilizzano il fattore di ponderazione del rischio e la perdita attesa corrispondenti all'esposizione sottostante. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 159, gli enti assegnano eventuali rettifiche di valore su crediti generali o specifiche oppure rettifiche di valore supplementari conformemente all'articolo 34 in relazione alle attività dell'ente non ricomprese nel portafoglio di negoziazione o altre riduzioni dei fondi propri relative all'esposizione diverse dalle deduzioni effettuate conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), alla parte non garantita del valore dell'esposizione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disallineamento di durata
1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio si ha disallineamento di durata quando la durata residua della protezione del credito è più breve di quella dell'esposizione protetta. La protezione del credito con durata residua inferiore ai tre mesi la cui scadenza precede quella dell'esposizione sottostante non è considerata ammissibile.
2. In caso di disallineamento di durata, la protezione del credito non è considerata ammissibile se una delle condizioni seguenti è soddisfatta:
a) la sua durata originaria è inferiore a un anno;
b) l'esposizione è un'esposizione a breve termine soggetta, in base alle indicazioni delle autorità competenti, a soglia minima di un giorno anziché di un anno per il valore della durata (M) di cui all'articolo 162, paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Durata della protezione del credito
1. Fatto salvo il limite massimo di cinque anni, la scadenza effettiva dell'attività sottostante è calcolata come il periodo massimo rimanente prima che il debitore sia chiamato ad adempiere la sua obbligazione. Fermo restando il paragrafo 2, la durata della protezione del credito è il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale è possibile che la protezione cessi o che vi si ponga fine.
2. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione del venditore della protezione, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata. Quando l'opzione di porre fine alla protezione è a discrezione dell'acquirente della protezione e i termini contrattuali all'origine della protezione incentivano l'ente ad esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, l'ente considera come durata della protezione il periodo di tempo rimanente fino alla prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; altrimenti l'ente può considerare che tale opzione non influenzi la durata della protezione.
3. Se è possibile che il derivato su crediti si concluda prima della scadenza del periodo di tolleranza previsto per il verificarsi del default sull'obbligazione sottostante a seguito del mancato pagamento, gli enti deducono il periodo di tolleranza dalla durata della protezione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazione della protezione
1. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, in caso di disallineamento tra la durata dell'esposizione e la durata della protezione, la garanzia reale non è considerata protezione del credito di tipo reale ammissibile.
2. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo reale nel quadro del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della garanzia reale mediante la seguente formula:
dove:
CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale quale specificato all'articolo 223, paragrafo 2, o, se inferiore, l'importo dell'esposizione;
t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;
T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;
t* = 0,25.
Gli enti utilizzano il CVAM corrispondente al CVA ulteriormente corretto per disallineamenti di durata nella formula per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) di cui all'articolo 223, paragrafo 5.
3. Per le operazioni soggette a protezione del credito di tipo personale, gli enti integrano la durata della protezione del credito e quella dell'esposizione nel valore corretto della protezione del credito mediante la seguente formula:
dove:
GA = G* corretto per eventuali disallineamenti di durata;
G* = l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta;
t = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza della protezione del credito calcolati conformemente all'articolo 238, oppure il valore di T se inferiore;
T = il numero di anni restanti fino alla data di scadenza dell'esposizione calcolati conformemente all'articolo 238, o cinque anni, se il primo valore è superiore;
t* = 0,25.
Gli enti utilizzano GA come valore della protezione ai fini dell'applicazione degli articoli da 233 a 236.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sezione 6
Tecniche di attenuazione del rischio di credito per una pluralità di esposizioni]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Derivati su crediti di tipo first-to-default
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di esposizioni alla condizione che il primo default tra le esposizioni inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, dell'importo delle perdite attese per l'esposizione che, in mancanza della protezione del credito, produrrebbe l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio più basso secondo quanto previsto nel presente capo:
a) per gli enti che utilizzano il metodo standardizzato, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è quello calcolato nel quadro del metodo standardizzato;
b) per gli enti che utilizzano il metodo IRB, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio è la somma dell'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato nel quadro del metodo IRB più 12,5 volte l'importo delle perdite attese.
Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Derivati su crediti di tipo "Nth-to-default"
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Qualora sia l'n-esimo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'ente che acquista la protezione può riconoscere la protezione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese solo se è stata ottenuta una protezione anche per i default da 1 a n-1 o qualora si siano già verificati n-1 default. In tali casi, l'ente può modificare il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e, se del caso, l'ammontare della perdita attesa per l'esposizione che, in assenza della protezione del credito, produrrebbe l'n-esimo importo dell'esposizione ponderato per il rischio più basso conformemente al presente capo. Gli enti calcolano l'importo n-esimo più basso come indicato nell'articolo 240, lettere a) e b).
Il trattamento di cui al presente articolo si applica soltanto nel caso in cui il valore dell'esposizione sia inferiore o pari al valore della protezione del credito.
Tutte le esposizioni nel paniere soddisfano i requisiti di cui all'articolo 204, paragrafo 2, e all'articolo 216, paragrafo 1, lettera d).]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Definizioni e criteri per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
Ai fini del presente capo si intende per:
1) "opzione clean-up call", un'opzione contrattuale che consente al cedente di richiamare le posizioni verso la cartolarizzazione prima che tutte le esposizioni cartolarizzate siano state rimborsate, riacquistando le esposizioni sottostanti che rimangono nel portafoglio, per le cartolarizzazioni tradizionali, o ponendo fine alla protezione del credito, per le cartolarizzazioni sintetiche, in entrambi i casi una volta che l'importo delle esposizioni in essere raggiunge o scende al di sotto di un determinato livello predefinito;
2) "strip dei soli interessi a supporto del credito", un'attività in bilancio che rappresenta una valutazione dei flussi di cassa connessi con il reddito futuro atteso e che è un segmento subordinato nella cartolarizzazione;
3) "linea di liquidità", una linea di liquidità ai sensi dell'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2017/2402;
4) "posizione priva di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale non esiste un'idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;
5) "posizione provvista di rating", una posizione verso la cartolarizzazione per la quale esiste un'idonea valutazione del credito conformemente alla sezione 4;
6) "posizione verso la cartolarizzazione senior", una posizione sostenuta o garantita da un credito di primo rango sull'insieme delle esposizioni sottostanti, senza tener conto a tal fine degli importi dovuti in virtù di contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti di questo tipo e a prescindere da eventuali differenze di durata con uno o più altri segmenti senior con cui tale posizione ripartisce le perdite su base pro rata;
7) "portafoglio IRB", un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l'ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per tutte queste esposizioni;
8) "portafoglio misto", un portafoglio di esposizioni sottostanti di un tipo per il quale l'ente è autorizzato a utilizzare il metodo IRB ed è in grado di calcolare gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, conformemente al capo 3, per alcune delle esposizioni, ma non per tutte;
9) "eccesso di garanzia", qualsiasi forma di supporto del credito in virtù della quale le esposizioni sottostanti abbiano un valore superiore al valore delle posizioni verso la cartolarizzazione;
10) "cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata" o "STS", una cartolarizzazione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;
11) "programma di emissione di commercial paper garantiti da attività" o "programma ABCP", un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività o un programma ABCP ai sensi dell'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/2402;
12) "operazione su commercial paper garantiti da attività" (asset-backed commercial paper transaction) o "operazione ABCP", un'operazione su commercial paper garantiti da attività o un'operazione ABCP ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2017/2402;
13) "cartolarizzazione tradizionale", una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) 2017/2402;
14) "cartolarizzazione sintetica", una cartolarizzazione sintetica ai sensi dell'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2017/2402;
15) "esposizione rotativa", un'esposizione rotativa ai sensi dell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2017/2402;
16) "clausola di rimborso anticipato", una clausola di rimborso anticipato ai sensi dell'articolo 2, punto 17 del regolamento (UE) 2017/2402;
17) "segmento prime perdite" (segmento first loss), un segmento prime perdite ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2017/2402;
18) "posizione verso la cartolarizzazione mezzanine", una posizione verso la cartolarizzazione che è subordinata alla posizione verso la cartolarizzazione senior e ha un rango più senior del segmento prime perdite, ed è soggetta a un fattore di ponderazione del rischio inferiore al 1 250 % e superiore al 25 % conformemente alla sezione 3, sottosezioni 2 e 3;
19) "soggetto di promozione": un'impresa o un soggetto istituti dall'amministrazione centrale, regionale o locale di uno Stato membro, che concedono prestiti agevolati o garanzie agevolate il cui obiettivo primario non è realizzare profitti o massimizzare la propria quota di mercato, bensì promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione costitutrice, a condizione che, fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, questa abbia l'obbligo di proteggere la base economica dell'impresa o del soggetto e di mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita ovvero che almeno il 90 % del capitale o del finanziamento iniziale o il prestito agevolato che il soggetto concede sia direttamente o indirettamente garantito dall'amministrazione centrale, regionale o locale dello Stato membro.
20) "margine positivo («excess spread») sintetico": un margine positivo sintetico ai sensi dell'articolo 2, punto 29, del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Criteri per le cartolarizzazioni STS ammissibili al trattamento differenziato ai fini patrimoniali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Le posizioni in un programma o in un'operazione ABCP ammissibili come posizioni in una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) le esposizioni sottostanti soddisfano, nel momento in cui sono state incluse nel programma ABCP, a conoscenza del cedente o del prestatore originario, le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 75 % su base individuale per le esposizioni al dettaglio o del 100 % per tutte le altre esposizioni; e
b) il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore a livello del programma ABCP non supera il 2 % del valore aggregato di tutte le esposizioni nel programma ABCP nel momento in cui le esposizioni sono state aggiunte al programma ABCP. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing verso un gruppo di clienti connessi, a conoscenza del promotore, sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un'impresa di investimento, un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione.
Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma, lettera b), non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell'articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l'esposizione a un importo predefinito.
In deroga alla lettera a) del primo comma, se un ente applica l'articolo 248, paragrafo 3, o se gli è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna conformemente all'articolo 265, il fattore di ponderazione del rischio che l'ente assegnerebbe a una linea di liquidità a copertura integrale degli ABCP emessi dal programma è pari o inferiore al 100 %.
2. Le posizioni verso la cartolarizzazione diverse da un programma o da un'operazione ABCP ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS sono ammissibili al trattamento di cui agli articoli 260, 262 e 264 se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a) al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, il valore aggregato di tutte le esposizioni verso un unico debitore nel portafoglio non supera il 2 % dei valori aggregati delle esposizioni in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti. Ai fini di questo calcolo, i prestiti o i contratti di leasing a favore di un gruppo di clienti connessi sono considerati esposizioni verso un unico debitore.
Nel caso di valori residui cartolarizzati del leasing, il primo comma della presente lettera non si applica qualora tali valori non siano esposti al rischio di rifinanziamento o rivendita in ragione di un impegno giuridicamente opponibile da parte di un soggetto terzo ammissibile a norma dell'articolo 201, paragrafo 1, di ricomprare o rifinanziare l'esposizione a un importo predefinito;
b) al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, le esposizioni sottostanti soddisfano le condizioni perché sia assegnato loro, nel quadro del metodo standardizzato e tenendo conto delle attenuazioni ammissibili del rischio di credito, un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore:
i) al 40 % della media ponderata del valore delle esposizioni per il portafoglio, quando le esposizioni sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti su immobili residenziali pienamente garantiti ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera e);
ii) al 50 % della singola esposizione se l'esposizione è un prestito garantito da un'ipoteca su un immobile non residenziale;
iii) al 75 % della singola esposizione se l'esposizione è un'esposizione al dettaglio;
iv) al 100 % delle singola esposizione per tutte le altre esposizioni;
c) se si applicano i punti i) e ii) della lettera b), i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango inferiore su una determinata attività sono inclusi nella cartolarizzazione solo se vi sono inclusi anche tutti i prestiti garantiti da diritti di garanzia di rango superiore sulla stessa attività;
d) se si applica la lettera b), punto i), del presente paragrafo, nessun prestito del portafoglio di esposizioni sottostanti ha un indice di copertura del finanziamento superiore al 100 %, al momento dell'inclusione nella cartolarizzazione, misurato conformemente all'articolo 129, paragrafo 1, lettera d), punto i), e all'articolo 229, paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Riconoscimento di trasferimenti significativi del rischio
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Cartolarizzazione tradizionale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale può escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, degli importi delle perdite attese se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti è stato trasferito a terzi;
b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
b) l'ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell'esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
ii) non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione ai sensi delle lettere a) o b) non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l'ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l'ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio di credito;
b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione interna del capitale dell'ente.
4. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la documentazione relativa all'operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
b) le posizioni verso la cartolarizzazione non rappresentano obbligazioni di pagamento dell'ente cedente;
c) le esposizioni sottostanti sono poste al di fuori del potere di intervento dell'ente cedente e dei suoi creditori, in modo conforme alle disposizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402;
d) l'ente cedente non mantiene il controllo sulle esposizioni sottostanti. Si considera che il controllo sulle esposizioni sottostanti sia mantenuto se il cedente ha il diritto di riacquistare dal cessionario le esposizioni precedentemente trasferite al fine di realizzare profitti o se è altrimenti obbligato a riassumere il rischio delle esposizioni cedute. Il mantenimento da parte dell'ente cedente dei diritti o degli obblighi inerenti alle funzioni amministrative (servicing) in relazione alle esposizioni sottostanti non costituisce necessariamente una forma di controllo sulle esposizioni sottostanti;
e) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
i) impongono all'ente cedente di modificare le esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
ii) accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni o rafforzano in altri modi le posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
f) la documentazione relativa alla cartolarizzazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
g) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa altresì tutte le condizioni seguenti:
i) può essere esercitata a discrezione dell'ente cedente;
ii) può essere esercitata solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
h) l'ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
5. Le autorità competenti informano l'EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3.
6. L'EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni tradizionali a norma del presente articolo. In particolare l'EBA esamina:
a) le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
b) l'interpretazione di "trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi" ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3;
c) le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.
L'EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell'EBA, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Cartolarizzazione sintetica
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. L'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese per le esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) vi è stato un trasferimento significativo del rischio a terzi mediante protezione del credito di tipo reale o di tipo personale;
b) l'ente cedente attribuisce un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione da esso detenute nella cartolarizzazione o deduce dette posizioni verso la cartolarizzazione dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
2. Si considera che vi sia stato un trasferimento significativo del rischio di credito in uno dei seguenti casi:
a) gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine detenute dall'ente cedente nella cartolarizzazione non superano il 50 % degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di tutte le posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine della cartolarizzazione;
b) l'ente cedente non detiene più del 20 % del valore dell'esposizione del segmento prime perdite nella cartolarizzazione, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
i) il cedente può dimostrare che il valore dell'esposizione del segmento prime perdite supera di un margine sostanziale una stima ragionata delle perdite attese sulle esposizioni sottostanti;
ii) nella cartolarizzazione non vi sono posizioni verso la cartolarizzazione mezzanine.
Qualora la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'ente cedente conseguirebbe con la cartolarizzazione non sia giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, le autorità competenti possono decidere caso per caso che non vi è stato un trasferimento significativo del rischio di credito a terzi.
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare gli enti cedenti a riconoscere un trasferimento significativo del rischio di credito in relazione a una cartolarizzazione se l'ente cedente dimostra in ciascun caso che la riduzione dei requisiti di fondi propri che il cedente consegue con la cartolarizzazione è giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto se l'ente soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente attua politiche e metodologie adeguate di gestione interna del rischio per valutare il trasferimento del rischio;
b) l'ente ha inoltre riconosciuto il trasferimento del rischio di credito a terzi in ciascun caso ai fini della gestione interna del rischio e dell'allocazione interna del capitale dell'ente.
4. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la documentazione relativa all'operazione riflette la sostanza economica della cartolarizzazione;
b) la protezione del credito con la quale il rischio di credito è trasferito è conforme all'articolo 249;
c) la documentazione relativa alla cartolarizzazione non prevede termini o condizioni che:
i) impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attivata nonostante il verificarsi di un evento creditizio;
ii) consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
iii) impongono all'ente cedente di modificare la composizione delle esposizioni sottostanti per migliorare la qualità media del portafoglio; oppure
iv) innalzano il costo della protezione del credito a carico dell'ente o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a seguito del deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante;
d) la protezione del credito è opponibile in tutte le giurisdizioni interessate;
e) la documentazione relativa all'operazione chiarisce, se del caso, che il cedente o il promotore può acquistare o riacquistare posizioni verso la cartolarizzazione oppure riacquistare, ristrutturare o sostituire le esposizioni sottostanti al di là degli obblighi contrattuali solo se ciò avviene alle condizioni di mercato prevalenti e le parti agiscono nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato);
f) per quanto riguarda le opzioni clean-up call, l'opzione soddisfa tutte le condizioni seguenti:
i) può essere esercitata a discrezione dell'ente cedente;
ii) può essere esercitata solo quando l'ammontare non ammortizzato delle esposizioni sottostanti è pari o inferiore al 10 %;
iii) non è strutturata in modo da evitare l'attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito o ad altre posizioni detenute dagli investitori nella cartolarizzazione né è in altro modo concepita per fornire supporto di credito;
g) l'ente cedente ha ricevuto da consulenti legali qualificati un parere che conferma che la cartolarizzazione soddisfa le condizioni di cui alla lettera d) del presente paragrafo.
5. Le autorità competenti informano l'EBA in merito ai casi in cui hanno deciso che la possibile riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non era giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi a norma del paragrafo 2 e in merito ai casi in cui gli enti hanno scelto di applicare il paragrafo 3.
6. L'EBA sorveglia la gamma delle prassi di vigilanza in relazione al riconoscimento dei trasferimenti significativi del rischio nelle cartolarizzazioni sintetiche a norma del presente articolo. In particolare l'EBA esamina:
a) le condizioni del trasferimento significativo del rischio di credito a terzi a norma dei paragrafi 2, 3 e 4;
b) l'interpretazione di "trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi" ai fini della valutazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 3; e
c) le disposizioni sulla valutazione, da parte delle autorità competenti, delle operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali il cedente chiede il riconoscimento del trasferimento significativo del rischio a terzi a norma del paragrafo 2 o 3.
L'EBA comunica le sue conclusioni alla Commissione entro il 2 gennaio 2021. La Commissione, tenendo conto della comunicazione dell'EBA, può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni operative sulle clausole di rimborso anticipato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Nei casi in cui la cartolarizzazione comprende esposizioni rotative e clausole di rimborso anticipato o disposizioni analoghe, si considera che un rischio di credito significativo sia stato trasferito dall'ente cedente solo se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 244 e 245 e se, una volta attivata, la clausola di rimborso anticipato:
a) non subordina il credito di rango superiore (senior) o pari (pari passu) dell'ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti degli altri investitori;
b) non subordina ulteriormente il credito dell'ente sulle esposizioni sottostanti ai crediti di altre parti; oppure
c) non aumenta in altri modi l'esposizione dell'ente alle perdite associate con le esposizioni rotative sottostanti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Quando un ente cedente ha trasferito una parte significativa del rischio di credito associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione conformemente alla sezione 2, tale ente può:
a) nel caso di una cartolarizzazione tradizionale, escludere le esposizioni sottostanti dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese;
b) nel caso di una cartolarizzazione sintetica, calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese, in relazione alle esposizioni sottostanti conformemente agli articoli 251 e 252.
2. Se ha deciso di applicare il paragrafo 1, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui al presente capo per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione.
Se non ha trasferito una parte significativa del rischio di credito o ha deciso di non applicare il paragrafo 1, l'ente cedente non è tenuto a calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni che può detenere nella cartolarizzazione, ma continua a includere le esposizioni sottostanti nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, delle perdite attese come se non fossero state cartolarizzate.
3. Qualora un'esposizione riguardi posizioni in segmenti diversi di una cartolarizzazione, l'esposizione relativa a ciascun segmento è considerata una posizione verso la cartolarizzazione distinta. I fornitori di protezione del credito in relazione a posizioni verso la cartolarizzazione sono considerati detentori di posizioni nella cartolarizzazione. Le posizioni verso la cartolarizzazione includono le esposizioni connesse ad operazioni di cartolarizzazioni legate a contratti derivati su tassi di interesse o su valute sottoscritti dall'ente con l'operazione.
4. A meno che una posizione verso la cartolarizzazione sia dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio è incluso nel totale degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3.
5. L'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio totale pertinente.
6. La ponderazione del rischio totale corrisponde alla somma della ponderazione del rischio di cui al presente capo e di eventuali fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio di cui all'articolo 270 bis.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valore dell'esposizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558, applicabile a decorrere dal 10 aprile 2022)
1. Il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione si calcola come segue:
a) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione iscritta a bilancio è pari al valore contabile rimanente dopo ogni applicazione delle rettifiche di valore su crediti pertinenti specifiche della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110;
b) il valore dell'esposizione di una posizione verso la cartolarizzazione fuori bilancio è pari al suo valore nominale, al netto di qualsiasi rettifica di valore su crediti pertinente specifica della posizione verso la cartolarizzazione conformemente all'articolo 110, moltiplicato per il fattore di conversione pertinente come prescritto nella presente lettera. Tale fattore di conversione è pari al 100 %, salvo nel caso di anticipi per cassa. Per determinare il valore dell'esposizione della parte inutilizzata degli anticipi per cassa, può essere applicato un fattore di conversione dello 0 % all'importo nominale di una linea di liquidità che sia revocabile incondizionatamente purché il rimborso degli utilizzi della linea abbia priorità rispetto a tutti gli altri diritti sui flussi di cassa derivanti dalle esposizioni sottostanti e l'ente abbia dimostrato in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti di applicare un metodo adeguatamente prudente per quantificare l'importo della parte inutilizzata.
c) il valore dell'esposizione per il rischio di controparte di una posizione verso la cartolarizzazione risultante da uno strumento derivato di cui all'allegato II è determinato conformemente al capo 6;
d) un ente cedente può dedurre dal valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla sottosezione 3 o che è dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche relativamente alle esposizioni sottostanti conformemente all'articolo 110 e gli sconti di acquisto non rimborsabili collegati a tali esposizioni sottostanti nella misura in cui tali sconti hanno causato la riduzione di fondi propri;
e) Il valore dell'esposizione di un margine positivo sintetico comprende quanto segue, a seconda dei casi:
i) eventuali proventi derivanti da esposizioni cartolarizzate già rilevati dall'ente cedente nel suo conto economico ai sensi del quadro contabile applicabile che l'ente cedente ha contrattualmente designato all'operazione come margine positivo sintetico e che è ancora disponibile per assorbire le perdite;
ii) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente in periodi precedenti che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
iii) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per il periodo in corso che sia ancora disponibile per assorbire le perdite;
iv) qualsiasi margine positivo sintetico designato contrattualmente dall'ente cedente per periodi futuri.
Ai fini della presente lettera, qualsiasi importo fornito come garanzia o miglioramento della qualità del credito in relazione alla cartolarizzazione sintetica e che è già soggetto a un requisito in materia di fondi propri conformemente al presente capo, non è incluso nel valore dell'esposizione.
L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare che cosa costituisce un metodo adeguatamente prudente per quantificare l'importo della parte inutilizzata di cui al primo comma, lettera b).
L'EBA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al terzo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. Se ha due o più posizioni sovrapposte inerenti a una cartolarizzazione, l'ente include solo una delle posizioni nel suo calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
In caso di sovrapposizione parziale delle posizioni, l'ente può suddividere la posizione in due parti e riconoscere la sovrapposizione in relazione a una sola parte conformemente al primo comma. In alternativa, l'ente può trattare le posizioni come se si sovrapponessero interamente ampliando, per il calcolo del capitale, la posizione che produce gli importi più elevati delle esposizioni ponderati per il rischio.
L'ente può anche riconoscere una sovrapposizione tra i requisiti di fondi propri per il rischio specifici delle posizioni del portafoglio di negoziazione e i requisiti di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione al di fuori del portafoglio di negoziazione, purché sia in grado di calcolare e comparare i requisiti di fondi propri per le pertinenti posizioni.
Ai fini del presente paragrafo, si considera che due posizioni si sovrappongano quanto si compensano reciprocamente in modo tale che l'ente possa evitare le perdite derivanti da una posizione adempiendo le obbligazioni connesse all'altra posizione.
3. Quando l'articolo 270 quater, lettera d), si applica alle posizioni verso ABCP, l'ente può utilizzare il fattore di ponderazione del rischio assegnato a una linea di liquidità per il calcolo dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'ABCP a condizione che il 100 % degli ABCP emessi dal programma ABCP sia coperto dalla linea di liquidità e tale linea sia di pari rango rispetto all'ABCP cosicché esse si sovrappongono. Se ha applicato le disposizioni di cui al presente paragrafo, l'ente ne dà notifica alle autorità competenti. Per calcolare la copertura al 100 % di cui al presente paragrafo, l'ente può tener conto di altre linee di liquidità del programma ABCP, purché costituiscano una posizione che si sovrappone all'ABCP.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare come l'ente cedente debba determinare il valore dell'esposizione di cui al paragrafo 1, lettera e), tenendo conto delle pertinenti perdite che si prevede saranno coperte dal margine positivo sintetico.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 10 ottobre 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
1. L'ente può riconoscere la protezione del credito di tipo reale o di tipo personale nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione se sono rispettate le disposizioni sull'attenuazione del rischio di credito di cui al presente capo e al capo 4.
2. La protezione del credito di tipo reale ammissibile è limitata alle garanzie reali finanziarie ammissibili per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma del capo 2 come indicato al capo 4 e il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito è subordinato all'osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.
La protezione del credito di tipo personale ammissibile e i fornitori di tale protezione sono limitati a quelli ammissibili a norma del capo 4 e il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito è subordinato all'osservanza delle pertinenti disposizioni del capo 4.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale di cui all'articolo 201, paragrafo 1, lettera g), è assegnata una valutazione del merito di credito da parte di un'ECAI riconosciuta corrispondente a una classe di merito di credito 2 o superiore nel momento in cui la protezione del credito è stata riconosciuta per la prima volta e, attualmente, corrispondente a una classe di merito di credito 3 o superiore.
Gli enti autorizzati ad applicare il metodo IRB a un'esposizione diretta verso il fornitore della protezione possono valutare l'ammissibilità a norma del primo comma in base all'equivalenza tra la PD del fornitore della protezione e la PD associata alle classi di merito di credito di cui all'articolo 136.
4. In deroga al paragrafo 2, le SSPE sono fornitori di protezione ammissibili quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le SSPE sono esse stesse proprietarie di attività che si considerano garanzie reali finanziarie ammissibili a norma del capo 4;
b) le attività di cui alla lettera a) non sono soggette a crediti o a crediti potenziali di rango superiore o di pari rango del credito o del credito potenziale dell'ente che riceve la protezione del credito di tipo personale; e
c) tutti i requisiti per il riconoscimento delle garanzie reali finanziarie di cui al capo 4 sono rispettati.
5. Ai fini del paragrafo 4, l'importo della protezione corretto per eventuali disallineamenti di valuta e di durata (Ga) conformemente alle disposizioni del capo 4 è limitato al valore di mercato corretto per la volatilità di tali attività e il fattore di ponderazione del rischio delle esposizioni verso il fornitore della protezione come specificato nel quadro del metodo standardizzato (g) è determinato come il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato che si applicherebbe alle attività in questione in quanto garanzie reali finanziarie nel quadro del metodo standardizzato.
6. Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione completa o di una protezione parziale pro rata del credito si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ente che fornisce la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione verso la cartolarizzazione che beneficia della protezione del credito conformemente alla sottosezione 3 come se detenesse direttamente tale parte della posizione;
b) l'ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al capo 4 in relazione alla parte protetta.
7. In tutti i casi non disciplinati dal paragrafo 6 si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ente che fornisce la protezione del credito tratta la parte della posizione che beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se detenesse direttamente tale posizione conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10;
b) l'ente che acquista la protezione del credito calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione alla parte della posizione protetta di cui alla lettera a) conformemente al capo 4. L'ente tratta la parte della posizione che non beneficia della protezione del credito come una posizione verso la cartolarizzazione separata e calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sottosezione 3, fatti salvi i paragrafi 8, 9 e 10.
8. Gli enti che usano il metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA) o il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA) ai sensi della sottosezione 3 determinano separatamente il punto di attacco (attachment point) (A) e il punto di distacco (detachment point) (D) per ciascuna delle posizioni derivate conformemente al paragrafo 7 come se fossero state emesse quali posizioni verso la cartolarizzazione separate al momento della creazione dell'operazione. Il valore del KIRB o del KSA, rispettivamente, è calcolato tenendo conto del portafoglio iniziale di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
9. Gli enti che usano il metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA) ai sensi della sottosezione 3 relativamente alla posizione verso la cartolarizzazione iniziale calcolano come segue gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni derivate conformemente al paragrafo 7:
a) se la posizione derivata è quella con il rango (seniority) più alto, le viene assegnata la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale;
b) se la posizione derivata è quella con il rango più basso, le può essere assegnato un rating desunto conformemente all'articolo 263, paragrafo 7. In questo caso il valore dello spessore T è calcolato sulla base della posizione derivata. Se un rating non può essere desunto, l'ente applica la più elevata delle seguenti ponderazioni del rischio:
i) la ponderazione del rischio risultante dall'applicazione del SEC-SA conformemente al paragrafo 8 e alla sottosezione 3; o
ii) la ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione iniziale nel quadro del SEC-ERBA.
10. La posizione derivata con il rango più basso deve essere trattata come posizione verso la cartolarizzazione non senior anche se la posizione verso la cartolarizzazione iniziale era considerata senior prima che le fosse applicata la protezione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Supporto implicito
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Un ente promotore o un ente cedente che, in relazione a una cartolarizzazione, si è avvalso dell'articolo 247, paragrafi 1 e 2, ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o ha venduto strumenti contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, per cui non è più tenuto a detenere fondi propri per il rischio legato a detti strumenti, non fornisce, direttamente o indirettamente, un supporto superiore a quanto previsto dalle sue obbligazioni contrattuali nel tentativo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.
2. Un'operazione non è considerata un supporto ai fini del paragrafo 1 se di essa si è tenuto debitamente conto nella valutazione del trasferimento di una parte significativa del rischio di credito ed entrambe le parti hanno eseguito l'operazione agendo nel proprio interesse come parti libere e indipendenti (normali condizioni di mercato). A tal fine l'ente procede all'esame completo del merito di credito dell'operazione e tiene conto, come minimo, dei seguenti elementi:
a) il prezzo di riacquisto;
b) la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente prima e dopo il riacquisto;
c) la performance delle esposizioni sottostanti;
d) la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione;
e) l'impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.
3. L'ente cedente e l'ente promotore notificano all'autorità competente qualsiasi operazione effettuata in relazione alla cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.
4. L'EBA emana, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti riguardo alla definizione di "normali condizioni di mercato" ai fini del presente articolo e ai casi in cui un'operazione non è strutturata per fornire un supporto.
5. Se, in relazione ad una determinata cartolarizzazione, l'ente cedente o l'ente promotore non si conforma al paragrafo 1, l'ente include tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se non fossero state cartolarizzate, e comunica:
a) che ha fornito supporto alla cartolarizzazione in violazione del paragrafo 1; e
b) l'impatto del supporto fornito in termini di requisiti di fondi propri.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 3
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo standardizzato
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio da parte dell'ente cedente nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica usa le metodologie di calcolo di cui alla presente sezione, ove applicabile, anziché quelle di cui al capo 2. Per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e, se del caso, gli importi delle perdite attese in relazione alle esposizioni sottostanti a norma del capo 3, l'importo delle perdite attese per tali esposizioni è pari a zero.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano all'intero portafoglio di esposizioni che sostiene la cartolarizzazione. Fatto salvo l'articolo 252, l'ente cedente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutti i segmenti della cartolarizzazione conformemente alla presente sezione, comprese le posizioni per le quali l'ente può riconoscere l'attenuazione del rischio di credito conformemente all'articolo 249. Il fattore di ponderazione del rischio da applicare alle posizioni che beneficiano dell'attenuazione del rischio di credito può essere modificato conformemente al capo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento dei disallineamenti di durata nelle cartolarizzazioni sintetiche
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente all'articolo 251, eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito mediante la quale si consegue il trasferimento del rischio e le esposizioni sottostanti sono calcolati come segue:
a) si considera come durata delle esposizioni sottostanti la durata più lunga tra tutte le esposizioni, fino ad un massimo di cinque anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente al capo 4;
b) l'ente cedente ignora eventuali disallineamenti di durata nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % a norma della presente sezione. Per tutte le altre posizioni, il trattamento dei disallineamenti di durata di cui al capo 4 si applica conformemente alla formula seguente:
RW* = RWSP [(t - t*) / (T - t*)] + RWASS [(T - t) / (T - t*)]
dove:
RW * = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell'articolo 92, paragrafo 4, lettera a);
RWAss = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio come se esse non fossero state cartolarizzate, calcolati pro rata;
RWSP = gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati a norma dell'articolo 251 come se non vi fosse disallineamento di durata;
T = la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni;
t = la durata della protezione del credito, espressa in anni;
t* = 0,25.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Nel caso di una posizione verso la cartolarizzazione alla quale è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % a norma della presente sezione, gli enti possono dedurre dal capitale primario di classe 1 il valore dell'esposizione della posizione, conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in alternativa alla sua inclusione nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. A tal fine il calcolo del valore dell'esposizione può riflettere la protezione del credito di tipo reale ammissibile conformemente all'articolo 249.
2. Se un ente si avvale dell'alternativa di cui al presente articolo, paragrafo 1, può sottrarre dall'importo specificato all'articolo 268 l'importo dedotto conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k), in quanto requisito patrimoniale massimo che sarebbe calcolato per le esposizioni sottostanti se queste non fossero state cartolarizzate.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Priorità nell'applicazione delle metodologie e parametri comuni
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Priorità nell'applicazione delle metodologie
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Gli enti utilizzano una delle metodologie illustrate nella sottosezione 3 per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il seguente ordine di priorità:
a) se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 258, gli enti utilizzano il SEC-IRBA a norma degli articoli 259 e 260;
b) qualora non possa essere utilizzato il SEC-IRBA, gli enti utilizzano il SEC-SA a norma degli articoli 261 e 262;
c) qualora non possa essere utilizzato il SEC-SA, gli enti utilizzano il (SEC-ERBA a norma degli articoli 263 e 264 per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto.
2. Per le posizioni provviste di rating o per le quali può essere utilizzato un rating desunto gli enti utilizzano il SEC-ERBA anziché il SEC-SA in tutti i seguenti casi:
a) se l'applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % per le posizioni ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
b) se l'applicazione del SEC-SA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 25 % o l'applicazione del SEC-ERBA determinerebbe un fattore di ponderazione del rischio superiore al 75 % per le posizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS;
c) per le operazioni di cartolarizzazione sostenute da portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto e strumentali.
3. Nei casi non contemplati dal paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono decidere di applicare il SEC-ERBA anziché il SEC-SA a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un rating desunto.
Ai fini del primo comma, gli enti notificano la loro decisione all'autorità competente entro il 17 novembre 2018.
Le successive decisioni di modificare ulteriormente il metodo applicato a tutte le loro posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating sono notificate dagli enti alla relativa autorità competente prima del 15 novembre immediatamente successivo alla decisione.
In assenza di obiezioni dell'autorità competente entro il 15 dicembre immediatamente successivo al termine di cui al secondo o terzo comma, a seconda dei casi, gli effetti della decisione notificata dall'ente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo e sono validi fino alla decorrenza dell'efficacia di una decisione notificata successivamente. Gli enti non applicano metodi differenti nel corso del medesimo anno.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono vietare agli enti, caso per caso, di applicare il SEC-SA quando l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio risultante dall'applicazione del SEC-SA non è equivalente ai rischi posti per l'ente o per la stabilità finanziaria, compreso tra l'altro il rischio di credito inerente alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione. In caso di esposizioni non ammissibili come posizioni verso una cartolarizzazione STS, un'attenzione particolare è riservata alle cartolarizzazioni con elementi molto complessi o rischiosi.
5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono applicare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione priva di rating in un programma ABCP o in un'operazione ABCP a norma dell'articolo 266, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 265. Se un ente ha ricevuto l'autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi dell'articolo 265, paragrafo 2, e una posizione specifica in un programma ABCP o in un'operazione ABCP rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione, l'ente applica tale metodo per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.
6. Per le posizioni verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell'articolo 261, con le modifiche previste all'articolo 269.
7. In tutti gli altri casi, alle posizioni verso la cartolarizzazione è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
8. Le autorità competenti informano l'EBA di tutte le notifiche effettuate a norma del paragrafo 3 del presente articolo. L'EBA sorveglia l'impatto del presente articolo sui requisiti patrimoniali e sulla gamma di prassi di vigilanza in relazione al paragrafo 4 del presente articolo, presenta relazioni annuali alla Commissione in merito alle sue conclusioni ed emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Determinazione del KIRB e del KSA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Se applicano il SEC-IRBA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KIRB conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Gli enti determinano il KIRB moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per 8 % diviso per il valore dell'esposizione delle esposizioni sottostanti. Il KIRB è espresso in forma decimale tra zero e uno.
3. Ai fini del calcolo del KIRB, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti comprendono:
a) l'importo delle perdite attese associate a tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno ancora parte del portafoglio conformemente al capo 3; e
b) l'importo delle perdite inattese associate a tutte le esposizioni sottostanti, comprese le esposizioni sottostanti in stato di default che fanno parte del portafoglio conformemente al capo 3.
4. Gli enti possono calcolare il KIRB in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione conformemente alle disposizioni del capo 3 per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i crediti commerciali acquistati. A tal fine, le esposizioni al dettaglio sono trattate come crediti al dettaglio acquistati e le esposizioni verso imprese come crediti verso imprese acquistati.
5. Gli enti calcolano il KIRB separatamente per il rischio di diluizione in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione quando il rischio di diluizione è rilevante per le esposizioni in questione.
Se le perdite derivanti dal rischio di diluizione e dal rischio di credito sono trattate in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti combinano i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito in un unico KIRB ai fini della sottosezione 3. La presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibili per coprire le perdite derivanti dal rischio di diluizione o dal rischio di credito può essere considerata un'indicazione del fatto che questi rischi vengono trattati in modo aggregato.
Se il rischio di diluizione e il rischio di credito non vengono trattati in modo aggregato nella cartolarizzazione, gli enti modificano il trattamento previsto al secondo comma in modo da combinare in modo prudente i KIRB rispettivi per il rischio di diluizione e per il rischio di credito.
6. Se applicano il SEC-SA a norma della sottosezione 3, gli enti calcolano il KSA moltiplicando gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che sarebbero calcolati a norma del capo 2 in relazione alle esposizioni sottostanti come se non fossero state cartolarizzate per l'8 %, diviso per il valore delle esposizioni sottostanti. Il KSA è espresso in forma decimale tra zero e uno.
Ai fini del presente paragrafo, gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle esposizioni sottostanti senza compensazione delle rettifiche di valore su crediti specifiche e delle rettifiche di valore supplementari, conformemente agli articoli 34 e 110, e di altre riduzioni dei fondi propri.
7. Ai fini dei paragrafi da 1 a 6, se una struttura di cartolarizzazione comporta l'uso di una SSPE, tutte le esposizioni della SSPE connesse alla cartolarizzazione sono trattate come esposizioni sottostanti. Fatto salvo quanto precede, l'ente può escludere le esposizioni della SSPE dal portafoglio di esposizioni sottostanti per il calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio derivante dalle esposizioni della SSPE non è significativo o non incide sulla posizione verso la cartolarizzazione dell'ente.
Nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche finanziate, tutti i proventi significativi dell'emissione di credit-linked notes o di altre obbligazioni finanziate della SSPE che fungono da garanzie reali per il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione sono inclusi nel calcolo del KIRB o del KSA, se il rischio di credito delle garanzie reali è soggetto alla ripartizione delle perdite in segmenti.
8. Ai fini del presente articolo, paragrafo 5, terzo comma, l'EBA emana, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti sui metodi appropriati per combinare i KIRB per il rischio di diluizione e per il rischio di credito, quando tali rischi non vengono trattati in modo aggregato in una cartolarizzazione.
9. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni per consentire agli enti di calcolare il KIRB per i portafogli di esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 4, in particolare in ordine a:
a) politiche e modelli interni in materia di credito per calcolare il KIRB per le cartolarizzazioni;
b) uso di differenti fattori di rischio in relazione al portafoglio di esposizioni sottostanti e, laddove non siano disponibili dati sufficientemente accurati o affidabili su tale portafoglio, di dati indiretti per stimare la PD e la LGD; e
c) obblighi di due diligence per il monitoraggio delle azioni e delle politiche dei venditori di crediti o degli altri cedenti.
L'EBA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 18 gennaio 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Determinazione del punto di attacco (A) e del punto di distacco (D)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558, applicabile a decorrere dal 10 aprile 2022
1. Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di attacco (A) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti inizierebbero ad essere allocate alla posizione verso la cartolarizzazione pertinente.
Il punto di attacco (A) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) o pari (pari passu) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, compresa l'esposizione stessa, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
2. Ai fini della sottosezione 3, gli enti fissano il punto di distacco (D) alla soglia a partire dalla quale le perdite nel portafoglio di esposizioni sottostanti determinerebbero la perdita totale del capitale per il segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente.
Il punto di distacco (D) è espresso come valore decimale tra zero e uno ed è pari al maggiore tra zero e il rapporto tra il saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti la cartolarizzazione, meno il saldo in essere di tutti i segmenti di rango superiore (senior) al segmento contenente la posizione verso la cartolarizzazione pertinente, e il saldo in essere di tutte le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti trattano l'eccesso di garanzia e i fondi di riserva finanziati (funded reserve accounts) come segmenti e le attività comprendenti detti fondi di riserva come esposizioni sottostanti.
4. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli enti non tengono conto dei fondi di riserva non finanziati (unfunded reserve accounts) e delle attività che non forniscono supporto di credito, come quelle che forniscono solo supporto di liquidità, swaps su valute o su tassi di interesse e conti di garanzia reale in contanti (cash collateral accounts) in relazione a queste posizioni verso la cartolarizzazione. Per i fondi di riserva finanziati e le attività che forniscono supporto di credito, gli enti trattano come posizioni verso la cartolarizzazione solo la parte dei fondi o delle attività che assorbe le perdite.
5. Nel caso in cui due o più posizioni della stessa operazione hanno durata differente ma condividono la ripartizione pro rata delle perdite, il calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) si basa sul saldo in essere aggregato di tali posizioni e i punti di attacco (A) e di distacco (D) che ne derivano risultano uguali.
6. Ai fini del calcolo dei punti di attacco (A) e dei punti di distacco (D) di una cartolarizzazione sintetica, l'ente cedente della cartolarizzazione tratta il valore dell'esposizione della posizione verso la cartolarizzazione corrispondente al margine positivo sintetico di cui all'articolo 248, paragrafo 1, lettera e), alla stregua di un segmento e adegua i punti di attacco (A) e i punti di distacco (D) degli altri segmenti che mantiene aggiungendo tale valore dell'esposizione al saldo in essere del portafoglio di esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione. Gli enti diversi dall'ente cedente non effettuano tale adeguamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Determinazione della durata del segmento (MT)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Ai fini della sottosezione 3 e fatto salvo il paragrafo 2, gli enti possono misurare la durata di un segmento (MT) come:
a) la scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento secondo la formula seguente:
dove CFt indica tutti i pagamenti contrattuali (capitale, interessi e commissioni) che il debitore deve effettuare durante il periodo t; o
b) la durata legale finale del segmento secondo la formula seguente:
MT = 1 + (ML - 1 ) * 80%,
dove ML è la scadenza legale finale del segmento.
2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione della durata del segmento (MT) è soggetta, in tutti i casi, a una durata minima pari a un anno e a una durata massima pari a cinque anni.
3. Quando possono essere esposti per contratto alle perdite potenziali derivanti dalle esposizioni sottostanti, gli enti determinano la durata della posizione verso la cartolarizzazione tenendo conto della durata del contratto maggiorata della durata più lunga delle esposizioni sottostanti. Nel caso delle esposizioni rotative si applica la durata residua più lunga contrattualmente possibile dell'esposizione che potrebbe essere aggiunta durante il periodo rotativo.
4. L'EBA sorveglia la gamma di prassi in questo ambito, con particolare attenzione all'applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, ed emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 31 dicembre 2019.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 3
Metodologie per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per l'uso del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC - IRBA)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Gli enti utilizzano il SEC-IRBA per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione a una posizione verso la cartolarizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la posizione è sostenuta da un portafoglio IRB o da un portafoglio misto, purché, in quest'ultimo caso, l'ente sia in grado di calcolare il KIRB conformemente alla sezione 3 su almeno il 95 % dell'importo delle esposizioni sottostanti;
b) le informazioni disponibili in relazione alle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione sono sufficienti per consentire all'ente di calcolare il KIRB; e
c) all'ente non è stato vietato di utilizzare il SEC-IRBA in relazione a una determinata posizione verso la cartolarizzazione conformemente al paragrafo 2.
2. Le autorità competenti possono vietare caso per caso l'uso del SEC-IRBA se le cartolarizzazioni comprendono elementi molto complessi o rischiosi. A tal fine, possono essere considerati elementi molto complessi o rischiosi:
a) il supporto di credito che può essere eroso per motivi diversi dalle perdite di portafoglio;
b) i portafogli di esposizioni sottostanti con un grado elevato di correlazione interna a seguito di esposizioni concentrate verso singoli settori o aree geografiche;
c) le operazioni in cui il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione dipende in larga misura da fattori di rischio che non si riflettono nel KIRB; o
d) le ripartizioni molto complesse delle perdite fra segmenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 4
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nel quadro del metodo IRB
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del SEC-IRBA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Nell'ambito del SEC-IRBA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, con un fattore minimo del 15 %:
dove:
KIRB è il requisito patrimoniale del portafoglio di esposizioni sottostanti ai sensi dell'articolo 255;
D è il punto di distacco determinato a norma dell'articolo 256;
A è il punto di attacco determinato a norma dell'articolo 256;
dove:
a = - (1/(p * KIRB)]
u = D - KIRB
l = max (A - KIRB; 0) dove:
dove:
p = max [0,3; (A + B * (1/N) + C* KIRB + D*LGD + E*MT)]
N è il numero effettivo delle esposizioni nel portafoglio di esposizioni sottostanti calcolato conformemente al paragrafo 4;
LGD è la perdita media in caso di default ponderata per l'esposizione del portafoglio di esposizioni sottostanti, calcolata conformemente al paragrafo 5;
MT è la durata del segmento determinata a norma dell'articolo 257.
I parametri A, B, C, D ed E sono determinati secondo la tabella seguente:
A | B | C | D | E | ||
Imprese | Senior, granulare (N ≥ 25) | 0 | 3,56 | -1,85 | 0,55 | 0,07 |
Senior, non granulare (N < 25) | 0,11 | 2,61 | -2,91 | 0,68 | 0,07 | |
Non senior, granulare (N ≥ 25) | 0,16 | 2,87 | -1,03 | 0,21 | 0,07 | |
Non senior, non granulare (N < 25) | 0,22 | 2,35 | -2,46 | 0,48 | 0,07 | |
Al dettaglio | Senior | 0 | 0 | -7,48 | 0,71 | 0,24 |
Non senior | 0 | 0 | -5,78 | 0,55 | 0,27 |
.
2. Se il portafoglio IRB sottostante comprende esposizioni al dettaglio e verso imprese, esso è suddiviso in un sottoportafoglio al dettaglio e in un sottoportafoglio verso imprese, e per ciascun sottoportafoglio viene stimato un parametro p separato (con i corrispondenti parametri di input N, KIRB e LGD). Successivamente, viene calcolata la media ponderata del parametro p per l'operazione in base ai parametri p di ciascun sottoportafoglio e al valore nominale delle esposizioni in ciascun sottoportafoglio.
3. Se l'ente applica il SEC-IRBA a un portafoglio misto, il calcolo del parametro p si basa solo sulle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB. A tal fine, le esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato vengono ignorate.
4. Il numero effettivo delle esposizioni (N) è calcolato come segue:
dove EADi rappresenta il valore dell'esposizione associata all'i-esima esposizione nel portafoglio.
Le esposizioni multiple verso lo stesso debitore sono consolidate e trattate come un'unica esposizione.
5. La LGD media ponderata per l'esposizione è calcolata come segue:
dove LGDi rappresenta la LGD media associata a tutte le esposizioni a favore dell'i - esimo debitore.
Se il rischio di credito e il rischio di diluizione per i crediti commerciali acquistati sono gestiti in modo aggregato nella cartolarizzazione, l'input LGD corrisponde alla media ponderata delle LGD per il rischio di credito e della LGD del 100 % per il rischio di diluizione. I fattori di ponderazione sono i requisiti patrimoniali del metodo IRB come requisito individuale prescritti rispettivamente per il rischio di credito e per il rischio di diluizione. A tal fine, la presenza di un fondo di riserva unico o di un eccesso di garanzia disponibile per coprire le perdite derivanti dal rischio di credito o dal rischio di diluizione può essere considerata un'indicazione del fatto che questi rischi vengono gestiti in modo aggregato.
6. Se la quota dell'esposizione sottostante più elevata nel portafoglio (C1) non supera il 3 %, gli enti possono utilizzare la seguente metodologia semplificata per calcolare N e la LGD media ponderata per l'esposizione,
LGD = 0,50
dove
Cm indica la quota del portafoglio che corrisponde alla somma delle esposizioni m più elevate; e
m è fissato dall'ente.
Se è disponibile solo C1 e questo importo non supera 0,03, l'ente può fissare la LGD a 0,50 e N come 1/C1.
7. Se la posizione è sostenuta da un portafoglio misto e l'ente è in grado di calcolare il KIRB su almeno il 95 % dell'importo delle esposizioni sottostanti conformemente all'articolo 258, paragrafo 1, lettera a), l'ente calcola il requisito patrimoniale per il portafoglio di esposizioni sottostanti come segue:
d KIRB + (1 - d) KSA,
dove
d è la quota dell'importo delle esposizioni sottostanti per le quali l'ente può calcolare il KIRB in rapporto all'importo di tutte le esposizioni sottostanti.
8. Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.
Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata all'operazione in strumenti derivati.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-IRBA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Nell'ambito del SEC-IRBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 259, fatte salve le modifiche seguenti:
p = max [0,3; 0,5 (A +B (1/N) + C KIRB + D LGD + E MT)]
fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo standardizzato (SEC-SA)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Nell'ambito del SEC-SA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato conformemente all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile determinato come segue, in tutti i casi soggetto a un fattore minimo del 15 %:
dove:
D è il punto di distacco determinato a norma dell'articolo 256;
A è il punto di attacco determinato a norma dell'articolo 256;
KA è un parametro calcolato a norma del paragrafo 2;
dove:
a = - (1/(p · KA)]
u = D - KA
l = max (A - KA; 0)
p = 1 per un'esposizione verso la cartolarizzazione che non è un'esposizione verso la ricartolarizzazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, KA è calcolato come segue:
KA = (1 - W) KSA + W 0.5
dove:
KSA è il requisito patrimoniale del portafoglio sottostante ai sensi dell'articolo 255;
W = rapporto tra:
a) la somma dell'importo nominale delle esposizioni sottostanti in stato di default; e
b) la somma dell'importo nominale di tutte le esposizioni sottostanti.
A tal fine, per esposizione in stato di default si intende un'esposizione sottostante che è: i) scaduta da almeno 90 giorni; ii) oggetto di procedure fallimentari o di insolvenza; iii) oggetto di procedure di esecuzione forzata o affini; o iv) in stato di default secondo la documentazione relativa alla cartolarizzazione.
Se l'ente non conosce lo status di morosità per il 5 % o meno delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, può utilizzare il SEC-SA con il seguente aggiustamento nel calcolo del KA:
Se l'ente non conosce lo status di morosità per più del 5 % delle esposizioni sottostanti nel portafoglio, alla posizione verso la cartolarizzazione deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
3. Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.
Ai fini del presente paragrafo, la posizione di riferimento è la posizione pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di questa posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo della formula di vigilanza
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-SA
Nell'ambito del SEC-SA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 261, fatte salve le modifiche seguenti:
fattore minimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior = 10 %;
p = 0,5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo basato sui rating esterni per le cartolarizzazioni (SEC-ERBA)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Nell'ambito del SEC-ERBA, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato moltiplicando il valore dell'esposizione della posizione, calcolato come indicato all'articolo 248, per il fattore di ponderazione del rischio applicabile conformemente al presente articolo.
2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma del paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
Tabella 1
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | Tutti gli altri rating |
Fattore di ponderazione del rischio | 15 % | 50 % | 100 % | 1 250 % |
.
3. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma del paragrafo 7 del presente articolo, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 2, opportunamente aggiustati conformemente all'articolo 257 e al paragrafo 4 del presente articolo, per la durata del segmento (MT), e al paragrafo 5 del presente articolo per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:
Tabella 2
Classe di merito di credito | Segmento senior | Segmento non senior (sottile) | ||
Durata del segmento (MT) | Durata del segmento (MT) | |||
1 anno | 5 anni | 1 anno | 5 anni | |
1 | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % |
2 | 15 % | 30 % | 15 % | 90 % |
3 | 25 % | 40 % | 30 % | 120 % |
4 | 30 % | 45 % | 40 % | 140 % |
5 | 40 % | 50 % | 60 % | 160 % |
6 | 50 % | 65 % | 80 % | 180 % |
7 | 60 % | 70 % | 120 % | 210 % |
8 | 75 % | 90 % | 170 % | 260 % |
9 | 90 % | 105 % | 220 % | 310 % |
10 | 120 % | 140 % | 330 % | 420 % |
11 | 140 % | 160 % | 470 % | 580 % |
12 | 160 % | 180 % | 620 % | 760 % |
13 | 200 % | 225 % | 750 % | 860 % |
14 | 250 % | 280 % | 900 % | 950 % |
15 | 310 % | 340 % | 1 050 % | 1 050 % |
16 | 380 % | 420 % | 1 130 % | 1 130 % |
17 | 460 % | 505 % | 1 250 % | 1 250 % |
Tutti gli altri | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % |
.
4. Per determinare il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti di durata compresa tra 1 e 5 anni, gli enti utilizzano l'interpolazione lineare tra i fattori di ponderazione del rischio applicabili, rispettivamente, per la durata di uno e di cinque anni conformemente alla tabella 2.
5. Per tenere conto dello spessore del segmento, gli enti calcolano il fattore di ponderazione del rischio per i segmenti non senior come segue:
RW = [previo aggiustamento della durata conformemente al paragrafo 4] · [1 - min(T; 50 %)]
dove
T = spessore del segmento misurato come D - A
dove
D è il punto di distacco determinato a norma dell'articolo 256
A è il punto di attacco determinato a norma dell'articolo 256.
6. I fattori di ponderazione del rischio per i segmenti non senior risultanti dai paragrafi 3, 4 e 5 sono soggetti a un fattore minimo del 15 %. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio risultanti non devono essere inferiori al fattore di ponderazione del rischio corrispondente a un ipotetico segmento senior della stessa cartolarizzazione con la stessa valutazione del merito di credito e la stessa durata.
7. Per utilizzare i rating desunti, gli enti attribuiscono a una posizione priva di rating un rating desunto equivalente alla valutazione del merito di credito di una posizione di riferimento provvista di rating che soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) la posizione di riferimento è di pari rango, sotto tutti gli aspetti, alla posizione verso la cartolarizzazione priva di rating oppure, in mancanza di una posizione di pari rango, la posizione di riferimento è immediatamente subordinata alla posizione priva di rating;
b) la posizione di riferimento non beneficia delle garanzie di un terzo né di altri supporti del credito che non sono disponibili per la posizione priva di rating;
c) la durata della posizione di riferimento è uguale o superiore a quella della posizione priva di rating in questione;
d) tutti i rating desunti sono aggiornati su base continuativa per riflettere ogni variazione della valutazione del merito di credito delle posizioni di riferimento.
8. Se l'ente ha una posizione verso la cartolarizzazione sotto forma di uno strumento derivato a copertura del rischio di mercato, compresi rischio di cambio e rischio di tasso di interesse, può attribuire a tale strumento derivato un fattore di ponderazione del rischio desunto equivalente al fattore di ponderazione del rischio della posizione di riferimento calcolato conformemente al presente articolo.
Ai fini del primo comma, la posizione di riferimento è la posizione di pari rango, sotto tutti gli aspetti, allo strumento derivato oppure, in mancanza di tale posizione di pari rango, la posizione immediatamente subordinata allo strumento derivato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle cartolarizzazioni STS nell'ambito del SEC-IRBA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Nell'ambito del SEC-ERBA, il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione STS è calcolato a norma dell'articolo 263, fatte salve le modifiche indicate nel presente articolo.
2. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a breve termine può essere desunto a norma dell'articolo 263, paragrafo 7, si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
Tabella 3
Classe di merito di credito | 1 | 2 | 3 | Tutti gli altri rating |
Fattore di ponderazione del rischio | 10 % | 30 % | 60 % | 1 250 % |
.
3. Per le esposizioni con valutazioni del merito di credito a lungo termine o nei casi in cui un rating basato su una valutazione del merito di credito a lungo termine può essere desunto a norma dell'articolo 263, paragrafo 7, si applicano i fattori di ponderazione del rischio indicati nella tabella 4, aggiustati conformemente all'articolo 257 e all'articolo 263, paragrafo 4, per la durata del segmento (MT), e all'articolo 263, paragrafo 5, per lo spessore del segmento per i segmenti non senior:
Tabella 4
Classe di merito di credito | Segmento senior | Segmento non senior (sottile) | ||
Durata del segmento (MT) | Durata del segmento (MT) | |||
1 anno | 5 anni | 1 anno | 5 anni | |
1 | 10 % | 10 % | 15 % | 40 % |
2 | 10 % | 15 % | 15 % | 55 % |
3 | 15 % | 20 % | 15 % | 70 % |
4 | 15 % | 25 % | 25 % | 80 % |
5 | 20 % | 30 % | 35 % | 95 % |
6 | 30 % | 40 % | 60 % | 135 % |
7 | 35 % | 40 % | 95 % | 170 % |
8 | 45 % | 55 % | 150 % | 225 % |
9 | 55 % | 65 % | 180 % | 255 % |
10 | 70 % | 85 % | 270 % | 345 % |
11 | 120 % | 135 % | 405 % | 500 % |
12 | 135 % | 155 % | 535 % | 655 % |
13 | 170 % | 195 % | 645 % | 740 % |
14 | 225 % | 250 % | 810 % | 855 % |
15 | 280 % | 305 % | 945 % | 945 % |
16 | 340 % | 380 % | 1 015 % | 1 015 % |
17 | 415 % | 455 % | 1 250 % | 1 250 % |
Tutti gli altri | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % | 1 250 % |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito di applicazione e requisiti operativi del metodo della valutazione interna
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Gli enti possono usare il metodo della valutazione interna per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni prive di rating nei programmi ABCP o nelle operazioni ABCP conformemente all'articolo 266 ove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Se un ente ha ricevuto un'autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e una posizione specifica in un programma ABCP o in un'operazione ABCP rientra nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione, l'ente applica tale metodo per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di tale posizione.
2. Le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare il metodo della valutazione interna entro un ambito di applicazione chiaramente definito se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) tutte le posizioni verso commercial paper emessi dal programma ABCP sono provviste di rating;
b) la valutazione interna della qualità creditizia della posizione è basata sulla metodologia pubblicamente disponibile di una o più ECAI per il rating delle posizioni verso la cartolarizzazione connesse a esposizioni sottostanti della medesima tipologia di quelle cartolarizzate;
c) i commercial paper emessi dal programma ABCP sono emessi prevalentemente per investitori terzi;
d) la procedura di valutazione interna dell'ente non è meno prudente delle valutazioni pubblicamente disponibili delle ECAI che hanno fornito un rating esterno per il commercial paper emesso dal programma ABCP, specie per quanto riguarda i fattori di stress e altri elementi quantitativi pertinenti;
e) il metodo di valutazione interna dell'ente tiene conto di tutti i metodi pertinenti pubblicamente disponibili delle ECAI che valutano il commercial paper del programma ABCP e comprende classi di rating corrispondenti alle valutazioni del merito di credito delle ECAI. Nelle registrazioni interne dell'ente deve figurare un documento, aggiornato regolarmente, che spieghi come sono stati rispettati i requisiti di cui al presente punto;
f) l'ente usa la metodologia interna di valutazione ai fini della gestione interna del rischio, anche nelle sue procedure decisionali, delle informazioni sulla gestione e dell'allocazione interna del capitale;
g) i revisori interni o esterni, le ECAI o le funzioni aziendali preposte alla revisione interna del merito di credito o alla gestione del rischio dell'ente procedono con frequenza regolare alla revisione del processo di valutazione interna e della qualità delle valutazioni interne della qualità creditizia delle esposizioni dell'ente verso un programma ABCP o un'operazione ABCP;
h) l'ente segue la performance dei suoi rating interni nel corso del tempo al fine di valutare la performance della sua metodologia di valutazione interna e, se del caso, corregge tale metodologia qualora la performance delle esposizioni diverga sistematicamente da quella indicata dai rating interni;
i) il programma ABCP comprende norme per la gestione delle assunzioni a fermo e delle passività sotto forma di orientamenti per l'amministratore del programma che riguardino almeno:
i) i criteri di ammissibilità delle attività, fatta salva la lettera j);
ii) la tipologia e il valore monetario delle esposizioni derivanti dalla fornitura di linee di liquidità e di supporti di credito;
iii) la distribuzione delle perdite tra le posizioni verso la cartolarizzazione nel programma ABCP o nell'operazione ABCP;
iv) la separazione giuridica ed economica fra le attività trasferite e il soggetto cedente;
j) i criteri di ammissibilità delle attività nel programma ABCP prevedono almeno:
i) l'esclusione dell'acquisto di attività ampiamente scadute o in stato di default;
ii) la limitazione dell'eccessiva concentrazione verso singoli debitori o aree geografiche; e
iii) la limitazione della natura delle attività da acquistare;
k) un'analisi del profilo di rischio e d'attività del venditore, che comprenda almeno una valutazione dei seguenti fattori in relazione al venditore:
i) performance finanziaria passata e attesa;
ii) posizione di mercato attuale e competitività futura attesa;
iii) grado di leva finanziaria, flussi di cassa, copertura degli interessi e rating del debito; e iv) requisiti per l'assunzione a fermo, capacità di gestione e procedure di recupero crediti;
l) il programma ABCP prevede politiche e procedure di recupero crediti che tengano conto della capacità operativa e della qualità creditizia del gestore e comprende elementi che attenuino il rischio relativo alla performance del venditore e del gestore. Ai fini della presente lettera, il rischio relativo alla performance può essere attenuato mediante soglie di attivazione (trigger) basate sulla qualità creditizia attuale del venditore o del gestore per impedire la commistione dei fondi in caso di default del venditore o del gestore;
m) la perdita complessiva stimata su un portafoglio di attività che può essere acquistato nell'ambito del programma ABCP tiene conto di tutte le potenziali fonti di rischio, come il rischio di credito e il rischio di diluizione;
n) se il supporto di credito fornito dal cedente è commisurato unicamente alle perdite su crediti e il rischio di diluizione è rilevante per quel particolare portafoglio di attività, il programma ABCP comprende una riserva distinta per il rischio di diluizione;
o) il livello richiesto di supporto di credito nel programma ABCP è calcolato tenendo conto di diverse serie storiche pluriennali, anche relative alle perdite, ai tassi di morosità, al livello di diluizione e al tasso di rotazione dei crediti commerciali;
p) il programma ABCP presenta determinati elementi strutturali nell'acquisto delle esposizioni miranti ad attenuare il potenziale deterioramento della qualità creditizia del portafoglio sottostante. Questi elementi potrebbero includere specifiche soglie di attivazione della liquidazione di un portafoglio di esposizioni;
q) l'ente valuta le caratteristiche del portafoglio di attività sottostante, come la media ponderata del suo merito di credito, e individua sia le eventuali concentrazioni verso singoli debitori o aree geografiche sia la granularità del portafoglio.
3. Se la revisione di cui al paragrafo 2, lettera g), è affidata alle funzioni di revisione interna, di revisione del merito di credito o di gestione del rischio, esse sono indipendenti dalle funzioni interne dell'ente attinenti alla linea di business del programma ABCP e ai relativi rapporti con la clientela.
4. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo della valutazione interna non possono tornare ad utilizzare altri metodi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna, a meno che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente ha dimostrato, in maniera ritenuta soddisfacente dall'autorità competente, di avere fondati motivi per farlo;
b) l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio nell'ambito del metodo della valutazione interna
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Nell'ambito del metodo della valutazione interna, l'ente assegna la posizione priva di rating verso il programma ABCP o l'operazione ABCP a uno dei livelli di rating di cui all'articolo 265, paragrafo 2, lettera e), sulla base della sua valutazione interna. Alla posizione è attribuito un rating derivato identico alle valutazioni del merito di credito corrispondenti al livello di rating come indicato all'articolo 265, paragrafo 2, lettera e).
2. Il rating derivato a norma del paragrafo 1 è almeno pari o superiore al livello di investment grade al momento in cui è stato assegnato per la prima volta ed è considerato una valutazione del credito ammissibile da parte di un'ECAI ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio a norma dell'articolo 263 o dell'articolo 264, a seconda dei casi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 4
Massimali per le posizioni verso la cartolarizzazione
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior: metodo "look-through"
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. L'ente che conosce in ogni momento la composizione delle esposizioni sottostanti può assegnare alla posizione verso la cartolarizzazione senior un fattore massimo di ponderazione del rischio pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate.
2. Nel caso di portafogli di esposizioni sottostanti per i quali l'ente usa esclusivamente il metodo standardizzato o il metodo IRB, il fattore massimo di ponderazione del rischio della posizione verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione che si applicherebbe alle esposizioni sottostanti a norma, rispettivamente, del capo 2 o del capo 3 se queste ultime non fossero state cartolarizzate.
Nel caso dei portafogli misti, il fattore massimo di ponderazione del rischio è calcolato come segue:
a) se l'ente applica il SEC-IRBA, alla quota a cui si applica il metodo standardizzato e alla quota a cui si applica il metodo IRB viene assegnato, rispettivamente, il corrispondente fattore di ponderazione del rischio secondo il metodo standardizzato e secondo il metodo IRB;
b) se l'ente applica il SEC-SA o il SEC-ERBA, il fattore massimo di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione senior è pari al fattore di ponderazione del rischio medio ponderato delle esposizioni sottostanti nell'ambito del metodo standardizzato.
3. Ai fini del presente articolo, il fattore di ponderazione del rischio applicabile nell'ambito del metodo IRB conformemente al capo 3 comprende il rapporto tra:
a) le perdite attese moltiplicate per 12,5 e b) il valore dell'esposizione delle esposizioni sottostanti.
4. Se il fattore massimo di ponderazione del rischio calcolato a norma del paragrafo 1 si traduce in un fattore di ponderazione del rischio inferiore ai fattori minimi di cui agli articoli da 259 a 264, a seconda dei casi, è utilizzato il primo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti patrimoniali massimi
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Gli enti cedenti, gli enti promotori o altri enti che usano il SEC-IRBA oppure gli enti cedenti o gli enti promotori che usano il SEC-SA o il SEC-ERBA possono applicare un requisito patrimoniale massimo per la posizione verso la cartolarizzazione che detengono pari ai requisiti patrimoniali che sarebbero calcolati conformemente al capo 2 o al capo 3 in relazione alle esposizioni sottostanti se queste ultime non fossero state cartolarizzate. Ai fini del presente articolo, il requisito patrimoniale del metodo IRB comprende l'importo delle perdite attese associate alle esposizioni in questione calcolato conformemente al capo 3 e l'importo delle perdite inattese.
2. Nel caso dei portafogli misti, il requisito patrimoniale massimo è determinato calcolando la media ponderata per l'esposizione dei requisiti patrimoniali delle quote del metodo IRB e del metodo standardizzato delle esposizioni sottostanti conformemente al paragrafo 1.
3. Il requisito patrimoniale massimo si ottiene moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2 per la quota maggiore di interesse detenuta dall'ente nei segmenti pertinenti (V), espresso in percentuale e calcolato come segue:
a) per gli enti che hanno una o più posizioni verso la cartolarizzazione in un unico segmento, V è pari al rapporto tra l'importo nominale delle posizioni verso la cartolarizzazione detenute dall'ente in quel segmento e l'importo nominale del segmento;
b) per gli enti che hanno posizioni verso la cartolarizzazione in segmenti diversi, V è pari alla quota massima degli interessi per tutti i segmenti. A tal fine, la quota dell'interesse per ciascuno dei diversi segmenti è calcolata come indicato alla lettera a).
4. Nel calcolo del requisito patrimoniale massimo per una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente articolo, l'importo integrale delle eventuali plusvalenze e strip dei soli interessi a supporto del credito derivanti dall'operazione di cartolarizzazione è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera k).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ricartolarizzazioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Per una posizione verso la ricartolarizzazione, gli enti applicano il SEC-SA a norma dell'articolo 261, con le modifiche seguenti:
a) W = 0 per qualsiasi esposizione verso un segmento di cartolarizzazione nel portafoglio di esposizioni sottostanti;
b) p = 1,5;
c) il fattore di ponderazione del rischio risultante è soggetto a un fattore minimo del 100 %.
2. Il KSA per le esposizioni verso la cartolarizzazione sottostanti è calcolato conformemente alla sottosezione 2.
3. I requisiti patrimoniali massimi di cui alla sottosezione 4 non si applicano alle posizioni verso la ricartolarizzazione.
4. Se il portafoglio di esposizioni sottostanti è un misto di segmenti di cartolarizzazione e di altri tipi di attività, il parametro KA è determinato come media ponderata dell'esposizione nominale del KA calcolata separatamente per ciascun sottoinsieme di esposizioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) «cartolarizzazione di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione di esposizioni deteriorate quale definita all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) 2017/2402;
b) «cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate», una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50 % dell'importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione.
2. Il fattore di ponderazione del rischio per una posizione verso la cartolarizzazione di esposizioni deteriorate è calcolato conformemente all'articolo 254 o all'articolo 267. Il fattore di ponderazione del rischio è soggetto a una soglia minima del 100 %, salvo ove si applichi l'articolo 263.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti assegnano un fattore di ponderazione del rischio del 100 % alla posizione verso la cartolarizzazione senior nel caso di una cartolarizzazione tradizionale di esposizioni deteriorate, salvo ove si applichi l'articolo 263.
4. Gli enti che applicano il metodo IRB alle esposizioni del portafoglio di esposizioni sottostanti a norma del capo 3 e che non sono autorizzati a utilizzare le stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tali esposizioni non utilizzano il SEC-IRBA per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per una posizione verso la cartolarizzazione NPE e non applicano né il paragrafo 5 né il paragrafo 6.
5. Ai fini dell'articolo 268, paragrafo 1, sono comprese le perdite attese associate a esposizioni sottostanti la cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate, previa deduzione dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, di eventuali ulteriori rettifiche di valore su crediti specifiche.
Gli enti effettuano il calcolo in conformità della formula seguente:
in cui:
CRmax = il requisito patrimoniale massimo nel caso di cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate;
RWEAIRB = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;
ELIRB = la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;
NRPPD = lo sconto sul prezzo d'acquisto non rimborsabile;
EVIRB = la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;
EVPool = la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell'aggregato;
SCRAIR = per gli enti cedenti, le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile; per gli investitori istituzionali tale importo è pari a zero;
RWEASA = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;
6. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, se il fattore di ponderazione del rischio medio ponderato per l'esposizione calcolato secondo il metodo «look-through» di cui all'articolo 267 è inferiore al 100 %, gli enti possono applicare il fattore di ponderazione del rischio inferiore, soggetto a una soglia minima del 50 %.
Ai fini del primo comma, gli enti cedenti che applicano il SEC-IRBA a una posizione, e che sono autorizzati a utilizzare delle stime interne della LGD e dei fattori di conversione per tutte le esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB conformemente al capo 3, detraggono lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile e, se del caso, eventuali rettifiche di valore su crediti specifiche aggiuntive dalle perdite attese e dai valori delle esposizioni sottostanti associati a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate secondo la formula seguente:
in cui:
RWmax = il fattore di ponderazione del rischio, prima di applicare la soglia minima, applicabile a una posizione senior in una cartolarizzazione tradizionale ammissibile di esposizioni deteriorate in caso di utilizzo del metodo look-through;
RWEAIRB = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;
RWEASA = la somma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;
ELIRB = la somma degli importi delle perdite attese delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB;
NRPPD = lo sconto sui prezzi d'acquisto non rimborsabile;
EVIRB = la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB
EVpool = la somma dei valori di esposizione di tutte le esposizioni sottostanti nell'aggregato;
EVSA = la somma dei valori di esposizione delle esposizioni sottostanti soggette al metodo standardizzato;
SCRAIRB = le rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente cedente in relazione alle esposizioni sottostanti soggette al metodo IRB soltanto se e nella misura in cui tali rettifiche superano lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile.
7. Ai fini del presente articolo, lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è calcolato sottraendo l'importo di cui alla lettera b) dall'importo di cui alla lettera a):
a) l'importo in essere delle esposizioni sottostanti la cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate nel momento in cui tali esposizioni sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE);
b) la somma degli elementi seguenti:
i) il prezzo iniziale di vendita dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti della cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate venduti a investitori terzi; e
ii) l'importo in essere, all'atto del trasferimento delle esposizioni sottostanti alla SSPE, dei segmenti o, se del caso, di parti di segmenti di tale cartolarizzazione detenuti dal cedente.
Ai fini dei paragrafi 5 e 6, per tutta la durata dell'operazione, il calcolo dello sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è rivisto al ribasso tenendo conto delle perdite subite. L'eventuale riduzione dell'importo in essere delle esposizioni sottostanti derivante dalle perdite subite riduce lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile, con una soglia minima pari a zero.
Ove sia strutturato in modo da poter essere rimborsato in toto o in parte al cedente, uno sconto non è considerato come sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile ai fini del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Posizioni senior verso la cartolarizzazione STS nel bilancio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
1. L'ente cedente può calcolare gli importi ponderati per il rischio di una posizione di cartolarizzazione verso una cartolarizzazione STS nel bilancio di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 a norma degli articoli 260, 262 o 264 del presente regolamento, a seconda del caso, se la posizione in oggetto soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) la cartolarizzazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 243, paragrafo 2;
b) la posizione ha i requisiti per essere considerata la posizione verso la cartolarizzazione senior.
2. L'ABE vigila sull'applicazione del paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda:
a) il volume di mercato e la quota di mercato delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l'ente cedente applica il paragrafo 1 nelle diverse classi di attività;
b) l'allocazione constatata delle perdite al segmento senior e ad altri segmenti di cartolarizzazioni STS in bilancio, ove l'ente cedente applichi il paragrafo 1 alla posizione senior detenuta in tali cartolarizzazioni;
c) l'incidenza dell'applicazione del paragrafo 1 sulla leva finanziaria degli enti;
d) l'incidenza dell'uso delle cartolarizzazioni STS in bilancio per le quali l'ente cedente applica il paragrafo 1 sull'emissione di strumenti di capitale da parte dei rispettivi enti cedenti.
3. L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro il 10 aprile 2023.
4. Entro il 10 ottobre 2023 la Commissione, sulla base della relazione di cui al paragrafo 3, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo, con particolare riferimento al rischio di leva finanziaria eccessiva derivante dal ricorso a cartolarizzazioni STS in bilancio ammissibili al trattamento ai sensi del paragrafo 1e alla potenziale sostituzione dell'emissione di strumenti di capitale da parte degli enti cedenti con il ricorso a tale utilizzo. Tale relazione è corredata, ove opportuno, di una proposta legislativa.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. Se l'ente non rispetta i requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 in qualche aspetto sostanziale, per sua negligenza od omissione, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio limitato al 1 250 % che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 247, paragrafo 6, o all'articolo 337, paragrafo 3 del presente regolamento, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence e di gestione del rischio. Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbero ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.
2. L'EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione del paragrafo 1, comprese le misure da adottare in caso di violazione degli obblighi di due diligence e di gestione del rischio. L'EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 4
Valutazioni esterne del merito di credito
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Uso delle valutazioni del merito del credito delle ECAI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Gli enti possono utilizzare le valutazioni del merito di credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione conformemente al presente capo solo nei casi in cui la valutazione del merito di credito è stata emessa o è stata avallata da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni sull'utilizzo delle valutazioni del merito di credito delle ECAI
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
Per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla sezione 3, gli enti utilizzano la valutazione del merito di credito di un'ECAI solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) non vi è disallineamento tra i tipi di pagamenti presi in considerazione nella valutazione del merito di credito e i tipi di pagamento cui l'ente ha diritto a titolo del contratto che dà origine alla posizione verso la cartolarizzazione in questione;
b) l'ECAI pubblica le valutazioni del merito di credito e le informazioni sull'analisi delle perdite e dei flussi di cassa, sulla sensibilità dei rating alle modifiche delle ipotesi ad essi sottese, compresa la performance delle esposizioni sottostanti, nonché sulle procedure, sulle metodologie, sulle ipotesi e sugli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Ai fini della presente lettera, le informazioni sono considerate pubblicamente disponibili se pubblicate in un formato accessibile. Le informazioni che sono messe a disposizione esclusivamente a un numero limitato di soggetti non sono considerate pubblicamente disponibili;
c) le valutazioni del merito di credito sono incluse nella matrice di transizione dell'ECAI;
d) le valutazioni del merito di credito non si basano, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale fornito dallo stesso ente. Se una posizione si basa, integralmente o parzialmente, su un sostegno di tipo personale, l'ente considera la posizione come se fosse priva di rating ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per questa posizione conformemente alla sezione 3;
e) l'ECAI si è impegnata a pubblicare spiegazioni su come la performance delle esposizioni sottostanti incida sulla valutazione del merito di credito.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Uso delle valutazioni del merito di credito
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
1. L'ente può decidere di utilizzare le valutazioni del merito di credito di una o di più ECAI ("ECAI prescelta") ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in applicazione del presente capo.
2. L'ente utilizza le valutazioni del merito di credito delle sue posizioni verso la cartolarizzazione in modo coerente e non selettivo e tal fine deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) l'ente non usa le valutazioni di un'ECAI per le sue posizioni in alcuni segmenti e le valutazioni di un'altra ECAI per le sue posizioni in altri segmenti nell'ambito della stessa cartolarizzazione che possono essere o non essere valutati dalla prima ECAI;
b) nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di due ECAI prescelte, l'ente usa la valutazione meno favorevole;
c) nei casi in cui una posizione sia provvista della valutazione di tre o più ECAI prescelte, si usano le due valutazioni più favorevoli. Se le due valutazioni più favorevoli sono diverse, si applica la meno favorevole delle due;
d) l'ente non richiede attivamente la revoca di rating meno favorevoli.
3. Se le esposizioni sottostanti una cartolarizzazione beneficiano, integralmente o parzialmente, di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l'effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito della posizione verso la cartolarizzazione effettuata da un'ECAI prescelta, l'ente utilizza il fattore di ponderazione del rischio associato a tale valutazione. Se la protezione del credito di cui al presente paragrafo non è ammissibile a norma del capo 4, la valutazione del merito di credito non è riconosciuta e la posizione verso la cartolarizzazione è considerata priva di rating.
4. Se una posizione verso la cartolarizzazione beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma del capo 4 e l'effetto di questa protezione è stato preso in considerazione nella valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, l'ente tratta la posizione verso la cartolarizzazione come se fosse priva di rating e calcola gli importi dell'esposizione ponderati per il rischio conformemente al capo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Mappatura delle cartolarizzazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401)
L'EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare in modo obiettivo e coerente le classi di merito di credito di cui al presente capo relative alle pertinenti valutazioni del merito di credito di tutte le ECAI. In particolare, ai fini del presente articolo, l'EBA:
a) distingue tra i gradi relativi di rischio espressi da ciascuna valutazione;
b) considera fattori quantitativi quali i tassi di default o di perdita e i dati storici sulla performance delle valutazioni del merito di credito di ciascuna ECAI nelle diverse classi di attività;
c) considera fattori qualitativi quali la gamma di operazioni valutate dall'ECAI, la sua metodologia e il significato delle sue valutazioni del merito di credito, in particolare se tali valutazioni tengono conto delle perdite attese o delle perdite del primo euro e del pagamento puntuale o finale degli interessi;
d) si adopera per assicurare che le posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è applicato lo stesso fattore di ponderazione del rischio sulla base delle valutazioni del merito di credito delle ECAI siano soggette a gradi di rischio di credito equivalenti.
L'EBA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1° luglio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Determinazione del valore dell'esposizione
1. L'ente determina il valore dell'esposizione degli strumenti derivati di cui all'allegato II conformemente al presente capo.
2. L'ente può determinare il valore dell'esposizione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, delle operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, delle operazioni con regolamento a lungo termine e dei finanziamenti con margini conformemente al presente capo anziché avvalersi del capo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini del presente capo e della presente parte, titolo VI, si applicano le seguenti definizioni:
Termini generali
1) "rischio di conptroparte" o "CCR", il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa dell'operazione;
Tipi di operazioni
2) "operazioni con regolamento a lungo termine", operazioni nelle quali una controparte si impegna a consegnare un titolo, una merce o un importo in valuta estera contro il ricevimento di contante, altri strumenti finanziari o merci, o viceversa, ad una data di regolamento o di consegna contrattualmente definita, che è successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per questo specifico tipo di operazione ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione da parte dell'ente, se precedente;
3) "finanziamenti con margini", operazioni nelle quali un ente concede un credito in connessione con l'acquisto, la vendita, il mantenimento in portafoglio o la negoziazione di titoli. I finanziamenti con margini non comprendono altri finanziamenti che sono garantiti da titoli;
Insieme di attività soggette a compensazione, insieme di attività coperte e termini collegati
4) "insieme di attività soggette a compensazione (netting set)", un insiemedi operazioni concluse fra un ente e una singola controparte, che è soggetto ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile riconosciuto ai sensi della sezione 7 e del capo 4.
Ai fini del presente capo, ogni operazione che non è soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e per la quale la compensazione è riconosciuta ai sensi della sezione 7 è considerata come uno specifico insieme di attività soggette a compensazione.
Nel metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6, tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione verso una stessa controparte possono essere trattati come un unico insieme di attività soggette a pcompensazione se i valori di mercato simulati negativi di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione sono posti pari a zero nella stima dell'esposizione attesa ("EE");
5) "posizione di rischio", un valore che misura il rischio assegnato ad un'operazione nell'ambito del metodo standardizzato di cui alla sezione 5 sulla base di un algoritmo predeterminato;
6) "insieme di attività coperte (hedging set)", un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;
7) "accordo di garanzia (margin agreement)", un accordo o disposizioni di un accordo che disciplinano l'obbligo a carico di una controparte di costituire una garanzia reale in favore di una seconda controparte quando un'esposizione di quest'ultima nei confronti della prima superi una definita soglia di rilevanza;
7 bis) "accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)", un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;
8) "soglia di garanzia (margin threshold)", il valore massimo di un'esposizione oltre il quale una parte ha diritto a chiedere la costituzione di una garanzia reale;
9) "periodo con rischio di margine (margin period of risk)", il periodo di tempo che intercorre tra l'ultimo scambio di garanzie reali a copertura di un insieme di attività soggette a compensazione delle operazioni con una controparte in default e il momento in cui la posizione è liquidata per default ed il corrispondente rischio di mercato è nuovamente coperto;
10) "scadenza effettiva (effective maturity)" di un insieme di attività soggette a compensazione con vita residua superiore ad un anno nell'ambito del metodo dei modelli interni, il rapporto tra la somma delle esposizioni attese per tutta la durata delle singole operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio e la somma delle esposizioni attese nell'orizzonte temporale di un anno nell'insieme di attività soggette a compensazione attualizzate al tasso di sconto privo di rischio.
Questa scadenza effettiva può essere corretta per tenere conto del rischio di rinnovo della posizione sostituendo l'esposizione attesa con l'esposizione attesa effettiva per orizzonti previsionali inferiori a un anno;
11) "compensazione tra prodotti differenti (cross-product netting)", l'inclusione di operazioni riguardanti categorie differenti di prodotti in uno stesso insieme di attività soggette a compensazione, in conformità con le norme per gli accordi di compensazione tra prodotti differenti definite nel presente capo;
12) "valore di mercato corrente" o "CMV" il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
12 bis) "importo netto indipendente della garanzia" o "NICA", la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;
Distribuzioni
13) "distribuzione dei valori di mercato", la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato netti delle operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione ad una data futura (orizzonte previsionale), basata sul valore di mercato verificatosi alla data della stima;
14) "distribuzione delle esposizioni", la stima della distribuzione di probabilità dei valori di mercato ottenuta ponendo pari a zero le previsioni di valori di mercato netti negativi;
15) "distribuzione neutrale al rischio (risk-neutral)", una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori impliciti nei prezzi di mercato, come le volatilità implicite;
16) "distribuzione effettiva", una distribuzione dei valori di mercato o delle esposizioni in un periodo futuro calcolata utilizzando valori storici o verificatisi, come le volatilità calcolate utilizzando le variazioni passate dei prezzi o dei tassi di cambio;
Misurazioni dell'esposizione e aggiustamenti
17) "esposizione corrente (current exposure)", il valore più elevato tra zero e il valore di mercato di un'operazione o portafoglio di operazioni in un insieme di attività soggette a compensazione con una controparte che andrebbe perso in caso di default della controparte, nell'ipotesi in cui non sia possibile alcun recupero del valore di tali operazioni in caso di insolvenza o liquidazione;
18) "esposizione di picco (peak exposure)", un percentile elevato della distribuzione delle esposizioni riferite ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
19) "esposizione attesa" (expected exposure -"EE"), la media della distribuzione delle esposizioni ad una qualsiasi data futura anteriore alla scadenza dell'operazione con la durata originaria più lunga tra quelle rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione;
20) "esposizione attesa effettiva ad una data specifica" ("EE effettiva"), l'esposizione massima attesa a quella data specifica o anteriormente a tale data. In alternativa, essa può essere definita per una data specifica come la maggiore tra l'esposizione attesa a quella data o l'esposizione attesa effettiva ad una qualsiasi data anteriore;
21) "esposizione attesa positiva" ("EPE"), la media ponderata nell'orizzonte temporale delle esposizioni attese, i cui pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo.
Nel calcolare il requisito di fondi propri, gli enti adottano la media sul primo anno o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo fino alla massima scadenza del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione;
22) "esposizione attesa positiva effettiva" ("EPE effettiva"), la media ponderata delle esposizioni attese effettive sul primo anno di un insieme di attività soggette a compensazione o, se tutti i contratti rientranti nell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una vita residua inferiore ad un anno, sul periodo di tempo pari alla durata er del contratto con vita residua maggiore nell'insieme di attività soggette a compensazione, laddove i pesi riflettono l'incidenza di ciascuna esposizione attesa sull'orizzonte temporale complessivo;
Rischi connessi al CCR
23) "rischio di rinnovo della posizione (rollover risk)", l'importo per il quale l'EPE è sottostimata quando si prevede di effettuare operazioni future con una controparte su base continuativa.
L'esposizione aggiuntiva determinata da tali operazioni future non è inclusa nel calcolo dell'EPE;
24) "controparte", ai fini della sezione 7 ciascuna persona fisica o giuridica che stipula un accordo di compensazione e ha la capacità contrattuale di farlo;
25) "accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti", un accordo contrattuale bilaterale fra un ente e una controparte dal quale deriva un'obbligazione unica (basata sulla compensazione delle operazioni coperte) riguardante tutti gli specifici accordi bilaterali e tutte le operazioni relative a differenti categorie di prodotti che sono inclusi nell'accordo;
Ai fini della presente definizione sono considerate "differenti categorie di prodotti":
a) le operazioni di vendita con patto di riacquisto attive e passive e le operazioni di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito,
b) i finanziamenti con margini.
c) i contratti di cui all'allegato II;
26) "componente in contanti (payment leg)", il pagamento concordato in una operazione in strumenti finanziari derivati OTC con un profilo di rischio lineare che prevede lo scambio di uno strumento finanziario contro contanti.
Nel caso di operazioni che prevedono lo scambio di contanti contro altri contanti, le due componenti in contanti consistono nei pagamenti lordi concordati contrattualmente, compreso l'importo nozionale dell'operazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi di calcolo del valore dell'esposizione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, ad eccezione dei derivati su crediti di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo, in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.
Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5.
Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.
2. Laddove consentito dalle autorità competenti a norma dell'articolo 283, paragrafi 1 e 2, gli enti possono determinare il valore dell'esposizione per le posizioni indicate di seguito secondo il metodo dei modelli interni di cui alla sezione 6:
a) i contratti di cui all'allegato II;
b) le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
c) la concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito;
d) i finanziamenti con margini.
e) operazioni con regolamento a lungo termine.
3. Un ente che acquisti protezione tramite un derivato su crediti a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte può calcolare il suo requisito di fondi propri per l'esposizione coperta in uno dei due modi seguenti:
a) conformemente agli articoli da 233 a 236;
b) conformemente all'articolo 183, se l'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 143.
Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte associato a tali derivati su crediti è fissato a zero, a meno che un ente applichi il metodo di cui all'articolo 299, paragrafo 2, lettera h), punto ii).
4. In deroga al paragrafo 3, ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte, l'ente può scegliere di includere di regola tutti i derivati su crediti non inclusi nel portafoglio di negoziazione acquistati a copertura di un'esposizione fuori portafoglio di negoziazione o di un'esposizione al rischio di controparte, quando la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento.
5. Il valore dell'esposizione per il rischio di controparte derivante dalla vendita di credit default swaps fuori portafoglio di negoziazione, qualora questi siano trattati dall'ente alla stregua di protezione del credito fornita dall'ente e siano soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di credito per l'intero importo nozionale sottostante, è fissato pari a zero.
6. Secondo i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.
In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla sezione pertinente.
Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).
7. Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni 3, 4 e 5, gli enti possono trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero.
Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) le loro posizioni di rischio sono opposte;
b) le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;
c) i loro flussi di cassa si compensano integralmente.
8. Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.
9. Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
a) il 10 % delle attività totali dell'ente;
b) 300 milioni di EUR.
2. Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
a) il 5 % delle attività totali dell'ente;
b) 100 milioni di EUR.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
b) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata;
c) sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.
Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all'articolo 94, paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alla lettera c).
4. In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa approvazione delle autorità competenti.
5. Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.
6. Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati e del metodo semplificato per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa immediatamente l'autorità competente.
2. Gli enti cessano di calcolare i valori dell'esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:
a) l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi consecutivi;
b) l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso dei 12 mesi precedenti.
3. Agli enti che hanno cessato di calcolare i valori dell'esposizione delle loro posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5 e di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385, a seconda dei casi, è consentito riprendere il calcolo del valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati di cui alla sezione 4 o 5 e dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 385 soltanto qualora dimostrino all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 3
Metodo standardizzato per il rischio di controparte
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valore dell'esposizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;
b) l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;
c) l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.
Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
2. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:
Valore dell'esposizione = α · (RC + PFE)
dove:
RC = il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e
PFE = l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;
α = 1,4.
3. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.
4. Qualora più accordi di garanzia (margin agreeement) si applichino allo stesso insieme di attività soggette a compensazione (netting set) oppure lo stesso insieme di attività soggette a compensazione includa tanto operazioni soggette a un accordo di garanzia quanto operazioni che non vi sono soggette, l'ente calcola il valore dell'esposizione come segue:
a) l'ente stabilisce gli ipotetici sottoinsiemi di attività soggette a compensazione (sub-netting set) interessati, composti da operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione, come segue:
i) tutte le operazioni soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) e allo stesso periodo con rischio di margine (margin period of risk) come determinato ai sensi dell'articolo 285, paragrafi da 2 a 5, sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione;
ii) tutte le operazioni non soggette a un accordo di garanzia (margin agreeement) sono allocate allo stesso sottoinsieme di attività soggette a compensazione, distinto da quelli istituiti a norma del punto i) del presente paragrafo;
b) l'ente calcola il costo di sostituzione dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente all'articolo 275, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le operazioni all'interno di tale insieme, soggette o meno a un accordo di garanzia (margin agreeement), e applica tutto quanto segue:
i) il valore di mercato corrente (CMV) è calcolato per tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;
ii) il NICA, il VM, la TH e l'MTA, ove applicabile, sono calcolati separatamente come la somma degli stessi dati immessi applicabili a ogni singolo accordo di garanzia (margin agreeement) dell'insieme di attività soggette a compensazione (netting set);
c) l'ente calcola l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278 applicando tutto quanto segue:
i) il moltiplicatore di cui all'articolo 278, paragrafo 1, si basa sui dati immessi per CMV, NICA e VM, a seconda dei casi, in conformità alla lettera b) del presente paragrafo;
ii) ∑a AddOn(a)
è calcolato conformemente all'articolo 278, separatamente per ciascun ipotetico sottoinsieme di attività soggette a compensazione (sub-netting set) di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
5. Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;
b) il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;
c) il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;
d) l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).
6. In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione.
In deroga al primo comma, gli enti sostituiscono un'opzione digitale vanilla il cui strike è pari a K con la pertinente combinazione collar di due opzioni call od opzioni put vanilla vendute e acquistate che soddisfano i requisiti seguenti:
a) le due opzioni della combinazione collar presentano:
i) la stessa data di scadenza e lo stesso prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione digitale vanilla;
ii) strike pari rispettivamente a 0,95∙K e 1,05∙K;
b) la combinazione collar replica esattamente il payoff dell'opzione digitale vanilla al di fuori dell'intervallo tra i due strike di cui alla lettera a).
La posizione di rischio delle due opzioni della combinazione collar di cui al secondo comma è calcolata separatamente conformemente all'articolo 279.
7. Al valore dell'esposizione di un'operazione in derivati su crediti che rappresenta una posizione lunga sullo strumento sottostante può essere applicato un tetto massimo pari all'importo del premio non pagato in essere purché sia trattata come un proprio insieme di attività soggette a compensazione non soggetto a un accordo di garanzia (margin agreement).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Costo di sostituzione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano il costo di sostituzione RC per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
RC = max{CMV - NICA,0}
2. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
RC = max{CMV - VM - NICA,TH + MTA - NICA,0}
dove:
RC = il costo di sostituzione
VM = il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione;
TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e
MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement).
3. Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello stesso accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:
dove:
RC = il costo di sostituzione
i = l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (margin agreement);
CMVi = il CMV del paniere di attività soggette a compensazione "i";
VMMA = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e
NICAMA = la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMMA.
Ai fini del primo comma, il NICAMA può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (margin agreement), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA, applicando tutti i seguenti requisiti:
a) se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299
b) se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;
c) la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;
d) il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato conformemente all'articolo 223;
e) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;
f) lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;
g) qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICAMA.
2. Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:
CVA = C · (1 + HC + Hfx )
dove:
CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita; e
C = la garanzia reale;
Hc e Hfx sono definiti conformemente all'articolo 223, paragrafo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:
a) un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;
b) il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Associazione delle operazioni alle categorie di rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:
a) rischio di tasso di interesse;
b) rischio di cambio;
c) rischio di credito;
d) rischio azionario;
e) rischio di posizione in merci;
f) altri rischi.
2. Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su derivati.
3. In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.
4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:
a) quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;
b) quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;
b) il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019].
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. (1)
Per l'integrazione al paragrafo annotato, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi, si rimanda al Reg. (UE) 2021/931.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Panieri di copertura
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:
a) le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;
b) le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;
c) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
d) tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;
e) le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:
i) energia;
ii) metalli;
iii) prodotti agricoli;
iv) altre merci;
v) condizioni climatiche;
f) le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:
a) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;
b) le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni a un insieme di attività coperte distinto della pertinente categoria di rischio seguendo la stessa struttura per gli insiemi di attività coperte di cui al paragrafo 1.
3. Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 del presente articolo per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizione potenziale futura
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
PFE = l'esposizione potenziale futura
a = l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione;
maggiorazione(a) = la maggiorazione per la categoria di rischio "a" calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies, a seconda dei casi; e
moltiplicativo = il fattore moltiplicativo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3.
Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.
2. L'esposizione potenziale futura di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) di cui all'articolo 275, paragrafo 3, è calcolata come la somma delle esposizioni potenziali future di tutti i singoli insiemi di attività soggette a compensazione come se non fossero oggetto di alcuna forma di un accordo di garanzia.
3. Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicativo è calcolato come segue:
NICAi = l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione "i". Il NICAi è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (margin agreement).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo della posizione di rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:
Posizione di rischio = δ · NozCorr · MF
dove:
δ = il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 bis;
NozCorr = l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 ter; e
MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 quater.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Delta di vigilanza
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:
a) per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
δ = il delta di vigilanza;
segno = - 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata;
segno = + 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta;
tipo = - 1 se l'operazione è un'opzione put;
tipo = + 1 se l'operazione è un'opzione call;
N(x) = la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a "x";
P = il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo;
K = il prezzo strike dell'opzione;
T = il periodo tra la data di scadenza Texp dell'opzione e la data di riferimento; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, Texp è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, Texp è l'ultima di tali date. T è espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e
σ = la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.
Tabella 1
Categoria di rischio | Strumento sottostante | Volatilità di vigilanza |
Cambio | Tutti | 15 % |
Credito | Strumento single-name | 100 % |
Strumento multiple-names | 80 % | |
Rischio azionario | Strumento single-name | 120 % |
Strumento multiple-names | 75 % | |
Rischio di posizione in merci | Energia elettrica | 150 % |
Altre merci (esclusa l'energia elettrica) | 70 % | |
Altri | Tutti | 150 % |
.
Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:
i) il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;
ii) il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;
iii) il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;
b) per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo "nth to default", gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
segno = | +1 "se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione" | |
-1 "se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione" |
.
A = il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo "nth-to-default" basata su entità di riferimento k, A = (n - 1)/k«; e
D = il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo "nth-to-default" basata su entità di riferimento k, D = n/k;
c) per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:
δ = | + 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,"" o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio | |
- 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario", " o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio |
.
2. Ai fini della presente sezione, una posizione lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore di tale fattore di rischio aumenta e una posizione corta nel fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando il valore di tale fattore di rischio aumenta.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) in conformità degli sviluppi normativi internazionali, le formule che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria di rischio di tasso di interesse o di rischio di posizione in merci compatibili con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse o i prezzi delle merci possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tali formule; (1)
b) il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3. (1)
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Per l'integrazione alla lettera annotata, per quanto riguarda la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio, nel metodo standardizzato per il rischio di controparte, si rimanda al Reg. (UE) 2021/931.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importo nozionale corretto
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
a) per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:
dove:
R = il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;
S = il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;
E = il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e
AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.
La data di inizio dell'operazione è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è pari a 0.
Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:
i) la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;
ii) la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement).
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.
La data finale di un'operazione è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.
Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione.
Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione;
b) per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:
i) quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;
ii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;
iii) quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;
c) per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione;
quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti;
d) per le operazioni associate alla categoria degli altri rischi, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto sulla base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.
2. Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:
a) quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:
i) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda dei casi, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;
ii) per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;
b) per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;
c) per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione dello strumento sottostante del contratto derivato, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.
3. Gli enti convertono l'importo nozionale corretto di un'operazione nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente quando l'importo nozionale corretto è calcolato ai sensi del presente articolo da un importo nozionale contrattuale o da un prezzo di mercato del numero di unità dello strumento sottostante denominato in un'altra valuta.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il fattore di aggiustamento in funzione della durata
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata come segue:
a) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti utilizzano la seguente formula:
dove:
MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;
M = la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali; la durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;
quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante;
quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; e
AnnoinGiorniLavorativi = Un anno espresso in giorni lavorativi sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.
b) per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:
dove:
MF = il fattore di aggiustamento in funzione della durata;
MPOR = il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5; e
AnnoinGiorniLavorativi = un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;
Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.
2. Ai fini del paragrafo 1, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione per le operazioni strutturate in modo tale da estinguere l'esposizione in essere dopo determinate date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date di pagamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte "є" è il seguente:
є = | 1 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis,paragrafo 1 | |
5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera a) | ||
0,5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera b) |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneIR = la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse;
j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e
MaggiorazionejIR = la maggiorazione della categoria del rischio di tasso di interesse per l'insieme di attività coperte "j" calcolata in conformità del paragrafo 2.
2. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio di tasso di interesse:
MaggiorazionejIR = єj · SFIR · EffNozjIR
dove:
єj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte "j", determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;
SFIR = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e
EffNojIR = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato conformemente al paragrafo 3.
3. Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j", gli enti associano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a):
Tabella 2
Categoria | Data finale |
(in anni) | 1 >0 e <=1 |
2 | >1 e <= 5 |
3 | > 5 |
.
Gli enti calcolano poi l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" conformemente alla formula seguente:
dove:
EffNozjIR = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j"; e
Dj,k = l'importo nozionale effettivo della categoria "k" dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneFX = maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;
j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e
= la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte "j" calcolata in conformità del paragrafo 2.
2. Gli enti calcolano la maggiorazione "della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte" j:
dove:
єj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;
SFFX = il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;
NozEffjFX = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:
dove: l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:
a) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
b) vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.
2. Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
Maggiorazionecredito = maggiorazione per la categoria degli altri rischi
j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e
Maggiorazionejcredito = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio di credito calcolata in conformità del paragrafo 3.
3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte "j" come segue:
dove:
Maggiorazionecredito j = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j"
єj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;
k = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;
ρkcredito = il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito "k"; Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρkcredito = 50 %. Se l'entità di riferimento del credito "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρkcredito = 80 %; e
Maggiorazione(entitàk) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" determinata conformemente al paragrafo 4.
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito "k" come segue:
Maggiorazione (Entitàk) = NozEffkCredito
dove:
NozEffkCredito = l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito "k" calcolato come segue:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio; e
SFk,lCredito = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" calcolato conformemente al paragrafo 5.
5. Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito "k" come segue:
a) per l'entità di riferimento del credito "k" stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'SFk,lCredito corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:
i) l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;
ii) l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 2 assegna l'SFk,lCredito = 0,54 %
a tale entità di riferimento del credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, l'SFk,lCredito = 1,6 %
è assegnato a tale entità di riferimento del credito;
b) per l'entità di riferimento del credito "k" stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):
i) quando una posizione di rischio "l" assegnata all'entità di riferimento del credito "k" è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l'SFk,lCredito corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;
ii) quando una posizione di rischio "l" assegnata all'entità di riferimento del credito "k" non figura al punto i) della presente lettera, l'SFk,lCredito corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.
Tabella 3
Classe di merito di credito | Fattore di vigilanza per operazioni single-name |
1 | 0,38 % |
2 | 0,42 % |
3 | 0,54 % |
4 | 1,06 % |
5 | 1,6 % |
6 | 6,0 % |
.
Tabella 4
Qualità creditizia dominante | Fattore di vigilanza per indici quotati |
Investment grade | 0,38 % |
Non-investment grade | 1,06 % |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per la categoria del rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:
a) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;
b) vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.
2. Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneCapitale = la maggiorazione per la categoria del rischio azionario
j = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e
MaggiorazionejCapitale = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio azionario calcolata in conformità del paragrafo 3.
3. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte "j" come segue:
dove:
MaggiorazionejCapitale = la maggiorazione per l'insieme delle attività coperte "j" della categoria del rischio azionario;
єj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;
k = l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;
ρkCapitale = il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del capitale "k"; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), ρkCapitale = 50%; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), ρkCapitale = 80%; e
Maggiorazione(Entitàk) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale "k" determinata conformemente al paragrafo 4.
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale "k" come segue:
Maggiorazione(Entitàk) = SKkCapitale · NozEffkCapitale
dove:
Maggiorazione(Entitàk) = la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale "k";
SFkCapitale = il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale "k"; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), SFkCapitale = 32%; se l'entità di riferimento del capitale "k" è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), SFkCapitale = 20%; e
NozEffkCapitale= l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale "k" calcolato come segue:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneMerci = la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci
j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e
MaggiorazionejMerci = la maggiorazione per l'insieme di attività coperte "j" della categoria del rischio di posizione in merci calcolata in conformità del paragrafo 4.
2. Ai fini del calcolo della maggiorazione per un insieme di attività coperte da merci di un determinato insieme di attività soggette a compensazione in conformità del paragrafo 4, gli enti stabiliscono i tipi di merci di riferimento pertinenti per ciascun insieme di attività coperte. Le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se lo strumento in merci sottostante a tali operazioni ha la stessa natura, a prescindere dal luogo della consegna e dalla qualità dello strumento in merci.
3. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre agli enti fortemente esposti al rischio di base di posizioni diverse della stessa natura di cui al paragrafo 2 di stabilire i tipi di merci di riferimento per tali posizioni utilizzando più caratteristiche che la sola natura dello strumento in merci sottostante. In tale situazione, le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se presentano tali caratteristiche.
4. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte "j" come segue:
dove:
MaggiorazionejMerci = la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci dell'insieme di attività coperte "j";
єj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280;
ρMerci = il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore pari al 40 %.
k = l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2; e
Maggiorazione(Tipokj) = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento "k" calcolata conformemente al paragrafo 5.
5. Gli enti calcolano la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento "k" come segue:
Maggiorazione(Tipokj) = SFkMerci · NozEffkMerci
dove:
Maggiorazione(Tipokj) = la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento "k";
SFkMerci = il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento "k"; se il tipo di merce di riferimento "k" corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, SFkMerci = 18%; per le operazioni concernenti l'energia elettrica, SFkMerci = 40%; e
NozEffkMerci = l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento "k" calcolato come segue:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per la categoria degli altri rischi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:
dove:
MaggiorazioneAltri = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi;
j = l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e
MaggiorazioneAltri = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" calcolata conformemente al paragrafo 2.
2. Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte "j" come segue:
dove:
MaggiorazionejAltri = la maggiorazione per la categoria degli altri rischi dell'insieme di attività coperte "j";
єj = il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte "j" determinato conformemente all'articolo 280; e
SFAltri = il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8 %;
NozEffjAltri = l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte "j" calcolato come segue:
dove:
l = l'indice che indica la posizione di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 4
Metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano un unico valore dell'esposizione a livello dell'insieme delle attività soggette a compensazione conformemente alla sezione 3, fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:
a) gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;
b) in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
RC = max {CMV,0}
dove:
RC = costo di sostituzione; e
CMV = valore corrente di mercato.
c) in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compensazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:
RC = TH + MTA
dove:
RC = costo di sostituzione;
TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e
MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);
d) in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;
e) tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;
f) gli enti fissano a 1 il moltiplicativo nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:
dove:
PFE = esposizione potenziale futura; e
Maggiorazione(a) = maggiorazione per la categoria di rischio a.
g) in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:
δ = | +1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario | |
- 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario |
.
dove:
δ = delta di vigilanza;
h) la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza è modificata come segue:
fattore di durata di vigilanza=E-S
dove:
E = periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; e
S = periodo tra la data di inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni;
i) il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come segue:
i) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;
ii) per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;
j) la formula di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
EffNotjIR = importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j; e
Dj,k = importo nozionale effettivo della categoria k delle attività coperte j;
k) la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
MaggiorazionejCredito = categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j; e
Maggiorazione(Entitàk) = maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;
l) la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove:
MaggiorazionejCapitale = maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j; e
Maggiorazione (Entitàk) = maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;
m) la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:
dove
MaggiorazionejMerci = maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j; e
Maggiorazione(Tipokj) = maggiorazione per le merci di riferimento di tipo k.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 5
Metodo dell'esposizione originaria
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione, che deve essere considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.
2. Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.
3. Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:
a) per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:
RC = TH + MTA
dove:
RC = costo di sostituzione;
TH = la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e
MTA = l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);
b) per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente:
RC = max {CMV,0}
dove:
RC = costo di sostituzione; e
CMV = valore corrente di mercato.
Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.
4. Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:
a) l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);
b) le operazioni infragruppo di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;
c) l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c);
d) l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.
Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Autorizzazione ad utilizzare il metodo dei modelli interni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Purché abbiano accertato che il requisito di cui al paragrafo 2 sia stato rispettato, le autorità competenti autorizzano l'ente ad utilizzare il metodo dei modelli interni (IMM) per calcolare il valore dell'esposizione per le seguenti operazioni:
a) operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera a);
b) operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d);
c) operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere da a) a d).
Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione per una delle operazioni menzionate al primo comma, lettere da a) a c), esso può anche utilizzare l'IMM per le operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettera e).
Fatto salvo l'articolo 273, paragrafo 1, terzo comma, gli enti possono decidere di non applicare tale metodo alle esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischio. In tal caso l'ente applica a tali esposizioni uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 5 se sono rispettati i requisiti pertinenti a ciascun metodo.
2. Le autorità competenti autorizzano gli enti ad utilizzare l'IMM per i calcoli di cui al paragrafo 1 soltanto se l'ente ha dimostrato di soddisfare le condizioni di cui alla presente sezione, e le autorità competenti hanno verificato che i sistemi per la gestione del CCR di cui l'ente si è dotato siano sani e siano applicati correttamente.
3. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare l'IMM sequenzialmente su diversi tipi di operazioni per un periodo limitato di tempo. Durante questo periodo di utilizzo sequenziale gli enti possono utilizzare i metodi di cui alla sezione 3 o alla sezione 5 per il tipo di operazione per il quale non utilizzano l'IMM.
4. Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo.
5. Gli enti che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente al paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM non possono ritornare ai metodi illustrati nella sezione 3 o 5, salvo previa approvazione delle autorità competenti. Le autorità competenti forniscono tale autorizzazione, qualora l'ente adduca validi motivi debitamente comprovati.
6. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti di cui alla presente sezione, lo notifica all'autorità competente e procede in uno dei seguenti modi:
a) presenta all'autorità competente un piano per un tempestivo ritorno alla conformità;
b) dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'effetto della non conformità non è significativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valore dell'esposizione
1. Quando un ente ha ricevuto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 283, paragrafo 1, ad utilizzare l'IMM per calcolare il valore dell'esposizione di alcune o di tutte le operazioni di cui a tale paragrafo, valuta il valore dell'esposizione di tali operazioni a livello dell'insieme di attività soggette acompensazione.
Il modello utilizzato dall'ente a tal fine:
a) specifica la distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione attribuibili a variazioni congiunte delle variabili di mercato rilevanti, come i tassi di interesse e i tassi di cambio;
b) calcola il valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione a ciascuna delle date future in funzione delle variazioni congiunte delle variabili di mercato;
2. Per riflettere gli effetti della marginazione, il modello del valore della garanzia reale soddisfa i requisiti quantitativi, qualitativi e in materia di dati per l'IMM conformemente alla presente sezione e l'ente può includere nella propria distribuzione di probabilità delle variazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione solo garanzie reali finanziarie ammissibili di cui agli articoli 197 e 198 e dell'articolo 299, paragrafo 2, lettere c) e d).
3. Il requisito di fondi propri per il rischio di controparte rispetto alle esposizioni al CCR a cui l'ente applica l'IMM è il maggiore tra i due requisiti seguenti:
a) il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando i dati correnti di mercato;
b) il requisito di fondi propri per tali esposizioni calcolato sulla base dell'EPE effettiva utilizzando un'unica calibrazione di stress uniforme per tutte le esposizioni al CCR a cui applica l'IMM.
4. Tranne che per le controparti identificate come aventi un rischio specifico di correlazione sfavorevole che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 291, paragrafi 4 e 5, gli enti calcolano il valore dell'esposizione come il prodotto di alfa (α) ed EPE effettiva come segue:
Valore dell'esposizione = α · EPE effettiva
dove:
α = 1,4, a meno che le autorità competenti non richiedano un valore di α superiore o autorizzino gli enti ad utilizzare le proprie stime interne in conformità del paragrafo 9;
l'EPE effettiva è calcolata stimando l'esposizione attesa (EEt) come l'esposizione media ad una data futura t laddove la media è data dai possibili valori futuri dei fattori rilevanti per il rischio di mercato.
Nel modello interno l'EE è stimata ad una serie di date future t1, t2, t3, ...
5. L'EE effettiva è calcolata in modo ricorsivo come segue:
EEtkeffettiva = max {EEtk-1effettiva, EEtk}
dove:
la data corrente è indicata come t0;
L'EEt0 Effettiva equivale all'esposizione corrente.
6. L'EPE effettiva è la media dell'EE effettiva durante il primo anno dell'esposizione futura. Se tutti i contratti che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione giungono a scadenza prima di un anno, l'EPE è la media dell'EE fino alla scadenza di tutti i contratti dell'insieme di attività soggette a compensazione. L'EPE effettiva è calcolata come la media ponderata dell'EE effettiva:
dove i fattori di ponderazione Δtk = tk - tk-1 consentono di calcolare l'esposizione futura a date che non cadono ad intervalli regolari.
7. Gli enti calcolano le misure dell'esposizione attesa o dell'esposizione massima sulla base di una distribuzione di esposizioni che rifletta la possibile "non normalità" di tale distribuzione.
8. Gli enti possono utilizzare una misura della distribuzione calcolata dall'IMM che sia più prudente rispetto al prodotto di α e dell'EPE effettiva calcolata secondo l'equazione di cui al paragrafo 4, per tutte le controparti.
9. In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare gli enti ad utilizzare le proprie stime interne di α, dove:
a) α equivale al rapporto tra capitale interno quale risulta da una simulazione completa delle esposizioni nei confronti di tutte le controparti (numeratore) ed il capitale interno determinato sulla base dell'EPE (denominatore);
b) al denominatore, l'EPE è utilizzata come se si trattasse di un prestito in essere di importo fisso.
Quando stimata a norma del presente paragrafo, α non è inferiore a 1,2.
10. Ai fini di una stima di α a norma del paragrafo 9, gli enti garantiscono che il numeratore e il denominatore siano calcolati in maniera coerente con riferimento alla tipologia del modello utilizzato, alle caratteristiche specifiche dei parametri ed alla composizione del portafoglio. il metodo adottato per stimare α si basa sul metodo dell'ente per il calcolo del capitale interno, è adeguatamente documentato ed è soggetto a convalida da parte di un'unità indipendente. Inoltre, gli enti rivedono le loro stime di α almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se la composizione del portafoglio varia nel tempo. Gli enti valutano altresì il rischio di modello.
11. Gli enti dimostrano con piena soddisfazione delle autorità competenti che le loro stime interne di α al numeratore riflettono i fattori rilevanti della dipendenza dalla distribuzione dei valori di mercato delle operazioni o del portafoglio di operazioni di tutte le controparti. Le stime interne di α tengono conto della granularità dei portafogli.
12. Nel controllare l'utilizzo delle stime di cui al paragrafo 9, le autorità competenti tengono conto della variazione significativa delle stime di α derivante dalla possibilità di specifiche errate nei modelli utilizzati per il calcolo del numeratore, in particolare in caso di convessità.
13. Se del caso, le volatilità e le correlazioni di fattori di rischio di mercato utilizzate nella modellizzazione congiunta del rischio di mercato e del rischio di credito sono condizionate al fattore di rischio di credito per rispecchiare potenziali aumenti della volatilità o della correlazione in caso di stasi congiunturale.
Formula sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2017, n. L 20.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valore dell'esposizione per gli insiemi di attività soggette a compensazione soggetti ad un accordo di garanzia
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Se l'insieme di attività soggette a compensazione è soggetto ad un accordo di garanzia e ad una rivalutazione giornaliera, l'ente calcola l'EPE effettiva come specificato al presente paragrafo. Se il modello riflette gli effetti della marginazione nella stima della EE, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello direttamente nell'equazione di cui all'articolo 284, paragrafo 5. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se verificano che il modello riflette correttamente gli effetti della marginazione nella stima dell'EE. L'ente che non ha ricevuto tale autorizzazione utilizza una delle seguenti misure dell'EPE effettiva:
a) l'EPE effettiva, calcolata senza tenere conto delle eventuali garanzie reali detenute o fornite a titolo di margine più eventuali garanzie reali fornite alla controparte indipendentemente dalla valutazione giornaliera e dal processo di marginazione o dall'esposizione corrente;
b) l'EPE effettiva, calcolata come incremento potenziale dell'esposizione nell'arco del periodo con rischio di margine, più il valore maggiore tra:
i) l'esposizione corrente incluse tutte le garanzie reali attualmente detenute o fornite, eccetto le garanzie reali esercitate o oggetto di controversia;
ii) la maggiore esposizione netta, comprese le garanzie reali nel quadro dell'accordo di garanzia, che non farebbe scattare l'esercizio della garanzia reale. Questo importo riflette tutte le soglie applicabili, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali a titolo dell'accordo di garanzia.
Ai fini della lettera b), gli enti calcolano la maggiorazione come la variazione positiva attesa del valore di mercato delle operazioni nel corso del periodo con rischio di margine. Le variazioni del valore della garanzia reale sono rispecchiate utilizzando le rettifiche di vigilanza per volatilità in conformità del capo 4, sezione 4, o le rettifiche per volatilità basate su stime interne del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ma si presuppone che nel corso del periodo con rischio di margine non vi saranno pagamenti di garanzie. Il periodo con rischio di margine è soggetto alle durate minime di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Per le operazioni soggette ad adeguamento dei margini e alla valutazione di mercato su base giornaliera, il periodo con rischio di margine utilizzato ai fini della modellizzazione del valore dell'esposizione con accordi di garanzia non è inferiore a:
a) cinque giorni lavorativi per gli insiemi di attività soggette a compensazione costituiti esclusivamente da operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e finanziamenti con margini;
b) dieci giorni lavorativi per tutti gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.
3. Il paragrafo 2, lettere a) e b), è soggetto alle seguenti eccezioni:
a) per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione in cui il numero delle negoziazioni supera 5 000 in qualsiasi momento nel corso di un trimestre, il periodo con rischio di margine per il trimestre successivo non è inferiore a venti giorni lavorativi. Questa eccezione non si applica alle esposizioni da negoziazione degli enti;
b) per gli insiemi di attività soggette a compensazione contenenti una o più negoziazioni che comportano o una garanzia illiquida o un derivato OTC che non può essere facilmente sostituito, il periodo con rischio di margine non è inferiore a venti giorni lavorativi.
Gli enti determinano se la garanzia reale è illiquida o se i derivati OTC non possono essere facilmente sostituiti in un contesto di condizioni di stress dei mercati, caratterizzate dall'assenza di mercati continuamente attivi dove una controparte, entro due giorni o meno, potrebbe ottenere più quotazioni dei prezzi che non muoverebbero il mercato o rappresenterebbero un prezzo che riflette uno sconto di mercato (nel caso di una garanzia reale) o un premio (nel caso di un derivato OTC).
Gli enti esaminano se le negoziazioni o i titoli detenuti come garanzia reale sono concentrati su una particolare controparte e, qualora tale controparte uscisse dal mercato in modo precipitoso, se l'ente sarebbe in grado di sostituire le negoziazioni o i titoli.
4. Se un ente è stato coinvolto in più di due controversie in merito a richieste di margini su un particolare insieme di attività soggette a compensazione nei due trimestri immediatamente precedenti che sono durate più del periodo con rischio di margine applicabile ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'ente utilizza un periodo con rischio di margine che è almeno doppio rispetto al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3 per tale insieme di attività soggette a compensazione per i due trimestri successivi.
5. Per l'adeguamento dei margini con una frequenza di N giorni, il periodo con rischio di margine è almeno uguale al periodo di cui ai paragrafi 2 e 3, F, maggiorato di N giorni meno un giorno. Ne consegue che
periodo con rischio di margine = F + N - 1
6. Se il modello interno include l'effetto della marginazione sulle fluttuazioni del valore di mercato dell'insieme di attività soggette a compensazione, l'ente modellizza la garanzia, eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, congiuntamente all'esposizione nei suoi calcoli del valore dell'esposizione per i derivati OTC e le operazioni di finanziamento tramite titoli.
7. Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per i derivati OTC dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione, a meno che l'ente non utilizzi le rettifiche per la volatilità nel quadro del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità standard conformemente al capo 4.
7 bis. Se l'ente non è in grado di modellizzare la garanzia reale insieme all'esposizione, non tiene conto nel suo calcolo del valore dell'esposizione per le operazioni di finanziamento tramite titoli dell'effetto delle garanzie reali eccetto il contante nella stessa valuta dell'esposizione.
8. L'ente che utilizza l'IMM non tiene conto nei suoi modelli dell'effetto di una riduzione del valore dell'esposizione dovuta a una clausola di un contratto di garanzia che richieda il ricevimento della garanzia quando si deteriora il merito di credito della controparte.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Gestione del CCR - politiche, procedure e sistemi
1. L'ente istituisce e mantiene un quadro di gestione del CCR, comprendente:
a) politiche, procedure e sistemi per garantire l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CCR;
b) procedure volte a garantire che tali politiche, procedure e sistemi siano rispettati.
Tali politiche, procedure e sistemi sono concettualmente solidi e sono applicati con correttezza e debitamente documentati. La documentazione comprende una spiegazione delle tecniche empiriche utilizzate per misurare il CCR.
2. Il quadro di gestione del CCR di cui al paragrafo 1 tiene conto del rischio di mercato, del rischio di liquidità, del rischio giuridico e del rischio operativo che sono associati al CCR. In particolare, il quadro garantisce che l'ente rispetti i seguenti principi:
a) non svolge attività con una controparte senza averne prima valutato il merito di credito;
b) tiene debitamente conto del relativo rischio di credito nella fase di regolamento e in quella ad esso precedente;
c) gestisce tali rischi nel modo più completo possibile, sia a livello di controparte mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie, sia a livello di impresa.
3. L'ente che utilizza l'IMM garantisce che il suo quadro di gestione del CCR tenga conto, con piena soddisfazione dell'autorità competente, dei rischi di liquidità inerenti a quanto segue:
a) potenziali richieste di margini in entrata nel contesto di scambi di margini di variazione o di altro tipo, come il margine iniziale o indipendente, in caso di shock di mercato;
b) potenziali richieste in entrata per la restituzione delle garanzie reali in eccesso fornite dalle controparti;
c) richieste derivanti da un potenziale abbassamento della valutazione esterna del suo merito di credito.
L'ente garantisce che la natura e l'orizzonte del riutilizzo della garanzia reale siano coerenti con il suo fabbisogno di liquidità e non compromettano la sua capacità di fornire o restituire la garanzia reale in modo tempestivo.
4. L'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente alla gestione del CCR e garantiscono che siano destinate risorse adeguate a tal fine. L'alta dirigenza è consapevole dei limiti del modello utilizzato e delle ipotesi su cui si basa, nonché del loro possibile impatto sull'affidabilità dei risultati tramite un processo formale. L'alta dirigenza è inoltre al corrente delle incertezze relative alle condizioni del mercato e delle questioni operative e di come tali aspetti sono integrati nel modello.
5. I rapporti giornalieri relativi alle esposizioni dell'ente al CCR a norma dell'articolo 287, paragrafo 2, lettera b), sono verificati da dirigenti che abbiano un livello gerarchico ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli responsabili dell'erogazione del credito o trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva dell'ente al CCR.
6. Il quadro di gestione del CCR di un ente stabilito conformemente al paragrafo 1 è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione. I limiti interni in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai responsabili dell'erogazione del credito, dai trader e dall'alta dirigenza. L'ente dispone di un processo formale per segnalare le violazioni dei limiti di rischio al livello di dirigenza appropriato.
7. Per misurare il CCR, l'ente misura in particolare l'utilizzo giornaliero ed intragiornaliero delle linee di credito. Esso misura l'esposizione corrente al lordo e al netto delle garanzie reali detenute. A livello di portafoglio e di controparte, l'ente calcola e sorveglia l'esposizione di picco o l'esposizione potenziale futura nell'intervallo di confidenza che ha scelto. Esso tiene conto delle posizioni ingenti o concentrate, in termini ad esempio di gruppi di controparti collegate, di settori e di mercati.
8. L'ente istituisce e mantiene un programma sistematico e rigoroso di prove di stress. I risultati di tali prove sono verificati periodicamente ed almeno trimestralmente dall'alta dirigenza e sono presi in considerazione nelle politiche e nei limiti stabiliti dall'organo di amministrazione e dall'alta dirigenza in materia di CCR. Se le prove di stress rivelano una particolare vulnerabilità ad un determinato insieme di circostanze, l'ente adotta immediatamente le misure necessarie ad un'adeguata gestione di tali rischi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strutture organizzative per la gestione del CCR
1. L'ente che utilizza l'IMM istituisce e mantiene:
a) un'unità di controllo del rischio che sia conforme al paragrafo 2;
b) un'unità di gestione delle garanzie reali che sia conforme al paragrafo 3.
2. L'unità di controllo del rischio è responsabile della elaborazione e messa in opera della sua gestione del CCR, inclusa la convalida iniziale e su base continuativa del modello, svolge le seguenti funzioni e soddisfa i seguenti requisiti:
a) è responsabile dell'elaborazione e messa in opera del sistema di gestione del CCR dell'ente;
b) elabora rapporti giornalieri ed analizza i risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente. Tale analisi comprende la valutazione della relazione tra le misure dei valori dell'esposizione al CCR e i limiti in materia di attività di negoziazione;
c) controlla l'integrità dei dati utilizzati come input del modello ed elabora e analizza i rapporti sui risultati del modello di misurazione del rischio dell'ente, inclusa la valutazione della relazione tra le misure dell'esposizione al rischio e i limiti in materia di erogazione del credito e di attività di negoziazione;
d) è indipendente dalle unità preposte alla creazione, al rinnovo o alla negoziazione delle esposizioni e sottratta ad ogni indebita influenza;
e) è dotata di un numero sufficiente di dipendenti;
f) riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente;
g) la sua attività è strettamente integrata nel processo quotidiano di gestione del rischio di credito dell'ente;
h) i risultati da essa prodotti costituiscono parte integrante del processo di pianificazione, sorveglianza e controllo del profilo di rischio di credito e di rischio globale dell'ente.
3. L'unità di gestione delle garanzie reali assolve i seguenti compiti e funzioni:
a) calcola ed effettua richieste di margini, gestisce le controversie in materia di richieste di margini e comunica i livelli degli importi indipendenti, dei margini iniziali e dei margini di variazione accuratamente su base giornaliera;
b) controlla l'integrità dei dati utilizzati per formulare richieste di margini e garantisce che siano coerenti e riconciliati periodicamente con tutte le pertinenti fonti di dati all'interno dell'ente;
c) monitora la misura del riutilizzo delle garanzie reali e qualsiasi modifica dei diritti dell'ente sulla garanzia che fornisce o in rapporto con essa;
d) comunica al livello appropriato della dirigenza i tipi di garanzie reali che sono riutilizzate e le modalità di tale riutilizzo compresi lo strumento, la qualità creditizia e la scadenza;
e) monitora la concentrazione su singoli tipi di attivi accettati dall'ente come garanzie reali;
f) comunica all'alta dirigenza informazioni sulla gestione delle garanzie su base regolare, ma almeno trimestralmente, fornendo anche informazioni sul tipo di garanzie ricevute e costituite nonché l'ampiezza, la tempistica, e le cause delle controversie in materia di richieste di margini. Tale reportistica interna riflette anche le tendenze di queste cifre.
4. L'alta dirigenza assegna risorse sufficienti all'unità di gestione delle garanzie reali di cui al paragrafo 1, lettera b), al fine di assicurare che i suoi sistemi conseguano un livello appropriato di performance operativa, misurato in termini di puntualità e accuratezza delle richieste di margini fatte dall'ente e in termini di tempestività della risposta dell'ente a richieste di margini provenienti dalle sue controparti. L'alta dirigenza garantisce che l'unità sia dotata di personale adeguato per trattare le richieste e le controversie in maniera tempestiva anche in presenza di gravi crisi di mercato e consentire all'ente di limitare il numero delle controversie ingenti causate dai volumi di negoziazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Verifica del sistema di gestione del CCR
Nell'ambito del processo di audit interno, l'ente procede regolarmente ad una verifica indipendente del proprio sistema di gestione del CCR. Tale verifica comprende le attività delle unità di controllo e gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287 e riguarda, come minimo:
a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione del CCR di cui all'articolo 286;
b) l'organizzazione dell'unità di controllo del CCR di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a);
c) l'organizzazione dell'unità di gestione delle garanzie reali di cui all'articolo 287, paragrafo 1, lettera b);
d) l'integrazione delle misure del CCR nella gestione quotidiana del rischio;
e) il processo di approvazione dei modelli di quantificazione del rischio e dei sistemi di valutazione utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
f) la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione del CCR;
g) la portata del CCR rilevato dal modello di misurazione del rischio;
h) l'integrità del sistema informativo della dirigenza;
i) l'accuratezza e la completezza dei dati relativi al CCR;
j) l'accurata presa in considerazione dei termini giuridici dei contratti di garanzia e di compensazione nella misurazione del valore dell'esposizione;
k) la verifica della coerenza, della tempestività e dell'affidabilità delle fonti informative usate per i modelli interni, anche sotto il profilo della loro indipendenza;
l) l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione;
m) l'accuratezza dei calcoli per la valutazione e la trasformazione dei rischi;
n) la verifica dell'accuratezza del modello tramite test retrospettivi frequenti di cui all'articolo 293, paragrafo 1, lettere da b) a e);
o) la conformità delle unità di controllo del CCR e di gestione delle garanzie reali con i requisiti normativi pertinenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Prova dell'utilizzo
1. Gli enti assicurano che la distribuzione delle esposizioni generata dal modello interno utilizzato per calcolare l'EPE effettiva sia strettamente integrata nel processo di gestione quotidiana del CCR dell'ente, e che il risultato del modello sia tenuto in debito conto nel processo di approvazione dei crediti, nella gestione del CCR, nell'allocazione del capitale interno e nel governo societario.
2. L'ente dimostra con piena soddisfazione delle autorità competenti di aver utilizzato, per almeno un anno prima dell'autorizzazione delle autorità competenti di utilizzare l'IMM conformemente all'articolo 283, un modello che soddisfi ampiamente i requisiti indicati nella presente sezione ai fini del calcolo della distribuzione delle esposizioni su cui si basa il calcolo dell'EPE.
3. Il modello utilizzato per la distribuzione delle esposizioni al CCR è parte integrante del quadro per la gestione del CCR di cui all'articolo 286. Tale quadro comprende la misurazione dell'utilizzo delle linee di credito mediante l'aggregazione delle esposizioni al CCR e di altre esposizioni creditizie e l'allocazione del capitale interno.
4. Oltre all'EPE, l'ente misura e gestisce le esposizioni correnti. All'occorrenza, l'ente misura l'esposizione corrente al lordo ed al netto delle garanzie reali detenute. La verifica dell'utilizzo a fini interni è soddisfatta se l'ente utilizza altre misure del CCR, come l'esposizione di picco, basate sulla distribuzione delle esposizioni ottenuta con lo stesso modello utilizzato per calcolare l'EPE.
5. L'ente ha la capacità di sistema di stimare l'EE su base giornaliera, se necessario, a meno che non dimostri con piena soddisfazione delle autorità competenti che le sue esposizioni al CCR giustificano calcoli meno frequenti. Esso stima l'EE lungo un profilo temporale di orizzonti previsionali che rispecchino adeguatamente la struttura temporale dei flussi di cassa e delle scadenza dei contratti a venire, con modalità adeguate all'importanza e alla composizione dell'esposizione.
6. L'esposizione è misurata, sorvegliata e controllata per l'intera durata, e non soltanto sull'orizzonte di un anno, di tutti i contratti all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione. L'ente dispone di procedure per l'identificazione e il controllo dei rischi di controparte nei casi in cui l'esposizione vada oltre l'orizzonte di un anno. Un eventuale aumento previsto dell'esposizione è preso in considerazione nel modello dell'ente per il calcolo del capitale interno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Prove di stress
1. L'ente dispone di un ampio programma di prove di stress per il CCR, utilizzato anche per valutare i relativi requisiti di fondi propri, che soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 10.
2. Esso individua gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a produrre effetti sfavorevoli sulle esposizioni dell'ente e valuta la capacità dello stesso di far fronte a tali circostanze.
3. Le misure di stress previste dal programma sono raffrontate con i limiti in materia di rischi e considerate dall'ente come parte integrante del processo di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE
4. Il programma riflette pienamente le negoziazioni e le esposizioni aggregate per tutte le forme del rischio di controparte a livello di determinate controparti in un periodo di tempo sufficiente per condurre prove di stress periodiche.
5. Esso prevede almeno mensilmente prove di stress sulle esposizioni in rapporto ai principali fattori di rischio di mercato, come i tassi di interesse, il cambio, gli strumenti di capitale, i differenziali creditizi e i prezzi delle merci per tutte le controparti dell'ente, al fine di identificare e consentire all'ente di ridurre se necessario le concentrazioni sovradimensionate in rischi direzionali specifici. Le prove di stress sulle esposizioni riguardanti in particolare i rischi unifattoriali, multifattoriali e quelli non direzionali sostanziali e le prove di stress congiunte esposizione/merito di credito sono eseguite, per quanto concerne il CCR, a livello di singola controparte, di gruppo di controparti e dell'ente a livello aggregato.
6. L'ente applica almeno trimestralmente scenari di prove di stress multifattoriali e valuta i rischi non direzionali sostanziali, compresa l'esposizione alla curva di rendimento e i rischi di base. Le prove di stress multifattoriali affrontano, come minimo, i seguenti scenari:
a) si sono verificati gravi eventi economici e di mercato;
b) l'ampia liquidità del mercato è diminuita considerevolmente;
c) un importante intermediario finanziario sta liquidando posizioni.
7. La gravità degli shock dei fattori di rischio sottostanti è coerente con la finalità delle prove di stress. In sede di valutazione della solvibilità sotto stress, gli shock dei fattori di rischio sottostanti sono sufficientemente gravi da riflettere condizioni di mercato estreme già verificatesi e condizioni di mercato estreme ma plausibili. Le prove di stress valutano l'impatto di tali shock sui fondi propri, sui requisiti di fondi propri e sui profitti. Ai fini del monitoraggio, della copertura e della gestione quotidiana delle concentrazioni, il programma di prove di stress considera anche gli scenari di minore gravità e di maggiore probabilità.
8. Il programma prevede, se del caso, prove di reverse stress per individuare scenari estremi ma plausibili che potrebbero avere esiti negativi significativi. Le prove di reverse stress tengono conto dell'impatto dell'esistenza di una marcata non linearità nel portafoglio.
9. I risultati delle prove di stress a titolo del programma sono comunicati periodicamente, almeno su base trimestrale, all'alta dirigenza. I rapporti e l'analisi dei risultati coprono gli effetti più significativi a livello di controparte su tutto il portafoglio, le concentrazioni sostanziali all'interno dei segmenti del portafoglio (all'interno dello stesso settore industriale o di una regione) e le tendenze specifiche di portafoglio e di controparte.
10. L'alta dirigenza assume un ruolo guida nell'integrazione delle prove di stress nel quadro di gestione del rischio e nella cultura del rischio dell'ente e garantisce che i risultati siano significativi e impiegati per gestire il CCR. I risultati delle prove di stress per le esposizioni significative sono valutati sulla base di orientamenti che indicano la propensione al rischio dell'ente, e segnalati all'alta dirigenza a fini di discussione e azione quando si individuano rischi eccessivi o concentrati.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio di correlazione sfavorevole
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del presente articolo:
a) il "rischio generale di correlazione sfavorevole" sorge quando tra la probabilità di default di una controparte e i fattori di rischio generali di mercato vi è una correlazione positiva;
b) il "rischio specifico di correlazione sfavorevole" sorge quando tra l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte e la PD della controparte vi è una correlazione positiva per via della natura delle operazioni con tale controparte. Un ente si considera esposto a un rischio specifico di correlazione sfavorevole se l'esposizione futura nei confronti di una determinata controparte appare elevata ed anche la probabilità di default della controparte è elevata.
2. Gli enti prendono in debita considerazione le esposizioni che determinano un significativo rischio generale e specifico di correlazione sfavorevole.
3. Al fine di individuare un rischio generale di correlazione sfavorevole, l'ente elabora prove di stress e analisi di scenari di stress relativi ai fattori di rischio che hanno una correlazione sfavorevole con l'affidabilità creditizia della controparte. Tali prove esaminano inoltre la possibilità che si verifichino gravi shock quando cambiano i rapporti tra i fattori di rischio. L'ente controlla il rischio generale di correlazione sfavorevole per prodotto, per regione, per settore, o per altre categorie pertinenti alla linea di attività.
4. L'ente dispone di procedure per individuare, sorvegliare e controllare i casi di rischio specifico di correlazione sfavorevole per ciascun soggetto giuridico, dalle fasi iniziali di un'operazione e per tutta la sua durata.
5. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il CCR in ordine alle operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole e vi è un legame giuridico tra la controparte e l'emittente del sottostante del derivato OTC oppure il sottostante delle operazioni di cui all'articolo 273, paragrafo 2, lettere b), c) e d), conformemente ai seguenti principi:
a) gli strumenti per i quali esiste un rischio specifico di correlazione sfavorevole non sono compresi nello stesso insieme di attività soggette a compensazione con altre operazioni con la controparte, e sono trattati come un insieme di attività soggette a compensazione distinto;
b) all'interno di ciascuno di tali insiemi di attività soggette a compensazione distinti, per i credit default swaps single-name il valore dell'esposizione è pari al totale delle perdite attese nel valore del valore equo residuo degli strumenti sottostanti in base all'ipotesi che l'emittente sottostante sia in liquidazione;
c) la LGD di un ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 è pari al 100 % per tali operazioni su swap;
d) per un ente che utilizza il metodo di cui al capo 2, il fattore di ponderazione del rischio applicabile è quello di un'operazione non garantita;
e) per tutte le altre operazioni riferite ad un single name in ciascuno di tali distinti insiemi di attività soggette a compensazione, il calcolo del valore dell'esposizione è coerente con l'ipotesi di un default imminente e improvviso delle obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte. Per le operazioni riferite a un paniere di nomi o indice, il default imminente e improvviso delle rispettive obbligazioni sottostanti in cui l'emittente è giuridicamente collegato con la controparte si applica, se rilevante,;
f) nella misura in cui il calcolo usi i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di default di cui al titolo IV, capo 1 bis, sezione 4 o 5, o per i rischi di default utilizzando un modello interno di rischio di default di cui al titolo IV, capo 1 ter, sezione 3, che contengono già un'ipotesi di LGD, la LGD nella formula utilizzata è pari al 100 %.
6. Gli enti forniscono all'alta dirigenza e al competente comitato dell'organo di amministrazione relazioni periodiche sul rischio specifico e generale di correlazione sfavorevole e sulle misure adottate per gestire tali rischi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Integrità del processo di modellizzazione
1. L'ente garantisce l'integrità del processo di modellizzazione di cui all'articolo 284 adottando quanto meno le seguenti misure:
a) il modello riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione in maniera tempestiva, completa e prudente;
b) tali condizioni comprendono quanto meno gli importi nozionali dei contratti, la durata, le attività di riferimento, gli accordi di garanzia e gli accordi di compensazione;
c) le condizioni generali e le clausole specifiche sono conservate in una base di dati soggetta a controlli formali periodici;
d) un processo di riconoscimento degli accordi di compensazione che richiede la verifica da parte di giuristi che la compensazione effettuata in base a tali accordi sia giuridicamente vincolante;
e) la verifica di cui alla lettera d) è immessa nella base di dati di cui alla lettera c) da un'unità indipendente;
f) la trasmissione al modello EPE dei dati relativi alle condizioni generali e alle clausole specifiche dell'operazione è soggetta ad audit interno;
g) vi sono procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione siano prese in considerazione in maniera corretta, o almeno prudente, ai fini del calcolo dell'EPE.
2. I dati correnti di mercato sono utilizzati per determinare le esposizioni correnti. L'ente può calibrare oculatamente il suo modello per il calcolo dell'EPE utilizzando dati di mercato storici o dati di mercato impliciti per stabilire i parametri dei processi stocastici sottostanti, come deriva, volatilità e correlazione. Se l'ente impiega dati storici, essi sono riferiti ad almeno tre anni. I dati sono aggiornati almeno su base trimestrale e con una frequenza maggiore se reso necessario dalle condizioni di mercato.
Per calcolare l'EPE effettiva utilizzando una calibrazione di stress, un ente calibra l'EPE effettiva utilizzando i dati di tre anni comprendenti un periodo di stress sui differenziali creditizi delle sue controparti o dati di mercato relativi a tale periodo di stress.
I requisiti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono applicati dall'ente a tale scopo.
3. L'ente dimostra con soddisfazione dell'autorità competente, almeno trimestralmente, che il periodo di stress utilizzato per il calcolo ai sensi del presente paragrafo coincide con un periodo di aumento dei differenziali dei credit default swaps o di altri differenziali creditizi (ad esempio, prestiti o obbligazioni societarie) per una selezione rappresentativa delle sue controparti con differenziali creditizi negoziati. Nelle situazioni in cui l'ente non ha dati adeguati sui differenziali creditizi per una controparte, associa tale controparte a dati specifici sui differenziali creditizi sulla base dei tipi di regione, rating interni e attività.
4. Il modello EPE per tutte le controparti utilizza dati, sia storici che impliciti, che includono i dati del periodo di stress del credito ed utilizza tali dati in modo coerente con il metodo utilizzato per la calibrazione del modello EPE sui dati attuali.
5. Per valutare l'efficacia della sua calibrazione di stress per l'EEPE, un ente costituisce diversi portafogli di riferimento che sono vulnerabili ai principali fattori di rischio ai quali esso è esposto. L'esposizione a questi portafogli di riferimento è calcolata utilizzando a) una metodologia di stress, basata sui valori di mercato correnti e parametri di modello calibrati su condizioni di stress dei mercati, e b) l'esposizione durante il periodo di stress, ma applicando il metodo di cui alla presente sezione (valore di mercato alla fine del periodo di stress, volatilità e correlazioni del periodo di stress di tre anni).
Le autorità competenti impongono all'ente di adeguare la calibrazione di stress se le esposizioni di tali portafogli di riferimento si discostano sostanzialmente l'una dall'altra.
6. L'ente sottopone il modello ad un processo di validazione che è chiaramente articolato nelle sue politiche e procedure. Tale processo di validazione:
a) specifica il tipo di prove richieste per assicurare l'integrità del modello e precisa le condizioni nelle quali le ipotesi su cui si basa il modello sono inadeguate e possono pertanto dare luogo ad una sottostima dell'EPE;
b) include un riesame della completezza del modello.
7. L'ente sorveglia i rischi pertinenti e dispone di procedure per l'aggiustamento della sua stima dell'EEPE effettiva quando tali rischi assumono un peso significativo. Nel conformarsi al presente paragrafo, l'ente:
a) individua e gestisce le sue esposizioni al rischio specifico di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b) e le sue esposizioni al rischio generale di correlazione sfavorevole insorgente come specificato all'articolo 291, paragrafo 1, lettera a);
b) per le esposizioni con un profilo di rischio crescente dopo un anno, raffronta su base regolare la stima di una misura rilevante dell'esposizione in un periodo di un anno con la stessa misura dell'esposizione nell'arco della durata dell'esposizione;
c) per le esposizioni con durata residua inferiore ad un anno, raffronta su base regolare il costo di sostituzione (esposizione corrente) ed il profilo di rischio effettivamente realizzato e conserva i dati che consentono tali raffronti.
8. L'ente dispone di procedure interne per verificare, prima di includere un'operazione in un insieme di attività soggette a compensazione, che tale operazione sia oggetto di un contratto di compensazione legalmente opponibile, che soddisfi i requisiti di cui alla sezione 7.
9. L'ente che utilizza le garanzie reali per attenuare il proprio CCR dispone di procedure interne per verificare, prima di prendere in considerazione gli effetti di tali garanzie reali nei suoi calcoli, che esse soddisfino i requisiti di certezza giuridica di cui al capo 4.
10. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sull'applicazione del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per il sistema di gestione dei rischi
1. L'ente soddisfa i seguenti requisiti:
a) soddisfa i requisiti qualitativi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5;
b) procede a un regolare programma di test retrospettivi, che mette a confronto le misure del rischio ottenute dal modello con le misure del rischio realizzato, e variazioni ipotetiche basate su posizioni statiche con misure realizzate;
c) effettua una validazione iniziale e un costante riesame periodico del suo modello di esposizione al CCR e delle misure del rischio da esso ottenute. La validazione e la revisione sono indipendenti dall'elaborazione del modello;
d) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza partecipano al processo di controllo dei rischi e garantiscono che risorse adeguate siano destinate al controllo del rischio di credito e del rischio di controparte. A tale riguardo, i rapporti giornalieri elaborati dall'unità di controllo del rischio indipendente istituita conformemente all'articolo 287, paragrafo 1, lettera a), sono verificati da dirigenti che abbiano un livello gerarchico ed un'autorità sufficienti per imporre sia riduzioni delle posizioni assunte da singoli trader, sia riduzioni dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
e) il modello interno di misurazione dei rischi delle esposizioni è integrato nel processo di gestione quotidiana dei rischi dell'ente;
f) il sistema di misurazione dei rischi è utilizzato congiuntamente ai limiti interni in materia di attività di negoziazione ed esposizione. Sotto questo profilo, i limiti delle esposizioni sono collegati al modello di misurazione del rischio dell'ente secondo modalità coerenti nel tempo e chiaramente comprese dai trader, dal servizio crediti e dall'alta dirigenza;
g) l'ente garantisce che il suo sistema di gestione dei rischi sia ben documentato. In particolare, mantiene una serie documentata di politiche, controlli e procedure interni concernenti il funzionamento del sistema di misurazione dei rischi e le modalità per assicurare che tali politiche siano rispettate;
h) una verifica indipendente del sistema di misurazione dei rischi è effettuata regolarmente nel processo di audit interno dell'ente. Tale verifica include le attività sia delle unità operative sia dell'unità indipendente di controllo del rischio. La verifica del processo globale di gestione dei rischi è effettuata ad intervalli regolari (e comunque almeno una volta all'anno) e riguarda quanto meno tutti gli elementi di cui all'articolo 288;
i) la validazione costante dei modelli di rischio di controparte, inclusi test retrospettivi, è sottoposta a revisione periodica da dirigenti che abbiano l'autorità necessaria per decidere le misure da adottare per risolvere le inefficienze dei modelli.
2. Le autorità competenti tengono conto della misura in cui l'ente soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 al momento di fissare il livello di α, come stabilito all'articolo 284, paragrafo 4. Solo gli enti che rispettano pienamente tali requisiti sono ammissibili per l'applicazione del fattore di moltiplicazione minimo.
3. L'ente documenta il processo di validazione iniziale e su base continuativa del suo modello di esposizione al CCR e il calcolo delle misure del rischio ottenute dai modelli a un livello di dettaglio che potrebbe permettere a terzi di ricreare, rispettivamente, l'analisi e le misure del rischio. Tale documentazione stabilisce la frequenza con cui saranno condotte le analisi dei test retrospettivi e tutte le altre validazioni in corso, come è svolta la validazione con riguardo ai flussi di dati e ai portafogli e quali sono le analisi utilizzate.
4. L'ente definisce i criteri per valutare i propri modelli di esposizione al CCR e i modelli i cui risultati confluiscono nel calcolo dell'esposizione e mantiene una politica scritta che descrive il processo attraverso il quale saranno individuate e corrette performance inaccettabili.
5. L'ente definisce come sono costruiti portafogli rappresentativi di controparti ai fini della validazione di un modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio.
6. La validazione dei modelli di esposizione al CCR e delle loro misure del rischio che producono le distribuzioni previste tiene conto di più di una sola statistica della distribuzione prevista.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per la validazione
1. Nel quadro della validazione iniziale e su base continuativa del modello di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio, l'ente garantisce che siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l'ente effettua test retrospettivi utilizzando dati storici sui movimenti dei fattori di rischio di mercato prima dell'autorizzazione delle autorità competenti conformemente all'articolo 283, paragrafo 1. Tali test retrospettivi considerano una serie di orizzonti temporali di previsione distinti per almeno un anno, per una serie di varie date di inizializzazione e un ampio ventaglio di condizioni di mercato;
b) l'ente che utilizza il metodo di cui all'articolo 285, paragrafo 1, lettera b), convalida periodicamente il suo modello per verificare se le esposizioni correnti realizzate siano coerenti con la previsione di tutti i periodi di margine nell'arco di un anno. Se alcune delle negoziazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione hanno una scadenza inferiore a un anno e l'insieme di attività soggette a compensazione ha sensibilità ai fattori di rischio più elevate senza queste negoziazioni, la validazione ne tiene conto;
c) l'ente esegue test retrospettivi sulla performance del suo modello di esposizione al CCR e sulle misure del rischio pertinenti del modello nonché sulle previsioni dei fattori di rischio di mercato. Per le negoziazioni garantite, gli orizzonti temporali di previsione considerati includono quelli che riflettono periodi tipici con rischio di margine applicati nelle negoziazioni garantite o soggette a marginazione;
d) se la validazione del modello indica che l'EPE effettiva è sottostimata, l'ente adotta le misure necessarie per rimediare all'imprecisione del modello;
e) l'ente testa i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione al CCR in un determinato scenario di shock futuri relativi a fattori di rischio di mercato nell'ambito del processo di validazione del modello iniziale e su base continuativa. I modelli di quantificazione del rischio relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
f) il modello per il calcolo dell'esposizione al CCR riflette informazioni specifiche dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione. L'ente verifica che le operazioni siano assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello;
g) il modello di esposizione al CCR include informazioni specifiche per ciascuna operazione, al fine di riflettere gli effetti della marginazione. Esso tiene conto sia dell'importo corrente del margine sia del margine che potrebbe essere trasferito tra le controparti in futuro. Il modello riflette la natura degli accordi di garanzia che sono unilaterali o bilaterali, la frequenza delle richieste di margine, il periodo con rischio di margine, la soglia minima dell'esposizione non coperta dal margine che l'ente è disposto ad accettare e l'importo minimo dei trasferimenti. Tale modello stima le variazioni del valore di mercato delle garanzie reali fornite o, in alternativa, applica le norme di cui al capo 4;
h) il processo di validazione del modello include test retrospettivi statici, basati su dati storici e su portafogli rappresentativi di controparti. Ad intervalli regolari, l'ente effettua tali test retrospettivi su una serie di portafogli di controparti rappresentativi effettivi o ipotetici. Tali portafogli rappresentativi sono scelti in base alla loro sensibilità ai fattori di rischio rilevanti e alle combinazioni di fattori di rischio ai quali l'ente è esposto;
i) l'ente effettua test retrospettivi intesi a verificare le ipotesi di base del modello di esposizione al CCR e le misure del rischio rilevanti, compresa la relazione modellizzata tra i tenori dello stesso fattore di rischio e le relazioni modellizzate tra i fattori di rischio;
j) la performance dei modelli di esposizione al CCR e delle sue misure del rischio è soggetta ad appropriate prassi di test retrospettivi. Il programma di test retrospettivi è in grado di individuare la performance mediocre delle misure del rischio del modello EPE;
k) l'ente convalida i suoi modelli di esposizione al CCR e tutte le misure del rischio su orizzonti temporali commisurati alla scadenza delle negoziazioni per le quali l'esposizione è calcolata utilizzando l'IMM conformemente all'articolo 283;
l) l'ente verifica regolarmente i modelli di quantificazione del rischio utilizzati per il calcolo dell'esposizione alla controparte a fronte di adeguati parametri di riferimento indipendenti nel quadro del processo di validazione su base continuativa;
m) la validazione su base continuativa di un modello dell'esposizione al CCR e delle pertinenti misure del rischio comprende una valutazione dell'adeguatezza delle recenti performance;
n) la frequenza con la quale i parametri di un modello dell'esposizione al CCR sono aggiornati è valutata dall'ente nell'ambito del processo di validazione iniziale e su base continuativa;
o) la validazione iniziale e su base continuativa dei modelli dell'esposizione al CCR valuta se i calcoli delle esposizioni a livello di controparte e di insieme di attività soggette a compensazione siano o meno appropriati.
2. Una misura più prudente rispetto alle unità di misura utilizzate per calcolare il valore delle esposizioni a fini regolamentari per tutte le controparti può essere utilizzata in sostituzione di α (alfa) moltiplicata per la EPE effettiva previa autorizzazione da parte delle autorità competenti. Il grado di prudenza relativa sarà valutato al momento dell'approvazione iniziale da parte delle autorità competenti e in occasione delle revisioni periodiche dei modelli EPE da parte delle autorità di vigilanza. L'ente convalida regolarmente il grado di prudenza. La valutazione continua della performance del modello riguarda tutte le controparti per le quali sono utilizzati i modelli.
3. Se i test retrospettivi indicano che il modello non è sufficientemente accurato, le autorità competenti revocano l'autorizzazione dello stesso o impongono misure appropriate per garantire che il modello sia migliorato senza indugi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento della compensazione contrattuale ai fini della riduzione del rischio
Gli enti possono riconoscere l'effetto di riduzione del rischio, conformemente all'articolo 298, solo ai seguenti tipi di accordi di compensazione contrattuale, a condizione che l'accordo di compensazione sia stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296 e l'ente soddisfi i requisiti di cui all'articolo 297:
a) contratti bilaterali di novazione fra un ente e la sua controparte in cui i diritti e le obbligazioni reciproche sono automaticamente riuniti in modo che la novazione fissi un unico importo netto ogni volta che si applica, in modo da creare un unico nuovo contratto che sostituisce tutti i contratti precedenti e tutte le obbligazioni tra le parti a norma di tali contratti ed è vincolante per le parti;
b) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte;
c) accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti per enti che hanno ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo stabilito nella sezione 6 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione di detto metodo. Le autorità competenti comunicano all'ABE un elenco degli accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti approvati.
La compensazione tra operazioni effettuate da soggetti giuridici diversi di un gruppo non è riconosciuta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale
1. Le autorità competenti riconoscono un accordo di compensazione contrattuale solo se le condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, al paragrafo 3 sono soddisfatte.
2. Le seguenti condizioni sono soddisfatte da tutti gli accordi di compensazione contrattuale utilizzati da un ente ai fini della determinazione del valore dell'esposizione nella presente parte:
a) l'ente ha concluso un accordo di compensazione contrattuale con la sua controparte che crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che, in caso di default della controparte avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuto a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse;
b) l'ente ha messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati indicanti che, in caso di una disputa legale dell'accordo di compensazione, i diritti e le obbligazioni dell'ente non supererebbero quelli di cui alla lettera a). Il parere giuridico fa riferimento alla legge applicabile:
i) del paese nel quale la controparte ha sede;
ii) nel caso di una succursale di un'impresa situata in un paese diverso da quello in cui l'impresa ha sede, del paese in cui è situata la succursale;
iii) del paese la cui legge disciplina le singole operazioni incluse nell'accordo di compensazione;
iv) del paese la cui legge disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;
c) il rischio di credito verso ogni controparte è aggregato per arrivare ad un'unica esposizione giuridica, che comprende tutte le operazioni con ciascuna controparte. Tale valore aggregato è tenuto in conto ai fini della determinazione dei limiti del credito e del capitale interno;
d) il contratto non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto (ossia clausola di deroga).
Se una qualsiasi delle autorità competenti non è convinta che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida ed opponibile in base alla legge di ciascuno dei paesi di cui alla lettera b), all'accordo di compensazione contrattuale non è riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per nessuna delle controparti. Le autorità competenti si informano reciprocamente in merito.
3. I pareri giuridici di cui alla lettera b) possono essere formulati con riferimento ai tipi di compensazione contrattuale. Le seguenti condizioni supplementari sono soddisfatte da accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti:
a) il saldo netto di cui al paragrafo 2, lettera a), è il saldo netto dei valori positivi e negativi di close out di ogni singolo accordo quadro bilaterale incluso e dei valori positivi e negativi ai prezzi di mercato correnti delle singole operazioni compensate ("importo netto cross-product");
b) i pareri giuridici di cui al paragrafo 2, lettera b), riguardano la validità e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti in base alle sue condizioni e gli effetti dell'accordo di compensazione sulle clausole importanti di ogni accordo quadro bilaterale incluso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obblighi degli enti
1. L'ente istituisce e mantiene procedure per garantire che la validità giuridica e l'applicabilità della sua compensazione contrattuale sia riesaminata alla luce di cambiamenti nella legge delle giurisdizioni interessate di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).
2. L'ente conserva nei suoi archivi tutta la documentazione richiesta relativa alla sua compensazione contrattuale.
3. L'ente considera gli effetti della compensazione nel calcolo dell'esposizione al rischio di credito aggregato per ogni controparte e gestisce il proprio CCR sulla base di tali effetti.
4. In caso di accordi di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, l'ente mantiene procedure di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera c) al fine di verificare che ogni operazione inclusa in un insieme di attività soggette a compensazione sia coperta da un parere giuridico di cui all'articolo 296, paragrafo 2, lettera b).
L'ente, tenendo in conto l'accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti, continua a soddisfare i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e i requisiti di cui al capo 4 per il riconoscimento dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso, per ogni accordo quadro bilaterale incluso e per ogni operazione inclusa.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
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Elementi del portafoglio di negoziazione
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'allegato II contiene un riferimento a strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito come indicato all'allegato I, sezione C, punto 8, della direttiva 2004/39/CE.
2. Quando calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di controparte di elementi del portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano i seguenti principi:
[a) nel caso di derivati su crediti di tipo total return swap o credit default swap, per determinare il valore dell'esposizione creditizia potenziale futura secondo il metodo di cui alla sezione 3, il valore nominale dello strumento è moltiplicato per le seguenti percentuali:
i) 5 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;
ii) 10 % se l'obbligazione di riferimento è tale che, se desse luogo ad un'esposizione diretta dell'ente, non costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2.
Tuttavia, nel caso di un credit default swap, un ente la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione lunga nel sottostante può considerare pari allo 0 % la percentuale per l'esposizione creditizia potenziale futura, a meno che il credit default swap non sia soggetto a close-out in caso di insolvenza del soggetto la cui esposizione dovuta allo swap rappresenta una posizione corta nel sottostante, anche qualora il sottostante non si trovi in stato di default.
Se il derivato su crediti assicura una protezione con riferimento allo nth-to-default in una serie di obbligazioni sottostanti, l'ente determina quale delle percentuali stabilite al primo comma sia applicabile con riferimento all'obbligazione con l'n-esima qualità creditizia più bassa che, se fosse un'esposizione dell'ente, costituirebbe un elemento qualificato ai fini della parte tre, titolo IV, capo 2;] (lettera soppressa) (1)
b) gli enti non utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 222 per il riconoscimento degli effetti delle garanzie reali finanziarie;
c) nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito registrate nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere tutti gli strumenti finanziari e tutte le merci che possono essere inclusi nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
d) per le esposizioni dovute a strumenti derivati OTC contabilizzati nel portafoglio di negoziazione, gli enti possono riconoscere le merci che possono essere incluse nel portafoglio di negoziazione come garanzie reali ammissibili;
e) ai fini del calcolo delle rettifiche per volatilità, quando gli strumenti finanziari o le merci non ammissibili a norma del capo 4 sono concessi in prestito, venduti o messi a disposizione, o presi in prestito, acquistati o ricevuti a titolo di garanzia o ad altro titolo nel quadro di una simile operazione e l'ente adotta il metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità, a norma del capo 4, sezione 3, gli enti trattano gli strumenti e le merci in questione allo stesso modo degli strumenti di capitale non inclusi in un indice principale quotati in una borsa valori riconosciuta;
f) quando l'ente utilizza il metodo delle rettifiche per volatilità basate su stime interne a norma del capo 4, sezione 3 per strumenti finanziari o merci che non sono ammissibili a norma del capo 4, esso calcola rettifiche per volatilità per ciascun singolo elemento. Quando l'ente ha ottenuto l'approvazione per utilizzare il metodo dei modelli interni definito al capo 4, può applicare tale metodo anche al portafoglio di negoziazione;
g) in relazione al riconoscimento di accordi quadro di compensazione relativi a contratti di vendita con patto di riacquisto e di concessione e assunzione di titoli o merci in prestito o ad altre operazioni correlate ai mercati finanziari, gli enti riconoscono la compensazione tra posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e posizioni non comprese in tale portafoglio solo se le operazioni compensate soddisfano i seguenti requisiti:
i) tutte le operazioni sono valutate giornalmente in base ai prezzi di mercato;
ii) tutti gli elementi presi in prestito, acquistati o ricevuti nel quadro delle operazioni possono essere riconosciuti come garanzie finanziarie ammissibili ai sensi del capo 4 senza che siano applicate le lettere da c) ad f) del presente paragrafo;
h) se un derivato su crediti compreso nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi del presente regolamento conformemente all'articolo 204, gli enti applicano uno dei seguenti metodi:
i) lo trattano come se la posizione su tale derivato su crediti non presentasse alcun rischio di controparte;
ii) includono coerentemente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti compresi nel portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione da un'esposizione al CCR quando la protezione del credito sia riconosciuta come ammissibile a norma del capo 4.
Lettera soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:
1) "non aggredibile in caso di procedura concorsuale" in relazione ad attività dei clienti, che esistono disposizioni efficaci che assicurano che tali attività non saranno a disposizione dei creditori di una CCP o di un partecipante diretto in caso di insolvenza di tale CCP o partecipante diretto rispettivamente o che le attività non saranno a disposizione del partecipante diretto per coprire le perdite sostenute in seguito al default di uno o più clienti diversi da quelli che hanno costituito tali attività;
2) "operazione relativa a CCP", un contratto o un'operazione di cui all'articolo 301, paragrafo 1, tra un cliente e un partecipante diretto che siano direttamente collegati a un contratto o ad un'operazione elencati in tale paragrafo tra tale partecipante diretto e una CCP;
3) "partecipante diretto", un partecipante diretto ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;
4) "cliente", un cliente ai sensi dell'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012 o un'impresa che ha stabilito accordi di compensazione indiretti con un partecipante diretto, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, di tale regolamento;
5) "operazione in contante", un'operazione in contante, strumenti di debito o strumenti di capitale, un'operazione in valuta estera a pronti o un'operazione a pronti su merci; tuttavia, le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono operazioni in contante;
6) "accordo di compensazione indiretto", un accordo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;
7) "cliente di livello superiore", un soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello inferiore;
8) "cliente di livello inferiore", un soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello superiore;
9) "struttura di clientela multi-livello", un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;
10) "contributi non finanziati ad un fondo di garanzia", i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti;
11) "operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti", un'operazione sul mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si interpone tra di esse al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Campo di applicazione materiale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:
a) i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;
b) le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti; e c) le operazioni con regolamento a lungo termine.
La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante.
2. Ai fini della presente sezione si applicano i seguenti requisiti:
a) il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;
b) il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;
c) se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sorveglianza delle esposizioni nei confronti di CCP
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti sorvegliano tutte le loro esposizioni nei confronti di CCP e stabiliscono procedure per la fornitura periodica di informazioni su tali esposizioni all'alta dirigenza e alla commissione o alle commissioni competenti dell'organo di amministrazione.
2. Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:
a) applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;
b) applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.
2. Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte centrale fosse una CCP non qualificata.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle esposizioni dei partecipanti diretti verso i clienti
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con tale cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.
2. Se un ente che agisce come partecipante diretto stipula un accordo contrattuale con un cliente di un altro partecipante diretto che facilita, conformemente all'articolo 48,paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il trasferimento delle posizioni e delle garanzie reali di cui all'articolo 305, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento per quel cliente, e detto accordo contrattuale comporta un'obbligazione potenziale per tale ente, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero a detta obbligazione potenziale.
3. Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:
a) in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;
b) l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;
c) in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate o opzioni esotiche;
d) se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.
4. In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera i), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
5. In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera h), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, tale ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.
6. L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.
7. L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.
Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle esposizioni dei clienti
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI, a seconda dei casi.
2. Fatto salvo il metodo di cui al paragrafo 1, se l'ente è un cliente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306 purché tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) le posizioni e le attività di tale ente relative a dette operazioni sono distinte e separate, a livello sia di partecipante diretto sia di CCP, dalle posizioni e attività sia del partecipante diretto che degli altri clienti di tale partecipante diretto e in conseguenza di tale distinzione e separazione le suddette posizioni e attività non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale per default o insolvenza del partecipante diretto o di uno o più dei suoi altri clienti;
b) leggi, regolamenti, norme e accordi contrattuali applicabili a o vincolanti tale ente o la CCP facilitano il trasferimento delle posizioni del cliente relative a tali contratti e operazioni e delle corrispondenti garanzie reali ad un altro partecipante diretto entro il periodo con rischio di margine applicabile in caso di default o insolvenza del partecipante diretto originario. In tali circostanze, le posizioni del cliente e le garanzie reali sono trasferite al valore di mercato salvo che il cliente chieda di chiudere la posizione al valore di mercato;
c) il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;
d) la CCP è una QCCP.
Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.
4. Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni previste da tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le esposizioni da negoziazione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Un ente applica il trattamento seguente alle sue esposizioni da negoziazione con CCP:
a) applica un fattore di ponderazione del rischio del 2 % ai valori di tutte le sue esposizioni da negoziazione con QCCP;
b) applica il fattore di ponderazione del rischio utilizzato per il metodo standardizzato al rischio di credito, secondo quanto previsto all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), a tutte le sue esposizioni da negoziazione con CCP non qualificate;
c) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;
d) quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.
2. In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.
3. L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, a seconda del caso.
4. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le sue esposizioni da negoziazione con CCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come la somma dei valori dell'esposizione delle sue esposizioni da negoziazione con CCP, calcolati comformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, moltiplicati per il fattore di ponderazione del rischio determinato in virtù del paragrafo 1 del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:
a) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;
b) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;
c) esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per i contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il valore dell'esposizione per il contributo prefinanziato di un ente al fondo di garanzia di una QCCP (DFi) è pari all'importo pagato per o al valore di mercato delle attività consegnate da tale ente ridotto dell'importo di tale contributo già utilizzato dalla QCCP per assorbire le perdite derivanti dal default di uno o più dei suoi partecipanti diretti.
2. L'ente calcola il requisito di fondi propri per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato come segue:
dove:
Ki = requisito di fondi propri;
i = l'indice che individua il partecipante diretto;
KCCP = il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;
DFi = contributo prefinanziato;
DFCCP = le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; e
DFCM = la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 2, moltiplicato per 12,5.
[4. Un ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri (Ki) determinato a norma del paragrafo 2 moltiplicato per 12,5.] (paragrafo soppresso) (1)
[5. Se KCCP è pari a zero, gli enti utilizzano per c1 il valore dello 0,16 % ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e dai contributi non finanziati a tale CCP:
K=DF+UC
dove:
K = requisito di fondi propri;
DF = contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata; e
UC = contributi non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata.
2. L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo dell'ente al fondo di garanzia della CCP non qualificata ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 1 del presente articolo, moltiplicato per 12,5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.
2. Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:
a) applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;
b) applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;
c) tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO III
REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO OPERATIVO
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 1
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del presente titolo si intende per:
1) "evento di rischio operativo", qualsiasi evento connesso a un rischio operativo che generi una perdita o più perdite, nell'arco di uno o più esercizi;
2) "perdita lorda aggregata", la somma di tutte le perdite lorde connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi;
3) "perdita netta aggregata", la somma di tutte le perdite nette connesse allo stesso evento di rischio operativo in uno o più esercizi;
4) "perdite raggruppate", tutte le perdite operative provocate da un fattore di attivazione sottostante o una causa principale comuni che potrebbero essere raggruppate in un unico evento di rischio operativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito di fondi propri per il rischio operativo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il requisito di fondi propri per il rischio operativo è la componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Componente dell'indicatore di attività
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti calcolano la loro componente dell'indicatore di attività conformemente alla formula seguente:
dove:
BIC = la componente dell'indicatore di attività (BIC);
BI = l'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di EUR, calcolato conformemente all'articolo 314.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Indicatore di attività
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano il loro indicatore di attività conformemente alla formula seguente:
BI = ILDC + SC + FC
dove:
BI = l'indicatore di attività, espresso in miliardi di EUR;
ILDC = la componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 2;
SC = la componente servizi (SC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 5;
FC = la componente finanziaria (FC), espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 6.
2. Ai fini del paragrafo 1, la componente interessi, contratti di leasing e dividendi è calcolata secondo la formula seguente:
ILDC = min(IC, 0,0225 · AC) + DC
dove:
ILDC = la componente interessi, contratti di leasing e dividendi;
IC = la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività date in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività date in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;
AC = la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività date in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;
DC = la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.
3. In deroga al paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell'UE può chiedere alla sua autorità di vigilanza su base consolidata l'autorizzazione a calcolare una componente interessi, contratti di leasing e dividendi distinta per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni e ad aggiungere il risultato di tale calcolo alla componente interessi, contratti di leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per gli altri soggetti del gruppo, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) i servizi bancari al dettaglio o i servizi bancari a carattere commerciale della filiazione costituiscono la maggior parte della loro attività;
b) una quota significativa dei servizi bancari al dettaglio o dei servizi bancari a carattere commerciale della filiazione include prestiti associati ad un'elevata PD;
c) il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell'ente impresa madre nell'UE.
Una volta concessa, l'autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall'autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni.
L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE non appena tale autorizzazione è concessa, confermata o revocata.
Entro il 31 dicembre 2031 l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'uso e all'opportunità della deroga di cui al primo comma, tenendo conto, in particolare, degli specifici modelli aziendali interessati e dell'adeguatezza del relativo requisito di fondi propri per il rischio operativo. Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2032.
4. Fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l'autorità di vigilanza su base consolidata non concede l'autorizzazione a norma del paragrafo 3, un ente impresa madre nell'UE che ha ottenuto l'autorizzazione ad applicare il metodo standardizzato alternativo alle sue linee di business di servizi bancari al dettaglio e di servizi bancari a carattere commerciale per il calcolo dei suoi requisiti di fondi propri per il rischio operativo può, dopo averne informato l'autorità di vigilanza su base consolidata, continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo quale stabilito nella versione del presente regolamento applicabile l'8 luglio 2024 ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo relativo a tali due linee di business e in funzione dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione esistente.
5. Ai fini del paragrafo 1, la componente servizi è calcolata secondo la formula seguente:
SC = max (OI, OE) + max (FI, FE)
dove:
SC = la componente servizi;
OI = gli altri ricavi operativi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;
OE = le altre spese operative, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;
FI = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;
FE = la componente spese relative a commissioni e compensi, ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.
Previa autorizzazione dell'autorità competente e nella misura in cui il sistema di tutela istituzionale abbia a sua disposizione strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi operativi, gli enti che sono membri di un sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, possono calcolare la componente servizi al netto dei ricavi percepiti da enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi. Eventuali perdite derivanti dai rischi operativi connessi sono oggetto di mutualizzazione tra i membri del sistema di tutela istituzionale.
6. Ai fini del paragrafo 1, la componente finanziaria è calcolata secondo la formula seguente:
FC = TC + BC
dove:
FC = la componente finanziaria;
TC = la componente portafoglio di negoziazione, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente determinati, a seconda dei casi, conformemente ai principi contabili o conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, anche derivante da attività e passività per la negoziazione, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;
BC = la componente portafoglio bancario, ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all'esterno del portafoglio di negoziazione dell'ente, derivante tra l'altro dalle attività e le passività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dai profitti e dalle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.
7. Gli enti non utilizzano nessuno degli elementi seguenti nel calcolo del loro indicatore di attività:
a) ricavi e costi da attività di assicurazione o riassicurazione;
b) premi pagati e pagamenti ricevuti in relazione a polizze di assicurazione o riassicurazione acquistate;
c) spese amministrative, comprese le spese per il personale, le commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari e altre spese amministrative;
d) il recupero di spese amministrative compreso il recupero di pagamenti per conto di clienti;
e) spese per i locali e le immobilizzazioni, fatta eccezione nel caso in cui tali spese derivino da eventi di rischio operativo;
f) il deprezzamento di attività materiali e l'ammortamento di attività immateriali, ad eccezione del deprezzamento relativo ad attività in leasing operativo, da includere nelle spese per contratti di leasing finanziario e operativo;
g) accantonamenti e storni di accantonamenti, ad eccezione degli accantonamenti relativi a eventi di rischio operativo;
h) spese per capitale azionario rimborsabile a richiesta;
i) riduzioni di valore e storno di riduzioni di valore;
j) variazioni dell'avviamento rilevate nell'utile (perdita) di esercizio;
k) l'imposta sul reddito delle società.
8. Se un ente è operativo da meno di tre anni, si avvale di stime aziendali prospettiche nel calcolo delle componenti rilevanti del proprio indicatore di attività, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalla sua autorità competente. L'ente inizia ad usare dati storici appena tali dati sono disponibili.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le componenti dell'indicatore di attività, e il loro uso, mediante l'elaborazione di elenchi di sottovoci tipiche, tenendo conto delle norme di regolamentazione internazionali e, se del caso, dei limiti prudenziali definiti nella parte tre, titolo I, capo 3;
b) gli elementi elencati al paragrafo 7 del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare gli elementi dell'indicatore di attività, assegnando tali elementi alle celle di segnalazione corrispondenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (1), se del caso.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rettifiche relative all'indicatore di attività
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti includono nel calcolo del loro indicatore di attività gli elementi di tale indicatore relativi a soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione dal momento della fusione o dell'acquisizione, a seconda dei casi, e considerano gli ultimi tre esercizi.
2. Gli enti possono richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) in che modo gli enti devono determinare le rettifiche all'indicatore di attività di cui ai paragrafi 1 e 2;
b) le condizioni secondo le quali le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c) le tempistiche per le rettifiche di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 2
Raccolta di dati e governance
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo della perdita annuale da rischio operativo
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti con un indicatore di attività pari o superiore a 750 milioni di EUR calcolano la loro perdita annuale da rischio operativo come la somma di tutte le perdite nette in un determinato esercizio, calcolate a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, che sono pari o superiori alle soglie relative ai dati sulle perdite di cui all'articolo 319, paragrafo 1 o 2.
In deroga al primo comma, le autorità competenti possono concedere una deroga all'obbligo di calcolare la perdita annuale da rischio operativo agli enti aventi un indicatore di attività non superiore a 1 miliardo di EUR, a condizione che l'ente abbia dimostrato, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, che sarebbe indebitamente oneroso per l'ente stesso applicare il primo comma.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'indicatore di attività pertinente è il valore più elevato di tale indicatore tra quelli che l'ente ha segnalato nelle ultime otto date di riferimento per la segnalazione. Un ente che non ha ancora segnalato il proprio indicatore di attività utilizza l'indicatore di attività più recente.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la condizione di "indebitamente oneroso" ai fini del paragrafo 1.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Set di dati sulle perdite
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti che calcolano la perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, dispongono di dispositivi, processi e meccanismi per stabilire e mantenere aggiornata su base continuativa un set di dati sulle perdite, indicando per ciascun evento di rischio operativo registrato gli importi della perdita lorda, i recuperi non assicurativi, i recuperi assicurativi, le date di riferimento e le perdite raggruppate, comprese quelle derivanti da eventi di condotta illecita.
2. I set di dati sulle perdite dell'ente rileva tutti gli eventi di rischio operativo derivanti da tutti i soggetti rientranti nell'ambito del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti:
a) includono nei set di dati sulle perdite ciascun evento di rischio operativo registrato durante uno o più esercizi;
b) utilizzano la data di contabilizzazione per includere le perdite relative a eventi di rischio operativo nei set di dati sulle perdite;
c) imputano le perdite e i recuperi, relativi a un evento di rischio operativo comune o a eventi di rischio operativo connessi nel tempo e contabilizzati su più esercizi, ai corrispondenti esercizi dei set di dati sulle perdite, in linea con il loro trattamento contabile.
4. Gli enti raccolgono inoltre:
a) informazioni sulle date di riferimento degli eventi di rischio operativo, tra cui:
i) la data in cui l'evento di rischio operativo si è verificato o ha avuto inizio ("data dell'evento"), laddove disponibile;
ii) la data in cui l'ente è venuto a conoscenza dell'evento di rischio operativo ("data di rilevazione");
iii) la data o le date in cui un evento di rischio operativo determina una perdita, o la riserva o l'accantonamento a fronte di una perdita, rilevata nel conto economico dell'ente ("data di contabilizzazione");
b) informazioni su eventuali recuperi di importi di perdite lorde nonché informazioni descrittive sulle determinanti o sulle cause degli eventi di perdita.
Il livello di dettaglio delle informazioni descrittive è commisurato all'entità dell'importo della perdita lorda.
5. L'ente non include nei set di dati sulle perdite gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di credito contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito. Gli eventi di rischio operativo che si riferiscono al rischio di credito ma non sono contabilizzati nell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio relativo al rischio di credito sono inclusi nei set di dati sulle perdite.
6. Gli eventi di rischio operativo connessi al rischio di mercato sono trattati come rischio operativo e sono inclusi nei set di dati sulle perdite.
7. Su richiesta dell'autorità competente, l'ente è in grado di associare i suoi dati storici interni sulle perdite al tipo di evento.
8. Ai fini del presente articolo, gli enti garantiscono la robustezza, la solidità e le prestazioni dei rispettivi sistemi e infrastrutture informatici necessaria per mantenere e aggiornare i set di dati sulle perdite, in particolare garantendo tutto quanto segue:
a) i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e che tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;
b) i rispettivi sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
c) se un ente esternalizza parti della manutenzione dei propri sistemi e infrastrutture informatici, la robustezza, la solidità e le prestazioni dei sistemi e infrastrutture informatici sono garantite, confermando almeno quanto segue:
i) i propri sistemi e infrastrutture informatici sono robusti e resilienti e tale solidità e resilienza possono essere mantenute in modo continuativo;
ii) il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici è robusto e corretto con riferimento alla gestione del progetto, alla gestione del rischio, alla governance, all'ingegnerizzazione, alla garanzia della qualità e alla pianificazione delle prove, alla modellazione e allo sviluppo dei sistemi, alla garanzia della qualità in tutte le attività, comprese le revisioni del codice e, se del caso, la verifica del codice e il collaudo, compresa l'accettazione da parte degli utenti;
iii) i propri sistemi e infrastrutture informatici sono soggetti a processi di gestione della configurazione, delle modifiche e delle versioni;
iv) il processo di pianificazione, creazione, collaudo e utilizzo dei sistemi e delle infrastrutture informatici e dei piani di emergenza è approvato dall'organo di amministrazione o dall'alta dirigenza dell'ente ed essi sono periodicamente informati sulle prestazioni dei sistemi e delle infrastrutture informatici.
9. Ai fini del paragrafo 7, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano una tassonomia del rischio operativo conforme alle norme internazionali nonché una metodologia per classificare gli eventi di perdita inclusi nei set di dati basati su tale tassonomia del rischio operativo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. Ai fini del paragrafo 8, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, intesi a spiegare gli elementi tecnici necessari per garantire la robustezza, la solidità e le prestazioni dei dispositivi di governance messi in atto per mantenere i set di dati sulle perdite, prestando particolare attenzione ai sistemi e alle infrastrutture informatici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo della perdita netta e della perdita lorda
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini dell'articolo 316, paragrafo 1, per ciascun evento di rischio operativo gli enti calcolano la perdita netta come segue:
perdita netta = perdita lorda - recupero
dove:
perdita lorda = una perdita connessa a un evento di rischio operativo prima di recuperi di qualsiasi tipo;
recupero = uno o più eventi indipendenti, correlati all'evento di rischio operativo originario, separati tra loro in termini temporali, nel contesto dei quali l'ente riceve fondi o flussi di benefici economici da un soggetto terzo.
Gli enti mantengono su base continuativa un calcolo aggiornato della perdita netta per ogni specifico evento di rischio operativo. A tal fine gli enti aggiornano il calcolo della perdita netta sulla base delle variazioni osservate o stimate della perdita lorda e del recupero per ciascuno degli ultimi 10 esercizi. Qualora siano osservate perdite, connesse al medesimo evento di rischio operativo, nel corso di più esercizi nell'arco di tale intervallo temporale di 10 anni, l'ente calcola e mantiene aggiornati:
a) la perdita netta, la perdita lorda e il recupero per ciascuno degli esercizi dell'intervallo temporale di 10 anni in cui sono stati registrati la perdita netta, la perdita lorda e il recupero in questione;
b) la perdita netta aggregata, la perdita lorda aggregata e il recupero aggregato di tutti gli esercizi pertinenti dell'intervallo temporale di 10 anni.
2. Ai fini del paragrafo 1, nel calcolo della perdita lorda sono inclusi gli elementi seguenti:
a) costi diretti, come riduzioni di valore, regolamenti, importi pagati per risarcire danni, sanzioni e interessi di mora e spese legali, rilevati in conto economico dell'ente e svalutazioni dovute all'evento di rischio operativo, includendo:
i) se l'evento di rischio operativo è connesso al rischio di mercato, i costi per liquidare le posizioni di mercato rientranti nell'importo delle perdite registrato relativo alle voci del rischio operativo;
ii) se i pagamenti sono connessi a inadempienze o inadeguatezza dei processi dell'ente, sanzioni, interessi passivi, oneri per pagamenti tardivi, spese legali e imposte, ad esclusione dell'importo originariamente dovuto a titolo d'imposta, a meno che tale importo non sia già incluso alla lettera e);
b) i costi sostenuti in conseguenza dell'evento di rischio operativo, comprese le spese esterne direttamente connesse all'evento di rischio operativo e i costi di riparazione o sostituzione, sostenuti per ripristinare la situazione che era predominante prima che si verificasse l'evento di rischio operativo;
c) gli accantonamenti o le riserve contabilizzati nel conto economico per le potenziali ripercussioni da perdite operative, comprese quelle generate da eventi di condotta illecita;
d) le perdite derivanti da eventi di rischio operativo aventi un impatto finanziario definito, temporaneamente iscritte in conti transitori o d'ordine e non ancora rispecchiate nel conto economico ("pending losses");
e) gli impatti economici negativi contabilizzati in un esercizio, dovuti a eventi di rischio operativo che hanno inciso sui flussi di cassa o sui bilanci degli esercizi precedenti ("timing losses").
Ai fini del primo comma, lettera d), le "pending losses" significative sono incluse nei set di dati sulle perdite entro un periodo di tempo commisurato alle dimensioni e all'età della voce in sospeso.
Ai fini del primo comma, lettera e), l'ente include le "timing losses" significative nei set di dati sulle perdite qualora tali perdite siano dovute a eventi di rischio operativo che si estendono su più di un esercizio. Gli enti includono nell'importo delle perdite registrato relativo alla voce del rischio operativo di un esercizio le perdite dovute alla correzione di errori di contabilizzazione verificatisi in un esercizio precedente, anche se tali perdite non incidono direttamente su terzi. Laddove vi siano "timing losses" significative e l'evento di rischio operativo incida direttamente su terzi, inclusi clienti, fornitori e dipendenti dell'ente, l'ente include anche la rideterminazione ufficiale delle relazioni finanziarie precedentemente emesse.
3. Ai fini del paragrafo 1, dal calcolo della perdita lorda sono esclusi gli elementi seguenti:
a) i costi dei contratti di manutenzione generale per immobili, impianti e macchinari;
b) le spese interne o esterne finalizzate a migliorare l'attività aziendale dopo le perdite da rischio operativo, compresi gli aggiornamenti, i miglioramenti e i potenziamenti, nonché le iniziative concernenti la valutazione del rischio;
c) i premi assicurativi.
4. Ai fini del paragrafo 1, i recuperi sono utilizzati per ridurre le perdite lorde soltanto se l'ente ha ricevuto il pagamento. I crediti non sono considerati recuperi.
Su richiesta dell'autorità competente, l'ente fornisce tutta la documentazione necessaria per verificare i pagamenti ricevuti e presi in considerazione nel calcolo della perdita netta di un evento di rischio operativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Soglie relative ai dati sulle perdite
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del calcolo della perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316, paragrafo 1, gli enti tengono conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 20 000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, del presente articolo, e ai fini dell'articolo 446, gli enti calcolano la perdita annuale da rischio operativo di cui all'articolo 316, paragrafo 1, tenendo conto, a partire dai set di dati sulle perdite, degli eventi di rischio operativo aventi una perdita netta, calcolata conformemente all'articolo 318, pari o superiore a 100 000 EUR.
3. In caso di evento di rischio operativo che determini perdite che perdurano per più esercizi, di cui all'articolo 318, paragrafo 1, secondo comma, la perdita netta da prendere in considerazione per le soglie di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è la perdita netta aggregata.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esclusione di perdite
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a escludere dal calcolo della propria perdita annuale da rischio operativo eventi di rischio operativo eccezionali che non sono più rilevanti per il profilo di rischio dell'ente, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente può dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che la causa dell'evento di rischio operativo all'origine di tali perdite da rischio operativo non si ripeterà;
b) la perdita netta aggregata del corrispondente evento di rischio operativo presenta una delle caratteristiche seguenti:
i) è pari o superiore al 10 % della perdita annuale media da rischio operativo dell'ente, calcolata sugli ultimi 10 esercizi e sulla base della soglia di cui all'articolo 319, paragrafo 1, quando l'evento di perdita da rischio operativo si riferisce ad attività che fanno ancora parte dell'indicatore di attività;
ii) riguarda un evento di rischio operativo che si riferisce ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2;
c) la perdita da rischio operativo è rimasta nella banca dati sulle perdite per un periodo minimo di un anno, fatto salvo il caso in cui la perdita da rischio operativo sia correlata ad attività dismesse e quindi escluse dall'indicatore di attività ai sensi dell'articolo 315, paragrafo 2.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo il periodo minimo di un anno decorre dalla data in cui l'evento di rischio operativo, incluso nei set di dati sulle perdite, è diventato per la prima volta superiore alla soglia di rilevanza prevista all'articolo 319, paragrafo 1.
2. L'ente che richiede l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 fornisce all'autorità competente giustificazioni documentate per l'esclusione di un evento eccezionale di rischio operativo, che includono:
a) la descrizione dell'evento di rischio operativo;
b) la prova che la perdita derivante dall'evento di rischio operativo è superiore alla soglia di rilevanza per l'esclusione della perdita di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), compresa la data in cui tale evento di rischio operativo è divenuto superiore alla soglia di rilevanza;
c) la data in cui l'evento di rischio operativo interessato sarebbe escluso, tenuto conto del periodo minimo di conservazione di cui al paragrafo 1, lettera c);
d) il motivo per cui l'evento di rischio operativo non è più ritenuto rilevante per il profilo di rischio dell'ente;
e) una dimostrazione che non esistono esposizioni giuridiche analoghe o residue e che l'evento di rischio operativo da escludere non ha rilevanza per altre attività o altri prodotti;
f) relazioni di riesame o validazione indipendenti dell'ente, che confermano che l'evento di rischio operativo non è più rilevante e che non vi sono esposizioni giuridiche analoghe o residue;
g) prova del fatto che gli organi competenti dell'ente, attraverso i processi di approvazione in essere presso lo stesso, hanno approvato la richiesta di esclusione dell'evento di rischio operativo e la data di tale approvazione;
h) l'impatto dell'esclusione dell'evento di rischio operativo sulla perdita annuale da rischio operativo.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni che l'autorità competente è tenuta a valutare a norma del paragrafo 1, comprese le modalità di calcolo della perdita annuale media da rischio operativo e le specifiche sulle informazioni da raccogliere a norma del paragrafo 2 o ulteriori informazioni ritenute necessarie per effettuare la valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Inclusione di perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione sono incluse nei set di dati sulle perdite non appena gli elementi dell'indicatore di attività relativi a tali soggetti o attività sono inclusi nel calcolo di tale indicatore dell'ente a norma dell'articolo 315, paragrafo 1. A tal fine gli enti includono le perdite osservate durante un periodo di 10 anni prima dell'acquisizione o della fusione.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti devono determinare le rettifiche ai set di dati sulle perdite a seguito dell'inclusione delle perdite derivanti da soggetti o attività oggetto di fusione o acquisizione di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Completezza, esattezza e qualità dei dati sulle perdite
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti dispongono di un'organizzazione e di processi per garantire la completezza, l'esattezza e la qualità dei dati sulle perdite e per sottoporre tali dati a riesame indipendente.
2. Le autorità competenti riesaminano periodicamente, e almeno ogni cinque anni, la qualità dei dati sulle perdite degli enti che calcolano una perdita annuale da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1. Le autorità competenti conducono tale riesame almeno ogni tre anni per gli enti con un indicatore di attività che supera 1 miliardo di EUR.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Quadro di gestione del rischio operativo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti dispongono di:
a) un sistema di valutazione e gestione del rischio operativo ben documentato, strettamente integrato nei processi di gestione quotidiana del rischio, che costituisce parte integrante del processo di monitoraggio e controllo del profilo di rischio operativo dell'ente e per il quale sono state definite responsabilità chiare; il sistema di valutazione e gestione del rischio operativo individua le esposizioni dell'ente al rischio operativo e tiene traccia dei dati pertinenti sul rischio operativo, compresi i dati sulle perdite significative;
b) una funzione di gestione del rischio operativo indipendente dalle attività e dalle unità operative dell'ente;
c) un sistema di segnalazione all'alta dirigenza che fornisca relazioni sul rischio operativo alle funzioni pertinenti all'interno dell'ente;
d) un sistema di monitoraggio e segnalazione periodici delle esposizioni al rischio operativo e delle perdite rilevate, nonché procedure per intraprendere azioni correttive adeguate;
e) procedure che assicurino l'osservanza dei requisiti e politiche per il trattamento dei casi di non conformità;
f) riesami periodici dei processi e dei sistemi di valutazione e gestione del rischio operativo dell'ente, svolti da revisori interni o esterni che possiedono le conoscenze necessarie;
g) processi interni di validazione che operino in modo corretto ed efficace;
h) processi e flussi di dati associati al sistema di valutazione del rischio operativo dell'ente che siano trasparenti e accessibili.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad h), tenendo conto delle dimensioni e della complessità dell'ente.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Classificazione delle tipologie di eventi di perdita (1)
[Le tipologie di eventi di perdita di cui all'articolo 322, paragrafo 3, lettera b), sono le seguenti:
Tabella 3
Categoria di eventi | Definizione |
Frode interna | Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o elusione di leggi, regolamenti o direttive aziendali, ad esclusione degli episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie, 0in cui sia coinvolta almeno una risorsa interna dell'ente |
Frode esterna | Perdite dovute a frode, appropriazione indebita o violazione/elusione di leggi da parte di terzi |
Rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro | Perdite derivanti da atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, dal pagamento di risarcimenti a titolo di lesioni personali o da episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie |
Clientela, prodotti e prassi professionali | Perdite derivanti da inadempienze, involontarie o per negligenza, relative a obblighi professionali verso clienti specifici (inclusi i requisiti di affidabilità e di adeguatezza), ovvero dalla natura o dalle caratteristiche del prodotto |
Danni a beni materiali | Perdite dovute a danneggiamento o a distruzione di beni materiali per catastrofi naturali o altri eventi |
Interruzioni dell'operatività e disfunzioni dei sistemi | Perdite dovute a interruzioni dell'operatività o a disfunzioni dei sistemi |
Esecuzione, consegna e gestione dei processi | Perdite dovute a carenze nel trattamento delle operazioni o nella gestione dei processi, nonché perdite dovute alle relazioni con controparti commerciali e fornitori |
.]
L'articolo annotato si intende soppresso, a seguito della sostituzione del Titolo III (da art. 311-bis ad art. 323) del presente regolamento, operata dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per tutte le sue posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le sue posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai metodi seguenti:
a) il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;
b) il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione dalla propria autorità competente a utilizzare tale metodo alternativo di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 1;
c) il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1.
In deroga al primo comma, l'ente non calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio per le posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio laddove tali posizioni siano dedotte dai fondi propri dell'ente. L'ente documenta il proprio uso della deroga di cui al presente comma, compresi il suo impatto e la sua rilevanza, e, su richiesta, rende disponibili le informazioni alla propria autorità competente.
2. I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato semplificato corrispondono alla somma dei requisiti di fondi propri seguenti, a seconda dei casi:
a) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2, moltiplicati per:
i) 1,3, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di debito, esclusi gli strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337;
ii) 3,5, per i rischi generali e specifici di posizioni in strumenti di capitale;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3, moltiplicati per 1,2;
c) i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4, moltiplicati per 1,9;
d) i requisiti di fondi propri per strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337.
3. L'ente che utilizza il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o rischio di posizione in merci segnala alla propria autorità competente il calcolo mensile dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo per ciascuna unità di negoziazione alla quale tali posizioni sono state assegnate ai sensi dell'articolo 104 ter.
4. Un ente può utilizzare congiuntamente il metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e il metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, su base permanente, a condizione che i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato calcolati utilizzando il metodo alternativo dei modelli interni rappresenti almeno il 10 % dei requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato. Su base individuale, l'ente non utilizza alcuno di tali metodi in combinazione con il metodo standardizzato semplificato di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. A livello consolidato, l'ente può utilizzare una combinazione di questi tre metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all'articolo 325 ter, paragrafo 4, lettera b), purché il metodo standardizzato semplificato non sia utilizzato in combinazione con gli altri due metodi all'interno di un unico soggetto giuridico.
5. L'ente non si avvale del metodo alternativo dei modelli interni di cui al paragrafo 1, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del suo portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio - ACTP) di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.
6. Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:
a) le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;
b) tutti i loro strumenti sottostanti sono:
i) strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;
ii) indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).
Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.
7. Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:
a) gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);
b) un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.
8. Gli enti possono includere nell'ACTP posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 6, secondo comma.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità con cui gli enti sono tenuti a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci secondo i metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 104 ter, paragrafi 5 e 6, ove applicabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni per l'utilizzo del metodo standardizzato semplificato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo al metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:
a) il 10 % delle attività totali dell'ente;
b) 500 milioni di EUR.
2. Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:
a) sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
b) sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci, ad eccezione delle posizioni che sono escluse dal calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio in conformità dell'articolo 104 quater o che sono dedotte dai fondi propri dell'ente;
c) tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione del portafoglio di negoziazione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione del portafoglio di negoziazione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;
d) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;
e) tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in conformità degli articoli 357 e 358;
f) il valore assoluto della posizione lunga aggregata è sommato al valore assoluto della posizione corta aggregata.
Ai fini del primo comma, il significato di posizione lunga e posizione corta è lo stesso di cui all'articolo 94, paragrafo 3.
Ai fini del primo comma, il valore della posizione lunga (corta) aggregata è pari alla somma dei valori delle singole posizioni lunghe (corte) incluse nel calcolo conformemente alle lettere a) e b) di tale comma.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.
4. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.
5. L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato secondo il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei casi seguenti:
a) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o
b) l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.
6. L'ente che ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera c), è autorizzato a iniziare a calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato ricorrendo a tale metodo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono state soddisfatte per un periodo ininterrotto di un anno.
7. Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.
[8. Gli enti ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 sono esentati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 430 ter.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Autorizzazione per i requisiti su base consolidata
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.
2. Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;
b) il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.
3. Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;
b) su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;
c) nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.
4. Qualora un'autorità competente non abbia concesso all'ente l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 per almeno un ente o un'impresa del gruppo, per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato su base consolidata conformemente al presente titolo si applicano i requisiti seguenti:
a) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo per tutte le posizioni in enti o imprese del gruppo per i quali l'ente ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, utilizzando il trattamento di cui al paragrafo 1;
b) l'ente calcola le posizioni nette e i requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo individualmente per tutte le posizioni in ciascun ente o in ciascuna impresa del gruppo per i quali l'ente non ha ottenuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2;
c) l'ente calcola i requisiti di fondi propri totali conformemente al presente titolo su base consolidata sommando gli importi calcolati alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettere a) e b), gli enti e le imprese ivi indicati usano la stessa valuta utilizzata per le segnalazioni impiegata per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente titolo su base consolidata per il gruppo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 1 bis
Metodo standardizzato alternativo
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito di applicazione, struttura e requisiti qualitativi del metodo standardizzato alternativo
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti dispongono e mettono a disposizione delle autorità competenti una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al presente capo. Eventuali modifiche di tali politiche, procedure e controlli sono notificate alle autorità competenti in tempo utile.
2. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:
a) il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;
b) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;
c) il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.
3. In deroga al paragrafo 2, l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo standardizzato alternativo per le posizioni detenute dall'ente in strumenti di debito propri come somma delle due componenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e c). Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le posizioni detenute dall'ente in strumenti di debito propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui al paragrafo 2, lettera a), l'ente esclude da tale calcolo i rischi derivanti dai differenziali creditizi propri dell'ente.
4. Gli enti dispongono di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. Tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato alternativo. Essa elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati del metodo standardizzato alternativo, nonché sull'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente.
5. Gli enti sottopongono a revisione indipendente il metodo standardizzato alternativo che utilizzano ai fini del presente capo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, nel contesto del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza. L'esito di tale revisione è comunicato agli organismi di gestione adeguati.
Ai fini del primo comma, per "impresa terza" si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nel settore del rischio di mercato.
6. La revisione del metodo standardizzato alternativo di cui al paragrafo 5 riguarda tanto le attività delle unità di negoziazione quanto quelle dell'unità indipendente di controllo del rischio e valuta almeno gli elementi seguenti:
a) le politiche, le procedure e i controlli interni per verificare e imporre l'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) l'adeguatezza della documentazione del sistema e dei processi di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio di cui al paragrafo 4 del presente articolo;
c) l'accuratezza delle misurazioni delle sensibilità e del processo utilizzato per ricavare tali misurazioni dai modelli di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, di cui all'articolo 325 unvicies;
d) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti di dati utilizzate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando il metodo standardizzato alternativo, compresa l'indipendenza di tali fonti di dati.
L'ente effettua la revisione di cui al primo comma almeno una volta all'anno o con minore frequenza, non inferiore a una volta ogni due anni, qualora possa dimostrare con soddisfazione dell'autorità competente che le dimensioni, la rilevanza sistemica, la natura, la portata e la complessità delle attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione giustificano una revisione meno frequente.
7. Le autorità competenti verificano che il calcolo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresa l'attuazione da parte dell'ente dei requisiti di cui al presente capo e all'articolo 325 bis, sia effettuato integralmente.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia di valutazione in base alla quale le autorità competenti svolgono la verifica di cui al paragrafo 7.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo basato sulle sensibilità
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini del presente capo si intende per:
1) "classe di rischio", una delle sette categorie seguenti:
i) rischio generico di tasso di interesse;
ii) rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;
iii) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio - non-ACTP CSR);
iv) rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio - ACTP CSR);
v) rischio azionario;
vi) rischio di posizione in merci;
vii) rischio di cambio.
2) "sensibilità", la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;
3) "categoria" (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Componenti del metodo basato sulle sensibilità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:
a) requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;
b) requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;
c) requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,
a) tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a);
b) tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), per i rischi diversi dai sottostanti esotici degli strumenti di cui all'articolo 325 duovicies, paragrafo 2, lettera a).
Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.
Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.
3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può scegliere di assoggettare tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).
L'ente che sceglie di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima del primo utilizzo. Scaduto il termine di tre mesi e a condizione che l'autorità competente non abbia formulato obiezioni, l'ente può utilizzare detto metodo fino a quando l'autorità competente non lo informa che non gli è più consentito farlo.
L'ente che intende smettere di utilizzare il metodo di cui al primo comma ne dà comunicazione all'autorità competente almeno tre mesi prima di porre fine all'utilizzo. L'ente può porre fine all'applicazione di tale metodo, a meno che l'autorità competente abbia sollevato obiezioni entro detto periodo di tre mesi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2. Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
3. Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.
4. Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie "b" all'interno di ciascuna classe di rischio.
5. All'interno di ciascuna categoria "b", le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono compensate, dando luogo a sensibilità nette (sk) ciascun fattore di rischio k all'interno di una categoria.
6. Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di cui alla sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:
WSk=RWk · sk
dove:
WSk = sensibilità ponderate;
RWk = fattori di ponderazione del rischio; e
sk = fattore di rischio.
7. Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria. Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (ρkl), di cui alla sezione 6.
dove:
Kb = sensibilità specifica per categoria; e
WS = sensibilità ponderate.
8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
Requisito di fondi propri specifico per classe di rischio per il rischio delta o vega
dove
Sb = Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva di , l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui
Sb = max [min (∑k WSk, Kb), - Kb] per tutti i fattori di rischio nella categoria b e
Sc = max [min (∑k WSk, Kc), - Kc] per tutti i fattori di rischio nella categoria c.
I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. Gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 2 per ciascun fattore di rischio degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura, ad eccezione dei fattori di rischio di cui al paragrafo 3.
Per un dato fattore di rischio, gli enti effettuano i suddetti calcoli su base netta per tutte le posizioni degli strumenti soggetti al requisito di fondi propri per il rischio di curvatura che presentano tale fattore di rischio.
2. Per un dato fattore di rischio k incluso in uno o più strumenti di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo di detto fattore di rischio (CVRk+) e la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso del medesimo fattore di rischio (CVRk-) come segue:
dove:
i = l'indice che rappresenta tutte le posizioni degli strumenti di cui al paragrafo 1, compreso il fattore di rischio k;
xk = il valore corrente del fattore di rischio k;
Vi (xk) = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato sul valore corrente del fattore di rischio k;
Vi (xkRW(Curvature)+) = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un rialzo del valore del fattore di rischio k;
Vi (xkRW(Curvature)-) = il valore dello strumento i quale stimato dal modello di determinazione del prezzo dell'ente basato su un ribasso del valore del fattore di rischio k;
RWkCurvature = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k determinato conformemente alle disposizioni della sezione 6;
sik = la sensibilità delta dello strumento i rispetto al fattore di rischio k calcolata conformemente all'articolo 325 novodecies.
3. In deroga al paragrafo 2, per le curve dei fattori di rischio che rientrano nelle classi di rischio generico di tasso di interesse (GIRR), di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, gli enti effettuano i calcoli di cui al paragrafo 6 a livello dell'intera curva anziché a livello di ciascun fattore di rischio che appartiene alla curva.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 2, dove xk è una curva di fattori di rischio attribuiti alle classi di rischio generico di tasso di interesse, di rischio di differenziali creditizi e di rischio di posizione in merci, sik è la somma delle sensibilità delta al fattore di rischio della curva per tutti i tenori della curva.
4. Per determinare un requisito di fondi propri a livello di categoria per il rischio di curvatura, gli enti aggregano, secondo la seguente formula, le posizioni di rischio di curvatura nette al rialzo e al ribasso, calcolate conformemente al paragrafo 2, di tutti i fattori di rischio assegnati a tale categoria conformemente alla sezione 3, sottosezione 1:
dove:
b = l'indice che rappresenta una categoria di una determinata classe di rischio;
Kb = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b;
pkl = le correlazioni infracategoria tra i fattori di rischio k e l di cui alla sezione 6;
k, l = gli indici che rappresentano tutti i fattori di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1 che sono assegnati alla categoria b;
(CVRk+) = la posizione di rischio di curvatura netta al rialzo;
(CVRk-) = la posizione di rischio di curvatura netta al ribasso.
5. In deroga al paragrafo 4, per i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria della categoria 18 dell'articolo 325 quintricies, della categoria 18 dell'articolo 325 octotricies, della categoria 25 dell'articolo 325 quadragies e della categoria 11 dell'articolo 325 triquadragies si utilizza la formula seguente:
6. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura per classe di rischio (RCCR) aggregando tutti i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura a livello di categoria all'interno di una determinata classe di rischio come segue:
dove:
b, c = gli indici che rappresentano tutte le categorie di una determinata classe di rischio che corrisponde agli strumenti di cui al paragrafo 1;
Kb = il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura per la categoria b;
γbc = le correlazioni intercategorie tra le categorie b e c di cui alla sezione 6.
7. Il requisito di fondi propri per il rischio di curvatura è la somma dei requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura della classe di rischio calcolato conformemente al paragrafo 6 per tutte le classi di rischio alle quali appartiene almeno un fattore di rischio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:
a) lo scenario delle "correlazioni medie", in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;
b) lo scenario delle "correlazioni alte", in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;
c) lo scenario delle «correlazioni basse», in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc che sono specificati alla sezione 6 sono sostituiti rispettivamente da
ρkllow = max (2 · ρkl - 100%; 75% · ρkl)
e
γbclow = max (2 · γbc - 100%; 75% · γbc).
3. Gli enti calcolano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura per ciascuno scenario al fine di determinare tre requisiti di fondi propri specifici per scenario.
4. Il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità è pari al maggiore dei tre valori di requisiti di fondi propri specifici per scenario di cui al paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento degli strumenti su indici e di altri strumenti multi-sottostante
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. Gli enti utilizzano il metodo look-through per gli strumenti su indici e altri strumenti multi-sottostante conformemente a quanto segue:
a) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura, gli enti considerano di detenere posizioni individuali direttamente nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, tranne nel caso di una posizione su un indice inclusa nell'ACTP, per la quale essi calcolano un'unica sensibilità all'indice;
b) gli enti sono autorizzati a compensare le sensibilità a un fattore di rischio di un determinato componente di uno strumento su indici o di un altro strumento multi-sottostante con le sensibilità allo stesso fattore di rischio della stessa componente di strumenti single-name, ad eccezione delle posizioni incluse nell'ACTP;
c) ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio vega, gli enti possono considerare di detenere direttamente posizioni individuali nelle componenti sottostanti dell'indice o in altri strumenti multi-sottostante, oppure calcolare un'unica sensibilità al sottostante dello strumento. In quest'ultimo caso, gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
i) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice, più del 75 % delle componenti del medesimo indice sarebbe assegnato alla stessa categoria, gli enti assegnano la sensibilità a tale categoria e la considerano come una sensibilità single-name in detta categoria;
ii) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici pertinente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono calcolare un'unica sensibilità a una posizione su uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio delta e il rischio di curvatura a condizione che lo strumento di capitale quotato o l'indice di credito quotato soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3. In questo caso gli enti assegnano la sensibilità unica alla categoria pertinente di cui alla sezione 6, sottosezione 1, come segue:
a) se, tenendo conto delle ponderazioni di detto indice quotato, più del 75 % delle componenti del medesimo indice quotato sarebbe assegnato alla stessa categoria, la sensibilità è assegnata a tale categoria e considerata come una sensibilità single-name in detta categoria;
b) in tutti gli altri casi, gli enti assegnano la sensibilità alla categoria di indici quotati pertinente.
3. Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono note le componenti dell'indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;
b) l'indice quotato comprende almeno 20 componenti;
c) nessuna singola componente contenuta nell'indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
d) nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell'indice quotato, arrotondato all'unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
e) la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell'indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.
4. L'ente utilizza, coerentemente nel tempo, solo il metodo di cui al paragrafo 1 o il metodo di cui al paragrafo 2 per tutti gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o a un indice di credito quotato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3. L'ente chiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente prima di passare da un metodo all'altro.
5. Per un indice o altro strumento multi-sottostante, gli input di sensibilità per il calcolo del rischio delta e del rischio di curvatura sono coerenti, indipendentemente dai metodi utilizzati per tale strumento.
6. Gli indici o gli strumenti multi-sottostante che comportano altri rischi residui in conformità dell'articolo 325 duovicies, paragrafo 5, sono soggetti alla maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento degli organismi di investimento collettivi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in un organismo di investimento collettivo (OIC) utilizzando uno dei metodi seguenti:
a) un ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione applicando il metodo look-through alle posizioni sottostanti dell'OIC, su base mensile, come se tali posizioni fossero detenute direttamente dall'ente;
b) un "ente che soddisfa la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tale posizione utilizzando uno dei metodi seguenti:
i) considera la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale assegnata alla categoria "altri settori" di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 1, tabella 8;
ii) tiene conto dei limiti fissati nel regolamento di gestione dell'OIC e nella normativa pertinente.
Ai fini del calcolo di cui al primo comma, lettera b), punto ii), del presente paragrafo l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte e i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle posizioni in derivati dell'OIC utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 3
1 bis. Ai fini dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo l'ente:
a) applica i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 a una posizione nell'OIC, qualora il regolamento di gestione di quest'ultimo gli consenta di investire in esposizioni soggette a tali requisiti di fondi propri; utilizzando il metodo di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo, l'ente considera la posizione nell'OIC come un'unica posizione in strumenti di capitale priva di rating assegnata alla categoria "senza rating" di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 1, tabella 2; e
b) utilizza, per tutte le posizioni nello stesso OIC, lo stesso metodo tra quelli di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri su base autonoma come portafoglio separato.
2. In deroga al paragrafo 1, se un ente ha una posizione in un OIC che riproduce un indice di riferimento in modo che la differenza di rendimento annualizzato tra l'OIC e l'indice di riferimento che riproduce, negli ultimi 12 mesi, sia inferiore all'1 % in termini assoluti, al netto di onorari e commissioni, l'ente può considerare tale posizione come una posizione nell'indice di riferimento che riproduce. L'ente verifica il rispetto di tale condizione quando assume la posizione e, successivamente, almeno una volta all'anno.
Tuttavia, se i dati relativi agli ultimi 12 mesi non sono pienamente disponibili, l'ente può, previa autorizzazione dell'autorità competente, utilizzare una differenza di rendimento annualizzato relativa a un periodo inferiore a 12 mesi.
3. L'ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per le sue posizioni in OIC. Tuttavia, l'ente utilizza uno solo di questi metodi per tutte le posizioni nello stesso OIC.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinando il portafoglio teorico dell'OIC cui si applicherebbero i requisiti di fondi propri più elevati conformemente all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettera a), sulla base del regolamento di gestione dell'OIC o della normativa pertinente, tenendo conto della leva finanziaria nella misura massima, ove applicabile.
L'ente utilizza lo stesso portafoglio teorico di cui al primo comma per calcolare, se del caso, i requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 e la maggiorazione per i rischi residui di cui alla sezione 4 in relazione a una posizione nell'OIC.
La metodologia elaborata dall'ente per determinare i portafogli teorici di tutte le posizioni in OIC per cui sono utilizzati i calcoli di cui al primo comma è approvata dalla sua autorità competente.
5. Un ente può usare le metodologie di cui al paragrafo 1 solamente ove l'OIC soddisfi tutte le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3. Ove l'OIC non soddisfi tutte le condizioni stabilite all'articolo 132, paragrafo 3, l'ente assegna le proprie posizioni in tale OIC all'esterno del portafoglio di negoziazione.
6. Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti possono fare affidamento su un terzo per lo svolgimento di tali calcoli, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il terzo è:
i) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
ii) per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
iii) un fornitore esterno, a condizione che i dati, le informazioni o le metriche di rischio siano forniti o calcolati dai terzi di cui ai punti i) o ii) della presente lettera o da un altro fornitore esterno di questo tipo;
b) il terzo fornisce all'ente dati, informazioni o metriche di rischio per calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
c) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati, delle informazioni o delle metriche di rischio del terzo di cui alla lettera b), del presente paragrafo e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati,, informazioni o metriche di rischio su richiesta.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli elementi tecnici della metodologia volta a determinare i portafogli teorici ai fini del metodo di cui al paragrafo 4, compreso il modo in cui gli enti devono tenere conto nella metodologia, ove applicabile, della leva finanziaria nella misura massima.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Posizioni in impegni irrevocabili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.
2. Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicativi appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.
Tabella 1
Giorno lavorativo 0 | 0 % |
Giorno lavorativo 1 | 10 % |
Giorni lavorativi 2 e 3 | 25 % |
Giorno lavorativo 4 | 50 % |
Giorno lavorativo 5 | 75 % |
Dopo il giorno lavorativo 5 | 100 % |
.
Ai fini del presente articolo il "giorno lavorativo 0" è il lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.
3. Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 3
Definizioni dei fattori di rischio e delle sensibilità
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 1
Definizioni dei fattori di rischio
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio generico di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.
I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare il rischio di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.
2. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici overnight.
3. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.
Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.
Se gli enti utilizzano i fattori del rischio generico di tasso di interesse ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità al fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.
4. Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.
Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
5. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura di cui al presente paragrafo, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.
6. Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base cross currency tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono applicare consistono nel rischio di base cross currency di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD) o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in "base allo USD" o in "base all'EUR" le basi cross currency non riguardanti né lo USD né l'EUR.
Ciascun fattore di rischio di base cross currency è costituito da un unico vettore della base cross currency di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento di debito il vettore contiene tante componenti quante sono le basi cross currency utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.
Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio di base cross currency come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base cross currency. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.
7. I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.
Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.
Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti requisiti:
a) se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato secondo tale durata;
b) se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:
i) il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;
ii) il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.
8. I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti, per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
9. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.
Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi dell'emittente di tali strumenti, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e associati a ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per emittente e per scadenza, a prescindere dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti da strumenti di debito o da credit default swap. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.
2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
3. I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta la curva specifica di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.
4. Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
2. Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, secondo quanto previsto alla sezione 6.
Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.
3. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP sono i seguenti:
a) i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.
c) i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo; per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
4. Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.
5. I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:
a) i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
b) i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;
c) i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo; a tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.
Gli enti calcolano la sensibilità di uno strumento a un fattore di rischio azionario come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.
3. I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
4. I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale, indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.
2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Gli enti considerano che due prezzi di merci dello stesso tipo di merce e con la stessa scadenza costituiscono lo stesso fattore di rischio soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.
3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.
4. I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del luogo di consegna.
La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di rischio del rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità del paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.
2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
3. I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i fattori di rischio delta sui cambi di cui al paragrafo 1.
4. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.
5. Se un tasso di cambio che è il sottostante di uno strumento i che è soggetto a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura non fa riferimento né alla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni né alla valuta di base dell'ente, l'ente può dividere per 1,5 le corrispondenti componenti CVRik- e CVRik+ di cui all'articolo 325 octies, paragrafo 2, per cui xk è il fattore di rischio di cambio tra una delle due valute del sottostante e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente, a seconda dei casi.
6. Previa autorizzazione della sua autorità competente, l'ente può dividere per 1,5 le componenti CVRk- e CVRk+ di cui all'articolo 325 octies, paragrafo 2, in modo coerente per tutti i fattori di rischio di cambio degli strumenti relativi a tassi di cambio e soggetti a requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura, a condizione che la variazione sia applicata simultaneamente a tutti i fattori di rischio del rischio di cambio basati sulla valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o sulla valuta di base dell'ente, a seconda dei casi, che sono inclusi nel calcolo di tali componenti.
7. In deroga ai paragrafi 1 e 3, l'ente può sostituire, previa autorizzazione della sua autorità competente, la valuta utilizzata per le segnalazioni con un'altra valuta («la valuta di base») in tutti i tassi di cambio a vista per esprimere i fattori di rischio di cambio delta e di curvatura quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) che l'ente utilizzi una sola valuta di base;
b) che l'ente applichi la valuta di base in modo coerente a tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione così come a quelle esterne al portafoglio di negoziazione;
c) che l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che:
i) utilizzando la valuta di base scelta, fornisce un'adeguata rappresentazione dei rischi per le posizioni dell'ente soggette a rischi di cambio;
ii) la scelta della valuta di base è compatibile con il modo in cui l'ente gestisce i rischi di cambio a livello interno;
iii) la scelta della valuta di base non è dovuta principalmente alla volontà di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente;
d) che l'ente tiene conto del rischio di conversione tra la valuta utilizzata per le segnalazioni e la valuta di base.
Gli enti autorizzati a utilizzare la valuta di base di cui al primo comma convertono i risultanti requisiti di fondi propri per il rischio di cambio nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente tra la valuta di base e la valuta utilizzata per le segnalazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Definizioni delle sensibilità
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sensibilità al rischio delta
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk - GIRR) come segue:
a) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:
dove:
Srxt= sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;
rkt = il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;
b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency sono calcolate come segue:
dove:
Sxj = sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency;
= un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;
= la matrice unità della dimensione (1 x m);
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
y, z = altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.
2. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione come segue:
dove:
Scskt = sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione;
cskt = il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a cskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
3. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:
a) le sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:
dove:
sk = sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale;
k = uno specifico titolo di capitale;
EQk = il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a EQk nella funzione di determinazione del prezzo Vi;
b) le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:
dove:
Sxk = sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale;
k = l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;
= un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale k, con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;
= la matrice unità della dimensione (1 · m);
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
y, z = fattori di rischio diversi rispetto a nella funzione di determinazione del prezzo Vi;
4. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k come segue:
dove:
sk = sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci;
k = un determinato fattore di rischio di posizione in merci;
CTYk = il valore del fattore di rischio k;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
y, z = fattori di rischio diversi rispetto a CTYk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.
5. Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di ciascun rischio di cambio k come segue:
dove:
sk = sensibilità delta al rischio di cambio;
k = un determinato fattore di rischio di cambio;
FXk = il valore del fattore di rischio;
Vi (.) = la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e
y, z = fattori di rischio diversi rispetto a FXk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sensibilità al rischio vega
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:
dove:
sk = sensibilità al rischio vega di un'opzione;
k = uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;
volk = il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
2. Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza, gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
3. Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.
4. Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si calcolano i requisiti di fondi propri rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per le misurazioni delle sensibilità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti ricavano le sensibilità dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del suo metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di cui all'articolo 325, paragrafo 3.
2. In sede di calcolo delle sensibilità al rischio delta relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera a), gli enti possono presupporre che i fattori di rischio della volatilità implicita rimangano costanti.
3. In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:
a) per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti;
b) per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti.
4. Gli enti calcolano tutte le sensibilità tranne le sensibilità agli aggiustamenti della valutazione del credito.
5. In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio all'interno dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.
6. In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio all'interno dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione, che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da quelle che applicano tali formule.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 4
Maggiorazione per i rischi residui
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per i rischi residui
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi agli strumenti esposti a rischi residui conformemente al presente articolo.
2. Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;
b) lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno dei seguenti strumenti:
i) strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse;
ii) strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.
3. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a) 1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);
b) 0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:
a) lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;
b) lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
c) lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.
4 bis. In deroga al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2032 un ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui agli strumenti intesi esclusivamente a coprire il rischio di mercato di posizioni nel portafoglio di negoziazione che generano un requisito di fondi propri per i rischi residui e che sono soggetti allo stesso tipo di rischi residui delle posizioni che coprono.
L'autorità competente concede l'autorizzazione ad applicare il trattamento di cui al primo comma se l'ente è in grado di dimostrare su base continuativa, con soddisfazione dell'autorità competente, che gli strumenti soddisfano i criteri per essere trattati come posizioni di copertura.
L'ente comunica all'autorità competente il risultato del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui per tutti gli strumenti ai quali si applica la deroga di cui al primo comma.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono strumenti che comportano rischi residui ai fini del paragrafo 2.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti esotici.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri che gli enti devono utilizzare per individuare le posizioni ammissibili alla deroga di cui al paragrafo 4 bis. Tali criteri comprendono almeno la natura degli strumenti di cui a tale paragrafo, il profitto netto e la perdita netta delle posizioni combinate, le sensibilità delle posizioni combinate e i rischi che rimangono non coperti nelle posizioni combinate, tenendo conto in particolare della possibilità che la posizione originaria possa essere coperta da un importo parziale.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Entro il 31 dicembre 2029 l'ABE presenta una relazione alla Commissione in merito all'impatto dell'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 4 bis. Sulla base delle conclusioni di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per prorogare il trattamento di cui a tale paragrafo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 5
Requisiti di fondi propri per il rischio di default
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni e disposizioni generali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini della presente sezione si intende per:
a) "esposizione corta", la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
b) "esposizione lunga", la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;
c) "importo lordo del default improvviso e inatteso" (gross Jump to Default) ("importo lordo del JTD"), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;
d) "importo netto del default improvviso e inatteso" (net Jump to Default) ("importo netto del JTD"), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto cui un ente andrebbe incontro a causa del default di un debitore, dopo aver proceduto alla compensazione tra gli importi lordi del JTD;
e) "perdita in caso di default" o "LGD" (loss given default), la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale dell'importo nozionale dello strumento;
f) "fattore di ponderazione del rischio di default", la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.
2. I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP e cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP. I requisiti finali di fondi propri per consentire che il rischio di default sia applicato dagli enti sono dati dalla somma di queste tre componenti.
3. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 1
Requisiti di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi lordi del JTD
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:
JTDlunga = max{LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}
dove:
JTDlunga = importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga;
Vnozionale = l'importo nozionale dello strumento;
P & Llunga = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e
Aggiustamentolunga = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentolunga con un segno negativo.
2. Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:
JTDcorta = min{LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}
dove:
JTDcorta = l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta;
Vnozionale = l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;
P & Lcorta = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e
Aggiustamentocorta = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.
3. Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è la seguente:
a) alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;
b) alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;
c) alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.
4. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:
a) nel caso delle obbligazioni, l'importo nozionale è il valore nominale dell'obbligazione;
b) nel caso delle opzioni put su un'obbligazione, l'importo nozionale è l'importo nozionale dell'opzione; nel caso delle opzioni call su un'obbligazione, l'importo nozionale è 0.
5. Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:
JTDlunga = max {LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}
JTDcorta = min {LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}
dove:
JTDlunga = importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;
Vnozionale = il valore nozionale dello strumento di capitale; il valore nozionale è il valore equo dello strumento di capitale;
P & Llunga = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo;
Aggiustamentolunga = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni sono indicate nella formula con un segno negativo;
JTDcorta = importo lordo del JTD per l'esposizione corta;
P & Lcorta = un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite sono indicate nella formula con un segno negativo; e
Aggiustamentocorta = l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno negativo
6. Gli enti assegnano una LGD del 100 % agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 5.
7. Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) in che modo gli enti devono determinare le componenti P & Llunga, P & Lcorta e Aggiustamentolunga, Aggiustamentocorta nel calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;
b) quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7;
c) gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi netti del JTD
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle esposizioni corte e lunghe. E' possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni corte sono di rango pari o inferiore alle esposizioni lunghe.
2. La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione.
a) La compensazione è totale se tutte le esposizioni soggette a compensazione hanno una scadenza pari o superiore a un anno.
b) La compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è moltiplicata per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.
3. Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un anno sono moltiplicati per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con una soglia minima di tre mesi, per calcolare gli importi netti del JTD.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati anziché quelle dei loro sottostanti. Alle esposizioni in cash equity è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.
5. Se i termini contrattuali o giuridici di una posizione derivata avente come sottostante uno strumento di debito o di capitale e coperta da tale strumento consentono all'ente di chiudere entrambe le componenti (legs) di tale posizione al momento della scadenza della componente senza esposizione al rischio di default del sottostante che tra le due giunge a scadenza per prima, l'importo netto del default improvviso e inatteso della posizione combinata è fissato a zero.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella tabella 2.
Tabella 2
Categoria di classe di merito di credito | Fattori di ponderazione del rischio di default |
Classe di merito di credito 1 | 0,5 % |
Classe di merito di credito 2 | 3 % |
Classe di merito di credito 3 | 6 % |
Classe di merito di credito 4 | 15 % |
Classe di merito di credito 5 | 30 % |
Classe di merito di credito 6 | 50 % |
Senza rating | 15 % |
In stato di default | 100 % |
.
2. Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0 % in base al metodo standardizzato di cui al titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0 % per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.
4. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:
DRCb = max {(∑i ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) - WtS · (∑i ∈ corte RWi | JTD nettoi|); 0}
dove:
DRCb = il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;
i = l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;
WtS = un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:
Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.
5. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
6. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi del JTD
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.
2. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. E' possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il punto di distacco siano gli stessi.
3. Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la dimensione scadenza, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti.
4. Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti da tale scomposizione o combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.
5. L'articolo 325 quinvicies si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione utilizzate conformemente al presente articolo, paragrafo 3 o 4. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8 % del fattore di ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità della gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo 5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.
2. La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.
3. Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti sono limitati al valore equo della posizione.
4. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:
a) una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;
b) 44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite nel secondo comma.
Ai fini del primo comma, le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (residential mortgage-backed security - RMBS), carte di credito, CMBS (commercial mortgage-backed securities), collateralised loan obligations, CDO-squared (collateralised debt obligation squared), piccole e medie imprese (PMI), prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e resto del mondo.
5. Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione a una sola delle categorie di cui al paragrafo 4. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione cui l'ente non sia in grado di assegnare una categoria per classe di attività o per regione sono assegnate, rispettivamente, alla classe di attività "altre attività al dettaglio" o "altre attività all'ingrosso" o alla regione "resto del mondo".
6. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna categoria.
7. Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 3
Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito d'applicazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Per l'ACTP, i requisiti di fondi propri comprendono il rischio di default per le esposizioni verso la cartolarizzazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra i requisiti di fondi propri per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP e i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni interne all'ACTP.
[2. Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Importi del JTD per l'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) "scomposizione mediante un modello di valutazione" la situazione in cui la componente single-name di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100 %;
b) "replicazione" la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;
c) "scomposizione" la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.
2. Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.
3. I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:
a) punto di attacco = (N - 1) / totale nomi;
b) punto di distacco = N / totale nomi;
dove "totale nomi" è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.
4. Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. E' possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nelle modalità seguenti:
a) per gli indici, i segmenti di indice e i segmenti su misura è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le disposizioni relative alle esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 quinvicies; gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette gli uni degli altri possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione; in tali casi, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;
b) per le ricartolarizzazioni o i derivati sulle cartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);
c) per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;
d) non possono essere utilizzati per la compensazione reciproca segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:
a) se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;
b) se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.
2. Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.
3. Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:
dove:
DRCb = il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;
i = uno strumento appartenente alla categoria b; e
WtSACTP = il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.
4. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente formula:
dove:
DRCACTP = i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP;
DRCb = i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 6
Fattori di ponderazione del rischio e correlazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 1
Fattori di ponderazione del rischio delta e correlazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i seguenti:
Tabella 3
Categoria | Durata | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | 0,25 anni | 1,7 % |
2 | 0,5 anni | 1,7 % |
3 | 1 anno | 1,6 % |
4 | 2 anni | 1,3 % |
5 | 3 anni | 1,2 % |
6 | 5 anni | 1,1 % |
7 | 10 anni | 1,1 % |
8 | 15 anni | 1,1 % |
9 | 20 anni | 1,1 % |
10 | 30 anni | 1,1 % |
.
2. Gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio dell'1,6 % a tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency.
3. I fattori di ponderazione del rischio relativi ai fattori di rischio basati sulle valute incluse nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e sulla valuta nazionale dell'ente sono i seguenti:
a) per i fattori di rischio del tasso privo di rischio, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1, tabella 3, del presente articolo divisi per √2;
b) per il fattore del rischio di inflazione e i fattori del rischio di base cross currency, i fattori di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 2 del presente articolo divisi per √2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρkl è fissata al 99,90 %.
2. Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:
dove:
Tk (rispettivamenteTl) = la scadenza relativa al tasso privo di rischio;
θ = 3 %.
3. Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρkl è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.
4. Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione WSl, la correlazione è fissata al 40 %.
5. Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di base cross currency WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSl, compreso un altro fattore di rischio di base cross currency, la correlazione è fissata allo 0 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il parametro γbc = 50 % è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.
2. Il parametro γbc = 80 % è utilizzato per aggregare un fattore del rischio di tasso di interesse basato su una valuta di cui all'articolo 325 novoquadragies, paragrafo 3, e un fattore del rischio di tasso di interesse basato sull'euro.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 4.
Tabella 4
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattori di ponderazione del rischio |
1 | Tutti | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 0,5 % |
2 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 | 0,5 % |
3 | Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | |
4 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | |
5 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | |
6 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | |
7 | Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | |
8 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | |
9 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri | 1,0 % | |
10 | Classe di merito di credito 1 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi | 1,5 % |
Classi di merito di credito da 2 a 3 | 2,5 % | ||
11 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 | 2 % |
12 | Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico | 4,0 % | |
13 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite | 12,0 % | |
14 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 7,0 % | |
15 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 8,5 % | |
16 | Tecnologia, telecomunicazioni | 5,5 % | |
17 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 5,0 % | |
18 | Altri settori | 12,0 % | |
19 | Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono investment grade | 1,5 % | |
20 | Indici di credito quotati in cui la maggioranza dei singoli costituenti sono non-investment grade o senza rating» | 5 % |
.
Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.
2. Per assegnare un'esposizione al rischio a un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie di settori della tabella 4. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18 nella tabella 4.
3. In deroga al paragrafo 2, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che ha emesso l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sextricies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
ρkl = ρkl (nome) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:
ρkl (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici; è pari al 35 % se i due nomi delle sensibilità k ed l rientrano nelle categorie da 1 a 18 di cui all'articolo 325 quintricies, paragrafo 1, tabella 4, mentre è pari all'80 % negli altri casi;
ρk1 (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65% negli altri casi;
ρk1 (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.
2. I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate a tale categoria:
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
septricies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:
γbc = γbc (rating) · γbc (settore)
dove:
γbc (rating) è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50 % negli altri casi; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie che hanno classe di merito di credito da 1 a 3; e
γbc (settore) è pari a 1 se le due categorie appartengono allo stesso settore, mentre negli altri casi è pari alle percentuali corrispondenti riportate nella tabella 5.
Tabella 5
Categoria | 1, 2 e 11 | 3 e 12 | 4 e 13 | 5 e 14 | 6 e 15 | 7 e 16 | 8 e 17 | 9 e 10 | 18 | 19 | 20 |
1, 2 e 11 | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
3 e 12 | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
4 e 13 | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
5 e 14 | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
6 e 15 | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
7 e 16 | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
8 e 17 | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
9 e 10 | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||||
18 | 0 % | 0 % | |||||||||
19 | 75 % | ||||||||||
20 |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
octotricies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 6
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Tutti | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 4,0 % |
2 | Classe di merito di credito da 1 a 10 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 | 4,0 % |
3 | Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico | 4,0 % | |
4 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 8,0 % | |
5 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 5,0 % | |
6 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 4,0 % | |
7 | Tecnologia, telecomunicazioni | 3,0 % | |
8 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 2,0 % | |
9 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri | 3,0 % | |
10 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi | 6,0 % | |
11 | Classe di merito di credito da 11 a 17 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 | 13,0 % |
12 | Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico | 13,0 % | |
13 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale, finanziatori di prestiti agevolati e obbligazioni garantite | 16,0 % | |
14 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 10,0 % | |
15 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 12,0 % | |
16 | Tecnologia, telecomunicazioni | 12,0 % | |
17 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 12,0 % | |
18 | Altri settori | 13,0 % |
.
Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al titolo II, capo 2.
In deroga al secondo comma, gli enti possono assegnare un'esposizione al rischio di un'obbligazione garantita priva di rating alla categoria 4 se l'ente che emette l'obbligazione garantita ha una classe di merito di credito da 1 a 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
novotricies Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. La correlazione del rischio delta ρkl è ricavata conformemente all'articolo 325 sextricies, fatta eccezione, ai fini del presente paragrafo, per ρkl (base), che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,00 % negli altri casi.
2. La correlazione γbc è ricavata conformemente all'articolo 325 septricies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 7
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Classe di merito di credito da 1 a 10 e di primo rango (senior) | RMBS - Prime | 0,9 % |
2 | RMBS - Mid-Prime | 1,5 % | |
3 | RMBS - Sub-Prime | 2,0 % | |
4 | CMBS | 2,0 % | |
5 | Titoli garantiti da attività (ABS) - prestiti destinati agli studenti | 0,8 % | |
6 | ABS - carte di credito | 1,2 % | |
7 | ABS - automobili | 1,2 % | |
8 | Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP | 1,4 % | |
9 | Classe di merito di credito da 1 a 10 e non di primo rango (non-senior) | RMBS - Prime | 1,125 % |
10 | RMBS - Mid-Prime | 1,875 % | |
11 | RMBS - Sub-Prime | 2,5 % | |
12 | CMBS | 2,5 % | |
13 | ABS - prestiti destinati agli studenti | 1 % | |
14 | ABS - carte di credito | 1,5 % | |
15 | ABS - automobili | 1,5 % | |
16 | CLO all'esterno dell'ACTP | 1,75 % | |
17 | Classe di merito di credito da 11 a 17 e senza rating | RMBS - Prime | 1,575 % |
18 | RMBS - Mid-Prime | 2.625 % | |
19 | RMBS - Sub-Prime | 3,5 % | |
20 | CMBS | 3,5 % | |
21 | ABS - prestiti destinati agli studenti | 1,4 % | |
22 | ABS - carte di credito | 2,1 % | |
23 | ABS - automobili | 2,1 % | |
24 | CLO all'esterno dell'ACTP | 2,45 % | |
25 | Altri settori | 3,5 % |
.
2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella 7. Le esposizioni al rischio di segmenti che un ente non riesce ad assegnare a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.
3. Ai fini del presente articolo, a un'esposizione è assegnata la categoria di classe di merito di credito corrispondente a quella che le sarebbe assegnata secondo il metodo basato sui rating esterni di cui al titolo II, capo 5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
unquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl (segmento) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:
ρk1 (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80% in termini nozionali), mentre è pari al 40% negli altri casi;
ρk1 (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80% negli altri casi; e
ρk1 (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90% negli altri casi.
2. I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
duoquadragies Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo 0 %.
2. Il requisito di fondi propri per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
triquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 8 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.
Tabella 8
Numero della categoria | Capitalizzazione di mercato | Economia | Settore | Fattore di ponderazione del rischio per il prezzo a pronti degli strumenti di capitale | Fattore di ponderazione del rischio per il tasso dei pronti contro termine in strumenti di capitale |
1 | Alta | Economia di mercato emergente | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici | 55 % | 0,55 % |
2 | Telecomunicazioni, prodotti industriali | 60 % | 0,60 % | ||
3 | Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 45 % | 0,45 % | ||
4 | Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia | 55 % | 0,55 % | ||
5 | Economia avanzata | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici | 30 % | 0,30 % | |
6 | Telecomunicazioni, prodotti industriali | 35 % | 0,35 % | ||
7 | Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 40 % | 0,40 % | ||
8 | Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia | 50 % | 0,50 % | ||
9 | Bassa | Economia di mercato emergente | Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4 | 70 % | 0,70 % |
10 | Economia avanzata | Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8 | 50 % | 0,50 % | |
11 | Altri settori | 70 % | 0,70 % | ||
12 | Alta capitalizzazione di mercato, indici di economia avanzata | 15 % | 0,15 % | ||
13 | Altri indici | 25 % | 0,25 % |
.
2. Ai fini del presente articolo, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione di mercato e quelli di una bassa capitalizzazione di mercato sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7.
3. Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie di settori della tabella 8 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 della tabella 8. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quaterquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. Il parametro di correlazione del rischio delta ρκl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, e se entrambe le sensibilità sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.
2. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
a) al 15 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Alta capitalizzazione di mercato" e "Economia di mercato emergente" (categoria numero 1, 2, 3 o 4);
b) al 25 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Alta capitalizzazione di mercato" e "Economia avanzata" (categoria numero 5, 6, 7 o 8);
c) al 7,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Bassa capitalizzazione di mercato" e "Economia di mercato emergente" (categoria numero 9);
d) al 12,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria "Bassa capitalizzazione di mercato" e "Economia avanzata" (categoria numero 10);
e) all'80 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano in una delle due categorie di indici (categorie numero 12 o 13).
3. Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2, lettere da a) a d).
4. Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di correlazione ρkl è fissato ai parametri di correlazione specificati al paragrafo 2, moltiplicati per 99,90 %.
5. I parametri di correlazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quinquadragies Correlazioni tra categorie per il rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
Il parametro di correlazione c è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse.
Esso è fissato come segue rispetto alle categorie della tabella 8 dell'articolo 325 triquadragies:
a) al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
b) allo 0 % se una delle due categorie rientra nella categoria numero 11;
c) al 75 % se le due categorie rientrano nelle categorie numero 12 e 13;
d) al 45 % negli altri casi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sexquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono i seguenti:
Tabella 9
Numero della categoria | Nome della categoria | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Energia - combustibili solidi | 30 % |
2 | Energia - combustibili liquidi | 35 % |
3 | Energia - elettricità | 60 % |
3 bis | Energia - scambio di emissioni EU ETS | 40 % |
3 ter | Energia - scambio di emissioni non EU ETS | 60 % |
4 | Trasporto | 80 % |
5 | Metalli - non preziosi | 40 % |
6 | Combustibili gassosi | 45 % |
7 | Metalli preziosi (incluso l'oro) | 20 % |
8 | Semi e semi oleosi | 35 % |
9 | Zootecnia e settore lattiero-caseario | 25 % |
10 | Merci tenere (softs) e altre merci agricole | 35 % |
11 | Altre merci | 50 % |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
septquadragies Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini del presente articolo, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.
2. Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:
ρkl = ρkl (merce) · ρkl (tenore) · ρkl (base)
dove:
ρkl (merce) è pari a 1 se le due merci delle sensibilità k ed l sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infracategoria di cui alla tabella 10 negli altri casi;
ρkl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 99 % negli altri casi; e
ρkl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.
3. Le correlazioni infracategoria ρkl (merce) sono:
Tabella 10
Numero della categoria | Nome della categoria | Correlazione |
1 | Energia - combustibili solidi | 55 % |
2 | Energia - combustibili liquidi | 95 % |
3 | Energia - elettricità e scambio di emissioni | 40 % |
4 | Trasporto | 80 % |
5 | Metalli - non preziosi | 60 % |
6 | Combustibili gassosi | 65 % |
7 | Metalli preziosi (incluso l'oro) | 55 % |
8 | Semi e semi oleosi | 45 % |
9 | Zootecnia e settore lattiero-caseario | 15 % |
10 | Merci tenere (softs) e altre merci agricole | 40 % |
11 | Altre merci | 15 % |
.
4. Nonostante il paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) due fattori di rischio assegnati alla categoria 3 della tabella 10 e concernenti l'energia elettrica generata in regioni diverse o distribuita in periodi differenti a norma dell'accordo contrattuale sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci;
b) due fattori di rischio assegnati alla categoria 4 della tabella 10 e concernenti il trasporto merci, qualora il percorso di trasporto o la settimana di consegna differiscano, sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
octoquadragies Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il parametro di correlazione γbc che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:
a) al 20 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;
b) allo 0 % se una delle due categorie è la categoria numero 11.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
novoquadragies Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021)
1. A tutte le sensibilità ai fattori di rischio del rischio di cambio è applicato un fattore di ponderazione del rischio del 15 %.
2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) è uno dei seguenti:
a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.
4. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al presente articolo, paragrafo 1, diviso per√2.
5. Laddove i dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre anni precedenti indichino che una coppia di valute composta dall'euro e da una valuta diversa dall'euro di uno Stato membro è costante e che l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi relativi a tale coppia di valute, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per due.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quinquagies Correlazioni per il rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme γbc pari al 60 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura e correlazioni
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
unquinquagies Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/424, applicabile a decorrere dal 30 settembre 2021 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le categorie per i fattori di rischio vega sono analoghe a quelle stabilite per i fattori di rischio delta conformemente alla sezione 3, sottosezione 1.
2. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio vega sono assegnati in base alla classe di rischio dei fattori di rischio, come segue:
Tabella 1
Classe di rischio | Fattori di ponderazione del rischio |
GIRR | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP) | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP) | 100 % |
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici) | 77,78 % |
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altri settori) | 100 % |
Posizione in merci | 100 % |
Rischio di cambio | 100 % |
.
[3. La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:
dove:
RWk=fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k;
RWσ è fissato al 55 %; e
LHclasse di rischio è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio vega k. LHclasse di rischio è determinato in base alla seguente tabella:
Tabella 11
Classe di rischio | LHClasse di rischio | Fattori di ponderazione del rischio |
GIRR | 60 | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione | 120 | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP) | 120 | 100 % |
Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP) | 120 | 100 % |
Rischio azionario (alta capitalizzazione e indici) | 20 | 77,78 % |
Rischio azionario (bassa capitalizzazione e altro settore) | 60 | 100 % |
Posizione in merci | 120 | 100 % |
Rischio di cambio | 40 | 100 % |
.] (paragrafo soppresso) (1)
4. Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.
5. Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.
6. Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la categoria di rischio pertinente.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
duoquinquagies Correlazioni per il rischio vega e di curvatura
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk - GIRR) è fissato come segue:
dove:
ρkl(scadenza dell'opzione) è pari a , dove α è fissata all'1 %, Tk e Tl sono pari alle scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e
ρkl(scadenza del sottostante) è pari a , dove α è fissata all'1 %, TkU e TlUsono pari alle scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.
2. Il parametro di correlazione ρkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:
ρkl = min {ρkl(DELTA) · ρkl(scadenza dell'opzione); 1}
dove:
ρkl(DELTA) è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio vega k ed l; e
ρkl(scadenza dell'opzione) è fissato conformemente al paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di correlazione per γbc, specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.
4. Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I requisiti per il rischio vega e i requisiti per il rischio delta sono aggregati per semplice sommatoria.
5. Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio delta ρkl e γbc di cui alla sottosezione 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 1 TER
Metodo alternativo dei modelli interni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Autorizzazione e requisiti di fondi propri
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
terquinquagies Metodo alternativo dei modelli interni e autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Il metodo alternativo dei modelli interni può essere utilizzato dall'ente per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, a condizione che l'ente soddisfi tutti i requisiti di cui al presente capo.
2. Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies e 325 tersexagies, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione utilizzando i propri modelli interni alternativi conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
a) le unità di negoziazione sono stabilite in conformità dell'articolo 104 ter;
b) l'ente ha fornito all'autorità competente un motivo che giustifica l'inclusione delle unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni;
c) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3;
d) le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi all'assegnazione di profitti e perdite ("assegnazione P & L") di cui all'articolo 325 sexagies;
e) per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 sexsexagies per il modello interno di rischio di default;
f) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni inerenti la cartolarizzazione o la ricartolarizzazione;
g) alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni in OIC che soddisfano la condizione di cui all'articolo 104, paragrafo 8, lettera b).
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la mancata inclusione di un'unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni non è motivata dal fatto che il requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a), sarebbe inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo alternativo dei modelli interni.
3. Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni soddisfano anche l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 325, paragrafo 3.
4. L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 informa immediatamente le proprie autorità competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più almeno uno dei requisiti di cui a tale paragrafo. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione assegnata a tale unità di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui al capo 1 bis per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione a partire dalla prima data di riferimento per le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.
5. In deroga al paragrafo 4, in casi straordinari le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1. Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne informano l'ABE motivando la loro decisione.
6. Per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente al capo 1 bis del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come un portafoglio separato.
7. Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e dell'estensione dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte dell'autorità competente.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi per cui l'ente ha ricevuto un'autorizzazione.
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies;
b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui al presente capo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 28 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. L'ABE emette un parere in merito all'effettivo concretizzarsi dei casi straordinari di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6, secondo comma.
Ai fini dell'emissione di tale parere, l'ABE vigila sulle condizioni di mercato per valutare se si siano concretizzati casi straordinari e, qualora sia così, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e gli indicatori che essa deve utilizzare per determinare se si sono concretizzati casi straordinari.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30 giugno 2024.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quaterquinquagies Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni alternativi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:
a) la somma dei seguenti valori:
i) la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies (ESt-1); e
ii) la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla sezione 5 (SSt-1); o
b) la somma dei seguenti valori:
i) la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc); e
ii) la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia).
Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato utilizzando un modello interno conformemente al primo comma, un ente non include i propri differenziali creditizi nel calcolo delle misure di cui alle lettere a) e b) per le posizioni in strumenti di debito propri dell'ente.
2. Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono assegnate alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso dal valore più elevato tra:
a) il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;
b) la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.
In deroga al primo comma, un ente non è soggetto al requisito aggiuntivo di fondi propri per le posizioni detenute in strumenti di debito propri.
3. L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci conformemente alla formula seguente:
dove:
AIMA = la somma dei requisiti di fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2;
PLAmaggiorazione = il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 2;
ASAnon-aima = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente utilizza il metodo standardizzato alternativo per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato;
ASAtutti i portafogli = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci;
ASAaima = i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera a), per il portafoglio delle posizioni del portafoglio di negoziazione e delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischio di cambio o di posizione in merci per le quali l'ente utilizza l'approccio di cui all'articolo 325, paragrafo 1, lettera b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Requisiti generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quinquinquagies Misura del rischio di perdita attesa
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data "t" e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci nel modo seguente:
dove:
ESt = la misura del rischio di perdita attesa;
i = l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies;
UESt = la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:
UESti = la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:
ρ il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50%;
PEStRS la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
PEStRC la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;
PEStFC la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;
PEStRS,i la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;
PEStRC,i la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e
PEStFC,i = la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4.
2. Gli enti applicano unicamente gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili alla misura di ciascuna perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 sexquinquagies al momento di determinare la misura di ciascuna perdita attesa parziale per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità del paragrafo 1.
3. Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i e la includono nella formula relativa alla misura del rischio di perdita attesa di cui al presente articolo, paragrafo 1.
4. In deroga al paragrafo 1, un ente può ridurre la frequenza del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata e della misura parziale della perdita attesa PEStRS,i, PEStRC,i e PEStFC,i per tutte le categorie generali del fattore di rischio i da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il calcolo della misura della perdita attesa non vincolata UESti non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;
b) l'ente è in grado di aumentare la frequenza del calcolo di
UESti
,
PEStRS,i
,
PEStRC,i
e
PEStFC,i
da settimanale a giornaliera laddove richiesto dalla propria autorità competente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sexquinquagies Calcoli della perdita attesa parziale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, come segue:
a) calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;
b) intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;
c) per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione così come di posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione che sono soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, gli enti calcolano la misura parziale di perdita attesa nel momento "t", secondo la formula seguente:
dove:
PESt = la misura parziale di perdita attesa nel momento "t";
j = l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;
LHj = la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;
T = l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;
PESt(T) = la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e
PESt(T, j) = la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.
Tabella 1
Orizzonte di liquidità j | Durata degli orizzonti di liquidità j (in giorni) |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 40 |
4 | 60 |
5 | 120 |
.
2. Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa PEStRS e PEStRS,i di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
a) nel calcolare la PEStRS, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:
L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;
b) nel calcolare la PEStRS,i, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della PEStRS.
Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1° gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e
d) i dati immessi relativi alla PEStRS,i sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).
3. Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali PEStRC e PEStRC,i di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
a) nel calcolare la PEStRC, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);
b) nel calcolare la PEStRC,i, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.
4. Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali PEStFC e PEStFC,i di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:
a) nel calcolare la PEStFC, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;
b) nel calcolare la PEStFC,i, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.
5. Nel calcolare una determinata misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare scenari di shock futuri per questa misura di perdita attesa parziale a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per l'utilizzo dei dati immessi nel modello di misurazione dei rischi di cui al presente articolo, compresi i criteri concernenti l'accuratezza dei dati e i criteri concernenti la calibrazione dei dati immessi qualora i dati di mercato siano insufficienti.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 gennaio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
septquinquagies Orizzonti di liquidità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o per le quali sono in procinto di ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.
2. L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità della corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio alla quale è stato associato.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per una determinata unità di negoziazione l'ente può decidere di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale dei fattori di rischio elencata nella tabella 2 del presente articolo con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1 di cui all'articolo 325 sexquinquagies. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni assegnate a detta unità di negoziazione e associati a detta sottocategoria generale dei fattori di rischio ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c).
L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.
4. Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione così come di una posizione non compresa nel portafoglio di negoziazione soggetta a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci è calcolato come segue:
Lheffettivo = | SottocatLH se Scad > LH5 | |
min (SottocatLH, minj {LHj/LHj ≥ Scad} ) se LH1 ≤ Scad ≤ LH5 | ||
LH1 se Scad < LH1 |
.
dove:
Lheffettivo = l'orizzonte di liquidità effettivo;
Scad = la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;
SottocatLH = la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità del paragrafo 1; e
minj{LHj/LHj ≥ Scad} = la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più vicino alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella 1 dell'articolo 325 sexquinquagies.
5. Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II sono incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.
5 bis. Le valute degli Stati membri che partecipano all'ERM II sono incluse nella sottocategoria "valute più liquide e valuta nazionale" nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2.
6. L'ente valuta l'adeguatezza dell'associazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;
b) le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;
c) le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;
d) la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Tabella 2
Categorie generali dei fattori di rischio | Sottocategorie generali dei fattori di rischio | Orizzonti di liquidità | Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni) |
Tasso di interesse | Valute più liquide e valuta nazionale | 1 | 10 |
Altre valute (escluse le valute più liquide) | 2 | 20 | |
Volatilità | 4 | 60 | |
Altri tipi | 4 | 60 | |
Differenziale creditizio | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 2 | 20 |
Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri (investment grade) | 2 | 20 | |
Titoli sovrani (investment grade) | 2 | 20 | |
Titoli sovrani (elevato rendimento) | 3 | 40 | |
Titoli societari (investment grade) | 3 | 40 | |
Titoli societari (elevato rendimento) | 4 | 60 | |
Volatilità | 5 | 120 | |
Altri tipi | 5 | 120 | |
Strumenti di capitale | Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione di mercato) | 1 | 10 |
Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione di mercato) | 2 | 20 | |
Volatilità (alta capitalizzazione di mercato) | 2 | 20 | |
Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato) | 4 | 60 | |
Altri tipi | 4 | 60 | |
Cambio | Coppie di valute più liquide | 1 | 10 |
Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide) | 2 | 20 | |
Volatilità | 3 | 40 | |
Altri tipi | 3 | 40 | |
Posizione in merci | Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio | 2 | 20 |
Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi | 2 | 20 | |
Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi) | 4 | 60 | |
Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio | 4 | 60 | |
Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi | 4 | 60 | |
Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi) | 5 | 120 | |
Altri tipi | 5 | 120 |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
octoquinquagies Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti valutano la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione.
Ai fini della valutazione di cui al primo comma, le autorità competenti possono consentire agli enti di utilizzare dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni.
1 bis. Le autorità competenti possono imporre a un ente di considerare non modellizzabile un fattore di rischio che è stato valutato come modellizzabile dall'ente a norma del paragrafo 1, del presente articolo qualora i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati al fattore di rischio non rispettino, in maniera ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, i requisiti di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 6.
2. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente all'articolo 325 quatersexagies per i fattori di rischio non modellizzabili.
2 bis. In circostanze straordinarie, che si verificano durante periodi di significativa riduzione di determinate attività di negoziazione sui mercati finanziari, le autorità competenti possono consentire agli enti che utilizzano il metodo di cui al presente capo di considerare modellizzabili i fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili da tali enti conformemente al paragrafo 1, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i fattori di rischio oggetto del trattamento corrispondono alle attività di negoziazione che sono significativamente ridotte sui mercati finanziari;
b) il trattamento è applicato temporaneamente e per non più di sei mesi nell'arco di un esercizio;
c) il trattamento non riduce significativamente i requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato degli enti che lo applicano;
d) le autorità competenti notificano immediatamente all'ABE qualsiasi decisione che consenta agli enti di applicare il metodo di cui al presente capo per considerare modellizzabili i fattori di rischio che sono stati valutati come non modellizzabili, nonché le attività di negoziazione interessate, motivando tale decisione.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1, anche quando vengono utilizzati i dati di mercato messi a disposizione da fornitori esterni, nonché la frequenza di tale valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
novoquinquagies Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del presente articolo, si intende per "scostamento" una variazione giornaliera del valore di un portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti requisiti:
a) il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;
b) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;
c) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c).
d) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
2. Gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione.
3. Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:
a) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
b) 12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;
c) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;
d) 30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.
4. Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:
a) i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;
b) i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e commissioni;
c) per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;
5. L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, il fattore moltiplicativo (mc) di cui all'articolo 325 quaterquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
6. Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde quanto meno alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione stabilita in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, tale maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai requisiti seguenti:
a) lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:
i) un periodo di detenzione di un giorno;
ii) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
iii) si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;
iv) i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c);
v) salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);
b) il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.
Tabella 3
Numero degli scostamenti | Maggiorazione |
Meno di 5 | 0,00 |
5 | 0,20 |
6 | 0,26 |
7 | 0,33 |
8 | 0,38 |
9 | 0,42 |
Più di 9 | 0,50 |
.
In casi straordinari le autorità competenti possono consentire a un ente di procedere con una o entrambe delle azioni seguenti:
a) limitare il calcolo della maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nel contesto di test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nel contesto dei test retrospettivi sulle variazioni reali non sia dovuto a carenze del modello interno alternativo dell'ente;
b) escludere dal calcolo della maggiorazione gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche o reali qualora tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno alternativo dell'ente.
Ai fini del primo comma, le autorità competenti possono aumentare il valore di mc al di sopra della somma di cui a tale comma qualora il modello interno alternativo dell'ente evidenzi carenze nel misurare adeguatamente i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
7. Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.
8. In deroga ai paragrafi 2 e 6, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.
9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri secondo i quali un ente può essere autorizzato a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sexagies Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'unità di negoziazione di un ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione P & L se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.
2. In deroga al paragrafo 1, del presente articolo se le variazioni teoriche del valore del portafoglio di un'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio di tale unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente, quest'ultimo calcola, per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione, un requisito aggiuntivo di fondi propri oltre ai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafi 1 e 2.
3. Sulla base dei risultati del requisito relativo all'assegnazione P & L di cui al paragrafo 1, del presente articolo un ente stabilisce e documenta un elenco preciso dei fattori di rischio inclusi nel modello di misurazione dei rischi che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies. L'ente tiene traccia di eventuali modifiche all'elenco di tali fattori di rischio.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) i criteri che specificano se le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione sono prossime o sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;
b) il requisito aggiuntivo di fondi propri di cui al paragrafo 2;
c) la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;
d) gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo;
[e) le modalità secondo cui gli enti che si avvalgono del modello interno devono aggregare il requisito totale di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, tenendo conto delle conseguenze di cui alla lettera b).] (lettera soppressa) (1)
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
unsexagies Requisiti in materia di misurazione del rischio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 quaterquinquagies garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:
a) il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 sexagies; l'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;
b) il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base;
c) il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; l'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati; la curva di rendimento è divisa in vari segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento; per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è modellizzata utilizzando almeno sei segmenti di scadenza e il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente; il modello tiene inoltre conto del rischio di differenziali per movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse o strumenti finanziari diversi relativi al medesimo emittente sottostante;
d) il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute estere in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita;
e) la sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari; il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative e almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario;
f) il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso può utilizzare un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci; per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;
g) le variabili proxy utilizzate dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta, sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, ad esempio durante il periodo di stress di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c);
h) per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni;
i) per le posizioni in OIC, gli enti esaminano le posizioni sottostanti degli OIC almeno su base settimanale ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri conformemente al presente capo; quando il metodo look-through è applicato settimanalmente, gli enti devono essere in grado di monitorare i rischi derivanti da modifiche significative della composizione dell'OIC; gli enti che non dispongono di dati immessi o informazioni adeguati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di una posizione in OIC conformemente al metodo look-through, possono fare affidamento su un terzo per l'ottenimento di tali dati immessi o informazioni, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) il terzo è:
1) l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;
2) la società di gestione dell'OIC, purché soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);
3) un fornitore esterno, a condizione che i dati, le informazioni o le metriche di rischio siano forniti o calcolati dai terzi di cui al punto 1 o 2, del presente punto o da un altro fornitore esterno di questo tipo;
ii) il terzo fornisce all'ente i dati, le informazioni o le metriche di rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato della posizione in OIC secondo il metodo look-through di cui al primo comma;
iii) un revisore esterno dell'ente ha confermato l'adeguatezza dei dati, delle informazioni o delle metriche di rischio del terzo di cui al punto ii) e l'autorità competente dell'ente ha accesso illimitato a tali dati, informazioni o metriche di rischio su richiesta.
2. L'ente può utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) UESt di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il suo metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili o, con soddisfazione dell'autorità competente, con l'orizzonte temporale di base di 10 giorni di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, e attuato integralmente.
[3. Entro il 28 settembre 2020, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
duosexagies Requisiti qualitativi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:
a) i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità:
i) è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio utilizzati nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo;
ii) è responsabile del sistema di gestione globale del rischio;
iii) elabora e analizza giornalmente relazioni sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti in materia di attività di negoziazione;
c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
d) l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;
e) l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;
f) i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;
g) l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;
h) l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
Un'unità di controllo del rischio, diversa dall'unità di controllo del rischio di cui al primo comma, lettera b), effettua la validazione iniziale e continuativa di qualsiasi modello interno di misurazione del rischio utilizzato nel contesto del metodo alternativo dei modelli interni ai fini del presente capo.
Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle attività di negoziazione.
2. La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:
a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;
b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
d) la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;
e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;
f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del rischio;
h) ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 tersexagies consegua i suoi obiettivi.
3. Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo tenendo conto dell'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
tersexagies Convalida interna
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli, al fine di assicurare che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.
2. Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:
a) all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;
b) periodicamente, e qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.
3. La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:
a) test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
b) propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
c) ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quatersexagies Calcolo della misura del rischio di scenario di stress
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.
2. Gli enti mettono a punto idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio non modellizzabili secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;
b) uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.
c) le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;
d) in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 3
Modello interno di rischio di default
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quinsexagies Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Tutte le posizioni dell'ente che sono state assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove tali posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio "rischio azionario" o "rischio di differenziali creditizi" a norma dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, è calcolato utilizzando il modello interno di rischio di default dell'ente. Tale modello soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.
2. Per ciascuna delle posizioni di cui al paragrafo 1, l'ente individua un emittente di strumenti di debito o di capitale negoziati relativi ad almeno un fattore di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sexsexagies Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le autorità competenti autorizzano l'uso da parte dell'ente di un modello interno di rischio di default per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies che sono assegnate a un'unità di negoziazione per la quale il modello interno di rischio di default sia conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.
2. Ove l'unità di negoziazione di un ente alla quale è stata assegnata almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni di tale unità di negoziazione sono calcolati secondo il metodo esposto al capo 1 bis.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
septsexagies Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio di default per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies come segue:
a) i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno;
b) per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione; il default degli emittenti di posizioni in strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;
c) gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale solida, utilizzando dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato o sui prezzi degli strumenti di capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2; il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato su un orizzonte temporale di un anno;
d) il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.
2. Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di default utilizzando il modello interno di rischio di default di cui al paragrafo 1 almeno su base settimanale.
3. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), un ente può sostituire l'orizzonte temporale di un anno con l'orizzonte temporale di sessanta giorni ai fini del calcolo del rischio di default di alcune o di tutte le posizioni in strumenti di capitale, a seconda dei casi. In tal caso il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e le probabilità di default è coerente con l'orizzonte temporale di sessanta giorni e il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e i prezzi delle obbligazioni è coerente con l'orizzonte temporale di un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
octosexagies Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti possono incorporare le coperture nei rispettivi modelli interni di rischio di default e possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte riguardano lo stesso strumento finanziario.
2. Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti possono riconoscere gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti, solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti, anche modellizzando i rischi di base di diversi emittenti.
3. Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi di base rilevanti nelle strategie di copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, anzianità e altre differenze.
Gli enti assicurano che i disallineamenti di durata tra uno strumento di copertura e lo strumento coperto che potrebbero verificarsi nell'orizzonte temporale di un anno, qualora tali disallineamenti non siano riflessi nel loro modello interno di rischio di default, non comportino una rilevante sottostima del rischio.
Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella misura in cui può essere mantenuto anche se il debitore si avvicina a un evento creditizio o di altro tipo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
novosexagies Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 sexsexagies, paragrafo 1, è in grado di modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando due tipi di fattori di rischio sistemici.
2. Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.
3. Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.
4. Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.
5. Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:
a) le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,01 % per le esposizioni alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente agli articoli da 114 a 118 e dello 0,01 % per le obbligazioni garantite alle quali si applica un fattore di ponderazione del rischio del 10 % conformemente all'articolo 129; negli altri casi le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;
b) le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;
c) le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;
d) un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a un determinato emittente utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
e) un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default di cui alla lettera d) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare tali probabilità di default in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della probabilità di default ai sensi del presente articolo.
Ai fini del primo comma, lettera d), i dati per stimare le probabilità di default di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per lo stesso debitore per il quale stima le probabilità di default conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo.
6. Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:
a) le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;
b) le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;
c) un ente che è stato autorizzato a stimare la LGD a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, per la classe di esposizioni e il sistema di rating corrispondenti a una determinata esposizione utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le stime della LGD di tale emittente, purché siano disponibili i dati per effettuare tale stima;
d) un ente che non è stato autorizzato a stimare la LGD di cui alla lettera c) elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la LGD in maniera coerente con i requisiti applicabili alle stime della LGD ai sensi del presente articolo.
Ai fini del primo comma, lettera c), i dati per stimare la LGD di un determinato emittente di una posizione del portafoglio di negoziazione sono disponibili qualora, alla data del calcolo, l'ente disponga di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione per la stessa esposizione per la quale stima la LGD conformemente al titolo II, capo 3, sezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri di cui a tale capo.
7. Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:
a) valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;
b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e
c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.
8. Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
9. Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
10. Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di default per le correlazioni tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), e i metodi prescelti per stimare le probabilità di default di cui al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo e la perdita in caso di default di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo.
11. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le ipotesi di correlazione e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.
12. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d).
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per il rischio di posizione
Il requisito di fondi propri dell'ente per il rischio di posizione è pari alla somma di tutti i requisiti di fondi propri per il rischio generale e specifico a fronte delle sue posizioni in strumenti di debito e di capitale. Le posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione sono equiparate a strumenti di debito.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Compensazione
1. Il valore assoluto della differenza (positiva) tra le posizioni lunghe (corte) dell'ente rispetto alle sue posizioni corte (lunghe) nello stesso strumento finanziario, sia esso uno strumento di capitale, di debito o un titolo convertibile, e in identici contratti, siano essi contratti financial futures, opzioni, warrants e warrants coperti, è la sua posizione netta in ciascuno dei predetti strumenti. Ai fini del calcolo della posizione netta, le posizioni in strumenti derivati sono trattate conformemente al disposto degli articoli da 328 a 330. Le posizioni detenute dagli enti in strumenti di debito propri non sono computate nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336.
2. Non è consentita alcuna compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante, salvo che le autorità competenti adottino un metodo che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un particolare titolo convertibile oppure prevedano un requisito di fondi propri atto ad assorbire eventuali perdite potenziali che possano manifestarsi in sede di conversione. Tali metodi o requisiti di fondi propri sono notificati all'ABE. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in questo ambito e formula orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate sono convertite giornalmente nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Contratti standardizzati a termine e contratti differenziali a termine sui tassi di interesse
1. I contratti standardizzati a termine (futures) sui tassi di interesse, i contratti differenziali a termine sui tassi di interesse (FRA) e gli impegni a termine di acquisto o vendita di strumenti di debito sono equiparati a combinazioni di posizioni lunghe e corte. Una posizione lunga su contratti futures sui tassi di interesse equivale pertanto ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto future e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza del titolo o della posizione di riferimento sottostante al contratto future in questione. Analogamente un FRA venduto equivale a una posizione lunga con scadenza alla data di liquidazione più il periodo di riferimento del contratto e ad una posizione corta con scadenza identica alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività sono inclusi nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 336, per il calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per i contratti standardizzati a termine e FRA sui tassi di interesse. Un impegno a termine di acquisto di uno strumento di debito equivale ad una combinazione di un debito, con scadenza alla data di consegna, e di una posizione lunga (a pronti) nello strumento di debito stesso. Il debito è incluso nella prima categoria indicata nella tabella 1 dell'articolo 336, ai fini del rischio specifico, e lo strumento di debito è incluso nella colonna appropriata della medesima tabella.
2. Ai fini del presente articolo, si intende per "posizione lunga" la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che riceverà ad una data futura, e per "posizione corta" la posizione in cui l'ente ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Opzioni e warrants
1. Opzioni e warrants su tassi di interesse, strumenti di debito, strumenti di capitale, indici azionari, financial futures, swaps e valute estere sono equiparati, ai fini del presente capo, a posizioni di valore pari a quello dello strumento sottostante a cui l'opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identici strumenti sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.
2. Nei requisiti di fondi propri gli enti riflettono adeguatamente altri rischi, diversi dal rischio delta, connessi con le opzioni.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, di cui al paragrafo 2, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 3, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Swaps
Ai fini del rischio di tasso di interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso di interesse in base al quale un ente riceve un tasso di interesse variabile e paga un tasso di interesse fisso è equiparato ad una posizione lunga in uno strumento a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso di interesse e a una posizione corta in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio di tasso di interesse su strumenti derivati
1. Gli enti che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio di tasso di interesse sugli strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà, previa autorizzazione delle autorità competenti, di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui ai suddetti articoli, e potranno utilizzarli per qualsiasi titolo obbligazionario ammortizzato nell'arco della sua durata residua anziché mediante rimborso finale del capitale in un'unica soluzione. L'autorizzazione è concessa se tali modelli generano posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso di interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità è valutata con riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna delle fasce di scadenza riportate nella tabella 2 dell'articolo 339. Le posizioni sono incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri a fronte del rischio generale per gli strumenti di debito.
2. Gli enti che non utilizzano i modelli di cui al paragrafo 1 possono trattare come posizioni pienamente compensate le posizioni in strumenti derivati di cui agli articoli da 328 a 330 che soddisfino le seguenti condizioni minime:
a) le posizioni sono di pari importo e sono denominate nella stessa valuta;
b) il tasso di riferimento (per le posizioni a tasso variabile) o il tasso di interesse nominale (per le posizioni a tasso fisso) è strettamente allineato;
c) la successiva data di fissazione del tasso di interesse o, per le posizioni a tasso fisso, la durata residua corrisponde ai seguenti limiti:
i) termine inferiore a un mese: stesso giorno;
ii) termine compreso tra un mese e un anno: entro sette giorni;
iii) termine superiore ad un anno: entro trenta giorni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Derivati su crediti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Nel calcolo del requisito di fondi propri per il rischio generale e specifico della parte che assume il rischio di credito ("venditore della protezione"), salvo disposizione contraria, si utilizza l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Ai fini del calcolo del requisito per il rischio specifico, diverso da quello dei total return swaps, la scadenza del contratto del derivato su crediti si applica in luogo della scadenza dell'obbligazione. Le posizioni sono determinate come segue:
a) un total return swap dà origine a una posizione lunga nel rischio generale dell'obbligazione di riferimento e a una posizione corta nel rischio generale di un titolo di Stato con una durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso di interesse e al quale è assegnata una ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi del titolo II, capo 2. Esso dà inoltre origine a una posizione lunga nel rischio specifico dell'obbligazione di riferimento;
b) un credit default swap non dà origine ad una posizione per il rischio generico. Ai fini del rischio specifico, l'ente registra una posizione lunga sintetica in una obbligazione del soggetto di riferimento, a meno che il derivato abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, caso in cui può essere registrata un'unica posizione lunga per il derivato. Se il prodotto comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti sono rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato;
c) una single name credit linked note dà origine a una posizione lunga nel proprio rischio generale, come un prodotto derivato su tassi di interesse. Ai fini del rischio specifico, nasce una posizione lunga sintetica in un'obbligazione del soggetto di riferimento. Un'ulteriore posizione lunga nasce nell'emittente della note. Allorché la note abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata un titolo di debito qualificato, può essere registrata un'unica posizione lunga nel rischio specifico della note;
d) oltre a una posizione lunga nel rischio specifico dell'emittente dello strumento, una multiple name credit linked note che garantisce una protezione proporzionale dà origine ad una posizione in ciascun soggetto di riferimento in cui l'ammontare nozionale totale del contratto è ripartito tra le posizioni secondo la proporzione dell'ammontare nozionale totale che è rappresentata da ciascuna esposizione verso un soggetto di riferimento. Se può essere scelta più di un'obbligazione di un soggetto di riferimento, il rischio specifico è determinato dall'obbligazione con la ponderazione del rischio più elevata;
e) un derivato di credito first-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascun soggetto di riferimento. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, l'importo del pagamento massimo può essere preso come requisito di fondi propri per il rischio specifico.
Un derivato di credito n-th-asset-to-default dà origine a una posizione pari all'ammontare nozionale in un'obbligazione di ciascun soggetto di riferimento meno i soggetti di riferimento n-1 con il requisito di fondi propri più basso per il rischio specifico. Se l'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio è inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo di cui alla prima frase della presente lettera, detto ammontare può essere preso come requisito di fondi propri per il rischio specifico.
Laddove un derivato su crediti nth-to-default ha un rating esterno, il venditore della protezione calcola un requisito di fondi propri per il rischio specifico avvalendosi del rating del derivato e applica i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio inerenti alla cartolarizzazione.
2. Per la parte che trasferisce il rischio di credito ("acquirente di protezione"), le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, eccetto che per una credit linked note (che non comporta una posizione corta nell'emittente). Nel calcolare il requisito di fondi propri per l'"acquirente di protezione", è utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato su crediti. Nonostante la prima frase, l'ente può scegliere di sostituire il valore nozionale con il valore nozionale maggiorato delle variazioni nette del valore di mercato del derivato su crediti successivamente all'ammissione alle negoziazioni, nel qual caso la variazione al ribasso netta rispetto alla prospettiva del venditore della protezione porta il segno negativo. Se a un determinato momento si ha un'opzione call abbinata ad uno step-up, detto momento è trattato come la scadenza della protezione.
3. I derivati su crediti conformemente all'articolo 325, paragrafi 6 o 8, sono inclusi soltanto nella determinazione del requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 338, paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Titoli venduti nell'ambito di un contratto di vendita con patto di riacquisto o di prestito
L'ente che trasferisce titoli o diritti garantiti relativi alla proprietà di titoli in un contratto di vendita con patto di riacquisto e il prestatore di titoli in un contratto di prestito titoli include detti titoli nel calcolo del proprio requisito di fondi propri in conformità al presente capo, purché i predetti titoli siano posizioni del portafoglio di negoziazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Posizioni nette in strumenti di debito
Le posizioni nette sono classificate in relazione alla valuta in cui sono denominate e il requisito di fondi propri per il rischio generale e per il rischio specifico è calcolato separatamente in ciascuna valuta.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Massimale del requisito di fondi propri per una posizione netta
L'ente può fissare un massimale per il requisito di fondi propri per il rischio specifico di una posizione netta in uno strumento di debito pari alla perdita massima possibile relativa al rischio di default. Per una posizione corta, tale massimale può essere calcolato come variazione di valore dovuta al fatto che lo strumento o, se del caso, i nomi sottostanti diventano immediatamente privi di rischio di default.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito di fondi propri per strumenti di debito non inerenti a cartolarizzazione
1. L'ente imputa le sue posizioni nette in strumenti diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione, calcolate conformemente all'articolo 327, alle categorie appropriate della tabella 1 in funzione dell'emittente o dell'obbligato, della valutazione esterna o interna del merito di credito e della durata residua e quindi le moltiplica per le ponderazioni indicate in tale tabella. Esso addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione del presente articolo (a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte) per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico.
Tabella 1
Categorie | Requisito di fondi propri per il rischio specifico |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 0 % per il rischio di credito. | 0 % |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 20 % o al 50 % per il rischio di credito e altri elementi qualificati secondo la definizione di cui al paragrafo 4. | 0,25 % (durata residua inferiore o pari a 6 mesi) 1,00 % (durata residua maggiore di 6 mesi e inferiore o pari a 24 mesi) 1,60 % (durata residua superiore a 24 mesi) |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 100 % per il rischio di credito. | 8,00 % |
Titoli di debito ai quali nel quadro del metodo standardizzato verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 150 % per il rischio di credito. | 12,00 % |
.
2. Per quanto riguarda gli enti che applicano il metodo IRB alla classe di esposizione cui l'emittente dello strumento di debito appartiene, per beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio relativo al rischio di credito nel quadro del metodo standardizzato come specificato al paragrafo 1, l'emittente dell'esposizione deve disporre di un rating interno con una PD equivalente o inferiore a quella associata alla classe di merito di credito appropriata nel quadro del metodo standardizzato.
3. Gli enti possono calcolare il requisito a fronte del rischio specifico per le obbligazioni che possono beneficiare di un fattore di ponderazione del rischio pari al 10 % conformemente al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 e 6, come metà del requisito di fondi propri per il rischio specifico per la seconda categoria della tabella 1.
4. Altri elementi qualificati sono:
a) le posizioni lunghe e corte in attività per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito fatta da un'ECAI prescelta e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i) sono considerate sufficientemente liquide dagli enti interessati;
ii) la loro qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;
iii) sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato membro, o in una borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione;
b) le posizioni lunghe e corte in attività emesse da enti soggetti ai requisiti di fondi propri stabiliti nel presente regolamento, che sono considerate dall'ente interessato sufficientemente liquide e la cui qualità di investimento è, a giudizio dell'ente, almeno equivalente a quella delle attività di cui alla tabella 1, seconda riga;
c) strumenti emessi da enti che sono considerati avere una qualità creditizia equivalente o superiore a quella corrispondente alla classe di merito di credito 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito di esposizioni nei confronti di enti che sono soggetti a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE
Gli enti che si avvalgono delle lettere a) o b) dispongono di una metodologia documentata per valutare se le attività soddisfano i requisiti di cui alle stesse lettere e notificano la metodologia alle autorità competenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito in materia di fondi propri per gli strumenti inerenti a cartolarizzazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione, l'ente pondera le sue posizioni nette calcolate conformemente all'articolo 327, paragrafo 1, per l'8 % del fattore di ponderazione del rischio che applicherebbe alla posizione all'esterno del suo portafoglio di negoziazione conformemente al titolo II, capo 5, sezione 3.
2. Nel determinare i fattori di ponderazione del rischio ai fini del paragrafo 1, gli enti utilizzano esclusivamente il metodo di cui al titolo II, capo 5, sezione 3.
3. Per le posizioni verso la cartolarizzazione cui si applica un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 247, paragrafo 6, si applica l'8 % del fattore di ponderazione del rischio complessivo.
4. L'ente addiziona le sue posizioni ponderate risultanti dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, a prescindere dal fatto che siano lunghe o corte, per calcolare il suo requisito di fondi propri per il rischio specifico, fatta eccezione per le posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica l'articolo 338, paragrafo 2.
5. Qualora l'ente cedente in una cartolarizzazione tradizionale non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 244, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate.
Qualora l'ente cedente in una cartolarizzazione sintetica non soddisfi le condizioni per trasferimenti significativi del rischio di cui all'articolo 245, esso include nel calcolo dei requisiti di fondi propri le esposizioni sottostanti la cartolarizzazione come se tali esposizioni non fossero state cartolarizzate e non tiene conto dell'effetto della cartolarizzazione sintetica a fini di protezione del credito.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Ai fini del presente articolo, un ente determina il proprio portafoglio di negoziazione di correlazione conformemente all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.
2. Un ente stabilisce come requisito di fondi propri a fronte del rischio specifico per il portafoglio di negoziazione di correlazione il maggiore degli importi seguenti:
a) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di correlazione;
b) il requisito totale di fondi propri per il rischio specifico che si applicherebbe solo alle posizioni corte nette del portafoglio di negoziazione di correlazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del rischio generico in funzione della scadenza
1. Per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio generico, tutte le posizioni sono ponderate in funzione della scadenza, come spiegato al paragrafo 2, per calcolare l'importo dei fondi propri richiesti per dette posizioni. Il requisito è ridotto quando una posizione ponderata è detenuta parallelamente ad una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. E' parimenti possibile una riduzione del requisito quando le posizioni ponderate opposte rientrano in fasce di scadenza diverse; l'entità della riduzione dipende in tal caso dall'appartenenza o meno delle due posizioni alla medesima zona e dalle zone specifiche in cui esse rientrano.
2. L'ente imputa le sue posizioni nette alle appropriate fasce di scadenza della colonna 2 o 3 della tabella 2 di cui al paragrafo 4. A tale scopo si fa riferimento alla durata residua nel caso degli strumenti a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva revisione del tasso di interesse nel caso di strumenti a tasso di interesse variabile prima della scadenza finale. Va operata una distinzione tra strumenti di debito con una cedola del 3 % o più e strumenti con una cedola inferiore al 3 %, assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. Si applica poi a ciascuna posizione la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.
3. Successivamente, l'ente calcola la somma delle posizioni lunghe ponderate e la somma delle posizioni corte ponderate in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua lunga o corta è la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito è calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.
4. L'ente calcola i totali delle posizioni lunghe ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per determinare la posizione lunga ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni corte ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona sono sommate per calcolare la posizione corta ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione corta ponderata non compensata della medesima zona costituisce la posizione ponderata compensata di tale zona. La parte della posizione lunga ponderata non compensata o della posizione corta ponderata non compensata per una zona che non può essere compensata in tal modo costituisce la posizione ponderata non compensata della zona in questione.
Tabella 2
Zona | Fasce di scadenza | Ponderazioni (%) | Variazione ipotizzata del tasso di interesse (%) | |
Cedola del 3 % o più | Cedola inferiore al 3 % | |||
Uno | 0 ≤ 1 mese | 0 ≤ 1 mese | 0,00 | - |
> 1 ≤ 3 mesi | > 1 ≤ 3 mesi | 0,20 | 1,00 | |
> 3 ≤ 6 mesi | > 3 ≤ 6 mesi | 0,40 | 1,00 | |
> 6 ≤ 12 mesi | > 6 ≤ 12 mesi | 0,70 | 1,00 | |
Due | > 1 ≤ 2 anni | > 1,0 ≤ 1,9 anni | 1,25 | 0,90 |
> 2 ≤ 3 anni | > 1,9 ≤ 2,8 anni | 1,75 | 0,80 | |
> 3 ≤ 4 anni | > 2,8 ≤ 3,6 anni | 2,25 | 0,75 | |
Tre | > 4 ≤ 5 anni | > 3,6 ≤ 4,3 anni | 2,75 | 0,75 |
> 5 ≤ 7 anni | > 4,3 ≤ 5,7 anni | 3,25 | 0,70 | |
> 7 ≤ 10 anni | > 5,7 ≤ 7,3 anni | 3,75 | 0,65 | |
> 10 ≤ 15 anni | > 7,3 ≤ 9,3 anni | 4,50 | 0,60 | |
> 15 ≤ 20 anni | > 9,3 ≤ 10,6 anni | 5,25 | 0,60 | |
> 20 anni | > 10,6 ≤ 12,0 anni | 6,00 | 0,60 | |
> 12,0 ≤ 20,0 anni | 8,00 | 0,60 | ||
> 20 anni | 12,50 | 0,60 |
.
5. L'entità della posizione ponderata non compensata lunga o corta della zona 1 che è compensata dalla posizione ponderata non compensata corta o lunga della zona 2 è allora la posizione ponderata compensata tra la zona 1 e la zona 2. Il medesimo calcolo è quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata della zona 2 e la posizione ponderata non compensata della zona 3 onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona 2 e la zona 3.
6. L'ente ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al paragrafo 5 in modo da calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona 2 e la zona 3 prima di calcolare quella fra la zona 1 e la zona 2.
7. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona 1 è quindi compensata con la parte residua di quella della zona 3 dopo la compensazione di tale zona con la zona 2, per determinare la posizione ponderata compensata fra la zona 1 e la zona 3.
8. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai paragrafi 5, 6 e 7 sono sommate.
9. Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma:
a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;
b) del 40 % della posizione ponderata compensata della zona 1;
c) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 2;
d) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona 3;
e) del 40 % della posizione compensata ponderata tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
f) del 150 % della posizione ponderata compensata tra le zone 1 e 3;
g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del rischio generico in funzione della durata finanziaria
1. In luogo del sistema di cui all'articolo 339, gli enti possono ricorrere ad un sistema di calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio generico per gli strumenti di debito che tiene conto della durata finanziaria, purché ciò avvenga in via continuativa.
2. Nel sistema basato sulla durata finanziaria di cui al paragrafo 1, l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento di debito a tasso fisso e ne calcola quindi il rendimento alla scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito dello strumento. In caso di strumenti a tasso variabile l'ente prende il valore di mercato di ciascuno strumento e ne calcola quindi il rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso di interesse può essere modificato per il periodo successivo.
3. Successivamente l'ente calcola la durata finanziaria modificata di ciascuno strumento di debito servendosi della formula:
dove:
D = durata finanziaria calcolata conformemente alla formula seguente:
dove:
R = rendimento alla scadenza;
Ct = pagamento in contanti al momento t;
M = scadenza finale.
Saranno effettuate correzioni al calcolo della durata finanziaria modificata per gli strumenti di debito soggetti al rischio di pagamento anticipato. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 l'ABE elabora orientamenti sulle modalità di applicazione di dette correzioni.
4. Si classifica ciascuno strumento di debito nella zona appropriata della tabella 3 in base alla durata finanziaria modificata del titolo stesso.
Tabella 3
Zona | Durata finanziaria modificata (in anni) | Interesse presunto (variazione in %) |
Uno | > 0 ≤ 1,0 | 1,0 |
Due | > 1,0 ≤ 3,6 | 0,85 |
Tre | > 3,6 | 0,7 |
.
5. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata finanziaria dello strumento moltiplicando il suo valore di mercato per la durata finanziaria modificata e per la variazione presunta del tasso di interesse riferita ad uno strumento con quella durata finanziaria modificata specifica (cfr. colonna 3 della tabella 3).
6. L'ente calcola la sua posizione lunga ponderata in base alla durata finanziaria e la sua posizione corta ponderata in base alla durata finanziaria all'interno di ciascuna zona. In ciascuna zona, la parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria.
L'ente calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata finanziaria seguendo le procedure indicate all'articolo 339, paragrafi da 5 a 8, per le posizioni ponderate non compensate.
7. Il requisito di fondi propri dell'ente risulta dalla somma dei seguenti elementi:
a) 2 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria in ciascuna zona;
b) 40 % delle posizioni compensate ponderate in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
c) 150 % della posizione compensata ponderata in base alla durata finanziaria tra la zona 1 e la zona 3;
d) 100 % delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla durata finanziaria.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Posizioni nette in strumenti di capitale
1. In conformità all'articolo 327, l'ente somma separatamente tutte le posizioni lunghe nette e tutte le posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti dei due dati fornisce la posizione lorda generale.
2. L'ente calcola, separatamente per ogni mercato, la differenza tra la somma delle posizioni lunghe nette e delle posizioni corte nette. La somma dei valori assoluti delle predette differenze fornisce la posizione netta generale.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire il termine "mercato" di cui al paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio specifico per gli strumenti di capitale
L'ente moltiplica la sua posizione lorda generale per il coefficiente dell'8 % al fine di calcolare i suoi requisiti di fondi propri per i rischi specifici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio generico degli strumenti di capitale
Il requisito di fondi propri per i rischi generici è pari alla posizione netta generale dell'ente moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Indici azionari
1. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che elencano gli indici azionari per i quali sono disponibili i trattamenti di cui al paragrafo 4, seconda frase.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
2. Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al paragrafo 1, gli enti possono continuare ad applicare il trattamento di cui al paragrafo 4, seconda frase, se le autorità competenti hanno applicato detto trattamento prima del 1° gennaio 2014.
3. I contratti futures su indici azionari, gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di opzioni relative a futures su indici azionari e gli indici azionari definiti di seguito collettivamente "contratti futures su indici azionari" possono essere scomposti in posizioni su ciascuno degli strumenti di capitale che li costituiscono. Queste posizioni possono essere trattate come posizioni sottostanti negli stessi strumenti di capitale e possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi strumenti di capitale sottostanti. Gli enti notificano all'autorità competente l'uso che essi fanno di tale trattamento.
4. Qualora un contratto future su indici azionari non sia scomposto nelle posizioni sottostanti, è trattato come singolo strumento di capitale. Tuttavia si può non tener conto del rischio specifico su questo singolo strumento di capitale, se il contratto future su indici azionari di cui trattasi è negoziato in borsa e rappresenta un indice pertinente adeguatamente diversificato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riduzione delle posizioni nette
1. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di strumenti di debito e di capitale, l'ente può applicare la procedura indicata in appresso per calcolare i suoi requisiti di fondi propri. In primo luogo l'ente calcola le posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o risottoscritte da terzi in base ad un contratto formale. L'ente riduce quindi le posizioni nette applicando i coefficienti di riduzione indicati nella tabella 4 e calcola i requisiti di fondi propri utilizzando le posizioni ridotte in impegni irrevocabili di acquisto:
Tabella 4
giorno lavorativo 0: | 100 % |
giorno lavorativo 1: | 90 % |
giorni lavorativi 2-3: | 75 % |
giorno lavorativo 4: | 50 % |
giorno lavorativo 5: | 25 % |
dopo il giorno lavorativo 5: | 0 %. |
.
Il giorno lavorativo 0 è il giorno lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.
2. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno del paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 5
Requisiti di fondi propri per i rischi specifici relativi alle posizioni coperte da strumenti derivati su crediti
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti
1. Viene riconosciuta una riduzione per la copertura fornita da derivati su crediti conformemente ai principi fissati ai paragrafi da 2 a 6.
2. Gli enti trattano la posizione in derivati su crediti come un elemento (leg) e la posizione coperta che ha lo stesso importo nominale o, se del caso, nozionale, come l'altro elemento.
3. Viene riconosciuta una riduzione integrale quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e pressoché nella stessa misura. Ciò si verifica in una delle seguenti situazioni:
a) i due elementi consistono di strumenti esattamente identici;
b) una posizione lunga per cassa è coperta da un total rate of return swap (o viceversa) e vi è un'esatta corrispondenza tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante (cioè, la posizione per cassa). La scadenza dello swap stesso può essere diversa da quella dell'esposizione sottostante.
In queste situazioni non va applicato un requisito di fondi propri per il rischio specifico a nessuno dei due lati della posizione.
4. Viene applicata una riduzione dell'80 % quando i valori dei due elementi si muovono sempre in senso opposto e quando esiste una perfetta corrispondenza in termini di obbligazione di riferimento, di scadenza tanto dell'obbligazione di riferimento quanto del derivato su crediti e della valuta in cui è espressa l'esposizione sottostante. Inoltre, le caratteristiche essenziali del contratto derivato su crediti non devono far sì che le oscillazioni del prezzo del derivato si discostino sostanzialmente da quelle della posizione per cassa. Nella misura in cui l'operazione trasferisce il rischio, si applica una riduzione dell'80 % del rischio specifico al lato dell'operazione con il requisito di fondi propri più elevato, mentre il requisito per l'altro lato è pari a zero.
5. All'infuori delle situazioni di cui ai paragrafi 3 e 4, è riconosciuta una riduzione parziale nelle seguenti situazioni:
a) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera b), ma vi è un disallineamento tra l'obbligazione di riferimento e l'esposizione sottostante. Tuttavia le posizioni soddisfano i seguenti requisiti:
i) l'obbligazione di riferimento ha rango pari (pari passu) o subordinato (junior) rispetto a quello dell'obbligazione sottostante;
ii) l'obbligazione sottostante e l'obbligazione di riferimento hanno il medesimo debitore e sono presenti clausole di cross-default o cross-acceleration giuridicamente opponibili;
b) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), o al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento di valuta o di scadenza tra la protezione creditizia e l'attività sottostante. I disallineamenti di valuta vanno inclusi nel requisito di fondi propri per il rischio di cambio;
c) la posizione risponde alle condizioni di cui al paragrafo 4, ma vi è un disallineamento tra la posizione per cassa e il derivato su crediti. Tuttavia l'attività sottostante figura fra le obbligazioni (consegnabili) nella documentazione contrattuale dello strumento derivato su crediti.
Ai fini del riconoscimento della riduzione parziale, invece di addizionare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico per ciascuno dei lati dell'operazione, si applica soltanto il più elevato dei due requisiti.
6. In tutte le situazioni che non rientrano nei paragrafi da 3 a 5, si calcola un requisito di fondi propri per il rischio specifico separatamente per ciascuno dei due lati delle posizioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riduzioni per la copertura fornita da derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default"
Nel caso dei derivati su crediti di tipo "first-to-default" e "nth-to-default", si applica il seguente trattamento per la riduzione da riconoscere conformemente all'articolo 346:
a) quando un ente ottiene la protezione del credito per una pluralità di soggetti di riferimento sottostanti un derivato su crediti alla condizione che il primo default tra le attività inneschi il pagamento e che questo evento creditizio ponga termine al contratto, l'ente può compensare il rischio specifico per il soggetto di riferimento alla quale si applica il coefficiente più basso di copertura patrimoniale per il rischio specifico tra i soggetti di riferimento sottostanti secondo la tabella 1 dell'articolo 336;
b) qualora sia l'n-mo caso di default tra le esposizioni a far scattare il pagamento nel quadro della protezione del credito, l'acquirente di protezione può unicamente compensare il rischio specifico se la protezione è stata ottenuta anche per default da 1 a n-1 o se si sono già verificati n-1 default. In tali casi, è applicata la metodologia di cui alla lettera a) per i derivati su crediti di tipo first-to-default, opportunamente modificata per i prodotti di tipo nth-to-default.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per gli OIC
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Fatte salve le altre disposizioni della presente sezione, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, del 32 %. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 353, in combinato disposto con il trattamento modificato per l'oro di cui all'articolo 352, paragrafo 4, le posizioni in quote di OIC sono soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e per il rischio di cambio del 40 %.
2. Salvo disposto diversamente nell'articolo 350, non è autorizzata alcuna compensazione tra gli investimenti sottostanti di un OIC e altre posizioni detenute dall'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Criteri generali per gli OIC
Le quote di OIC sono ammissibili al metodo di cui all'articolo 350, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il prospetto dell'OIC o il documento a questo equivalente specifica tutti i seguenti elementi:
i) le categorie di attività nelle quali l'OIC è autorizzato a investire;
ii) nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;
iii) nel caso sia ammessa la leva finanziaria, il livello massimo di leva finanziaria;
iv) nel caso siano ammesse operazioni in derivati finanziari OTC, operazioni di vendita con patto di riacquisto o operazioni di assunzione o di concessione in prestito di titoli, una politica per limitare il rischio di controparte derivante da queste operazioni;
b) l'attività dell'OIC è oggetto di relazioni semestrali e annuali che consentano di valutare le attività e le passività, i redditi e le operazioni dell'OIC nel periodo di riferimento;
c) le quote o le azioni dell'OIC sono liquidabili in contanti, a carico delle attività dell'impresa, su base giornaliera su richiesta del possessore;
d) gli investimenti dell'OIC sono separati dalle attività del gestore dell'OIC;
e) l'ente che effettua l'investimento sottopone l'OIC ad una adeguata valutazione dei rischi;
f) l'OIC è gestito da persone soggette a vigilanza conformemente alla direttiva 2009/65/CE o a normativa equivalente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi specifici per gli OIC
1. Se l'ente è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può prendere direttamente in considerazione tali investimenti sottostanti per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico. Conformemente a tale metodo le posizioni in quote di OIC sono trattate come posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC. E' autorizzata la compensazione tra posizioni negli investimenti sottostanti dell'OIC e altre posizioni detenute dall'ente, a condizione che l'ente detenga un numero di azioni o quote sufficiente da consentirne la liquidazione ovvero la creazione in cambio degli investimenti sottostanti.
2. Gli enti possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, relativo alle posizioni in quote di OIC, ipotizzando posizioni che rappresentano quelle necessarie per riprodurre la composizione e la performance dell'indice esterno o del paniere fisso di strumenti di capitale o di debito di cui alla lettera a), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) secondo il regolamento di gestione l'OIC ha lo scopo di riprodurre la composizione e la performance di un indice esterno o di un paniere fisso di strumenti di capitale o di debito;
b) un coefficiente di correlazione minimo tra i rendimenti giornalieri dell'OIC e l'indice o il paniere fisso di strumenti di capitale o di debito che riproduce di 0,9 è constatabile inequivocabilmente per una durata minima di sei mesi.
3. Se l'ente non è al corrente degli investimenti sottostanti dell'OIC su base giornaliera, può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) si ipotizza che l'OIC investa in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento di gestione, nelle classi di attività soggette al requisito di fondi propri più elevato per il rischio di posizione, sia generico che specifico, e continui successivamente a investire in ordine discendente finché non sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'OIC è trattata come il possesso diretto della posizione ipotetica;
b) gli enti tengono conto dell'esposizione indiretta massima che potrebbero raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare separatamente il loro requisito di fondi propri per il rischio specifico e generico, aumentando proporzionalmente la posizione nelle quote dell'OIC fino all'esposizione massima agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione;
c) se il requisito di fondi propri per il rischio di posizione, sia generico che specifico, ottenuto conformemente al presente paragrafo è superiore a quello stabilito all'articolo 348, paragrafo 1, il requisito di fondi propri è limitato a quest'ultimo livello.
4. Gli enti possono affidare alle seguenti terze parti il calcolo e la notifica dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione relativo alle posizioni in quote di OIC contemplate ai paragrafi da 1 a 4, conformemente ai metodi di cui al presente capo:
a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e depositi tutti i titoli presso il depositario;
b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
De minimis e ponderazione per il rischio di cambio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Se la somma della posizione complessiva netta in cambi e della posizione netta in oro dell'ente, calcolate in base al metodo indicato all'articolo 352, rappresenta più del 2 % del totale dei fondi propri dell'ente, quest'ultimo calcola il requisito di fondi propri per il rischio di cambio. Il requisito di fondi propri per il rischio di cambio è pari alla somma della posizione netta generale in cambi e della posizione netta in oro dell'ente nella valuta utilizzata per le segnalazioni moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo della posizione netta generale in cambi
1. La posizione aperta netta dell'ente in ciascuna valuta (compresa la valuta utilizzata per le segnalazioni) e in oro è calcolata come la somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):
a) la posizione netta a pronti (ossia tutti gli elementi dell'attivo meno tutti gli elementi del passivo compresi i ratei di interesse maturati, nella valuta in questione e, per l'oro, la posizione netta a pronti in oro);
b) la posizione netta a termine, ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di operazioni a termine su valute e oro, compresi i futures su valuta e oro e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti;
c) garanzie irrevocabili e strumenti analoghi di cui è certa l'escussione e che risulteranno presumibilmente irrecuperabili;
d) l'equivalente netto delta o su base delta del portafoglio totale delle opzioni in valuta estera e in oro;
e) il valore di mercato di altre opzioni.
Il coefficiente delta applicato ai fini della lettera d) è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.
L'ente può includere le entrate/uscite nette future non ancora maturate ma già integralmente coperte se lo fa in maniera coerente.
L'ente può scomporre le posizioni nette in valute composite nelle valute componenti secondo le quote in vigore.
[2. Le posizioni che un ente detiene al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sui suoi coefficienti conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, possono, previa autorizzazione delle autorità competenti, essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni sono di natura non negoziabile o strutturale e qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione è subordinata all'autorizzazione apposita delle autorità competenti. Lo stesso trattamento, fatte salve le stesse condizioni, può essere applicato alle posizioni detenute da un ente in relazione ad elementi già dedotti nel calcolo dei fondi propri.] (paragrafo soppresso) (1)
3. Un ente può usare il valore netto attualizzato nel calcolo della posizione aperta netta in ciascuna valuta e in oro, purché esso applichi tale metodo in maniera coerente.
4. Le posizioni corte e lunghe nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per le segnalazioni e la posizione netta, corta o lunga, in oro sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai tassi di cambio e alla quotazione a pronti. Esse sono poi sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni corte nette e il totale delle posizioni lunghe nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'ente.
5. Nei requisiti di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio di cambio degli OIC
1. Ai fini dell'articolo 352, per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC.
2. Gli enti possono utilizzare le informazioni fornite dalle seguenti terze parti relative alle posizioni in valuta dell'OIC:
a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;
b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
La correttezza del calcolo è confermata da un revisore esterno.
3. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, si presume che l'OIC investa in valuta fino al limite massimo consentito per la valuta estera dal regolamento di gestione dell'OIC stesso e l'ente, per le posizioni del portafoglio di negoziazione, computa l'esposizione indiretta massima che potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'OIC nel calcolare il proprio requisito di fondi propri per il rischio di cambio. A tal fine la posizione nelle quote dell'OIC è proporzionalmente aumentata fino all'esposizione massima rispetto agli elementi degli investimenti sottostanti che consegue dal regolamento di gestione. La posizione ipotetica dell'OIC in valuta estera è trattata come una valuta distinta secondo il trattamento degli investimenti in oro, con l'aggiunta della posizione lunga complessiva alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e della posizione corta complessiva alla posizione complessiva aperta corta in valuta, se è nota la direzione degli investimenti dell'OIC. Non è consentita alcuna compensazione tra dette posizioni prima del calcolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valute strettamente correlate
1. Gli enti possono soddisfare requisiti inferiori di fondi propri a fronte di posizioni in valute pertinenti strettamente correlate. Due valute sono considerate strettamente correlate soltanto se la probabilità di una perdita, calcolata sulla base dei dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in tali valute nei dieci giorni lavorativi successivi, che non superi il 4 % del valore della posizione compensata in questione (espressa nella valuta utilizzata per le segnalazioni), sia pari ad almeno il 99 % dei casi, se il periodo di osservazione è di tre anni, e al 95 %, se il periodo di osservazione è di cinque anni. I fondi propri prescritti per la posizione compensata in due valute strettamente correlate corrispondono al 4 % moltiplicato per il valore della posizione compensata.
2. Nel calcolare i requisiti di cui al presente capo, gli enti possono escludere le posizioni nelle valute soggette ad un accordo intergovernativo giuridicamente vincolante inteso a limitarne la variazione rispetto ad altre valute contemplate dallo stesso accordo. Gli enti calcolano le loro posizioni compensate in tali valute e costituiscono a fronte delle stesse un requisito di fondi propri non inferiore alla metà della variazione massima autorizzata per le valute in questione nell'accordo intergovernativo.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute per le quali è disponibile il trattamento di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Il requisito di fondi propri per le posizioni compensate nelle valute degli Stati membri che partecipano alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria può essere pari all'1,6 % del valore di dette posizioni compensate.
5. Solo le posizioni non compensate in valute di cui al presente articolo sono incorporate nella posizione aperta netta generale conformemente all'articolo 352, paragrafo 4.
6. Laddove i dati sui tassi di cambio giornalieri dei tre o cinque anni precedenti, su posizioni uguali e contrarie in due valute nei dieci giorni lavorativi successivi, indichino che queste valute sono perfettamente e positivamente correlate e l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare un requisito di fondo proprio dello 0 % sino alla fine del 2017.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Scelta del metodo per il rischio di posizione in merci
Fatti salvi gli articoli da 356 a 358, gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci con uno dei metodi di cui all'articolo 359, 360 o 361.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Operazioni accessorie su merci
1. L'ente che effettua attività accessorie su prodotti agricoli può determinare i requisiti di fondi propri per lo stock fisico delle merci detenute alla fine di ogni anno per l'anno successivo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) in qualsiasi momento dell'anno esso detiene fondi propri per questo rischio che non sono inferiori alla media del suo requisito di fondi propri per il rischio stimato su base conservativa per l'anno successivo;
b) esso stima su base conservativa la prevista volatilità per il dato calcolato secondo il disposto della lettera a);
c) la media dei requisiti di fondi propri dell'ente per questo rischio non supera il 5 % dei fondi propri o 1 milione di EUR e, prendendo in considerazione la volatilità stimata in base alla lettera b), il requisito massimo previsto di fondi propri non supera il 6,5 % dei fondi propri dell'ente;
d) l'ente controlla su base continuativa se le stime effettuate ai sensi delle lettere a) e b) rispecchiano ancora la realtà.
2. Gli enti notificano alle autorità competenti l'uso che essi fanno delle opzioni previste al paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Posizioni in merci
1. Ciascuna posizione in merci o in prodotti derivati su merci è espressa in unità di misura standard. Il prezzo a pronti in ciascuna merce è espresso nella valuta utilizzata per le segnalazioni.
2. Le posizioni in oro o in strumenti derivati sull'oro sono ritenute soggette al rischio di cambio e sono pertanto trattate conformemente al capo 3 o, se del caso, al capo 5 ai fini del calcolo del rischio di posizione in merci.
3. Ai fini dell'articolo 360, paragrafo 1, la differenza positiva tra la posizione lunga dell'ente rispetto alla sua posizione corta, o viceversa, nelle stesse merci e in contratti derivati nell'identica merce, siano essi futures, opzioni o warrants, è la sua posizione netta in ciascuna merce. Le posizioni in strumenti derivati sono equiparate, con le modalità specificate all'articolo 358, a posizioni nella merce sottostante.
4. Ai fini del calcolo della posizione in una merce, le seguenti posizioni sono considerate quali posizioni nella stessa merce:
a) posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra,
b) posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilità e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti particolari
1. I futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono incorporati nel sistema di misurazione sotto forma di importi nozionali nell'unità di misura standard; è loro assegnata una scadenza in funzione della data di consegna.
2. Gli swaps su merci le cui componenti siano, da un lato, un prezzo fisso e, dall'altro, il prezzo corrente di mercato sono trattati come una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere, se del caso, una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza di cui all'articolo 359, paragrafo 1. Le posizioni sono posizioni lunghe se l'ente corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile e corte se l'ente riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse sono riportati nel pertinente prospetto di notifica ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.
3. Le opzioni e i warrants su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante a cui l'opzione si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente capo. Queste ultime posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto in identiche merci o in identici strumenti derivati su merci sottostanti. Il coefficiente delta applicato è quello del mercato dell'operazione. Per le opzioni OTC, o laddove il coefficiente delta del mercato dell'operazione non sia disponibile, l'ente stesso può calcolare il coefficiente delta utilizzando un modello adeguato, previa autorizzazione delle autorità competenti. L'autorizzazione è concessa se il modello consente di stimare in maniera adeguata il tasso di variazione del valore dell'opzione o del warrant rispetto a variazioni minime del prezzo di mercato del sottostante.
Nei requisiti di fondi propri gli enti tengono adeguatamente conto di altri rischi connessi con le opzioni, diversi dal rischio delta.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per definire una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri gli altri rischi, diversi dal rischio delta, in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Prima dell'entrata in vigore delle norme tecniche di cui al primo comma, le autorità competenti possono continuare ad applicare i trattamenti nazionali esistenti, se le autorità competenti hanno applicato tali trattamenti prima del 31 dicembre 2013.
5. L'ente include i prodotti in esame nel calcolo del suo requisito di fondi propri per il rischio di posizione in merci, se effettua una delle seguenti operazioni:
a) trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprietà di merci mediante contratto di vendita con patto di riacquisto;
b) presta merci nell'ambito di un accordo di concessione in prestito di merci.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo basato sulle fasce di scadenza
1. L'ente usa una fascia di scadenza separata, di cui alla tabella 1, per ciascuna merce. Tutte le posizioni in detta merce sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza. Le scorte sono imputate alla prima fascia compresa tra 0 e 1 mese incluso.
Tabella 1
Fasce di scadenza [1] | Coefficientedi spread (%) [2] |
0 ≤ 1 mese | 1,50 |
> 1 ≤ 3 mesi | 1,50 |
> 3 ≤ 6 mesi | 1,50 |
> 6 ≤ 12 mesi | 1,50 |
> 1 ≤ 2 anni | 1,50 |
> 2 ≤ 3 anni | 1,50 |
> 3 anni | 1,50 |
.
2. Posizioni nella stessa merce possono essere compensate e imputate alla pertinente fascia di scadenza su base netta per le seguenti posizioni:
a) le posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza;
b) le posizioni in contratti aventi date di scadenza distanti tra loro non più di dieci giorni, qualora tali contratti siano negoziati su mercati con date di consegna giornaliere.
3. L'ente calcola quindi la somma delle posizioni lunghe e di quelle corte in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituisce la posizione compensata nella predetta fascia, mentre la posizione residua lunga o corta costituisce la posizione non compensata per la medesima fascia.
4. La parte della posizione lunga non compensata di una determinata fascia di scadenza che è compensata dalla posizione corta non compensata, o viceversa, di una fascia di scadenza successiva costituisce la posizione compensata di due fasce di scadenza. La parte della posizione lunga non compensata o della posizione corta non compensata che non può essere compensata in questo modo costituisce la posizione non compensata.
5. Il requisito di fondi propri dell'ente per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti elementi:
a) la somma delle posizioni lunghe e corte compensate moltiplicata per il relativo tasso di spread per ciascuna fascia di scadenza di cui alla seconda colonna della tabella 1 e per il prezzo a pronti della merce;
b) la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui sia riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 %, che è il coefficiente di riporto, e per il prezzo a pronti della merce;
c) le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 %, che è il coefficiente secco, e per il prezzo a pronti della merce in questione.
6. Il requisito complessivo di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo semplificato
1. Il requisito di fondi propri dell'ente per ogni merce risulta dalla somma dei seguenti elementi:
a) il 15 % della posizione netta, lunga o corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
b) il 3 % della posizione lorda, lunga più corta, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.
2. Il requisito complessivo di fondi propri dell'ente per i rischi di posizione in merci risulta dalla somma dei requisiti di fondi propri calcolati per ciascuna merce conformemente al paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti possono utilizzare i coefficienti minimi di spread, di riporto e secchi riportati nella successiva tabella 2 anziché quelli indicati all'articolo 359 a condizione che gli enti:
a) effettuino operazioni su merci di notevole entità;
b) abbiano un portafoglio merci adeguatamente diversificato;
[c) non siano ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito di fondi propri a fronte del rischio di posizione in merci.] (lettera soppressa) (1)
Tabella 2
Metalli preziosi (eccetto l'oro) | Metalli comuni | Prodotti agricoli ("softs") | Altri, compresi i prodotti energetici | |
Tassi di spread% | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Tassi di riporto% | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
Tassi secchi% | 8 | 10 | 12 | 15 |
.
Gli enti notificano l'uso che fanno del presente articolo alle loro autorità competenti.
Lettera soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[CAPO 5
Impiego di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sezione 1
Autorizzazione e requisiti di fondi propri]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio specifico e rischio generico
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Ai fini del presente capo, il rischio di posizione su uno strumento di debito o su uno strumento di capitale o su un derivato negoziati va ripartito in due componenti. La prima componente si riferisce al rischio specifico, ossia il rischio di una variazione del prezzo dello strumento interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente oppure, nel caso di un derivato, con l'emittente dello strumento sottostante. La componente riguardante il rischio generico include il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta, nel caso di uno strumento di debito negoziato o di un derivato di uno strumento di debito, ad una variazione del livello dei tassi di interesse, oppure, nel caso di uno strumento di capitale o di un derivato di uno strumento di capitale, a un movimento generale sul mercato degli strumenti di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Autorizzazione a usare modelli interni
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Dopo aver verificato il rispetto da parte dell'ente dei requisiti di cui alle sezioni 2, 3 e 4, a seconda del caso, le autorità competenti concedono all'ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per una o più delle seguenti categorie di rischio utilizzando il suo modello interno invece di una combinazione dei metodi di cui ai capi da 2 a 4:
a) rischio generico degli strumenti di capitale;
b) rischio specifico degli strumenti di capitale;
c) rischio generico degli strumenti di debito;
d) rischio specifico degli strumenti di debito;
e) rischio di cambio;
f) rischio di posizione in merci.
2. Per le categorie di rischio per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 a utilizzare i modelli interni, l'ente continua a calcolare i requisiti di fondi propri conformemente ai capi 2, 3 e 4, a seconda del caso. L'autorizzazione delle autorità competenti a usare modelli interni è richiesta per ogni categoria di rischio ed è concessa solo se il modello interno si applica a una parte significativa di posizioni di una determinata categoria di rischio.
3. Modifiche sostanziali all'uso dei modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, l'estensione dell'uso di modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare, in particolare a categorie di rischio aggiuntive, nonché il primo calcolo del valore a rischio in condizioni di stress conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, richiedono una distinta autorizzazione dall'autorità competente.
Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso di tali modelli interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a usare.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:
a) i criteri per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche all'uso dei modelli interni;
b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti autorizzano gli enti a usare modelli interni;
c) le condizioni alle quali la parte di posizioni cui si applica il modello interno nell'ambito di una categoria di rischio è considerata significativa, come indicato al paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Oltre ai requisiti di fondi propri calcolati conformemente ai capi 2, 3 e 4, per le categorie di rischio per le quali l'autorizzazione all'uso di un modello interno non è stata concessa, gli enti che utilizzano un modello interno soddisfano un requisito di fondi propri espresso come la somma degli elementi di cui alle lettere a) e b):
a) il valore più elevato tra:
i) la sua misura del valore a rischio del giorno precedente calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1 (VaRt-1);
ii) la media delle misure del valore a rischio giornaliero calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 1, in ognuno dei sessanta giorni lavorativi precedenti (VaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc), conformemente all'articolo 366;
b) il valore più elevato tra:
i) l'ultima misura disponibile del suo valore a rischio in condizioni di stress calcolata conformemente all'articolo 365, paragrafo 2, (sVaRt-1); e
ii) la media delle misure del valore a rischio in condizioni di stress calcolata secondo le modalità e la frequenza specificate all'articolo 365, paragrafo 2, nei sessanta giorni lavorativi precedenti (sVaRavg) moltiplicata per il fattore moltiplicativo (ms), conformemente all'articolo 366.
2. Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare il loro requisito di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso come la somma delle successive lettere a) e b):
a) il requisito di fondi propri calcolato conformemente agli articoli 337 e 338 per il rischio specifico legato a posizioni verso la cartolarizzazione e derivati su crediti nth-to-default nel portafoglio di negoziazione ad eccezione sia di quelle incorporate in un requisito di fondi propri per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione, conformemente alla sezione 5, e, se applicabile, il requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente al capo 2, sezione 6, per le posizioni in quote di OIC per le quali non sono soddisfatte né le condizioni di cui all'articolo 350, paragrafo 1, né quelle di cui all'articolo 350, paragrafo 2;
b) il valore più elevato tra:
i) la misura più recente dei rischi incrementali di default e di migrazione calcolata conformemente alla sezione 3;
ii) la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane.
3. Gli enti che detengono un portafoglio di negoziazione di correlazione che risponde ai requisiti di cui all'articolo 338, paragrafi da 1 a 3, possono soddisfare un requisito di fondi propri sulla base dell'articolo 377 anziché dell'articolo 338, paragrafo 4, calcolato come il valore più elevato tra:
a) la misura di rischio più recente per il portafoglio di negoziazione di correlazione calcolata conformemente alla sezione 5;
b) la media di tale misura sulle precedenti dodici settimane;
c) l'8 % del requisito di fondi propri al momento del calcolo della misura di rischio più recente di cui alla lettera a), calcolato conformemente all'articolo 338, paragrafo 4, per tutte le posizioni incorporate nel modello interno per il portafoglio di negoziazione di correlazione.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sezione 2
Requisiti generali]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore a rischio e del valore a rischio in condizioni di stress
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Il calcolo della misura del valore a rischio di cui all'articolo 364 è soggetto ai seguenti obblighi:
a) calcolo della misura del valore a rischio su base giornaliera;
b) intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;
c) periodo di detenzione di dieci giorni;
d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo della volatilità dei prezzi;
e) serie di dati aggiornate con frequenza mensile.
L'ente può utilizzare misure del valore a rischio calcolate in base a periodi di detenzione più brevi inferiori a dieci giorni fino ad arrivare a dieci giorni con una metodologia adeguata che è riesaminata periodicamente.
2. Inoltre l'ente calcola almeno settimanalmente un valore a rischio in condizioni di stress del portafoglio corrente, secondo il disposto del primo paragrafo, con parametri immessi nel modello del valore a rischio calibrati su dati storici per un periodo continuato di dodici mesi di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente. La scelta dei dati storici è soggetta ad un riesame almeno annuale da parte dell'ente, che ne notifica i risultati alle autorità competenti. L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di calcolo del valore a rischio in condizioni di stress e formula orientamenti in materia conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. I risultati dei calcoli di cui all' articolo 365 sono rettificati mediante i fattori moltiplicativi (mc) e (ms).
2. Ciascuno dei fattori moltiplicativi (mc) e (ms) corrisponde alla somma di almeno 3 e un addendo compreso tra 0 e 1 conformemente alla tabella 1. L'addendo dipende dal numero degli scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio come previsto dall'articolo 365, paragrafo 1.
Tabella 1
Numero di scostamenti | Addendo |
Meno di 5 | 0,00 |
5 | 0,40 |
6 | 0,50 |
7 | 0,65 |
8 | 0,75 |
9 | 0,85 |
10 o più | 1,00 |
.
3. Gli enti contano giornalmente gli scostamenti sulla base dei test retrospettivi effettuati sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio. Lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura giornaliera del valore a rischio generata dal modello dell'ente. Per determinare l'addendo occorre una valutazione, almeno trimestrale, del numero degli scostamenti, che è pari al numero di scostamenti più elevato sulla base delle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio.
I test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo.
I test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti, commissioni e proventi netti da interessi.
4. Le autorità competenti possono in singoli casi limitare l'addendo a quello risultante dagli scostamenti in caso di variazioni ipotetiche, se il numero degli scostamenti nelle variazioni reali non è dovuto a carenze del modello interno.
5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'adeguatezza dei fattori moltiplicativi su base continuativa, gli enti notificano immediatamente, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi, alle autorità competenti gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti in materia di misurazione del rischio
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) il modello riflette accuratamente tutti i rischi di prezzo significativi;
b) il modello tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività dell'ente nei rispettivi mercati. Quando un fattore di rischio è incorporato nel modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing) ma non nel modello di misurazione del rischio, l'ente è in grado di giustificare tale omissione secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Inoltre, il modello di misurazione dei rischi riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base. Quando si utilizzano variabili proxy per i fattori di rischio, queste dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta.
2. I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) il modello incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. L'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento. Il modello tiene inoltre conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse;
b) il modello incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente. Per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC. Gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, se l'esattezza di dette informazioni è adeguatamente garantita. Se l'ente non è al corrente delle posizioni in valuta estera dell'OIC, tale posizione è stralciata e trattata in conformità all'articolo 353, paragrafo 3;
c) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative;
d) il modello impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative. Il modello riflette anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza. Esso inoltre tiene conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare delle date di consegna e del margine di cui dispongono i trader per liquidare le posizioni;
e) il modello interno dell'ente valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza di prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre, tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.
3. Nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie di rischio e tra categorie di rischio solo se il metodo di misurazione delle correlazioni dell'ente è solido e applicato correttamente.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti qualitativi
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[
1. I modelli interni utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi e applicati con correttezza e, in particolare, sono rispettati tutti i seguenti requisiti qualitativi:
a) i modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;
b) l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo dei rischi, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente. L'unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo. L'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo, in quanto responsabile del sistema di gestione globale del rischio. L'unità elabora e analizza giornalmente rapporti sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;
c) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo dei rischi devono essere esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre riduzioni sia delle posizioni assunte da singoli trader sia dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
d) l'ente dispone di sufficiente personale specializzato nell'uso di modelli interni sofisticati, compresi quelli impiegati ai fini del presente capo, nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, dell'audit e dei servizi di back-office;
e) l'ente stabilisce procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie documentata di politiche e controlli interni sul funzionamento dei loro modelli interni nel loro insieme, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo;
f) i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione;
g) l'ente mette in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, il cui esito è valutato dall'alta dirigenza e rispecchiato nelle politiche e nei limiti da essa stabiliti. Questo processo esaminerà in particolare i problemi seguenti: illiquidità dei mercati in condizioni di mercato critiche, rischio di concentrazione, mercati monodirezionali, rischi di evento e rischi di default imminente e improvviso, non linearità dei prodotti, posizioni molto scoperte, posizioni soggette ad ampie fluttuazioni dei prezzi e altri rischi che potrebbero non essere riflessi correttamente nei modelli interni. Gli shock applicati riflettono la natura dei portafogli e il tempo necessario per coprire completamente la posizione o per gestire i rischi in condizioni di mercato difficili;
h) l'ente mette regolarmente in atto, nell'ambito del processo di revisione interna, una verifica indipendente dei suoi modelli interni, compresi quelli utilizzati ai fini del presente capo.
2. La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo dei rischi. Almeno una volta l'anno l'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi. Il riesame valuta quanto segue:
a) l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;
b) l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana dei rischi e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;
c) le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione dei rischi e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;
d) la portata dei rischi rilevati dal modello di misurazione dei rischi e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del processo di misurazione dei rischi;
e) l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;
f) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per il modello interno, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;
g) il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i test retrospettivi che sono effettuati per verificare l'accuratezza del modello.
3. Poiché le tecniche e le prassi evolvono, gli enti applicano le nuove tecniche e prassi nei modelli interni utilizzati ai fini del presente capo.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Convalida interna
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato alla loro elaborazione e che verifichino che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti. La convalida va effettuata all'atto dell'elaborazione iniziale del modello interno e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative. La convalida è effettuata periodicamente, ma in particolare qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere il modello interno non più adeguato. Gli enti applicano i progressi realizzati con l'evolversi delle tecniche e delle migliori prassi. La convalida dei modelli interni non si limita a test retrospettivi, ma comprende, come minimo, quanto segue:
a) test che dimostrino che le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;
b) oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, gli enti effettuano propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;
c) ricorso a portafogli teorici per verificare che il modello interno sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione.
2. L'ente effettua test retrospettivi sulle variazioni sia reali che ipotetiche del valore del portafoglio.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sezione 3
Requisiti relativi alla modellizzazione del rischio specifico]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti in materia di modellizzazione del rischio specifico
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[I modelli interni utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio specifico e i modelli interni per la negoziazione di correlazione soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) spiegano la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;
b) riflettono la concentrazione in termini di importanza e di variazioni nella composizione del portafoglio;
c) sono resistenti ad un ambiente sfavorevole;
d) sono convalidati mediante test retrospettivi volti a valutare se il rischio specifico sia riflesso in modo adeguato. Se l'ente effettua detti test retrospettivi in base a sub-portafogli significativi, questi ultimi devono essere scelti in modo coerente;
e) riflettono il rischio di base associato al nome, e sono in particolare sensibili a significative differenze idiosincratiche fra posizioni simili ma non identiche;
f) riflettono il rischio di evento.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esclusioni dai modelli per il rischio specifico
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Un ente può decidere di escludere dal calcolo del suo requisito di fondi propri per il rischio specifico mediante un modello interno le posizioni per le quali soddisfa un requisito di fondi propri per il rischio specifico conformemente all'articolo 332, paragrafo 1, lettera e), o all'articolo 337 ad eccezione delle posizioni soggette al metodo di cui all'articolo 377.
2. L'ente può decidere di non riflettere nel suo modello interno i rischi di default e di migrazione per gli strumenti di debito negoziati, se riflette tali rischi attraverso i requisiti di cui alla sezione 4.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sezione 4
Modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obbligo di dotarsi di un modello IRC interno
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Gli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio specifico degli strumenti di debito negoziati si dotano anche di un modello interno per i rischi incrementali di default e di migrazione (modello IRC interno) che rifletta i rischi di default e di migrazione delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione che sono incrementali rispetto ai rischi riflessi dalla misura del valore a rischio secondo quanto specificato all'articolo 365, paragrafo 1. Gli enti dimostrano che il loro modello interno soddisfa le seguenti norme nell'ipotesi di un livello costante di rischio, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità:
a) il modello interno fornisce una differenziazione significativa del rischio e stime precise e coerenti del rischio incrementale di default e di migrazione;
b) le stime del modello interno per le perdite potenziali hanno una funzione essenziale nella gestione del rischio dell'ente;
c) i dati di mercato e sulla posizione usati per il modello interno sono aggiornati e sottoposti ad un'adeguata valutazione qualitativa;
d) sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 367, paragrafo 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere b), c), e) e f).
L'ABE emana orientamenti sui requisiti di cui agli articoli da 373 a 376.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito di applicazione del modello IRC interno
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[Il modello IRC interno si applica a tutte le posizioni soggette ad un requisito di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse, comprese quelle soggette a requisito patrimoniale per il rischio specifico dello 0 % a norma dell'articolo 336, ma non si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione e ai derivati su crediti di tipo nth-to-default.
Previa autorizzazione delle autorità competenti, l'ente può scegliere di includere sistematicamente tutte le posizioni in strumenti di capitale quotate e le posizioni in derivati basate su strumenti di capitale quotati. L'autorizzazione è concessa se tale inclusione è in linea con le modalità interne di misurazione e di gestione del rischio dell'ente.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Parametri del modello IRC interno
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Gli enti si avvalgono del modello interno per calcolare un numero che misura le perdite dovute a default e a migrazione dei rating interni o esterni ad un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.
2. Le ipotesi di correlazione sono sostenute da analisi di dati oggettivi in un quadro concettualmente solido. Il modello interno riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti. Esso riflette anche le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.
3. Il modello IRC interno riflette l'impatto delle correlazioni tra eventi di default ed eventi di migrazione. Esso non riflette l'impatto della diversificazione tra eventi di default e di migrazione, da una parte, e altri fattori di rischio dall'altra.
4. Il modello interno è basato sull'ipotesi di un livello costante di rischio su un orizzonte temporale di un anno, il che implica che determinate posizioni individuali o insiemi di posizioni nel portafoglio di negoziazione che hanno registrato default o migrazione nel corso del loro orizzonte di liquidità si riequilibrano alla fine dell'orizzonte di liquidità per tornare al livello iniziale di rischio. In alternativa, un ente può scegliere di utilizzare sempre l'ipotesi della posizione costante su un anno.
5. Gli orizzonti di liquidità sono fissati in funzione del tempo richiesto per vendere la posizione o per coprire tutti i rischi di prezzo rilevanti in un mercato in condizioni di stress, tenendo in particolare conto dell'entità della posizione. Gli orizzonti di liquidità riflettono la prassi effettiva e l'esperienza maturata in periodi di stress sia sistematici sia idiosincratici. L'orizzonte temporale è misurato sulla base di ipotesi prudenti ed è sufficientemente lungo da impedire che in se stesso l'atto di vendere o di coprire incida in misura significativa sul prezzo a cui la vendita o la copertura avverrebbe.
6. La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o per un insieme di posizioni è soggetta a un periodo minimo di tre mesi.
7. La determinazione dell'orizzonte di liquidità appropriato per una posizione o un insieme di posizioni tiene conto delle politiche interne dell'ente in relazione agli aggiustamenti di valutazione e alla gestione delle posizioni ristagnanti. Quando un ente determina gli orizzonti di liquidità per insiemi di posizioni piuttosto che per singole posizioni, i criteri di definizione degli insiemi di posizioni sono definiti in modo da riflettere in misura ragionevole le differenze di liquidità. Gli orizzonti di liquidità sono maggiori per le posizioni concentrate, il che riflette il maggior lasso di tempo necessario per liquidare tali posizioni. Gli orizzonti di liquidità per le cartolarizzazioni tramite warehousing riflettono il tempo necessario per costruire, vendere e cartolarizzare le attività o per coprire i fattori di rischio rilevanti in condizioni di stress del mercato.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento delle coperture nel modello IRC interno
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Per riflettere i rischi incrementali di default e di migrazione nel modello interno dell'ente può essere incorporata la copertura. Si possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte si riferiscono allo stesso strumento finanziario. Gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti possono essere riconosciuti solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti. Gli enti riflettono l'impatto dei rischi rilevanti che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza della copertura e l'orizzonte di liquidità, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura per prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze negli strumenti. L'ente riflette la copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.
2. Per le posizioni alle quali è applicata la copertura tramite strategie di copertura dinamica, si potrebbe riconoscere un riequilibro della copertura entro l'orizzonte di liquidità della posizione coperta purché l'ente:
a) scelga il modello che riequilibra la copertura in maniera uniforme per l'insieme pertinente di posizioni del portafoglio di negoziazione;
b) dimostri che l'inclusione del riequilibrio consente una più esatta misura del rischio;
c) dimostri che i mercati degli strumenti utilizzati come copertura sono abbastanza liquidi per consentire tale riequilibrio anche in periodi di stress. Ogni rischio residuo derivante da strategie di copertura dinamica trova riflesso nel requisito di fondi propri.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti particolari per il modello IRC interno
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Il modello interno per riflettere i rischi incrementali di default e di migrazione riflette l'impatto non lineare delle opzioni, dei derivati su crediti strutturati e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. L'ente tiene inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a detti prodotti.
2. Il modello interno si basa su dati oggettivi e aggiornati.
3. Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei loro modelli interni utilizzati ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti procedono in particolare a effettuare tutte le seguenti operazioni:
a) convalidano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici;
b) effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni. Queste prove non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato;
c) applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.
4. Il modello interno è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.
5. Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.
6. Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[Sezione 5
Modello interno per la negoziazione di correlazione]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti per il modello interno per la negoziazione di correlazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Le autorità competenti autorizzano l'uso di un modello interno per il requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione invece del requisito di fondi propri conformemente all'articolo 338 agli enti cui è consentito usare un modello interno per il rischio specifico degli strumenti di debito e che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, all'articolo 367, paragrafi 1 e 3, all'articolo 368, all'articolo 369, paragrafo 1, e all'articolo 370, lettere a), b), c), e) e f).
2. Gli enti utilizzano tale modello interno per calcolare un valore che misuri adeguatamente tutti i rischi di prezzo a un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte di un anno nell'ipotesi di un livello di rischio costante, adeguati se del caso per riflettere l'impatto di liquidità, concentrazioni, copertura e opzionalità. Gli enti calcolano questo valore almeno settimanalmente.
3. I seguenti rischi sono colti adeguatamente dal modello di cui al paragrafo 1:
a) il rischio cumulativo derivante da molteplici default, compreso il diverso ordine dei default, in prodotti divisi in segmenti;
b) il rischio di differenziali creditizi, compresi gli effetti gamma e gamma trasversali;
c) la volatilità delle correlazioni implicite, compreso l'effetto trasversale fra differenziali e correlazioni;
d) il rischio di base, compresi entrambi i seguenti elementi:
i) la base tra il differenziale di un indice e quelli dei singoli nomi che lo costituiscono;
ii) la base tra la correlazione implicita di un indice e quella dei portafogli su misura;
e) la volatilità del tasso di recupero, legata alla propensione dei tassi di recupero a incidere sui prezzi dei segmenti;
f) nella misura in cui sono compresi nella misura del rischio globale i vantaggi derivanti dalla copertura dinamica, il rischio di slippage della copertura e i costi potenziali di un riequilibrio di tale copertura;
g) tutti gli altri rischi di prezzo significativi in relazione a posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione.
4. Nell'ambito del modello di cui al paragrafo 1, l'ente fa uso di dati sufficienti a garantire che esso rifletta pienamente i rischi notevoli di tali esposizioni nel suo metodo interno, in conformità dei requisiti previsti dal presente articolo. L'ente è in grado di dimostrare all'autorità competente, mediante test retrospettivi o altri mezzi appropriati, che il suo modello può spiegare adeguatamente la variazione storica dei prezzi di tali prodotti.
L'ente adotta politiche e procedure appropriate al fine di distinguere le posizioni per cui dispone dell'autorizzazione a incorporarle nel requisito di fondi propri conformemente al presente articolo da altre posizioni per cui non dispone di tale autorizzazione.
5. Per quanto riguarda il portafoglio di tutte le posizioni incorporate nel modello di cui al paragrafo 1, l'ente applica periodicamente una serie di scenari di stress specifici prestabiliti. Tali scenari di stress esaminano gli effetti dello stress per i tassi di default, i tassi di recupero, i differenziali creditizi, il rischio di base, le correlazioni e altri fattori di rischio relativi al portafoglio di negoziazione di correlazione. L'ente applica scenari di stress almeno una volta alla settimana e riferisce i risultati almeno trimestralmente alle autorità competenti, ivi compresi i confronti con il requisito di fondi propri dell'ente ai sensi del presente articolo. I casi in cui i risultati delle prove di stress superano in misura significativa il requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione sono notificati tempestivamente alle autorità competenti. L'ABE emana orientamenti sull'applicazione degli scenari di stress per il portafoglio di negoziazione di correlazione.
6. Il modello interno valuta in modo prudente il rischio risultante da posizioni scarsamente liquide e da posizioni caratterizzate da una limitata trasparenza del prezzo nell'ambito di scenari di mercato realistici. Inoltre tale modello interno soddisfa requisiti minimi in relazione ai dati utilizzati; le variabili proxy sono adeguatamente prudenti e possono essere utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti o non rispecchiano l'effettiva volatilità di una posizione o di un portafoglio.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio di regolamento/consegna
Per le operazioni su strumenti di debito, strumenti di capitale, valute estere e merci a esclusione delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli o di merci che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, l'ente calcola la differenza di prezzo alla quale si trova esposto.
La differenza di prezzo risulta dalla differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per lo strumento di debito, lo strumento di capitale, la valuta estera o la merce in questione e il suo valore di mercato corrente, quando tale differenza può comportare una perdita per l'ente.
Al fine di calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di regolamento, l'ente moltiplica tale differenza di prezzo per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna destra della successiva tabella 1.
Tabella 1
Numero di giorni lavorativi dopo la data di regolamento | (%) |
5 - 15 | 8 |
16 - 30 | 50 |
31 - 45 | 75 |
46 o più | 100 |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Operazioni con regolamento non contestuale
1. Ad un ente è prescritto di detenere fondi propri, come previsto alla tabella 2, se:
a) ha pagato titoli, valute estere o merci prima di riceverli o ha consegnato titoli, valute estere o merci prima di ricevere il relativo pagamento;
b) nel caso di operazioni transfrontaliere, è trascorso un giorno o più dal momento in cui ha effettuato il pagamento o la consegna.
Tabella 2
Trattamento ai fini patrimoniali delle operazioni con regolamento non contestuale
Colonna 1 | Colonna 2 | Colonna 3 | Colonna 4 |
Tipo di operazione | Fino alla prima data prevista dal contratto per il pagamento/la consegna | Dalla prima data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino a quattro giorni dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna | Da cinque giorni lavorativi dopo la seconda data prevista dal contratto per il pagamento o la consegna fino all'estinzione dell'operazione |
Operazioni con regolamento non contestuale | Nessun requisito patrimoniale | Trattamento come esposizione | Trattamento come rischio di esposizione ponderato al 1250 % |
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2. Nell'applicare una ponderazione per il rischio alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate secondo la colonna 3 della tabella 2, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, può attribuire le probabilità di default (PD) alle controparti nei confronti delle quali non ha alcuna altra esposizione esterna al portafoglio di negoziazione, in base al rating esterno delle controparti stesse. Gli enti che utilizzano proprie stime delle LGD possono applicare la LGD di cui all'articolo 161, paragrafo 1, alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale trattate conformemente alla colonna 3 della tabella 2 a condizione che la si applichi a tutte queste esposizioni. In alternativa, l'ente che utilizza il metodo basato sui rating interni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, può applicare i fattori di ponderazione del rischio del metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, a condizione che l'ente li applichi a tutte queste esposizioni, o può applicare a tutte queste esposizioni una ponderazione del 100 %.
Se l'ammontare dell'esposizione positiva inerente alle operazioni con regolamento non contestuale non è sostanziale, gli enti possono applicare a queste esposizioni una ponderazione del 100 %, tranne nel caso in cui è richiesta una ponderazione del rischio del 1 250 % conformemente alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1.
3. In alternativa all'applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % alle esposizioni inerenti a operazioni con regolamento non contestuale in base alla colonna 4 della tabella 2 di cui al paragrafo 1, gli enti possono dedurre il valore trasferito più l'esposizione corrente positiva di tali esposizioni dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo l, lettera k).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sospensione
In caso di gravi perturbazioni del funzionamento di un sistema di regolamento, di un sistema di compensazione o di una CCP, le autorità competenti hanno facoltà di sospendere l'applicazione dei requisiti di fondi propri calcolati in conformità degli articoli 378 e 379 finché non sia ripristinato il corretto funzionamento. In tal caso, il mancato regolamento di un'operazione di negoziazione da parte della controparte non è considerato come un default ai fini del rischio di credito.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizione di aggiustamento della valutazione del credito
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Ai fini del presente titolo e del titolo II, capo 6, per "aggiustamento della valutazione del credito" o "CVA" si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte. Tale aggiustamento riflette il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell'ente, ma non riflette il valore di mercato corrente del rischio di credito dell'ente nei confronti della controparte.
Ai fini del presente titolo, per "rischio di CVA" si intende il rischio di perdite derivanti da variazioni del valore del CVA, calcolato per il portafoglio di operazioni con una controparte di cui al primo comma, dovute a fluttuazioni dei fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte e di altri fattori di rischio incorporati nel portafoglio di operazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito d'applicazione
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623 e dall'art. 2 del Reg. (UE) 2024/2987, applicabile a decorrere dal 24 dicembre 2024)
1. Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al presente titolo per tutti gli strumenti derivati OTC e rispetto a tutte le sue attività, tranne per i derivati su crediti riconosciuti per la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito.
2. Un ente include nel calcolo dei fondi propri di cui al paragrafo 1 le operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo ai sensi della disciplina contabile applicabile a tale ente laddove le esposizioni al rischio di CVA dell'ente derivanti da tali operazioni sono significative.
3. Le operazioni con una controparte centrale qualificata e le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, in cui il partecipante diretto agisce da intermediario tra il cliente e una controparte centrale qualificata e le operazioni danno origine ad un'esposizione da negoziazione del partecipante diretto verso la controparte centrale qualificata, sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
4. Le seguenti operazioni sono escluse dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA:
a) le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2,punto 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;
a bis) operazioni infragruppo concluse con controparti non finanziarie ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 appartenenti allo stesso gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) l'ente e le controparti non finanziarie siano inclusi integralmente nello stesso consolidamento e soggetti alla vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;
ii) siano soggetti ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio; e iii) le controparti non finanziarie sono stabilite nell'Unione o, se sono stabilite in un paese terzo, la Commissione ha adottato nei confronti di tale paese un atto di esecuzione in conformità del paragrafo 4 quater;
b) le operazioni infragruppo stipulate con controparti finanziarie come definite all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) n. 648/2012, con enti finanziari o società strumentali stabiliti nell'Unione o stabiliti in un paese terzo che applica requisiti prudenziali e di vigilanza a tali controparti finanziarie, enti finanziari e società strumentali, che siano almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l'inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;
c) le operazioni con le controparti indicate all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012 e soggette alle disposizioni transitorie previste all'articolo 89, paragrafo 1, di tale regolamento, finché tali disposizioni transitorie cessano di applicarsi;
d) le operazioni con le controparti di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le operazioni con le controparti per le quali l'articolo 114, paragrafo 4, e l'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento prevedono un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % per le esposizioni verso tali controparti.
L'esenzione dal requisito relativo al rischio di CVA per le operazioni di cui al presente paragrafo, lettera c), praticata durante il periodo transitorio di cui all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2010 [N.d.R. recte: regolamento (UE) n. 648/2012] si applica per la durata del contratto relativo all'operazione in questione.
Con riguardo alla lettera a), qualora un'istituzione cessi di essere esentata a causa del superamento della soglia di esenzione o a causa di un cambiamento nella soglia di esenzione, i contratti esistenti restano esentati fino alla data della loro maturità.
4 bis. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, un ente può scegliere di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, utilizzando uno dei metodi di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, per le operazioni escluse a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'ente utilizza coperture ammissibili determinate ai sensi dell'articolo 386 per attenuare il rischio di CVA di tali operazioni. Gli enti stabiliscono politiche per specificare l'applicazione e il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tali operazioni.
4 ter. Gli enti segnalano alle proprie autorità competenti i risultati dei calcoli dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Ai fini di tale obbligo di segnalazione, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando i metodi pertinenti di cui all'articolo 382 bis, paragrafo 1, che avrebbero utilizzato per soddisfare un requisito di fondi propri per il rischio di CVA se tali operazioni non fossero escluse dall'ambito di applicazione a norma del paragrafo 4 del presente articolo.
4 quater. Ai fini del paragrafo 4, lettere a bis) e b), la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione relativa al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.
5. Entro il 1° gennaio 2015 e successivamente ogni due anni l'ABE, alla luce degli sviluppi normativi internazionali, procede ad un riesame anche delle potenziali metodologie di calibrazione e delle soglie per l'applicazione dei requisiti relativi al rischio di CVA a controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo.
L'ABE, in cooperazione con l'AESFEM, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro sei mesi dalla data del riesame di cui al primo comma.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni e i criteri che gli enti devono utilizzare per valutare se le esposizioni al rischio di CVA derivanti da operazioni di finanziamento tramite titoli valutate al valore equo sono significative, nonché la frequenza di tale valutazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per tutte le operazioni di cui all'articolo 382 secondo i metodi seguenti:
a) il metodo standardizzato di cui all'articolo 383, qualora l'ente abbia ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a ricorrere a tale metodo;
b) il metodo di base di cui all'articolo 384;
c) il metodo semplificato di cui all'articolo 385, a condizione che l'ente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo.
2. Un ente non utilizza il metodo di cui al paragrafo 1, lettera c), in combinazione con il metodo di cui alla lettera a) o b) di tale paragrafo.
3. Un ente può utilizzare una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente per:
a) controparti diverse;
b) differenti insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) ammissibili con la stessa controparte;
c) operazioni diverse dello stesso insieme di attività soggette a compensazione ammissibile, purché sia soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 5.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c, gli enti suddividono l'insieme di attività soggette a compensazione ammissibile in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), e in un insieme di attività soggette a compensazione ipotetico contenente le operazioni soggette al metodo di cui al paragrafo 1, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), le condizioni ivi indicate comprendono quanto segue:
a) la suddivisione è coerente con il trattamento dell'insieme giuridico di attività soggette a compensazione al momento del calcolo del CVA a fini contabili;
b) l'autorizzazione concessa dalle autorità competenti a utilizzare il metodo di cui al paragrafo 1, lettera a), è limitata all'insieme di attività soggette a compensazione ipotetico corrispondente e non comprende tutte le operazioni all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione ammissibile.
Gli enti documentano le modalità con cui utilizzano una combinazione dei metodi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), secondo quanto stabilito nel presente paragrafo, per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA su base permanente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo standardizzato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'autorità competente concede a un ente l'autorizzazione a calcolare i suoi requisiti di fondi propri per il rischio di CVA per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando il metodo standardizzato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo dopo aver valutato se l'ente soddisfa i requisiti seguenti:
a) l'ente ha istituito un'unità distinta responsabile della gestione globale del rischio dell'ente e della copertura del rischio di CVA;
b) per ciascuna controparte interessata, l'ente ha sviluppato un modello del CVA regolamentare per calcolare il CVA di tale controparte conformemente all'articolo 383 bis;
c) per ciascuna controparte interessata, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità del proprio CVA ai fattori di rischio interessati come stabilito in conformità dell'articolo 383 ter;
d) per tutte le posizioni in coperture ammissibili riconosciute in conformità dell'articolo 386 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato, l'ente è in grado di calcolare, almeno su base mensile, le sensibilità di tali posizioni ai fattori di rischio pertinenti determinati conformemente all'articolo 383 ter;
e) l'ente ha istituito un'unità di controllo del rischio, che è indipendente dalle unità di negoziazione e dall'unità di cui alla lettera a) e riferisce direttamente all'organo di amministrazione; tale unità di controllo del rischio è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione del metodo standardizzato ed elabora e analizza mensilmente relazioni sui risultati di tale metodo e, inoltre, l'unità di controllo del rischio valuta l'adeguatezza dei limiti in materia di attività di negoziazione dell'ente e include i risultati di tale valutazione nelle sue relazioni mensili; l'unità di controllo del rischio dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere i propri compiti.
Ai fini del primo comma, lettera c), del presente paragrafo, la sensibilità del CVA di una controparte rispetto a un fattore di rischio indica la variazione relativa del valore di tale CVA, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale CVA, calcolata utilizzando il modello del CVA regolamentare dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.
Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, la sensibilità di una posizione in una copertura ammissibile rispetto a un fattore di rischio consiste nella variazione relativa del valore di tale posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata utilizzando il modello di determinazione del prezzo dell'ente conformemente agli articoli 383 decies e 383 undecies.
2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA si applicano le definizioni seguenti:
1) "classe di rischio", una delle categorie seguenti:
a) rischio di tasso di interesse;
b) rischio di differenziali creditizi della controparte;
c) rischio di differenziali creditizi di riferimento;
d) rischio azionario;
e) rischio di posizione in merci;
f) rischio di cambio;
2) "portafoglio CVA", il portafoglio composto dal CVA aggregato e dalle coperture ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera d);
3) "CVA aggregato", la somma dei CVA calcolati utilizzando il modello del CVA regolamentare per le controparti di cui al paragrafo 1, primo comma.
3. Gli enti determinano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato come somma dei seguenti requisiti di fondi propri calcolati conformemente all'articolo 383 ter:
a) i requisiti di fondi propri per il rischio delta che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio non connessi alla volatilità;
b) i requisiti di fondi propri per il rischio vega che rilevano il rischio di variazioni nel portafoglio CVA dell'ente dovute a fluttuazioni dei pertinenti fattori di rischio connessi alla volatilità.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Modello del CVA regolamentare
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Il modello del CVA regolamentare utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383 è concettualmente solido, è applicato integralmente e soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare il CVA di una data controparte, riconoscendo accordi di compensazione e di garanzia (margin agreements) a livello di insieme di attività soggette a compensazione (netting set), se del caso, conformemente al presente articolo;
b) l'ente stima le probabilità di default della controparte in considerazione dei differenziali creditizi della controparte e della perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato per tale controparte;
c) la perdita attesa in caso di default di cui alla lettera a) corrisponde alla perdita in caso di default attesa dal consenso di mercato di cui alla lettera b), fatto salvo il caso in cui l'ente possa dimostrare che il rango del portafoglio di operazioni con tale controparte differisce da quello delle obbligazioni di primo rango (senior) non garantite emesse da tale controparte;
d) in ogni momento futuro, l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con una controparte è calcolata ricorrendo a un modello di esposizione rivalutando tutte le operazioni incluse in tale portafoglio, sulla base delle variazioni congiunte simulate dei fattori di rischio di mercato che sono rilevanti per tali operazioni utilizzando un congruo numero di scenari, nonché attualizzando i prezzi alla data di calcolo utilizzando tassi d'interesse privi di rischio;
e) il modello del CVA regolamentare è in grado di modellizzare una dipendenza significativa tra l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni e i differenziali creditizi della controparte;
f) se le operazioni del portafoglio sono incluse in un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) e di rivalutazione giornaliera, la garanzia reale fornita e ricevuta nel quadro di tale accordo è riconosciuta come uno strumento di attenuazione del rischio nel contesto dell'esposizione futura attualizzata simulata, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) l'ente determina il periodo con rischio di margine (margin period of risk) per tale insieme di attività soggette a compensazione (netting set) conformemente ai requisiti di cui all'articolo 285, paragrafi 2 e 5, e riflette tale periodo nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
ii) tutte le caratteristiche applicabili dell'accordo di garanzia (margin agreement), compresi la frequenza delle richieste di margine, il tipo di garanzia reale contrattualmente ammissibile, gli importi soglia, gli importi minimi dei trasferimenti, gli importi indipendenti e i margini iniziali tanto per l'ente quanto per la controparte, sono adeguatamente rispecchiate nel calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata;
iii) l'ente ha istituito un'unità di gestione delle garanzie reali che è conforme all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.
Ai fini del primo comma, lettera a), il CVA ha segno positivo ed è calcolato in funzione della perdita attesa in caso di default della controparte, di un insieme adeguato di probabilità di default della controparte in momenti futuri e di un insieme adeguato di esposizioni future attualizzate simulate del portafoglio di operazioni con tale controparte in momenti futuri fino alla scadenza dell'operazione di durata maggiore compresa in tale portafoglio.
Ai fini della dimostrazione di cui al primo comma, lettera c), la garanzia reale ricevuta dalla controparte non modifica il rango dell'esposizione.
Ai fini del primo comma, lettera f), punto iii), del presente paragrafo, laddove abbia già istituito un'unità di gestione delle garanzie reali per l'utilizzo del metodo dei modelli interni di cui all'articolo 283, l'ente non è tenuto a istituire un'unità aggiuntiva per la gestione delle garanzie reali qualora dimostri alla propria autorità competente che tale unità soddisfa i requisiti di cui all'articolo 287 per tutte le garanzie reali riconosciute per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo standardizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se i differenziali sui credit default swap della controparte sono osservabili sul mercato, l'ente utilizza tali differenziali. Laddove tali differenziali sui credit default swap non siano disponibili, l'ente utilizza uno dei metodi seguenti:
a) differenziali creditizi tratti da altri strumenti emessi dalla controparte che rispecchiano le condizioni di mercato correnti;
b) variabili proxy del differenziale che sono adeguate in considerazione del rating, del settore e della regione della controparte.
3. L'ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:
a) il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 fa parte del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente che comprende l'identificazione, la misurazione, la gestione, l'approvazione e la segnalazione interna del CVA e del rischio di CVA a fini contabili;
b) l'ente dispone di un processo per assicurare il rispetto di una serie documentata di politiche interne, controlli, valutazioni delle prestazioni del modello nonché procedure relative al modello di esposizione di cui al paragrafo 1;
c) l'ente dispone di un'unità indipendente di validazione responsabile della validazione effettiva iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; tale unità è indipendente dalle unità che si occupano di attività relative al credito e dalle unità di negoziazione, compresa l'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), e riferisce direttamente all'alta dirigenza; dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere tale compito;
d) l'alta dirigenza partecipa attivamente al processo di controllo del rischio e considera il controllo del rischio di CVA un aspetto essenziale dell'attività, al quale devono essere consacrate adeguate risorse;
e) l'ente documenta il processo di validazione iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 con un livello di dettaglio tale da consentire a un terzo di comprendere le modalità di funzionamento dei modelli, i loro limiti e le loro ipotesi principali, nonché di ricreare l'analisi; tale documentazione stabilisce la frequenza minima con cui sarà condotta la validazione continuativa, nonché altre circostanze (quali un improvviso cambiamento nel comportamento del mercato) in base alle quali è effettuata una validazione aggiuntiva; descrive come viene condotta la validazione rispetto ai flussi di dati e ai portafogli, quali analisi vengono utilizzate e come vengono costruiti i portafogli rappresentativi di controparti;
f) i modelli di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di esposizione di cui al paragrafo 1 per un dato scenario di fattori di rischio di mercato simulati sono sottoposti a verifica a fronte di parametri di riferimento indipendenti adeguati per un'ampia gamma di stati di mercato come parte del processo di validazione iniziale e continuativa del modello; i modelli di determinazione del prezzo relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;
g) un riesame indipendente del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell'ente di cui alla lettera a) del presente paragrafo è effettuato dal processo di audit interno dell'ente su base regolare; tale riesame comprende tanto le attività dell'unità di cui all'articolo 383, paragrafo 1, lettera a), quanto quelle dell'unità indipendente di validazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
h) il modello del CVA regolamentare utilizzato dall'ente per calcolare l'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell'operazione e gli accordi di garanzia in modo tempestivo, completo e prudente; le condizioni generali e le clausole specifiche sono archiviate in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; anche la trasmissione al modello di esposizione dei dati relativi alle condizioni generali e clausole specifiche delle operazioni e degli accordi di garanzia è soggetta ad audit interno e sono predisposte procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali, le clausole specifiche e gli accordi di garanzia dell'operazione siano presi in considerazione nel sistema di esposizione in modo corretto o, almeno, prudente;
i) i dati di mercato attuali e storici utilizzati dall'ente nel modello per il calcolo dell'esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 sono acquisiti indipendentemente dalle linee di business e immessi in tale modello in modo tempestivo e completo e conservati in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; l'ente dispone di un processo in materia di integrità dei dati ben sviluppato per gestire rilevazioni di dati inadeguate; qualora il modello faccia affidamento su variabili proxy dei dati di mercato, l'ente elabora politiche interne per individuare variabili proxy adeguate e dimostra empiricamente su base continuativa che dette variabili proxy forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante;
j) il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 riflette informazioni specifiche e contrattuali dell'operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione (netting set); l'ente verifica che le operazioni siano assegnate all'insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell'ambito del modello.
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti stabiliti all'articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le modalità con cui l'ente determina le variabili proxy del differenziale di cui al paragrafo 2, lettera b), ai fini del calcolo delle probabilità di default;
b) ulteriori elementi tecnici che gli enti devono prendere in considerazione nel calcolare la perdita attesa in caso di default della controparte, le probabilità di default della controparte e l'esposizione futura attualizzata simulata del portafoglio di operazioni con tale controparte nonché il CVA, come indicato al paragrafo 1;
c) quali altri strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono adeguati per stimare le probabilità di default della controparte e le modalità con cui gli enti devono effettuare tale stima.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso del metodo standardizzato di cui all'articolo 383, paragrafo 3;
b) la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti devono verificare la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 383 e 383 bis.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2028.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti agli articoli da 383 quater a 383 nonies e la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.
2. Per ciascuna classe di rischio di cui all'articolo 383, paragrafo 2, la sensibilità dei CVA aggregati e la sensibilità di tutte le posizioni in coperture ammissibili rientranti nell'ambito di applicazione dei requisiti di fondi propri per i rischi delta o vega nei confronti di ciascuno dei fattori di rischio delta o vega inclusi in tale classe di rischio sono calcolate utilizzando le formule corrispondenti di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.
Per il calcolo delle sensibilità al rischio vega dei CVA aggregati, sono incluse le sensibilità tanto alle volatilità utilizzate nel modello di esposizione per simulare i fattori di rischio quanto alle volatilità utilizzate per rivalutare le operazioni in opzioni in portafoglio con la controparte.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, previa autorizzazione dell'autorità competente, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta e vega ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:
a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio o della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità indipendente di controllo del rischio all'interno dell'ente;
b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità della posizione rispetto alle formule di cui agli articoli 383 decies e 383 undecies, e che le sensibilità al rischio delta e vega che ne risultano non differiscono sostanzialmente da quelle ottenute applicando le formule di cui rispettivamente agli articoli 383 decies e 383 undecies.
3. Se una copertura ammissibile è uno strumento su indici, gli enti calcolano le sensibilità di tale copertura ammissibile a tutti i fattori di rischio pertinenti applicando la variazione di uno dei fattori di rischio pertinenti a ciascuna delle componenti dell'indice.
4. L'ente può introdurre fattori di rischio aggiuntivi che corrispondono a strumenti su indici ammissibili per le seguenti classi di rischio:
a) rischio di differenziali creditizi della controparte;
b) rischio di differenziali creditizi di riferimento; e
c) rischio azionario.
Ai fini dei rischi delta, uno strumento su indici è considerato ammissibile se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 325 decies. Per i rischi vega, tutti gli strumenti su indici sono considerati ammissibili.
L'ente calcola le sensibilità del CVA e delle coperture ammissibili a fattori di rischio su indici ammissibili in aggiunta alle sensibilità ai fattori di rischio non inerenti a indici.
L'ente calcola le sensibilità al rischio delta e vega a un fattore di rischio su indici ammissibili come una singola sensibilità rispetto all'indice ammissibile sottostante. Se il 75 % delle componenti di un indice ammissibile è assegnato allo stesso settore di cui agli articoli 383 septdecies, 383 vicies e 383 tervicies, l'ente assegna l'indice ammissibile a quello stesso settore. In caso contrario, l'ente assegna la sensibilità alla categoria di indici ammissibili applicabile.
5. Le sensibilità ponderate del CVA aggregato e del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili a ciascun fattore di rischio sono calcolate moltiplicando le rispettive sensibilità nette per il fattore di ponderazione del rischio corrispondente, secondo le formule seguenti:
WSkCVA = RWk · SkCVA
WSkcoperture = RWk · Skcoperture
dove:
k = l'indice che rappresenta il fattore di rischio k;
WSkCVA = la sensibilità ponderata del CVA aggregato al fattore di rischio k;
RWk = il fattore di ponderazione del rischio applicabile al fattore di rischio k;
SkCVA = la sensibilità netta del CVA aggregato al fattore di rischio k;
WSkcoperture = la sensibilità ponderata del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k;
Skcoperture = la sensibilità netta del valore di mercato di tutte le coperture ammissibili nel portafoglio CVA al fattore di rischio k.
6. Gli enti calcolano la sensibilità ponderata netta WSk del portafoglio CVA al fattore di rischio k secondo la formula seguente:
WSk = WSkCVA -WSkcoperture
7. Le sensibilità ponderate nette all'interno della stessa categoria sono aggregate secondo la formula seguente, utilizzando le correlazioni corrispondenti ρkl alle sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria di cui agli articoli 383 terdecies, 383 unvicies e 383 octodecies che danno luogo alla sensibilità specifica per categoria Kb:
dove:
Kb = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;
WSk = le sensibilità ponderate nette;
ρkl = i corrispondenti parametri di correlazione infracategoria;
R = il parametro di limitazione della copertura pari a 0,01.
8. La sensibilità specifica per categoria è calcolata conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui agli articoli 383 terdecies, 383 sexdecies, 383 novodecies, 383 duovicies, 383 quatervicies e 383 septvicies, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:
dove:
mCVA = un fattore moltiplicatore pari a 1; l'autorità competente può aumentare il valore di mCVA se il modello del CVA regolamentare dell'ente presenta carenze che impediscono l'adeguata misurazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA;
Kb = la sensibilità specifica per categoria della categoria b;
γbc = il parametro di correlazione tra le categorie b e c;
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per i fattori di rischio delta su tasso di interesse, compreso il rischio di tasso di inflazione, è prevista una categoria per ogni valuta e, in tale contesto, ciascuna categoria contiene diversi tipi di fattori di rischio.
I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili ai tassi di interesse compresi nel portafoglio CVA sono i tassi privi di rischio per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.
I fattori di rischio delta su tasso di interesse applicabili agli strumenti sensibili al tasso di inflazione compresi nel portafoglio CVA sono i tassi di inflazione per ogni valuta interessata e per ciascuna delle scadenze seguenti: 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni e 30 anni.
2. Le valute per le quali un ente applica i fattori di rischio delta su tasso di interesse conformemente al paragrafo 1 sono l'euro, la corona svedese, il dollaro australiano, il dollaro canadese, la lira sterlina britannica, lo yen giapponese e il dollaro USA, la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e la valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II.
3. Per le valute non specificate al paragrafo 2, i fattori di rischio delta su tasso di interesse corrispondono alla variazione assoluta del tasso di inflazione e la variazione parallela dell'intera curva priva di rischio per una determinata valuta.
4. Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel loro portafoglio di negoziazione che hanno il rischio di credito più basso, compresi gli swap su indici overnight.
5. Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 4, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.
Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al primo comma siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.
6. Il fattore di rischio vega applicabile agli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde alle volatilità del tasso di interesse di tutte le scadenze per una determinata valuta. Il fattore di rischio vega del tasso di inflazione applicabile a tutti gli strumenti nel portafoglio CVA sensibile alla volatilità del tasso di interesse corrisponde a tutte le volatilità del tasso di inflazione di tutte le scadenze per una determinata valuta. E' calcolata una sensibilità del tasso di interesse netta e una sensibilità del tasso di inflazione netta per ciascuna valuta.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai tassi di cambio a vista corrispondono ai tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni o la valuta di base dell'ente se questo utilizza una valuta di base in conformità dell'articolo 325 octodecies, paragrafo 7. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.
2. I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dovuta al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Vi è un'unica categoria per tutte le valute e le scadenze, contenente tutti i fattori di rischio vega sui cambi e un'unica sensibilità netta.
3. Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per i fattori di rischio delta e vega sui cambi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di differenziali creditizi della controparte
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi della controparte applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi della controparte compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi delle singole controparti nonché agli strumenti di riferimento e agli indici ammissibili per ciascuna delle scadenze seguenti: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.
2. La classe di rischio di differenziali creditizi della controparte non è soggetta ai requisiti di fondi propri per il rischio vega.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di differenziali creditizi di riferimento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di rischio delta su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti sensibili ai differenziali creditizi di riferimento compresi nel portafoglio CVA corrispondono ai differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
2. I fattori di rischio vega su differenziali creditizi di riferimento applicabili agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei differenziali creditizi di riferimento corrispondono alle volatilità dei differenziali creditizi di tutte le scadenze per tutti gli strumenti di riferimento compresi in una categoria. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie di cui all'articolo 383 unvicies.
2. I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono i prezzi a pronti di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
3. I fattori di rischio vega su strumenti di capitale che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità degli strumenti di capitale sono le volatilità implicite di tutti gli strumenti di capitale assegnati alla stessa categoria di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori del rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui all'articolo 383 quinvicies.
2. I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili ai prezzi a pronti delle merci sono i prezzi a pronti di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.
3. I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti compresi nel portafoglio CVA sensibili alla volatilità dei prezzi delle merci sono le volatilità implicite di tutte le merci assegnate alla stessa categoria settoriale di cui al paragrafo 1. E' calcolata una sensibilità netta per ciascuna categoria settoriale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sensibilità al rischio delta
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano le sensibilità delta costituite da fattori del rischio di tasso di interesse come segue:
a) le sensibilità delta del CVA aggregato a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio, nonché di una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:
dove:
SrktCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;
rkt = il valore del fattore di rischio del tasso privo di rischio k con scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a rkt in VCVA;
Srktcopertirai= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore di rischio del tasso privo di rischio;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;
b) le sensibilità delta a fattori di rischio costituiti da tassi di inflazione, nonché da una copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, sono calcolate come segue:
dove:
SinflktCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di inflazione;
inflkt = il valore di un fattore di rischio di tasso di inflazione k con scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a inflkt in VCVA;
Sinflktcoperturai= le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di inflazione;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a inflkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
2. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di cambio a vista, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SFXkCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;
FXk = il valore del fattore di rischio del tasso di cambio a vista k;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a FXk in VCVA;
SFXkcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di cambio a vista;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a FXk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
3. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi della controparte, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SccsktCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso dei differenziali creditizi della controparte;
ccskt = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte k alla scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccskt in VCVA;
Sccsktcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi della controparte;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a ccskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
4. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da tassi di differenziali creditizi di riferimento, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SrcsktCVA= le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;
rcskt = il valore del fattore di rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento k alla scadenza t;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a ccskt in VCVA;
Srcsktcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di tasso di differenziali creditizi di riferimento;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a ccskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
5. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di strumenti di capitale, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SEQCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;
EQ = il valore del prezzo a pronti degli strumenti di capitale;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a EQ in VCVA;
SEQcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a EQ nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
6. Gli enti calcolano le sensibilità delta del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da prezzi a pronti di merci, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SCTYCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;
CTY = il valore del prezzo a pronti delle merci;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = fattori di rischio diversi rispetto a CTY in VCVA;
SCTYcoperturai = le sensibilità della copertura ammissibile i a un fattore del rischio di prezzo a pronti di merci;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a CTY nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sensibilità al rischio vega
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti calcolano le sensibilità al rischio vega del CVA aggregato ai fattori di rischio costituiti da volatilità implicita, nonché di uno strumento di copertura ammissibile rispetto a tali fattori di rischio, come segue:
dove:
SvolkCVA = le sensibilità del CVA aggregato a un fattore del rischio di volatilità implicita;
volk = il valore del fattore del rischio di volatilità implicita;
VCVA = il CVA aggregato calcolato tramite il modello del CVA regolamentare;
x, y = i fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo VCVA;
Svolkcoperturai = le sensibilità dello strumento di copertura ammissibile i a un fattore del rischio di volatilità implicita;
Vi = la funzione di determinazione del prezzo della copertura ammissibile i;
w, z = i fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio per ciascuna categoria nella tabella 1 sono i seguenti:
Tabella 1
Categoria | Scadenza | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | 1 anno | 1,11 % |
2 | 2 anni | 0,93 % |
3 | 5 anni | 0,74 % |
4 | 10 anni | 0,74 % |
5 | 30 anni | 0,74 % |
.
2. Per le valute diverse da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio è pari all'1,58 %.
3. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una delle valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,11 %.
4. Per il rischio di tasso di inflazione denominato in una valuta diversa da quelle di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio della sensibilità delta al rischio di tasso di inflazione è pari all'1,58 %.
5. I fattori di ponderazione del rischio da applicare alle sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse e ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione per tutte le valute sono pari al 100 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni infracategoria per il rischio di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per le valute di cui all'articolo 383 quater, paragrafo 2, i parametri di correlazione che gli enti applicano all'aggregazione delle sensibilità delta ai tassi privi di rischio tra le diverse categorie di cui all'articolo 383 duodecies, tabella 1, sono i seguenti:
Tabella 1
Categoria | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 100 % | 91 % | 72 % | 55 % | 31 % |
2 | 100 % | 87 % | 72 % | 45 % | |
3 | 100 % | 91 % | 68 % | ||
4 | 100 % | 83 % | |||
5 | 100 % |
.
2. Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l'aggregazione della sensibilità al rischio delta di tasso di inflazione e della sensibilità delta al tasso privo di rischio denominate nella stessa valuta.
3. Gli enti applicano un parametro di correlazione pari al 40 % per l'aggregazione della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di inflazione e della sensibilità ai fattori di rischio vega di tasso di interesse denominate nella stessa valuta.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazione tra categorie per il rischio di tasso di interesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il parametro di correlazione tra categorie per i rischi delta e vega su tasso di interesse è fissato a 0,5 per tutte le coppie di valute.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità delta al fattore di rischio di cambio tra la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni e un'altra valuta sono pari all'11 %.
2. Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II è uno dei seguenti:
a) il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;
b) l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla BCE, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui a tale paragrafo che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.
4. I fattori di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità vega al fattore di rischio di cambio sono pari al 100 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni per il rischio di cambio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio delta tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.
2. All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio vega tra categorie è applicato un parametro di correlazione uniforme pari al 60 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi della controparte
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi della controparte sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Tutti | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 0,5 % |
2 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 0,5 % |
3 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | |
4 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | |
5 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | |
6 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | |
7 | Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | |
8 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | |
9 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri | 1,0 % | |
10 | Classe di merito di credito 1 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi | 1,5 % |
Classi di merito di credito da 2 a 3 | 2,5 % | ||
11 | Classi di merito di credito da 1 a 3 | Altri settori | 5,0 % |
12 | Indici ammissibili | 1,5 % | |
13 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 2,0 % |
14 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 4,0 % | |
15 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 12,0 % | |
16 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 7,0 % | |
17 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 8,5 % | |
18 | Tecnologia, telecomunicazioni | 5,5 % | |
19 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 5,0 % | |
20 | Altri settori | 12,0 % | |
21 | Indici ammissibili | 5,0 % |
.
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
2. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali di cui alla tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 o alla categoria 20 della tabella 1, a seconda del merito di credito dell'emittente.
3. Gli enti assegnano alle categorie 12 e 21 della tabella 1 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.
4. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi della controparte
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 11 e da 13 a 20 quali stabilite all'articolo 383 septdecies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 11 o rientrano entrambi nelle categorie da 13 a 20, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
2. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 12 e 21, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % sei due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all'80 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 12 o entrambi nella categoria 21, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi della controparte
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi della controparte sono le seguenti:
Tabella 1
Categoria | 1, 2, 3, 13 e 14 | 4 e 15 | 5 e 16 | 6 e 17 | 7 e 18 | 8 e 19 | 9 e 10 | 11 e 20 | 12 e 21 |
1, 2, 3, 13 e 14 | 100 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % |
4 e 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | |
5 e 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | ||
6 e 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | |||
7 e 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | ||||
8 e 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | |||||
9 e 10 | 100 % | 0 % | 45 % | ||||||
11 e 20 | 100 % | 0 % | |||||||
12 e 21 | 100 % |
.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di differenziali creditizi di riferimento sono gli stessi per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) e tutte le esposizioni verso differenziali creditizi di riferimento all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Merito di credito | Settore | Fattore di ponderazione del rischio |
1 | Tutti | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri | 0,5 % |
2 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 0,5 % |
3 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | |
4 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | |
5 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | |
6 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | |
7 | Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | |
8 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | |
9 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi stabiliti negli Stati membri | 1,0 % | |
10 | Classe di merito di credito 1 | Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi | 1,5 % |
Classi di merito di credito da 2 a 3 | 2,5 % | ||
11 | Classe di merito di credito da 1 a 3 | Indici ammissibili | 1,5 % |
12 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e senza rating | Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di paesi terzi, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e all'articolo 118 | 2,0 % |
13 | Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 4,0 % | |
14 | Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 12,0 % | |
15 | Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 7,0 % | |
16 | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 8,5 % | |
17 | Tecnologia, telecomunicazioni | 5,5 % | |
18 | Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 5,0 % | |
19 | Indici ammissibili | 5,0 % | |
20 | Altri settori | 12,0 % |
.
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6. Altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
2. I fattori di ponderazione del rischio per le volatilità dei differenziali creditizi di riferimento sono fissati al 100 %.
3. Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie settoriali della tabella 1. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 20 della tabella 1.
4. Gli enti assegnano alle categorie 11 e 19 solo le esposizioni che fanno riferimento a indici ammissibili di cui all'articolo 383 ter, paragrafo 4.
5. Gli enti utilizzano un metodo look-through per determinare le sensibilità di un'esposizione che fa riferimento a un indice non ammissibile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali da 1 a 10, da 12 a 18 e 20 di cui all'articolo 383 vicies, paragrafo 1, tabella 1, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, al 90 % se i due nomi sono distinti ma giuridicamente collegati, mentre è pari al 50 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nelle categorie da 1 a 10, rientrano entrambi nelle categorie da 12 a 18 o rientrano entrambi nella categoria 20, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
2. Tra due sensibilità WSk e WSl, derivanti dalle esposizioni al rischio assegnate alle categorie settoriali 11 e 19, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:
ρkl = ρkl(scadenza) · ρkl(nome) · ρkl(qualità)
dove:
ρkl(scadenza) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 90 % negli altri casi;
ρkl(nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici e i due indici appartengono alla medesima serie, al 90 % sei due indici sono gli stessi ma appartengono a serie distinte, mentre è pari all'80 % negli altri casi;
ρkl(qualità) è pari a 1 se i due nomi rientrano entrambi nella categoria 11 o entrambi nella categoria 19, mentre è pari all'80 % negli altri casi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi di riferimento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le correlazioni tra categorie per il rischio delta su differenziali creditizi di riferimento e il rischio vega su differenziali creditizi di riferimento sono le seguenti:
Tabella 1
Categoria | 1, 2 e 12 | 3 e 14 | 4 e 15 | 5 e 16 | 6 e 17 | 7 e 18 | 8 e 19 | 9 e 10 | 20 | 11 | 19 |
1, 2 e 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % |
3 e 14 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 % | |
4 e 15 | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||
5 e 16 | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||
6 e 17 | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||
7 e 18 | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||
8 e 19 | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 % | ||||||
9 e 10 | 100 % | 0 % | 45 % | 45 % | |||||||
20 | 100 % | 0 % | 0 % | ||||||||
11 | 100 % | 75 % | |||||||||
19 | 100 % |
.
2. In deroga al paragrafo 1, i valori di correlazione tra categorie calcolati in tale paragrafo sono divisi per 2 per le correlazioni tra una categoria del gruppo di categorie da 1 a 10 e una categoria del gruppo di categorie da 12 a 18.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Categorie di ponderazione del rischio per il rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio azionario all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Capitalizzazione di mercato | Economia | Settore | Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di strumenti di capitale |
1 | Alta | Economia di mercato emergente | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici | 55 % |
2 | Telecomunicazioni, prodotti industriali | 60 % | ||
3 | Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 45 % | ||
4 | Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia | 55 % | ||
5 | Economia avanzata | Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici | 30 % | |
6 | Telecomunicazioni, prodotti industriali | 35 % | ||
7 | Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 40 % | ||
8 | Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia | 50 % | ||
9 | Bassa | Economia di mercato emergente | Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4 | 70 % |
10 | Economia avanzata | Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8 | 50 % | |
11 | Altri settori | 70 % | ||
12 | Alta | Economia avanzata | Indici ammissibili | 15 % |
13 | Altro | Indici ammissibili | 25 % |
.
2. Ai fini del paragrafo 1, del presente articolo gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione e quelli di una bassa capitalizzazione sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7.
3. Ai fini del paragrafo 1, del presente articolo gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3.
4. Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore economico. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie settoriali di cui al paragrafo 1, tabella 1, e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.
5. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega su strumenti di capitale sono fissati al 78 % per le categorie da 1 a 8 e per la categoria 12 e al 100 % per tutte le altre categorie.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correlazioni tra categorie per il rischio azionario
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta e vega su strumenti di capitale è fissato a:
a) 15 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
b) 75 %, se le due categorie sono le categorie 12 e 13 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
c) 45 %, se una delle categorie è la categoria 12 o 13 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1, e l'altra categoria rientra tra le categorie da 1 a 10 dell'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1;
d) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 11 di cui all'articolo 383 tervicies, paragrafo 1, tabella 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Categorie di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità delta ai fattori di rischio di prezzo a pronti di merci sono gli stessi per tutte le esposizioni al rischio di posizione in merci all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 1 e sono i seguenti:
Tabella 1
Numero della categoria | Nome della categoria | Fattore di ponderazione del rischio di prezzo a pronti di merci |
1 | Energia - combustibili solidi | 30 % |
2 | Energia - combustibili liquidi | 35 % |
3 | Energia - elettricità | 60 % |
4 | Energia - scambio di emissioni EU ETS | 40 % |
5 | Energia - scambio di emissioni non EU ETS | 60 % |
6 | Trasporto | 80 % |
7 | Metalli - non preziosi | 40 % |
8 | Combustibili gassosi | 45 % |
9 | Metalli preziosi (incluso l'oro) | 20 % |
10 | Semi e semi oleosi | 35 % |
11 | Zootecnia e settore lattiero-caseario | 25 % |
12 | Merci tenere (softs) e altre merci agricole | 35 % |
13 | Altre merci | 50 % |
.
2. I fattori di ponderazione del rischio per il rischio vega di posizione in merci sono fissati al 100 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Art. 383 septvicies
Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio delta di posizione in merci è fissato a:
a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 12 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1;
b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 13 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1.
2. Il parametro di correlazione tra categorie per il rischio vega di posizione in merci è fissato a:
a) 20 %, se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 12 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1;
b) 0 %, se una delle due categorie è la categoria 13 di cui all'articolo 383 quinvicies, paragrafo 1, tabella 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo di base
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al paragrafo 2 o 3, del presente articolo a seconda dei casi, per un portafoglio di operazioni con una o più controparti utilizzando una delle seguenti formule, secondo quanto opportuno:
a) la formula di cui al paragrafo 2, del presente articolo qualora l'ente includa nel calcolo una o più coperture ammissibili riconosciute ai sensi dell'articolo 386;
b) la formula di cui al paragrafo 3, del presente articolo qualora l'ente non includa nel calcolo alcuna copertura ammissibile riconosciuta ai sensi dell'articolo 386.
I metodi di cui al primo comma, lettere a) e b) non sono utilizzati in combinazione.
2. L'ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:
BACVAtotale = β ∙ BACVAcsr-senza copertura + DSCVA ∙ (1 - β) ∙ BACVAcsr-con copertura
dove:
BACVAtotale = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base;
BACVAcsr-senza copertura = i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo il metodo di base calcolati conformemente al paragrafo 3 per un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b);
DSCVA = 0,65;
β = 0,25;
a = 1,4;
ρ = 0,5;
c = l'indice che rappresenta tutte le controparti per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
NS = l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione (netting sets) con una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
h = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti single-name riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per una determinata controparte per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
I = l'indice che rappresenta tutti gli strumenti su indici riconosciuti come coperture ammissibili ai sensi dell'articolo 386 per tutte le controparti per cui l'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo di cui al presente articolo;
RWc = il fattore di ponderazione del rischio applicabile alla controparte "c"; la controparte "c" è assegnata a uno dei fattori di ponderazione del rischio basato su una combinazione di settore e merito di credito e determinato conformemente alla tabella 1.
In assenza di rating esterni per una specifica controparte, gli enti possono, previa approvazione delle autorità competenti, associare il rating interno a un rating esterno corrispondente e assegnare un fattore di ponderazione del rischio corrispondente alle classi di merito di credito da 1 a 3 o alle classi di merito di credito da 4 a 6; altrimenti si applicano i fattori di ponderazione del rischio per le esposizioni prive di rating.
McNS= la scadenza effettiva (effective maturity) dell'insieme di attività soggette a compensazione (netting set) NS con la controparte c;
McNS è calcolata conformemente all'articolo 162; tuttavia, ai fini di tale calcolo,
non è limitata a cinque anni, ma alla scadenza contrattuale più lunga rimanente all'interno dell'insieme di attività soggette a compensazione;
EADcNS = il valore dell'esposizione al rischio di controparte dell'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c, compreso l'effetto della garanzia reale in conformità dei metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda dei casi, sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g);
DFcNS = il fattore di sconto di vigilanza per l'insieme di attività soggette a compensazione NS con la controparte c.
Per l'ente che utilizza i metodi di cui al titolo II, capo 6, sezione 6, il fattore di sconto di vigilanza è fissato a 1; in tutti gli altri casi, il fattore di sconto di vigilanza è calcolato come segue:
rhc = il fattore di correlazione di vigilanza tra il rischio di differenziali creditizi della controparte c e il rischio di differenziali creditizi di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile h per la controparte c, determinata conformemente alla tabella 2;
MhSN = la durata residua di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;
BhSN = l'importo nozionale di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile;
DFhSN = il fattore di sconto di vigilanza per uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:
RWhSN = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento single-name riconosciuto come copertura ammissibile; tali fattori di ponderazione del rischio si basano su una combinazione di settore e merito di credito del differenziale creditizio di riferimento dello strumento di copertura e sono determinati conformemente alla tabella 1;
Miind = la durata residua di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile; nel caso di più posizioni nello stesso strumento su indici, Miind è la scadenza nozionale ponderata di tutte tali posizioni;
Biind = l'importo nozionale totale di una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;
DFiind = il fattore di sconto di vigilanza per una o più posizioni nello stesso strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile, calcolato come segue:
RWiind = il fattore di ponderazione del rischio di vigilanza di uno strumento su indici riconosciuto come copertura ammissibile;
RWiind si basa su una combinazione di settore e merito di credito di tutte le componenti dell'indice, calcolata come segue:
a) se tutte le componenti dell'indice appartengono allo stesso settore e presentano lo stesso merito di credito, come determinato conformemente alla tabella 1,
RWiind è calcolato come il fattore di ponderazione del rischio pertinente di cui alla tabella 1 per tale settore e tale merito di credito moltiplicato per 0,7;
b) se le componenti dell'indice non appartengono tutte allo stesso settore o non presentano tutte lo stesso merito di credito,
RWiind è calcolato come media ponderata dei fattori di ponderazione del rischio di tutte le componenti dell'indice, come stabilito conformemente alla tabella 1, moltiplicato per 0,7.
Tabella 1
Settore della controparte | Merito di credito | |
Classe di merito di credito da 1 a 3 | Classe di merito di credito da 4 a 6 e privo di rating | |
Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118 | 0,5 % | 2,0 % |
Amministrazioni regionali o autorità locali e organismi del settore pubblico | 1,0 % | 4,0 % |
Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati | 5,0 % | 12,0 % |
Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive | 3,0 % | 7,0 % |
Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto | 3,0 % | 8,5 % |
Tecnologia, telecomunicazioni | 2,0 % | 5,5 % |
Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche | 1,5 % | 5,0 % |
Altri settori | 5,0 % | 12,0 % |
.
Tabella 2
Correlazioni tra differenziale creditizio della controparte e copertura single-name | |
Copertura single-name h della controparte i | Valore di rhc |
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto i) | 100 % |
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto ii) | 80 % |
Controparti di cui all'articolo 386, paragrafo 3, lettera a), punto iii) | 50 % |
.
3. Un ente che soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come segue:
dove tutti i termini sono quelli di cui al paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo semplificato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, o che sia stato autorizzato dalla propria autorità competente a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 4, ad applicare il metodo di cui all'articolo 282 può calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA come importi delle esposizioni ponderati per il rischio in relazione al rischio di controparte per le posizioni escluse dal portafoglio di negoziazione e le posizioni del portafoglio di negoziazione rispettivamente di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettere a) e g), divisi per 12,5.
2. Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 si applicano i requisiti seguenti:
a) solo le operazioni soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA di cui all'articolo 382 sono soggette a tale calcolo;
b) i derivati su crediti riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di controparte non sono inclusi in tale calcolo.
3. L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, a seconda dei casi, si conforma ai requisiti di cui all'articolo 273 ter.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Coperture ammissibili
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente agli articoli 383 e 384 se tali posizioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a) sono utilizzate al fine di attenuare il rischio di CVA e sono gestite come tali;
b) possono essere assunte con terzi o con il portafoglio di negoziazione dell'ente come copertura interna, nel qual caso devono rispettare l'articolo 106, paragrafo 7;
c) solo le posizioni in strumenti di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riconosciute come coperture ammissibili per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA in conformità degli articoli 383 e 384 rispettivamente.
Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente all'articolo 383, le posizioni in strumenti di copertura sono riconosciute come coperture ammissibili se, oltre alle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del presente paragrafo, tali strumenti di copertura costituiscono una posizione unica in una copertura ammissibile e non sono suddivisi in più di una posizione in più di una copertura ammissibile.
2. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 383, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:
a) strumenti a copertura della variabilità del differenziale creditizio della controparte, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5;
b) strumenti a copertura della variabilità della componente relativa all'esposizione del rischio di CVA, ad eccezione degli strumenti di cui all'articolo 325, paragrafo 5.
3. Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA ai sensi dell'articolo 384, sono riconosciute come coperture ammissibili soltanto le posizioni negli strumenti di copertura seguenti:
a) credit default swap single-name e contingent-credit default swap single-name, che fanno riferimento:
i) direttamente alla controparte;
ii) a un soggetto giuridicamente collegato alla controparte, dove giuridicamente collegato si riferisce ai casi in cui il nome di riferimento e la controparte sono un'impresa madre e la sua filiazione oppure due filiazioni di una stessa impresa madre;
iii) a un soggetto che appartiene allo stesso settore e alla stessa regione della controparte;
b) index credit default swap.
4. Le posizioni in strumenti di copertura assunte con terzi riconosciute come coperture ammissibili ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 e incluse nel calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA non sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.
5. Le posizioni in strumenti di copertura non riconosciute come coperture ammissibili a norma del presente articolo sono soggette ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al titolo IV.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Oggetto
Gli enti effettuano la vigilanza e il controllo delle loro grandi esposizioni conformemente alla presente parte.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esclusione dall'ambito di applicazione
(soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
[La presente parte non si applica alle imprese di investimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1.
La presente parte non si applica a un gruppo sulla base della sua situazione consolidata se tale gruppo comprende soltanto imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o all'articolo 96, paragrafo 1, e imprese ausiliarie e se tale gruppo non comprende enti creditizi.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizione
Ai fini della presente parte si intende per "esposizioni" qualsiasi elemento dell'attivo e qualsiasi elemento fuori bilancio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, senza applicazione di fattori di ponderazione del rischio o categorie di rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le esposizioni totali verso un gruppo di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di tale gruppo.
2. Le esposizioni totali verso singoli clienti sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.
3. Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:
a) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;
b) compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.
Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.
4. Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate come stabilito in tali articoli.
Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.
In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
5. Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.
6. Le esposizioni non comprendono:
a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;
c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;
e) le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità.
7. Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.;
8. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;
b) a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. Ai fini del paragrafo 5, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con un cliente ma il sottostante di uno strumento di debito o di capitale sia stato emesso da tale cliente ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso il cliente.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizione di ente ai fini delle grandi esposizioni
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente parte, il termine "ente" comprende un'impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che, se fosse stabilita nell'Unione, rientrerebbe nella definizione del termine "ente" e che è stata autorizzata in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.
Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizione di grande esposizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Capacità di individuare e gestire grandi esposizioni
L'ente si dota di solide procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione, la gestione, la supervisione, la segnalazione e la contabilizzazione di tutti le grandi esposizioni e per le loro successive modifiche, conformemente al presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obblighi di segnalazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.
Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a) l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;
b) il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;
c) il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;
d) il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.
Oltre alle informazioni di cui al primo comma, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti la loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra.
3. Gli enti segnalano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alle rispettive autorità competenti almeno su base semestrale.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:
a) la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;
b) i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Limiti delle grandi esposizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021, come modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2020, n. L 405 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, l'ammontare dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o un'impresa di investimento o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti o imprese di investimento, detto importo non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti o imprese di investimento, non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del presente regolamento, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR, nel qual caso ne informano l'ABE e la Commissione.
In deroga al primo comma del presente paragrafo, il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Il G-SII si conforma a tale limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII. Ove il G-SII abbia un'esposizione verso un altro ente o gruppo identificato come G-SII o come G-SII non UE, esso deve rispettare tale limite entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui tale altro ente o gruppo è stato identificato come G-SII o come G-SII non UE
2. L'ABE, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, tenendo conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 nonché degli sviluppi con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni sia a livello di Unione che internazionale, emana orientamenti entro il 31 dicembre 2014 per fissare gli opportuni limiti aggregati di tali esposizioni ovvero singoli limiti più severi delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato.
Nell'elaborare tali orientamenti, l'ABE considera se l'introduzione di limiti aggiuntivi abbia un significativo impatto negativo sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione, sull'erogazione del credito all'economia reale ovvero sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione valuta l'adeguatezza e l'impatto dell'imposizione di limiti alle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato, tenendo conto degli sviluppi nell'Unione e internazionali con riguardo al sistema bancario ombra e alle grandi esposizioni, nonché dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se del caso, di una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato.
2 bis. Entro il 10 gennaio 2027, l'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per aggiornare gli orientamenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Nell'aggiornare tali orientamenti, l'ABE tiene debitamente conto, tra l'altro, del contributo di soggetti del sistema bancario ombra all'unione dei mercati dei capitali, del potenziale impatto negativo che un'eventuale modifica di tali orientamenti, anche i limiti aggiuntivi, potrebbe avere sul modello aziendale e sul profilo di rischio degli enti nonché sulla stabilità e sul regolare funzionamento dei mercati finanziari.
Inoltre, entro il 31 dicembre 2027 l'ABE, previa consultazione dell'AESFEM, presenta alla Commissione una relazione sul contributo di soggetti del sistema bancario ombra all'unione dei mercati dei capitali e sulle esposizioni degli enti verso tali soggetti, compresa l'adeguatezza dei limiti aggregati o dei singoli limiti più severi rispetto a tali esposizioni, tenendo debitamente conto del quadro normativo e dei modelli aziendali di tali soggetti.
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, se del caso, sulla base di tale relazione, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra.
3. Fatto salvo l'articolo 396, l'ente rispetta costantemente il pertinente limite di cui al paragrafo 1.
4. Le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute possono essere soggette allo stesso trattamento di cui al paragrafo 1.
5. I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;
b) l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;
c) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;
d) qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di classe 1 dell'ente.
Ogniqualvolta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.
6. Ai fini del presente paragrafo, per misure strutturali si intendono misure adottate da uno Stato membro e attuate dalle pertinenti autorità competenti di tale Stato, prima dell'entrata in vigore di un atto legislativo che armonizzi esplicitamente tali misure, che impongono agli enti creditizi autorizzati in tale Stato membro di ridurre le loro esposizioni nei confronti di soggetti giuridici diversi a seconda delle loro attività, indipendentemente dall'ubicazione di dette attività, allo scopo di tutelare i depositanti e salvaguardare la stabilità finanziaria.
Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 400, paragrafo 1, lettera f), qualora gli Stati membri adottino normative nazionali con le quali impongono l'adozione di misure strutturali all'interno di un gruppo bancario le autorità competenti possono imporre, agli enti del gruppo bancario che detengono depositi coperti da un sistema equivalente di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (1), -o sistema di garanzia dei depositi in un paese terzo, di applicare un limite per le grandi esposizioni al di sotto del 25 % ma non inferiore al 15 % tra il 28 giugno 2013 e il 30 giugno 2015 e al 10 % dal 1° luglio 2015 su base subconsolidata conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, alle esposizioni infragruppo laddove queste ultime siano esposizioni verso un soggetto che non appartiene allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali.
Ai fini del presente paragrafo sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) tutti i soggetti appartenenti allo stesso sottogruppo per quanto riguarda le misure strutturali sono considerate un unico cliente o un gruppo di clienti connessi;
b) le autorità competenti applicano un limite uniforme alle esposizioni di cui al primo comma.
L'applicazione di tale metodo lascia impregiudicata un'efficace vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, o costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
7. Prima di adottare le misure strutturali specifiche di cui al paragrafo 6 attinenti alle grandi esposizioni le autorità competenti lo notificano al Consiglio, alla Commissione, alle autorità competenti interessate e all'ABE, almeno due mesi prima della pubblicazione della decisione di adottare misure strutturali, e presentano prove quantitative o qualitative pertinenti di tutto quanto segue:
a) portata delle attività soggette alle misure strutturali;
b) una spiegazione dei motivi per cui tali progetti di misure sono ritenuti adeguati, efficaci e proporzionati per proteggere i depositanti;
c) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo delle misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro.
8. Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso ad accettare o respingere le misure nazionali proposte di cui al paragrafo 7 è conferito alla Commissione che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 464, paragrafo 2.
Entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 7, l'ABE trasmette al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato il proprio parere riguardo ai punti menzionati in tale paragrafo. Anche le autorità competenti interessate possono trasmettere il proprio parere sui punti menzionati in tale paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.
Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che le misure abbiano sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria, la Commissione può, entro due mesi dalla ricezione della notifica, respingere le misure nazionali proposte. Diversamente la Commissione accetta le misure nazionali proposte per un periodo iniziale di due anni e, laddove opportuno, le misure possono essere soggette a modifica.
La Commissione può respingere le misure nazionali proposte soltanto se ritiene che esse comportino effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno o alla libera circolazione dei capitali in conformità delle disposizioni del TFUE.
La valutazione della Commissione tiene conto del parere dell'ABE e considera le prove presentate, conformemente al paragrafo 7.
Prima della scadenza delle misure le autorità competenti possono proporre nuove misure per la proroga del periodo di applicazione, ogni volta per ulteriori due anni. In tal caso lo notificano alla Commissione, al Consiglio, alle autorità competenti interessate e all'ABE. L'approvazione delle nuove misure è soggetta alla procedura di cui al presente articolo. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 458.
GU L 135 del 31.5.1994.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conformità ai requisiti in materia di grandi esposizioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Se tuttavia, in casi eccezionali, le esposizioni superano il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, l'ente procede alla segnalazione immediata del valore dell'esposizione alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, concedere un periodo di tempo limitato entro cui l'ente deve conformarsi al limite previsto.
Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale di classe 1 dell'ente.
Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo convenuto con l'autorità competente. L'autorità competente controlla la realizzazione del piano e, se del caso, esige un ritorno più rapido alla conformità.
2. Qualora in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, l'ente sia esentato dal rispetto degli obblighi di cui alla presente parte, su base individuale o subconsolidata, o qualora all'ente impresa madre in uno Stato membro si applichino le disposizioni dell'articolo 9, sono prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.
3. Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di precisare in che modo le autorità competenti possono stabilire:
a) i casi eccezionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;
c) le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri per le grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera b), è calcolato selezionando le componenti dell'esposizione totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi in questione cui si applicano i requisiti più elevati per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2, e/o i requisiti previsti all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, la cui somma è pari all'importo del superamento di cui all'articolo 395, paragrafo 5, lettera a).
2. Se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni, il requisito di fondi propri aggiuntivo è pari al 200 % dei requisiti previsti al paragrafo 1 per le componenti in questione.
3. Dieci giorni dopo che si è verificato il superamento, le componenti di quest'ultimo, selezionate secondo i criteri di cui al paragrafo 1, sono imputate alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 1 in ordine ascendente rispetto ai requisiti per il rischio specifico di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o ai requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V. Il requisito aggiuntivo di fondi propri è pari alla somma dei requisiti per il rischio specifico previsti alla parte tre, titolo IV, capo 2 e/o dei requisiti di cui all'articolo 299 e alla parte tre, titolo V, per dette componenti, moltiplicata per il corrispondente coefficiente della colonna 2 della tabella 1.
Tabella 1
Colonna 1: superamento rispetto ai limiti (sulla base di una percentuale del capitale di classe 1) | Colonna 2: |
Fattori Fino al 40 % | 200 % |
Tra il 40 % e il 60 % | 300 % |
Tra il 60 % e l'80 % | 400 % |
Tra l'80 % e il 100 % | 500 % |
Tra il 100 % e il 250 % | 600 % |
Oltre il 250 % | 900 % |
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Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Procedure volte a impedire agli enti l'elusione del requisito aggiuntivo di fondi propri
Gli enti non si sottraggono intenzionalmente al requisito aggiuntivo di fondi propri di cui all'articolo 397 cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all'articolo 395, paragrafo 1, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un'altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando operazioni artificiali al fine di chiudere l'esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.
Gli enti applicano sistemi atti a garantire che qualsiasi trasferimento avente l'effetto di cui al primo comma sia immediatamente segnalato alle autorità competenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Tecniche ammissibili di attenuazione del rischio di credito
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine "garanzia" comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, qualora, ai sensi degli articoli da 400 a 403, sia autorizzato il riconoscimento di una protezione del credito di tipo reale o di tipo personale, questo è soggetto al rispetto dei requisiti di ammissibilità e di altri requisiti stabiliti alla parte tre, titolo II, capo 4.
3. Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di uno dei metodi IRB non sono utilizzate per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.
4. Gli enti analizzano, per quanto possibile, le loro esposizioni verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell'articolo 390, paragrafo 7, per individuare possibili concentrazioni e, se del caso, prendono misure appropriate e segnalano all'autorità competente qualsiasi elemento significativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esenzioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Le esposizioni seguenti sono esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:
a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di organizzazioni internazionali o di banche multilaterali di sviluppo ai quali, se non garantiti, si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
c) elementi dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo che presta la garanzia si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
d) altre esposizioni attribuibili ad amministrazioni centrali, banche centrali, organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo o organismi del settore pubblico o da questi garantite, laddove ai crediti non garantiti nei confronti dell'organismo alla quale l'esposizione è attribuibile o dal quale è garantita si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
f) fidi concessi a controparti di cui all'articolo 113, paragrafo 6 o 7, laddove a essi si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2. Le esposizioni che non soddisfanno questi criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, sono trattate come esposizioni verso terzi;
g) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di depositi in contante presso l'ente prestatore o presso un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo;
h) elementi dell'attivo e altre esposizioni garantiti da garanzie reali in forma di certificati rappresentativi di depositi emessi dall'ente prestatore, o da un ente che sia l'impresa madre o una filiazione di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;
i) esposizioni che derivano da linee di credito non utilizzate classificate tra gli elementi fuori bilancio della "categoria 5" nell'allegato I o accordi contrattuali che soddisfano le condizioni per non essere trattati come impegni e purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti connessi un accordo in virtù del quale la linea di credito può essere utilizzata soltanto a condizione che sia stato verificato che non siano superati il limite applicabile in conformità dell'articolo 395, paragrafo 1;
j) esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate;
k) esposizioni ai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 94/19/CE derivanti dal finanziamento di tali sistemi, se gli enti che aderiscono al sistema hanno un obbligo giuridico o contrattuale di finanziare il sistema;
l) esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;
m) strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
i) in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
ii) in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;
n) esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.
Rientrano nella lettera g) il contante ricevuto nell'ambito di una credit linked note emessa dall'ente e i prestiti e depositi di una controparte concessi all'ente o effettuati presso di esso, che siano oggetto di un accordo di compensazione delle poste in bilancio riconosciuto ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4.
2. Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte le seguenti esposizioni:
a) obbligazioni garantite di cui all'articolo 129;
b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
c) esposizioni dell'ente, anche attraverso partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;
d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio è associato nell'ambito di una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;
f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;
g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;
h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità (investment grade);
i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio della "categoria 4" e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della "categoria 3" di cui all'allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;
j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;
k) esposizioni sotto forma di garanzie reali o garanzie per prestiti sugli immobili residenziali fornite da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:
i) classe di merito di credito 2;
ii) la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di protezione;
l) esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, fornite da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:
i) classe di merito di credito 2;
ii) la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede l'agenzia per il credito all'esportazione;
3. Le autorità competenti possono avvalersi dell'esenzione prevista al paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la natura specifica dell'esposizione, della controparte o del rapporto tra l'ente e la controparte annulla o riduce il rischio di esposizione; e
b) eventuali rischi di concentrazione residui possono essere affrontati con altri mezzi parimenti efficaci, quali i dispositivi, processi e meccanismi di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE
Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e le comunicano i motivi che giustificano il ricorso a tali esenzioni.
4. Non è consentito applicare simultaneamente alla stessa esposizione più di una esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il "valore dell'esposizione corretto integralmente" (E*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui a detto capo.
2. Ad eccezione degli enti che utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito.
In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
3. Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, gli enti effettuano prove di stress periodiche sulle loro concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.
Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.
Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.
Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:
a) politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;
b) politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio le esposizioni nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.
4. Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente utilizzando una tecnica di attenuazione del rischio di credito ammissibile a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta, secondo le modalità stabilite all'articolo 403, la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di protezione anziché verso il cliente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni risultanti da credito ipotecario
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 20 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 9;
b) l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
i) una o più ipoteche su immobili residenziali, o
ii) un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;
c) i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.
2. Per il calcolo dei valori dell'esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore dell'immobile costituito in garanzia, ma al massimo del 55 % del valore dell'immobile, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a) le autorità competenti hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 60 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 9;
b) l'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:
i) una o più ipoteche su uffici o altri immobili non residenziali; o
ii) uno o più uffici o altri immobili non residenziali e le esposizioni in operazioni di leasing di beni;
c) i requisiti di cui all'articolo 124, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
d) l'immobile non residenziale è completato.
3. Un ente può trattare l'esposizione verso una controparte, risultante da un contratto di vendita con patto di riacquisto passivo in base al quale l'ente ha acquistato dalla controparte gravami ipotecari indipendenti non accessori su immobili di terzi, come una serie di singole esposizioni nei confronti di ciascuno di detti terzi purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la controparte è un ente o un'impresa di investimento;
b) l'esposizione è pienamente coperta da gravami sugli immobili di detti terzi che sono stati acquistati dall'ente e l'ente medesimo è in grado di far valere tali gravami;
c) l'ente ha assicurato che i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;
d) l'ente diventa beneficiario dei diritti o crediti che la controparte vanta sui terzi in caso di default, insolvenza o liquidazione della controparte stessa;
e) l'ente segnala alle autorità competenti in conformità dell'articolo 394 l'importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.
A tal fine l'ente presuppone un'esposizione nei confronti di ciascuno di tali terzi per l'importo del credito che la controparte vanta sui terzi, invece dell'importo corrispondente dell'esposizione verso la controparte. La parte restante dell'esposizione nei confronti della controparte, se esistente, continua ad essere trattata come esposizione nei confronti della controparte.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo della sostituzione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo, l'ente deve:
a) considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b) considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.
Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.
Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.
2. Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):
a) qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'esposizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;
b) tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
c) può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.
3. Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:
a) l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;
b) il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;
c) l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti di cui alla lettera b);
d) l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;
e) la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1.
4. L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tra cui le condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui alla lettera b) di detto paragrafo.
L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[PARTE CINQUE
ESPOSIZIONI AL RISCHIO DI CREDITO TRASFERITO]
(soppressa dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PRESENTE PARTE]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito di applicazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[I titoli II e III si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1° gennaio 2011 o in data successiva. Dopo il 31 dicembre 2014 i titoli II e III si applicano alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[TITOLO II
REQUISITI A CARICO DEGLI ENTI INVESTITORI]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Mantenimento di un interesse da parte dell'emittente
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[1. L'ente che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente che manterrà, su base continuativa, un interesse economico netto significativo che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %.
Soltanto ciascuna delle seguenti situazioni può essere considerata come mantenimento di un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 %:
a) il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento ceduto o trasferito agli investitori;
b) in caso di cartolarizzazioni di esposizioni rotative, il mantenimento dell'interesse del cedente in percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
c) il mantenimento di esposizioni scelte casualmente, equivalenti a una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, quando tali esposizioni sarebbero state altrimenti cartolarizzate, a condizione che il numero delle esposizioni potenzialmente cartolarizzate non sia inferiore a 100 all'origine;
d) il mantenimento del segmento prime perdite e, se necessario, di altri segmenti aventi profilo di rischio uguale o maggiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, e la cui durata non sia inferiore a quelli trasferiti o ceduti agli investitori, in modo che il mantenimento equivalga complessivamente almeno al 5 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
e) il mantenimento di un'esposizione che copre le prime perdite non inferiore al 5 % di ciascuna esposizione cartolarizzata nella cartolarizzazione.
L'interesse economico netto si misura all'avvio dell'operazione ed è mantenuto su base continuativa. L'interesse economico netto, inclusi le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti, non può essere oggetto di attenuazione del rischio di credito, posizioni corte o qualsiasi altra copertura e non può essere ceduto. L'interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per gli elementi fuori bilancio.
I requisiti di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple.
2. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE, o una società di partecipazione finanziaria nell'UE, una società di partecipazione finanziaria mista nell'UE o una delle sue filiazioni, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrano nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista nell'UE collegati.
Il primo comma si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 408 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE, società di partecipazione finanziaria nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 409.
3. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da esposizioni verso i seguenti soggetti o da essi garantite integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente:
a) amministrazioni centrali o banche centrali;
b) amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico degli Stati membri;
c) enti ai quali è assegnata una ponderazione del rischio pari o inferiore a 50 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
d) banche multilaterali di sviluppo.
4. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni basate su un indice chiaro, trasparente e accessibile, quando le entità di riferimento sottostanti sono identiche a quelle che costituiscono un indice di soggetti oggetto di negoziazione diffusa oppure sono costituiti da altri titoli scambiabili, diversi dalle posizioni verso la cartolarizzazione.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Due diligence
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[1. Prima di esporsi ai rischi di una cartolarizzazione, e laddove opportuno in seguito, gli enti sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni verso la cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione, per analizzare e registrare:
a) le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 405, paragrafo 1 dai cedenti, dai promotori o dai prestatori originari per precisare l'interesse economico netto che essi mantengono, continuativamente, nella cartolarizzazione;
b) le caratteristiche di rischio di ogni singola posizione verso la cartolarizzazione;
c) le caratteristiche di rischio delle esposizioni sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione;
d) la reputazione dei cedenti o dei promotori nelle classi di esposizioni analoghe sottostanti la posizione verso la cartolarizzazione e le perdite registrate in occasione di cartolarizzazioni precedenti;
e) le dichiarazioni e le comunicazioni fatte dai cedenti o dai promotori o dai loro agenti o consulenti in merito alla loro due diligence relativamente alle esposizioni cartolarizzate e, laddove applicabile, sulla qualità delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate;
f) laddove applicabile, i metodi e i criteri sui quali si basa la valutazione delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni cartolarizzate e le politiche adottate dal cedente o dal promotore per assicurare l'indipendenza dell'esperto incaricato della valutazione;
g) tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione dell'ente quali sequenze contrattuali dei flussi di cassa (waterfall) e relativi valori di attivazione (trigger), supporti di credito, supporti di liquidità, valori di mercato di attivazione (trigger) e definizione di default specifica all'operazione.
Gli enti effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni verso la cartolarizzazione. A tal fine gli enti possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall'ECAI, purché gli enti possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell'investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati.
2. Gli enti che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla performance delle esposizioni sottostanti le loro posizioni verso la cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di default, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il grado di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all'affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un'adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni verso la cartolarizzazione, gli enti possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell'emittente e la qualità creditizia, ma anche per le caratteristiche e la performance dei portafogli sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione.
Gli enti applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le assunzioni a fermo di emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o assunzioni a fermo siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[Quando un ente non rispetta i requisiti di cui agli articoli 405, 406 o 409 in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell'ente, le autorità competenti impongono un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che si applica alle posizioni verso la cartolarizzazione pertinenti conformemente all'articolo 245, paragrafo 6, o all'articolo 337, paragrafo 3, rispettivamente. Il fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio aumenta progressivamente con ogni successiva violazione delle disposizioni in materia di due diligence.
Le autorità competenti tengono conto delle esenzioni per talune cartolarizzazioni previste dall'articolo 405, paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti si imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione ad una cartolarizzazione cui si applica l'articolo 405, paragrafo 3.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
[TITOLO III
REQUISITI A CARICO DEGLI ENTI CEDENTI E DEGLI ENTI PROMOTORI]
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Criteri di concessione di crediti
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[Gli enti promotori e gli enti cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri solidi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all'articolo 79 della direttiva 2013/36/UE applicati alle esposizioni detenute al di fuori del portafoglio di negoziazione. A tal fine, gli enti cedenti e gli enti promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti.
Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente articolo non sono rispettati, l'ente cedente non applica l'articolo 245, paragrafo 1, e non ha il permesso di escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti di fondi propri ai sensi del presente regolamento.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa agli investitori
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[Gli enti che agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari comunicano agli investitori il livello dell'impegno da essi assunto, in applicazione dell'articolo 405, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti cedenti e gli enti promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati effettivamente significativi sulla qualità creditizia e sulle performance delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni verso la cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Condizioni uniformi di applicazione
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401) (1)
[1. Ogni anno l'ABE presenta alla Commissione una relazione sulle misure adottate dalle autorità competenti al fine di garantire la conformità degli enti ai requisiti di cui ai titoli II e III.
2. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in maniera più dettagliata:
a) i requisiti di cui agli articoli 405 e 406 che si applicano agli enti che si espongono al rischio di una cartolarizzazione;
b) il requisito in materia di mantenimento, compresi i criteri di idoneità del mantenimento di un interesse economico netto rilevante di cui all'articolo 405 e il livello di mantenimento;
c) i criteri in materia di due diligence di cui all'articolo 406 per gli enti che si espongono ai rischi di una cartolarizzazione; e
d) i requisiti di cui agli articoli 408 e 409 che si applicano agli enti cedenti e promotori.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dell'articolo 407, comprese le misure da adottare in caso di violazione della due diligence e degli obblighi di gestione dei rischi.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.]
Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401, con la soppressione della parte cinque del presente regolamento, tutti i riferimenti alla predetta parte sono letti come riferimenti al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO I
DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITA'
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ai fini della presente parte si intende per:
1) "cliente finanziario", un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:
a) un ente creditizio;
b) un'impresa di investimento;
c) una società veicolo per la cartolarizzazione ("SSPE");
d) un organismo di investimento collettivo ("OIC");
e) uno schema di investimento non aperto;
f) un'impresa di assicurazione;
g) un'impresa di riassicurazione;
h) una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;
i) un ente finanziario;
j) uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.
2) "deposito al dettaglio", una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;
3) "impresa d'investimento personale" (personal investment company) o "PIC", un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;
4) "intermediario di depositi", una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi dei clienti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;
5) "attività non vincolate", le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;
6) "eccesso di garanzia non obbligatoria", ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;
7) "requisito di copertura delle attività", il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;
8) "prestiti su margine", prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;
9) "contratti derivati", i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;
10) "stress", il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;
11) "attività di livello 1", le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;
12) "attività di livello 2", le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
13) "riserva di liquidità", l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;
14) "deflussi netti di liquidità", l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;
15) "valuta utilizzata per le segnalazioni", la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;
16) "factoring", un accordo contrattuale tra un'impresa ("cedente") e un'entità finanziaria ("società di factoring") in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:
a) anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,
b) gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;
ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.";
17) "irrevocabile", di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito in materia di copertura della liquidità
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Gli enti detengono attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni. Nei periodi di stress gli enti possono usare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità.
2. Gli enti non computano due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide.
Salvo diversamente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, qualora un elemento possa essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.
3. Gli enti possono usare le attività liquide di cui al paragrafo 1 per far fronte alle loro obbligazioni in condizioni di stress, come specificato all'articolo 414.
4. Le disposizioni del titolo II si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415.
4 bis. L'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti.
5. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di liquidità prima che le norme minime vincolanti per i requisiti di copertura della liquidità siano specificate e introdotte nell'Unione conformemente all'articolo 460. Gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti, che mantengano un requisito più elevato in materia di copertura della liquidità fino al 100 % fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 % conformemente all'articolo 460.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisito di finanziamento stabile
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.
2. Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.
3. Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.
4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Conformità ai requisiti di liquidità
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obbligo di segnalazione e schemi per le segnalazioni
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi Fino al momento in cui non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo III nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.
La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.
2. Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:
a) ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;
b) ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;
c) ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a) schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio; gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;
b) ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità di un ente, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quali ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui al paragrafo 3 si applicano agli enti piccoli e non complessi.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine forniscono, su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti e alla banca centrale nazionale degli Stati membri ospitanti e all'ABE le singole segnalazioni a norma del presente articolo.
5. Le autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE su richiesta forniscono, tempestivamente e per via elettronica, alle seguenti autorità tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi uniformi di cui al paragrafo 3:
a) le autorità competenti e le banche centrali nazionali degli Stati membri ospitanti nei quali esistono succursali significative conformemente all'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE dell'ente impresa madre o enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre;
b) le autorità competenti che hanno autorizzato le filiazioni dell'ente impresa madre o gli enti controllati dalla stessa società di partecipazione finanziaria madre e la banca centrale dello stesso Stato membro;
c) l'ABE;
d) la BCE.
6. Le autorità competenti che hanno autorizzato un ente che è una filiazione di un ente impresa madre o una società di partecipazione finanziaria madre forniscono su richiesta, tempestivamente e per via elettronica, alle autorità competenti che esercitano la vigilanza su base consolidata conformemente all'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l'ente è autorizzato e all'ABE tutte le segnalazioni presentate dall'ente conformemente agli schemi di segnalazione uniformi di cui al paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Segnalazioni sulle attività liquide
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022)
1. Gli enti segnalano i seguenti elementi come attività liquide, a meno che non siano esclusi dal paragrafo 2 e solo se le attività liquide soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3:
a) contanti ed esposizioni verso le banche centrali nella misura in cui tali esposizioni possono essere ritirate in qualsiasi momento in periodi di stress. Per quanto riguarda i depositi presso le banche centrali le autorità competenti e le banche centrali mirano a raggiungere un'intesa comune relativa alla misura in cui le riserve obbligatorie minime possono essere ritirate in periodi di stress;
b) altre attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevatissime;
c) attività trasferibili che rappresentano crediti verso o garantiti da:
i) le amministrazioni centrali di uno Stato membro, di una regione con autonomia fiscale in grado applicare e riscuotere tasse o di un paese terzo nella valuta nazionale dell'amministrazione centrale o regionale, se l'ente è soggetto al rischio di liquidità in tale Stato membro o paese terzo coperto mediante la detenzione di tali attività liquide;
ii) le banche centrali e organismi del settore pubblico che non rientrano nell'amministrazione centrale nella valuta nazionale della banca centrale e degli organismi del settore pubblico;
iii) la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, la Commissione e le banche multilaterali di sviluppo;
iv) il fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;
d) attività trasferibili aventi una liquidità e una qualità creditizia elevate;
e) linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza;
f) se l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) conformemente a disposizioni di legge o statutarie, i depositi minimi detenuti per legge o statuto presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide.
In attesa di una definizione uniforme di liquidità e qualità creditizia elevata ed elevatissima conformemente all'articolo 460, gli enti individuano essi stessi in una determinata valuta le attività trasferibili che presentano una liquidità e una qualità creditizia rispettivamente elevate ed elevatissime. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono, tenendo conto dei criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5, fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare le attività che presentano una liquidità e una qualità creditizia elevate o elevatissime. In assenza di tali orientamenti, gli enti utilizzano a tal fine criteri trasparenti e obiettivi, compresi alcuni o tutti i criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.
2. I seguenti elementi non sono considerati attività liquide:
a) attività emesse da un ente creditizio, a meno che non soddisfino una delle seguenti condizioni:
i) sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, o strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument), se è dimostrato che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto stabilito dall'ABE conformemente ai criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
ii) sono obbligazioni garantite come definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui alla presente lettera, punto i);
iii) l'ente creditizio è stato istituito dall'amministrazione centrale o da un'amministrazione regionale di uno Stato membro e tale amministrazione ha l'obbligo di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita; o gli attivi sono esplicitamente garantiti dall'amministrazione; o il 90 % almeno dei prestiti concessi dall'ente è direttamente o indirettamente garantito da questa amministrazione e gli attivi sono prevalentemente impiegati per finanziare prestiti agevolati concessi su base non concorrenziale e senza fini di lucro al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica di tale amministrazione;
b) attivi forniti all'ente come garanzia nell'ambito di operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine e di finanziamento garantito da titoli, detenuti dall'ente solo come strumenti di attenuazione del rischio di credito e che non sono utilizzabili giuridicamente e contrattualmente dall'ente;
c) attività emesse da:
i) un'impresa di investimento;
ii) un'impresa di assicurazione;
iii) una società di partecipazione finanziaria;
iv) una società di partecipazione finanziaria mista;
v) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.
3. Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:
a) le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;
b) le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;
c) il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;
d) le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.
Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f).
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, in attesa della definizione di un requisito vincolante in materia di liquidità conformemente all'articolo 460 e conformemente all paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, gli enti segnalano:
a) anche altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, quali strumenti di capitale e oro, sulla base di criteri trasparenti e oggettivi compresi alcuni o tutti i criteri elencati all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
b) altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale e negoziabili, quali strumenti garantiti da attività (asset-backed instrument) che siano della più elevata qualità creditizia secondo quanto definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5;
c) altre attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma non negoziabili, quali i crediti come definito dall'ABE in forza dei criteri di cui all'articolo 509, paragrafi 3, 4 e 5.
5. Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR, o importo equivalente in valuta nazionale, nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di cambio.
L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile ai trattamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non sia convinta che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.
6. Se un'attività liquida cessa di essere conforme ai requisiti per le attività liquide di cui al presente articolo, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 5, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di 30 giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.
[7. Se un'attività liquida cessa di essere ammissibile alla riserva di attività liquide, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di trenta giorni di calendario. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 6, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di trenta giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti operativi per la detenzione di attività liquide
L'ente segnala unicamente le attività liquide che soddisfano le seguenti condizioni:
a) sono adeguatamente diversificate. La diversificazione non è richiesta in termini di attività corrispondenti all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b) sono giuridicamente e praticamente prontamente disponibili in qualsiasi momento nel corso dei successivi trenta giorni per essere liquidate mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per far fronte a obbligazioni in scadenza. Le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera c), detenute in paesi terzi nei quali vi siano restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili sono considerate disponibili solo nella misura in cui esse corrispondono a deflussi nel paese terzo o nella valuta in questione, a meno che l'ente non possa dimostrare all'autorità competente di aver coperto adeguatamente il rischio di cambio conseguente;
c) le attività liquide sono controllate da una funzione di gestione della liquidità;
d) una parte delle attività liquide salvo quelle di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f), è liquidata periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su un mercato approvato per i contratti di vendita con patto di riacquisto per i seguenti scopi:
i) per testare l'accesso al mercato per queste attività;
ii) per testare l'efficacia dei processi di liquidazione delle attività;
iii) per testare l'utilizzabilità delle attività;
iv) per ridurre al minimo il rischio di segnali negativi nel corso di un periodo di stress;
e) il rischio di prezzo associato alle attività può essere coperto ma le attività liquide sono soggette ad appropriate disposizioni interne che garantiscono che siano prontamente disponibili in tesoreria allorché necessario e soprattutto che non sono utilizzate in altre operazioni in corso, quali:
i) copertura o altre strategie di negoziazione;
ii) per fornire supporto del credito nell'ambito di operazioni strutturate;
iii) per coprire costi operativi;
f) la denominazione delle attività liquide è coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valutazione delle attività liquide
1. Il valore di un'attività liquida da segnalare è il suo valore di mercato, al quale sono applicati coefficienti di scarto (haircut) appropriati che riflettano almeno la durata, il rischio di credito e il rischio di liquidità e i coefficienti di scarto solitamente applicabili per le operazioni di vendita con patto di riacquisto in periodi di stress generale del mercato. I coefficienti di scarto non sono inferiori al 15 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d). Se l'ente copre il rischio di prezzo associato ad un'attività, esso tiene conto del flusso di cassa risultante dal potenziale close-out della copertura.
2. Alle azioni o quote di OIC di cui all'articolo 416, paragrafo 6, si applicano coefficienti di scarto tenendo conto come segue delle attività sottostanti:
a) 0 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera a);
b) 5 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) 20 % per le attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera d).
3. L'approccio di cui al paragrafo 2 è applicato come segue:
a) se l'ente è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, esso può tenerne conto per assegnarle tra gli elementi di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d);
b) se l'ente non è a conoscenza delle esposizioni sottostanti dell'OIC, si presuppone che l'OIC investa, nella misura massima consentita nel quadro del suo regolamento di gestione, in ordine decrescente nelle tipologie di attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere da a) a d), fino al raggiungimento del limite massimo complessivo degli investimenti.
4. Gli enti sviluppano metodologie e processi affidabili per calcolare e segnalare il valore di mercato e i coefficienti di scarto per azioni o quote di OIC. Solamente laddove possano dimostrare con piena soddisfazione dell'autorità competente che la significatività dell'esposizione non giustifica lo sviluppo delle proprie metodologie, gli enti possono avvalersi delle seguenti terze parti per il calcolo e la segnalazione dei coefficienti di scarto per le azioni o quote di OIC, conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b):
a) il depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso il depositario;
b) per altri OIC, la società di gestione dell'OIC, a condizione che la società di gestione dell'OIC soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a).
L'esattezza dei calcoli effettuati dall'ente depositario o dalla società di gestione dell'OIC è confermata da un revisore esterno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ABE valuta la disponibilità per gli enti delle attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera b), nelle valute pertinenti per gli enti stabiliti nell'Unione.
2. Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:
a) in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;
b) per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;
c) se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati.
3. Le deroghe concesse conformemente al paragrafo 2 sono inversamente proporzionali alla disponibilità delle pertinenti attività. Il fabbisogno giustificato degli enti è valutato tenendo conto della loro capacità di ridurre, mediante una sana gestione della liquidità, il fabbisogno di tali attività liquide e della detenzione di dette attività da parte di altri partecipanti al mercato.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire l'elenco delle valute che soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 31 marzo 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deflussi di liquidità
1. In attesa della definizione di un requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, i deflussi di liquidità da segnalare comprendono:
a) i saldi correnti dei depositi al dettaglio di cui all'articolo 421;
b) i saldi correnti per altre passività che sono dovute, di cui può esigersi il pagamento da parte degli enti emittenti o del fornitore del finanziamento o che comportino un'aspettativa implicita del fornitore del finanziamento che l'ente ripagherà la passività nel corso dei successivi trenta giorni, come previsto all'articolo 422;
c) i deflussi supplementari di cui all'articolo 423;
d) l'importo massimo che può essere tirato nel corso dei successivi trenta giorni dalle linee di credito o di liquidità irrevocabili non utilizzate, come indicato all'articolo 424;
e) i deflussi aggiuntivi individuati nella valutazione conformemente al paragrafo 2.
2. Gli enti valutano periodicamente la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni per quanto riguarda i prodotti o i servizi non indicati agli articoli 422, 423 e 424 e che gli enti offrono o sponsorizzano o che i potenziali acquirenti considererebbero associati agli enti, compresi, ma non solo, i deflussi di liquidità derivanti da eventuali accordi contrattuali quali altre obbligazioni fuori bilancio e obbligazioni di finanziamento potenziale, compresi, ma non solo, impegni per aperture di credito, prestiti non utilizzati e anticipi alle controparti all'ingrosso, mutui ipotecari accordati e non ancora erogati, carte di credito, scoperti di conto, deflussi pianificati relativi al rinnovo o all'estensione di nuovi prestiti al dettaglio o all'ingrosso, debiti per derivati pianificati e prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.
Per la valutazione gli enti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione che potrebbero derivare dal fatto di non fornire supporto di liquidità a tali prodotti o servizi. Gli enti segnalano almeno annualmente alle autorità competenti tali prodotti e servizi per i quali la probabilità e il volume potenziale dei deflussi di liquidità di cui al primo comma sono significativi e le autorità competenti stabiliscono i deflussi da assegnare. Le autorità competenti possono applicare un tasso di deflusso fino al 5 % per i prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio, di cui all'articolo 429 e all'allegato I.
Le autorità competenti inviano almeno annualmente all'ABE una relazione sui tipi di prodotti o servizi per i quali hanno determinato deflussi sulla base delle comunicazioni degli enti. In detta relazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare i deflussi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deflussi sui depositi al dettaglio
1. Gli enti segnalano separatamente l'importo dei depositi al dettaglio coperti da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo e lo moltiplicano per almeno il 5 % nel caso in cui il deposito sia:
a) parte di una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile; o
b) detenuto in un conto transattivo, compresi i conti su cui è regolarmente accreditato lo stipendio.
2. Gli enti moltiplicano altri depositi al dettaglio non contemplati al paragrafo 1 per almeno il 10 %.
3. Tenendo conto del comportamento dei depositanti locali comunicato dalle autorità competenti, l'ABE emana orientamenti entro il 1° gennaio 2014 sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione dei paragrafi 1 e 2 relativamente all'individuazione dei depositi al dettaglio soggetti a deflussi diversi e alle definizioni di tali prodotti ai fini del presente titolo. Tali orientamenti tengono conto della probabilità che tali depositi comportino deflussi di liquidità nel corso dei successivi trenta giorni. Tali deflussi sono valutati sulla base dell'ipotesi di uno scenario combinato di stress idiosincratico e generalizzato del mercato.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli enti moltiplicano i depositi al dettaglio da essi raccolti in paesi terzi per una percentuale superiore rispetto a quella prevista in detti paragrafi, se tale percentuale è prevista da obblighi di segnalazione comparabili imposti dai paesi terzi.
5. Gli enti possono escludere dal calcolo dei deflussi alcune categorie di depositi al dettaglio ben delimitate, purché in ciascun caso l'ente applichi rigorosamente all'intera categoria di depositi quanto segue, salvo in circostanze di difficoltà del depositante, giustificate singolarmente:
a) entro trenta giorni, il depositante non può ritirare il deposito; o
b) per il ritiro anticipato entro i trenta giorni il depositante deve pagare una penalità che comprende la perdita degli interessi tra la data del ritiro e quella della scadenza contrattuale più una penalità consistente che non deve superare gli interessi dovuti per il tempo trascorso tra la data del deposito e la data del ritiro.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deflussi su altre passività
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021)
1. Gli enti moltiplicano per lo 0 % le passività risultanti dalle loro spese di funzionamento.
2. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 192, punto 3, per:
a) 0 %, fino a concorrenza del valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
b) 100 % per la parte eccedente il valore delle attività liquide conformemente all'articolo 418 se garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
c) 100 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416, fatta eccezione per le operazioni previste al presente paragrafo, lettere d) ed e);
d) 25 %, se sono garantite da attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide conformemente all'articolo 416 e se il prestatore è l'amministrazione centrale, un organismo del settore pubblico dello Stato membro in cui l'ente è stato autorizzato o ha stabilito una succursale, o una banca multilaterale di sviluppo. Gli organismi del settore pubblico che ricevono tale trattamento sono limitati a quelli aventi una ponderazione del rischio inferiore o uguale al 20 %, conformemente al capo 2, parte 3, titolo II;
e) 0 % se il prestatore è una banca centrale.
3. Gli enti moltiplicano le passività risultanti da depositi che devono essere mantenuti:
a) dal depositante al fine di ottenere dall'ente servizi di compensazione, di custodia o di gestione della liquidità o altri servizi analoghi;
b) nel quadro della ripartizione dei compiti all'interno di un sistema di tutela istituzionale conforme ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o come deposito minimo legale o statutario da un altro soggetto partecipante allo stesso sistema di tutela istituzionale
c) dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata diversa da quella indicata alla lettera a);
d) dal depositante al fine di ottenere servizi di compensazione della liquidità e servizi relativi a enti creditizi centrali e laddove l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) ai sensi delle disposizioni legali o statutarie;
per il 5 % nel caso di cui alla lettera a), nella misura in cui esse siano coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, e per il 25 % negli altri casi.
I depositi degli enti creditizi in essere presso enti creditizi centrali che sono considerati attività liquide conformemente all'articolo 416, paragrafo 1, lettera f), sono moltiplicati per un tasso di deflusso de 100 %.
4. I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.
In attesa di una definizione uniforme della "relazione operativa consolidata" di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di "relazione operativa consolidata" in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.
5. Gli enti moltiplicano per il 40 % le passività risultanti dai depositi dei clienti, che non sono clienti finanziari nella misura in cui non sono disciplinati dai paragrafi 3 e 4, e moltiplicano per il 20 % l'importo di tali passività coperte da un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o da un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo.
6. Gli enti tengono conto dei deflussi e degli afflussi attesi nel corso dell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati nell'allegato II su base netta per tutte le controparti e li moltiplicano per il 100 % nel caso di un deflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.
7. Gli enti segnalano separatamente altre passività che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.
8. Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la controparte è:
i) un'impresa madre o un ente filiazione dell'ente oppure un'impresa di investimento madre o filiazione dell'ente, ovvero un'altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;
ii) collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iii) un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o
iv) l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);
b) vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;
c) un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;
d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
9. Ove sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 8, lettera d). In tal caso è necessario soddisfare altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale minore deflusso è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per applicare tale minore deflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.
10. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 9.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deflussi aggiuntivi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le garanzie reali diverse dalle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), fornite dall'ente per i contratti elencati all'allegato II e i derivati su crediti, sono oggetto di un deflusso aggiuntivo del 20 %.
2. Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali, entro 30 giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.
3. L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle sue operazioni in derivati, se rilevanti.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente al valore di mercato dei titoli o di altre attività venduti allo scoperto e da consegnare entro l'orizzonte di trenta giorni, a meno che l'ente non possieda i titoli da consegnare o non li abbia presi a prestito a condizioni che impongono la loro restituzione soltanto dopo l'orizzonte di trenta giorni e che i titoli non facciano parte delle attività liquide degli enti.
5. L'ente aggiunge un deflusso aggiuntivo corrispondente a quanto segue:
a) le garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento;
b) le garanzie reali di cui è prevista la restituzione a una controparte;
c) le garanzie reali corrispondenti ad attività che potrebbero essere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 sostituibili con attività corrispondenti ad attività che non sarebbero considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416 senza il consenso dell'ente.
6. I depositi ricevuti come garanzie reali non sono considerati passività ai fini dell' articolo 422 ma, se del caso, saranno soggetti alle disposizioni del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deflussi da linee di credito e di liquidità
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti segnalano i deflussi dalle linee di credito irrevocabili e dalle linee di liquidità irrevocabili, che sono determinati in percentuale dell'importo massimo che può essere tirato nei trenta giorni successivi. L'importo massimo che può essere tirato può essere determinato al netto di qualsiasi requisito di liquidità che sarebbe ordinato ai sensi dell'articolo 420, paragrafo 2, per gli elementi fuori bilancio del finanziamento al commercio e, conformemente all'articolo 418, al netto del valore della garanzia reale che deve essere fornita se l'ente può riutilizzare la garanzia e se la garanzia è detenuta sotto forma di attività liquide conformemente all'articolo 416. La garanzia reale da fornire non è costituita da attività emesse dalla controparte della linea o da uno dei suoi soggetti affiliati. Se l'ente dispone delle informazioni necessarie, l'importo massimo che può essere tirato dalle linee di credito o di liquidità è determinato come l'importo massimo che potrebbe essere tirato date le obbligazioni della controparte o dato il predefinito calendario contrattuale di utilizzi del credito che scadono nei successivi trenta giorni.
2. L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate nei trenta giorni successivi è moltiplicato per 5 % se esse rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito.
3. L'importo massimo che può essere tirato da linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi è moltiplicato per 10 %, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) non rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;
b) sono state concesse a clienti che non sono clienti finanziari;
c) non sono state concesse per sostituire il finanziamento del cliente in situazioni in cui non è in grado di coprire il proprio fabbisogno di finanziamento (funding) sui mercati finanziari.
4. L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % a condizione che l'importo non revocabile superi l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e che l'importo massimo che può essere utilizzato sia limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.
5. Gli enti segnalano l'importo massimo che può essere tirato da altre linee di credito irrevocabili non utilizzate e da linee di liquidità irrevocabili non utilizzate entro i trenta giorni successivi. Ciò si applica, in particolare, a quanto segue:
a) linee di liquidità che l'ente ha concesso a SSPE diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera b);
b) accordi in base ai quali l'ente è tenuto ad acquistare o a scambiare attività di una SSPE;
c) linee accordate a enti creditizi;
d) linee accordate a enti finanziari e a imprese di investimento.
6. In deroga al paragrafo 5, gli enti istituiti e finanziati dall'amministrazione centrale o regionale di almeno uno Stato membro possono applicare i trattamenti di cui ai paragrafi 2 e 3 anche alle linee di credito e di liquidità fornite agli enti al solo scopo di finanziare direttamente o indirettamente prestiti agevolati che rientrano nelle classi di esposizioni di cui a tali paragrafi. In deroga all'articolo 425, paragrafo 2, lettera g), qualora tali prestiti agevolati siano concessi per il tramite di un altro ente che agisce come intermediario (prestiti pass through) un afflusso e deflusso simmetrico può essere applicato dagli enti. Detti prestiti agevolati sono destinati unicamente a persone che non siano clienti finanziari, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, per promuovere obiettivi di politica pubblica dell'Unione e/o dell'amministrazione centrale o regionale dello Stato membro. E' possibile effettuare prelievi da dette linee solo a seguito di domanda di prestito agevolato ragionevolmente prevedibile e fino a concorrenza dell'importo richiesto con tale domanda connessa a una successiva segnalazione sull'uso dei fondi erogati.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Afflussi
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti segnalano i rispettivi afflussi di liquidità. Gli afflussi di liquidità sono limitati al 75 % dei deflussi di liquidità. Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dai depositi in essere presso altri enti e idonei al trattamento di cui all'articolo 113, paragrafi 6 o 7 del presente regolamento.
Gli enti possono esentare da detto limite gli afflussi di liquidità dagli importi dovuti da prestatori e da investitori obbligazionari laddove tali afflussi siano correlati al credito ipotecario finanziato da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4, 5 o 6, del presente regolamento, o da obbligazioni garantite definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 Gli enti possono esentare gli afflussi dai prestiti agevolati che gli enti hanno concluso (pass-through). Fatta salva l'approvazione preliminare dell'autorità competente preposta alla vigilanza su base individuale, l'ente può esentare gli afflussi, del tutto o in parte, se l'ente di provenienza degli afflussi è un'impresa madre o un ente filiazione dell'ente, è un'impresa madre o un'impresa di investimento filiazione dell'ente o un'altra filiazione dello stesso ente madre o della stessa impresa d'investimento madre o connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.
2. Gli afflussi di liquidità sono misurati nel corso dei successivi trenta giorni. Essi comprendono solo gli afflussi contrattuali da esposizioni non scadute e per le quali l'ente non ha ragioni di attendersi un default nell'orizzonte di trenta giorni. Gli afflussi di liquidità sono segnalati integralmente, con gli afflussi seguenti segnalati separatamente:
a) gli importi dovuti da clienti che non sono clienti finanziari ai fini del pagamento del capitale sono ridotti del 50 % del loro valore o, se superiori, degli impegni contrattuali nei confronti di detti clienti di estendere il finanziamento. Ciò non si applica agli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, secondo la definizione dell'articolo 192, punto 3, che sono garantiti da attività liquide conformemente all'articolo 416, ai sensi del presente paragrafo, lettera d).
In deroga al primo comma della presente lettera, gli enti che hanno ricevuto un impegno di cui all'articolo 424, paragrafo 6, per erogare un prestito agevolato (pass through) ad un beneficiario finale possono tener conto di un afflusso fino a concorrenza dell'importo del deflusso che applicano all'impegno corrispondente per erogare tale prestito agevolato;
b) gli importi dovuti per le operazioni di finanziamento al commercio di cui all'articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), con durata residua fino a trenta giorni, sono presi pienamente in considerazione come afflussi;
c) i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni;
d) gli importi dovuti per operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, come definite all'articolo 192, punto 3, se garantite da attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, non sono presi in considerazione fino al valore delle attività liquide al netto degli scarti di garanzia e sono presi in considerazione per intero per gli importi restanti dovuti;
e) gli importi dovuti che l'ente debitore tratta conformemente all'articolo 422, paragrafi 3 e 4, sono moltiplicati per un afflusso simmetrico corrispondente;
f) gli importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari purché non si conteggino due volte con le attività liquide;
g) eventuali linee di credito o di liquidità non utilizzate e altri impegni ricevuti non sono presi in considerazione.
3. Deflussi e afflussi attesi nell'orizzonte di trenta giorni dai contratti elencati all'allegato II sono riflessi su base netta per tutte le controparti e moltiplicati per 100 % in caso di un afflusso netto. Per base netta si intende anche al netto di garanzie reali da ricevere considerate attività liquide ai sensi dell'articolo 416.
4. In deroga al paragrafo 2, lettera g), le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione ad applicare, caso per caso, un afflusso maggiore per le linee di credito e di liquidità se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) vi sono motivi di prevedere un afflusso superiore anche in situazione combinata di stress del mercato e idiosincratico del fornitore;
b) la controparte è l'impresa madre o un ente filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre o collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, o un membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento o l'ente centrale o un membro di una rete (network) soggetta alla deroga di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
c) un corrispondente deflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga agli articoli 422, 423 e 424;
d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
5. Qualora sia applicato l'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono derogare alla condizione di cui al paragrafo 4, lettera d). In tal caso è necessario che siano soddisfatti altri criteri obiettivi come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460. Se l'applicazione di tale afflusso superiore è autorizzata, le autorità competenti informano l'ABE in merito ai risultati del processo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b). Il rispetto delle condizioni per l'applicazione del maggiore afflusso è periodicamente riesaminato dalle autorità competenti.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli altri criteri obiettivi di cui al paragrafo 5.
L'ABE presente tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2015.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. Gli enti non segnalano gli afflussi derivanti dalle attività liquide segnalate conformemente all'articolo 416 diversi dai pagamenti dovuti sulle attività che non sono riflessi nel valore di mercato delle attività.
8. Gli enti non segnalano gli afflussi da nuove obbligazioni assunte.
9. Gli enti tengono conto degli afflussi di liquidità che devono essere ricevuti in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominati in valute non convertibili solo nella misura in cui essi corrispondono a deflussi rispettivamente nel paese terzo o nella valuta in questione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Aggiornamento dei futuri requisiti di liquidità
A seguito dell'adozione da parte della Commissione di un atto delegato per specificare il requisito di liquidità conformemente all'articolo 460, l'ABE può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare le condizioni di cui all'articolo 421, paragrafo 1, all'articolo 422, ad eccezione dei paragrafi 8, 9 e 10 di tale articolo, e all'articolo 424 allo scopo di tenere conto delle norme convenute a livello internazionale.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi che forniscono un finanziamento stabile
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022)
1. Gli enti segnalano alle autorità competenti, conformemente ai requisiti di segnalazione di cui all'articolo 415, paragrafo 1, e agli schemi di segnalazione uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:
a) i seguenti fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni, se del caso;
i) strumenti di capitale di classe 1;
ii) strumenti di capitale di classe 2;
iii) altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile dalla classe 2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;
b) le seguenti passività non incluse alla lettera a):
i) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 1;
ii) depositi al dettaglio ammissibili al trattamento di cui all'articolo 421, paragrafo 2;
iii) depositi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 422, paragrafi 3 e 4;
iv) dei depositi di cui al punto iii), i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi conformemente alla direttiva 94/19/CE o di un sistema di garanzia dei depositi equivalente in un paese terzo, ai sensi dell'articolo 421, paragrafo 1;
v) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b);
vi) dei depositi di cui al punto iii), i depositi contemplati all'articolo 422, paragrafo 3, lettera d);
vii) importi depositati non contemplati ai punti i), ii) o iii), se non sono depositati da clienti finanziari;
viii) tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari;
ix) separatamente per gli importi di cui, rispettivamente, ai punti vi) e vii), finanziamenti da operazioni di prestito garantite e da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui alla definizione dell'articolo 192, punto 3:
- garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416;
- garantite da qualunque altra attività;
x) passività derivanti da titoli emessi ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento, o dalle obbligazioni garantite definite all'articolo 3, punto 1) della direttiva (UE) 2019/2162;
xi) le seguenti ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli che non rientrano nella lettera a):
- passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva di un anno o superiore;
- passività derivanti dall'emissione di titoli con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;
xii) altre passività.
2. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:
a) entro tre mesi;
b) tra tre e sei mesi;
c) tra sei e nove mesi;
d) tra nove e dodici mesi;
e) dopo dodici mesi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi che richiedono il finanziamento stabile
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:
a) attività che potrebbero essere classificate come attività liquide conformemente all'articolo 416, suddivise per tipo di attività;
b) i seguenti titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a):
i) attività rientranti nella classe di credito 1 ai sensi dell'articolo 122;
ii) attività rientranti nella classe di credito 2 ai sensi dell'articolo 122;
iii) altre attività;
c) titoli di capitale di soggetti non finanziari quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;
d) altri titoli di capitale;
e) l'oro;
f) altri metalli preziosi;
g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e separatamente i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:
i) persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;
ii) PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito ovvero un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, nel caso in cui il deposito aggregato di detto cliente o gruppo di clienti connessi sia inferiore a 1 milione di EUR;
iii) emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;
iv) clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;
v) clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;
h) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, di cui alla lettera g), e separatamente quelli che sono:
i) garantiti da immobili non residenziali;
ii) garantiti da immobili residenziali;
iii) compensati (pass-through) da obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del presente regolamento o da obbligazioni garantite, definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162;
i) crediti da derivati;
j) qualsiasi altra attività;
k) linee di credito non utilizzate classificate come elementi della categoria 4, della categoria 3 o della categoria 2 ai sensi dell'allegato I.
2. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie di cui all'articolo 427, paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO IV
IL COEFFICIENTE NETTO DI FINANZIAMENTO STABILE
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 1
Il coefficiente netto di finanziamento stabile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Applicazione su base consolidata
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Ove il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:
a) le attività e gli elementi fuori bilancio di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori a quelli indicati al capo 4 sono consolidati in base ai fattori superiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
b) le passività e i fondi propri di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile disponibile inferiori a quelli indicati al capo 3 sono consolidati in base ai fattori inferiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;
c) le attività di paesi terzi conformi ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460 paragrafo 1, e detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini di consolidamento se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;
[d) le imprese di investimento alle quali non si applica il presente titolo a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, appartenenti al gruppo sono assoggettate agli articoli 413 e 428 ter su base consolidata; fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, tali imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato di finanziamento stabile netto loro applicabile in base alla normativa nazionale.] (lettera soppressa) (1)
Lettera soppressa dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il coefficiente netto di finanziamento stabile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:
PEStRS,i
2. Gli enti mantengono un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate.
3. Se in un dato momento il coefficiente netto di finanziamento stabile di un ente scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano i requisiti di cui all'articolo 414. L'ente mira a ripristinare il suo coefficiente netto di finanziamento stabile al livello di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le autorità competenti valutano i motivi del mancato rispetto del paragrafo 2 del presente articolo da parte dell'ente prima di adottare misure di vigilanza.
4. Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento stabile nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.
5. Gli enti provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che gli enti contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.
Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:
a) la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
b) l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.
La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 2
Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente titolo, gli enti tengono conto delle attività, passività e degli elementi fuori bilancio su base lorda.
2. Ai fini del calcolo del loro coefficiente netto di finanziamento stabile, gli enti applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile esposti ai capi 3 e 4 al valore contabile delle rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, se non diversamente specificato nel presente titolo.
3. Gli enti non computano due volte il finanziamento stabile richiesto e il finanziamento stabile disponibile.
Salvo diversamente specificato nel presente titolo, qualora un elemento possa essere assegnato a più di una categoria di finanziamento stabile richiesto, viene assegnato alla categoria di finanziamento stabile richiesto che produce il maggiore finanziamento stabile richiesto contrattuale per detto elemento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Contratti derivati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti applicano il presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati di cui ai capi 3 e 4.
2. Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati come appartenenti al proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini del capo 4.
3. Ai fini del presente titolo, per "valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione" si intende la somma dei valori equi di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.
4. Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, tutti i contratti derivati elencati all'allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e), che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1.
5. Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in strumenti derivati è trattato come tale e non come depositi a cui si applica il capo 3.
6. Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;
b) la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
c) i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.
Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Attività e passività correlate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può trattare un'attività e una passività come correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;
b) le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;
c) l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;
d) la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;
e) i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;
f) le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.
2. Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 e siano correlate se sono collegate direttamente ai prodotti o servizi seguenti:
a) risparmi regolamentati centralizzati, purché gli enti siano tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regolamentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, e a condizione che il trasferimento dei depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;
b) prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per gli enti che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad alcun rischio di finanziamento;
c) obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
i) sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento;
ii) i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;
d) attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non fornisca ai suoi clienti garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.
3. L'ABE controlla le attività e passività, come pure i prodotti e i servizi, che a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trattati come attività e passività correlate, al fine di determinare se e in quale misura siano soddisfatti i criteri di adeguatezza di cui al paragrafo 1. L'ABE riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale monitoraggio e fornisce consulenza a quest'ultima sull'eventuale necessità di una modifica alle condizioni di cui al paragrafo 1 o di una modifica all'elenco dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:
a) l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;
b) l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico corrispondente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 octies, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la controparte è una delle seguenti:
i) l'impresa madre o una filiazione dell'ente;
ii) un'altra filiazione della stessa impresa madre;
iii) un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;
iv) membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;
v) l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
b) vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;
c) la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;
d) l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.
2. Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri seguenti:
a) tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile;
b) il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;
c) la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di finanziamento del ricevente.
Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 3
Finanziamento stabile disponibile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.
Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Durata residua di una passività o di fondi propri
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2.
2. Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3. Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.
4. Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, gli enti considerano qualsivoglia frazione di passività avente durata residua pari o superiore a un anno e scadenza inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione di tali passività avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un anno come avente durata residua inferiore a sei mesi o, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile disponibile
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato agli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le eccezioni seguenti:
a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;
b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento.
2. Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:
a) 0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a sei mesi;
b) 50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
c) 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.
3. Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:
a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;
c) passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite dai seguenti soggetti:
i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati negli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies.
4. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolate a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le passività ed elementi o strumenti di capitale seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:
a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;
iii) organismi del settore pubblico in uno Stato membro o in un paese terzo;
iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
v) clienti costituiti da società non finanziarie;
vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali passività non rientrano nella lettera a) del presente paragrafo;
c) passività con durata contrattuale residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:
i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:
a) gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
b) gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
c) gli elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
d) gli altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
e) gli altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 duodecies a 428 quindecies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 4
Finanziamento stabile richiesto
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.
2. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel bilancio dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva.
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 ove tali attività non siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva.
3. Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, anche se le attività non rimangono iscritte al bilancio dell'ente. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
4. Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
5. Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e tale attività è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione in relazione a cui tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata purché l'operazione non possa giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.
6. Sono considerate attività non vincolate le attività seguenti:
a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente; sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale; gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;
b) attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere;
c) attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
7. In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o in circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
a) in deroga all'articolo 428 untricies, lettera f), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate ai fini degli interventi di cui al presente comma;
b) in deroga all'articolo 428 untricies, lettera d), punti i) e ii), all'articolo 428 tertricies, lettera b), e all'articolo 428 quatertricies, lettera c), importi che risultano dagli interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.
Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.
8. Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.
9. Gli enti includono gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.
10. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.
Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Durata residua di un'attività
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.
2. Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.
3. Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.
4. Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, qualsivoglia frazione avente durata residua inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un anno è considerata come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile richiesto
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:
a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, e a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi specificati in tale atto delegato;
b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità specificati in tale atto delegato;
c) tutte le riserve della banca centrale, detenute presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
d) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
e) crediti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da vendite di strumenti finanziari, valute estere o merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
f) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies;
g) importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi, ove tali importi dovuti siano garantiti da attività considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima ivi specificate, e ove l'ente abbia legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali attività per la durata dell'operazione.
Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.
Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %:
a) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 5 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari, ove tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi, diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g);
c) quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
d) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua inferiore a sei mesi.
Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.
2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:
a) importi dovuti da operazioni con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b);
b) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua inferiore a sei mesi;
c) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I, con durata residua pari o superiore a un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 20 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %:
a) obbligazioni garantite di qualità elevata non vincolate a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 30 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %:
a) cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 35 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 40 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:
a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le cartolarizzazioni di livello 2B e le obbligazioni garantite di qualità elevata di cui a tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) depositi detenuti dall'ente presso un altro ente finanziario che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
c) importi dovuti per operazioni con durata residua inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
ii) amministrazioni regionali o autorità locali in uno Stato membro o in un paese terzo;
iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
v) società non finanziarie, clienti al dettaglio e PMI;
vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali attività non rientrano nella lettera b) del presente paragrafo;
d) importi dovuti per operazioni con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno con i seguenti soggetti:
i) la Banca centrale europea o la banca centrale di uno Stato membro;
ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
e) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;
f) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli da 428 duotricies a 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
g) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novodecies a 428 tricies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 55 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %:
a) prestiti non vincolati garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti non vincolati sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), con durata residua pari o superiore a un anno, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:
a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
b) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, fornite come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;
c) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 tertricies non scaduti da oltre 90 giorni e ai quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;
d) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
e) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
f) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
g) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci;
h) attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:
a) a meno che non sia diversamente specificato nel presente capo, attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 quatertricies, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.
2. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 5
Deroga per gli enti piccoli e non complessi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sextricies Deroga per gli enti piccoli e non complessi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.
Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 6
Finanziamento stabile disponibile per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
septricies Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.
2. Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
octotricies Durata residua di una passività o dei fondi propri
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2.
2. Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.
3. Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.
4. Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, per le passività aventi durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, ogni frazione che viene a scadenza in meno di sei mesi e ogni frazione avente durata residua tra sei mesi e un anno devono essere trattate come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile disponibile
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
novotricies Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nella presente sezione, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le seguenti eccezioni:
a) passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;
b) interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento interessato.
2. Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:
a) 0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a un anno;
b) 100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.
3. Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:
a) debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;
b) passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;
c) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
i) la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
ii) la banca centrale di un paese terzo;
iii) clienti finanziari;
d) altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati nel presente articolo e negli articoli da 428 quadragies a 428 triquadragies.
4. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quadragies Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:
a) depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
b) passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:
i) amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;
ii) amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o in un paese terzo;
iii) organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;
iv) banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;
v) clienti costituiti da società non finanziarie;
vi) unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui non si tratti di depositi ricevuti, che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
unquadragies Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
duoquadragies Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
triquadragies Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:
a) elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;
b) elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
c) elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;
d) altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;
e) altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novotricies a 428 duoquadragies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 7
Finanziamento stabile richiesto per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 1
Disposizioni generali
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quaterquadragies Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, per gli enti piccoli e non complessi l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.
2. Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che sono contabilizzate nel loro bilancio e di cui non detengono la proprietà effettiva sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che non sono contabilizzate nel loro bilancio ma di cui detengono la proprietà effettiva sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2.
3. Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, anche quando non rimangono iscritte a bilancio, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.
4. Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.
Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.
5. Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e che è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione tramite la quale tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata nella misura in cui l'operazione non può giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.
6. Sono considerate attività non vincolate le seguenti:
a) attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente, comprese le attività che un ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in un gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale;
b) attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;
c) attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.
Ai fini della lettera a) del primo comma del presente paragrafo, gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità.
7. In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:
a) in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate per gli interventi di cui al presente comma;
b) in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 duoquinquagies, lettera b), importi risultanti dagli interventi di cui al presente comma.
Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.
Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.
8. Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.
9. Gli enti includono nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.
10. Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.
Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quinquadragies Durata residua di un'attività
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.
2. Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.
3. Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.
4. Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare in conformità della sezione 2, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, le frazioni con scadenza inferiore a sei mesi o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno sono considerate come aventi durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 2
Fattori di finanziamento stabile richiesto
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
sexquadragies Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:
a) attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi di cui al suddetto atto delegato;
b) tutte le riserve detenute dall'ente presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;
c) tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;
d) attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.
Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto stabilito dalla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
septquadragies Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili indicate nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %.
2. Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
octoquadragies Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:
a) attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;
b) prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
novoquadragies Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote non vincolate in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
quinquagies Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:
a) prestiti garantiti e non garantiti con durata residua inferiore a un anno e vincolati per un periodo inferiore a un anno;
b) altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 sexquadragies a 428 novoquadragies;
c) attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli 428 unquinquagies, 428 duoquinquagies e 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
unquinquagies Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato, a condizione che siano vincolate per un periodo inferiore a un anno.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
duoquinquagies Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:
a) attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;
b) prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari non scaduti da oltre 90 giorni;
c) prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;
d) titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
e) strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;
f) merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
terquinquagies Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:
a) attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;
b) attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 sexquadragies a 428 duoquinquagies, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.
2. Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.
Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:
a) il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;
b) tutti i margini di variazione costituiti dagli enti presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
PARTE SETTE
LEVA FINANZIARIA
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del coefficiente di leva finanziaria
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/62, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.
Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.
3. Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.
4. Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:
a) attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 ter, paragrafo 1;
b) contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 quater e 429 quinquies;
c) maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 sexies;
d) elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 quinquies e 429 octies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 septies;
e) acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 octies.
Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi.
Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispettivamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di classe 1.
5. In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:
a) un elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), che è trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui alla lettera b) di tale paragrafo;
b) ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.
Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente.
Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 4, lettera e).
6. Ai fini del paragrafo 4, lettera e), del presente articolo e dell'articolo 429 octies, per "acquisto o vendita standardizzati" si intende l'acquisto o la vendita di un'attività finanziaria secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna dell'attività finanziaria entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.
7. Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione complessiva conformemente ai seguenti principi:
a) le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;
b) non è permessa la compensazione di attività con passività.
8. In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;
b) il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;
c) l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.
Per "prestito di prefinanziamento" o "prestito intermedio" si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/62, sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 28 giugno 2021, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:
a) gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);
b) le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;
c) le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113, paragrafo 6 o 7;
c bis) ove l'ente sia membro di una rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, le esposizioni cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 114 e derivanti da attività equivalenti a depositi nella stessa valuta di altri membri della rete risultanti da un deposito minimo legale o statutario conformemente all'articolo 422, paragrafo 3, lettera b); in tal caso le esposizioni di altri membri di tale rete che costituiscono un deposito minimo legale o statutario non sono soggette alla lettera c) del presente paragrafo.
d) ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico, e prestiti agevolati;
d bis) le esposizioni dell'ente verso i suoi azionisti, a condizione che tali esposizioni siano garantite a un livello pari almeno al 125 % dalle attività di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed e), e che tali attività siano contabilizzate nel requisito del coefficiente di leva finanziaria degli azionisti, se l'ente non è un ente creditizio pubblico di sviluppo ma soddisfa le condizioni seguenti:
i) i suoi azionisti sono enti creditizi e non esercitano alcun controllo sull'ente;
ii) è conforme al paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), del presente articolo;
iii) le sue esposizioni sono situate nello stesso Stato membro;
iv) è soggetto ad una qualche forma di vigilanza da parte dell'amministrazione centrale di uno Stato membro su base continuativa;
v) il suo modello aziendale è limitato alla trasmissione dell'importo corrispondente ai proventi raccolti mediante l'emissione di obbligazioni garantite ai propri azionisti, sotto forma di strumenti di debito;
e) ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;
f) le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
i) la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;
ii) alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;
g) ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);
h) ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;
i) le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i) sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;
ii) soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;
iii) soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;
j) le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
i) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;
ii) sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;
iii) derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;
k) le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;
l) ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e);
m) le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;
n) le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell'ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:
i) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
ii) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;
o) ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;
p) ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;
q) le esposizioni soggette al trattamento di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, primo comma.
Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione complessiva.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per "ente creditizio pubblico di sviluppo" si intende un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;
b) la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.
c) non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;
d) fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;
e) non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente.
Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e del paragrafo 2, lettera d), per «prestito agevolato» si intende un prestito concesso da un ente creditizio pubblico di sviluppo o da un organismo istituito da un'amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, direttamente o tramite un ente creditizio intermedio su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali o delle autorità locali di uno Stato membro.
4. Gli enti non escludono le esposizioni da negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), del presente articolo, ove non sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 429, paragrafo 5, terzo comma.
5. Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie;
b) l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno;
c) l'autorità competente dell'ente ha accertato, previa consultazione con la banca centrale pertinente, la data in cui si ritiene che le circostanze eccezionali siano iniziate e ha annunciato pubblicamente tale data; tale data è fissata alla fine di un trimestre.
6. Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1, lettera n), soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;
b) la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.
7. In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), allorché un ente esclude le esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, soddisfa costantemente il seguente requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio - aLR) per la durata dell'esclusione:
dove:
aLR = coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio - aLR);
EMLR = la misura dell'esposizione complessiva dell'ente calcolata in conformità dell'articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo; e
CB = il valore totale medio giornaliero, delle esposizioni dell'ente verso la sua banca centrale, calcolate sull'intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale immediatamente precedente alla data di cui al paragrafo 5, lettera c), che possono essere escluse a norma del paragrafo 1, lettera n).
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione delle attività
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2015/62 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies conformemente ai principi seguenti:
a) per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;
b) non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.
2. Un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) offerto da un ente non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a) l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di soggetti appartenenti a un gruppo che partecipano a tale servizio («conti originari») su un conto unico distinto e quindi azzera i saldi dei conti originari;
b) l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente comma su base giornaliera.
Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo paragrafo non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), purché il servizio soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su un conto unico in qualsiasi momento;
b) non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;
c) l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;
d) l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria solo il saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.
4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;
b) il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;
c) le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.
5. Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono ritenere che il meccanismo di regolamento determini funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune;
b) gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;
c) eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle operazioni di finanziamento tramite titoli non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.
La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata.
In caso di inadempimento della componente titoli di un'operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3.
Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).
Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.
2. Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.
3. Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione dalle attività dell'ente;
b) il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;
c) il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;
d) il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;
e) il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.
Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.
Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.
Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.
4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli enti non includono le garanzie reali ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12 bis.
4 bis. In deroga ai paragrafi 3 e 4, un ente può riconoscere le garanzie reali ricevute a norma della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la garanzia reale è ricevuta da un cliente per un contratto derivato compensato dall'ente per conto di tale cliente;
b) il contratto di cui alla lettera a) è compensato mediante QCCP;
c) se è stata ricevuta sotto forma di margine iniziale, la garanzia reale è separata dalle attività dell'ente.
5. Ai fini del paragrafo 1, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.
6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione di quanto segue:
a) contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b) derivati su crediti ai quali applicano il trattamento di cui all'articolo 273, paragrafo 3 o 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'uso di tale metodo.
Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni supplementari relative al calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ai fini del presente articolo, per «derivato su crediti venduto» si intende qualsivoglia strumento finanziario tramite il quale un ente fornisce effettivamente protezione del credito, tra cui i credit default swaps, i total return swaps e le opzioni ove l'ente abbia l'obbligo di fornire protezione del credito alle condizioni specificate nel contratto di opzione.
2. In aggiunta al calcolo di cui all'articolo 429 quater, gli enti includono nel calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione a tali derivati su crediti venduti.
Gli enti calcolano l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti rettificandone l'importo nozionale per rispecchiare la reale esposizione dei contratti su cui la struttura dell'operazione ha un effetto di leva finanziaria o di altro rafforzamento.
3. Gli enti possono ridurre, integralmente o parzialmente, il valore dell'esposizione calcolato a norma del paragrafo 2 dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;
b) il derivato su crediti acquistato è altrimenti soggetto a condizioni essenziali (material terms) identiche o più prudenti rispetto a quelle applicabili al corrispondente derivato su crediti venduto;
c) il derivato su crediti acquistato non è acquistato presso una controparte che esporrebbe l'ente a un rischio specifico di correlazione sfavorevole, quale definito all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b);
d) ove l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto sia ridotto della variazione negativa del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 dell'ente, l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1;
e) il derivato su crediti acquistato non è incluso in un'operazione che è stata compensata dall'ente per conto di un cliente o che è stata compensata dall'ente in veste di cliente di livello superiore all'interno di una struttura per clientela multilivello e per la quale l'importo nozionale effettivo cui fa riferimento il corrispondente derivato su crediti venduto è escluso dalla misura dell'esposizione a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera g) o h), a seconda dei casi.
Ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 1, gli enti possono escludere dall'insieme delle attività soggette a compensazione la parte di un derivato su crediti venduto che non è compensata a norma del primo comma del presente paragrafo e per la quale l'importo nozionale effettivo è incluso nella misura dell'esposizione.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettera b), per «condizione essenziale» si intende ogni caratteristica del derivato su crediti pertinente alla sua valutazione, tra cui il livello di subordinazione, l'opzionalità, gli eventi creditizi, l'entità o il paniere di entità di riferimento sottostanti, l'obbligazione o il paniere di obbligazioni di riferimento sottostanti, ad eccezione dell'importo nozionale e della durata residua del derivato su crediti. Due strumenti di riferimento sono identici solo se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.
5. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli enti possono utilizzare derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento per compensare i derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli all'interno di tale paniere ove le due operazioni implichino lo stesso paniere di entità di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.
6. Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti quando acquistano protezione del credito mediante un total return swap e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto nel capitale di classe 1.
7. In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di obbligazioni di riferimento, gli enti possono ridurre l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti su obbligazioni di riferimento singole dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati a norma del paragrafo 3 soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuna delle singole obbligazioni del paniere.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Oltre al calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 1, gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva una maggiorazione per il rischio di controparte calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.
2. Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:
Ei* = max {0, Ei - Ci}
dove:
Ei* = la maggiorazione;
i = l'indice che rappresenta l'operazione;
Ei = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e
Ci = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.
Gli enti possono fissare Ei* pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.
3. Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:
dove:
Ei* = la maggiorazione
i = l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;
Ei = il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i; e
Ci = il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine controparte comprende anche gli agenti triparty che ricevono in deposito garanzie reali e le gestiscono in caso di operazioni triparty.
5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
6. Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.
7. Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:
a) se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;
b) se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione complessiva;
c) se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;
d) se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 2, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 quinquies.
Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro elemento fuori bilancio, si applica l'articolo 111, paragrafo 3.
2. In deroga al paragrafo 1, gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.
3. In deroga all'articolo 495 quinquies, gli enti applicano un fattore di conversione del 10 % agli elementi fuori bilancio sotto forma di impegni revocabili incondizionatamente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti trattano il contante connesso ad acquisti standardizzati e le attività finanziarie connesse a vendite standardizzate che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).
2. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell'ambito di tale disciplina. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento.
3. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'esposizione complessiva l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.
Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati sulla base della consegna contro pagamento;
b) le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al valore equo attraverso i profitti e le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
PARTE SETTE BIS
OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558 e integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:
a) i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;
b) i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;
c) le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;
d) i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;
e) i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1;
f) i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva;
g) il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti;
h) le loro esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
i) le loro esposizioni nuove ed esistenti verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
ii) le loro esposizioni a rischi fisici e rischi di transizione;
i) le loro esposizioni alle cripto-attività;
Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale.
1 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, allorché gli enti comunicano i requisiti di fondi propri relativi alle cartolarizzazioni, tra le informazioni che comunicano figurano anche informazioni sulle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano del trattamento di cui all'articolo 269 bis, sulle cartolarizzazioni STS in bilancio da essi originate e sulla ripartizione delle attività sottostanti a tali cartolarizzazioni STS in bilancio per classe di attività.
2. Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati utilizzati per calcolare tali medie.
2 bis. Nel segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci.
2 ter. Nel segnalare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), punti i) e ii), e per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio e al rischio di posizione in merci assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
3. Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:
a) un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b) un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.
4. Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.
5. La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 3 e 4 comprende solo le informazioni necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dall'ente al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata, tenuto conto della relazione di cui al paragrafo 8, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.
7. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare schemi di segnalazione uniformi, la frequenza e le date di segnalazione, nonché le definizioni, ed elabora soluzioni informatiche, compresi modelli e istruzioni per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:
a) in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;
b) gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.
L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:
a) il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;
b) gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020;
c) le esposizioni ai rischi ambientali, sociali e di governance, da presentare entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8. L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (1) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:
a) classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;
b) misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:
i) i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;
ii) i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;
iii) il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;
c) valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;
d) valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza; e e) formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:
i) sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;
ii) sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi.
L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.
9. Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;
b) gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;
c) la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
10. Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto paragrafo.
11. Le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo qualora tali punti di dati costituiscano una duplicazione. A tali fini, per duplicazione dei punti di dati si intendono i punti di dati già disponibili alle autorità competenti con mezzi diversi dalla raccolta dei modelli di segnalazione summenzionati, anche qualora tali punti di dati possano essere ottenuti da dati già a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può accordare l'esenzione di cui al presente paragrafo solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione.
Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obblighi specifici di segnalazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:
a) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell'immobile residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;
b) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile residenziale;
c) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile residenziale;
d) le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 55 % del valore immobiliare dell'immobile non residenziale, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 9, ove applicabile;
e) le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile non residenziale;
f) il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, in ciascun caso fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 100 % del valore immobiliare dell'immobile non residenziale.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.
3. Le autorità competenti pubblicano annualmente su base aggregata i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), unitamente ai dati storici, se disponibili, per ciascun mercato immobiliare nazionale per il quale tali dati sono stati raccolti. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 25 dicembre 2019 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
[1. Dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis, gli enti creditizi che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
2. Gli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.
3. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dalla fine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, gli enti devono comunicare, per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).
4. Ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.
5. Gli enti possono ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 3 all'interno di un gruppo, purché il calcolo secondo i metodi di cui al paragrafo 1 non superi il 90 % del calcolo totale. In caso contrario, gli enti applicano i metodi di cui al paragrafo 1 per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte quelle non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per il loro utilizzo, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui al presente articolo.
Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.
L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ABE elabora una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro 28 giugno 2020.
2. Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include almeno:
a) un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;
b) l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste superflue;
c) l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;
d) la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersicurezza, che:
i) contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per i rispettivi enti;
ii) funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;
iii) fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;
iv) svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e
v) tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standardizzato.
3. Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo, la Commissione, se del caso e tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato per gli obblighi di segnalazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
PARTE OTTO
INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI
(sostituita dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Politiche e obblighi di informativa
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui ai titoli II e III a norma delle disposizioni del presente titolo, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 432.
2. Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e le metodologie di cui al titolo III della presente parte pubblicano le informazioni ivi indicate.
3. L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni. L'attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell'ente per conformarsi ai requisiti in materia di informativa sono inclusi nell'informativa dell'ente.
Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente.
Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.
4. Tutte le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzi in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative precedenti.
5. Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi di tale spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450, gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III qualora tali informazioni non siano considerate rilevanti.
Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.
2. Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.
Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.
Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza.
L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.
3. Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue informative il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Frequenza e ambito di applicazione delle informative
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti pubblicano le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità stabilite nel presente articolo e negli articoli 433 bis, 433 ter, 433 quater e 434.
L'ABE pubblica le informative annuali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale giorno.
L'ABE pubblica le informative semestrali e trimestrali sul proprio sito web nello stesso giorno in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale giorno.
Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa da parte dei grandi enti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I grandi enti pubblicano le informazioni indicate di seguito con la seguente frequenza:
a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b) su base semestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:
i) articolo 437, lettera a);
ii) articolo 438, lettera e);
iii) articolo 439, lettere da e) a l);
iv) articolo 440;
v) articolo 442, lettere c), e), f) e g);
vi) articolo 444, lettera e);
vii) articolo 445;
viii) articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b);
ix) articolo 449, lettere j), k) e l);
x) articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b);
xi) articolo 451 bis, paragrafo 3;
xii) articolo 452, lettera g);
xiii) articolo 453, lettere da f) a j);
xiv) articolo 455, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
xv) articolo 449 bis;
xvi) articolo 449 ter;
c) su base trimestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:
i) articolo 438, lettere d), d bis) e h);
ii) le metriche principali di cui all'articolo 447;
iii) articolo 451 bis, paragrafo 2.
2. In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:
a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
3. I grandi enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 437 bis su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h), che devono essere pubblicate su base trimestrale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni di cui alle disposizioni su base annuale seguenti:
a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) e f);
b) articolo 438, lettere c), d) e d bis);
c) articolo 442, lettere c) e d);
d) le metriche principali di cui all'articolo 447;
e) articolo 449 bis;
f) articolo 449 ter;
g) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all'articolo 447 e i rischi ambientali, sociali e di governance di cui all'articolo 449 bis su base annua.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa da parte degli altri enti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 bis o 433 ter pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:
a) su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;
b) su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:
a) articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);
b) articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
c) articolo 437, lettera a);
d) articolo 438, lettere c), d) e d bis);
d bis) articolo 442, lettere c) e d);
e) le metriche principali di cui all'articolo 447;
e bis) le informazioni di cui all'articolo 449 bis;
e ter) le informazioni di cui all'articolo 449 ter;
f) articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Mezzi di informazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data. L'ABE pubblica tali informazioni, unitamente alla data di presentazione, sul suo sito web.
L'ABE garantisce che le informative pubblicate sul suo sito web contengano informazioni identiche a quelle presentatele dagli enti. Gli enti hanno il diritto di ripresentare all'ABE le informazioni conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 434 bis. L'ABE rende disponibile sul proprio sito web la data in cui è avvenuta la nuova presentazione.
L'ABE predispone e tiene aggiornato uno strumento che specifica la corrispondenza tra i modelli e le tabelle per le informative e quelli sulle segnalazioni a fini di vigilanza. Lo strumento che specifica la corrispondenza è accessibile al pubblico sul sito web dell'ABE.
Gli enti possono continuare a pubblicare un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente le informative richieste e facilmente identificabile per gli utilizzatori. Gli enti possono includere nel proprio sito web un link al sito web dell'ABE dove le informazioni prudenziali sono pubblicate in modo centralizzato.
2. Gli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi presentano all'ABE le informative richieste ai sensi degli articoli 433 bis e 433 quater in formato elettronico entro la data in cui gli stessi pubblicano i propri bilanci o le proprie relazioni finanziarie per il periodo corrispondente o il prima possibile dopo tale data. Qualora le relazioni finanziarie siano pubblicate prima della presentazione delle informazioni a norma dell'articolo 430 per lo stesso periodo, le informative possono essere presentate nella stessa data delle segnalazioni a fini di vigilanza o il prima possibile dopo tale data. Se l'informativa è richiesta per un periodo nel quale l'ente non redige alcuna relazione finanziaria, l'ente trasmette all'ABE le informazioni concernenti tali informative non appena possibile dopo la fine di tale periodo.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, del presente articolo, gli enti possono presentare all'ABE le informazioni richieste a norma dell'articolo 450 separatamente dalle altre informazioni richieste a norma dei titoli II e III entro due mesi dalla data in cui gli enti pubblicano i propri bilanci per l'anno corrispondente.
4. L'ABE pubblica sul proprio sito web le informative di enti piccoli e non complessi sulla base delle informazioni segnalate da tali enti alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 430.
5. La proprietà dei dati e la responsabilità della loro accuratezza restano in capo agli enti che li producono. L'ABE fornisce un punto di accesso unico per le informative degli enti e rende disponibile sul proprio sito web un archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.
6. L'ABE monitora il numero di visite al suo punto di accesso unico per le informative degli enti e include le relative statistiche nelle sue relazioni annuali.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Modelli per l'informativa
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi per l'informativa, nonché informazioni sulla politica di ripresentazione, ed elabora soluzioni informatiche, comprese istruzioni, per le informative richieste a norma dei titoli II e III.
Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.
Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
(introdotto dall'art. 5 del Reg. (UE) 2023/2869)
1. A decorrere dal 10 gennaio 2030, quando rendono pubbliche informazioni di cui alla parte otto del presente regolamento, gli enti trasmettono tali informazioni contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
a) sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
b) sono corredate dei metadati seguenti:
i) tutte le denominazioni dell'ente a cui le informazioni fanno riferimento;
ii) l'identificativo della persona giuridica dell'ente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
iii) le dimensioni dell'ente per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
iv) il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
v) un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli enti ottengono un identificativo della persona giuridica.
3. Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l'ESAP, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l'ABE.
4. Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
a) eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
b) la strutturazione dei dati nelle informazioni;
c) per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Se necessario, l'ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.
Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/ reg/2023/2859/oj).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Relazione di fattibilità sull'uso delle informazioni segnalate da enti diversi dagli enti piccoli e non complessi al fine di pubblicare un insieme esteso di informative sul sito web dell'ABE
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
L'ABE elabora una relazione sulla fattibilità di utilizzare le informazioni segnalate alle autorità competenti dagli enti diversi dagli enti piccoli e non complessi conformemente all'articolo 430 al fine di pubblicare tali informazioni sul suo sito web riducendo in tal modo l'onere di informativa a carico di tali enti.
Tale relazione prende in considerazione i precedenti lavori dell'ABE in materia di raccolta integrata di dati, si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include i costi sostenuti dalle autorità competenti, dagli enti e dall'ABE, e prende in considerazione tutte le potenziali sfide di ordine tecnico, operativo e giuridico.
L'ABE presenta detta relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO II
CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA (1)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
In merito alle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui al titolo annotato, si veda il Reg. (UE) 2021/637.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo. Essi pubblicano in particolare:
a) le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;
b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari;
c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;
d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia;
e) una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;
f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale; tale dichiarazione include:
i) i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;
ii) informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.
2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione ai sistemi di governance:
a) il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione;
b) la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza;
c) la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
d) se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;
e) la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sull'ambito di applicazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a) la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;
b) la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;
c) una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;
d) una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;
e) per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;
f) eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;
g) l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;
h) se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sui fondi propri
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:
a) la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da 32 a 36 e degli articoli 56, 66 e 79, con lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile;
b) la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;
c) i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;
d) l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:
i) ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;
ii) gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;
iii) gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;
e) la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;
f) la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:
a) la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;
b) il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;
c) l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4;
d) l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo 73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a) la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
b) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare rischi diversi da quello di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione;
c) su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;
d) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e i corrispondenti requisiti di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;
d bis) laddove siano tenuti a calcolare l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 4, e l'importo complessivo standardizzato dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, da ripartire, a seconda dei casi, per le diverse categorie di rischio o classi di esposizioni al rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;
e) le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui all'articolo 153, paragrafo 5, tabella 1, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 133, paragrafi da 3 a 6, e all'articolo 495 bis, paragrafo 3.
f) il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;
g) il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;
h) le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a) una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;
b) una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;
c) una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;
d) l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;
e) l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;
f) per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
g) per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;
h) i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;
i) il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;
j) gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;
k) la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;
l) separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera g);
m) per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.
Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle riserve di capitale anticicliche
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:
a) la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale anticicliche;
b) l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
I G-SII pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Per quanto riguarda le esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:
a) l'ambito di applicazione e le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili dagli enti e le eventuali differenze fra la definizione di "crediti scaduti" e "default" a fini contabili e regolamentari;
b) la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;
c) informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, compresi le relative riduzioni di valore accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute;
d) un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;
e) i valori contabili lordi delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche accumulate, le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni e i valori contabili netti nonché la loro distribuzione per area geografica e settore e per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio;
f) le variazioni dell'importo lordo delle esposizioni in e fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo, informazioni sui saldi di apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione ritornata in bonis o soggetta a riduzione;
g) la ripartizione di prestiti e titoli di debito in funzione della durata residua.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle attività vincolate e non vincolate
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sull'uso del metodo standardizzato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:
a) le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;
b) le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;
c) la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
d) l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2. Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;
e) i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle esposizioni al rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti ai quali le autorità competenti non hanno concesso l'autorizzazione a utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies e che utilizzano il metodo standardizzato semplificato conformemente all'articolo 325 bis o il metodo standardizzato alternativo a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano una panoramica delle loro posizioni del portafoglio di negoziazione.
2. Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri a norma della parte tre, titolo IV, capo 1 bis, pubblicano i loro requisiti di fondi propri totali, i loro requisiti di fondi propri per il metodo basato sulle sensibilità, il loro requisito per il rischio di default e i loro requisiti di fondi propri per i rischi residui. L'informativa sui requisiti di fondi propri per le misure del metodo basato sulle sensibilità e per il rischio di default è ripartita negli strumenti seguenti:
a) strumenti finanziari diversi dagli strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nel portafoglio di negoziazione, con ripartizione per classe di rischio e indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
b) strumenti inerenti a cartolarizzazione non detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default;
c) strumenti inerenti a cartolarizzazione detenuti nell'ACTP, con indicazione separata dei requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi nonché dei requisiti di fondi propri per il rischio di default.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sul rischio di CVA
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano le informazioni seguenti:
a) una panoramica dei loro processi per individuare, misurare, coprire e monitorare il loro rischio di CVA;
b) se gli enti soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2; laddove tali condizioni siano soddisfatte, se gli enti hanno scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato di cui all'articolo 385; laddove gli enti abbiano scelto di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA utilizzando il metodo semplificato, i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA secondo tale metodo;
c) il numero totale di controparti per le quali viene utilizzato il metodo standardizzato, ripartito per tipi di controparti.
2. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato di cui all'articolo 383 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, del presente articolo le informazioni seguenti:
a) la struttura e l'organizzazione della loro governance e funzione interna di gestione in relazione al rischio di CVA;
b) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo standardizzato con una ripartizione per classe di rischio;
c) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in tale calcolo, con una ripartizione per tipi di strumenti ai sensi dell'articolo 386, paragrafo 2.
3. Gli enti che utilizzano il metodo di base di cui all'articolo 384 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA pubblicano, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni seguenti:
a) i loro requisiti di fondi propri totali per il rischio di CVA secondo il metodo di base nonché le componenti BACVAtotale e BACVAcsr-con copertura;
b) una panoramica delle coperture ammissibili utilizzate in tale calcolo, con una ripartizione per tipo di strumenti di cui all'articolo 386, paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sul rischio operativo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti pubblicano le informazioni seguenti:
a) le caratteristiche e gli elementi principali del loro quadro di gestione del rischio operativo;
b) il loro requisito di fondi propri per il rischio operativo pari alla componente dell'indicatore di attività calcolata conformemente all'articolo 313;
c) l'indicatore di attività, calcolato conformemente all'articolo 314, paragrafo 1, e gli importi di ciascuna delle componenti dell'indicatore di attività e delle relative sottocomponenti per ciascuno dei tre anni pertinenti per il calcolo dell'indicatore di attività;
d) l'importo della riduzione dell'indicatore di attività per ogni esclusione dall'indicatore di attività a norma dell'articolo 315, paragrafo 2, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.
2. Gli enti che calcolano le loro perdite annuali da rischio operativo conformemente all'articolo 316, paragrafo 1, pubblicano le informazioni seguenti in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
a) le loro perdite annuali da rischio operativo per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, calcolate a norma dell'articolo 316, paragrafo 1;
b) il numero degli eventi di rischio operativo eccezionali e gli importi delle corrispondenti perdite nette aggregate da rischio operativo che sono state escluse dal calcolo della perdita annuale da rischio operativo a norma dell'articolo 320, paragrafo 1, per ciascuno degli ultimi 10 esercizi, nonché le corrispondenti motivazioni per tali esclusioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle metriche principali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:
a) la composizione dei fondi propri e i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2;
a bis) se del caso, i coefficienti di capitale basati sul rischio calcolati a norma dell'articolo 92, paragrafo 2, utilizzando l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio anziché l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, e, se del caso, l'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 4;
c) se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;
d) il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;
e) il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva calcolati conformemente all'articolo 429;
f) le seguenti informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
i) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
ii) la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
iii) le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
g) le seguenti informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
i) il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
ii) il finanziamento stabile disponibile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
iii) il finanziamento stabile richiesto alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
h) i propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili, nonché i loro componenti, numeratore e denominatore, calcolati a norma degli articoli 92 bis e 92 ter e ripartiti, se del caso, a livello di ciascun gruppo soggetto a risoluzione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti pubblicano le seguenti informazioni quantitative e qualitative sui rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE:
a) le variazioni del valore economico del capitale proprio calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
b) le variazioni dei proventi da interessi netti calcolate in base ai due scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;
c) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;
d) la spiegazione della rilevanza delle misure del rischio pubblicate ai sensi delle lettere a) e b) e delle eventuali variazioni significative di tali misure del rischio dalla precedente data di riferimento per l'informativa;
e) la descrizione delle modalità secondo cui gli enti definiscono, misurano, attenuano e controllano il rischio di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, ivi compresi:
i) la descrizione delle specifiche misure del rischio che gli enti applicano per valutare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti;
ii) la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione degli enti che differiscano dalle ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, comprese le motivazioni di tali differenze;
iii) la descrizione degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse che gli enti utilizzano per stimare il rischio di tasso di interesse;
iv) il riconoscimento dell'effetto delle coperture a fronte di tali rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 106, paragrafo 3;
v) la descrizione della frequenza della valutazione del rischio di tasso di interesse;
f) la descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione di tali rischi;
g) la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iv), del presente articolo non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o il metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione:
a) la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se utilizzano la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) definita all'articolo 242, punto 10, e la misura in cui essi ricorrono a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, con, ove applicabile, una descrizione separata della loro politica dei trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica;
b) il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:
i) il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;
ii) il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;
c) i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo e con una distinzione tra posizioni STS e non-STS;
d) l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi delle loro esposizioni verso tali società, compresi i contratti derivati:
i) società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;
ii) società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
iii) società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;
iv) società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;
e) l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;
f) l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;
g) la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;
h) le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;
i) dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;
j) separatamente per il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione, il valore contabile delle esposizioni cartolarizzate, comprese informazioni sull'eventuale trasferimento da parte degli enti di un rischio di credito significativo a norma degli articoli 244 e 245 per cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, promotori o investitori, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le operazioni STS e non-STS e ripartite per tipo di esposizioni cartolarizzate;
k) per le attività esterne al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni:
i) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di cedenti o promotori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione, separatamente per le posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
ii) l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di investitori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, e posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;
l) per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle esposizioni in stato di default e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di esposizione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance distinguendo tra rischi ambientali, rischi sociali e rischi di governance e, per quanto riguarda i rischi ambientali, tra rischi fisici e rischi di transizione.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli enti pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, tra cui:
a) l'importo totale delle esposizioni verso soggetti del settore dei combustibili fossili;
b) il modo in cui gli enti integrano i rischi ambientali, sociali e di governance individuati nei processi e nella strategia di business, nonché nella governance e nella gestione del rischio.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare modelli uniformi, come stabilito all'articolo 434 bis, per l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, garantendo che rispettino il principio di proporzionalità e siano coerenti con esso, evitando nel contempo la duplicazione degli obblighi di informativa già stabiliti in altra normativa dell'Unione applicabile. Tali modelli non impongono la pubblicazione di informazioni oltre a quelle da segnalare alle autorità competenti a norma dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera h), e tengono conto in particolare delle dimensioni e della complessità dell'ente nonché della relativa esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance degli enti piccoli e non complessi soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 ter.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sull'esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Gli enti pubblicano le informazioni relative alla loro esposizione aggregata verso soggetti del sistema bancario ombra di cui all'articolo 394, paragrafo 2, secondo comma.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulla politica di remunerazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti:
a) informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché il numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;
b) informazioni sul collegamento tra la remunerazione e le performance del personale;
c) le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
d) i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE;
e) informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione;
f) i principali parametri e le motivazioni di qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;
g) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;
h) informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti, con indicazione dei seguenti elementi:
i) gli importi della remunerazione riconosciuta per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e variabile, e il numero dei beneficiari;
ii) gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la parte differita;
iii) gli importi della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;
iv) l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio versato nel corso dell'esercizio stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;
v) i premi facenti parte della remunerazione variabile assegnati durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;
vi) i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;
vii) gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;
i) il numero di persone che sono state remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, con la remunerazione tra 1 e 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 500 000 EUR e con la remunerazione pari o superiore a 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;
j) a richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;
k) informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.
Ai fini della lettera k) del primo comma del presente paragrafo, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se la deroga si applica in base all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Essi indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.
2. Per i grandi enti sono inoltre messe a disposizione del pubblico le informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva di cui al presente articolo, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi.
Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sul coefficiente di leva finanziaria
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:
a) il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;
b) la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;
c) se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo 429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 7;
d) la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;
e) la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato;
f) l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE per affrontare il rischio di leva finanziaria eccessiva, nonché la sua composizione.
2. Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma.
3. In aggiunta al paragrafo 1, lettere a) e b), i grandi enti pubblicano il coefficiente di leva finanziaria e la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, in base alle medie calcolate a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sui requisiti in materia di liquidità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Gli enti soggetti alla parte sei pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al presente articolo.
2. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:
a) la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
b) la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
c) le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.
3. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV:
a) i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;
b) una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3;
c) una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4.
4. Gli enti pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare, gestire e monitorare il loro rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sulle esposizioni alle cripto-attività e attività connesse
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulle cripto-attività e sui servizi per le cripto-attività nonché su qualsiasi altra attività relativa alle cripto-attività:
a) gli importi delle esposizioni dirette e indirette in relazione alle cripto-attività, tra cui le componenti lunghe e corte lorde delle esposizioni nette;
b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio operativo;
c) la classificazione contabile delle esposizioni alle cripto-attività;
d) una descrizione delle attività relative alle cripto-attività e della loro incidenza sul profilo di rischio dell'ente;
e) una descrizione specifica delle loro politiche di gestione del rischio concernenti le esposizioni alle cripto-attività e i servizi per le cripto-attività.
Ai fini del primo comma, lettera d), del presente paragrafo, gli enti forniscono informazioni più dettagliate sulle attività rilevanti, comprese informazioni sull'emissione di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi e sulla prestazione di servizi per le cripto-attività a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) 2023/1114.
2. Gli enti non applicano l'eccezione prevista all'articolo 432 ai fini degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO III
REQUISITI DI IDONEITA' PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE (1)
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
In merito alle norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui al titolo annotato, si veda il Reg. (UE) 2021/637.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
a) l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;
b) per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.
c) i meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:
i) la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;
ii) la revisione del sistema di rating;
iii) la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi;
iv) la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli;
d) il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di credito;
e) l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;
f) la descrizione del processo di rating interno per classe di esposizione, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:
i) le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;
ii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, il modo di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;
iii) ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili;
g) se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:
i) le esposizioni in bilancio lorde;
ii) i valori delle esposizioni fuori bilancio prima di aver applicato il fattore di conversione pertinente;
iii) la loro esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito;
iv) ogni modello, parametro o dato che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio e gli importi dell'esposizione al rischio che ne risultano distribuiti su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito;
v) separatamente per le classi di esposizioni in relazione a cui gli enti sono stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per le esposizioni per cui gli enti non utilizzano tali stime, i valori di cui ai punti da i) a iv) oggetto di tale autorizzazione;
h) le stime degli enti riguardo alle PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni su un periodo più lungo, con indicazione separata dell'intervallo della PD, degli equivalenti del rating esterno, della PD media ponderata e aritmetica, del numero dei debitori al termine dell'anno precedente e dell'anno esaminato, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di default.
Ai fini della lettera b) del presente articolo, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito all'articolo 166.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:
a) le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;
b) le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili;
c) la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito;
d) per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica;
e) le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati;
f) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione complessiva non coperto dalla protezione del credito ammissibile e il valore dell'esposizione complessiva coperto da una protezione del credito ammissibile dopo aver applicato le rettifiche per volatilità; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per prestiti e titoli di debito e comprende una ripartizione delle esposizioni in stato di default;
g) il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;
h) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio per classe di esposizione prima e dopo aver applicato i fattori di conversione e l'eventuale attenuazione del rischio di credito associata;
i) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;
j) per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito dei derivati su crediti; nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso che essi fanno dell'assicurazione e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione di tale rischio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Utilizzo di modelli interni per il rischio di mercato
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Un ente che utilizza i modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato pubblica:
a) i suoi obiettivi nell'intraprendere attività di negoziazione e i processi attuati per identificare, misurare, monitorare e controllare i rischi di mercato;
b) le politiche di cui all'articolo 104, paragrafo 1, per la determinazione delle posizioni da includere nel portafoglio di negoziazione;
c) una descrizione generale della struttura delle unità di negoziazione incluse nei modelli interni, comprendente per ciascuna unità una descrizione generale della strategia di business dell'unità, degli strumenti ivi consentiti e dei tipi principali di rischio in relazione a tale unità;
d) una panoramica delle posizioni del portafoglio di negoziazione non coperte dai modelli interni, compresa una descrizione generale della struttura dell'unità e dei tipi di strumenti inclusi nelle unità o nelle categorie di unità ai sensi dell'articolo 104 ter;
e) la struttura e l'organizzazione della governance e della funzione di gestione in relazione al rischio di mercato;
f) l'ambito di applicazione, le caratteristiche principali e le scelte di modellizzazione principali dei diversi modelli interni utilizzati per calcolare gli importi dell'esposizione ai rischi per i modelli principali utilizzati a livello consolidato, nonché una descrizione della misura in cui tali modelli interni rappresentano i modelli utilizzati a livello consolidato, ivi inclusa se del caso una descrizione generale di quanto segue:
i) il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare la perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), compresa la frequenza di aggiornamento dei dati;
ii) la metodologia utilizzata per calcolare la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), diversa dalle specifiche di cui all'articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3;
iii) il metodo di modellizzazione utilizzato per calcolare il requisito di rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, compresa la frequenza di aggiornamento dei dati.
2. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione incluse nei modelli interni di cui all'articolo 325 terquinquagies, se del caso, le componenti seguenti:
a) il valore più recente, nonché il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
i) la misura della perdita attesa non vincolata di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;
ii) la misura della perdita attesa non vincolata di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, per ciascuna categoria generale di fattori di rischio regolamentare;
b) il valore più recente nonché quello medio dei seguenti elementi per i 60 giorni lavorativi precedenti:
i) la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1;
ii) la misura del rischio di scenario di stress di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b);
iii) il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2;
iv) la somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo3, comprese tutte le componenti della formula e il fattore moltiplicativo applicabile;
c) il numero di scostamenti evidenziati dai test retrospettivi negli ultimi 250 giorni lavorativi al 99o percentile di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 6.
3. Gli enti pubblicano su base aggregata per tutte le unità di negoziazione i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato che sarebbero calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, se agli enti non fosse stata concessa l'autorizzazione a utilizzare i propri modelli interni per tali unità di negoziazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Atti delegati
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 462, con riguardo ai seguenti aspetti:
a) chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per assicurare l'applicazione uniforme del presente regolamento;
b) chiarimento delle definizioni di cui agli articoli 4, 5, 142, 153, 192, 242, 272, 300, 381 e 411 per tenere conto, nell'applicazione del presente regolamento, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
c) revisione dell'elenco delle classi di esposizioni di cui agli articoli 112 e 147 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
d) importo specificato all'articolo 123, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 147, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 153, paragrafo 4, e all'articolo 162, paragrafo 4, per tenere conto degli effetti dell'inflazione;
e) elenco e classificazione degli elementi fuori bilancio di cui agli allegati I e II, per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
[f) adattamento delle categorie di imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;] (lettera soppressa) (1)
[g) chiarimento del requisito di cui all'articolo 97 per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento;] (lettera soppressa) (1)
h) modifica dei requisiti di fondi propri di cui agli articoli da 301 a 311 del presente regolamento e agli articoli da 50 bis a 50 quinquies del regolamento (UE) n. 648/2012, per tenere conto degli sviluppi o delle modifiche alle norme internazionali per le esposizioni verso una controparte centrale;
i) chiarimento dei termini previsti per le esenzioni di cui all'articolo 400;
j) modifica della misura del capitale e della misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 429, paragrafo 2, al fine di correggere eventuali carenze constatate sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 430, paragrafo 1, prima che il coefficiente di leva finanziaria sia pubblicato dagli enti conformemente all'articolo 451, paragrafo 1, lettera a);
k) modifiche agli obblighi di informativa di cui alla parte otto, titoli II e III, per tenere conto di sviluppi o cambiamenti per quanto concerne le norme internazionali in materia di informativa.
2. L'ABE controlla i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito e presenta una relazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2015. In particolare, la relazione valuta:
a) il trattamento del rischio di CVA come requisito individuale oppure come componente integrata del quadro dei rischi di mercato;
b) l'ambito d'applicazione del requisito per il rischio di CVA compresa la deroga di cui all'articolo 482;
c) le coperture ammissibili;
d) il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di CVA.
Sulla scorta di tale relazione e qualora risulti che l'azione in questione è necessaria, alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 per modificare l'articolo 381, l'articolo 382, paragrafi 1 e 3, e articoli da 383 a 386 concernenti tali elementi.
Lettera soppressa dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Aggiustamenti e correzioni tecniche
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per effettuare aggiustamenti e correzioni tecniche di elementi non essenziali delle disposizioni indicate di seguito al fine di tener conto dell'evoluzione dei nuovi prodotti finanziari o delle nuove attività finanziarie, di effettuare aggiustamenti tenendo conto degli sviluppi dopo l'adozione del presente regolamento in altri atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari e di contabilità, in particolare i principi contabili basati sul regolamento (CE) n. 1606/2002:
a) i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui agli articoli da 111 a 134 e agli articoli da 143 a 191;
b) gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 193 a 241;
c) i requisiti di fondi propri per la cartolarizzazione di cui agli articoli da 242 a 270 bis;
d) i requisiti di fondi propri per il rischio di controparte conformemente agli articoli da 272 a 311;
e) i requisiti di fondi propri per il rischio operativo di cui agli articoli da 315 a 324;
f) i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui agli articoli da 325 a 377;
g) i requisiti di fondi propri per il rischio di regolamento di cui agli articoli 378 e 379;
h) i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito di cui agli articoli 383, 384 e 386;
i) la parte due e l'articolo 430 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto degli atti legislativi dell'Unione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio macroprudenziale o sistemico individuato al livello di uno Stato membro
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.
2. Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE.
La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:
a) le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;
b) i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;
c) una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;
d) i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:
i) il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;
ii) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
iii) i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;
iv) le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;
v) gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;
vi) il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o
vii) le esposizioni all'interno del settore finanziario;
e) una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e
f) una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.
3. Qualora autorizzate ad applicare misure nazionali conformemente al presente articolo, le autorità individuate conformemente al paragrafo 1 forniscono alle autorità competenti o alle autorità designate degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti.
4. Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo alle questioni di cui alle lettere da a) a f) di detto paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.
Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.
In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.
Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.
Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:
a) le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;
b) gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato;
c) i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; e
d) la questione riguarda un solo Stato membro.
La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità designata conformemente al paragrafo 1.
In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro interessato può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.
5. Altri Stati membri possono riconoscere le misure adottate conformemente al presente articolo e applicarle agli enti autorizzati a livello nazionale che hanno succursali o esposizioni situate nello Stato membro autorizzato ad applicare la misura.
6. Qualora gli Stati membri riconoscano le misure stabilite a norma del presente articolo, lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche al Consiglio, alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro autorizzato ad applicare le misure.
7. Quando decide se riconoscere le misure fissate conformemente al presente articolo, lo Stato membro tiene in considerazione i criteri di cui al paragrafo 4.
8. Lo Stato membro autorizzato ad applicare le misure può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato membro o gli Stati membri che non riconoscono le misure.
9. Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente ai paragrafi 2 e 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS, l'ABE e la Commissione, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta.
10. Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti prudenziali
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per imporre, per un periodo di un anno, requisiti prudenziali più rigorosi per le esposizioni, nei casi in cui ciò sia necessario per affrontare variazioni dell'intensità dei rischi micro e macroprudenziali risultanti da sviluppi del mercato nell'Unione o al di fuori di essa che incidono su tutti gli Stati membri, e nei casi in cui gli strumenti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE non siano sufficienti ad affrontare tali rischi, in particolare previa raccomandazione o parere del CERS o dell'ABE riguardanti:
a) il livello dei fondi propri fissato all'articolo 92;
b) i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;
c) gli obblighi di informativa al pubblico fissati agli articoli da 431 a 455.
La Commissione, assistita dal CERS, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, almeno una volta all'anno, una relazione sugli sviluppi del mercato per i quali potrebbe essere necessario il ricorso al presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Liquidità
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.
2. Il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412 è introdotto conformemente al seguente approccio graduale:
a) il 60 % del requisito in materia di copertura della liquidità nel 2015;
b) il 70 % a partire dal 1° gennaio 2016;
c) l'80 % a partire dal 1° gennaio 2017;
d) il 100 % a partire dal 1° gennaio 2018;
A tal fine la Commissione tiene conto delle relazioni di cui all'articolo 509, paragrafi 1, 2 e 3, e delle norme internazionali elaborate da forum internazionali nonché delle specificità dell'Unione.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno 2014. Esso entra in vigore entro il 31 dicembre 2014, ma non si applica prima del 1° gennaio 2015.
3. Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1.
La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riesame dell'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità
1. Previa consultazione del CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 30 giugno 2016 se sia opportuno modificare l'applicazione graduale del requisito in materia di copertura della liquidità specificato all'articolo 460, paragrafo 2. Tale analisi tiene debitamente conto degli sviluppi del mercato e della normativa internazionale, nonché delle specificità dell'Unione.
Nella sua relazione, l'ABE valuta in particolare l'eventualità di rinviare l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % al 1° gennaio 2019. La relazione tiene conto delle relazioni annuali di cui all'articolo 509, paragrafo 1, dei pertinenti dati di mercato e delle raccomandazioni di tutte le autorità competenti.
2. Se necessario per far fronte all'evoluzione del mercato e ad altri sviluppi, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 462 al fine di modificare l'applicazione graduale di cui all'articolo 460 e rinviare al 2019 l'introduzione della norma minima vincolante del 100 % per il requisito in materia di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, e di applicare nel 2018 una norma minima vincolante del 90 % per il requisito in materia di copertura della liquidità.
Ai fini della valutazione della necessità del rinvio, la Commissione tiene conto della relazione e della valutazione di cui al paragrafo 1.
Un atto delegato adottato ai sensi del presente articolo non si applica prima del 1° gennaio 2018 ed entra in vigore il 30 giugno 2017.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. La Commissione monitora le differenze tra l'attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nell'Unione e nei paesi terzi, anche per quanto concerne l'impatto della normativa in termini di requisiti di fondi propri e la loro data di applicazione.
2. Qualora si riscontrino differenze significative in tale attuazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 462 per modificare il presente regolamento:
a) applicando, fino alla data di applicazione dell'atto legislativo di cui al paragrafo 3 del presente articolo o per un periodo di non oltre tre anni in assenza di tale atto e, ove necessario per preservare la parità di condizioni e compensare le differenze riscontrate, misure mirate di sostegno operativo oppure moltiplicatori mirati pari o superiori a 0 e inferiori a 1 nel calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per il rischio di mercato, per classi di rischio o fattori di rischio specifici utilizzando uno dei metodi di cui all'articolo 325, paragrafo 1, e di cui agli:
i) articoli da 325 quater a 325 duoquinquagies, che specificano il metodo standardizzato alternativo;
ii) articoli da 325 terquinquagies a 325 novosexagies, che specificano il metodo alternativo dei modelli interni;
iii) articoli da 326 a 361, che specificano il metodo standardizzato semplificato;
b) posticipando fino a due anni la data a decorrere dalla quale gli enti applicano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, o uno dei metodi per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325, paragrafo 1.
Qualora adotti l'atto delegato di cui al primo comma, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per adeguare l'attuazione nell'Unione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato al fine di preservare condizioni di parità più permanenti con i paesi terzi, in termini di requisiti di fondi propri e di impatto di tali requisiti.
3. Entro il 10 luglio 2026 l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione delle norme internazionali sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nei paesi terzi.
Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa al fine di garantire condizioni di parità a livello mondiale.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esercizio della delega
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.
3. La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016"Legiferare meglio".
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456, 457, 459, 460 e 461 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Obiezioni alle norme tecniche di regolamentazione
Quando la Commissione adotta, a norma del presente regolamento, una norma tecnica di regolamentazione invariata rispetto al progetto di norma tecnica di regolamentazione presentato dall'ABE, il termine entro il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione è di un mese dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio detto termine è prorogato di un mese. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, il termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a tale norma tecnica di regolamentazione può, ove opportuno, essere ulteriormente prorogato di un mese.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Comitato bancario europeo
1. La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione (1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
GU L 3 del 7.1.2004.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 1
Requisiti di fondi propri, perdite e utili non realizzati misurati al valore equo e deduzioni
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per l'output floor
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare il fattore "x" seguente per il calcolo del TREA:
a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b) 55 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d) 65 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e) 70 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, primo comma, e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono applicare fino al 31 dicembre 2029 la formula seguente per il calcolo del TREA:
TREA = min{max {U-TREA; x · S-TREA}; 125 % · U-TREA}
Ai fini di tale calcolo, gli enti tengono conto del fattore "x" applicabile di cui al paragrafo 1.
3. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti possono assegnare fino al 31 dicembre 2032 un fattore di ponderazione del rischio del 65 % alle esposizioni verso imprese per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito emessa da un'ECAI prescelta e a condizione che le stime della PD calcolate da tali enti per detti debitori conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, non siano superiori allo 0,5 %.
L'ABE e l'AESFEM, in cooperazione con l'AEAP, monitorano il ricorso al trattamento transitorio di cui al primo comma e valutano, in particolare:
a) la disponibilità di valutazioni del merito di credito emesse da ECAI prescelte per le imprese e la misura in cui ciò incide sui prestiti degli enti alle imprese;
b) lo sviluppo di agenzie di rating del credito, le barriere all'ingresso nel mercato di nuove agenzie di rating del credito, il tasso di adozione da parte delle imprese che scelgono di essere valutate da una o più di tali agenzie e gli ostacoli alla disponibilità di valutazioni del merito di credito per le imprese emesse da ECAI;
c) possibili misure per affrontare gli ostacoli, tenendo conto delle differenze tra i settori economici e le aree geografiche e dello sviluppo di soluzioni private o pubbliche quali credit scoring, rating privati richiesti dagli enti e rating delle banche centrali;
d) l'adeguatezza degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio delle esposizioni verso imprese prive di rating e le loro implicazioni per la stabilità finanziaria;
e) i metodi adottati da paesi terzi per quanto riguarda l'applicazione dell'output floor alle esposizioni verso imprese e le considerazioni in materia di parità di condizioni a lungo termine che potrebbero derivarne;
f) la conformità alle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB.
L'ABE e l'AESFEM, in cooperazione con l'AEAP, presentano alla Commissione una relazione contenente le loro conclusioni entro il 10 luglio 2029.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
4. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iv), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, gli enti sostituiscono fino al 31 dicembre 2029 alfa con 1 nel calcolo del valore dell'esposizione per i contratti di cui all'allegato II conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, laddove gli stessi valori dell'esposizione siano calcolati conformemente al metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, ai fini dell'importo complessivo senza soglia minima dell'esposizione al rischio.
5. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a),punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, e purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire agli enti di assegnare:
a) fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % alla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al 55 % del valore dell'immobile determinato conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, primo comma.
b) fino al 31 dicembre 2029, un fattore di ponderazione del rischio del 10 % a qualsiasi parte rimanente delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino all'80 % del valore dell'immobile determinato conformemente all'articolo 125, paragrafo 1, a condizione che non sia applicata la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501.
6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 10 %, l'importo del 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) il 55 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
7. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), se un ente detiene un privilegio di rango junior e vi sono privilegi di rango più senior non detenuti da tale ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l'importo dell'80 % del valore dell'immobile è ridotto dell'importo dei privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente.
Se i privilegi non detenuti dall'ente sono di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente, per determinare la parte dell'esposizione dell'ente ammissibile al fattore di ponderazione del rischio del 45 %, l'importo dell'80 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior non detenuti dall'ente, è ridotto del prodotto ottenuto moltiplicando:
a) l'80 % del valore dell'immobile, ridotto dell'importo degli eventuali privilegi di rango più senior, sia detenuti dall'ente che detenuti da altri enti; e
b) l'importo dei privilegi non detenuti dall'ente di rango pari (pari passu) al privilegio detenuto dall'ente diviso per la somma di tutti i privilegi di rango pari (pari passu).
8. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le esposizioni sono ammissibili al trattamento ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1;
b) le esposizioni ammissibili sono ponderate per il rischio conformemente alla parte 3, titolo II, capo 3;
c) l'immobile residenziale a garanzia delle esposizioni ammissibili è situato nello Stato membro che ha esercitato detta discrezionalità;
d) negli ultimi otto anni le perdite dell'ente in un dato anno, come segnalato dall'ente a norma dell'articolo 430 bis, paragrafo 1, lettere a) e c), o a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e c), nella versione di tali lettere applicabile al 27 giugno 2021, sulla parte delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali fino al più basso tra l'importo costituito in garanzia e il 55 % del valore dell'immobile, salvo diversamente disposto dall'articolo 124, paragrafo 9, non superano in media lo 0,25 % della somma dei valori di tutte le esposizioni in essere garantite da ipoteche su immobili residenziali;
e) per le esposizioni ammissibili l'ente detiene i seguenti diritti opponibili in caso di default o mancato pagamento da parte del debitore:
i) un diritto sull'immobile residenziale a garanzia dell'esposizione o il diritto di ipotecare l'immobile residenziale conformemente all'articolo 108, paragrafo 5, lettera g);
ii) un diritto su altri beni e redditi del debitore per contratto o in base al diritto nazionale applicabile;
f) l'autorità competente ha verificato che le condizioni di cui alle lettere da a) a e) sono soddisfatte.
9. Qualora sia stata esercitata la discrezionalità di cui al paragrafo e a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 8, gli enti possono assegnare i seguenti fattori di ponderazione del rischio all'eventuale parte restante delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui al paragrafo 5, lettera b), fino al 31 dicembre 2032:
a) 52,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
b) 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
c) 67,5 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.
10. Quando esercitano la discrezionalità di cui al paragrafo 5, gli Stati membri ne informano l'ABE motivando la loro decisione. Le autorità competenti notificano all'ABE i dettagli di tutte le verifiche di cui al paragrafo 8, lettera f).
11. L'ABE monitora il ricorso al trattamento transitorio di cui al paragrafo 5 presenta alla Commissione una relazione contenente le sue conclusioni in merito all'adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio associati entro il 31 dicembre 2028.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
12. Qualsiasi proroga delle disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 3, 5 e 9 del presente articolo, nonché agli articoli 495 ter, paragrafo 1, 495 quater, paragrafo 1, e 495 quinquies, paragrafo 1, è limitata a quattro anni ed è motivata da una valutazione equivalente a quelle di cui ai suddetti articoli.
13. In deroga all'articolo 92, paragrafo 5, lettera a), punto iii), o all'articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto ii), e fatta salva la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, per le esposizioni che sono ponderate per il rischio utilizzando il SEC-IRBA o il metodo della valutazione interna conformemente all'articolo 92, paragrafo 4, se la parte dell'importo complessivo standardizzato dell'esposizione ponderato per il rischio di credito, il rischio di diluizione, il rischio di controparte o il rischio di mercato derivante dalle attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione è calcolata utilizzando il SEC-SA conformemente all'articolo 261 o 262, fino al 31 dicembre 2032 gli enti applicano il seguente fattore p:
a) p = 0,25 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 262;
b) p = 0,5 per una posizione verso la cartolarizzazione cui si applica l'articolo 261.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Prima applicazione degli International Financial Reporting Standard
In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, le autorità competenti concedono agli enti che devono effettuare la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 per la prima volta un lasso di tempo di ventiquattro mesi per lo svolgimento delle necessarie procedure interne e l'applicazione dei necessari requisiti tecnici.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Perdite non realizzate misurate al valore equo
(soppresso dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020)
[1. In deroga all'articolo 35, nel periodo a decorrere da1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 gli enti includono nel calcolo dei propri elementi relativi al capitale primario di classe 1 solo la percentuale applicabile di perdite non realizzate connesse ad attività o a passività misurate al valore equo e riportate nel bilancio, escluse quelle di cui all'articolo 33 e tutte le altre perdite non realizzate riportate nel conto profitti e perdite.
2. La percentuale applicabile ai fini del paragrafo 1 rientra nei seguenti intervalli di valori:
a) da 20 % a 100 % nel periodo dalla data di applicazione 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) da 40 % a 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c) da 60 % a 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
d) da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
In deroga al paragrafo 1, qualora tale trattamento fosse applicato prima di 1° gennaio 2014 le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non includere in alcun elemento dei fondi propri profitti o perdite non realizzati relativi alle esposizioni verso le amministrazioni centrali classificate nella categoria "Attività finanziarie disponibili per la vendita" dello IAS 39 approvato dall'UE.
Il trattamento di cui al secondo comma si applica sino a che la Commissione non ha adottato un regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1606/2002 che approvi l'International Financial Reporting Standard sostitutivo dello IAS 39.
3. Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d).]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 35, fino al 31 dicembre 2025 ("periodo di trattamento temporaneo"), gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo A, determinato conformemente alla formula seguente:
A = a · f
dove:
a = l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo", corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento, ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ("allegato relativo all'IFRS 9"); e
f = il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo di trattamento temporaneo conformemente al paragrafo 2.
2. Per calcolare l'importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano il fattore f con un valore pari a 1 fino al 31 dicembre 2025.
3. Ove un ente decida di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1, ne informa l'autorità competente almeno 45 giorni prima della data d'invio per le segnalazioni di informazioni sulla base di tale trattamento. Subordinatamente all'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo di trattamento temporaneo. Gli enti rendono pubblica l'eventuale decisione di applicare il trattamento temporaneo.
4. Se un ente esclude un importo delle perdite non realizzate dal proprio capitale primario di classe 1 conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che sono calcolati utilizzando uno dei seguenti elementi:
a) l'importo delle attività fiscali differite dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 48, paragrafo 4;
b) l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche.
Nel ricalcolare i requisiti pertinenti, l'ente non tiene conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti relative alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del presente regolamento e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, del presente regolamento ad esclusione delle attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9.
5. Durante i periodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare il trattamento temporaneo di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare tale trattamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:
a) gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, degli importi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
b) gli enti applicano le disposizioni pertinenti di cui all'articolo 472 agli importi residui degli elementi da dedurre conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;
c) gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1 la percentuale applicabile, di cui all'articolo 478, dell'importo totale da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo avere applicato l'articolo 470;
d) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 472, paragrafo 5 o 11, a seconda dei casi, all'importo residuo totale degli elementi da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e i), dopo aver applicato l'articolo 470.
2. Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 5, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera a);
b) la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).
3. Gli enti determinano la quota dell'importo residuo totale di cui al paragrafo 1, lettera d), soggetta all'articolo 472, paragrafo 11, dividendo l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:
a) l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettera b), detenuti direttamente e indirettamente;
b) la somma degli importi di cui all'articolo 470, paragrafo 2, lettere a) e b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga alle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 per le esposizioni deteriorate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/630)
In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, lettera m), gli enti non deducono dal capitale primario di classe 1 l'importo applicabile della copertura insufficiente delle esposizioni deteriorate se l'esposizione è sorta prima del 26 aprile 2019.
Se l'ente modifica i termini e le condizioni dell'esposizione sorta prima del 26 aprile 2019 in modo da aumentare l'esposizione dell'ente verso il debitore, l'esposizione è considerata sorta alla data in cui si applica la modifica e cessa di beneficiare della deroga di cui al primo comma.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esenzione dalla deduzione dagli elementi del capitale primario di classe 1
1. Ai fini del presente articolo, i pertinenti elementi del capitale primario di classe 1 comprendono gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente calcolati dopo aver applicato le disposizioni degli articoli da 32 a 35 e aver effettuato le deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee.
2. In deroga all'articolo 48, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, gli enti non deducono gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, che in totale siano pari o inferiori al 15 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1 dell'ente:
a) attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1;
b) quando l'ente ha un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario, gli strumenti del capitale primario di classe 1 di tale soggetto detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente dall'ente che in totale siano pari o inferiori al 10 % degli elementi pertinenti del capitale primario di classe 1.
3. In deroga all'articolo 48, paragrafo 4, gli elementi esenti da deduzione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo sono ponderati per il rischio al 250 %. Gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo sono soggetti alle disposizioni della parte tre, titolo IV, laddove applicabile.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esenzione dalla deduzione di partecipazioni nelle imprese di assicurazioni dagli elementi del capitale primario di classe 1
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);
b) le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;
c) le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;
d) l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.
2. Le partecipazioni non dedotte ai sensi del paragrafo 1 sono considerate esposizioni e ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 370 %.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1
1. In deroga all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a i), nel periodo a decorrere da1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti applicano il presente articolo agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 468, paragrafo 4, e all'articolo 469, paragrafo 1, lettere b) e d), a seconda del caso.
2. L'importo residuo degli aggiustamenti di valutazione a derivati passivi derivanti dal rischio di credito proprio di un ente non è dedotto.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo delle perdite dell'esercizio finanziario in corso di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera a):
a) le perdite significative sono dedotte dagli elementi di classe 1;
b) le perdite non significative non sono dedotte.
4. Gli enti deducono l'importo residuo delle attività immateriali di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), dagli elementi di classe 1.
5. L'importo residuo delle attività fiscali differite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio dello 0 %.
6. L'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2.
7. L'importo residuo delle attività di un fondo pensione a prestazioni definite di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), non è dedotto dagli elementi dei fondi propri ed è incluso tra gli elementi del capitale primario di classe 1 nella misura in cui l'importo sarebbe stato riconosciuto come fondi propri di base conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere da a) a c bis), della direttiva 2006/48/CE.
8. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo dei propri strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), da essi stessi detenuti:
a) l'importo delle detenzioni dirette è dedotto dagli elementi di classe 1;
b) l'importo delle detenzioni indirette e sintetiche, compresi i propri strumenti di capitale primario di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
9. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli strumenti di capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario da essi detenuti quando l'ente ha partecipazioni incrociate con il predetto soggetto come specificato all'articolo 36, paragrafo 1, lettera g):
a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera h);
b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in tale soggetto del settore finanziario, l'importo degli strumenti di capitale primario di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti è considerato come rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i).
10. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h):
a) gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
11. Gli enti applicano quanto segue agli importi residui degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i):
a) gli importi da dedurre che si riferiscono alle detenzioni dirette sono dedotti per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b) gli importi che si riferiscono alle detenzioni indirette e sintetiche non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3 e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Introduzioni di modifiche allo IAS 19
1. In deroga all'articolo 481, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2018 le autorità competenti possono autorizzare gli enti che stilano i propri conti conformemente ai principi contabili internazionali adottati conformemente alle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002 ad aggiungere al proprio capitale primario di classe 1 l'importo applicabile conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo, a seconda del caso, moltiplicato per il fattore applicato conformemente al paragrafo 4.
2. L'importo applicabile è calcolato sottraendo dalla somma derivata conformemente alla lettera a) la somma derivata conformemente alla lettera b):
a) gli enti determinano il valore delle attività dei propri fondi o piani pensionistici, a seconda del caso, a prestazioni definite conformemente al regolamento (CE) n. 1126/2008 (1), come modificato dal regolamento (UE) n. 1205/2011 (2). Gli enti sottraggono pertanto dal valore di queste attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili;
b) gli enti determinano il valore delle attività dei loro fondi o piani pensionistici, secondo il caso, a prestazioni definite in conformità delle regole di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008. Gli enti sottraggono in seguito dal valore di tali attività il valore degli obblighi ai sensi degli stessi fondi o regimi determinato in base alle medesime regole contabili.
3. L'importo determinato conformemente al paragrafo 2 è limitato all'ammontare che non deve essere dedotto dai fondi propri, prima di 1° gennaio 2014 in virtù di disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE, nella misura in cui tali disposizioni nazionali di recepimento siano ammissibili al trattamento di cui all'articolo 481 del presente regolamento nello Stato membro interessato.
4. Si applicano i seguenti fattori:
a) 1 nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) 0,8 nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c) 0,6 nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
d) 0,4 nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
e) 0,2 nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
5. Gli enti pubblicano nel bilancio i valori di attività e passività conformemente al paragrafo 2.
Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008).
Regolamento (UE) n. 1205/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) (GU L 305 del 23.11.2011).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Introduzione dell'IFRS 9
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2395 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020)
1. In deroga all'articolo 50, e fino al termine dei periodi transitori di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, possono includere nel loro capitale primario di classe 1 l'importo calcolato in conformità del presente paragrafo:
a) gli enti che redigono i propri bilanci conformemente ai principi contabili internazionali adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
b) gli enti che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del presente regolamento, effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio e la determinazione dei fondi propri conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002;
c) gli enti che effettuano la valutazione degli attivi e degli elementi fuori bilancio conformemente a principi contabili ai sensi della direttiva 86/635/CEE e che utilizzano per le perdite attese su crediti lo stesso modello utilizzato nei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
L'importo di cui al primo comma è calcolato quale somma di quanto segue:
a) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, l'importo (ABSA) calcolato secondo la formula seguente:
ABSA = (A2,SA - t1) · f1 + (A4,SA - t2) · f2 + (ASAold - t3) · f1
dove:
A2,SA = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2;
A4,SA = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3;
ASAold = max{PSA1.1.2020 - PSA1.1.2018;0};
PSA1.1.2020 = la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2020;
PSA1.1.2018;0 = la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, se posteriore;
f1 = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;
f2 = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;
t1 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A2,SA;
t2 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A4,SA;
t3 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo
ASAold;
b) per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, l'importo (ABIRB) calcolato secondo la formula seguente:
ABIRB = (A2,IRB - t1) · f1 + (A4,IRB - t2) · f2 + (AIRBold - t3) · f1
dove:
A2,IRB = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 2, adeguato conformemente al paragrafo 5, lettera a);
A4,IRB = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 4 sulla base degli importi calcolati conformemente al paragrafo 3, adeguati conformemente al paragrafo 5, lettere b) e c);
AIRBold = max {PIRB1.1.2020 - PIRB1.1.2018;0};
PIRB1.1.2020 = la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1° gennaio 2020. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore di PIRB1.1.2020 a zero;
PIRB1.1.2018;0 = la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, se posteriore, diminuita della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore di PIRB1.1.2018;0 a zero;
f1 = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6;
f2 = il fattore applicabile di cui al paragrafo 6 bis;
t1 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A2,IRB;
t2 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo A4,IRB;
t3 = l'aumento del capitale primario di classe 1 dovuto alla deducibilità fiscale dell'importo
AIRBold.
2. Gli enti calcolano gli importi A2,SA e A2,IRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), quale il maggiore degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:
a) zero;
b) l'importo calcolato conformemente al punto i), ridotto dell'importo calcolato conformemente al punto ii):
i) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'IFRS 9, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione («allegato relativo all'IRFS 9»), e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito, stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IRFS 9, al 1° gennaio 2018 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9;
ii) l'importo totale delle perdite per riduzione di valore su attività finanziarie classificate come finanziamenti e crediti, investimenti posseduti sino alla scadenza e attività finanziarie disponibili per la vendita, quali definite nel paragrafo 9 dello IAS 39, diverse da strumenti rappresentativi di capitale e quote o azioni di organismi di investimento collettivi, determinati conformemente ai paragrafi 63, 64, 65, 67, 68 e 70 dello IAS 39 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, al 31 dicembre 2017 o al giorno antecedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9.
3. Gli enti calcolano l'importo di cui l'importo specificato alla lettera a) supera l'importo specificato alla lettera b) separatamente per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio, conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, e per le loro esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3:
a) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, alla data di riferimento del bilancio e, qualora si applichi l'articolo 468 del presente regolamento, con l'esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell'allegato relativo all'IFRS 9;
b) la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9 e, qualora si applichi l'articolo 468 del presente regolamento, con l'esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, se posteriore.
4. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, se l'importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), è superiore all'importo specificato al paragrafo 3, lettera b), gli enti fissano l'A4,SA quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l'A4,SA a zero.
Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, se l'importo specificato conformemente al paragrafo 3, lettera a), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera b), è superiore all'importo per tali esposizioni specificato al paragrafo 3, lettera b), dopo aver applicato il paragrafo 5, lettera c), gli enti fissano l'A4,IRB quale differenza tra tali importi; altrimenti fissano l'A4,IRB a zero.
5. Per le esposizioni soggette a ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, si applicano i paragrafi da 2 a 4 come segue:
a) per il calcolo di A2,IRB gli enti riducono ciascuno degli importi calcolati conformemente al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del presente articolo della somma degli importi delle perdite attese calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, al 31 dicembre 2017 o al giorno precedente la data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9. Se, per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore di tale importo a zero. Se, per l'importo di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente articolo, il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore di tale importo a zero;
b) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9 e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, e, qualora si applichi l'articolo 468 del presente regolamento, con l'esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell'allegato relativo all'IFRS 9, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, alla data di riferimento del bilancio. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo a zero;
c) gli enti sostituiscono l'importo calcolato conformemente al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo con la somma delle perdite attese su crediti in 12 mesi, stabilite in conformità del paragrafo 5.5.5 dell'allegato relativo all'IFRS 9, e dell'importo del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito stabilito in conformità del paragrafo 5.5.3 dell'allegato relativo all'IFRS 9, con l'esclusione del fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato relativo all'IFRS 9, e, qualora si applichi l'articolo 468 del presente regolamento, con l'esclusione delle perdite attese su crediti stabilite per le esposizioni misurate al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo in conformità del paragrafo 4.1.2 A dell'allegato relativo all'IFRS 9, al 1° gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, se posteriore, diminuito della somma dei relativi importi delle perdite attese per le stesse esposizioni calcolati conformemente all'articolo 158, paragrafi 5, 6 e 10, del presente regolamento, al 1° gennaio 2020 o alla data in cui ha inizio l'applicazione dell'IFRS 9, se posteriore. Se il calcolo dà luogo a un numero negativo, l'ente fissa il valore dell'importo di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo a zero.
6. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f1:
a) 0,7, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
b) 0,5, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) 0,25, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
d) 0, durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2020, ma prima del 1° gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a d), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1° gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a d), cominciando con il fattore corrispondente all'anno di prima applicazione di tali principi contabili.
6 bis. Per calcolare gli importi ABSA e ABIRB di cui, rispettivamente, al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), gli enti applicano i seguenti fattori f2:
a) 1, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
b) 1, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) 0,75, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
d) 0,5, durante il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
e) 0,25, durante il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Gli enti il cui esercizio finanziario inizia dopo il 1° gennaio 2020, ma prima del 1° gennaio 2021, adeguano le date di cui al primo comma, lettere da a) a e), in modo tale che esse corrispondano al loro esercizio finanziario, riferiscono tali date alla rispettiva autorità competente e le rendono pubbliche.
Gli enti che iniziano ad applicare i principi contabili di cui al paragrafo 1 il 1° gennaio 2021 o successivamente applicano i fattori pertinenti conformemente al primo comma, lettere da b) a e), cominciando con il fattore corrispondente all'anno di prima applicazione di tali principi contabili.
7. Se un ente include nel proprio capitale primario di classe 1 un importo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'ente ricalcola tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE che utilizzano qualunque dei seguenti elementi, in modo tale da non tenere conto degli effetti su tali elementi degli accantonamenti per perdite attese su crediti che ha incluso nel suo capitale primario di classe 1:
a) l'importo delle attività fiscali differite dedotto dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), o sottoposto a un fattore di ponderazione del rischio conformemente all'articolo 48, paragrafo 4;
b) il valore dell'esposizione determinato conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, per cui le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell'esposizione, sono moltiplicate per il seguente fattore di graduazione (sf):
sf = 1 - (ABSA/RASA)
dove:
ABSA = l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1, secondo comma, lettera a);
RASA = l'importo totale delle rettifiche di valore su crediti specifiche;
c) l'importo degli elementi di classe 2 calcolati conformemente all'articolo 62, lettera d);
7 bis. In deroga al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo, nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, gli enti possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 100 % all'importo ABSA di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del presente articolo. Ai fini del calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, gli enti aggiungono gli importi ABSA e ABIRB di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del presente articolo alla misura dell'esposizione complessiva.
Gli enti possono scegliere una sola volta se utilizzare il calcolo di cui al paragrafo 7, lettera b), o il calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli enti rendono pubblica la loro decisione.
8. Durante i periodi di cui ai paragrafi 6 e 6 bis del presente articolo, oltre a pubblicare le informazioni richieste nella parte otto, gli enti che hanno deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo segnalano alle autorità competenti e pubblicano gli importi dei fondi propri, il capitale primario di classe 1 e il capitale di classe 1, il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1, il coefficiente di capitale totale e il coefficiente di leva finanziaria di cui disporrebbero se non dovessero applicare il presente articolo.
9. Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo durante il periodo transitorio e informa l'autorità competente della sua decisione entro il 1° febbraio 2018. Qualora abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.
Un ente che abbia deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 4, nel qual caso informa l'autorità competente della sua decisione entro il 1° febbraio 2018. In tal caso l'ente fissa gli importi A4,SA, A4,IRB, ASAold, AIRBold, t2 e t3 di cui al paragrafo 1 a zero. Qualora abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubbliche eventuali decisioni adottate in conformità del presente comma.
L'ente che ha deciso di applicare le disposizioni transitorie di cui al presente articolo può decidere di non applicare il paragrafo 2, nel qual caso informa senza indugio l'autorità competente della sua decisione. In tal caso l'ente fissa gli importi A2,SA, A2,IRB e t1 di cui al paragrafo 1 a zero. L'ente può revocare la sua decisione durante il periodo transitorio, purché abbia ricevuto l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente.
Le autorità competenti informano l'ABE almeno una volta l'anno in merito all'applicazione del presente articolo da parte degli enti soggetti alla loro vigilanza.
10. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE emana, entro il 30 giugno 2018, orientamenti sugli obblighi di informativa stabiliti nel presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni dagli elementi aggiuntivi di classe 1
In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applica quanto segue:
a) gli enti deducono dagli elementi aggiuntivi di classe 1 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56;
b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 475 agli importi residui degli elementi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 56.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi non dedotti dagli elementi aggiuntivi di classe 1
1. In deroga all'articolo 56, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 474, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.
2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera a):
a) i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 1;
b) i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti aggiuntivi di classe 1 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettera b):
a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera c);
b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti aggiuntivi di classe 1 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 56, lettera d).
4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 56, lettere c) e d):
a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b) l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 56, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni da elementi di classe 2
In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 si applicano le seguenti disposizioni:
a) gli enti deducono dagli elementi di classe 2 la percentuale applicabile specificata all'articolo 478 degli importi che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66;
b) gli enti applicano i requisiti di cui all'articolo 477 agli importi residui che devono essere dedotti conformemente all'articolo 66.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni da elementi di classe 2
1. In deroga all'articolo 66, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 agli importi residui di cui all'articolo 476, lettera b), si applicano i requisiti fissati nel presente articolo.
2. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera a):
a) i propri strumenti di classe 2 detenuti direttamente sono dedotti al valore contabile dagli elementi di classe 2;
b) i propri strumenti di classe 2 detenuti indirettamente e sinteticamente, inclusi i propri strumenti di classe 2 che l'ente potrebbe essere costretto ad acquistare in virtù di un obbligo contrattuale, esistente o potenziale, non sono dedotti e sono soggetti ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
3. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettera b):
a) qualora l'ente non detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera c);
b) qualora l'ente detenga un investimento significativo in un soggetto del settore finanziario con il quale ha partecipazioni incrociate, l'importo degli strumenti di classe 2 del predetto soggetto da esso detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente è considerato rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 66, lettera d).
4. Gli enti applicano quanto segue all'importo residuo degli elementi di cui all'articolo 66, lettere c) e d):
a) l'importo relativo alle detenzioni dirette che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), è dedotto per metà da elementi di classe 1 e per l'altra metà da elementi di classe 2;
b) l'importo relativo alle detenzioni indirette e sintetiche che devono essere dedotte conformemente all'articolo 66, lettere c) e d), non è dedotto ed è soggetto ad una ponderazione del rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti della parte tre, titolo IV, a seconda del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 3 bis
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
(introdotta dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzioni da elementi di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2036, applicabile a decorrere dal 14 novembre 2022)
1. In deroga all'articolo 72 sexies, paragrafo 4, e fino al 31 dicembre 2024, l'autorità di risoluzione di un ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione o delle pertinenti autorità di paesi terzi delle filiazioni interessate, può autorizzare che l'importo corretto mi sia calcolato utilizzando la seguente definizione di ri e wi:
ri = il requisito patrimoniale complessivo basato sul rischio applicabile alla filiazione "i" nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati fondi propri ai sensi del presente regolamento;
wi = il requisito patrimoniale complessivo di classe 1 non basato sul rischio applicabile alla filiazione "i" nel paese terzo in cui ha la sede centrale, nella misura in cui tale requisito sia soddisfatto con strumenti che sarebbero considerati capitale di classe 1 ai sensi del presente regolamento.
2. L'autorità di risoluzione può concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se la filiazione è stabilita in un paese terzo che non dispone ancora di un regime di risoluzione applicabile a livello locale se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a) non vi sono impedimenti di fatto o di diritto attuali o previsti che ostacolino il rapido trasferimento di attività dalla filiazione all'ente impresa madre;
b) la pertinente autorità del paese terzo della filiazione ha fornito all'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre un parere secondo cui attività pari all'importo che la filiazione deve dedurre conformemente all'articolo 72 sexies, paragrafo 4, secondo comma, potrebbero essere trasferite dalla filiazione all'ente impresa madre.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Percentuali applicabili per la deduzione dagli elementi di capitale primario di classe 1,di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2
1. La percentuale applicabile ai fini dell'articolo 468, paragrafo 4, dell'articolo 469, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'articolo 474, lettera a), e dell'articolo 476, lettera a), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a) da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere da 1° gennaio 201431 dicembre 2014;
b) da 40 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c) da 60 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d) da 80 % a 100 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
2. In deroga al paragrafo 1, per gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera c), che esistevano prima del 1° gennaio 2014 la percentuale applicabile ai fini dell'articolo 469, paragrafo 1, lettera c), rientra nei seguenti intervalli di valori:
a) da 0 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) da 10 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c) da 20 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
d) da 30 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
e) da 40 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
f) da 50 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
g) da 60 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
h) da 70 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
i) da 80 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
j) da 90 % a 100 % per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
3. Le autorità competenti determinano e pubblicano una percentuale applicabile entro gli intervalli di valori di cui ai paragrafi 1 e 2 per ciascuna delle seguenti deduzioni:
a) le deduzioni singole prescritte ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a h), escluse le attività fiscali differite che dipendono dalla futura redditività e derivano da differenze temporanee;
b) l'importo aggregato delle attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee e gli elementi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), che deve essere dedotto ai sensi dell'articolo 48;
c) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 56, lettere da b) a d);
d) ciascuna deduzione prescritta ai sensi dell'articolo 66, lettere da b) a d).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sezione 4
Interessi di minoranza e strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 emessi da filiazioni
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento nel capitale primario di classe 1 consolidato di strumentied elementi che non sono ammissibili come interessi di minoranza
1. In deroga alla parte due, titolo II, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 il riconoscimento nei fondi propri consolidati degli elementi che possono essere ammessi come riserve consolidate conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE, ma che non sono ammessi come capitale primario di classe 1 consolidato per una delle seguenti ragioni è stabilito dall'autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:
a) lo strumento non può essere considerato strumento di capitale primario di classe 1 e di conseguenza i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni non sono ammessi come elementi di capitale primario di classe 1 consolidato;
b) gli elementi non sono ammessi in applicazione dell'articolo 81, paragrafo 2;
c) gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è un ente o un soggetto che, in virtù della vigente normativa nazionale, è sottoposto ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE
d) gli elementi non sono ammessi perché la filiazione non è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.
2. La percentuale applicabile degli elementi di cui al paragrafo 1 che sarebbero stati ammessi come riserve consolidate conformemente alle misure nazionali di recepimento dell'articolo 65 della direttiva 2006/48/CE è ammessa come capitale primario di classe 1 consolidato.
3. Ai fini del paragrafo 2, le percentuali applicabili rientrano nei seguenti intervalli di valori:
a) da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c) da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d) da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
4. Le autorità competenti determinano e pubblicano la percentuale applicabile negli intervalli di valore di cui al paragrafo 3.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento nei fondi propri consolidati degli interessi di minoranza e del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 qualificati
1. In deroga all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 85, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le percentuali di cui ai predetti articoli sono moltiplicate per un fattore applicabile.
2. Ai fini del paragrafo 1, il fattore applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
a) da 0,2 a 1 nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) da 0,4 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c) da 0,6 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; e
d) da 0,8 a 1 nel periodo a decorrere dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
3. Le autorità competenti determinano e pubblicano il valore del fattore applicabile negli intervalli di valori di cui al paragrafo 2.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Filtri e deduzioni aggiuntivi
1. In deroga agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 56 e 66, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti effettuano aggiustamenti per includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2 o tra gli elementi dei fondi propri, o per dedurne, la percentuale applicabile di filtri o deduzioni prescritte dalle disposizioni nazionali di recepimento degli articoli 57, 61, 63, 63 bis, 64 e 66 della direttiva 2006/48/CE e degli articoli 13 e 16 della direttiva 2006/49/CE e che non sono richiesti ai sensi della parte due del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 36, paragrafo 1, punto i), e all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, le autorità competenti possono esigere dagli enti che applichino i metodi di cui all'articolo 49, paragrafo 1, laddove i requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), non siano soddisfatti, ovvero autorizzare gli enti ad applicare tali metodi, invece di applicare la deduzione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1. In tal caso la quota di partecipazione degli strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario, in cui l'impresa madre ha un investimento significativo, che non deve essere dedotta ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, è determinata dalla percentuale applicabile di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L'importo non dedotto è soggetto ai requisiti di cui all'articolo 49, paragrafo 4, a seconda del caso.
3. Ai fini del paragrafo 1, la percentuale applicabile rientra nei seguenti intervalli di valori:
a) da 0 % a 80 % per il periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) da 0 % a 60 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
c) da 0 % a 40 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
d) da 0 % a 20 % per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
4. Ai fini del paragrafo 2, la percentuale applicabile è compresa tra 0 % e 50 % per il periodo a decorrere da 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.
5. Per ogni filtro o per ogni deduzione di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui ai paragrafi 3 e 4.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali le autorità competenti determinano se gli aggiustamenti apportati ai fondi propri, o ai relativi elementi, conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE che non sono inclusi nella parte due del presente regolamento, debbano essere apportati, ai fini del presente articolo, agli elementi di capitale primario di classe 1, agli elementi aggiuntivi di classe 1, agli elementi di classe 1 e agli elementi di classe 2 o ai fondi propri.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ambito di applicazione delle operazioni sui derivati con fondi pensionistici
Per le operazioni di cui all'articolo 89 del regolamento (UE) n. 648/2012 concluse con schemi pensionistici ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, gli enti non calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA previsti all'articolo 382, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Clausola grandfathering per strumenti che costituiscono aiuti di Stato
1. In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, agli strumenti e agli elementi di capitale si applica il presente articolo, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) gli strumenti sono stati emessi prima di 1° gennaio 2014;
b) gli strumenti sono stati emessi nel contesto di misure di ricapitalizzazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Le eventuali parti degli strumenti sottoscritte privatamente devono essere emesse anteriormente al 30 giugno 2012 e congiuntamente alle parti sottoscritte dallo Stato membro;
c) gli strumenti sono stati considerati compatibili con il mercato interno dalla Commissione ai sensi dell'articolo 107 TFUE.
Qualora gli strumenti siano sottoscritti sia dallo Stato membro che da investitori privati e in caso di rimborso parziale degli strumenti sottoscritti dallo Stato membro, una quota corrispondente della parte degli strumenti sottoscritti privatamente beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484. Quando tutti gli strumenti sottoscritti dallo Stato membro sono stati rimborsati, la parte rimanente degli strumenti sottoscritti da investitori privati beneficia della clausola grandfathering conformemente all'articolo 484.
2. Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1, nonostante una delle seguenti condizioni:
a) non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento;
b) gli strumenti sono stati emessi da un'impresa di cui all'articolo 27 del presente regolamento e non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28 del presente regolamento o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.
3. Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
Gli strumenti ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 5 o 7.
4. Gli strumenti ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento.
5. Gli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 nonostante non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
Gli strumenti ammessi come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di classe 2 ai sensi dei paragrafi 3 o 7.
6. Gli elementi ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.
7. Gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, non ammissibili ai sensi delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f), g) o h), e dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, sono ammessi come strumenti di classe 2 nonostante che gli elementi non siano menzionati all'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
Gli strumenti ammessi come strumenti di classe 2 ai sensi del primo comma non possono essere ammessi come strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dei paragrafi 3 o 5.
8. Gli strumenti di cui ai paragrafi 3, 5 e 7 possono essere ammessi come strumenti di fondi propri di cui ai paragrafi anzidetti solo se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e laddove siano emessi da enti con sede in uno Stato membro soggetto a un programma di aggiustamento economico e l'emissione sia convenuta o ammissibile nell'ambito di tale programma.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammissibilità alla clausola grandfathering degli elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
1. Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti ed elementi emessi al 31 dicembre 2011 o prima di tale data e che erano ammissibili come fondi propri al 31 dicembre 2011 e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.
2. In deroga agli articoli da 26 a 29, 51, 52, 62 e 63 il presente articolo si applica nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
3. Fatto salvo l'articolo 485 del presente regolamento e il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 2, dello stesso, il capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibile come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, può essere considerato tra gli elementi di capitale primario di classe 1 nonostante che tale capitale non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento.
4. Fatto salvo il limite specificato all'articolo 486, paragrafo 3, del presente regolamento, gli strumenti, nonché le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera c bis), e dell'articolo 154, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2006/48/CE sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1, nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 52 del presente regolamento.
5. Fatto salvo il limite di cui all'articolo 486, paragrafo 4, del presente regolamento, gli elementi, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere e), f), g) o h), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi di classe 2, nonostante che detti elementi non siano inclusi nell'articolo 62 del presente regolamento o nonostante che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 63 del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammissibilità all'inclusione nel capitale primario di classe 1 di riserve sovrapprezzo azioni relative a elementi ammissibili come fondi propri ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2006/48/CE
1. Il presente articolo si applica soltanto agli strumenti emessi prima del 31 dicembre 2010 diversi da quelli di cui all'articolo 483, paragrafo 1.
2. Le riserve sovrapprezzo azioni relative al capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/365/CEE, ammissibili come fondi propri di base ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, sono ammissibili come elementi del capitale primario di classe 1 se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 28, lettere i) e j), del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Limiti alla clausola grandfatheringdi elementi di capitale primario di classe 1, di elementi aggiuntivi di classe 1 e di elementi di classe 2
1. Nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti ed elementi di cui all'articolo 484 sono considerati fondi propri è limitata conformemente al presente articolo.
2. L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 3, ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, è limitato alla percentuale applicabile della somma degli importi di cui alle lettere a) e b), del presente paragrafo:
a) l'importo nominale del capitale di cui all'articolo 484, paragrafo 3, emesso al 31 dicembre 2012;
b) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli elementi di cui alla lettera a).
3. L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 è limitato alla percentuale applicabile moltiplicata per il risultato della differenza tra la somma degli importi specificati alle lettere a) e b) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da c) a f) del presente paragrafo:
a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
b) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c) l'importo degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che al 31 dicembre 2012 superava i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 66, paragrafo 1 bis, della direttiva 2006/48/CE;
d) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera c);
e) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, emessi al 31 dicembre 2012 ma non ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi dell'articolo 489, paragrafo 4;
f) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e).
4. L'importo degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 è limitato alla percentuale applicabile del risultato della differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo e la somma degli importi di cui alle lettere da e) a h) del presente paragrafo:
a) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ancora emessi al 31 dicembre 2012;
b) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera a);
c) l'importo nominale dei prestiti subordinati ancora emessi al 31 dicembre 2012, diminuita dell'importo richiesto conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/48/CE;
d) l'importo nominale degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, diversi dagli strumenti e dai prestiti subordinati di cui alle lettere a) e c) del presente paragrafo, emessi al 31 dicembre 2012;
e) l'importo nominale degli strumenti e degli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che supera i limiti specificati dalle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE;
f) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera e);
g) l'importo nominale degli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 5, emessi al 31 dicembre 2012 che non sono ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 490, paragrafo 4;
h) le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di cui alla lettera g).
5. Ai fini del presente articolo, le percentuali applicabili di cui ai paragrafi da 2 a 4 rientrano nei seguenti intervalli di valori:
a) da 60 % a 80 % nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014;
b) da 40 % a 70 % nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015;
c) da 20 % a 60 % nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
d) da 0 % a 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
e) da 0 % a 40 % nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
f) da 0 % a 30 % nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;
g) da 0 % a 20 % nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
h) da 0 % a 10 % nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
6. Le autorità competentideterminano e pubblicano le percentuali applicabili negli intervalli di valori di cui al paragrafo 5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri
1. In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 4, il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi di capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 2, nella misura in cui l'inclusione di tale capitale e delle relative riserve sovrapprezzo azioni non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.
2. In deroga agli articoli 51, 52, 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti possono trattare come elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, i seguenti elementi, nella misura in cui la loro inclusione non superi il limite della percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 4:
a) il capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni, di cui all'articolo 484, paragrafo 3, esclusi dagli elementi del capitale primario di classe 1 in quanto superano la percentuale applicabile specificata all'articolo 486, paragrafo 2;
b) gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che superano la percentuale applicabile di cui all'articolo 486, paragrafo 3.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni per il trattamento dei fondi propri di cui ai paragrafi 1 e 2 come rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 486, paragrafo 4 o 5, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ammortamento degli elementi soggetti alla clausola grandfathering come elementi di classe 2
Gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili come elementi di classe 2 ai sensi dell'articolo 484, paragrafo 5, o dell'articolo 486, paragrafo 4, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 64.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Sottosezione 2
Inclusione di strumenti con opzione call e incentivo al rimborso in elementi aggiuntivi di classe 1 e in elementi di classe 2
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti ibridi con opzione call e incentivo al rimborso
1. In deroga agli articoli 51 e 52, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli strumenti di cui all'articolo 484, paragrafo 4, che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.
2. Gli strumenti sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013;
b) l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
c) le condizioni stabilite all'articolo 52 sono soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono ammissibili come elementi aggiuntivi di classe 1 senza limite, purché:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o successivamente;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c) le condizioni fissate all'articolo 52 siano soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
4. Gli strumenti non sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 e non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 484, paragrafo 4, a decorrere da 1° gennaio 2014 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso tra il 31 dicembre 2011 e il 1° gennaio 2013;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c) le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
5. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 con riduzione del loro riconoscimento conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c) le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
6. Gli strumenti sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 484, paragrafo 4, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli strumenti;
c) le condizioni fissate all'articolo 52 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli strumenti.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Elementi di classe 2 con incentivo al rimborso
1. In deroga agli articoli 62 e 63, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli elementi di cui all'articolo 484, paragrafo 5, ammissibili ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 57, lettere f) o h), della direttiva 2006/48/CE che prevedono nelle relative condizioni un'opzione call con incentivo al rimborso da parte dell'ente sono soggetti al presente articolo.
2. Gli elementi sono considerati strumenti di classe 2, purché:
a) l'ente abbia potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 1° gennaio 2013;
b) l'ente non abbia esercitato l'opzione call;
c) le condizioni stabilite all'articolo 63 siano soddisfatte a partire dal 1° gennaio 2013.
3. Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità dell'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente sono considerati come elementi di classe 2 senza limiti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo il 1° gennaio 2013 o successivamente;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c) le condizioni fissate all'articolo 63 sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
4. Gli elementi non sono considerati come elementi di classe 2 a partire dal 1° gennaio 2014, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo tra il 31 dicembre 2011 e il 1° gennaio 2013;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c) le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
5. Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 con riduzione del loro riconoscimento in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, fino alla data della loro scadenza effettiva e successivamente non lo sono, se:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso il 1° gennaio 2013 o successivamente;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della loro scadenza effettiva;
c) le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
6. Gli elementi sono considerati elementi di classe 2 in conformità all'articolo 484, paragrafo 5, se:
a) l'ente ha potuto esercitare l'opzione call con incentivo al rimborso solo prima del 31 dicembre 2011 o il giorno stesso;
b) l'ente non ha esercitato l'opzione call alla data della scadenza effettiva degli elementi;
c) le condizioni fissate all'articolo 63 non sono soddisfatte a partire dalla data della scadenza effettiva degli elementi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Scadenza effettiva
Ai fini degli articoli 489 e 490 la scadenza effettiva è determinata come segue:
a) per gli elementi di cui ai paragrafi 3 e 5 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade il 1° gennaio 2013 o successivamente;
b) per gli elementi di cui al paragrafo 4 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso che cade tra il 31 dicembre 2011 e il 1° gennaio 2013;
c) per gli elementi di cui al paragrafo 6 dei predetti articoli, è la data della prima call con incentivo al rimborso prima del 31 dicembre 2011.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Informativa sui fondi propri
1. Gli enti applicano il presente articolo nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021.
2. Nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, gli enti pubblicano la misura in cui il livello di capitale primario di classe 1 e il livello di capitale di classe 1 superano i requisiti di cui all'articolo 465.
3. Nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 gli enti pubblicano le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti i loro fondi propri:
a) la natura e l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente agli articoli da 467 a 470, 474, 476 e 479;
b) gli importi degli interessi di minoranza e degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e di capitale di classe 2, e i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo, emessi da filiazioni, inclusi nel capitale primario di classe 1, nel capitale aggiuntivo di classe 1, nel capitale di classe 2 e nei fondi propri conformemente al capo 1, sezione 4;
c) l'effetto sul capitale primario di classe 1, sul capitale aggiuntivo di classe 1, sul capitale di classe 2 e sui fondi propri dei singoli filtri e deduzioni applicati conformemente all'articolo 481;
d) la natura e l'importo degli elementi ammissibili come elementi di capitale primario di classe 1, elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2 conformemente alle deroghe di cui al capo 2, sezione 2.
4. Nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti pubblicano l'importo degli strumenti ammissibili come strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 ai sensi dell'articolo 484.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi per l'informativa effettuata conformemente al presente articolo. I modelli comprendono gli elementi elencati nell'articolo 437, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), come modificato dai capi 1 e 2 del presente titolo.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
CAPO 4
Grandi esposizioni, requisiti di fondi propri, leva finanziaria e requisito minimo di Basilea I
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per le grandi esposizioni
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1014, integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2395, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
[2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, sulla base di una consultazione pubblica e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento e al Consiglio per quanto riguarda:
a) un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti derivati su merci o agli strumenti derivati di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE;
b) l'opportunità di modificare la direttiva 2004/39/CE onde introdurre un'ulteriore categoria di impresa di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9 e 10, della direttiva 2004/39/CE relativi a forniture energetiche.
Sulla base della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica del presente regolamento.] (paragrafo soppresso) (2)
3. In deroga all'articolo 400, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono, per un periodo transitorio fino all'entrata in vigore di un eventuale atto legislativo, a seguito del riesame conformemente all'articolo 507, ma non dopo il 31 dicembre 2028, esentare in tutto o in parte dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, le seguenti esposizioni:
a) obbligazioni garantite di cui all'articolo 129;
b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, laddove a tali crediti si attribuisca un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, nonché altre esposizioni nei confronti delle medesime amministrazioni regionali o autorità locali, o da esse garantite, ai quali si attribuirebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
c) esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;
d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio appartiene ad una rete (network) in virtù di disposizioni di legge o statutarie e che sono incaricati, in applicazione delle predette disposizioni, della compensazione della liquidità nell'ambito della rete;
e) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti creditizi da parte di enti creditizi, uno dei quali opera su base non concorrenziale e fornisce o garantisce prestiti nel quadro di programmi istituiti a norma di legge o del suo statuto per promuovere specifici settori dell'economia, soggetti a qualche forma di vigilanza pubblica e a restrizioni sull'utilizzo dei prestiti, purché le rispettive esposizioni derivino dai prestiti che sono trasferiti ai beneficiari tramite enti creditizi o dalle garanzie su tali prestiti;
f) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni nei confronti di enti, purché dette esposizioni non costituiscano i fondi propri di detti enti, abbiano una durata non superiore al successivo giorno lavorativo e non siano denominate in una delle principali valute di scambio;
g) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle banche centrali nella forma di riserve obbligatorie minime detenute presso tali banche centrali, denominate nella propria valuta nazionale;
h) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali nella forma di requisiti di liquidità obbligatori in titoli pubblici, denominati e finanziati nella loro valuta nazionale, purché, a discrezione dell'autorità competente, la valutazione del merito di credito delle suddette amministrazioni effettuata da un'ECAI prescelta sia di elevata qualità;
i) 50 % dei crediti documentari fuori bilancio della categoria 4 e delle linee di credito non utilizzate fuori bilancio della categoria 3 di cui all'allegato I con durata originaria pari o inferiore a un anno e, previo accordo delle autorità competenti, 80 % delle garanzie personali diverse dalle garanzie su crediti, che sono fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di sistemi di mutua garanzia con statuto di enti creditizi;
j) garanzie personali richieste a norma di legge utilizzate allorché un mutuo ipotecario finanziato mediante l'emissione di obbligazioni ipotecarie è pagato al debitore ipotecario prima della registrazione definitiva del mutuo nel registro fondiario, purché la garanzia non sia utilizzata per ridurre il rischio in sede di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio;
k) elementi dell'attivo che rappresentano crediti e altre esposizioni verso borse valori riconosciute.
4. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire agli enti di sostenere le esposizioni previste al paragrafo 5 del presente articolo che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2018;
b) 75 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2019;
c) 50 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2020.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.
5. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 si applicano alle seguenti esposizioni:
a) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
b) elementi dell'attivo che rappresentano crediti esplicitamente garantiti da amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri;
c) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni centrali, banche centrali o organismi del settore pubblico degli Stati membri, o da essi garantite;
d) elementi dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2;
e) altre esposizioni nei confronti di amministrazioni regionali o autorità locali degli Stati membri, o da esse garantite, trattate come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.
Ai fini delle lettere a), b) e c) del primo comma, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo a elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, che sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4. Se gli elementi dell'attivo e altre esposizioni nei confronti di organismi del settore pubblico, o da essi garantiti, sono trattati come esposizioni verso un'amministrazione regionale o un'autorità locale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se le esposizioni verso quell'amministrazione regionale o autorità locale sono trattate come esposizioni verso un'amministrazione centrale conformemente all'articolo 115, paragrafo 2.
6. Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 4 del presente articolo si applicano solo se un'esposizione di cui al paragrafo 5 del presente articolo soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) all'esposizione sarebbe assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente alla versione dell'articolo 495, paragrafo 2, in vigore al 31 dicembre 2017; b) l'esposizione è stata sostenuta il 12 dicembre 2017 o successivamente.
7. Un'esposizione, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sostenuta prima del 12 dicembre 2017 e a cui al 31 dicembre 2017 era stato assegnato un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % conformemente all'articolo 495, paragrafo 2, è esentata dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004).
Paragrafo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:
a) un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;
b) un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.
2. In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.
3. In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e, dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a) e b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
2. In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) le condizioni di cui all'articolo 63 ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;
b) gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;
c) i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).
2. In deroga agli articoli 62 e 63, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti di classe 2 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 62 e 63, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 63, lettere n), o) e p).
3. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate strumenti di passività ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da f) a m).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Grandfathering delle posizioni verso la cartolarizzazione senior
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
In deroga all'articolo 270, un ente cedente può calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di una posizione verso la cartolarizzazione senior a norma degli articoli 260, 262 o 264, ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) la cartolarizzazione è stata emessa prima del 9 aprile 2021;
b) alla data dell'8 aprile 2021, la cartolarizzazione soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 270 applicabili a tale data.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ritorno a metodi meno sofisticati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
In deroga all'articolo 149, dal 9 luglio 2024 fino al 10 luglio 2027 un ente può tornare a metodi meno sofisticati per una o più delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, laddove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l'ente esisteva già all'8 luglio 2024 ed era autorizzato dalla sua autorità competente a trattare tali classi di esposizioni secondo il metodo IRB;
b) l'ente chiede di tornare a un metodo meno sofisticato soltanto una volta durante tale periodo di tre anni;
c) la richiesta di tornare a un metodo meno sofisticato non è finalizzata a praticare un arbitraggio regolamentare;
d) l'ente ha notificato formalmente all'autorità competente che desidera tornare a un metodo meno sofisticato per tali classi di esposizioni almeno sei mesi prima di tornare effettivamente a tale metodo;
e) l'autorità competente non ha sollevato obiezioni alla richiesta dell'ente di attuare tale ritorno entro tre mesi dalla ricezione della notifica di cui alla lettera d).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento delle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB
(modificato dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 107, paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2029 e fatto salvo l'articolo 495 bis, paragrafo 3, gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per ciascuna esposizione in strumenti di capitale per la quale è stata concessa loro l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB come l'importo maggiore tra i seguenti:
a) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma dell'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2;
b) l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del presente regolamento nella versione applicabile l'8 luglio 2024.
2. Anziché applicare il trattamento di cui al paragrafo 1, gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale possono applicare il trattamento di cui all'articolo 133 a tutte le loro esposizioni in strumenti di capitale in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2029.
Se gli enti applicano il primo comma del presente paragrafo, non si applica l'articolo 495 bis, paragrafi 1 e 2.
Ai fini del presente paragrafo non si applicano le condizioni per tornare all'uso di metodi meno sofisticati di cui all'articolo 149.
3. Gli enti che applicano il trattamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolano l'importo della perdita attesa conformemente all'articolo 158, paragrafo 7, 8 o 9, a seconda dei casi, nella versione di tali paragrafi applicabile all'8 luglio 2024 e applicano l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 62, lettera d), a seconda dei casi, nella versione di tali lettere applicabile all'8 luglio 2024 se l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è superiore all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato a norma del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
4. Qualora gli enti chiedano l'autorizzazione ad applicare il metodo IRB per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni in strumenti di capitale, le autorità competenti non concedono tale autorizzazione dopo il 31 dicembre 2024.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per le esposizioni in strumenti di capitale
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 3, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l'8 luglio 2024 limitato al 250 % e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b) 130 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d) 190 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. In deroga al trattamento di cui all'articolo 133, paragrafo 4, alle esposizioni in strumenti di capitale è assegnato il fattore di ponderazione del rischio più elevato tra quello applicabile l'8 luglio 2024 e i seguenti fattori di ponderazione del rischio:
a) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
b) 160 % nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
c) 220 % nel periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
d) 280 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
e) 340 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
3. In deroga all'articolo 133, gli enti possono continuare ad assegnare lo stesso fattore di ponderazione del rischio applicabile all'8 luglio 2024 alle esposizioni in strumenti di capitale, compresa la parte delle esposizioni non dedotta dai fondi propri conformemente all'articolo 471, nella versione di tale articolo applicabile al 27 ottobre 2021, verso soggetti di cui erano azionisti al 27 ottobre 2021 per sei anni consecutivi e sui quali esercitano, anche insieme alla rete (network) cui appartengono, un'influenza notevole o un controllo ai sensi della direttiva 2013/34/UE o dei principi contabili cui è soggetto l'ente a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, oppure in conseguenza di un rapporto analogo tra qualsiasi persona fisica o giuridica o rete (network) di enti e un'impresa, o qualora un ente abbia la capacità di nominare almeno un membro dell'organo di amministrazione del soggetto.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per le esposizioni da finanziamenti specializzati
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 161, paragrafo 4, gli input floor della LGD applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati trattate secondo il metodo IRB, se vengono utilizzate stime interne della LGD, sono gli input floor della LGD applicabili di cui all'articolo 161, paragrafo 4, moltiplicati per i fattori seguenti:
a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. L'ABE redige una relazione sull'adeguata calibrazione dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, applicabili alle esposizioni da finanziamenti specializzati nel quadro del metodo IRB, e in particolare in materia di stime interne della LGD e di input floor della LGD, per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per diversi campioni di enti con diversi profili di attività e di rischio. L'ABE raccomanda specifiche calibrazioni dei parametri di rischio, compreso il parametro del coefficiente di scarto, che riflettano il profilo di rischio specifico e diverso per ciascuna categoria specifica di esposizioni da finanziamenti specializzati.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2026.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
3. In deroga all'articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), alle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui a tale lettera per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito direttamente applicabile effettuata da un'ECAI prescelta può essere attribuito, fino al 31 dicembre 2032, un fattore di ponderazione del rischio dell'80 %, se non si applica la rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 501 bis e se l'esposizione è considerata di qualità elevata tenendo conto di tutti i criteri che seguono:
a) il debitore è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress grazie alla presenza di tutte le caratteristiche seguenti:
i) adeguato rapporto esposizione/valore;
ii) cauto profilo di rimborso dell'esposizione;
iii) durata residua commisurata delle attività al momento del pagamento integrale dell'esposizione o in alternativa ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
iv) basso rischio di rifinanziamento dell'esposizione da parte del debitore oppure tale rischio è attenuato adeguatamente da un valore residuo commisurato dell'attività o dal ricorso a un fornitore di protezione con merito di credito elevato;
v) il debitore è soggetto a vincoli contrattuali in relazione alla sua attività e struttura di finanziamento;
vi) il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
vii) i rischi operativi rilevanti sono gestiti in maniera adeguata;
b) gli accordi contrattuali sulle attività forniscono ai finanziatori un livello elevato di protezione che comprende le caratteristiche seguenti:
i) i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività finanziate e, se del caso, sui redditi da esse generati;
ii) esistono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di operare modifiche all'attività che avrebbero un impatto negativo sul suo valore;
iii) qualora l'attività sia in costruzione, i finanziatori dispongono di un diritto di primo rango validamente opponibile sulle attività e sui contratti di costruzione sottostanti;
c) le attività finanziate soddisfano tutte le seguenti norme intese a garantirne un funzionamento solido ed efficace:
i) la tecnologia e la progettazione dell'attività sono state sottoposte a prova;
ii) sono stati ottenuti tutti i permessi e tutte le autorizzazioni necessari per l'esercizio delle attività;
iii) laddove l'attività sia in costruzione, il debitore dispone di garanzie adeguate sulle specifiche concordate, sul bilancio e sulla data di completamento dell'attività, comprese solide garanzie di completamento o il coinvolgimento di un costruttore esperto e adeguate disposizioni contrattuali per la liquidazione di eventuali danni.
4. L'ABE elabora una relazione in cui analizza quanto segue:
a) l'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica nell'Unione;
b) la rischiosità effettiva delle esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica durante un intero ciclo economico;
c) l'impatto sui requisiti di fondi propri del trattamento di cui all'articolo 122 bis, paragrafo 3, lettera a), per le esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica, senza tenere conto dell'articolo 465, paragrafo 1;
d) l'adeguatezza della definizione della sottoclasse "finanziamenti di attività materiali a destinazione specifica di qualità elevata" e l'assegnazione a tale sottoclasse di esposizioni di un diverso trattamento prudenziale.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2030.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per le esposizioni da leasing come tecnica di attenuazione del rischio di credito
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 230, il valore applicabile di Hc corrispondente ad "altre garanzie reali su beni materiali" per le esposizioni di cui all'articolo 199, paragrafo 7, qualora l'attività oggetto di leasing corrisponda al tipo di protezione del credito di tipo reale "altre garanzie reali su beni materiali", è il valore di Hc per "altre garanzie reali su beni materiali" di cui all'articolo 230, paragrafo 2, tabella 1, moltiplicato per i fattori seguenti:
a) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027;
b) 80 % nel periodo dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;
c) 100 % nel periodo dal 1° gennaio 2029 al 31 dicembre 2029.
2. L'ABE redige una relazione sulle adeguate calibrazioni dei parametri di rischio associati alle esposizioni da leasing nel quadro del metodo IRB, e dei fattori di ponderazione del rischio nel quadro del metodo standardizzato, e in particolare in relazione a LGDs e a Hc di cui all'articolo 230. L'ABE include in particolare nella sua relazione dati sul numero medio di default e perdite realizzate osservate nell'Unione per esposizioni associate a diversi tipi di immobili oggetto di leasing e diversi tipi di enti che praticano attività di leasing.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 10 luglio 2027.
Sulla base di tale relazione e tenendo conto delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2028.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per gli impegni revocabili incondizionatamente
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un elemento fuori bilancio sotto forma di impegno revocabile incondizionatamente moltiplicando la percentuale prevista in tale articolo per i fattori seguenti:
a) 0 % nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029;
b) 25 % nel periodo dal 1° gennaio 2030 al 31 dicembre 2030;
c) 50 % nel periodo dal 1° gennaio 2031 al 31 dicembre 2031;
d) 75 % nel periodo dal 1° gennaio 2032 al 31 dicembre 2032.
2. L'ABE redige una relazione in cui valuta se la deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), debba essere prorogata oltre il 31 dicembre 2032 e specifica, se necessario, le condizioni alle quali tale deroga debba essere mantenuta.
L'ABE presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 dicembre 2028.
Sulla base di tale relazione e tenendo debitamente conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, nonché dell'impatto di tali norme sulla stabilità finanziaria, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2031.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per la valutazione del merito di credito di un'ECAI degli enti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
In deroga all'articolo 138, lettera g), le autorità competenti possono consentire agli enti di continuare a utilizzare una valutazione del merito di credito di un'ECAI in relazione a un ente che integra ipotesi di sostegno pubblico implicito fino al 31 dicembre 2029.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per i requisiti in materia di rivalutazione degli immobili
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
In deroga all'articolo 229, paragrafo 1, lettere da a) a d), per le esposizioni garantite da immobili residenziali o immobili non residenziali concesse prima del 1° gennaio 2025, gli enti possono continuare a valutare gli immobili residenziali o gli immobili non residenziali a un valore pari o inferiore al valore di mercato, oppure negli Stati membri che hanno previsto criteri rigorosi per la valutazione del valore del credito ipotecario mediante disposizioni legislative o regolamentari, al valore del credito ipotecario di tale immobile fino a quando non sia richiesta una revisione del valore dell'immobile conformemente all'articolo 208, paragrafo 3, o fino al 31 dicembre 2027, se quest'ultima data è anteriore.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per determinati sistemi di garanzia pubblici
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
In deroga all'articolo 183, paragrafo 1, e all'articolo 213, paragrafo 1, una garanzia revocabile in caso di frode da parte del debitore o il cui grado di protezione del credito possa essere diminuito in tal caso, è considerata soddisfare i requisiti di cui all'articolo 183, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 213, paragrafo 1, lettera c), qualora la garanzia sia stata fornita da un soggetto di cui all'articolo 214, paragrafo 2, lettera a), entro il 31 dicembre 2024.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie per l'utilizzo del metodo alternativo dei modelli interni per il rischio di mercato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
In deroga all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, lettera d), fino al 1° gennaio 2026 gli enti possono utilizzare il metodo alternativo dei modelli interni ai fini del calcolo dei loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per le unità di negoziazione che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 325 sexagies.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le obbligazioni garantite
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2188 e soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022)
[1. Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, al limite del 10 % per le quote senior emesse da Fonds Communs de Créances francesi o da soggetti per la cartolarizzazione equivalenti ai Fonds Communs de Créances francesi di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere d) ed f), purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) le esposizioni cartolarizzate relative a immobili residenziali o non residenziali siano state cedute da un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o da un soggetto affiliato allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite, laddove tale appartenenza o affiliazione è da determinare al momento in cui le quote senior sono costituite a garanzia delle obbligazioni garantite;
b) un membro dello stesso gruppo consolidato di cui l'emittente delle obbligazioni garantite è membro o un soggetto affiliato allo stesso organismo centrale cui sia affiliato l'emittente delle obbligazioni garantite detenga l'intero segmento prime perdite che sostiene tali quote senior.
2. Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni senior non garantite degli enti che prima del 28 giugno 2013 erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili alla classe di merito del credito 1.
3. Ai fini dell'articolo 129, paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2014 le esposizioni senior non garantite degli enti che prima del 28 giugno 2013 erano ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 % a norma della normativa nazionale sono considerate ammissibili ad un fattore di ponderazione del rischio del 20 %.]
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:
a) se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
b) se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:
i) due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;
ii) per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presentazione della domanda;
iii) per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021.
2. Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri con la formula seguente:
dove:
KCMi = requisito di fondi propri;
KCCP = il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;
DFCCP = le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla controparte centrale conformemente all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;
i = l'indice che individua il partecipante diretto;
IMi = il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; e
IM = l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione per prorogare una volta, di dodici mesi, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2016/1014, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e sostituito dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021, come modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 dicembre 2020, n. L 405)
Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Leva finanziaria
1. In deroga agli articoli 429 e 430, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2021 gli enti calcolano e segnalano il coefficiente di leva finanziaria utilizzando entrambi i seguenti elementi come misura del capitale:
a) il capitale di classe 1;
b) il capitale di classe 1 soggetto alle deroghe di cui ai capi 1 e 2 del presente titolo.
2. In deroga all'articolo 451, paragrafo 1, gli enti possono decidere se pubblicare le informazioni sul coefficiente di leva finanziaria sulla base di una o di entrambe le definizioni della misura del capitale di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo. Quando gli enti modificano la decisione su quale coefficiente di leva finanziaria pubblicare, la prima pubblicazione successiva alla modifica contiene la riconciliazione delle informazioni su tutti i coefficienti di leva finanziaria pubblicati fino al momento della modifica.
[3. In deroga all'articolo 429, paragrafo 2, nel periodo a decorrere da 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 le autorità competenti possono autorizzare gli enti a calcolare il coefficiente di leva finanziaria alla fine del trimestre se esse ritengono che gli enti possano non disporre di dati di qualità sufficientemente buona per il calcolo del coefficiente di leva finanziaria come media aritmetica dei coefficienti mensili nel corso del trimestre.] (paragrafo abrogato) (1)
Paragrafo abrogato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Correzione in caso di vendite su larga scala
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default;
b) le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 31 dicembre 2024.
c) l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo in essere di tutte le esposizioni in stato di default osservate a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).
La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 31 dicembre 2024 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.
2. Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti informano senza ritardo l'autorità competente.
3. Entro il 31 dicembre 2026, e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta se il livello delle esposizioni in stato di default nei bilanci degli enti è aumentato in maniera significativa, se prevede un significativo deterioramento della qualità delle attività degli enti e se il grado di sviluppo dei mercati secondari per le esposizioni in stato di default non è adeguato a garantire vendite efficienti delle esposizioni in stato di default da parte degli enti, anche tenendo conto degli sviluppi normativi in materia di cartolarizzazione.
La Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per estendere, reintrodurre o modificare, in base alle necessità, la correzione di cui al presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. In deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2026, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri, ove tali esposizioni sono denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro, si applica quanto segue:
a) fino al 31 dicembre 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;
b) nel 2025 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;
c) nel 2026 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.
2. In deroga all'articolo 395, paragrafo 1, e all'articolo 493, paragrafo 4, le autorità competenti possono consentire agli enti di assumere le esposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino ai seguenti limiti:
a) 100 % del capitale di classe 1 dell'ente fino al 31 dicembre 2025;
b) 75 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026;
c) 50 % del capitale di classe 1 dell'ente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
I limiti di cui al presente paragrafo, primo comma, lettere a), b) e c), si applicano ai valori delle esposizioni dopo aver tenuto conto dell'effetto di attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403.
3. In deroga all'articolo 150, paragrafo 1, lettera d), punto ii), a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione preliminare delle autorità competenti e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 150, gli enti possono applicare il metodo standardizzato anche alle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali, ove a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva alla luce della pandemia di COVID-19
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020)
1. In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 un ente può escludere dalla misura dell'esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell'ente soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo:
a) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
b) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale.
L'importo escluso dall'ente non supera l'importo medio giornaliero delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e b), calcolato sul più recente intero periodo di mantenimento della riserva della banca centrale dell'ente.
2. Un ente può escludere le esposizioni di cui al paragrafo 1 se l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie.
Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1 soddisfano entrambe le condizioni seguenti:
a) sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;
b) la loro scadenza media non supera in modo significativo la scadenza media dei depositi raccolti dall'ente.
Un ente che esclude dalla misura dell'esposizione complessiva determinate esposizioni verso la banca centrale conformemente al paragrafo 1 pubblica anche il coefficiente di leva finanziaria che avrebbe se non avesse escluso dette esposizioni.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esclusione degli scostamenti dal calcolo dell'addendo dei test retrospettivi alla luce della pandemia di COVID-19
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
In deroga all'articolo 325 novoquinquagies, in circostanze eccezionali e in singoli casi, le autorità competenti possono consentire agli enti di escludere dal calcolo dell'addendo di cui all'articolo 325 novoquinquagies gli scostamenti evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulle variazioni ipotetiche o reali, purché tali scostamenti non siano dovuti a carenze del modello interno e si siano verificati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Calcolo temporaneo del valore dell'esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento alla luce della pandemia di COVID-19
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020)
1. In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, fino al 27 giugno 2021 gli enti possono calcolare il valore dell'esposizione degli acquisti e delle vendite standardizzati in attesa di regolamento conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).
3. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell'ambito di tale disciplina contabile. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati tramite consegna contro pagamento.
4. Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'esposizione complessiva l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.
Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati tramite consegna contro pagamento;
b) le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al fair value (valore equo) attraverso i profitti o le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.
5. Ai fini del presente articolo, per «acquisto o vendita standardizzati» si intende l'acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o dalle convenzioni del mercato interessato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Gli enti rettificano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi, in conformità della seguente formula:
RWEA*=RWEA-[min{E*;EUR 2 500 000}-0,7619+max{E*-EUR 2 500 000;0}-0,85]/E*
dove:
RWEA* = RWEA rettificato da un fattore di sostegno alle PMI; e
E* corrisponde a uno dei seguenti importi:
a) importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI; oppure
b) se l'importo totale di cui alla lettera a) è uguale a 0, l'importo dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI che sono esclusi dal calcolo dell'importo totale di cui a tale lettera.
2. Ai fini del presente articolo,
a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili, ma escluse le esposizioni ADC;
b) il termine PMI ha il significato di cui all'articolo 5, punto 9;
c) gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E* e ottenere le informazioni di cui alla lettera b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. I requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:
a) l'esposizione è assegnata alla classe delle esposizioni di cui all'articolo 112, lettera g), o a una delle classi di esposizioni di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera c), punti i), ii) o iii), con esclusione delle esposizioni in stato di default;
b) l'esposizione è verso un soggetto creato ad hoc per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;
c) la fonte di rimborso dell'obbligazione è rappresentata, per non meno dei due terzi del suo importo, dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale, ovvero da sussidi, sovvenzioni o finanziamenti forniti da uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);
d) il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti per il rischio inerente al progetto;
e) i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata del prestito;
f) il rischio di rifinanziamento del debitore è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più dei soggetti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);
g) le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:
i) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore;
ii) il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente paragrafo;
iii) i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;
iv) i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per garantire la loro posizione;
v) ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo del soggetto in caso di default;
vi) è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;
vii) vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;
h) l'obbligazione è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;
i) se il debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:
i) gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;
ii) gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;
iii) esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli interessi dei prestatori;
j) il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine o il coinvolgimento di un costruttore esperto, così come adeguate disposizioni contrattuali che prevedano le penali del caso;
k) i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;
l) il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;
m) sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;
n) il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;
o) per le esposizioni sorte dopo il 1° gennaio 2025, il debitore ha condotto una valutazione per stabilire che le attività finanziate contribuiscono positivamente a uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 e non arrecano un danno significativo agli altri obiettivi di cui a tale articolo, o che le attività finanziate non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui a tale articolo.
i) mitigazione dei cambiamenti climatici;
ii) adattamento ai cambiamenti climatici;
iii) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
iv) transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;
v) prevenzione e controllo dell'inquinamento;
vi) protezione degli ecosistemi sani.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa le seguenti condizioni:
a) è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
i) le entrate sono basate sulla disponibilità;
ii) le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;
iii) le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);
iv) il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:
- sono regolamentati;
- sono fissati contrattualmente;
- sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;
b) se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore è uno dei soggetti seguenti:
i) una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
ii) un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
iii) una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;
iv) un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 118;
v) una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;
vi) un soggetto che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.
3. Gli enti segnalano ogni sei mesi alle autorità competenti l'importo totale delle esposizioni verso i soggetti responsabili di progetti infrastrutturali, calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
4. La Commissione presenta, entro il 28 giugno 2022, una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento per i prestiti a soggetti responsabili di progetti infrastrutturali e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
5. Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:
a) l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;
b) l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo economico;
c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deroga agli obblighi di segnalazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento prudenziale delle esposizioni a fattori ambientali o sociali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili se il trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività o passività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali debba essere adeguato. In particolare, l'ABE valuta:
a) la disponibilità e l'accessibilità di dati in materia ambientale, sociale e di governance affidabili e coerenti per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II;
b) in consultazione con l'AEAP, la fattibilità dell'introduzione di una metodologia standardizzata per individuare e qualificare le esposizioni, per ciascuna classe di esposizioni determinata conformemente alla parte III, titolo II, sulla base di una serie comune di principi per la classificazione dei rischi ambientali, sociali e di governance, utilizzando le informazioni sugli indicatori di rischio di transizione e di rischio fisico rese disponibili dai quadri in materia di rendicontazione di sostenibilità adottati nell'Unione e, se disponibili a livello internazionale, gli orientamenti e le conclusioni derivanti da prove di stress prudenziali o analisi di scenario dei rischi finanziari connessi al clima condotte dall'ABE o dalle autorità competenti e, ove rifletta adeguatamente i rischi ambientali, sociali e di governance, il pertinente punteggio in materia ambientale, sociale e di governance del rating del rischio di credito da parte di un'ECAI prescelta;
c) l'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni e le eventuali revisioni aggiuntive e più complete del quadro che dovrebbero essere prese in considerazione, tenendo conto degli sviluppi concordati a livello internazionale dal CBVB;
d) i potenziali effetti a breve, medio e lungo termine dell'adeguamento del trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività soggette all'impatto di fattori ambientali o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione;
e) i miglioramenti mirati che potrebbero essere presi in considerazione nell'ambito dell'attuale quadro prudenziale.
2. L'ABE presenta relazioni successive contente le sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro le seguenti date:
a) 9 luglio 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettera e);
b) 31 dicembre 2024 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere a) e b);
c) 31 dicembre 2025 per le valutazioni richieste a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).
Sulla base di tali relazioni dell'ABE, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2026.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Disposizioni transitorie sul trattamento prudenziale delle cripto-attività
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Entro il 30 giugno 2025 la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a introdurre un trattamento prudenziale dedicato per le esposizioni alle cripto-attività, tenendo conto delle norme internazionali e del regolamento (UE) 2023/1114. Tale proposta legislativa comprende quanto segue:
a) criteri per assegnare le cripto-attività a diverse categorie di cripto-attività in base alle loro caratteristiche di rischio e al rispetto di condizioni specifiche;
b) requisiti specifici di fondi propri per tutti i rischi derivanti da cripto-attività diverse;
c) un limite aggregato per le esposizioni a tipi specifici di cripto-attività;
d) requisiti specifici relativi al coefficiente di leva finanziaria per le esposizioni alle cripto-attività;
e) poteri di vigilanza specifici per quanto riguarda l'assegnazione dell'esposizione alle cripto-attività, il monitoraggio e il calcolo dei requisiti di fondi propri;
f) requisiti di liquidità specifici per le esposizioni alle cripto-attività;
g) obblighi di informativa e di segnalazione.
2. Fino alla data di applicazione dell'atto legislativo di cui al paragrafo 1, gli enti calcolano i loro requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività come segue:
a) le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate sono trattate come esposizioni verso le attività tradizionali che rappresentano;
b) alle esposizioni verso token collegati ad attività i cui emittenti sono conformi al regolamento (UE) 2023/1114 e che si riferiscono a una o più attività tradizionali è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 250 %;
c) alle esposizioni alle cripto-attività diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 %.
In deroga al primo comma, lettera a), le esposizioni alle cripto-attività verso attività tradizionali tokenizzate i cui valori dipendono da qualsiasi altra cripto-attività sono attribuite alla lettera c).
3. Il valore dell'esposizione complessiva dell'ente a cripto-attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non supera l'1 % del capitale di classe 1 dell'ente.
4. Un ente che supera il limite di cui al paragrafo 3 notifica immediatamente la violazione all'autorità competente e dimostra con soddisfazione della stessa autorità il tempestivo ritorno alla conformità.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici necessari agli enti per calcolare i loro requisiti di fondi propri secondo i metodi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), comprese le modalità per calcolare il valore delle esposizioni e aggregare le esposizioni corte e lunghe ai fini dei paragrafi 2 e 3.
Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB e delle autorizzazioni esistenti nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2023/1114.
L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 10 luglio 2025.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Per il calcolo dei requisiti di fondi propri per le esposizioni alle cripto-attività, gli enti non applicano la deduzione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Ciclicità dei requisiti patrimoniali
La Commissione, in collaborazione con l'ABE, il CERS e gli Stati membri e tenendo conto del parere della BCE, verifica periodicamente se il presente regolamento considerato nel suo insieme, determini, congiuntamente alla direttiva 2013/36/UE effetti significativi sul ciclo economico e, sulla base di tale esame, stabilisce se si giustifichi l'adozione di misure correttive. Entro il 31 dicembre 2013 l'ABE riferisce alla Commissione se e in che modo le metodologie utilizzate dagli enti nel quadro del metodo IRB debbano convergere al fine di conseguire requisiti patrimoniali maggiormente comparabili e attenuare allo stesso tempo la prociclicità.
Sulla base di tale analisi e tenendo conto del parere della BCE, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti.
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Per quanto riguarda l'eliminazione potenziale dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello di Unione, la revisione garantisce in particolare la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite
1. Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 129 e i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di cui all'articolo 336, paragrafo 3, siano appropriati per tutti gli strumenti ammissibili a tali trattamenti e se i criteri di cui all'articolo 129 siano adeguati.
2. La relazione e le proposte di cui al paragrafo 1 concernono i seguenti aspetti:
a) la misura in cui gli attuali requisiti patrimoniali di vigilanza applicabili alle obbligazioni garantite distinguono in maniera adeguata tra le variazioni nella qualità creditizia delle obbligazioni garantite e la garanzia reale che le copre, compresa l'entità delle variazioni nei diversi Stati membri;
b) la trasparenza del mercato delle obbligazioni garantite e la misura in cui questo fattore facilita un'esaustiva analisi interna del rischio di credito delle obbligazioni garantite e della garanzia reale a copertura delle stesse da parte degli investitori e la separazione delle attività in caso di insolvenza dell'emittente, compresi gli effetti di attenuazione del rigoroso quadro giuridico nazionale sottostante conformemente all'articolo 129 del presente regolamento e dell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE sulla qualità creditizia complessiva di un'obbligazione garantita e delle sue implicazioni per il livello di trasparenza richiesto dagli investitori; e
c) la misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite da parte di un ente creditizio incide sul rischio di credito cui sono esposti gli altri creditori dell'ente emittente.
3. Entro il 31 dicembre 2014, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale esamina se i prestiti garantiti da aeromobili (gravami su aeromobili) e i prestiti su immobili residenziali coperti da una garanzia ma non garantiti da un'ipoteca registrata siano da considerarsi, in determinate circostanze, attività ammissibili conformemente dell'articolo 129.
4. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione riesamina l'adeguatezza della deroga di cui all'articolo 496 e, se del caso, esamina l'opportunità di estendere un simile trattamento a qualsiasi altra forma di obbligazione garantita. Alla luce di tale riesame la Commissione può, se del caso, adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per rendere permanente la deroga o presentare proposte legislative per estenderla ad altre forme di obbligazioni garantite.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di capitale sottoscritti dalle pubbliche autorità in situazioni di emergenza
Entro il 31 dicembre 2016, previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte appropriate, nella quale esamina se il trattamento di cui all'articolo 31 debba essere modificato o rimosso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumenti di passività ammissibili detenuti
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.
Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Revisione dei finanziamenti agricoli
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Entro il 31 dicembre 2030 l'ABE redige una relazione sull'impatto dei requisiti del presente regolamento sui finanziamenti agricoli, anche per quanto riguarda:
a) l'adeguatezza di un fattore di ponderazione del rischio dedicato per i requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolato conformemente alla parte III, titolo II, per le esposizioni verso un'impresa agricola;
b) se del caso, criteri giustificati sul piano prudenziale per l'applicazione di tale fattore di ponderazione del rischio dedicato, comprese le pratiche agricole, nonché l'inclusione delle esposizioni nelle classi di esposizioni verso imprese, al dettaglio o garantite da ipoteche su beni immobili;
c) l'allineamento alla strategia "Dal produttore al consumatore" definita nella comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" e il relativo impatto ambientale ai sensi del regolamento (UE) 2020/852, in particolare con gli indicatori raccolti nella rete d'informazione contabile agricola dell'Unione, indicando punteggi dei contributi in merito ai seguenti aspetti:
i) emissioni nette di gas a effetto serra per ettaro;
ii) uso di pesticidi e fertilizzanti per ettaro;
iii) indici di efficienza dei minerali del suolo, compresi carbonio, ammoniaca, fosfato e azoto per ettaro;
iv) efficienza dell'uso dell'acqua;
v) una conferma dell'impatto positivo sugli indicatori di cui ai punti da i) a iv) della presente lettera con un logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
2. Tenendo conto della relazione dell'ABE di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, tale relazione è accompagnata da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento al fine di attenuarne gli effetti negativi sui finanziamenti agricoli.
3. Entro il 31 dicembre 2027 l'ABE redige inoltre una relazione intermedia sull'impatto delle prescrizioni del presente regolamento sui finanziamenti agricoli.
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio di credito - assicurazione dei crediti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Entro il 30 giugno 2024, l'ABE, in stretta collaborazione con l'AEAP, riferisce alla Commissione in merito all'ammissibilità e all'utilizzo di polizze di assicurazione del credito come tecniche di attenuazione del rischio di credito, anche per quanto riguarda:
a) l'adeguatezza dei parametri di rischio associati di cui alla parte tre, titolo II, capi 3 e 4;
b) un'analisi della rischiosità effettiva e osservata delle esposizioni al rischio di credito quando l'assicurazione del credito sia stata riconosciuta come tecnica di attenuazione del rischio di credito;
c) la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b).
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2024, per modificare il trattamento applicabile all'assicurazione del credito di cui alla parte tre, titolo II.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
OIC con un portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane della zona euro
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, in stretta cooperazione con il CERS e l'ABE, pubblica una relazione in cui valuta l'eventuale necessità di modifiche al quadro normativo per promuovere il mercato e gli acquisti bancari di esposizioni sotto forma di quote o azioni di OIC con un portafoglio sottostante costituito esclusivamente da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui valuta è l'euro, in cui il peso relativo delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio totale dell'OIC è pari al peso relativo del contributo di ciascuno Stato membro al capitale della BCE.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
1. L'ABE vigila sull'applicazione dell'articolo 269 bis e valuta il trattamento patrimoniale regolamentare delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate tenendo conto della situazione del mercato del mercato delle esposizioni deteriorate in generale, e del mercato delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate in particolare, e presenta una relazione sulle sue conclusioni destinata alla Commissione entro il 10 ottobre 2022.
2. Entro il 10 aprile 2023, sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'articolo 269 bis. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio di credito - interazione tra riduzioni del capitale primario di classe 1 e parametri di rischio di credito
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Entro il 31 dicembre 2026 l'ABE riferisce alla Commissione in merito alla coerenza tra la misurazione attuale del rischio di credito e i singoli parametri di rischio di credito nonché in merito al trattamento di eventuali rettifiche ai fini del calcolo della carenza o dell'eccesso in base al metodo IRB di cui all'articolo 159, così come alla coerenza dello stesso con la determinazione del valore dell'esposizione ai sensi dell'articolo 166 e con la stima della LGD.
Tale relazione prende in considerazione la massima perdita economica possibile derivante da un evento di default unitamente alla sua copertura ottenuta in termini di riduzioni del capitale primario di classe 1, tenendo conto di eventuali riduzioni del capitale primario di classe 1 basate sulla contabilità, incluse quelle da perdite attese su crediti o rettifiche del valore equo ed eventuali sconti su esposizioni ricevute e loro implicazioni per le deduzioni regolamentari.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento prudenziale della cartolarizzazione
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Entro il 31 dicembre 2026, l'ABE, in stretta collaborazione con l'AESFEM, riferisce alla Commissione in merito al trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione, distinguendo tra diversi tipi di cartolarizzazioni, comprese le cartolarizzazioni sintetiche, tra cedenti e investitori e tra operazioni STS e non-STS.
2. In particolare, l'ABE monitora il ricorso alla disposizione transitoria di cui all'articolo 465, paragrafo 13, e valuta in che misura l'applicazione dell'output floor alle esposizioni verso la cartolarizzazione inciderebbe sulla riduzione del capitale ottenuta dagli enti cedenti nelle operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio, ridurrebbe eccessivamente la sensibilità al rischio e inciderebbe sulla sostenibilità economica di nuove operazioni di cartolarizzazione. In siffatti casi di riduzione delle sensibilità al rischio, l'ABE può valutare la possibilità di proporre una ricalibrazione al ribasso dei fattori di "non neutralità" per le operazioni per le quali è stato riconosciuto un trasferimento significativo del rischio. L'ABE valuta inoltre l'adeguatezza dei fattori di "non neutralità" nell'ambito sia del SEC-SA che del SEC-IRBA, tenendo conto dei dati storici sulla performance del credito delle operazioni di cartolarizzazione nell'Unione e della riduzione dei rischi di modello e di agenzia del quadro della cartolarizzazione.
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo conto delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riconoscimento della protezione del credito di tipo personale con limite massimo o con soglia minima
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Entro il 10 luglio 2026, l'ABE presenta una relazione alla Commissione in merito a quanto segue:
a) le condizioni che le garanzie con limiti massimi (cap) o minimi (floor) stabiliti a livello di un portafoglio di esposizioni ("garanzie di portafoglio") devono soddisfare per essere considerate una cartolarizzazione;
b) il trattamento normativo applicabile ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, alle garanzie di portafoglio che non sono considerate una cartolarizzazione;
c) l'applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 per le garanzie di portafoglio che sono considerate una cartolarizzazione;
d) l'applicazione dell'articolo 234 per le garanzie individuali che comportano una segmentazione.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 l'ABE valuta in particolare quanto segue:
a) in relazione al paragrafo 1, lettera a), le condizioni alle quali le garanzie di portafoglio determinano un trasferimento del rischio in segmenti;
b) in relazione al paragrafo 1, lettera b):
i) i pertinenti criteri di ammissibilità delle garanzie di portafoglio ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4;
ii) l'applicazione dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;
c) in relazione al paragrafo 1, lettera d), l'applicazione dei requisiti di cui al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 e alla parte tre, titolo II, capo 5, del presente regolamento.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Trattamento prudenziale delle operazioni di finanziamento tramite titoli
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Entro il 10 luglio 2026, l'ABE riferisce alla Commissione in merito all'impatto del nuovo quadro per le operazioni di finanziamento tramite titoli in termini di requisiti di fondi propri attribuiti alle corrispondenti operazioni di finanziamento tramite titoli che sono, per loro natura, attività a brevissimo termine, con particolare attenzione al suo possibile impatto sui mercati del debito sovrano in termini di costi e capacità di supporto agli scambi (market making).
L'ABE valuta se una ricalibrazione dei fattori di ponderazione del rischio associati nel metodo standardizzato sia appropriata, considerati i rischi associati per quanto riguarda le scadenze a breve termine, in particolare per le durate residue inferiori a un anno.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Grandi esposizioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 400, paragrafo 1, lettere da f) a m), e all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), lettere da c) a g), lettere i), j) e k), ed entro il 28 giugno 2021 presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. Detta relazione valuta, in particolare, per ciascuna esenzione prevista da tali articoli:
a) il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;
b) il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;
c) l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.
2. Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 390, paragrafo 4, e all'articolo 401, paragrafo 2, in merito ai metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e in particolare l'esigenza di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali che stabiliscono i metodi di tale calcolo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Livello di applicazione
1. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede ad un riesame dell'applicazione della parte uno, titolo II, e dell'articolo 113, paragrafi 6 e 7, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
[2. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione riferisce se e in che modo il requisito in materia di copertura della liquidità di cui alla parte sei debba applicarsi alle imprese di investimento e, dopo aver consultato l'ABE, presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.] (paragrafo soppresso) (1)
[3. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione, previa consultazione dell'ABE e dell'AESFEM e a seguito di discussioni con le autorità competenti, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito a un regime appropriato per la vigilanza prudenziale delle imprese di investimento e delle imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, lettere b) e c). Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.] (paragrafo soppresso) (1)
Paragrafo soppresso dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti in materia di liquidità
1. L'ABE controlla e valuta le segnalazioni effettuate a norma dell'articolo 415, paragrafo 1, per le varie valute e per i diversi modelli aziendali. Previa consultazione del CERS, degli utenti finali non finanziari, del settore bancario, delle autorità competenti e delle banche centrali del SEBC, l'ABE riferisce alla Commissione annualmente, e per la prima volta entro il 31 dicembre 2013, se il requisito generale in materia di copertura della liquidità specificato nella parte sei, basato sugli elementi da comunicare conformemente alla parte sei, titolo II e all'allegato III, considerato sia individualmente che cumulativamente, sia tale da avere un significativo impatto negativo sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sulla stabilità e sul corretto funzionamento dei mercati finanziari o sull'economia e sulla stabilità dell'offerta di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e il finanziamento del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione.
La relazione di cui al primo comma tiene debito conto dello sviluppo dei mercati e delle normative internazionali, nonché delle interazioni del requisito in materia di copertura della liquidità con altri requisiti prudenziali ai sensi del presente regolamento, quali i coefficienti di capitale basati sul rischio di cui all'articolo 92 e il coefficiente di leva finanziaria.
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere sulla relazione di cui al primo comma.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1, l'ABE valuta in particolare quanto segue:
a) la previsione di meccanismi che limitano il valore degli afflussi di liquidità, in particolare al fine di determinare un massimale adeguato per gli afflussi e le relative condizioni di applicazione, tenendo conto dei diversi modelli aziendali, compresi il finanziamento pass through, il factoring, il leasing, le obbligazioni bancarie garantite, le ipoteche, l'emissione di obbligazioni bancarie garantite, e la misura in cui tale massimale dovrebbe essere modificato o rimosso per venire incontro alle specificità dei finanziamenti specializzati;
b) la calibrazione di afflussi e deflussi di cui alla parte sei, titolo II, in particolare a norma dell'articolo 422, paragrafo 7, e dell'articolo 425, paragrafo 2.
c) la previsione di meccanismi che limitano la copertura dei requisiti di liquidità da parte di determinate categorie di attività liquide; in particolare, la valutazione della percentuale minima adeguata per le attività liquide di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c), rispetto al totale delle attività liquide, testando una soglia del 60 % e tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali. Le attività possedute e dovute o richiamabili entro trenta giorni di calendario non dovrebbero entrare nel calcolo del limite, a meno che le attività non siano state ottenute a fronte di garanzie reali anch'esse ammissibili ai sensi dell'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
d) la previsione di tassi specifici di deflusso minori e/o tassi di afflusso maggiori per i flussi infragruppo che precisa in quali condizioni tali specifici tassi di afflusso o deflusso sarebbero giustificati da un punto di vista prudenziale e delinea una metodologia di alto livello che utilizza criteri e parametri oggettivi per determinare livelli specifici di afflussi e deflussi tra l'ente e la controparte, quando non sono stabiliti nello stesso Stato membro;
e) la calibrazione dei tassi di utilizzo applicabili alle linee di credito e di liquidità irrevocabili non utilizzate che rientrano nell'articolo 424, paragrafi 3 e 5. In particolare l'ABE testa un tasso di utilizzo del 100 %;
f) la definizione di deposito al dettaglio di cui all'articolo 411, punto 2, in particolare l'opportunità di introdurre una soglia sui depositi delle persone fisiche;
g) la necessità di introdurre una nuova categoria di depositi al dettaglio con un minore deflusso alla luce delle caratteristiche specifiche di tali depositi che potrebbero giustificare un tasso di deflusso inferiore, e tenendo conto degli sviluppi internazionali;
h) le deroghe ai requisiti sulla composizione delle attività liquide che gli enti saranno tenuti a detenere, qualora in una data valuta il fabbisogno giustificato collettivo di attività liquide degli enti superi la disponibilità di tali attività liquide, nonché le condizioni a cui tali deroghe dovrebbero essere soggette;
i) la definizione dei prodotti finanziari conformi alla sharia come alternativa alle attività che sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad uso delle banche conformi alla sharia;
j) la definizione delle condizioni di stress, compresi i principi per l'utilizzo della riserva di attività liquide e le necessarie risposte di vigilanza, nelle quali gli enti potrebbero utilizzare le loro attività liquide per soddisfare deflussi di liquidità, nonché delle modalità con cui affrontare l'inosservanza;
k) la definizione di relazione operativa consolidata per i clienti non finanziari di cui all'articolo 422, paragrafo 3, lettera c);
l) la calibrazione del tasso di deflusso applicabile ai servizi di banca corrispondente e ai servizi di prime brokerage di cui all'articolo 422, paragrafo 4, primo comma;
m) regole di grandfathering per le obbligazioni statali garantite emesse per enti creditizi a titolo di misure statali di sostegno, con l'approvazione degli aiuti di Stato da parte dell'Unione, quali le obbligazioni emesse dalla National Asset Managament Agency (NAMA) in Irlanda e dalla Asset Management Company spagnola in Spagna, concepiti per rimuovere attività problematiche dallo stato patrimoniale degli enti creditizi, quali attività di liquidità e di qualità creditizia elevatissime, almeno fino al dicembre 2023.
3. Entro il 31 dicembre 2013, previa consultazione dell'AESFEM e della BCE, l'ABE riferisce alla Commissione sulle opportune definizioni uniformi di liquidità e di qualità creditizia elevate ed elevatissime delle attività trasferibili ai fini dell'articolo 416 e sui coefficienti di scarto (haircut) appropriati per le attività che potrebbero essere classificate come attività liquide ai fini dell'articolo 416, ad eccezione delle attività di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno modo di esprimere il loro parere su tale relazione.
La relazione di cui al primo comma considera inoltre:
a) altre categorie di attività, in particolare titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali cartolarizzati di liquidità e di qualità creditizia elevate;
b) altre categorie di titoli o prestiti stanziabili a garanzia presso una banca centrale, ad esempio obbligazioni e commercial paper dell'amministrazione locale; e
c) altre attività non stanziabili a garanzia presso una banca centrale ma negoziabili, per esempio strumenti di capitale quotati in borse valori riconosciute, oro, principali strumenti di capitale indicizzati, obbligazioni garantite e obbligazioni bancarie garantite, obbligazioni societarie e fondi basati su tali attività.
4. La relazione di cui al paragrafo 3 considera se e in che misura le linee di credito standby, di cui all'articolo 416, paragrafo 1, lettera e), dovrebbero essere incluse come attività liquide alla luce degli sviluppi internazionali e tenendo conto delle specificità europee, incluso il modo in cui si svolge la politica monetaria nell'Unione.
In particolare, l'ABE verifica l'adeguatezza dei seguenti criteri e il livello appropriato di tali definizioni:
a) volume minimo delle contrattazioni delle attività;
b) volume minimo in essere delle attività;
c) trasparenza dei prezzi e informazioni post-negoziazione;
d) classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2;
e) stabilità dei prezzi comprovata;
f) volume medio negoziato ed entità media delle contrattazioni;
g) differenziale massimo bid/ask;
h) scadenza residua;
i) tasso minimo di fatturato.
5. Entro il 31 gennaio 2014 l'ABE riferisce inoltre su quanto segue:
a) definizioni uniformi di liquidità e qualità creditizia elevate ed elevatissime;
b) le possibili conseguenze involontarie della definizione di attività liquide sulla gestione delle operazioni di politica monetaria e la misura in cui:
i) un elenco delle attività liquide non collegato all'elenco delle attività stanziabili a garanzia presso una banca centrale possa incentivare gli enti a presentare attività ammissibili non contemplate nella definizione di attività liquide nelle operazioni di rifinanziamento;
ii) la regolamentazione della liquidità possa disincentivare gli enti a prestare o prendere in prestito denaro sul mercato monetario non garantito e se questo possa mettere in dubbio l'obiettivo dell'EONIA relativo all'attuazione della politica monetaria;
iii) l'introduzione del requisito di copertura della liquidità possa rendere più difficile per le banche centrali assicurare la stabilità dei prezzi utilizzando il quadro e gli strumenti di politica monetaria esistenti;
c) i requisiti operativi per la detenzione di attività liquide, di cui all'articolo 417, lettere da b) a f), in linea con gli sviluppi normativi internazionali.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di finanziamento stabile
(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti stabili di finanziamento (funding), fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.
2. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo III e conformemente agli schemi uniformi di cui all'articolo 415, paragrafo 3, lettera a), nonché previa consultazione del CERS, anche in merito alle metodologie per determinare l'ammontare del finanziamento stabile a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:
a) le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;
b) le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;
c) le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;
d) la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.
3. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti stabili di finanziamento.
4. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:
a) l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;
b) l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2;
c) l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4 e all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, all'articolo 428 novotricies, paragrafo 4, all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, all'articolo 428 duoquinquagies, lettere a) e b), e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;
d) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.
5. Se le norme internazionali incidono sul trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, la Commissione, se opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 4, di tali modifiche delle norme internazionali e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
6. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
a) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;
b) l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;
c) l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;
d) l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 428 tervicies, lettera b);
e) l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari, sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto concerne obbligazioni sovrane e societarie;
f) l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.
7. Entro 28 giugno 2024, la Commissione, ove opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 6, di qualsiasi norma internazionale e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, e il trattamento delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
8. Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 428 tervicies, lettera a), sono innalzati rispettivamente dallo 0 % al 10 %, dal 5 % al 15 % e dal 10 % al 15 %, salvo diversamente specificato in un atto legislativo adottato sulla base di una proposta della Commissione, a norma del paragrafo 7 del presente articolo.
9. L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:
a) il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;
b) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;
c) l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che non sono finanziati dal margine iniziale.
10. Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.
11. L'ABE valuta se sarebbe giustificato ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto per le attività utilizzate per fornire servizi di compensazione e di regolamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio o le attività utilizzate per fornire operazioni di finanziamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio per una durata pari o inferiore a 180 giorni. L'ABE presenta la sua relazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Leva finanziaria
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui seguenti aspetti:
a) se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli O-SII; e
b) se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.
2. Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Esposizioni al rischio di credito trasferito
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione e sull'efficacia delle disposizioni della parte cinque alla luce degli sviluppi sui mercati internazionali.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Norme macroprudenziali
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:
a) se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;
b) se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;
c) come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;
d) se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in considerazione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;
e) se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;
f) se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;
g) come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati, dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.
2. Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876 e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. Entro il 28 giugno 2023, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e la calibrazione relativa dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati.
2. Sulla base della relazione dell'ABE di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto dell'attuazione nei paesi terzi delle norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa volta a modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Monitoraggio e valutazione
1. L'ABE, insieme all'AESFEM, entro il 28 giugno 2014, presenta una relazione sul funzionamento del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, con particolare riferimento agli enti che gestiscono una controparte centrale, onde evitare la duplicazione dei requisiti per le operazioni in derivati e in tal modo maggiori rischi normativi e maggiori costi di vigilanza da parte delle autorità competenti.
2. L'ABE controlla e valuta il funzionamento delle disposizioni per i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso una controparte centrale di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9. Entro il 1° gennaio 2015 l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e l'efficacia di tali disposizioni.
3. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione procede a un riesame in merito alla riconciliazione del presente regolamento con i relativi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, e ne riferisce in una relazione presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte legislative.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Finanziamento a lungo termine
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta una relazione sull'impatto del presente regolamento sullo stimolo agli investimenti a lungo termine nell'infrastruttura a favore della promozione della crescita.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Definizione di capitale ammissibile
Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione procede al riesame dell'adeguatezza della definizione di capitale ammissibile applicata ai fini della parte due, titolo III e della parte quattro, e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Revisione degli strumenti di capitale che possono essere svalutati o convertiti nel momento in cui l'ente non è redditizio
Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione procede a un riesame in merito all'opportunità che il presente regolamento contenga un requisito ai cui sensi gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 o di classe 2 devono essere svalutati qualora si determini che un ente non è più redditizio, e ne riferisce al riguardo in una relazione. La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riesame delle disposizioni in materia di cross-default
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una proposta legislativa.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Relazione su scostamenti e poteri di vigilanza ai fini della limitazione delle distribuzioni
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (EU) 2020/873, applicabile a decorrere dal 27 giugno 2020)
Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'eventualità che le circostanze eccezionali che comportano gravi perturbazioni economiche al regolare funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari giustifichino che:
a) durante tali periodi sia consentito alle autorità competenti di escludere dai modelli interni per il rischio di mercato degli enti gli scostamenti che non sono dovuti a carenze di tali modelli;
b) durante tali periodi siano concessi alle autorità competenti ulteriori poteri vincolanti per imporre limiti alle distribuzioni da parte degli enti.
La Commissione prende in considerazione ulteriori misure, se del caso.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Riesame del quadro per i requisiti prudenziali
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta la situazione generale del sistema bancario nel mercato unico, in stretta cooperazione con l'ABE e con la BCE, e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'adeguatezza dei quadri normativi e di vigilanza dell'Unione per il settore bancario.
Tale relazione fa il punto sulle riforme del settore bancario avvenute dopo la grande crisi finanziaria e valuta se esse garantiscono un livello adeguato di protezione dei depositanti e salvaguardano la stabilità finanziaria a livello di Stati membri, di unione bancaria e di Unione.
Tale relazione prende inoltre in considerazione tutte le dimensioni dell'unione bancaria nonché, più in generale, l'attuazione dell'output floor nell'ambito dei requisiti patrimoniali e in materia di liquidità. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto delle rispettive dichiarazioni e conclusioni sull'unione bancaria sia del Parlamento europeo che del Consiglio europeo.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Deduzione delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite dagli elementi del capitale primario di classe 1
Entro il 30 giugno 2014 l'ABE prepara una relazione mirante a stabilire se lo IAS 19 rivisto, congiuntamente alla deduzione delle attività nette dei fondi pensione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera e), e alle modifiche delle passività nette dei fondi pensione determini un'indebita volatilità dei fondi propri degli enti.
Tenendo conto della relazione dell'ABE, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione prepara una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sulla questione di cui al primo comma, corredatadi una proposta legislativa, se dle caso, volta a introdurre un trattamento che adegua le attività o le passività nette dei fondi pensione a prestazioni definite per il calcolo dei fondi propri.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Relazioni e riesame
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2401 e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/558)
Entro il 1° gennaio 2022, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione delle disposizioni di cui al capo 5 del titolo II, parte tre, alla luce degli sviluppi sui mercati delle cartolarizzazioni, anche da un punto di vista macroprudenziale ed economico. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa e, in particolare, valuta i seguenti punti:
a) l'impatto dell'ordine di priorità nell'applicazione delle metodologie di cui all'articolo 254 e del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione di cui agli articoli da 258 a 266 sull'attività di emissione e di investimento degli enti sui mercati delle cartolarizzazioni dell'Unione;
b) gli effetti sulla stabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri, con particolare attenzione alla potenziale speculazione sul mercato dei beni immobili e al potenziale aumento dell'interconnessione tra enti finanziari;
c) quali misure sarebbero giustificate per ridurre e contrastare gli effetti negativi delle cartolarizzazioni sulla stabilità finanziaria, salvaguardandone al contempo l'effetto positivo sulle attività di finanziamento, compresa l'eventuale introduzione di un limite massimo per le esposizioni verso cartolarizzazioni; e
d) gli effetti sulla capacità degli enti finanziari di fornire un canale di finanziamento sostenibile e stabile all'economia reale, con particolare attenzione alle PMI;
e) come poter integrare i criteri di sostenibilità ambientale nel quadro della cartolarizzazione, anche per le esposizioni verso le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
La relazione tiene altresì conto degli sviluppi normativi a livello internazionale, in particolare relativamente alle norme internazionali sulla cartolarizzazione.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
2. Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
TITOLO II BIS
ATTUAZIONE DELLE NORME
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Strumento per la conformità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
1. L'ABE sviluppa uno strumento elettronico inteso a facilitare l'osservanza da parte degli enti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, nonché delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e dei modelli adottati per l'attuazione del presente regolamento e di tale direttiva.
2. Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:
a) individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio modello aziendale;
b) seguire le modifiche apportate agli atti legislativi e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli relativi.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
1. L'ABE, in stretta collaborazione con l'AESFEM, riferisce alla Commissione entro il 10 gennaio 2027 in merito all'opportunità di attuare nel diritto dell'Unione il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per le operazioni di finanziamento tramite titoli al fine di affrontare il potenziale accumulo di leva finanziaria al di fuori del settore bancario.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 valuta tutti gli elementi seguenti:
a) il grado di leva finanziaria al di fuori del sistema bancario nell'Unione e la misura in cui il quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto potrebbe ridurre tale leva laddove diventi eccessiva;
b) la rilevanza delle operazioni di finanziamento tramite titoli detenute dagli enti dell'Unione che sono soggette al quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, compresa la ripartizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli che non rispettano le soglie minime del coefficiente di scarto;
c) l'impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto per gli enti dell'Unione nel contesto dei due metodi di attuazione raccomandati dal Consiglio per la stabilità finanziaria, ossia una regolamentazione del mercato o un requisito di fondi propri più rigoroso ai sensi del presente regolamento, in uno scenario nel quale gli enti dell'Unione non rettifichino i coefficienti di scarto delle loro operazioni di finanziamento tramite titoli per rispettare le soglie minime del coefficiente di scarto, e l'impatto stimato del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in uno scenario alternativo nel quale gli enti dell'Unione rettifichino detti coefficienti di scarto per conformarsi alle soglie minime del coefficiente di scarto;
d) le principali determinanti di tali impatti stimati, nonché le potenziali conseguenze indesiderate dell'introduzione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto sul funzionamento dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli dell'Unione;
e) il metodo di attuazione che sarebbe più efficace nel conseguimento degli obiettivi normativi del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto, alla luce delle considerazioni di cui alle lettere da a) a d) nonché tenendo conto della parità di condizioni nel settore finanziario nell'Unione.
3. Sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 e tenendo debitamente conto della raccomandazione del Consiglio per la stabilità finanziaria riguardo all'attuazione del quadro per le soglie minime del coefficiente di scarto in riferimento alle operazioni di finanziamento tramite titoli, nonché delle relative norme concordate a livello internazionale elaborate dal CBVB, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa entro il 10 gennaio 2028.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Rischio operativo
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Entro il 10 gennaio 2028, l'ABE riferisce alla Commissione in merito a quanto segue:
a) il ricorso all'assicurazione nel contesto del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo;
b) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi possa comportare l'arbitraggio regolamentare riducendo la perdita annuale da rischio operativo senza una riduzione commisurata dell'esposizione effettiva a perdite operative;
c) se il riconoscimento dei recuperi assicurativi ha un impatto diverso sull'adeguata copertura delle perdite ricorrenti e delle potenziali perdite nella coda;
d) la disponibilità e la qualità dei dati utilizzati dagli enti per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo.
Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 gennaio 2029.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Proporzionalità
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
L'ABE elabora una relazione di valutazione del quadro prudenziale complessivo per gli enti piccoli e non complessi, in particolare:
a) valutando tali requisiti anche in relazione ai gruppi bancari e a modelli aziendali specifici;
b) tenendo conto della pertinenza degli enti piccoli e non complessi a livello di enti e per regione ai fini del mantenimento della stabilità finanziaria e dell'erogazione di credito nelle comunità locali.
Nel valutare le possibilità di modifica del quadro prudenziale, l'ABE si basa sul principio generale secondo cui eventuali requisiti semplificati devono essere più prudenti.
L'ABE presenta alla Commissione tale relazione entro il 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Modifica del regolamento (UE) n. 648/2012
Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:
1) al titolo IV è aggiunto il capo seguente:
"CAPO 4
Calcoli e segnalazioni ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 50 bis
Calcolo di KCCP
1. Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), una CCP calcola il KCCP come specificato al paragrafo 2 del presente articolo per tutti i contratti e le operazioni da essa compensati per tutti i suoi partecipanti diretti che rientrano nella copertura dello specifico fondo di garanzia.
2. Una CCP calcola il capitale ipotetico (KCCP) come segue:
dove:
EBRMi= valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;
IMi= il margine iniziale fornito alla CCP dal partecipante diretto i;
DFi= il contributo prefinanziato del partecipante diretto i;
RW= un fattore di ponderazione del rischio del 20 %;
coefficiente di capitale = 8 %.
Tutti i valori nella formula al primo comma si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri.
3. Una CCP effettua il calcolo di cui al paragrafo 2 almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare quanto segue ai fini del paragrafo 3:
a) la frequenza e le date del calcolo di cui al paragrafo 2;
b) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per il calcolo e le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera a).
L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50 ter
Regole generali per il calcolo di KCCP
Ai fini del calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica quanto segue:
a) una CCP calcola il valore delle esposizioni nei confronti dei suoi partecipanti diretti come segue:
i) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono calcolate in conformità del metodo del valore di mercato stabilito all'articolo 274;
ii) le esposizioni derivanti da contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono calcolate conformemente al metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 223 di tale regolamento, con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui agli articoli 223 e 224 di tale regolamento. Non si applica l'eccezione di cui all'articolo 285, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento;
iii) le esposizioni derivanti da operazioni non elencate all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, e a cui è associato solo un rischio di regolamento sono calcolate conformemente alla parte tre, titolo V di tale regolamento;
b) per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti alla parte tre, titolo II di detto regolamento.
c) nel calcolo dei valori di cui alla lettera a), la CCP sottrae dalle sue esposizioni le garanzie reali fornite dai suoi partecipanti diretti, opportunamente ridotte delle rettifiche di vigilanza per volatilità secondo il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di cui all'articolo 224 del regolamento (UE) n. 575/2013;
e) se una CCP ha esposizioni verso una o più CCP, tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP nel calcolo di KCCP;
f) se una CCP ha un accordo contrattuale vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, la CCP ritiene tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;
h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente: (2)
PCEred = 0.15 · PCEgross + 0.85 · NGR · PCEgross
dove il numeratore dell'NGR è calcolato conformemente all'articolo 274, paragrafo 1, di tale regolamento, appena prima che il margine di variazione sia effettivamente scambiato al termine del periodo di regolamento, mentre il denominatore è il costo di sostituzione lordo;
i) se una CCP non può calcolare il valore dell'NGR di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 essa:
i) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti la sua incapacità di calcolare l'NGR e i motivi per cui non è in grado di effettuare il calcolo;
ii) per un periodo di tre mesi, può usare un valore di NGR di 0,3 per eseguire il calcolo di PCEred di cui alla lettera h) del presente articolo;
j) qualora, al termine del periodo indicato alla lettera j), punto ii), la CCP non sia ancora in grado di calcolare il valore di NGR, essa procede come segue:
i) cessa di calcolare KCCP;
ii) notifica a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti di avere cessato di calcolare KCCP;
k) ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura per le opzioni e le swaptions conformemente al metodo del valore di mercato, specificato all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, la CCP moltiplica l'importo nozionale del contratto per il valore assoluto del delta dell'opzione (δV/δp) di cui all'articolo 280, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento;
l) se una CCP ha più di un fondo di garanzia, effettua il calcolo di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, separatamente per ciascun fondo di garanzia.
Articolo 50 quater
Segnalazione di informazioni
1. Ai fini dell'articolo 308 del regolamento (UE) n. 575/2013 una CCP notifica le informazioni seguenti a coloro tra i suoi partecipanti diretti che sono enti e alle relative autorità competenti:
a) il capitale ipotetico (KCCP);
b) la somma dei contributi prefinanziati (DFCM);
c) l'importo delle sue risorse finanziarie prefinanziate che è tenuta a utilizzare, per legge o in virtù di un accordo contrattuale con i suoi partecipanti diretti, per coprire le sue perdite a seguito del default di uno o più partecipanti diretti prima di utilizzare i contributi dei restanti partecipanti diretti al fondo di garanzia (DFCCP);
d) il numero totale dei suoi partecipanti diretti (N);
e) il fattore di concentrazione (β), di cui all'articolo 50 quinquies;
Se la CCP ha più di un fondo di garanzia, notifica le informazioni di cui al primo comma separatamente per ciascun fondo di garanzia.
2. Le CCP informano coloro tra i loro partecipanti diretti che sono enti almeno con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto dalle autorità competenti di tali partecipanti diretti.
3. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:
a) il modello uniforme ai fini della segnalazione di cui al paragrafo 1;
b) la frequenza e le date delle segnalazioni di cui al paragrafo 2;
c) le situazioni in cui l'autorità competente di un ente che agisce come partecipante diretto può richiedere frequenze più elevate per le segnalazioni rispetto a quelle di cui alla lettera b).
L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione entro il 1° gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50 quinquies
Calcolo degli elementi specifici che la CCP deve segnalare
Ai fini dell'articolo 50 quater si applica quanto segue:
a) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie in parallelo ai contributi prefinanziati dei suoi partecipanti diretti in modo da rendere tali risorse equivalenti ai contributi prefinanziati di un partecipante diretto per quanto riguarda le modalità con cui esse assorbono le perdite subite dalla CCP in caso di default o insolvenza di uno o più partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di tali risorse a DFCM;
b) se le regole di una CCP prevedono che essa utilizzi in tutto o in parte le sue risorse finanziarie per coprire le sue perdite dovute al default di uno o più partecipanti diretti dopo aver esaurito il suo fondo di garanzia, ma prima di richiedere i contributi impegnati contrattualmente dei suoi partecipanti diretti, la CCP aggiunge l'importo corrispondente di dette ulteriori risorse finanziarie (DFαCCP) all'importo totale dei contributi prefinanziati (DF) come segue:
DF = DFCCP + DFCM + DFαCCP.
c) le CCP calcolano il fattore di concentrazione (β) conformemente alla seguente formula:
dove:
PCEred,I = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto i;
PCEred,1 = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il valore PCEred maggiore;
PCEred,2 = l'importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti e le operazioni di una CCP con il partecipante diretto che ha il secondo maggior valore PCEred;"
2) all'articolo 11, paragrafo 15, la lettera b) è soppressa;
3) all'articolo 89 è inserito il paragrafo seguente:
"5 bis. Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 14 in merito all'autorizzazione della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Fino a quindici mesi dall'entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 e 49 o, se precedente, fino a che non sia adottata una decisione a norma dell'articolo 25 in merito al riconoscimento della CCP, tale CCP applica il trattamento di cui al terzo comma del presente paragrafo.
Fino ai termini di cui ai primi due commi del presente paragrafo e alle condizioni di cui al quarto comma del presente paragrafo, se una CCP né ha un fondo di garanzia né dispone di un meccanismo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, le informazioni che notifica in conformità dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, includono l'importo totale del margine iniziale fornito dai suoi partecipanti diretti.
I termini indicati al primo e secondo comma del presente paragrafo possono essere prorogati di sei mesi in conformità dell'atto di esecuzione della Commissione adottato ai sensi dell'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) No 575/2013".
GU L 176 del 27.6.2013.
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 gennaio 2017, n. L 20.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/2795, applicabile dal 1° gennaio 2025)
Fino al 1° gennaio 2026 gli enti continuano ad applicare la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del presente regolamento nella versione in vigore all'8 luglio 2024.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
Entrata in vigore e data di applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere da 1° gennaio 2014 fatta eccezione per:
a) l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 21 e l'articolo 451, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015;
b) l'articolo 413, paragrafo 1, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) le disposizioni del presente regolamento che impongono alle AEV di presentare alla Commissione progetti di norme tecniche e le disposizioni del presente regolamento che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le quali si applicano a decorrere dal 28 giugno 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2013
Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ
Per il Consiglio
Il presidente
A. SHATTER
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
ALLEGATO I
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1623, con l'applicabilità di cui all'art. 2 del medesimo Reg. (UE) 2024/1623)
Classificazione degli elementi fuori bilancio
Categoria | Elementi |
1 | a) Derivati su crediti e garanzie generali d'indebitamento, comprese lettere di credito standby che servono da garanzia finanziaria per prestiti e titoli, e accettazioni, comprese girate aventi carattere di accettazioni, nonché eventuali altri sostituti del credito diretto; b) contratti di vendita e di vendita con patto di riacquisto e cessioni di attività pro solvendo nel contesto delle quali il rischio di credito rimane in capo all'ente; c) titoli concessi in prestito dall'ente o titoli forniti dall'ente a titolo di garanzia reale, compresi i casi in cui essi derivano da operazioni del tipo pronti contro termine; d) acquisti a termine di attività, depositi forward e azioni e titoli parzialmente pagati, che rappresentano impegni con utilizzo certo; e) elementi fuori bilancio che costituiscono un sostituto del credito ove non esplicitamente inclusi in alcuna altra categoria; f) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
2 | a) Agevolazioni per l'emissione di effetti (note issuance facilities o NIF) e di credito rinnovabile (revolving underwriting facilities o RUF) indipendentemente dalla scadenza della linea di credito sottostante; b) fideiussioni a garanzia di corretta esecuzione, fideiussioni a garanzia di offerte, garanzie e le lettere di credito standby relative a particolari operazioni e analoghi elementi potenziali relativi a operazioni, esclusi gli elementi fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui alla categoria 4; c) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
3 | a) L'importo non utilizzato degli impegni, indipendentemente dalla scadenza della linea di credito sottostante, fatto salvo il caso in cui rientrino in un'altra categoria; b) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
4 | a) Elementi fuori bilancio relativi al finanziamento del commercio: i) garanzie, comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di corretta esecuzione e relativi anticipi e saldi a garanzia, e cauzioni che non assumono la forma di sostituti del credito; ii) lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito; iii) lettere di credito commerciali autoliquidantisi e a breve termine derivanti da operazioni mercantili, in particolare crediti documentari garantiti dalla spedizione sottostante, nel caso di un ente ordinante o di un ente accettante; b) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
5 | a) L'importo non utilizzato degli impegni revocabili incondizionatamente; b) l'importo non utilizzato di linee di credito al dettaglio per le quali le clausole contrattuali consentono all'ente di revocarle nella misura massima consentita dalla normativa a tutela dei consumatori e dagli atti giuridici collegati; c) aperture di credito non utilizzate per garanzie di offerte e di corretta esecuzione, che sono revocabili incondizionatamente in qualsiasi momento e senza preavviso, o provviste di clausola di revoca automatica in seguito al deterioramento del merito di credito del debitore; d) altri elementi fuori bilancio che comportano un rischio analogo secondo quanto comunicato all'ABE. |
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Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
ALLEGATO II
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/876)
Tipo di derivati
1. Contratti su tassi di interesse:
a) contratti swap su tassi di interesse in una sola valuta;
b) basis swaps;
c) contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreements;
d) contratti a termine sui tassi di interesse del tipo future;
e) opzioni su tassi di interesse;
f) altri contratti di natura analoga.
2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:
a) contratti swaps su tassi di interesse in più valute;
b) operazioni a termine su valute estere;
c) contratti a termine su valute del tipo future;
d) opzioni su valute;
e) altri contratti di natura analoga;
f) contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli di cui alle lettere da a) a e).
3. Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE non altrimenti compresi nel punto 1 o 2 del presente allegato.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.
ALLEGATO III
(modificato dall'art. 62 del Reg. (UE) 2019/2033, applicabile a decorrere dal 26 giugno 2021 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/2160, applicabile a decorrere dall'8 luglio 2022)
Elementi soggetti a segnalazione integrativa delle attività liquide
1. Contante.
2. Esposizioni verso la banca centrale, nella misura in cui tali esposizioni possano essere utilizzate nei periodi di stress.
3. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, la Banca dei regolamenti internazionali, il Fondo monetario internazionale, l'Unione europea, il fondo europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility), il meccanismo europeo di stabilità o le banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di un'impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.
4. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui al punto 3 che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani o banche centrali, emessi nella valuta nazionale dell'emittente sovrano o della banca centrale nella valuta e nel paese in cui è assunto il rischio di liquidità oppure emessi in valute estere, nella misura in cui la detenzione di tali titoli di debito corrisponda al fabbisogno di liquidità per le operazioni della banca in detto paese terzo.
5. Titoli trasferibili che rappresentano crediti verso, o crediti garantiti da, emittenti sovrani, banche centrali, organismi del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali, regioni con autonomia fiscale in grado di applicare e riscuotere tasse e autorità locali, o banche multilaterali di sviluppo e che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a) è attribuito loro un fattore di ponderazione del rischio del 20 % ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;
b) non rappresentano un'obbligazione di un ente o di un'impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.
6) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ammissibili ad una ponderazione del rischio del 20 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che soddisfano una delle seguenti condizioni:
a) non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un'impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;
b) sono obbligazioni ammissibili al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafi 4 o 5;
c) sono obbligazioni garantite, definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 diverse da quelle di cui al presente punto, lettera b).
7. Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un'impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati.
8) Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3 a 7 che sono garantiti da attività ammissibili ad una ponderazione del rischio del 35 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e che sono pienamente e totalmente garantiti da ipoteche su immobili residenziali conformemente all'articolo 125.
9) Linee di credito standby concesse da banche centrali nell'ambito della politica monetaria nella misura in cui non sono garantite da attività liquide ed esclusa l'assistenza di liquidità di ultima istanza.
10) Depositi minimi per legge o statutari presso l'ente creditizio centrale e altri finanziamenti (funding) di liquidità statutari o contrattuali disponibili dall'ente creditizio centrale o enti membri della rete (network) di cui all'articolo 113, paragrafo 7, ovvero ammissibili alla deroga di cui all'articolo 10, nella misura in cui il finanziamento non è garantito da attività liquide, se l'ente creditizio appartiene ad una rete conformemente a disposizioni giuridiche o statutarie.
11. Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un'impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati.
12) Oro quotato in una borsa valori riconosciuta, depositato in custodia nominativa.
Tutti gli elementi, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1, 2 e 9, devono soddisfare tutte le condizioni seguenti:
a) sono negoziati in mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici o in mercati a pronti caratterizzati da un basso livello di concentrazione;
b) hanno dimostrato nel tempo di essere una fonte affidabile di liquidità mediante contratti di vendita con patto di riacquisto o mediante la vendita anche in condizioni di stress dei mercati;
c) sono non vincolati.
Il presente regolamento è stato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 2 agosto 2013, n. L 208 e successivamente sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 30 novembre 2013, n. L 321.