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REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 19 dicembre 2024

G.U.U.E. 22 gennaio 2025, Serie L

Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE(Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 febbraio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 71

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Imballaggi appropriati sono fondamentali per proteggere i prodotti e facilitarne il trasporto dal luogo in cui devono essere prodotti al luogo di utilizzo o di consumo. La prevenzione degli ostacoli nel mercato interno degli imballaggi è essenziale per il funzionamento del mercato interno dei prodotti. L'esistenza di norme frammentarie e requisiti vaghi comporta incertezza e costi aggiuntivi per gli operatori economici.

2) Le statistiche della Commissione (Eurostat) sui rifiuti di imballaggio per il periodo 2010-2021 indicano che gli imballaggi usano grandi quantità di materie prime primarie (materiali vergini). Il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'Unione sono destinati agli imballaggi e gli imballaggi rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Le elevate e sempre maggiori quantità di imballaggi prodotti, unite a basse percentuali di riutilizzo, raccolta e riciclaggio, costituiscono un notevole ostacolo al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fissare norme concernenti l'intero ciclo di vita degli imballaggi, che contribuiscano al funzionamento efficiente del mercato interno armonizzando le normative nazionali e allo stesso tempo prevenendo e riducendo gli impatti avversi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana. Stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («gerarchia dei rifiuti»), il presente regolamento dovrebbe contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

3) La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fissa requisiti per gli imballaggi relativi alla loro composizione nonché alla loro riutilizzabilità e riciclabilità («requisiti essenziali per gli imballaggi»), e stabilisce obiettivi di recupero e riciclaggio per gli Stati membri.

4) Nel 2014 la Commissione nel suo controllo dell'adeguatezza della direttiva 94/62/CE ha raccomandato di adeguare i requisiti essenziali per gli imballaggi, considerati uno strumento fondamentale per conseguire migliori prestazioni ambientali degli imballaggi, per rendere tali requisiti «più concreti e più facilmente applicabili» e rafforzarli.

5) In linea con il Green Deal europeo, definito nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, il nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva (CEAP), presentato nella comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020, impegna a rafforzare i requisiti essenziali per gli imballaggi al fine di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili entro il 2030, a prendere in considerazione altre misure per ridurre i rifiuti di imballaggio e gli imballaggi eccessivi, favorire la progettazione degli imballaggi ai fini del riutilizzo e della riciclabilità e ridurre la complessità dei materiali di imballaggio, nonché a introdurre obblighi concernenti il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica. Il CEAP sottolinea inoltre la necessità di ridurre gli sprechi alimentari. La Commissione si impegna a valutare la fattibilità di un sistema di etichettatura a livello di UE che faciliti la corretta separazione dei rifiuti di imballaggio alla fonte.

6) La plastica è il materiale di imballaggio a più alta intensità di carbonio e, in termini di utilizzo di combustibili fossili, il riciclaggio dei rifiuti di plastica è circa cinque volte meglio dell'incenerimento con recupero di energia. Come indicato nella strategia europea per la plastica nell'economia circolare, definita nella comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018, il CEAP impegna ad aumentare la diffusione della plastica riciclata e a contribuire a un uso più sostenibile della plastica. Il bilancio dell'Unione e il sistema delle risorse proprie contribuiscono a ridurre l'inquinamento causato dai rifiuti di imballaggio di plastica. Dal 1° gennaio 2021 la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (5) ha introdotto un contributo nazionale proporzionale alla quantità di rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati in ciascuno Stato membro. Tale risorsa propria fa parte degli incentivi volti a ridurre il consumo di prodotti di plastica monouso, a promuovere il riciclaggio e a dare impulso all'economia circolare.

7) Nelle conclusioni dal titolo «Per una ripresa circolare e verde» adottate l'11 dicembre 2020, il Consiglio ha sottolineato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe aggiornare e stabilire disposizioni più concrete, efficaci e di facile attuazione al fine di promuovere imballaggi sostenibili nel mercato interno e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi per favorire soluzioni economicamente praticabili e migliorare la riutilizzabilità e la riciclabilità degli imballaggi nonché ridurre al minimo le sostanze che destano preoccupazione nei materiali da imballaggio, in particolare nei materiali da imballaggio per prodotti alimentari. Il Consiglio ha inoltre evidenziato che la revisione della direttiva 94/62/CE dovrebbe anche prevedere l'etichettatura degli imballaggi in modo facilmente comprensibile per informare i consumatori in merito alla riciclabilità degli imballaggi e al luogo in cui i rifiuti di imballaggio dovrebbero essere depositati per facilitarne il riciclaggio.

8) La risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (6) ha ribadito l'obiettivo di rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa di revisione della direttiva 94/62/CE, che includa misure e obiettivi di riduzione dei rifiuti e requisiti essenziali ambiziosi al fine di ridurre gli imballaggi eccessivi, anche nel commercio elettronico, migliorare la riciclabilità e ridurre al minimo la complessità degli imballaggi, aumentare il contenuto riciclato, eliminare gradualmente le sostanze pericolose e nocive e promuovere il riutilizzo.

9) Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nel quale gli imballaggi non sono considerati una categoria di prodotti specifica. Tuttavia è opportuno ricordare che gli atti delegati adottati sulla base del regolamento (UE) 2024/1781 possono istituire prescrizioni aggiuntive o più dettagliate sull'imballaggio di prodotti specifici, in particolare per quanto riguarda la riduzione al minimo degli imballaggi nei casi in cui la progettazione o riprogettazione dei prodotti può generare imballaggi con un minore impatto ambientale.

10) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal tipo di imballaggio o dal materiale usato. Per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno riformulare la definizione di imballaggio della direttiva 94/62/CE, senza modificarne la sostanza. Gli imballaggi per la vendita, gli imballaggi multipli e gli imballaggi per il trasporto dovrebbero essere definiti separatamente. Dovrebbe essere evitata la duplicazione terminologica. Pertanto, nel presente regolamento gli imballaggi per la vendita corrispondono agli imballaggi primari, gli imballaggi multipli agli imballaggi secondari e gli imballaggi per il trasporto agli imballaggi terziari.

11) Le tazze, i contenitori per alimenti, i sacchetti per panini o altri articoli che svolgono una funzione di imballaggio non dovrebbero essere considerati imballaggi se sono progettati e destinati ad essere venduti vuoti dal distributore finale. Tali articoli dovrebbero essere considerati imballaggi solo se sono progettati e destinati ad essere riempiti presso il punto di vendita - nel qual caso dovrebbero essere considerati «imballaggi di servizio» - o se sono venduti dal distributore finale con all'interno alimenti e bevande, purché svolgano una funzione di imballaggio.

12) La definizione di imballaggio per produzione primaria non dovrebbe comportare un ampliamento dei prodotti considerati imballaggi ai sensi del presente regolamento. L'introduzione di tale definizione e il suo utilizzo nella definizione di «produttore» dovrebbe garantire che sia la persona fisica o giuridica che mette a disposizione tale tipo di imballaggio per la prima volta a essere considerata il produttore ai sensi del presente regolamento e non le imprese del settore primario, quali gli agricoltori, che utilizzano tale tipo di imballaggio.

13) Un oggetto che è parte integrante di un prodotto ed è necessario per contenerlo, sostenerlo o conservarlo per tutto il suo ciclo di vita e di cui tutti gli elementi sono destinati a essere usati, consumati o smaltiti insieme non dovrebbe essere considerato un imballaggio in quanto la sua funzionalità è intrinsecamente connessa al suo essere parte del prodotto. Tuttavia, viste le abitudini di smaltimento dei consumatori per le bustine per tè e le cialde per caffè o per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè, che di fatto sono smaltite insieme al residuo del prodotto portando alla contaminazione dei flussi di compostaggio e riciclaggio, questi specifici articoli dovrebbero essere considerati imballaggi. Si tratta di un approccio coerente con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti organici, come previsto dall'articolo 22 della direttiva 2008/98/CE, e garantisce la coerenza degli obblighi finanziari e operativi alla fine del ciclo di vita. Pitture, inchiostri, vernici, laccature e adesivi applicati direttamente su un prodotto non dovrebbero essere considerati imballaggi. Tuttavia, le etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli, dovrebbero rientrare essere considerate imballaggi, in quanto, mentre la colla sull'etichetta è adesiva, l'etichetta stessa non lo è. Inoltre, se un determinato materiale costituisce solo una parte insignificante dell'unità di imballaggio stessa, e in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio, tale unità di imballaggio non dovrebbe essere considerata imballaggio composito. La definizione di imballaggio composito di cui al presente regolamento non dovrebbe esentare gli imballaggi monouso parzialmente in plastica, indipendentemente dal livello di soglia, dalle prescrizioni della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

14) Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se soddisfano le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso. L'immissione sul mercato dell'imballaggio si dovrebbe considerare avvenuta quando l'imballaggio è stato messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione, essendo fornito dal fabbricante o dall'importatore per la distribuzione, il consumo o l'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto, gli imballaggi già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti e immagazzinati da distributori, compresi rivenditori e grossisti, non dovrebbero essere tenuti a soddisfare le prescrizioni di sostenibilità e quelle in materia di etichettatura stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso.

15) In linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel il presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale.

16) In linea con la gerarchia dei rifiuti, secondo la quale lo smaltimento dei rifiuti in discarica rappresenta l'opzione meno preferita, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio collocati in discarica.

17) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati, fabbricati e messi in commercio in modo da consentirne il riutilizzo il maggior numero possibile di volte o un riciclaggio di alta qualità e ridurne al minimo l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi stessi e dei prodotti per i quali sono stati progettati. Al fine di raggiungere tale obiettivo, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla previsione di un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili per i formati di imballaggio che sono usati con maggior frequenza nel riutilizzo.

18) In linea con gli obiettivi del CEAP e la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili verso un ambiente privo di sostanze tossiche» («strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili») e al fine di garantire la corretta gestione delle sostanze chimiche durante il loro ciclo di vita e la transizione verso un'economia circolare e priva di sostanze tossiche, e considerata l'importanza degli imballaggi nella vita quotidiana, è necessario che il presente regolamento affronti la questione dell'impatto degli imballaggi sulla salute umana, sull'ambiente e sulle prestazioni della sostenibilità in generale durante tutto il loro ciclo di vita, compresa la circolarità, causato dalla presenza delle sostanze che destano preoccupazione durante l'intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla fabbricazione all'uso e alla fine del ciclo di vita, compresa la gestione dei rifiuti.

19) Tenuto conto dei progressi scientifici e tecnologici, gli imballaggi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo tale da limitare la presenza, nella loro composizione, di determinati metalli pesanti e altre sostanze che destano preoccupazione. Come indicato nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, le sostanze che destano preoccupazione devono essere ridotte al minimo e sostituite per quanto possibile, eliminando gradualmente quelle più nocive impiegate per usi non essenziali alla società, e più in particolare nei prodotti di consumo. Di conseguenza, le sostanze che destano preoccupazione usate come costituenti dei materiali di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio dovrebbero essere limitate al minimo per garantire che né gli imballaggi né i materiali ricavati dal loro riciclaggio abbiano alcun tipo di effetto negativo sulla salute umana o l'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita.

20) Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono un gruppo di migliaia di sostanze chimiche sintetiche ampiamente utilizzate nell'Unione e nel resto del mondo in un'ampia gamma di applicazioni. Per quanto riguarda il tonnellaggio delle PFAS, il materiale e gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari sono uno dei settori più rilevanti. Tutte le PFAS che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono molto persistenti o si degradano in PFAS molto persistenti nell'ambiente. Quando si esaminano specificamente gli endpoint relativi alla salute umana considerati più preoccupanti a seguito di un'esposizione a lungo termine delle persone, vale a dire cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, compresi gli effetti sulla lattazione o attraverso di essa, e la tossicità specifica per organi bersaglio, un gran numero di PFAS è soggetta a classificazione per almeno uno di tali endpoint. Sulla base delle proprietà fisiche delle PFAS, in particolare la loro persistenza, e insieme agli effetti identificati sulla salute di alcune PFAS sulla salute, le PFAS rappresentano un pericolo per l'ambiente e per la salute umana.

21) Le PFAS nei materiali a contatto con i prodotti alimentari comporteranno inevitabilmente l'esposizione degli esseri umani alle PFAS. Tenuto conto che i pericoli legati alle PFAS non hanno soglia per natura, l'esposizione a tali sostanze derivanti da materiali a contatto con i prodotti alimentari costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana. L'uso delle PFAS dovrebbe pertanto essere soggetto a restrizioni negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari. Al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni all'uso delle PFAS stabilite in altri atti giuridici dell'Unione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione per determinare la necessità di modificare o abrogare la restrizione delle PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari di cui al presente regolamento.

22) Il bisfenolo A (BPA) è un composto chimico utilizzato nella fabbricazione di materiali che entrano a contatto con i prodotti alimentari, come stoviglie di plastica riutilizzabili o rivestimenti per lattine, fungendo principalmente da strato protettivo. Secondo una valutazione pubblicata nel 2023 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'esposizione al BPA, che può verificarsi attraverso la sua migrazione negli alimenti e nelle bevande e la successiva ingestione da parte dei consumatori, può comportare un rischio per i consumatori a bassi livelli.

23) Tenendo contro della procedura di restrizione in corso sul bisfenolo A (BPA), in conformità dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) riguardante i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, si prevede che una restrizione all'uso del BPA sia adottata entro la fine del 2024. Una volta adottata, la restrizione sull'uso del BPA si applicherà a tutti gli imballaggi per prodotti alimentari e ad altri materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con un periodo transitorio generale di 18 mesi.

24) In linea con il piano d'azione dell'UE dal titolo «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo», di cui alla comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021, le politiche dell'Unione dovrebbero fondarsi sul principio dell'azione preventiva alla fonte. Nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili la Commissione sottolinea che i regolamenti (CE) n. 1907/2006 (10) e (CE) n. 1272/2008 (11) dovrebbero essere rafforzati in quanto pietre angolari per la regolamentazione delle sostanze chimiche nell'Unione e dovrebbero essere integrati da approcci coerenti per valutare e gestire le sostanze chimiche nella legislazione settoriale vigente. Le sostanze contenute negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi sono quindi soggette a restrizioni alla fonte e sono disciplinate principalmente dalle norme e procedure di cui al titolo VIII di tale regolamento, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita della sostanza, compresa la fase di smaltimento. E' pertanto opportuno ricordare che il regolamento (CE) n. 1907/2006 si applica all'adozione o alla modifica di restrizioni sulle sostanze fabbricate per l'uso in imballaggi o utilizzate nella produzione di imballaggi o componenti di imballaggi e all'immissione sul mercato di sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi. Per quanto riguarda gli imballaggi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004, è opportuno ricordare che tale regolamento mira a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori di prodotti alimentari imballati. E' inoltre possibile che le sostanze contenute negli imballaggi, nei componenti degli imballaggi o nei rifiuti di imballaggio siano soggette anche a restrizioni previste da altri atti giuridici dell'Unione, quali le limitazioni e i divieti applicabili agli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

25) Oltre alle restrizioni applicabili ai materiali e agli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e al regolamento (CE) n. 1935/2004, per motivi di coerenza è opportuno mantenere le restrizioni vigenti per il piombo, il cadmio, il mercurio e il cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi.

26) Le condizioni per le deroghe relative alle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi sono stabilite dalle decisioni 2001/171/CE (13) e 2009/292/CE (14) della Commissione, adottate a norma della direttiva 94/62/CE, e dovrebbero essere mantenute anche nel presente regolamento. Tuttavia, per tenere conto del progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE per abbassare il valore limite di concentrazione di tali metalli stabilite dal presente regolamento o determinare le condizioni alle quali la somma delle concentrazioni di tali metalli non deve applicarsi ai materiali riciclati o ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata o a determinati tipi di imballaggio o formati di imballaggio. Sulla base della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, le stesse concentrazioni di sostanze pericolose dovrebbero applicarsi, in linea di principio, ai materiali vergini e riciclati. Si possono tuttavia verificare circostanze eccezionali che rendano necessaria una deroga a tale principio. Tali circostanze eccezionali che giustificano una diversa concentrazione del materiale riciclato rispetto al materiale vergine dovrebbero basarsi su un'analisi caso per caso. Nel modificare le deroghe esistenti relative alle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente la Commissione dovrebbe tenere conto di tale principio.

27) Fatte salve le restrizioni relative alle PFAS, il presente regolamento non dovrebbe prevedere la possibilità di imporre restrizioni relative all'uso delle sostanze per motivi di sicurezza chimica o sicurezza alimentare, a meno che non sussista un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, comprese, tra l'altro, le restrizioni relative a piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente già stabilite sulla base della direttiva 94/62/CE e che dovrebbero continuare a essere disciplinate dal presente regolamento, dato che tali restrizioni sono già disposte da altri atti giuridici dell'Unione. Dovrebbe tuttavia consentire restrizioni, principalmente per motivi diversi dalla sicurezza chimica o alimentare, relative alle sostanze presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi o usate nei loro processi di fabbricazione che incidono negativamente sulla sostenibilità degli imballaggi, soprattutto per quanto riguarda la circolarità e più in particolare i processi di riutilizzo o riciclaggio.

28) Gli imballaggi progettati con l'obiettivo di essere riciclati, una volta divenuti rifiuti di imballaggio, costituiscono uno dei modi più efficienti per migliorare la circolarità degli imballaggi e aumentare i tassi di riciclaggio e l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi. L'industria, tramite programmi volontari, e alcuni Stati membri, ai fini della modulazione dei contributi legati alla responsabilità estesa del produttore, hanno fissato criteri di progettazione degli imballaggi per il riciclaggio per una serie di formati di imballaggio. Per prevenire ostacoli nel mercato interno, garantire condizioni di parità all'industria e promuovere la sostenibilità degli imballaggi, è importante stabilire prescrizioni obbligatorie in materia di riciclabilità degli imballaggi armonizzando i criteri e i metodi di valutazione della riciclabilità degli imballaggi sulla base di una metodologia di progettazione per il riciclaggio a livello dell'Unione. Per garantire che tutti gli imballaggi siano riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030, come auspicato nel CEAP. E' opportuno che gli imballaggi riciclabili siano progettati in vista del riciclaggio di materiali e che, quando diventano rifiuti, possano essere raccolti separatamente, differenziati in flussi specifici di rifiuti senza incidere sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala. La riciclabilità degli imballaggi dovrebbe essere espressa in classi di prestazione di riciclabilità degli imballaggi stabilite sulla base dei criteri di progettazione per il riciclaggio a partire dal 2030 e sulla base di criteri sia di progettazione per il riciclaggio sia di riciclaggio su scala a partire dal 2035 per le categorie di imballaggio elencate nell'allegato II ed espresse con le classi A, B o C. Gli imballaggi di tali classi dovrebbero essere considerati riciclabili e, di conseguenza, poter essere immessi sul mercato. Gli imballaggi di classe inferiore a C dovrebbero essere considerati tecnicamente non riciclabili e la loro immissione sul mercato dovrebbe essere limitata. Tuttavia, gli imballaggi dovrebbero rispettare tali criteri solo a partire dal 1° gennaio 2030, affinché gli operatori economici abbiano tempo sufficiente per adeguarsi. A decorrere dal 1° gennaio 2038, gli imballaggi dovrebbero essere almeno di classe B per essere immessi sul mercato.

29) La definizione di riciclaggio di materiali di cui al presente regolamento dovrebbe integrare le definizioni di riciclaggio e recupero di materia di cui alla direttiva 2008/98/CE. Il riciclaggio di materiali permette di mantenere in circolazione le risorse all'interno dell'economia dei materiali e non dovrebbe pertanto includere il trattamento biologico dei rifiuti. La definizione di riciclaggio di materiali non dovrebbe incidere sul calcolo degli obiettivi di riciclaggio fissati per gli Stati membri a norma del presente regolamento. Tali obiettivi e il relativo calcolo si basano sulla definizione di «riciclaggio» di cui alla direttiva 2008/98/CE.

30) Il riciclaggio di alta qualità comporta che i materiali riciclati siano di qualità equivalente o superiore ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e possano essere utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o applicazioni analoghe. Il materiale riciclato può essere riciclato più volte. Per consentire la produzione di materie prime riciclate di alta qualità, la raccolta di imballaggi correttamente cerniti è fondamentale. La differenza tra riciclaggio di materiali e riciclaggio di alta qualità risiede nel fatto che nel primo caso il materiale da imballaggio è riciclato in materiali mentre nel secondo caso il materiale di imballaggio è riciclato in materiali di qualità tale da poter essere utilizzati, a parità di qualità, per imballaggi o per altre applicazioni in cui è mantenuta la qualità del materiale riciclato.

31) Il fatto che sia stata effettuata la valutazione di una progettazione per il riciclaggio non garantisce di per sé che gli imballaggi siano effettivamente riciclati. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire metodi uniformi nonché un meccanismo di catena di custodia che assicuri che i rifiuti di imballaggio siano effettivamente riciclati su scala in base ai processi consolidati più avanzati di raccolta differenziata e a processi consolidati di cernita e riciclaggio, sperimentati in ambiente operativo. Pertanto, a partire dal 2035, dovrebbe essere effettuata una nuova valutazione sulla base della quantità, ossia il peso, del materiale effettivamente riciclato per ciascuna categoria di imballaggio secondo la metodologia e le soglie stabilite dal presente regolamento. Le soglie per il riciclato su scala dovrebbero essere definite tenendo conto dell'obiettivo relativo alla quantità annua di materiale riciclato di cui al presente regolamento. Si prevede che, entro il 2030, gli Stati membri avranno già comunicato alla Commissione i primi dati sui quantitativi di rifiuti di imballaggio riciclati suddivisi per categoria di imballaggio ai fini del monitoraggio. I produttori, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricate dell'adempimento di tali obblighi, o i gestori dei rifiuti di imballaggio nel caso in cui le autorità pubbliche siano responsabili dell'organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio dovrebbero assicurarsi che i rifiuti di imballaggio siano oggetto di raccolta differenziata, cernita e che il materiale sia riciclato in infrastrutture installate mediante processi consolidati sperimentati in un ambiente operativo, e dovrebbero fornire al fabbricante tutta la documentazione tecnica che dimostri il riciclaggio su scala degli imballaggi.

32) Per stabilire norme armonizzate sulla progettazione degli imballaggi al fine di garantirne la riciclabilità, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE volti a stabilire i criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità, le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità, una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità, un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, nonché a modificare i relativi allegati del presente regolamento.

33) Per dare impulso alle innovazioni nel settore degli imballaggi è opportuno consentire che gli imballaggi dotati di caratteristiche innovative che comportano un notevole miglioramento della loro funzione essenziale e hanno comprovati vantaggi da un punto di vista ambientale dispongano di un ulteriore periodo di cinque anni per conformarsi alle prescrizioni in materia di riciclabilità. Le caratteristiche innovative dovrebbero essere giustificate, in particolare per quanto concerne l'uso di materiali nuovi, e la prevista creazione di un percorso di riciclaggio dovrebbe essere illustrata nella documentazione tecnica a corredo degli imballaggi. Tali informazioni dovrebbero essere utilizzate, tra l'altro, per modificare, ove necessario, gli atti di esecuzione sui criteri di progettazione per il riciclaggio. Prima di immettere imballaggi innovativi sul mercato, l'operatore economico dovrebbe inoltre darne notifica alla Commissione e all'autorità competente.

34) Per tutelare la salute e la sicurezza umana e animale, data la natura dei prodotti imballati e le relative prescrizioni, è opportuno che le prescrizioni in materia di riciclabilità non si applichino obbligatoriamente al confezionamento primario in conformità della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che è a contatto diretto con il prodotto medicinale, né all'imballaggio o al confezionamento esterno quale definito in tali atti legislativi nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale. Inoltre, le prescrizioni in materia di riciclabilità non dovrebbero essere obbligatorie per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), per gli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o per gli imballaggi utilizzati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Tali prescrizioni non dovrebbero applicarsi agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica o porcellana, in quanto tali materiali sono immessi sul mercato in quantità molto ridotte, vale a dire che ciascuna categoria rappresenta meno dell'1 % del peso degli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione. Tale esenzione non dovrebbe essere applicabile all'obbligo di corrispondere contributi finanziari conformemente alla responsabilità estesa del produttore.

35) Alcuni Stati membri stanno adottando misure per favorire la riciclabilità degli imballaggi attraverso la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore. Siffatte iniziative nazionali possono creare incertezza normativa per gli operatori economici, in particolare per quelli che mettono a disposizione gli imballaggi in più Stati membri. Allo stesso tempo, la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile degli imballaggi, che ne faciliti la riciclabilità migliorando nel contempo il funzionamento del mercato interno. E' pertanto necessario armonizzare i criteri per la modulazione dei contributi della responsabilità estesa del produttore sulla base della classe di prestazione di riciclabilità ottenuta mediante la valutazione della riciclabilità, senza fissare gli importi effettivi di tale contributo. Dato che i criteri dovrebbero essere correlati ai criteri sulla riciclabilità degli imballaggi, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare tali criteri armonizzati contemporaneamente alla definizione dei criteri dettagliati di progettazione per il riciclaggio per categoria di imballaggi.

36) Per garantire la circolarità degli imballaggi, questi dovrebbero essere progettati e fabbricati in modo che alle materie prime primarie si sostituiscano sempre più spesso i materiali riciclati. L'aumento dell'uso di materiali riciclati favorisce lo sviluppo dell'economia circolare con mercati ben funzionanti dei prodotti riciclati, riduce i costi, le dipendenze e gli impatti ambientali negativi connessi all'uso di materie prime primarie e consente un uso dei materiali più efficiente sotto il profilo delle risorse. Considerando i diversi materiali di imballaggio, gli imballaggi di plastica sono quelli con l'apporto più basso di materiali riciclati. Per affrontare tali questioni nel modo più opportuno, è necessario aumentare la diffusione della plastica riciclata fissando obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica a diversi livelli, a seconda della sensibilità al contatto (21) delle diverse applicazioni di imballaggio di plastica e rendendo questi obiettivi vincolanti entro il 2030. Per garantire la circolarità degli imballaggi in modo incrementale, a partire dal 2040 dovrebbero applicarsi obiettivi più ambiziosi.

37) E' opportuno chiarire che il materiale cartaceo risultante dalla lavorazione della pasta di legno non dovrebbe rientrare nella definizione di plastica di cui al presente regolamento.

38) Per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale conformemente alle prescrizioni del diritto dell'Unione ed evitare qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento e la sicurezza dei medicinali e dei dispositivi medici, è opportuno escludere determinati tipi di imballaggi di plastica dall'obbligo di avere un contenuto riciclato minimo. Tali tipi di imballaggi di plastica sono il confezionamento primario quale definito nella direttiva 2001/83/CE e nel regolamento (UE) 2019/6, gli imballaggi di plastica sensibili al contatto usati per i dispositivi medici disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 e per i dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746, gli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati unicamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e gli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti a fini medici speciali disciplinati dal regolamento (UE) n. 609/2013. E' opportuno applicare la deroga anche al confezionamento esterno per medicinali umani e veterinari quale definito nel regolamento (UE) 2019/6 e nella direttiva 2001/83/CE nei casi in cui l'imballaggio esterno debba soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale.

39) Per conseguire gli obiettivi di integrazione del contenuto riciclato di cui al presente regolamento, la Commissione dovrebbe pubblicare, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un riesame dello stato dello sviluppo tecnologico e delle prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica e, se del caso, presentare una proposta legislativa con prescrizioni di sostenibilità e obiettivi.

40) Per prevenire ostacoli nel mercato interno e garantire l'efficace attuazione degli obblighi del presente regolamento, gli operatori economici dovrebbero garantire che qualsiasi parte di plastica contenuta negli imballaggi contenga una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio di cui al presente regolamento, calcolata come media per impianto di produzione e per anno.

41) Utilizzare l'impianto di produzione come base per il calcolo garantisce al fabbricante di imballaggi un certo margine di flessibilità per conseguire la percentuale minima di contenuto riciclato. E' opportuno che per impianto di produzione si intenda soltanto un impianto industriale dove l'imballaggio è fabbricato.

42) Gli operatori economici dovrebbero essere incentivati ad aumentare la quantità di contenuto riciclato nella parte di plastica degli imballaggi. Un modo per conseguire tale obiettivo è la modulazione del contributo della responsabilità estesa del produttore sulla base della percentuale di contenuto riciclato presente negli imballaggi. In tali casi la modulazione dovrebbe essere basata su norme comuni per il calcolo e la verifica del contenuto riciclato di tali imballaggi. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere i sistemi esistenti che concedono un accesso prioritario ed equo al materiale riciclato al fine di conseguire gli obiettivi sul contenuto riciclato minimo, a condizione che siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Inoltre, l'accesso prioritario dovrebbe essere concesso a prezzi di mercato per i materiali riciclati e la quantità di riciclati cui è accordato l'accesso prioritario dovrebbe corrispondere alla quantità di imballaggi resi disponibili nel territorio dello Stato membro interessato dall'operatore economico entro un determinato periodo di tempo.

43) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle norme sul calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato ottenuta dal recupero dei rifiuti di plastica post-consumo contenuta, calcolata per tipo e formato di imballaggio come media per impianto di produzione e per anno, tenendo conto nel contempo dell'impatto ambientale del processo di riciclaggio, nonché di definire il formato della documentazione tecnica.

44) Al fine di creare un mercato interno per il riciclaggio di alta qualità della plastica e l'uso di materie prime secondarie, qualsiasi parte di plastica contenuta negli imballaggi immessi sul mercato dovrebbe contenere una determinata percentuale minima di contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo per tipo e formato di imballaggio di cui al presente regolamento, calcolata come media per impianto di produzione e per anno. Il tipo di imballaggio dovrebbe essere inteso come riferito al polimero predominante nella composizione dell'imballaggio, mentre il formato dell'imballaggio dovrebbe essere inteso come riferito alle dimensioni e alla forma di una specifica unità di imballaggio.

45) Un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, in particolare per quanto riguarda il livello di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, è necessario per vari motivi. In primo luogo, il cambiamento climatico è un fenomeno globale che non conosce confini e i cui effetti non sono direttamente collegati alla fonte delle emissioni di gas a effetto serra: paesi con basse emissioni di gas a effetto serra possono subire effetti del cambiamento climatico che sono sproporzionati rispetto al loro contributo individuale alle emissioni globali di gas a effetto serra. In secondo luogo, i sistemi idrici sono interconnessi, per esempio, attraverso correnti oceaniche, e l'esperienza acquisita dimostra che l'inquinamento, anche quello dei rifiuti di plastica, che si verifica in una parte del pianeta può diffondersi ampiamente ad altri oceani e continenti. In terzo luogo, le emissioni nel suolo possono avere effetti non solo locali, ma anche transfrontalieri, soprattutto quando passano nei corsi d'acqua. La promozione dell'uso di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica si basa sul presupposto che il contenuto riciclato stesso sia stato prodotto in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, in modo che l'impronta di carbonio sia ridotta e l'economia circolare incoraggiata. A tal fine, è necessario predisporre talune misure di salvaguardia per garantire che le modalità di ottenimento del contenuto riciclato non annullino i benefici ambientali derivanti dall'utilizzo di tale contenuto riciclato nei successivi imballaggi di plastica. E' pertanto necessario affrontare le relative preoccupazioni ambientali in modo non discriminatorio per quanto riguarda sia gli imballaggi di plastica prodotti internamente sia quelli importati. A tal fine, le importazioni nell'Unione dovrebbero essere soggette a condizioni equivalenti per quanto riguarda le emissioni e i criteri di raccolta differenziata e di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio.

46) La raccolta differenziata dei rifiuti di plastica è essenziale in quanto ha un impatto diretto e positivo sul tasso di raccolta, sulla qualità del materiale raccolto e sulla qualità dei riciclati. Consente un riciclaggio di alta qualità e promuove la diffusione di materie prime secondarie di qualità. Avvicinarsi a una «società del riciclaggio» contribuisce a evitare la produzione di rifiuti e incoraggia l'utilizzo di questi ultimi come risorsa evitando di bloccare le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti - una situazione che produce effetti negativi sull'ambiente e ignora la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. La raccolta differenziata della plastica impedisce inoltre che siano mischiati rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, garantendo la sicurezza dei rifiuti e del loro trasporto, ed evita l'inquinamento, come previsto da norme internazionali quali la convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (22) del 22 marzo 1989, la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (23), la convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972 e il relativo protocollo del 1996 nonché l'allegato V della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 2 novembre 1973 (MARPOL), modificato dal relativo protocollo del 1978.

47) Inoltre, le discussioni condotte a livello internazionale nel quadro delle diverse riunioni del comitato intergovernativo di negoziazione sull'inquinamento da plastica per lo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica, ivi compreso nell'ambiente marino, sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, hanno dimostrato a livello internazionale la necessità di intensificare l'azione in materia di raccolta differenziata della plastica onde limitarne l'impatto ambientale e stimolare l'economia circolare, al fine di prevenire la produzione di rifiuti e ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Hanno anche dimostrato la volontà delle eventuali parti contraenti di adottare misure in tal senso. La convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (24), fatta a Ginevra il 14 novembre 1979, impone alle parti di tale convenzione di proteggere l'ambiente dall'inquinamento atmosferico e di adoperarsi per limitare e, per quanto possibile, ridurre gradualmente e prevenire l'inquinamento atmosferico, ivi compreso l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. A norma della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (25), fatta a Helsinki il 17 marzo 1992, le parti sono tenute ad adottare misure per prevenire, tenere sotto controllo e ridurre qualsiasi impatto transfrontaliero dell'inquinamento delle acque. In linea con la dichiarazione di Rio del 1992 della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, in linea di principio è l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento. Pertanto, attività industriali quali il riciclaggio della plastica dovrebbero essere accompagnate da misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento.

48) L'obiettivo ambientale di incoraggiare l'uso di materiali recuperati dai rifiuti di plastica post-consumo richiede che il riciclaggio della plastica avvenga in modo tale da ridurre al minimo l'inquinamento che ne deriva. Se ciò non avviene, gli inquinanti industriali emessi durante il riciclaggio ridurrebbero o azzererebbero il valore aggiunto ambientale associato alla promozione dell'uso di plastica riciclata. E' opportuno elaborare criteri di sostenibilità per quanto riguarda le tecnologie di riciclaggio dei rifiuti di plastica post-consumo. Tali criteri dovrebbero garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, in particolare per quanto riguarda il livello di emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché l'efficienza delle risorse. A tale proposito, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE concernenti la previsione di criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica. Di conseguenza, il riciclaggio dovrebbe essere effettuato in modo ecologicamente corretto, in modo da garantire l'elevata qualità dei processi e dei prodotti di riciclaggio nonché norme di qualità per il settore del riciclaggio. Assicurando un adeguato livello di sostenibilità della tecnologia di riciclaggio e, di conseguenza, del riciclato, la promozione dell'uso di contenuto riciclato negli imballaggi di plastica diventa una misura responsabile dal punto di vista ambientale. Le discussioni svoltesi durante le riunioni del comitato intergovernativo di negoziazione sull'inquinamento da plastica hanno sottolineato inoltre l'importanza di garantire che le tecnologie di riciclaggio funzionino in modo ecologicamente corretto.

49) La metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l'equivalenza delle norme applicate qualora il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato e raccolto in un paese terzo dovrebbe garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, in particolare per quanto riguarda il livello delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, tenendo conto della necessità di garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo ecologicamente corretto, della possibilità di assicurare un riciclaggio di alta qualità, del livello delle norme di qualità per i settori del riciclaggio e del livello di efficienza nell'uso delle risorse. Tali considerazioni sono fondamentali per conseguire la circolarità delle risorse e quindi per ridurre la pressione sulle risorse naturali esauribili. E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire tale metodologia, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento.

50) I materiali a contatto con i prodotti alimentari e contenenti plastica riciclata devono rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione (26), che comprende prescrizioni in materia di tecnologie di riciclaggio. Per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, ad eccezione di quelli realizzati in polietilene tereftalato (PET), è opportuno riesaminare, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione dei relativi obblighi in materia di contenuto riciclato, la disponibilità di tecnologie di riciclaggio adeguate per tali imballaggi di plastica, anche in considerazione dello stato di autorizzazione ai sensi delle pertinenti norme dell'Unione, e l'effettiva capacità installata di tali tecnologie. Sulla base di tale valutazione, potrebbe essere necessario prevedere deroghe agli obblighi in materia di contenuto riciclato per determinati imballaggi di plastica sensibili al contatto o modificare la lista delle eccezioni di cui al presente regolamento. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE.

51) Per tenere conto dei rischi connessi a un'eventuale fornitura insufficiente di specifici rifiuti di plastica a fini di riciclaggio, che potrebbe comportare prezzi eccessivi o effetti negativi sulla salute, la sicurezza e l'ambiente, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE con riguardo all'adeguamento della percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo. Nel valutare la giustificazione di tali atti delegati, la Commissione dovrebbe considerare le richieste motivate di persone fisiche e giuridiche.

52) Per i materiali diversi dalla plastica, come il vetro o l'alluminio, la tendenza a sostituire le materie prime primarie con materiali riciclati è manifesta e si prevede che continuerà, in virtù dell'evoluzione del contesto giuridico ed economico e delle aspettative dei consumatori. Ciononostante, la Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'uso del contenuto riciclato nei materiali di imballaggio diversi dalla plastica e valutare se sia opportuno proporre l'introduzione di altre misure, tra cui la definizione di obiettivi, volte ad aumentare l'uso del contenuto riciclato negli imballaggi diversi da quelli in plastica.

53) Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Alla luce di tale preoccupazione, per gli imballaggi compostabili gli Stati membri dovrebbero specificare l'opzione appropriata per la gestione dei rifiuti sul loro territorio. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, ad esempio per i prodotti in cui la separazione tra contenuto e imballaggio è particolarmente complessa, come le bustine di tè.

54) Per alcune applicazioni di imballaggio costituite da polimeri di plastiche biodegradabili, è dimostrabile il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro applica l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE e in tale Stato membro sono disponibili adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado di flessibilità nel decidere se consentire, la messa a disposizione per la prima volta sul loro territorio di imballaggi compostabili per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè o altre bevande, se costituite da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero e la messa a disposizione per la prima volta sul loro territorio di altri imballaggi la cui compostabilità era stata imposta da tali Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto percorso di smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

55) Inoltre, i rifiuti biodegradabili non dovrebbero comportare la presenza di contaminanti nel compost prodotto. Le prescrizioni previste dalla norma EN 13432 «Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi» dovrebbero essere riviste per quanto riguarda i tempi di compostaggio, i livelli ammissibili di contaminazione e le restrizioni al rilascio di microplastiche per consentire il trattamento adeguato di tali materiali negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Inoltre, è opportuno stabilire nell'Unione una norma analoga per il compostaggio domestico.

56) Come descritto nel «Quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili», illustrato nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2022, il rispetto delle norme per il compostaggio industriale non implica la decomposizione anche nell'ambito del compostaggio domestico. Nel compostaggio industriale le condizioni richieste sono temperature elevate e un elevato tasso di umidità. Nel compostaggio domestico effettuato da soggetti privati, anche in comunità, le condizioni effettive dipendono in larga misura dalle condizioni climatiche locali e dalle pratiche dei consumatori. Di conseguenza, nel compostaggio domestico la biodegradazione rischia di essere più lenta rispetto al compostaggio industriale o di essere incompleta. In particolare, il compostaggio domestico per gli imballaggi di plastica dovrebbe essere preso in considerazione solo per applicazioni specifiche e nel contesto di specifiche condizioni locali sotto la supervisione delle autorità competenti.

57) Ove giustificato e opportuno in virtù degli sviluppi tecnologici e normativi che incidono sullo smaltimento delle plastiche compostabili, e alle condizioni specifiche che fanno sì che l'uso di tali materiali sia vantaggioso per l'ambiente e la salute umana, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa al fine di modificare l'elenco degli imballaggi che possono essere compostabili.

58) Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda le prescrizioni sugli imballaggi compostabili a norma del presente regolamento, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi compostabili che sono conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). Nel determinare se si applica la presunzione, è opportuno tenere conto delle specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici. I parametri, compresi i tempi di compostaggio e i livelli di contaminazione ammissibili, dovrebbero riflettere le condizioni effettive degli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica. La norma vigente per il compostaggio industriale non può essere invocata come base per la presunzione di conformità, poiché tale norma deve essere riveduta e sostituita da una versione aggiornata. Tuttavia, fino a quando non sarà disponibile una norma armonizzata nuova o aggiornata, la norma attuale può essere utilizzata come orientamento. Per quanto riguarda gli imballaggi compostabili tramite compostaggio domestico, la Commissione dovrebbe chiedere l'elaborazione di una normazione EN, se del caso.

59) Tutti gli imballaggi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o già a contatto con i prodotti alimentari, compresi gli imballaggi compostabili, devono rispettare i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004. Se del caso, dovrebbe essere possibile utilizzare la documentazione e le informazioni richieste in conformità degli atti giuridici dell'Unione sui materiali a contatto con i prodotti alimentari per le informazioni e la documentazione richieste a norma del presente regolamento.

60) Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso e di consentire la riciclabilità, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nel presente regolamento. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più chiari, specifici e rigorosi. E' pertanto opportuno modificare l'elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 2004 «Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione mediante riduzione alla fonte». Tuttavia, prima che sia disponibile una norma armonizzata nuova o aggiornata, può essere utilizzata la norma esistente EN 13428:2004. Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. Questo non dovrebbe tuttavia compromettere le specifiche dei prodotti artigianali e industriali e dei prodotti alimentari e agricoli registrati e protetti nell'ambito del sistema delle indicazioni geografiche dell'UE, in linea con l'obiettivo dell'Unione di proteggere il patrimonio culturale e le competenze tradizionali, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) o contemplati dai regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). Non dovrebbe compromettere inoltre le progettazioni di imballaggi protette ai sensi della legislazione dell'Unione o nazionale in materia di marchi e disegni o modelli o da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri. L'eccezione relativa a tali imballaggi è giustificata solo nella misura in cui le nuove norme sulla riduzione al minimo degli imballaggi incidono sulla forma dell'imballaggio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di un'altra impresa, e il disegno o modello non può più conservare le proprie caratteristiche nuove e individuali. Al fine di evitare il rischio di abuso, l'eccezione dovrebbe applicarsi solo ai diritti relativi a marchi, disegni e modelli protetti prima dell'11 febbraio 2025. D'altro canto, la riciclabilità, l'impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo degli imballaggi potrebbero giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi non necessari a garantire la funzionalità dell'imballaggio.

61) Per rispettare le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, è opportuno prestare particolare attenzione alla limitazione dello spazio vuoto negli imballaggi multipli e in quelli per il trasporto, compresi quelli per il commercio elettronico.

62) Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi a norma del presente regolamento, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni e specificare criteri di progettazione misurabili compresi, se del caso, il peso massimo o limitazioni dello spazio vuoto per determinati formati di imballaggio nonché progettazioni standard predefinite degli imballaggi che rispettino tali prescrizioni.

63) Per promuovere la circolarità e l'uso sostenibile degli imballaggi è opportuno incentivare gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo. A tal fine, è necessario chiarire il concetto di imballaggio riutilizzabile e garantire che sia collegato non solo alla progettazione degli imballaggi, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino le prescrizioni minime stabilite nel presente regolamento. La progettazione degli imballaggi dovrebbe consentire il più alto numero possibile di rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza, qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati. Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di imballaggi riutilizzabili a norma del presente regolamento, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi che rispettano le norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate a norma del presente regolamento e stabilire criteri e formati per gli imballaggi riutilizzabili, per esempio il numero minimo di spostamenti o rotazioni, i modelli standard e i requisiti per i sistemi di riutilizzo, compresi requisiti igienici.

64) E' necessario informare i consumatori e consentire loro di smaltire i rifiuti di imballaggio in modo adeguato. A tal fine è opportuno istituire un sistema di etichettatura armonizzato per la cernita dei rifiuti basato sui materiali di cui sono composti gli imballaggi, abbinato a etichette corrispondenti sui contenitori per rifiuti. La necessità che tale sistema di etichettatura armonizzato sia riconosciuto da tutti i cittadini, a prescindere dalle loro circostanze, come l'età e la conoscenza della lingua, dovrebbe essere un fattore determinante nella progettazione delle etichette. Tale sistema può essere realizzato tramite l'utilizzo di pittogrammi con un ricorso minimo al linguaggio. Tali progettazioni servirebbero anche a ridurre al minimo i costi di traduzione che si dovrebbero altrimenti sostenere.

65) La cernita è un passaggio essenziale per garantire una maggiore circolarità degli imballaggi. Sarebbe opportuno promuovere il miglioramento delle capacità di cernita, in particolare mediante innovazioni tecnologiche, al fine di consentire una cernita più efficace e di conseguenza una migliore qualità delle materie prime destinate al riciclaggio.

66) Per aiutare i consumatori nella cernita e nello smaltimento dei rifiuti di imballaggio, è opportuno introdurre un sistema di simboli armonizzati da apporre sia sugli imballaggi che sui contenitori per rifiuti che permetta ai consumatori di individuare facilmente la destinazione da dare ai rifiuti. I simboli dovrebbero consentire un'adeguata gestione dei rifiuti in quanto dovrebbero fornire ai consumatori informazioni sulle proprietà di compostaggio degli imballaggi. Tali informazioni dovrebbero, in particolare, evitare confusione tra i consumatori per quanto riguarda gli imballaggi compostabili, che non sono necessariamente adatti al compostaggio domestico, ma sono compostabili solo in condizioni di controllo industriale. Grazie a tali informazioni si eviterebbe pertanto che gli imballaggi compostabili siano gettati nella natura. Tale approccio migliorerà la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, incrementando il riciclaggio di alta qualità, ed è inteso a introdurre un certo livello di armonizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio nel mercato interno. E' inoltre necessario armonizzare i simboli associati ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione istituiti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre l'utilizzo di tali etichette armonizzate sugli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti, a norma del diritto nazionale, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. L'obbligo di usare tali simboli non dovrebbe valere per gli imballaggi per il trasporto, ad eccezione di quelli per il commercio elettronico, dato che non sono smaltiti attraverso i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani.

67) Non dovrebbe essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto riciclato degli imballaggi, in quanto non essenziali per garantirne il corretto trattamento alla fine del loro ciclo di vita. Tuttavia, a norma del presente regolamento, i fabbricanti saranno tenuti a rispettare obiettivi in materia di contenuto riciclato e potrebbero voler riportare tali informazioni sull'imballaggio per informare i consumatori in merito al contenuto riciclato nell'imballaggio. E' pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto riciclato, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

68) Non dovrebbe inoltre essere obbligatorio inserire nell'etichetta informazioni sul contenuto di plastica a base biologica negli imballaggi, data la serie di condizioni che la plastica a base biologica deve soddisfare per garantire la sostenibilità e alla luce del fatto che sono necessarie maggiori prove scientifiche per assicurare che, nell'intero ciclo di vita, l'utilizzo di plastica a base biologica sia in linea con i principi dell'economia circolare stabiliti nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2022 relativa a un quadro strategico dell'Unione sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili. Tuttavia, i fabbricanti potrebbero voler riportare tale informazione sui loro imballaggi per informare i consumatori in merito al contenuto di plastica a base biologica negli imballaggi. E' pertanto opportuno ideare un'etichetta armonizzata che indichi il contenuto di plastica a base biologica, per garantire che tali informazioni siano comunicate in modo uniforme in tutta l'Unione.

69) Per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, per informare gli utilizzatori finali in merito alla riutilizzabilità, alla disponibilità di sistemi di riutilizzo e all'ubicazione dei canali di raccolta, tali imballaggi dovrebbero recare un codice QR o un altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato che riporti queste informazioni. Il codice QR o il supporto dati dovrebbe contenere informazioni che facilitino il tracciamento e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tali calcoli non sono fattibili. Tale etichetta dovrebbe essere volontaria per i sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili dovrebbero essere chiaramente identificati presso il punto di vendita.

70) E' opportuno evitare un numero eccessivo di etichette sugli imballaggi. A tal fine, se altri atti giuridici dell'Unione richiedono che le informazioni sul prodotto imballato siano disponibili in formato digitale attraverso un supporto dati, le informazioni sull'imballaggio richieste a norma del presente regolamento e sul prodotto imballato richieste a norma di un altro atto giuridico dell'Unione dovrebbero essere accessibili tramite lo stesso supporto. Tale supporto dovrebbe rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento o da altre normative dell'Unione applicabili. In particolare, se il prodotto imballato è disciplinato dal regolamento (UE) 2024/1781 o da altre normative dell'Unione che impongono un passaporto digitale del prodotto, tale passaporto digitale dovrebbe essere usato anche per fornire le informazioni pertinenti a norma del presente regolamento. Qualora contenga sostanze che destano preoccupazione, gli imballaggi dovrebbero essere contrassegnati utilizzando una tecnologia di marcatura standardizzata, aperta, digitale stabilita in atti di esecuzione adottati dalla Commissione. Tali informazioni dovrebbero garantire che i gestori dei rifiuti abbiano accesso alle informazioni pertinenti sulla composizione chimica degli imballaggi per determinare l'opzione più appropriata di gestione dei rifiuti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, promuovendo in tal modo la circolarità degli imballaggi.

71) Per agevolare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno proteggere i consumatori da informazioni fuorvianti e confuse sulle caratteristiche dell'imballaggio e sul suo adeguato trattamento alla fine del ciclo di vita, per le quali il presente regolamento istituisce etichette armonizzate. Gli imballaggi inclusi nel regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbero poter essere identificati grazie a un simbolo corrispondente usato in tutto il territorio in cui sia applica tale regime al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi di responsabilità. Tale identificazione dovrebbe essere conseguita solo attraverso un codice QR o altra tecnologia di marcatura standardizzata, aperta, digitale estesa del produttore. Il simbolo dovrebbe fornire ai consumatori informazioni chiare e inequivocabili sulla riciclabilità dell'imballaggio.

72) Gli imballaggi soggetti ai sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero recare un'etichetta che informi i consumatori del fatto che tali imballaggi sono soggetti a tale sistema e dovrebbero pertanto essere raccolti attraverso specifici canali di raccolta, autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali. Tale etichetta dovrebbe essere un'etichetta armonizzata dell'UE stabilita dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre l'utilizzo di tali etichette armonizzate sugli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti, a norma del diritto nazionale, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

73) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32), integrando prescrizioni più dettagliate del diritto settoriale o specifico per prodotto dell'Unione, funge da «rete di sicurezza» che garantisce un livello elevato di protezione dei consumatori in tutti i settori, salvo in caso di conflitto tra le disposizioni di tale direttiva e altre norme dell'Unione relative ad aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, nel qual caso queste ultime dovrebbero prevalere in relazione a tali aspetti specifici. La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) stabilisce che esibire un marchio di sostenibilità volontario che non soddisfa determinati requisiti costituisce una pratica commerciale sleale.

74) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle prescrizioni in materia di etichettatura, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di migliorare ulteriormente la cernita dei rifiuti, stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi e per identificare le sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie digitali aperte e standardizzate e definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati per le prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi e dei contenitori per i rifiuti di cui al presente regolamento. Nell'elaborare tali specifiche, la Commissione dovrebbe limitare il più possibile gli elementi linguistici e tenere conto delle informazioni scientifiche o delle altre informazioni tecniche disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali. Nella progettazione dell'etichettatura armonizzata degli imballaggi soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione dovrebbe essere presa in considerazione l'esistenza di eventuali differenze tra gli Stati membri in termini di importo del deposito cauzionale addebitato. In considerazione del nuovo sistema è opportuno abrogare la decisione 97/129/CE (34) della Commissione a decorrere dal 12 agosto 2028, integrandone il contenuto nell'atto di esecuzione.

75) Gli operatori economici dovrebbero garantire che gli imballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine, dovrebbero adottare misure adeguate in funzione dei rispettivi ruoli nella catena di approvvigionamento per garantire la libera circolazione degli imballaggi nel mercato interno e migliorarne la sostenibilità.

76) Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista dal presente regolamento. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante.

77) E' opportuno garantire che i fornitori di imballaggi o materiali di imballaggio forniscano al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione di cui ha bisogno per dimostrare la conformità degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. Tali informazioni e documentazione dovrebbero essere fornite in formato cartaceo o elettronico.

78) Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, occorre fare in modo che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o in associazione con un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali imballaggi. Gli importatori dovrebbero pertanto assicurarsi che gli imballaggi da essi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione.

79) Al momento dell'immissione di un imballaggio sul mercato, l'importatore dovrebbe indicare su di esso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i quali può essere contattato. Dovrebbero essere previste eccezioni se l'imballaggio non consente di riportare tali informazioni.

80) Poiché mette l'imballaggio a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l"ha immesso sul mercato, il distributore dovrebbe agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili del presente regolamento. Dovrebbe inoltre garantire che la sua manipolazione dell'imballaggio non ne comprometta la conformità a tali prescrizioni.

81) I distributori e gli importatori, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità degli imballaggi, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sugli imballaggi.

82) Qualsiasi importatore o distributore che immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio o modifichi gli imballaggi già immessi sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità al presente regolamento dovrebbe essere considerato come fabbricante e dovrebbe assumersi la responsabilità per gli obblighi che ne conseguono.

83) Assicurare la tracciabilità di un imballaggio nell'intera catena di fornitura facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato, che consiste nel rintracciare gli operatori economici che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato imballaggi non conformi. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare per un certo periodo di tempo le informazioni sulle operazioni da loro effettuate.

84) Non è possibile risolvere il problema dell'eccessiva produzione di rifiuti di imballaggio affidandosi esclusivamente ad obblighi in materia di progettazione degli imballaggi. Per alcuni tipi di imballaggio è opportuno imporre agli operatori economici che riempiono o utilizzano in altro modo tali imballaggi l'obbligo di ridurre la proporzione dello spazio vuoto. Nel caso degli imballaggi multipli e di quelli per il trasporto e il commercio elettronico usati per fornire prodotti ai distributori finali o agli utilizzatori finali, la proporzione dello spazio vuoto non dovrebbe superare il 50 %. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi agli imballaggi riutilizzabili. In linea con la gerarchia dei rifiuti e al fine di promuovere l'innovazione in materia di imballaggi allo scopo di ridurre i rifiuti di imballaggio, gli operatori economici che usano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico dovrebbero poter essere esentati da tale obbligo. E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del rapporto di spazio vuoto per stabilire la metodologia di calcolo.

85) Per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel mercato interno nonché un elevato livello di sicurezza e igiene degli alimenti e favorire il conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio, non dovrebbero essere immessi sul mercato imballaggi superflui o evitabili. L'elenco di tali formati di imballaggio figura nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti che illustrino più nel dettaglio tale elenco, anche fornendo esempi di imballaggi e orientamenti riguardanti le esenzioni alle restrizioni.

86) Per promuovere l'obiettivo della circolarità e dell'uso sostenibile degli imballaggi è necessario limitare il rischio che gli imballaggi commercializzati come riutilizzabili non siano effettivamente riutilizzati e fare in modo che i consumatori li restituiscano. A tal fine, la soluzione più appropriata è obbligare gli operatori economici che impiegano imballaggi riutilizzabili a mettere in atto un sistema di riutilizzo consentendo in tal modo la circolazione, la rotazione e l'uso ripetuto di tali imballaggi. Per trarre il massimo vantaggio da tali sistemi è opportuno stabilire prescrizioni minime per i sistemi a circuito aperto e a circuito chiuso. La documentazione tecnica degli imballaggi riutilizzabili dovrebbe comprendere anche la conferma della conformità di tali imballaggi a un sistema di riutilizzo. I sistemi di riutilizzo possono variare in termini di dimensioni e copertura geografica e spaziano da sistemi locali di dimensioni più ridotte a sistemi più grandi che possono estendersi sul territorio di uno o più Stati membri.

87) Gli imballaggi riutilizzabili devono essere sicuri per gli utilizzatori. Gli operatori economici che offrono i loro prodotti in imballaggi riutilizzabili dovrebbero pertanto garantire che prima del riutilizzo tali imballaggi siano sottoposti a un processo di ricondizionamento, per il quale è opportuno stabilire prescrizioni.

88) Gli imballaggi riutilizzabili diventano rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE quando il detentore se ne disfa o ha l'intenzione o l'obbligo di disfarsene. Di norma gli imballaggi riutilizzabili sottoposti a un processo di ricondizionamento non sono considerati rifiuti.

89) Per incentivare la prevenzione dei rifiuti dovrebbe essere introdotto il nuovo concetto di «ricarica». La ricarica dovrebbe essere considerata una misura specifica di prevenzione dei rifiuti che vale ed è necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dal presente regolamento.

90) Se gli operatori economici offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica dovrebbero garantire che le loro stazioni di ricarica rispettino determinate prescrizioni per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori. In tale contesto, se i consumatori usano i propri contenitori, gli operatori economici dovrebbero fornire informazioni in merito alle condizioni per la ricarica e l'utilizzo sicuri di tali contenitori. Per favorire la ricarica gli operatori economici non dovrebbero fornire imballaggi gratuiti o imballaggi esenti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione nelle stazioni di ricarica. Gli operatori economici dovrebbero essere esonerati dalla responsabilità per i problemi di sicurezza alimentare che potrebbero derivare dall'uso di contenitori forniti dai consumatori.

91) Per ridurre la crescente percentuale di imballaggi monouso e la sempre maggiore quantità di rifiuti di imballaggio prodotti è necessario stabilire obiettivi quantitativi di riutilizzo nei settori che si ritiene abbiano il maggiore potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio, vale a dire quelli degli alimenti e delle bevande da asporto, dei grandi elettrodomestici e degli imballaggi per il trasporto. Questa valutazione è basata su fattori quali i sistemi di riutilizzo già esistenti, la necessità di utilizzare imballaggi e la possibilità di soddisfare i requisiti funzionali in termini di contenimento, pulizia, salute, igiene e sicurezza. Si è tenuto conto anche delle differenze tra i prodotti e i relativi sistemi di produzione e distribuzione. L'attuazione di tali obiettivi dovrebbe tenere conto dei benefici ambientali conseguiti durante l'intero ciclo di vita di un prodotto. La definizione degli obiettivi dovrebbe favorire l'innovazione e aumentare la quota di imballaggi riutilizzabili e ricaricabili. Gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering non dovrebbero essere consentiti. I consumatori dovrebbero sempre avere la possibilità di acquistare alimenti e bevande da asporto in contenitori riutilizzabili o propri a condizioni non meno favorevoli rispetto a quelle applicabili agli alimenti e alle bevande offerti in imballaggi monouso. Gli operatori economici che vendono alimenti e bevande da asporto dovrebbero offrire ai consumatori la possibilità di acquistare gli alimenti o le bevande usando i propri contenitori e la possibilità di acquistare gli alimenti e le bevande in imballaggi riutilizzabili.

92) A determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter esentare gli operatori economici dagli obblighi di riutilizzo per un periodo rinnovabile di cinque anni. Tali condizioni dovrebbero essere basate sugli elevati tassi di riciclaggio e di prevenzione dei rifiuti applicabili nello Stato membro che concede l'esenzione, compreso un primo tasso intermedio di prevenzione dei rifiuti del 3 % entro il 2028, nonché all'adozione, da parte degli operatori economici, di un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti.

93) L'immissione sul mercato di imballaggi soggetti alle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio a norma del presente regolamento per i mezzi di trasporto che effettuano operazioni transfrontaliere in cui sono disponibili servizi di catering a bordo, quali aeromobili, aerei, treni, navi da crociera, traghetti, yacht e imbarcazioni, dovrebbe essere intesa come un viaggio con tale imballaggio verso l'Unione o all'interno dell'Unione. Per «viaggio all'interno dell'Unione» si dovrebbe intendere una situazione in cui il veicolo di trasporto parte da una destinazione situata nell'Unione e vi arriva.

94) Gli obiettivi di riutilizzo dovrebbero essere a carico degli operatori economici al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la parità di trattamento degli operatori. Gli obiettivi di riutilizzo applicabili alle bevande dovrebbero essere a carico dei distributori finali che mettono a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita. Alcune bevande considerate deperibili in quanto sensibili al deterioramento microbiologico causato da batteri o lieviti, necessitano di una tecnologia asettica specifica che le protegge dal deterioramento e permette di mantenere una lunga durata di conservazione. Pertanto, il latte e le altre bevande deperibili dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi di bevande. Gli obiettivi dovrebbero essere espressi come percentuale delle vendite, del volume o del peso venduto di imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo o, nel caso degli imballaggi per il trasporto, come percentuale del numero di utilizzi. Gli obiettivi dovrebbero essere uguali per tutti i materiali. Per garantire condizioni uniformi di attuazione degli obiettivi di riutilizzo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i metodi di calcolo di tali obiettivi.

95) In alcuni casi, l'uso dei formati di imballaggio monouso per il trasporto non è necessario, in quanto esiste un'ampia gamma di alternative riutilizzabili efficienti. Per garantire l'uso efficace di tali alternative, è opportuno imporre agli operatori economici, quando trasportano prodotti tra diversi siti dello stesso operatore o dai siti dell'operatore economico a quelli delle imprese collegate o partner, di usare solo imballaggi per il trasporto riutilizzabili per formati di imballaggio quali pallet, scatole di plastica pieghevoli, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, rigidi o flessibili, e fusti. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi, per gli stessi motivi, agli operatori economici che trasportano prodotti all'interno di uno Stato membro. Per alcuni imballaggi per il trasporto o la vendita, le alternative riutilizzabili non sono un'opzione. E' il caso delle scatole di cartone, dove il numero di rotazioni è molto basso, e di alcuni imballaggi utilizzati per prodotti sensibili al contatto, che necessitano di un lavaggio specifico tra un utilizzo e l'altro. Pertanto, tali imballaggi dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto e degli imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto dei prodotti.

96) Per gli operatori economici più piccoli può essere difficile conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica. Pertanto, alcuni operatori economici dovrebbero essere esentati dall'obbligo di rispettare gli obiettivi di riutilizzo se immettono sul mercato un volume di imballaggi inferiore a una determinata soglia e se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (35) come applicabile all'11 febbraio 2025, o se il distributore finale ha una superficie di vendita inferiore a una certa superficie. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita, stabilire e specificare le condizioni dettagliate e gli obblighi di comunicazione da applicare a tali accordi di raggruppamento dei distributori finali, modificare le soglie per l'esenzione degli operatori economici e stabilire ulteriori esenzioni per alcuni operatori economici o per specifici formati di imballaggio soggetti agli obiettivi di riutilizzo e ricarica in caso di particolari vincoli economici, gravi problemi ambientali, igienici o di sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento di tali obiettivi.

97) Per consentire la verifica della conformità agli obiettivi di riutilizzo, è necessario che i rispettivi operatori economici riferiscano alle autorità competenti. E' opportuno che gli operatori economici comunichino i dati pertinenti per ogni anno civile a decorrere dall'anno civile 2030 e che gli Stati membri mettano tali dati a disposizione del pubblico.

98) Poiché gli operatori economici possono avere diversi formati di imballaggio, il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo dovrebbe essere calcolato sulla base della quantità totale di alimenti o bevande messi a disposizione sul mercato rispetto al numero totale di unità di vendita o al peso degli alimenti o al volume di bevande, a seconda dei casi.

99) In considerazione dei livelli costantemente elevati di consumo delle borse di plastica e del loro potenziale di dispersione nell'ambiente, nonché dell'uso inefficiente delle risorse, è opportuno mantenere disposizioni volte a conseguire una riduzione consolidata del consumo, come già previsto dalla direttiva 94/62/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio (36). La divergenza fra gli approcci attuali e i limitati obblighi di comunicazione relativi alle borse di plastica rendono difficile valutare se le misure specifiche adottate dagli Stati membri abbiano conseguito l'obiettivo di una riduzione «consolidata» del consumo di tali borse e non abbiano d'altro canto aumentato quello di altri tipi di borse di plastica. E' pertanto necessario armonizzare la definizione di riduzione consolidata del consumo di borse di plastica, fissare un obiettivo comune e introdurre nuovi obblighi di comunicazione.

100) Alla luce dei risultati dello studio di valutazione sulle borse di plastica del 2021 dal titolo «Scoping study to assess the feasibility of further EU measures on waste prevention and implementation of the Plastic Bags Directive. Part II, Implementation of Plastic Bags Directive», è necessario adottare ulteriori misure per ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero e valutare i possibili effetti della loro sostituzione con borse di plastica in materiale ultraleggero e borse di plastica di spessore superiore a 50 micron.

101) Poiché le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron presentano un elevato potenziale di diventare rifiuti e contribuire all'inquinamento marino, è opportuno adottare misure volte a limitarne l'immissione sul mercato, salvo per gli usi strettamente necessari. Tali borse di plastica non dovrebbero essere immesse sul mercato come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi, tranne che per motivi igienici o per l'imballaggio di alimenti umidi sfusi come carne cruda, pesce o prodotti lattiero-caseari.

102) Per conseguire una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero sul loro territorio, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di adottare misure che includano il divieto di tali tipi di borse di plastica, l'attuazione di obiettivi nazionali di riduzione, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici e altre restrizioni alla commercializzazione, a condizione che tali misure siano proporzionate e non discriminatorie. Dette misure possono variare in funzione dell'impatto ambientale che le borse di plastica in materiale leggero hanno quando sono recuperate o smaltite, delle loro proprietà di compostabilità, della loro durata o dell'uso specifico previsto. Purché gli obiettivi stabiliti nel presente regolamento per le borse di plastica siano raggiunti, gli Stati membri dovrebbero poter attuare le disposizioni relative a tali borse mediante accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.

103) La riduzione dell'uso di borse di plastica non dovrebbe comportare la loro sostituzione con borse provenienti da altri materiali da imballaggio. La Commissione dovrebbe monitorare l'uso di altri materiali di imballaggio e proporre un obiettivo nonché, se del caso, misure per la riduzione del consumo di tali materiali.

104) Al fine di assicurare l'applicazione efficace e armonizzata delle prescrizioni di sostenibilità stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso, la conformità a tali prescrizioni dovrebbe essere misurata utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti.

105) Al fine di garantire che gli scambi nel mercato interno non incontrino ostacoli, è opportuno armonizzare a livello dell'Unione le prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, anche per quanto concerne le sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi, gli imballaggi compostabili, la riduzione al minimo degli imballaggi, gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di riutilizzo. Per agevolare la valutazione della conformità per quanto riguarda tali prescrizioni, compresi i metodi di prova, misurazione o calcolo, è necessario prevedere una presunzione di conformità per gli imballaggi e i prodotti imballati conformi alle norme armonizzate adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 al fine di formulare specifiche tecniche dettagliate di tali prescrizioni.

106) In assenza di norme armonizzate, il ricorso a specifiche comuni dovrebbe fungere da soluzione di ultima istanza per facilitare l'obbligo del fabbricante di rispettare le prescrizioni di sostenibilità, ad esempio quando vi sono ritardi indebiti nella definizione di una norma armonizzata. Il ricorso a specifiche comuni dovrebbe anche essere possibile se la Commissione ha limitato o ritirato i riferimenti alle norme armonizzate in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1025/2012. La conformità alle specifiche comuni adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione dovrebbe inoltre determinare una presunzione di conformità.

107) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del ricorso a specifiche comuni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire, modificare o abrogare specifiche comuni relative alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e sistemi di riutilizzo, e per adottare metodi di prova, misurazione o calcolo. La Commissione dovrebbe tenere conto dei pareri dei pertinenti organismi e gruppi di esperti e consultare tutti i pertinenti portatori di interessi nella preparazione dei progetti di atti di esecuzione.

108) Per garantire la coerenza con altri atti giuridici dell'Unione, la procedura di valutazione della conformità dovrebbe corrispondere al modulo di controllo interno della produzione di cui al presente regolamento, sulla base dei moduli previsti nella decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37).

109) E' opportuno che la marcatura CE sull'imballaggio non indichi la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni del presente regolamento, ma indichi solo la conformità del prodotto imballato alla normativa dell'Unione sui prodotti applicabile, se del caso. Solitamente, la normativa dell'Unione sui prodotti prevede infatti che la marcatura CE relativa al prodotto sia apposta sul prodotto stesso o sul suo imballaggio. L'obbligo di apporre la marcatura CE sull'imballaggio per dimostrare la conformità al presente regolamento potrebbe generare confusione e fraintendimenti circa il fatto che la marcatura si riferisca all'imballaggio stesso o al prodotto imballato e, in ultima analisi, generare dubbi sull'effettiva sicurezza e conformità dei prodotti imballati in questione.

110) La conformità dell'imballaggio di un prodotto alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata con la dichiarazione di conformità UE.

111) E' opportuno che i fabbricanti redigano una dichiarazione di conformità UE per fornire informazioni sulla conformità dell'imballaggio al presente regolamento. E' possibile che i fabbricanti siano anche tenuti a redigere una dichiarazione di conformità UE ai sensi di altre normative dell'Unione. Per garantire l'accesso alle informazioni per fini di vigilanza del mercato, dovrebbe essere redatta un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti i pertinenti atti giuridici dell'Unione. Per ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori economici, la dichiarazione unica di conformità UE dovrebbe poter consistere in un fascicolo comprendente le singole dichiarazioni di conformità.

112) Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) istituisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti provenienti da paesi terzi. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile agli imballaggi oggetto del presente regolamento al fine di garantire che gli imballaggi che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute umana, la sicurezza e l'ambiente.

113) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per tutelare, salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, offrire nuove opportunità economiche e per contribuire alla competitività nel lungo termine. L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra.

114) Nonostante gli obblighi di riduzione al minimo degli imballaggi e gli obiettivi previsti dalla direttiva 94/62/CE, la produzione di rifiuti di imballaggio è aumentata sia in termini assoluti che pro capite e le tendenze indicano un ulteriore marcato calo del riutilizzo e della ricarica degli imballaggi amplificato dall'aumento del consumo di prodotti da asporto e del commercio elettronico. Con l'evoluzione dei prodotti, dei materiali e dei modelli di consumo, si è registrato un aumento significativo dell'uso degli imballaggi monouso, in particolare di plastica. Ciò è legato al panorama della vendita al dettaglio, con reti di distribuzione più ampie che producono e imballano prodotti su linee di imballaggio ad alta velocità, che esercitano una pressione combinata verso il basso sul mercato del riutilizzo e della ricarica.

115) Al fine di monitorare e verificare il rispetto, da parte dei produttori e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, degli obblighi previsti dalla responsabilità estesa del produttore per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti dei loro prodotti, è necessario che gli Stati membri designino una o più autorità competenti.

116) Per far sì che gli Stati membri attuino gli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti in modo migliore, più tempestivo e uniforme, e anticipare eventuali problemi di attuazione, è opportuno mantenere in funzione un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi. Tale sistema, che ai sensi della direttiva 94/62/CE riguardava il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio, dovrebbe essere ampliato per includere anche gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030, il 2035 e il 2040.

117) Poiché la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio è un fattore importante della gestione dei rifiuti in generale, gli Stati membri dovrebbero dedicare un capitolo separato a tale questione nei loro piani di gestione dei rifiuti elaborati per l'esecuzione dell'obbligo di cui alla direttiva 2008/98/CE. Le misure in materia di prevenzione e riutilizzo dei rifiuti dovrebbero essere incluse nei programmi di prevenzione dei rifiuti richiesti a norma della direttiva 2008/98/CE. Tali capitoli dovrebbero essere inclusi nei piani di gestione dei rifiuti e nei programmi di prevenzione dei rifiuti nell'ambito della prossima valutazione periodica richiesta a norma della direttiva 2008/98/CE, o in una data precedente.

118) Il presente regolamento si basa sulle norme in materia di gestione dei rifiuti e sui principi generali enunciati nella direttiva 2008/98/CE.

119) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. E' pertanto importante che gli operatori economici adottino misure adeguate per ridurre la produzione di rifiuti eliminando gli imballaggi eccessivi e l'uso di determinati formati di imballaggio, prolungando la durata di vita degli imballaggi, riprogettando i prodotti o le strategie di vendita in modo che sia possibile non ricorrere agli imballaggi o usarne in quantità inferiori, anche attraverso la vendita di prodotti sfusi, e passando da imballaggi monouso ad altri riutilizzabili.

120) Per conseguire una riduzione ambiziosa e consolidata della produzione complessiva di rifiuti di imballaggio, è opportuno fissare obiettivi di prevenzione dei rifiuti per la riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite da conseguire entro il 2030. Il conseguimento di un obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio del 5 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 2018 dovrebbe corrispondere a una riduzione assoluta complessiva del 19 % circa in media in tutta l'Unione nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento per questo stesso anno. Per garantire che gli sforzi in tal senso proseguano oltre il 2030 è opportuno fissare per il 2035 un obiettivo di riduzione del 10 % rispetto al 2018; si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 29 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2035. Un ulteriore obiettivo di riduzione del 15 % rispetto al 2018 dovrebbe essere fissato anche per il 2040; si stima che così facendo i rifiuti di imballaggio diminuiranno del 37 % rispetto allo scenario di riferimento per il 2040. Al fine di sostenere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un fattore di correzione che tenga conto dell'aumento o della diminuzione del turismo rispetto all'anno base 2018. Poiché la produzione di rifiuti di imballaggio commerciali e industriali non è legata al consumo domestico, gli obiettivi di prevenzione pro-capite non possono applicarsi in quanto tali ai rifiuti di imballaggio commerciali e industriali. Gli Stati membri che hanno istituito un sistema diverso per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall'altro, dovrebbero avere la possibilità di mantenere questa loro specificità.

121) Gli Stati membri dovrebbero poter conseguire gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti mediante strumenti economici e altre misure che incentivino l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, comprese misure da attuare attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore, promuovendo la creazione e il buon funzionamento di sistemi di riutilizzo e incoraggiando gli operatori economici a offrire agli utilizzatori finali maggiori possibilità di ricarica. L'adozione di tali misure dovrebbe affiancare e integrare altri interventi previsti dal presente regolamento che mirano a ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, quali prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi, obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica, soglie di volume e misure volte a conseguire una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero. Gli Stati membri, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e conformemente al presente regolamento, dovrebbero poter adottare disposizioni che vadano oltre gli obiettivi minimi qui stabiliti in materia di prevenzione dei rifiuti. Nell'attuare tali misure, gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli del rischio di un passaggio da materiali di imballaggio più pesanti a materiali di imballaggio più leggeri e dare priorità alle misure che riducono al minimo tale rischio.

122) Per attuare il principio «chi inquina paga», espresso nell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, è opportuno imporre obblighi di gestione dei rifiuti di imballaggio ai produttori. A tal fine, il presente regolamento si basa sui requisiti di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE nell'ottica di garantire che il regime di responsabilità estesa del produttore copra la totalità dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio e di facilitare controlli adeguati da parte delle autorità competenti. Il presente regolamento mira a definire chiaramente il principio «un produttore per unità di imballaggio», che si tratti di imballaggi vuoti o di imballaggi contenenti prodotti. Come regola generale, il produttore dovrebbe essere l'operatore economico che, in qualità di fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro, mette a disposizione prodotti imballati dal territorio di tale Stato membro e su quello stesso territorio. Ciò comprende qualsiasi offerta di distribuzione, consumo o utilizzo che potrebbe dar luogo a una fornitura effettiva. Pertanto, nel caso in cui un'impresa acquisti un prodotto imballato da un altro Stato membro diverso da quello in cui è situata o da un paese terzo e fornisca tale prodotto imballato nello Stato membro in cui è situata, tale impresa dovrebbe essere considerata il produttore, essendo la prima impresa che mette a disposizione il prodotto imballato sul territorio di tale Stato membro. Per quanto riguarda le piattaforme online, l'offerta iniziale di un prodotto dovrebbe essere considerata come messa a disposizione nel senso della definizione di produttore. Tuttavia, per ridurre al minimo gli oneri amministrativi superflui per le piccole imprese che riempiono imballaggi per il trasporto, imballaggi per produzione primaria o imballaggi di servizio nel punto vendita, sia che si tratti di imballaggi monouso o riutilizzabili, il produttore dovrebbe essere il fabbricante, il distributore o l'importatore di tali imballaggi che li mette a disposizione per la prima volta dal territorio dello Stato membro, in quanto tale operatore economico si trova nella posizione migliore per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

123) D'altro canto, quando l'imballaggio o il prodotto imballato è messo a disposizione mediante contratti a distanza direttamente all'utilizzatore finale, il produttore potrebbe anche essere stabilito in un altro Stato Membro o in un paese terzo. In tali casi, se il produttore è stabilito in un altro Stato membro, dovrebbe nominare un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore nello Stato membro in cui è situato l'utilizzatore finale. Nei casi in cui il produttore sia stabilito in un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere anche che la nomina di un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore sia obbligatoria al fine di evitare il rischio di eludere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Al fine di garantire il rispetto del principio «chi inquina paga», e nel contesto del rispetto della responsabilità estesa del produttore, è necessario garantire certezza in merito a quale tipo di produttore sia responsabile dei rifiuti di imballaggio, in particolare nel caso delle «imprese di logistica». Le imprese di logistica sono imprese che ricevono e movimentano merci importate provenienti da paesi terzi (ad esempio, disimballaggio e reimballaggio in formati o quantitativi più piccoli per soddisfare le richieste dei clienti) prima di inviare ai clienti, nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, le merci con l'imballaggio di trasporto originale o prive, del tutto o in parte, di tale imballaggio. In questi casi dovrebbe essere individuato un produttore per gli imballaggi di trasporto originali che provengono da un paese terzo, restano presso l'impresa di logistica e diventano rifiuti nell'Unione. Di norma l'impresa di logistica non è proprietaria delle merci, ma dovrebbe essere considerata il produttore degli imballaggi provenienti da un paese terzo che movimenta nel corso della sua attività.

124) Oltre ai costi imposti ai produttori a norma del presente regolamento e della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri mantengono la possibilità di coprire i costi necessari derivanti dalle attività di pulizia, compreso il trasporto e il successivo trattamento dei rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti dispersi nell'ambiente, come parte della totalità dei costi di gestione dei rifiuti di imballaggio che dovrebbero essere coperti dalla responsabilità estesa del produttore. Detti costi non dovrebbero superare quelli necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e dovrebbero essere fissati in maniera trasparente e non discriminatoria tra gli attori interessati.

125) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro per la prima volta, o disimballino imballaggi senza essere utilizzatori finali, è necessario che sia istituito e gestito dall'autorità competente di ciascuno Stato membro un registro dei produttori e che i produttori siano tenuti a registrarvisi.

126) Gli obblighi di registrazione dei produttori dovrebbero essere quanto più possibile armonizzati in tutta l'Unione, in modo da facilitare la registrazione, in particolare dato che i produttori mettono a disposizione imballaggi in diversi Stati membri. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi di registrazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché stabilisca il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specifichi la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite.

127) In linea con il principio «chi inquina paga», è fondamentale che i produttori, compresi gli attori del commercio elettronico, che immettono sul mercato dell'Unione gli imballaggi e i prodotti imballati, o disimballino imballaggi senza essere utilizzatori finali, si assumano la responsabilità della gestione di tali imballaggi e prodotti imballati alla fine del ciclo di vita. A norma della direttiva 94/62/CE entro il 31 dicembre 2024 devono essere stabiliti regimi di responsabilità estesa del produttore, in quanto rappresentano lo strumento più appropriato per conseguire tale obiettivo e possono avere un impatto ambientale positivo riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentandone la raccolta e il riciclaggio. Tali regimi di responsabilità estesa del produttore differiscono notevolmente nel modo in cui sono istituiti, nella loro efficienza e nella portata della responsabilità dei produttori. Per questo motivo è opportuno che le norme in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alla direttiva 2008/98/CE si applichino, in generale, ai regimi di responsabilità estesa del produttore per i produttori di cui al presente regolamento e siano integrate da ulteriori disposizioni specifiche ove necessario e opportuno. Ad esempio, al fine di agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, i produttori dovrebbero finanziare l'etichettatura dei contenitori per rifiuti. Tale obbligo sarebbe in linea con il principio «chi inquina paga» e con i requisiti minimi generali per i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti a norma della direttiva 2008/98/CE.

128) Per quanto riguarda gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, il presente regolamento è una lex specialis rispetto alla direttiva 2008/98/CE. Ciò significa che, in caso di conflitto, le disposizioni relative alla responsabilità estesa del produttore contenute nel presente regolamento dovrebbero prevalere su quelle di cui a tale direttiva. Questo principio riguarda, ad esempio, le prescrizioni in materia di registrazione dei produttori, la modulazione dei contributi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore e la comunicazione.

129) Oltre al requisito armonizzato di riciclabilità per la modulazione dei contributi finanziari dei produttori, da stabilire in atti delegati adottati conformemente al presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare altri criteri, quali il contenuto riciclato, la riutilizzabilità, la presenza di sostanze pericolose o altri criteri a norma della direttiva 2008/98/CE.

130) I produttori dovrebbero poter adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore collettivamente, attraverso organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che se ne assumano la responsabilità per loro conto. E' opportuno che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggetti ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l'altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa. Al momento di stabilire le norme amministrative e procedurali relative all'autorizzazione di singoli produttori e di organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore per la conformità, rispettivamente, individuale o collettiva, gli Stati membri dovrebbero poter differenziare i processi per questi due gruppi al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico dei singoli produttori. Gli Stati membri possono autorizzare più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse può determinare maggiori vantaggi per i consumatori. L'autorità competente dovrebbe poter esigere dai produttori o dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricate dell'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per la procedura di autorizzazione relativa all'adempimento di tali obblighi.

131) Nei casi in cui i contributi nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore applicati da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano classificati come entrate pubbliche, come nel caso di un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore gestita dallo Stato, e al fine di rispettare le norme di bilancio che impongono che le entrate pubbliche siano basate su dati accurati, lo Stato membro dovrebbe poter richiedere che le informazioni che il produttore deve comunicare all'autorità competente responsabile del registro siano trasmesse più di una volta all'anno. Dal momento che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore gestite dallo Stato non hanno il mandato del produttore rappresentato, le prescrizioni di cui al presente regolamento relative a tali mandati non dovrebbero applicarsi.

132) Il presente regolamento dovrebbe specificare in che modo la tracciabilità degli obblighi degli operatori commerciali di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), compreso l'articolo 30, paragrafi 2 e 3, debba applicarsi ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono imballaggi a consumatori situati nell'Unione in relazione ai registri dei produttori istituiti a norma del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, qualsiasi produttore, indipendentemente dal fatto che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo, che offre imballaggi mediante contratti a distanza direttamente a consumatori situati in uno Stato membro dovrebbe essere considerato rientrante nella definizione di operatore commerciale ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065. Al fine di evitare il parassitismo nell'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare in che modo i fornitori di piattaforme online debbano adempiere tali obblighi per quanto riguarda i registri dei produttori di imballaggi istituiti a norma del presente regolamento. Nel contesto delineato, se i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065, consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, essi dovrebbero ottenere dai produttori stessi, in conformità del regolamento (UE) 2022/2065 e, prima di autorizzare i produttori a utilizzare i loro servizi, informazioni circa la loro conformità agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui al presente regolamento. Le norme sulla tracciabilità degli operatori commerciali che vendono imballaggi online sono soggette alle norme di applicazione di cui al regolamento (UE) 2022/2065.

133) Analoghe situazioni indesiderabili di parassitismo potrebbero verificarsi in relazione ai fornitori di servizi di logistica. Il presente regolamento mira a prevenire tale parassitismo tramite un approccio simile a quello del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i fornitori di piattaforme online.

134) Il registro dei produttori istituito a norma del presente regolamento deve essere considerato un registro pubblico ai fini del regolamento (UE) 2022/2065. Pertanto, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori dovrebbero compiere il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni fornite dai produttori interessati siano attendibili e complete, in particolare utilizzando o verificando banche dati o interfacce online ufficiali liberamente accessibili o chiedendo agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, conformemente al regolamento (UE) 2022/2065. Per quanto riguarda i dati a disposizione del pubblico nel registro dei produttori, «compiere il massimo sforzo possibile» ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2022/2065 richiede di norma una verifica delle informazioni fornite dal produttore rispetto ai dati pubblicamente disponibili nel registro dei produttori. In particolare, tale disposizione si applica se uno Stato membro ha istituito un'interfaccia online per la riconciliazione automatizzata dei dati in conformità del presente regolamento.

135) I contributi finanziari imposti ai produttori a norma del presente regolamento oltre ai costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, dovrebbero lasciare impregiudicati eventuali accordi volontari tra i mercati online e i produttori in cui i mercati online, in nome e per conto dei produttori mediante mandato scritto, acconsentono ad accettare, in tutto o in parte, tali costi.

136) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le misure di attuazione della responsabilità estesa del produttore e delle norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e le norme sull'etichettatura dei contenitori per rifiuti laddove il presente regolamento non preveda una piena armonizzazione di tali misure e norme. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere ulteriori prescrizioni per l'attuazione della responsabilità estesa del produttore, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e al presente regolamento, a condizione che tali misure non creino ostacoli al mercato interno. Il presente regolamento non stabilisce quale sia l'operatore responsabile della raccolta dei rifiuti di imballaggio e non disciplina altri accordi contrattuali nazionali per la raccolta dei rifiuti di imballaggio.

137) E' opportuno che gli Stati membri istituiscano sistemi di restituzione e di raccolta dei rifiuti di imballaggio, in modo che questi rifiuti siano indirizzati verso l'opzione di gestione dei rifiuti più appropriata, in linea con la gerarchia dei rifiuti. I sistemi dovrebbero essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate, in particolare agli operatori economici e alle autorità pubbliche. Essi dovrebbero essere istituiti tenendo conto della salute, della sicurezza e dell'igiene dei consumatori e dell'ambiente. I sistemi di restituzione e di raccolta dovrebbero essere accessibili e applicabili anche agli imballaggi dei prodotti importati in base a disposizioni non discriminatorie.

138) Al momento del recepimento dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE nel diritto nazionale, alcuni Stati membri potrebbero aver già istituito sistemi di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti, che costituiscono la base per le autorizzazioni nazionali e gli accordi contrattuali pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare tali sistemi purché adempiano correttamente gli obblighi previsti dal presente regolamento.

139) E' inoltre opportuno che gli Stati membri adottino misure volte a promuovere il riciclaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati. Si tratta di un obbligo particolarmente importante in considerazione della percentuale minima fissata per il contenuto riciclato negli imballaggi di plastica.

140) La raccolta degli imballaggi è un passaggio fondamentale per garantire la circolarità di tali imballaggi e un forte mercato delle materie prime secondarie. L'istituzione di un tasso di raccolta obbligatorio è un incentivo a sviluppare sistemi di raccolta efficienti e mirati a livello nazionale e mira ad aumentare la quantità di rifiuti differenziati e potenzialmente riciclati.

141) E' stato dimostrato che sistemi di deposito cauzionale e restituzione ben funzionanti garantiscono un tasso di raccolta molto elevato e un riciclaggio di alta qualità, in particolare per le bottiglie e le lattine per bevande. Al fine di sostenere il conseguimento dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto per le bottiglie di plastica monouso per bevande nella direttiva (UE) 2019/904, di incrementare ulteriormente i tassi di raccolta e di conseguire un riciclaggio di maggiore qualità dei contenitori metallici per bevande, è opportuno che gli Stati membri istituiscano sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Tali sistemi contribuiranno ad aumentare l'offerta di materie prime secondarie di buona qualità adatte al riciclaggio a circuito chiuso e ridurranno la dispersione nell'ambiente dei contenitori per bevande.

142) I sistemi di deposito cauzionale e restituzione dovrebbero essere obbligatori per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso per bevande. Gli Stati membri possono inoltre decidere di estendere tali sistemi ad altri imballaggi per altri prodotti o realizzati con altri materiali, in particolare bottiglie di vetro monouso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione anche per gli imballaggi riutilizzabili. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente alle disposizioni del presente regolamento, ad adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime qui stabilite, quali l'addebitamento del deposito cauzionale presso il punto vendita in caso di consumo nelle strutture ricettive o l'obbligo per tutti i distributori finali di accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale indipendentemente dal materiale di imballaggio e dal formato da loro distribuiti o dalla loro superficie di vendita.

143) Il presente regolamento dovrebbe tenere conto della diversità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti nell'Unione e garantire che gli sviluppi tecnologici nell'ambito di tali sistemi non siano ostacolati sin tanto che soddisfano i requisiti e i criteri per aumentare i tassi di raccolta e garantire una migliore qualità del riciclaggio.

144) Data la natura dei prodotti e le differenze tra i rispettivi sistemi di produzione e distribuzione, i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero tuttavia essere obbligatori per l'imballaggio di vini, prodotti vitivinicoli aromatizzati, prodotti analoghi al vino e bevande spiritose o di latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tuttavia, gli Stati membri possono istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione in cui far rientrare tali imballaggi per bevande e anche altri imballaggi per bevande e non.

145) Entro il 1° gennaio 2029, tutti i sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande dovrebbero rispettare le disposizioni minime generali stabilite nel presente regolamento, ad eccezione dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l'obiettivo di raccolta differenziata del 90 % entro il 1° gennaio 2029. Dette disposizioni contribuiranno a garantire una maggiore coerenza e tassi di restituzione più elevati in tutti gli Stati membri. Nel fissarle si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi, dell'analisi di esperti e delle migliori pratiche derivanti dai sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione. Le disposizioni sono concepite per consentire l'innovazione, offrendo nel contempo un certo grado di adattabilità alle circostanze locali

146) Gli Stati membri che hanno regioni con un'elevata attività transfrontaliera dovrebbero assicurarsi che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione degli Stati membri interessati presso punti di raccolta designati e dovrebbero adoperarsi per consentire la restituzione del deposito cauzionale.

147) Gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta dell'80 % dei tipi di imballaggi in questione senza un sistema di deposito cauzionale e restituzione nel 2026 dovrebbero poter chiedere di non istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

148) Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di attuare il sistema di deposito cauzionale e restituzione a livello subnazionale, tenendo conto delle pertinenti divisioni amministrative nazionali e della situazione specifica dei territori d'oltremare, purché dimostrino le prestazioni ambientali ed economiche di tale sistema e la sua piena coerenza con il tasso di raccolta del 90 % per le bottiglie di plastica e i contenitori metallici monouso per bevande di cui al presente regolamento.

149) Come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente le soluzioni di riutilizzo e ricarica. Dovrebbero sostenere la creazione di sistemi di riutilizzo e ricarica e monitorare il loro funzionamento e il rispetto delle norme igieniche. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche altre misure, quali l'istituzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione per gli imballaggi in formati riutilizzabili, il ricorso a incentivi economici o l'obbligo per i distributori finali di mettere a disposizione una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli oggetto degli obiettivi di riutilizzo e degli obblighi di ricarica in imballaggi riutilizzabili o mediante ricarica, a condizione che tali obblighi non comportino la frammentazione del mercato unico e la creazione di ostacoli agli scambi.

150) Le prescrizioni concernenti la raccolta, la cernita, la ridistribuzione agli addetti al riempimento e la pulizia sono di natura completamente diversa per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione monouso e per i sistemi di riutilizzo basati su deposito cauzionale. Pertanto, le prescrizioni minime relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione non dovrebbero applicarsi ai sistemi di riutilizzo basati su deposito cauzionale. I sistemi di riutilizzo dovrebbero invece essere soggetti a prescrizioni specifiche.

151) La direttiva 94/62/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (40) che stabilisce gli obiettivi di riciclaggio che gli Stati membri sono tenuti a raggiungere entro il 2025 e il 2030. E' opportuno mantenere tali obiettivi e le regole per calcolarli. Pur riconoscendo il diverso punto di partenza di ciascuno Stato membro per quanto riguarda gli obiettivi di riciclaggio e sebbene nel presente regolamento siano proposte misure volte a facilitare il conseguimento di tali obiettivi, dovrebbe essere comunque possibile posticipare i termini per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio per il 2030, a determinate condizioni. Tuttavia, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di respingere un piano di attuazione riveduto presentato da uno Stato membro.

152) La direttiva 94/62/CE impone alla Commissione di rivedere gli obiettivi di riciclaggio degli imballaggi per il 2030 al fine di mantenerli o, se del caso, incrementarli. Tuttavia, non è ancora opportuno modificare gli obiettivi fissati per il 2030 in quanto i dati indicano che alcuni Stati membri hanno ancora difficoltà a raggiungere quelli in vigore. Per tale motivo è opportuno istituire misure che incoraggino i fabbricanti a immettere sul mercato imballaggi più riciclabili, aiutando in tal modo gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riciclaggio. In futuro dovrebbero essere comunicati alla Commissione dati più granulari sui flussi degli imballaggi e del riciclo dei rifiuti di imballaggio. La comunicazione di tali dati consentirà alla Commissione di rivedere gli obiettivi con la possibilità di mantenerli o aumentarli. Al fine di tenere conto dell'effetto delle misure volte a migliorare la riciclabilità degli imballaggi, il riesame non dovrebbe avvenire prima della prevista valutazione generale del presente regolamento, vale a dire sette anni dopo la sua entrata in vigore. Nel corso di tale riesame è inoltre opportuno prestare attenzione alla possibilità di introdurre nuovi obiettivi su una base più granulare rispetto agli obiettivi attuali.

153) Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti di imballaggio immessi nel processo di riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti di imballaggio riciclati. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti di imballaggio computati come riciclati dovrebbe avvenire al punto di immissione dei rifiuti di imballaggio nell'operazione di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, correggendo il valore tenendo conto dei tassi di scarto medio osservati prima dell'immissione dei rifiuti nelle operazioni di riciclaggio. I materiali scartati prima dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi di scarto medio per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero includere informazioni su tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi di scarto medio dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi di scarto medio dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell'esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici intrinseci delle operazioni di riciclaggio, in cui i rifiuti di imballaggio sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

154) Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti di imballaggio biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclato/riciclata. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti di imballaggio biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti di imballaggio biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia il riciclaggio, non dovrebbe essere considerato ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

155) Allorché cessano di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, i materiali dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere computati come riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile, altro mezzo di produzione di energia o materiale da riempimento o destinati a essere smaltiti o utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia il riciclaggio non dovrebbero essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

156) Nel definire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, la Commissione dovrebbe valutare le tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo conto delle prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l'energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto della possibilità che tali tecnologie siano utilizzate per asserzioni ambientali ingannevoli.

157) Le asserzioni sulle caratteristiche degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche, quali la riciclabilità, il livello di contenuto riciclato e la riutilizzabilità, dovrebbero essere formulate solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento e conformemente alle metodologie e alle norme stabilite dal presente regolamento. Tali asserzioni dovrebbero inoltre specificare se si riferiscono all'unità di imballaggio, a parte dell'unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall'operatore economico.

158) Gli Stati membri dovrebbe avere il diritto di tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione (41).

159) In caso di esportazioni di rifiuti di imballaggio dall'Unione a fini di riciclaggio, si applica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (42) e il regolamento (UE) 2024/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio (43).

160) Poiché il riutilizzo evita l'immissione di nuovi imballaggi sul mercato, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato e gli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo dovrebbero essere conteggiati ai fini del conseguimento dei rispettivi obiettivi di riciclaggio degli imballaggi. Gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di tale possibilità per calcolare il livello rettificato degli obiettivi di riciclaggio tenendo conto di un massimo di cinque punti percentuali della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

161) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informazione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di imballaggio. Tali informazioni dovrebbero comprendere la disponibilità di modalità di riutilizzo per gli imballaggi, il significato delle etichette apposte sugli imballaggi e altre istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio. I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre informare i consumatori del fatto che l'indicazione di imballaggio compostabile significa che l'imballaggio è compostabile in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e non è adatto al compostaggio domestico. Gli imballaggi non dovrebbero essere gettati nei rifiuti. I produttori dovrebbero inoltre informare gli utilizzatori finali circa l'importanza del ruolo che questi ultimi svolgono nel garantire una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti di imballaggio. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali nonché le comunicazioni sugli imballaggi dovrebbero avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, o con mezzi più innovativi, come codici QR apposti sugli imballaggi che consentano di accedere elettronicamente a siti web.

162) La raccolta differenziata non domestica rappresenta un elemento importante per aumentare i tassi di raccolta degli imballaggi e migliorarne la circolarità. Gli Stati membri e gli attori economici dovrebbero poter adottare misure specifiche per la raccolta differenziata non domestica, adattandole al luogo in cui viene effettuata e alle abitudini dei consumatori.

163) Per ogni anno civile, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sul conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Per valutare l'efficacia delle misure volte a ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero, è opportuno comunicare anche i dati sul consumo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante e di borse di plastica in materiale ultrapesante, in modo da consentire di valutare se il consumo di tali borse sia aumentato in risposta alle misure di riduzione predette. Al fine di poter valutare se i sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione che gli Stati membri devono istituire siano efficaci o se le esenzioni degli Stati membri dall'obbligo di istituire tali sistemi siano giustificate, è importante ottenere informazioni, attraverso le relazioni degli Stati membri, sul tasso di raccolta differenziata degli imballaggi interessati soggetti all'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

164) Al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala, gli Stati membri dovrebbero inoltre comunicare con cadenza annuale i dati sulle quantità di rifiuti di imballaggio riciclati per categoria di imballaggio e sulle quantità di imballaggi messi a disposizione per la prima volta sul territorio dello Stato membro, o disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale, per categoria di imballaggio. La Commissione dovrebbe aggregare tali dati e pubblicarli per monitorare l'evoluzione annuale dei rifiuti di imballaggio riciclati su scala.

165) Gli Stati membri dovrebbero comunicare i dati alla Commissione per via elettronica e fornire una relazione di controllo della qualità. E' inoltre opportuno che i dati sugli obiettivi di riciclaggio siano corredati da una relazione che descriva le misure adottate per istituire un sistema efficace di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio.

166) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione degli obblighi di comunicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme per il calcolo e la verifica dei dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e ai tassi di raccolta differenziata degli imballaggi oggetto del sistema di deposito cauzionale e restituzione nonché dei dati necessari per stabilire la metodologia di valutazione del riciclato su scala. E' opportuno che l'atto di esecuzione preveda inoltre la metodologia per determinare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti e stabilisca il formato per la presentazione dei dati. E' altresì necessario che esso stabilisca la metodologia per il calcolo del consumo annuale di borse di plastica in materiale leggero pro capite e il formato per la presentazione di tali dati, dal momento che tali dati sono necessari per sostenere il monitoraggio e la piena attuazione delle prescrizioni sostanziali relative alle borse di plastica, e in particolare garantire dati disaggregati e obbligatori sulle diverse categorie di borse di plastica. Detto atto di esecuzione dovrebbe sostituire la decisione della Commissione 2005/270/CE (44) della Commissione e la decisione di esecuzione (UE) 2018/896 (45) della Commissione.

167) Per contribuire a rendere fattibile il monitoraggio, da parte degli Stati membri e della Commissione, dell'attuazione degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire banche dati sugli imballaggi e garantirne il buon funzionamento.

168) Un'applicazione efficace delle disposizioni in materia di sostenibilità è fondamentale per garantire una concorrenza equa e assicurare che si concretizzino i benefici attesi dal presente regolamento e il suo contributo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima, energia e circolarità. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero adoperarsi per controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni UE di conformità all'anno e il regolamento (UE) 2019/1020 che istituisce un quadro orizzontale per la vigilanza del mercato e il controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione dovrebbe applicarsi agli imballaggi soggetti a prescrizioni di sostenibilità a norma del presente regolamento. I meccanismi di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 stabiliscono le prescrizioni per la vigilanza del mercato relative alla commercializzazione dei prodotti e prevedono meccanismi di salvaguardia volti a verificare la conformità al presente regolamento per quanto riguarda l'immissione sul mercato degli imballaggi.

169) Gli imballaggi dovrebbero essere immessi sul mercato solo se non presentano un rischio noto per l'ambiente e la salute umana. Per concentrare gli sforzi della vigilanza del mercato sulla non conformità a tali prescrizioni, ai fini del presente regolamento l'imballaggio che presenta un rischio dovrebbe essere definito come imballaggio che, non rispettando una prescrizione di sostenibilità o a fronte del mancato rispetto di una prescrizione di sostenibilità da parte di un operatore economico responsabile, potrebbe incidere negativamente sull'ambiente o su altri interessi pubblici tutelati dalle prescrizioni pertinenti.

170) E' opportuno prevedere una procedura in base alla quale le parti interessate siano informate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione agli imballaggi che presentano un rischio. Tale procedura dovrebbe inoltre consentire alle autorità di vigilanza del mercato nello Stato membro, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire precocemente per quanto riguarda i suddetti imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché determini se le misure nazionali relative ai prodotti non conformi siano giustificate. Ove sussistano, in casi debitamente giustificati relativi alla protezione dell'ambiente o della salute umana, imperativi motivi di urgenza, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

171) E' opportuno che le autorità di vigilanza del mercato abbiano il diritto di imporre agli operatori economici l'adozione di misure correttive qualora siano riscontrati imballaggi non conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità o di etichettatura o qualora l'operatore economico abbia violato le disposizioni relative all'immissione o alla messa a disposizione sul mercato degli imballaggi. Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dell'obbligo di adottare misure correttive imposto all'operatore economico, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché stabilisca se una misura nazionale sia giustificata.

172) In caso di preoccupazione per la salute umana, l'autorità di vigilanza del mercato non dovrebbe valutare un rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio se trasferito al contenuto imballato, bensì dovrebbe avvertire le autorità competenti per il controllo di tale rischio designate a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), dei regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/6 o della direttiva 2001/83/CE.

173) Gli appalti pubblici rappresentano il 14 % del PIL dell'Unione. Al fine di contribuire agli obiettivi di conseguire la neutralità climatica, migliorare l'efficienza energetica e delle risorse e operare la transizione verso un'economia circolare che tuteli la salute pubblica e la biodiversità, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per imporre, se del caso, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (47) e 2014/25/UE (48) del Parlamento europeo e del Consiglio di allineare i loro appalti pubblici alle prescrizioni minime obbligatorie specifiche in materia di appalti pubblici verdi, che dovranno essere stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. Rispetto a un approccio volontario, l'introduzione di prescrizioni obbligatorie dovrebbe sfruttare al meglio l'effetto leva della spesa pubblica per stimolare la domanda di imballaggi più efficienti. Le prescrizioni dovrebbero essere trasparenti, obiettive e non discriminatorie. Gli Stati membri dovrebbero poter fare riferimento a specifiche tecniche, criteri di selezione o condizioni di esecuzione dell'appalto nelle loro prescrizioni in materia di appalti pubblici, le quali non dovrebbero essere necessariamente cumulative. Nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter adottare disposizioni che vanno oltre le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi di cui al presente regolamento.

174) Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, è necessario garantire che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o in associazione con un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali imballaggi. Dovrebbe essere data priorità alla cooperazione nel mercato tra le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici. Gli interventi delle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero pertanto concentrarsi principalmente sugli imballaggi soggetti a misure di divieto adottate dalle autorità di vigilanza del mercato, sebbene possano riguardare tutti gli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione. Qualora adottino provvedimenti di divieto che non si limitano al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero comunicare alle autorità designate per i controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione le informazioni necessarie per l'identificazione degli imballaggi non conformi alle frontiere, comprese le informazioni sui prodotti imballati e sugli operatori economici per consentire un approccio basato sul rischio per i prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati.

175) Al fine di ottimizzare il processo di controllo alle frontiere esterne dell'Unione e renderlo meno oneroso, è necessario consentire un trasferimento automatizzato di dati tra il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e i sistemi doganali. In funzione delle finalità, è opportuno distinguere due diversi trasferimenti di dati. In primo luogo, le misure di divieto decise dalle autorità di vigilanza del mercato a seguito dell'identificazione di imballaggi non conformi dovrebbero essere comunicate dall'ICSMS alle dogane affinché le autorità designate possano avvalersene al fine di effettuare controlli alle frontiere esterne per identificare gli imballaggi a cui dovrebbe applicarsi una misura di divieto. Per questa prima categoria di trasferimenti di dati è opportuno utilizzare il sistema doganale elettronico di gestione del rischio di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (49), fatte salve le future evoluzioni dell'ambiente di gestione dei rischi doganali. Secondariamente, se le autorità doganali individuano imballaggi non conformi, sarà necessario gestire questi casi per trasmettere, tra l'altro, la notifica della sospensione, la conclusione delle autorità di vigilanza del mercato e l'esito delle azioni intraprese dalle autorità doganali. I trasferimenti di dati di questa seconda categoria tra l'ICSMS e i sistemi doganali nazionali possono avvenire attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.

176) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione dell'interconnessione per la comunicazione tra le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di specificare le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità per tale interconnessione.

177) Quando adotta atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE è di particolare importanza che la Commissione, durante i lavori preparatori, svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (50). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nell'elaborare tali atti delegati, è opportuno che la Commissione tenga conto delle informazioni scientifiche o di altri dati tecnici disponibili, comprese le pertinenti norme internazionali.

178) E' opportuno che le competenze di esecuzione attribuite alla Commissione dal presente regolamento siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (51).

179) Al fine di assicurare che i requisiti dei prodotti di cui alla direttiva (UE) 2019/904 possano essere monitorati e applicati e che siano soggetti a un'adeguata vigilanza del mercato, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1020 per includere la direttiva (UE) 2019/904 nel suo ambito di applicazione. Le disposizioni relative alle prescrizioni in materia di contenuto di plastica riciclata per le bottiglie di plastica per bevande e i corrispondenti obblighi di comunicazione di cui alla direttiva (UE) 2019/904, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2030, dovrebbero essere soppressi, in quanto tale materia è disciplinata esclusivamente dal presente regolamento.

180) Il presente regolamento stabilisce norme generali applicabili a tutti gli imballaggi. Tuttavia, alcuni prodotti di plastica monouso contemplati dalla direttiva (UE) 2019/904, quali sacchetti di plastica, tazze per bevande nonché contenitori per alimenti e bevande, comprese le bottiglie, sono considerati imballaggi. La direttiva (UE) 2019/904 è una lex specialis rispetto al presente regolamento. In caso di conflitto tra la direttiva (UE) 2019/904 e il presente regolamento, la direttiva (UE) 2019/904 dovrebbe prevalere per quanto attiene al suo ambito di applicazione. La direttiva (UE) 2019/904 impone agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo di determinati prodotti di plastica monouso, comprese restrizioni di mercato. Tali restrizioni di mercato dovrebbero applicarsi e prevalere su eventuali disposizioni contrastanti del presente regolamento. Il presente regolamento prevede una restrizione all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica elencati nell'allegato V, punto 3, mentre la direttiva (UE) 2019/904 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione del consumo di tali prodotti di plastica monouso. Poiché le misure nazionali di attuazione a norma della direttiva (UE) 2019/904 possono essere meno restrittive di un divieto di immissione sul mercato, il presente regolamento dovrebbe prevalere sulla direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella definizione di imballaggio, al fine di incrementare la riduzione degli imballaggi di plastica monouso e ridurre la quantità di imballaggi di plastica monouso nell'ambiente. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero poter adottare una deroga al divieto di immissione sul mercato di imballaggi in polistirene espanso di cui alla direttiva (UE) 2019/904. A tale fine, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/904.

181) Poiché il presente regolamento non disciplina il contenuto riciclato nella parte di plastica degli imballaggi prima del 1° gennaio 2030, le disposizioni sulle prescrizioni relative al contenuto riciclato per le bottiglie di plastica per bevande di cui alla direttiva (UE) 2019/904 dovrebbero rimanere in vigore fino a tale data.

182) Per rafforzare la fiducia del pubblico negli imballaggi immessi sul mercato, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di sostenibilità, gli operatori economici che immettono sul mercato imballaggi non conformi o che non rispettano i propri obblighi dovrebbero essere sanzionati. E' dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento.

183) L'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) impone agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali degli Stati membri. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone interessate, quali le persone fisiche o giuridiche che hanno denunciato o segnalato una presunta non conformità dell'imballaggio, come imballaggio autonomo o in associazione con prodotto imballato, al presente regolamento, abbiano accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno concordato in quanto parti della convenzione della sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (52), fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 («convenzione di Aarhus»).

184) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sul suo impatto sulla sostenibilità ambientale degli imballaggi e sul funzionamento del mercato interno.

185) E' necessario prevedere un periodo sufficiente affinché gli operatori economici adattino le proprie operazioni per ottemperare agli obblighi che incombono loro e conformarsi ai requisiti del presente regolamento. Allo stesso modo, è necessario prevedere un periodo sufficiente affinché gli Stati membri adottino misure amministrative relative all'organizzazione delle procedure di autorizzazione da parte delle autorità competenti, mantenendo la continuità per gli operatori economici, e istituiscano le infrastrutture amministrative necessarie all'applicazione del presente regolamento. E' opportuno prestare particolare attenzione a facilitare il rispetto da parte delle micro, piccole e medie imprese (PMI) degli obblighi e dei requisiti previsti dal presente regolamento, in particolare attraverso orientamenti che la Commissione fornirà per agevolare la conformità degli operatori economici, con particolare attenzione alle PMI.

186) Al fine di rispettare tali impegni e stabilire un quadro ambizioso ma al contempo armonizzato in materia di imballaggi, è necessario adottare un regolamento che stabilisca prescrizioni applicabili agli imballaggi durante l'intero ciclo di vita. E' pertanto opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE.

187) E' opportuno abrogare la direttiva 94/62/CE a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, per garantire una transizione armoniosa e la continuità fino all'adozione da parte della Commissione di nuove disposizioni a norma del presente regolamento nonché continuità nell'applicazione del sistema delle risorse proprie dell'Unione per quanto riguarda la risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, è opportuno che determinati obblighi previsti da tale direttiva in materia di etichettatura, obiettivi di riciclaggio e trasmissione dei dati alla Commissione restino in vigore per un certo periodo di tempo.

188) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale degli imballaggi e garantirne la libera circolazione nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU C 228 del 29.6.2023.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2024.

(3)

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008).

(4)

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994).

(5)

Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020).

(6)

GU C 465 del 17.11.2021.

(7)

Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).

(8)

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019).

(9)

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004).

(10)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).

(11)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).

(12)

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019).

(13)

Decisione 2001/171/CE della Commissione, del 19 febbraio 2001, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per gli imballaggi in vetro relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 62 del 2.3.2001).

(14)

Decisione 2009/292/CE della Commissione, del 24 marzo 2009, che stabilisce le condizioni per l'applicazione di una deroga per le casse e i pallet in plastica relativamente ai livelli di concentrazione di metalli pesanti fissati dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 79 del 25.3.2009).

(15)

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001).

(16)

Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019).

(17)

Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017).

(18)

Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017).

(19)

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013).

(20)

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008).

(21)

Gli imballaggi sensibili al contatto corrispondono agli imballaggi di plastica dei prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003), dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 338 del 13.11.2004), dal regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009), dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009), dal regolamento (UE) 2017/745, dal regolamento (UE) 2017/746, dal regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019), dal regolamento (UE) 2019/6, dalla direttiva 2001/83/CE e dalla direttiva 2008/68/CE.

(22)

GU L 39 del 16.2.1993.

(23)

GU L 179 del 23.6.1998.

(24)

GU L 171 del 27.6.1981.

(25)

GU L 186 del 5.8.1995.

(26)

Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022).

(27)

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012).

(28)

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013).

(29)

Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019).

(30)

Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).

(31)

Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

(32)

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005).

(33)

Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (GU L, 2024/825, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj).

(34)

Decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20.2.1997).

(35)

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).

(36)

Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (GU L 115 del 6.5.2015).

(37)

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008).

(38)

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011(GU L 169 del 25.6.2019).

(39)

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022).

(40)

Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018).

(41)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 della Commissione, del 7 giugno 2019, che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione C(2012)2384 della Commissione (GU L 163 del 20.6.2019).

(42)

Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006).

(43)

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj).

(44)

Decisione 2005/270/CE della Commissione, del 22 marzo 2005, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 86 del 5.4.2005).

(45)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 della Commissione, del 19 giugno 2018, che stabilisce la metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/CE (GU L 160 del 25.6.2018).

(46)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017).

(48)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014).

(49)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

(50)

GU L 123 del 12.5.2016.

(51)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(52)

GU L 124 del 17.5.2005.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.

2. Il presente regolamento contribuisce altresì al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, al fine di evitare ostacoli agli scambi e distorsioni e restrizioni della concorrenza all'interno dell'Unione, e nel contempo previene o riduce gli impatti negativi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sull'ambiente e sulla salute umana, sulla base di un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3. Il presente regolamento contribuisce inoltre alla transizione verso un'economia circolare e al conseguimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2050 come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), stabilendo misure in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE («la gerarchia dei rifiuti»).

(1)

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021).

Art. 2

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, come pure le prescrizioni normative dell'Unione in materia di imballaggi, come quelle relative alla sicurezza, alla qualità, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, e le prescrizioni in materia di trasporto. Tuttavia, qualora il presente regolamento confligga con la direttiva 2008/68/CE, quest'ultima prevale.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «imballaggio»: articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:

a) articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;

b) componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;

c) elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;

d) articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come «imballaggio di servizio»;

e) articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;

f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

g) unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

2) «rifiuto»: il rifiuto come definito all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE; gli imballaggi riutilizzabili conferiti al ricondizionamento non sono considerati rifiuti;

3) «imballaggio da asporto»: imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall'imballaggio;

4) «imballaggio per produzione primaria»: articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

5) «imballaggio per la vendita»: l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto di vendita;

6) «imballaggio multiplo»: l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

7) «imballaggio per il trasporto»: l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;

8) «imballaggio per il commercio elettronico»: l'imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all'utilizzatore finale nell'ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza;

9) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

10) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell'Unione;

11) «messa a disposizione sul territorio dello Stato membro»: la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

12) «operatore economico»: il fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica;

13) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

a) fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;

b) se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio;

14) «contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

15) «produttore»: il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

a) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure

b) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure

c) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure

d) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure

e) il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d);

16) «fornitore»: la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante;

17) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo;

18) «distributore»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato;

19) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire in suo nome e per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;

20) «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore»: la persona fisica o giuridica, stabilita in uno Stato membro in cui il produttore mette a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati sul mercato dello Stato membro, o in cui disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui il produttore è stabilito, che è designata dal produttore a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE per l'adempimento degli obblighi del medesimo produttore a norma del capo VIII del presente regolamento;

21) «distributore finale»: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all'utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

22) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;

23) «utilizzatore finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto;

24) «imballaggio composito»: l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un'unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904;

25) «rifiuto di imballaggio»: l'imballaggio o materiale di imballaggio che è un rifiuto, ad eccezione dei residui della produzione;

26) «prevenzione dei rifiuti di imballaggio»: misure adottate prima che un imballaggio o materiale di imballaggio diventino un rifiuto di imballaggio, che riducono la quantità di rifiuti di imballaggio, riducendo o evitando l'uso di imballaggi per contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti, comprese misure riguardanti il riutilizzo dell'imballaggio e misure per estendere il ciclo di vita dell'imballaggio prima che diventi un rifiuto;

27) «riutilizzo»: l'operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili sono riutilizzati più volte per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti;

28) «imballaggio monouso»: l'imballaggio che non è un imballaggio riutilizzabile;

29) «rotazione»: il ciclo compiuto dagli imballaggi riutilizzabili da quando sono immessi sul mercato insieme al prodotto che sono adibiti a contenere e proteggere e di cui agevolano la manipolazione e la consegna e consentono la presentazione, a quando sono pronti per essere riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi in vista di essere nuovamente forniti all'utilizzatore finale insieme a un altro prodotto;

30) «spostamento»: il trasferimento dell'imballaggio, dal riempimento o carico allo svuotamento o scarico, nell'ambito di una rotazione o autonomamente;

31) «sistemi di riutilizzo»: dispositivi organizzativi, tecnici o finanziari, unitamente a incentivi, che consentono il riutilizzo in un sistema a circuito chiuso o a circuito aperto quali sistemi di deposito cauzionale e restituzione che garantiscono che gli imballaggi siano raccolti per il riutilizzo;

32) «ricondizionamento»: qualsiasi operazione di cui all'allegato VI, parte B, necessaria per riportare un imballaggio riutilizzabile a uno stato funzionale ai fini del riutilizzo;

33) «ricarica»: l'operazione mediante la quale un contenitore che svolge la funzione di imballaggio e che è di proprietà dell'utilizzatore finale o è acquistato dall'utilizzatore finale presso il punto di vendita del distributore finale è riempito dall'utilizzatore finale o dal distributore finale con uno o più prodotti che l'utilizzatore finale ha acquistato dal distributore finale;

34) «stazione di ricarica»: il luogo in cui un distributore finale offre agli utilizzatori finali prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;

35) «settore alberghiero, della ristorazione e del catering»: le attività relative ai servizi di alloggio e di ristorazione di cui alla NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche;

36) «superficie di vendita»: superficie destinata all'esposizione delle merci in vendita, al relativo pagamento nonché alla circolazione e alla presenza dei clienti, ma sono escluse le zone non aperte al pubblico, come le zone di stoccaggio o altre zone in cui i prodotti non sono esposti, ad esempio i parcheggi; nel contesto degli imballaggi per il commercio elettronico, la zona di stoccaggio e spedizione è considerata superficie di vendita;

37) «progettazione per il riciclaggio»: la progettazione degli imballaggi, compreso dei singoli componenti, che garantisce la riciclabilità mediante processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo;

38) «riciclabilità»: la compatibilità dell'imballaggio con la gestione e il trattamento dei rifiuti fin dalla progettazione, in base alla raccolta differenziata, alla cernita in flussi separati, al riciclaggio su scala e all'uso di materiali riciclati per sostituire le materie prime primarie;

39) «rifiuti di imballaggio riciclati su scala»: rifiuti di imballaggio che sono oggetto di raccolta differenziata, cernita e riciclaggio in infrastrutture installate, mediante processi consolidati sperimentati in ambiente operativo che garantiscono, a livello di Unione, una quantità annua di materiale riciclato per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell'allegato II pari o superiore al 30 % per il legno e al 55 % per tutti gli altri materiali; sono compresi i rifiuti di imballaggio esportati dall'Unione ai fini della gestione dei rifiuti e che possono essere ritenuti atti a soddisfare le prescrizioni dell'articolo 53, paragrafo 11;

40) «riciclaggio di materiali»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini, ad eccezione del trattamento biologico dei rifiuti, del ritrattamento di materiale organico, del recupero di energia e del ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

41) «riciclaggio di alta qualità»: qualsiasi processo di riciclaggio che produce materiali riciclati che sono di qualità equivalente ai materiali originali, sulla base di caratteristiche tecniche preservate, e che sono utilizzati in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato;

42) «categoria di imballaggio»: la combinazione di materiale e progettazione specifica dell'imballaggio, che determina la riciclabilità con riguardo ai processi consolidati più avanzati di raccolta, cernita e riciclaggio, sperimentati in ambiente operativo, e che è pertinente per la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio;

43) «componente integrato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale distinto dal corpo principale dell'unità di imballaggio, che è parte integrante dell'unità di imballaggio e del suo funzionamento, non necessita di essere separato dal corpo principale dell'unità di imballaggio per garantire la funzionalità di detta unità ed è generalmente scartato contemporaneamente al corpo principale dell'unità di imballaggio, anche se non necessariamente per essere destinato allo stesso processo di smaltimento;

44) «componente separato»: il componente di imballaggio dello stesso materiale o di materiale diverso dal corpo principale dell'unità di imballaggio, distinto dal corpo principale di detta unità, che deve essere completamente e permanentemente smontato dal corpo principale dell'unità di imballaggio ed è generalmente scartato prima del corpo principale dell'unità di imballaggio e separatamente da esso, compresi i componenti di imballaggio che possono essere separati gli uni dagli altri semplicemente per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita;

45) «unità di imballaggio»: l'unità, compresi i componenti integrati o separati, che insieme svolgono una funzione di imballaggio, come il contenimento, la protezione, la manipolazione, la consegna, il magazzinaggio, il trasporto o la presentazione dei prodotti, e che comprende le singole unità di imballaggio multiplo o di imballaggio per il trasporto qualora siano scartate prima del punto di vendita;

46) «imballaggio innovativo»: una forma di imballaggio fabbricata utilizzando materiali nuovi, che determinano un miglioramento significativo nelle funzioni dell'imballaggio, quali il contenimento, la protezione, la manipolazione o la consegna dei prodotti, e vantaggi ambientali complessivi dimostrabili, ad eccezione degli imballaggi ottenuti modificando imballaggi esistenti con lo scopo principale di migliorare la presentazione e la commercializzazione dei prodotti;

47) «materie prime secondarie»: materiali che sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo e cernita e ottenuti mediante processi di riciclaggio e che possono sostituire le materie prime primarie;

48) «rifiuti di plastica post-consumo»: rifiuti che sono di plastica e che sono generati a partire da prodotti di plastica forniti per la distribuzione, il consumo o l'uso e immessi sul mercato di uno Stato membro o di un paese terzo, nel corso di un'attività commerciale a pagamento o gratuita;

49) «imballaggio sensibile al contatto»: l'imballaggio destinato ad essere usato per i prodotti disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o (UE) 2019/6 o dalle direttive 2001/83/CE, 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o 2008/68/CE ovvero per i prodotti definiti agli articoli 1 e 2 della decisione (UE) 2023/1809 della Commissione (8);

50) «imballaggio compostabile»: l'imballaggio che si biodegrada in condizioni di controllo industriale o che può subire una decomposizione biologica in tali condizioni, anche attraverso digestione anaerobica, ma non necessariamente in un ambiente di compostaggio domestico, combinato, se necessario, con trattamento fisico, con conseguente conversione dell'imballaggio in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano e sali minerali, biomassa e acqua e che non ostacola o mette a rischio la raccolta differenziata e il processo di compostaggio e di digestione anaerobica;

51) «imballaggio compostabile tramite compostaggio domestico»: l'imballaggio che può biodegradarsi in condizioni non controllate che non sono strutture di compostaggio su scala industriale e il cui processo di compostaggio è eseguito da soggetti privati allo scopo di produrre compost per uso proprio;

52) «plastica»: il materiale costituito da un polimero quale definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui sono stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale degli imballaggi, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;

53) «plastica a base biologica»: plastica realizzata a partire da risorse biologiche quali materie prime da biomassa, rifiuti organici o sottoprodotti, indipendentemente dal fatto che siano biodegradabili o non biodegradabili;

54) «bottiglie di plastica monouso per bevande»: bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato della direttiva (UE) 2019/904;

55) «borse di plastica»: borse da asporto con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori nei punti di vendita di prodotti;

56) «borse di plastica in materiale leggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron;

57) «borse di plastica in materiale ultraleggero»: borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron;

58) «borse di plastica in materiale pesante»: borse di plastica con uno spessore fra 50 e 99 micron;

59) «borse di plastica in materiale ultrapesante»: borse di plastica con uno spessore superiore a 99 micron;

60) «contenitori per rifiuti»: contenitori utilizzati per immagazzinare e raccogliere rifiuti, ad esempio contenitori, bidoni e sacchetti;

61) «deposito cauzionale»: la somma definita di denaro, che non fa parte del prezzo di un prodotto imballato o riempito, corrisposto dall'utilizzatore finale al momento dell'acquisto del prodotto imballato o riempito, nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione in un determinato Stato membro e rimborsabile quando l'utilizzatore finale o qualsiasi altra persona restituisce l'imballaggio interessato a un punto di raccolta istituito a tal fine;

62) «sistema di deposito cauzionale e restituzione»: il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l'imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali;

63) «specifica tecnica»: il documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto, processo o servizio deve soddisfare;

64) «norma armonizzata»: la norma come definita all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

65) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazione applicabili a un imballaggio;

66) «organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori»: la persona giuridica che organizza l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto di più produttori finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente;

67) «ciclo di vita»: le fasi consecutive e collegate della vita di un imballaggio, che prevedono l'acquisizione della materia prima o la generazione a partire da risorse naturali, il pretrattamento, la fabbricazione, l'immagazzinamento, la distribuzione, l'utilizzo, la riparazione, il riutilizzo e la fine del ciclo di vita;

68) «imballaggio che presenta un rischio»: l'imballaggio che, non rispettando una prescrizione fissata dal presente regolamento o in applicazione dello stesso, diversa dalle prescrizioni dell'articolo 62, paragrafo 1, potrebbe avere ripercussioni negative sull'ambiente, sulla salute o su altri interessi pubblici tutelati da tale prescrizione;

69) «imballaggio che presenta un rischio grave»: l'imballaggio che presenta un rischio per il quale, sulla base di una valutazione, si considera che il grado di non conformità o il danno associato richieda un intervento rapido da parte delle autorità di vigilanza del mercato, compresi i casi in cui gli effetti della non conformità non sono immediati;

70) «piattaforma online»: la piattaforma online come definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;

71) «appalti pubblici»: appalti pubblici quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/24/UE o di cui alla direttiva 2014/25/UE, a seconda dei casi.

Si applicano le definizioni di «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «trattamento», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio» e «regime di responsabilità estesa del produttore» di cui all'articolo 3, punti 9), 10), 11), 14), 16), 17) e 21), rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.

Si applicano le definizioni di «vigilanza del mercato», «autorità di vigilanza del mercato», «fornitore di servizi di logistica», «misura correttiva», «rischio», «richiamo» e «ritiro» di cui all'articolo 3, punti 3), 4), 11), 16), 18), 22) e 23), rispettivamente, del regolamento (UE) 2019/1020.

Si applicano le definizioni di «sostanze che destano preoccupazione» e «supporto dati» di cui all'articolo 2, punti 27) e 29), rispettivamente, del regolamento (UE) 2024/1781.

2. Nell'allegato I figura un elenco indicativo di articoli che rientrano nella definizione di imballaggio di cui al paragrafo 1, primo comma, punto 1), del presente articolo.

(1)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002).

(2)

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011).

(3)

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003).

(4)

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009).

(5)

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009).

(6)

Regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio (GU L 4 del 7.1.2019).

(7)

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002).

(8)

Decisione (UE) 2023/1809 della Commissione, del 14 settembre 2023, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti e alle coppette mestruali riutilizzabili (GU L 234 del 22.9.2023).

Art. 4

Libera circolazione

1. Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione di cui agli articoli da 5 a 12.

3. Se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi al presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali.

4. In occasione di fiere campionarie, esposizioni o eventi analoghi gli Stati membri non vietano che siano esposti imballaggi non conformi al presente regolamento, purché sia indicato in modo chiaro e visibile che essi non sono conformi al presente regolamento e non possono essere messi in vendita finché non saranno stati resi conformi.

CAPO II

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA'

Art. 5

Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi

1. Gli imballaggi immessi sul mercato sono fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale di imballaggio o di uno qualsiasi dei componenti dell'imballaggio, anche per quanto riguarda la loro presenza nelle emissioni e in qualsiasi risultato della gestione dei rifiuti, come le materie prime secondarie, le ceneri o altri materiali destinati allo smaltimento finale, e l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle microplastiche.

2. La Commissione monitora la presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e adotta, se del caso, le pertinenti misure di follow-up.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, elabora una relazione sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi, al fine di determinare la misura in cui tali sostanze incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica. Tale relazione può elencare le sostanze che destano preoccupazione presenti negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi e indicare in che misura esse potrebbero presentare un rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all'articolo 65 del presente regolamento illustrando nel dettaglio le sue conclusioni e valuta opportune misure di follow-up, tra cui:

a) per le sostanze che destano preoccupazione presenti nei materiali di imballaggio che incidono principalmente sulla salute umana o sull'ambiente, il ricorso alle procedure di cui all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 per adottare nuove restrizioni;

b) per le sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, l'introduzione di restrizioni tra i criteri di progettazione per il riciclaggio conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento.

Qualora uno Stato membro ritenga che una sostanza incida negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui è presente, entro il 31 dicembre 2025 ne informa la Commissione e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e, se disponibili, si avvale delle pertinenti valutazioni del rischio o di altri dati pertinenti.

3. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di prendere in considerazione la possibilità di limitare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, punto (a), l'uso di sostanze che destano preoccupazione che potenzialmente incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica di tali sostanze. Gli Stati membri corredano tali richieste di una relazione che identifica le sostanze, ne documenta gli usi e illustra il modo in cui l'uso di tali sostanze negli imballaggi ostacola il riciclaggio, per motivi diversi da quelli connessi prevalentemente alla sicurezza chimica. La Commissione esamina la richiesta e presenta i risultati di tale valutazione al comitato di cui all'articolo 65.

4. Fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti dell'imballaggio non supera 100 mg/kg.

5. A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l'immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell'Unione:

a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché

c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-);

Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all'uso delle PFAS stabiliti a norma del regolamento (CE) n. 1935/2004, del regolamento (CE) n. 1907/2006 o del regolamento (UE) 2019/1021.

6. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'allegato VII.

7. Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare il presente regolamento al fine di ridurre il valore limite della somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente risultante dalle sostanze presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

8. Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento al fine di determinare le condizioni alle quali la somma delle concentrazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo non si applica ai materiali riciclati o ai cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata e determinare i tipi di imballaggio o i formati di imballaggio, sulla base delle categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 dell'allegato II del presente regolamento, esentati dalle prescrizioni di cui al medesimo paragrafo 4. Tali atti delegati sono giustificati in base a un'analisi caso per caso, limitati nel tempo, dispongono adeguate prescrizioni in materia di marcatura e informazione e contengono prescrizioni relative alla comunicazione periodica al fine di garantire il riesame periodico dell'esenzione. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo sono adottati unicamente al fine di modificare le deroghe stabilite nelle decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE.

9. Entro il 12 agosto 2033, la Commissione effettua una valutazione per stabilire se il presente articolo e i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, hanno contribuito in maniera sufficiente a ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti dei materiali di imballaggio.

Art. 6

Imballaggi riciclabili

1. Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili.

2. Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti:

a) è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4; e

b) quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell'articolo 48, paragrafi 1 e 5, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 sono considerati conformi alla condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 sono considerati conformi a entrambe le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

La lettera a) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, primo comma, se posteriore.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2035 o, per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1° gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5, se posteriore.

3. Il fabbricante valuta la riciclabilità degli imballaggi sulla base degli atti delegati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo. La riciclabilità degli imballaggi è espressa nelle classi di prestazione di riciclabilità A, B o C, di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

Fatto salvo il paragrafo 10, a decorrere dal 1° gennaio 2030 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, se tale data è posteriore, gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A, B o C, figuranti alla tabella 3 dell'allegato II non sono immessi sul mercato.

Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2038 gli imballaggi che non sono riciclabili secondo le classi A o B, di cui alla tabella 3 dell'allegato II, non sono immessi sul mercato.

4. Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, dopo aver preso in considerazione le norme elaborate dalle organizzazioni europee di normazione, adotta atti delegati conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento mediante la previsione di:

a) criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità sulla base della tabella 3 dell'allegato II e dei parametri elencati nella tabella 4 dell'allegato II per le categorie di imballaggio elencate nella tabella 1 del medesimo allegato. I criteri di progettazione per il riciclaggio e le classi di prestazione di riciclabilità saranno elaborati sulla base del materiale predominante e:

i) tengono conto della capacità del rifiuto di imballaggio di essere separato in diversi flussi di materiali per il riciclaggio, cernito e riciclato, in modo che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale e possano essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie per imballaggi o altre applicazioni in cui viene mantenuta la qualità del materiale riciclato, ove fattibile;

ii) tengono conto dei processi consolidati di raccolta e cernita sperimentati in ambiente operativo e riguardano tutti i componenti degli imballaggi;

iii) tengono conto delle tecnologie di riciclaggio disponibili, delle prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, della disponibilità dei rifiuti, dell'energia necessaria e delle emissioni di gas a effetto serra;

iv) se del caso, individuano sostanze che destano preoccupazione che incidono negativamente sul riutilizzo e sul riciclaggio dei materiali negli imballaggi in cui sono presenti;

v) se del caso, impongono restrizioni alla presenza di tali sostanze, o gruppi di sostanze, negli imballaggi o nei componenti degli imballaggi per motivi non connessi prevalentemente alla sicurezza chimica; tali restrizioni possono servire anche a ridurre i rischi inaccettabili per la salute umana o l'ambiente, fatte salve le restrizioni sulle sostanze chimiche di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 o, se del caso, le restrizioni e le misure specifiche sui materiali e sugli oggetti a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b) le modalità da seguire per effettuare la valutazione della prestazione di riciclabilità ed esprimerla in classi di prestazione di riciclabilità per unità di imballaggio, in termini di peso, compresi criteri specifici per il materiale e relativi all'efficienza della cernita per determinare se l'imballaggio debba essere considerato riciclabile ai sensi del paragrafo 2;

c) una descrizione, per ciascuna categoria di imballaggio elencata nella tabella 1 dell'allegato II, delle condizioni della conformità alle rispettive classi di prestazione di riciclabilità;

d) un quadro relativo alla modulazione dei contributi finanziari che i produttori devono versare per adempiere agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 45, paragrafo 1, sulla base delle classi di prestazione di riciclabilità dell'imballaggio.

Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dell'esito dell'eventuale valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare la tabella 1 dell'allegato II al fine di adeguarla agli sviluppi scientifici e tecnici della progettazione dei materiali e dei prodotti, nonché delle infrastrutture di raccolta, cernita e riciclaggio. In tali atti delegati la Commissione può stabilire criteri di progettazione per il riciclaggio per categorie di imballaggio supplementari o di creare sottocategorie all'interno delle categorie elencate nella tabella 1 dell'allegato II.

Gli operatori economici si conformano ai nuovi criteri di progettazione per il riciclaggio, o ai criteri aggiornati, al più tardi entro tre anni dall'entrata in vigore del pertinente atto delegato.

5. Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione:

a) al fine di stabilire la metodologia per la valutazione del riciclato su scala per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell'allegato II, integrare la tabella 3 dell'allegato II con soglie per la valutazione del riciclato su scala e, se necessario, aggiornare le classi di prestazione di riciclabilità nel loro insieme che sono descritte nella tabella 3 dell'allegato II. Detta metodologia si basa almeno sugli elementi seguenti:

i) i quantitativi di imballaggi per categoria di imballaggio di cui alla tabella 2 dell'allegato II immessi sul mercato dell'Unione complessivamente e di ciascuno Stato membro;

ii) i quantitativi di rifiuti di imballaggi riciclati calcolati al punto di calcolo di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 56, paragrafo 7, lettera a), per categoria di imballaggio elencata nella tabella 2 dell'allegato II, nell'Unione complessivamente e in ciascuno Stato membro;

b) al fine di stabilire il meccanismo di catena di custodia che garantisce il riciclaggio su scala dell'imballaggio Il meccanismo di catena di custodia di cui alla lettera b) si basa almeno sugli elementi seguenti:

i) una documentazione tecnica che riguarda la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti che sono inviati agli impianti di cernita e riciclaggio;

ii) un processo di verifica che consenta ai fabbricanti di ottenere i dati necessari dagli operatori a valle che garantiscono il riciclaggio su scala dell'imballaggio.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

I dati di cui al primo comma del presente paragrafo sono disponibili e facilmente accessibili al pubblico.

6. La Commissione valuta la granularità dei dati che devono essere comunicati ai fini della metodologia del riciclato su scala. Ove opportuno, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare la tabella 2 dell'allegato II e la tabella 3 dell'allegato XII al fine di adeguarle allo sviluppo tecnico e scientifico.

7. Entro il 2035 la Commissione può, alla luce dello sviluppo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, rivedere la soglia minima secondo cui gli imballaggi sono considerati riciclati su scala e, se necessario, presentare una proposta legislativa concernente tale revisione.

8. Al fine di aumentare il livello di riciclabilità degli imballaggi, 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo, i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 45 sono modulati in conformità delle classi di prestazione di riciclabilità, come specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 del presente articolo e negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 del presente articolo.

Per quanto riguarda i contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 45 in relazione agli imballaggi di cui al paragrafo 11, lettera g), del presente articolo, gli Stati membri tengono conto della fattibilità tecnica e della fattibilità economica del riciclaggio di tali imballaggi.

9. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII.

Se un'unità di imballaggio comprende componenti integrati, la valutazione della conformità ai criteri di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala tiene conto di tutti i componenti integrati. Una valutazione distinta è effettuata in relazione ai componenti integrati che possono separarsi gli uni dagli altri per effetto di sollecitazioni meccaniche durante il trasporto o la cernita.

Se un'unità di imballaggio comprende componenti separati, la valutazione della conformità alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e alle prescrizioni relative al riciclato su scala è effettuata separatamente per ciascun componente separato.

Tutti i componenti di un'unità di imballaggio sono compatibili con i processi consolidati di raccolta, cernita e riciclaggio sperimentati in ambiente operativo e non ostacolano la riciclabilità del corpo principale dell'unità di imballaggio.

10. In deroga ai paragrafi 2 e 3, a decorrere dal 1° gennaio 2030 gli imballaggi innovativi non conformi ai requisiti di cui al paragrafo 2 possono essere resi disponibili sul mercato per un periodo massimo di cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui sono stati immessi sul mercato.

Quando è fatto ricorso a tale deroga, l'operatore economico ne dà notifica all'autorità competente prima di immettere l'imballaggio innovativo sul mercato, fornendo tutti i dettagli tecnici che dimostrano che l'imballaggio è un imballaggio innovativo. Tale notifica include un calendario per conformarsi alle prescrizioni relative al riciclato su scala in termini di raccolta e riciclaggio dell'imballaggio innovativo. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali responsabili della vigilanza del mercato.

Se l'autorità competente ritiene che l'imballaggio non sia un imballaggio innovativo, l'operatore economico si conforma ai criteri esistenti di progettazione per il riciclaggio.

Se l'autorità competente ritiene che l'imballaggio sia un imballaggio innovativo, ne informa la Commissione.

La Commissione valuta le richieste delle autorità competenti in relazione alla natura innovativa degli imballaggi e aggiorna gli atti delegati di cui al paragrafo 4, o ne adotta di nuovi, a seconda del caso.

La Commissione monitora l'impatto della deroga di cui al primo comma sulla quantità di imballaggi immessi sul mercato. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare tale comma.

Gli Stati membri mirano costantemente a migliorare le infrastrutture di raccolta e cernita per gli imballaggi innovativi con benefici ambientali attesi.

11. Il presente articolo non si applica:

a) al confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;

b) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745;

c) agli imballaggi sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;

d) all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;

e) agli imballaggi sensibili al contatto per formule per lattanti e formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia nonché alimenti a fini medici speciali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;

f) agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;

g) agli imballaggi per la vendita fabbricati a partire da legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera; tuttavia, a tali imballaggi si applica il paragrafo 8.

12. Entro il 1° gennaio 2035 la Commissione effettua un riesame delle eccezioni di cui al paragrafo 11 tenendo conto per lo meno dell'evoluzione delle tecnologie di cernita e riciclaggio e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri. Su tale base valuta l'adeguatezza del loro mantenimento e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

Art. 7

Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica

1. Entro il 1° gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo, se posteriore, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

a) 30 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

b) 10 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;

c) 30 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

d) 35 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).

2. Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell'allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno:

a) 50 % per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

b) 25 % per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;

c) 65 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande;

d) 65 % per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

3. Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato da rifiuti di plastica post-consumo che:

a) sono stati raccolti all'interno dell'Unione a norma del presente regolamento o delle norme nazionali di recepimento delle direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi, oppure sono stati raccolti in un paese terzo in conformità di norme relative alla raccolta differenziata volte a promuovere un riciclaggio di alta qualità equivalenti a quelle cui fanno riferimento il presente regolamento e le direttive 2008/98/CE e (UE) 2019/904, a seconda dei casi; e

b) se del caso, sono stati riciclati in un impianto situato nell'Unione cui si applica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) oppure sono stati riciclati in un impianto situato in un paese terzo cui si applicano le norme relative alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno associate alle operazioni di riciclaggio e dette norme sono equivalenti a quelle relative ai limiti di emissione e ai livelli di prestazioni ambientali stabiliti in conformità della direttiva 2010/75/UE che sono applicabili a un impianto stabilito nell'Unione che svolge la stessa attività. Tale condizione si applica solo nel caso in cui tali limiti e livelli sarebbero applicabili a un impianto situato nell'Unione che svolge la stessa attività di un impianto analogo situato in un paese terzo.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) al confezionamento primario quale definito all'articolo 1, punto 23), della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 4, punto 25), del regolamento (UE) 2019/6;

b) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medici, di dispositivi esclusivamente destinati alla ricerca e di dispositivi oggetto di indagine di cui al regolamento (UE) 2017/745;

c) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto di dispositivi medico-diagnostici in vitro di cui al regolamento (UE) 2017/746;

d) all'imballaggio esterno quale definito all'articolo 1, punto 24), della direttiva 2001/83/CE e al confezionamento esterno quale definito all'articolo 4, punto 26), del regolamento (UE) 2019/6 nei casi in cui detto imballaggio o confezionamento sia necessario per soddisfare prescrizioni specifiche volte a preservare la qualità del medicinale;

e) agli imballaggi di plastica compostabile;

f) agli imballaggi usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;

g) agli imballaggi di plastica sensibili al contatto per alimenti destinati esclusivamente ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali, nonché agli imballaggi per bevande e alimenti tipicamente usati per i bambini nella prima infanzia, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 609/2013;

h) agli imballaggi di forniture, componenti e componenti del confezionamento primario per la produzione di medicinali oggetto della direttiva 2001/83/CE e per i medicinali veterinari oggetto del regolamento (UE) 2019/6 se tali imballaggi sono necessari per soddisfare le norme di qualità previste per i medicinali.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b) a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio.

6. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo è dimostrata dai fabbricanti o dagli importatori nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

7. I contributi finanziari versati dai produttori per adempiere ai loro obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 45 possono essere modulati in base alla percentuale di contenuto riciclato utilizzato nell'imballaggio. Tale eventuale modulazione tiene conto dei criteri di sostenibilità delle tecnologie di riciclaggio e dei costi ambientali ai fini del contenuto riciclato.

8. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo riciclati e raccolti all'interno dell'Unione conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nonché il formato della documentazione tecnica di cui all'allegato VII. A tal fine, la Commissione tiene conto dell'uso di materie prime secondarie risultanti di qualità sufficiente rispetto al materiale originale che possono essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie. La metodologia di verifica può includere l'obbligo di effettuare audit da parte di terzi indipendenti sui fabbricanti di contenuto riciclato nell'Unione e di imballaggi di plastica immessi sul mercato come unità di vendita separata da altri prodotti, al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'atto delegato a norma del paragrafo 9 del presente articolo.

In fase di adozione degli atti di esecuzione, la Commissione valutale tecnologie di riciclaggio disponibili, tenendo in considerazione le prestazioni economiche e ambientali di tali tecnologie, compresa la qualità del risultato, la disponibilità dei rifiuti, l'energia necessaria e le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali pertinenti.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

9. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 8, secondo comma, adotta atti delegati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, per integrare il presente regolamento stabilendo criteri di sostenibilità per le tecnologie di riciclaggio della plastica.

Ai fini del presente articolo, il contenuto riciclato è recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo che sono stati riciclati:

a) in impianti situati nell'Unione che utilizzano tecnologie di riciclaggio che soddisfano i criteri di sostenibilità stabiliti a norma del presente paragrafo; oppure

b) in impianti situati in un paese terzo che utilizzano tecnologie di riciclaggio conformemente a norme equivalenti ai criteri di sostenibilità stabiliti negli atti delegati.

10. Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia per valutare, verificare e certificare, anche mediante audit da parte di terzi, l'equivalenza delle norme applicate nel caso in cui il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo sia riciclato o raccolto al di fuori dell'Unione. La valutazione prende in considerazione le norme di protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese le norme volte a garantire che il riciclaggio sia effettuato in modo ecologicamente corretto, le norme sul riciclaggio di alta qualità, ad esempio in materia di efficienza delle risorse, e le norme di qualità per i settori del riciclaggio. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

11. Entro il 1° gennaio 2029 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 8, se posteriore, il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato contenuto negli imballaggi di cui al paragrafo 1 sono conformi alle norme stabilite nell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8.

12. Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alle percentuali minime di contenuto riciclato di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione dell'elenco di eccezioni di cui al paragrafo 4 per specifici imballaggi di plastica.

Sulla base di tale valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica non siano autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente disponibili nella pratica, tenendo conto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, compresi gli imballaggi per prodotti alimentari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare il presente regolamento al fine di:

a) prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, per specifici imballaggi di plastica; nonché

b) se del caso, modificare l'elenco delle eccezioni e di cui al paragrafo 4.

13. Se la mancanza di disponibilità o i prezzi eccessivi di specifiche materie plastiche riciclate rendono eccessivamente difficile il rispetto delle percentuali minime di contenuto riciclato di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 64 per modificare i paragrafi 1 e 2 adeguando di conseguenza le percentuali minime. Nel valutare la giustificazione di tale adeguamento, la Commissione considera le richieste di persone fisiche o giuridiche, che devono essere corredate di informazioni e dati pertinenti sulla situazione del mercato per tali rifiuti di plastica post-consumo e delle migliori prove disponibili in merito ai relativi rischi per la salute umana o animale, per la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o per l'ambiente. La Commissione adotta tale atto delegato solo in casi eccezionali, laddove insorgerebbero gravi effetti negativi sulla salute umana o animale, sulla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare o sull'ambiente.

14. Entro il 12 febbraio 2032 tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l'attuazione della percentuale minima di contenuto riciclato per il 2030 di cui al paragrafo 1e valuta in che misura tali percentuali portino a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione, la fattibilità del conseguimento delle percentuali minime per il 2040 sulla base dell'esperienza maturata nel conseguimento delle percentuali minime per il 2030 e dell'evoluzione delle circostanze, l'importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo e la necessità o l'opportunità di fissare nuove percentuali minime di contenuto riciclato. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare le percentuali minime di contenuto riciclato per il 2040.

15. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina la situazione relativa all'uso di materiali di imballaggio riciclati negli imballaggi diversi dalla plastica e, su tale base, valuta l'opportunità di stabilire misure, o di fissare obiettivi, per aumentare l'uso del contenuto riciclato in tali altri imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

(1)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

Art. 8

Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica

1. Entro il 12 febbraio 2028, la Commissione riesamina lo stato di sviluppo tecnologico e le prestazioni ambientali degli imballaggi di plastica a base biologica tenendo conto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2. Sulla base del riesame di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al fine di:

a) stabilire prescrizioni di sostenibilità per le materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;

b) stabilire obiettivi per incrementare l'uso di materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica;

c) introdurre la possibilità di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento utilizzando materie prime di plastica a base biologica anziché il contenuto riciclato recuperato dai rifiuti di plastica post-consumo, qualora non siano disponibili tecnologie di riciclaggio adeguate per gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2022/1616;

d) modificare, se del caso, la definizione di plastica a base biologica di cui all'articolo 3, punto 3).

(1)

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018).

Art. 9

Imballaggi compostabili

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, entro il 12 febbraio 2028, qualora gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera f), e le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli siano immessi sul mercato, tali imballaggi ed etichette adesive sono compatibili con le norme di compostaggio in condizioni di controllo industriale negli impianti di trattamento dei rifiuti organici e sono compatibili, se richiesto dagli Stati membri, con le norme di compostaggio domestico di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:

a) gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;

b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento.

3. Entro il 12 febbraio 2028, gli imballaggi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili e altri materiali biodegradabili, sono progettati per il riciclaggio dei materiali a norma dell'articolo 6 senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti.

4. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

5. La Commissione può valutare la possibilità di includere altri imballaggi al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, se giustificato e opportuno alla luce degli sviluppi tecnologi e normativi che incidono sull'eliminazione degli imballaggi compostabili e alle condizioni stabilite nell'allegato III e, se del caso, presenta una proposta legislativa.

6. Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni sugli imballaggi compostabili. Nel formulare tale richiesta la Commissione dovrebbe chiedere che, in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici, si tenga conto di parametri quali i tempi di ritenzione, le temperature e il rimescolamento, che riflettano le condizioni effettive nei compostaggi domestici e negli impianti di trattamento dei rifiuti organici, compresi i processi di digestione anaerobica. La Commissione chiede inoltre che tali norme includano anche la verifica che l'imballaggio compostabile sottoposto alla decomposizione biologica secondo i parametri specificati determini, in ultima analisi, la conversione in biossido di carbonio o, in assenza di ossigeno, metano, e sali minerali, biomassa e acqua.

Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione chiede inoltre alle organizzazioni europee di normazione di preparare norme armonizzate che stabiliscano le specifiche tecniche dettagliate delle prescrizioni in materia di compostaggio domestico degli imballaggi di cui al paragrafo 1.

Art. 10

Riduzione al minimo degli imballaggi

1. Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

2. Il fabbricante o l'importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all'allegato IV del presente regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se:

a) il modello dell'imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (1), o da disegni o modelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, oppure la cui forma è un marchio che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, i disegni e modelli e ai marchi sono protetti prima dell'11 febbraio 2025; e l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo inciderebbe sulla progettazione dell'imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese; o

b) il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell'Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143.

3. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo.

4. La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è dimostrata nella documentazione tecnica di cui all'allegato VII, che contiene gli elementi seguenti:

a) una spiegazione delle specifiche tecniche, delle norme e delle condizioni utilizzate per valutare l'imballaggio sulla base dei criteri di prestazione e della metodologia di cui all'allegato IV;

b) per ciascuno dei criteri di prestazione suddetti, l'individuazione delle prescrizioni di progettazione che impediscono un'ulteriore riduzione del peso o del volume dell'imballaggio;

c) risultati di prove, studi o altre fonti pertinenti, come la modellizzazione e simulazioni, utilizzati per valutare il volume o il peso minimo necessario dell'imballaggio.

Per gli imballaggi riutilizzabili, la valutazione della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo tiene conto delle caratteristiche degli imballaggi riutilizzabili e in primo luogo delle prescrizioni di cui all'articolo 11.

(1)

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3 del 5.1.2002).

(2)

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289 del 28.10.1998).

(3)

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017).

(4)

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 336 del 23.12.2015).

Art. 11

Imballaggi riutilizzabili

1. L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti:

a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte;

b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;

d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;

e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;

f) può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;

g) consente l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;

h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché

i) quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all'articolo 6.

2. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica.

3. La conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è dimostrata nelle informazioni tecniche degli imballaggi di cui all'allegato VII.

CAPO III

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA, MARCATURA E INFORMAZIONE

Art. 12

Etichettatura dell'imballaggio

1. A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, l'imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un'etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L'etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. Per gli imballaggi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, gli imballaggi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura. Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Gli imballaggi immessi sul mercato e contenenti sostanze che destano preoccupazione sono contrassegnati mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale conformemente alla metodologia di cui al secondo comma del paragrafo 7.

Oltre all'etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull'imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, sono contrassegnati da un'etichetta chiara e inequivocabile. Oltre all'etichetta nazionale, l'imballaggio può essere contrassegnato da un'etichetta colorata armonizzata stabilita nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Gli Stati membri possono esigere che gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione siano contrassegnati con tale etichetta colorata armonizzata, a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

2. L'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6, se posteriore, è contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell'Unione per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. Inoltre, gli imballaggi per la vendita riutilizzabili sono chiaramente identificati e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto di vendita.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la prescrizione che impone di recare un'etichetta e un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale non si applica ai sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all'allegato VI.

4. Se un imballaggio contemplato dall'articolo 7 è immesso sul mercato a decorrere dal 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, se posteriore, ed è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto riciclato, tale etichetta e, ove applicabile, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono conformi alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo e si basa sulla metodologia stabilita a norma dell'articolo 7, paragrafo 8. Se un imballaggio è contrassegnato da un'etichetta contenente informazioni sulla percentuale di contenuto di plastica a base biologica, tale etichetta è conforme alle specifiche stabilite nel pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6 del presente articolo.

5. Le etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni ivi contenute sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell'acquisto del prodotto tramite le vendite online. Qualora l'affissione, la stampa o l'incisione non sia possibile od opportuna in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l'etichetta, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale è apposto sull'imballaggio multiplo. Qualora persino ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le informazioni sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

Le informazioni contenute nelle etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e nel codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l'imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato.

Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4, si applicano le seguenti prescrizioni:

a) sono raccolti dati personali adeguati e pertinenti solo allo scopo limitato di consentire all'utilizzatore l'accesso alle pertinenti informazioni sulla conformità di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

Qualora un atto giuridico dell'Unione preveda che le informazioni sul prodotto imballato siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste per il prodotto imballato e per l'imballaggio, e queste due informazioni sono facilmente distinguibili.

6. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, anche se forniti mediante mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo. Nell'elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità degli imballaggi compositi. Nell'elaborare l'etichetta armonizzata per gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le eventuali differenze esistenti in merito al deposito cauzionale addebitato dagli Stati membri. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

7. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi.

Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzioni per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un'unità di imballaggio.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

8. Fatte salve le prescrizioni relative ad altre etichette armonizzate dell'UE, gli operatori economici non forniscono né espongono etichette, marchi, simboli o iscrizioni che possano indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali in merito alle prescrizioni di sostenibilità degli imballaggi, ad altre caratteristiche degli imballaggi o ad opzioni di gestione dei rifiuti di imballaggio, per i quali il presente regolamento stabilisce un'etichettatura armonizzata. La Commissione adotta, se del caso, orientamenti per chiarire gli aspetti che possono indurre in errore o confondere i consumatori o altri utilizzatori finali.

9. Entro il 12 febbraio 2027, gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore possono essere identificati, in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Tale identificazione è conseguita solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia standardizzata, aperta, di marcatura digitale al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell'imballaggio.

10. Gli imballaggi soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione diverso da quello di cui all'articolo 50, paragrafo 1, possono essere identificati, in virtù del diritto nazionale, mediante un simbolo corrispondente in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o altri utilizzatori in merito alla riciclabilità e alla riutilizzabilità dell'imballaggio negli Stati membri in cui deve essere restituito. Gli Stati membri non vietano l'apposizione di etichette relative ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione in vigore in altri Stati membri.

11. Il presente articolo non si applica al confezionamento primario né all'imballaggio o confezionamento esterno quali definiti nei regolamenti (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 e (UE) 2019/6 e nella direttiva 2001/83/CE, se non vi è spazio sull'imballaggio a causa di altre prescrizioni in materia di etichettatura definite in tali atti legislativi dell'Unione, o se l'etichettatura dell'imballaggio potrebbe compromettere l'uso sicuro dei medicinali per uso umano o dei medicinali veterinari.

12. Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 che sono fabbricati nell'Unione o importati prima della scadenza dei termini di cui a tali paragrafi, e che non sono conformi ai criteri stabiliti in tali paragrafi, possono essere messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui a tali paragrafi.

(1)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

Art. 13

Etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio

1. Entro il 12 agosto 2028, o 30 mesi dall'"adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, se tale data è posteriore, gli Stati membri provvedono affinché etichette armonizzate che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati siano apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Un contenitore per la raccolta dei rifiuti di imballaggio può recare più di un'etichetta. Tale obbligo non si applica ai contenitori soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

2. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire etichette armonizzate e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura dei contenitori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell'elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità dei sistemi di raccolta istituiti negli Stati membri nonché delle specificità degli imballaggi compositi. L'etichettatura dei contenitori corrisponde all'etichettatura dell'imballaggio di cui all'articolo 12, paragrafo 6, ad eccezione dell'etichettatura degli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Art. 14

Asserzioni ambientali

Le asserzioni ambientali quali definite all'articolo 2, lettera o), della direttiva 2005/29/CE concernenti le proprietà degli imballaggi per le quali il presente regolamento stabilisce prescrizioni giuridiche possono essere formulate in relazione agli imballaggi immessi sul mercato se soddisfano le seguenti prescrizioni:

a) le asserzioni sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili di cui al presente regolamento, conformemente ai criteri, alle metodologie e alle regole di calcolo ivi stabiliti; e

b) le asserzioni specificano se si riferiscono all'unità di imballaggio, a parte dell'unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall'operatore economico.

La conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo è dimostrata nella documentazione tecnica degli imballaggi conformemente all'allegato VII del presente regolamento.

CAPO IV

OBBLIGHI GENERALI

Art. 15

Obblighi dei fabbricanti

1. I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

2. Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, i fabbricanti eseguono o fanno eseguire per loro conto la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 e redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato VII.

Se la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 ha dimostrato la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili, i fabbricanti compilano una dichiarazione di conformità UE ai sensi dell'articolo 39.

3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e la dichiarazione di conformità UE nel modo seguente:

a) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato;

b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione di imballaggi in serie continui a essere conforme al presente regolamento. I fabbricanti tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'imballaggio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche tecniche comuni o di altre specifiche tecniche in riferimento alle quali è dichiarata la conformità o la cui applicazione è verificata. I fabbricanti, se ritengono che la conformità dell'imballaggio possa essere compromessa, effettuano o fanno effettuare per loro conto una nuova valutazione secondo la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38.

5. I fabbricanti assicurano che sull'imballaggio sia apposto un tipo, lotto o numero di serie, oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione, o ancora, se le dimensioni o la natura dell'imballaggio non lo consentono, che le informazioni prescritte siano fornite in un documento a corredo del prodotto imballato.

6. I fabbricanti riportano sull'imballaggio o mediante un codice QR o altro supporto dati il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale presso cui possono essere contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove ciò non sia possibile, le informazioni prescritte sono fornite insieme con quelle rese disponibili tramite il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto e digitale di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2, 4 o 5, o in un documento a corredo del prodotto imballato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato.

7. I fabbricanti garantiscono che le informazioni fornite a norma dei paragrafi 5 e 6 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato o si confondano con esse.

8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento non sia conforme a una o più prescrizioni applicabili in virtù degli articoli da 5 a 12 prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. I fabbricanti informano immediatamente l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, l'obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili stabilite negli articoli da 5 a 12 o norma degli stessi non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'11 febbraio 2025.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, compresa la documentazione tecnica, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale. I fabbricanti collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

11. I paragrafi 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto personalizzati per dispositivi medici e sistemi medici configurabili destinati all'uso in ambienti industriali e sanitari.

12. Qualora la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale rientri nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale sia situato nell'Unione, la persone fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio è considerata il fabbricante ai fini del presente articolo.

Art. 16

Obblighi di informazione dei fornitori di imballaggi o di materiali di imballaggio

1. I fornitori forniscono al fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio e dei materiali di imballaggio al presente regolamento, compresa la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11, in una o più lingue di facile comprensione per il fabbricante. Tali informazioni e documentazione sono fornite in formato cartaceo o elettronico.

2. Se del caso, la documentazione e le informazioni richieste a norma di atti giuridici dell'Unione applicabili agli imballaggi sensibili al contatto fanno parte delle informazioni e della documentazione da fornire al fabbricante a norma del paragrafo 1.

Art. 17

Rappresentanti autorizzati

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:

a) tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica nel modo seguente:

i) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato; e

ii) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato;

b) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, in merito a qualsiasi misura intrapresa in merito ai casi di non conformità dell'imballaggio che rientra nel suo mandato;

c) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione tecnica necessarie per dimostrare la conformità dell'imballaggio in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità;

d) a seguito di una richiesta di un'autorità nazionale competente, mettere a disposizione i documenti pertinenti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;

e) porre fine al mandato se il fabbricante agisce in modo contrario agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

Gli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritto a norma degli articoli da 5 a 11 non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

Art. 18

Obblighi degli importatori

1. Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

2. Prima di immettere l'imballaggio sul mercato, gli importatori assicurano che:

a) sia stata eseguita dal fabbricante la procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 38 e tale fabbricante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta agli articoli da 5 a 11 o a norma degli stessi;

b) l'imballaggio sia etichettato conformemente all'articolo 12;

c) l'imballaggio sia corredato dei documenti prescritti; e

d) il fabbricante abbia soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafi 5 e 6.

L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere che un imballaggio non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, non lo immette sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme.

3. Gli importatori riportano sull'imballaggio il proprio nome e la denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l'indirizzo postale al quale possono esser contattati e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici mediante cui possono essere contattati. Ove non sia possibile indicare tali informazioni sull'imballaggio, esse sono fornite tramite il supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui all'articolo 12 o in un documento a corredo del prodotto imballato.

4. Gli importatori garantiscono che le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 siano chiare, comprensibili e leggibili e non sostituiscano od oscurino le informazioni prescritte da altri atti giuridici dell'Unione sull'etichettatura del prodotto imballato né si confondano con esse.

5. Gli importatori garantiscono che, mentre l'imballaggio è sotto la loro responsabilità, vuoto o contenente un prodotto, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Gli importatori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle eventuali misure correttive adottate.

7. Gli importatori tengono una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e assicurano che, su richiesta, la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e prescritta in conformità o a norma degli articoli da 5 a 11 possa essere resa disponibile a dette autorità, nel modo seguente:

a) nel caso di un imballaggio monouso: per un periodo di cinque anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato; e

b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per un periodo di dieci anni dalla data in cui l'imballaggio è stato immesso sul mercato.

8. Gli importatori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie, compresa la documentazione tecnica, per dimostrare la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea. I documenti sono messi a disposizione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorità nazionale.

9. Gli importatori collaborano con l'autorità nazionale competente in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

Art. 19

Obblighi dei distributori

1. Quando mettono imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza in relazione alle prescrizioni del presente regolamento.

2. Prima di mettere imballaggi a disposizione sul mercato, i distributori verificano che:

a) il produttore soggetto agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per l'imballaggio sia iscritto nel registro dei produttori di cui all'articolo 44;

b) l'imballaggio sia etichettato conformemente all'articolo 12; e

c) il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 18, paragrafo 3.

3. Se il distributore, prima di mettere gli imballaggi a disposizione sul mercato, ritiene o ha motivo di credere che essi non siano conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi, o che il fabbricante o l'importatore non rispetti le prescrizioni applicabili di cui, rispettivamente, all'articolo 15, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 18, paragrafo 3, non mette gli imballaggi a disposizione sul mercato fino a quando non siano stati resi conformi o fino a quando il fabbricante o l'importatore non ottemperi a dette prescrizioni.

I distributori garantiscono che, mentre gli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, sono sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la loro conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

4. Le informazioni comunicate dal produttore non possono essere utilizzate dal distributore per scopi diversi dalla verifica della conformità alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi. In particolare, è vietato l'uso improprio di tali informazioni da parte dei distributori a fini commerciali.

5. I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un imballaggio che hanno messo a disposizione sul mercato insieme con il prodotto imballato non sia conforme alle prescrizioni applicabili stabiliti agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie a renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi.

I distributori informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione l'imballaggio in merito alla sospetta non conformità e alle misure correttive adottate.

6. I distributori forniscono all'autorità nazionale che ne ha fatto richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione cui hanno accesso e che sono pertinenti per dimostrare la conformità di un imballaggio alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi, in una o più lingue di facile comprensione per detta autorità. Tali informazioni e documentazione sono fornite in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea.

I distributori collaborano con l'autorità nazionale in ogni azione intrapresa per porre rimedio ai casi di non conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi.

Art. 20

Obblighi dei fornitori di servizi di logistica

I fornitori di servizi di logistica provvedono affinché le condizioni di stoccaggio, manipolazione e imballaggio, indirizzamento o spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi, vuoti o contenenti un prodotto, imballati da essi manipolati alle prescrizioni stabiliti agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi.

Art. 21

Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 15.

Qualora un importatore o distributore di cui al primo comma rientri nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio all'importatore o distributore sia situato nell'Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio è considerato fabbricante ai fini dell'articolo 15.

Art. 22

Identificazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici forniscono alle autorità di vigilanza del mercato che ne fanno richiesta le informazioni seguenti:

a) l'identità di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro imballaggi o prodotti imballati;

b) l'identità di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito imballaggi o prodotti imballati.

2. Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), come segue:

a) nel caso di un imballaggio monouso: per cinque anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato fornito loro l'imballaggio;

b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per dieci anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato loro fornito loro o l'imballaggio.

Art. 23

Obblighi di informazione dei gestori dei rifiuti di imballaggio

I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente alle autorità competenti le informazioni sui rifiuti di imballaggio elencati nella tabella 3 dell'allegato XII del presente regolamento, eccetto le informazioni sull'imballaggio messo a disposizione sul territorio di uno Stato membro per la prima volta, tramite uno o più registri elettronici, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente ai produttori, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell'adempimento di tali obblighi, nel caso dell'adempimento collettivo di detti obblighi, tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all'articolo 44, paragrafo 10.

In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che, qualora le autorità pubbliche siano responsabili dell'organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, i gestori dei rifiuti di imballaggio forniscano su base annua a tali autorità pubbliche tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all'articolo 44, paragrafo 10, o mediante altri mezzi a integrazione del registro o dei registri elettronici, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

CAPO V

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI RIDURRE GLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGI

Art. 24

Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi

1. Entro il 1° gennaio 2030 o 3anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, se posteriore, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %.

2. Entro il 12 febbraio 2028, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire la metodologia per il calcolo della proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1. Tale metodologia tiene conto delle particolari caratteristiche degli imballaggi che devono essere collocati in uno spazio vuoto sufficientemente ampio per conformarsi alle prescrizioni giuridiche applicabili o per proteggere il prodotto, come, in particolare, i prodotti imballati di forma irregolare, gli imballaggi contenenti più prodotti o imballaggi per la vendita, gli imballaggi contenenti prodotti liquidi, i prodotti imballati il cui contenuto è facilmente danneggiabile e i prodotti imballati che a causa delle loro dimensioni ridotte possono essere danneggiati da prodotti più grandi, e lo spazio minimo sugli imballaggi per il trasporto necessario per apporre le etichette di spedizione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

3. Ai fini del calcolo della proporzione di cui al paragrafo 1 si applicano le definizioni seguenti:

a) spazio vuoto: la differenza tra il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico e il volume dell'imballaggio per la vendita ivi contenuto;

b) proporzione dello spazio vuoto: il rapporto tra lo spazio vuoto quale definito alla lettera a) e il volume totale dell'imballaggio multiplo, dell'imballaggio per il trasporto o dell'imballaggio per il commercio elettronico.

Lo spazio occupato da materiali di riempimento, quali ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

4. Entro il 12 febbraio 2028, gli operatori economici che riempiono l'imballaggio per la vendita provvedono affinché lo spazio vuoto sia ridotto al minimo necessario per garantire la funzionalità dell'imballaggio, compresa la protezione del prodotto. Nell'imballaggio per la vendita, per proporzione dello spazio vuoto si intende la differenza tra il volume interno totale dell'imballaggio per la vendita e il volume del prodotto imballato.

Ai fini della valutazione della conformità al presente paragrafo, lo spazio riempito da materiali di riempimento, come ritagli di carta, cuscini d'aria, involucri a bolle d'aria, spugne di riempimento, schiuma di riempimento, lana di legno, polistirene o trucioli di polistirolo espanso è considerato spazio vuoto.

Per l'imballaggio per la vendita di prodotti soggetti ad assestamento durante il trasporto o per i quali è necessario uno spazio vuoto superiore per proteggere il prodotto alimentare, o altri prodotti che presentano tali caratteristiche:

a) la conformità al presente paragrafo è valutata considerando il livello di riempimento dell'imballaggio al momento del riempimento;

b) l'aria tra i prodotti alimentari imballati o al loro interno o i gas protettivi non sono considerati spazio vuoto.

5. Gli operatori economici che utilizzano imballaggi per la vendita come imballaggi per il commercio elettronico o che usano imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo sono esonerati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Essi garantiscono tuttavia che gli imballaggi per la vendita siano conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 10.

6. Entro il 12 febbraio 2032 la Commissione riesamina la proporzione dello spazio vuoto di cui al paragrafo 1 nonché le esenzioni di cui al paragrafo 5 e valuta la possibilità di stabilire proporzioni dello spazio vuoto per gli imballaggi per la vendita, in particolare per giocattoli, cosmetici, kit per il fai-da-te e prodotti elettronici.

Art. 25

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono mantenere le restrizioni adottate prima del 1° gennaio 2025 relative all'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V ma realizzati con materiali non elencati nell'allegato V.

3. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire alle microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati all'allegato V, punto 3, del presente regolamento se è stato dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dall'uso di tali imballaggi o ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

5. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione valuta l'impatto ambientale positivo delle restrizioni e delle deroghe ed esenzioni a tali restrizioni, e tiene conto della disponibilità di soluzioni di imballaggio alternative che soddisfino le prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili agli imballaggi sensibili al contatto. Sulla base di tale valutazione, e al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio, la Commissione riesamina la presente disposizione e l'allegato V al fine di adattarli al progresso tecnologico e scientifico. Sulla base di tale riesame, la Commissione valuta l'opportunità di stabilire nuove restrizioni per quanto riguarda l'utilizzo di specifici formati di imballaggio e l'importanza di mantenere le deroghe e le esenzioni di cui al presente articolo e, se necessario, presenta una proposta legislativa.

6. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che illustrino più nel dettaglio l'allegato V, compresi esempi dei formati di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione, e le eventuali esenzioni alle restrizioni, e forniscono un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dall'allegato V, punto 2.

Art. 26

Obblighi in materia di imballaggi riutilizzabili

1. Gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi riutilizzabili per la prima volta nel territorio di uno Stato membro garantiscono l'esistenza di un sistema di riutilizzo di detti imballaggi in tale Stato membro, che comprenda un incentivo ad assicurare la raccolta di tale imballaggio e che soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato VI. Gli operatori economici si considerano adempienti rispetto al presente paragrafo qualora si avvalgano dei sistemi di riutilizzo esistenti siano già operativi negli Stati membri.

2. La descrizione della conformità del sistema alle prescrizioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nella documentazione tecnica sugli imballaggi riutilizzabili da fornire a norma dell'articolo 11, paragrafo 3. A tal fine, il fabbricante richiede le pertinenti conferme scritte ai partecipanti al sistema di cui all'allegato VI.

Art. 27

Obbligo relativo ai sistemi di riutilizzo

1. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili partecipano a uno o più sistemi di riutilizzo e garantiscono che i sistemi di riutilizzo in cui possono essere riutilizzati gli imballaggi riutilizzabili siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte A.

2. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili garantiscono che tali imballaggi siano ricondizionati conformemente all'allegato VI, parte B, prima di renderli nuovamente disponibili all'uso da parte degli utilizzatori finali.

3. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili possono designare terzi responsabili di uno o più sistemi comuni di riutilizzo.

Qualora gli operatori economici abbiano nominato un terzo di cui al primo comma, gli obblighi di cui al presente articolo sono adempiuti dai terzi per loro conto.

4. Gli operatori economici che fanno uso di imballaggi riutilizzabili in sistemi a circuito chiuso in conformità delle prescrizioni di cui all'allegato VI sono tenuti a restituire l'imballaggio a uno o più punti di raccolta identificati dai partecipanti al sistema e approvati dal gestore del sistema.

Art. 28

Obblighi relativi alla ricarica

1. Gli operatori economici che offrano la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica comunicano agli utilizzatori finali quanto segue («norme relative alla ricarica»):

a) i tipi di contenitori che possono essere utilizzati per acquistare i prodotti offerti mediante ricarica;

b) le norme igieniche per la ricarica;

c) la responsabilità dell'utilizzatore finale in relazione alla salute e alla sicurezza per quanto riguarda l'uso dei contenitori di cui alla lettera a).

Le norme relative alla ricarica sono regolarmente aggiornate e chiaramente esposte nei locali di ricarica o altrimenti comunicate agli utilizzatori finali.

2. Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che le stazioni di ricarica siano conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VI, parte C, e a tutte le prescrizioni stabilite in altri atti giuridici dell'Unione per la vendita di prodotti tramite ricarica.

3. Gli operatori economici che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica garantiscono che se imballaggi o contenitori sono messi a disposizione degli utilizzatori finali nelle stazioni di ricarica, tali imballaggi e tali contenitori non siano forniti gratuitamente se gli imballaggi non soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VI o siano forniti nell'ambito di un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

4. Gli operatori economici possono rifiutare di riempire un contenitore fornito dall'utilizzatore finale se non rispetta le norme relative alla ricarica comunicate dall'operatore economico a norma del paragrafo 1, in particolare se gli operatori economici ritengono che il contenitore sia non igienico o non consono alla vendita di cibo o bevande. Gli operatori economici non si assumono alcuna responsabilità per i problemi di igiene o di sicurezza alimentare che derivano dall'uso di contenitori forniti dall'utilizzatore finale.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 si adoperano per destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica sia per i prodotti alimentari che per quelli non alimentari.

Art. 29

Obiettivi di riutilizzo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

A decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti, nei formati elencati al paragrafo 1 del presente articolo, nel territorio dell'Unione tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, quale definita all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nei formati elencati al paragrafo 1, al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:

a) usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;

b) usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore economico che li ha ordinati;

c) in formato flessibile, usati per il trasporto, che sono a contatto diretto con gli alimenti e i mangimi quali definiti all'articolo 2 e all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002, o con ingredienti alimentari quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

d) sotto forma di scatole di cartone.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione provvedono affinché almeno il 10 % di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

A decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 25 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

A decorrere dal 1° gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per mettere a disposizione almeno il 40 % dei prodotti di cui al primo comma in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

I distributori finali assicurano che i prodotti imballati fabbricati con il proprio marchio contribuiscono su base equa e proporzionata al conseguimento degli obiettivi di cui al presente paragrafo.

7. Gli obiettivi stabiliti al paragrafo 6 non si applicano:

a) alle bevande considerate altamente deperibili a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011 nonché al latte e ai prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte di cui ai codici 2202 99 11 e 2202 99 15 della nomenclatura combinata (NC) di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (2);

b) alle categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, da 3 a 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) ai prodotti vitivinicoli aromatizzati definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

d) ai prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e da ortaggi e ad altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;

e) alle bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208.

8. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione pubblica orientamenti, in consultazione con gli Stati membri, sui tipi di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 6 e 7.

9. I distributori finali di cui al paragrafo 6 riprendono gratuitamente tutti gli imballaggi riutilizzabili dello stesso tipo, forma e dimensione degli imballaggi che mettono a disposizione sul mercato, nell'ambito di tale specifico sistema di riutilizzo presso il punto vendita, garantendo il recupero e la restituzione di tali imballaggi lungo l'intera catena di distribuzione. I distributori finali garantiscono che gli utilizzatori finali siano in grado di restituire gli imballaggi nel luogo in cui avviene l'effettiva consegna dell'imballaggio o nelle sue immediate vicinanze. Il distributore finale rimborsa integralmente i depositi cauzionali associati o adotta misure per notificare la restituzione dell'imballaggio conformemente alle norme di governance dello specifico sistema di riutilizzo al fine di rimborsare, se del caso, eventuali depositi cauzionali associati.

10. Se, in un dato anno civile, un distributore finale ha una superficie di vendita non superiore a 100 m2, tale distributore finale è esentato dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 in tale anno civile. Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare la soglia relativa alla superficie di vendita.

11. Gli Stati membri possono esentare i distributori finali dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata su un'isola con meno di 2 000 abitanti.

Gli Stati membri possono inoltre esentare i distributori finali dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 6 se la loro superficie di vendita è situata in un comune con una densità di popolazione inferiore a 54 abitanti/km2. Tuttavia, gli obiettivi di cui al paragrafo 6 si applicano ai distributori finali con una superficie di vendita in centri abitati con più di 5 000 abitanti.

Se un distributore finale che è stato esentato a norma del primo o secondo comma vende i prodotti di cui al paragrafo 6 in imballaggi riutilizzabili, provvede al ritiro di tali imballaggi conformemente al paragrafo 9. Se il distributore finale che è stato esentato ai sensi del primo o secondo comma ha più di una superficie di vendita e solo una o solo alcune di tali superfici sono situate su tale isola o in tale comune, le bevande pertinenti messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in tali superfici di vendita non sono calcolate al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 6.

12. Gli Stati membri possono consentire ai distributori finali di formare raggruppamenti al fine di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 6, purché ciascun raggruppamento:

a) non superi il 40 % della quota di mercato della pertinente categoria di bevande;

b) sia costituito da un massimo di cinque distributori finali; e

c) riguardi solo le categorie di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro da tutti i membri del raggruppamento.

La condizione di cui alla lettera b) non si applica se i distributori finali operano sotto lo stesso marchio.

Se uno Stato membro accorda ai distributori finali la possibilità di formare raggruppamenti a norma del primo comma, ciascun raggruppamento fornisce all'autorità competente dello Stato membro almeno le informazioni seguenti:

a) i distributori finali inclusi nel raggruppamento; e

b) il distributore finale nominato responsabile del raggruppamento e punto di contatto.

Gli Stati membri possono richiedere la fornitura di ulteriori informazioni necessarie per l'esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo 6 in combinato disposto con il presente paragrafo.

I distributori finali garantiscono che i loro accordi di raggruppamento siano conformi agli articoli 101 e 102 TFUE. Fatta salva l'applicabilità generale a tali raggruppamenti delle norme dell'Unione in materia di concorrenza, tutti i membri di un raggruppamento garantiscono in particolare che né la condivisione dei dati né lo scambio di informazioni, incluso in rapporto ai dati relativi alle vendite future, avvengano nel contesto dei loro accordi di raggruppamento, tranne per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del presente regolamento.

Entro il 1° gennaio 2028 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 64 che integrano il presente regolamento stabilendo e specificando le condizioni dettagliate e gli obblighi di comunicazione da applicare agli accordi di raggruppamento di cui al presente paragrafo, tenendo conto del tipo e della quantità di imballaggi che ciascun distributore finale immette sul mercato ogni anno civile e dell'ubicazione dei distributori finali.

13. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo per un anno civile se, nel corso di tale anno civile:

a) hanno messo a disposizione nel territorio di uno Stato membro non più di 1 000 kg di imballaggi; e

b) rientravano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025.

Sulla base delle particolari condizioni della distribuzione finale e di alcuni settori manifatturieri, anche a livello nazionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare le soglie di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

14. Gli Stati membri possono esentare gli operatori economici dagli obblighi di cui al presente articolo per un periodo di 5 anni, alle condizioni seguenti:

a) lo Stato membro che concede l'esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l'obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;

b) lo Stato membro che concede l'esenzione è sulla buona strada per conseguire i pertinenti obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 43 e può dimostrare di aver ridotto i rifiuti di imballaggio generati pro capita di almeno il 3 % entro il 2028 rispetto ai rifiuti di imballaggio generati pro capita nel 2018; e

c) gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52.

Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro se tutte le condizioni sono soddisfatte.

15. Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nei paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo, nella misura in cui tali obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 43.

16. Alle condizioni di cui all'articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici riguardanti le bevande messe a disposizione in imballaggi per la vendita che non rientrano nel paragrafo 6 del presente articolo, se tali obiettivi supplementari siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 43.

17. Gli obiettivi di cui al presente articolo sono calcolati per il periodo di un anno civile.

18. Al fine di tener conto degli sviluppi e dei dati scientifici ed economici più recenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo:

a) esenzioni per gli operatori economici in aggiunta a quelle di cui al presente articolo, a causa di particolari vincoli economici riscontrati in un settore specifico in relazione al rispetto degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo;

b) esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni di igiene e sicurezza alimentare che impediscano il conseguimento di tali obiettivi;

c) esenzioni per specifici formati di imballaggio contemplati dagli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo in caso di questioni ambientali che impediscano il conseguimento di tali obiettivi.

19. Entro il 1° gennaio 2034, tenendo conto dell'evoluzione dello stato dell'arte della tecnologia e dell'esperienza pratica acquisita dagli operatori economici e dagli Stati membri, la Commissione presenta una relazione in cui riesamina l'attuazione degli obiettivi per il 2030 di cui al presente articolo. In tale relazione valuta, anche dalla prospettiva dell'analisi del ciclo di vita degli imballaggi monouso e degli imballaggi riutilizzabili, quanto segue:

a) la misura in cui gli obiettivi del 2030 abbiano portato a soluzioni che promuovono imballaggi sostenibili che siano efficaci e di facile attuazione;

b) la fattibilità del conseguimento degli obiettivi del 2040 sulla base dell'esperienza maturata nel conseguimento degli obiettivi per il 2030 e dell'evoluzione delle circostanze;

c) l'importanza di mantenere le esenzioni e le deroghe di cui al presente articolo; e

d) la necessità o la pertinenza di fissare nuovi obiettivi di riutilizzo e ricarica di altre categorie di imballaggio.

La relazione della Commissione comprende una valutazione d'impatto sull'occupazione. Tale relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa che modifica il presente articolo, in particolare gli obiettivi per il 2040. Entro dicembre 2032 gli Stati membri forniscono alla Commissione dati sulla valutazione d'impatto sull'occupazione relativa all'attuazione degli obiettivi di riutilizzo nei loro rispettivi territori nazionali. Prima di presentare i dati alla Commissione, gli Stati membri informano e consultano le parti sociali nazionali che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro nei settori interessati dagli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi.

(1)

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011).

(2)

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987).

(3)

Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014).

Art. 30

Norme per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo

1. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 5, l'operatore economico che utilizza l'imballaggio calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

a) il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all'articolo 29, paragrafo 1 o 5, se del caso, che costituiscono imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo, utilizzati in un anno civile;

b) il numero di unità equivalenti di qualsiasi dei formati di imballaggio di cui all'articolo 29, paragrafo 1 o 5, se del caso, diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo, utilizzati in un anno civile.

2. Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 33, il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori tali prodotti nel territorio di uno Stato membro calcola, separatamente per ciascun obiettivo:

a) il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in un anno civile;

b) il numero totale di unità di vendita o il volume totale di bevande messe a disposizione nel territorio di uno Stato membro in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) in un anno civile.

3. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la metodologia di calcolo degli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

4. L'obbligo di dimostrare il conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2030 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se posteriore.

Art. 31

Comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo

1. Gli operatori economici di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 8, presentano, all'autorità competente di cui all'articolo 40, una relazione contenente i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, per ogni anno civile.

2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti i dati.

3. Il primo anno di riferimento per la comunicazione è l'anno civile 2030.

4. Le autorità competenti istituiscono sistemi elettronici attraverso i quali i dati sono loro comunicati e specificano i formati da utilizzare.

5. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori economici di fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per garantire l'attendibilità dei dati comunicati.

6. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione di cui al paragrafo 1.

7. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione istituisce un osservatorio europeo sul riutilizzo. L'osservatorio è responsabile di monitorare l'attuazione delle misure stabilite nel presente regolamento, di raccogliere dati sulle pratiche di riutilizzo e di contribuire allo sviluppo di migliori pratiche in materia di riutilizzo.

Art. 32

Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto

1. Entro il 12 febbraio 2027:

a) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire;

b) i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro alimenti pronti, garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire.

2. Qualora i consumatori portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, i distributori finali di cui al paragrafo 1 offrono loro i prodotti a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto alla vendita dell'unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.

I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in un contenitore ricaricabile fornito dal consumatore.

Art. 33

Offerta di riutilizzo per il settore dell'asporto

1. Entro il 12 febbraio 2028 i distributori finali che svolgono la loro attività commerciale nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering e che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l'opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

2. I distributori finali informano i consumatori presso il punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili.

3. I distributori finali offrono i prodotti destinati a riempire un imballaggio riutilizzabile a prezzi non superiori e a condizioni non meno favorevoli rispetto all'unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.

4. I distributori finali sono esentati dall'applicazione del presente articolo se rientrano nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025.

5. A decorrere dal 2030 i distributori finali si adoperano per offrire il 10 % dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.

6. Alle condizioni di cui all'articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel paragrafo 5 del presente articolo, nella misura in cui obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 43.

CAPO VI

BORSE DI PLASTICA

Art. 34

Borse di plastica

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.

Una riduzione consolidata si considera conseguita se il consumo annuo non supera 40 borse di plastica in materiale leggero pro capite, o l'obiettivo equivalente in peso, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Le misure adottate dagli Stati membri per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 tengono conto dell'impatto ambientale delle borse di plastica in materiale leggero nelle fasi di fabbricazione, riciclaggio o smaltimento e delle loro proprietà di compostaggio, durabilità o uso specifico previsto. In deroga all'articolo 4 tali misure possono includere restrizioni alla commercializzazione, purché siano proporzionate e non discriminatorie.

3. In aggiunta alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono adottare misure, quali strumenti economici e obiettivi nazionali di riduzione, riguardanti qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dallo spessore del materiale, conformemente agli obblighi derivanti dal TFUE.

4. Gli Stati membri possono escludere dagli obblighi di cui al paragrafo 1 le borse di plastica in materiale ultraleggero necessarie a fini igienici o fornite come imballaggi per la vendita di alimenti sfusi al fine di evitare lo spreco di alimenti.

5. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione elabora una relazione sui materiali di imballaggio, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, suscettibili di avere un impatto più dannoso sull'ambiente rispetto alle borse di plastica in materiale leggero e, se del caso, presenta una proposta legislativa che definisce obiettivi di riduzione e misure per conseguirli.

CAPO VII

CONFORMITA' DELL'IMBALLAGGIO

Art. 35

Metodi di prova, misurazione e calcolo

Ai fini della conformità e della verifica della conformità degli imballaggi alle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, le prove, le misurazioni e i calcoli sono effettuati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi più avanzati generalmente riconosciuti e i cui risultati sono considerati di bassa incertezza.

Art. 36

Presunzione di conformità

1. I metodi di prova, misurazione e calcolo di cui all'articolo 35 che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni contemplate da tali norme o da parti di esse.

2. Se i metodi di prova, misurazione e calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono effettuati da organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), essi sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli imballaggi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12 e agli articoli 24 e 26, o a norma degli stessi, contemplate da tali norme o da parti di esse.

(1)

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008).

Art. 37

Specifiche comuni

1. Gli imballaggi conformi a specifiche comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo o a parti di esse sono considerate conformi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 o norma degli stessi, nella misura in cui le prescrizioni sono contemplate dalle specifiche comuni o da parti di esse.

2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire specifiche comuni per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) una tra le condizioni seguenti:

i) nessun riferimento alle norme armonizzate che coprono le pertinenti prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, del presente regolamento, o a norma degli stessi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012 e non si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un periodo ragionevole; o

ii) la norma esistente non soddisfa le prescrizioni cui la richiesta intende riferirsi; e

b) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione ha chiesto a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere una norma armonizzata per le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26 del presente regolamento, o a norma degli stessi, e:

i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; o

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme armonizzate richieste:

- non sono adottate entro il termine fissato nella richiesta,

- non soddisfano la richiesta, oppure

- non sono pienamente in linea con le prescrizioni cui intendono riferirsi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

3. Prima di predisporre il progetto di atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione informa il comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 di ritenere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Qualora un'organizzazione europea di normazione adotti una norma armonizzata e proponga la norma armonizzata alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta la norma armonizzata conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo o le parti di essi che contemplano le stesse prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi.

5. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritenga che una specifica comune non soddisfi completamene le prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, 24 e 26, o a norma degli stessi, esso ne informa la Commissione fornendo una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.

Art. 38

Procedura di valutazione della conformità

La valutazione della conformità degli imballaggi alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o a norma degli stessi, è effettuata secondo la procedura di cui all'allegato VII.

Art. 39

Dichiarazione di conformità UE

1. La dichiarazione di conformità UE attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 5 a 12, o norma degli stessi.

2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato VIII, contiene gli elementi specificati nel modulo di cui all'allegato VII ed è continuamente aggiornata. E' stilata o tradotta in una o più lingue richieste dallo Stato membro sul cui mercato l'imballaggio è immesso o messo a disposizione.

3. Se all'imballaggio o al prodotto imballato si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, viene compilata, se del caso, un'unica dichiarazione di conformità UE in relazione a tutti gli atti dell'Unione di cui trattasi. La dichiarazione indica gli atti dell'Unione interessati e i riferimenti della loro pubblicazione. La dichiarazione può consistere in un fascicolo comprendente le pertinenti singole dichiarazioni di conformità UE.

4. Con la dichiarazione di conformità UE, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

5. Le autorità competenti si adoperano per controllare l'accuratezza di almeno una parte delle dichiarazioni di conformità all'anno, valutata secondo un approccio basato sul rischio, e adottano le misure necessarie per rimediare alla non conformità, come il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

CAPO VIII

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Sezione 1

Disposizioni generali

Art. 40

Autorità competente

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione degli obblighi di cui al presente capo, all'articolo 6, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafi da 1 a 7 e 9, e agli articoli da 30 a 34.

2. Gli Stati membri stabiliscono i particolari dell'organizzazione e del funzionamento della o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali che disciplinano:

a) la registrazione dei produttori in conformità dell'articolo 44;

b) l'organizzazione e il monitoraggio degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafi 7 e 8;

c) la sorveglianza dell'attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell'articolo 45;

d) l'autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore in conformità dell'articolo 47;

e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell'articolo 56.

3. Entro il 12 luglio 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.

Art. 41

Segnalazione preventiva

1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 43 e 52, al più tardi tre anni prima della scadenza di ciascun termine ivi specificato.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

a) una stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b) un elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire gli obiettivi entro i termini rispettivamente stabiliti, corredato di opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati;

c) esempi di migliori pratiche applicate in tutta l'Unione, che potrebbero fornire linee guida per progredire verso il conseguimento degli obiettivi.

Art. 42

Piani di gestione dei rifiuti e programmi di prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri includono nei piani di gestione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che comprenda le misure adottate conformemente agli articoli 48, 50 e 52 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri includono nei programmi di prevenzione dei rifiuti che devono essere formulati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE un capitolo specifico sulla prevenzione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio e degli imballaggi gettati nei rifiuti, che comprenda le misure adottate conformemente agli articoli 43 e 51 del presente regolamento.

Sezione 2

Prevenzione dei rifiuti

Art. 43

Prevenzione dei rifiuti di imballaggio

1. Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE, almeno del:

a) 5 % entro il 2030;

b) 10 % entro il 2035;

c) 15 % entro il 2040.

2. Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di imballaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, entro il 12 febbraio 2027, la Commissione stabilisce un fattore di correzione per tenere conto dell'aumento o del calo del turismo rispetto all'anno di base 2018 mediante atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, lettera c). Tale fattore di correzione si basa sul tasso di produzione di rifiuti di imballaggio per turista e sulla variazione del numero di turisti relativo all'anno di base 2018 e tiene conto del potenziale di riduzione dei rifiuti di imballaggio nel turismo.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 4, gli Stati membri che hanno già istituito sistemi separati per la gestione dei rifiuti di imballaggio domestici, da un lato, e dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali, dall'altro, possono mantenere tali sistemi.

4. Nel conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro si adopera per ridurre la quantità di rifiuti di imballaggio di plastica prodotti.

5. Oltre alle misure specificate nel presente regolamento, gli Stati membri, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti e al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, attuano misure volte a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi. Tali misure possono includere il ricorso a strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, fra cui le misure di cui agli allegati IV e IV bis della direttiva 2008/98/CE, o altri strumenti e misure appropriati, compresi gli incentivi forniti attraverso regimi di responsabilità estesa del produttore e gli obblighi imposti ai produttori o alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare piani di prevenzione dei rifiuti. Le misure sono proporzionate e non discriminatorie e sono concepite in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza. Tali misure non comportano un passaggio a materiali di imballaggio più leggeri utilizzati per conseguire l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio.

6. Ai fini del paragrafo 5 del presente articolo e fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri incentivano ristoranti, mense, bar, caffè e servizi di ristorazione a servire ai loro clienti acqua di rubinetto, se disponibile, a titolo gratuito o a prezzi modici, in formato riutilizzabile o ricaricabile.

7. Ai fini del paragrafo 5, gli Stati membri possono introdurre misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che vadano oltre gli obiettivi minimi di cui al paragrafo 1, agendo conformemente al presente regolamento.

8. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, entro il 31 dicembre 2025, chiedere alla Commissione di utilizzare un anno di base diverso dal 2018 per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro presenta tale richiesta, la Commissione può, fatti salvi i paragrafi 5 e 7, autorizzare gli Stati membri a utilizzare l'anno di base diverso ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, a condizione che lo Stato membro fornisca prove documentate attestanti:

a) un aumento significativo dei rifiuti di imballaggio nel corso dell'anno che richiede di utilizzare come base ai fini del calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1;

b) che l'aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) è dovuto unicamente a modifiche delle procedure di comunicazione;

c) che l'aumento significativo dei rifiuti di imballaggio dimostrato a norma della lettera a) non è dovuto a un aumento dei consumi; e

d) una migliore comparabilità dei dati tra gli Stati membri.

9. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1 e valuta la necessità di includere obiettivi specifici per determinati materiali di imballaggio. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

(1)

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020).

Sezione 3

Registro dei produttori e responsabilità estesa del produttore

Art. 44

Registro dei produttori

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del primo atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 14, ciascuno Stato membro istituisce un registro nazionale finalizzato a verificare il rispetto, da parte dei produttori, delle prescrizioni del presente capo.

Ciascun registro nazionale fornisce i collegamenti ai siti web di altri registri nazionali dei produttori per facilitare, in tutti gli Stati membri, la registrazione dei produttori o dei rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore.

2. I produttori sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al paragrafo 1 del presente articolo in ciascuno Stato membro nel cui territorio mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio o prodotti imballati, o in cui disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, presentando una domanda di registrazione all'autorità competente responsabile del registro dello Stato membro in questione. Se un produttore ha incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 46, paragrafo 1, gli obblighi di cui al presente articolo sono assolti da tale organizzazione, salvo se diversamente specificato dallo Stato membro in cui è istituito il registro.

3. Gli Stati membri possono prevedere che gli obblighi di cui al presente articolo, sulla base di un mandato scritto, possano essere adempiuti, in nome e per conto dei produttori, da un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore.

4. Se i produttori o, se del caso, conformemente all'articolo 45, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore non sono registrati in uno Stato membro, essi non mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro per la prima volta imballaggi o prodotti imballati, o disimballano prodotti imballati senza essere utilizzatori finali, in tale Stato membro.

5. La domanda di registrazione contiene le informazioni da trasmettere conformemente all'allegato IX, parte A. Uno Stato membro può richiedere ai produttori di fornire informazioni o documenti supplementari se tali informazioni o documenti sono necessari per controllare e garantire la conformità al presente regolamento e alle norme adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2.

6. Se un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore rappresenta più di un produttore, esso trasmette separatamente, oltre alle informazioni da trasmettere a norma del paragrafo 5, il nome e i recapiti di ciascuno dei produttori che rappresenta.

7. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, come previsto dal diritto nazionale a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, presenta le informazioni di cui all'allegato IX, parte B, punto 1all'autorità competente responsabile del registro, entro il 1° giugno e per ogni intero anno civile precedente.

Gli Stati membri possono esigere che le informazioni trasmesse a norma del presente paragrafo siano sottoposte a audit e certificate da revisori indipendenti sotto la supervisione delle autorità competenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1, sulla base di eventuali norme nazionali.

8. Qualora un produttore abbia messo a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro una quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, inferiore a 10 tonnellate nel corso di un anno civile, o qualora un produttore quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), lettera e), disimballi una quantità di imballaggi inferiore a 10 tonnellate nel corso di un anno civile, il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, come previsto dal diritto nazionale in conformità dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, presenta le informazioni di cui all'allegato IX, parte B, punto 2, all'autorità competente responsabile del registro entro il 1° giugno per ogni intero anno civile precedente.

In deroga al primo comma, uno Stato membro può, per un determinato anno civile, stabilire una soglia massima inferiore rispetto a quella di cui al primo comma se uno Stato membro non dispone altrimenti di dati accurati sufficienti per:

a) adempiere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, in tale anno civile; e

b) garantire che la banca dati di cui all'articolo 57 sia completa e fornisca i dati di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera a).

9. Qualora sia necessario per motivi di bilancio, uno Stato membro può esigere che il produttore presenti trimestralmente le informazioni di cui all'allegato IX, parti B, punti 1 e 2, all'autorità competente responsabile del registro.

10. I produttori, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell'adempimento di tali obblighi, nel caso dell'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o i gestori del sistema di riutilizzo, nel caso in cui tali sistemi adempiano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, presentano le informazioni di cui all'allegato IX, parte B, punto 3,annualmente all'autorità competente, per ogni anno civile precedente.

Qualora in virtù del diritto nazionale le autorità pubbliche sono responsabili dell'organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, gli Stati membri possono prevedere che tali autorità presentino le informazioni di cui all'allegato IX, parte B, punto 3.

11. L'autorità competente responsabile del registro:

a) riceve le domande di registrazione di cui al paragrafo 2 mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell'autorità competente;

b) concede le registrazioni e fornisce un numero di registrazione entro un termine massimo di 12 settimane dal momento in cui sono fornite tutte le informazioni di cui ai paragrafi 5 e 6;

c) può stabilire modalità relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui ai paragrafi 5 e 6;

d) può esigere dai produttori il pagamento di importi proporzionati e basati sui costi per il trattamento delle domande di registrazione di cui al paragrafo 2;

e) riceve e controlla le informazioni presentate a norma dei paragrafi 7 e 8.

12. Il produttore o, se del caso, il rappresentante autorizzato del produttore per la responsabilità estesa del produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente eventuali modifiche apportate alle informazioni contenute nella registrazione e l'eventuale cessazione definitiva della messa a disposizione per la prima volta, sul nel territorio dello Stato membro, degli imballaggi o dei prodotti imballati riportati nella registrazione. Un produttore è rimosso dal registro tre anni dopo la fine dell'anno civile in cui termina la registrazione, se ha cessato di essere produttore.

13. Gli Stati membri provvedono affinché l'elenco dei produttori registrati sia facilmente accessibile, pubblicamente disponibile e a titolo gratuito, fatta salva la tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale. L'elenco dei produttori registrati è presentato in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispetta gli standard aperti per l'uso da parte di terzi.

14. Entro il 12 febbraio 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato delle iscrizioni e delle comunicazioni al registro e specificano la granularità dei dati da fornire e i tipi di imballaggio e le categorie di materiali che devono essere oggetto delle informazioni fornite.

Il formato delle informazioni da presentare a norma del presente articolo è interoperabile, è basato su norme aperte e dati leggibili meccanicamente ed è trasferibile mediante una rete interoperabile per lo scambio di dati senza blocco da fornitore.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Art. 45

Responsabilità estesa del produttore

1. I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, che mettono a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro o che disimballano senza essere utilizzatori finali.

2. Oltre ai costi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, i contributi finanziari versati dal produttore coprono i costi seguenti:

a) costi di etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 13 del presente regolamento; e

b) costi per lo svolgimento di indagini sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione (1) e degli atti di esecuzione da adottare a norma dell'articolo 56, paragrafo 7, lettera a), del presente regolamento nel caso in cui tali atti di esecuzione prevedano l'obbligo di effettuare dette indagini.

I costi da coprire sono stabiliti in modo trasparente, proporzionale, non discriminatorio ed efficiente.

3. Un produttore di cui all'articolo 3, paragrafo1, punto 15), lettere c) e d), nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore in ciascuno Stato membro dove il produttore mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi o i prodotti imballati diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore. Gli Stati membri possono prevedere che i produttori stabiliti in paesi terzi nominino, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore quando mettono a disposizione imballaggi o prodotti imballati sul loro territorio per la prima volta.

4. Ai fini della conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di tale regolamento e che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, ottengono dai produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati ai consumatori situati nell'Unione le seguenti informazioni, prima di autorizzare tali produttori a utilizzare i loro servizi:

a) informazioni sulla registrazione dei produttori di cui all'articolo 44 del presente regolamento nello Stato membro in cui ha sede il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;

b) un'autocertificazione del produttore con cui quest'ultimo conferma di offrire unicamente imballaggi per i quali sono soddisfatte le prescrizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi da 1, 2 e 3 nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

Se un produttore vende i suoi prodotti attraverso un mercato online, gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono, sulla base di un mandato scritto, essere adempiuti dal fornitore della piattaforma online, in nome e per conto del produttore.

5. Gli Stati membri possono disporre che, qualora sia prevista una riconciliazione automatizzata dei dati con il registro nazionale all'interno dello Stato membro, essa si applichi per la verifica delle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

6. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4 e prima di consentire ai produttori di utilizzare i suoi servizi, il fornitore di piattaforme online compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni ricevute sono complete e attendibili.

7. I produttori che offrono imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell'Unione trasmettono ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), del presente articolo, al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per uno dei servizi di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020.

8. Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per uno dei servizi di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, il fornitore di servizi di logistica compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o mediante l'elenco dei produttori registrati accessibile al pubblico a norma dell'articolo 44, paragrafo 13, del presente regolamento, o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento i produttori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite.

Qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 7 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chiede al produttore di porre rimedio a tale situazione senza ritardo o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione o nazionale, se del caso.

Se il produttore non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospende tempestivamente la prestazione del suo servizio al produttore in relazione all'offerta di imballaggi o prodotti imballati a consumatori situati nell'Unione fino a quando la sua richiesta non sia stata pienamente soddisfatta. Il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.

9. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nel caso in cui un fornitore di servizi di logistica sospenda la prestazione dei suoi servizi a norma del paragrafo 8 del presente articolo, il produttore interessato ha il diritto di impugnare la decisione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/595 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce il modello per l'estratto relativo alla risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio (GU L 79 del 17.3.2023).

(2)

Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019).

Art. 46

Organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore

1. I produttori possono incaricare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore autorizzata a norma dell'articolo 47 di adempiere in loro nome e per loro conto gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono adottare misure che rendono obbligatorio incaricare un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore.

2. Se nel territorio di uno Stato membro sono autorizzate una o più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, lo Stato membro provvede affinché l'organizzazione o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i produttori che non hanno incaricato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità estesa del produttore, considerati nel loro complesso, coprano l'intero territorio dello Stato membro per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 47, paragrafo 3, e agli articoli 48 e 50. Gli Stati membri designano un terzo indipendente che controlli l'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore in modo coordinato o affida tale controllo all'autorità competente.

3. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore garantiscono la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.

4. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblicano sui loro siti web, almeno una volta l'anno informazioni sulla quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, e sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di imballaggi per cui hanno assolto gli obblighi in materia di responsabilità del produttore.

Gli Stati membri possono disporre che le autorità pubbliche responsabili dell'organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio pubblichino sui loro siti web, almeno una volta all'anno, informazioni sui livelli di recupero e di riciclaggio dei materiali in relazione alla quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nel loro territorio.

5. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore assicurano la parità di trattamento dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre un onere sproporzionato ai produttori di piccole quantità di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, comprese le piccole e medie imprese.

Art. 47

Autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore

1. Un produttore, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell'adempimento di tali obblighi, nel caso dell'adempimento collettivo di detti obblighi, presenta domanda di autorizzazione all'adempimento della responsabilità estesa del produttore all'autorità competente.

2. Quando adottano le misure che stabiliscono le norme amministrative e procedurali di cui all'articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri stabiliscono le prescrizioni e i dettagli della procedura di autorizzazione. Tali prescrizioni e dettagli possono essere diversi per l'adempimento individuale e collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri stabiliscono inoltre le modalità di verifica della conformità, comprese le informazioni che i produttori o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore devono fornire a tal fine. La procedura di autorizzazione comprende prescrizioni per la verifica delle disposizioni adottate per garantire la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e termini temporali per tale verifica, che non devono superare 18 settimane dalla presentazione di un fascicolo di domanda completo. Tale verifica è effettuata da un'autorità competente o da un esperto indipendente che redige una relazione di verifica sui risultati. Detto esperto è indipendente dall'autorità competente e dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore o dai produttori autorizzati all'adempimento individuale.

3. Le misure che gli Stati membri devono stabilire a norma del paragrafo 2 comprendono misure volte a garantire che:

a) siano rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettere da a) a d), della direttiva 2008/98/CE;

b) le misure messe in atto o pagate dal produttore o dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore siano sufficienti per consentire la restituzione e la gestione di tutti i rifiuti di imballaggio, a titolo gratuito per i consumatori, a norma dell'articolo 48, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 50, con una frequenza proporzionale all'estensione territoriale e al volume interessati, considerando la quantità e i tipi di imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, messi a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dal produttore o dai produttori rappresentati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, o di imballaggi disimballati da tale produttore o produttori senza essere utilizzatori finali;

c) siano vigenti gli accordi necessari a tal fine, compresi gli accordi preliminari, con distributori, autorità pubbliche o terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;

d) sia disponibile la necessaria capacità di cernita e riciclaggio per garantire che i rifiuti di imballaggio raccolti siano successivamente sottoposti al trattamento preliminare e al riciclaggio di alta qualità;

e) sia rispettata la prescrizione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

4. Il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore notifica senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella domanda di autorizzazione o dei termini dell'autorizzazione o la cessazione definitiva delle attività. Sulla base di alcune o di tutte le siffatte modifiche notificate, l'autorità competente può decidere di modificare l'autorizzazione.

5. L'autorità competente può decidere di revocare l'autorizzazione, in particolare se il produttore o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore non soddisfa più le prescrizioni relative all'organizzazione del trattamento dei rifiuti di imballaggio o non adempie altri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore a norma dei regimi istituiti conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e alla presente sezione, come gli obblighi relativi alle comunicazioni all'autorità competente, o gli obblighi di notificare eventuali modifiche ai termini dell'autorizzazione o se il produttore ha cessato definitivamente l'attività.

6. Il produttore, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell'adempimento di tali obblighi, nel caso dell'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, forniscono un'adeguata garanzia destinata a coprire i costi connessi alle operazioni di gestione dei rifiuti che incombono al produttore, o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, in caso di inosservanza degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche per cessazione definitiva delle attività, o per insolvenza. Gli Stati membri possono specificare prescrizioni supplementari in relazione alla garanzia. La garanzia può assumere la forma di un fondo pubblico finanziato dai contributi a carico dei produttori e di cui uno Stato membro è garante in solido.

Sezione 4

Sistemi di restituzione, raccolta, deposito cauzionale e restituzione

Art. 48

Sistemi di restituzione e di raccolta

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali, al fine di garantire che siano trattati conformemente agli articoli 4, 10 e 13 della direttiva 2008/98/CE e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità.

Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento sono raccolti per il riciclaggio. L'incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali.

2. Al fine di agevolare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi e infrastrutture per una raccolta e una cernita comprensive al fine di facilitare il riciclaggio e garantire la disponibilità di materie prime di plastica per il riciclaggio. Tali sistemi e infrastrutture possono conferire un accesso prioritario ai materiali riciclati destinati a essere utilizzati in applicazioni in cui la qualità che contraddistingue il materiale riciclato è preservata o recuperata in modo che quest'ultimo possa essere ulteriormente riciclato e utilizzato nello stesso modo e per un'applicazione simile, con una perdita minima in termini di quantità, qualità o funzione.

3. Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di restituzione e raccolta differenziata di cui al paragrafo 1 del presente articolo per alcuni formati di rifiuti, a condizione che la raccolta di frazioni di imballaggio nel loro insieme, o la raccolta di rifiuti di imballaggi o loro frazioni unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi la capacità di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata.

4. Gli Stati membri possono provvedere affinché i rifiuti di imballaggio che non sono oggetto di raccolta differenziata siano smistati prima delle operazioni di smaltimento o di recupero di energia al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati.

5. I sistemi e le infrastrutture di cui al paragrafo 1:

a) sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati, delle autorità pubbliche competenti e di terzi che gestiscono i rifiuti per loro conto;

b) coprono l'intero territorio dello Stato membro e tutti i rifiuti di imballaggio provenienti da tutti i tipi di imballaggio e di attività e tengono conto dell'entità della popolazione, del volume previsto e della composizione dei rifiuti di imballaggio, nonché dell'accessibilità per gli utilizzatori finali e della prossimità a questi ultimi; comprendono la raccolta differenziata negli spazi pubblici, nei locali commerciali e nelle aree residenziali, e presentano una capacità sufficiente;

c) accettano i prodotti importati a condizioni non discriminatorie, in particolare per quanto riguarda le modalità previste e le eventuali tariffe imposte per l'accesso, e sono concepiti in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni della concorrenza.

6. Gli Stati membri possono prevedere la partecipazione dei sistemi pubblici di gestione dei rifiuti all'organizzazione dei sistemi di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che soddisfano le norme di qualità in materia di uso di materiali riciclati nei settori interessati.

Art. 49

Raccolta obbligatoria

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri stabiliscono obiettivi obbligatori di raccolta e prendono i provvedimenti necessari per garantire che la raccolta dei materiali di cui all'articolo 52 sia coerente con gli obiettivi di riciclaggio di cui a tale articolo e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cui all'articolo 7.

Art. 50

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

1. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:

a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e

b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri.

Gli Stati membri possono utilizzare la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti dall'immissione dell'imballaggio sul mercato per calcolare, conformemente agli atti di esecuzione adottati ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 7, lettera a), gli obiettivi di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare gli operatori economici del settore alberghiero, della ristorazione e del catering dalla riscossione di un deposito cauzionale qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è aperto presso la struttura;

b) il prodotto è consumato presso la struttura; e

c) l'imballaggio vuoto oggetto di deposito cauzionale è restituito presso la struttura.

4. Il paragrafo 2 non si applica all'imballaggio per:

a) categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punti 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, 16 e 17, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o prodotti vitivinicoli aromatizzati quali definiti nel regolamento (UE) n. 251/2014;

b) prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall'uva e dagli ortaggi e altre bevande fermentate di cui al codice NC 2206 00;

c) bevande alcoliche corrispondenti alla voce NC 2208; e

d) latte e prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono esentare le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande con capacità inferiore a 0,1 litri dalla partecipazione ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione, qualora tale partecipazione non sia tecnicamente fattibile.

5. Gli Stati membri possono essere esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 2 alle condizioni seguenti:

a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 48del pertinente formato di imballaggio presentato alla Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), è pari all'80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell'anno civile 2026; e

b) entro il 1° gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1.

Ai fini della lettera a), qualora le informazioni relative al tasso di raccolta differenziata del pertinente formato di imballaggio non siano state ancora presentate alla Commissione, lo Stato membro fornisce una spiegazione motivata relativa alla modalità con cui le condizioni di esenzione di cui al presente paragrafo possono essere altrimenti soddisfatte. La spiegazione motivata si basa sui dati nazionali convalidati e comprende una descrizione delle misure attuate.

6. Entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 5, lettera b), la Commissione può richiedere allo Stato membro di rivederlo se ritiene che non rispetti le prescrizioni di cui al paragrafo 5, lettera b). Lo Stato membro presenta un piano di attuazione rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

7. Se in uno Stato membro il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui al paragrafo 1 diminuisce e rimane inferiore al 90 % in peso di un determinato formato di imballaggio immesso sul mercato per tre anni civili consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro che la deroga non è più applicabile. Un sistema di deposito cauzionale e restituzione è istituito entro il 1° gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.

8. Gli Stati membri si adoperano per istituire e mantenere sistemi di deposito cauzionale e restituzione, in particolare per le bottiglie in vetro monouso per bevande e i cartoni per bevande. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione dei formati di imballaggio monouso, in particolare per le bottiglie di vetro monouso per bevande, siano ugualmente disponibili per gli imballaggi riutilizzabili, ove tecnicamente ed economicamente fattibile.

9. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre le prescrizioni minime stabilite nel presente articolo, quali la possibilità di includere gli imballaggi di cui al paragrafo 4e gli imballaggi per altri prodotti o realizzati con altri materiali.

10. Gli Stati membri provvedono affinché i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo di imballaggi con finalità e formato simili a quelli di cui al paragrafo 1 siano pratici per gli utilizzatori finali come i punti di restituzione e le opportunità di riutilizzo lo sono per la restituzione degli imballaggi monouso a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

11. Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell'allegato X.

Le prescrizioni minime elencate nell'allegato X non si applicano ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l'obiettivo del 90 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 1° gennaio 2029. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso siano conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X al momento del loro primo riesame. Se l'obiettivo del 90 % non è raggiunto entro il 1° gennaio 2029, i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso rispettano le prescrizioni minime di cui all'allegato X al più tardi entro il 1° gennaio 2035.

Entro il 1° gennaio 2038 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta l'attuazione del presente articolo e individua le modalità per massimizzare l'interoperabilità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

12. Le prescrizioni minime elencate nell'allegato X del presente regolamento non si applicano alle regioni ultraperiferiche riconosciute all'articolo 349, terzo comma, TFUE, tenendo conto delle loro specificità locali.

Sezione 5

Riutilizzo e ricarica

Art. 51

Riutilizzo e ricarica

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti. Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) l'uso di sistemi di deposito cauzionale e restituzione conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X per gli imballaggi riutilizzabili e per formati di imballaggio diversi da quelli di cui all'articolo 50, paragrafo 1;

b) l'impiego di incentivi economici, compresi obblighi per i distributori finali, che prevedono il pagamento per l'uso di imballaggi monouso e l'informazione dei consumatori sul costo di tali imballaggi presso il punto di vendita;

c) gli obblighi per i fabbricanti o i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore e i sistemi di deposito cauzionale e restituzione destinino una quota minima del loro bilancio al finanziamento di azioni di riduzione e prevenzione.

Sezione 6

obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

Art. 52

Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riciclaggio seguenti su tutto il loro territorio:

a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;

b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:

i) 50 % per la plastica;

ii) 25 % per il legno;

iii) 70 % per i metalli ferrosi;

iv) 50 % per l'alluminio;

v) 70 % per il vetro;

vi) 75 % per la carta e il cartone;

c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;

d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti:

i) 55 % per la plastica;

ii) 30 % per il legno;

iii) 80 % per i metalli ferrosi;

iv) 60 % per l'alluminio;

v) 75 % per il vetro;

vi) 85 % per la carta e il cartone.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettere a) e c), uno Stato membro può rinviare i termini di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), di un massimo di cinque anni, alle condizioni seguenti:

a) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio è limitata a un massimo di 15 punti percentuali rispetto a un singolo obiettivo o divisi tra due obiettivi;

b) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo inferiore al 30 %;

c) la deroga agli obiettivi nel periodo di rinvio non determina un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), inferiore al 60 % e un tasso di riciclaggio per un singolo obiettivo di cui al paragrafo 1, lettera d), punti v) e vi), inferiore al 70 %; e

d) al più tardi 24 mesi prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, lo Stato membro comunica alla Commissione l'intenzione di rinviare il termine e le presenta un piano di attuazione conformemente all'allegato XI del presente regolamento, che può essere combinato con un piano di attuazione presentato a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2008/98/CE.

3. Ove uno Stato membro chieda di rinviare il termine stabilito al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, la Commissione, entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione presentato a norma del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, può chiedere allo Stato membro di rivedere il piano se essa ritiene che il piano non rispetti le prescrizioni di cui all'allegato XI. Lo Stato membro presenta un piano di attuazione rivisto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione. Qualora la Commissione ritenga che il piano di attuazione rivisto non rispetti ancora le prescrizioni di cui all'allegato XI, e che sia improbabile che lo Stato membro sia in grado di conseguire gli obiettivi nell'arco del periodo del rinvio a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione respinge il piano di attuazione e gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obiettivi entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere d), del presente articolo.

4. Entro il 12 febbraio 2032, la Commissione riesamina gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), onde aumentarli o stabilire ulteriori obiettivi. A tal fine, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se la Commissione lo ritiene opportuno, di una proposta legislativa.

5. Gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;

b) la revisione delle regole esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

6. Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel presente articolo.

Art. 53

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio

1. Il calcolo per determinare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, è effettuato conformemente alle regole stabilite nel presente articolo.

2. Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno civile. Il calcolo dei rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro è esaustivo.

La metodologia per calcolare i rifiuti di imballaggio prodotti si basa sugli approcci seguenti:

a) gli imballaggi messi a disposizione nel territorio di uno Stato membro, o sono disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, in quello specifico anno; oppure

b) la quantità di rifiuti di imballaggio prodotti nello stesso anno in tale Stato membro.

I calcoli effettuati a norma del presente paragrafo sono adattati per garantire la comparabilità, affidabilità ed esaustività dei risultati conformemente alle prescrizioni e alle verifiche da stabilire ad opera dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 7, lettera a).

3. Gli Stati membri calcolano il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati in un determinato anno civile. Il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di rifiuto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di rifiuto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze.

4. L'imballaggio composito e gli altri imballaggi costituiti da più di un materiale sono calcolati e comunicati per ciascun materiale contenuto nell'imballaggio. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se un determinato materiale costituisce una parte insignificante dell'unità di imballaggio, in nessun caso superiore al 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio.

5. Ai fini del paragrafo 3, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio.

In deroga al primo comma, il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

6. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Detto sistema può essere costituito da registri elettronici istituiti a norma dell'articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE o da specifiche tecniche per i requisiti di qualità dei rifiuti differenziati. Può anche consistere in tassi di scarto medio per i rifiuti cerniti rispettivamente per diversi tipi di rifiuti e diverse pratiche di gestione dei rifiuti, a condizione che non si possano altrimenti ottenere dati attendibili. I tassi di scarto medio sono calcolati in base alle regole di calcolo stabilite nell'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 bis, paragrafo 10, della direttiva 2008/98/CE.

7. La quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili avviati al trattamento aerobico o anaerobico può essere computata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, gli Stati membri lo possono computare come riciclato a condizione che il suo utilizzo comporti benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

8. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere computata come riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che non sono più qualificati come rifiuti e che sono utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o sono inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere computati come riciclati.

9. Gli Stati membri possono tenere conto del riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento di rifiuti in proporzione alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino i criteri di qualità di cui alla decisione (UE) 2019/1004.

10. Ove i rifiuti di imballaggio siano inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato membro possono essere computati come riciclati esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

11. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dall'Unione sono computati come riciclati dallo Stato membro in cui sono stati raccolti solo se sono soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 3 e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 o del regolamento (UE) 2024/1157, se del caso, l'esportatore fornisce prove documentali a dimostrazione del fatto che la spedizione di rifiuti è conforme alle prescrizioni di quel regolamento, compresa la prescrizione per cui il trattamento dei rifiuti di imballaggio in un paese terzo deve essere avvenuto in condizioni equivalenti agli obblighi della pertinente legislazione ambientale dell'Unione.

Art. 54

Regole per calcolare il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio includendo il riutilizzo

1. Uno Stato membro può decidere di conseguire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Il livello rettificato è calcolato sottraendo:

a) dagli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e c), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita immessi sul mercato; e

b) dagli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere b) e d), la quota di imballaggi per la vendita riutilizzabili di cui al primo comma del presente paragrafo costituiti dal rispettivo materiale di imballaggio, rispetto alla totalità degli imballaggi per la vendita costituiti da tale materiale immessi sul mercato.

Non si tengono in considerazione più di cinque punti percentuali della quota media di imballaggi per la vendita riutilizzabili ai fini del calcolo del livello rettificato degli obiettivi.

2. Uno Stato membro può tenere conto delle quantità degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all'articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 52, paragrafo 1, lettera d), punto ii).

Sezione 7

Informazione e comunicazioni

Art. 55

Informazioni sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti di imballaggio

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e all'articolo 12 del presente regolamento, i produttori o, se incaricate dell'adempimento degli obblighi della responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, ovvero le autorità pubbliche nominate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, mettono a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di imballaggio per gli imballaggi forniti dai produttori nel territorio di uno Stato membro:

a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche;

b) le modalità di riutilizzo disponibili per gli imballaggi;

c) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei materiali dei rifiuti di imballaggio, compresa la manipolazione degli imballaggi contenenti prodotti o rifiuti pericolosi;

d) il significato delle etichette e dei simboli indicati sull'imballaggio tramite apposizione, stampa o incisione conformemente all'articolo 12 del presente regolamento o presenti nei documenti a corredo del prodotto imballato;

e) l'impatto di uno smaltimento scorretto dei rifiuti di imballaggio, per esempio la dispersione nell'ambiente o in rifiuti urbani indifferenziati, sull'ambiente e sulla salute o sulla sicurezza delle persone e l'impatto negativo sull'ambiente degli imballaggi monouso, in particolare delle borse di plastica;

f) le proprietà di compostaggio e le opzioni adeguate di gestione dei rifiuti per gli imballaggi compostabili a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento; i consumatori sono informati del fatto che gli imballaggi compostabili non sono adatti al compostaggio domestico e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura.

Gli obblighi di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo, si applicano a decorrere dal 12 agosto 2028 o dalla data di applicazione della pertinente disposizione dell'articolo 12, se posteriore.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono aggiornate e trasmesse mediante:

a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;

b) informazione pubblica;

c) programmi e campagne educativi;

d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori finali e i consumatori.

3. Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell'Unione e nazionale.

Art. 56

Comunicazione alla Commissione

1. Per ogni anno civile gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:

a) dati sull'attuazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere da a) a d), e i dati sugli imballaggi riutilizzabili a norma della tabella 2 dell'allegato XII;

b) il consumo annuo di borse di plastica in materiale ultraleggero, di borse di plastica in materiale leggero, di borse di plastica in materiale pesante e di borse di plastica in materiale ultrapesante pro capite, separatamente per ciascuna categoria di cui alla tabella 4 dell'allegato XII;

c) il tasso di raccolta differenziata degli imballaggi di cui alla tabella 5 dell'allegato XII soggetti all'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono trasmettere dati anche sul consumo annuo di borse di altro materiale.

2. Per ogni anno civile, gli Stati membri presentano alla Commissione i dati seguenti:

a) le quantità di imballaggi messi a disposizione per la prima volta nel territorio dello Stato membro in questione, o disimballati da un produttore senza essere un utilizzatore finale, per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell'allegato XII;

b) la quantità di rifiuti di imballaggio raccolti per ciascun materiale di imballaggio di cui all'articolo 52;

c) le quantità di rifiuti di imballaggio riciclati e i tassi di riciclaggio per ciascuna categoria di imballaggio di cui alla tabella 3 dell'allegato XII.

3. Il primo anno di riferimento concerne:

a) per quanto riguarda gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2, il secondo anno civile completo successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 7;

b) per quanto riguarda l'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera c), l'anno civile 2028.

4. Gli Stati membri presentano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico entro 19 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per il quale sono raccolti nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.

5. I dati presentati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità. La relazione di controllo della qualità è presentata nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 7.

6. I dati presentati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafi 7 e 11, e comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso.

7. Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono:

a) le norme per il calcolo, la verifica e la presentazione dei dati conformemente al paragrafo 1, lettere a) e c), e al paragrafo 2, compresa la metodologia per determinare la quantità dei rifiuti di imballaggio prodotti e il formato della presentazione di tali dati;

b) la metodologia per il calcolo del consumo annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero pro capite di cui al paragrafo 1, lettera b), e il formato della presentazione di tali dati;

c) il fattore di correzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, per tenere conto dell'aumento o del calo del turismo rispetto all'anno di base.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

8. Gli Stati membri prescrivono che i gestori dei sistemi di riutilizzo e tutti gli operatori economici che mettono a disposizione imballaggi negli Stati membri forniscano alle autorità competenti dati accurati e attendibili che consentano agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente articolo, tenendo conto, se del caso, dei particolari problemi incontrati dalle piccole e medie imprese nel comunicare dati dettagliati.

Art. 57

Banche dati sugli imballaggi

1. Entro 12 mesi dalla data di adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 56, paragrafo 7, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituite banche dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, se non già esistenti, su base armonizzata, al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 56.

2. Le banche dati di cui al paragrafo 1 includono gli elementi seguenti:

a) informazioni sull'entità, sulle caratteristiche e sull'evoluzione dei flussi degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a livello dei singoli Stati membri;

b) i dati elencati nell'allegato XII.

3. Le banche dati sugli imballaggi sono accessibili al grande pubblico in un formato leggibile meccanicamente che consenta un accesso a dati aggiornati relativi alla comunicazione e al costo di gestione dei rifiuti di imballaggio e che garantisca l'interoperabilità e il riutilizzo dei dati. Sono fornite nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato mediante:

a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica; oppure

b) relazioni pubbliche.

Le prescrizioni di cui al primo comma lasciano impregiudicate le informazioni commercialmente sensibili o la legislazione in materia di protezione dei dati.

CAPO IX

PROCEDURE DI SALVAGUARDIA

Art. 58

Procedura a livello nazionale per gli imballaggi che presentano rischi

1. Fatto salvo l'articolo 19 del regolamento (UE) 2019/1020, qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano motivi sufficienti per ritenere che l'imballaggio disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio per l'ambiente o la salute umana, esse lo sottopongono a valutazione senza indebito ritardo, tenendo conto di tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento che sono correlate a tale rischio. Gli operatori economici interessati cooperano, per quanto necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Ai fini del primo comma, le autorità responsabili dell'applicazione del presente regolamento danno seguito ai reclami o alle segnalazioni relativi a una presunta non conformità dell'imballaggio al presente regolamento e verificano che siano state adottate le opportune misure correttive.

Se, nel corso della valutazione eseguita a norma del primo comma, riscontrano che l'imballaggio non rispetta le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato impongono senza ritardo all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità adottando misure correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato ragionevole e proporzionato alla natura e, se del caso, al grado della non conformità, per garantire la conformità dell'imballaggio a dette prescrizioni.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora vi sia un rischio per la salute umana connesso a imballaggi sensibili al contatto soggetti a normative specifiche volte a tutelare la salute umana, e tale rischio sia trasferito al contenuto imballato, le autorità di vigilanza del mercato non eseguono una valutazione in relazione al rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio. Al contrario, avvertono le autorità competenti per la valutazione di tali rischi, ossia le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746 o (UE) 2019/6 o alla direttiva 2001/83/CE.

3. Se ritengono che la non conformità non sia limitata al loro territorio, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno imposto all'operatore economico di adottare.

4. L'operatore economico garantisce che siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi non conformi che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

5. Se l'operatore economico non adotta misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, terzo comma, o se la non conformità persiste, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare la messa a disposizione dell'imballaggio nel loro territorio, per ritirarlo o per richiamarlo.

Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure.

6. Le informazioni da inviare alla Commissione e agli Stati membri di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono comunicate tramite il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 e includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari per l'identificazione dell'imballaggio non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e il rischio che comporta, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico e, se del caso, le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del presente regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato indicano inoltre se la non conformità sia dovuta a:

a) non conformità dell'imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità stabilite nel presente regolamento o a norma dello stesso;

b) carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.

7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato le misure a norma del paragrafo 5, informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dell'imballaggio interessato e, nel caso in cui gli Stati membri si oppongano alle misure adottate a norma del paragrafo 5, delle loro obiezioni.

8. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 o 7, uno Stato membro o la Commissione non sollevino obiezioni contro le misure provvisorie adottata da uno Stato membro, tali misure sono ritenute giustificate.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo di applicazione delle misure provvisorie superiore o inferiore a tre mesi in considerazione delle specificità delle prescrizioni in questione.

9. Gli Stati membri provvedono affinché l'imballaggio sia ritirato dal mercato nazionale o siano adottate senza ritardo altre misure restrittive appropriate nei confronti dell'imballaggio o del fabbricante interessato.

Art. 59

Procedura di salvaguardia dell'Unione

1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 58, paragrafi 5 e 6, sono sollevate obiezioni contro una misura adottata da uno Stato membro, a norma dell'articolo 58, o qualora la Commissione ritenga una misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione si consulta senza ritardo con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina se la misura nazionale sia giustificata.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

2. La Commissione indirizza l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 a tutti gli Stati membri e la comunica senza ritardo ad essi e all'operatore economico interessato.

Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che l'imballaggio non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione.

Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.

3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità dell'imballaggio è attribuita a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 36 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.

4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità dell'imballaggio è attribuita a carenze delle specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 37, la Commissione modifica o abroga senza ritardo le specifiche tecniche comuni interessate.

Art. 60

Imballaggi conformi che presentano un rischio

1. Se, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 58, uno Stato membro ritiene che un imballaggio pur conforme alle prescrizioni applicabili stabilite agli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi presenti, tuttavia, un rischio per l'ambiente o per la salute umana, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato:

a) di adottare, entro un periodo di tempo ragionevole prescritto dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura e se del caso al livello del rischio, tutte le misure adeguate per garantire che l'imballaggio interessato, al momento dell'immissione sul mercato, non presenti più tale rischio;

b) di rendere conforme l'imballaggio;

c) di ritirare l'imballaggio dal mercato; o

d) di richiamare l'imballaggio.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora vi sia un rischio per la salute umana connesso a imballaggi sensibili al contatto soggetti a normative specifiche volte alla tutela della salute umana, e tale rischio sia trasferito al contenuto imballato del materiale di imballaggio, le autorità di vigilanza non eseguono una valutazione in relazione al rischio per la salute umana o animale derivante dal materiale di imballaggio. Al contrario, avvertono le autorità competenti per il controllo di tali rischi, ossia le autorità competenti di cui ai regolamenti (UE) 2017/625, (UE) 2017/745, (UE) 2017/746, o (UE) 2019/6 o alla direttiva (UE) 2001/83/CE.

3. L'operatore economico prende misure correttive nei confronti di tutti gli imballaggi non conformi che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.

4. Lo Stato membro comunica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri quanto appurato e le successive azioni intraprese a norma del paragrafo 1. Le informazioni comunicate includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'imballaggio non conforme, l'origine e la catena di approvvigionamento dell'imballaggio, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

5. La Commissione avvia tempestivamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire se la misura nazionale sia giustificata e propone, all'occorrenza, misure appropriate.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione dell'ambiente o della salute umana, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 3.

La Commissione indirizza l'atto di esecuzione di cui al presente paragrafo a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all'operatore economico interessato.

Art. 61

Controlli sugli imballaggi che entrano nel mercato dell'Unione

1. Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza ritardo alle autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 le misure di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del presente regolamento qualora la non conformità non sia limitata al loro territorio nazionale. Detta comunicazione contiene tutte le informazioni pertinenti, in particolare le informazioni necessarie per l'identificazione dell'imballaggio non conforme al quale si applicano le misure e, nel caso di un prodotto imballato, del prodotto stesso.

2. Le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020 utilizzano le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 del presente articolo per effettuare l'analisi dei rischi a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

3. La comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 avviene inserendo le informazioni nel pertinente ambiente doganale di gestione dei rischi.

4. La Commissione sviluppa un'interconnessione per automatizzare la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo dal sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 58, paragrafo 6, all'ambiente di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Detta interconnessione inizia a funzionare entro 24 mesi dalla data di adozione dell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specifichino le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione del paragrafo 4, comprese le funzionalità, gli elementi dei dati e il trattamento dei dati, nonché le norme sul trattamento dei dati personali, sulla riservatezza e sulla titolarità dei dati per l'interconnessione di cui al paragrafo 4.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

Art. 62

Non conformità formale

1. Se uno Stato membro viene a conoscenza di una delle seguenti circostanze, chiede all'operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione:

a) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta;

b) la dichiarazione di conformità UE non è stata redatta correttamente;

c) il codice QR o il supporto dati di cui all'articolo 12 non dà accesso alle informazioni richieste in conformità del medesimo articolo;

d) la documentazione tecnica di cui all'allegato VII non è disponibile, non è completa o contiene errori;

e) le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 6, o all'articolo 18, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;

f) qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 15 o 18 non è rispettata;

g) non sono rispettate le prescrizioni relative agli imballaggi eccessivi o all'uso di determinati formati di imballaggio di cui agli articoli 24 e 25;

h) per quanto riguarda gli imballaggi riutilizzabili, non sono soddisfatte le prescrizioni di istituzione, funzionamento o partecipazione relative al sistema di riutilizzo di cui all'articolo 27;

i) per quanto riguarda la ricarica, non sono soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all'articolo 28, paragrafi 1 e 2;

j) non sono soddisfatte le prescrizioni relative alle stazioni di ricarica di cui all'articolo 28, paragrafo 3;

k) non sono raggiunti gli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29;

l) gli obblighi di ricarica di cui all'articolo 32 e di offerta di riutilizzo di cui all'articolo 33 non sono stati adempiuti;

m) non sono soddisfatte le prescrizioni relative agli imballaggi riciclabili di cui all'articolo 6;

n) non sono soddisfatte le prescrizioni relative al contenuto riciclato minimo per gli imballaggi di plastica di cui all'articolo 7.

2. Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per vietare la messa a disposizione sul mercato dell'imballaggio o garantire che l'imballaggio sia richiamato o ritirato dal mercato.

3. Se permane la non conformità di cui al paragrafo 1, lettere da g) a n), gli Stati membri applicano le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento stabilite dagli Stati membri conformemente all'articolo 68.

CAPO X

APPALTI PUBBLICI VERDI

Art. 63

Appalti pubblici verdi

1. Al fine di incentivare la domanda e l'offerta di imballaggi ecosostenibili, la Commissione adotta, entro il 12 febbraio 2030, atti di esecuzione che specificano le prescrizioni minime obbligatorie relative agli appalti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE per imballaggi o prodotti imballati o per servizi che utilizzano imballaggi o prodotti imballati o della direttiva 2014/25/UE e aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE o dagli enti aggiudicatori, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, in cui gli imballaggi o i prodotti imballati rappresentano oltre il 30 % del valore stimato dell'appalto o del valore dei prodotti utilizzati dai servizi oggetto dell'appalto. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Le prescrizioni che figurano negli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 si applicano alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di cui a tale paragrafo avviate non prima di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione in questione.

3. Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi si basano sulle prescrizioni di cui agli articoli da 5 a 11, o a norma degli stessi, e sugli elementi seguenti:

a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per imballaggi o prodotti imballati o per i servizi o lavori che utilizzano imballaggi o prodotti imballati;

b) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare imballaggi o prodotti imballati più ecosostenibili, senza che ciò comporti costi sproporzionati;

c) la situazione del mercato, a livello di Unione, dei pertinenti imballaggi o prodotti imballati;

d) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza;

e) gli obblighi in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio.

4. Le prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi possono assumere la forma di:

a) specifiche tecniche ai sensi dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE;

b) criteri di selezione ai sensi dell'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 80 della direttiva 2014/25/UE; oppure

c) condizioni di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE.

Dette prescrizioni minime obbligatorie in materia di appalti pubblici verdi sono elaborate conformemente ai principi contenuti nella direttiva 2014/24/UE e nella direttiva 2014/25/UE per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui al paragrafo 1 possono, in casi debitamente giustificati, derogare alle prescrizioni di cui agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 per motivi di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono inoltre, in casi debitamente giustificati, derogare a tali prescrizioni qualora queste comportino difficoltà tecniche irrisolvibili.

CAPO XI

DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO

Art. 64

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 7 e 8, all'articolo 6, paragrafo 4, primo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 13, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 12, sesto comma, all'articolo 29, paragrafo 13, secondo comma, e all'articolo 29, paragrafo 18, è conferito alla Commissione per un periodo di dieci anni a decorrere dall'11 febbraio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di dieci anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 7 e 8, all'articolo 6, paragrafo 4, primo e terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 13, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 12, sesto comma, all'articolo 29, paragrafo 13, secondo comma, e all'articolo 29, paragrafo 18, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 7 o 8, all'articolo 6, paragrafo 4, primo o terzo comma, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 9, all'articolo 7, paragrafo 12, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 13, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 10, all'articolo 29, paragrafo 12, sesto comma, all'articolo 29, paragrafo 13, secondo comma, e all'articolo 29, paragrafo 18, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 65

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

CAPO XII

MODIFICHE

Art. 66

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1020

Il regolamento (UE) 2019/1020 è così modificato:

1) nell'allegato I sono aggiunti i punti seguenti:

«74. Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019);

75. Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).»

;

2) nell'allegato II, il punto 8 è soppresso.

Art. 67

Modifiche della direttiva (UE) 2019/904

La direttiva (UE) 2019/904 è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la presente direttiva confligga con la direttiva 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva salvo diversamente previsto nel regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

________________

(*1) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj)»;"

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Qualora l'articolo 4 della presente direttiva confligga con l'articolo 25, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) 2025/40 per quanto riguarda gli imballaggi di plastica monouso elencati all'allegato V, punto 3, di tale regolamento, prevale l'articolo 25, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento.»

;

2) all'articolo 6, paragrafo 5, le lettere a) e b), sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore;

3) all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera e) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2030 o da tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2025/40, se posteriore;

4) all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.»

;

5) la parte B dell'allegato è così modificata:

a) i punti 7), 8) e 9) sono sostituiti dai seguenti:

«7) recipienti per alimenti in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS), ossia contenitori quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal contenitore; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi;

9) tazze per bevande in polistirene espanso (EPS) o estruso (XPS) e relativi tappi e coperchi.»

;

b) sono aggiunti i punti seguenti:

«10) film di plastica termoretraibili utilizzati negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie per la protezione dei bagagli durante il trasporto;

11) trucioli di polistirene e altre materie plastiche utilizzati per proteggere le merci imballate durante il trasporto e la manipolazione;

12) anelli di plastica multipack utilizzati come imballaggi multipli, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio.».

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68

Sanzioni

1. Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

2. Le sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 24 a 29comprendono sanzioni amministrative. Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative, il presente paragrafo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità competente e la sanzione sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i mezzi di ricorso legale siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo. In ogni caso, le sanzioni irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri notificano le norme e misure di cui al paragrafo 1 e 2 alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Art. 69

Valutazione

Entro il 12 agosto 2034, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e del suo contributo al funzionamento del mercato interno e al miglioramento della sostenibilità ambientale degli imballaggi. Tale valutazione comprende una parte dedicata, tra le altre cose, all'impatto del presente regolamento sul sistema agroalimentare e sugli sprechi alimentari. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati di detta valutazione. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere detta relazione.

Art. 70

Abrogazione e disposizioni transitorie

1. La direttiva 94/62/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2026, ad eccezione dei seguenti articoli:

a) l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino a 30 mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 6, del presente regolamento;

b) l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029 per quanto riguarda le prescrizioni essenziali di cui all'allegato II, punto 1, primo trattino, di tale direttiva;

c) l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, l'articolo 6, paragrafo 1, lettere d) ed e), e l'articolo 6 bis della direttiva 94/62/CE rimangono di applicazione fino al 31 dicembre 2028;

d) l'articolo 12, paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 4, della direttiva 94/62/CE rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2028, salvo per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione, riguardo alla quale rimane di applicazione fino al 31 dicembre 2029.

2. La decisione 97/129/CE è abrogata a decorrere dal 12 agosto 2028.

3. Le decisioni 2001/171/CE e 2009/292/CE rimangono in vigore e continuano ad applicarsi fino a quando non saranno abrogate dagli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V, punti 2 e 3, fino al 1° gennaio 2030. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1° gennaio 2030.

5. I riferimenti alla direttiva abrogata 94/62/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

Art. 71

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.

Tuttavia, l'articolo 67, paragrafo 5, si applica a decorrere dal 12 febbraio 2029.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 19 dicembre 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

BO'KA J.

ALLEGATO I

Elenco indicativo degli articoli che rientrano nella definizione di imballaggi dell'articolo 3, punto 1)

A. Articolo 3, punto 1), lettera a) 

1. Articoli considerati imballaggio 

Scatole per dolci 

Pellicola che ricopre le custodie di CD 

Buste a sacco per l'invio di cataloghi e riviste (contenenti riviste) 

Pizzi per torte venduti con le torte 

Rotoli, tubi e cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (come ad esempio pellicola, fogli di alluminio, carta), eccetto i rotoli, i tubi e i cilindri che sono parti di macchinari di produzione e non sono utilizzati per presentare un prodotto come un'unità di vendita 

Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto 

Bottiglie di vetro per soluzioni iniettabili 

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute con i CD, non destinate ad essere usate per riporli) 

Grucce per indumenti (vendute con un indumento) 

Scatole di fiammiferi 

Sistemi di barriera sterili (involucri, vassoi e materiali necessari per preservare la sterilità del prodotto) 

Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo, esclusi gli estintori 

Sacchetti di alluminio per tè e caffè 

Scatole utilizzate per i tubetti di dentifricio 

2. Articoli che non sono imballaggio: 

Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta 

Cassette di attrezzi 

Rivestimenti di cera dei formaggi 

Budelli per salsicce 

Grucce per indumenti (vendute separatamente) 

Cartucce per stampanti 

Custodie per CD, DVD e videocassette (vendute insieme ai CD, DVD e alle videocassette) 

Spine di contenimento per CD (spindle) (vendute vuote, destinate ad essere usate per custodire i CD) 

Bustine solubili per detersivi 

Lumini per tombe (contenitori per candele) 

Macinini meccanici (integrati in recipienti ricaricabili, per esempio un macinapepe ricaricabile)

B. Articolo 3, punto 1), lettere b) e c) 

1. Articoli che sono imballaggio 

Etichette fissate direttamente o apposte sul prodotto, comprese le etichette adesive per prodotti ortofrutticoli 

Spazzolini per mascara che sono parte integrante della chiusura dei recipienti 

Etichette adesive apposte su un altro articolo di imballaggio 

Graffette 

Fascette di plastica 

Dispositivo di dosaggio che è parte integrante della chiusura della confezione dei detersivi 

Macinini meccanici (integrati in recipienti non ricaricabili, riempiti con un prodotto, per esempio un macinapepe contenente pepe) 

2. Articoli che non sono imballaggio 

Etichette di identificazione a radiofrequenza (RFID) 

Etichetta dei pneumatici sotto forma di adesivo conformemente al regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]

C. Articolo 3, punto 1), lettere d) ed e) 

1. Articoli che sono imballaggio progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita 

Sacchetti o borse di carta o di plastica 

Piatti e tazze monouso 

Pellicola retrattile 

Sacchetti per panini 

Fogli di alluminio 

Pellicola di plastica per gli indumenti lavati nelle lavanderie 

2. Articoli che non sono imballaggio 

Agitatori 

Posate monouso 

Carta da imballaggio (venduta separatamente ai consumatori e agli operatori del settore) 

Forme di carta per prodotti da forno (vendute vuote) 

Pizzi per torte venduti senza le torte Piatti e tazze monouso non destinati ad essere riempiti nel punto vendita

________________

[1] Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020).

ALLEGATO III

Imballaggi compostabili

Condizioni da prendere in considerazione per imporre o introdurre l'uso di formati di imballaggio compostabili:

a) non avrebbero potuto essere progettati come imballaggi riutilizzabili o i prodotti non avrebbero potuto essere immessi sul mercato senza imballaggio;

b) sono progettati per entrare nel flusso dei rifiuti organici alla fine del ciclo di vita;

c) sono di natura biodegradabile tale da poter subire una decomposizione fisica o biologica, compresa la digestione anaerobica, con conseguente conversione in biossido di carbonio e acqua, nuova biomassa microbica, sali minerali e, in assenza di ossigeno, metano;

d) il loro utilizzo aumenta notevolmente la raccolta di rifiuti organici rispetto all'uso di materiali di imballaggio non compostabili;

e) il loro utilizzo riduce nettamente la contaminazione del compost con imballaggi non compostabili e non causa alcun problema nel trattamento dei rifiuti organici;

f) il loro utilizzo non aumenta la contaminazione dei flussi di rifiuti di imballaggio non compostabili.

ALLEGATO IV

Metodologia di valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi

Parte A

Criteri di prestazione 

1. Protezione dei prodotti: la progettazione degli imballaggi deve garantire la protezione dei prodotti dal punto di imballaggio o di riempimento fino all'utilizzo finale al fine di evitare danni al prodotto, perdite, deterioramenti o sprechi. Le prescrizioni possono riguardare la protezione da danni meccanici o chimici, dalla vibrazione, dalla compressione, dall'umidità, dalla perdita di umidità, dall'ossidazione, dalla luce, dall'ossigeno, dalle infezioni microbiologiche, dai parassiti, dal deterioramento delle proprietà organolettiche, ecc., e includere riferimenti a specifiche normative dell'Unione che contengono prescrizioni sulla qualità dei prodotti. 

2. Processi di produzione degli imballaggi: la progettazione degli imballaggi deve essere compatibile con i processi di produzione e riempimento degli imballaggi. I processi di produzione degli imballaggi possono determinare elementi di progettazione degli imballaggi quali la forma di un contenitore, le tolleranze di spessore, le dimensioni, la fattibilità della lavorazione, o le specifiche che riducono al minimo i rifiuti nella fabbricazione. I processi gestiti dal fabbricante dei prodotti possono richiedere anche alcuni elementi di progettazione dell'imballaggio, quali la resistenza agli urti e alle sollecitazioni, la resistenza meccanica, la velocità e l'efficienza della linea di imballaggio, la stabilità nel trasporto, la resistenza al calore, la chiusura efficace, il minimo spazio vuoto superiore, o l'igiene. 

3. Logistica: la progettazione degli imballaggi deve garantire la distribuzione, il trasporto, la manipolazione e lo stoccaggio adeguati e sicuri dei prodotti imballati. I requisiti possono comprendere un coordinamento dimensionale per l'utilizzo ottimale dello spazio, la compatibilità con i sistemi di palettizzazione e depalettizzazione e il sistema di manipolazione e stoccaggio, e l'integrità del sistema di imballaggio durante il trasporto e la manipolazione. 

4. Funzionalità dell'imballaggio: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità tenendo conto della finalità del prodotto e delle particolarità connesse all'occasione in cui è venduto, ad esempio vendite a scopo di regalo oppure in occasione di eventi stagionali.

5. Obblighi di informazione: la progettazione degli imballaggi deve garantire che gli utilizzatori finali abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sul prodotto imballato, il suo uso, la sua conservazione e manutenzione, comprese le istruzioni di sicurezza. I requisiti possono comprendere la fornitura di informazioni sul prodotto, istruzioni per la conservazione, l'applicazione e l'uso, codici a barre, date di scadenza. 

6. Igiene e sicurezza: la progettazione degli imballaggi deve garantire la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori e l'igiene e la sicurezza del prodotto durante la distribuzione, l'utilizzo finale e lo smaltimento del prodotto imballato. I requisiti possono comprendere la progettazione per garantire la sicurezza della manipolazione e la sicurezza dei bambini, la protezione da manomissione, furto e contraffazione, avvertenze di pericolo, chiara identificazione del contenuto, sicurezza del meccanismo di apertura o chiusura con rilascio della pressione.

7. Obblighi giuridici: la progettazione dell'imballaggio deve garantire che gli imballaggi e i prodotti imballati siano conformi alla legislazione applicabile. 

8. Contenuto riciclato, riciclabilità e riutilizzo: la progettazione degli imballaggi deve garantire la riutilizzabilità, la riciclabilità e l'inclusione di contenuto riciclato come previsto dal presente regolamento. Se gli imballaggi sono destinati al riutilizzo devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Ciò significa che potrebbe essere necessario aumentare il peso o il volume dell'imballaggio, al di là di quanto sarebbe altrimenti possibile in base agli altri fattori di prestazione, al fine di consentire, ad esempio, un maggior numero di spostamenti o rotazioni, facilitare l'inclusione di contenuto riciclato o migliorare la riciclabilità (ad esempio, quando si passa a un monomateriale o a un contenuto riciclato post-consumo).

Parte B

Metodologia di valutazione e determinazione del volume e peso minimi dell'imballaggio

La valutazione del volume e del peso minimi dell'imballaggio necessari a garantirne la funzionalità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), è illustrata nella documentazione tecnica e comprende almeno:

a) la descrizione dell'esito della valutazione, compresi i dettagli del calcolo del peso e del volume minimi necessari dell'imballaggio. Devono essere prese in considerazione e documentate le possibili variazioni tra lotti di produzione di uno stesso imballaggio;

b) per ciascun criterio di prestazione di cui alla parte A, una descrizione per spiegare la prescrizione di progettazione che non consente di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio senza comprometterne la funzionalità, compresa la sicurezza e l'igiene, per il prodotto imballato, l'imballaggio e l'utilizzatore. E' necessario descrivere il metodo usato per individuare queste prescrizioni e spiegare i motivi che impediscono di ridurre ulteriormente il peso o il volume dell'imballaggio. Devono essere esaminate tutte le possibilità di riduzione di ogni materiale da imballaggio, ad esempio la riduzione di eventuali strati superflui che non svolgono una funzione di imballaggio. La sostituzione di un materiale di imballaggio con un altro non è considerata sufficiente;

c) i risultati di test, ricerche di mercato o studi utilizzati per la valutazione effettuata a norma delle lettere a) e b).

ALLEGATO V

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio 

  Formato di imballaggio Restrizione all'uso Esempio illustrativo
1. Imballaggi multipli di plastica monouso Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione. Film estensibili, film di plastica termoretraibili
2. Imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli freschi non trasformati Imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Gli Stati membri possono introdurre esenzioni a tale restrizione qualora sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti, l'ossidazione, o qualora non vi sia altra possibilità per evitare la commistione di prodotti ortofrutticoli biologici con prodotti ortofrutticoli non biologici in conformità delle prescrizioni relative alla certificazione o all'etichettatura del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio [1] relativo alla certificazione o l'etichettatura, senza incorrere in costi economici e amministrativi sproporzionati. Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
3. Imballaggi di plastica monouso Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile. Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
4. Imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

Imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione dei seguenti casi:

a) gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

b) gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali.

Bustine, vaschette, vassoi, scatole
5. Imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, quali descritti nella NACE Rev. 2 - Classificazione statistica delle attività economiche, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo. Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette
6. Borse di plastica in materiale ultraleggero Borse di plastica in materiale ultraleggero, a eccezione di quelle richieste per motivi di igiene o fornite come imballaggio per la vendita per alimenti sfusi, se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari. Borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi

________________

[1] Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018).

ALLEGATO VI

Prescrizioni specifiche per i sistemi di riutilizzo e le stazioni di ricarica

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «orientamenti in materia di governance»: la struttura di governance di un sistema di riutilizzo, che definisce il ruolo dei partecipanti al sistema, la proprietà e qualsiasi trasferimento di proprietà previsto degli imballaggi, nonché altri pertinenti elementi di governance del sistema di riutilizzo quale definito nel presente allegato;

b) «sistema a circuito chiuso»: un sistema di riutilizzo nel quale un gestore del sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà;

c) «sistema a circuito aperto»: un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo;

d) «gestore del sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo e lo gestisce;

e) «partecipante al sistema»: la persona fisica o giuridica che partecipa a un sistema di riutilizzo ed esegue almeno una delle azioni seguenti: raccoglie gli imballaggi dagli utilizzatori finali o da altri partecipanti al sistema, li ricondiziona, li distribuisce tra i partecipanti, li trasporta, li riempie con i prodotti, li confeziona o li offre agli utilizzatori finali; un sistema di riutilizzo può comprendere uno o più partecipanti al sistema.

Parte A

Prescrizioni relative ai sistemi di riutilizzo

1. Prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo

Tutti i sistemi di riutilizzo devono:

a) avere una struttura di governance chiaramente definita, descritta negli orientamenti;

b) avere una struttura di governance che:

i) garantisce il conseguimento degli obiettivi del sistema contenuti negli orientamenti in materia di governance e, se applicabile, degli obiettivi di riutilizzo e di eventuali altri obiettivi del sistema;

ii) prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema;

iii) governance prevede parità di accesso e condizioni per tutti gli utilizzatori finali;

c) essere concepiti in modo da garantire che gli imballaggi riutilizzabili in rotazione al suo interno completino almeno il numero minimo di rotazioni previsto di cui all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;

d) essere dotati di regole che ne definiscono il funzionamento, tra cui le prescrizioni relative all'uso degli imballaggi, accettate da tutti i partecipanti al sistema e che:

i) specificano i tipi e i modelli degli imballaggi autorizzati a circolare nel sistema;

ii) descrivono i prodotti destinati a essere usati, riempiti o trasportati attraverso il sistema;

iii) specificano i termini e le condizioni per una manipolazione e un utilizzo corretti degli imballaggi;

iv) specificano prescrizioni dettagliate sul ricondizionamento degli imballaggi;

v) specificano prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi;

vi) specificano prescrizioni sullo stoccaggio degli imballaggi;

vii) specificano prescrizioni sul riempimento o sul carico degli imballaggi;

viii) specificano regole per garantire che gli imballaggi riutilizzabili siano raccolti in modo efficace ed efficiente, compresi incentivi per gli utilizzatori finali a riportare gli imballaggi nei punti di raccolta o nei sistemi di raccolta multipla;

ix) specificano regole per garantire parità ed equità di accesso al sistema di riutilizzo, anche per gli utilizzatori finali vulnerabili;

e) avere un gestore del sistema controlla il corretto funzionamento del sistema e verifica l'effettiva capacità di riutilizzo degli imballaggi;

f) avere norme in materia di comunicazione che consentono di accedere ai dati sul numero di volte in cui l'imballaggio è ricaricato o riutilizzato (rotazioni per categoria), e scartato, sul tasso di raccolta (tassi di restituzione), sulle unità di vendita o unità equivalenti, compreso il materiale e per categoria, o una stima media se tale calcolo non è fattibile, sul numero di unità di imballaggio riutilizzabili o ricaricabili aggiunte al sistema, e sul numero di unità di imballaggio che sono state manipolate dal piano di fine vita;

g) garantire che la progettazione degli imballaggi avvenga conformemente a specifiche o norme fissate di comune accordo;

h) garantire un'equa ripartizione di costi e benefici tra tutti i partecipanti;

i) garantisce l'attuazione degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi riutilizzabili utilizzati nel sistema e divenuti rifiuti.

I sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema sono esentati dalla lettera b), i), dalle lettere e), f) e h).

I sistemi a circuito aperto istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono esentati dalle prescrizioni di cui alla lettera a), alla lettera b), i) e ii), alle lettere e), f) e h).

2. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito chiuso

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo di cui al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

a) il sistema si avvale della logistica del ricircolo, che facilita il trasferimento degli imballaggi dagli utilizzatori o dagli utilizzatori finali ai partecipanti al sistema;

b) il sistema garantisce la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi;

c) i partecipanti al sistema sono tenuti a riprendere l'imballaggio dal punto di raccolta se è stato utilizzato, raccolto e stoccato conformemente alle regole del sistema.

3. Prescrizioni relative ai sistemi a circuito aperto

Oltre alle prescrizioni generali relative ai sistemi di riutilizzo elencate al punto 1, i sistemi a circuito chiuso devono rispettare le prescrizioni seguenti:

a) dopo l'utilizzo degli imballaggi, il partecipante a un sistema decide se riutilizzarli o trasferirli a un altro partecipante al sistema affinché li riutilizzi;

b) il sistema garantisce che siano predisposti la raccolta, il ricondizionamento e la ridistribuzione degli imballaggi e che siano generalmente disponibili;

c) il ricondizionamento conforme alle prescrizioni di cui alla parte B fa parte del sistema.

Parte B

Ricondizionamento 

1. Il processo di ricondizionamento non deve creare rischi per la salute e la sicurezza di coloro che ne sono responsabili della realizzazione del ricondizionamento degli imballaggi e deve ridurre al minimo l'impatto di tale processo sull'ambiente. Deve essere gestito conformemente alla legislazione applicabile sui materiali sensibili al contatto, sui rifiuti e sulle emissioni industriali. 

2. Il ricondizionamento comprende le seguenti operazioni, adattate in funzione del formato e dell'uso previsto degli imballaggi riutilizzabili:

a) valutazione delle condizioni degli imballaggi;

b) rimozione dei componenti danneggiati o non riutilizzabili degli imballaggi;

c) trasferimento dei componenti rimossi degli imballaggi a un adeguato processo di recupero;

d) pulizia e lavaggio degli imballaggi nel rispetto delle condizioni igieniche richieste;

e) riparazione degli imballaggi;

f) ispezione e valutazione dell'idoneità allo scopo degli imballaggi. 

3. Se necessario, i processi di pulizia e lavaggio devono essere effettuati in diverse fasi del ricondizionamento e ripetuti. 

4. Il prodotto ricondizionato deve rispettare le prescrizioni in materia di salute e di sicurezza ad esso applicabili.

Parte C

Prescrizioni relative alla ricarica

Le stazioni di ricarica devono rispettare le prescrizioni seguenti:

a) la stazione di ricarica riporta informazioni chiare e precise sui seguenti aspetti:

i) le norme igieniche che il contenitore dell'utilizzatore finale deve rispettare per poter essere utilizzato al fine di acquistare prodotti alla stazione di ricarica,

ii) i tipi di contenitori utilizzabili per acquistare prodotti mediante ricarica e le loro caratteristiche,

iii) i recapiti del distributore finale per garantire il rispetto delle norme igieniche stabilite dalla legislazione applicabile;

b) la stazione di ricarica comprende un dispositivo di misurazione o fornisce mezzi alternativi per garantire all'utilizzatore finale la possibilità di acquistare una determinata quantità di prodotto;

c) il prezzo pagato dagli utilizzatori finali non include il peso del contenitore.

ALLEGATO VII

Procedura di valutazione della conformità

Modulo A

Controllo interno della produzione 

1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili.

2. Documentazione tecnica

Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione deve permettere di valutare la conformità degli imballaggi alle prescrizioni applicabili e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità.

Essa precisa le prescrizioni applicabili e illustra, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento degli imballaggi. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

a) una descrizione generale degli imballaggi e dell'uso cui sono destinati;

b) progetti di massima, piani di fabbricazione e materiali dei componenti;

c) descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni di cui alla lettera b) e degli schemi e del funzionamento degli imballaggi;

d) un elenco che riporta:

i) le norme armonizzate di cui all'articolo 36, applicate in tutto o in parte;

ii) le specifiche comuni di cui all'articolo 37, applicate in tutto o in parte;

iii) le altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;

iv) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni applicate solo in parte, un'indicazione delle parti che sono state applicate;

v) nel caso di norme armonizzate o specifiche comuni non applicate, una descrizione delle soluzioni adottate per rispettare le prescrizioni di cui al punto 1;

e) una descrizione qualitativa del modo in cui sono state effettuate le valutazioni di cui agli articoli 6, 10 e 11; nonché

f) le relazioni sulle prove.

3. Fabbricazione

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità degli imballaggi alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e alle prescrizioni di cui al punto 1.

4. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità per ciascun tipo di imballaggio e la lascia a disposizione delle autorità nazionali, insieme alla documentazione tecnica, per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'imballaggio monouso e 10 anni dalla data in cui l'imballaggio riutilizzabile è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica l'imballaggio per cui è stata redatta.

Una copia di tale dichiarazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4 per quanto concerne la conservazione della documentazione tecnica possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché tali obblighi siano specificati nel mandato.

ALLEGATO VIII

Dichiarazione di conformità UE n. (*1)...

1. N. ... (identificazione univoca dell'imballaggio):

2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:

3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

4. Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità): descrizione dell'imballaggio:

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione: ... (riferimenti degli altri atti dell'Unione applicati).

6. Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.

7. Ove applicabile, l'organismo notificato ... (denominazione, indirizzo, numero) ... ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) ... e rilasciato il/i certificato/i: ... (estremi, fra cui la data del o dei certificati e, se del caso, informazioni circa la durata e le condizioni di validità del certificato).

8. Informazioni aggiuntive:Firmato a nome e per conto di:

(luogo e data del rilascio):

(nome e cognome, funzione) (firma):

________________

(*1) (numero di identificazione della dichiarazione)

ALLEGATO IX

Informazioni per le iscrizioni e le comunicazioni al registro di cui all'articolo 44

Parte A

Informazioni da fornire all'atto dell'iscrizione 

1. Le informazioni che il produttore o il suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore devono presentare comprendono:

a) il nome e i marchi commerciali (se disponibili) con i quali il produttore mette a disposizione il suo imballaggio, compreso l'imballaggio di prodotti imballati, nel territorio dello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, eventuale numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail, indicando un unico punto di contatto;

b) se un produttore ha autorizzato un rappresentante autorizzato ad adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore a proprio nome, oltre alle informazioni di cui alla lettera a): nome e indirizzo, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono e indirizzo e-mail del rappresentante autorizzato;

c) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale europeo o nazionale;

d) una dichiarazione sul modo in cui il produttore adempie alle proprie responsabilità a norma dell'articolo 45, compresa un'attestazione rilasciata dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore qualora si applichi l'articolo 46, paragrafo 1. 

2. Qualora il compito di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore sia affidato a un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, le informazioni che il produttore deve fornire comprendono il nome e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente e il codice fiscale europeo o nazionale dell'organizzazione, il mandato del produttore rappresentato, e una dichiarazione del produttore o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, che attesti la veridicità delle informazioni fornite. 

3. Ove un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che sia stata incaricata dal produttore di adempiere agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, assolva l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 44, oltre alle informazioni di cui alla parte A, punto 1, del presente allegato, essa specifica:

a) i nomi e i recapiti, compresi codice postale, luogo, via e numero civico, paese, numero di telefono, sito internet e indirizzo e-mail dei produttori rappresentati;

b) il mandato di ciascun produttore rappresentato, se del caso;

c) se rappresenta più di un produttore, un'indicazione separata del modo in cui ciascuno dei produttori rappresentati ottempera alle responsabilità di cui all'articolo 45.

Parte B

Informazioni da presentare per le comunicazioni 

1. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 7:

a) codice di identificazione nazionale del produttore;

b) periodo di riferimento;

c) quantitativi in peso delle categorie di imballaggio di cui alla tabella 1 dell'allegato II, che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o che il produttore disimballa senza essere un utilizzatore finale;

d) disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda gli imballaggi che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o da cui prodotti imballati sono disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale. 

2. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 8:

a) codice di identificazione nazionale del produttore;

b) periodo di riferimento;

c) informazioni sui tipi di imballaggio di cui alla tabella 1 del presente punto;

d) disposizioni volte a garantire la responsabilità del produttore per quanto riguarda gli imballaggi che il produttore mette a disposizione nel territorio dello Stato membro per la prima volta o da cui prodotti imballati sono disimballati da un produttore che non è un utilizzatore finale.

Tabella 1 

  Quantitativi in peso messi a disposizione nel territorio dello Stato membro o disimballati
Vetro   
Plastica   
Carta/cartone   
Metalli ferrosi   
Alluminio   
Legno   
Altro   
Totale   

.

3. Informazioni da presentare per le comunicazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 10:

a) quantitativi in peso per categoria di rifiuti di imballaggio, quali definiti nella tabella 2 dell'allegato II, raccolti nello Stato membro e inviati alla cernita;

b) quantitativi in peso per categoria di rifiuti di imballaggio riciclati, recuperati e smaltiti all'interno dello Stato membro o spediti all'interno dell'Unione o in un paese terzo, di cui alla tabella 3 dell'allegato XII;

c) quantitativi in peso di bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, e di contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri, oggetto di raccolta differenziata, di cui alla tabella 5 dell'allegato XII.

ALLEGATO X

Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Ai fini del presente allegato si applica la definizione seguente:

«gestore del sistema»: la persona fisica e giuridica cui è affidata la responsabilità di istituire o gestire un sistema di deposito cauzionale e restituzione in uno Stato membro.

Prescrizioni minime generali per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti sul loro territorio soddisfino le prescrizioni minime seguenti:

a) è istituito o autorizzato un unico gestore del sistema o nel caso in cui ci sia più di un gestore del sistema, gli Stati membri adottano misure per garantire il coordinamento tra i diversi gestori del sistema;

b) la governance e le relative norme operative del sistema prevedono parità di accesso e condizioni per tutti gli operatori economici che desiderano entrare a far parte del sistema, purché mettano a disposizione sul mercato imballaggi appartenenti a un tipo o a una categoria di imballaggio inclusi nel sistema;

c) sono istituite procedure di controllo e sistemi di comunicazione che consentano al gestore del sistema di ottenere dati sulla raccolta degli imballaggi che fanno parte del sistema di deposito cauzionale e restituzione;

d) è fissato un deposito cauzionale minimo sufficiente a conseguire i tassi di raccolta richiesti;

e) sono stabilite prescrizioni minime relative alla capacità finanziaria del gestore del sistema, che gli consentano di svolgere le sue funzioni;

f) il gestore del sistema è un soggetto giuridico indipendente e senza scopo di lucro;

g) il gestore del sistema svolga esclusivamente ruoli derivanti dalle disposizioni del presente regolamento e qualsiasi ruolo aggiuntivo legato al coordinamento e alla gestione del sistema di deposito cauzionale e restituzione stabilito dagli Stati membri;

h) il gestore del sistema coordini il funzionamento del sistema di deposito cauzionale e restituzione;

i) i gestori del sistema conservano per iscritto:

i) uno statuto che ne stabilisce l'organizzazione interna del sistema,

ii) i dati sul sistema di finanziamento del sistema,

iii) una dichiarazione attestante la conformità del sistema alle prescrizioni del presente regolamento e a eventuali prescrizioni supplementari stabilite nello Stato membro in cui opera;

j) una quantità sufficiente del fatturato annuale del gestore del sistema è investita in campagne di sensibilizzazione del pubblico sulla gestione dei rifiuti di imballaggio;

k) i gestori dei sistemi forniscono tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il sistema opera, ai fini del controllo della conformità alle prescrizioni di cui al presente allegato;

l) gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale del materiale di imballaggio e del formato da loro distribuiti e a restituire i depositi agli utilizzatori finali quando l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è riconsegnato, a meno che gli utilizzatori finali dispongano di mezzi parimenti accessibili per ottenere il rimborso del deposito dopo l'utilizzo dell'imballaggio oggetto di deposito, attraverso uno dei canali di raccolta che garantiscono, nel caso degli imballaggi per prodotti alimentari, un riciclaggio di qualità alimentare e che sono autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali.

Tale obbligo non si applica nel caso in cui la superficie di vendita non consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale. Tuttavia, i distributori finali dovranno sempre accettare la restituzione dell'imballaggio vuoto dei prodotti che vendono.

m) l'utilizzatore finale può restituire l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale senza dover acquistare alcuna merce; il deposito cauzionale è rimborsato all'utilizzatore finale;

n) tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale che devono essere raccolti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione sono chiaramente etichettati affinché agli utilizzatori finali sia evidente la necessità di restituirli;

o) le tariffe sono trasparenti.

In aggiunta alle prescrizioni minime, gli Stati membri possono stabilire prescrizioni supplementari, se del caso, per garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, in particolare per aumentare la purezza dei rifiuti di imballaggio raccolti, ridurre la dispersione nell'ambiente e promuovere altri obiettivi di economia circolare.

Gli Stati membri che hanno regioni con un'elevata attività transfrontaliera assicurano che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di altri Stati membri presso punti di raccolta designati e si adoperano per consentire la restituzione di un deposito cauzionale addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto dell'imballaggio.

ALLEGATO XI

Piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d)

Il piano di attuazione da presentare a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, lettera d), contiene quanto segue:

a) una valutazione dei tassi passati, attuali e previsti di riciclaggio, di collocamento in discarica e di altri trattamenti dei rifiuti di imballaggio e dei flussi di cui sono composti;

b) una valutazione dell'attuazione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE;

c) i motivi per i quali lo Stato membro ritiene che potrebbe non essere in grado di conseguire il pertinente obiettivo di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) o d), entro il termine ivi previsto e una valutazione della proroga necessaria per conseguire tale obiettivo;

d) le misure necessarie per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b) o d), del presente regolamento, che sono applicabili allo Stato membro durante la proroga, compresi gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;

e) un calendario per l'attuazione delle misure di cui alla lettera d), la determinazione dell'organismo competente per la loro attuazione e una valutazione del loro contributo individuale al conseguimento degli obiettivi applicabili nel caso di una proroga;

f) informazioni sui finanziamenti per la gestione dei rifiuti in linea con il principio «chi inquina paga»;

g) le misure per migliorare la qualità dei dati, ove necessario, al fine di ottimizzare la pianificazione e il monitoraggio dei risultati nella gestione dei rifiuti.