
DECRETO PRESIDENZIALE 20 febbraio 2025, n. 514
G.U.R.S. 7 marzo 2025, n. 12
Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento delle commissioni di gara degli Uffici regionali di committenza (URC) ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., come sostituito in ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, come in ultimo modificata dall'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 - Allineamento del decreto del Presidente della Regione n. 544/Gab del 30 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 9 agosto 2024), al D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ed al consequenziale D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTO l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo-Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On. le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione Siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On. le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 777/Area 1^/ S.G. del 15 novembre 2022, con il quale l'On. Alessandro Aricò è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 9, ed in particolare l'art. 49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 aprile 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3" pubblicato sulla G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
VISTA la L.R 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. del 12 ottobre 2023 n. 12, di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e di modifica della L.R. 12/2011;
VISTA la L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, pubblicata sulla GURS il 3 febbraio 2024, che all'art. 122 introduce modifiche alla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e alla L.R. 12 ottobre 2023, n. 12;
VISTA la L.R. 09 gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027";
VISTA la L.R. 09 gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027";
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente alla Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. secondo cui "tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiori alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".
VISTO il comma 2 del suddetto art. 62 e ss.mm.ii. secondo cui "per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, del medesimo art. 62, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate";
VISTO l'art. 1, lettera i, dell'allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 che definisce "Centrale di Committenza" una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
VISTO che la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs n. 36/2023;
VISTO che l'art. 62, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un "accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazioni messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata";
VISTO l'art. 62, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti qualificate possono acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
VISTO l'art. 9 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023 e dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3, che prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata - secondo quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi;
VISTO l'art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. come modificato dalla L.R. 12/2023, come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3, con il quale si dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture e dell'Ufficio regionale di Committenza U.R.C., struttura intermedia dello stesso DRT;
CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificato dalla L. R. n. 12/2023, ulteriormente modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3, dispone che, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC);
CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 1 della L.R. n. 12/2023 e ss.mm.ii. recita: "I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'art. 5 ed ai commi 4 e 7 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana";
VISTO l'art. 11 della L.R. 4 luglio 2024 n. 23 che disciplina i compensi dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni territoriali dell'URC autorizzando la spesa per gli esercizi finanziari 2024 - 2025 - 2026;
VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
VISTO il D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità avente ad oggetto "Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria" che sostituisce il D.A. n. 57/Gab del 05 dicembre 2023 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per allineare la disciplina di funzionamento dell'URC al D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, ed in particolare l'art. 3 comma 1 del medesimo D.A., che prevede: "l'URC si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali. L'URC costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ed è articolato in un servizio centrale e nove servizi periferici";
VISTO il D.P. n. 544/GAB del 30 luglio 2024 "Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento delle commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC) ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. come sostituito in ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, come in ultimo modificata dall'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3";
ACQUISITI per il D.P. n. 544/GAB del 30 luglio 2024 i pareri favorevoli previsti al comma 14 dell'art. 1 della L.R. n. 12/2023 e ss.mm.ii. resi nello specifico dalla IV Commissione parlamentare ARS nella seduta n. 83 del 10 aprile 2024 e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea Regionale Siciliana nella seduta n. 74 del 10 aprile 2024, in riferimento all'art. 9 comma 7 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. come sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3;
RITENUTO di dover necessariamente allineare il D.P. n. 544/GAB del 30 luglio 2024 al D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" ed al consequenziale D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità "Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria";
RITENUTO che per allineare il D.P. n. 544/GAB del 30 luglio 2024 al D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ed al consequenziale D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, non occorre richiedere ulteriori pareri oltre a quelli già acquisiti per il medesimo D.P. n. 544 del 30 luglio 2024 di cui al comma 14 dell'art. 1 della L.R. n. 12/2023 e ss.mm.ii.;
Su proposta dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
Decreta:
Modifiche ed integrazioni al D.P. 544/GAB del 30 luglio 2024
1. Per i motivi in premessa specificati che si intendono richiamati, il D.P. n. 544/GAB del 30/07/2024 "Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento delle commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC) ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., come sostituito in ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3", è integrato e modificato come segue:
a) all'art. 3:
- il comma 1, conformemente al contenuto del comma 1 dell'art. 2 e dei commi 1 e 3 dell'art. 3 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, allineato al D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, è così sostituito: "Presso ciascuna sezione territoriale dell'Ufficio regionale di Committenza (URC), incardinato al DRT, è costituita una commissione di gara atta a svolgere attività di espletamento delle gare di interesse di area vasta, intercomunale e comunale, di lavori, di finanza di progetto, partenariato pubblico-privato e di concessioni di lavori pubblici, di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da affidare mediante procedura aperta, ristretta e negoziata, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo, per i diversi rami dell'amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale".
- al primo periodo del comma 2, lett. c), le parole "non qualificata" sono sostituite dalle seguenti: "che si avvale dell'Ufficio Regionale di committenza";
- al comma 7 le parole "del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "del precedente comma 2";
- al comma 8 le parole "almeno tre mesi prima della naturale scadenza" sono sostituite dalle seguenti: "non prima di sei mesi dalla data di scadenza dell'incarico o dell'eventuale proroga del medesimo ai sensi del comma 5";
b) all'art. 4:
- il comma 1, conformemente al contenuto del comma 1 dell'art. 2 e dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, allineato al D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, è così sostituito: "E' istituita presso la sede del DRT la commissione di gara dell'Ufficio regionale di committenza centrale atta a svolgere attività di espletamento delle gare d'appalto, di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero Liberi Consorzi Comunali, di lavori, di finanza di progetto, partenariato pubblico-privato e di concessioni di lavori pubblici, di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da affidare mediante procedura aperta, ristretta e negoziata, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo, per i diversi rami dell'amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale";
c) all'art. 6:
- al comma 2, le parole "non qualificata" sono sostituite dalle seguenti: "che si avvale dell'Ufficio Regionale di committenza";
d) all'art. 7:
- al comma 3, le parole "di cui all'art. 5 del D.A. n. 57 del 5 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 6 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità";
- al comma 4 le parole "di cui all'art. 5 del D.A. n. 57 del 5 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 6 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025";
- il comma 5, in linea con il comma 13 dell'art. 7 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, è così sostituito: "Nel caso di gara con suddivisione in lotti, è istituita una unica commissione di gara così come unica è la commissione giudicatrice; per quest'ultima è fatta salva la possibilità, su richiesta motivata della stazione appaltante che si avvale dell'URC, dettata da improrogabili e motivate esigenze di celerità, di costituire una commissione giudicatrice per ogni singolo lotto".