
DECRETO PRESIDENZIALE 30 luglio 2024, n. 544
G.U.R.S. 9 agosto 2024, n. 36
Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento delle commissioni di gara degli Uffici regionali di committenza (URC) ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii., come sostituito in ultimo dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, come in ultimo modificata dall'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. (1)
TESTO COORDINATO (al D.P. 514/2025 e con annotazioni alla data 19 agosto 2024
In esecuzione del presente decreto si rimanda al Decr. Dir. Infrastrutture e Mobilità 19 agosto 2024, n. 1272.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTO l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo-Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On. le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On. le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;
VISTE le leggi regionali 28 marzo 1995, n. 22 e 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
VISTA la L.R. del 07/05/2015 n. 9, ed in particolare l'art. 49 comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti Regionali;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 aprile 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3" pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023- S.O. n. 12);
VISTA la L.R 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e di modifica della L.R. 12/2011;
VISTA la L.R. 31 gennaio 2024, n. 3, pubblicata in GURS il 3 febbraio 2024, che all'art. 122 introduce modifiche alla L.R. 12 ottobre 2023, n. 12;
VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026";
VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026";
VISTA la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
VISTO che il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229, è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 e che le sue disposizioni, unitamente agli allegati, hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023;
VISTO che l'art. 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
VISTO che il comma 2 del suddetto art. 62 prevede che, per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del D. Lgs. n. 36/2023;
VISTO l'art. 1, lettera i, dell'allegato I.1 del D. L.gs. n. 36/2023 che definisce la Centrale di Committenza come una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedente, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza";
VISTO che la Regione Siciliana è riconosciuta quale Soggetto aggregatore di diritto ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 63 del D. lgs n. 36/2023;
VISTO che l'art. 62, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce la possibilità di ricorrere alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata mediante la formalizzazione di un "accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza";
VISTO l'art. 9, della Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 12/2023, che prevede che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici è articolata - secondo quanto previsto al comma 3 lettere a) e b) - a seconda che siano affidati lavori e servizi di architettura e ingegneria o vengano acquisiti beni e servizi;
VISTO l'art. 9 comma 3 lettera a) della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificato dalla L.R. 12/2023, con il quale si dispone che la Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici, per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e di lavori, è costituita dall'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico che si avvale delle proprie strutture e dell'Ufficio regionale di Committenza U.R.C. (già UREGA), struttura intermedia dello stesso DRT;
VISTO il D.A. n. 57/Gab del 05 dicembre 2023 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, avente ad oggetto la "Disciplina inerente alla organizzazione e funzionamento della Centrale Unica di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e/o servizi di Architettura e Ingegneria" ed in particolare l'art. 2, che prevede "L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali";
CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., come in ultimo modificato dalla Legge Regionale n. 12/2023, recita: "Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC).";
CONSIDERATO che il comma 14 dell'art. 1 della L.R. 12/2023 recita: "I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell'art. 5 ed ai commi 4 e 7 dell'art. 9 della L.R. n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana";
VISTO l'art. 11 della Legge regionale 4 luglio 2024 n. 23 che disciplina i compensi dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni territoriali dell'URC autorizzando la spesa per gli esercizi finanziari 2024 - 2025 - 2026;
RITENUTO di dover incaricare il DRT all'espletamento della manifestazione d'interesse per la costituzione degli Albi, su istanza di parte, da cui selezionare i componenti delle Commissioni di gara degli UU.RR.CC. territoriali;
RITENUTO di dover provvedere alla istituzione e regolamentazione delle commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (UU.RR.CC.);
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti al comma 14 dell'art. 1 della Legge regionale n. 12/2023 e ss.mm.ii. resi nello specifico dalla IV Commissione parlamentare ARS espresso nella seduta n. 83 del 10 aprile 2024 e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell'Assemblea Regionale Siciliana espresso nella seduta n. 74 del 10 aprile 2024, in riferimento all'art. 9 comma 7 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. come sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12 come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n. 3;
Su proposta dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
Decreta:
Autorizzazione Manifestazione d'interesse
Il DRT è incaricato all'espletamento della manifestazione d'interesse per la costituzione degli Albi, su istanza di parte, da cui selezionare i componenti delle Commissioni di gara degli UU.RR.CC. territoriali;
Approvazione disciplina Commissioni di gara
Per i motivi in premessa specificati, su proposta dell'On. le Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità è approvata la disciplina inerente all'istituzione e regolamentazione delle Commissioni di gara degli Uffici regionali di Committenza (UU.RR.CC.) territoriali, di cui all'art. 9 comma 7 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., sostituito dall'art. 1, comma 9, della L.R. 12/2023 e ss.mm.ii., come di seguito articolata.
Istituzione delle commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P. 514/2025)
1. Presso ciascuna sezione territoriale dell'Ufficio regionale di Committenza (URC), incardinato al DRT, è costituita una commissione di gara atta a svolgere attività di espletamento delle gare di interesse di area vasta, intercomunale e comunale, di lavori, di finanza di progetto, partenariato pubblico-privato e di concessioni di lavori pubblici, di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da affidare mediante procedura aperta, ristretta e negoziata, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo, per i diversi rami dell'amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
2. La commissione di gara di ciascun URC è costituita da tre (n. 3) componenti come di seguito riportato:
a) Il Presidente individuato tra un dirigente dell'Amministrazione regionale esperto in materia di pubblici appalti o, in alternativa, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di appalti, scelto tra: magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti dell'amministrazione regionale in quiescenza, dirigenti degli enti locali in quiescenza, professionisti (Ingegneri/Architetti) di comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici, iscritti da almeno 10 anni nei rispettivi Ordini professionali;
b) il Vicepresidente individuato tra un dirigente dell'Amministrazione Regionale e/o funzionario direttivo con laurea, esperto in materia di pubblici appalti o, in alternativa, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di appalti pubblici, scelto tra: magistrati in quiescenza provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti dell'amministrazione regionale in quiescenza, dirigenti degli enti locali in quiescenza, professionisti (Ingegneri/Architetti) di comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici iscritti da almeno 10 (dieci) anni nei rispettivi Ordini professionali;
c) un dirigente o un funzionario direttivo della Stazione appaltante che si avvale dell'Ufficio Regionale di committenza, indicato dalla stessa, che può coincidere con il RUP, così come previsto dall'art. 15 del D. Lgs 36/2023. Per questo componente è indicato un supplente, nel caso di impedimento permanente del titolare, avente medesimi requisiti.
3. Qualora il presidente individuato abbia un profilo tecnico, si individuerà un vicepresidente con profilo amministrativo e viceversa.
4. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente di cui alle lettere a) e b) del comma 2 delle sezioni territoriali (URC) presenta dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
5. I componenti di cui alle lett. a) e b) del comma 2 restano in carica due anni ed in caso di prima nomina detto termine può essere prorogato di ulteriori due anni.
6. L'incarico di componente della commissione, fatto salvo quanto disposto al punto precedente, non può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
7. Dopo tre assenze continuative, non giustificate, i componenti della commissione di gara di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono dichiarati decaduti e si procede alla loro sostituzione.
8. Il rinnovo delle nomine è effettuato non prima di sei mesi dalla data di scadenza dell'incarico o dell'eventuale proroga del medesimo ai sensi del comma 5.
9. In caso di impedimento temporaneo del presidente o vicepresidente della commissione di gara, con Disposizione del Dirigente Generale del DRT, le funzioni sono assunte rispettivamente dal presidente o vicepresidente di altra sezione territoriale. Nel caso di vacanza del posto, con Decreto del Dirigente Generale del DRT, il presidente o vicepresidente di altra sezione territoriale ne assume le funzioni per un periodo non superiore a mesi tre, decorso il quale, la commissione non potrà svolgere le proprie funzioni e le gare saranno trasferite, su disposizione del Dirigente del Servizio Centrale, ad altro Ufficio territoriale o centrale, fermo restando la definizione delle gare in corso. Nessun ulteriore compenso è dovuto per il periodo di sostituzione.
Commissione di gara dell'Ufficio regionale di committenza Centrale
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P. 514/2025)
1. E' istituita presso la sede del DRT la commissione di gara dell'Ufficio regionale di committenza centrale atta a svolgere attività di espletamento delle gare d'appalto, di interesse relativo ad un territorio di due o più Città metropolitane ovvero Liberi Consorzi Comunali, di lavori, di finanza di progetto, partenariato pubblico-privato e di concessioni di lavori pubblici, di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, da affidare mediante procedura aperta, ristretta e negoziata, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo, per i diversi rami dell'amministrazione regionale, gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, gli enti regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale.
2. La commissione di gara dell'Ufficio regionale di Committenza Centrale è costituita da tre componenti di commissione degli UU.RR.CC. territoriali di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 3, nominati all'occorrenza con Decreto del Dirigente Generale del DRT, che individua anche il componente con funzioni di Presidente.
Nomina Presidenti e Vicepresidenti
1. I Presidenti e i vicepresidenti sono individuati dagli Albi istituiti, su richiesta di parte, a seguito di manifestazione d'interesse espletata dal Dipartimento Regionale Tecnico.
2. Le Commissioni di gara sono istituite con Decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dal comma 9 dell'art. 1 della L.R. 12/2023.
Trattamento Economico
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P. 514/2025)
1. Ai componenti delle commissioni di gara di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) di nomina regionale, spetta una indennità annua lorda di funzione nella misura prevista dall'art. 2 del Decreto Presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, come ridotta dall'art. 50 c. 1 della Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 e successivamente dall'art. 1 comma 4 della L.R. 25 maggio 2022 n. 13 pari a:
- Presidente euro 33.150
- Vicepresidente euro 19.500
di cui all'art. 11 della Legge regionale 4 luglio 2024 n. 23 che disciplina i compensi dei presidenti e vicepresidenti delle sezioni territoriali dell'URC autorizzando la spesa per gli esercizi finanziari 2024 - 2025 - 2026.
2. Per il componente di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) l'eventuale indennità è posta a carico della Stazione appaltante che si avvale dell'Ufficio Regionale di committenza.
Regolamentazione delle commissioni di gara
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.P. 514/2025)
1. Per tutte le procedure di gara, ivi comprese quelle da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente commissione di gara ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a) dell'allegato I.2 del D. Lgs.36/2023.
2. Tutte le procedure di gara si svolgono senza soluzione di continuità.
3. La competente commissione di gara presso l'URC, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 93 comma 7, effettua la valutazione delle offerte e predispone la proposta di aggiudicazione, che viene trasmessa al Responsabile del procedimento per la fase di gara per i successivi adempimenti di competenza di cui all'art. 6 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria.
4. Nel caso di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs 36/2023 la quale viene la trasmessa al Responsabile del procedimento per la fase di gara per i successivi adempimenti di competenza di cui all'art. 6 del D.A. n. 22/GAB del 17 febbraio 2025 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale di Committenza regionale per l'affidamento di lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria.
5. Nel caso di gara con suddivisione in lotti, è istituita una unica commissione di gara così come unica è la commissione giudicatrice; per quest'ultima è fatta salva la possibilità, su richiesta motivata della stazione appaltante che si avvale dell'URC, dettata da improrogabili e motivate esigenze di celerità, di costituire una commissione giudicatrice per ogni singolo lotto.
Disposizioni finali
Il presente decreto sostituisce integralmente tutti i decreti presidenziali aventi ad oggetto l'istituzione e la regolamentazione delle commissioni di gara presso l'UREGA e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e rimane consultabile sul sito istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana.
Palermo, 30 luglio 2024.
SCHIFANI