
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1951, n. 47
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 31 dicembre 1951, n. 62
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana sono riservate allo Stato, e il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Gli Assessori, ciascuno per la materia di propria competenza, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella B).
Agli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
La iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, sarà disposta con decreto dell'Assessore per le finanze.
Per il pagamento delle spese di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, l'Assessore per le finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai termini dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
I capitoli di spesa, a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli riportati negli elenchi nn. 3 e 4, annessi alla presente legge. Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, dovrà essere emanato dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze, sentita la Giunta regionale.
Per i capitoli compresi nell'elenco n. 4, il decreto con il quale sarà disposta l'iscrizione, potrà essere emanato dall'Assessore per le finanze.
L'Assessore per le finanze è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli della spesa delle varie Amministrazioni della Regione, i fondi iscritti ai capitoli nn. 280 e 281 della rubrica "Assessorato delle Finanze" per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
L'Assessore per le finanze è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli e a ripartire anche fra questi i fondi iscritti ai capitoli indicati nel comma precedente.
L'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare il fondo iscritto nella parte ordinaria del bilancio per la manutenzione e le riparazioni ordinarie di edifici pubblici anche per i fini di cui all'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.
Per le finalità di cui ai capitoli nn. 571 e 572 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L. 100.000.000. (Servizi della pesca marittima e delle attività marinare).
E' autorizzata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 200.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.
Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, relativa alla concessione di contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale, è autorizzata per l'anno finanziario 1951-52, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge medesima, la spesa di L. 20 milioni.
Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 632 al n. 637 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-1952, la spesa di L. 1.174.532.000 (Assessorato dell'agricoltura e delle foreste).
Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, la spesa di L. 241.000.000 che viene attribuita ai capitoli dal n. 328 al n. 332 e dal n. 638 al n. 648 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.
E' autorizzata la spesa di L. 147.745.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52.
Per le finalità di cui ai capitoli nn. 650, 652 e 653 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-52, la spesa di L. 3.250.000.000 (Assessorato dei lavori pubblici).
Per l'esecuzione dei lavori relativi all'autorizzazione di spesa contenuta nel primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.
In deroga al disposto dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 9 aprile 1951, n. 37, il finanziamento del residuo importo di L. 2.030.000.000 della spesa complessiva autorizzata di L. 2.230.000.000 è ripartita, quanto a L. 1.000.000.000 a carico dell'anno finanziario 1951-52 e quanto a L. 1.030.000.000 a carico dell'anno finanziario 1952-53.
Per le finalitàpreviste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, relativa all'ordinamento della Scuola professionale, è autorizzata per l'anno finanziario 1951-52, ai sensi dell'art. 27 della legge medesima, la spesa di L. 200.000.000.
Detta somma sarà ripartita, con decreti dell'Assessore per le finanze, nelle varie rubriche del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1951-52, in relazione alle singole necessità derivanti sia dalla natura delle scuole da istituire sia dalla natura delle singole categorie di spesa.
E' autorizzata la spesa di L. 220.000.000 per l'attrezzatura e per il funzionamento della refezione scolastica per l'anno scolastico 1951-52.
Per la refezione scolastica per l'anno 1951-52 si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 gennaio 1951, n. 7.
Il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è fissato, per l'anno finanziario 1951-52, in L. 210.000.000.
Le norme per la gestione del fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento di lavoratori disoccupati di cui al D.L.P. 18 aprile 1951, n. 25, nonchè quelle per la gestione dei cantieri scuola di cui al D.L.P. 31 ottobre 1951, n. 31, saranno emanate con decreto dell'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.
E' autorizzata, per le finalità di cui ai capitoli numeri 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 707, 708, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 715 bis, 715 ter, dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge la spesa di L. 175.000.000 (Assessorato del lavoro e della previdenza ed assistenza sociale).
Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1951-1952, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, la spesa di L. 605.000.000, destinata quanto a L. 525 milioni, quanto a L. 50 milioni e quanto a L. 30 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo.
Per le finalità di cui ai capitoli nn. 723, 724, 725, 726, 727 e 728 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L.123.000.000 (Assessorato dell'igiene e della sanità).
Per le finalità di cui ai capitoli nn. 730, 731, 732, 733 e 734 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L.180.000.000 (Assessorato del turismo e dello spettacolo).
La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservarsi in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa, formulando i criteri di priorità degli interventi, o delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.
Per le finalità di cui ai capitoli dal n. 738 bis al n. 738 XVI dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata la spesa di L.900.000.000 (Assessorato degli Enti locali).
I mandati e gli ordini di accreditamento già emessi nell'esercizio finanziario 1951-52, sia sul conto della competenza sia su quello dei residui, sui capitoli della parte ordinaria e di quella straordinaria della sottorubrica intestata "Amministrazione Enti Locali" nonchè quelli emessi sui capitoli della parte straordinaria della sottorubrica "Servizi dell'Alimentazione", si intendono emessi sulla competenza o sui residui dei capitoli risultanti dallo specchio che segue e conservano la numerazione originariamente loro data:
CAPITOLI es. 1951-1952 Vecchia imputazione Nuova imputazione 64 553 bis 65 553 ter 66 553 quater 67 553 sexies 68 553 septies 69 553 octies 70 553 nonies 71 553 decies 72 553 undecies 73 553 duodecies 74 553 XIII 75 553 XIV 76 553 XV 77 553 XVI 78 553 XVII 79 553 XIX 557 738 bis 559 738 ter 562 738 quater 564 738 quinquies 566 738 sexies 567 738 septies 556 738 octies 558 738 nonies 560 738 decies 561 738 undecies 563 738 duodecies 565 738 XIV 568 738 XV 569 738 XVIAgli stessi capitoli relativi alla nuova imputazione si intendono trasferiti gli impegni assunti sia con decreti registrati alla Corte dei conti sia con decreti non soggetti alla registrazione predetta.
Ai capitoli di nuova imputazione si intendono altresì trasferiti i residui provenienti dalle gestioni precedenti e già attribuiti ai capitoli di vecchia imputazione.
Per le finalità previste dal D.L.P. 18 aprile 1951, n. 20, ed in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 del predetto decreto legislativo, è autorizzata, in aggiunta alla somma di L. 100.000.000, già autorizzata con il primo comma dell'art. medesimo, la spesa ripartita di L. 1.900.000.000, da stanziare
quanto a L. 500.000.000, nell'esercizio 1951-1952;
quanto a L. 400.000.000, nell'esercizio 1952-1953;
quanto a L. 400.000.000, nell'esercizio 1953-1954;
quanto a L. 400.000.000, nell'esercizio 1954-1955;
quanto a L. 200.000.000, nell'esercizio 1955-1956.
Per la gestione del bacino idro-termale di Sciacca e dei complessi idrominerali ed idrotermali di Acireale di cui, rispettivamente, al D.L.P. 12 dicembre 1949, n. 35, convertito con modificazioni nella legge regionale 13 marzo 1950, n. 26, ed al D.L.P. 13 aprile 1951, n. 24, l'Assessore per le finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti che si rendano necessari per la istituzione delle relative aziende autonome, i cui bilanci saranno inscritti come appendici a quello della Regione Siciliana.
L'importo complessivo dei mutui da contrarsi con garanzia della Regione da parte delle aziende minerarie previsto dall'art. 3 del decreto legislativo presidenziale 13 aprile 1951, n. 14 è elevato da L. 70 milioni a L. 100 milioni.
Alle maggiori spese previste dallo stato di previsione della spesa di cui all'art. 2 della presente legge nei confronti della previsione dell'entrata di cui al precedente art. 1, si fa fronte utilizzando i maggiori accertamenti di entrata verificatisi negli anni finanziari anteriori.
E' approvato il bilancio dell'azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso della entrata e della spesa previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 31 dicembre 1951.
RESTIVO
RIEPILOGO
Entrata e spesa effettiva
Entrata L. 27.409.950.000 Spesa L. 27.210.450.000 Differenza + L. 199.500.000
Movimento di capitali
Entrata L. 500.000 Spesa L. 600.000.000 Differenza - L. 599.500.000
Partite di giro
Entrata L. 241.000 Spesa L. 241.000 Differenza L. -
Riassunto generale
Entrata L. 27.651.450.000 Spesa L. 28.051.450.000 Differenza - L. 400.000.000