
LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1963, n. 11
G.U.R.S. 2 febbraio 1963, n. 5
Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 41/1996 e annotato al 7/3/1997)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Il trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale è disciplinato dalla presente legge.
Le indennità e gli assegni previsti dall'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34, modificata dalla legge 2 agosto 1954, n. 35, e dalle leggi 21 aprile 1955, n. 37 e 9 marzo 1962, n. 9, sono soppressi, per il personale dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1963.
Dalla stessa data, per il personale dell'Amministrazione centrale della Regione, gli importi dei predetti emolumenti sono conglobati, unitamente agli adeguamenti stabiliti nella tabella A annessa alla presente legge, nello stipendio iniziale, sulla cui nuova misura si computano gli aumenti periodici. (1)
Nella prima applicazione della presente legge, gli aumenti periodici già maturati si calcolano a decorrere dal 1° gennaio 1963 sullo stipendio conglobato ai sensi della presente legge.
La indennità prevista dall'art. 28 della legge 13 maggio 1953, n. 34, modificata dalla legge 2 agosto 1954, n. 35, è a parità di coefficiente, attribuita, in sede di conglobamento, nella misura maggiore.
Il trattamento previsto nei precedenti commi, compete, a parità di coefficiente e con la stessa decorrenza, al personale dell'Amministrazione periferica della Regione e al personale di ruolo della Azienda delle foreste demaniali. Esso sostituisce ogni diverso trattamento anche se corrisposto sotto forma di particolari indennità.
Gli stipendi del personale dell'Amministrazione periferica, il cui coefficiente non trova rispondenza in quelli dell'Amministrazione centrale, e le retribuzioni del personale salariato, sono rispettivamente stabiliti in conformità dell'annessa tabella B.
E' esclusa dal conglobamento l'indennità integrativa prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324.
Per i salariati temporanei addetti al servizio di pulizia sono conglobati nel salario, dal 1° gennaio 1963, l'indennità e l'assegno previsti dalla legge 21 aprile 1955, n. 37 e 9 marzo 1962, n. 9, nonchè l'adeguamento di cui alla tabella A.
In ordine agli emolumenti conglobati di cui al comma annotato, vedi norme integrative riportate nelle LL.RR. 1/66 e 10/66.
L'aumento di L. 1000 lordo per persona a carico sull'aggiunta di famiglia, previsto dalla legge statale 22 dicembre 1960, n. 1564, si applica a tutto il personale regionale con la decorrenza indicata nell'articolo precedente.
Le quote di aggiunta di famiglia, aumentate ai sensi del comma precedente, sono maggiorate del 50% e sono corrisposte oltre che per i casi previsti dalle vigenti disposizioni, fino al 26° anno di età per i figli conviventi e a carico, che frequentino corsi universitari, e per le figlie nubili.
Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi le quote di aggiunta di famiglia spettano nelle stesse misure previste per il personale in attività di servizio.
Fermi restando i criteri e i limiti di ore fissati dalle norme vigenti in materia di lavoro straordinario, non si applica il limite di spesa previsto dall'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. La relativa previsione di spesa non può tuttavia superare, in ciascun esercizio finanziario, il 15% degli stanziamenti per stipendi e salari.
Il limite previsto dall'art. 2 del decreto presidenziale 30 giugno 1950, n. 23, è ulteriormente ridotto a novanta ore.
A decorrere dal 1° gennaio 1963 la disposizione contenuta nel citato art. 2 si applica anche al personale della Segreteria generale e della Ragioneria generale, nei limiti rispettivamente di cinque unità, nonchè dei limiti di due unità, di cui una della carriera esecutiva, al personale di ciascuna Direzione regionale di servizi.
Alla corresponsione dei compensi può provvedersi a mezzo di aperture di credito da effettuarsi in conformità alle norme regionali vigenti.
Nel bollettino ufficiale del personale di ciascuna Amministrazione è pubblicato mensilmente l'elenco nominativo del personale che ha prestato lavoro straordinario con l'indicazione del numero delle ore retribuite.
La tredicesima mensilità è commisurata, per il 1962, al trattamento economico conglobato risultante dall'art. 2 della presente legge, con esclusione degli adeguamenti indicati nell'annessa tabella A.
Fermo restando il disposto dell'art. 31 della legge 23 febbraio 1962, n. 2, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 4 della stessa legge, provvederà, con decorrenza dal 1° gennaio 1963, alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi sulla base degli emolumenti conglobati e degli adeguamenti previsti dalla presente legge. (1)
La parola "contributiva" contenuta negli articoli 4, 1° comma, 10 e 30 della legge sopra citata, è soppressa, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con decorrenza da tale data la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonchè delle indennità di licenziamento e di buona uscita, e la determinazione dei contributi anche per l'assistenza sanitaria, sono effettuate sull'intero ammontare degli emolumenti fissi e continuativi che il dipendente percepisce.
Il contributo previsto dall'art. 11 della legge statale 19 gennaio 1942, n. 22, sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, concernente la concessione di indennità ed assegni al personale salariato, va computato sull'intero importo lordo conglobato del salario e delle quote di aggiunta di famiglia previste dalla presente legge.
L'indennità di buona uscita, prevista dall'art. 7 n. 5, della legge 23 febbraio 1962, n. 2, è corrisposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, in misura pari a tanti dodicesimi degli emolumenti fissi e continuativi, in godimento all'atto della cessazione dal servizio, quanti sono gli anni di servizio effettivo o considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore, nonchè gli anni di servizio prestato dal personale a contratto tipo, inquadrato nei ruoli regionali in virtù dell'art. 3 della legge 13 maggio 1953, n. 34, e quelli riconosciuti utili dal secondo comma dell'art. 2 della legge 12 maggio 1959, n. 19.
Per l'interpretazione del comma annotato vedi l'art. 1 della L.R. 25/65
All'art. 10 della legge 23 febbraio 1962, n. 2 è aggiunto il seguente comma:
"L'assegno vitalizio di cui al precedente comma è attribuito nella misura del 50% dell'ultima retribuzione nel caso in cui il dipendente sia deceduto con almeno 10 anni di servizio effettivo".
Nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 30 giugno 1963 non si applicano i termini previsti dagli artt. 23 e 24 del regolamento regionale 8 aprile 1958, n. 2.
(modificato dall'art. 17 della L.R. 73/79 e dall'art. 24 della L.R. 41/96)
Ai titolari di pensioni ordinarie e di assegni vitalizi diretti, indiretti o di riversibilità, e corrisposta la tredicesima mensilità in misura pari a un dodicesimo del trattamento annuo di quiescenza.
---------------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 41/96. Successivamente, per l'art. 42 della L.R. 6/97 la cessazione degli effetti del comma annotato è stata prorogata alla data del 31/12/96.
Gli eventuali miglioramenti del trattamento economico, a qualsiasi titolo, disposti dallo Stato in favore del proprio personale con carattere di generalità e con decorrenza successiva al 1° gennaio 1963, si intendono estesi di diritto al personale dell'Amministrazione regionale, e, per quanto concerne il trattamento fisso e continuativo, anche ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi.
Qualora gli stanziamenti di bilancio non consentano la copertura del conseguente maggiore onere, si provvederà ai sensi degli articoli 40 e 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato ed ove occorra con apposita legge di finanziamento.
Continua ad applicarsi ogni altra disposizione concernente il trattamento economico del personale che non sia in contrasto con la presente legge.
Agli effetti dell'applicazione delle norme che prevedono qualifiche e coefficienti di stipendio, il riferimento al personale regionale è fatto in base alla corrispondenza stabilita nell'art. 1 della legge 7 maggio 1958, n. 14, nella legge 8 agosto 1960, n. 37 ed al combinato disposto degli articoli 2 della legge 13 maggio 1953, n. 34 e 170 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 21 aprile 1955, n. 37, si applicano anche al personale degli uffici di cui al decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, aventi sede nella Regione.
Il terzo comma dell'art. 6 della legge 21 aprile 1955, n. 37, è abrogato.
Agli oneri derivanti dalla presente legge previsti in lire tre miliardi per l'anno in corso, si fa fronte con le disponibilità residue di:
lire 500 milioni esistenti sugli stanziamenti effettuati in forza della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24;
lire 1.500 milioni esistenti sugli stanziamenti effettuati in forza della legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7;
lire 500 milioni esistenti sugli stanziamenti previsti dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;
lire 500 milioni esistenti sugli stanziamenti effettuati in forza dell'art. 44 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, ed in forza dell'art. 7 della legge regionale 7 luglio 1960, n. 23.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, provvedendo, anche con separati decreti, a trasportare ai capitoli concernenti assegni le disponibilità dei capitoli relativi alle indennità che con la presente legge vengono soppresse.
Gli assegni personali eventualmente in godimento al 31 dicembre 1962, nella prima applicazione del precedente art. 2, vengono ridotti solamente dell'importo previsto per ciascun coefficiente dalla tabella A allegata alla presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 1° febbraio 1963.
D'ANGELO
TABELLA A
Adeguamenti retributivi dal 1° gennaio 1963 per il personale dell'Amministrazione regionale Coefficiente al 31 dicembre 1962 Adeguamento mensile lordo -- -- Fino al coefficiente 193(*) L. 18.000 " 202-229 " 20.000 " 271 " 24.000 " 325 " 26.000 " 402 " 31.500 " 450 " 35.500 " 500 " 39.000 " 670 " 52.000 " 900 " 70.000 " 970 " 75.000 ___________ (*) Compreso il personale salariato temporaneo addetto al servizio di pulizia.
TABELLA B
a) Stipendio del personale delle scuole professionali il cui coefficiente non trova rispondenza in quelli del personale dell'Amministrazione centrale: Coefficiente Stipendio al mensile lordo 31 dicembre QUALIFICA dal 1962 1° gennaio 1963 _____ ______ _____ 430 Direttore L. 187.720 b) Trattamento economico del personale salariato dell'Amministrazione centrale e periferica della Regione: Coefficiente Salario al mensile lordo 31 dicembre QUALIFICA dal 1962 1° gennaio 1963 _____ ______ _____ 128 Guardia L. 57.000 131 Guardia scelta " 57.750 148 4a Catg. manovali " 62.000 151 3a " comuni " 62.750 157 2a " qualificati " 64.250 167 1a " operai special. e tecnici " 66.750 193 Capi operai " 88.000 ______ N.B. - Nella tabella vanno aggiunti gli adeguamenti di cui alla tabella b.