
LEGGE REGIONALE 20 marzo 1972, n. 13
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 21 marzo 1972, n. 13
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1972.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A), B) e C) annesse al D.P.Rep. 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1972, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
E' approvato in L. 354.050.281.910 il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1972.
Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1972 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B) della presente legge.
I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3 annessi alla tabella B) della presente legge.
Gli stanziamenti fissati da speciali disposizioni legislative sono inscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 nell'importo indicato nell'allegato n. 1 alla presente legge.
Per l'anno finanziario 1972 le somme che inscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative che demandano alla legge di bilancio di fissarne l'importo sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'allegato n. 2 alla presente legge.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che lo Stato od altri Enti verseranno con imputazione al capitolo n. 2911 dello stato di previsione dell'entrata, per interventi da effettuare nel territorio della Regione.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme versate.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad inscrivere con propri decreti ai capitoli dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà con imputazione al capitolo n. 2951 dello stato di previsione dell'entrata per interventi da effettuare nel territorio della Regione anche in dipendenza della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che trova applicazione nel territorio della Regione Siciliana.
Le norme di cui all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e quelle emanate dallo Stato in dipendenza della delega contenuta nell'art. 58 della predetta legge si applicano anche agli interventi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di agricoltura e foreste.
Il Presidente della Regione è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli nello stato di previsione della spesa in relazione alla specifica destinazione delle somme.
E' autorizzata la spesa di L. 3.000.000.000 per contributo a favore del fondo di quiescenza previdenza e assistenza per il personale della Regione, in applicazione del disposto dell'art. 30, lettera f), della legge regionale 23 marzo 1962, n. 2, che si inscrive al capitolo n. 10292 (Presidenza della Regione).
E' autorizzata la spesa di L. 215.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale anagrafe bestiame per l'anno finanziario 1972 che si inscrive al capitolo n. 10293 (Presidenza della Regione).
Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata per l'anno finanziario 1972 la spesa di L. 1.000.000.000 a favore del fondo di quiescenza, previdenza e assistenza per il personale della Regione per gli oneri derivanti dalla applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si inscrive al capitolo n. 10295 (Presidenza della Regione).
Per le finalità dell'art. 1, n. 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, è autorizzata per l'esercizio 1972 la ulteriore spesa di lire 30 milioni che si inscrive al capitolo n. 16901 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 33, è autorizzata per l'esercizio 1972 la ulteriore spesa di L. 20 milioni che si inscrive al capitolo n. 16903 (Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione).
Per le finalità previste dagli articoli 1, 7, 13, 18 e 21 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, è autorizzata per l'esercizio 1972 la ulteriore spesa di L. 723 milioni che si inscrive al capitolo numero 17302 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 10 aprile 1951, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1972 la spesa di L. 8.000.000 quale contributo nelle spese di funzionamento della scuola di perfezionamento di diritto regionale presso l'Università di Palermo, che si inscrive al capitolo numero 17555 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Ad integrazione dei contributi concessi dallo Stato e dalla Regione per l'anno finanziario 1972, una quota dello stanziamento del capitolo 19554, non inferiore a lire 70 milioni, è destinata al finanziamento della rassegna cinematografica internazionale di Taormina e del festival internazionale "Estate musicale di Taormina" (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
E' autorizzata la spesa di L. 351.000.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende termali che si inscrive al capitolo n. 19605 (Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti).
Alle spese di cui ai capitoli nn. 12001, 12002 e 12702 in gestione all'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste e n. 16401 in gestione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici si applicano, per l'anno finanziario 1972, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440.
Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è autorizzata per l'anno finanziario 1972 la ulteriore spesa di lire 1.950.000.000 che si inscrive al capitolo n. 21231 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).
E' autorizzata la spesa di L. 1.500 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1972, che si inscrive al capitolo n. 21451 (Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste).
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, a decorrere dall'anno finanziario 1972 per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 300 milioni annui che si inscrive al capitolo n. 26121 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3 integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato il limite trentacinquennale di impegno di lire 8.000.000 annui decorrente dall'anno finanziario 1972 per le finalità della predetta legge regionale n. 3 che si inscrive al capitolo n. 26221 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Ai sensi dell'art. 6 - primo comma - della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato a decorrere dall'anno 1972 il limite trentacinquennale di impegno di L. 300 milioni annui per le finalità dell'art. 1 della predetta legge n. 46, che si inscrive al capitolo n. 26272 (Assessorato regionale dei lavori pubblici).
Per il completamento delle costruzioni degli edifici da adibire a colonie finanziate con la legge regionale 20 settembre 1957, n. 54 è autorizzata per l'anno finanziario 1972, la spesa di lire 97 milioni che si inscrive al capitolo n. 27204 (Assessorato regionale della pubblica istruzione).
Al fine di consentire la tempestiva erogazione degli emolumenti ai maestri delle scuole sussidiarie, l'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a disporre, all'inizio dell'esercizio finanziario, aperture di credito in favore dei Provveditori agli studi della Regione, per un importo complessivo pari al 20 per cento dell'ammontare della somma assegnata all'apposito capitolo di bilancio.
E' autorizzato, altresì, a disporre, all'inizio dell'anno scolastico un ulteriore accreditamento di fondi in favore dei Provveditori agli studi per provvedere alle spese stesse, in ragione del 30 per cento dello stanziamento di bilancio.
L'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato, inoltre, a disporre analoghe anticipazioni in favore dei patronati scolastici presso cui funzionino scuole materne finanziate dalla Regione, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1960 n. 51.
E' approvato il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1972, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana si applicano per l'anno finanziario 1972 le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
E' approvato il bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale per l'anno finanziario 1972 allegato al presente bilancio sotto l'appendice numero 2.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali per l'anno finanziario 1972, tenendo conto del numero degli abitanti per provincia e del numero dei disoccupati.
I residui risultanti al 1° gennaio 1972 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1972 soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme in ordine all'amministrazione del personale i provvedimenti inerenti al pagamento delle competenze fondamentali ed accessorie sono disposti dagli Assessori per il personale assegnato ai rispettivi Assessorati.
Per il personale di cui al primo comma i provvedimenti in ordine al lavoro straordinario ed alle missioni sono disposti dai rispettivi Assessori.
Le spese scaturenti da provvedimenti di cui al secondo comma fanno carico agli appositi stanziamenti previsti per ciascun articolo dei competenti capitoli inscritti nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Presidenza della Regione).
E' approvato il seguente quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972. Alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1969.
Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno 1972
ENTRATA TITOLO - Entrate tributarie .......... 228.589.422.000 TITOLO - Entrate extratributarie ..... 18.030.973.410 Totale titoli I e II ........ 246.620.395.410 246.620.395.410 SPESE CORRENTI ....................... 142.412.896.450 Differenza .................. 104.207.498.960 TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti .............. 220.000.000 Totali titoli I, II e III .................... 246.840.395.410 ACCENSIONE DI PRESTITI .................................... 30.000.000.000 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO ............................... 61.354.800.000 Totale complessivo entrate ................... 338.195.195.410 SPESA TITOLO I - Spese correnti Presidenza della Regione ................ 74.146.261.000 Agricoltura e Foreste ................... 4.892.100.000 Enti Locali ............................. 9.245.200.000 Finanze ................................. 20.299.858.440 Industria e Commercio ................... 617.800.000 Lavori Pubblici ......................... 679.200.000 Lavoro e Cooperazione ................... 8.310.400.000 Pubblica Istruzione ..................... 16.477.870.010 Sanità .................................. 2.545.200.000 Sviluppo Economico ...................... 183.500.000 Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 5.015.507.000 142.412.896.450 142.412.896.450 TITOLO I - Spese in conto capitale Presidenza della Regione ................ 32.691.600.000 Agricoltura e Foreste ................... 45.270.782.860 Enti Locali ............................. - Finanze ................................. 3.245.000.000 Industria e Commercio ................... 25.699.500.000 Lavori Pubblici ......................... 21.291.000.000 Lavoro e Cooperazione ................... 3.950.000.000 Pubblica Istruzione ..................... 317.000.000 Sanità .................................. 2.850.000.000 Sviluppo Economico ...................... 1.820.000.00 Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 6.071.370.000 143.206.252.860 143.206.252.860 Totale titoli I e II ....... 285.619.149.310 RIMBORSO DI PRESTITI Presidenza della Regione ................ 7.076.332.600 Totale rimborso di prestiti ................... 7.076.332.600 7.076.332.600 SPESE PER PARTITE DI GIRO Presidenza della Regione ................ 60.619.800.000 Agricoltura e Foreste ................... - Enti Locali ............................. - Finanze ................................. - Industria e Commercio ................... 35.000.000 Lavori Pubblici ......................... - Lavoro e Cooperazione ................... - Turismo, Comunicazioni e Trasporti ...... 700.000.000 Totale delle spese per partite di giro ............ 61.354.800.000 61.354.800.000 Totale complessivo spese ................ 354.050.281.910 354.050.281.910 Totale complessivo entrate .............. 338.195.195.410 Differenza .............................. 15.855.086.500
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1972.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 20 marzo 1972.
FASINO