
LEGGE REGIONALE 24 marzo 1975, n. 12
G.U.R.S. 29 marzo 1975, n. 13
Provvedimenti finanziari nel settore dei lavori pubblici.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Per provvedere al pagamento o al rimborso, in favore dei comuni che ne hanno fatto anticipazione, dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sui corrispettivi dei contratti in corso al 31 dicembre 1972 e per i quali il relativo impegno di spesa è stato assunto entro tale data, è iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975 - Presidenza della Regione - un apposito fondo con una dotazione di lire 12.000 milioni.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad assegnare, con propri decreti, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, le somme occorrenti per le finalità previste dal precedente comma, in base alle effettive necessità.
I titoli di spesa relativi al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto devono essere emessi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura.
Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali relativi alle opere pubbliche finanziate dall'Amministrazione regionale sia con fondi del bilancio regionale che con fondi del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, e limitatamente alle liquidazioni predisposte da ciascuna stazione appaltante alla data del 31 gennaio 1975, è iscritto, nello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975 - Presidenza della Regione - un apposito fondo con una dotazione di lire 22.000 milioni.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad assegnare, con propri decreti, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà nazionale, le somme occorrenti per le finalità previste dal precedente comma, in base alle effettive necessità.
I titoli di spesa relativi al pagamento degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali devono essere omessi entro trenta giorni dal perfezionamento del prescritto parere dell'organo tecnico consultivo.
Gli interventi previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge sono estesi alle opere pubbliche previste dall'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, recante provvidenze straordinarie per lo sviluppo dei comuni di Licata e Palma di Montechiaro, e successive proroghe, aggiunte e modificazioni.
Le disponibilità accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1975 sui capitoli di spesa relativi ai fondi globali previsti dagli artt. 1 e 2 della presente legge, costituiscono economia di spesa.
Per le finalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge regionale 30 marzo 1967, n. 29, nonchè per l'erogazione di contributi a favore degli enti concessionari dei contributi in capitale di cui agli artt. 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, è autorizzata, a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 7.000 milioni.
Alla copertura finanziaria delle spese autorizzate con gli articoli precedenti, ammontanti a lire 41.000 milioni e ricadenti nell'esercizio finanziario 1975, si provvede con parte delle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale derivanti dalle assegnazioni disposte con la legge 1 novembre 1973, n. 735.
In relazione ai compiti di vigilanza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzata, sul cap. 16210 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di lire 12 milioni di cui lire 6 milioni destinate al pagamento delle missioni effettuate nell'anno 1974.
All'onere di lire 12 milioni previsto nel comma precedente si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ad integrazione dei contributi già concessi a termini della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1975, l'ulteriore limite trentancinquennale d'impegno di lire 25 milioni.
Il limite d'impegno autorizzato con l'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 63, è elevato di lire 14.500.000.
Alla spesa di lire 39.500.000 ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20912 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.
Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi al 1975 si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato, fino al trenta giugno 1975 e nei limiti dello stanziamento di lire 400 milioni, a concedere agli enti locali siciliani anticipazioni sui contributi concessi dallo Stato, e non ancora erogati, ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 444, e 24 luglio 1962, n. 1073, da destinare esclusivamente all'esecuzione delle opere ammesse a contributo.
Le anticipazioni sono concesse nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare dei predetti contributi e devono essere garantite dalla cessione dei contributi medesimi nei limiti delle somme anticipate.
Le anticipazioni sono disposte, su istanza degli enti interessati, corredata dei decreti di concessione dei contributi statali, delle dichiarazioni, rilasciate dal compepetente provveditore alle opere pubbliche, attestanti eventuali anticipazioni a valere sui citati contributi, della delibera di cessione dei contributi approvata dalla commissione provinciale di controllo, degli attestati comprovanti lo stato di avanzamento dell'opera.
Le anticipazioni di cui al precedente articolo sono erogate per il 30 per cento all'atto della concessione delle anticipazioni medesime e per il restante 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.
I contributi regionali concessi a norma dell'art. 20 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10, modificato dalla legge regionale 1° agosto 1974, n. 29, sono erogati contestualmente alle anticipazioni di cui al precedente comma.
Le somme anticipate saranno rimborsate dagli enti locali entro otto giorni dalla riscossione dei contributi concessi dallo Stato a termini delle leggi 18 marzo 1968, n. 444, e 24 luglio 1962, n. 1073.
I sindaci ed i tesorieri dei comuni interessati sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.
Alla spesa di lire 400 milioni autorizzata con l'art. 9 della presente legge ricadente nell'esercizio finanziario 1975, si provvede con le entrate previste dall'articolo precedente.
Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.