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LEGGE REGIONALE 9 maggio 1974, n. 10

G.U.R.S. 11 maggio 1974, n. 25

Integrazioni e modifiche di norme finanziarie.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 8/2000 e annotato al 24/3/1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di favorire lo studio organico di tutti i problemi dell'assetto e della tutela del territorio dell'Isola, con particolare riguardo agli aspetti della bonifica, delle irrigazioni, dei miglioramenti fondiari e delle strutture agricole, nonchè dell'assistenza tecnica, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 1974, sulla base di un apposito programma approvato dall'Assessore stesso, un contributo di lire 30 milioni all'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica, irrigazione e di miglioramento fondiario (A.S.C.E.B.E.M.).

Art. 2

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1974 la spesa di lire 400 milioni.

Art. 3

Per le finalità previste all'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 80 milioni.

Art. 4

Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 5

Le norme di cui all'art. 10 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, si applicano anche per la manutenzione delle vie rurali di uso pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1950, n. 81, purchè acquisite al demanio della Regione.

Art. 6

Le domande di contributo per l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature meccaniche presentate ai sensi del sesto comma dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che non hanno trovato accoglimento per mancanza di fondi, possono essere sussidiate a carico degli stanziamenti di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1969, n. 40, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19.

Per gli acquisti predetti non si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, mentre il contributo regionale rimane fissato nella misura già stabilita dall'art. 6 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19.

Art. 7

L'importo delle opere da ammettere a contributo indicato nell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è elevato da lire 14 milioni a lire 25 milioni. (1)

(1)

In merito alla concessione di contributi vedi l'art. 14 della L.R. 60/74.

Art. 8

Il Presidente della Regione è autorizzato al versamento delle disponibilità residue dei capitoli 21871 e 21873 nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali in cui sarà previsto apposito capitolo di spesa con le finalità della ricostituzione dei boschi deteriorati, della manutenzione straordinaria, del miglioramento dei terreni pascolivi anche di proprietà dei Comuni e delle Aziende silvo-pastorali.

Art. 9

Per le finalità previste dall'art. 25 della legge 12 febbraio 1973, n. 3, è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 10

L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per i pagamenti di competenza degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad emettere ordini di accreditamento fino al limite di importo di lire 1.500 milioni.

Ai predetti ordini di accreditamento si applicano le norme stabilite nell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Art. 11

Allo scopo di potenziare il processo di sviluppo dell'agricoltura e consentire il migliore espletamento dei servizi attraverso la più rispondente utilizzazione della dotazione organica del personale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a provvedere, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale e ferma restando la dotazione degli organici dell'Amministrazione centrale e periferica dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, al riordino, alla rideterminazione del numero e alla localizzazione delle condotte agrarie nell'ambito territoriale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 12

Con decorrenza dal 1° gennaio 1974, la misura degli assegni previsti dalle leggi regionali 21 ottobre 1957, n. 58, 8 gennaio 1960, n. 1 e 4 aprile 1969, n. 8, è elevata a lire 24 mila mensili.

Di tale misura si tiene conto agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 4 aprile 1969, n. 8.

Art. 13

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 1974, contributi nei limiti di lire 60 milioni ad associazioni di Enti locali che si prefiggono lo sviluppo delle autonomie locali ed adeguate iniziative per il decentramento delle funzioni.

Art. 14

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 29 marzo 1963, n. 27, è aggiunto il seguente altro:

"Nel caso in cui i mutui provvisoriamente proposti dalle Commissioni provinciali di controllo non dovessero essere ammessi in sede di approvazione definitiva, gli Enti locali devono rilasciare in garanzia delegazioni di pagamento a valere sulle quote sostitutive dei tributi soppressi in esecuzione della legge di riforma tributaria ed eventualmente cedere nel limite di quanto dovuto i contributi che saranno concessi dal Fondo speciale per il risanamento dei bilanci comunali".

Art. 15

Il fondo di rotazione della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), costituito a norma dell'art. 2 della legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, integrato a norma dell'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1971, n. 17, e a norma dell'art. 33 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, viene ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di lire per l'anno 1974.

Art. 16

L'Assessorato regionale dell'industria e del commercio è autorizzato a pagare le spese di missione ed i gettoni di presenza al Comitato tecnico regionale per il credito alle imprese artigiane istituito a termine dell'art. 1, ultimo comma, della legge 7 agosto 1971, n. 685, sin dalla data della sua costituzione.

Art. 17

Il primo comma dell'art. 30 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, sostituito con l'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 19, è così modificato:

"La garanzia ed il contributo previsti dagli artt. 28 e 29 sono concessi, nei limiti dello stanziamento, a tutti i richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 30 giugno 1974".

Art. 18

(sostituito dall'art. 16 della L.R. 8/75)

Il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 è così modificato:

"Il parere tecnico per le opere di importo fino a lire 150 milioni è espresso dal capo dell'ufficio tecnico comunale, anche se geometra, e, in mancanza, dall'ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia.

Per le opere di importo superiore a lire 150 milioni e fino a lire 300 milioni il parere tecnico è espresso dallo ingegnere capo del Genio civile o dall'ingegnere capo della provincia".

Art. 19

Lo stanziamento previsto al n. 9 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, limitatamente a lire 900 milioni, riservato ad opere ed impianti per la desalinizzazione di acque marine, può essere destinato alla realizzazione di programmi di opere di interesse agricolo, di opere di urbanizzazione, ivi compresi inceneritori e impianti di depurazione, nel Comune di Lipari.

L'impiego delle somme destinate per le nuove finalità previste dal precedente comma è effettuato con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 22.

Art. 20

(sostituito dall'art. 1 della L.R. 29/74)

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 200 milioni per la concessione alle amministrazioni comunali di contributi ad integrazione di quelli concessi dallo Stato ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, e della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la costruzione di scuole materne. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 10, comma 3, della L.R. 12/75 i contributi previsti dall'articolo annotato sono erogati contestualmente alle anticipazioni di cui all'art. 10, comma 2, della stessa L.R. 12/75.

Art. 21

Per le finalità della legge regionale 27 aprile 1973, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, l'ulteriore spesa di lire 200 milioni.

Art. 22

Il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Presidente della Regione 31 ottobre 1951, n. 31, è così modificato:

"L'ammontare della spesa complessiva, in ogni caso, non può superare, per cantiere, l'importo di lire 20 milioni". (1)

(1)

In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, vedi l'art. 26 della L.R. 60/74.

Art. 23

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a ripartire con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana le somme disponibili del capitolo 26601 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 in ragione di lire 1.500 per abitante, nell'ambito dei Comuni previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1959, n. 7. (1)

(1)

In deroga a quanto previsto dall'articolo annotato, vedi l'art. 26 della L.R. 60/74.

Art. 24

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a concedere il 15% delle somme previste nei capitoli 16761, 16762, 16764, 16768 e 16771 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'anno 1974 agli organi regionali delle organizzazioni destinatarie di contributi e sussidi. La ripartizione di tale 15% avverrà tenendo conto dell'attività svolta. Il rimanente 85% sarà ripartito per il 1974 con le stesse proporzioni attuate nel 1973, fra gli organismi provinciali.

Art. 25

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è così modificato:

"Per l'applicazione del precedente comma il contributo dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) è elevato ad una misura pari alla differenza tra il tasso di cui al comma precedente e quello ufficiale applicato dagli istituti di credito".

Art. 26

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1974, a disporre, nei limiti della somma di lire 50 milioni, finanziamenti a favore dei Provveditorati agli studi della Sicilia per le spese di organizzazione e di finanziamento di corsi di aggiornamento interprovinciali per il personale insegnante e direttivo della scuola d'obbligo e della scuola materna statale e comunale.

Art. 27

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1974, a concedere ai Comuni contributi per la gestione dei parchi gioco Robinson nei limiti della somma di lire 75 milioni.

Art. 28

E' autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di lire 140 milioni per assegnazioni a biblioteche non statali e a biblioteche popolari, nonchè per spese di acquisto di pubblicazioni a biblioteche aperte al pubblico.

Art. 29

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'anno 1974, nei limiti della somma di lire 100 milioni, a concedere contributi a favore di Accademie, Enti culturali e scientifici per sostenere in tutto o in parte le spese afferenti ad iniziative culturali di interesse regionale.

Nell'ambito di tale stanziamento, lire 20 milioni sono destinati all'Istituto di filologia della facoltà di lettere dell'Università di Palermo per la pubblicazione del vocabolario siciliano e del dizionario etimologico siciliano.

Art. 30

Per l'affitto di locali da adibire a depositi di materiale bibliografico e suppellettili, materiale librario dei librobus e delle biblioteche circolanti soppressi con la legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, nonchè per le spese di trasporto e recupero del materiale suddetto è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 5 milioni.

Art. 31

Per l'anno 1973-74 le insegnanti e bambinaie delle scuole materne di cui all'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, già in servizio e incaricate a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1972-73, saranno retribuite a decorrere, in ogni caso, dal 1° settembre 1973.

Art. 32

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l'anno 1974, nei limiti della somma di lire 800 milioni, a concedere contributi per il funzionamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli Enti provinciali per il turismo della Regione.

Art. 33

Per le esigenze delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero, soppressa a termine dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, e per l'assolvimento dei compiti istituzionali della cessata azienda demandati all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 30 milioni.

Art. 34

Per la definizione delle pendenze tributarie, ai sensi del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, dell'Azienda siciliana Trasporti (A.S.T.) è autorizzata, per l'anno finanziario 1974, la spesa di lire 1.015 milioni.

Art. 35

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere un contributo una tantum di lire 45 milioni al Comitato organizzatore del 13° giro aereo di Sicilia del 1961 a saldo delle spese sostenute.

Art. 36

Le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, si applicano a tutte le opere di manutenzione, limitatamente a tre esercizi finanziari.

Art. 37

Il termine entro il quale era prevista la stipulazione, da parte dei comuni di Licata e Palma Montechiaro, dei mutui di cui all'art. 5 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, prorogata con l'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1966, n. 5, e con l'art. 10 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, è ulteriormente prorogato di cinque anni.

Art. 38

(abrogato dall'art. 36, comma 3, della L.R. 8/2000)

Art. 39

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ricadenti nell'anno finanziario 1974 si provvede con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 40

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1974.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 maggio 1974.

BONFIGLIO