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LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1979, n. 3

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1979, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Totale generale della spesa

Art. 2

E' approvato in lire 2.435.546.510.000 il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979.

Stato di previsione della spesa

Disposizioni generali

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati al pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

E' approvata in lire 23.918.881.000 la dotazione per l'anno finanziario 1979 del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, nonchè per la reiscrizione delle economie relative alle assegnazioni dello Stato di parte corrente con vincolo di specifiche destinazioni.

Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla tabella B della presente legge.

Art. 5

Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla tabella B della presente legge.

Art. 6

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla tabella B della presente legge.

Art. 7

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla tabella B della presente legge.

Art. 8

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1979, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

Art. 9

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, su richiesta delle Amministrazioni interessate, ai capitoli di spesa del bilancio della Regione sui quali sono state imputate le anticipazioni corrisposte alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o servizi ai sensi dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, ovvero a capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di competenza fossero stati soppressi, le somme corrispondenti ai recuperi affluiti ai capitoli 4317 e 4331 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Art. 10

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di fondi dal cap. 60754 ai pertinenti capitoli di spesa del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, con le modalità ed i criteri previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, nonchè alla riassegnazione dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad iscrivere al predetto cap. 60754 le somme che affluiranno al cap. 3651 dell'entrata.

Art. 11

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte in conto competenza ed in conto residui ai capitoli 60761 e 60762 dello stato di previsione della spesa ai pertinenti capitoli da istituire nelle rubriche delle Amministrazioni interessate in relazione a quanto previsto dagli articoli 25, 35, 38 e 41 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34.

I residui passivi risultanti al 31 dicembre 1978 sul cap. 70780 sono trasferiti al cap. 60761.

Art. 12

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento del fondo iscritto al cap. 60760 dello stato di previsione della spesa ai capitoli per revisione prezzi delle varie Amministrazioni.

Presidenza della Regione

Art. 13

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 3.000 milioni per contributo a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, in applicazione dell'art. 30, lett. f, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, che si iscrive al cap. 10701.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 1.000 milioni a favore del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, per gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, che si iscrive al cap. 10703.

Art. 15

Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive al cap. 50151.

Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 16

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 15006.

Art. 17

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. a, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 4.000 milioni e si iscrive al cap. 55455.

Art. 18

Lo stanziamento previsto dall'art. 71 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, per le finalità dell'art. 9 della legge regionale medesima, a carico del bilancio per l'anno finanziario 1977, ridotto di lire 7.287 milioni con l'art. 26, lett. e, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 74, è ripristinato nell'importo di lire 7.287 milioni e si iscrive al cap. 55566.

Art. 19

E' autorizzata la spesa di lire 13.000 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979, che si iscrive al cap. 56901.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Art. 20

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 600 milioni e si iscrive al cap. 68356.

Art. 21

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.500 milioni, che si iscrive al cap. 68551.

Art. 22

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, integrata dalla legge regionale 12 febbraio 1965, n. 2, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, il limite trentacinquennale di impegno di lire 52 milioni per le finalità della predetta legge regionale 13 marzo 1964, n. 3, che si iscrive al cap. 68561.

Art. 23

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, il limite trentacinquennale di impegno di lire 200 milioni, per le finalità dell'art. 1 della predetta legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, che si iscrive al cap. 70951.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 24

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. b, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 300 milioni e si iscrive al cap. 35312.

Art. 25

Per la concessione, alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi, dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, l'ulteriore limite di impegno venticinquennale di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 75201.

Art. 26

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lett. d, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 1.500 milioni e si iscrive al cap. 75203.

Assessorato regionale della sanità

Art. 27

I pagamenti sui capitoli di spesa del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono effettuati in relazione alle disponibilità di cassa ed alle assegnazioni disposte dallo Stato a carico del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 28

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 150 milioni e si iscrive al cap. 47651.

Art. 29

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 150 milioni e si iscrive al cap. 47653.

Art. 30

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 668 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

Art. 31

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 3.350 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704.

Art. 32

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 400 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

Art. 33

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. g, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1979, di lire 2.050 milioni e si iscrive al cap. 87502.

Art. 34

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, il limite ventennale di impegno di lire 7.714 milioni, che si iscrive al cap. 87503.

Art. 35

Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 100 milioni, che si iscrive al cap. 87701.

Quadro generale riassuntivo

Art. 36

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 con i relativi allegati.

Indice cronologico degli atti

Art. 37

L'indice cronologico degli atti è allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Azienda delle foreste demaniali

Art. 38

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Aziende idrotermominerali

Art. 39

Sono approvati i bilanci delle Aziende idrotermominerali di Acireale e di Sciacca per l'anno finanziario 1979, allegati al presente bilancio rispettivamente sotto le appendici n. 3 e n. 4.

Capitoli aggiunti

Art. 40

A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'annesso n. 1 relativo ai capitoli aggiunti agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1979.

Disposizioni diverse

Art. 41

I residui risultanti al 31 dicembre 1978 sui capitoli di competenza del bilancio della Regione e relative appendici per l'anno finanziario 1978 o sui capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, si intendono trasferiti a capitoli aventi lo stesso oggetto.

Art. 42

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte per la ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e dei bilanci delle aziende autonome regionali per l'anno finanziario 1979, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

Gli Assessori regionali, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

Art. 43

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 1979.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 gennaio 1979.

MATTARELLA

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1979 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 6 gennaio 1979, n. 1]