
LEGGE REGIONALE 14 giugno 1983, n. 58
G.U.R.S. 18 giugno 1983, n. 26
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 86 e n. 87, concernenti provvedimenti per i settori agricoli e per alcuni comparti produttivi, e norme urgenti per i settori agricoli.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 56/1984 e con annotazioni alla data 16 dicembre 1983)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
I primi due commi dell'art. 25 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, sono sostituiti dai seguenti:
"Al fine di perequare le condizioni di esercizio delle cooperative-cantine sociali e dei loro consorzi che siano in attività e che abbiano iniziato i lavori a partire dal 1970 per impianti sociali la cui spesa sia stata ammessa a contributo in misura complessivamente inferiore al 70 per cento, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a loro favore un contributo integrativo fino alla concorrenza della predetta misura del 70 per cento nell'ambito della spesa a suo tempo ammessa in sede nazionale ed accertata in fase di collaudo finale.
Il contributo di cui al primo comma è erogato direttamente agli istituti mutuanti che hanno concesso i mutui per la differenza non ammessa a contributo, sì da determinare il ricalcolo delle rate di mutuo a carico delle cooperative-cantine sociali e loro consorzi".
Le istanze di cui ai commi precedenti devono essere presentate all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, corredate da certificazioni rilasciate dagli istituti mutuanti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Restano valide le istanze già presentate purchè debitamente documentate.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 5.000 milioni.
Sempre che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 possono, previa istanza da presentarsi secondo le modalità di cui al terzultimo comma del predetto art. 1, ottenere le provvidenze indicate nel medesimo art. 1 le cooperative agricole di produttori e loro consorzi aventi sedi ed operanti nel territorio della Regione Siciliana che effettuano operazioni di raccolta, conservazione e vendita collettiva di frutta secca.
La validità dei nulla-osta emessi dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la concessione del concorso regionale negli interessi per mutui di miglioramento fondiario che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, avevano già ottenuto proroghe, o la cui richiesta di proroga era stata presentata oltre i relativi termini di scadenza, può essere prorogata, per cause giustificate, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 della predetta legge regionale n. 87.
Nei casi previsti dal comma precedente, la proroga è regolata dal disposto del primo comma del predetto art. 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, e non può superare il periodo di mesi sei decorrente dalla data di concessione della stessa.
La relativa domanda dovrà pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli eventuali maggiori oneri dipendenti dal pagamento del concorso regionale negli interessi per i nulla-osta non coperti da impegni di spesa, nonchè ai maggiori oneri derivanti dalla concessione della proroga, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 55632 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
Le anticipazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, in deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale medesima e relativamente alla vendemmia dell'anno 1982, possono essere concesse anche per i quantitativi di uva conferiti eccedenti la capacità ricettiva delle cooperative-cantine sociali interessate, ancorchè tali eccedenze superino il terzo delle predette capacità ricettive.
Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28 e successive aggiunte e modificazioni, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1° gennaio 1983 l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo per il conseguimento dei relativi scopi istituzionali finalizzati ad attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine e alla pubblicità nei mercati nazionali, comunitari ed extracomunitari dei vini siciliani prodotti dagli organismi cooperative-cantine sociali e dai loro consorzi".
All'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì attribuiti all'Istituto regionale della vite e del vino i compiti e le funzioni relativi all'approvazione dei contratti di distillazione dei vini da tavola, in applicazione dei provvedimenti di distillazione comunitaria".
Il disposto del presente articolo si applica nei confronti dei contratti di distillazione che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Al terzo trattino del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, le parole "sperimentazione, ricerca" sono sostituite con le parole "della ricerca applicata".
L'art. 9 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è sostituito dal seguente: (1)
"L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste procederà, sentiti i rappresentanti dei comuni interessati, delle organizzazioni professionali di categoria e del movimento cooperativo a livello regionale, a redigere la carta delle zone coltivate ad uva "Italia" e quella delle zone suscettibili di sviluppo di tale coltura, delimitando nell'ambito e per ciascuno dei territori comunali interessati delle province di Agrigento e Caltanissetta:
a) le zone in atto impiantate o in cui siano in corso operazioni di impianto all'atto dei rilevamenti;
b) le zone, ricadenti nei medesimi territori comunali, che presentino suscettibilità agronomica alla coltivazione dell'uva "Italia";
c) le zone dei predetti comuni, delimitate ai sensi del precedente punto a, che non possiedono sufficienti requisiti ambientali ed agronomici per garantire adeguati risultati produttivi e qualitativi della predetta coltura.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a modificare i programmi esecutivi delle convenzioni stipulate con le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte regionali di cui agli articoli 24 e 55 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive aggiunte e modificazioni, per perseguire le finalità di cui al precedente comma.
L'Assessore medesimo è autorizzato a corrispondere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, alle predette Università di Catania e Palermo la somma complessiva di lire 250 milioni da distribuire alle medesime Università in proporzione alle aree di rispettivo rilevamento.
Le Università di Catania e Palermo per la realizzazione delle carte di cui al primo comma del presente articolo adotteranno le procedure e le scadenze indicate nell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.
Per le finalità di cui ai precedenti punti a, b e c le Università di Catania e Palermo, tramite le rispettive facoltà di agraria, potranno chiedere la collaborazione dell'Istituto regionale della vite e del vino e delle sezioni operative e periferiche dell'assistenza tecnica, di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, i quali forniranno, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ogni possibile prestazione operativa.
Le carte di cui al primo comma del presente articolo, relative a ciascun territorio comunale, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, sono pubblicate per 30 giorni consecutivi negli albi dei comuni interessati.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia in via definitiva entro i sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura di cui al precedente comma.
Gli elementi essenziali relativi alla delimitazione nell'ambito di ciascun territorio comunale delle zone di cui ai precedenti punti a, b e c, sono pubblicati per estratto mediante decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Le carte suddette entreranno in vigore nello stesso giorno di pubblicazione del decreto di cui al comma precedente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana".
L'art. 9 della L.R. 86/82 è stato abrogato dall'art. 11, comma 6, della L.R. 50/84.
Il punto b del primo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è sostituito dal seguente:
"b) realizzare programmi di divulgazione riguardanti le tecniche colturali specifiche per la produzione dell'uva "Italia di Canicattì", avvalendosi della collaborazione, mediante rapporti convenzionati, delle istituzioni universitarie competenti o di altre pubbliche istituzioni operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione viticola".
Sulle operazioni previste dall'art. 40 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, relative a prestiti impagati alla data del perfezionamento delle operazioni stesse, è posto a carico della Regione un concorso nel pagamento degli interessi in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente alla data del 29 agosto 1982 e quello agevolato del 9 per cento a carico del prestatario.
Tale concorso sarà corrisposto per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del prestito e quello di perfezionamento delle operazioni di assestamento e comunque per un periodo massimo di novanta giorni.
Per le operazioni perfezionate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il concorso della Regione dovrà essere rimborsato dagli istituti ed enti finanziatori alle ditte prestatarie.
Le domande per ottenere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge direttamente all'istituto di credito o ente concedente.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.
Per le finalità previste dall'art. 19 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984 la spesa di lire 3 mila milioni.
Il 33 per cento degli stanziamenti previsti dal precedente comma è utilizzato per la erogazione del concorso regionale nei prestiti agrari in favore dei produttori di uva da tavola le cui aziende agricole ricadono nelle aree dei territori comunali in cui la produzione di uva da tavola riveste particolare importanza.
In via provvisoria a delimitare i territori comunali diversi da quelli di cui all'art. 20 della predetta legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. (1)
Vedi Decr. Ass. Agricoltura 16/12/83: Delimitazione, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 58, dei territori comunali interessati alla produzione di uva da tavola."
In deroga al sesto comma dell'art. 4 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, ed ai soli fini della concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari di cui all'art. 2 della legge regionale medesima, le capacità ricettive messe a disposizione dai consorzi di secondo grado in favore delle cantine sociali aderenti sono considerate capacità ricettive delle cantine sociali che ne fruiscono.
A modifica di quanto stabilito dall'art. 47 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, le disposizioni contenute nell'art. 45 della legge medesima si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1984.
Allo scopo di ridurre gli oneri sostenuti per l'ammodernamento ed il completamento delle relative strutture ed attrezzature operative, senza avere usufruito delle agevolazioni previste dalla vigente legislazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle seguenti associazioni le somme per ciascuna indicate: Associazione Unitaria Zootecnia Iblea di Ragusa, lire 150 milioni; Associazione Nuova Agricoltura di Modica, lire 50 milioni.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare le somme sopraindicate su specifiche domande corredate di una relazione degli interventi attuati, approvata dai relativi consigli di amministrazione, che le associazioni interessate dovranno presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore della cooperativa Triscina di Castelvetrano un contributo straordinario di lire 50 milioni per il ripristino di impianti ed attrezzature.
Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative, i consorzi e le associazioni di cui alle medesime norme sono tenute a presentare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposito programma preventivo all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste che, entro i successivi 30 giorni, lo approva, sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia previsto dall'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare i programmi relativi agli interventi di cui all'art. 35, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, sui quali, anche in deroga ai termini previsti dal medesimo articolo, è stato sentito il sottocomitato regionale per la zootecnia di cui all'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36.
All'art. 7 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, è aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il programma di cui al secondo comma del presente articolo deve essere trasmesso all'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro il termine di giorni 10 dall'adozione, e deve essere approvato entro i successivi 30 giorni, trascorsi i quali diventa esecutivo".
Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 200 milioni.
Per le stesse finalità di cui al precedente comma gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in relazione all'effettivo fabbisogno.
Per le finalità previste dall'art. 45 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 7.000 milioni.
Al fine di consentire lo svolgimento della edizione 1983 della mostra-mercato "Medivini", l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo di lire 500 milioni, mediante utilizzazione di parte dello stanziamento del cap. 15005 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.
Per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzato per l'anno 1983 il limite ventennale di impegno di lire 10.000 milioni.
Le sedute dei sottocomitati regionali, istituiti ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, dell'art. 62 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e dell'art. 5 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73, nonchè quelle del comitato regionale istituito ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, sono valide purchè sia presente almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste può delegare a presiedere i sottocomitati regionali di cui al precedente comma il direttore regionale preposto alla direzione degli interventi strutturali o, in caso di assenza o impedimento del predetto direttore, un dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia e componente dei predetti sottocomitati.
Fermo restando il disposto degli articoli 14 e 15 della legge regionale 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni, l'importo massimo dell'indennità compensativa annua da concedere a favore di ciascun beneficiario non può superare:
a) nei casi in cui è accertata la produzione zootecnica di cui alla lett. a dell'art. 15 dell'anzidetta legge, il limite di lire 5 milioni per beneficiario;
b) nei casi di produzioni diverse da quella zootecnica, prevista dalla lett. b del medesimo art. 15, il limite di lire 2 milioni per beneficiario.
Non è ammesso il cumulo fra le agevolazioni rispettivamente previste dalle precedenti lettere.
Per le finalità del presente articolo, anche a titolo di anticipazione degli interventi previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/268 del 28 aprile 1975 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per il biennio 1983 e 1984, di cui lire 18.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983. Le spese autorizzate ai sensi del precedente comma sono destinate al pagamento delle indennità compensative rispettivamente riferite agli anni 1982 e 1983.
Il fondo previsto per la partecipazione dell'Ente di sviluppo agricolo a società, a cooperative e consorzi di cooperative aventi ad oggetto sociale attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli è incrementato di lire 2.000 milioni.
Per le finalità previste dalla legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 3.000 milioni da destinare, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge medesima, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglia, ricadenti nelle province siciliane e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977, n. 292/11 del 4 dicembre 1978, n. 42/11 dell'1 marzo 1980.
Per il pagamento del contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, relativamente alle spese per il personale per il 1981 e 1982, non corrisposto per insufficienza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 10.140 milioni, da erogare sulla base dei consuntivi approvati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Per le finalità di cui al presente articolo il cap. 56011 del bilancio regionale è incrementato, per l'esercizio finanziario 1983, della corrispondente somma di lire 10.140 milioni.
Il personale dei consorzi di bonifica della Regione, di cui all'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche, presta servizio presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in posizione di comando. Resta fermo il trattamento economico goduto presso gli enti di provenienza che verrà corrisposto direttamente dall'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è elevata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, a lire 5.000 milioni.
Allo scopo di consentire agli ispettorati provinciali dell'alimentazione l'espletamento del servizio di istruttoria e liquidazione dell'aiuto della produzione dell'olio di oliva previsto dai vigenti regolamenti della Comunità Economica Europea, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le relative spese occorrenti per l'espletamento delle funzioni amministrative degli stessi ispettorati, ivi compresi gli oneri per il funzionamento delle commissioni provinciali e dei nuclei di accertamento.
La misura del gettone di presenza spettante, ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti delle commissioni di cui al precedente comma, è fissata in lire 10.000.
Le somme rimborsate dall'A.I.M.A. per le spese di cui al presente articolo, saranno versate in entrata al bilancio della Regione Siciliana.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1983.
All'art. 5 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
"Le agevolazioni da corrispondersi a favore dei produttori agricoli per il tramite degli organismi associativi cui aderiscono non possono concedersi qualora nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi associativi siano state emesse le sentenze di cui al comma precedente".
In ordine all'abrogazione dell'articolo che si annota, resta fermo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 1/79.
Al termine di ciascun esercizio finanziario, e comunque entro il 30 giugno successivo, i direttori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a curare la pubblicazione, in un apposito numero del bollettino ufficiale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli estremi di tutti i provvedimenti con cui sono state disposte nel corso dell'anno, sia dagli uffici centrali che periferici, erogazioni di spesa a carico della rubrica "Agricoltura e foreste" - spese correnti per la parte relativa a "trasferimenti" e spese in conto capitale del bilancio della Regione.
A tal fine, per ogni capitolo di bilancio, deve essere redatto un elenco recante la descrizione del tipo di intervento che riporti altresì in ordine alfabetico il nome del beneficiario di ciascun provvedimento di spesa, l'oggetto e la localizzazione dell'azione finanziata, la somma erogata.
I bollettini di cui al primo comma debbono essere inviati:
- alla competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana;
- a tutti i deputati regionali;
- a tutti gli Assessorati regionali;
- alle prefetture della Regione;
- alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato;
- ai comuni della Sicilia;
- alle organizzazioni professionali dei produttori agricoli operanti nella Regione;
- alle organizzazioni sindacali rappresentate a livello regionale.
Sarà inoltre consentita la consultazione a chiunque ne faccia richiesta.
La deroga prevista dall'art. 24, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, si applica anche allo stanziamento previsto per il 1983.
Per sopperire ad esigenze di pronto intervento determinate dalle eruzioni laviche dell'Etna verificatesi il 28 marzo 1983 e giorni successivi, è autorizzata per l'esercizio 1983 la spesa di lire 10.000 milioni da iscrivere nel bilancio della Regione - rubrica Presidenza, così ripartita:
a) in quanto a lire 3.000 milioni a opere, materiali, attività di pronto intervento e di prima assistenza, come provvisorio ripristino delle attività turistico-commerciali, anche con apprestamento di prefabbricati, riparazione ed integrazione ove necessario - di strumentazione scientifiche di osservazione, compreso l'eventuale apprestamento di prefabbricati per l'alloggiamento di dette strumentazioni, nonchè ad ogni intervento che dovesse manifestarsi urgente ed indifferibile a salvaguardia delle persone e dei beni;
b) in quanto a lire 7.000 milioni per lavori urgenti di costruzione, di completamento, di riparazione e di ripristino di sentieri resi indispensabili dalle distruzioni stradali causate dalle eruzioni laviche, nonchè di strade comunali e provinciali, nel territorio della provincia di Catania interessata dall'eruzione dell'Etna del giorno 28 marzo 1983 e seguenti.
Sulla base di un programma di impiego predisposto di intesa tra l'Amministrazione provinciale di Catania e le amministrazioni comunali di Belpasso, Nicolosi e Paternò, preventivamente sottoposto all'approvazione della Presidenza della Regione, le singole amministrazioni provinciali e comunali provvedono alla esecuzione dei lavori.
Le somme sono accreditate al legale rappresentante delle amministrazioni destinatarie, in relazione alle motivate richieste della amministrazione stessa.
Le delibere previste per l'esecuzione delle opere sono immediatamente esecutive e non soggette a controllo preventivo di legittimità.
Alla Presidenza della Regione è demandata l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale e la vigilanza su quelli di competenza decentrata.
A tutte le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo può provvedersi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a mezzo di apertura di credito.
Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 125.790 milioni per il triennio 1983-1985.
Gli oneri relativi previsti in lire 75.590 milioni per l'anno 1983, in lire 35.600 milioni per l'anno 1984 e in lire 14.600 milioni per l'anno 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi", mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.
Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 1983 si provvede, quanto a lire 20.060 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 55.530 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.