
LEGGE REGIONALE 27 maggio 1987, n. 26
G.U.R.S. 30 maggio 1987, n. 22
Interventi nel settore della pesca.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 32/1995 e con annotazioni alla data 23 dicembre 2000)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Finalità
1. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie della pesca marittima siciliana;
c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonché aumento dei prodotti ittici siciliani;
d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;
f) miglioramento nella bilancia commerciale;
g) incremento dell'occupazione, in particolar modo giovanile, in tutti i comparti della pesca e della acquicoltura.
2. Il raggiungimento di tali obiettivi, da armonizzare con quelli dei piani nazionali pluriennali d'orientamento previsti dalla normativa comunitaria, si consegue attraverso:
a) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquicoltura nelle acque marine e salmastre;
b) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;
c) lo studio ed il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquicoltura; lo studio e l'azione di protezione e preservazione delle acque marine dalle varie forme di inquinamento al fine di non pregiudicare la pesca marittima e l'acquicoltura nelle zone costiere; lo studio degli effetti delle varie forme di inquinamento sulla flora e fauna marina;
d) lo sviluppo dell'acquicoltura e della maricoltura;
e) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali e accertate capacità produttive del mare;
f) la ristrutturazione e l'armamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;
g) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;
h) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo;
i) l'ammodernamento, l'incremento e la realizzazione di strutture a terra;
l) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e di conservazione dei prodotti del mare;
m) il miglioramento dell'immagine del prodotto siciliano, nonché la sua tutela e marchiatura;
n) il recupero e l'utilizzo delle risorse sottoutilizzate e/o scartate;
o) il recupero e la salvaguardia della pesca artigianale.
Soggetti beneficiari
(integrato dall'art. 2 della L.R. 25/90)
1. L'art. 2 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dall'art. 99 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è sostituito con il seguente:
"Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i pescatori e gli armatori, singoli o associati, proprietari per almeno tredici carati di natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Regione che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività e che risiedano nel territorio della Regione da almeno tre anni dalla data di presentazione dell'istanza per la concessione delle agevolazioni, nonchè le cooperative di pescatori e loro consorzi e le società di pescatori e/o armatori che abbiano sede legale nella Regione.
Per i pescatori e gli armatori il limite di tredici carati è ridotto a dodici nel caso di comproprietà del natante da parte dell'altro coniuge.
I pescatori e gli armatori devono dimostrare di avere esercitato l'attività di pesca per almeno tre anni durante il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza per la richiesta dei contributi di cui alla presente legge.
Il limite di tre anni di cui al precedente comma è ridotto a due per i lavoratori emigrati e per i giovani che non abbiano superato il ventinovesimo anno di età.
Nel caso di società, cooperative e loro consorzi, almeno il 60 per cento del capitale sociale deve essere costituito dall'apporto finanziario di pescatori o armatori aventi i requisiti di cui ai precedenti commi.
Possono infine beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge gli armatori che, anche se non proprietari di natanti da pesca, possono dimostrare di avere esercitato la pesca per almeno due anni nel quinquennio antecedente alla data di presentazione della domanda di contributo per la costruzione, senza preventiva demolizione, di motobarche, non superiori a tredici metri alle perpendicolari, non armate nè armabili a strascico."
Contributi e finanziamenti per la costruzione e la trasformazione del naviglio
(modificato dall'art. 3 della L.R. 25/90 ed integrato dall'art. 5 della L.R. 32/95)
1. L'art. 3 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituito con il seguente:
"I soggetti di cui all'art. 2 possono ottenere la concessione di contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa sostenuta, nonchè finanziamenti a tasso agevolato fino al 35 per cento della spesa anzidetta, e comunque non oltre i limiti fissati dalla normativa comunitaria per la cumulabilità tra contributi e finanziamenti, per le seguenti finalità:
a) per la costruzione di motobarche o motopescherecci non armati nè armabili a strascico, aventi lunghezza non superiore a nove metri fra le perpendicolari, senza obbligo di preventiva demolizione. I finanziamenti verranno prioritariamente accordati ad imbarcazioni con rilevanti innovazioni tecniche e di sicurezza sul piano costruttivo; (1)
b) per la costruzione di motopesca, anche a strascico, di lunghezza superiore a dodici metri, previa demolizione di motopesca a strascico per un equivalente tonnellaggio di stazza lorda. I natanti offerti in demolizione devono risultare iscritti da almeno cinque anni nei registri delle capitanerie di porto della Regione Siciliana prima dell'entrata in vigore della presente legge ed in esercizio da almeno due anni. L'obbligo della demolizione non sussiste per coloro che, nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di contributo, abbiano subìto perdite di natanti per cause accidentali - o i cui natanti risultino, a seguito di naufragio, irrimediabilmente danneggiati o distrutti - da comprovare mediante certificazione della competente autorità marittima, nonchè per le cooperative costituite esclusivamente da pescatori non proprietari che possiedano i requisiti di cui al comma terzo o al comma quarto dell'art. 2; (1)
c) per la trasformazione, la riparazione, la manutenzione, il rimessaggio ed il miglioramento di scafi da pesca già esistenti e per la sostituzione di apparati motore su scafi da pesca in esercizio, indipendentemente dal tonnellaggio, purchè costruiti da non più di trent'anni. I predetti scafi devono essere iscritti, da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, nei compartimenti marittimi siciliani.
Per le iniziative poste in essere da cooperative di pescatori e loro consorzi la concessione di contributi in conto capitale può essere elevata fino al 55 per cento della spesa sostenuta, fermi rimanendo i limiti previsti dalla normativa comunitaria per la cumulabilità fra concessioni di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.
E' consentito, a richiesta degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il finanziamento di quelle iniziative le cui istanze erano state presentate entro il 31 dicembre 1984.
Il finanziamento di cui al comma precedente dovrà avere carattere prioritario nei confronti delle iniziative per le quali è stato già concesso il credito agevolato, nonchè per quelle già deliberate dal Consiglio regionale della pesca entro il 31 dicembre 1986, previo ulteriore parere del Consiglio medesimo in caso di istanze di aggiornamento del progetto iniziale, da presentarsi anch'esse nei termini di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
I natanti ammessi ai benefici di cui alla lettera a ed inferiori a 30 tonnellate di stazza lorda non possono essere trasformati per la pesca a strascico. Ogni mutamento nella destinazione o nell'uso dei natanti comporta l'immediata decadenza dei benefici.
I soggetti di cui all'articolo 2, che nell'ultimo quinquennio erano proprietari di natanti iscritti nei registri delle capitanerie di porto della Regione Siciliana che risultano demoliti o andati perduti per naufragio e per i quali hanno già ottenuto il premio di demolizione previsto dall'articolo 4, possono ottenere finanziamenti, a tasso agevolato del 4 per cento, pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione di natanti adibiti alla pesca polivalente purchè la stazza lorda del nuovo natante sia inferiore a 160 tonnellate e comunque non superiore alla stazza del natante precedente aumentata di non oltre il 20 per cento".
2. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 della legge 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dal primo comma, è autorizzata, nel triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 15.000 milioni da ripartirsi:
a) per le finalità di cui alla lettera a, in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988, lire 750 milioni per l'anno 1989;
b) per le finalità di cui alla lettera b, in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988, lire 750 milioni per l'anno 1989;
c) per le finalità di cui alla lettera c, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1987, lire 2.000 milioni per l'anno 1988 e lire 500 milioni per l'anno 1989.
Per l'attuazione della presente disposizione vedi dell'art. 44 della L.R. 33/96: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1987, n. 26".
Contributi a fondo perduto per la demolizione del naviglio e per le attrezzature di bordo (1)
1. La lettera a dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, è sostituita con la seguente:
"a) di lire 100.000 per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito in relazione alla lettera b dell'art. 3.
La misura del contributo è di lire 2 milioni per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione.
Per le finalità della presente disposizione, il naviglio perduto, danneggiato o distrutto, nelle forme di cui alla lettera b dell'art. 3, è equiparato al naviglio demolito.
Sono esclusi i natanti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in disarmo continuativo per almeno due anni".
2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 5 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dal primo comma, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 40.000 milioni da ripartirsi:
a) per le finalità di cui alla lettera a, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1987, lire 10.000 milioni per l'anno 1988 e lire 6.000 milioni per l'anno 1989;
b) per le finalità di cui alla lettera b, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1987, lire 6.000 milioni per l'anno 1988 e lire 4.000 milioni per l'anno 1989.
Con l'art. 4 della L.R. 25/90 la misura del contributo di cui all'articolo annotato, per ogni tonnellata di stazza lorda di naviglio demolito, con conseguente cessazione di attività del natante senza sostituzione, è elevata a lire 4 milioni.
Vedi, altresì, l'art. 9 della L.R. 25/90.
Procedure di concessione di contributi in favore di cooperative e loro consorzi
1. Per le iniziative poste in esse da organismi cooperativistici o consorzi di cooperative, le agevolazioni previste dalla presente legge sono erogate dall'IRCAC, previa autorizzazione con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il parere del Consiglio regionale della pesca.
2. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo di rotazione generale dell'Istituto previsto dall'art. 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni, è incrementato, per l'esercizio finanziario 1987, di lire 2.300 milioni, di cui lire 1.700 milioni per contributi in conto capitale e lire 600 milioni per finanziamenti agevolati al tasso di interesse annuo del 4 per cento.
3. La stessa misura di stanziamento è prevista per gli anni 1988 e 1989.
Ricerca scientifica
1. Per la valutazione delle risorse pescabili ai fini della loro gestione, nonchè per la protezione delle risorse biologiche, per le ricerche scientifiche e tecnologiche atte a migliorare la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti ittici, e per le ricerche di biologia marina finalizzata alla pesca, all'acquicoltura e alla maricoltura, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a finanziare programmi pluriennali di studi, di ricerche applicate e di attività sperimentali.
2. I programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentali devono avere riguardo a quelli generali e di settore del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca trasmette lo schema di programma al Ministero anzidetto. Trascorsi sessanta giorni dalla trasmissione dello schema senza che sia stata espressa alcuna indicazione, si prescinde dall'avviso del predetto Ministero.
3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvede alla stiplula di convenzioni, dandone comunicazione alla competente commissione legislativa della Assembela regionale siciliana, con università, enti o istituti di natura pubblica, sentito il Consiglio regionale della pesca, che si esprime sulla validità e congruità dei programmi di ricerca.
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato alla pubblicazione e alla diffusione degli studi e delle indagini effettuati in esecuzione del presente articolo.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al quinto comma, la spesa di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989 è destinata alle finalità di cui al quarto comma.
Integrazione del Consiglio regionale della pesca (1)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il Consiglio regionale della pesca è integrato da un componente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, da un rappresentante del settore della trasformazione e conservazione o della commercializzazione del pescato, designato dagli organismi maggiormente rappresentativi di categoria, e da un rappresentante dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata della pesca nonchè da un altro rappresentante sindacale.
Piano regionale di ripopolamento ittico
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca approva con proprio decreto, sentito il Consiglio regionale della pesca, il piano regionale di ripopolamento ittico concernente ogni intervento finalizzato alla conservazione, all'incremento e alla gestione razionale delle risorse biologiche attraverso il riposo biologico, il ripopolamento ittico e il potenziamento delle strutture che esercitano compiti di sorveglianza e di controllo.
2. Per la redazione del piano anzidetto l'Assessorato può affidare ai soggetti di cui all'art. 6, comma terzo, incarichi mediante convenzioni che dovranno prevedere espressamente la comunicazione e la diffusione da parte dell'Assessorato medesimo delle risultanze degli studi e delle ricerche compiute.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
Collaudi
1. I collaudi delle opere di cui all'art. 6, comma terzo, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge, devono intendersi sostituiti dagli accertamenti tecnici effettuati dall'autorità marittima competente, svolti a verificare in particolare la stazza, la idoneità e la navigabilità dei natanti.
Interventi per la valorizzazione e la diffusione del pescato siciliano (1)
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere agli operatori del commercio dei prodotti ittici iscritti negli appositi albi camerali di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche, contributi sugli interessi relativi ai prestiti per capitale di esercizio finalizzati alla diffusione del pescato siciliano e alla sua valorizzazione, in misura tale che il tasso a carico dell'operatore non superi il 6 per cento, comprensivo di tasse e accessori.
2. L'ammontare del prestito, che non può avere durata superiore a tre anni, va commisurato al 30 per cento dell'ammontare degli acquisti effettuati nell'anno precedente presso natanti siciliani.
3. Detti contributi sono liquidati agli istituti di credito ad annualità posticipate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sulla base di elenchi trasmessi da ciascun istituto all'Assessorato.
4. All'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 come modificato dall'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dell'art. 100 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
"I benefici di cui alle precedenti lettere a, b ed e, nonchè la lettera c limitatamente a magazzini di deposito e centri di raccolta e di vendita all'ingrosso di prodotti ittici, sono estesi agli operatori del commercio di prodotti ittici iscritti negli appositi albi camerali di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche, nonchè agli operatori industriali nel settore della pesca".
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 5.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Vedi l'art. 53 della L.R. 25/93: "Interventi industrie lavorazione prodotti ittici".
Contributi per le imprese di conservazione e lavorazione di prodotti ittici
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle imprese esercenti l'attività di conservazione e lavorazione di prodotti ittici contributi in conto interessi sull'ammontare dei singoli prestiti e delle aperture di credito che saranno in loro favore effettuati dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia, destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.
2. Le operazioni di cui al comma primo non debbono eccedere il valore delle scorte, non possono avere durata superiore a tre anni e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 6 per cento.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987- 1989, la spesa annua di lire 1.000 milioni.
1. Al fine di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque di compartimenti marittimi siciliani, possono essere concesse in favore dei titolari delle tonnare medesime, persone fisiche e giuridiche, dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, contributi a fondo perduto fino al 60 per cento della spesa complessiva per l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni destinate alle tonnare, di attrezzature e di reti.
Per le stesse finalità possono essere altresì concessi contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti accordati da istituti e da aziende di credito nella misura e con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1.
2. I contributi e i finanziamenti di cui al primo comma possono essere concessi anche al fine di acquisire nuove esperienze tecnologiche e gestionali utili alla conservazione ed al rilancio della pesca del tonno, con particolare riguardo al miglioramento dei sistemi di pesca con impianti fissi e allo studio di sistemi di riproduzione e di allevamento in zone di mare delimitate.
3. Gli operatori che hanno gestito impianti di tonnare fisse nell'arco dell'ultimo quinquennio, possono essere associati a progetti anche poliennali di ricerca applicata nell'ambito dei programmi di studio, di ricerca e di attività sperimentale di cui all'art 6.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 6.000 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 2.500 milioni per l'anno 1988 e lire 2.500 milioni per l'anno 1989.
Contributi per la formazione di tecnici in acquicoltura (1) (2)
1. Allo scopo di procedere alla formazione di quadri professionali idonei allo sviluppo dell'acquicoltura e di consentire la realizzazione di laboratori idonei, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi fino ad un massimo di lire 100 milioni ad istituti tecnici e/o professionali di Stato che abbiano attivato corsi di studio a indirizzo ittiologico per l'acquisto delle attrezzature necessarie.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 milioni, da ripartirsi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
Vedi Decr. Ass. Cooperazione 09/09/88: "Modifica alle disposizioni applicative dell'art. 13 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26."
(modificato e integrato dall'art. 5, commi 5, 6 e 7 della L.R. 25/90, modificato dall'art. 49, comma 2, della L.R. 15/93 e dall'art. 1 della L.R. 36/94)
1. Al fine di favorire l'adattamento delle possibilità di pesca alla capacità della flotta, a decorrere dall' 1 gennaio 1987 possono essere concessi premi di fermo temporaneo alle imprese, persone fisiche o giuridiche, che risiedano o abbiano sede legale nel territorio della Regione da almeno tre anni e che quivi svolgano direttamente e prevalentemente la loro attività di pesca con natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia. (7)
1 bis. Nel caso di imprese costituite in forma societaria i requisiti di cui al comma 1 vanno riferiti ai singoli soci.
2. Detto premio è determinato secondo la tabella sotto riportata, in ragione della stazza e della vetustà della nave, nonchè dei giorni di arresto supplementare:
Pescherecci Pescherecci Stazza della nave aventi meno aventi 10 anni di 10 anni e più (in lire) (in lire) meno di 12 tsl 60.000 50.000 da 12 a meno di 30 tsl 120.000 100.000 da 30 a meno di 70 tsl 290.000 220.000 da 70 a meno di 100 tsl 445.000 370.000 da 100 a meno di 200 tsl 885.000 590.000 da 200 a meno di 300 tsl 1.400.000 1.035.000 da 300 a meno di 500 tsl 1.775.000 1.500.000 da 500 a meno di 1.000 tsl 2.200.000 1.850.000
3. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile in corso, il natante abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito un natante che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo supplementare continuativo o saltuario per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettario di 115 giorni in questo ultimo anno. (8) (9)
4. Durante i periodi di fermo di cui al comma 3, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo supplementare e per i giorni di fermo tecnico forfettariamente computati in centoquindici giorni per ogni anno, un'indennità giornaliera di lire 60.000, a condizione che abbiano svolto nell'anno solare attività di pesca per almeno centottantuno giorni in natanti iscritti nei compartimenti marittimi della Sicilia.
5. L'indennità di cui al comma 4 è corrisposta anche ai pescatori che, avendo espletato nell'anno di riferimento attività di pesca effettiva per almeno centottantuno giorni, siano stati imbarcati, anche temporaneamente, su natanti che abbiano effettuato il fermo supplementare di quarantacinque giorni.
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al quarto comma le giornate lavorative prestate nelle tonnare sono considerate utili per il computo delle prescritte 181 giornate di attività di pesca.
7. Alla spesa relativa si farà fronte con le disponibilità derivanti dal capitolo 35655 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 1987.
8. Per le finalità di cui al precedente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la ulteriore spesa di lire 5.000 milioni. Per gli anni successivi la spesa relativa sarà determinata ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Con l'art. 5 della L.R. 25/90 sono state dettate disposizioni per l'aumento della misura dell'indennità prevista dal presente articolo per la decorrenza del relativo aumento e per l'anticipazione dello stesso.
Vedi l'art. 43 della L.R. 33/96: "Interpretazione autentica di norme".
L'art. 65, comma 2, della L.R. 6/97 ha prorogato l'efficacia del presente articolo, nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attività marinare, al 31 dicembre 1997.
In ordine all'articolo annotato vedi l'interpretazione autentica riportata nell'art. 3 della L.R. 24/99.
Vedi i seguenti DD.AA. Cooperazione:
- 14/07/97: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1997"
- 26/03/96: "Direttive applicative relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1996".
- 19/01/96: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1996", successivamente revocato dal D.A. 03/02/96: "Autorizzazione alla pesca, detenzione, trasporto e commercio del novellame di sarda (bianchetto) per il periodo 3 febbraio - 2 aprile 1996", a sua volta annullato dal D.A. 09/01/97.
- 02/10/95: "Direttive applicative relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1995."
- 07/03/95: "Revoca del decreto 2 dicembre 1994, concernente direttiva applicativa relativa al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1994.
- 27/01/95: "Disposizioni relative al fermo temporaneo del naviglio da pesca per l'anno 1995."
- 23/10/93: "Modifica dei termini per la presentazione delle domande per l'erogazione dei premi e delle indennità di fermo temporaneo del naviglio per gli anni 1992 e 1993."
- 28/01/93: "Modifica del decreto 30 dicembre 1992, concernente disposizioni in materia di fermo temporaneo del naviglio per l'anno 1993."
- 30/12/92: "Disposizioni in materia di fermo temporaneo del naviglio per l'anno 1993."
- 09/01/92: "Disposizioni in materia di fermo temporaneo del naviglio da pesca nella Regione Siciliana, per l'anno 1992."
Cfr. l'art. 2 della L.R. 29/2000: "Completamento degli interventi di premio per fermo biologico dell'attività di pesca".
Le parole "anche se esercitano l'attività di pesca fuori dal Mediterraneo" introdotte dall'art. 5, comma 5, della L.R. 25/90, non trovano più applicazione a seguito dell'abrogazione della predetta disposizione effettuata dall'art. 49, comma 2, della L.R. 15/93, e per l'espressa esclusione disposta dal comma 1 dello stesso art. 49.
Vedi l'art. 66 della L.R. 6/97: "Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26".
Vedasi, inoltre, Decr. Ass. Cooperazione 30 luglio 1997 concernente l'"Approvazione delle direttive relative all'applicazione dell'art. 66 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6."
Ai sensi l'art. 65, comma 3, della L.R. 6/97 i premi da corrispondere alle imprese di pesca che osservino i periodi di fermo di cui al presente comma non possono comunque superare i limiti stabiliti nei regolamenti dell'Unione europea.
Premi di arresto temporaneo
(modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 32/88)
1. La legge regionale 3 gennaio 1985, n. 9, è abrogata.
2. Sono fatte salve le istanze relative ai premi di arresto temporaneo per i natanti gestiti da imprese, persone fisiche o giuridiche, aventi i requisiti di cui all'art. 14, nonché all'indennità per gli equipaggi, già presentate per il 1985 e per il 1986.
3. Ai premi di arresto relativi all'anno 1986 si applicano, in relazione alla vetustà dei natanti i seguenti coefficienti di deprezzamento:
a) fino a cinque anni, 30 per cento;
b) fino a dieci anni, 42 per cento;
c) oltre dieci anni, 65 per cento.
Sostituzione di soci delle cooperative di pescatori
1. Le cooperative di pescatori ammesse ai benefici della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere all'immissione di nuovi soci con pescatori che abbiano esercitato professionalmente l'attività di pesca per almeno tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione purchè non siano proprietari di carati di natanti da pesca.
2. La violazione della precedente norma comporta la revoca dei benefici concessi.
Concessione di contributi
(modificato e integrato dall'art. 129, comma 11, della L.R. 2/2002)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge e alle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, sono cumulabili con altre derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, semprechè comunque l'importo cumulabile a sovvenzioni, contributi in conto interesse, prestiti a tasso agevolato, non superi in equivalenti sovvenzioni le aliquote globali e i massimali d'aiuto consentiti dalla normativa comunitaria.
2. I natanti, le attrezzature e gli impianti ammessi ai benefici previsti dalle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, per cinque anni non possono essere alienati nè possono essere destinati a scopi diversi da quelli per cui sono stati costruiti tranne casi eccezionali e previa autorizzazione concessa con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentito il Consiglio regionale della pesca. Detti natanti possono essere trasferiti in compartimenti marittimi, non siciliani dopo che siano trascorsi quindici anni dalla concessione del beneficio.
3. Il vincolo di destinazione e il divieto di alienazione di cui al secondo comma sono ridotti a cinque anni per le opere indicate alla lettera c dell'art. 3.
4. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sulla destinazione dei benefici di cui alle leggi regionali 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche, e 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese beneficiarie, le quali sono tenute a consentirne lo svolgimento ed a fornire ogni informazione utile.
5. L'infrazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la decadenza dal beneficio. La decadenza è pronunciata con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. La decadenza dal beneficio comporta la restituzione di una parte dell'importo riscosso calcolata pro-rata temporis per il periodo vincolativo residuo.
6. L'art. 15 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è abrogato.
6-bis. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 si applicano, anche, ai casi per i quali la procedura di recupero del contributo non sia ancora completata.
Società miste
(modificato dall'art. 6 della L.R. 25/90)
1. In favore degli operatori siciliani della pesca, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, in armonia con i regolamenti CEE, può concedere premi di cooperazione da utilizzare per la costituzione, in misura non inferiore al 40 per cento del capitale, di società miste con imprenditori singoli o associati, privati e pubblici, di paesi terzi del bacino mediterraneo e dei paesi in via di sviluppo dell'Africa.
2. Detto premio, pari a lire 600.000 per tonnellata di stazza lorda, è proporzionale al tonnellaggio di stazza lorda del natante conferito dall'operatore isolano, già iscritto da almeno un anno presso i compartimenti marittimi dell'Isola.
3. Dal premio complessivo va detratto l'importo dell'eventuale contributo a fondo perduto concesso per lo stesso natante ai sensi della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modifiche.
4. I natanti conferiti per tale finalità vengono radiati dai registri delle capitanerie di porto siciliane.
5. Non è ammessa la reiscrizione dei natanti anzidetti nei registri isolani per almeno cinque anni.
6. Le imbarcazioni trasferite non possono usufruire dei premi di fermo di cui all'art. 14, nè svolgere attività di pesca nelle acque territoriali.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
Borse di studio
1. La Regione Siciliana istituisce dieci borse di studio della durata non superiore a due anni, da attribuire mediante pubblico concorso, per ricerche attinenti ai programmi approvati, da espletare presso gli enti o istituti di cui al comma 3 dell'art. 6.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il biennio 1987-1988, la complessiva spesa di lire 200 milioni, da ripartire in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Conferenza regionale della pesca
1. Al fine di consentire lo svolgimento della prima conferenza regionale della pesca, è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 200 milioni.
2. Per l'organizzazione e l'indizione di detta conferenza, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad avvalersi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, degli organismi di cui al comma 3 dell'art. 6.
Consorzi di ripopolamento (1)
1. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare contributi, nella misura massima di lire 100 milioni annue, in favore di ciascuno dei consorzi di ripopolamento istituiti ai sensi e per le finalità di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, e successive modifiche, anche per il loro funzionamento.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la spesa complessiva di lire 900 milioni da ripartire in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
Con l'art. 7 della L.R. 25/90 il contributo di cui all'articolo annotato è elevato alla misura massima di lire 200 milioni annue.
Per effetto dell'art. 3, comma 1, della L.R. 33/98, gli interventi di cui all'articolo annotato sono prorogati per l'anno 1998.
Contributi per impianti di acquicoltura (1)
1. Per la concessione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni da ripartire in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1987, lire 3.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
Finanziamenti per impianti di acquicoltura (1)
1. Per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dall'art. 21 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1 e successive modifiche, sono autorizzati i seguenti limiti decennali d'impegno:
a) lire 750 milioni per l'anno 1987; b) lire 1.000 milioni per l'anno 1988; c) lire 750 milioni per l'anno 1989.
Contributi alle cooperative di pescatori per attrezzature a terra
1. Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 4 dalla legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, e dall'art. 100 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 3.000 milioni di ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.
Finanziamenti e contributi per costruzioni e attrezzature
1. Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1987;
b) lire 1.000 milioni per l'anno 1988;
c) lire 1.000 milioni per l'anno 1989.
Credito di esercizio
1. Per le finalità di cui all'art. 8 bis della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, come modificato dall'art. 102 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 1.500 milioni da ripartire in ragione di lire 250 milioni per l'anno 1987, lire 750 milioni per l'anno 1988 e lire 500 milioni per l'anno 1989.
Costruzione e ampliamento di mercati ittici e relative attrezzature
1. Per le finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 25.000 milioni da ripartire in ragione di lire 11.000 milioni per l'anno 1987, lire 12.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
Depositi franchi e attrezzature portuali
1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 27 febbraio 1950, n. 13, e 6 marzo 1962, n. 4, è autorizzata, per il triennio 1987-1989, la complessiva spesa di lire 7.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1987, lire 4.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
Rispetto dei contratti di lavoro (1)
1. I contributi previsti dalla presente legge sono subordinati al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
In ordine all'articolo annotato vedi l'interpretazione autentica riportata nell'art. 3 della L.R. 24/99.
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 48.000 milioni per l'anno 1987, in lire 67.800 milioni per l'anno 1988 e in lire 39.200 milioni per l'anno 1989, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto strategico "C" consolidamento ed ampliamento della base produttiva.
2. Agli oneri di lire 48.000 milioni ricadenti nell'esercizio 1987, si provvede, quanto a lire 7.400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, quanto a lire 10.600 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 e quanto a lire 30.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
3. Le spese autorizzate con gli articoli 3, 4, 18, 27 e 28 per il triennio 1987-1989, gravano sulle assegnazioni derivanti dai programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Direttive per l'applicazione della legge
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca emanerà direttive per l'applicazione della presente legge. (1) (2)
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25/90, gli interventi di cui alla presente legge, sono prorogati sino al 31 dicembre 1992 e con l'art. 9, comma 5, della L.R. 5/96 cessano alla data del 31 dicembre 1996.