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Testo delle norme della legge 142/1990, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni.

PROVVEDIMENTI IN TEMA DI AUTONOMIE LOCALI

N.d.R. Per maggior facilità di consultazione, si è ritenuto utile procedere al coordinamento delle norme della legge n. 142/90, recepite dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48, aggiornate con le modifiche apportate successivamente sia con la normativa statale (recepita con rinvio dinamico) sia con la normativa regionale; ciò anche in considerazione del fatto che la predetta legge 142/90, ancorchè abrogata, trova, nei limiti, applicazione nella Regione siciliana. Il testo risultante è stato poi annotato con riferimento alle norme del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Si avverte l'utente che tale testo non ha nessun carattere di ufficialità.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 13/2022)

Art. 1

1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (D.L.P 6/55), approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:

Art. 1, lett. a)

"Art. 4 - Legge 142/90" (recepito)

Statuti comunali e provinciali (1) (2)

(modificato dall'art. 1, commi 2 e 3, della L.R. 30/2000)

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;

La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

2/bis. Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima dell'approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposti all'esame del consiglio comunale.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

3/bis. Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all'attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza. (3)

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 1, lett. a)

"Art. 5 - Legge 142/90" (recepito)

Regolamenti

(modificato dall'art. 1, comma 6, della L.R. 30/2000)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. (4)

Art. 1, lett. b)

"Art. 6 - Legge 142/90" (recepito)

Partecipazione popolare

(modificato dall'art. 3 della L.R. 30/2000)

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materia di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 1, lett. b)

"Art. 7 - Legge 142/90" (recepito)

Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

(modificato dall'art. 3 della L.R. 30/2000, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento assicura ai cittadini singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. (5) (6) (7)

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. (7)

Art. 1, lett. b)

"Art. 8 - Legge 142/90" (recepito)

Difensore civico (8)

1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

Art. 1, lett. c)

"Art. 13 - Legge 142/90" (recepito)

Circoscrizione di decentramento comunale (9) (10)

(modificato dall'art. 51 della L.R. 26/93 sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 22/2008 e modificato dall'art. 9, comma 3 e 4, della L.R. 6/2011)

1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

a) servizi demografici;

b) servizi sociali e di assistenza sociale;

c) servizi scolastici ed educativi;

d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza. (11)

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall'applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune. [ed è eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei consigli comunali con sistema proporzionale.] (parole soppresse) (12)

[8. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente.] (comma abrogato) (13)

Art. 1, lett. d)

"Art. 19 - Legge 142/90" (recepito)

Funzioni della città metropolitana e dei comuni (14)

[……………] (15) le competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti.

Art. 1, lett. e)

"Art. 22 - Legge 142/90" (recepito)(16)

Servizi pubblici locali

1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. (17)

"Art. 22-bis Legge 142/90"

(introdotto dall'art. 21, comma 1, della L.R. 5/2011)

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

1. I comuni e le province, ai sensi della vigente normativa e nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico.

2. Lo scopo delle istituzioni previste alla lettera a) del comma 1 è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi sociali per ciascun settore.

Art. 1, lett. e)

"Art. 23 - Legge 142/90" (recepito)

Aziende speciali ed istituzioni (16)

(modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Art. 1, lett. e)

"Art. 24 - Legge 142/90" (recepito)

Convenzioni (18)

(integrato dall'art. 6, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

3-bis. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

4. L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.

5. Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1, lett. e)

"Art. 25 - Legge 142/90" (recepito)

Consorzi (19) (20)

(modificato dall'art. 5, commi 8, 8 bis, 8 ter, 9, e 9 bis del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 24, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 36, e dalla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più di un consorzio.

7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Art. 1, lett. e)

"Art. 26 - Legge 142/90" (recepito)

Unioni di comuni (21)

(sostituito dall'art. 6, comma 5, della legge 3 agosto 1999, n. 265)

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.

Art. 1, lett. e)

"Art. 27 - Legge 142/90" (recepito)

Accordi di programma (22)

(modificato dall'art. 17, commi 8 e 9, della legge n. 127/97)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro i termini di cui al comma sesto dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.

Art. 1, lett. e)

"Art. 31 - Legge 142/90" (recepito)Consigli comunali e provinciali

(modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000 e modificato e integrato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 11/2015)

1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.

1-bis. I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. (23)

4. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

5. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

6. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

7. --------------------------- (24)

8. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Art. 1, lett. e)

"Art. 32 - Legge 142/90" (recepito)

Competenze dei consigli

(modificato dall'art. 78 della L.R. 10/93,  dall'art. 45 della L.R. 26/93 e integrato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 4/96)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. (25)

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche (26) ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; (27)

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; (28)

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture;

n) ---------------------- (29)

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia.

Art. 1, lett. e)

"Art. 33 - Legge 142/90" (recepito)

Composizione della giunta comunale (30) (31)

(modificato dall'art. 24 della L.R. 7/92, dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000, sostituito dall'art. 1 della L.R. 22/2008, integrato dall'art. 4, comma 5, della L.R. 6/2011 , integrato e modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 11/2015 e sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 3/2019, nel testo modificato dall'art. 13, comma 3, della L.R. 13/2022)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, così individuato:

a) nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro;

b) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;

c) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a sette;

d) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori è fissato a nove;

e) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a dieci;

f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a undici.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

Art. 1, lett. e)

"Art. 34 - Legge 142/90" (recepito)

Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte

(articolo superato) (32)

Art. 1, lett. e)

"Art. 35 - Legge 142/90" (recepito)

Competenze delle giunte

(modificato dall'art. 5, comma 4, della legge n. 127/97)

1. ---------------------- (recepito) (33)

2. ---------------------- (non recepito) (34)

2-bis. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. (35)

Art. 1, lett. e)

"Art. 36 - Legge 142/90" (recepito)

Competenze del sindaco e del presidente della provincia

(modificato dall'art. 4 della legge n. 127/97 e dall'art. 6, comma 1, della L.R. 30/2000)

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono (il consiglio e) la giunta, sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici (nonchè all'esecuzione degli atti). (36) (37)

2. ------------------------ (38)

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. ---------------------- (non recepito)

5. ---------------------- (non recepito)

6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. (39)

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Art. 1, lett. e)

"Art. 37 - Legge 142/90" (recepito)

Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione

(articolo superato) (40)

Art. 1, lett. f)

"Art. 39 - Legge 142/90" (recepito)

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

(articolo superato) (41)

Art. 1, lett. g)

"Art. 40 - Legge 142/90" (recepito)

Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali

1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

2. In attesa del decreto l'Assessore regionale per gli enti locali può sospendere gli amministratori di cui al comma primo qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art. 1, lett. h)

"Art. 51 - Legge 142/90" (recepito)

Organizzazione degli uffici e del personale (42) (43)

(modificato dall'art. 6 della legge n. 127/97, nel testo integrato dall'art. 2, commi 12, 13, 15 e 16, della legge n. 191/98, integrato dall'art. 7 della L.R. 30/2000 e dall'art. 17, comma 2, della L.R. 5/2011)

01. Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale.

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui al presente comma.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Gli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, disponendo, ove occorra, gli opportuni accertamenti anche ispettivi.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f-bis) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

3-bis. Nei comuni privi, di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

3-ter. In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3-bis, ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell'ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi.

3-quater. Nei comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri comuni, in attesa di apposita definizione contrattuale, possono essere assegnate indennità di funzione in deroga alle normative vigenti. La relativa maggiore spesa sarà rimborsata dagli altri enti convenzionati nei termini previsti dalla convenzione.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. E' fatto obbligo ai dirigenti di attuare le direttive generali impartite dagli organi di governo competenti per ciascun ramo di amministrazione e di riferire agli stessi annualmente e tutte le volte che ne siano richiesti sull'attività svolta, con riferimento specifico al rispetto delle predette direttive.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. (44)

5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, , n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al precedente periodo il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonchè alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi. (45)

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato. (45)

10. E' istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento. (45)

11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Art. 51-bis

Direttore generale (46)

(introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97)

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario.

Art. 1, lett. h)

"Art. 52 - Legge 142/90" (recepito) (47) (48)

Segretari comunali e provinciali

1. Il Comune e la Provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'Interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'Interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1.

3. Il segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo 51, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

4. Lo Statuto ed il regolamento possono prevedere un Vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 1, lett. i)

"Art. 53 - Legge 142/90" (recepito)

Responsabilità del segretario (47) (49)

(integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.

Art. 1, lett. i)

"Art. 54 - Legge 142/90" (recepito)

Finanza locale (49)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e la regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel triennio.

12. La regione concorre al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. La Regione, inoltre, determina con legge i finanziamenti per le funzioni da essa attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Art. 1, lett. i)

"Art. 55 - Legge 142/90" (recepito)

Bilancio e programmazione finanziaria (49)

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato. (50)

2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.

4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 1, lett. i)

"Art. 56 - Legge 142/90" (recepito)

Deliberazioni a contrattare e relative procedure (50) (49)

(modificato dall'art. 13 della L.R. 30/2000)

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione e le ragioni che ne sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto.

Art. 1, lett. i)

"Art. 57 - Legge 142/90" (recepito)

Revisione economico-finanziaria (50) (49)

(modificato dall'art. 10, comma 9, della L.R. 3/2016, nel testo sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 17/2016)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a un componente, un collegio di revisori composto da tre membri. (51)

[2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.] (comma soppresso) (52)

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza [, e sono rieleggibili per una sola volta]. (parole soppresse) (53)

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lett. a), b) e c).

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.

10. Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti.

Art. 1, lett. l)

"Art. 58 - Legge 142/90" (recepito)

Disposizioni in materia di responsabilità (54)

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi.

Art. 1, lett. m)

"Art. 59 - Legge 142/90" (recepito)

Termine per l'adozione dello statuto

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'art. 33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'art. 34. (55)

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1, lett. m)

"Art. 60 - Legge 142/90" (recepito)

Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni (9)

(modificato dall'art. 26 della L.R. 15/93 e dall'art. 51 della L.R. 26/93)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge. In caso di mancato adempimento entro i suddetti termini provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per gli enti locali.

2. I termini ivi previsti per l'adozione dello statuto e per la revisione dei consorzi e delle associazioni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ed una copia di ciascuno statuto è trasmessa, a cura dell'Assessorato, al Ministero dell'interno.

3. I consigli di quartiere, compatibili con il nuovo assetto del decentramento comunale dettato dall'art. 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche, sono prorogati sino alla prima elezione dei consigli circoscrizionali previsti dallo statuto del comune o, nell'ipotesi di non attuazione del decentramento, sino all'entrata in vigore dello statuto del comune.

4. L'elezione dei nuovi consigli circoscrizionali è effettuata in abbinamento a quello del consiglio comunale e, ove detto organo si debba rinnovare prima dell'entrata in vigore dello statuto, separatamente ed al primo turno elettorale amministrativo utile. La durata dei consigli circoscrizionali, in tale ultimo caso è rapportata a quella residuale del consiglio comunale.

5. I consigli di quartiere, che risultino incompatibili, cessano alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.

(1)

La potestà statutaria degli enti locali, già introdotta per la provincia regionale con la L.R. 9/86, art. 22, ora viene estesa ai comuni e riconfermata per la provincia regionale. Infatti l'art. 1 lett. a) che si annota: "...fa salve le potestà riconosciute alle province regionali dal capo I del titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche allo stesso articolo 4."

L'art. 57 della L.R. 26/93 ha previsto che le province regionali adeguassero il proprio statuto alle nuove disposizioni.

(2)

L'art. 56 della L.R. 26/93 ha stabilito che gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.

(3)

Vedasi anche l'art. 8 della L.R. 10/91, che ha introdotto il diritto di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo.

(4)

La potestà regolamentare del Comune è stabilita dall'art. 2 dell'O.R.EE.LL D.L.P. Reg. Sic. 6/55.

(5)

La presente norma va oggi letta con gli artt. artt. 25 e seguenti della L.R. 10/91 che, tra l'altro, ha esteso il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse" per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti.

(6)

La L.R. 30/2000, con la modifica apportata all'art. 4 della legge 142/90, ha stabilito che le norme sull'ordinamento degli uffici e dei servizi devono essere previste nello statuto.

(7)

Vedi gli artt. 25 e seguenti della L.R. 10/91. In relazione all'art. 199 dell'O.R.EE.LL. D.L.P. Reg. Sic. 6/55, i consiglieri non devono pagare il costo per il rilascio di copie di documenti. I diritti di segreteria vanno pagati da tutti, consiglieri compresi, se vengono richieste copie di documenti autenticati.

(8)

Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 41/96 la competenza a nominare il difensore civico spetta ai consigli comunali e provinciali.

Con l'art. 5, comma 1, della L.R. 7/2011 è soppressa negli enti locali la figura del difensore civico, fatte salve le nomine in essere sino a naturale scadenza.

(9)

In ordine al rinnovo dei consigli di circoscrizione, vedi la disposizione riportata dall'art. 5 della L.R. 30/2000.

Inoltre, per quanto riguarda le risorse da trasferire ai consigli circoscrizionali, vedi la disposizione riportata dall'art. 6, comma 2 della L.R. 30/2000.

(10)

Per quanto disposto dall'art. 11, comma 2, della L.R. 22/2008, le disposizioni di cui al presente articolo, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della medesima L.R. 22/2008, si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.

(11)

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 11/2015, il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma annotato, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.

(12)

Parole soppresse dall'art. 9, comma 3, della L.R. 6/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'art. 13 della medesima L.R.

(13)

Comma abrogato dall'art. 9, comma 4, della L.R. 6/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per effetto dell'art. 13 della medesima L.R.

(14)

Le aree metropolitane, in Sicilia, fanno riferimento alle province regionali anzichè alle città metropolitane. Vedasi artt. 19, 20 e 21 della L.R. 9/86.

(15)

La lett. d) dell'art. 1 della L.R. 48/91 ha recepito la presente disposizione con riferimento alle province regionali, per i servizi individuati nell'art. 21 della L.R. 6 marzo 1986, n. 9, sicchè la competenza prevista è attribuita esclusivamente alle province regionali.

(16)

Gli artt. 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 142/90, sono stati recepiti dalla L.R. 48/91. Successivamente il secondo comma dell'art. 37 della L.R. 7/92 ha previsto il rinvio anche alle successive disposizioni statali di modifica e di integrazione, in quanto compatibili la legge regionale. Di conseguenza, considerato che le norme in oggetto della legge 142/90 sono state riordinate nel titolo V (SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL.), è da ritenere che le stesse trovano applicazione nella Regione siciliana entro i limiti della loro compatibilità con la normativa regionale.

In particolare trova anche applicazione l'art. 116 del predetto T.U. che riproduce dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che ha stabilito che le province ed i comuni possono costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria.

(17)

Vedi le disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. 39/97, concernente la copertura degli organici delle società di cui alla lettera annotata.

(18)

Articolo soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/92, oggi confluito nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL) si rimanda pertanto agli artt. 30 e 119 dello stesso.

(19)

Articolo soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/92, oggi confluito nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL.) si rimanda pertanto all'art. 31 dello stesso.

(20)

Si rimanda all'art. 10 della L.R. 22/2008: "Adesione a forme associative".

(21)

Articolo soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/92, oggi confluito nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL) si rimanda pertanto all'art. 32 dello stesso.

(22)

Articolo soggetto a rinvio dinamico ai sensi dell'art. 37 della L.R. 7/92, oggi confluito nel D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL) si rimanda pertanto all'art. 34 dello stesso.

(23)

In ordine al comma annotato vedi l'interpretazione autentica risultante dalla L.R. 26 ottobre 1998, n. 31.

(24)

Comma ormai superato per effetto della separazione delle competenze tra sindaco e presidente della provincia regionale, rispetto ai presidenti dei consigli ai quali compete la convocazione del consiglio stesso. Oggi vedasi la L.R. 7/92 artt. 19 e 20 e la L.R. 9/86 art. 26 bis, come introdotto dalla L.R. 26/93.

(25)

Per le province regionali vedasi l'art. 29 della L.R. 9/86, come introdotto dall'art. 20 della L.R. 26/93.

(26)

Il periodo annotato è stato introdotto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 4/96 che tuttavia è stato abrogato dall'art. 30 della L.R. 7/2003.

(27)

La L.R. 17/94 all'art. 12 ha dato la definitiva interpretazione della lett. b) dell'articolo che si annota.

(28)

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 39/97 la competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art. 32, lett. f), della legge n. 142/90 così come recepito con l'art. 1, lett. e), della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni è attribuita alle giunte degli enti locali.

(29)

Lettera superata dall'art. 4 della L.R. 32/94 , nel testo integrato dall'art. 9 della L.R. 7/96.

(30)

Per l'adeguamento degli statuti si rimanda all'art. 1, comma 2, della L.R. 3/2019.

(31)

In ordine al quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si rimanda all'art. 2, comma 1, della L.R. 3/2019.

(32)

Articolo ormai inapplicabile per effetto dell'elezione a suffragio popolare sia del sindaco che del presidente della provincia. Vedi la L.R. n. 37/85: " Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale".

(33)

Comma superato. Le competenze della giunta comunale sono quelle stabilite dall'art. 13 della L.R. 7/92, modificato dall'art. 41 della L.R. 26/93 che richiama l'art. 15 della L.R. 44/91, sostituito dall'art. 4 della L.R. 23/97 e modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 39/97.

Di conseguenza sono di competenza della giunta le delibere, per le materie che non siano di competenza del consiglio, in ordine a:

a) acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;

c) assunzioni del personale.

Le competenze della giunta provinciale sono state fissate dall'art. 33, comma 2, della L.R. 9/86, così come risulta sostituito dall'art. 23 della L.R. 26/93.

(34)

L'art. 35 della legge 142/90 è stato sostituito dall'art. 17 della legge 81/93 che ha anche inserito il secondo comma. Tale sostituzione non è stata recepita dal legislatore regionale.

(35)

Il presente comma è stato inserito dall'art. 5, comma 4, della legge n. 127/97 ed è stato recepito, con rinvio dinamico, dalla Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, della L.R. 23/98. La norma è oggi confluita nell'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 - T.U.EE.LL.

(36)

Dopo l'introduzione dell'elezione del sindaco e del presidente della provincia a suffragio popolare, gli stessi non fanno più parte dei rispettivi consigli e,quindi, non possono più presiederli.

Tale presidenza è stata attribuita per i comuni, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 7/92 ad un consigliere comunale appositamente eletto e, per quanto concerne le province regionali, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/86, ad un consigliere provinciale appositamente eletto.

(37)

Per effetto dell'ultimo comma dell'art. 53 della Legge 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91, integrato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, l'esecuzione degli atti compete ai segretari degli enti.

(38)

Comma superato perchè le competenze del sindaco sono state ridefinite dall'art. 13 della L.R. 7/92 come integrato dall'art. 41 della L.R. 26/93 e le competenze del presidente della provincia sono state ridefinite dall'art. 34 della L.R. 9/86 così come risulta essere stato sostituito dall'art. 24 della L.R. 26/93.

(39)

Il presente comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 127/97 e tale modifica è stata recepita con l'art. 2, comma 3, L.R. 23/98. Trattandosi di rinvio dinamico, la norma di riferimento è oggi l'art. 50, comma 11, del D.Lgs. 267/2000 - T.U.EE.LL., nel quale è confluita la presente disposizione normativa.

(40)

Articolo superato. La disciplina sulla mozione di sfiducia è contenuta nell'art. 10 della L.R. 35/97 e succ. mod.

(41)

Articolo superato. In materia di cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale cfr. art. 11 dellaL.R. 35/97 come mod. dall'art. 2, comma 2, della L.R. 25/2000.

(42)

Le modifiche apportate al presente articolo dalla legge n. 127/97 e n. 191/98 sono state recepite con l'art. 2, comma 3, della L.R. 23/98.

(43)

La L.R. 48/91 nel recepire il presente articolo ha precisato che: "Sono fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12".

(44)

L'art. 41 della L.R. 26/93 che ha integrato l'art. 13, comma 1 della L.R. 7/92 ha attribuito al sindaco la competenza della nomina del responsabile degli uffici e dei servizi, e gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

(45)

Comma superato per effetto dell'avvenuta stipula del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

(46)

Il presente articolo è stato introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97 e recepito con l'art. 2, comma 3, L.R. 23/98.

(47)

Per l'attualità del presente articolo vedi Circ. Ass. EE.LL. 13 aprile 2001, n. 2.

(48)

La L.R. 48/91 nel recepire il presente articolo ha precisato che: " Sono fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.Lv.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123 e del D.Lv.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567.

(49)

La L.R. 48/91 nel recepire la presente disposizione ha precisato che: "Sono fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimenti di servizi".

(50)

Stante la riserva di materia dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali alla legge statale, trova applicazione nella Regione siciliana la normativa dettata a riguardo dal D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL). Parte seconda.

(51)

Vedi anche l'art. 4 della L.R. 32/94, nel testo integrato dall'art. 9 della L.R. 7/96.

(54)

Il contenuto della presente norme è stato riprodotto nell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. EE.LL) che deve oggi essere ritenuta la norma di riferimento in considerazione del fatto che la stessa norma annotata in tema di responsabilità degli amministratori e del personale degli enti locali rimanda alla normativa prevista per gli impiegati civili dello Stato.

(55)

L'ultimo periodo del comma 3 è da ritenere superato per effetto dell'elezione a suffragio popolare sia del sindaco che del presidente della provincia.

Art. 2

1. All'articolo 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto il seguente comma:

"E' consentito altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione di nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica".

Art. 3

(modificato dall'art. 25 della L.R. 15/93 e abrogato dall'art. 50 della L.R. 26/93)

Art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono riaperti per due anni.

Art. 5

1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

3. Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.

4. Il piano è approvato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

5. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.

6. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 6

1. E' abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali.

2. Sono abrogate, altresì, tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 7

1. La normativa per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia regionale e quella per l'elezione dei consigli comunali e provinciali sarà esaminata dall'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. (1)

(1)

L'elezione diretta del sindaco è stata introdotta con la L.R. 7/92 e l'elezione diretta del presidente della provincia regionale è stata introdotta con la L.R. 26/93.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 dicembre 1991.

LEANZA