
REGOLAMENTO (CEE) N. 1357/93 DELLA COMMISSIONE, 2 giugno 1993
G.U.C.E. 3 giugno 1993, n. L 134
Modifica al regolamento (CEE) n. 2729/88 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/89-1995/96, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 833/92 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/92 (3), in particolare l'articolo 20,
Considerando che a norma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, le disposizioni relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applicano in Portogallo a partire dalla seconda tappa dell'adesione; che con la modifica apportata al regolamento (CEE) n. 1442/88 dal regolamento (CEE) n. 833/92 del Consiglio il regime generale di abbandono definitivo è stato reso applicabile in Portogallo a partire dalla campagna 1992/93; che occorre precisare alcune modalità di applicazione per tale paese;
Considerando che, in seguito all'istituzione in talune regioni delle Comunità dello schedario viticolo previsto dal regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio (4) modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5), i riferimenti utilizzati nei fascicoli d'azienda dello schedario viticolo devono essere indicati nei fascicoli relativi all'estirpazione, onde agevolare i controlli sull'estirpazione stessa e permettere l'aggiornamento dello schedario;
Considerando che l'inosservanza del termine finale per l'esecuzione dell'estirpazione, a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88 comporta la perdita del diritto al premio; che è opportuno temperare le conseguenze di un superamento limitato di tale termine, prevedendo una riduzione del 20% del premio qualora il produttore non rispetti il termine; che tuttavia, se l'estirpazione non viene effettuata entro il 15 giugno dell'anno successivo all'anno di presentazione della domanda di premio o l'eventuale termine anteriore stabilito dallo Stato membro, il produttore perde il diritto all'aiuto; che è opportuno estendere il beneficio della presente misura ai fascicoli ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 2729/88 (6) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 678/89 (7) deve essere pertanto modificato di conseguenza;
Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 28 maggio 1988, n. L 132.
G.U. 3 aprile 1992, n. L 88.
G.U. 9 luglio 1992, n. L 189.
G.U. 31 luglio 1986, n. L 208.
G.U. 17 dicembre 1990, n. L 353.
G.U. 1 settembre 1988, n. L 241.
G.U. 17 marzo 1989, n. L 73.
Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è così modificato:
1) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:
"- i riferimenti dell'azienda e della parcella (parcelle) utilizzati nello schedario viticolo, ove esso sia già stato costituito nella regione di cui trattasi."
2) All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"1. Il richiedente informa senza indugio l'organismo competente sull'avvenuta estirpazione. Detto organismo constata la corretta esecuzione dell'estirpazione totale di tutti i vigneti le cui parcelle sono state individuate a norma dell'articolo 4 e certifica il periodo in cui essa ha avuto luogo. Tale constatazione è effettuata entro il 31 luglio dell'anno civile successivo a quello di presentazione della domanda."
3) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
"3. Salvo forza maggiore, se il richiedente non ha effettuato l'estirpazione delle superfici per cui ha chiesto il premio entro i termini stabiliti in forza dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/88, il premio è ridotto del 20%. Se l'estirpazione non è stata effettuata prima del 15 giugno successivo all'anno di presentazione della domanda non viene versato alcun premio. Gli Stati membri che, in forza del citato articolo 4, paragrafo 4, hanno fissato un termine anteriore al 15 maggio per l'esecuzione dell'estirpazione, possono anticipare in conformità il suddetto termine del 15 giugno."
4) All'articolo 10 bis è aggiunto il seguente comma:
"Per il Portogallo, la comunicazione si effettua conformemente alle tabelle riportate negli allegati VI e VII."
5) Sono aggiunti gli allegati VI e VII figuranti in allegato al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1, punto 3, si applica ai fascicoli ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1993.
Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione
ALLEGATO
"ALLEGATO VI
Quadro analitico delle superfici viticole (ha) coltivate a varietà di uve da vino oggetto di un abbandono definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88, in Portogallo
Unità amministrativa: ............................. (1) Campagna: ......................................... (in ha) Vini di tavola vqprd (2) Classi di resa (3) Abbandono Abbandono Abbandono Abbandono Totale (R = resa) parziale totale (4) parziale totale (4) (per le superfici di 25 are) R 20 hl/ha ........ ........ ........ ........ ...... 20 < R 25 ........ ........ ........ ........ ...... 25 < R 30 ........ ........ ........ ........ ...... 30 < R 50 ........ ........ ........ ........ ...... 50 < R 90 ........ ........ ........ ........ ...... 90 < R 130 ........ ........ ........ ........ ...... 130 < R 160 ........ ........ ........ ........ ...... R > 160 ........ ........ ........ ........ ...... Superfici > 25 are ........ ........ ........ ........ ...... e 10 are Totale ........ ........ ........ ........ ......
ALLEGATO VII
Quadro analitico delle superfici viticole (ha) diverse da quelle presentate nell'allegato VI oggetto di un abbandono definitivo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88 in Portogallo
Unità amministrativa: ............................. (5) Campagna: ......................................... (in ha) Tipi di vigneto (6) Abbandono Abbandono Totale parziale (7) totale (7) A pergola ........ ........ ...... Altri ........ ........ ...... ............. ........ ........ ...... Totale ........ ........ ......
Suddivisione secondo l'articolo 2, paragrafo 2, punto B del regolamento(CEE) n. 357/79 del Consiglio (G.U. 5 marzo 1979, n. L 54) o, se del caso, suddivisione più particolareggiata; questa tabella sarà fornita per ciascuna unità amministrativa nella quale sono coltivate uve da vino.
Con vqprd si intendono qui le superfici viticole adatte alla produzionedi vqprd.
Le classi di resa qui elencate corrispondono a quelle indicate all'articolo 2, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1442/88 per le superfici estirpate, per azienda, superiori a 25 are; si tratta quindi della resa delle superfici estirpate.
Si tratta di appurare se le estirpazioni effettuate corrispondono ad un "abbandono parziale" o ad un "abbandono totale" delle superfici viticoledi tutta l'azienda.
Suddivisione secondo l'articolo 2, paragrafo 2, punto B del regolamento (CEE) n. 357/79 o, se del caso, suddivisione più particolareggiata; questa tabella sarà fornita per ciascuna unità amministrativa nella quale sono coltivate viti diverse da quelle di uve da vino.
I tipi di vigneto indicati corrispondono a quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n.1442/88.
Si tratta di appurare se le estirpazioni effettuate corrispondono ad un "abbandono parziale" o ad un "abbandono totale" delle superfici viticole di tutta l'azienda.