
REGOLAMENTO (CE) N. 1517/95 DELLA COMMISSIONE, 29 giugno 1995
G.U.C.E. 30 giugno 1995, n. L 147
Modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino al Reg. (CE) n. 1342/2003)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 3 luglio 1995
Applicabile dal: 1° luglio 1995
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,
Visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17,
Considerando che le preparazioni foraggere di cui al codice NC 2309 rientrano, a seconda della loro composizione, nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 o del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94; che, quando tali prodotti ricadono nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prelievi all'importazione sono sostituiti da dazi all'importazione a partire dal 1° luglio 1995;
Considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'obbligo di presentare un titolo d'importazione o di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento; che in tali prodotti rientrano le preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali;
Considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede la facoltà di concedere una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato A dello stesso regolamento; che tale restituzione è intesa a compensare il divario esistente tra i prezzi dei prodotti di base nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale; che occorre stabilire le norme generali per la concessione della restituzione in oggetto;
Considerando che a tal fine, per il pagamento della restituzione, è opportuno prendere in considerazione i soli prodotti la cui quantità incorporata nell'alimento composto e le cui caratteristiche siano veramente rappresentative della sostanza dell'alimento a base di cereali di cui trattasi, e cioè, in particolare, i cereali, le farine di cereali ed i prodotti non preparati provenienti dalla molitura e dalla lavorazione dei cereali, escludendo gli altri prodotti la cui incorporazione in tale tipo di alimenti presenti un aspetto complementare o marginale;
Considerando che, per la determinazione dell'importo della restituzione relativa ai diversi prodotti cerealicoli, occorre tener conto in particolare della differenza tra il mercato mondiale e quello comunitario per quanto riguarda i prezzi dei cereali di base, ossia il granturco, il frumento e l'orzo;
Considerando che l'adeguamento della restituzione con fissazione anticipata deve essere effettuato in funzione degli elementi a partire dai quali la restituzione è stata fissata; che, in occasione di tale adeguamento, occorre tener conto del tenore di prodotti cerealicoli;
Considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione e alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1707/94 (6), e il regolamento (CEE) n. 1619/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime applicabile agli alimenti composti per animali a base di cereali (7), devono essere abrogati con effetto dal 1° luglio 1995; che il presente regolamento ne riprende le norme, adattandole all'attuale situazione del mercato e all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;
Considerando che le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1093/95 (9), sono state riprese nell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (10); che occorre modificare detto regolamento per consentire il rilascio dei titoli conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1766/92;
Considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
G.U. 1 luglio 1992, n. L 181
G.U. 31 dicembre 1994, n. L 349
G.U. 25 giugno 1976, n. L 166
G.U. 28 giugno 1968, n. L 148
G.U. 30 settembre 1969, n. L 246
G.U. 14 luglio 1994, n. L 180
G.U. 26 giugno 1993, n. L 155
G.U. 7 aprile 1989, n. L 94
G.U. 11 maggio 1995, n. L 106
G.U. 24 maggio 1995, n. L 117
1. Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92 (in appresso denominati "alimenti composti a base di cereali"), sono fissate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Gli alimenti composti a base di cereali sono classificati sotto i codici NC di cui all'allegato I.
1. Nel corso di un determinato mese, la restituzione che può essere concessa per l'esportazione di alimenti composti a base di cereali viene fissata, per tonnellata di ciascun cereale contenuto negli alimenti composti, tenendo conto segnatamente dei seguenti criteri:
a) media delle restituzioni concesse nel mese precedente per i cereali di base più comunemente utilizzati, corretta in funzione della maggiorazione mensile;
b) media dei dazi all'importazione per i cereali di base più comunemente utilizzati;
c) possibilità e condizioni di smercio dei prodotti in causa sul mercato mondiale;
d) necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
e) aspetto economico delle esportazioni.
2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.
1. Ove del caso, la restituzione viene adeguata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95. L'adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95, per tonnellata di prodotto cerealicolo incorporato nell'alimento composto. Inoltre, la restituzione viene eventualmente adeguata in funzione del prezzo del latte in polvere in vigore nel mese dell'esportazione.
Per quest'ultimo prodotto viene fissato un correttivo onde tener conto dell'importo dell'aiuto concesso per il latte in polvere destinato all'alimentazione degli animali, vigente nel mese dell'esportazione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'importo nullo non viene considerato una restituzione, e l'adeguamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95 non è pertanto applicabile.
1. L'esportatore dichiara agli organi competenti, al più tardi al momento di espletare le formalità doganali, la composizione completa dell'alimento composto a base di cereali, precisando, per numero di codice della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, la percentuale di ciascun tipo di prodotto incorporato e il quantitativo esatto di granturco e altri cereali.
2. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per accertare l'esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione.
Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di alimenti composti a base di cereali per cui è stata presentata una domanda di titoli.
Tale comunicazione deve distinguere tra le domande con restituzione o tassa all'esportazione e le domande senza restituzione.
Essa deve inoltre precisare i quantitativi massimi di cereali incorporati negli alimenti composti quali sono indicati nelle domande di titoli di esportazione.
1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la Commissione può adottare le seguenti misure:
a) applicazione di una tassa all'esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;
b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;
c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.
2. La tassa all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.
Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.
3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.
Ai fini del calcolo della restituzione, il tenore di prodotti lattieri degli alimenti a base di cereali può essere determinato applicando al tenore di lattosio per tonnellata di prodotto interessato il coefficiente 2.
Quando, ai fini dell'applicazione del presente regolamento per quanto concerne il regime d'importazione o quello di esportazione, debba essere determinato il tenore di amido o di lattosio, i relativi metodi analitici vengono stabiliti, per l'amido, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e, per il lattosio, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
(abrogato dall'allegato V del Reg. (CE) n. 1342/2003)
[All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i prodotti appartenenti ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 che contengono meno del 50% in peso di prodotti lattiero-caseari, la domanda di titolo di esportazione deve riportare:
- nella casella 15, la descrizione del prodotto e il relativo codice a otto cifre; l'interessato può indicare prodotti appartenenti a due o più suddivisioni contigue a undici cifre della nomenclatura delle restituzioni;
- nella casella 16 la dicitura "2309";
- nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di alimenti composti che deve essere esportato;
- nella casella 20, se noto, il tenore di prodotti cerealicoli da incorporare nell'alimento composto, distinguendo il granturco dagli altri cereali; ove ciò non sia possibile, qualora ci si avvalga della facoltà sopra indicata per compilare la casella 15, la forcella di integrazione di granturco e altri cereali.
Le indicazioni contenute nella domanda sono riportate nel titolo di esportazione.»]
I regolamenti (CEE) n. 1913/69 e (CEE) n. 1619/93 della Commissione sono abrogati a decorrere dal 1° luglio 1995. Restano tuttavia applicabili ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente a tale data.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° luglio 1995.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
ALLEGATO
Codice NC Designazione delle merci 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: ex 2309 10 - Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 1702 30 51 a 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: - - - contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina: - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiori o uguali al 10%: 2309 10 11 - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% 2309 10 13 - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero- caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%: - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%: 2309 10 31 - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% 2309 10 33 - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero- caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30%: 2309 10 51 - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% 2309 10 53 - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero- caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% ex 2309 90 - altri - - altri: - - - contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci 1702 30 51 a 1702 30 99, e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari: - - - - contenenti amido o fecola, o glucosio o malto- destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto- destrina: - - - - - non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10%: 2309 90 31 - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% 2309 90 33 - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero- caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%: - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 10% e inferiore o uguale al 30%: 2309 90 41 - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% 2309 90 43 - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero- caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50% - - - - - aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore al 30%: 2309 90 51 - - - - - - non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 10% 2309 90 53 - - - - - - aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero- caseari uguale o superiore al 10% e inferiore al 50%