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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 25 febbraio 2014

G.U.R.S. 13 giugno 2014, n. 24

Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle misure 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006, CE n. 378/2007 e abroga il regolamento CE n. 1782/2003;

Visto il regolamento CE n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 473/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento CE n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 482/2009 della Commissione dell'8 giugno 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento CE n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 484/2009 della Commissione del 9 giugno 2009, recante modifica del regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 639/2009 della Commissione del 22 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico;

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto regolamento di esecuzione UE n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti UE n. 1307/2013, UE n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto il decreto legislativo "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 con la quale la Commissione europea ha approvato la versione modificata del P.S.R. della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012 con la quale la Commissione europea ha approvato l'ultima versione modificata del P.S.R. della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012 che ha approvato l'ultima versione modificata del P.S.R. Sicilia 2007/2013;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 23 gennaio 2014 "Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9. Organizzazione-Apprezzamento";

Vista la delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014 di conferimento incarico di dirigente generale - Dipartimento regionale dell'agricoltura alla d.ssa Rosaria Barresi;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 del 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Viste le linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale di cui alle disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni e circolare ACIU.2007.237 del 6 aprile 2007, avente per oggetto Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione Siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" (allegato A) e delle "Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214" (allegato B) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del MI.P.A.A.F n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 e secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 e del D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013;

Visto il Manuale delle procedure e dei controlli del P.S.R. Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA di cui al regolamento n. 65/2011 artt. 25 e 26;

Viste le Disposizione AGEA sulla presentazione della domanda di pagamento di cui alle "Istruzioni operative" n. 7 dell'11 febbraio 2014;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, del regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Impegni giuridici assunti nel 2014 ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005 dispone che "Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento UE n. 1305/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento CE n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020";

Ritenuto opportuno assicurare, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, la continuità di forme di sostegno tra i due periodi di programmazione consecutivi attraverso la prosecuzione degli impegni la cui spesa sarà assicurata con le risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020 e sarà prevista nel Programma da approvare;

Considerato che è necessario procedere all'approvazione e successiva pubblicazione delle "Disposizioni attuative" per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane";

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le "Disposizioni attuative" per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 211 Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane e misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane, di cui all'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del P.S.R. Sicilia 2007/2013 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

Palermo, 25 febbraio 2014.

BARRESI

N.B. - L'allegato E alle Disposizioni attuative è consultabile nel sito http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura 211/Disposizioni attuative Misura 211 e Misura 212.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 14 aprile 2014, reg. n. 3, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 84.

Allegati

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

REGIONE SICILIA 2007-2013 REG. CE N. 1698/2005

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

MISURA 211 - INDENNITÀ COMPENSATIVAPER SVANTAGGI NATURALIA FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

MISURA 212 - INDENNITÀ PER SVANTAGGIIN ZONE SVANTAGGIATE, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

1. Riferimenti normativi e misure applicabili

Con regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l'Unione europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale che prevede all'interno dell'Asse 2 un sistema di aiuti finalizzati al mantenimento di un livello minimo di popolazione e per la conservazione dell'ambiente naturale. In particolare, la misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" e la misura 212 - "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" contribuiscono a mantenere e far proseguire l'attività agricola-zootecnica e conservare i paesaggi tradizionali.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 15 di tale regolamento l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ha predisposto il Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta regionale con deliberazione n. 48 del 19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) del 18 dicembre 2009, con decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012 e decisione C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012.

Disposizioni normative sono i seguenti regolamenti comunitari che riguardano lo sviluppo rurale, oltre allo stesso P.S.R. Sicilia 2007/2013: regolamenti CE n. 1698/2005, n. 1320/2006, n. 1974/2006, n. 73/2009, n. 74/2009, n. 473/2009, n. 482/2009, n. 484/2009, n. 639/2009, n. 65/2011 e i regolamenti UE n. 335/2013, n. 1305/2013 e n. 1310/2013. Costituiscono fonte normativa anche:

- decreto del MI.P.A.A.F n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 e secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 e del D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013.

- D.D.G. n. 2763 del 16/12/2008 "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" (allegato A) e delle "Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214" (allegato B) e successive modifiche ed integrazioni;

- manuale delle procedure e dei controlli del P.S.R. Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA;

- disposizione AGEA sulla presentazione della domanda di pagamento;

- linee guida per la costituzione del fascicolo aziendale.

Il P.S.R. e le fonti normative sono consultabili nel sito http:// www.psrsicilia.it/Documenti_nuovosito.html.

2. Obiettivi delle misure

L'intervento ha come obiettivo il mantenimento e la prosecuzione dell'attività agricolo-zootecnica nelle aree svantaggiate, al fine di compensarne o almeno di attenuarne gli svantaggi, e di garantire il presidio umano per la salvaguardia del territorio scarsamente produttivo. Si ritiene, inoltre, di dovere incentivare pratiche di gestione sostenibile del territorio che permettano di conservare i paesaggi tradizionali e gli habitat delle zone svantaggiate.

Le misure sono finalizzate al sostegno dell'attività degli agricoltori che operano nelle zone svantaggiate, mediante l'erogazione di indennità con cui compensare gli agricoltori dei costi di produzione aggiuntivi dovuti alle condizioni climatiche difficili e delle perdite di reddito derivanti dai tali svantaggi che ostacolano la produzione agricola nelle zone interessate.

Con le presenti disposizioni vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari, e le procedure tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori.

3. Disposizioni di applicazione delle misure

3.1. Localizzazione

3.1.1. Misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane"

La misura si applica nelle zone agricole svantaggiate di montagna (nel proseguo "zone montane"), così come definite ai sensi all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono beneficiare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall'allegato 6 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 Zone svantaggiate - montani dir. n. 75/268/ CEE, art. 3, par. 3.

Per i comuni parzialmente delimitati si rinvia ai fogli di mappa e particelle catastali indicate nel decreto 24 dicembre 2003 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

3.1.2. Misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"

La misura si applica nelle zone svantaggiate minacciate di spopolamento (nel proseguo "zone minacciate di spopolamento") così come definite ai sensi all'art. 3, paragrafo 4, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono beneficiare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall'allegato 6 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 Zone svantaggiate - Zone minacciate di spopolamento dir. n. 75/268/ CEE, art. 3, par. 4. Per i comuni parzialmente delimitati si rinvia ai fogli di mappa e particelle catastali indicate nel decreto 24 dicembre 2003 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del 6 febbraio 2004.

La misura si applica, altresì, nelle zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, che possono essere assimilate alle zone svantaggiate (nel proseguo "zone con svantaggi specifici") così come definite ai sensi all'art. 3, paragrafo 5, della direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni. Con riferimento al territorio regionale, possono beneficiare della misura le superfici aziendali ricadenti nelle superfici delimitate dall'allegato 6 del P.S.R. Sicilia 2007/2013 - Zone svantaggiate - Svantaggi specifici dir. n. 75/268/ CEE, art. 3, par. 5.

In applicazione a quanto disposto anche nell'art. 1 regolamento CE n. 1310/2013 è fatto salvo l'articolo 88 del regolamento UE n. 1305/2013 il quale dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei con-fronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento CE n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020.

3.2. Beneficiari

Possono concorrere ai benefici della misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane" gli imprenditori agricoli singoli ed associati che operano nell'ambito di aziende agricole. Possono concorrere ai benefici della misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane" gli imprenditori agricoli singoli ed associati che operano nell'ambito di aziende agricole. Al fine del riconoscimento dello status di imprenditore agricolo dovrà essere assicurato il rispetto di quanto indicato agli artt. 2083 e 2135 C.C. In particolare dovrà essere garantito lo svolgimento di un'attività volta alla coltivazione del fondo e/o all'allevamento del bestiame. Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purché finalizzate alla conduzione e gestione di superfici agricole in conformità alle disposizioni dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni. Per accedere all'indennità gli imprenditori devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio nella sezione speciale delle imprese agricole. L'attività agricola deve essere avviata prima della presentazione della domanda di aiuto informatica. Sono esclusi dal regime di aiuto gli imprenditori agricoli singoli titolari di pensione di anzianità e vecchiaia con età superiore a 65 anni e i prepensionati ai sensi del regolamento CEE n. 2079/1992 e regolamenti CE n. 1257/1999 e n. 1698/2005. Nel caso di imprenditori agricoli associati si precisa che:

- nelle società di persone l'età inferiore a 65 anni, dovrà essere posseduta da almeno uno dei soci;

- nelle società di capitali l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un amministratore.

Nelle cooperative, sempre al fine di definire "la condizione anagrafica", si applicheranno le disposizioni prescritte per le società di capitali.

3.3. Condizioni di ammissibilità, limitazioni ed esclusioni

I beneficiari dovranno dimostrare di disporre, per l'intera durata dell'impegno assunto, le superfici agricole per le quali intendono richiedere l'aiuto in base ad un diritto reale di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di contratto registrato di affitto o di comodato d'uso, fermo restando che per questi ultimi la data di scadenza non deve essere antecedente al 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la domanda di aiuto.

La disponibilità delle superfici demaniali destinate a pascolo deve essere comprovata mediante la presentazione di contratti di utilizzo.

Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.

Nei casi di proprietà indivisa o in comunione legale dei beni tra coniugi dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno, attraverso un autocertificazione resa dai comproprietari o coniuge che autorizza il richiedente a condurre l'azienda e/o il fondo oggetto di aiuto e ad usufruire di aiuti e contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Ai fini dell'accesso all'aiuto i beneficiari dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 2,00 ettari di SAU; nelle zone con svantaggi specifici (isole minori) tale dimensione è ridotta ad 1,00 ettaro.

Per accedere ai benefici delle misure almeno il 50% della SAU aziendale deve ricadere in almeno una delle zone svantaggiate così come definite al punto 3.1 precedente. Le indennità saranno riconosciute per le superfici ricadenti in tutte le zone svantaggiate nel rispetto dei relativi premi. In ogni caso l'impegno al mantenimento dell'attività dovrà riguardare l'intera azienda agricola.

Le misure sono applicabili:

a) Per le aziende zootecniche presenti su tutto il territorio regionale

Tale condizione viene riconosciuta solo alle aziende che hanno uno o più codici di allevamento attribuiti dall'A.S.P. competente per territorio e che sono in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali e di tutti gli allevamenti nella BDN, nonché con le norme sulla profilassi e quelle relative alla presenza di residui di sostanze vietate di cui alla direttiva n. 96/22/CE. Per tali aziende le superfici, per cui viene riconosciuta l'indennità, sono le foraggere e il pascolo.

L'indennità sarà corrisposta per ettaro o frazioni di ettaro di Superficie agricola utilizzabile (SAU) di foraggere e/o pascolo aziendale.

Per accedere a tale indennità il carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,50 UBA/ha né superiore a 2,00 UBA/ha.

Ai fini del calcolo del carico saranno prese in considerazione tutte le UBA aziendali detenute e tutte le SAU di foraggere e pascolo aziendali al netto delle tare condotte al momento della presentazione della domanda informatica e in ogni caso entro il 15 maggio. A tale risultato sarà applicato l'arrotondamento matematico a due decimali (allegato D)

Nel caso in cui il beneficiario detenga più di un allevamento, per il calcolo del carico zootecnico, vengono considerati i capi presenti in entrambi gli allevamenti detenuti dall'azienda senza porre alcuna distinzione tra allevamento stabulato o intensivo e allevamento all'aperto o estensivo.

Le aziende che non possiedono il requisito di "allevamento ufficialmente indenne" dovranno, nei tempi previsti dalla normativa sanitaria vigente, adeguarsi al fine di conseguire tale status.

b) Per le aziende le cui superfici sono investite da colture arboree tipiche tradizionali coltivate anche in coltura promiscua quali nocciolo, olivo, castagno da frutto, carrubo, pistacchio, mandorlo, noce da frutto e frassino da manna.

c) Per le aziende ubicate in zone con svantaggi specifici (isole minori) le misure sono applicabili anche alle superfici investite a olivo, cappero e vigneto tradizionale.

Per le aziende di cui alle lettere b) e c) l'indennità sarà corrisposta per ettaro o frazioni di ettaro di SAU di colture tipiche coltivate; in ogni caso, sono escluse dall'aiuto le superfici a colture perenni specializzate a carattere intensivo diverse da quelle indicate.

Ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni tutte le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA con circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 avente per oggetto "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale - elementi comuni per i sistemi gestionali degli organismi pagatori" e successiva circolare ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La ditta, tramite i CAA, ha l'obbligo di registrare tutti i dati relativi ai titoli di conduzione (tipologia di contratto, estremi di registrazione, ecc.) e aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta intervengano modifiche aziendali.

Le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 maggio, pena l'esclusione.

3.4 Durata degli impegni

I beneficiari devono impegnarsi a mantenere l'attività agricola.

4. Obblighi di condizionalità

Il beneficiario per accedere agli aiuti deve rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori previsti dagli degli artt. 4, 5 e 6 e dagli allegati II e III del regolamento CE n. 73/2009 così come modificato dal regolamento UE n. 1310/2013 secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 e del D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013 nonché le sue successive modifiche ed integrazioni ed i decreti attuativi regionali relativi alla materia.

Si riportano di seguito l'elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA):

Criteri di gestione obbligatori

Campo di condizionalità

Atto

Ambiente

- Atto A1 - Direttiva 2009/147/CE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articoli: 3, 4 (par. 1, 2, 4), 5, 7, 8.

- Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, articoli 4 e 5.

- Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, articolo 3 paragrafi 1 e 2.

- Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, articoli 4 e 5.

- Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, articoli 6, 13 paragrafo 1, lettera A).

Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

- Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

- Atto A7 - Regolamento CE n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento CE n. 820/1997, articoli 4 e 7.

- Atto A8 - Regolamento CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di iden-tificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento CE n. 1782/2003 e le diret-tive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Atto B9 - Regolamento CE 1107/09 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 novembre 2009 n. L309) rela-tivo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, articolo 55.

- Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, articoli 3, 4, 5 (+5.a) e 7.

- Atto B11 - Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20.

- Atto B12 - Regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

- Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, articolo 3.

- Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, articolo 3.

- Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, articolo 3.

Igiene e benessere degli animali

- Atto C16 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, (versione codificata). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 15 gennaio 2009

n. L. 10) che abroga la direttiva 629 CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Artt. 3 e 4.

- Atto C17 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, (versione codificata). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 febbraio 2009

n. L. 47) che abroga la direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, articolo 3 e articolo 4.

- Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, articolo 4.

Buone condizioni agronomiche e ambientali

Campo di condizionalità

Norma/Standard

Obiettivo 1 - Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee

Norma 1 - Misure per la protezione del suolo

- Standard 1.1. - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche;

- Standard 1.2. - Copertura minima del suolo;

- Standard 1.3. - Mantenimento dei terrazzamenti.

Obiettivo 2 - Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Norma 2 - Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1. - Gestione delle Stoppie;

- Standard 2.2. - Avvicendamento delle colture.

Obiettivo 3 - Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Norma 3 - Misure per la protezione della struttura del suolo

- Standard 3.1. - Uso adeguato delle macchine.

Obiettivo 4 - Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

Norma 4 - Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1. - Protezione del pascolo permanente;

Standard 4.2. - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli;

Standard 4.3. - Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative;

Standard 4.4. - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;

Standard 4.5. - Divieto di estirpazione degli olivi;

- Standard 4.6. - Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati.

Obiettivo 5 - Protezione e gestione delle risorse idriche: proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

Norma 5 - Misure per la protezione e gestione delle acque

Standard 5.1 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione;

Standard 5.2 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

5. Criteri di selezione

La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi e avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel P.S.R. Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione dopo avere consultato, ai sensi dell'art. 78 del regolamento CE n. 1698/2005, il Comitato di sorveglianza.

Misura 211 - Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

1) Zone altimetriche

Punteggio max 60

Azienda ricadente in "zone montane" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è interamente collocata al di sopra dei 700 m.s.l.

60

Azienda ricadente in "zone montane" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% collocata al di sopra dei 700 m.s.l.

40

2) Caratteristiche del richiedente

Punteggio max 10

2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola

5

2.b) Imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

5

3) Caratteristiche dell'azienda

Punteggio max 30

3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata

1

3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche dell'allevamento:

.

- con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

8

- misti con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

6

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi (ovini e caprini)

2

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)

2

3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica:

.

- azienda zootecnica che svolge interamente attività di produzione con metodo biologico

7

- azienda zootecnica in conversione al metodo biologico da almeno 1 anno

5

3.d) Aziende agricole - Colture arboree permanenti in asciutto con tendenza all'abbandono:

.

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Frassino da manna

10

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità |investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Pistacchio e/o Carrubo

10

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Nocciolo

10

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo criterio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.

Misura 212 - Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane

1) Zone altimetriche

Punteggio max 60

1.a) Azienda ricadente in "zone minacciate di spopolamento" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è interamente collocata al di sopra dei 500 m.s.l.

50

1.b) Azienda ricadente in "zone minacciate di spopolamento" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% collocata al di sopra dei 500 m.s.l.

40

1.c) Azienda ricadente in "zone con svantaggi specifici"

60

2) Caratteristiche del richiedente

Punteggio max 10

2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola

5

2.b) Imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

5

3) Caratteristiche dell'azienda

Punteggio max 30

3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata

1

b) Aziende zootecniche - Caratteristiche dell'allevamento:

.

- con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

8

- misti con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

6

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi (ovini e caprini)

2

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)

2

3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica:

.

- azienda zootecnica che svolge interamente attività di produzione con metodo biologico

7

- azienda zootecnica in conversione al metodo biologico da almeno 1 anno

5

3.d) Aziende agricole - Colture permanenti in asciutto con tendenza all'abbandono:

.

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Carrubo

10

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Mandorlo e Pistacchio

10

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a cappero

10

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo criterio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio delle zone altimetriche si terrà conto della SAU aziendale ricadente nell'area interessata.

Nel caso di parità di punteggio prevarrà l'ordine cronologico di presentazione informatica della domanda di aiuto.

Agli imprenditori agricoli singoli potrà essere riconosciuta la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex IAP o coltivatori diretti nel rispetto della normativa vigente; nel caso di forme associate le stesse saranno considerate IAP nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1 del comma 3 del decreto legislativo n. 99/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del riconoscimento dello IAP si seguiranno le seguenti modalità:

- nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditore agricolo; per le società in accomandita la qualifica di imprenditore si riferisce ai soci accomandatari;

- nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditore agricolo, che nel caso delle cooperative deve essere anche socio.

Se si tratta di IAP o coltivatori diretti dovrà essere prodotta con la scheda di attribuzione del punteggio copia della ricevuta di pagamento dei contributi previdenziali (F24 o bollettino postale dove risulta la causale di pagamento LAA) o altra documentazione valida idonea a comprovare il possesso del requisito.

L'Autorità di gestione potrà determinare, con proprio decreto, qualora la dotazione finanziaria è sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili, a non procedere alla valutazione dei criteri ed attribuzione dei punteggi.

6. Livello del premio

6.1. Importo del premio erogabile a valere sulla misura 211 "Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale così come riportato nella tabella che segue:

Misura 211 - Zone art. 3, par. 3, della direttiva 75/268/CEE

Colture

 

Premio

(euro per ha)

Foraggere e pascoli

Per le superfici sino a 50 ettari

200,00

Per le restanti superfici oltre 50 ettari

150,00

Permanenti

Per le superfici sino a 50 ettari

200,00

Per le restanti superfici oltre 50 ettari

0,00

6.2. Importo del premio erogabile a valere sulla misura 212 "Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane"

Il sostegno sarà concesso su base annua sotto forma di premio ad ettaro secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale così come riportato nella tabella che segue:

Misura 212 - Zone art. 3, par. 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE

Colture

 

Premio

(euro per ha)

Foraggere e pascoli

Per le superfici sino a 50 ettari

150,00

Per le restanti superfici oltre 50 ettari

120,00

Permanenti

Per le superfici sino a 50 ettari

150,00

Per le restanti superfici oltre 50 ettari

120,00

7. Procedure per il trattamento della domanda di aiuto e di pagamento

7.1. Presentazione domanda di aiuto

La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione nel bando, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, par. 1 del regolamento CE n. 1122/2009. La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta nonché le dichiarazioni relative agli impegni di condizionalità.

Si precisa che le domande di aiuto non saranno accettate se presentate sul sistema SIAN in ritardo rispetto alla data fissata.

Considerato che la presentazione telematica coincide con il rilascio, tutte le domande rilasciate oltre i termini o non rilasciate saranno respinte.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere trasmessa completa della documentazione appresso riportata, a mezzo di raccomandata A/R o consegnata a mano in busta chiusa all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio perentoriamente entro i successivi 10 giorni dalla data di rilascio della domanda.

Nel caso di azienda composta da più corpi fondiari, siti in differenti territori provinciali, la competenza è attribuita all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui zona di operatività è ubicata la maggiore superficie impegnata.

Nella parte esterna della busta dovranno essere riportati gli estremi del beneficiario richiedente e la seguente dicitura: "P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 211, Indennità compensativa zone montane bando di selezione" (in caso di aziende con almeno il 50% della SAU in zona montana svantaggiata); ovvero misura "P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 212, Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle zone montane bando di selezione" (nei casi di aziende con almeno il 50% della SAU in zone svantaggiate diverse dalle precedenti).

Inoltre nella busta si dovrà indicare la dicitura "NON APRIRE AL PROTOCOLLO".

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea farà fede o la data di entrata apposta sulla busta chiusa corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun Ispettorato o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

L'istanza pervenuta dovrà essere acquisita al protocollo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura attraverso l'apposizione del numero di protocollo sulla busta chiusa.

Il numero di domanda generato in automatico dal sistema SIAN consentirà unicamente di individuare l'operazione e costituirà elemento componente del codice identificativo della stessa.

La domanda cartacea di aiuto presentata oltre i termini previsti verrà considerata non ricevibile e l'ufficio darà apposita comunicazione alla ditta interessata.

Con le stesse modalità verranno considerate non ricevibili le richieste presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del bando di selezione sul sito istituzionale dell'Assessorato, non compilate con le modalità indicate tramite il sistema SIAN e mancanti della documentazione richiesta.

7.2. Documentazione richiesta

7.2.1. Documentazione obbligatoria

Alla domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione obbligatoria: 1) scheda di attribuzione dei punteggi conforme all'allegato A per la misura 211 e B per la misura 212;

2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori, rilasciata dall'A.S.P. competente per tutte le specie allevate.

7.2.2. Documentazione specifica ai fini dell'attribuzione di punteggi di merito

Alla domanda, completa in tutte le sue parti, potrà essere allegata, pena il mancato riconoscimento del punteggio, la seguente documentazione:

3) copia della ricevuta di versamento dei contributi previdenziali (F24, ecc.) se si tratta di IAP o coltivatori diretti o di altra documentazione valida a comprovare il requisito.

4) documentazione comprovante la provenienza dell'azienda da confisca a soggetti mafiosi;

5) quadro d'identificazione dei capi interessati al criterio di selezione 3.b), conforme all'allegato C;

6) copia dell'ultimo documento giustificativo attestante la condizione di assoggettamento al sistema di controllo biologico comunitario disponibile, rilasciato da un organismo autorizzato ed accreditato, con l'indicazione della data di prima notifica di attività zootecnica con metodo biologico, la data della visita ispettiva. (Tale documento potrà non essere allegato alla domanda qualora sia possibile consultarlo attraverso il SIB).

7.3. Disposizioni specifiche

Nella domanda compilata informaticamente va indicato l'Ispettorato provinciale per l'agricoltura competente per territorio a cui va inviata la domanda utilizzando il codice ente come di seguito specificato:

IPA

Enti

Agrigento

XII servizio I.P.A - Agrigento - U.O. 126

Caltanissetta

XIII servizio I.P.A - Caltanissetta - U.O. 132

Catania

XIV servizio I.P.A - Catania - U.O. 139

Enna

XV servizio I.P.A - Enna - U.O. 145

Messina

XVI servizio I.P.A - Messina - U.O. 151

Palermo

XVII servizio I.P.A - Palermo - U.O. 158

Ragusa

XVIII servizio I.P.A - Ragusa - U.O. 164

Siracusa

XIX servizio I.P.A - Siracusa - U.O. 171

Trapani

XX servizio I.P.A - Trapani - U.O. 178

Nel caso di azienda con superfici che ricadono sia nelle zone svantaggiate montane - punto 3.1.1 - che nelle zone svantaggiate diverse dalle zone montane - punto 3.1.2 - (azienda mista), dovrà essere presentata un'unica domanda d'aiuto/pagamento, dove devono essere inserite le superfici della misura 211 e 212.

Nelle domande di aiuto, i quadri per coltura dovranno riportare la superficie agraria utilizzata. In caso di colture consociate si dovrà riportare la superficie ragguagliata riferita alla specifica coltura.

I codici intervento e i codici coltura ammissibili sono indicati nell'allegato E.

7.4. Procedure di trattamento della domanda di aiuto

7.4.1. Nomina Commissione ricevibilità ed ammissibilità

Il dirigente del Servizio responsabile (IPA), procederà alla nomina di una Commissione e comunicherà al Dipartimento regionale per l'agricoltura l'avvio della fase di ricevibilità e di ammissibilità delle istanze per la pubblicazione nel sito del P.S.R.

La Commissione al suo insediamento potrà strutturarsi in più sottocommissioni tenuto conto del numero di istanze presentate al fine di rispettare i tempi previsti.

La Commissione, a seguito della consegna delle istanze prese in carico dall'ufficio dell'Ispettorato provinciale competente, preliminarmente procederà alla ricevibilità di ogni domanda verificando il rispetto del termine del rilascio telematico, e il termine di presentazione cartacea previsto dal bando, così come indicato al precedente punto 7.1.

Nel caso in cui la data del timbro postale o del timbro di accettazione rilasciato dall'Ispettorato competente è successiva alla data di scadenza, la Commissione non procederà all'apertura della busta.

La Commissione, per le sole istanze ricevibili, procederà alla verifica della completezza della domanda di aiuto e della presenza della documentazione di seguito indicata attraverso la compilazione dell'opportuna check list e ad apporre sulla domanda cartacea e sugli allegati il numero di protocollo e la data di accettazione:

1) scheda di attribuzione dei punteggi;

2) per le aziende zootecniche, ultima certificazione disponibile sugli accertamenti sanitari obbligatori ove previsti, rilasciata dall'A.S.P. competente per tutte le specie allevate.

La Commissione attraverso la consultazione, tramite Telemaco, della camera di commercio verificherà la sussistenza dei requisiti posseduti dai beneficiari:

1) l'iscrizione nel registro delle imprese agricole;

2) data d'inizio attività;

3) legale rappresentante:

3.1) nelle società di persone dovrà essere di età inferiore a 65 anni e da almeno uno dei soci;

3.2) per le società di capitali o cooperative l'età inferiore a 65 anni dovrà essere posseduta da un amministratore.

La Commissione verificherà, attraverso richiesta formale all'INPS, la veridicità della dichiarazione di non titolarità di pensione di anzianità o vecchiaia in caso di beneficiario con età superiore ai 65 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Attraverso la consultazione della scheda di validazione del fascicolo aziendale di cui alla domanda e dei dati presenti sul portale SIAN, verificherà, per le particelle interessate alla domanda, per i contratti di affitto o di comodato d'uso il numero, data di registrazione del titolo di disponibilità e la durata come previsto nel punto 3.3.

La Commissione verificherà il rispetto delle superfici ammissibili e il carico UBA così come previsto al punto 3.3.

La Commissione redigerà gli elenchi provinciali provvisori delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili con l'indicazione specifica dei motivi di esclusione.

Tali elenchi saranno approvati con provvedimento ispettoriale e trasmessi al Dipartimento regionale per l'agricoltura, che provvederà all'approvazione dell'elenco provvisorio regionale e alla pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it; inoltre tali elenchi verranno affissi all'albo provinciale di ciascun Ispettorato e saranno consultabili presso l'Ufficio relazioni con il pubblico degli uffici provinciali e della sede centrale Dipartimento regionale per l'agricoltura.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, entro 60 giorni successivi dall'affissione degli elenchi provvisori, dopo avere esaminato gli eventuali ricorsi di cui al punto 8, procederà alla stesura degli elenchi definitivi delle domande ammesse ed escluse, riportanti anche le motivazioni di esclusione, che verranno trasmessi al Dipartimento regionale per l'agricoltura per la stesura della graduatoria regionale e successiva sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito ufficiale, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

7.4.2. Valutazione istanze, attribuzione punteggio e predisposizione graduatoria regionale

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a finanziare tutte le domande ammissibili l'Autorità di gestione procederà, con proprio decreto, all'avvio della fase di valutazione dei criteri ed attribuzione dei punteggi di merito.

La Commissione redigerà gli elenchi provinciali provvisori delle domande istruite con il relativo punteggio e delle domande escluse, con indicazione delle motivazioni di esclusione.

Tali elenchi saranno trasmessi dall'Ispettorato al Dipartimento regionale per l'agricoltura, che provvederà all'approvazione della graduatoria regionale e alla pubblicazione nel sito www.psr.sicilia.it e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, a seguito della registrazione del decreto di approvazione alla Corte dei conti.

7.4.3. Controlli amministrativi, controlli in loco

In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta. I controlli amministrativi comprendono anche i controlli incrociati sul Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) nonché il controllo del 100% delle dichiarazioni rese dal beneficiario in fase di domanda.

Verrà individuato, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale in accordo con l'organismo pagatore, un campione pari almeno al 5% delle domande presentate, per l'esecuzione dei controlli oggettivi sulle superfici impegnate, sul rispetto da parte dei beneficiari delle norme di eleggibilità e condizionalità.

L'attività di controllo sia amministrativa che in loco verrà eseguita in conformità ai manuali delle procedure predisposti dall'organismo pagatore.

I soggetti preposti al controllo, a chiusura delle operazioni di verifica previste dal manuale per i controlli in loco predisposto dall'organismo pagatore, comunicheranno agli uffici istruttori i risultati dello stesso.

In caso di rilevazioni di infrazioni nel corso del controllo in loco le stesse dovranno essere accertate secondo le procedure stabilite nel manuale dei controlli AGEA.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti nazionali e regionali esistente.

7.4.4. Trattamento della domanda di pagamento Per ottenere una maggiore efficienza nei tempi di pagamento delle domande ammissibili, è stata definita congiuntamente all'organismo pagatore AGEA una procedura amministrativa di "istruttoria automatizzata". Il Dipartimento regionale per l'agricoltura provvederà a trasmettere ad AGEA oltre l'elenco delle domande ammissibili l'esito dei controlli effettuati dagli IPA relativi alla iscrizione alla Camera di commercio. Successivamente al rilascio della domanda, AGEA provvederà ad effettuare i controlli di SIGC (comprendenti anche i controlli di ammissibilità quali: superficie minima, carico UBA/HA, ecc.) e la presenza della documentazione obbligatoria. Qualora da tali controlli non verranno evidenziate anomalie, AGEA provvederà al pagamento, viceversa se l'esito dei controlli previsti non consente il pagamento totale della domanda secondo la procedura di istruttoria automatizzata, gli IPA provvederanno al completamento dell'istruttoria secondo la normale procedura manuale sul SIAN. Nel caso in cui l'importo del premio riconosciuto è superiore a euro 154.937,07 dovrà essere richiesta l'informativa antimafia alla Prefettura competente. Per le aziende sottoposte a controllo in loco il pagamento potrà

essere effettuato solo successivamente alla chiusura del procedimento e tenuto conto delle risultanze dello stesso.

8. Ricorso

Avverso gli atti amministrativi sono ammissibili i seguenti strumenti a tutela della situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della P.A.

Per i provvedimenti non definitivi è possibile esperire il ricorso gerarchico dinanzi all'organo gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l'atto o il ricorso in opposizione, rimedio eccezionale, che deve essere proposto allo stesso organo che ha emanato il provvedimento. Per questo ultimo i casi in cui può essere esperito sono tassativamente previsti dalla legge.

Entrambi devono essere redatti con chiarezza e in maniera sintetica, indicando nell'oggetto la tipologia di strumento giuridico utilizzato, le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta ed i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato. Il termine per il ricorso è 30 giorni dalla comunicazione o notizia certa del provvedimento. Può essere richiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, esponendo chiaramente i gravi motivi. Esso va notificato direttamente all'autorità cui si ricorre oppure può essere spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data di spedizione per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione o può essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Trascorso il termine di 90 giorni il ricorso si intende respinto e si può procedere attraverso la proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Regione o giurisdizionale al T.A.R.

Inoltre avverso gli atti amministrativi non definitivi è possibile ricorrere di fronte al Tribunale regionale amministrativo (T.A.R.).

Per i provvedimenti definitivi è possibile esperire il ricorso straordinario al Presidente della Regione o l'impugnazione giurisdizionale di fronte al Tribunale regionale amministrativo (T.A.R.).

Sistema sanzionatorio

In applicazione degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento comunitario 1975/2006 in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione, all'esclusione o al rifiuto dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009, modificato dai D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, 27417 del 22 dicembre 2011 e del D.M. n. 15414 del 10 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni; nonché secondo le disposizioni applicative emanate con il D.D.G. n. 2763 del 16 dicembre 2008 "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" (allegato A) e delle "Griglie di elaborazione relative alle misure 211, 212 e 214" (allegato B) e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A

SCHEDA AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGI MISURA 211

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Codice fiscale (obbligatorio) [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]

_l_ sottoscritt......................... nat_ il......................... a......................... residente in provincia......................... comune......................... via......................... n. ........ in qualità di (1) ......................... dell'Azienda.........................

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara, di possedere le seguenti caratteristiche e pertanto di avere diritto al seguente punteggio:

1) Zone altimetriche

Punteggio max 60

Punteggio attribuito

Azienda ricadente in "zone montane" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è interamente collocata al di sopra dei 700 m.s.l.

60

.

Azienda ricadente in "zone montane" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% collocata al di sopra dei 700 m.s.l.

40

.

2) Caratteristiche del richiedente

Punteggio max 10

Punteggio attribuito

2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola

5

.

2.b) Imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

5

.

3) Caratteristiche dell'azienda

Punteggio max 30

Punteggio attribuito

3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata

1

.

3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche dell'allevamento:

.

.

- con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

8

.

- misti con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

6

.

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi (ovini e caprini)

2

.

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)

2

.

3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica:

.

.

- azienda zootecnica che svolge interamente attività di produzione con metodo biologico

7

.

- azienda zootecnica in conversione al metodo biologico da almeno 1 anno

5

.

3.d) Aziende agricole - Colture arboree permanenti in asciutto con tendenza all'abbandono:

1

.

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Frassino da manna

10

.

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Pistacchio e/o Carrubo

10

.

- con superficie aziendale ammissibile all'indennità investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Nocciolo

10

.

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo criterio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.

Data.................

Firma..........................

(1) Indicare se titolare o legale rappresentante.

Allegato B

SCHEDA AUTOATTRIBUZIONE PUNTEGGI MISURA 212

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 febbraio 2001)

Codice fiscale (obbligatorio) [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]

_l_ sottoscritt.................... nat_ il.................... a.................... residente in provincia.................... comune.................... via.................... n. .......... in qualità di (2) .................... dell'Azienda....................

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara, di possedere le seguenti caratteristiche e pertanto di avere diritto al seguente punteggio:

1) Zone altimetriche

Punteggio

max 60

Punteggio attribuito

1.a) Azienda ricadente in "zone minacciate di spopolamento" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è interamente collocata al di sopra dei 500 m.s.l.

50

 

1.b) Azienda ricadente in "zone minacciate di spopolamento" la cui superficie aziendale assoggettabile a impegno è per almeno il 50% collocata al di sopra dei 500 m.s.l.

40

 

1.c) Azienda ricadente in "zone con svantaggi specifici"

60

 

2) Caratteristiche del richiedente

Punteggio max 10

Punteggio attribuito

2.a) Azienda condotta da imprenditrice agricola

5

 

2.b) Imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti

5

 

3) Caratteristiche dell'azienda

Punteggio max 30

Punteggio attribuito

3.a) Aziende agricole provenienti da beni confiscati alla criminalità organizzata

1

.

3.b) Aziende zootecniche - Caratteristiche dell'allevamento:

.

.

- con soggetti tutti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

8

.

- misti con presenza di più del 50% di soggetti appartenenti a razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono (*)

6

.

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi (ovini e caprini)

2

.

- allevamento ufficialmente indenne da brucellosi, tubercolosi e leucosi (bovini)

2

.

3.c) Aziende zootecniche - Zootecnia biologica:

.

.

- azienda zootecnica che svolge interamente attività di produzione con metodo biologico

7

.

- azienda zootecnica in conversione al metodo biologico da almeno 1 anno

5

.

3.d) Aziende agricole - Colture permanenti | |in asciutto con tendenza all'abbandono:

.

.

- con superficie aziendale assoggettabile a impegno investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Carrubo

10

.

- con superficie aziendale assoggettabile a impegno investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a Mandorlo e Pistacchio

10

.

- con superficie aziendale assoggettabile a impegno investita, per almeno il 10% di superficie ragguagliata, a cappero

10

.

(*) Le razze individuate ai fini del calcolo del punteggio di cui al successivo criterio 3)b sono: le bovine Modicana, Cinisara e Siciliana; le ovine Barbaresca e Noticiana; le caprine Girgentana e Argentata dell'Etna e il Suino Nero Siciliano per le quali la consistenza è certificata dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A); il Cavallo Sanfratellano e il Purosangue Orientale Siciliano; l'Asino Ragusano e Pantesco la cui certificazione di consistenza è effettuata dall'Istituto Incremento Ippico.

Data....................

Firma...........................................................

(2) Indicare se titolare o legale rappresentante.

Allegato C

QUADRO INDIVIDUAZIONE DEI CAPI INTERESSATI AL CRITERIO DI VALUTAZIONE 3b) PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI MERITO

quadro n. .........................

N. domanda AGEA ............................

Codice fiscale del richiedente ............................

Partita IVA del richiedente ............................

Num. prog.

Data nascita

Marca di identificazione

Numero di identificazione

Codice (a) razza

UBA (b) n.

 

mese

anno

     
           
           
           

Totale UBA

 

Note: .................................................................................................................

Data................................ Firma..........................................................................

(a) Codice: Modicana B1, Cinisara B2, Siciliana B3, Barbaresca Siciliana O4, Noticiana O5; Girgentana C6; Argentata dell'Etna C7; Suino nero Siciliano S8; Cavallo Sanfratellano E9, Purosangue Orientale Siciliano E10; Asino Ragusano A11; Asino Pantesco A12.

(b) Indicare il numero UBA in considerazione della tabella specifica della domanda AGEA e dell'età del bestiame al momento della presentazione dell'istanza.

Allegato D

ARROTONDAMENTO MATEMATICO

Tutti gli importi devono essere arrotondati al secondo decimale.

Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Esempi:

- il valore 0,504 si arrotonda a 0,50;

- il valore 0,505 si arrotonda a 0,51;

- il valore 2,009 si arrotonda a 2,01;

- il valore 2,001 si arrotonda a 2,00.

Questa regola si deve applicare al risultato del calcolo del carico UBA/HA.