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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2015

G.U.R.S. 19 giugno 2015, n. 25

Determinazione provvisoria degli aggregati di spesa per l'assistenza specialistica da privato - anno 2015.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l'art. 25 "Erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti del Programma operativo regionale, mira a perseguire il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione Siciliana il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario regionale 2011-2013;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ed, in particolare, il comma 14 dell'art. 15 che prevede: "A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014 … omissis";

Visto il D.A. n. 924/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

Visto il D.A. n. 925/2013 del 14 maggio 2013, con il quale sono state adottate, a far data dall'1 giugno 2013, le tariffe per il trattamento dei pazienti affetti da uremia terminale;

Visto il D.A. n. 1005/2013 del 23 maggio 2013, con il quale è stata adottata, a far data dall'1 giugno 2013, la tariffa per l'intervento di cataratta in regime ambulatoriale, come modificato dal D.A. n. 2146 del 14 novembre 2013;

Visto il D.A. n. 1658 del 6 settembre 2013, con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2013;

Visto il D.A. n. 2428 del 17 dicembre 2013, con il quale sono state disposte le indicazione relative alla erogazione delle prestazioni di radioterapia, di medicina nucleare, TAC e RMN;

Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, che introduce i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;

Visto il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", con il quale le tariffe massime di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2013, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale restano in vigore fino al 31 dicembre 2015;

Considerato che non è ancora stata presentata dal Ministero della salute alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la proposta di deliberazione del CIPE, concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l'anno 2015 ai fini dell'acquisizione della prevista intesa e che, pertanto non sono al momento noti i criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale che i Presidenti delle regioni e delle province autonome adotteranno per l'anno 2015, che, tuttavia, non avranno incidenza sulla determinazione dei tetti massimi di spesa di cui al presente provvedimento;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza specialistica privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale), a definire annualmente il tetto di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali nonché a stabilire i criteri per la contrattazione, da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie provinciali, dei budget da assegnare alle singole strutture e/o ai singoli specialisti accreditati;

Visto il D.A. n. 1535 del 26 settembre 2014, con il quale sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2014;

Preso atto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale del TAR di Palermo, con le sentenze nn. 874/11 e 875/11, e meglio precisato con le successive decisioni nn. 1699/12 e 2625/12, non risulta conforme al diritto comunitario che, in applicazione dell'art. 25 legge regionale n. 5/2009, "si precluda la possibilità di stipulare nuovi contratti a soggetti che non fossero già contrattualizzati ad una data certa, senza, invece, porre alcuna limitazione alla possibilità di implementare le prestazioni convenzionate a quei soggetti che, alla stessa data, avessero già un contratto";

Considerato che, a seguito di tali pronunce, è necessario adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale sopra riferito, nel senso e nei limiti precisati dalla citata sentenza n. 1699/12 e nel rispetto - espressamente imposto anche dalla medesima sentenza - dei limiti finanziari non valicabili degli aggregati;

Visto, in particolare, l'articolo 1 del D.A. n. 1535/2014, con il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria ai nuovi soggetti da contrattualizzare, in esecuzione alle succitate sentenze e in coerenza all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, è stato disposto un accantonamento pari ad euro 5.000.000,00 attraverso la decurtazione degli aggregati provinciali di tutte le branche della specialistica, con esclusione delle branche di nefrologia e radioterapia, in proporzione alla quota di aggregato 2013 non utilizzata per effetto della minore produzione sanitaria registrata in ciascuna provincia;

Visto, altresì, l'articolo 8 del D.A. n. 1535/2014, con il quale l'Amministrazione regionale si è riservata di assegnare, con successivo e separato provvedimento, la somma accantonata di euro 5.000.000,00 da destinare alle nuove strutture già accreditate e non ancora contrattualizzate, previa concertazione con i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali in relazione ai fabbisogni sanitari da queste ultime rilevati.

Considerato che con nota prot. n. 90215 del 25 novembre 2014 l'Assessorato della salute, ai sensi dell'articolo 8 del D.A. n. 1535/2014, ha richiesto ai direttori generali i fabbisogni di assistenza specialistica ambulatoriale dei rispettivi territori, con riguardo alle branche afferenti ai soggetti già accreditati da contrattualizzare;

Preso atto che, alla data del 31 dicembre 2014, essendo pervenute esclusivamente le risposte dell'ASP di Agrigento, di Palermo, di Ragusa e di Siracusa si è ritenuto dovere reiterare, con nota prot. n. 6843 del 28 gennaio 2015, la richiesta dei fabbisogni di assistenza specialistica ambulatoriale, con riguardo alle branche afferenti ai soggetti già accreditati da contrattualizzare, alle ASP di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Trapani;

Considerato che il notevole ritardo con cui le aziende sanitarie hanno fornito riscontro alla richiesta avanzata da questa Amministrazione circa i fabbisogni di assistenza specialistica ambulatoriale, non ha consentito di assegnare entro l'anno 2014 la somma accantonata di 5.000.000,00 di cui al D.A. n. 1535/2014;

Preso atto della stima dei dati di produzione acquisiti per l'anno 2014 ed, in particolare, del Flusso "M" relativo alla specialistica ambulatoriale da privato che evidenziano volumi di produzione inferiori rispetto agli aggregati assegnati nell'anno 2014 con il D.A. n. 1535/2014 ad eccezione delle branche di emodialisi (branca 13) e radioterapia (branca 24);

Ritenuto, nel rispetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali ed in esecuzione delle predette sentenze, di dover prevedere per l'anno 2015 la destinazione di parte dell'aggregato, nella misura di 5.000.000,00, pari alla somma accantonata per l'anno 2014 con il D.A. n. 1535/2014, finalizzato alle nuove strutture accreditate da contrattualizzare, la cui copertura finanziaria, sulla base della stima dei dati di produzione 2014, si ritiene possa essere assicurata dalla decurtazione degli aggregati provinciali, con esclusione delle branche di nefrologia e radioterapia;

Considerato, per quanto sopra, che occorre individuare dei parametri che, in relazione ai fabbisogni territoriali rappresentati dalle aziende, garantiscano la ripartizione della parte di aggregato dedicato alle nuove strutture accreditate da contrattualizzare per l'anno 2015;

Preso atto che i fabbisogni rappresentati dai direttori generali delle ASP, determinati sulla base delle richieste di prestazioni necessarie a soddisfare la relativa domanda da parte dell'utenza del rispettivo territorio provinciale, individuano in n. 92 i nuovi soggetti da contrattualizzare, di cui n. 11 laboratori di analisi, come si rileva dalla tabella che segue distinta per provincia e per branca:

Ritenuto che, in base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi non potranno mantenere l'accreditamento né potranno essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ regionali;

Valutato di non poter applicare quale criterio per l'assegnazione dei budget alle nuove strutture da contrattualizzare quello richiamato all'articolo 7 del D.A. n. 1658 del 6 settembre 2013, a causa dell'eterogeneità, nell'ambito della stessa branca, dei budget minimi rilevati nelle singole province;

Ritenuto, pertanto, adottare un criterio che garantisca parità di trattamento all'ingresso dei nuovi soggetti da contrattualizzare individuando un identico budget, pari alla misura di euro 32.000,00, determinato dalla media dei budget minimi di branca a livello regionale rilevate nell'anno 2013 considerando tutte le branche:

Ritenuto, conseguentemente, che l'aggregato destinato ai nuovi soggetti da contrattualizzare, sulla base del fabbisogno rappresentato dalle aziende sanitarie provinciali, è pari a complessivi euro 2.944.000,00, come di seguito rappresentato:

Ritenuto, rispetto alla somma dedicata di euro 5.000.000,00, di accantonare sulla Gestione sanitaria accentrata (GSA) la differenza pari ad euro 2.056.000,00 (5.000.000,00 - 2.944.000,00), da destinare ad eventuali esigenze di maggiori fabbisogni di prestazioni rilevabili successivamente dalle aziende sanitarie provinciali, che dovranno essere rappresentate a questo Assessorato entro il 30 settembre 2015 al fine di procedere alla loro distribuzione per ulteriori nuovi soggetti da contrattualizzare, fermo restando che in caso di minore fabbisogno rispetto alla somma accantonata, le suddette risorse saranno destinate all'incremento degli aggregati provinciali sulla base della popolazione pesata;

Tenuto conto, altresì, che si rilevano budget attribuiti nell'anno 2013 alle strutture già contrattualizzate, che si pongono al di sotto della media del budget minimo regionale, e che conseguentemente, per ragioni di equità, si rende necessario destinare una quota parte dell'aggregato complessivo, al netto della quota di euro 5.000.000,00 dedicata ai nuovi soggetti da contrattualizzare, all'adeguamento dei budget fino alla concorrenza di 32.000,00 (budget di ingresso dei nuovi), previa valutazione da parte dei direttori generali sulla effettiva capacità erogativa di ciascuna struttura rilevata nell'anno 2014;

Ritenuto, altresì, nelle more dell'attivazione del confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 5/2009, i cui esiti definiranno gli aggregati regionali e provinciali di branca nonché i criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate, di procedere all'attribuzione di un aggregato regionale e provinciale a carattere provvisorio onde consentire ai direttori generali di attribuire un budget provvisorio alle strutture contrattualizzate e da contrattualizzare per garantire l'erogazione delle prestazioni, in regime convenzionato all'utenza, rientranti nei LEA;

Considerato che, in ogni caso, per effetto dell'applicazione del D.L. n. 95/2012, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 135, l'aggregato di spesa annua per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2015 si attesta in euro 445.595.000,00, pari a quello determinato per l'anno 2014, al netto del ticket e al lordo della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket;

Ritenuto, pertanto di considerare per l'anno 2015, in via provvisoria, la distribuzione dell'aggregato regionale in misura pari a quella determinata con il D.A. n. 1535/2014 secondo la specifica riportata nella tabella che segue:

Considerato che per le prestazioni di natura "salvavita" di specialistica ambulatoriale afferenti le branche di "Radioterapia" (branca 24) e "Nefrologia" (branca 13), l'aggregato di spesa complessivo regionale viene prudenzialmente determinato in misura pari alla spesa registrata nell'anno 2013, rispettivamente in euro 16.178.000,00 per la radioterapia ed euro 109.902.000,00 per la nefrologia;

Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle ASP, nelle more della definizione degli aggregati e dei criteri, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, di assegnare provvisoriamente alle strutture specialistiche un budget per l'anno 2015 così determinato:

a) per le strutture già contrattualizzate il budget sarà pari all'80% del budget attribuito nell'anno 2014 ad eccezione delle strutture con budget al di sotto di euro 32.000,00 per le quali, sulla base della capacità erogativi potrà riconoscersi un budget incrementato fino ad euro 32.000,00;

b) per ciascuna nuova struttura da contrattualizzare un budget pari ad euro 32.000,00;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Decreta:

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti si intendono integralmente qui riportati, il tetto di spesa per l'assistenza specialistica da privato per l'anno 2015 è determinato in euro 445.595.000,00, al netto del ticket (come previsto anche per l'anno 2011 quale anno di comparazione di cui al D.L. n. 95/2012) e al lordo della quota fissa di euro 10,00 per ricetta per i soggetti non esenti da ticket, secondo le specifiche riportate nella tabella che segue:

Art. 2

Nelle more della definizione degli aggregati e dei criteri, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i direttori generali delle ASP sono autorizzati ad assegnare provvisoriamente alle strutture specialistiche un budget per l'anno 2015 così determinato:

a) per le strutture già contrattualizzate il budget sarà pari all'80% del budget attribuito nell'anno 2014 ad eccezione delle strutture con budget al di sotto di euro 32.000,00 per le quali, sulla base della capacità erogativi potrà riconoscersi un budget incrementato fino ad euro 32.000,00;

b) per le strutture nuove da contrattualizzare è fissato un budget di euro 32.000,00.

Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti provvisori relativi all'esercizio 2015 utilizzeranno lo schema di contratto allegato al presente decreto (allegato sub "A").

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della rete dell'offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola struttura in funzione dei fabbisogni.

Per le strutture e/o gli specialisti privati accreditati che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all'allegato A, ivi compreso il caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall'ASP alla richiesta di apporre eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall'ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell'accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell'art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In quest'ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura e/o allo specialista ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.

Art. 4

In base alle disposizioni vigenti, i laboratori di analisi non potranno mantenere l'accreditamento né potranno essere conseguentemente contrattualizzati se non in regola con le VEQ regionali.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto restano confermate le disposizioni contenute nel D.A. n. 1535/2014.

Art. 6

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio sanitario regionale.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 27 maggio 2015.

BORSELLINO

ALLEGATO A

CONTRATTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI

.......................................................

e

La struttura.......................................

L'anno............... il giorno........................... del mese di........................, in........................ nei locali dell'Azienda sanitaria provinciale di........................ con sede in........................

Sono presenti

L'Azienda sanitaria provinciale di........................

Partita IVA: ........................ codice fiscale (se diverso dalla Partita IVA) ........................

Rappresentata dal direttore generale/commissario straordinario dr. ........................ nato a........................ il........................ munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n. ............... del........................ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

Lo specialista e/o la struttura........................ (indicare la ragione sociale) codice struttura (obbligatorio) ........................ Partita Iva: ........................ codice fiscale (se diverso dalla partita IVA) ........................ con sede in........................ (Prov.:............. CAP:.................) via........................ n. ............... rappresentata dal/la signor/a ........................ codice fiscale: ........................ domiciliato/a per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000, dichiara:

a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:

- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del consiglio di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'assemblea dei soci di conferimento dei poteri agli amministratori;

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;

b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - ovvero - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di........................;

c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza e di tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;

Per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca........................ in conformità al decreto dell'Assessore per la salute della Regione Siciliana n. .............. del........................

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell'ambito della Programmazione regionale e degli atti connessi e/o conseguenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa - e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole branche;

- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;

- che con decreto n. ............. del........................ l'Assessore per la salute della Regione Siciliana, ha fissato, in via provvisoria, i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2015, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto;

- che l'aggregato di spesa provvisorio assegnato all'Azienda sanitaria provinciale di.......................... per l'anno 2015 è pari ad euro........................ inclusi i contributi previdenziali di legge, ove previsti a carico dell'Azienda committente e tiene conto del recupero da parte di quest'ultima della quota di compartecipazione fissa di euro 10,00 per ricetta - introdotta con la legge del 15 luglio 2011, n. 111, articolo 17, comma 6;

- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n..................... del......................... ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget provvisorio individuale per l'anno 2015;

- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe provvisoriamente in sé quella relativa al periodo dall'1 gennaio 2015 alla data di sottoscrizione del presente contratto, con riserva di rivederne i contenuti in sede di assegnazione definita degli aggregati di branca provinciali.

- che per le prestazioni erogate ai pazienti extra regione (mobilità attiva extra-regionale) è assegnato un budget dedicato per effetto di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, comma 1, lett. f), come modificato dal comma 6 dell'art. 71 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali negoziano preventivamente con le strutture sanitarie l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

- il D.A. n. .............. del..................... con il quale sono determinati provvisoriamente gli aggregati regionali e provinciali per l'anno 2015 per la specialistica ambulatoriale da privato, quali tetti di spesa invalicabili;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. ............... del........................... dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

1. L'ammontare del budget 2015, pari all'80% del budget assegnato per l'anno 2014, attribuibile allo specialista e/o alla struttura specialistica........................ per le prestazioni da erogare ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è determinato per l'anno 2015 in euro........................, comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto;

2. Al fine di assicurare le prestazioni indispensabili per i pazienti affetti da tumore, il budget assegnato dovrà prioritariamente assicurare l'erogazione di tutte le prestazioni contrassegnate con codice "048" e correlate alla patologia oncologica accertata.

3. La struttura specialistica si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni, e ad erogare, oltre quelle specificate al superiore comma 2, le seguenti ulteriori prestazioni rispondenti all'effettivo fabbisogno dell'Azienda:

-

-

-

-

4. L'ammontare del budget 2015, pari all'80% del budget assegnato per l'anno 2014, attribuito allo specialista e/o alla struttura specialistica per le prestazioni da erogare ai pazienti extra regione è determinato in euro............................. Le strutture specialistiche sono tenute a produrre separatamente le fatture comprovanti le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate in favore dei cittadini di altre regioni (mobilità attiva extra-regionale) avendo cura di indicare la valorizzazione di tali prestazioni nella misura del 100% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano a cui sarà applicata una decurtazione del 20%; la mancata separata evidenza della contabilizzazione comporterà automaticamente il mancato riconoscimento di tali prestazioni.

Le prestazioni rese oltre il budget assegnato, che non trovano copertura nelle economie che si realizzano nell'ambito delle stessa provincia per le prestazioni di mobilità attiva cosiddetta "extra regione", potranno essere remunerate nella medesima misura dell'80% delle tariffe vigenti nel territorio regionale siciliano solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le regioni interessate alla mobilità attiva/passiva.

Per tale maggiore produzione, gli specialisti e/o le strutture specialistiche emetteranno regolare fattura soltanto dopo la comunicazione del riconoscimento delle prestazioni da parte dell'Azienda sanitaria provinciale, previa disposizione assessoriale.

Art. 3

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica.............................. si impegna a trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso "M", entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolanti per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni allo specialista e/o alla struttura specialistica........................ avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto (1).

2. Lo specialista e/o la struttura specialistica........................ si impegna ad erogare le prestazioni, per le singole mensilità, mediamente in proporzione ai budget assegnati, in modo tale da garantire per il periodo di riferimento e quindi per l'intero anno l'assistenza sanitaria di propria competenza avendo particolare riguardo per le fasce cosiddette deboli (over 65 anni, esenti con patologia, bambini al di sotto dei 6 anni).

3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata........................ mensilmente un importo non superiore ad 1/12 del budget assegnato, previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi, dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture.

2. Per l'anno 2015 la determinazione dei criteri sui conguagli e sui pagamenti dei relativi saldi, ove dovuti, sono rinviati all'emanazione del provvedimento di assegnazione definitiva degli aggregati provinciali da parte della Regione.

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

Art. 7

1. Lo specialista e/o la struttura specialistica........................, in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

a) denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre giorni 30;

e) comunicare tempestivamente all'Azienda sanitaria provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge (2);

f) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello regionale;

g) riservare, previo accordo con l'Azienda sanitaria provinciale una quota delle proprie prestazioni giornaliere mediamente quantificabili fino al 50% in favore dei pazienti inviati dal committente con richieste "urgenti" e "brevi";

2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del codice civile, attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

L'Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull'andamento dell'attività erogata dallo specialista e/o dalla struttura specialistica e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico.............................

Art. 10

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura sanitaria privata........................ con il Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale........................ con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/legale rappresentante della struttura

....................................................................................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di

............................................................................................

Lo specialista/il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e 9 che accetta espressamente.

Letto, confermato e sottoscritto

Lo specialista/legale rappresentante della struttura

....................................................................................

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale di

.............................................................................................

(1) Per le prestazioni che rientrano nell'ambito della radioterapia innovativa e per i percorsi riabilitativi (FKT) continuano ad applicarsi rispettivamente, così come previsto dal D.A. n. 1745 del 29 agosto 2007 e dal D.A. n. 924 del 14 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 31 maggio 2013, le tariffe di cui al D.A. 22 settembre 2009 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 9 ottobre 2009, n. 47) e del D.A. 17 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 14 marzo 2003, n. 12) e loro successive modifiche e/o integrazioni, al netto dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Nel caso di società.