
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1239 DELLA COMMISSIONE, 18 maggio 2016
G.U.U.E. 30 luglio 2016, n. L 206
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2025/1271)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 6 agosto 2016
Applicabile dal: 6 novembre 2016
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178 e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Considerato che lo scopo di tali atti è semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001 (4), (CE) n. 1342/2003 (5), (CE) n. 2336/2003 (6), (CE) n. 951/2006 (7), (CE) n. 341/2007 (8) e (CE) n. 382/2008 della Commissione (9) e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98 (10), (CE) n. 1345/2005 (11), (CE) n. 376/2008 (12) e (CE) n. 507/2008 della Commissione (13).
2) Al fine di garantire una gestione sana e uniforme del regime dei titoli, è opportuno stabilire disposizioni comuni relative alla domanda e al rilascio dei titoli.
3) Per identificare inequivocabilmente un richiedente di titolo e un titolare di titolo, è opportuno utilizzare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).
4) E' necessario fissare ad un livello adeguato la cauzione ai fini del rilascio dei titoli, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo.
5) E' opportuno autorizzare il rilascio di estratti di titoli aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo.
6) E' necessario stabilire i periodi di validità dei titoli di importazione e di esportazione. Tale periodo di validità può variare per specifici prodotti e deve essere fissato al fine di stabilire in quale momento deve essere espletato l'obbligo d'importazione o di esportazione.
7) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno fissare il livello di tolleranza riguardo al quantitativo di prodotti importati o esportati rispetto a quelli indicato nel titolo.
8) Il titolo di importazione e di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione. Occorre definire il momento in cui viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione e le relative modalità di prova.
9) E' opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura da seguire quando un titolo è distrutto o smarrito.
10) Per ridurre l'onere amministrativo nei casi in cui l'importo della cauzione richiesta per un titolo è relativamente modesto, è opportuno fissare una soglia al di sotto della quale non è richiesta una cauzione.
11) Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno fissare per determinati prodotti i quantitativi massimi per i quali non è richiesto un titolo.
12) E' opportuno adottare misure nei casi in cui l'obbligo di importazione o di esportazione non viene espletato, in particolare nei casi di forza maggiore riconosciuta. In tali casi, l'obbligo di importazione o di esportazione può essere considerato annullato, oppure la durata di validità del titolo può essere prorogata.
13) E' opportuno stabilire alcuni requisiti supplementari in materia di comunicazione per i titoli d'importazione per la canapa, l'aglio e l'alcole etilico di origine agricola, per tenere conto delle specificità di tali settori.
14) Tenuto conto della necessità di una transizione fluida dalla normativa vigente a quella introdotta dal presente regolamento, è opportuno adottare disposizioni transitorie.
15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).
Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relativo allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008.
Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001).
Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003).
Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003).
Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006).
Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007).
Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008).
Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione, del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU L 297 del 6.11.1998).
Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005).
Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008).
Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 149 del 7.6.2008).
Definizioni
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a) "dichiarante", come definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
(b) "gestione del rischio", come definita all'articolo 5, punto 25), del regolamento (UE) n. 952/2013;
(c) "formalità non doganale dell'Unione", come definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
(d) "sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN)", come definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (3);
(e) "esportatore", come definito all'articolo 1, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (4);
(f) "EU CSW-CERTEX": sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, come definito all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399;
(g) "firma avanzata basata su un certificato qualificato": firma elettronica conforme agli obblighi di cui agli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);
(h) "ELAN1L-AGRIM": qualsiasi titolo di importazione rilasciato conformemente al modello di dati riportato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'allegato I.1 del presente regolamento per il loro uso in ELAN;
(i) "ELAN1L-AGREX": qualsiasi titolo di esportazione rilasciato conformemente al modello di dati riportato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'allegato I.1 del presente regolamento per il loro uso in ELAN;
(j) "istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea": le istruzioni contenute nella nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (6) pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che gli organismi emittenti seguono per rilasciare i titoli di importazione e di esportazione a norma dell'allegato I.1 del presente regolamento;
(k) "ELAN (ambiente di test)": il sistema elettronico identico a ELAN che ha il solo scopo di consentire agli utenti di testare le funzionalità del sistema prima che ELAN venga reso disponibile come ambiente di produzione.
2. Si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).
Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).
Domanda e rilascio dei titoli
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. I titoli sono richiesti attraverso applicazioni informatiche, messe a disposizione degli Stati membri ("applicazioni informatiche nazionali") nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all'allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione (1). Se tali applicazioni informatiche nazionali non sono disponibili o efficaci, o se le applicazioni informatiche nazionali sono temporaneamente indisponibili, i titoli possono essere richiesti anche utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento o qualsiasi modello stabilito dall'organismo emittente nazionale competente.
I titoli sono rilasciati in ELAN o nelle applicazioni informatiche nazionali. I titoli rilasciati nelle applicazioni informatiche nazionali si considerano rilasciati e validi per essere utilizzati a fini commerciali solo previa comunicazione a ELAN, salvo disposizione contraria degli articoli da 21 bis a 21 quinquies.
Gli organismi emittenti nazionali competenti stabiliscono il modello o il modello di dati che gli operatori economici utilizzano per le domande di titolo.
2. I nomi e gli indirizzi delle autorità competenti al ricevimento delle domande e al rilascio dei titoli sono pubblicati sul sito web ufficiale delle autorità in questione o sul sito web ufficiale relativo agli scambi nel settore agricolo di ciascuno Stato membro.
3. Le domande e i titoli sono compilati e rilasciati in formato stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione, specificata dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.
4. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che i testi non armonizzati nelle domande di titolo o nei documenti di accompagnamento siano tradotti, a spese del richiedente, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.
5. La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies consentono di utilizzare il modello di cui all'allegato I, la domanda di titolo è compilata a norma della nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (2).
6. L'organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alla normativa dell'Unione pertinente. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1.
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli C/2016/2817 (GU C 278 del 30.7.2016).
Termini
(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1964 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1607)
1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), il giorno della presentazione della domanda di titolo è considerato il giorno lavorativo in cui la stessa è pervenuta all'organismo emittente, a condizione che sia stata sia ricevuta entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles).
Una domanda ricevuta in un giorno lavorativo dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettivamente ricevuta.
2. Una richiesta di annullamento di una domanda di titolo può essere presentata soltanto in forma elettronica o scritta e deve pervenire all'organismo emittente entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno di ricevimento della domanda stessa.
3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo o l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:
a) la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;
b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è l'ultimo giorno lavorativo che precede il sabato, la domenica o il giorno festivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Tuttavia per quanto riguarda le domande per i titoli gli Stati membri possono decidere di disporre le modalità operative necessarie per consentirne la presentazione di sabato, di domenica o in un giorno festivo. In tal caso la data di fine applicabile è il sabato, la domenica o il giorno festivo in questione e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles). Se uno Stato membro decide di disporre tali modalità operative, procede alla loro pubblicazione.
Il primo comma, lettera b), si applica anche laddove la data di fine applicabile è definita in riferimento a una data determinata e tale data cade di sabato, di domenica o in un giorno festivo.
4. In deroga al paragrafo 3, se ai fini del presente regolamento si applica una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario o per la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, la suddetta scadenza ha termine allo scadere dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo.
Il primo comma si applica, se del caso, ai giorni festivi nazionali e regionali debitamente pubblicati dallo Stato membro.
Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971).
Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici
1. Il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici ("numero EORI") attribuito al richiedente, al titolare o al cessionario conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 è inserito nella casella 4 o, se del caso, nella casella 6 della domanda e del titolo.
I richiedenti o gli organismi emittenti possono, sulla base di istruzioni nazionali, menzionare il numero EORI del richiedente, del titolare o del cessionario nella casella 20, a condizione che il nome o il numero di identificazione che figura nella casella 4 o nella casella 6 contenga un rimando al numero EORI nella casella 20.
2. Quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione da parte di un rappresentante doganale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero EORI del titolare o del cessionario è menzionato nell'elemento di dati appropriato della dichiarazione doganale elettronica.
Importo della cauzione
1. Laddove è richiesta una cauzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'importo della cauzione è fissato nell'allegato II del presente regolamento.
2. Se gli importi risultanti dalla conversione dell'euro in importi in valuta nazionale che devono figurare nei titoli contengono decimali, l'importo della cauzione è arrotondato all'unità inferiore nella valuta nazionale.
Estratti
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli ("estratti").
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti qualora il titolare o il cessionario sia tenuto a utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro diverso da quello in cui il titolo è stato rilasciato e non collegato al sistema elettronico nazionale dello Stato membro emittente o a ELAN.
2. Gli estratti producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli, limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
3. Le procedure di domanda, di rilascio e di restituzione dei titoli si applicano anche agli estratti. L'organismo emittente può prevedere procedure di domanda semplificate.
4. L'organismo emittente detrae il quantitativo indicato nell'estratto dal quantitativo iniziale del titolo, se del caso maggiorato della tolleranza, e la dicitura "estratto" è apposta sul titolo originale accanto al quantitativo detratto.
5. Gli estratti sono rilasciati senza indugio, senza costi aggiuntivi, in formato elettronico.
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, gli estratti possono essere rilasciati su supporto cartaceo utilizzando i modelli di cui all'allegato I o I.1.
6. Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, stampare un esemplare di un estratto rilasciato in formato elettronico qualora il titolare o il cessionario sia tenuto a utilizzare tale estratto in un altro Stato membro non collegato al sistema elettronico nazionale dello Stato membro emittente o tramite ELAN.
7. Il titolare restituisce all'organismo emittente l'esemplare dell'estratto destinato al titolare che è stato utilizzato o che è scaduto, unitamente all'esemplare del titolo originale destinato al titolare.
Periodo di validità
1. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il periodo di validità dei titoli è quello indicato nello stesso allegato.
2. La validità del titolo decorre dal giorno effettivo di rilascio indicato nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, convalidato dal codice o dal timbro dell'organismo emittente. Il giorno effettivo di rilascio è incluso nel calcolo del periodo di validità del titolo.
Se, in conformità di una normativa specifica, si applica una data diversa di inizio del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente indica anche questa data, preceduta dalla dicitura "valido dal" nelle caselle dei titoli di cui al primo comma.
Tolleranza e arrotondamento
1. La tolleranza positiva o negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 non è superiore al 5%.
2. Ai fini del calcolo dei quantitativi, si applicano le seguenti regole di arrotondamento:
a) se il primo decimale è pari o superiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità di misura superiore di cui alla casella 17 del titolo; se il primo decimale è inferiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità inferiore;
b) per i quantitativi riferiti a capi di bestiame, i quantitativi sono arrotondati al numero intero di capi immediatamente superiore.
Dichiarazione doganale
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all'estratto mediante un codice specifico e il numero del titolo che figura nel titolo, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1).
Laddove le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies consentano alle autorità competenti di rilasciare titoli a norma dell'allegato I, la dichiarazione doganale può far riferimento al numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione a norma dell'allegato I.
2. ELAN consente agli uffici doganali di accedere al titolo o all'estratto in formato elettronico di cui al paragrafo 1.
Laddove consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, i sistemi elettronici nazionali dell'organismo emittente possono consentire all'ufficio doganale di accedere direttamente al titolo o all'estratto in formato elettronico. Se l'accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l'organismo emittente trasmettono il titolo o l'estratto all'ufficio doganale in formato elettronico.
Se, durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (2), le applicazioni informatiche dell'ufficio doganale non sono adatte all'applicazione del primo e del secondo comma del presente paragrafo o se l'ufficio doganale non ha accesso a ELAN, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») (GU L 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).
Imputazione e visti
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici nei sistemi elettronici nazionali designano l'autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l'organismo emittente accedono a tali informazioni.
2. L'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante in ELAN, direttamente o mediante interconnessione dal sistema informatico doganale nazionale, tramite EU CSW-CERTEX.
Se la normativa dell'Unione consente l'uso di titoli su supporto cartaceo, l'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle «Quantità in cifre», «Unità di misura» e «Quantità in lettere», vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all'organismo emittente.
Quando l'esemplare del titolo è restituito all'organismo emittente, quest'ultimo registra in ELAN il quantitativo immesso in libera pratica o esportato, come indicato e convalidato nel titolo, nel caso in cui non fosse già stato inserito dalle autorità doganali.
3. Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato è inferiore al quantitativo disponibile nel titolo, ELAN detrae il quantitativo immesso in libera pratica o esportato indicando il quantitativo rimanente, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.
Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, le autorità doganali indicano il quantitativo rimanente nel titolo.
4. Se, durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea di ELAN disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.
Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.
5. La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione.
6. Le autorità doganali indicano e convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato nei sistemi elettronici nazionali degli Stati membri solo se ciò è consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento, o durante i periodi di indisponibilità temporanea di ELAN disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
7. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici rilasciati nei rispettivi sistemi nazionali e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.
Trasferimento
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare, i dati relativi al cessionario e la data della relativa registrazione sono indicati nel titolo elettronico a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in caso di titoli su supporto cartaceo, conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Il trasferimento è convalidato dall'organismo emittente.
In caso di retrocessione al titolare, l'organismo emittente convalida la retrocessione e la relativa data nel titolo elettronico a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in caso di titoli su supporto cartaceo, conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.
Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data indicata nel titolo dall'organismo emittente, che rientra nel periodo di validità del titolo.
Deposito
1. Gli Stati membri possono consentire che il titolo sia conservato in deposito presso l'organismo emittente, l'organismo pagatore o le autorità doganali, oppure che rimanga disponibile nelle applicazioni informatiche.
2. L'organismo emittente stabilisce i casi in cui si applica il deposito di un titolo presso le autorità che intervengono nella procedura di immissione in libera pratica o di esportazione, nonché le condizioni che il titolare o il cessionario devono rispettare.
3. Gli Stati membri designano l'autorità che interviene nel sistema di deposito incaricata di svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.
4. Nella casella 44 della dichiarazione doganale su supporto cartaceo o nel pertinente elemento di dati della dichiarazione doganale elettronica, il dichiarante aggiunge i termini "in deposito" al numero di rilascio del titolo. Per i titoli elettronici, gli Stati membri possono disporre una deroga a tale obbligo, oppure applicare un codice apposito a tal fine.
Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non devono essere modificate dopo il loro rilascio.
2. Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, chiede chiarimenti all'organismo emittente. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, chiede chiarimenti alle autorità doganali competenti.
Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l'organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione.
3. Se l'organismo emittente ritiene necessaria una correzione, corregge il titolo o l'estratto senza indugi.
4. Se i titoli o gli estratti sono su supporto cartaceo, gli organismi emittenti li correggono solo se sono stati restituiti dall'operatore economico.
5. Per i titoli o gli estratti elettronici, l'organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. Laddove l'organismo emittente rilasci titoli o estratti su supporto cartaceo, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, indica in cima a tali documenti che sono stati corretti aggiungendo la dicitura «titolo corretto il...» o «estratto corretto il...». Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare.
6. Laddove il titolo sia rilasciato su supporto cartaceo su richiesta dell'organismo emittente a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l'estratto.
Qualora, sulla base della gestione del rischio, si debba verificare l'autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o le diciture e i visti che vi figurano, l'autorità interessata restituisce il titolo o l'estratto o una fotocopia alle autorità competenti.
La richiesta di verifica e la valutazione sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (1), mediante il modulo standard che figura nell'allegato III del presente regolamento. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione.
L'autorità interpellata provvede affinché la risposta all'autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario.
7. Se il titolo o l'estratto è restituito prima della fine della validità e dell'esaurimento del quantitativo disponibile, l'autorità competente lo indica in ELAN.
Laddove il titolo o l'estratto su supporto cartaceo sia restituito a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, l'autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o in alternativa appone una data di ricevimento e un timbro su un esemplare stampato presentato dalla parte interessata.
Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).
Adempimento degli obblighi e prova
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 907/2014 e al presente articolo sono stati adempiuti.
2. Il diritto di immissione in libera pratica o di esportazione di prodotti è considerato esercitato e l'obbligo corrispondente è considerato adempiuto il giorno in cui la relativa dichiarazione doganale è accettata, durante il periodo di validità del titolo e a condizione che:
a) in caso di immissione in libera pratica, i prodotti siano effettivamente immessi in libera pratica;
b) in caso di esportazione, i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.
3. La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è estratta da ELAN.
In caso di indisponibilità di ELAN, il titolare o il cessionario può presentare l'accettazione della dichiarazione doganale estratta dalla banca dati doganale o un'autodichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo. Entrambi i documenti sono timbrati e firmati dalle autorità doganali.
4. La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è estratta da ELAN.
Laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, la prova di cui al primo comma del presente paragrafo è costituita:
(a) dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, timbrato e firmato dalle autorità doganali; oppure
(b) dalla certificazione di uscita dell'ufficio doganale di esportazione destinata all'esportatore o al dichiarante di cui all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
5. La prova di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo:
(a) l'esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova su supporto cartaceo o in formato elettronico all'organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il suo rappresentante doganale; l'esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l'organismo emittente di conseguenza;
(b) la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all'organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all'articolo 1, paragrafo 22, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*12):
i) se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione,
ii) se l'ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, o
iii) se l'MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata;
(c) l'organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l'esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell'Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l'MRN e la banca dati MRN non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell'organismo emittente e sulla base dell'MRN.
Se l'ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma, si applicano mutatis mutandis.
Le autorità doganali e gli organismi emittenti possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a), primo comma.
6. L'autorità competente estrae da ELAN la prova dell'immissione dei prodotti in libera pratica nell'Unione prima di svincolare la cauzione per un titolo e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza della validità del titolo.
L'autorità competente estrae da ELAN la prova dell'esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni di calendario dalla scadenza del titolo.
Laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272:
(a) la prova dell'immissione in libera pratica dei prodotti perviene all'organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo;
(b) la prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione perviene all'organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo.
Se le scadenze di cui al primo, al secondo e al terzo comma non possono essere rispettate a causa di problemi tecnici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare, che fornisce prova a sostegno della richiesta, prorogare tali periodi, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (1).
7. Gli organismi emittenti possono dispensare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 se dispongono già delle informazioni necessarie.
Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
Titoli o estratti sostitutivi e duplicati rilasciati durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 di tale regolamento di esecuzione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. In caso di distruzione parziale o totale o di smarrimento di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo rilasciato per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il titolare o il cessionario possono chiedere all'organismo emittente un titolo o un estratto sostitutivo. Il titolo o l'estratto sostitutivo sostituiscono il titolo o l'estratto originale, compresi tutti i diritti e gli obblighi di cui trattasi.
Per i titoli sostitutivi a norma del presente paragrafo è costituita una cauzione di cui all'articolo 5.
Se il titolo originale smarrito o parzialmente distrutto è ritrovato, il titolare lo restituisce all'organismo emittente, che svincola senza indugio l'importo residuo della relativa cauzione.
2. Un titolo o un estratto sostitutivo possono essere rilasciati una sola volta, per il periodo di validità e per il saldo del quantitativo che rimane disponibile del titolo o dell'estratto originale.
Non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti per il prodotto in questione sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all'importazione o all'esportazione.
3. La cauzione relativa al titolo sostitutivo, nonché la cauzione relativa al titolo originale se non è stato ritrovato, sono svincolate in conformità dell'articolo 14.
4. Se la domanda riguarda un titolo o un estratto parzialmente o interamente distrutto rilasciato per prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, si applicano le seguenti condizioni:
a) il titolare o il cessionario dimostra la distruzione totale o parziale con piena soddisfazione dell'organismo emittente;
b) non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo se il titolare o il cessionario non dimostra di aver preso ragionevoli precauzioni per evitare la distruzione del titolo o dell'estratto, o se le prove fornite dal titolare sono insoddisfacenti;
c) la cauzione da costituire per il titolo o l'estratto sostitutivo equivale al 150% della cauzione relativa al titolo originale, con un minimo di 3 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro o per capo, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento della distruzione e della tolleranza positiva, se del caso. Il saldo della cauzione disponibile per il titolo originale può essere utilizzato al momento della costituzione della cauzione per il titolo sostitutivo. L'eventuale eccedenza della cauzione relativa al titolo originale rispetto alla cauzione relativa al titolo sostitutivo, tenuto conto del quantitativo ancora disponibile, è svincolata immediatamente.
5. In caso di rilascio di titoli o di estratti sostitutivi, l'organismo emittente comunica immediatamente alla Commissione:
a) il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostituiti;
b) i prodotti interessati, unitamente al relativo codice della nomenclatura combinata ("codice NC") e ai relativi quantitativi.
La Commissione ne informa gli Stati membri.
6. In caso di smarrimento o distruzione di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, e se il documento smarrito è stato utilizzato in tutto o in parte al solo fine di svincolare la cauzione ancora in sospeso per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione già registrata sul titolo originale, si applicano le seguenti condizioni:
a) il titolare o il cessionario può chiedere all'organismo emittente di rilasciare un duplicato del titolo o dell'estratto che è redatto e vistato nello stesso modo del documento originale. Un duplicato del titolo o dell'estratto può essere rilasciato soltanto una volta;
b) l'organismo emittente può fornire al titolare o al cessionario un duplicato del titolo o dell'estratto, di cui ciascun esemplare reca ben visibile la dicitura "duplicato"; c) il duplicato del titolo o dell'estratto è presentato alle autorità doganali competenti per la dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione, se tale dichiarazione è stata accettata nell'ambito del titolo o dell'estratto smarrito. L'autorità doganale inserisce i dati nel duplicato e lo vista per quanto concerne l'immissione in libera pratica o l'esportazione effettuate nell'ambito del titolo o dell'estratto originale.
Forza maggiore
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo o l'estratto può riconoscere un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (1) e decidere:
a) di annullare l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione dei prodotti e del quantitativo che figurano sul titolo durante il periodo di validità del titolo conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, e di svincolare la cauzione o di prorogare la durata di validità del titolo per un periodo massimo di 180 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, tenuto conto delle circostanze del caso; o
b) di prorogare il termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.
Una decisione adottata conformemente alla lettera a) è limitata al quantitativo di prodotto che non è stato possibile immettere in libera pratica o esportare per causa di forza maggiore.
2. Nella loro comunicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, le autorità competenti comunicano alla Commissione i prodotti in questione con i rispettivi codici NC e i quantitativi di cui trattasi; indicano inoltre se si tratta di immissione in libera pratica o di esportazione e se si tratta dell'annullamento di un titolo o della proroga del periodo di validità del titolo o del termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, specificando il nuovo termine. La Commissione ne informa le altre autorità competenti attraverso l'apposito sito web accessibile agli organismi emittenti e alle autorità doganali.
3. Se, in attesa di una decisione su un caso di forza maggiore, il titolare o il cessionario esprimono la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è invocata la causa di forza maggiore, l'organismo emittente rilascia un estratto per tale saldo recante le informazioni indicate nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.
Tale estratto non è trasferibile.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014).
Informazioni e comunicazioni relative alla canapa
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/82)
1. A fini di controllo per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, se le operazioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'importatore è autorizzato a importare semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, l'autorità che ha concesso l'autorizzazione invia all'autorità competente dell'altro Stato membro copie dei documenti relativi alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e presentate dagli importatori riconosciuti.
Se vengono constatate irregolarità nel corso dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'autorità competente dello Stato membro in questione informa l'autorità competente a concedere l'autorizzazione nello Stato membro in cui l'importatore in questione è autorizzato.
2. Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.
Comunicazioni relative all'aglio
Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli "B" entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.
I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall'aglio di cui alle sezioni E e F dell'allegato II, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.
Comunicazioni relative ai titoli d'importazione per l'alcole etilico di origine agricola
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, i quantitativi di prodotti di cui all'allegato II, parte I, sezione H, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice NC e per paese di origine.
2. Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione specificando i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.
Comunicazioni relative al riso
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/1964, modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1466 e sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera i quantitativi totali oggetto dei titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari per codice del prodotto e per origine indicati nella domanda di titolo.
Scambio di informazioni e comunicazioni alla Commissione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative all'indirizzo URL del sito web delle autorità competenti a ricevere le domande e a rilasciare i titoli e gli estratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, tengono aggiornate tali informazioni e le inviano nuovamente se necessario. La Commissione pubblica gli URL in questione sul suo sito web pubblico.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco che le autorità utilizzano laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.
5. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (1).
Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009).
Disposizioni transitorie
1. Le autorità competenti possono continuare a usare versioni cartacee dei modelli di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 quali figurano nell'allegato I di detto regolamento per le domande e per il rilascio dei titoli fino all'esaurimento delle scorte esistenti. In ogni caso, le domande e i titoli generati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento in un altro Stato membro conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento sono ammessi in qualsiasi fase della procedura.
2. La prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, è accettata in tutti i casi in cui tale prova avrebbe dovuto essere fornita mediante l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli 912 bis-912 octies del regolamento (CEE) n. 2454/93 (1).
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993).
Uso volontario di ELAN
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Dal 15 luglio 2025 gli organismi emittenti degli Stati membri possono iniziare a rilasciare o trasmettere titoli in ELAN (ambiente di test).
2. I documenti messi a disposizione in ELAN (ambiente di test) sono considerati test effettuati dagli Stati membri e non hanno valore giuridico.
3. ELAN (ambiente di test) rimane a disposizione degli Stati membri per l'intera durata del periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, al solo scopo di consentire a tutti gli utenti di ELAN di testare il funzionamento del sistema.
4. Dalla data di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono rilasciare titoli di importazione e di esportazione in formato elettronico o su supporto cartaceo usando:
(a) i modelli di cui all'allegato I; oppure
(b) i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui all'allegato I.1.
I documenti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono inoltre essere rilasciati in ELAN (ambiente di test) o trasmessi a tale sistema.
5. Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono iniziare a rilasciare titoli di importazione e di esportazione in ELAN o a trasmetterli a tale sistema.
I documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema a norma del presente paragrafo hanno valore giuridico e possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti agricoli.
Gli organismi emittenti degli Stati membri possono rilasciare titoli in ELAN (ambiente di test) a fini di test dopo la data di cui al primo comma, a condizione che i documenti rilasciati nel sistema non abbiano valore giuridico.
Uso obbligatorio dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Dal 18 gennaio 2027 tutti i titoli sono rilasciati secondo i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui all'allegato I.1, a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I titoli rilasciati a norma del paragrafo 1 o i relativi estratti possono essere stampati su supporto cartaceo solo se sono stati trasmessi a ELAN, salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
Quando trasmettono un titolo o un estratto dai sistemi elettronici nazionali a ELAN, gli organismi emittenti trasmettono anche il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all'estratto registrato nel sistema nazionale.
I titoli stampati a norma del primo comma recano una firma valida e il timbro ufficiale dell'organismo emittente competente.
Salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, i titoli o gli estratti stampati su supporto cartaceo che non sono stati trasmessi a ELAN non sono utilizzati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti agricoli.
3. Le autorità doganali convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato con firma e timbro nel caso di un titolo cartaceo, o mediante un sistema elettronico di convalida nel caso di un titolo elettronico.
Tutte le imputazioni dei quantitativi nei titoli o negli estratti stampati sono registrate dall'organismo emittente competente entro due giorni lavorativi dalla restituzione del titolo o dell'estratto, a decorrere dall'inizio del giorno successivo a quello della restituzione.
4. Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo a norma del paragrafo 2, gli esemplari corrispondenti nel sistema elettronico nazionale non possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica di merci nel territorio dell'Unione o per l'esportazione di merci dal territorio dell'Unione finché l'esemplare cartaceo non è stato restituito e l'organismo emittente non ha:
(a) registrato il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all'estratto in ELAN e nel sistema nazionale; e
(b) indicato che il titolo o l'estratto sarà utilizzato al di fuori di ELAN.
5. Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo a norma del paragrafo 2, i titoli o gli estratti elettronici equivalenti disponibili in ELAN non possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica di merci nel territorio dell'Unione o per l'esportazione di merci dal territorio dell'Unione.
I titoli o gli estratti elettronici possono essere utilizzati solo dopo che gli operatori hanno restituito i titoli o gli estratti corrispondenti stampati agli organismi emittenti e dopo che le imputazioni effettuate dalle autorità doganali sono state registrate in ELAN e, se del caso, nel sistema elettronico nazionale.
6. Le autorità doganali accettano i titoli su supporto cartaceo rilasciati conformemente al modello per titoli di cui all'allegato I, purché siano stati rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 e siano ancora validi conformemente alla normativa dell'Unione pertinente.
Disponibilità obbligatoria dei titoli in ELAN
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Dal 17 gennaio 2028 tutti i titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati in ELAN o sono trasmessi a ELAN dai sistemi elettronici nazionali. Da tale data i titoli non disponibili in ELAN non hanno valore giuridico e non sono utilizzati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di merci.
2. I titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo solo se sono stati trasmessi a ELAN, salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
3. Quando le autorità doganali indicano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato nei titoli o negli estratti elettronici nel sistema elettronico nazionale, gli organismi emittenti registrano tali imputazioni in ELAN o le trasmettono a ELAN entro due giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di imputazione.
Uso obbligatorio di ELAN
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271)
1. Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche da parte delle autorità doganali dei titoli di importazione e di esportazione e la comunicazione a ELAN dei quantitativi sdoganati sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399.
2. I titoli o gli estratti rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 e stampati su supporto cartaceo non possono essere utilizzati dopo tale data e sono restituiti agli organismi emittenti competenti.
3. Gli organismi emittenti registrano in ELAN o trasmettono a ELAN tutti i dati relativi ai titoli o agli estratti restituiti a norma del primo comma e il quantitativo disponibile tiene conto di tutti i quantitativi immessi in libera pratica o esportati indicati nei titoli restituiti.
4. Una volta registrati a norma del paragrafo 2, i titoli sono validi per l'uso in ELAN.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 6 novembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271.
Il punto A della parte II del presente allegato è soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/1466.
Allegato introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2025/1271.