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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1269 DELLA COMMISSIONE, 6 maggio 2025

G.U.U.E. 10 luglio 2025, Serie L

Regolamento recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 luglio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 8

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti agricoli, comprese le prescrizioni per garantire l'effettiva applicazione delle formalità attinenti agli scambi.

2) Per sostenere l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e razionalizzare la cooperazione tra le autorità competenti, è opportuno istituire un sistema elettronico per gestire le formalità attinenti agli scambi agricoli in modo sicuro e affidabile. Tale sistema dovrebbe essere denominato sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (Electronic system for Agricultural Non-customs formalities, ELAN) e dovrebbe essere sviluppato come modulo indipendente del sistema esperto per il controllo degli scambi (Trade Control and Expert System, TRACES) (2). ELAN dovrebbe conservare e trattare i documenti necessari per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione attinenti agli scambi di prodotti agricoli, come previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239 (3), (UE) 2020/761 (4), (UE) 2020/1988 (5) e (UE) 2023/2834 (6) della Commissione.

3) Al fine di facilitare la cooperazione e garantire un agevole scambio di informazioni tra le autorità o gli organismi emittenti pertinenti e le autorità doganali, ELAN dovrebbe essere interconnesso con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

4) Lo sviluppo di ELAN richiede l'adozione di un quadro giuridico adeguato che lo disciplini.

5) I documenti che rientrano nell'ambito di applicazione di ELAN dovrebbero essere i titoli di importazione e di esportazione di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (8) e al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, i documenti rilasciati da paesi terzi necessari per la gestione dei contingenti tariffari di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, e i documenti rilasciati da paesi terzi e disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

6) E' opportuno stabilire norme chiare sui diritti di accesso alle informazioni fornite da ELAN. Tutte le autorità o gli organismi emittenti dovrebbero avere accesso ai documenti che hanno rilasciato. Le autorità o gli organismi emittenti dovrebbero avere accesso ai documenti rilasciati da altre autorità od organismi emittenti solo se richiesto dalla normativa dell'Unione pertinente come condizione per rilasciare i documenti di loro competenza. La Commissione dovrebbe avere accesso a tutti i documenti redatti in ELAN o a esso trasmessi nella misura in cui le informazioni contenute in ciascun documento siano necessarie per consentirle di controllare il rispetto delle norme dell'Unione applicabili. Le autorità doganali dovrebbero avere accesso a tutti i documenti necessari per effettuare le proprie attività di controllo. Le autorità emittenti dei paesi terzi sono responsabili dei dati personali contenuti nei documenti emessi in ELAN o trasmessi a ELAN.

7) Le informazioni contenute nei documenti redatti in ELAN o a esso trasmessi dovrebbero essere archiviate per un periodo limitato. Per determinare la durata di tale periodo, occorre considerare la necessità di consentire l'estrazione di tali documenti nel sistema, anche dopo il loro utilizzo o dopo la loro scadenza, in caso di controversie civili o amministrative che li riguardano o degli obblighi che da queste derivano. Si ritiene ragionevole fissare tale periodo a 10 anni dall'ultimo giorno di validità del documento o, qualora tale data non sia indicata e se l'ultimo giorno di validità non è stabilito dalla normativa dell'Unione pertinente, dalla data in cui il documento è stato rilasciato. Per mantenere l'integrità del documento durante il periodo di archiviazione, le stesse norme dovrebbero applicarsi a tutti i dati in esso incorporati, compresi i dati personali.

8) Al fine di garantire il corretto funzionamento di ELAN, il sistema deve trattare i dati personali che sono contenuti nei documenti e che consentono di identificare gli operatori economici e i funzionari pubblici che rilasciano i documenti e quelli che vi accedono, nonché i dati personali prodotti dall'interazione degli utenti con il sistema. Anche in assenza di riferimenti espliciti ai principi di protezione dei dati personali di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 (9) e (UE) 2018/1725 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio, tali principi sono parte integrante del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i periodi di conservazione dei dati personali, l'accesso ai dati personali, la trasmissione e il trasferimento di dati personali e la sicurezza dei dati.

9) Gli obblighi di digitalizzazione dei documenti necessari per l'immissione in libera pratica e l'esportazione dei prodotti agricoli di cui al presente regolamento incidono sui servizi pubblici digitali transeuropei ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Pertanto è stata condotta una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile».

10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 marzo 2025.

11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire la corretta applicazione delle norme prima che ELAN sia messo a disposizione degli utenti a fini di test.

12) E' opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 luglio 2025, quando, a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 (12), ELAN sarà disponibile per essere testato. Tuttavia le disposizioni relative alla conservazione e al periodo di archiviazione si dovrebbero applicare solo ai documenti aventi valore giuridico messi a disposizione in ELAN dal 19 gennaio 2026,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(11)

Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

(12)

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la creazione e il funzionamento del sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN), che è interconnesso con il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (European Union Customs Single Window Certificates Exchange System, CSW-CERTEX) disciplinato dal regolamento (UE) 2022/2399.

2. La Commissione sviluppa ELAN come modulo indipendente del sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES).

3. ELAN è interconnesso con i sistemi informatici pertinenti della Commissione, degli Stati membri e dei paesi terzi interessati.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai documenti utilizzati per l'espletamento delle formalità non doganali necessarie per gli scambi con i paesi terzi dei prodotti che rientrano nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e disciplina in particolare:

(a) i documenti da redigere in ELAN o da trasmettere a esso;

(b) i diritti di accesso a ELAN, in particolare gli obblighi e i diritti della Commissione;

(c) l'accessibilità ai dati contenuti nei documenti disponibili in ELAN;

(d) norme sulla conservazione dei documenti e sui periodi massimi di archiviazione dei dati;

(e) la finalità del trattamento dei documenti elettronici di cui alla lettera a).

2. I documenti di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione di EU CSW-CERTEX in formato elettronico tramite un'interconnessione elettronica con ELAN.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(a) «EU CSW-CERTEX»: sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane disciplinato dal regolamento (UE) 2022/2399;

(b) «ELAN»: il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura, che è il sistema elettronico non doganale dell'Unione utilizzato per la gestione dei documenti elencati all'articolo 4;

(c) «titoli»: titoli di importazione e di esportazione, quali definiti all'articolo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237;

(d) «TRACES»: il sistema di cui all'articolo 133, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

(e) «autorità emittenti nazionali»: le autorità degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti elencati all'articolo 4, lettera a);

(f) «autorità emittenti di paesi terzi»: le autorità di paesi al di fuori dell'Unione competenti per il rilascio dei documenti elencati all'articolo 4, lettere b), c) e d);

(g) «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(1)

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE89/662/CEE90/425/CEE91/496/CEE96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(2)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Art. 4

Documenti da mettere a disposizione in ELAN

ELAN consente il rilascio, la trasmissione, la conservazione e l'estrazione dei documenti seguenti:

(a) titoli di importazione e di esportazione disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2016/1237 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

(b) certificati di autenticità, certificati IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement), certificati di ammissibilità, titoli di esportazione e certificati di esportazione disciplinati dai regolamenti delegati (UE) 2020/760 (1) e (UE) 2020/1987 (2) della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, ad eccezione del certificato di esportazione di cui all'allegato XIV.2, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e del certificato di ispezione di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;

(c) certificati di origine richiesti per contingenti tariffari specifici dagli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e dall'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;

(d) documenti rilasciati da paesi terzi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;

(e) certificati di autenticità per il riso Basmati di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2020/1987 della Commissione, del 14 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione e lo svincolo di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1987/oj).

Art. 5

Obblighi e diritti della Commissione

1. La Commissione garantisce il funzionamento, la manutenzione, il supporto e qualsiasi aggiornamento o sviluppo necessario di ELAN e dell'infrastruttura informatica dei suoi componenti.

2. La Commissione ha accesso a tutti i documenti disponibili in ELAN nella misura necessaria a monitorare lo scambio di dati, informazioni e documenti ivi inseriti o redatti, al fine di individuare potenziali non conformità alla normativa dell'Unione pertinente applicabile ai documenti contemplati dal presente regolamento.

Art. 6

Accesso ai dati, alle informazioni e ai documenti in ELAN

1. Le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e le autorità o gli organismi competenti a rilasciare i certificati di conformità hanno accesso ai dati, alle informazioni o ai documenti da essi redatti in ELAN o trasmessi a ELAN, e ai documenti rilasciati agli operatori economici basati sul territorio di loro competenza o trasferiti a tali operatori.

2. Le autorità emittenti nazionali, le autorità emittenti di paesi terzi e le autorità o gli organismi competenti a rilasciare i certificati di conformità sono autorizzati ad annullare o rettificare i documenti di cui al paragrafo 1, se le norme dell'Unione applicabili al documento specifico lo consentono e nei limiti ivi stabiliti.

3. Le autorità emittenti nazionali hanno accesso ai documenti rilasciati dalle autorità emittenti di paesi terzi che costituiscono una condizione preliminare per il rilascio di un titolo di importazione. Le autorità emittenti nazionali modificano lo status di tali documenti in ELAN, se richiesto dalla normativa applicabile dell'Unione.

4. Le autorità doganali degli Stati membri hanno accesso a tutti i documenti disponibili in ELAN che sono necessari per i controlli sulle merci presentate per l'immissione in libera pratica nell'Unione o per lo svincolo per l'esportazione, come richiesto dalla normativa applicabile dell'Unione.

5. Fatti salvi il diritto di accesso della Commissione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, e i diritti di accesso delle autorità emittenti nazionali a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le autorità e gli organismi che non hanno contribuito alla produzione o alla trasmissione di dati, informazioni o documenti in ELAN o che non sono autorità doganali coinvolte nell'immissione in libera pratica nell'Unione o nello svincolo per l'esportazione delle merci in questione non hanno accesso a tali dati, informazioni o documenti.

6. Le autorità competenti dei paesi terzi hanno accesso a ELAN conformemente agli articoli 9 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Art. 7

Periodo di conservazione e archiviazione dei documenti

1. I documenti sono conservati in ELAN per un periodo massimo di 10 anni dall'ultimo giorno di validità o dal giorno in cui sono stati rilasciati, se la normativa dell'Unione pertinente non stabilisce l'ultimo giorno di validità del documento.

2. Per preservare l'integrità dei documenti conservati in ELAN, le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le marche temporali e gli scambi elettronici sono archiviati in ELAN o nei sistemi nazionali degli Stati membri per un periodo massimo di 10 anni dalla fine del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1.

3. I dati personali dei titoli, dei certificati e degli altri documenti di cui all'articolo 4 sono conservati in ELAN e nei sistemi nazionali degli Stati membri per non più di 10 anni dall'ultimo giorno di validità del documento pertinente o dal giorno in cui il documento in questione è stato rilasciato, se la normativa dell'Unione pertinente non stabilisce l'ultimo giorno di validità del documento.

4. Se entro il periodo di archiviazione di 10 anni di cui al paragrafo 1 è stato presentato un ricorso o è stato avviato un procedimento amministrativo o giudiziario sulla base di documenti ELAN o se questi costituiscono un elemento di prova, tali documenti possono rimanere archiviati fino all'esito del ricorso o, se posteriore, del procedimento amministrativo o giudiziario. A tal fine, gli Stati membri possono estrarre e utilizzare i documenti in un formato accettato dagli organi giurisdizionali. Una volta che le procedure pertinenti sono definitive e le relative sentenze o decisioni giuridicamente diventano vincolanti, gli Stati membri cancellano immediatamente i documenti estratti.

Art. 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2025.

Tuttavia, l'articolo 7 si applica a decorrere dal 19 gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN