
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1271 DELLA COMMISSIONE, 6 maggio 2025
G.U.U.E. 10 luglio 2025, Serie L
Regolamento che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 a seguito dell'istituzione del sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 per quanto riguarda due nuovi numeri d'ordine dei contingenti tariffari per le importazioni di riso dal Bangladesh.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 luglio 2025
Applicabile dal: 11 luglio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 178 e 187,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane»), che comprende un sistema elettronico di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e vari sistemi non doganali dell'Unione il cui uso è obbligatorio o volontario a norma del diritto dell'Unione.
2) Al fine di ottimizzare gli scambi di prodotti agricoli, tutti i documenti necessari conformemente alla normativa agricola per l'espletamento delle formalità non doganali dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in formato elettronico attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
3) Il regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (3) e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (4) istituiscono un sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per fare in modo che i documenti che rientrano nel suo ambito di applicazione siano a disposizione delle autorità doganali in formato elettronico. Lo sviluppo e l'uso di ELAN richiedono l'adozione di un quadro giuridico adeguato per stabilire le norme applicabili al sistema.
4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione (5) disciplina il rilascio dei titoli di importazione e di esportazione per gli scambi di prodotti agricoli, i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 (6) e (UE) 2023/2834 della Commissione (7) disciplinano i contingenti tariffari gestiti con titoli e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (8) disciplina i contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Tali regolamenti di esecuzione dovrebbero consentire che i documenti che rientrano nei rispettivi ambiti di applicazione possano essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri in formato elettronico attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
5) Attualmente gli Stati membri rilasciano titoli di importazione e di esportazione sulla base dei modelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Per fare in modo che i titoli di importazione e di esportazione siano disponibili in formato elettronico nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane tramite ELAN, le autorità emittenti dovrebbero rilasciarli conformemente ai modelli di dati sviluppati dalla Commissione specificamente a tal fine e stabiliti nella «Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX» (9) e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 («istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea»).
6) Le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 dovrebbero pertanto includere la terminologia introdotta con lo sviluppo di ELAN.
7) Le domande di titoli devono essere presentate usando i modelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 o quelli stabiliti dagli Stati membri. Fatte salve le disposizioni applicabili durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di tale regolamento di esecuzione, i titoli devono essere rilasciati conformemente ai modelli di dati stabiliti nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e comunicate a ELAN affinché siano verificati e utilizzati dalle autorità degli Stati membri attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane.
8) Gli uffici doganali dovrebbero poter accedere a ELAN per svolgere le attività di controllo sui documenti e effettuare le imputazioni dei quantitativi di cui all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, ove previsto dalla normativa dell'Unione pertinente. Durante il periodo transitorio le disposizioni applicabili dovrebbero consentire agli uffici doganali di poter controllare tutti i documenti, tenendo conto del fatto che ciascun documento può essere in un formato diverso.
9) Le disposizioni relative al trasferimento dei titoli dovrebbero tener conto del fatto che, durante il periodo transitorio, i titoli che seguono i modelli attuali possono essere trasferiti a norma della nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (10), mentre quelli che si basano sui nuovi modelli di dati ELAN1L dovrebbero seguire le istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
10) Le disposizioni relative alle rettifiche dei documenti ELAN dovrebbero specificare quali tipi di rettifiche devono essere accettate tramite ELAN e in che modo le autorità emittenti competenti dovrebbero indicare sui documenti che sono stati rettificati se le disposizioni consentono di stampare i documenti su carta.
11) Le disposizioni vigenti impongono agli operatori di restituire i titoli alle autorità emittenti competenti per dimostrare di aver rispettato gli obblighi di immissione in libera pratica o di esportazione contenuti nei titoli. Quando ELAN sarà operativo e le autorità doganali lo useranno per indicare i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nei titoli elettronici, la prova dell'adempimento di tali obblighi potrà essere estratta direttamente da ELAN senza che gli operatori economici debbano restituire i titoli alle autorità emittenti. Le disposizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 dovrebbero pertanto rispecchiare tale modifica e tenere conto del fatto che, durante il periodo transitorio o di indisponibilità temporanea di ELAN, gli operatori dell'Unione potrebbero comunque essere tenuti a presentare tale prova in formato cartaceo.
12) Le disposizioni relative alla possibilità di rilasciare titoli sostitutivi e duplicati dovrebbero continuare ad applicarsi ai titoli rilasciati durante il periodo transitorio. Esse dovrebbero applicarsi anche quando i titoli rilasciati su carta mentre ELAN era temporaneamente indisponibile sono andati persi o distrutti.
13) E' opportuno aggiungere al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 un nuovo allegato I.1, che stabilisce le informazioni che gli Stati membri dovrebbero fornire nei titoli di importazione e di esportazione rilasciati conformemente ai modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX. Tale allegato dovrebbe indicare, in particolare, quali informazioni dovrebbero essere sempre obbligatoriamente incluse nei titoli e quali invece dovrebbero essere incluse se previsto dalle disposizioni che si applicano al titolo specifico.
14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbe garantire la corretta gestione dei documenti rilasciati da paesi terzi tramite ELAN e adeguare le disposizioni applicabili ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati per la gestione dei contingenti tariffari.
15) All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero figurare il regolamento delegato (UE) 2025/1269 e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 recanti norme per quanto riguarda ELAN.
16) E' opportuno consentire la presentazione di domande di titoli per i codici dei prodotti indicati nelle schede per i contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Tali codici potrebbero essere costituiti da 4, 6, 8 o 10 cifre, in alcuni casi preceduti dalla parola "ex", a seconda delle disposizioni specifiche applicabili ai contingenti tariffari in questione. Dette domande di titoli dovrebbero essere presentate a norma delle disposizioni pertinenti stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, con la possibilità di utilizzare gli attuali modelli su supporto cartaceo a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di tale regolamento di esecuzione.
17) E' opportuno rilasciare titoli per le quantità espresse in peso del prodotto, tranne quando i quantitativi disponibili per il contingente tariffario specifico nelle schede di cui agli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e le istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicano un'unità di misura diversa. Inoltre i titoli possono essere rilasciati per prodotti definiti per codici dei prodotti preceduti da "ex" se consentito dalle rispettive schede dei contingenti tariffari.
18) Gli articoli 12, 22, 29, 34, 35, 43, 44, 49, 50, 59 e 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che prevedono disposizioni dettagliate su come compilare sezioni specifiche dei titoli, dovrebbero essere aggiornati per stabilire le modalità di compilazione delle sezioni corrispondenti dei nuovi modelli di dati. Le modifiche dovrebbero tenere conto del fatto che, durante il periodo transitorio disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, i titoli possono ancora essere rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
19) Gli allegati XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 stabiliscono i modelli per i documenti rilasciati da paesi terzi che, conformemente alle norme settoriali pertinenti e agli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, dovrebbero accompagnare la domanda di titolo e/o l'immissione in libera pratica di merci nell'ambito dei contingenti tariffari. Al fine di armonizzare i diversi modelli e semplificarne la gestione in ELAN, la Commissione ha creato un modello di dati unico, ELAN1L-TCDOC, che sostituisce i modelli attuali, ad eccezione di quelli di cui all'allegato XIV.2, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988. I documenti di accompagnamento rilasciati in ELAN o trasmessi a ELAN dovrebbero essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
20) Il certificato di esportazione rilasciato dagli Stati Uniti d'America conformemente al modello di cui all'allegato XIV.2, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è obbligatorio all'atto della presentazione delle domande di titoli per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4127. Le disposizioni applicabili negli Stati Uniti consentono al titolare del certificato di esportazione di trasferirlo a un altro operatore economico con sede in tale paese terzo, fino a tre volte, semplicemente firmando quest'ultimo. Poiché ELAN è attualmente concepito per consentire l'accesso solo alle autorità e agli organismi pubblici e non agli operatori privati, non è in grado di soddisfare questa caratteristica del suddetto certificato di esportazione. Il modello di cui all'allegato XIV.2, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 non deve pertanto essere sostituito dall'ELAN1L-TCDOC di cui all'allegato XIV.8 di tale regolamento di esecuzione.
21) Le disposizioni pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 che prevedono che la Commissione venga informata dei documenti rilasciati dai paesi terzi ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 8, dello stesso regolamento di esecuzione e che tali documenti siano presentati su carta, in originale o in copia, alle autorità emittenti degli Stati membri dovrebbero restare applicabili durante il periodo transitorio, a norma di quanto disposto dagli articoli da 72 bis a 72 quinquies di tale regolamento di esecuzione, a documenti non rilasciati in ELAN o trasmessi a ELAN. Se tali documenti sono rilasciati in ELAN o trasmessi a ELAN da paesi terzi, il documento nel sistema dovrebbe essere considerato originale; i paesi terzi non sono più tenuti a notificarli tramite il sistema di informazione disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (11).
22) Gli Stati membri che non rilasciano titoli tramite ELAN o non li trasmettono a ELAN dovrebbero continuare a notificare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, i quantitativi effettivamente importati e i quantitativi non utilizzati durante i periodi transitori di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, a norma di quanto disposto dagli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Quando i titoli sono rilasciati in ELAN, è opportuno consentire alla Commissione di continuare a chiedere agli Stati membri di notificare tali dati a fini di monitoraggio.
23) Laddove i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239 e (UE) 2020/761 impongano di indicare il paese di origine delle merci nelle domande di titoli e nei titoli stessi, la sezione pertinente della domanda di titolo può indicare il paese di origine con il nome completo o con il corrispondente codice ISO 3166-1 alpha-2. I titoli che seguono i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX dovrebbero indicare il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine. Per le domande di titoli e i titoli che, durante il periodo transitorio, si basano sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, è opportuno indicare il paese di origine come previsto dalla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.
24) Laddove un documento rilasciato da un paese terzo debba accompagnare sia la domanda di titolo che l'immissione in libera pratica delle merci, se il documento è rilasciato conformemente al modello ELAN1L-TCDOC di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, l'autorità emittente del paese terzo non dovrebbe essere tenuta a notificare il documento alla Commissione attraverso il sistema di informazione istituito dalla Commissione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 e di cui all'articolo 72, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
25) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 reca norme applicabili ai contingenti tariffari gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". Per alcuni contingenti tariffari i prodotti dovrebbero essere accompagnati da certificati di origine rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (12). In tali casi il riferimento al modello di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 dovrebbe essere sostituito dal riferimento al documento rilasciato conformemente al modello ELAN1L-TCDOC di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. Tale riferimento aggiornato dovrebbe tuttavia tenere conto del fatto che durante il periodo transitorio i paesi terzi possono scegliere di rilasciare il documento nel formato di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 o nel formato di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
26) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 (13) della Commissione ha modificato l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 introducendo nuovi tassi di conversione del riso semigreggio in riso lavorato (e inversamente) e del riso lavorato in riso semilavorato (e inversamente). Questi nuovi tassi di conversione dovrebbero rispecchiarsi nel contingente tariffario 09.0141 aperto per le importazioni di riso dal Bangladesh. In particolare è necessario aprire un sottocontingente supplementare con il numero d'ordine 09.0170 per i codici NC del riso lavorato di cui alla designazione «Altro riso» e un sottocontingente supplementare con il numero d'ordine 09.0171 per i codici NC del riso semilavorato di cui alla designazione «Altro riso». L'introduzione di questi due sottocontingenti supplementari dovrebbe riflettersi negli articoli 2 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988, nonché nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione.
27) Gli articoli 8 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 stabiliscono le norme relative ai dettagli da inserire in sezioni specifiche delle domande di titoli di importazione e dei titoli di importazione del riso Basmati. Tali norme dovrebbero essere integrate facendo riferimento ai dettagli da inserire nelle caselle corrispondenti dei titoli rilasciati a norma dell'allegato I.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
28) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834.
29) Agli Stati membri e alle autorità dei paesi terzi dovrebbe essere concesso tempo a sufficienza per adeguare i sistemi e le procedure all'uso di ELAN per svolgere le proprie operazioni. E' pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239, (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 al fine di garantire una transizione agevole per tutti gli utenti ELAN.
30) Dal 15 luglio 2025 tutti gli utenti ELAN dovrebbero essere autorizzati a testare ELAN e ad accedere all'«ambiente di test» del sistema. I documenti trasmessi o creati in questo ambiente dovrebbero essere semplici test, non avere valore giuridico, né essere utilizzati per le operazioni di sdoganamento. Durante il periodo di test gli utenti ELAN dovrebbero avere accesso all'ambiente di test di ELAN per poter testare il sistema.
31) Dopo il periodo di test ELAN dovrebbe entrare in funzione e, dal 19 gennaio 2026, le autorità emittenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a creare titoli in ELAN o a trasmetterli a tale sistema. I titoli dovrebbero avere valore giuridico e potrebbero essere utilizzati per le operazioni di sdoganamento.
32) Dal 18 gennaio 2027 le autorità emittenti degli Stati membri dovrebbero iniziare a rilasciare titoli conformi ai nuovi modelli di dati creati per ELAN. Ai titoli che dovrebbero essere utilizzati su carta viene apposto il sigillo di ELAN prima della stampa.
33) Dal 17 gennaio 2028 tutti i titoli rilasciati negli Stati membri devono essere prodotti in ELAN o trasmessi a tale sistema. Anche i documenti di accompagnamento necessari a norma della legislazione agricola pertinente e rilasciati da paesi terzi dovrebbero essere creati in ELAN o resi disponibili su tale sistema. A tal fine dovrebbero seguire il modello di dati ELAN in conformità dell'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
34) Dal 6 ottobre 2028 tutti gli utenti dovrebbero iniziare a utilizzare ELAN per le loro operazioni, compreso lo sdoganamento attraverso l'interconnessione con il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane («EU CSW-CERTEX»).
35) Gli obblighi di digitalizzazione dei documenti necessari per l'immissione in libera pratica e l'esportazione dei prodotti agricoli di cui al presente regolamento incidono sui servizi pubblici digitali transeuropei a norma del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). Pertanto è stata condotta una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile».
36) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire la corretta applicazione delle norme prima che ELAN sia messo a disposizione degli utenti a fini di test.
37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») (GU L 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).
Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).
Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (GU C 278 del 30.7.2016).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1835 della Commissione, del 27 giugno 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761, (UE) 2020/1988 e (UE) 2023/2834 per quanto riguarda le misure tariffarie relative a taluni prodotti agricoli originari della Bielorussia e della Russia o esportati direttamente o indirettamente dalla Bielorussia e dalla Russia e per quanto riguarda i tassi di conversione del riso (GU L, 2024/1835, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1835/oj).
Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(a) "dichiarante", come definito all'articolo 5, punto 15), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
(b) "gestione del rischio", come definita all'articolo 5, punto 25), del regolamento (UE) n. 952/2013;
(c) "formalità non doganale dell'Unione", come definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
(d) "sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN)", come definito all'articolo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (*3);
(e) "esportatore", come definito all'articolo 1, punto 19), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*4);
(f) "EU CSW-CERTEX": sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, come definito all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399;
(g) "firma avanzata basata su un certificato qualificato": firma elettronica conforme agli obblighi di cui agli articoli 26 e 28 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);
(h) "ELAN1L-AGRIM": qualsiasi titolo di importazione rilasciato conformemente al modello di dati riportato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'allegato I.1 del presente regolamento per il loro uso in ELAN;
(i) "ELAN1L-AGREX": qualsiasi titolo di esportazione rilasciato conformemente al modello di dati riportato nelle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'allegato I.1 del presente regolamento per il loro uso in ELAN;
(j) "istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea": le istruzioni contenute nella nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (*6) pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che gli organismi emittenti seguono per rilasciare i titoli di importazione e di esportazione a norma dell'allegato I.1 del presente regolamento;
(k) "ELAN (ambiente di test)": il sistema elettronico identico a ELAN che ha il solo scopo di consentire agli utenti di testare le funzionalità del sistema prima che ELAN venga reso disponibile come ambiente di produzione.
2. Si applicano inoltre le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1237 e all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269.
________________________
(*1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*2) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj)."
(*3) Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."
(*4) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)."
(*5) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj)."
(*6) Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).»;"
2) l'articolo 2 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I titoli sono richiesti attraverso applicazioni informatiche, messe a disposizione degli Stati membri ("applicazioni informatiche nazionali") nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all'allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione (*7). Se tali applicazioni informatiche nazionali non sono disponibili o efficaci, o se le applicazioni informatiche nazionali sono temporaneamente indisponibili, i titoli possono essere richiesti anche utilizzando il modello di cui all'allegato I del presente regolamento o qualsiasi modello stabilito dall'organismo emittente nazionale competente.
I titoli sono rilasciati in ELAN o nelle applicazioni informatiche nazionali. I titoli rilasciati nelle applicazioni informatiche nazionali si considerano rilasciati e validi per essere utilizzati a fini commerciali solo previa comunicazione a ELAN, salvo disposizione contraria degli articoli da 21 bis a 21 quinquies.
Gli organismi emittenti nazionali competenti stabiliscono il modello o il modello di dati che gli operatori economici utilizzano per le domande di titolo.
________________________
(*7) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).»;"
(b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies consentono di utilizzare il modello di cui all'allegato I, la domanda di titolo è compilata a norma della nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli (*8).
6. L'organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alla normativa dell'Unione pertinente. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1.
________________________
(*8) Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli C/2016/2817 (GU C 278 del 30.7.2016).»;"
3) l'articolo 6 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli ("estratti").
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti qualora il titolare o il cessionario sia tenuto a utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro diverso da quello in cui il titolo è stato rilasciato e non collegato al sistema elettronico nazionale dello Stato membro emittente o a ELAN.»
;
(b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Gli estratti sono rilasciati senza indugio, senza costi aggiuntivi, in formato elettronico.
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, gli estratti possono essere rilasciati su supporto cartaceo utilizzando i modelli di cui all'allegato I o I.1.
6. Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, stampare un esemplare di un estratto rilasciato in formato elettronico qualora il titolare o il cessionario sia tenuto a utilizzare tale estratto in un altro Stato membro non collegato al sistema elettronico nazionale dello Stato membro emittente o tramite ELAN.»
;
4) gli articoli 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 9
Dichiarazione doganale
1. La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all'estratto mediante un codice specifico e il numero del titolo che figura nel titolo, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*9).
Laddove le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies consentano alle autorità competenti di rilasciare titoli a norma dell'allegato I, la dichiarazione doganale può far riferimento al numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione a norma dell'allegato I.
2. ELAN consente agli uffici doganali di accedere al titolo o all'estratto in formato elettronico di cui al paragrafo 1.
Laddove consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, i sistemi elettronici nazionali dell'organismo emittente possono consentire all'ufficio doganale di accedere direttamente al titolo o all'estratto in formato elettronico. Se l'accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l'organismo emittente trasmettono il titolo o l'estratto all'ufficio doganale in formato elettronico.
Se, durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione (*10), le applicazioni informatiche dell'ufficio doganale non sono adatte all'applicazione del primo e del secondo comma del presente paragrafo o se l'ufficio doganale non ha accesso a ELAN, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo.
Articolo 10
Imputazione e visti
1. Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici nei sistemi elettronici nazionali designano l'autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l'organismo emittente accedono a tali informazioni.
2. L'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante in ELAN, direttamente o mediante interconnessione dal sistema informatico doganale nazionale, tramite EU CSW-CERTEX.
Se la normativa dell'Unione consente l'uso di titoli su supporto cartaceo, l'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle «Quantità in cifre», «Unità di misura» e «Quantità in lettere», vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all'organismo emittente.
Quando l'esemplare del titolo è restituito all'organismo emittente, quest'ultimo registra in ELAN il quantitativo immesso in libera pratica o esportato, come indicato e convalidato nel titolo, nel caso in cui non fosse già stato inserito dalle autorità doganali.
3. Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato è inferiore al quantitativo disponibile nel titolo, ELAN detrae il quantitativo immesso in libera pratica o esportato indicando il quantitativo rimanente, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.
Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, le autorità doganali indicano il quantitativo rimanente nel titolo.
4. Se, durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea di ELAN disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.
Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.
5. La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione.
6. Le autorità doganali indicano e convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato nei sistemi elettronici nazionali degli Stati membri solo se ciò è consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento, o durante i periodi di indisponibilità temporanea di ELAN disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
7. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici rilasciati nei rispettivi sistemi nazionali e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.
Articolo 11
Trasferimento
In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare, i dati relativi al cessionario e la data della relativa registrazione sono indicati nel titolo elettronico a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in caso di titoli su supporto cartaceo, conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Il trasferimento è convalidato dall'organismo emittente.
In caso di retrocessione al titolare, l'organismo emittente convalida la retrocessione e la relativa data nel titolo elettronico a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, in caso di titoli su supporto cartaceo, conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli.
Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data indicata nel titolo dall'organismo emittente, che rientra nel periodo di validità del titolo.»
________________________
(*9) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj)."
(*10) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») (GU L 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj)."
;
5) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza
1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non devono essere modificate dopo il loro rilascio.
2. Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, chiede chiarimenti all'organismo emittente. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, chiede chiarimenti alle autorità doganali competenti.
Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l'organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione.
3. Se l'organismo emittente ritiene necessaria una correzione, corregge il titolo o l'estratto senza indugi.
4. Se i titoli o gli estratti sono su supporto cartaceo, gli organismi emittenti li correggono solo se sono stati restituiti dall'operatore economico.
5. Per i titoli o gli estratti elettronici, l'organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. Laddove l'organismo emittente rilasci titoli o estratti su supporto cartaceo, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, indica in cima a tali documenti che sono stati corretti aggiungendo la dicitura «titolo corretto il...» o «estratto corretto il...». Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare.
6. Laddove il titolo sia rilasciato su supporto cartaceo su richiesta dell'organismo emittente a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l'estratto.
Qualora, sulla base della gestione del rischio, si debba verificare l'autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o le diciture e i visti che vi figurano, l'autorità interessata restituisce il titolo o l'estratto o una fotocopia alle autorità competenti.
La richiesta di verifica e la valutazione sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (*11), mediante il modulo standard che figura nell'allegato III del presente regolamento. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione.
L'autorità interpellata provvede affinché la risposta all'autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario.
7. Se il titolo o l'estratto è restituito prima della fine della validità e dell'esaurimento del quantitativo disponibile, l'autorità competente lo indica in ELAN.
Laddove il titolo o l'estratto su supporto cartaceo sia restituito a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, l'autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o in alternativa appone una data di ricevimento e un timbro su un esemplare stampato presentato dalla parte interessata.
________________________
(*11) Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/515/oj).»;"
6) all'articolo 14, i paragrafi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è estratta da ELAN.
In caso di indisponibilità di ELAN, il titolare o il cessionario può presentare l'accettazione della dichiarazione doganale estratta dalla banca dati doganale o un'autodichiarazione attestante l'adempimento dell'obbligo. Entrambi i documenti sono timbrati e firmati dalle autorità doganali.
4. La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è estratta da ELAN.
Laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, la prova di cui al primo comma del presente paragrafo è costituita:
(a) dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, timbrato e firmato dalle autorità doganali; oppure
(b) dalla certificazione di uscita dell'ufficio doganale di esportazione destinata all'esportatore o al dichiarante di cui all'articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
5. La prova di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo:
(a) l'esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, secondo comma, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova su supporto cartaceo o in formato elettronico all'organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il suo rappresentante doganale; l'esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l'organismo emittente di conseguenza;
(b) la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all'organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all'articolo 1, paragrafo 22, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*12):
i) se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione,
ii) se l'ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, o
iii) se l'MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata;
(c) l'organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l'esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell'Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l'MRN e la banca dati MRN non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell'organismo emittente e sulla base dell'MRN.
Se l'ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma, si applicano mutatis mutandis.
Le autorità doganali e gli organismi emittenti possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a), primo comma.
6. L'autorità competente estrae da ELAN la prova dell'immissione dei prodotti in libera pratica nell'Unione prima di svincolare la cauzione per un titolo e in ogni caso entro 30 giorni dalla scadenza della validità del titolo.
L'autorità competente estrae da ELAN la prova dell'esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione entro 90 giorni di calendario dalla scadenza del titolo.
Laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272:
(a) la prova dell'immissione in libera pratica dei prodotti perviene all'organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo;
(b) la prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione perviene all'organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo.
Se le scadenze di cui al primo, al secondo e al terzo comma non possono essere rispettate a causa di problemi tecnici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare, che fornisce prova a sostegno della richiesta, prorogare tali periodi, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (*12).
________________________
(*12) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 20 del 31.1.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj)."
7) il titolo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«Titoli o estratti sostitutivi e duplicati rilasciati durante il periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 di tale regolamento di esecuzione»;
8) all'articolo 16, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di prorogare il termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, terzo comma, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.»;
9) l'articolo 19 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 bis
Comunicazioni relative al riso
Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera i quantitativi totali oggetto dei titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari per codice del prodotto e per origine indicati nella domanda di titolo.»
;
10) all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco che le autorità utilizzano laddove si applichino le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del presente regolamento o durante i periodi di indisponibilità temporanea disciplinati dalla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.»
;
11) dopo l'articolo 21 sono inseriti gli articoli da 21 bis a 21 quinquies seguenti:
«Articolo 21 bis
Uso volontario di ELAN
1. Dal 15 luglio 2025 gli organismi emittenti degli Stati membri possono iniziare a rilasciare o trasmettere titoli in ELAN (ambiente di test).
2. I documenti messi a disposizione in ELAN (ambiente di test) sono considerati test effettuati dagli Stati membri e non hanno valore giuridico.
3. ELAN (ambiente di test) rimane a disposizione degli Stati membri per l'intera durata del periodo transitorio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, al solo scopo di consentire a tutti gli utenti di ELAN di testare il funzionamento del sistema.
4. Dalla data di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono rilasciare titoli di importazione e di esportazione in formato elettronico o su supporto cartaceo usando:
(a) i modelli di cui all'allegato I; oppure
(b) i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui all'allegato I.1.
I documenti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono inoltre essere rilasciati in ELAN (ambiente di test) o trasmessi a tale sistema.
5. Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono iniziare a rilasciare titoli di importazione e di esportazione in ELAN o a trasmetterli a tale sistema.
I documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema a norma del presente paragrafo hanno valore giuridico e possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti agricoli.
Gli organismi emittenti degli Stati membri possono rilasciare titoli in ELAN (ambiente di test) a fini di test dopo la data di cui al primo comma, a condizione che i documenti rilasciati nel sistema non abbiano valore giuridico.
Articolo 21 ter
Uso obbligatorio dei modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX
1. Dal 18 gennaio 2027 tutti i titoli sono rilasciati secondo i modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX di cui all'allegato I.1, a norma delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I titoli rilasciati a norma del paragrafo 1 o i relativi estratti possono essere stampati su supporto cartaceo solo se sono stati trasmessi a ELAN, salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
Quando trasmettono un titolo o un estratto dai sistemi elettronici nazionali a ELAN, gli organismi emittenti trasmettono anche il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all'estratto registrato nel sistema nazionale.
I titoli stampati a norma del primo comma recano una firma valida e il timbro ufficiale dell'organismo emittente competente.
Salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, i titoli o gli estratti stampati su supporto cartaceo che non sono stati trasmessi a ELAN non sono utilizzati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di prodotti agricoli.
3. Le autorità doganali convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato con firma e timbro nel caso di un titolo cartaceo, o mediante un sistema elettronico di convalida nel caso di un titolo elettronico.
Tutte le imputazioni dei quantitativi nei titoli o negli estratti stampati sono registrate dall'organismo emittente competente entro due giorni lavorativi dalla restituzione del titolo o dell'estratto, a decorrere dall'inizio del giorno successivo a quello della restituzione.
4. Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo a norma del paragrafo 2, gli esemplari corrispondenti nel sistema elettronico nazionale non possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica di merci nel territorio dell'Unione o per l'esportazione di merci dal territorio dell'Unione finché l'esemplare cartaceo non è stato restituito e l'organismo emittente non ha:
(a) registrato il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all'estratto in ELAN e nel sistema nazionale; e
(b) indicato che il titolo o l'estratto sarà utilizzato al di fuori di ELAN.
5. Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo a norma del paragrafo 2, i titoli o gli estratti elettronici equivalenti disponibili in ELAN non possono essere utilizzati per l'immissione in libera pratica di merci nel territorio dell'Unione o per l'esportazione di merci dal territorio dell'Unione.
I titoli o gli estratti elettronici possono essere utilizzati solo dopo che gli operatori hanno restituito i titoli o gli estratti corrispondenti stampati agli organismi emittenti e dopo che le imputazioni effettuate dalle autorità doganali sono state registrate in ELAN e, se del caso, nel sistema elettronico nazionale.
6. Le autorità doganali accettano i titoli su supporto cartaceo rilasciati conformemente al modello per titoli di cui all'allegato I, purché siano stati rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 e siano ancora validi conformemente alla normativa dell'Unione pertinente.
Articolo 21 quater
Disponibilità obbligatoria dei titoli in ELAN
1. Dal 17 gennaio 2028 tutti i titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati in ELAN o sono trasmessi a ELAN dai sistemi elettronici nazionali. Da tale data i titoli non disponibili in ELAN non hanno valore giuridico e non sono utilizzati per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di merci.
2. I titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo solo se sono stati trasmessi a ELAN, salvo disposizione contraria delle norme sui periodi di emergenza di cui alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
3. Quando le autorità doganali indicano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato nei titoli o negli estratti elettronici nel sistema elettronico nazionale, gli organismi emittenti registrano tali imputazioni in ELAN o le trasmettono a ELAN entro due giorni lavorativi dal giorno successivo alla data di imputazione.
Articolo 21 quinquies
Uso obbligatorio di ELAN
1. Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche da parte delle autorità doganali dei titoli di importazione e di esportazione e la comunicazione a ELAN dei quantitativi sdoganati sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399.
2. I titoli o gli estratti rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 e stampati su supporto cartaceo non possono essere utilizzati dopo tale data e sono restituiti agli organismi emittenti competenti.
3. Gli organismi emittenti registrano in ELAN o trasmettono a ELAN tutti i dati relativi ai titoli o agli estratti restituiti a norma del primo comma e il quantitativo disponibile tiene conto di tutti i quantitativi immessi in libera pratica o esportati indicati nei titoli restituiti.
4. Una volta registrati a norma del paragrafo 2, i titoli sono validi per l'uso in ELAN.»
;
12) sono inseriti gli allegati I.1 e III, che figurano nell'allegato I.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Altre norme applicabili
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14), il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (*15), i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2447 e (UE) 2016/1239 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. (*16)
________________________
(*14) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj)."
(*15) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj)."
(*16) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 della Commissione, del 6 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) (GU L, 2025/1272, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1272/oj).»;"
2) all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. In deroga al paragrafo 3, se un contingente tariffario include più codici dei prodotti, paesi di origine o aliquote del dazio, gli operatori possono presentare mensilmente domande per i diversi codici dei prodotti o paesi di origine o per le diverse aliquote del dazio. In tal caso le domande sono presentate contemporaneamente. L'autorità emittente le considera una domanda unica.
Inoltre, in deroga al paragrafo 3, se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII indicano codici preceduti da "ex", gli operatori possono presentare domande di titoli indicando i rispettivi codici TARIC o i codici pertinenti preceduti da "ex".»
;
3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Dettagli da inserire in determinate sezioni delle domande dei titoli di importazione e di esportazione
1. Le domande di titoli ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX sono presentate a norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
2. Laddove, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, possano ancora essere utilizzati i moduli di domanda di titolo di importazione e di esportazione di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, le seguenti sezioni sono compilate come segue:
a) nella sezione 20 del modulo di domanda di titolo di importazione, sono indicati i seguenti dati:
i) il numero d'ordine del contingente tariffario di importazione;
ii) il dazio doganale ad valorem e specifico ("dazio doganale del contingente") applicabile al prodotto interessato;
b) ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 7 del modulo di domanda di titolo di esportazione si indica il paese di destinazione e la casella "sì" della medesima sezione deve essere barrata;
c) ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del modulo di domanda di titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella "sì" della medesima sezione deve essere barrata.
3. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico di domanda e di registrazione registrano i dati di cui al paragrafo 2 in tale sistema.»
;
4) all'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:
«5. I titoli per i contingenti tariffari disciplinati dal presente regolamento sono rilasciati per quantitativi espressi in peso di prodotto, tranne quando le relative schede dei contingenti tariffari di cui agli allegati da II a XII indicano il quantitativo totale disponibile per il contingente in equivalente peso calcolato e le autorità competenti indicano il quantitativo globale oggetto del titolo.
6. Se le schede dei contingenti tariffari pertinenti di cui agli allegati da II a XII indicano codici preceduti da "ex", le autorità competenti rilasciano i titoli per i rispettivi codici preceduti da "ex".»
;
5) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Articolo 12
Dettagli da inserire in determinate sezioni dei titoli di importazione e di esportazione
1. I titoli di importazione e di esportazione sono rilasciati a norma delle disposizioni di cui all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e alle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), di tale regolamento.
2. Gli Stati membri che dispongono di un sistema elettronico nazionale adeguano il sistema per rilasciare titoli a norma del paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 1, laddove i titoli di importazione e di esportazione possano essere rilasciati a norma dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del medesimo regolamento di esecuzione, le sezioni seguenti dei modelli di cui a tale allegato sono compilate come segue:
(a) nella sezione 20 del titolo di importazione si indica il numero d'ordine del contingente tariffario;
(b) nella sezione 24 del titolo di importazione si indica il dazio doganale ad valorem e specifico ("dazio doganale del contingente") applicabile al prodotto interessato;
(c) ove specificato negli allegati da II a XIII del presente regolamento, nella sezione 8 del titolo di importazione si indica il paese di origine e la casella "Sì" della medesima sezione deve essere barrata;
(d) nella sezione 19 del titolo di importazione e di esportazione si indica una tolleranza ammessa pari a 0, ad eccezione dei prodotti soggetti a titolo di importazione elencati nella parte I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1237, per i quali la tolleranza ammessa è del 5 % in più e la sezione 24 del titolo di importazione contiene la dicitura "Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18" come stabilito alla parte A dell'allegato XVIII del presente regolamento;
(e) la sezione 24 del titolo di importazione o la sezione 22 del titolo di esportazione contiene la dicitura "L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica", come stabilito alla parte B dell'allegato XVIII.»
;
6) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ove richiesto dagli allegati da II a XIII, una prova valida dell'origine a norma dell'allegato XIV.8 accompagna il titolo e la dichiarazione doganale ed è messa a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri tramite ELAN. I documenti richiesti per la prova dell'origine per ciascun contingente tariffario sono elencati in tali allegati.
Durante i periodi transitori di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272, la prova dell'origine può essere presentata anche se non resa disponibile tramite ELAN, se le disposizioni di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento lo consentono.»
;
7) l'articolo 15 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 15 bis
Certificati di origine in formato elettronico
1. Quando le disposizioni applicabili a un contingente tariffario prevedono che i prodotti agricoli destinati all'immissione in libera pratica nel territorio dell'Unione siano accompagnati da un documento rilasciato da paesi terzi a norma del presente articolo, il documento segue il modello di dati ELAN in conformità dell'allegato XIV.8 del presente regolamento. A tale documento si applicano gli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, ad eccezione dell'articolo 57, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione.
2. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, qualora gli allegati da II a XIII del presente regolamento e l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 facciano riferimento al presente articolo, un certificato di origine relativo a prodotti originari di un paese terzo per il quale sono istituiti regimi speciali di importazione non preferenziali può essere rilasciato sulla base:
(a) del modello di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
(b) del modello di cui alla parte B dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988; oppure
(c) del modulo di cui all'allegato XVII del presente regolamento conformemente alle specifiche tecniche ivi stabilite.»
;
8) all'articolo 16, i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Durante il periodo transitorio di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non mettono a disposizione i propri titoli in ELAN notificano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione e di esportazione che hanno rilasciato per ciascun contingente tariffario, al più tardi:
a) l'ultimo giorno del mese, nel caso in cui le domande di titolo per un contingente tariffario siano presentate nei primi sette giorni di calendario del mese;
b) il 31 dicembre, se le domande di titolo per un contingente tariffario sono presentate dal 23 al 30 novembre.
Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, la notifica è presentata entro sette giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione. Nei casi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, la notifica è presentata entro 14 giorni dalla data in cui la Commissione ha pubblicato il coefficiente di attribuzione.
4. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non rilasciano i titoli tramite ELAN notificano alla Commissione, su richiesta della stessa, i quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione e di esportazione rilasciati. I quantitativi inutilizzati corrispondono alla differenza tra i quantitativi indicati sul retro dei titoli di importazione o di esportazione e i quantitativi per cui tali titoli sono stati rilasciati.
5. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non rilasciano titoli tramite ELAN notificano alla Commissione i quantitativi inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione rispettivamente entro quattro mesi o 210 giorni di calendario successivamente alla scadenza del periodo di validità dei titoli in questione.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, per i titoli di importazione gli Stati membri che non rilasciano i titoli tramite ELAN notificano i quantitativi immessi in libera pratica durante il precedente periodo contingentale entro quattro mesi dalla fine del periodo contingentale.
I quantitativi non utilizzati oggetto dei titoli di importazione basati su documenti rilasciati da paesi terzi non devono essere notificati.»
;
9) l'articolo 17 è così modificato:
(a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Per ciascun certificato di autenticità, certificato IMA 1 o certificato di ammissibilità presentato da un operatore in relazione a contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, gli Stati membri mettono a disposizione il titolo corrispondente in ELAN.
Sono validi solo i titoli disponibili in ELAN, tranne nei casi in cui si applica la sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, gli Stati membri che non rilasciano titoli tramite ELAN notificano alla Commissione, per ciascun certificato di autenticità, certificato IMA 1 o certificato di ammissibilità presentato da un operatore in relazione ai contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, il numero del titolo corrispondente che hanno rilasciato e i quantitativi oggetto di tale titolo. La notifica è effettuata prima che il titolo rilasciato sia messo a disposizione dell'operatore.»
;
(b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate a norma dei regolamenti delegati (UE) 2017/1183 (*17) e (UE) 2025/1269 (*18), e ai regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1185 (*19) e (UE) 2025/1272.
________________________
(*17) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj)."
(*18) Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj)."
(*19) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione ( GU L 171 del 4.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).»;"
10) gli articoli 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 22
Contenuto della domanda e del titolo
1. Nella sezione "Destinazione" del titolo ELAN1L-AGRIM si indica il codice ISO 3166-1 alpha-2 di:
(a) Spagna, per i contingenti tariffari con i numeri d'ordine 09.4120 e 09.4122; e
(b) Portogallo, per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4121.
2. Le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono indicare il nome completo del paese di destinazione o il codice ISO 3166-1 alpha-2.
3. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, le domande di titoli di importazione e i titoli rilasciati a norma dell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione recano in ogni caso nella sezione 24 una delle diciture elencate nell'allegato XIV.1 del presente regolamento.
Articolo 23
Notifiche alla Commissione
Dalla data di applicazione del dazio zero all'importazione di cui all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/760 entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) del quindicesimo giorno di ogni mese, le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione per via elettronica i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli per numero d'ordine.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, e a meno che non rilascino titoli in ELAN, prima della fine del mese le autorità spagnole e portoghesi competenti notificano alla Commissione, per via elettronica, i quantitativi totali per codice NC per i quali sono stati emessi titoli di importazione.»
;
11) gli articoli 28 e 29 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 28
Documenti di esportazione
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell'ambito dei contingenti tariffari 09.4128, 09.4129 e 09.4149 sono accompagnate dal certificato di esportazione redatto a norma delle disposizioni dell'allegato XIV.8 o, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, dall'originale del certificato di esportazione, il cui modello figura nell'allegato XIV.2.
Le domande di titoli di importazione presentate per riso e rotture di riso nell'ambito del contingente tariffario 09.4127 sono sempre accompagnate dal certificato di esportazione in originale, il cui modello figura nella parte C dell'allegato XIV.2.
I documenti di cui al primo e al secondo comma sono rilasciati dall'autorità competente dei paesi terzi ivi indicata. Il quantitativo indicato nelle domande di titoli di importazione non può superare il quantitativo indicato nei titoli di esportazione.
Articolo 29
Contenuto del titolo
Nella sezione "Paese di origine" dei titoli ELAN1L-AGRIM per tutti i numeri d'ordine elencati nell'allegato III, ad eccezione dei numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, è indicato il paese di origine a norma delle istruzioni di cui all'allegato III.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nei titoli di importazione rilasciati sulla base dell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione per tutti i numeri d'ordine elencati nell'allegato III, ad eccezione dei numeri d'ordine 09.4138, 09.4148, 09.4166, 09.4168, 09.4119, 09.4130 e 09.4154, è indicato il paese di origine nella sezione 8 e la casella "Sì" di tale sezione è barrata.
In deroga all'articolo 6, paragrafo 5, le domande di titoli di importazione per i contingenti tariffari 09.4729, 09.4730 e 09.4731 si riferiscono a un unico numero d'ordine e a un unico codice NC. La designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)" e "Elenco dei prodotti. Codice NC" della domanda di titoli. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nei titoli di importazione rilasciati in base all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, la designazione delle merci e il loro codice NC sono indicati rispettivamente nelle sezioni 15 e 16 della domanda di titoli.»
;
12) l'articolo 29 bis è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di autenticità", rilasciato da un organismo competente del Vietnam di cui all'allegato III, attestante che il riso appartiene a una delle varietà specifiche di riso "Fragrant" previste per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4731, è redatto a norma delle disposizioni di cui all'allegato XIV.8. Il certificato di autenticità è compilato in lingua inglese e comunicato a ELAN.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, il certificato di autenticità può essere redatto in alternativa su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato XIV.2 RISO - parte D. Origine Vietnam. I moduli sono redatti e compilati in lingua inglese.»
;
(b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di autenticità", è valido 120 giorni dalla data del rilascio. Esso è valido soltanto se tutte le sezioni sono debitamente compilate e se è firmato. Per essere ritenuto debitamente firmato, esso indica il luogo e la data del rilascio e reca il sigillo elettronico in ELAN.
In alternativa, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, il certificato di autenticità può essere considerato debitamente firmato se indica il luogo e la data del rilascio e se reca il timbro dell'organismo che lo ha rilasciato e la firma della persona o delle persone abilitate a tal fine.»
;
13) l'articolo 34 è così modificato:
(a) al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) il codice "SUG01" è inserito nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" del titolo. La domanda di titolo può recare il codice "SUG01" o "zucchero destinato alla raffinazione". A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, "zucchero destinato alla raffinazione" è indicato nella sezione 20 dei moduli di domanda e dei titoli basati sull'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»;
(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319, 09.4320, 09.4321, 09.4329 e 09.4330, nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" del titolo figurano le diciture elencate nelle schede pertinenti dell'allegato IV.
Le domande di titolo possono recare le diciture elencate nelle schede pertinenti dell'allegato IV oppure "zucchero destinato alla raffinazione" e "Zucchero concessioni OMC importato a norma del titolo III, capo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761".
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, per i contingenti elencati al primo comma del presente paragrafo, nelle domande di titoli e nei titoli stessi basati sull'allegato I di tale regolamento di esecuzione, nella sezione 20 del modulo di domanda del titolo e nel titolo stesso figura una delle diciture elencate nella parte A dell'allegato XIV.3 del presente regolamento.»
;
14) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Articolo 35
Contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327
Per i contingenti tariffari per lo zucchero con i numeri d'ordine 09.4324, 09.4325, 09.4326 e 09.4327, si applicano tutti i requisiti seguenti:
1. Le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'originale dell'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Titolo di esportazione", redatto conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XIV.8 o, in alternativa, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, redatto conformemente al modello di cui alla parte C all'allegato XIV.3 rilasciato dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo indicato nella domanda di titolo di importazione non può superare il quantitativo indicato nel titolo di esportazione.
2. Il codice "SUG03" o il testo corrispondente di cui all'allegato I.1, parte A.1, lettera p), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è indicato nella sezione "Condizioni particolari/note particolari" a norma delle istruzioni contenute nella rispettiva scheda del contingente tariffario. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nella sezione 20 del modulo di domanda e del titolo è inserita una delle diciture di cui alla parte B dell'allegato XIV.3. del presente regolamento.»
;
15) all'articolo 39, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) che sia disponibile in ELAN un ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di origine", rilasciato dalle autorità nazionali competenti del paese interessato a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, e dell'allegato XIV.8 del presente regolamento o, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, che sia presentato un certificato di origine, rilasciato dalle autorità nazionali competenti del paese interessato a norma degli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;»;
16) l'articolo 43 è così modificato:
(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. All'atto dell'immissione in libera pratica dei quantitativi importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, l'importatore presenta all'autorità doganale un titolo ELAN1L-AGRIM e un ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di autenticità" o, in alternativa, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, un titolo di importazione e un certificato di autenticità o una copia dello stesso.
3. Gli ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di autenticità", sono redatti a norma delle disposizioni di cui all'allegato XIV.8. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, i certificati di autenticità possono essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato XIV.4.»
;
(b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le domande per il contingente tariffario 09.4002 possono riguardare, per lo stesso numero d'ordine del contingente, uno o più prodotti dei codici dei prodotti o dei gruppi di codici dei prodotti elencati nell'allegato XV, parte A, per tale contingente tariffario. Qualora le domande riguardino più codici dei prodotti, i rispettivi quantitativi chiesti sono specificati per codice del prodotto o gruppo di codici dei prodotti. Tutti i codici dei prodotti devono essere indicati nella sezione "Elenco dei prodotti. Codice NC" e la relativa designazione è indicata nella sezione "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)".
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, le domande di titoli e i titoli basati sul modello riportato nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione indicano i codici NC nella sezione 16 e la loro designazione è indicata nella sezione 15.»
;
17) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:
«Articolo 44
Domande e rilascio di titoli di importazione per i contingenti tariffari gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi
1. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano, nella sezione "Paese di origine", le indicazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella "Diciture specifiche da indicare sul titolo" dell'allegato VIII.
Le domande di titoli di importazione e i titoli di importazione che, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, si basano sul modello di cui all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, recano, nella sezione 8, le informazioni specificate, per il contingente tariffario corrispondente, nella casella "Diciture specifiche da indicare sul titolo" dell'allegato VIII del presente regolamento.
2. Quando presentano domanda di titolo di importazione, i richiedenti trasmettono all'autorità emittente una copia dell'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di autenticità" o "Certificato di ammissibilità" o, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, un certificato di autenticità o di un certificato di ammissibilità. In quest'ultimo caso le autorità competenti possono rilasciare il titolo di importazione soltanto se ritengono che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità o nel certificato di ammissibilità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione.
Qualora, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, il paese terzo emittente comunichi il documento alla Commissione attraverso il sistema di informazione istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 e le informazioni contenute nel documento presentato non siano conformi alle informazioni fornite dalla Commissione, o qualora sia stata presentata solo una copia del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità in luogo dell'originale, le autorità competenti chiedono al richiedente di costituire una cauzione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 45 del presente regolamento.»
;
18) all'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva una volta accertate le informazioni disponibili in ELAN.
Qualora, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, il paese terzo emittente comunichi il documento alla Commissione attraverso il sistema di informazione istituito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185, gli Stati membri svincolano la cauzione aggiuntiva dopo aver ricevuto l'originale del certificato di autenticità o del certificato di ammissibilità e aver accertato che il suo contenuto corrisponde alle informazioni ricevute dalla Commissione.»
;
19) l'articolo 46 bis è così modificato:
(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I certificati di ammissibilità sono redatti conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XIV.8 o, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, secondo il modello di cui all'allegato XIV.6.»
;
(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. I certificati di ammissibilità sono considerati correttamente vistati se seguono:
(a) il modello ELAN1L-TCDOC, se sono conformi agli obblighi di visto di cui all'allegato XIV.8;
(b) il modello di cui all'allegato XIV.6 del presente regolamento, oppure stampati su carta se indicano il luogo e la data di emissione, se recano un timbro stampato o il timbro dell'autorità emittente e se sono firmati dalla persona o dalle persone a ciò abilitate, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento o a causa dell'indisponibilità temporanea di ELAN a norma della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.»
;
20) all'articolo 47, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ELAN1L-TCDOC, sottotipo "Certificato di autenticità", o i certificati di autenticità basati sull'allegato XIV.4, se il loro uso è consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale.»
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21) all'articolo 49, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, nei titoli basati sul modello di cui all'allegato I di tale regolamento di esecuzione, le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, i certificati IMA 1 possono essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato XIV.5.»
;
22) all'articolo 50, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, nei titoli basati sul modello di cui all'allegato I di tale regolamento di esecuzione, le autorità doganali indicano il numero di serie del certificato IMA 1 nella sezione 31 del titolo di importazione.
3. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, i certificati IMA 1 possono essere redatti conformemente al modello di cui all'allegato XIV.5.»
;
23) l'articolo 53 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I certificati IMA 1 sono redatti conformemente al modello ELAN1L-TCDOC a norma delle disposizioni di cui all'allegato XIV.8, tranne quando le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies consentono di redigerli conformemente al modello di cui all'allegato XIV.5. Tuttavia la casella 3, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non vengono compilate.
Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.»
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(b) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. I casi in cui i certificati IMA 1 redatti conformemente al modello di cui all'allegato XIV.5 a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies possono essere annullati, modificati, sostituiti o corretti sono indicati in tale allegato.
6. L'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "IMA 1", è messo a disposizione tramite ELAN unitamente al corrispondente titolo di importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro importatore all'atto stesso della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nell'Unione.
Se consentito dalle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, l'ELAN1L-TCDOC può essere sostituito dal certificato IMA 1 di cui all'allegato XIV.5 e presentato alle autorità doganali unitamente ai documenti elencati al primo comma del presente paragrafo.»
;
24) l'articolo 54 è così modificato:
(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XIV.5 e si considera debitamente vidimato se:
(a) laddove sia convalidato in ELAN, è conforme all'ELAN1L-TCDOC a norma delle disposizioni di cui all'allegato XIV.8; o,
(b) reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona a ciò autorizzata nel caso di certificati redatti conformemente al modello di cui all'allegato XIV.5.»
;
(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituito dalla seguente:
«c) si impegna ad inviare alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato recante il numero di identificazione correlato e il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio o comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a notificare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati. Tale notifica avviene in ELAN o, se il certificato segue il modello di cui all'allegato XIV.5, tramite il sistema di informazione di cui all'articolo 72, paragrafo 8.»;
25) l'articolo 59 è così modificato:
(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. La sezione "Elenco dei prodotti. Codice NC" di ELAN1L-AGREX o la sezione 16 delle domande di titoli e dei titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 recano il codice a otto cifre della NC. Tuttavia i titoli sono validi anche per qualsiasi altro codice che rientri nella voce NC 0406.»
;
(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
(a) la sezione "Paese di destinazione" indica il codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Uniti d'America; la domanda di titolo di esportazione può, in alternativa, indicare il nome completo degli Stati Uniti d'America. Nelle domande di titoli e nei titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 7 indica come paese di destinazione "Stati Uniti d'America"; la casella "Sì" in tale sezione deve essere barrata;
(b) la sezione "Condizioni particolari/note particolari" è compilata a norma dell'allegato XIII e delle istruzioni pubblicate nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. La domanda di titolo di esportazione può, in alternativa, essere compilata con la dicitura "Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC";
(c) per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 20 indica:
i) "Per l'esportazione verso gli Stati Uniti d'America";
ii) "Contingente per l'anno civile xxxx - articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761";
iii) "Identificazione del contingente: ...";
iv) "valido dal 1° gennaio al 31 dicembre xxxx";
(d) per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 22 indica: "Il titolo è valido per tutti i prodotti che rientrano nella voce 0406 della NC".»
;
26) all'articolo 61, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, al più tardi il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri che non rilasciano i titoli tramite ELAN notificano alla Commissione i quantitativi, suddivisi per codice NC, per i quali hanno rilasciato titoli.»
;
27) all'articolo 64, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso contengono le seguenti informazioni:
(a) la sezione "Paese di destinazione" indica il codice ISO 3166-1 alpha-2 del Canada; la domanda di titolo di esportazione può, in alternativa, indicare il nome completo del Canada. Nelle domande di titoli e nei titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 7 indica come paese di destinazione "Canada"; la casella "Sì" in tale sezione deve essere barrata;
(b) la sezione "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)" o la sezione 15, per le domande di titoli e i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 riporta la designazione delle merci secondo la nomenclatura combinata a livello di sei cifre per i prodotti di cui ai codici NC 0406 10, 0406 20, 0406 30 e 0406 40 e di otto cifre per i prodotti di cui al codice NC 0406 90. Tali sezioni possono contenere al massimo sei prodotti così designati;
(c) la sezione "Elenco dei prodotti. Codice NC" o la sezione 16, per le domande di titoli e i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, riporta il codice NC a otto cifre e il quantitativo espresso in chilogrammi per ciascun prodotto di cui, rispettivamente, alla sezione "Elenco dei prodotti. Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)" o alla sezione 15. Il titolo è valido unicamente per i prodotti e i quantitativi così designati;
(d) per i titoli basati sul modello ELAN1L-AGREX, il quantitativo è indicato a norma delle istruzioni di cui all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, le sezioni 17 e 18 indicano il quantitativo totale di prodotti di cui alla sezione 16;
(e) per i titoli basati sul modello ELAN1L-AGREX, la sezione "Condizioni particolari/note particolari" reca il codice CA03 e, a seconda dei casi:
i) il codice "CA01" per i formaggi esportati in Canada direttamente; le domande di titoli basate sul modello di dati ELAN1L-AGREX possono, in alternativa, recare "Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761";
ii) il codice "CA02" per i formaggi esportati in Canada via New York o via un altro paese terzo; le domande di titoli basate sul modello di dati ELAN1L-AGREX possono, in alternativa, recare "Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761";
(f) per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 20 reca, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:
i) "Formaggi destinati all'esportazione diretta in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 - Contingente per l'anno civile xxxx";
ii) "Formaggi destinati all'esportazione diretta/via New York in Canada. Articolo 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 - Contingente per l'anno civile xxxx".
Se il formaggio è trasportato in Canada passando per paesi terzi, tali paesi sono indicati al posto della dicitura "New York" o unitamente ad essa;
(g) per le domande di titoli e per i titoli basati sul modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, la sezione 22 indica: "senza restituzione all'esportazione".»
;
28) all'articolo 71, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esportazione di prodotti soggetti a contingenti tariffari di esportazione gestiti da paesi terzi è subordinata alla disponibilità in ELAN di un titolo di esportazione AGREX come indicato nell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
A norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, in deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono rilasciare titoli anche conformemente al modello di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»
;
29) l'articolo 72 è così modificato:
(a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Ad eccezione dei contingenti tariffari di cui agli articoli 49 e 50, unitamente alla domanda di titolo di importazione gli operatori forniscono all'autorità emittente tutti i dettagli necessari per estrarre da ELAN il documento di accompagnamento rilasciato dal paese terzo di cui alla scheda pertinente degli allegati da II a XII. La domanda è presentata entro il periodo di validità del documento di accompagnamento pertinente del paese terzo e non oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale in questione.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, gli operatori forniscono all'autorità emittente dello Stato membro di importazione l'originale del documento di accompagnamento rilasciato dal paese terzo di cui alla scheda pertinente degli allegati da II a XII del presente regolamento.
4. L'autorità emittente verifica che le informazioni contenute nel documento di accompagnamento rilasciato dal paese terzo siano complete e, in tal caso, l'autorità emittente rilascia i titoli di importazione senza indugio, entro sei giorni di calendario dal ricevimento della domanda dell'operatore.»
;
(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'autorità emittente indica nella sezione "Numero TCDOC" del titolo rilasciato a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 il numero di serie del documento di accompagnamento pertinente rilasciato dal paese terzo. Il quantitativo è espresso in unità intere, arrotondato al chilogrammo più vicino conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
I documenti di accompagnamento originali rilasciati su supporto cartaceo da paesi terzi sono conservati dall'autorità emittente. La copia è restituita al richiedente per le procedure doganali laddove così previsto al titolo III del presente regolamento.»
;
(c) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
«8. Una volta che il paese esportatore ha rilasciato uno o più documenti di accompagnamento pertinenti, informa immediatamente la Commissione in ELAN del rilascio di tali documenti.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del presente regolamento, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, lo scambio di documenti e informazioni tra la Commissione e un paese esportatore ha luogo mediante il sistema di informazione istituito dalla Commissione in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
In caso di indisponibilità temporanea di ELAN, si applicano le disposizioni alla sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.»
;
30) al titolo IV, «Disposizioni finali», dopo l'articolo 72 sono inseriti gli articoli da 72 bis a 72 quinquies seguenti:
«Articolo 72 bis
Uso volontario di ELAN
1. Dal 15 luglio 2025 le autorità emittenti dei paesi terzi possono iniziare a rilasciare o trasmettere documenti in ELAN (ambiente di test).
2. I documenti messi a disposizione in ELAN (ambiente di test) sono considerati test effettuati dalle autorità emittenti e non hanno valore giuridico.
3. ELAN (ambiente di test) rimane a disposizione dei paesi terzi fino alla data di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, al solo scopo di consentire a tutti gli utenti di ELAN di testare il funzionamento del sistema.
4. Dalla data di cui al paragrafo 1, le autorità emittenti dei paesi terzi possono rilasciare i documenti richiesti dalla normativa dell'Unione pertinente usando:
(a) i modelli di cui all'allegato XIV.2, parti A, B e D, agli allegati da XIV.3 a XIV.7 e all'allegato XVII del presente regolamento, nonché quelli di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all'articolo 31, paragrafo 5, all'allegato II, parti da B a G, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (*20); oppure
(b) il modello ELAN1L-TCDOC compilato conformemente agli obblighi di cui all'allegato XIV.8.
I documenti di cui al primo comma, lettere a) e b), possono inoltre essere rilasciati in ELAN (ambiente di test) o trasmessi a tale sistema.
Articolo 72 ter
ELAN1L-TCDOC stampato da ELAN
1. I paesi terzi possono mettere a disposizione i documenti in ELAN prima della data di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1.
2. Quando i documenti di cui al paragrafo 1 sono una condizione preliminare per il rilascio dei titoli di importazione e devono essere messi a disposizione delle autorità doganali su carta, essi sono stampati da parte delle autorità emittenti da ELAN su richiesta dell'operatore economico.
Articolo 72 quater
Uso obbligatorio del modello di dati ELAN1L-TCDOC
1. Dal 17 gennaio 2028 tutte le autorità emittenti dei paesi terzi rilasciano i documenti richiesti dalla normativa dell'Unione pertinente a norma dell'allegato XIV.8.
2. Le autorità emittenti dei paesi terzi rilasciano i documenti richiesti dalla normativa dell'Unione pertinente in ELAN o nei rispettivi sistemi elettronici nazionali. In quest'ultimo caso trasmettono i documenti anche a ELAN.
3. I documenti che non soddisfano gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non hanno valore giuridico e non sono utilizzati per l'immissione in libera pratica nel territorio dell'Unione di prodotti agricoli.
4. Se i documenti rilasciati dai paesi terzi sono una condizione preliminare per la presentazione delle domande di titoli di importazione e devono essere presentati anche in dogana per l'immissione in libera pratica delle merci, le autorità emittenti degli Stati membri possono, su richiesta del titolare o del suo rappresentante, stampare da ELAN i documenti rilasciati da paesi terzi.
Le autorità dell'Unione che stampano documenti rilasciati da paesi terzi indicano sul documento stampato:
a) la data in cui il documento è stato stampato;
b) la firma del funzionario che l'ha stampato;
c) il timbro o il sigillo in corso di validità dell'autorità che si occupa della stampa.
5. Le autorità doganali accettano i documenti rilasciati da paesi terzi conformemente ai modelli di documenti cartacei di cui all'allegato XIV.2, parti A, B e D, agli allegati da XIV.3 a XIV.7 e all'allegato XVII del presente regolamento, nonché quelli di cui all'allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, all'allegato II, parti da B a G, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834, purché siano stati rilasciati prima della data di cui al paragrafo 1 del presente articolo e siano ancora validi conformemente alla normativa dell'Unione pertinente.
Articolo 72 quinquies
Uso obbligatorio di ELAN
1. Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatiche e la comunicazione, da parte delle autorità doganali, delle informazioni relative allo sdoganamento dei documenti rilasciati da paesi terzi a norma dell'articolo 72 quater del presente regolamento sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399.
2. I documenti rilasciati da paesi terzi prima della data di cui al paragrafo 1 e stampati su carta restano validi conformemente alla normativa dell'Unione pertinente.
________________________
(*20) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).»;"
31) gli allegati da II a XIV sono modificati a norma dell'allegato II del presente regolamento;
32) è aggiunto un nuovo allegato XVIII, il cui testo figura nell'allegato III del presente regolamento.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:
1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170, 09.0171, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.»
;
2) l'articolo 4 è così modificato:
(a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando la prova di origine è costituita dal certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali, esso rispetta i requisiti di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, e all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (*21).
Se durante il periodo transitorio le norme di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento lo consentono, il paese terzo che rilascia il documento che non utilizza ELAN può rilasciare il documento di cui al primo comma conformemente ai requisiti di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
________________________
(*21) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;"
(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Quando sono richiesti ulteriori documenti, essi sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato I del presente regolamento o ai requisiti di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 nei casi in cui si applica il modello di dati ELAN1L-TCDOC.
A norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 bis del presente regolamento, se il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, i documenti di cui al primo comma sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato I del presente regolamento.»
;
3) l'articolo 13 è così modificato:
(a) il titolo è sostituito dal seguente:
«Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 e 09.0171»;
(b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0170 e 09.0171 sono soggette alla presentazione del certificato di origine.
2. Il certificato di origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, il certificato di origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciato secondo il modello di certificato di origine di cui all'allegato II, parte B, del presente regolamento.»
;
(c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L'autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell'allegato III nella sezione "Note particolari/condizioni particolari (Testo libero)" nell'ELAN1L-TCDOC, sottotipo "certificato di origine" o, in alternativa, se durante i periodi transitori disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 31 bis tale autorità non utilizza ELAN, nella sezione "Osservazioni" del certificato di origine.»
;
(d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio si applicano i tassi di conversione stabiliti all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione (*22).
________________________
(*22) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).»;"
4) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I prodotti da immettere in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033, sono accompagnati da un certificato di autenticità conformemente ai requisiti di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine elencate nell'allegato IV del presente regolamento e attestante le caratteristiche specifiche dei prodotti di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 quater, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, il certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine elencate nell'allegato IV e attestante le caratteristiche specifiche dei prodotti di cui all'articolo 14 è rilasciato secondo il modello di cui all'allegato II, parti C, D ed E.»
;
5) all'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. I certificati di autenticità sono validi solo se compilati e vistati dalle autorità competenti. Essi dovrebbero essere rilasciati conformemente ai requisiti di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
Se, a norma delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 quater, il paese terzo che rilascia il documento non utilizza ELAN, il certificato di autenticità è considerato regolarmente vistato quando riporta il luogo e la data di emissione, reca il sigillo stampato o il timbro dell'autorità emittente ed è sottoscritto da chi ne ha i relativi poteri.»
;
6) l'articolo 25 è così modificato:
(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il certificato di autenticità è redatto conformemente ai requisiti di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 o, in alternativa, se consentito dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento e se l'autorità emittente del paese terzo non utilizza ELAN, conformemente al modello che figura all'allegato II, parte G, del presente regolamento.
3. La sezione "Note particolari/condizioni particolari" o il retro del certificato di autenticità rilasciato sulla base del modello di cui all'allegato II, parte G, indica che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell'articolo 24.»
;
(b) i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;
7) all'articolo 31, dopo il paragrafo 5, è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
«6. Il documento di cui al paragrafo 5 del presente articolo è rilasciato conformemente ai requisiti di cui all'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, a meno che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 31 quater del presente regolamento non consentano all'autorità o all'agenzia competente del paese terzo di origine di rilasciarlo a norma dell'allegato I del presente regolamento.»
;
8) il capo III, «Disposizioni finali», è così modificato:
(a) il titolo del capo è sostituito dal seguente:
«DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI»;
(b) è inserito l'articolo 31 quater seguente:
«Articolo 31 quater
Disposizioni transitorie applicabili all'ELAN1L-TCDOC
Laddove le disposizioni del presente regolamento e dell'allegato I del presente regolamento impongano ai paesi terzi di rilasciare documenti in conformità dell'allegato XIV.8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies di tale regolamento di esecuzione.»
;
9) Gli allegati I e II sono modificati a norma dell'allegato IV del presente regolamento.
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 è così modificato:
1) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 8
Domanda di titolo d'importazione
1. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati indicata all'articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 reca:
(a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine e la menzione "sì" contrassegnata con una crocetta;
(b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.
2. La domanda di titolo d'importazione del riso Basmati indicata all'articolo 176, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i titoli rilasciati a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, reca:
(a) il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine nella sezione "Paese di origine" o, in alternativa, il nome completo del paese di origine;
(b) il codice BA01 nella sezione "Note particolari/condizioni particolari" o, in alternativa, la voce corrispondente di cui all'allegato I.1, parte A.1, lettera p), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Articolo 9
Certificato di autenticità
1. Il certificato di autenticità di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 è redatto su un formulario il cui modello è riportato all'allegato II del presente regolamento.
Il testo del formulario nelle altre lingue dell'Unione è pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I certificati di autenticità possono essere archiviati ed essere resi disponibili nel sistema elettronico ELAN che sarà istituito dalla Commissione.
2. L'autorità che rilascia il titolo d'importazione conserva l'originale del certificato di autenticità e ne rimette un duplicato al richiedente.
Il certificato di autenticità è valido novanta giorni dalla data del rilascio.
E' valido solo se le caselle vi sono debitamente compilate ed è firmato.
3. Ai sensi dell'articolo 72 quater del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (*23), dal 17 gennaio 2028 i certificati di autenticità sono rilasciati in ELAN in conformità dell'allegato XIV.8 di tale regolamento di esecuzione e recano il sottotipo di documento "Certificato di autenticità".
4. Le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 72 bis a 72 quinquies del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 si applicano ai certificati di autenticità di cui al presente articolo.
________________________
(*23) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).»;"
2) all'articolo 10, dopo il paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. I titoli d'importazione del riso Basmati rilasciati a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 recano:
(a) il codice ISO 3166-1 alpha-2 del paese di origine nella sezione "Paese di origine";
(b) il codice BA01 nella sezione "Note particolari/condizioni particolari" con la voce corrispondente di cui all'allegato I.1, parte A.1, lettera p), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.»
;
3) al capo 5, «Disposizioni finali», dopo l'articolo 43 è inserito il seguente articolo 43 bis:
«Articolo 43 bis
Disposizioni transitorie applicabili ai titoli d'importazione basati sull'allegato I.1 del regolamento (UE) 2016/1239
Laddove le disposizioni del presente regolamento si riferiscano ai titoli d'importazione a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239, si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies di tale regolamento di esecuzione.».
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2025
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO III
Nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, dopo l'allegato XVII è aggiunto l'allegato XVIII seguente:
««ALLEGATO XVIII
PARTE A
- in bulgaro: Мито в рамките на квотата, което се прилага спрямо количеството, посочено в раздели 17 и 18
- in spagnolo: Derecho contingentario aplicable a la cantidad indicada en las secciones 17 y 18
- in ceco: Clo v rámci kvóty uplatňované na množství uvedené v kolonkách 17 a 18
- in danese: Toldsats inden for kontingentet gældende for den mængde, der er angivet i afdeling 17 og 18
- in tedesco: Kontingentszollsatz für die in den Feldern 17 und 18 angegebene Menge
- in estone: Punktides 17 ja 18 nimetatud koguse suhtes kohaldatav kvoodijärgne tollimaksumäär
- in greco: Εντός ποσόστωσης δασμός που εφαρμόζεται στην ποσότητα η οποία αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18
- in inglese: In-quota duty applicable to the quantity specified in Sections 17 and 18
- in francese: Droit contingentaire applicable à la quantité spécifiée aux Sections 17 et 18
- in croato: stopa carine unutar kvote koja se primjenjuje na količinu navedenu u odjeljcima 17. i 18
- in italiano: Dazio contingentale applicabile al quantitativo specificato nelle sezioni 17 e 18
- in lettone: Kvotas maksājuma likme, kas piemērojama 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam
- in lituano: muitas, taikomas 17 ir 18 skyriuose nurodytiems kvotos neviršijantiems kiekiams
- in ungherese: A 17. és 18. szakaszban meghatározott mennyiségre alkalmazandó vámkontingensen belüli vámtétel
- in maltese: Dazju fil-kwota applikabbli għall-kwantità speċifikata fit- Taqsimiet 17 u 18
- in neerlandese: Het contingentrecht geldt voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid
- in polacco: stawka celna w ramach kontyngentu mająca zastosowanie do ilości określonej w sekcjach 17 i 18
- in portoghese: Direito dentro do contingente aplicável à quantidade especificada nas casas 17 e 18
- in rumeno: Taxă vamală contingentară aplicabilă cantităţii specificate în secţiunile 17 și 18
- in slovacco: Clo v rámci kvóty uplatniteľné na množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18
- in sloveno: Dajatev v okviru kvote, ki se uporablja za količino iz oddelkov 17 in 18
- in finlandese: 17 ja 18 kohdassa tarkoitettuun määrään sovellettava kiintiötulli
- in svedese: Tillämplig tullsats inom kvoten för den kvantitet som anges i fälten 17 och 18.
PARTE B
- in bulgaro: Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 не се прилага
- in spagnolo: No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE, Euratom) n o 1182/71
- in ceco: Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS, Euratom) č. 1182/71 se nepoužije
- in danese: Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse
- in tedesco: Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung
- in estone: Määruse (EMÜ, Euratom) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata
- in greco: Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται
- in inglese: Article 3(4) of Regulation (EEC, Euratom) No 1182/71 shall not apply
- in francese: L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 ne s'applique pas
- in croato: Članak 3. stavak 4. Uredbe (EEZ, Euratom) br. 1182/71 se ne primjenjuje
- in italiano: L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 non si applica
- in lettone: Regulas (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro
- in lituano: Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma
- in ungherese: Az 1182/71/EGK, Euratom rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni
- in maltese: L-Artikolu 3(4) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 ma għandux japplika
- in neerlandese: Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 is niet van toepassing
- in polacco: Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG, Euratom) nr 1182/71 nie ma zastosowania
- in portoghese: O artigo 3. o, n. o 4, do Regulamento (CEE, Euratom) n. o 1182/71 não é aplicável
- in rumeno: Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 nu se aplică
- in slovacco: Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS, Euratom) č. 1182/71 sa neuplatňuje
- in sloveno: Člen 3(4) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71 se ne uporablja
- in finlandese: Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta
- in svedese: Artikel 3.4 i förordning (EEG, Euartom) nr 1182/71 skall inte tillämpas.
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