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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1272 DELLA COMMISSIONE, 6 maggio 2025

G.U.U.E. 10 luglio 2025, Serie L

Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 11 luglio 2025

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 14

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 223, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme che disciplinano gli scambi internazionali di prodotti agricoli, comprese le prescrizioni per garantire l'effettiva applicazione delle formalità attinenti agli scambi.

2) Per sostenere l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e razionalizzare la cooperazione tra le autorità competenti, è opportuno istituire un sistema elettronico per gestire le formalità attinenti agli scambi agricoli in modo sicuro e affidabile. Tale sistema dovrebbe essere denominato sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (Electronic system for Agricultural Non-customs formalities, ELAN) e dovrebbe essere sviluppato come modulo indipendente del sistema esperto per il controllo degli scambi (Trade Control and Expert System, TRACES) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2). ELAN dovrebbe conservare e trattare i documenti necessari per l'espletamento delle formalità non doganali dell'Unione attinenti agli scambi di prodotti agricoli, come previsto dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1239 (3), (UE) 2020/761 (4), (UE) 2020/1988 (5) e (UE) 2023/2834 (6) della Commissione.

3) Al fine di facilitare la cooperazione e garantire un agevole scambio di informazioni tra le autorità o gli organismi emittenti pertinenti e le autorità doganali, ELAN dovrebbe essere interconnesso con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

4) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le definizioni e le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione (8).

5) ELAN dovrebbe essere collegato al sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (European Union Customs Single Window Certificates Exchange System, EU CSW-CERTEX) e ai sistemi elettronici utilizzati dagli Stati membri e dai paesi terzi per redigere i documenti contemplati da ELAN. Tale collegamento tra i sistemi dovrebbe consentire lo scambio di informazioni che certifichino l'espletamento delle formalità non doganali per i prodotti agricoli oggetto di scambi tra l'Unione e i paesi terzi.

6) I documenti dovrebbero essere redatti direttamente in ELAN o a esso trasmessi tramite i sistemi nazionali degli Stati membri. I principi di protezione dei dati contenuti nei regolamenti (UE) 2016/679 (9) e (UE) 2018/1725 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei documenti rilasciati da ELAN o trasmessi all'ELAN in conformità del presente regolamento.

7) E' opportuno tenere conto del fatto che sia ELAN che i sistemi nazionali a esso collegati potrebbero essere temporaneamente indisponibili a causa di interventi di manutenzione o di problemi tecnici imprevisti. In caso di interventi di manutenzione, la Commissione dovrebbe informare gli utenti in tempo utile, al fine di ridurre al minimo eventuali disagi. In caso di indisponibilità del sistema e indipendentemente dalla causa, la Commissione dovrebbe stabilire norme chiare per garantire la continuità operativa sia per gli utenti ELAN che per gli operatori economici.

8) E' opportuno stabilire disposizioni per consentire alle autorità e agli organismi emittenti di redigere documenti in caso di indisponibilità parziale o totale di ELAN. Analogamente il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni che consentano alle autorità doganali di effettuare controlli dei documenti conservati in ELAN anche durante i periodi di indisponibilità temporanea del sistema.

9) Per dare agli Stati membri il tempo di acquisire familiarità con il sistema ELAN e i relativi obblighi, l'uso di ELAN dovrebbe essere gradualmente introdotto tra il 15 luglio 2025 e il 18 settembre 2028. Dal 15 luglio 2025 ELAN dovrebbe essere disponibile per essere testato. Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri potranno iniziare a mettere a disposizione in ELAN titoli aventi valore giuridico per lo sdoganamento. Dal 18 gennaio 2027 i titoli dovrebbero essere rilasciati in conformità dei modelli di dati di cui all'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. A partire dal 17 gennaio 2028 tutti i documenti contemplati da ELAN rilasciati dagli Stati membri e dai paesi terzi dovrebbero essere resi disponibili in ELAN. Il 6 ottobre 2028 le autorità doganali dovrebbero iniziare a effettuare operazioni di sdoganamento sui documenti presenti in ELAN tramite EU CSW-CERTEX.

10) A norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 26 marzo 2025.

11) Le disposizioni in caso di emergenza di cui alla sezione 3 non dovrebbero applicarsi ai documenti rilasciati esclusivamente a fini di test. Esse dovrebbero applicarsi a tutti i documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a ELAN dal 19 gennaio 2026 su base volontaria o dal 18 gennaio 2027 a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

12) Gli obblighi di digitalizzazione dei documenti necessari per l'immissione in libera pratica e l'esportazione dei prodotti agricoli di cui al presente regolamento incidono sui servizi pubblici digitali transeuropei ai sensi del regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Pertanto è stata condotta una valutazione dell'interoperabilità e la relazione risultante deve essere pubblicata sul portale «Europa interoperabile».

13) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire la corretta applicazione delle norme prima che ELAN sia messo a disposizione degli utenti a fini di test.

14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (il regolamento IMSOC) (GU L 261 del 14.10.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1239/oj).

(4)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(5)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio primo arrivato, primo servito (GU L 422 del 14.12.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(6)

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

(7)

Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).

(8)

Regolamento delegato (UE) 2025/1269 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura («ELAN») per il monitoraggio e la gestione degli scambi e del mercato dei prodotti agricoli (GU L, 2025/1269, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1269/oj).

(9)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(10)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(11)

Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Oggetto

1. La Commissione istituisce un sistema elettronico per le formalità non doganali in agricoltura (ELAN) che facilita lo scambio e la conservazione in formato elettronico dei documenti utilizzati per espletare le formalità non doganali necessarie per gli scambi con i paesi terzi dei prodotti che rientrano nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. ELAN consente di rilasciare, trasmettere, conservare ed estrarre in maniera sicura, affidabile ed efficiente i seguenti documenti:

a) titoli di importazione e di esportazione redatti a norma del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione;

b) documenti redatti da paesi terzi necessari per la gestione dei contingenti tariffari, come previsto nelle schede per i contingenti tariffari specifici di cui agli allegati da II a XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 (ad eccezione del certificato di esportazione richiesto per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.4127) e all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 (ad eccezione del certificato di conformità richiesto per il contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0076);

c) documenti rilasciati da paesi terzi di cui all'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988;

d) documenti rilasciati da paesi terzi di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

3. ELAN garantisce l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei documenti scambiati, e la verifica dell'origine della comunicazione.

4. La Commissione interconnette ELAN con il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX) istituito dal regolamento (UE) 2022/2399 entro il 18 settembre 2028.

5. Il presente regolamento si applica a tutti gli Stati membri e ai paesi terzi che rilasciano i documenti di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GU L 206 del 30.7.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1237/oj).

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(a) «normativa dell'Unione pertinente»: i regolamenti dell'Unione che disciplinano ciascuno dei documenti contemplati da ELAN ed elencati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269;

(b) «documenti ELAN»: tutti i documenti elencati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269;

(c) «modello di dati»: l'elenco delle informazioni che le autorità o gli organismi competenti forniscono in ELAN per redigere o trasmettere un documento, in conformità della normativa dell'Unione pertinente applicabile ai documenti in questione e delle istruzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (1), serie C, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239;

(d) «sistema elettronico nazionale»: il sistema informatico utilizzato dalle autorità e dagli organismi degli Stati membri e dei paesi terzi competenti per la gestione e la redazione dei documenti elencati all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269;

(e) «ELAN (ambiente di test)»: il sistema elettronico identico a ELAN che ha il solo scopo di consentire agli utenti di testare le funzionalità del sistema e di rilasciare o trasmettere documenti privi di valore giuridico;

(f) «numero di riferimento principale»: il numero di riferimento di una dichiarazione in dogana quale definito all'articolo 1, paragrafo 22, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2).

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2025/1269.

(1)

Nota esplicativa relativa alle istruzioni per la compilazione di modelli di dati ELAN1L-AGRIM e ELAN1L-AGREX (GU C, C/2025/2819, 10.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2819/oj).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).

SEZIONE 2

RISERVE TECNICHE

Art. 3

Formato dei documenti

1. Tutti i documenti ELAN sono identificati in ELAN conformemente alle istruzioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

2. Ciascun documento redatto in ELAN o trasmesso a ELAN rispetta il modello di dati stabilito nella normativa dell'Unione pertinente di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2025/1269 e compilato conformemente alle istruzioni specifiche a esso applicabili.

Art. 4

Rilascio di documenti e controlli di validità

1. Le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti elettronici pertinenti direttamente in ELAN o li trasmettono a ELAN dopo averli redatti nei rispettivi sistemi elettronici nazionali.

2. Ogni documento messo a disposizione in ELAN reca:

(a) il sigillo elettronico qualificato o avanzato basato su un certificato qualificato dell'autorità emittente competente; oppure

(b) la firma elettronica qualificata o avanzata basata su un certificato qualificato di un rappresentante autorizzato dell'autorità emittente competente, in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

3. ELAN verifica automaticamente la validità dei documenti redatti nel sistema o a esso trasmessi.

(1)

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Art. 5

Trattamento dei dati personali

ELAN tratta i dati personali a norma degli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

Art. 6

Periodo transitorio

1. Dal 15 luglio 2025 le autorità emittenti nazionali possono iniziare, su base volontaria, a redigere i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento in ELAN (ambiente di test) o a trasmetterli a tale sistema a fini di test. Tali documenti non hanno valore giuridico.

2. Dal 19 gennaio 2026 le autorità emittenti nazionali possono iniziare su base volontaria a redigere i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), in ELAN o a trasmetterli a tale sistema. Tali documenti hanno valore giuridico per effettuare le attività di sdoganamento.

3. Dal 18 gennaio 2027 le autorità emittenti nazionali redigono i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento a norma dell'allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e delle istruzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento.

4. Dal 17 gennaio 2028 le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d), in ELAN o nei propri sistemi elettronici nazionali. In quest'ultimo caso i documenti sono trasmessi a ELAN immediatamente dopo essere stati redatti nel sistema elettronico nazionale.

5. Dal 6 ottobre 2028 le verifiche automatizzate da parte delle autorità doganali dei documenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento e, se del caso, la comunicazione a ELAN dei quantitativi sdoganati sono effettuate tramite il sistema EU CSW-CERTEX a norma del regolamento (UE) 2022/2399.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI IN CASO DI EMERGENZA

Art. 7

Comunicazioni sugli interventi di manutenzione programmata

La Commissione comunica agli utenti ELAN eventuali interventi programmati di manutenzione del sistema e la loro durata stimata con due settimane di anticipo.

Art. 8

Documenti redatti durante la manutenzione o l'indisponibilità non programmata di ELAN

1. Se ELAN o una delle sue funzionalità non è disponibile per più di un'ora, le autorità emittenti nazionali o di paesi terzi redigono i documenti necessari per l'espletamento delle formalità doganali su carta o in un sistema elettronico nazionale.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, i documenti sono redatti in forma elettronica in un sistema elettronico nazionale.

Quando le autorità doganali che devono espletare lo sdoganamento delle merci e comunicare i quantitativi sdoganati nei documenti pertinenti non hanno accesso al sistema elettronico nazionale delle autorità o degli organismi emittenti di cui al primo comma, tali documenti sono stampati su carta e devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione in dogana.

3. I documenti stampati su carta a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 2, secondo comma, sono debitamente firmati e timbrati dall'autorità emittente competente.

I documenti redatti in conformità dei paragrafi 1 e 2 recano la dicitura «Redatto durante l'indisponibilità di ELAN».

4. Nel caso di documenti redatti da paesi terzi che costituiscono una condizione preliminare per il rilascio dei titoli a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, le autorità nazionali che rilasciano il titolo corrispondente indicano il numero del documento del paese terzo sul titolo e convalidano il documento del paese terzo riportando sul retro il timbro dell'autorità, la firma di un funzionario autorizzato e la data, e il numero del titolo collegato a tale documento.

L'autorità emittente nazionale conserva l'originale dei documenti redatti dai paesi terzi di cui al primo comma, a meno che l'operatore non sia tenuto a presentare il documento alle autorità doganali.

5. Nel caso di documenti redatti da paesi terzi che devono essere presentati solo a livello doganale, le autorità doganali convalidano il documento riportando sul retro il timbro dell'autorità, la firma di un funzionario autorizzato e la data in cui il documento è stato utilizzato.

6. Gli operatori economici presentano alle autorità doganali i documenti stampati su carta a norma dei paragrafi da 1 a 5 per l'espletamento dei controlli doganali.

Art. 9

Controlli doganali dei documenti redatti durante l'indisponibilità di ELAN

1. Le autorità doganali controllano i documenti di cui all'articolo 8 del presente regolamento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e della normativa dell'Unione pertinente di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del presente regolamento.

2. Ove richiesto dalla normativa dell'Unione pertinente, le autorità doganali indicano nell'apposita sezione del documento i codici delle merci e i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica o esportati e, se una dichiarazione doganale o un documento ELAN contiene più prodotti, il numero sequenziale del prodotto nel documento ELAN e il numero del prodotto nella dichiarazione in dogana, unitamente al numero di riferimento principale, l'ufficio doganale, la data e l'ora, la firma del funzionario autorizzato che effettua il controllo e il timbro dell'autorità.

3. I controlli di cui al paragrafo 1, compresi lo sdoganamento e la comunicazione dei quantitativi sdoganati, sono effettuati sui documenti disponibili nel sistema elettronico nazionale di rilascio quando tale sistema consente alle autorità doganali di accedervi e di svolgere le attività di cui al presente paragrafo.

4. Nei casi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, le autorità doganali effettuano i controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sul documento cartaceo.

(1)

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

Art. 10

Registrazione in ELAN di documenti redatti durante la sua indisponibilità

1. La Commissione e i proprietari dei sistemi nazionali effettuano un apposito scambio in blocco dei documenti redatti durante l'indisponibilità di ELAN per registrarli in ELAN non appena ne sia ripristinata la disponibilità.

2. Non appena ripristinata la disponibilità di ELAN, tutti i documenti redatti in conformità dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, sono immediatamente restituiti alle autorità o agli organismi emittenti competenti, che a loro volta:

(a) registrano i documenti in ELAN;

(b) rendono inutilizzabili i documenti cartacei restituiti; e

(c) indicano in ELAN che il documento è stato utilizzato o, se richiesto dalla normativa dell'Unione pertinente, registrano le imputazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, indicate nell'apposita sezione dalle autorità doganali.

Art. 11

Controlli doganali sui documenti disponibili in ELAN durante la sua indisponibilità

1. Se ELAN o una delle sue funzionalità non è disponibile per più di un'ora e durante tale indisponibilità le autorità doganali devono controllare i documenti registrati in ELAN, l'autorità che ha redatto i documenti pertinenti è invitata a fornire un estratto o una copia debitamente autenticati di tali documenti.

2. Quando consegnano una copia o un estratto del documento all'operatore economico e alle autorità doganali, le autorità emittenti nazionali tengono conto delle imputazioni contenute in tale documento fino al giorno della presentazione della copia.

3. Le copie e gli estratti redatti in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo recano la dicitura «Copia da utilizzare durante l'indisponibilità di ELAN» e sono debitamente firmati e timbrati, se presentati su carta, o firmati a norma dell'articolo 3, se messi a disposizione delle autorità doganali tramite un sistema elettronico nazionale.

4. L'articolo 9 si applica mutatis mutandis ai controlli doganali effettuati sui documenti di cui al paragrafo 1.

5. Non appena è ripristinata la disponibilità di ELAN, le autorità o gli organismi emittenti competenti negli Stati membri:

(a) indicano in ELAN che i documenti di cui è stata fatta una copia non possono essere utilizzati in forma elettronica in tale sistema, se la copia non è stata restituita;

(b) inseriscono in ELAN i dettagli dell'estratto del titolo o della copia dell'estratto, o li trasmettono dal sistema elettronico nazionale, e indicando che l'utilizzo in ELAN non sarà possibile fino a quando la copia cartacea non è stata restituita o la versione nel sistema elettronico nazionale non è stata resa inutilizzabile; e

(c) registrano in ELAN le imputazioni nei titoli, sugli estratti o sulle loro copie e, per gli altri documenti, indicano in ELAN che tali documenti sono stati utilizzati non appena sono stati restituiti.

Art. 12

Indisponibilità temporanea di EU CSW-CERTEX

Se il sistema EU CSW-CERTEX non è disponibile per più di un'ora, le dogane accedono ai documenti disponibili in ELAN tramite l'apposita interfaccia utente per effettuare i controlli necessari, lo sdoganamento e le comunicazioni dei quantitativi sdoganati su tali documenti.

Art. 13

Operazioni effettuate sui documenti disponibili in ELAN durante la sua indisponibilità

1. Se ELAN o una delle sue funzionalità non è disponibile per più di un'ora e le autorità emittenti nazionali o di un paese terzo devono rettificare un documento, redigerne un estratto, trasmetterlo o prorogarne la validità, esse riproducono il documento su carta ed effettuano l'operazione su tale documento.

2. I documenti redatti in conformità del paragrafo 1 recano la dicitura «Copia da utilizzare durante l'indisponibilità di ELAN» e sono debitamente firmati e timbrati dall'autorità emittente competente.

3. Se sanno che un documento sarà presentato ad autorità doganali che possono accedere ai documenti nei loro sistemi elettronici nazionali, le autorità emittenti degli Stati membri possono effettuare le operazioni di cui al paragrafo 1 nei propri sistemi elettronici nazionali. Le autorità o gli organismi emittenti registrano in ELAN le operazioni effettuate durante la sua indisponibilità una volta che ELAN torna a essere nuovamente disponibile. I documenti in ELAN sono resi inutilizzabili fino a quando le copie stampate su carta durante il periodo di emergenza non sono restituite alle autorità emittenti.

4. Una volta che tornano in possesso dei documenti sui quali hanno effettuato operazioni conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità o gli organismi emittenti:

(a) rendono inutilizzabili i documenti restituiti; e

(b) indicano in ELAN che il documento è stato utilizzato o registrano le imputazioni dei quantitativi indicati nell'apposita sezione dalle autorità doganali, se del caso.

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI FINALE

Art. 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 luglio 2025.

Tuttavia la sezione 3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2027 o dal 19 gennaio 2026 per gli Stati membri in cui le autorità emittenti nazionali decidono di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2025

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN